Slide background




Nota INL 6 aprile 2023 prot. n. 642

ID 19383 | | Visite: 2345 | Documenti SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/19383

Nota INL 6 aprile 2023 prot  n  642

Nota INL 6 aprile 2023 prot. n. 642 / Decadenza del provvedimento di sospensione

ID 19383 | 07.04.2023 / Nota INL in allegato - Download Art. 14 D.Lgs. 81/2008

Nota INL 6 aprile 2023 prot. n. 642 - Art. 14, comma 16, D.Lgs. n. 81/2008 - Decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale

...

Sono pervenute alla scrivente Direzione alcune richieste di chiarimento in merito a quanto disposto dal comma 16 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, su alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione da parte del Giudice penale del decreto di archiviazione per l'estinzione - ad esito della procedura di prescrizione di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 - delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 dello stesso art. 14.

A riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. 2884 del 29 marzo 2023, si rappresenta quanto segue, ad integrazione di quanto già precisato con circolare INL n. 3/2021.

Il richiamato comma 16 dell’art. 14 prevede espressamente che “l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”.

Ne deriva che, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9, lett. a) e d), dell’art. 14.

Ciò premesso, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro - il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) - l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, in ragione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 14 - secondo il quale “per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (...) A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo” - laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. Come già chiarito da questo Ispettorato con nota prot. n. 119 del 25 maggio 2020, anche per tali fattispecie risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, la quale consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. Ove a seguito di detto pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo, ai sensi del comma 16 dell’art. 14, si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione.

Da ultimo, appare opportuno chiarire una ulteriore casistica che può presentarsi nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte - ai sensi del comma 11 dell’art. 14, mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta - e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994. In tal caso l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%, obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.

...

Fonte: INL

Collegati

 
Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota INL 6 aprile 2023 prot. n. 642.pdf
 
251 kB 63
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Art. 14 - D.Lgs. 81 2008.pdf)Art. 14 - D.Lgs. 81 2008
 
IT104 kB408

Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Dossier scuola 2024
Nov 22, 2024 41

Dossier scuola 2024

Dossier scuola 2024 ID 22985 | 22.11.2024 / In allegato La pubblicazione illustra tutte le attività condotte dalle strutture centrali e territoriali dell’Inail nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza. Nel testo, anche un riepilogo… Leggi tutto
Nov 20, 2024 65

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 ID 22971 | 20.11.2024 Decreto n. 1654 del 21 ottobre 2024 del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativo alle «Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo»… Leggi tutto
Nov 20, 2024 65

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024

Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 ID 22970 | 20.11.2024 Decreto n. 1652 del 21 ottobre 2024 Modifiche ai decreti 1° aprile 2016, recanti l'istituzione dei corsi di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, chimici e gas… Leggi tutto
DM n  170 del 20 novembre 2024   Implementazione del Portale nazionale del sommerso
Nov 20, 2024 157

Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024

DM n. 170 del 20 novembre 2024 / Implementazione del Portale nazionale del sommerso ID 22968 | 20.11.2024 Decreto Ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 - Implementazione del Portale nazionale del sommerso ... Articolo 1 (Implementazione del Portale nazionale del sommerso) 1. Al fine di… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 195

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto

Più letti Sicurezza