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Nota CSLLPP prot. n. 0003499 del 06 aprile 2021

ID 13441 | | Visite: 2614 | Documenti Costruzioni CSLLPPPermalink: https://www.certifico.com/id/13441

Nota CSLLPP prot. n. 0003499 del 06 aprile 2021

CSLLPP 

Oggetto: D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.

L’attività istruttoria svolta da questa Commissione sulle soluzioni adottate dai Gestori per la realizzazione delle misure di sicurezza ex articolo 3 del D.lgs. n. 264/2006 (di seguito Decreto), ha evidenziato la necessità di definire i criteri per l’individuazione della lunghezza delle gallerie ai fini dell’applicazione dei requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato 2 del Decreto, con riferimento alle gallerie a due fornici monodirezionali su strade a doppia carreggiata con fornici di diversa lunghezza.

Trattasi, invero, di una questione annosa sulla quale la Commissione non ha ancora formulato un indirizzo interpretativo. Tuttavia, anche alla luce della prossima trasmissione dei progetti per l’attuazione delle misure di sicurezza nelle gallerie al fine di averne l’approvazione da parte di questa Commissione, già richiamata con nota n. 3616 del 14 Maggio 2020, si ritiene opportuno e indifferibile provvedere al riguardo, rappresentando quanto segue. Sulla base dell’inequivoco lessico adottato nel Decreto e in particolare nell’Allegato 2 al Decreto medesimo, assunto che:

- l’oggetto di applicazione del Decreto è la galleria;
- il “fornice” è un’entità fisica che può qualificarsi esso stesso come galleria (v. galleria a singolo fornice) o come parte di un complesso costituito da più fornici (es. galleria a doppio fornice), e che quindi la galleria è un elemento infrastrutturale che può essere composto da uno o più fornici;
- rientrano nel campo di applicazione del Decreto le gallerie di lunghezza superiore a cinquecento metri (articolo 1, comma 2, del Decreto), e che quindi l’elemento discriminante per determinare l’applicabilità o meno del Decreto è la definizione della lunghezza della galleria;
- la lunghezza della galleria è definita come “la lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati” (articolo 2, comma 1, lettera c del Decreto);
- nelle gallerie composte da più fornici, i fornici costituiscono una parte di galleria e in quanto tali contribuiscono, con la lunghezza della corsia di circolazione più estesa, a definire la lunghezza della galleria di cui costituiscono una parte; viene definito il principio secondo cui, la lunghezza della galleria è da assumere pari alla lunghezza della corsia di circolazione più estesa del fornice più lungo, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati.
...
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