UNI CEI EN ISO/IEC 17024
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UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
Per un'azienda italiana che voglia intraprendere questa strada, l'accreditamento con ACCREDIA è un requisito essenziale.
Il Decreto Legislativo n. 13 del 2013, che dispone in materia di prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze, fa riferimento all’accreditamento: all’art 4, c. 5 si dispone infatti che “Ferme restando le disposizioni di cui al presente Decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli Enti pubblici titolari, gli Enti titolati, per l'erogazione di servizi di Certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento”.
Questo significa anche che, in presenza di norme UNI, non sono lecite certificazioni non accreditate.
Non viene vietato all’Ente di Accreditamento di accreditare a fronte di specifiche tecniche, ma, se c’è una norma UNI, si obbliga l’accreditamento. Comunque ogni certificazione, in presenza o meno di una norma UNI, per essere riconosciuta valida dovrebbe essere rilasciata da un O.d.C. sulla base di un processo di certificazione conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
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Art. 4 Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio
1. Il presente capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema.
2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.
3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al presente capo.
4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione delle competenze in conformita' alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento.
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