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Linee guida standard di sicurezza/igiene del lavoro reparto operatorio

ID 19589 | | Visite: 2997 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linee guida standard di sicurezza igiene del lavoro reparto operatorio

Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio

ID 19589 | ISPESL 2009

Le presenti linee guida sono finalizzate ad orientare l'applicazione della normativa vigente per l'esercizio dell'attività sanitaria nei Reparti Operatori. Le stesse contengono le caratteristiche ottimali e comunemente raggiungibili per la progettazione, la realizzazione e la gestione di nuovi reparti alla luce delle attuali conoscenze igienico - ambientali e di sicurezza.

Nei Reparti Operatori esistenti, al momento della pubblicazione delle presenti linee guida, è opportuno garantire e verificare i parametri significativi di un corretto funzionamento del complesso igienico/impiantistico/strutturale secondo le modalità indicate. Per i Reparti Operatori esistenti l’obiettivo di queste linee guida è di fornire uno strumento finalizzato a:

- garantire e verificare i parametri significativi di un corretto funzionamento del complesso igienico/impiantistico/strutturale;
- adottare, dove necessario, procedure e/o mezzi alternativi e compensativi di dimostrata efficacia;
- attuare tutte le azioni preventive e correttive per il raggiungimento di standard qualitativi adeguati e appropriati. I requisiti riportati nelle presenti linee guida sono da considerarsi come ottimali e raggiungibili.

INDICE
1 - REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E STRUMENTALI DEL REPARTO OPERATORIO
1.1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE GENERALI
1.2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI SPECIFICHE
1.3 CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE SPECIFICHE
1.3.1. Impianto elettrico
1.3.2. Impianto di erogazione di gas medicali e del vuoto e sistema di evacuazione degli agenti anestetici
1.3.3. Impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
1.3.4. Impianto rete telematica e sistema di controllo accessi
1.3.5. Altri impianti speciali
1.3.6. Impianto idrico-sanitario
1.4. CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI
2. REQUISITI IGIENICO – AMBIENTALI
2.1. AGENTI FISICI
2.1.1. Microclima
2.1.2 Illuminazione
2.1.3 Radiazioni ionizzanti
2.1.4 Radiazioni non ionizzanti
2.2 AGENTI CHIMICI
2.2.1 Agenti anestetici
2.3 AGENTI BIOLOGICI
2.3.1 Prevenzione e protezione da agenti infettivi
3. VERIFICHE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI ED IMPIANTISTICHE PER IL CONTROLLO
DELL’EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE ATTUATE
3.1 CONTAMINAZIONE PARTICELLARE
3.2 CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA DELLE SUPERFICI
3.3 CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA DELL’ARIA
3.3.1 Contaminazione microbiologica dell’aria in condizioni At-Rest
3.3.2 Contaminazione microbiologica dell’aria in condizioni di Operational
3.4 INQUINAMENTO DA AGENTI ANESTETICI
3.5 CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE
3.6 GRADIENTI DI PRESSIONE
3.7 VOLUMI DI ARIA IMMESSA
3.7.1 Flusso turbolento
3.7.2 Flusso unidirezionale
3.8 RICAMBI DI ARIA
3.9 DETERMINAZIONE DEL RECOVERY TIME
3.10 QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA NEL REPARTO OPERATORIO
3.10.1 Acqua standard
3.10.2 Acque tecniche
3.11 DETERMINAZIONE DEL GRADO DI ILLUMINAMENTO
3.12 DETERMINAZIONE DEL RUMORE
BIBLIOGRAFIA

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Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995

ID 19584 | | Visite: 756 | Circolari Sicurezza lavoro

Parere Min  Lavoro prot  21346 07 4 1995

Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995

ID 19584 | 09.05.2023 / In allegato

Con riferimento al quesito in oggetto si comunica quanto segue.

1) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate nei luoghi di lavoro, esse sono da considerarsi "attrezzature di lavoro" e quindi ricadenti nel campo di applicazione dei Titoli I e III del Decreto Legislativo 626/94.

In particolare il datore di lavoro, in base all'art. 35 del sopracitato decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adottate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

In altri termini il datore di lavoro, dopo avere effettuato la valutazione dei rischi nell'attività legata all'uso delle attrezzature in oggetto, metterà a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Il giudizio su tale idoneità spetta al datore di lavoro in base al citato art. 35, mentre gli obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori sono sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 626/94.

Al comma 1 tale articolo prevede che i progettisti debbano rispettare in fase di progetto, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza. Ciò significa fare riferimento, per quanto applicabile, al corpus di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè alle specifiche norme costruttive vigenti per le attrezzature stesse.

Riguardo a queste ultime norme, le problematiche sono da inquadrarsi nell'ambito delle cosiddette "norme di prodotto", ed in particolare nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/3/95, n. 115 (Sicurezza generale dei prodotti). In particolare, l'art. 3 di tale decreto prevede che "il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri", mentre l'art. 4 (presunzione e valutazione di sicurezza) stabilisce i riferimenti per valutare quale sia il "prodotto sicuro".

Tali riferimenti sono, in ordine tassativamente gerarchico, i seguenti:

1) normativa comunitaria, oppure in mancanza di essa
2) normativa nazione vigente, oppure, in mancanza di essa
3) norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, specifiche tecniche comunitarie, oppure, in mancanza di esse
4) norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Qualora le norme di cui ai punti precedenti non dovessero esistere, la norma prevede il riferimento a codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, oppure, in mancanza di essi e soli in ultima istanza, al grado di sicurezza che il fruitore può ragionevolmente attendersi.

Per quanto riguarda gli obblighi di fabbricanti e fornitori, il comma 2 del citato art. 6 vieta la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature non rispondenti alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli installatori, il comma 3 del citato art. 6 prevede che essi debbano attenersi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonchè alle istruzioni fornite dai fabbricanti per la parte di loro competenza.

2) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro, si ritiene sia applicabile il citato D.Lgs. 17/3/95 n. 115, in particolare per quanto attiene agli obblighi del produttore e del distributore (art. 3) e le norme di riferimento da adottare per valutare la sicurezza del prodotto (art. 4).[/box-info]

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Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi TUS: Quando è necessaria

ID 11544 | | Visite: 36991 | Documenti Riservati Sicurezza

Aggiornamento Nuova Valutazione dei Rischi TUS   Quando   necessaria Note

Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi TUS: Quando è necessaria / Rev. 2023

ID 11544 | Rev. 1.0 del 05.05.2023 / Documento completo allegato

Il presente Documento intende fornire un quadro articolato per i criteri normativi/altro che possono implicare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Art, 29 c.3 e altri vedi a seguire), un Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi (Art. 28) e conseguente rielaborazione del DVR (Art. 17).

L'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR), non è previsto dal D. Lgs. 81/2008 secondo una frequenza predefinita, ma solo, come si vedrà a seguire all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, tradotto, ed in generale, se sono "individuati/introdotti nuovi rischi o modifica a quelli già valutati in relazioni alle mansioni previste" (si veda il dettato completo dell’Art. 29 comma 3).

Per altro, in merito ai rischi da agenti fisici, cancerogeni o mutageni e biologici, sono stabilite specifiche cadenze massime per una nuova/aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR, indipendentemente dalla presenza di nuovi rischi o modifiche a quelli già valutati.

Aggiornamento   nuova VR D Lgs  81 2008

Fig. 1. Illustrazione schematica dei criteri necessari per Aggiornamento/Nuova VR - Relazione D.Lgs. 81/2008 / Struttura Documento illustrato

In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, salvo immediata evidenza degli adempimenti di cui all'Art. 28 comma 3bis.

Un eventuale cambio di sede o l’apertura di una sede distaccata, vengono invece considerati come una modifica (All’art. 29 comma 3) e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

D. Lgs. 81/2008 / Nuova impresa

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A. Valutazione su modifiche generali

All’art. 29 comma 3 del è riportato brevemente che la Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata nel caso di:

- modifiche del processo produttivo
- organizzazione del lavoro
- al grado di evoluzione della tecnica prevenzione / protezione
- infortuni significativi 
- risultati della sorveglianza sanitaria 

D. Lgs. 81/2008 

Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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B. Valutazione temporale

AGENTI FISICI (art.181 c.2) / cadenza almeno quadriennale
- esposizione al rumore
- esposizione a vibrazioni
- esposizione a campi elettromagnetici
- esposizione a radiazioni ottiche artificiali

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (art.236 c.5) /  trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata
BIOLOGICI (art.271 c.3) / trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata

D. Lgs. 81/2008 / Agenti fisici

Art. 181. Valutazione dei rischi

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

D. Lgs. 81/2008 / Agenti cancerogeni e mutageni

Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
...

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

D. Lgs. 81/2008 / Agenti biologici

Art. 271. Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

B.1. Valutazione su modifiche specifiche
...

D. Lgs. 81/2008 / Protezione da agenti chimici

Art. 223.  Valutazione dei rischi

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

D. Lgs. 81/2008 / Amianto

Art. 249. Valutazione del rischio

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

...

C. Valutazione su aggiornamento/nuove norme tecniche

Ove non è specificata una periodicità di aggiornamento della valutazione dei rischi si può far riferimento a:

- Norme tecniche (norme di buona tecnica)
- Buone prassi
- Linee guida INAIL/Ministeri/Regioni approvati CSR
- Linee guida del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione.
- Altro
...

Aggiornamenti/nuove norme tecniche nel contesto della VR

Eventuali aggiornamenti/nuove norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate nel D.Lgs. 81/2008, e/o applicate per la Valutazione dei Rischi, essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o “stato dell’arte”, potrebbero prevedere un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR.

C.1 Esempio di riferimento alle norme tecniche / buone prassi / linee guida

D. Lgs. 81/2008 / Norme tecniche / Buone Prassi / Linea guida INAIL - MMC

Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida

D. Valutazione su aggiornamenti normativi

Aggiornamento della Valutazione dei rischi potrebbe essere necessaria per aggiornamento modifiche di atti collegati al D. Lgs. 81/2008.

Es.
- Nuovi decreti modifica/correlati TUS
- Nuove sostanze pericolose
...

Sentenze

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV  n. 3213 del 23 gennaio 2019
“Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i DPI”.

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 39283 del 30 agosto 2018
“Scoppio nella fabbrica di vernici e morte di quattro operai. Valutazione dei rischi e obbligo di periodico aggiornamento del DVR”.

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 29497 del 09 marzo 2018
"Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253). 

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 6121 dell’8 febbraio 2018
“Il Documento di Valutazione dei Rischi “è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma anche di provvedere al suo aggiornamento (così Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Rv.261109).”

Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 4706 del 31 gennaio 2017
“La valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro.
Le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto.”
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segue in allegato

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Ordinanza Corte di Cassazione n. 10053 del 14 aprile 2023

ID 19562 | | Visite: 1068 | Cassazione Sicurezza lavoro

Ordinanza Corte di Cassazione n. 10053 del 14 aprile 2023

ID 19562 | 05.05.2023

Risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

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Cassazione Civile Sez. Lav. n. 16749 | 21 giugno 2019

ID 19560 | | Visite: 1158 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Civile  Sez   Lav  n  16749   21 giugno 2019

Cassazione Civile Sez.  Lav. n. 16749 | 21 giugno 2019

ID 19560 | 05.05.2023

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 giugno 2019, n. 16749 - Inadempimento dell'obbligo di lavaggio e manutenzione dei D.P.I. dell'operatore ecologico

La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale dei diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. 
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segue in allegato

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Addetto censimento MCA (UNI 11903:2023)

ID 19471 | | Visite: 4269 | Documenti Riservati Sicurezza

Addetto censimento MCA  UNI 11903 2023

Addetto censimento MCA in accordo con la norma UNI 11903:2023 / EQF Livello 5 - Certificazione  UNI CEI EN ISO/IEC 17024 

ID 19471 | 22.04.2023 / Documento completo allegato

Il Documento estratto dalla norma UNI 11903:2023, illustrata i requisiti relativi all’attività professionale dell'addetto al censimento dei materiali contenenti amianto (MCA), ossia del soggetto che esegue le attività di cui alla UNI 11870. I requisiti sono allineati al EQF Livello 5 della Raccomandazione 2017/C189/03.

La certificazione delle persone (valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento) è in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (valutazione di conformità di terza parte / per specifica norma).

UNI 11903:2023

Attività professionali non regolamentate
Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto
Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

1 Scopo e campo di applicazione

La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell'addetto al censimento dei materiali contenenti amianto (MCA), ossia del soggetto che esegue le attività di cui alla UNI 11870.

Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

NOTA La certificazione delle persone in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è un processo di valutazione di conformità di terza parte. Tale certificazione, ai fini della validità rispetto la Legge 04/2013, viene condotta sotto accreditamento per specifica norma, come riportato anche nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
[...]

Prospetto 1 - Compiti e attività dell'addetto al censimento dei materiali contenenti amianto

Prospetto 1   Compiti e attivit  addetto al censimento dei materiali contenenti amianto
[...]

5 Conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità associate all’attività professionale

Per poter assolvere ai compiti e alle attività specifiche di cui al punto 4, l'addetto al censimento dei materiali contenenti amianto deve possedere le conoscenze e le abilità elencate nel prospetto 2.

Alla luce di quanto specificato nel seguente prospetto 2, si presume che il livello guida di autonomia e responsabilità richieste all’addetto al censimento dei materiali contenenti amianto sia associabile al livello 5 di cui alla classificazione EQF (Raccomandazione 2017/C189/03, Allegato II) (1)

ALLEGATO II Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche.

Raccomandazione 2017 C189 03 Allegato II
[...]

Prospetto 2 - Conoscenze e abilità dell'addetto al censimento dei materiali contenenti amianto

Prospetto 2   Conoscenze e abilit  dell addetto al censimento dei materiali contenenti amianto

[...]

 Fig  1   Iter Certificazione UNI CEI EN ISO IEC 17024 addetto MCA

Fig. 1 - Iter Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 addetto censimento MCA

[...]

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Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

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Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

ID 19517 | 28.04.2023 / Ordinanza in allegato

Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

(GU n.100 del 29.04.2023)

La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 30.06.2024

L'Ordinanza del 27 dicembre 2023 ha prorogato al 30.06.2024 l'Ordinanza del 28 aprile 2023.
________

Dal prossimo 1° maggio fino al 31 dicembre 2023, l'obbligo di mascherina all'interno degli ospedali resterà in vigore nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.

L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

Art. 1. 

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

5. La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.

Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis “Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall’articolo 4, comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

6. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

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Infor.MO | Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nell’industria alimentare

ID 19513 | | Visite: 842 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Infor MO Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nell industria alimentare

Infor.MO | Dinamiche infortunistiche e fattori di rischio nell’industria alimentare

ID 19513 | 27.04.2023

La scheda presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nel settore dell’industria alimentare e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.mo.

Oltre a riportare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza ed indice di incidenza, vengono analizzate nel dettaglio le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni, indicando poi alcune principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico nei luoghi di lavoro.

...

Fonte: INAIL

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Report ESENER 2023: Accommodation and food service activities

ID 19498 | | Visite: 628 | Documenti Sicurezza UE

Report ESENER 2023   Accommodation and food service activities

Report ESENER 2023: Accommodation and food service activities 

ID 19498 | 25.04.2023

Accommodation and food service activities

Evidence from the European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER): report 2023

The Accommodation and Food and Beverage Service (AFBS) sector is an important economic, social and cultural activity sector in Europe. On the one hand, it is at the heart of the tourism industry. On the other hand, it caters to local people and businesses in the European Union (EU). The sector covers a wide range of different businesses including Accommodation services and Food and beverage service activities. Work in the sector is characterised by a high share of seasonal, temporary and part-time employment, as well as a high proportion of female workers, young workers and migrant workers.

Meanwhile, the sector encompasses an array of different tasks and jobs that pose different types of risks to the health and safety of its workers. In general, working conditions are characterised by high exposure to occupational safety and health (OSH) risks, including emotional demands and work-related stress. Night and weekend work, shift work, air temperature and quality, contact with sharp objects, dermal exposure to dangerous substances (including tobacco), tiring or painful positions, employment status and dealing with difficult customers (violence) are a few characteristics of work in the sector.

Also, working hours in the AFBS sector are often long and at the time of leisure of the rest of the population, consequently impacting negatively on the stress levels and work-life balance of its workers. Main work-related diseases include musculoskeletal disorders (MSDs) - particularly lower limb disorders - and skin diseases, as well as high stress levels. Further to these issues, the COVID-19 pandemic has had a major impact on the sector, and this is reflected in employment temporary/permanent cuts and the introduction of ad hoc protection measures (i.e. financial support measures, temporary tax reliefs, capacity limitations, vaccination checking, etc.), among others. With these elements in mind, the main general goal of this study is to provide relevant information to understand OSH management practices amongst European workplaces in the AFBS sector.

...

Fonte: EU-OSHA

Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635

ID 14969 | | Visite: 16813 | Documenti Riservati Sicurezza

Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635

Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635 / Novembre 2021

ID 14969 | 18.11.2021 / Documento completo allegato

Il Documento illustra i Cartelli di carico da apporre da apporre per diverse tipologie di scaffalature metalliche in accordo con la norma UNI EN 15635 Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio. Riportato inoltre cartello di carico per sistemi di soppalchi.

La norma UNI EN 15635 all’Appendice B Esempi tipici di cartelli di carico, riporta, per diverse tipologie di scaffalature metalliche, i cartelli di carico corretti da apporre. L'utilizzo dei cartelli di carico è importante per il funzionamento e l'impiego in sicurezza dell'attrezzatura. I cartelli di portata devono essere esposti in luogo ben visibile sull'attrezzatura o in prossimità di essa.

I Cartelli di carico devono essere forniti dal fabbricante

Il fabbricante deve fornire i cartelli di carico nei colori di sicurezza approvati, contenenti le informazioni sui limiti di portata del sistema.

 

Responsabilita  fornitore Appendice A

Il fabbricante della scaffalatura, deve fornire, anche, tutte le informazioni sulla corretta apposizione (vedasi Appendice A - Responsabilità del fornitore).

Esempi di cartelli di carico a seguire per:

- cartello di carico per scaffalatura porta-pallet regolabile con una singola unità di carico per coppia di correnti
- cartello di carico per scaffalatura porta-pallet regolabile con due unità di carico per coppia di correnti
- cartello di carico per scaffalatura porta-pallet regolabile con tre unità di carico per coppia di correnti
- cartello di carico per scaffalatura porta-pallet mobile con due unità di carico per coppia di correnti
- cartello di carico per immagazzinaggio dinamico a gravità o sistemi push back in configurazione di pallet singolo per campata
- cartello di carico per immagazzinaggio dinamico a gravità o sistemi push back in configurazione a due corsie per campata
- cartello di carico per sistemi di immagazzinaggio dinamico in cartone
- cartello di carico per sistemi di scaffalature a ripiani regolabili
- cartello di carico per sistemi di scaffalature a ripiani mobili
- cartello di carico per sistemi di scaffalature cantilever
- cartello di carico per sistemi di soppalchi
- cartello di carico per sistemi di scaffalature drive-in

APPENDICE A RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
(informativa)

Di seguito è riportato un riepilogo delle responsabilità del fornitore che, senza avere la pretesa di essere esaustivo per il redattore delle specifiche bensì soltanto indicativo, dovrebbe servire all'utilizzatore per confermare l'adeguatezza del sistema rispetto ai requisiti e la sua sicurezza operativa.

Il fornitore dovrebbe:

a) specificare le limitazioni tecniche del sistema in termini di condizioni di funzionamento sicure e di capacità portante, alla luce dei requisiti del redattore delle specifiche (vedere EN 15629). A tal proposito è opportuno fornire il prospetto o le tavole che riportano le dimensioni dettagliate e la posizione della scaffalatura con i previsti interspazi e larghezze di corridoio. Ciò consente di identificare tutte le caratteristiche specifiche del sistema come i carichi imposti o le condizioni di esercizio non normalizzate che sono state incorporate nel progetto. Dovrebbero inoltre essere identificati tutti gli attrezzi portanti previsti;
b) identificare quale attrezzatura di protezione della scaffalatura dovrebbe essere fornita;
c) identificare i tipi di carrelli operativi o i criteri di utilizzo incorporati nella composizione della scaffalatura o nel progetto strutturale;
d) prevedere, se richiesto, un servizio di messa in opera da parte di una squadra di installatori esperti ed addestrati che lavorino sotto un supervisore qualificato. Ciò dovrebbe includere un controllo formale post-montaggio della scaffalatura a completamento del montaggio da persona competente, e un certificato formale firmato da una persona competente presentato al cliente a conferma del completamento dei lavori in conformità alla normativa prevista;
e) specificare i carichi imposti dovuti all'attrezzatura di immagazzinaggio sul pavimento del magazzino;
f) fornire suggerimenti tecnici all'utilizzatore della scaffalatura, soprattutto in merito alle conseguenze di un cambiamento d'impiego, un cambiamento del carico o di una riconfigurazione della geometria della scaffalatura per adattarla a nuovi requisiti;
g) fornire suggerimenti all'utilizzatore della scaffalatura in merito alla necessità di ispezioni regolari della scaffalatura e di un programma formale di manutenzione per fare fronte ad eventuali danni accidentali;
h) mettere a disposizione i pezzi di ricambio, per consentire una efficace riparazione e manutenzione della scaffalatura;
i) fornire i cartelli di carico nei colori di sicurezza approvati, contenenti le informazioni sui limiti di portata del sistema;
j) fornire all'utilizzatore le informazioni per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura.
...

APPENDICE B ESEMPI TIPICI DI CARTELLI DI CARICO 
(informativa)

B.1 Cartelli di carico
Queste targhe colorate costituiscono cartelli di carico progettati per l'utilizzo di attrezzature di immagazzinaggio, che includono: APR, bracci cantilever, scaffalature mobili e scaffali a ripiani; magazzini dinamici, drive-in e soppalchi.
L'utilizzo dei cartelli di carico è importante per il funzionamento e l'impiego in sicurezza dell'attrezzatura.

B.2 Composizione dei cartelli di carico
Colori e simboli sono in conformità ai regolamenti sulla segnaletica per la sicurezza. Tutti i cartelli di carico sono prodotti in conformità alla Direttiva del Consiglio Europeo 92/58/CEE. Le segnalazioni di carico e i riferimenti per il testo sono redatti in conformità alle esigenze costruttive e di progettazione strutturale (vedere figura B.1).

Nota
Per motivi di spazio può essere necessario dividere il cartello di carico in due parti.

B.3 Formazione
I cartelli di portata forniscono informazioni importanti per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura. Trattandosi di segnalazioni operative, per maggior chiarezza, i dati in essi effettivamente riportati sono ridotti all'essenziale. Gli utilizzatori dell'attrezzatura di immagazzinaggio dovrebbero sempre consultare il fabbricante del prodotto per definire pratiche operative sicure e provvedere ad un'adeguata formazione di tutto il personale addetto all'utilizzo dell'attrezzatura.

B.4 Affissione
I cartelli di portata dovrebbero essere esposti in luogo ben visibile sull'attrezzatura o in prossimità di essa.
...

Figura B.1 Composizione di un cartello di carico

Legenda
A Simboli (forme e colori) in conformità ai regolamenti sulla segnaletica per la sicurezza
B Breve commento illustrativo
C Carico massimo per livello di corrente
d Passo del corrente
e Altezza fino al primo corrente
F Carico massimo di tutta la campata
G Spazio per le informazioni sul fornitore, per esempio nome, logo ecc.

Figura B 1 Composizione di un cartello di carico

Figura B.11 Esempio: cartello di carico per sistemi di scaffalature cantilever

Legenda
b Lunghezza braccio
c Altezza massima fino al braccio superiore
d Passo braccio
e Altezza fino al primo braccio

Figura B 11 Esempio cartello di carico per sistemi di scaffalature cantilever

...

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche

Si veda, inoltre, per la sicurezza magazzini a scaffalature metalliche il Documento:

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list

UNI EN 15635:2009
Sistemi di stoccaggio statici di acciaio
Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio

...
segue in allegato

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Rischio chimico basso per la sicurezza e irrilevante per la salute: note

ID 7566 | | Visite: 38322 | Documenti Riservati Sicurezza

Rischio chimico basso per la sicurezza e irrilevante per la salute   Note

Rischio chimico basso per la sicurezza e irrilevante per la salute: Note 2023

ID 7566 | Rev. 1.0 del 16.04.2023 / In allegato Documento completo

Documento e note allegate sul "Rischio moderato" del D.Lgs. n. 626/1994 a "Rischio chimico basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" del D.Lgs. 81/2008. Considerazioni dal Documento allegato "La prevenzione del rischio chimico" RV  Documento di consenso 13 aprile 2017" (disponibile anche allegato).

La Direttiva 98/42/CE è la XIV direttiva sociale particolare sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici. La Direttiva è stata, da prima recepita con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 che l'ha introdotta nel D.Lgs. n. 626/1994, a seguire nel Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Il termine "Rischio moderato".

Nella Direttiva 98/42/CE e nel recepimento D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (D.Lgs. n. 626/1994) il "termine soglia" nella valutazione dei rischi per gli agenti chimici, usato per stabilire le misure base/complete, è  "rischio moderato".

Il termine "Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"

Con il D.Lgs. 81/2008, tale temine è stato sostituito con "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" rimandando ad appositi decreti per definirne i criteri di individuazione (data notizia non emanati).

Ad oggi, quindi non sono definiti i criteri per la determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

Nel D.Lgs. n. 81/2008 è riportato, all'Art. 232 c. 3, che "nelle more" dell'emanazione del Decreto possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro (termine 45 gg scaduto).

Non emanato/i, data notizia, il/i decreti che devono individuare i criteri "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"

Non emanato/i, data notizia, il/i decreti che devono individuare i criteri per stabilire il "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" (ndr - secondo la Direttiva 98/24/CE il termine originario è "moderato") dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

Direttiva europea 98/24/CE recepita con il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 (D.Lgs. n. 626/1994) e a seguire integrata nel Titolo IX, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008:

Art. 5, par. 1 della Direttiva 98/24/CE Art. 2 D.Lgs. n. 25/2002 (D.Lgs. n. 626/1994) Art. 224, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008
Se i risultati della valutazione dei rischi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presenti sul luogo di lavoro, per la sicurezza e la salute dei lavoratori vi è solo un rischio moderato e che le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 della presente direttiva. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli ((72))-sexies, ((72))-septies, ((72))-decies, ((72))-undecies. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

Misure da adottare se il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute per non dover applicare quelle degli arti. 225, 226:

Art. 5, par. 2 della Direttiva 98/24/CE Art. 224, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008
– la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
– la fornitura di un equipaggiamento al lavoro con agenti chimici e metodi di manutenzione tali da preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
– la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
– la riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
– misure igieniche adeguate;
– la riduzione della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro al minimo necessario per il tipo di lavoro svolto;
– metodi di lavoro appropriati, comprese disposizioni per il trattamento, l’immagazzinamento e il trasporto sicuri sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Misure compensative necessarie in questo ordine:

Art. 6, par. 2 della Direttiva 98/24/CE Art. 225, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008

Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, prendendo in considerazione l’attività lavorativa e la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione di misure di protezione e di prevenzione, coerenti con la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 4.a)  la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l’uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

b)  l’applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un’adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative;

c) l’applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’es8posizione.

Quando la  natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

Protezione da agenti chimici

D.Lgs. n. 81/2008
...
Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225226229230.
...

Art. 232. Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIIIXXXIXXL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.(1) (2)(3)(4)(5)

3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute (a) dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea edei parametri di sicurezza.

(a) - secondo la Direttiva 98/24/CE il termine originario è "moderato"

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.

(1) Decreto interministeriale 26 febbraio 2004 - Primo elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(2) Decreto interministeriale 4 febbraio 2008 -  Secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(3) Decreto interministeriale 6 agosto 2012 - Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(4) Decreto interministeriale 2 maggio 2020 - Quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
(5) Decreto interministeriale 18 maggio 2021 - Quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale

ALLEGATO XXXVIII

Valori limite di esposizione professionale (Update 17 Giugno 2021 - in rosso le nuove voci inserite decreto 18 Maggio 2021) Note (1) (2) (3)

N.CE(1)

CAS (2)

NOME DELL’AGENTE CHIMICO

VALORI LIMITE

NOTAZIONE
(3)

8 ore
(4)

Breve Termine (5)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

252-104-2

34590-94-8

1-(3-methoxypropoxy)propan-l-ol

308

50

Cute

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzene

100

20

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Cute

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzene

100

20

204-661-8

123-91-1

1,4 Diossano

73

20

Cute

203-400-5

106-46-7

1,4-Diclorobenzene,
p- Diclorobenzene

12

2

60

10

Cute

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1

10

Cute

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5

1

7,6

3

Cute

203-933-3

112-07-2

2-Butossietilacetato

133

20

333

50

Cute

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-l-olo

5,4

1

203-804-1

110-80-5

2-Etossi etanolo

8

2

Cute

203-839-2

111-15-9

2-Etossietil acetato

11

2

Cute

202-704-5

98-82-8

2-fenilpropano (Cumene)(15)

50

10

250

50

Cute

203-603-9

108-65-6

2-Metossi-1-metiletilacetato

275

50

550

100

Cute

203-713-7

109-86-4

2-Metossietanolo

0,5

Cute

203-772-9

110-49-6

2-Metossietil acetato

0,5

Cute

203-403-1

106-49-0

4-amminotoluene

4,46

1

8,92

2

Cute

208-793-7

541-85-5

5-Metileptano-3-one

53

10

107

20

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

210-946-8

626-38-0

Acetato di 1-metilbutile

270

50

540

100

 

620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

205-500-4

141-78-6

Acetato di etile

734

200

1468

400

204-662-3

123-92-2

Acetato di isoamile

270

50

540

100

203-745-1

110-19-0

Acetato di isobutile

241

50

723

150

204-658-1

123-86-4

Acetato di n-butile

241

50

723

150

211-047-3

628-63-7

Acetato di pentile

270

50

540

100

 

625-16-1

Acetato di terz-amile

270

50

540

100

203-300-1

105-46-4

Acetato di sec-butile

241

50

723

150

203-545-4

108-05-4

Acetato di vinile

17,6

5

35,2

10

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

200-835-2

75-05-8

Acetonitrile

35

20

Cute

200-580-7

64-19-7

Acido acetico

25

10

50

20

201-177-9

79-10-7

Acido acrilico,
Acido prop-2-enoico

29

10

59(l4)

20(l4)

Cute

233-113-0

10035-10-6

Acido bromidrico

6,7

2

231-595-7

7647-01-0

Acido cloridrico

8

5

15

10

231-634-8

7664-39-3

Acido fluoridrico

1,5

1,8

2,5

3

200-579-1

64-18-6

Acido formico

9

5

 

231-714-2

7697-37-2

Acido nitrico

2,6

1

231-633-2

7664-38-2

Acido ortofosforico

1

2

205-634-3

144-62-7

Acido ossalico

1

201-176-3

79-09-4

Acido propionico

31

10

62

20

231-977-3

7783-06-4

Acido solfidrico

7

5

14

10

231-639-5

7664-93-9

Acido solforico (nebulizzazione) (10)(11)

0,05

205-480-7

141-32-2

Acrilato di n-butile

11

2

53

10

 

203-453-4

107-02-8

Acroleina, Acrilaldeide, 
Prop-2-enale

0,05

0,02

0,12

0,05

203-470-7

107-18-6

Alcole allilico

4,8

2

12.1

5

Cute

204-633-5

123-51-3

Alcool isoamilico

18

5

37

10

200-521-5

61-82-5

Amitrolo

0,2

 

231-635-3

7664-41-7

Ammoniaca anidra

14

20

36

50

204-696-9

124-38-9

Anidride carbonica

9000

5000

 

231-195-2

7446-09-5

Anidride solforosa

1,3

0,5

2,7

1

200-539-3

62-53-3

Anilina (15)

7,74

2

19,35

5

Cute

231-131-3

 

Argento (composti solubili come Ag)

0,01

 

231-131-3

7440-22-4

Argento metallico

0,1

 

247-852-1

26628-22-8

Azoturo di sodio

0,1

0,3

Cute

 

 

Bario (composti solubili come Ba)

0.5

 

 

233-272-6

10102-44-0

Biossido di azoto

0,96

0,5

1,91

1

 

201-245-8

80-05-7

Bisfenolo A,
4,4'-Isopropilidenedifenolo

2 (12)

Cute

231-778-1

7726-95-6

Bromo

0,7

0,1

203-788-6

110-65-6

But-2-in-1,4-diolo

0,5

201-159-0

78-93-3

Butanone

600

200

900

300

203-905-0

111-76-2

Butossietanolo-2

98

20

246

50

Cute

206-992-3

420-04-2

Cianammide

1

Cute

200-821-6

74-90-8

Cianuro di idrogeno
(espresso come cianuro)

1

0,9

5

4,5

Cute

205-792-3

151-50-8

Cianuro di potassio
(espresso come cianuro)

1

5

Cute

205-599-4

143-33-9

Cianuro di sodio
(espresso come cianuro)

1

5

Cute

203-806-2

110-82-7

Cicloesano

350

100

203-631-1

108-94-1

Cicloesanone

40,8

10

81,6

20

Cute

231-959-5

7782-50-5

Cloro

1,5

0.5

200-871-9

75-45-6

Clorodifluorometano

3600

1000

200-830-5

75-00-3

Cloroetano

268

100

200-663-8

67-66-3

Cloroformio

10

2

Cute

200-817-4

74-87-3

Clorometano

42

20

200-838-9

75-09-2

Cloruro di metilene,

Diclorometano

175

50

353

100

Cute

200-864-0

75-35-4

Cloruro di vinilidene,

1,1- Dicloroetilene

8

2

20

5

 

 

Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)

0,5

202-704-5

98-82-8

Cumene (16)

100

20

250

50

Cute

207-069-8

431-03-8

Diacetile, Butanedione

0,07

0,02

0,36

0,1

202-425-9

95-50-1

Diclorobenzene, 1,2-

122

20

306

50

Cute

200-863-5

75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412

100

Cute

203-716-3

109-89-7

Dietilammina

15

5

30

10

200-467-2

60-29-7

Dietiletere

308

100

616

200

202-981-2

101-84-8

Difeniletere

7

1

14

2

215-137-3

1305-62-0

Diidrossido di calcio

1 (13)

4 (13)

204-697-4

124-40-3

Dimetilammina

3,8

2

9,4

5

200-843-6

75-15-0

Disolfuro di carbonio

3

1

Cute

203-313-2

105-60-2

e-Caprolattame (polveri e vapori)(8)

10

40

203-388-1

106-35-4

Eptan-3-one

95

20

205-563-8

142-82-5

Eptano, n-

2085

500

203-767-1

110-43-0

eptano-2-one

238

50

475

100

Cute

204-065-8

115-10-6

Etere dimetilico

1920

1000

205-438-8

140-88-5

Etilacrilato

21

5

42

10

200-834-7

75-04-7

Etilammina

9,4

5

202-849-4

100-41-4

Etilbenzene

442

100

884

200

Cute

203-473-3

107-21-1

Etilen glicol

52

20

104

40

Cute

202-705-0

98-83-9

Fenilpropene, 2-

246

50

492

100

1 203-632-7

108-95-2

Fenolo

8

2

16

4

Cute

1 231-945-8

7782-41-4

Fluoro

1,58

1

3,16

2

 

 

Fluoruri inorganici (espressi come F)

2,5

203^481-7

107-31-3

Formiato di metile

125

50

250

100

Cute

232-260-8

7803-51-2

Fosfina

0,14

0,1

0,28

0,2

200-870-3

75-44-5

Fosgene

0,08

0,02

0,4

0,1

231-484-3

7580-67-8

Idruro di litio

0,02(12)

210-868-3

624-83-9

Isocianato di metile

0,02

Cute

201-142-8

78-78-4

Isopentano

2000

667

 

 

Manganese e composti inorganici del manganese
(espresso come manganese)

0,2 (12)
0,05(13)

 

 

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossidomercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)(9)

0,02

Cute

203-604-4

108-67-8

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)

100

20

201-297-1

80-62-6

Metacrilato di metile

50

100

200-659-6

67-56-1

Metanolo

260

200

Cute

202-500-6

96-33-3

Metilacrilato

7

2

36

10

Cute

203-550-1

108-10-1

Metilpentan-2-one,4-

83

20

208

50

203-539-1

107-98-2

Metossipropanolo-2,1 -

375

100

568

150

Cute

203-628-5

108-90-7

Monoclorobenzene

23

5

70

15

233-271-0

10102-43-9

Monossido di azoto

2,5

2

 

 

211-128-3

630-08-0

Monossido di carbonio

23

20

117

100

 

203-815-1

110-91-8

Morfolina

36

10

72

20

Cute

203-576-3

108-38-3

m-Xilene

221

50

442

100

Cute

200-679-5

68-12-2

N,N-Dimetilformamide

15

5

30

10

Cute

204-826-4

127-19-5

N,N-Dimetilacetammide

36

10

72

20

Cute

207-343-7

463-82-1

Neopentano

3000

1000

203-777-6

110-54-3

n-Esano

72

20

200-193-3

54-11-5

Nicotina

0,5

Cute

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzene

1

0,2

Cute

201-188-9

79-24-3

Nitroetano

62

20

312

100

Cute

212-828-1

872-50-4

n-metil-2-pirrolidone

40

10

80

20

Cute

201-083-8

78-10-4

Ortosilicato di tetraetile

44

5

215-138-9

1305-78-8

Ossido di calcio

1 (13)

4(13)

216-653-1

1634-04-4

Ossido di terz-butile e metile

183,5

50

367

100

202^122-2

95-47-6

o-Xilene

221

50

442

100

Cute

233-060-3

10026-13-8

Pentacloruro di fosforo

1

203-692-4

109-66-0

Pentano

2000

667

215-236-1

1314-56-3

Pentaossido di fosforo

1

215-242-4

1314-80-3

Pentasolfuro di difosforo

1

 

 

Piombo inorganico e suoi composti

0,15

203-808-3

110-85-0

Piperazina (polvere e vapore)(8)

0,1

0,3

 

8003-34-7

Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)

1

203-396-5

106-42-3

p-Xilene

221

50

442

100

Cute

203-585-2

108-46-3

Resorcinolo

45

10

231-978-9

7782-41-4

Seleniuro di idrogeno

0,07

0,02

0,17

0,05

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

Cute

262-967-7

61788-32-7

Terfenile idrogenato

19

2

48

5

204-825-9

127-18-4

Tetracloroetilene

138

20

275

40

Cute

200-262-8

56-23-5

Tetracloruro di carbonio,
tetraclorometano

6,4

1

32

5

Cute

203-726-8

109-99-9

Tetraidrofurano

150

50

300

100

Cute

203-625-9

108-88-3

Toluene

192

50

Cute

200-756-3

71-55-6

Tricloroetano, 1,1,1-

555

100

1110

200

233-046-7

10025-87-3

Tricloruro di fosforile

0.064

0,01

0,13 (17)

0,02

204-469-4

121-44-8

Trietilammina

8,4

2

12,6

3

Cute

200-875-0

75-50-3

Trimetilammina

4,9

2

12,5

5

200-240-8

55-63-0

Trinitrato di glicerolo

0,095

0,01

0,19

0,02

Cute

215-535-7

1330-20-7

Xilene, isomeri misti, puro

221

50

442

100

Cute

(N) "Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023".

(1) N. CE: numero CE (Comunità Europea) - identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’unione europea.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) La notazione che riporta il termine “cute” per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m : milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20° C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) II metodo di rilevazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.
(9) Durante il monitoraggio dell’esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite dell’esposizione professionale.
(10) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell’esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
(11) La nebulizzazione è definita come frazione toracica.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione respirabile.
(14) Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.
(15) Durante il monitoraggio dell’esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal Comitato Scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).
(16) Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 2019/1831/UE il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021  
(17) VL rettificato da 0.12 a 0.13 - Rettifica direttiva (UE) 2019/1831 (GU L 15/21 del 24.1.2022)

Note allegato XXXVIII

(3) Allegato così sostituito dall'allegato al Decreto MLPS del 18 maggio 2021, recepimento della direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.
(2) Allegato così sostituito dall'allegato al 
Decreto MLPS del 2 maggio 2020, recepimento della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (GU n.128 del 19.05.2020).
(1) Allegato così sostituito dall'allegato al Decreto MLPS del 6 agosto 2012 recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. (GU n.218 del 18.09.2012)
...

Valutazione dei rischi nel caso di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" e non. Se nella valutazione dei rischi si dimostra che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi è “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute", non si applica quanto previsto dagli Artt. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio)” del D.Lgs. n. 81/2008.

Se così non fosse (rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute) il datore di lavoro “dovrà attuare quanto previsto dagli Artt. 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi quali, ad esempio videoterminali o movimentazione manuale dei carichi) un Medico Competente” che dovrà “sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (Art. 229) e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230)”.

Rischio di esposizione

Riferimento normativo

Obblighi

Irrilevante per la salute e basso per la sicurezza

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
art. 224 comma 2


- Valutazione dei rischi
- Informazione e formazione

Non irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
artt. 225, 226, 229, 230.


- Valutazione dei rischi
- Informazione e formazione
- Misure specifiche di protezione e prevenzione
- Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- Sorveglianza sanitaria


Individuare un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

Come detto non stati emanati il/i decreto/i specifico/i, che devono determinare i criteri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, ad oggi la discriminazione può solo far riferimento a criteri inerenti il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP).
 
Criteri Rischio chimico e CLP

Documento "Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i."(Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza). Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 il percorso di valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi deve, primariamente, essere in grado di identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che possono rappresentare un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione.

Il Regolamento CLP individua in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi distinguendo i pericoli per la sicurezza, legati alle proprietà chimico-fisiche, dai pericoli per la salute connessi alle proprietà tossicologiche a breve e medio termine ed alle proprietà tossicologiche a lungo termine. Per la definizione delle singole classi di pericolo, proprie del Regolamento CLP, si rimanda al par. 2.3. e nel Documento allegato. Per ogni sostanza o miscela presente negli ambienti di lavoro, devono essere noti la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche nonché quelle relative alla sicurezza nell’utilizzo, nella manipolazione e nello stoccaggio (tensione di vapore, limiti di infiammabilità, incompatibilità con altri prodotti ecc). Queste informazioni si possono ricavare dalla SDS disciplinata dall’Art. 31 del Regolamento REACH. In estrema sintesi si può affermare che, ai sensi della vigente normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, mentre quello per la sicurezza si collega principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta (1).

In altre parole rischio chimico per la salute è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale mentre rischio chimico per la sicurezza è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio e alle proprietà chimiche in generale. Gli agenti chimici che abbiano esclusivamente proprietà eco-tossicologiche (pericolose soltanto per l’ambiente) non sono da considerare ricompresi nel campo di applicazione del Titolo IX, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora la Valutazione dei Rischi dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi sia basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dagli Artt. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).

Viceversa, ossia nel caso in cui il rischio sia non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute, il datore di lavoro dovrà attuare quanto previsto dagli Artt. 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi quali, ad esempio videoterminali o movimentazione manuale dei carichi) un Medico Competente (per i cui titoli, requisiti e compiti si rimanda agli Artt. da 38 a 42), che dovrà sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (Art. 229) e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230).

Qualora la valutazione porti a classificare il rischio non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute si devono attuare le disposizioni previste dagli Artt. 225 e 226, con l’esclusione di quelle che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria e l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio.
Nel caso invece di rischio basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute, si devono applicare le misure specifiche di cui agli Artt. 225, 229 e 230.
 
(1) Vedasi Allegato I punto 3.1.1.1 Regolamento CLP

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, insieme agli ulteriori adempimenti ad essa connessi. (1) L’Art. 229 del D.Lgs. n. 81/2008 specifica che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria: “i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di Categoria 3 (per i cancerogeni di Categoria 1 e 2 ved. norme specifiche).

La sorveglianza sanitaria non è richiesta qualora il rischio sia valutato come irrilevante per la salute, in quanto le misure generali di tutela e quelle specifiche sono in atto ed efficaci (Art. 224, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008). Sulla corrispondenza fra le classificazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e quelle introdotto dal Regolamento CLP si rinvia al cap. 2, par. 2.4 (Pericoli per la salute). (2)

(1) Il D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il medico-competente collabori alla redazione del documento di valutazione dei rischi, effettui almeno un sopralluogo annuale, partecipi alla riunione periodica, rediga e trasmetta la relazione sanitaria, collabori con il datore di lavoro nell’organizzazione del primo soccorso, partecipi alla formazione ed informazione dei lavoratori ed all’attuazione di programmi di promozione della salute, oltre a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria. 

(2) Si ritiene che, fatto salvo quanto previsto dall’Art.224, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (ovvero “se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio”), non si applicano le disposizioni degli Artt. 225, 226, 229, 230”), siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati dell’Art.229 del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la classificazione come:

- Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4); 
- Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
- Irritanti per la pelle (Categorie 2);
- Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola (Categorie 1 e 2); 
- Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) – esposizione singola (Categoria 3);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2); 
- Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1); 
- Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1); 
- Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2); 
- Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2); 
- Tossici con effetti sull’allattamento;
- Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1)

ed i lavoratori per i quali la valutazione dell’esposizione, ai sensi dell’Art.236 del D.Lgs. n. 81/2008 abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante quegli agenti che rispondono ai criteri di classificazione per le sostanze e le miscele Cancerogene e/o Mutagene.

Oltre a quanto previsto dal suddetto Art. 229, la sorveglianza sanitaria relativa all’esposizione ad agenti chimici pericolosi, deve rispondere alle indicazioni di carattere generale previste dall’Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008

Il protocollo sanitario per i lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, predisposto dal medico competente, deve tenere conto degli indirizzi scientifici più avanzati (Art 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008) quali, ad esempio – ove disponibili - i dati epidemiologici forniti da organismi scientifici riconosciuti a livello internazionale o provenienti da letteratura scientifica validata e aggiornata ed essere definito anche in base a:

- possibili effetti dannosi, anche sinergici, delle diverse sostanze presenti sul luogo di lavoro desumibili anche dall’esame delle SDS delle sostanze presenti nell'attività lavorativa; 
- presenza di rischi concomitanti nell'attività/luoghi di lavoro; 
- insieme delle condizioni di esposizione, delle attività svolte e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro in cui esse vengono svolte; 
- esposizione in termini di durata ed intensità.

Il controllo dell’esposizione professionale ad agenti chimici si attua anche attraverso il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Attualmente il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, all’Allegato XXXIX, il valore limite biologico solo per il Piombo. Per tutte le altre sostanze, per quanto attiene agli indicatori biologici, è opportuno fare riferimento ai valori indicati nelle SDS, così come integrate dal Regolamento (UE) n. 453/2010, o reperibili nella letteratura nazionale ed internazionale. Per quanto attiene la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, come già definiti nel cap. 4, par. 4.4, occorre ricordare che, per l’esposizione a tali agenti, sono previsti accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (Art. 242 del D.Lgs. n. 81/2008). Il contenuto di questo articolo di legge integra le disposizioni di cui agli Artt. 41 e 229 del D.Lgs. n. 81/2008.

Da: "La prevenzione del rischio chimico" RV  Documento di consenso 13 aprile 2017

La Prevenzione del Rischio Chimico   Documento di consenso RV 2017

Programma regionale Veneto “rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza” valutazione del rischio chimico per la sicurezza.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA
 
Criteri proposti

Dopo aver effettuato il completo "inventario" degli agenti chimici presenti o che possono essere presenti e i pericoli associati, il datore di lavoro deve valutare se il rischio chimico per la sicurezza è "basso" o superiore a "basso", sulla base delle quantità di sostanze e miscele e delle circostanze in cui viene svolto il lavoro, delle caratteristiche delle attrezzature e degli impianti. Per quanto riguarda i pericoli per la salute con effetto acuto va valutata anche la via di azione (cutanea, inalatoria, digestiva), in relazione alla modalità di effettuazione delle attività previste dalla mansione. Per la quantificazione del rischio vanno determinate le possibili conseguenze dell'incidente chimico e il tipo e livello di danno: in questi casi normalmente non hanno rilevanza indagini ambientali; invece possono essere utilizzati, da professionisti esperti della materia, algoritmi validati. Si ricorda comunque che lo scopo della valutazione è in primo luogo quello di individuare le misure di prevenzione e protezione più adatte a tenere sotto controllo il rischio.

A questo proposito è fondamentale evidenziare che, qualunque sia l'esito della valutazione e quindi anche qualora il rischio risultasse "basso" per la sicurezza, devono essere adottate le misure previste dall'art. 15 (Misure generali di tutela) e dall'art. 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi). Inoltre va attuato anche quanto previsto per i luoghi di lavoro dagli artt. 63 (Requisiti di salute e sicurezza), 64 (Obblighi del datore di lavoro), 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento), in combinato con le prescrizioni dell'allegato IV punti 2, 3, 4. Nei cantieri temporanei e mobili va attuato quanto prescritto dall'art. 121 (Presenza di gas negli scavi). Nei luoghi confinati devono essere adottate le ulteriori specifiche prescrizioni contenute nel DPR 177/2011.

Va evidenziato che nei casi in cui il datore di lavoro stabilisce che è necessario attuare le misure dell'art. 225 (Misure specifiche di protezione e prevenzione), come ad esempio l'uso di DPI per la protezione da schizzi di sostanze corrosive, il rischio chimico per la sicurezza non può essere definito "basso". Né può esserlo nei casi in cui la valutazione del rischio di esplosione per presenza di atmosfere esplosive secondo il Titolo XI del D. Lgs. 81 abbia evidenziato un rischio "medio" o "elevato". La valutazione del rischio chimico per la sicurezza non può essere in contrasto con valutazioni previste da altre norme. Così, se a seguito della valutazione secondo il DM 10/3/98, il rischio di incendio risulta "medio" o "elevato", il rischio chimico per la sicurezza non può risultare "basso". Parimenti le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 105/2015 (Pericolo di incidenti rilevanti) non possono risultare con un rischio chimico per la sicurezza “basso". Il datore di lavoro deve inoltre fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, di cui al TITOLO V e allegati XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) e XXVI (Segnaletica dei contenitori e delle tubazioni).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE
 
Criteri proposti

Individuazione dei pericoli e valutazione del rischio
Premesso che la valutazione è un’attività complessa, che richiede un approccio interdisciplinare da parte di valutatori con competenze di chimica, tossicologia ed igiene industriale, si ribadisce che: 

- la valutazione deve essere effettuata rispettando integralmente le indicazioni dell’art. 223
- l’individuazione dei pericoli connessi a tutti gli agenti chimici presenti o potenzialmente presenti deve essere effettuata tenendo conto:
- - dei contenuti delle SDS
- - delle informazioni presenti nella letteratura scientifica, soprattutto per la valutazione di relazioni dose/via di assunzione/risposta 
- la valutazione deve tenere conto delle modalità di esposizione in considerazione di ogni tipo di utilizzo dell’agente chimico e della possibile entità e via di esposizione per ogni fase della lavorazione, al fine di individuare in ciascuna fase il rischio e le misure di protezione idonee, considerando che le informazioni della scheda di sicurezza si riferiscono all’agente nello stato in cui si trova all’atto della fornitura

La condizione di rischio irrilevante deve essere riservata alle situazioni in cui vi è un uso effettivamente sporadico o nessun uso/esposizione normale di agenti classificati come pericolosi per la salute, essendo questa valutazione già fatta a monte ai fini della classificazione, o quando l’esposizione personale dei lavoratori può essere considerata del tutto trascurabile.  In questi casi, piuttosto che eseguire complesse valutazioni al solo fine di decidere che il rischio è NON IRRILEVANTE, è più opportuno concentrarsi sulla valutazione delle fasi in cui specifici rischi sono comunque più elevati e sulle modalità tecniche, organizzative o di protezione individuale per limitare il rischio in queste fasi al più basso livello tecnicamente possibile.

Modelli di calcolo
Il titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 non dà indicazioni precise e dettagliate sugli strumenti che il datore di lavoro (DL) può utilizzare per effettuare la valutazione del rischio chimico.

Tra questi spesso è emersa la necessità di definire il ruolo degli algoritmi di calcolo nella valutazione del rischio chimico. Sempre più frequentemente i modelli di calcolo trovano applicazione negli approcci di tipo “misto” alla valutazione del rischio da esposizione, che impiegano in modo integrato sia modelli che misurazioni. Questa strategia appare compatibile con i criteri dettati dalla norma UNI EN 689 “Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione”, allo stato attuale in revisione) a supporto nelle fasi della valutazione iniziale dell’esposizione professionale.

Il testo unico lascia al DL ampia libertà di scelta sui metodi da utilizzare per la valutazione dei rischi e non usa mai il termine “algoritmo” o “modello”. In ogni caso, sia che egli adotti misurazioni o “altri metodi”, deve essere in grado di dimostrare il conseguimento di adeguati livelli di prevenzione e protezione. A lui quindi spetta “l’onere della prova”. Innanzitutto, la valutazione, con misurazioni o senza, deve considerare tutti gli elementi e i criteri previsti dall’art. 223 del testo unico. In assenza di normativa tecnica specifica, mirata a garantire la qualità delle procedure di utilizzo dei modelli di calcolo per la valutazione delle esposizioni, il valutatore dovrà dare dimostrazione dell’applicabilità del modello e della sua attendibilità negli specifici casi. L’uso dell’algoritmo (e del software) deve quindi essere comunque effettuato con cognizione di causa da 5 parte di persona esperta della materia, in grado di comprendere i limiti di applicabilità dei modelli di calcolo. Tra i limiti dei modelli si consideri, ad esempio, la difficoltà che questi hanno di tener conto dei rischi di esposizione per effetti cumulativi dovuti all’esposizione simultanea a più agenti chimici con azione sugli stessi organi bersaglio.

Misure ambientali e personali, monitoraggio biologico
La valutazione del rischio è preliminare all’uso, pertanto non può basarsi su misure ambientali che sono invece conseguenti alla valutazione di rischio NON IRRILEVANTE al fine di documentare che l’esposizione viene comunque contenuta a livello accettabile. Nei casi in cui non sia possibile con altri mezzi dimostrare il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute. Le misurazioni devono tener conto della norma UNI EN 689/2018 e dei metodi di cui all’allegato XLI del D.Lgs. n. 81/2008 sia per attuare una efficace strategia di misurazione, sia per il successivo confronto dei dati rilevati con i valori limite.

L’applicazione dei principi e delle strategie della UNI EN 689, in particolare il monitoraggio personale nelle condizioni di maggior esposizione, consente di far emergere chiaramente la rilevanza del rischio espositivo, di identificare i lavoratori soggetti alle più alte esposizioni e di focalizzare le strategie di management del rischio su questi ultimi. Il monitoraggio biologico, inoltre, determinando, dove fattibile, la reale quantità di tossico assorbito attraverso tutte le vie di esposizione a completamento della valutazione del rischio espositivo, consente di verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e le misure di protezione adottate dai lavoratori, nonché l’efficacia delle loro corrette procedure di utilizzo.

Va inoltre considerata l’influenza delle condizioni microclimatiche (temperatura, velocità dell’aria, umidità etc..) e dell’attività fisica svolta dal lavoratore (ventilazione polmonare) sul grado di esposizione sia per agenti chimici pericolosi volatili sia per i non volatili, condizioni che in taluni casi possono vanificare o ridurre l’efficacia delle misure di prevenzione inizialmente adottate. Da ciò deriva, in parte, l’importanza dei processi di riesame nel controllo del rischio espositivo, con la definizione di livelli di soglia e integrazione di misure di prevenzione e protezione correttive, soprattutto nel caso di esposizioni imprevedibili e non facilmente standardizzabili.

Esposizione cutanea
La valutazione del rischio deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. Si rende necessario valutare l’esposizione cutanea ad una specie chimica tossica, cancerogena o meno quando si hanno sostanze con notazione “Skin” o “Pelle” (capacità di attraversare la barriera cutanea).

In proposito, si ricorda che SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) della U.E. e ACGIH assegnano SKIN quando il passaggio percutaneo in normali situazioni lavorative rappresenta una via quantitativamente rilevante. La notazione Skin di ACGIH comprende anche le sostanze corrosive o irritanti, per le quali non è necessaria una valutazione dell’esposizione cutanea. Il passaggio percutaneo dipende non solo dalla sostanza, dalla sua quantità e dal suo stato fisico, ma anche dallo stato della cute e dalle condizioni microclimatiche. Pertanto, in situazioni lavorative diverse, quella che in teoria è una via secondaria, potrebbe diventare quantitativamente rilevante e necessitare di una verifica di dettaglio con misurazioni.

Esistono normative tecniche che forniscono metodi di riferimento validi per impostare studi di misurazione per la valutazione dell’esposizione cutanea; tra tutte merita citare le CEN/TR 15278:2006 e la CEN/TR 14294:2011 che danno indicazioni utili a garantire la rappresentatività e la correttezza delle misurazioni. Non esistono, per ora, elenchi di limiti di esposizione validi per esposizione cutanea.

Una fonte importante di riferimento in questa materia, è costituita dai DNEL (Derived No Effect Level) cutanei dichiarati dai fabbricanti nelle schede di sicurezza sia per lavoratori che per la popolazione non esposta professionalmente. Questo consente il confronto delle dosi cutanee stimate (con modelli o con misurazioni) con le dosi accettabili definite a partire dai DNEL.
...
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Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

ID 19327 | | Visite: 1085 | News Sicurezza

Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia / Delibera 12 aprile 2023

ID 19327 | 21.04.2023

Delibera 12 aprile 2023 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

(GU n.94 del 21.04.2023)

_________

28.03.2023

Approvata al Senato della Repubblica, nella seduta del 22 marzo 2023, la proposta d’inchiesta parlamentare: “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

SENATO DELLA REPUBBLICA
TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
seduta del 22 marzo 2023

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Doc. XXII, n. 9)
d’iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, DE POLI, Barbara FLORIDIA, MALAN,MALPEZZI, PAITA, ROMEO, RONZULLI e UNTERBERGER

...

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo del lavoro sta profondamente cambiando, in gran parte per effetto della crisi economica, ma anche per le trasformazioni indotte dalla globalizzazione e dalle innovazioni tecnologiche, che hanno avuto un impatto drammatico sui sistemi economici e sociali, in particolare sull’occupazione. Per affrontarne le problematiche, bisogna conoscere il lavoro ed esaminarlo nella sua complessità. occorre avere ben chiaro che il tema della sicurezza sul lavoro, nel nostro Paese, è profondamente legato a quello della sua frammentazione. Per questo, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta risponde alla necessità di indagare sulle con
dizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso delle legislature XIV, XV, XVI e XVII ha operato in Senato una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e più in generale della sicurezza e dell’igiene in ambito lavorativo, mentre nella precedente legislatura la Commissione ha allargato i suoi orizzonti divenendo Commissione sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questa Commissione, che ha concluso i propri lavori nella XVIII legislatura, ha prodotto una relazione molto approfondita, elaborata e propositiva, alla quale si intende fare esplicito riferimento (Doc. XXII-bis, n. 11), così come alle riflessioni e valutazioni elaborate in occasione delle precedenti relazioni intermedie. I numeri degli infortuni, ad esempio, restano ancora troppo elevati ed inaccettabili per un Paese civile. Occorre quindi intensificare ulteriormente gli sforzi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, che devono concentrarsi su alcune direttrici fondamentali: la formazione/informazione dei lavoratori e delle imprese, i controlli sull’applicazione delle norme, il coordinamento fra tutti i soggetti sociali ed istituzionali competenti e l’efficacia deterrente delle sanzioni. Il lavoro svolto dalle Commissioni di inchiesta sugli infortuni delle precedenti legislature ripropongono in tal senso con urgenza un forte impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali affinché continuino ad essere affrontate senza indugio le gravi problematiche connesse alle tematiche della sicurezza e dello sfruttamento sul lavoro. Si tratta pertanto di raccogliere tali indicazioni e procedere nuovamente alla costituzione della Commissione di inchiesta che, nel documento che si sottopone all’attenzione di questo ramo del Parlamento, si pone in linea di continuità con le precedenti.

La Commissione accerta:

a) l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
d) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
e) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sulla applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
g) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
h) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
i) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
l) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

La Commissione deve altresì verificare: le condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali; la partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro per tipologia lavorativa, sesso, collocazione sul territorio nazionale e titolo di studio; il fenomeno del caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché la gestione logistica delle imprese attorno alla quale si verificano spesso infiltrazioni della criminalità organizzata. La Costituzione prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona. Tali considerazioni dovrebbero essere di per sé più che sufficienti a sostegno della conferma della esperienza delle ricordate Commissioni delle passate legislature.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1. (Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2. (Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3. (Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) l’entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili, quali l’edilizia e la logistica;
d) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
e) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull’applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
g) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
h) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
i) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
l) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4. (Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5. (Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati assoggettati al vincolo di segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.
5. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6. (Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d’inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico.

Art. 7. (Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell’inizio dell’attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l’adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 8. (Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l’anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

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Fonte: Senato della Repubblica

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Nota INL prot. n. 2563 del 14 aprile 2023

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Nota INL prot. n. 2563 del 14 aprile 2023

Oggetto: riforma del processo civile e penale (c.d. “riforma Cartabia”) – prime indicazioni operative per il personale ispettivo.

Con la L. n. 134/2021 - recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” - e n. 206/2021 – recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” – il legislatore ha avviato un complessivo iter di riforma della giustizia civile e penale, che si è poi completato con i decreti legislativi di attuazione n. 149/2022 (attuativo della legge delega n. 206/2021), n. 150/2022 (attuativo della legge delega 134/2021) e n. 151/2022.

Da ultimo è intervenuto il D.L. n. 13/ 2023 (c.d. “Decreto PNNR3”) che reca, fra l’altro, norme in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali.
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segue in allegato

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Bozza Decreto Lavoro 2023 / Possibili modifiche al TUS

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Bozza Decreto Lavoro 2023

Bozza Decreto Lavoro 2023 / Possibili modifiche al TUS

ID 19455 | 21.07.2023 / In allegato Decreto in GU - Bozza Decreto Lavoro e nota completa

Il decreto-legge Lavoro 2023 apporterà nuove disposizioni su pensioni, reddito di cittadinanza, garanzia per l’inclusione lavorativa, garanzia per l’attivazione lavorativa, contratti a termine ed anche modifiche al Testo unico salute e sicurezza Dlgs 81/2008. L'articolo che si occupa di queste ultime modifiche è l'articolo 15, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Pubblicato il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (GU n.103 del 04.05.2023)

Il Decreto allegato è una prima bozza, non ancora approvata dal Consiglio dei Ministri e pertanto è opportuno considerare che il testo potrà subire ulteriori modifiche.

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Bozza DL Lavoro 2023

Articolo 15, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo “e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
c) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”; dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
e) all’articolo 71, il comma 12 è così sostituito: “12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”;
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo”;
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”;
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

...

Nel dettaglio, gli articoli del TUS, così come potrebbero essere modificati dal DL Lavoro 2023 (in rosso le modifiche): 

- Articolo 18 comma 1, lettera a) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

- Articolo 21, comma 1, lettera a)Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV. [Titolo IV Cantieri temporanei o mobili]

Articolo 25, comma 1, Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
f) [Lettera soppressa dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106];
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Articolo 37, comma 2 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Art. 71 comma 12 Obblighi del datore di lavoro

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Articolo 72, comma 2 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso :

2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

Articolo 73 Informazione, formazione e addestramento 

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. 

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 87, comma 2, Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso 

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 1;

b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;

c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis.

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) degli articoli 80, comma 1(1), 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

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Decreto MLPS n. 58 del 6 aprile 2023

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Decreto MLPS n  58 del 6 aprile 2023

Decreto MLPS n. 58 del 6 aprile 2023 / Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025

ID 19434 | 17.04.2023

Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del PNRR.

Con il decreto viene aggiornato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

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Fonte: MLPS

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La Prevenzione del Rischio Chimico / Documento di consenso RV

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La Prevenzione del Rischio Chimico   Documento di consenso RV 2017

La Prevenzione del Rischio Chimico / Documento di consenso RV 2017

ID 19424 | 16.04.2023 / In allegato

Programma regionale Veneto “rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza” valutazione del rischio chimico per la sicurezza".

Seminario svoltosi il 3 e 10 ottobre 2016, Ospedale dell’Angelo, Venezia-Mestre
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Il rischio dovuto alla presenza di sostanze chimiche pericolose negli ambienti di lavoro necessita di particolare attenzione per il numero di lavoratori interessati e per l'elevatissimo numero di sostanze e preparati presenti.

Questo tipo di rischio, infatti, non è esclusivo delle aziende chimiche in senso stretto, ma è presente in tutte le tipologie produttive perché in tutti i settori sono presenti, a vario titolo, agenti chimici pericolosi, acquistati tal quali e/o prodotti nelle lavorazioni, anche non intenzionalmente.

Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di individuare preliminarmente l'eventuale presenza di tali sostanze nei processi lavorativi e valutarne i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, adottando successivamente le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Tale atto risulta molto spesso di non facile esecuzione, sia nel determinare i rischi per la sicurezza, che nel determinare quelli per la salute, in un caso perché è necessario tener conto non soltanto delle caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici, ma anche di tutte le loro possibili interazioni nelle diverse condizioni di utilizzo e di esercizio (come pressione, temperatura, concentrazione), nell’altro perché la tossicologia delle sostanze è spesso complessa e non ben conosciuta e non è facile determinare chiaramente l’esposizione attraverso tutte le vie di assorbimento.

Entrambe le valutazioni, quindi, richiedono grande professionalità e capacità di confronto e interazione delle diverse figure aziendali coinvolte nel processo di prevenzione dei rischi. In particolare su questi temi, l’implementazione da parte delle Istituzioni europee dei regolamenti REACH e CLP ha portato ad un aumento della qualità e della quantità di informazioni che devono essere riportate nelle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS).

Ma queste informazioni, se pur obbligatorie e utili, non sempre sono sufficienti ad effettuare una corretta e completa valutazione del rischio chimico, soprattutto per quanto riguarda il rischio per la sicurezza. Le indagini per infortunio svolte dai Servizi hanno evidenziato che in taluni casi gli agenti chimici coinvolti non erano accompagnati da etichettatura e SDS perché prodotti, intenzionalmente o non, in maniera prevedibile o non prevedibile, in loco (es. azoto e idrogeno generati on-site con impianti dedicati, vapori di idrocarburi prodotti durante le lavorazioni, metano nell'acqua emunta dal sottosuolo, ecc.).

In altri casi l'infortunio era determinato da miscelazioni tra sostanze/miscele incompatibili, oppure da dissoluzioni e diluizioni fatte senza tenere conto dell'esotermicità della reazione, che, ad es., a parità di agente chimico, dipende dalla granulometria del soluto. Nelle SDS non sono dettagliate le incompatibilità e ci si limita alle incompatibilità per categorie (es.: acidibasi; ossidanti-riducenti).

Rilevanti, per la frequenza di casi e il numero di persone coinvolte, sono gli incidenti determinati da atmosfere sotto-ossigenate in ambienti confinati, a seguito, nella maggior parte dei casi, dell'utilizzo crescente dell'azoto con scopi diversi (atmosfere inerti per la conservazione di alimenti/bevande, per prevenzione/spegnimento degli incendi, per applicazioni criogeniche). D’altra parte, gli stessi regolamenti REACH e CLP e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche di base hanno determinato uno stimolo alla ricerca applicata sulle singole specie chimiche consentendo approcci preventivi mirati e basati sulla conoscenza dei meccanismi d’azione di ogni specifico fattore di rischio, evitando generalizzazioni.

Esperienze di vigilanza SPISAL come quella dei siti inquinati o la campagna di misurazione delle polveri al Porto commerciale di Venezia hanno portato contributi significativi al miglioramento della gestione del rischio espositivo per situazioni non sempre facilmente “standardizzabili”, inoltre hanno contribuito ad una più chiara definizione del ruolo delle indagini ambientali nella valutazione e nel controllo dell’esposizione professionale.

A conclusione della riflessione e discussione avvenuta nel corso del seminario “Il rischio chimico negli ambienti di lavoro”, svoltosi a Mestre il 3 e 10 Ottobre 2016, per favorire il confronto collaborativo tra operatori della prevenzione e centri di ricerca e documentazione e per stimolare il miglioramento delle attività di prevenzione e vigilanza, intendiamo proporre agli operatori del settore una sintesi condivisa delle indicazioni operative riguardanti i principali argomenti, concetti e criteri che sono stati affrontati nel corso dei lavori.
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segue in allegato

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Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023

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Nota INL prot  n  716 del 26 aprile 2023

Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023

ID 19585 | 09.05.2023

Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023 - Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali

Si riscontra la richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Associazione con la quale si chiede se “una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente sotto riportato”.

Al riguardo - acquisito il parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espressa con nota prot. n. 5102 del 24 aprile u.s. - occorre anzitutto ricordare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.

Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).

Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali - e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche - le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018).

Sul punto si rileva, peraltro, che - ai sensi dell’art. 51 del citato D.Lgs. n. 81/2015 - anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’art. 52 del CCNL indicato dall’istante secondo il quale “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”.

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Fonte: INL

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Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032

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Piano nazionale d azione per il radon 2023 2032

Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 / Adozione DPCM 11.01.2024

ID 19586 | 21.02.2024

Pubblicato nella GU n.43 del 21.02.2024 - SO n. 10 il DPCM 11 gennaio 2024 Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032.

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09.05.2023

Lo schema di DPM inerente all’adozione del Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 è all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2023.

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, il Piano nazionale d’azione per il radon deve essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Esso descrive la linea d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l’esposizione della popolazione al radon.

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale. È invisibile, inodore, incolore e insapore ed è un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell’acqua e nei materiali da costruzione. Poiché è un gas, il radon può facilmente uscire e accumularsi nell’aria, all’aperto si diluisce e si disperde, ma all’interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non è sufficiente. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici. Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi. Il radon è stato classificato, infatti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità.

La concentrazione di attività del radon nell'aria è misurata in Becquerel per metro cubo (Bq/m3), che corrisponde a un decadimento radioattivo al secondo in un metro cubo d'aria. Studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon in aria e il rischio di tumore ai polmoni e che questo rischio aumenta di circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon, rispetto al rischio medio statistico di tumore al polmone. Se poi si è sottoposti ad altri fattori cancerogeni, quali ad esempio il fumo di sigaretta, il rischio aggiuntivo aumenta ulteriormente. In Italia la concentrazione media di radon negli edifici è tra i 70 e i 75 Bq/m3 (Indagine nazionale del 1989-1994).

In recepimento della direttiva 2013/59/Euratom è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, successivamente modificato, da ultimo con il decreto legislativo correttivo e integrativo 25 novembre 2022 n. 203. Oltre a una revisione ed estensione delle disposizioni sulla protezione dal radon nei luoghi di lavoro il decreto contiene, per la prima volta, indicazioni sulla protezione dal radon nelle abitazioni.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 definisce il livello di riferimento come quel valore di dose efficace o di dose equivalente o di concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, e stabilisce i valori di riferimento di concentrazione media di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, distinguendo le abitazioni in esistenti e di nuova costruzione, cioè costruite dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, secondo il principio di ottimizzazione, si deve cercare di mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente realizzabile, anche al di sotto del livello di riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Il Piano nazionale d’azione per il radon agisce su tre macro aree strategiche, declinate in azioni, a loro volta articolate in attività.

Le azioni indicate dal Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere individuati luoghi di lavoro e abitazioni con elevata concentrazione di radon e devono essere adottate misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor.

L’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino le zone, dette “aree prioritarie” in cui il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è superato nel 15% di edifici e all’interno delle quali si definiscono le priorità d’intervento. Il Piano fornisce elementi per l’individuazione delle aree uniformando strategie e metodologie per le campagne di misurazione sul territorio nazionale e fornendo una mappatura della radioattività naturale potenziale del territorio nazionale su base geologica.

Ricerca, sviluppo, educazione, formazione e informazione sono promossi affinché possa essere garantita la migliore protezione possibile dal radon. Per ridurre la concentrazione media di radon indoor in Italia la popolazione deve essere informata dei rischi dovuti all’esposizione al radon, questo favorirà le misurazioni volontarie e l’implementazione di interventi di risanamento, quando necessari. La protezione dal radon deve essere considerata come una necessaria garanzia di qualità nel caso di nuovi progetti di costruzione, per questo sono stabilite regole sull’edilizia e sui materiali da costruzione per i nuovi edifici e per le abitazioni e i luoghi di lavoro esistenti.

Il Piano prende in considerazione una riduzione diffusa della concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3, dando la priorità a quelli che superano i 300 Bq/m3, ma agendo anche su concentrazioni minori.

L’allegato III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 contiene gli elementi che il Piano deve prendere in considerazione. Tra questi vi sono le problematiche di associazione della protezione dal radon ai corrispondenti programmi di intervento, inclusi quelli sulla prevenzione del fumo, sul risparmio energetico e sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi.

Per quanto riguarda il risparmio o efficientamento energetico, sono disponibili vari incentivi economici che hanno recentemente dato un notevole impulso agli interventi sugli edifici. Come è dimostrato da numerosi studi, tali interventi possono produrre un aumento della concentrazione di radon indoor specialmente se realizzati con modalità che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon. Questo può rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione al radon e dei casi di tumore polmonare associati. Gli interventi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto del radon affinché nell’ambito del medesimo intervento edilizio si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico sia del radon. Va assolutamente evitato che un intervento di risparmio energetico causi un peggioramento della esposizione al radon.

La realizzazione del Piano è monitorata dall’Osservatorio nazionale radon, organismo al quale partecipano le amministrazioni competenti in materia, e che verifica e restituisce i risultati delle iniziative assunte in attuazione del Piano stesso. Ha funzione di garante per i cittadini e per gli amministratori e assicura la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione delle azioni del Piano. Attraverso la promozione di esempi virtuosi e di situazioni territoriali di eccellenza cura l’avanzamento progressivo e uniforme delle misure programmate. L’Osservatorio inoltre valuta la possibilità di una revisione dei criteri di individuazione delle aree prioritarie e dei livelli di riferimento, facendo delle proposte alle amministrazioni competenti. Il Piano è aggiornato con una cadenza almeno decennale, fatta salva la possibilità di ridurre la durata sulla base delle valutazioni dell’Osservatorio.

Nelle previsioni normative di adozione del Piano nazionale d’azione per il radon, il legislatore ha individuato uno strumento concertato e concordato dalle amministrazioni centrali e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell’ISIN e dell’ISS. Il rispetto di questa volontà determinerà il successo del Piano che sarà possibile grazie al contributo di tutte le amministrazioni ed enti tecnici coinvolti, centrali e territoriali, e al corretto e sinergico coinvolgimento della popolazione.

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 Bozza 14.04.2023 del Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032

PREMESSA

1 ASPETTI GENERALI
1.1 Il radon
Elemento radon
Meccanismo d’azione
Provenienza del radon
Ingresso del radon negli edifici
Fattori di rischio
1.2 Situazione sanitaria e radon in Italia
Indagine nazionale
Piano nazionale del 2002
Stima dell’impatto sanitario in Italia
Attività svolte dalle Regioni e Province autonome
1.3 Quadro normativo
Disposizioni della comunità europea
Evoluzione normativa nazionale
Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101
Leggi regionali

2 PREPARAZIONE, OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO
2.1 Lavori di preparazione
Lavori propedeutici
Gruppo di lavoro tecnico
2.2 Obiettivi
Finalità generali
Obiettivi specifici
Costi e possibili fonti di finanziamento
2.3 Struttura del Piano
Schema funzionale della struttura
Partecipazione delle Regioni e Province autonome e delle ARPA/APPA
Schema sinottico

3 ASSI E AZIONI DEL PIANO
3.1 Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore esposizione
Azione 1.1 Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di misurazione del radon indoor
Azione 1.2 Indicazioni e criteri per la caratterizzazione del territorio su base geomorfologica
Azione 1.3 Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attività lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio
Azione 1.4 Registrazione dei dati sulla concentrazione di radon
Azione 1.5 Protocolli per la misurazione della concentrazione di radon indoor e la stima dell’esposizione integrata
Azione 1.6 Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon
Azione 1.7 Criteri per l’individuazione delle aree prioritarie
3.2 Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor
Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento
Azione 2.2 Indicazioni per prevenire e ridurre l'ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni
Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore esalazione di radon
Azione 2.4 Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon
Azione 2.5 Indicazione dei dati sugli interventi di risanamento
Azione 2.6. Connessione con programmi di prevenzione del fumo
Azione 2.7 Connessioni con programmi di qualità dell’aria indoor ed efficientamento energetico
3.3 Asse 3. Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e divulgazione
Azione 3.1. Osservatorio nazionale radon
Azione 3.2. Strategie di comunicazione e promozione di campagne informative
Azione 3.3. Sviluppo di un piano formativo rivolto ai lavoratori e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito pubblico e privato
Azione 3.4 Educazione
Azione 3.5. Partecipazione
Azione 3.6 Citizen science: una strategia per la riduzione dell’esposizione al radon nelle abitazioni

4 APPENDICI
4.1 Appendice all’Azione 1.1
Parte 1 - Linee guida per la realizzazione di indagini volte all’individuazione delle aree prioritarie
Parte 2 – Linee guida per l'individuazione, all’interno delle aree prioritarie, delle abitazioni con concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento
Questionario
4.2 Appendice all’Azione 1.2
4.3 Appendice all’Azione 1.3
4.4 Appendice alle Azioni 2.1 e 2.2
4.5 Appendice all’Azione 2.4

5 ACRONIMI E RIFERIMENTI
5.1 Acronimi
5.2 Riferimenti bibliografici e sitografici

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Allegato riservato Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032.pdf
Bozza 14.04.2023
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Fondo indennizzo familiari studenti vittime infortuni alternanza scuola-lavoro

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Fondo indennizzo familiari studenti vittime infortuni alternanza scuola lavoro

Fondo indennizzo familiari studenti vittime infortuni alternanza scuola-lavoro

ID 19574 | 07.05.2023 / Download scheda allegata

Fondo per l'indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", pubblicato nella GU n. 103 del 04.05.2023 ed in vigore dal 05 maggio 2023, introduce un Fondo per l'indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Dieci i milioni di euro a disposizione per il 2023 e 2 milioni di euro l'anno a partire dal 2024.

Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza, inoltre, dovranno integrare il documento di valutazione dei rischi con le misure e i dispositivi da adottare per gli studenti inseriti nei percorsi.

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Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48

Art. 17. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:
«784 -bis . La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.
784 -ter . Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
784 -quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

5. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché all’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento»»;
b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:
«41 -bis. Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.»
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39° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 19566 | | Visite: 1531 | Decreti Sicurezza lavoro

39° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 56 del 05 Maggio 2023

ID 19566 | 05.05.2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 56 del 05 Maggio 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 56 del 05 Maggio2023, è stato adottato il trentanovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da sei articoli:

Articolo 1 (Variazione della denominazione sociale)
Articolo 2 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 3 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 6 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Transizione digitale, Cobot e Ssl

ID 19551 | | Visite: 820 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Transizione digitale  Cobot e Ssl

Transizione digitale, Cobot e Ssl

ID 19551 | 04.05.2023 / In allegato Fact sheet Inail - 2023

Transizione digitale, Cobot e Ssl: uno strumento per valutare la resilienza organizzativa

L’implementazione di advanced manufacturing solutions nelle imprese permette di migliorare la produttività, la qualità e la flessibilità della produzione e introduce nuovi tipi di interazioni uomo-macchina che richiedono un’adeguata valutazione in un’ottica di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo ambito è possibile utilizzare uno strumento di rilevazione, fondato sulle logiche del RAG (Resilience Analysis Grid), per valutare lo stato potenziale di resilienza delle aziende del settore manifatturiero che hanno automatizzato i processi produttivi introducendo robot collaborativi (cobot).

Fonte: Fact sheet Inail - 2023

Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work

ID 19533 | | Visite: 951 | Documenti Sicurezza UE

Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work

Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work

ID 19533 | 02.05.2023

This European Commission guide provides practical examples for reducing workers’ exposure to hazardous medicinal products across all lifecycle stages: production, transport and storage, preparation, administration to human patients and animal patients as well as waste management.

The non-binding guidance offers a broad range of practical advice for workers, employers, public authorities and safety experts to underpin their approaches to workers’ protection from hazardous medicinal products.

For the purposes of this guide, hazardous medicinal products (HMPs) are defined as medicinal products that contain one or more substances that meet the criteria for classification as:

- Carcinogenic (category 1A or 1B),
- Mutagenic (category 1A or 1B) or
- Toxic for reproduction (category 1A or 1B)

in accordance with Regulation (EC) n. 1272/2008 (the CLP Regulation). This includes medicinal products for both human and veterinary use.

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Fonte: EU OSHA 2023

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EU OSHA 2023
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The Remediation Of Underground Asbestos

ID 19514 | | Visite: 768 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

The Remediation Of Underground Asbestos

The Remediation Of Underground Asbestos

ID 19514 | 27.04.2023

L'Italia nel 1992 ha vietato l'estrazione e l'uso dell’amianto, ma molti materiali che contengono tali minerali cancerogeni sono ancora in vigore, compresi i tubi di amianto-cemento (APC).

Il continuo deterioramento degli ACP, utilizzati principalmente nei sistemi idrici e fognari, porta ad un carico crescente di attività di manutenzione, riparazione e bonifica, a livello nazionale. Questa scheda riepiloga i principali fattori che influenzano i livelli di salute e sicurezza durante il lavoro a contatto con gli ACP e fornisce alcune raccomandazioni di base identificate dai ricercatori Inail-Dit al fine di ridurre al minimo l'esposizione all'amianto e l'inquinamento ambientale.

Fonte: Fact sheet Inail - 2023

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Design and Construction of building exits 1935

ID 19505 | | Visite: 1242 | Prevenzione Incendi

Design and Construction of building exits

Design and Construction of building exits / 1935 

ID 19505 | 26.04.2023 / Testo in allegato

Il Design and Construction of building exits pubblicato nel 1935 dal National Bureau of Standard (NBS / US), ad oggi National Institute for Standards and Technology (NIST / US), è uno primi testi studio internazionali che tratta il problema delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza negli edifici relativamente alla prevenzione incendi, definendo il concetto di "modulo".

Il concetto di modulo / esodo per le uscite di sicurezza antincendio

E' da questo testo, tutt'ora d'interesse, che nasce il concetto di modulo per le uscite di sicurezza antincendio, stabilito in 22 pollici (56 cm ca), lo studio raccomanda una larghezza di 22 pollici (circa 56 cm) per consentire l’esodo di 45 persone/min lungo le scale (esodo verticale), e 60 persone/min attraverso le porte (esodo orizzontale). 

Un "modulo" corrisponde in pratica a 60 cm e con esodo di 50 persone/min.
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In Italia è la Circolare del Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere, che definisce il concetto di "modulo":

Art. 35. - Larghezza delle uscite. Le porte di uscita della sala verso i corridoi di disimpegno e quelle che conducono all'esterno, le scale ed i passaggi in genere debbono avere larghezza utile calcolata come segue:

1) in ragione di m 1,20 per ogni cento spettatori (50 persone/modulo / ndr) che devono transitarvi quando essi provengano da locali la cui platea è a piano di strada;
...

Nelle norme prescrittive ancora applicabili, il sistema per calcolare l’esodo deriva, in generale dal concetto di modulo.

Per quanto riguarda il Codice di Prevenzione Incendi, la misura antincendio relativa all’esodo (S.4), stabilisce il dimensionamento delle vie di esodo prendendo in considerazione l’intera ampiezza delle medesime, supera i tradizionali concetti di modulo e capacità di deflusso parametri tipici delle norme prescrittive.

Calcolo esodo con le normative tradizionali / prescrittive

Per le normative tradizionali ancora applicabili il sistema per calcolare l’esodo deriva, in generale dal concetto di modulo.

Per quanto riguarda il Codice, la misura antincendio relativa all’esodo (S.4), per il dimensionamento delle vie di esodo prende in considerazione l’intera ampiezza delle medesime, superando i tradizionali concetti di modulo e capacità di deflusso peculiari delle norme di tipo prescrittivo.
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ABSTRACT
The deplorable loss of life that occurs annually in building fires can be reduced by providing suitable exits. Building-code requirements vary widely as to how many exits are needed, what sizes they should be, and how the details concerning them should be worked out. To aid those interested in the problem, surveys of current practice in providing exits and of the rates at which people can effect their escape through different kinds of exits have been made. The methods employed in the surveys and the results are presented here in detail. To supplement the information thus obtained, opinions have been solicited from numerous architects, building officials, fire-protection experts, and others. Five methods of calculating exit width in current use are discussed. As a useful reference when local requirements are under consideration, suggested requirements are presented, together with notes on the reasoning employed in connection with them.
...

V. METHODS OF CALCULATING EXIT WIDTH
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2. FLOW METHOD
This method is based on an assumed rate of flow of people, com-monly at the rate of 45 persons per 22-inch width per minute downstairways and of 60 persons through doorways. It is usually coupledwith an assumed length of time within which it is expedient to evacuate the building.
...

DM 30 novembre 1983
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3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento. Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di «modulo uno». Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento (adimensionale - non richiamate velocità di deflusso / tempo di evacuazione / densità di affollamento).
...
3.6. Modulo di uscita. Unità di misura della larghezza delle uscite. Il «modulo uno», che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.

La Capacità di deflusso rappresenta il numero delle persone che possono defluire attraverso una uscita della larghezza di un modulo in un intervallo di tempo prestabilito:

C = ρL x V x Δt

dove:

C = capacità di deflusso (pers / mod)
ρL = densità lineare di flusso (pers / m)
V = velocità di deflusso (m / sec)
Δt = tempo di evacuazione massimo ammissibile (sec).
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Rapporto ISTISAN Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 2023

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Rapporto ISTISAN Epidemiologia e monitoraggio alcol correlato 2023

Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato 2023

Rapporto ISTISAN 23/3

Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2023.

Il consumo di alcol è un importante problema di salute pubblica, classificato in Europa come terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa. L’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA) elabora e analizza ogni anno le basi di dati nazionali svolgendo attività di monitoraggio su mandato del Ministero della Salute e in base a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale e alle attività del “SIStema di Monitoraggio Alcol-correlato – SISMA” previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 e dal recente accordo di collaborazione con il Ministero della Salute “SISMA GD” (SIStema di Monitoraggio Alcol tra i Giovani e le Donne). L’ONA è l’organismo indipendente di raccordo tra Ministeri, Presidenza del Consiglio, Commissione Europea e WHO per le attività tecnico-scientifiche di rilievo nazionale, europeo e internazionale. Il presente rapporto si riferisce al 2021, e quindi al periodo che ha fatto seguito al lockdown e alla pandemia da COVID-19. 

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INDICE

Prefazione

PARTE 1 Attività di monitoraggio dell’ONA-ISS

Politiche sull’alcol in Europa
Consumo medio pro capite
Consumo di alcol negli ultimi 12 mesi
Consumo dannoso di alcol

Consumi nella popolazione italiana generale
Consumatori di alcol, astemi e astinenti degli ultimi 12 mesi
Consumatori di vino, birra, aperitivi alcolici, amari e superalcolici
Comportamenti a rischio
Consumatori abituali eccedentari
Consumatori fuori pasto
Consumatori binge drinking
Consumatori a rischio (criterio ISS)
Consumatori giornalieri
Consumatori dannosi e disturbo da uso di alcol
Consumi alcolici e modelli di consumo nelle Regioni
Italia nord-occidentale
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Italia nord-orientale
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Italia centrale
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Italia meridionale
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Italia insulare
Sicilia
Sardegna

Consumo di alcol per target di popolazione
Consumo di alcol tra i giovani
Consumatori di 11-17 anni
Consumatori di 18-20 anni
Consumatori di 21-25 anni
Consumo di alcol tra gli anziani
Consumatori giovani anziani (65-74 anni)
Consumatori anziani (75-84 anni)
Consumatori grandi anziani (≥ 85 anni)
Consumo di alcol tra le donne
Consumatrici minorenni (età 11-17 anni)
Consumatrici adulte (età 18-49 anni)
Consumatrici adulte (età 50-69 anni)
Consumatrici anziane (età ≥70 anni)

PARTE 2 Altre attività dell’ONA-ISS

Progetto europeo FAR-SEAS sui danni del consumo di alcol in gravidanza
Donna, alcol e gravidanza
Workshop conclusivo del progetto
Take home message del workshop

Seconda Conferenza Nazionale Alcol 2022 e il Libro Bianco sull’alcol

Attività europee e internazionali su prevenzione e politiche alcologiche
Contributo al WHO Global alcohol action plan 2022-2030
Collaborazione e consulenza con la Less Alcohol Unit della WHO
Organizzazione del webinar mondiale della WHO su bevande zero alcol
e a bassa gradazione alcolica
Diffusione e aggiornamento periodico di documenti e partecipazione a eventi della WHO
Monitoraggio internazionale ed europeo
Forum on Alcohol, Drugs and Addictive Behaviours della WHO
Progetti con la Commissione Europea
Settimana europea di prevenzione sui danni alcol-correlati 2022
Progetto internazionale WHO per lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici su gaming e gambling
Partecipazione a altri network internazionali

Implicazioni di salute pubblica per una road mapdi riduzione dell’impatto dell’alcol sulla salute in Italia

Bibliografia
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Fonte: ISS

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Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori | INAIL 2023

ID 19454 | | Visite: 2815 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Agenti chimici pericolosi   Istruzioni ad uso dei lavoratori  INAIL 2023

Agenti chimici pericolosi - Istruzioni ad uso dei lavoratori | INAIL 2023

ID 19454 | 20.04.2023 / In allegato Linee guida

L’opuscolo, aggiornato rispetto all’edizione precedente (2012), contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI, la segnaletica di sicurezza, l’informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria.

L’opuscolo fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i dispositivi di protezione (DPI), la segnaletica di sicurezza, l’informazione e formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria. A ogni argomento è dedicato un capitolo, permettendo al lettore di concentrarsi anche solo su uno di essi.

Il volume è corredato da alcuni elementi grafici che sintetizzano i concetti fondamentali, mentre alcune parti testuali approfondiscono alcuni argomenti ritenuti di particolare utilità e sono più esplicitamente indirizzate a coloro che hanno compiti di valutazione e gestione del rischio.

Il linguaggio è semplice, pur rimanendo tecnicamente preciso e puntuale. Questa pubblicazione può essere utilizzata come supporto per l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP.

In appendice sono riportati gli elenchi delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza che possono essere anche forniti ai lavoratori.

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Premessa

Introduzione alla valutazione e alla gestione del rischio chimico

- Gli agenti chimici e i possibili danni per i lavoratori
- Gli agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro
- La valutazione del rischio da agenti chimici
- Misure di prevenzione e protezione
- Valori limite di esposizione professionale
- Dispositivi di protezione individuale
- Segnaletica di sicurezza
- Informazione e formazione
- Sorveglianza sanitaria

Il regolamento REACH e la circolazione di sostanze chimiche in Unione europea

- Descrizione del regolamento REACH
- Autorizzazione delle sostanze estremamente preoccupanti
- Comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento

La classificazione delle sostanze e miscele secondo il regolamento CLP

- Descrizione del regolamento CLP
- Classificazione di sostanze e miscele
- La classificazione CLP

Comunicazione delle informazioni

- Elementi dell’etichetta
- Schede dati di sicurezza

Appendici

1. Elenco delle Indicazioni di Pericolo
2. Elenco dei Consigli di Prudenza
3. Elenco delle norme UNI per l’individuazione e l’uso dei DPI

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Fonte: INAIL

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Decreto Ministeriale n.65 del 19 aprile 2023

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Decreto Ministeriale n.65 del 19 aprile 2023

ID 19466 | 21.04.2023

Decreto Ministeriale n.65 del 19 aprile 2023 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sostituzione rappresentanti effettivo e supplente dell'ANMIL.

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Articolo 1

1. Il sig. Giuseppe Diamanti è nominato, in seno alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in rappresentanza dell’ANMIL, quale componente effettivo, in sostituzione del sig. Luigi Feliciani.

2. L’avv. Nunzio Leone è nominato, in seno alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in rappresentanza dell’ANMIL, quale componente supplente, in sostituzione della dr.ssa Maria Giovannone.

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Fonte: MLPS

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; (7)
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL. (4)

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). (4)

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e
l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l). (4)

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato. (4)

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime. (4)
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; (3) (4)
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (1)
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (4)
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; (2)
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima. (4)

(Note)
(1) Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La prima delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera i-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come introdotta dal comma 1, relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013".
(2) Decreto interministeriale 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
(3) Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (modifica c. 8 lett. g)
(4) Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 - Attuativo Job Act (modifica c. 1 lett. m), (modifica c. 2), (modifica c. 5) (modifica c. 6) (modifica c. 8 lett. f) (modifica c. 8 lett. g) (modifica c. 8 lett. m) (modifica c. 8 lett. m-quater)
(5) Decreto MLPS n. 24 del 4 febbraio 2021 - Ricostituzione Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
(6) Decreto Ministeriale n. 178 del 18 ottobre 2022 - Nomina componenti Commissione consultiva permanente
(7) Decreto Ministeriale n. 4 del 16 gennaio 2023 - Sostituzione rappresentante DL settore Agricoltura

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Broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale

ID 19461 | | Visite: 1131 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale

Broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale

ID 19461 | 21.04.2023

La BPCO è caratterizzata dalla progressiva ed irreversibile limitazione del flusso d’aria nei polmoni che si può manifestare come Bronchite Cronica, Enfisema ed Asma, ed è frequentemente causata da una significativa esposizione a particelle nocive o gas, anche di origine professionale, che determinano un’abnorme risposta infiammatoria locale e sistemica.

Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio, ma l’impatto della storia lavorativa sulla BPCO è considerevole e deve essere valutato per l’attuazione di strategie preventive efficaci.

Il fact sheet fornisce una panoramica dei principali fattori di rischio della BPCO ed evidenzia la necessità di un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori dei settori a rischio, utilizzando l’esame spirometrico ripetuto per un adeguato follow-up preventivo.

Fact sheet Inail - 2023

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Fonte: INAIL

Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572

ID 19452 | | Visite: 5333 | News Sicurezza

Nota INL prot  14 aprile 2023 n  2572   Rilascio autorizzazioni sistemi videosorveglianza

Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572 / Rilascio autorizzazioni sistemi videosorveglianza

ID 19452 | 19.04.2023 / In allegato

Nota INL prot. 14 aprile 2023 n. 2572 - Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

Si forniscono di seguito indicazioni in merito ai provvedimenti in oggetto che traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati.

Le indicazioni tengono conto, attesa l’interconnessione in materia, degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.

La disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi principi generali (liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità) assolvono, infatti, a una funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di “beni personali” e contribuiscono ad adeguare le previsioni dell’art. 4 in commento allo sviluppo della tecnologia e al rispetto della riservatezza dei prestatori di lavoro ponendosi quale corollari dei valori di dignità e libertà presidiati dallo stesso.

Inoltre, occorre considerare che il rispetto delle garanzie di cui all’art. 4 costituisce condizione di liceità del trattamento (artt. 5, 6, 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ragion per cui i relativi trattamenti di dati possono essere effettuati solo in costanza dei requisiti e delle garanzie previste dall’ art. 4.

Codeterminazione- provvedimento autorizzativo - insufficienza del consenso dei lavoratori

Fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.

L'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

Le istanze dovranno contenere, quindi, la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.

Tenuto conto che il bene giuridico tutelato dalla disposizione de qua ha natura collettiva e non individuale, la carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori (Cass. Pen, Sez. III, 08/05/2017 n. 22148; Cass. Pen., Sez. III, 17/12/2019 n. 50919; Cass. Pen., Sez. III, 17/01/2020, n. 1733).

Aziende multi-localizzate e integrazioni alle autorizzazioni già rilasciate.

Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL - in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali - in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

Qualora una azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, può presentare istanza di integrazione, nel rispetto della procedura sopra richiamata, purché l’impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato.

Anche l’istanza di mera integrazione all’Ispettorato può avere seguito in subordine all’assenza della RSA/RSU ovvero in caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali presenti nell’unità produttiva oggetto di istanza.

Nuove aziende e assunzioni successive all'istallazione

L’art. 4 della L. n 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori, stante la finalità di tutela apprestata dalla normativa. Pertanto, l’Ispettorato del Lavoro può e deve intervenire solo in presenza di lavoratori, verificando che l’impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell’istanza.

Si possono però verificare le seguenti situazioni in riferimento all’installazione e all’utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo:

1. costituzione di una nuova azienda che al momento della presentazione dell’istanza, non ha in forza lavoratori, in quanto deve ancora completare i lavori nella sede in cui dovrà essere installato l’impianto, ma che prevede di avvalersi di personale non appena avviata l’attività. In tal caso sarà possibile presentare l’istanza per l’autorizzazione, che deve sempre precedere l’installazione dell’impianto, indicando nel modello di istanza il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività.
2. l’azienda è già in esercizio, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori e deve procedere ad assunzioni di personale, ricadendosi così nella sfera di applicazione delle tutele dell’art. 4 della L. n. 300/1970. In tale caso, pur avendo l’azienda già installato e messo in funzione l’impianto di videosorveglianza, seppure in assenza di lavoratori, potrà presentare istanza in un momento successivo ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro.

Sistemi di geo localizzazione

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento sensibile delle istanze di autorizzazione riferite a sistemi di geo localizzazione (GPS) da installarsi sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.).
I suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

Se, da un lato, a tali sistemi dev’essere riconosciuta indubbia rilevanza ai fini della sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, dall’altro lato è necessario verificare che le suddette finalità trovino adeguato contemperamento nella tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in merito alla quale devono richiamarsi i seguenti orientamenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, è intervenuto con numerosi provvedimenti in materia di geolocalizzazione nell’ambito del rapporto di lavoro.

Pur nella diversità dei casi concreti decisi, in termini generali l’Autorità ha applicato i principi di protezione dei dati, con particolare riferimento a quello di liceità, necessità e proporzionalità dei trattamenti dei dati personali mediante l’utilizzo dei menzionati dispositivi tecnologici, prescrivendo ai titolari misure a tutela dei diritti degli interessati consistenti nella configurazione dei sistemi in modo da: escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

In particolare, nel provvedimento n. 370/2011, il Garante ha evidenziato che, nel rispetto del principio di necessità, “la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata
continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite”, e che tale principio deve rispettarsi anche nel caso di trattamenti di dati effettuati in esecuzione di obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante.

In questi ultimi casi è necessario, infatti, che la documentazione da trasmettere alla stazione appaltante, finalizzata a documentare il regolare svolgimento del servizio, non contenga dati che siano, anche indirettamente, riconducibili agli interessati (ad es. il codice del dispositivo o del veicolo assegnato) ma le sole informazioni strettamente necessarie a consentire il raffronto tra servizio effettivamente reso e il servizio atteso (si veda, in particolare, il provvedimento n. 247 del 24 maggio 2017).

I dati raccolti e trattati devono, pertanto, essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970. Di conseguenza, l’accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro (art. 4, co. 3, L. n. 300/1970).

Sulla base di quanto sopra evidenziato, gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati. Si rappresenta, in particolare, l’opportunità di prevedere nel corpo dei provvedimenti autorizzatori il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali (in particolare gli artt. 5, 6, 9, 13, 14 e 35 del Regolamento (UE) 2016/679).

Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo “strumento” di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti si ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

Disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

L’art. 4 dello Statuto e la procedura di garanzia ivi prevista, peraltro penalmente sanzionata, trova necessaria applicazione in presenza di lavoratori anche nel caso di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

La legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione con modificazioni del DL 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri”, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, ha introdotto l’art. 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani), con cui sono stati istituiti dei fondi, rispettivamente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della salute, finalizzati all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le relative strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Il citato art. 5-septies, relativo all’erogazione dei finanziamenti in esso previsti, non può rappresentare il solo motivo legittimante l’installazione stessa né può essere considerato ex se idonea base giuridica per i trattamenti di dati personali che ne derivano. Le garanzie sancite dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (procedura concertativa o autorizzatoria) restano applicabili anche a tali fattispecie e, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, gli Uffici verificheranno pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, come peraltro già indicato nella Circolare INL n. 5/2018.

L’art. 88 del T.U.L.P.S. disciplina il rilascio delle licenze per l'esercizio delle scommesse, le quali possono essere concesse “esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
Presupposto per il rilascio della suddetta autorizzazione è il rispetto dei requisiti indicati nel DM 22 gennaio 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze e, in particolare, di quello previsto dall’art. 9 (ambienti dedicati) del citato DM che, al comma 4, stabilisce che “Le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso”.

L’istallazione di sistemi di videosorveglianza rappresenta, quindi, un requisito necessario per il rilascio delle licenze in questione finalizzato a tutelare i giocatori, l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tali finalità, in presenza di lavoratori, coesistono alle esigenze di tutela degli stessi definite dall’art. 4, le quali impongono il rispetto delle relative procedure prima dell’istallazione.

Le garanzie dell’art. 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possano, infatti, subire limitazioni nei casi di sistemi di videosorveglianza imposti da normative di settore.

Nello stesso senso il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 200 del 18 aprile 2013 ( in relazione alle previsioni di impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi" nei musei, nelle biblioteche statali e negli archivi di Stato per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e da danneggiamenti al patrimonio dello Stato - art. 1, d.l. n. 433/1992 conv. in l. 14 gennaio 1993, n. 4) e nel provvedimento n. 410 del 18 settembre 2014, sotto diverso profilo, in relazione alle sale da gioco,

Lavoratori etero organizzati - prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali.

La procedura imposta dall’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, al fine di poter installare e porre in uso impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo, è volta ad individuare il momento di raccordo e il confine tra l’esercizio del potere datoriale di controllo a distanza delle attività dei lavoratori e la tutela della dignità personale e della libertà dei lavoratori stessi, e si applica, sotto il profilo soggettivo, ai datori di lavoro, imprenditori e non, ossia titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ed ai lavoratori che prestano la propria attività soggetti al potere direttivo e conformativo del datore di lavoro ed alle sue prerogative organizzative e di controllo.

Ad analoga conclusione può giungersi, in termini di tutela accordata dall’ordinamento, anche per le tipologie di lavoro in relazione alle quali sono normativamente estese, nei confronti del lavoratore, le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto (l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni aventi alcune caratteristiche individuate dalla medesima disposizione, come novellata dal D.L. n. 101/2019 conv. da L. n. 128/2019, ossia che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate, anche qualora organizzate mediante piattaforme anche digitali).

Inoltre, tenuto conto che in base al comma 1 dell’art. 47 quinquies del d.lgs. n.81/2015, alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, deve ritenersi che l’operatività dell’art. 4 in commento, inserito nel titolo dello Statuto rubricato “della libertà e dignità del lavoratore”, vada estesa anche ai lavoratori autonomi di cui al precedente art. 47 bis.

Volontari.

Al di fuori delle tipologie di lavoro sopra citate deve ritenersi fermo il divieto di interpretazione analogica della disciplina penale ricollegata alla previsione dell’art. 4 cit., con particolare evidenza per tutte le realtà associative che si avvalgano di volontari di cui al d.lgs. n. 117/2017.

In base all’art. 17, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), il volontario è un soggetto che “... per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”. Al comma 5 del medesimo art. 17, è stabilito espressamente che “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

Par tali ragioni, ed anche in considerazione della summenzionata incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, si ritiene che alle prestazioni dei volontari non possano applicarsi le medesime tutele accordate dall’art. 4 della legge n. 300/1970.

È opportuno evidenziare, peraltro, che, a prescindere dalle suddette incompatibilità, al volontario si applica la disciplina di protezione dei dati personali prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003.

Laddove invece siano compresenti sul luogo di lavoro entrambe le tipologie (volontario e lavoratore subordinato), l’imprenditore è viceversa tenuto ad attivare le procedure di cui all’articolo 4, co. 1, della legge 300/1970 al fine di installare sistemi dai quali possa anche derivare il controllo datoriale a distanza nei confronti dell'attività del personale dipendente eventualmente presente.

______

Legge 20 maggio 1970 n. 300
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (GU n.131 del 27.05.1970)

Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Fonte: INL

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Prescrizioni operazioni locali carica batterie carrelli elettrici

ID 536 | | Visite: 104049 | Documenti Riservati Sicurezza

EN 62485 3 2016

Locali carica batterie carrelli elettrici / CEI EN 62485-3:2016

ID 536 | Focus tecnico Rev. 2.0

Prescrizioni per operazioni e locali di carica batterie di carrelli industriali elettrici

La Norma CEI EN 62485-3:2016 Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni Parte 3: Batterie di trazione, (non ancora tradotta IT), ha sostituito la CEI EN 50272-3:2003.

La CEI EN 62485-3:2016 include le seguenti modifiche tecniche significative rispetto all'edizione precedente (2010):

a) una revisione completa della clausola 6, presentando una formula unificata e modificata per il calcolo del flusso d'aria di ventilazione richiesto durante la carica della batteria;
b) aggiunta dei requisiti per le proprietà del materiale del pavimento e delle apparecchiature per la sostituzione della batteria nella clausola 9.

Nel presente Focus Rev. 2.0, rispetto al precedente Rev. 1.0 basato sulla CEI EN 50272-3:2003, sono messe in evidenza:

- con colore rosso le parti eliminate
- in colore azzurro le parti nuove introdotte



CEI EN 62485-3:2016 - Estratto
Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 3: Batterie di trazione

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Disposizioni contro pericoli di esplosione mediante ventilazione
4. Disposizioni contro il rischio da elettrolito
5. Contenitori ed ambienti chiusi per batterie
6. Sistemazione per la carica/manutenzione
7. Apparecchiature periferiche/accessori di batterie
8. Etichette di identificazione, cartelli di avvertimento e istruzioni per l’uso, installazione e manutenzione
9. Trasporto, magazzinaggio, smaltimento e aspetti ambientali
10. Ispezione e controllo

La Norma CEI EN 62485-3:2016 si applica alle batterie di accumulatori ed alle loro installazioni usate per veicoli elettrici, per esempio nei carrelli industriali elettrici (inclusi - carrelli elevatori, carrelli rimorchiatori, macchine per la pulizia, veicoli pilotati automaticamente), nelle locomotive alimentate da batterie, nei veicoli elettrici stradali (per esempio veicoli per passeggeri e beni, carrelli da golf, biciclette, sedie a rotelle), e non riguarda la progettazione di tali veicoli.
Le tensioni nominali sono limitate rispettivamente a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. e si descrivono le principali misure di protezione contro i pericoli derivanti generalmente da elettricità, emissione di gas ed elettrolito.
Essa fornisce prescrizioni sugli aspetti della sicurezza associati all’installazione, all’uso, e allo smaltimento delle batterie.
Essa tratta le batterie al piombo, al nichel cadmio ed altre batterie di accumulatori alcaline.

Focus che aggiorna:

CEI EN 50272-3:2003 - Estratto
Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 3: Batterie di trazione

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Disposizioni contro pericoli di esplosione mediante ventilazione
4. Disposizioni contro il rischio da elettrolito
5. Contenitori ed ambienti chiusi per batterie
6. Sistemazione per la carica/manutenzione
7. Apparecchiature periferiche/accessori di batterie
8. Etichette di identificazione, cartelli di avvertimento e istruzioni per l’uso, installazione e manutenzione
9. Trasporto, magazzinaggio, smaltimento e aspetti ambientali
10. Ispezione e controllo

La EN 50272-3 si applica alle batterie di accumulatori ed alle loro installazioni usate per veicoli elettrici, per esempio nei carrelli industriali elettrici (inclusi - carrelli elevatori, carrelli rimorchiatori, macchine per la pulizia, veicoli pilotati automaticamente), nelle locomotive alimentate da batterie, nei veicoli elettrici stradali (per esempio veicoli per passeggeri e beni, carrelli da golf, biciclette, sedie a rotelle).
Le tensioni nominali sono limitate rispettivamente a 1000 V in c.a. e 1 500 V in c.c. e si descrivono le principali misure di protezione contro i pericoli derivanti generalmente da elettricità, emissione di gas ed elettrolito.
Essa fornisce prescrizioni sugli aspetti della sicurezza associati alI'installazione, all'uso, e allo smaltimento delle batterie. 
Essa tratta le batterie al piombo, al nichel cadmio ed altre batterie di accumulatori alcaline.

CEI EN 50272-3:2003 ritirata e sostituita da CEI EN 62485-3:2016

La Norma CEI EN 50272-3:2003 (CEI: 21-42), non più applicabile dal 14-08-2017, è annullata e sostituita dalla Nuova Norma CEI EN 62485-3:2016 (CEI 21-64), vedi il Focus Aggiornamento Rev. 2.0 

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Rev. Data Oggetto Autore
2.0 03.12.2016 CEI EN 62485-3:2016 Certifico Srl
1.0 19.02.2012 CEI EN 50272-3:2003 Certifico Srl
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Decreto MLPS n. 57 del 6 aprile 2023

ID 19433 | | Visite: 1452 | News Sicurezza

Decreto MLPS n  57 del 6 aprile 2023    Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso

Decreto MLPS n. 57 del 6 aprile 2023  / Comitato nazionale prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

ID 19433 | 17.04.2023

Con il D.M. n. 57 del 6 aprile 2023 viene istituito il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, che ha il compito di coordinare e monitorare l'attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (comunicato adozione in GU n.89 del 15.04.2023).

A presiedere il Comitato è il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (o un suo delegato) e nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per competenza nell'attuazione del Piano, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell'INAPP. Del Comitato fanno altresì parte esperti nominati dal Ministro in possesso di particolare competenza ed esperienza, oltre che 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Con un approccio multi-agenzia, il Comitato interagirà con le task force e i gruppi di lavoro cui è demandata per competenza l'attuazione delle specifiche linee d'azione; presidierà l'avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori relativi alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro e all'incidenza del lavoro sommerso, assicurando infine le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato.

Le prime attività da monitorare per il Comitato al suo insediamento saranno:

- la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell'interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, detentori a vario titolo di dati relativi al fenomeno del lavoro sommerso;
- la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale che si avvalga del Tavolo operativo nazionale per la pianificazione operativa della vigilanza;
- l'avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell'Affidabilità Contributiva (ISAC);
- l'attività di formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l'Impiego;
- la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
- l'elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi relativi alla sanzione amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell'appaltatore e del sub-appaltatore.

...

Fonte: MLPS

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Valutazione rischio ATEX lavoro: Quadro tecnico-normativo

ID 5588 | | Visite: 57524 | Documenti Riservati Sicurezza

VR ATEX Lavoro quadro tecnico normativo 00

Valutazione rischio ATEX: Quadro tecnico-normativo / Update Marzo 2023

ID 5588 | 28.03.2023 / Documento completo in allegato

Il presente elaborato intende fornire un "quadro tecnico-normativo" inerente la valutazione del rischio di atmosfere esplosive (ATEX) nei luoghi di lavoro lavoro, mettendone in risalto gli aspetti in accordo con:

1. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. (Sicurezza Lavoro) [Rev. 1.0 2023]
2. Norme tecniche (di Buona tecnica)[Rev. 1.0 2023]
3. Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 (Prevenzione Incendi) [Rev. 1.0 2023]
4. Guide INAIL/ISPESL (Guide di riferimento)
5. Guide UE (Guide non vincolanti)
6. Standard NFPA (Altri Standard ATEX)

Update Rev. 1.0 del 28 marzo 2023

- Aggiornata sezione norme tecniche:
- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):2021
- Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
- Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
- CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018
- CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023

- Aggiornato Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Capitolo V.2, alle modifiche disposte dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 

- Inseriti link normativi www.tussl.it.

Download Indice Rev. 1.0 2023

Excursus

La sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è regolamentata, a livello europeo, dalla direttiva 1992/92/CE "ATEX Lavoro" (ATEX - ATmosphères EXplosibles).

La direttiva 1999/92/CE (XV Direttiva particolare lavoro) è relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive definite come: “miscele con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta”.

La direttiva è stata recepita in Italia tramite il D.Lgs. 233/03 e successivo D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (titolo XI).

Il datore di lavoro deve ripartire in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate, tra le quali:

- CEI EN IEC 60079-10-1:2021 Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas;
- CEI EN 60079-10-2:2016 Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili

e per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:

- UNI EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

Le norme tecniche sono “in pratica” cogenti.

Valutazione rischio ATEX lavoro | Tabella quadro tecnico - normativo

Valutazione rischio ATEX lavoro   Schema 1

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 287 - Campo di applicazione

1. Il presente Titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288.
2. Il presente Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.
3. Il presente Titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all’uso di apparecchi a gas di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente Titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Articolo 288 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

[...]

ALLEGATO LI
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

(articolo 293, comma 3)

VR ATEX Lavoro quadro tecnico normativo 01

Area in cui si può formare un’atmosfera esplosiva

Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate le seguenti indicazioni:
PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION

Norme tecniche 

CEI EN 60079-10-1 (CEI  31-87):2021
CEI EN 60079-10-2 (CEI  31-88):2016
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34):2015
CEI EN 60079-31 (CEI 31-89):2015
Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
Guida CEI EN 60079-14 (CEI 31-108):2016
CEI EN 60079-20-1 (CEI 31-90):2010
CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018
CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023

CEI EN 60079-10-1 (CEI  31-87):2021 Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas

Questa edizione della Norma CEI EN 60079-10-1 tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi pericoli associati alla presenza di gas o vapori infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta progettazione, costruzione scelta e manutenzione delle apparecchiature per l'uso in un aree pericolose.

Essa si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, miscelati in aria in condizioni atmosferiche normali, ma non si applica a:
a) miniere con possibile presenza di grisou;
b) luoghi di trattamento e produzione di esplosivi;
c) guasti catastrofici o rari malfunzionamenti non compresi nel concetto di normalità trattato in questa Norma;
d) locali adibiti ad uso medico;
e) ambienti domestici.
f) luoghi dove il pericolo può manifestarsi per la presenza di polveri o fibre combustibili, ma i principi della Norma possono essere usati per valutazioni con presenza di miscele ibride (si veda inoltre la Norma CEI EN 60079-10-2);

Rispetto alla precedente edizione, oltre a modifiche e aggiornamenti di carattere editoriale e integrazioni di minore importanza, sono state introdotte le seguenti modifiche significative:
1 - eliminazione dall’esclusione del campo di applicazione delle applicazioni commerciali ed industriali per utilizzo di gas a bassa pressione (art. 1);
2 - eliminazione del fattore di sicurezza k nella fig. C.1 “Grafico per la valutazione del grado di diluizione” (art. C.3.5);
3 - revisione delle equazioni C.2 e C.3 per il calcolo della portata dell’aria dovuta al vento (art. C.5.2);
4 - revisione delle equazioni C.4 e C.5 per il calcolo della portata dell’aria in caso di ventilazione dovuta al galleggiamento termico e revisione del grafico di figura C.6 (art. C.5.3);
5 - revisione dell’equazione C.6 ed eliminazione dell’equazione C.7 (art. C.5.4);
6 - eliminazione del fattore di sicurezza k nella fig. D.1 “Diagramma per la stima delle distanze delle aree pericolose” (art. D.3).

Nell’introduzione della Norma vengono inoltre inserite considerazioni aggiuntive riguardanti l’applicazione delle modifiche citate.

La presente Norma rappresenta una revisione tecnica dell'edizione precedente.

La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 60079-10-1:2016-11, che rimane applicabile fino al 22-01-2024.
...

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

CAPITOLO V.2 AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE

Scopo e campo di applicazione
Valutazione del rischio di esplosione
Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione
Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili
Classificazione delle zone con pericolo di esplosione
Identificazione dei potenziali pericoli di innesco
Valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione
Quantificazione del livello di protezione
Misure di prevenzione, protezione e gestionali
Prodotti
Impianti
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni
Riferimenti
...

V.2.3 Misure di prevenzione, protezione e gestionali

1. Le misure che possono essere adottate contro il rischio di esplosione per il conseguimento del livello di protezione stabilito, si distinguono in:

a. misure di prevenzione, che riguardano la riduzione delle probabilità di presenza ed innesco di una miscela esplosiva, riportate in tabella V.2-3;
b. misure di protezione, che comportano la mitigazione degli effetti di un’esplosione entro limiti accettabili, riportate in tabella V.2-4;
c. misure gestionali, che prevedono la riduzione del rischio di esplosione mediante adozione di procedure di corretta organizzazione delle lavorazioni e dei processi produttivi, riportate in tabella V.2-5.

2. Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di protezione; si deve ricorrere alle misure di protezione quando non è possibile ricondurre il livello di rischio ad un livello accettabile con la sola applicazione di misure di prevenzione e gestionali.

3. Le attività con presenza di rischio derivante da atmosfere esplosive devono disporre della documentazione tecnica attestante l’idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi.

...

Si riporta un elenco di attività rientranti nel campo di applicazione del Codice che potrebbero essere interessate da aree a rischio per atmosfere esplosive (Fonte VVF).

VR ATEX Lavoro quadro tecnico normativo 02
...

Standard americani NFPA

NFPA 68 Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting
This standard applies to the design, location, installation, maintenance, and use of devices and systems that vent the combustion gases and pressures resulting from a deflagration within an enclosure so that structural and mechanical damage is minimized.

NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems
This standard provides requirements for installing systems for the prevention and control of explosions in enclosures that contain flammable concentrations of flammable gases, vapors, mists, dusts, or hybrid mixtures. It is intended for use by design engineers, operating personnel, and AHJs.

NFPA 45 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals
This standard provides basic requirements to protect life and property through prevention and control of fires and explosions involving the use of chemicals in laboratory-scale operations.

NFPA 51B Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work
This standard presents provisions to prevent injury, loss of life, and loss of property from fire or explosion as a result of hot work projects such as welding, heat treating, grinding, and similar applications producing or using sparks, flames, or heat.

[...] segue in allegato

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
Copyright Certifico Srl, copia/stampa riservata:

Abbonati Sicurezza/2X/3X/4X/Full/Full plus

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 2023

- Aggiornata sezione norme tecniche:
- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):2021
- Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
- Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
- CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018
- CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023

- Aggiornato Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Capitolo V.2,  alle modifiche disposte dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 

- Inseriti link normativi www.tussl.it
Certifico Srl
0.0 2018 --- Certifico Srl

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