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Decreto-Legge 31 ottobre 2022 n. 162

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Decreto Legge Meloni 31 Ottobre 2022

Decreto-Legge 31 Ottobre 2022 n. 162 / DL convertito in Legge n. 199/2022 - Consolidato 07.2023

ID 17960 | Update news 21.07.2023

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

(GU n.255 del 31.10.2022)

Conversione in legge

Legge 30 dicembre 2022 n. 199 

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (GU n.304 del 30.12.2022)

In allegato:

DL 31 ottobre 2022, n. 162 / convertito Legge 30 dicembre 2022 n. 199
Testo DL in GU
Bozza 31.10.2022 h. 22.00

Aggiornamenti all'atto

10/05/2023
DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51 (in G.U. 10/05/2023, n.108)
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Articolato nativo decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 / Convertito Legge 30 dicembre 2022 n. 199

Art. 1. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari
Art. 4. Modifiche all’articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646
Art. 5. Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali
Art. 5-bis. Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.
Art. 5-ter. Introduzione dell’articolo 85 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile.
Art. 5-quater. Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico
Art. 5-quinquies. Introduzione dell’articolo 87 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze
Art. 5-sexies. Introduzione dell’articolo 88 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari.
Art. 5-septies. Introduzione dell’articolo 88 -ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere
Art. 5-octies. Introduzione dell’articolo 89 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale
Art. 5-novies. Modifica all’articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa.
Art. 5-decies. Introduzione dell’articolo 93 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento
Art. 5-undecies. Modifica all’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni
Art. 5-duodecies. Modifica all’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione
Art. 5-terdecies. Introduzione dell’articolo 97 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive.
Art. 5-quaterdecies. Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all’ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici
Art. 6. Modifica dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 7. Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2
Art. 7-bis. Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023.
Art. 7-ter. Disposizioni in materia di green pass
Art. 7-quater. Modifiche all’articolo 10 -ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria
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Art. 7. Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»; (Obbligo vaccinale esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario / ndr)
2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attivita' e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e, al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

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