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Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

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Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023

ID 19517 | 28.04.2023 / Ordinanza in allegato

Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2023 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

(GU n.100 del 29.04.2023)

La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 30.06.2024

L'Ordinanza del 27 dicembre 2023 ha prorogato al 30.06.2024 l'Ordinanza del 28 aprile 2023.
________

Dal prossimo 1° maggio fino al 31 dicembre 2023, l'obbligo di mascherina all'interno degli ospedali resterà in vigore nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.

L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

Art. 1. 

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

5. La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.

Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis “Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall’articolo 4, comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

6. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

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