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Documento INL di programmazione della vigilanza per il 2021

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Documento di programmazione vigilanza  2021

Documento INL di programmazione della vigilanza per il 2021

INL, 16.03.2021

In continuità con quello aggiornato nel giugno dello scorso anno, il presente documento programmatico muove ancora dal necessario presupposto di una ricercata coerenza con la sfavorevole congiuntura che l’emergenza sanitaria da Covid-19 sta procurando anche sul fronte socio-economico e sui tradizionali assetti del mondo e del mercato del lavoro.

L’analisi dello scenario di riferimento restituisce infatti prospettive dai contorni ancora incerti e, allo stato, non chiaramente decifrabili ma, per certo, estremamente insidiose ed altamente sfidanti, tanto più in ragione della crescente (e non ovviabile nel breve-medio termine) pochezza delle risorse su cui il sistema ispettivo può fare affidamento.

Oltre che a continuare a garantire la sua essenziale matrice di controllo e di presidio del territorio, l’operato del personale ispettivo dovrà perciò avere la capacità di modulare priorità e modalità d’intervento in aderenza all’evolvere del quadro di situazione ed in chiave di ottimizzazione delle attenuate potenzialità dello strumento, privilegiando azioni mirate che possano risultare qualitativamente più remunerative sotto il profilo sia della rilevanza delle fenomenologie emergenti che dell’ampiezza del bacino d’utenza “tutelato”.

Sin quando richiesto, sarà ciò non di meno d’uopo che gli Uffici territoriali dell’Ispettorato proseguano nel fattivo ed apprezzato concorso sin qui prestato ai dispositivi coordinati dai Prefetti per l’esecuzione ed il monitoraggio delle misure prescritte dai vigenti protocolli per il contenimento della diffusione del contagio nei luoghi di lavoro, in un’ottica di economizzazione degli sforzi che, nella discriminazione degli obiettivi, tenda comunque a coniugare le verifiche “anti COVID” con quelle di tipica competenza istituzionale ed a privilegiare le sinergie funzionali con la componente endogena dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro.

Pur nel delineato quadro di perdurante incertezza, appare peraltro ragionevole attendersi che, per un verso, la condizione di crisi generalizzata possa indurre tanto le aziende quanto i lavoratori ad incrementare ulteriormente il ricorso al lavoro sommerso per soddisfare l’urgente esigenza di conservare occupazione e reddito, così come che, per altro verso, il mutamento dei comportamenti e delle abitudini sociali indotto dalle misure di “distanziamento” imposte dall’epidemia abbia a dilatare le opportunità di crescita delle realtà aziendali operanti nella c.d. “gig economy”.

Ferma perciò restando la primaria cura da rivolgere all’effettiva tutela dei diritti sostanziali dei lavoratori e delle condizioni di lavoro, a garanzia della corretta instaurazione e del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro, gli indirizzi programmatici qui declinati mirano a conseguire tale finalità anche con lo svolgimento della funzione di informazione e promozione della “cultura della legalità”, che potrà essere rivolta a un significativo numero di rappresentanti dei principali attori del mercato del lavoro anche grazie al supporto degli strumenti telematici disponibili online, coniugata all’effettuazione di azioni di vigilanza mirate in via prioritaria al contrasto dei fenomeni illeciti di particolare disvalore sociale, quali l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo, il ricorso al lavoro nero, le diverse forme di interposizione illecita e l’indebita fruizione degli ammortizzatori sociali.

Il documento potrà andare soggetto ad adeguamenti in ragione dell’evolvere dell’emergenza in atto.

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Leonardo ALESTRA

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLA VIGILANZA PER IL 2021

Scenari e prospettive del mondo del lavoro, azione locale e visione globale.

La crisi epidemiologica da COVID-19 ancora in corso ha mutato in maniera sostanziale il contesto socio- economico-produttivo del Paese.

Da un lato infatti, malgrado le misure di sostegno adottate, sono stati registrati significativi indici negativi destinati, con buona evidenza, ad impattare sul sistema produttivo; dall’altro si è assistito ad un’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica che ha inciso profondamente sull’organizzazione del lavoro, incentivando il ricorso al lavoro da remoto ed amplificando il fenomeno della c.d. GIG economy e il connesso ricorso al lavoro svolto tramite piattaforme digitali.

Sebbene presentino aspetti di indubbio vantaggio - quali una migliore possibilità di conciliazione dei tempi vita-lavoro, nel caso dello smart working o, per la GIG economy, la creazione di nuove opportunità lavorative - le modifiche intervenute negli assetti organizzativi possono d’altro canto esporre al rischio di implicazioni negative in termini di tutela e protezione sociale.

Tali nuove forme di organizzazione del lavoro si accompagnano inoltre ad una tendenziale dissociazione tra luogo di lavoro e locali dell’azienda, con inevitabili conseguenze sulla necessità di un profondo ripensamento del concetto stesso di accesso ispettivo e delle tradizionali modalità di controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro e sul rispetto delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Considerato che il fenomeno in esame ha avuto in tutto il mondo una forte accelerazione a seguito del sopravvenire della pandemia da COVID-19 e che, pertanto, in uno con le misure di contenimento della diffusione del contagio e con la definizione di idonei strumenti di prevenzione e di gestione di possibili future analoghe situazioni, esso risulta al centro del dibattito di larga parte dei competenti consessi europei ed internazionali, sarà necessario porre adeguata attenzione alle iniziative sovranazionali di approfondimento delle tematiche in discussione ed impegnarsi nella attuazione delle campagne europee e internazionali in materia, siano esse informative o ispettive.

Più in generale, occorrerà rispondere in modo adeguato alle sollecitazioni provenienti dai competenti organismi comunitari (in primo luogo l’European Labour Authority e il Senior Labour Inspectors Committee) e internazionali (ILO, G20 etc.), facendo tesoro delle esperienze maturate in altri contesti e condividendo le buone prassi sviluppate in Italia, per contrastare in modo efficace fenomeni che, sempre più di frequente, si connotano per la loro natura transnazionale.

Si pensi, ad esempio:
- alle “Linee guida” del 30 marzo e del 16 luglio 2020 della Commissione e alle Conclusioni adottate dal Consiglio dell’UE il 9 ottobre 2020 per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali e dei lavoratori mobili (in continua crescita negli ultimi anni) e alla espressa richiesta rivolta agli Stati membri di assicurare un’adeguata azione ispettiva in materia e strumenti efficaci per l’identificazione dei soggetti responsabili in presenza di catene di appalti;
- all’#EU4FairWork4campaign della Commissione europea mirata a diffondere una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri di lavoratori e datori di lavoro per promuovere forme di lavoro equo e dignitoso;
- alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 21 gennaio 2021 sul diritto alla disconnessione;
- alla meno recente risoluzione del Parlamento europeo sulle ispezioni del lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro che, già nel 2014, poneva un convinto accento sul ruolo fondamentale svolto dagli ispettori del lavoro per la tutela dei diritti dei lavoratori e la garanzia della loro sicurezza e, in generale, per la promozione dello sviluppo economico e sociale, sottolineando l’essenziale complementarietà tra il momento informativo-prevenzionale e quello più propriamente ispettivo e repressivo e la necessità di un costante coinvolgimento delle parti sociali.

Lo scenario che si prospetta impone, pertanto, la prosecuzione del percorso di adeguamento della funzione dell’INL, finalizzato ad una ripresa economica e sociale da sostenere nella legalità, nell’ottica di una “alleanza” con il mondo del lavoro in cui la funzione di tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro rappresenti la finalità prioritaria dell’agire dell’Agenzia in tutte le sue espressioni.

In un mondo sempre più interconnesso, “agire localmente, pensando globalmente” costituisce l’approccio adeguato allo sviluppo della missione di tutela da svilupparsi nelle realtà lavorative territoriali, in quanto consente un’analisi dei fenomeni di irregolarità che faccia tesoro delle esperienze e del confronto, quanto meno in ambito europeo, onde anticiparne evoluzioni e diffusioni.

In linea con il quadro normativo e con le politiche internazionali e comunitarie per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro dignitoso, nel solco dell’obiettivo numero 8 stabilito nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, l’INL si impegna a fornire servizi e tutela, ponendo al centro della propria azione le richieste dei lavoratori e delle parti sociali, assicurando la priorità d’intervento per il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza, proteggendo il diritto al lavoro equo e dignitoso e promuovendo un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori.

Ne discende la necessità di ridefinire le priorità della programmazione a garanzia della tutela sostanziale dei lavoratori, individuando metodologie d’intervento che agiscano sui fenomeni di irregolarità nella loro dimensione non solo locale e che sviluppino sui territori sinergie di varia natura, per i profili di rispettiva competenza, con altri soggetti istituzionali.

La dimensione sovranazionale dell’emergenza sanitaria e le conseguenti misure comuni e coordinate adottate a livello europeo e mondiale hanno reso evidente l’importanza della partecipazione alla definizione delle strategie ed alla messa in atto delle scelte e delle iniziative in materia di lavoro e vigilanza adottate dagli organismi dell’Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte (OIL, G20, etc.).

In quest’ottica, nel 2021, l’INL rinnoverà l’impegno nelle sedi internazionali di competenza per fornire il suo contributo nella definizione e nella attuazione dei piani strategici e delle azioni comuni di contrasto al lavoro irregolare e di promozione del lavoro dignitoso e sicuro.

In sintesi:
- la valorizzazione della funzione sociale di tutela sostanziale del lavoro;
- la nuova “alleanza” con le Parti Sociali;
- l’“allineamento” alle indicazioni strategiche ed alle campagne condivise a livello europeo e internazionale;
- la ridefinizione delle priorità della programmazione e delle metodologie d’intervento a contrasto dei macrofenomeni di irregolarità;
- le sinergie con gli altri attori istituzionali;
- il superamento di logiche prevalentemente numeriche di definizione degli obiettivi, senza per questo trascurare l’esigenza di assicurare il necessario presidio del territorio,
rappresentano necessari elementi di evoluzione verso una nuova visione dell’INL che impone, in concreto, anche una ridefinizione delle linee d’intervento dell’attività di vigilanza come di seguito illustrato.

Attività di prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità

Dovrà assumere particolare rilievo il ruolo dell’INL nell’attività di informazione “qualificata” rivolta a lavoratori e aziende, quale componente fondamentale della strategia di “alleanza” e di accompagnamento nella legalità alla ripresa economica del sistema produttivo.

A tal fine andrà valorizzata, in quanto strettamente connessa ad una funzione generale di prevenzione, l’attività di informazione, prevenzione e promozione della legalità di cui agli articoli 7, lett. c) e 8 del d.lgs. n. 124/2004, in un’ottica di risposta alla esigenza di “chiarezza della regolazione” che non esime gli operatori economici dal rispetto della normativa vigente e dalle conseguenze discendenti dalle relative inosservanze, ma che implementa la prevenzione e anticipa la fase di “servizio” rispetto a quella di verifica delle eventuali condotte irregolari.

L’attività istituzionale dell’INL si realizza, in tal modo, con la prioritaria volontà di privilegiare una chiave di lettura delle proprie competenze finalizzata a sostenere la ripresa economica del Paese, affiancandosi alla parte sana del sistema produttivo con l’intento di supportarla.

In quest’ottica, nel recente passato, sono state realizzate iniziative - come quella del questionario on line “La tua opinione è importante per l’ispettorato Nazionale del Lavoro” - volte ad “avvicinare” il mondo del lavoro e, in particolare, quello delle micro e piccole imprese, generalmente più esposte alle difficoltà congiunturali e meno “attrezzate” a confrontarsi con il complesso sistema normativo italiano.

Gli esiti di tali iniziative hanno confermato la necessità e l’urgenza di rafforzare tale ruolo dell’Ispettorato e la sua collaborazione con le parti sociali e tutti i suoi stakeholders.

Al fine di alimentare un costante rapporto con i vari stakeholders sarà valorizzata e potenziata la comunicazione istituzionale, quale veicolo di diffusione della conoscenza sul territorio delle attività istituzionali.

Sarà assicurato un confronto aperto e costruttivo con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e gli ordini professionali sui temi di maggiore interesse e attualità, realizzato anche mediante l'utilizzo di piattaforme per videoconferenze, che consentirà di svolgere la fondamentale funzione dell’INL di informare e sensibilizzare gli operatori del mercato del lavoro e tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati alla corretta applicazione della normativa, tenendo conto, altresì, delle particolari esigenze dei diversi contesti locali.

Siffatte iniziative si rivolgeranno anche all’ambito scolastico - sempre in coerenza con il sistema della didattica a distanza - al fine di contribuire allo sviluppo della “cultura della legalità” e della consapevolezza dei diritti e delle tutele riconosciute ai lavoratori.

In ragione dei profili di competenza, i contenuti di tale attività potranno essere condivisi e sviluppati anche con altre istituzioni e, in particolare, con INPS, INAIL e con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

In tale ottica, sarà possibile veicolare, per il tramite degli IIL, le richieste di chiarimenti più frequenti, con possibilità di far confluire le risposte (FAQ) più significative in un apposito link del sito istituzionale.

L’attività di promozione e prevenzione potrà riguardare anche gli enti pubblici e no profit, con particolare riguardo ai temi del volontariato.

Attività di tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro

Resta nello spirito dell’INL il fornire servizi e tutele, avendo sempre al centro dell’azione ispettiva le richieste dei lavoratori e delle Parti Sociali e garantendo nel contempo priorità d’intervento su macrofenomeni di irregolarità attraverso la vigilanza d’iniziativa locale.

Tale attività sarà orientata al contrasto degli illeciti di maggior disvalore sociale ed economico e alla effettiva tutela dei lavoratori, assicurando una presenza sul territorio in termini di quanto più possibile capillare conoscenza del tessuto produttivo.

Il presidio del territorio dovrà avvalersi di costanti relazioni con le altre istituzioni e con le Parti Sociali, ai fini dell’implementazione di una modalità di analisi e intervento operativo orientata all’integrazione in sistemi multi-agenzia capaci di intercettare le situazioni di irregolarità.

Un costante flusso informativo fra centro e territorio consentirà la condivisione, l’elaborazione e il coordinamento di vasta area delle segnalazioni.

Nei settori disciplinati da protocolli nazionali dedicati alle misure anti-contagio, all’obiettivo della vigilanza si affiancherà, altresì, quello della verifica delle misure prevenzionistiche determinate dall’emergenza sanitaria.

Richieste di intervento, conciliazioni monocratiche e tutela dei lavoratori

Al fine di garantire un’adeguata “capacità di ascolto e di risposta” nei confronti del pubblico - atta sia a decodificarne le esigenze in modo efficace, sia a fornire un tempestivo ed esaustivo riscontro alle richieste che pervengono alle sedi territoriali - andranno potenziate le attività di “sportello all’utenza,” la cui erogazione sarà rafforzata, eventualmente anche on line, con idonei accorgimenti strumentali ed organizzativi.

Nell’esercizio della funzione di tutela dei rapporti e delle condizioni di lavoro, prioritaria rilevanza assumono inoltre le richieste d’intervento formulate da soggetti qualificati, già individuati con nota DGAI 25/SEGR/2306 del 16/02/2007, che richiedono una trattazione tempestiva affinché possa risultare efficace. Si dovrà peraltro porre attenzione nel focalizzare la programmazione delle attività ispettive conseguenti a richieste di intervento su obiettivi concreti e sostanziali di prevenzione e repressione delle violazioni, specie in talune realtà territoriali caratterizzate da una consistente densità di insediamenti produttivi, al fine di evitare che il carico delle richieste in questione finisca per costituire un freno all’effettuazione di azioni di vigilanza mirate in via prioritaria al contrasto dei fenomeni illeciti particolarmente rilevanti.

A tal fine, l’attivazione delle conciliazioni monocratiche preventive (ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 124/2004) effettuata anche attraverso strumenti di comunicazione da remoto, costituirà modalità privilegiata di definizione delle richieste d’intervento, anche laddove queste dovessero riguardare una pluralità di lavoratori.

Attraverso la corretta applicazione della normativa in materia, il ruolo attivo del conciliatore sarà determinante nel definire la soddisfazione dei diritti in sede conciliativa e nel limitare l’accertamento ispettivo soltanto ad ipotesi residuali e non altrimenti gestibili.

Nell’ottica della nuova missione, le richieste d’intervento relative a realtà produttive caratterizzate da una ridotta consistenza numerica e da irregolarità circoscritte del personale impiegato potranno inoltre essere trattate “d’ufficio” e limitate alle sole irregolarità segnalate.

In una logica di tempestiva ed efficace tutela dei diritti dei lavoratori, andrà nel contempo intensificato il ricorso alla diffida accertativa e alla disposizione, anche alla luce delle recenti modifiche normative che hanno rafforzato questi strumenti (artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 124/2004, come modificati dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 conv. dalla L. n. 120/2020).

La diffida accertativa, in particolare, potrà essere adottata anche “d’ufficio”, previa acquisizione della documentazione necessaria e a seguito della mancata dimostrazione della soddisfazione del credito accertato.

Tutela lavoratori vulnerabili

Nello svolgimento dell’azione di contrasto agli illeciti sostanziali di maggior disvalore sociale ed economico, a richiesta degli interessati o d’iniziativa, particolare attenzione verrà dedicata anche alla tutela della genitorialità e delle categorie più vulnerabili di lavoratori quali minori, donne, extracomunitari e precari.

Per assicurare una tutela effettiva di tali lavoratori, il personale ispettivo svolgerà pertanto accertamenti anche in relazione alla corretta applicazione della disciplina in materia di parità di trattamento e di divieto di discriminazioni.
A tal fine, andrà altresì valorizzata la collaborazione con la Rete delle Consigliere di parità nelle modalità descritte nel protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 giugno 2018.

Orientamento della vigilanza d’iniziativa

Come già evidenziato, la vigilanza d’iniziativa dovrà essere prioritariamente:
- orientata al contrasto di illeciti sostanziali di maggior disvalore sociale ed economico;
- indirizzata alla tutela del maggior numero possibile di lavoratori, anche ai fini della corretta imputazione e qualificazione dei rapporti di lavoro;
- rivolta ai macrofenomeni e ai settori merceologici individuati nel presente documento di programmazione.

In ragione delle diffuse esigenze di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro dettate, in larga parte dal sistema produttivo, dall’evoluzione delle dinamiche di mercato e dalle innovazioni tecnologiche, nonché dalle adottate misure di prevenzione del contagio, andrà valorizzato lo strumento della disposizione.

In merito a tale istituto - il cui ambito di applicazione è stato, come detto, notevolmente ampliato dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020, con la finalità di semplificarne l’utilizzo e di rafforzare la tutela sostanziale dei lavoratori - se ne sottolinea il particolare rilievo in ausilio alle finalità istituzionali di tutela dei diritti e di promozione della legalità dei rapporti di lavoro.

Salute e sicurezza dei lavoratori

Nel quadro della strategia comune europea, fondamentale è la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, con particolare riguardo alle nuove forme di lavoro (es. lavoro “agile”) ed ai rischi emergenti (rischi connessi al forte incremento dell’uso delle tecnologie informatiche e all’impiego dell’intelligenza artificiale; rischi relativi alle attività della cosiddetta green economy; rischi psicosociali, ecc.), da perseguire privilegiando quanto più possibile un approccio che presupponga la collaborazione delle categorie rappresentative del mondo del lavoro.

I rischi in questione si confermano come prioritari in ottica di prevenzione, in considerazione non solo del cambiamento e dell’innovazione costante del mondo nel lavoro, ma anche in ragione degli effetti che su tali processi può avere l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Per tale motivo, si ritiene opportuno implementare il profilo prevenzionistico, con particolare attenzione alle conseguenze dei processi evolutivi rapidamente succedutisi nell’ultimo anno su determinate fattispecie lavorative e categorie di lavoratori che risultano maggiormente esposti/e (basti pensare all’invasivo mutamento imposto dalla pandemia alle prestazioni lavorative dei lavoratori c.d. “fragili”).

Con riferimento alla prevenzione dei rischi psicosociali ed alle categorie di lavoratori maggiormente esposti, si riconosce utilità al monitoraggio e all’approfondimento dei profili attinenti all’obbligo della relativa valutazione, con particolare riguardo ai processi di identificazione e di implementazione delle diverse tipologie di interventi correttivi e delle azioni di miglioramento.

Nell’ambito della campagna europea 2020-2022 “Gestione dei disturbi muscolo-scheletrici sul lavoro”, specifica attenzione sarà da porre alle misure preventive al fine di ridurne al massimo la casistica e la relativa gravità.

In relazione a tutte le realtà produttive complesse, si dovrà porre particolare cura all'organizzazione del lavoro, specie nella gestione del rischio, e andranno svolti gli approfondimenti necessari sul funzionamento effettivo del sistema di SSL dell’azienda.

Dovranno ulteriormente svilupparsi la collaborazione e le iniziative congiunte, anche formative, con le ASL, al fine di implementare i settori interessati dall’approccio olistico della vigilanza e di sviluppare strategie e piani per la vigilanza coordinata in settori e posti di lavoro caratterizzati da un alto grado di rotazione dei lavoratori o da contratti di lavoro temporanei con esposizione a condizioni di lavoro pericolose.

La cooperazione con le parti sociali, sviluppata non solo attraverso i diversi comitati istituzionali, può rappresentare un elemento di ulteriore sensibilizzazione di tutti gli “attori” verso i temi propri della salute e sicurezza sul lavoro, a livello sia strategico che operativo.

Anche alla luce delle nuove disposizioni normative, andranno implementati gli accertamenti in materia di radiazioni ionizzanti negli ambiti maggiormente significativi con riferimento ai profili della tutela dei lavoratori, quali le strutture sanitarie complesse e i settori industriali in cui l’impiego di sorgenti di radiazione sia qualitativamente e/o quantitativamente rilevante.

La vigilanza nel settore ferroviario sarà programmata sulla base delle indicazioni stabilite in sede di coordinamento e pianificazione a livello regionale, selezionate in considerazione delle priorità degli interventi, anche congiunti, per ciascuna realtà provinciale.

Edilizia

Le costruzioni rappresentano, storicamente, un settore strategico per l’Italia - purtroppo caratterizzato anche da una notevole incidenza degli eventi infortunistici, dalle conseguenze spesso gravi, se non letali - sul quale dovranno continuare a concentrarsi i controlli dell’INL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ambiti di competenza assegnatigli dall’art. 13 del d.lgs. 81/2008.

Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio - noti come “bonus ristrutturazioni” - porteranno ad una intensificazione dell’attività nel settore ed implicheranno pertanto un necessario incremento dei controlli finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Dovranno essere implementate le sinergie operative con le ASL nell’ambito degli organismi di coordinamento e andranno altresì condivise misure e procedure tese alla definizione di modalità operative volte ad evitare duplicazioni d’intervento e ad assicurare uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.

Per la vigilanza nei cantieri edili si farà ancora riferimento alle indicazioni fornite nel corso del 2020 e si dovranno effettuare approfonditi controlli sia sotto il profilo amministrativo, sia per gli aspetti concernenti la salute e sicurezza, tenuto conto delle misure definite nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti Sociali.

In sede di ispezione andranno monitorati gli aspetti relativi all’età e al genere dei lavoratori nonché la presenza di nuove tecnologie e sostanze, di nuovi processi lavorativi o nuove forme di lavoro che comportino rischi e sfide di nuovo tipo per la salute e la sicurezza dei lavoratori (c.d. “rischi emergenti”: vds. https://osha.europa.eu/it/emerging-risks).

La mancata adozione di misure di prevenzione per la salute e sicurezza nel lavoro constatata in sede di accertamento, oltre alle conseguenze penali e segnatamente in caso di infortunio occorso a un dipendente, comporterà la valutazione della responsabilità amministrativa dell’azienda tenuto conto che, in base all’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, un ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ed essendo indubbio che un vantaggio per l’ente possa essere ravvisato nel risparmio di costi o di tempo che avrebbero dovuto essere sostenuti per adeguarsi alla normativa prevenzionistica.

In materia di responsabilità amministrativa, con riguardo all’art. 25 septies del richiamato d.lgs. n. 231/2001, costituisce infatti principio ormai consolidato che l’interesse o il vantaggio vadano individuati, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione delle misure di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionistica.

Il contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale e di irregolarità nel settore potrà essere rafforzato dalle sinergie in corso di definizione con le parti sociali.

Verifiche COVID

Dovrà essere proseguita la vigilanza sulla attuazione delle misure di contenimento del contagio da COVID- 19, sotto la prevalente forma di concorso al sistema delle verifiche dell’osservanza dei c.d. “protocolli di sicurezza anti-contagio” facente capo al coordinamento dei Prefetti.

Di pari passo, sarà cura del personale ispettivo di provvedere autonomamente a tali verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza nel settore edile.

La medesima finalità di rendere effettiva l’applicazione della normativa citata ed efficace la tutela dei lavoratori, oltre che con l’effettuazione dei controlli, sarà perseguita anche promuovendo, mediante i suddetti interventi di carattere informativo “qualificati”, buone prassi utili a contribuire al contenimento del contagio da Covid-19.

Al fine di assicurare la corretta adozione delle misure di prevenzione dal contagio, verranno attivate specifiche vigilanze dedicate a quei settori merceologici in cui le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa - si pensi ai “call centers"- sono caratterizzate da una elevata concentrazione di lavoratori nei luoghi di lavoro.

Anche in materia assicurativa, nell’ambito dei consueti accertamenti per la definizione degli infortuni gravi e mortali nonché delle malattie professionali, si porrà particolare riguardo agli infortuni da SARS-CoV-2 per consentire una più rapida erogazione delle prestazioni di legge ed assicurare, altresì, un sollecito sostegno economico ai familiari degli infortunati.

Sommerso e caporalato

Il rischio di espansione dell’economia sommersa ed illegale, indotta dall’emergenza epidemiologica ancora in atto, impone l’adozione di programmazioni di contesto operativo che prevedano un’intensificazione degli accertamenti in concomitanza con le fasi di incremento delle attività produttive.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al contrasto del lavoro fittizio e dell’eventuale occupazione in nero di lavoratori stranieri interessati dalle recenti procedure di emersione.

Si dovrà altresì proseguire nella realizzazione di iniziative di tutela e integrazione dei lavoratori migranti, in continuità con quelle già intraprese nel 2020 dall’apposito Gruppo di lavoro coordinato dall’INL nell’ambito del Tavolo operativo finalizzato al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del c.d. Piano triennale di contrasto al caporalato, tenendo conto dell’esperienza maturata e dei rilevanti risultati conseguiti in occasione delle verifiche effettuate dalle task-forces straordinarie organizzate in attuazione dei due progetti finanziati con fondi comunitari e nazionali (“SU.PR.EME.” e “A.L.T. Caporalato!”), nelle quali il personale ispettivo è stato affiancato da mediatori culturali dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

La collaborazione con OIM verrà strutturata in modo stabile e continuativo e sarà finalizzata anche a potenziare le procedure di emersione di casi di sfruttamento lavorativo a tutela dei diritti fondamentali delle vittime.

Andrà anche incentivata l’attività di promozione e valorizzazione delle sinergie tra Ispettorati territoriali del lavoro, Autorità di pubblica sicurezza, Procure della Repubblica, Forze di Polizia, Parti Sociali e Associazioni del territorio, congiuntamente impegnati su più fronti (prevenzione, assistenza, protezione, repressione) per rafforzare la tutela delle vittime, favorirne la collaborazione e accrescerne la fiducia nelle Istituzioni, migliorando altresì la tenuta in sede giudiziale dell’impianto accusatorio nei confronti degli autori di tali gravi forme di illecito.

Sarà infine da implementare la vigilanza nel settore agricolo anche in riferimento ai profili previdenziali ed assicurativi.

Illecite esternalizzazioni e interposizioni - elusione della normativa in materia di codatorialità e distacco

Alla luce dell’esperienza ispettiva, i meccanismi di decentramento produttivo e la connessa dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione hanno ingenerato patologie tipiche pregiudizievoli delle tutele dei lavoratori.

L’elusione della normativa giuslavoristica si manifesta in molti settori merceologici, principalmente con l’utilizzo degli strumenti della somministrazione, degli appalti e dei distacchi, dei contratti di rete e altro, in una dimensione multi localizzata, quando non internazionale (si pensi al distacco transnazionale o alla costituzione di agenzie di somministrazione in Stati esteri) e con stratificazioni di numerose realtà societarie tese a rendere difficoltosa la ricostruzione delle fattispecie e l’imputazione delle irregolarità, oltre che a favorire rilevanti evasioni di risorse dovute all’erario e al sistema previdenziale.

Anche sotto il profilo strettamente previdenziale e assicurativo, l’azione ispettiva sarà pertanto mirata al contrasto dei fenomeni di dumping sociale e contrattuale e si concretizzerà in verifiche sulla genuinità delle fattispecie di decentramento produttivo, attraverso un’approfondita analisi dei fenomeni che caratterizzano le esternalizzazioni, tra i quali le filiere di appalti e subappalti di opere e di servizi, la somministrazione di lavoro, la cooperazione spuria, i contratti di rete e i distacchi posti in essere dalle imprese italiane o di altri Paesi membri dell’Unione Europea.

Si richiamano, sul tema, le novità normative intervenute con segnato riferimento alla parità di trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori del settore dell’aerotrasporto e del trasporto stradale.

Il personale ispettivo avrà inoltre cura di valorizzare gli aspetti connessi alla responsabilità solidale dei committenti e i c.d. “reati presupposto” riscontrabili in sede di accertamento, in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Le verifiche si rivolgeranno in particolare ad aziende e cooperative di media e grande dimensione.

Gli interventi ispettivi in tema di distacchi transnazionali - che prevedono la collaborazione e il contributo delle autorità di controllo di altri Paesi membri dell’U.E. attraverso l’utilizzo della piattaforma IMI (Internal Market Information System) - saranno come di consueto orientati a verificare l’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 136/2016 di recepimento della normativa europea in materia, come modificato dal d.lgs. n. 122/2020, recante:“Attuazione alla Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”, con particolare riferimento ai distacchi non genuini da inquadrare in fenomeni di interposizioni illecite.

L’azione ispettiva tenderà altresì ad intercettare le forme di dumping connesse all’utilizzo di tale istituto, laddove esso risulti mirato esclusivamente all’abbattimento del costo del lavoro, con conseguente disparità di trattamento retributivo e normativo tra lavoratori provenienti da diversi Paesi, ma impiegati nello svolgimento della medesima prestazione lavorativa.

Ai fini di una efficace programmazione della vigilanza, si conferma l’importanza del contributo offerto dal sistema di monitoraggio e di analisi dei dati raccolti attraverso la procedura di comunicazione preventiva di distacco prevista dal citato d.lgs. n. 136/2016.

Le fattispecie di natura transnazionale particolarmente complesse andranno segnalate alla Direzione Centrale Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, che valuterà l’opportunità di richiedere il supporto dei servizi dell’Autorità Europea del Lavoro che, a determinate condizioni, consente l’organizzazione di ispezioni coordinate e congiunte con le autorità ispettive di altri Stati membri con il finanziamento delle attività transfrontaliere oltre che di servizi di traduzione di documenti e di interpretariato.

Settori prioritari d’intervento

I su indicati macrofenomeni di irregolarità andranno verificati in via prioritaria nei seguenti settori, oltre che nei riguardi delle connesse attività complementari e di ausilio:
- agricoltura;
- edilizia;
- logistica, trasporti e grande distribuzione;
- servizi alle imprese;
- gig economy;
- settori economici che hanno operato in continuità, tra i quali alcuni settori del terziario, servizi di assistenza alle famiglie, attività riservata di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, aziende che hanno riconvertito la propria produzione.

Con la circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020 - ad oggetto “Art. 2 e art. 47 bis e ss. d.lgs. n. 81/2015 - Collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme” - sono già state fornite istruzioni operative per il corretto svolgimento delle attività ispettive nel settore della gig economy, che tengono conto delle intervenute novità normative e della più recente giurisprudenza in materia di etero- organizzazione.

Ulteriori profili di tutela saranno focalizzati sul rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, sull’accertamento di eventuali condizioni di sfruttamento e di possibili discriminazioni connesse al funzionamento dell’algoritmo utilizzato dalla piattaforma digitale.

In relazione ai profili strettamente:

a. previdenziali, rivestiranno carattere di priorità di intervento i seguenti ambiti:
- settore manifatturiero, della logistica e del trasporto aereo;
- aziende di delivery e lavoro etero-organizzato in genere, anche tramite piattaforme digitali.
- grandi aziende di produzione e servizi;
- pubbliche amministrazioni;
- cooperative di produzione e lavoro;
b. assicurativi, gli accertamenti saranno rivolti nei confronti delle aziende che svolgono un’attività non coerente con quella denunciata all’INAIL, al fine di regolarizzare le posizioni assicurative e di ripristinare condizioni di equa concorrenza nel mercato del lavoro. I settori di prioritario intervento saranno quelli: - della logistica e trasporti, con particolare riferimento alle aziende che dispongono di mezzi di trasporto pesanti;
- della grande distribuzione, con particolare riguardo alle aziende che dichiarano imponibili elevati e che utilizzano attrezzature motorizzate di movimentazione merci, previa verifica negli archivi dell’Agenzia delle entrate;
- metalmeccanico, con verifica sulle linee produttive di aziende che hanno denunciato produzione di minuteria metallica;
- delle pulizie e sanificazione, nei confronti di aziende che, alla luce della emergenza in corso, hanno ampliato l’attività con la sanificazione e la disinfezione degli ambienti;
- dell’amianto, nei confronti di aziende che ne effettuano la rimozione;
- della produzione prodotti da forno, verso aziende del settore Industria la cui voce di rischio nella nuova Tariffa 2019 corrisponde solo parzialmente alle lavorazioni ricomprese nella pregressa voce di Tariffa 2000.

Lavoro fittizio e recupero prestazioni

Nell’ambito di azioni di contrasto ai fenomeni di simulazione dei rapporti di lavoro, volti a fruire indebitamente di prestazioni di sostegno al reddito o altri benefici, la vigilanza previdenziale si incentrerà, in particolare, sul lavoro fittizio domestico e agricolo.

Regolarizzazione delle situazioni di disallineamento nella classificazione

L’attività ispettiva sarà orientata in modo specifico alla verifica del rischio assicurato con l’individuazione di aree che presumibilmente presentano ampi margini di irregolarità sulla corrispondenza del rischio denunciato con l’attività effettivamente svolta, al fine di monitorare e garantire l’esatta ed uniforme applicazione delle Tariffe dei premi sul territorio nazionale e regolarizzare le situazioni di disallineamento nella classificazione, anche in considerazione delle rilevanti novità introdotte dalle Nuove Tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2019.

Irregolarità e frodi relative alle misure di integrazione salariale e di sostegno al reddito

Per fronteggiare le perdite subite dagli operatori economici per effetto delle restrizioni alla circolazione resesi necessarie per il contenimento della pandemia, sono state introdotte importanti misure di sostegno economico dedicate ai lavoratori e alle imprese, con l’impiego di ingenti risorse pubbliche che impongono l’attivazione di adeguati controlli sul loro corretto utilizzo.
Nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà pertanto ai controlli di competenza in merito a eventuali comportamenti elusivi o fraudolenti in materia e, in caso di accertata occupazione irregolare di lavoratori, a verificare l’eventuale fruizione di reddito di cittadinanza, di emergenza o di altre misure di sostegno al reddito.
In particolare, nel corso del I° semestre 2021, la vigilanza previdenziale sarà orientata prioritariamente all’ambito delle prestazioni a sostegno del reddito, previste dalla legislazione d’urgenza e gestite dall’INPS, nei riguardi di:
- aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale e Cassa Integrazione in deroga;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell’attività, modifiche dell’inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- domande di indennità di sostegno al reddito presentate da lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, da lavoratori agricoli, da lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, IAP, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- trasformazione e riqualificazione di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- aziende operanti in settori produttivi connessi con la gestione delle misure anti-contagio, quali aziende di sanificazione ambienti, lavanderie industriali, produzione di apparecchiature medicali e dispositivi sanitari.

Fonte: INL

Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 n. 12

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Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 n  12

Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 n. 12

Rifiuto di vaccinarsi di dieci operatori sanitari di una RSA: "inidoneità al servizio" e ferie forzate / Ricorso rigettato

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta con verbale di trattazione scritta in data 16.3.21;
ritenuto che risulta difettare il fumus boni iuris, disponendo l'art. 2087 c.c. che " L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro";
ritenuto che è ormai notoria l'efficacia del vaccino per cui è causa nell' impedire l'evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS-CoV-2, essendo notorio il drastico calo di decessi causati da detto virus, fra le categorie che hanno potuto usufruire del suddetto vaccino, quali il personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché, più in generale, nei Paesi, quali Israele e gli Stati Uniti, in cui il vaccino proposto ai ricorrenti è stato somministrato a milioni di individui;
rilevato che è incontestato che i ricorrenti sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro;
ritenuto che è, pertanto, evidente il rischio per i ricorrenti di essere contagiati, essendo fra l'altro notorio che non è scientificamente provato che il vaccino per cui è causa prevenga, oltre alla malattia, anche l' infezione;
ritenuto che la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei suoi dipendenti; che è ormai notorio che il vaccino per cui è causa - notoriamente offerto, allo stato, soltanto al personale sanitario e non anche al personale di altre imprese, stante la attuale notoria scarsità per tutta la popolazione - costituisce una misura idonea a tutelare l' integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l'evoluzione della malattia;
ritenuto, quanto al periculum in mora, che l' art. 2109 c.c. dispone che il prestatore di lavoro " Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito , possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro "; che nel caso di specie prevale sull'eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie, l'esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all'art. 2087 c.c.;
ritenuta l'insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente, non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter desumere l'intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento;
ritenuto che, attesa l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, sussistono le condizioni di cui all'art. 92 co. U c.p.c. per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

visto l'art. 700 c.p.c.;

1. rigetta il ricorso;

2. compensa le spese processuali.

Belluno, 19/03/2021

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Check list MAPO: Movimentazione Assistita Pazienti Ospedalizzati

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Check list MAPO

Checklist MAPO |  Movimentazione Assistita Pazienti Ospedalizzati

MAPO è stato sviluppato in Italia da EPM per valutare il rischio di spostare i pazienti manualmente. L'abbreviazione sta per " Movimentazione Assistita Pazienti Ospedalizzati".

Il risultato è un indice MAPO che mappa il livello di rischio di un intero reparto di cura. Questo metodo va oltre l'analisi dei trasferimenti manuali.

Il metodo MAPO

L'uso dell'indice MAPO può essere diviso in due parti. La prima parte comprende un'intervista con il capo infermiere del dipartimento e raccoglie i dati relativi al numero di dipendenti per turno, alla loro formazione e alla suddivisione dei residenti in base alla loro mobilità. La seconda parte è un tour del dipartimento stesso dove vengono controllati gli aiuti disponibili (sedie a rotelle, montacarichi, ecc.) e l'infrastruttura (dimensioni dei bagni, servizi igienici e stanze).

Vengono quindi presi in considerazione tutti i parametri che contribuiscono allo stress fisico dei dipendenti del reparto. Un fattore di rischio è determinato per ciascun parametro. Ciò porta al calcolo dell'indice MAPO.

Formula MAPO

NC: numero di pazienti non cooperativi nel dipartimento
PC: numero di pazienti parzialmente cooperativi nel dipartimento
OP: numero di dipendenti disponibili nel reparto per turno
LF: ausili di sollevamento (dispositivi di sollevamento) - fattore di sollevamento
AF: piccoli aiuti (vele scorrevoli) - fattore aggiuntivo
WF: sedie a rotelle - fattore sedia a rotelle
EF: ambiente e infrastruttura - fattore ambientale
TF: formazione

Livelli rischio MAPO

Fattori di rischio

Staff (OP) e mobilità del paziente (NC e PC)

Nell'intervista con la capo-infermiera del dipartimento, si nota il numero di dipendenti per turno. Questo è un fattore determinante per il carico fisico durante il movimento manuale dei pazienti.

Il metodo MAPO si basa su tre classi di mobilità: attiva - metà passiva e passiva. La filosofia alla base del metodo è che i pazienti non cooperativi sono trasferiti con dispositivi di sollevamento (LF). Gli aiuti più piccoli sono raccomandati per pazienti parzialmente cooperativi (AF).

Ausili di sollevamento (LF)

Il fattore di sollevamento tiene conto degli aiuti disponibili per sollevare i pazienti nel reparto. Questi aiuti sono paranchi passivi e letti regolabili in altezza.

- Ausili di sollevamento inadeguati e inadeguati: 4
- Ausili di sollevamento inadeguati o insufficienti: 2
- Ausili di sollevamento sufficienti e adeguati: 0,5

Strumenti sufficienti indicano che esiste un sollevatore ogni 8 pazienti non cooperativi e che tutti i letti soddisfano i criteri ergonomici. Adeguato significa che almeno il 90% del sollevamento di pazienti non cooperativi viene eseguito con l'aiuto.

Quattro punti di attenzione ergonomici si applicano ai sollevatori:

- sicurezza (badante e paziente)
- paziente di conforto
- semplicità d'uso
- basso sforzo fisico durante l'uso

Per i letti, è necessario tenere presente quanto segue:

- regolabile in altezza (idraulico o elettrico)
- almeno 3 sezioni che non devono essere impostate manualmente
- pannelli laterali che possono essere rimossi
- 2 ruote sterzanti e 2 ruote girevoli, che sono ben mantenute

Piccoli strumenti (AF)

I piccoli aiuti sono una tela scorrevole, un materassino, una tavola scorrevole o un paranco attivo. Se almeno il 90% del trasferimento dei pazienti parzialmente cooperativi viene eseguito con questi aiuti, questi sono adeguati. Sufficiente significa che devono essere sempre lì quando necessario:

- Insufficiente o inadeguato: 1
- Sufficiente e adeguato: 0,5

Fattore di sedia a rotelle (WF)

In primo luogo, ci devono essere sufficienti sedie a rotelle nel dipartimento. Il criterio è che una sedia a rotelle è disponibile per almeno la metà dei pazienti parziali e non cooperativi. Per le case di cura, l'80% dei residenti che richiedono assistenza sono considerati sufficienti.

I diversi tipi di sedie a rotelle vengono quindi valutati in base ai loro criteri ergonomici o alla loro mancanza:

- scarsa manutenzione
- freni malfunzionanti
- nessun bracciolo estensibile
- nessun poggiapiedi estensibile
- supporto per la schiena pesante e scomodo
- larghezza > 70 cm

Il numero di difetti è mediato su tutte le sedie a rotelle (MsWh) e insieme al numero determina il fattore della sedia a rotelle.

MsWh 0,5 - 1,33 1.34 - 2.66 2,67 - 4
Sufficiente no no no
WF 0.75 1 1.12 1.5 1.5 2

Es. Ci sono 10 sedie a rotelle di tre marchi diversi. Le 3 sedie a rotelle della marca x hanno freni mal funzionanti e sono troppo strette (6 difetti). Le 5 sedie a rotelle della marca y sono mal mantenute, non hanno bracci estensibili o poggiapiedi (15 difetti). Le 2 sedie a rotelle della marca z sono completamente in ordine. Il numero medio di difetti per sedia a rotelle è 2.1. Il numero di sedie a rotelle è OK in un reparto di 15 pazienti in cerca di assistenza. WF è quindi 1.12.

Ambiente e infrastrutture (EF)

In termini di infrastruttura, sono considerati tre parametri: il bagno, l'impianto idraulico (toilette) e le stanze. Per questo viene calcolato un punteggio separato, che sommati insieme determinano il fattore ambientale.

1. Bagno (MSB)

Per i bagni, viene innanzitutto fatta una panoramica delle camere disponibili con doccia e/o vasca. Questi possono essere sia bagni centrali che condivisi e docce nelle stanze stesse. I bagni con lo stesso design sono raggruppati. Per analogia con le sedie a rotelle, vengono testati i criteri ergonomici. Viene calcolato il numero medio ponderato di difetti per stanza da bagno (MSB):

- spazio insufficiente per l'uso di aiuti
- la porta si apre dentro
- niente doccia
- nessun bagno fisso
- larghezza della porta inferiore a 85 cm
- ostacoli, non mobili

Il MAPO non specifica "spazio insufficiente". Per renderlo concreto, è possibile utilizzare le linee guida sull'accessibilità. Questi prescrivono:

- Min. 175 cm di spazio libero su un lato della vasca da bagno alta 
- Min. 80 cm di spazio libero sull'altro lato per il soccorritore 
- Min. 90 cm intorno alla vasca per una circolazione regolare

2. Sanitari (MSWC)

I diversi tipi di servizi igienici sono testati in base ai seguenti criteri. Viene quindi calcolata la media del numero ponderato di carenze (MSWC):

- spazio insufficiente per girare la sedia a rotelle
- apertura porta
- altezza della toilette insufficiente (<50 cm)
- WC senza supporto a muro
- larghezza della porta inferiore a 85 cm
- spazio libero accanto alla toilette inferiore a 80 cm

Lo spazio sufficiente per girare con la sedia a rotelle è, secondo le linee guida sull'accessibilità, un cerchio di svolta di 150 cm.

3. Camera (MSR)

Le diverse stanze sono anche divise per tipo e valutate in base ai seguenti criteri:

- Spazio tra letti o letto / parete inferiore a 90 cm
- Spazio tra la fine del letto e il muro più piccolo di 120 cm
- Presenza di ostacoli fissi
- Letti fissi inferiori a 70 cm
- Letto insufficiente: deve essere sollevato parzialmente manualmente
- Cattivi chili di lato
- Spazio tra il letto e il pavimento inferiore a 15 cm
- Letto a 2 ruote o senza ruote
- Altezza del sedile inferiore a 50 cm

Il punteggio ambientale medio (MSE) è la somma del punteggio bagno e sanitario e stanza. Il fattore ambientale (EF) può quindi essere letto in una tabella.

MSE 0 - 5.8 5.9 - 11.6 11,7 - 17,5
EF 0.75 1.25 1.5

Fattore di formazione (TF)

Una formazione adeguata significa che almeno il 90% degli accompagnatori ha seguito una formazione di almeno 6 ore negli ultimi due anni. La formazione deve consistere in una parte teorica e pratica. Le tecniche di ricollocazione e l'uso corretto degli aiuti devono essere discussi.

- Adeguato: 0,75
- Solo informazioni: 1
- Nessuna formazione: 2

EPM Reserch

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Dirigente e Preposto anche di fatto: posizioni di garanzia e formazione

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Dirigenti e presposti anche di fatto flusso

Dirigente e Preposto anche di fatto: posizioni di garanzia e formazione

ID 9809 | 04.01.2020

Il Documento allegato illustra la posizione di garanzia del Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto che hanno responsabilità in capo in materia di sicurezza, "di fatto", anche in assenza di incarico di nomina/delega. Nel caso di in cui tali figure non siano garanti di sicurezza in quanto non hanno responsabilità di sicurezza riconducibili a loro (assenza di poteri direttivi), quindi "anche non di fatto", non sono considerati Dirigenti o Preposti ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (vedasi, a seguire, il principio di preminenza).

Nel Documento è illustrata la formazione richiesta a dirigenti e preposti. Indicazioni sulla formazione richiesta per Dirigenti e Preposti (Accordo Stato-Regioni il 21 dicembre 2011).

Sono fatti salvi gli aspetti contrattuali di lavoro correlati.

Excursus 

Attenzione

Il Datore di Lavorio deve sempre preventivamente individuare Dirigenti e Preposti “anche di fatto”. E' possibile, infatti, che tali "Figure sicurezza" definite dall' Art. 2 c. d) e f) del D.Lgs. 81/2008, in particolare il Dirigente, non coincidano con le qualifiche a livello contrattuale.

La mancata formazione (Art 37, c. 7, del D.Lgs. n. 81/08), conseguenza obbligo della individuazione della figura Art. 2 c. d) ed e) del D.Lgs. 81/2008anche di fatto”, è violazione sanzionata (Art. 55 e 56 del D.Lgs. n. 81/08).

Il Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto possono esercitare, "anche di fatto", poteri direttivi in materia di sicurezza, anche senza effettivo conferimento nomina/delega (garanti della sicurezza), infatti non prevista dal D.Lgs. 81/2008.

L'individuazione dei Dirigenti/Preposti "anche di fatto" a cui sono assegnati compiti di responsabilità di sicurezza, obbliga il Datore di Lavoro alla loro formazione.

Dirigenti e presposti flusso

(*) Il dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non è necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente, ma è colui che, anche di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti, in senso proprio, ad un soggetto che ha il contratto di dirigente.
Viceversa, colui che ha il contratto di dirigente, ma non gestisce lavoratori, e non esercita effettivamente un potere dirigenziale, organizzativo in senso proprio, non è, ai fini del diritto penale del lavoro, un dirigente.
(**) La responsabilità non trova la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega

(***) Sono fatti salvi gli aspetti contrattuali del rapporto di lavoro correlati.

Fig. 1. Preposti e dirigenti di fatto e non - Flusso individuazione e formazione

"Ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto, del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro

La responsabilità che non trova la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, “rientrando tra i doveri del preposto, garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, quello di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem”. (Cass. Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 43853/2017 del 22.09.2017)"

Sono quindi da individuare, sempre, in ogni struttura aziendale se sono presenti "Dirigenti e Preposti di fatto", per i quali occorrerà a seguire formale nomina/delega (obbligo non previsto) e relativa formazione (obbligo previsto), si veda Fig. 1.

Dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro

Il dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro, non è necessariamente colui che opera in base ad un contratto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente, ma è colui che, anche di fatto, svolge compiti prevenzionistici del tutto assimilabili a quelli spettanti, in senso proprio, ad un soggetto che ha il contratto di dirigente.

Viceversa, colui che ha il contratto di dirigente, ma non gestisce lavoratori, e non esercita effettivamente un potere dirigenziale, organizzativo in senso proprio, non è, ai fini del diritto penale del lavoro, un dirigente.

NB
Sono quindi da individuare, sempre, in ogni struttura aziendale se sono presenti "Dirigenti e Preposti di fatto", per i quali occorrerà a seguire formale incarico nomina/delega (obbligo non sanzionato) e relativa formazione (obbligo sanzionato), si veda Fig. 2.

Individuazione dirigente e preposto

Fig. 2 - Individuazione Dirigente e Preposto anche di fatto e obblighi connessi.

Il principio di preminenza

Il principio di preminenza è un criterio comunemente utilizzato per individuare il dirigente (ma anche il preposto) in "chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell' art. 4 del DPR 547/55, DPR 303/56 e D. Lgs. 626/94 [oggi D.Lgs.n. 81/2008 artt. 2 comma 1 lett. d) e 18], ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo" (Cass. Pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98).


D.Lgs. 81/2008
...
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 298. Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
...

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
...
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
...
d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;


...

B. Formazione

Accordo Stato-Regioni il 21 dicembre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi Stato–Regioni approvati nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione alla sicurezza indicati nel D.Lgs. n. 81/08 e smi dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro, RSPP) e dall’art. 37, comma 7 (dirigenti e preposti)

B.1 Formazione preposti

Formazione preposti

Formazione Lavoratori

Accordo Stato-Regioni il 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
(G.U. 11 gennaio 2012, n. 8)

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.
...

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore 
...

5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
...

6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: 

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO 
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
...
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. 
...
segue in allegato

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Lavori faticosi e pesanti: Domande pensioni 2021 entro il 1° Maggio 2021

ID 13155 | | Visite: 4165 | News Sicurezza

Lavori faticosi e pesanti   Domande pensioni 2021 entro il 1 Maggio 2021

Messaggio n. 1169 del 19-03-2021 INPS

ID 13155 | 19.03.2021

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2021 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Le categorie:

1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
2. Lavoratori notturni a turni
3. Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 9914 | 12 Marzo 2021

ID 13147 | | Visite: 1815 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 12 marzo 2021 n. 9914

Mancanza di DVR e lavoratore irregolare e privo di formazione. Vincolo della continuazione

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9914 Anno 2021
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 18/12/2020

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 16 gennaio 2019 il Tribunale di Massa ha dichiarato la penale responsabilità di D.F. in ordine a talune violazioni alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro da lui commesse in qualità di datore di lavoro per mezzo della ditta individuale Il Ciocco e lo ha condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione alla pena di euro 7.000,00 di ammenda.

Ha impugnato la sentenza, con ricorso in appello, il D.F., per il tramite dei suoi legali di fiducia, articolando 4 motivi di impugnazione.

Il primo motivo, avente ad oggetto il capo A) della contestazione a lui mossa, riguarda la insussistenza del reato a lui contestato in quanto a suo carico non era previsto il dovere di redigere il documento di valutazione dei rischi (di seguito dvr) e, comunque, al momento dell'accertamento del reato ancora non era spirato il termine per l'effettuazione di tale incombente;. il secondo motivo, afferente al capo C) della imputazione, riguarda il fatto che al momento in cui fu eseguito il sopralluogo presso la ditta del D.F., cioè il 19 agosto 2014, fossero ancora in corso i termini temporali legali entro i quali l'imputato avrebbe dovuto impartire al suo dipendente una adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro; il terzo motivo, a sua volta riguardante i punti B) e D) della imputazione concerne la mancanza di motivazione relativamente alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto per i reati contestati sotto le indicate lettere dal capo di imputazione; infine il quarto motivo ha ad oggetto la eccessiva afflittività della pena irrogata rispetto alla effettiva gravità delle condotte contravvenzionali tenute dall'imputato.

Considerato in diritto

Il ricorso nei termini in cui lo stesso è stato proposto, è inammissibile e per tale esso va dichiarato.

Deve preliminarmente osservarsi che, trattandosi di sentenza con la quale l'imputato è stato condannato alla sola pena dell'ammenda, la stessa non sarebbe stata suscettibile di essere gravata con lo strumento, invece prescelto dall'impugnante, dell'appello; l'impugnazione proposta dalla difesa del D.F., pertanto, deve essere convertita, rivestendone le forme sostanziali ed in ossequio al principio di conservazione degli atti, in ricorso per cassazione.

Tanto premesso, si rileva, con riferimento al primo motivo, che l'art. 55, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008 prevede la sanzione cui va incontro chi violi il disposto di cui all'art. 29, comma 1, del medesimo decreto legislativo; questo, a sua volta, dispone che il datore di lavoro debba elaborare il dvr riguardante i rischi connessi alla prestazione lavorativa da lui richiesta ai dipendenti.
Posta la indubbia inottemperanza da parte dell'imputato a tale suo dovere non appare conferente la difesa da questo opposto nel senso della non attualità della dovutezza a suo carico di tale incombente, avendo questi provveduto alla assunzione di tale M.G., unico suo dipendente, solo a decorrere dal luglio del 2014; è infatti stato accertato, con valutazione di fatto non sindacabile da questa Corte, valutazione peraltro fondata sulle stesse dichiarazioni dell'imputato, che a decorrere da tale data la posizione del M.G. è stata regolarizzata dal D.F., ma il predetto lavoratore prestava servizio nell'ambito della Impresa dell'Imputato, sia pure In forma irregolare - circostanza questa evidentemente irrilevante ai fini della integrazione del reato contestato posto che, diversamente, come correttamente segnalato dal Tribunale apuano, si attribuirebbe una valenza scriminante ad una condotte di per sé irregolare - sin dal settembre del 2013.

Analogamente deve dirsi per quanto attiene alla seconda censura; anche in questo caso, infatti, la circostanza che il M.G., dipendente per il quale non era stata curata alcuna forma di istruzione formativa volta, appunto, ad istruirlo ai fine della prevenzione dei rischi lavorativi, fosse stato regolarmente assunto solo da circa un mese allorchè fu eseguito il sopralluogo da cui è scaturita la presente imputazione è fattore irrilevante, laddove si consideri che, sia pure in forma irregolare il medesimo lavoratore già da diverso tempo, comunque superiore ai 90 giorni, prestava servizio presso la ditta del D.F..

Quanto al terzo motivo di impugnazione - non apparendo corretto il presupposto da cui muove il ragionamento del ricorrente, cioè che non essendo ancora maturata la scadenza per la redazione del dvr non era ancora neppure scaduto il termine per procedere alle designazioni di cui ai capi B) e D) della rubrica a lui contestata - si deduce che conseguentemente neppure è da condividere la conclusione che da tale erroneo presupposto viene tratta dal ricorrente in ordine alla insussistenza dei relativi reati a lui contestati.

Infine, con riferimento al quarto ed ultimo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, la totale genericità di esso - non essendo evidenziata alcuna ragione che avrebbe potuto giustificare una mitigazione di esso, anche previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha, appunto, escluso proprio in quanto non sarebbe emerso alcun elemento positivo in base al quale sarebbe stato giustificato il riconoscimento di quelle - ne determina, al pari dei precedenti motivi di ricorso, la inammissibilità.

L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020

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VVF Cert - Prodotti Omologati e Certificati dai VV.F.

ID 13136 | | Visite: 3147 | News Prevenzioni Incendi

VVF Cert

Applicativo informatico "VVF Cert - Prodotti omologati e certificati dai VVF"

VVF Cert - Prodotti Omologati e Certificati dai VV.F.

VVF Cert nasce dall'esigenza, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, di dare sempre risposte certe e sicure al cittadino e in particolare sulla verifica e sulla certificazione di prodotti testati dai Vigili del Fuoco o certificati dal Centro Studi ed Esperienze dei Vigili del Fuoco.

Dove laboratori specializzati, con personale altamente formato, seguendo precise procedure verificano e provano i materiali e i prodotti sulla base delle direttive date dalle normative vigenti e dalla conformità dei materiali usati per produrli.

Uno staff del Centro Studi ed Esperienze dopo i dovuti passaggi crea un elenco normato che raccoglie i dati dei prodotti stessi, questa applicazione consente a tutti con semplicità di identificare e quindi verificare, tramite codice, denominazione o tipologia il prodotto stesso e la sua certificazione in uso.

https://play.google.com/store/apps/details?id=vvf.cert2

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Fonte: VVF

Indicazioni ad interim misure varianti e vaccinazione anti-COVID-19

ID 13120 | | Visite: 4456 | News Sicurezza

Rapporto COVID 19 4 2021

Indicazioni ad interim sulle misure  infezioni da SARS-CoV-2 varianti e vaccinazione anti-COVID-19

Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19

Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Versione 13.03.2021

...

Il documento, redatto dal gruppo di lavoro Iss, Ministero della Salute, Aifa e Inail, risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da Coronavirus sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.

La circolazione prolungata del virus Sars-CoV-2 e la comparsa di varianti virali, di cui solo alcune destano preoccupazione per la salute pubblica (Variant Of Concern, Voc), sono al centro di indagini per accertarne la presenza e la diffusione. Mentre la campagna vaccinale anti-Covid-19 è attualmente in corso, sono sorti diversi quesiti sulle misure di prevenzione e di controllo delle infezioni sostenute da varianti di Sars-CoV-2 sia di tipo non farmacologico sia di tipo farmacologico.

Nonostante le conoscenze sulle nuove varianti virali siano ancora in via di consolidamento, vengono fornite specifiche indicazioni, basate sulle evidenze ad oggi disponibili, che possano essere di riferimento per l’implementazione delle strategie di prevenzione e controllo dei casi di Covid-19 sostenuti da queste varianti virali.

La circolazione prolungata di SARS-Cov-2 e il meccanismo naturale di accumulo di errori durante la replicazione virale generano la comparsa di varianti virali di cui solo alcune destano preoccupazione per la salute pubblica (Variant Of Concern, VOC), essenzialmente per la presenza di mutazioni che possono conferire al virus SARS-CoV-2 un’aumentata capacità diffusiva, così come la potenziale resistenza a trattamenti terapeutici (es. anticorpi monoclonali) e la capacità di eludere la risposta protettiva evocata dalla vaccinazione.

1, 2 Sebbene sia ancora in corso di valutazione se alcune VOC siano associate ad un quadro clinico più grave o se colpiscano maggiormente alcune specifiche fasce di popolazione, è noto, invece, che l’aumentata circolazione, per esempio, della variante VOC 202012/01 (denominata anche B.1.1.7), identificata per la prima volta nel Regno Unito e caratterizzata da una maggiore capacità diffusiva, può determinare un incremento significativo del numero di ospedalizzazioni, con conseguente impatto sui sistemi sanitari.

Al febbraio 2020, sono state segnalate tre varianti che destano particolare preoccupazione, la già menzionata VOC 202012/01 identificata per la prima volta nel Regno Unito, la 501Y. V2 (denominata anche B.1.351) identificata in Sudafrica e la P1 con origine in Brasile.

Mentre in Italia si stanno attuando indagini per accertare la presenza e la diffusione di queste varianti 3,4 e la campagna vaccinale anti-COVID-19 è attualmente in corso,5 sono sorti diversi quesiti sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni sostenute da varianti di SARS-CoV-2 sia di tipo non farmacologico sia di tipo farmacologico. Infatti, in generale, si può affermare che una drastica riduzione della circolazione virale nella popolazione sia in grado di prevenire la diffusione delle VOC già note e il potenziale sviluppo di ulteriori nuove varianti. Nonostante le conoscenze sulle nuove varianti virali siano ancora in via di consolidamento, si è ritenuto necessario fornire specifiche indicazioni che, basate sulle evidenze ad oggi disponibili, possano essere di riferimento per l’implementazione delle strategie di prevenzione e controllo dei casi di COVID-19 sostenuti da queste varianti virali.

Parallelamente, con il progredire della campagna di vaccinazione anti-COVID-19, sono sorti diversi quesiti su come comportarsi nei confronti delle persone vaccinate. E’, quindi, sembrato utile in questo documento affrontare anche tali temi.

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Introduzione
1. Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche
1.1. La circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario e assistenziale?
1.2. Test diagnostici e varianti
2. Misure di prevenzione e controllo farmacologiche (vaccinazione)
2.1. I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l’uso dei DPI e dei dispositivi medici, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?
2.2. Una persona vaccinata, al di fuori dell’ambiente di lavoro, deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani)?
2.3. Se una persona vaccinata con una o due dosi viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, bisogna adottare le misure previste per i contatti stretti?.
2.4. Quali casi sono da considerarsi fallimenti vaccinali?
2.5. I programmi di screening dell’infezione degli operatori sanitari, inclusi quelli delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie, devono essere modificati dopo l’introduzione della vaccinazione?
2.6. Opportunità e tempistiche di rilevazione del titolo di anticorpi diretti verso la proteina spike (S) ed eventuale sorveglianza nel tempo nei soggetti vaccinati
2.7. I contatti stretti di un caso di COVID-19 quando possono essere vaccinati?
2.8. Chi ha avuto il COVID-19 deve comunque vaccinarsi? È a rischio di avere delle reazioni avverse più frequenti o gravi al vaccino?

Fonte: ISS

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Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021
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ANMA | Disciplinare tecnico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro

ID 13109 | | Visite: 2993 | News Sicurezza

ANMA Disciplinare tecnico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro

ANMA | Disciplinare tecnico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro

Requisiti minimi per la fattibilità del processo vaccinale e per la garanzia e la sicurezza dei Datori di Lavoro, dei Lavoratori e del Medico Competente, marzo 2021

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DISCIPLINARE TECNICO PER LA VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Requisiti minimi per la fattibilità del processo vaccinale e per la garanzia e la sicurezza dei Datori di Lavoro, dei Lavoratori e del Medico Competente


1. Requisiti e caratteristiche delle Aziende che aderiscono al progetto
- Le Aziende devono essere con una popolazione sufficientemente numerosa da giustificare una organizzazione dedicata
- Le Aziende devono avere spazi e risorse adeguate al progetto
- Azienda e MC devono congiuntamente valutare l’idoneità dei locali e degli spazi per la vaccinazione (non è escluso che in certe situazioni si possano utilizzare anche aree produttive per il tempo necessario alle operazioni, oppure aree scoperte allestite con tavoli, sedie e ombrelloni/tendoni, etc.)
- Le aree individuate devono essere organizzate per permettere un afflusso ordinato e distanziato dei lavoratori comprensiva di un’area di stazionamento per l’osservazione del lavoratore dopo la vaccinazione
- Aziende di minor dimensioni si possono “consorziare” tra di loro o con un’Azienda di maggior dimensione. Possono anche richiedere di aderire tramite le strutture vaccinali della Regione

2. Valutazione preliminare dei lavoratori che aderiscono alla vaccinazione
- Tutte le fasi propedeutiche alla somministrazione del vaccino devono essere implementate con adeguato anticipo, per permettere la corretta valutazione dei soggetti da vaccinare
- La campagna vaccinale sarà preceduta da una fase informativa, con la collaborazione del MC
- La raccolta delle adesioni volontarie dei lavoratori sarà a cura dell’Azienda
- L’Azienda cura anche distribuzione e raccolta dei questionari anamnestici, da consegnare al MC
- Il MC identificherà i lavoratori ai quali la somministrazione del vaccino dovrà avvenire in ambiente sanitario (ad es. lavoratori che hanno manifestato reazioni avverse verso altri tipi di vaccinazione, persone che presentano particolari patologie che coinvolgono il sistema immunitario, lavoratori che hanno già contratto la malattia COVID-19). Per questi lavoratori dev’essere definito un percorso dedicato per l’accesso alla vaccinazione in altra sede

3. Somministrazione del vaccino nei luoghi di lavoro: parte documentale
- Il “servizio di accettazione”, fornito dall’Azienda, si occuperà dell’identificazione e della registrazione del lavoratore
- Il personale addetto alla registrazione e al caricamento dei dati deve essere scelto dall’azienda (addetti al Primo Soccorso?) e adeguatamente formato

4. Somministrazione del vaccino nei luoghi di lavoro: inoculazione
- I DPI per gli operatori sanitari sono forniti dall’Azienda
- Vaccini e materiali per l’inoculazione sono messi a disposizione dalla Regione. Sarà definita in documento a parte la procedura relativa a conservazione, ripartizione delle dosi e gestione delle rimanenze
- I soggetti abilitati all’inoculazione possono essere solo Operatori Sanitari (medici, infermieri, assistenti sanitari) addestrati e precedentemente formati
- La somministrazione dev’essere preceduta dalla misurazione della temperatura corporea e dalla verifica dello stato di salute del lavoratore da parte del MC
- Il kit per urgenze e possibili manifestazioni allergiche (adrenalina jet, cortisone, pallone Ambu) deve essere messo a disposizione dall’Azienda
- Quando possibile, durante la somministrazione del vaccino, deve essere prevista la presenza di un’autoambulanza
- Il MC provvederà alla registrazione degli effetti avversi, anche locali, fino a 7 giorni dalla somministrazione del vaccino, su apposita modulistica
- Tutti gli Operatori Sanitari dedicati alla somministrazione devono aver completato in precedenza il ciclo vaccinale

5. Parte contrattuale e amministrativa
- Il MC e altro eventuale personale sanitario saranno retribuiti dall’Azienda secondo modalità precedentemente concordate
- Il MC e gli OS sono coperti da una assicurazione per le eventuali reazioni avverse e le procedure in caso di emergenze a seguito dell’inoculazione del vaccino. Una parte del contributo agli operatori dovrà contenere questa voce.

Nota Bene: questo primo disciplinare sarà soggetto a revisione periodica.

...

Fonte: ANMA

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ANMA Marzo 2021
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COVID-19 | Faq Governo DPCM 02.03.2021 / DL 30/2021

ID 13106 | | Visite: 3664 | News Sicurezza

COVID 19 FAQ Governo

COVID-19 | Faq Governo DPCM 02.03.2021 DL 30/2021

ID 13106 | 14.03.2021 / Documento completo in allegato

Domande frequenti sulle misure specifiche adottate dal Governo

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30). Questa sezione “faq” è stata quindi aggiornata come previsto dal decreto-legge e riporta, per le zone gialle e arancioni, le medesime risposte.

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

Da lunedì 15 marzo 2021 in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021, sono ricomprese:

nell'area bianca: Sardegna;
nell'area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;
nell'area arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
nell'area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

Mappa cromatica Zone livello-rischio al 15.03.2021

Mappa cromatica

In calce all'articolo file pdf Riservato Abbonati contenente tutte le Faq Governo misure DPCM 02.03.2021 e DL 30/2021

Area gialla

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altreattività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.

Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?

Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?

Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?

Sì.

È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?

Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

Devo acquistare un bene durevole (ad esempio un'automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti?

Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

ATTIVITA’ CULTURALI. EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per es. da trasmettere in streaming?

È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?

Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?

Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?

No.

La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?

No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

È possibile praticare l’attività venatoria?

Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

UFFICI PUBBLICI

Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?

Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti?

Regole valide dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti).

Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).

Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Regole valide il 3, 4 e 5 aprile 2021

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?

Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?

Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

 Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione/Provincia autonoma, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.

Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?

In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio Comune. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Sono un volontario della protezione civile, conduco un’unità cinofila regolarmente iscritta e con essa svolgo attività in emergenza: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per effettuare l’addestramento del cane ai fini del mantenimento della capacità operativa?

Sì, l’addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all’aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. In questa zona, sarà necessario che l’addestramento avvenga laddove possibile all’interno del territorio comunale.

Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività?

Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività?

L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in questa zona, restando all’interno del proprio Comune. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.

È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?

Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?

Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Sì, dalle 5 alle 22.

È consentito fare attività motoria?

Sì, dalle 5 alle 22.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

 È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.

Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

Posso utilizzare la bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti?

Il Dpcm 14 gennaio 2020 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto?

Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

Cosa è previsto nella mia zona per le attività scolastiche e gli asili nido?

In questa zona, l'attività dei servizi educativi per l'infanzia (asili nido), delle scuole dell'infanzia (ex scuola materna) e per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica e degli asili nido:

- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Nelle scuole è obbligatorio per studenti e insegnanti l’uso della mascherina?

Sì, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

Quali attività possono essere svolte nelle Università?

Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?

Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

Le biblioteche universitarie restano aperte?

 Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.

Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)?

 Ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte per le università, relative ai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L’obbligo non è previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;

- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l’attività sportiva;

- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?

Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

Area arancione

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

 In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.

Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?

Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?

Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?

Sì.

È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?

Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

Devo acquistare un bene durevole (ad esempio un'automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti?

Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per es. da trasmettere in streaming?

È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?

Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?

Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?

No.

La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?

No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

È possibile praticare l’attività venatoria?

Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

 È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

UFFICI PUBBLICI

Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?

Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti?

Regole valide dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti).

Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).

Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Regole valide il 3, 4 e 5 aprile 2021

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?

Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?

Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

 Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione/Provincia autonoma, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.

Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?

In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio Comune. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Sono un volontario della protezione civile, conduco un’unità cinofila regolarmente iscritta e con essa svolgo attività in emergenza: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per effettuare l’addestramento del cane ai fini del mantenimento della capacità operativa?

Sì, l’addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all’aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. In questa zona, sarà necessario che l’addestramento avvenga laddove possibile all’interno del territorio comunale.

Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività?

Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività?

L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in questa zona, restando all’interno del proprio Comune. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.

È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?

Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?

Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Sì, dalle 5 alle 22.

È consentito fare attività motoria?

Sì, dalle 5 alle 22.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

 È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.

Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

Posso utilizzare la bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti?

Il Dpcm 14 gennaio 2020 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto?

Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

Cosa è previsto nella mia zona per le attività scolastiche e gli asili nido?

In questa zona, l'attività dei servizi educativi per l'infanzia (asili nido), delle scuole dell'infanzia (ex scuola materna) e per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica e degli asili nido:

- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Nelle scuole è obbligatorio per studenti e insegnanti l’uso della mascherina?

Sì, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

Quali attività possono essere svolte nelle Università?

Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?

Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

Le biblioteche universitarie restano aperte?

 Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.

Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)?

 Ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte per le università, relative ai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L’obbligo non è previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;

- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l’attività sportiva;

- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?

Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

AREA rossa

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?

 In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?

No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona.

Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?

No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?

Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.

Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?

Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Le predette attività commerciali al dettaglio di cui all'allegato 23 si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia?

Sì, è ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l'acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.

Il responsabile di ogni attività commerciale, può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di prodotti sopra indicati ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli suddetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Cosa si intende per abbigliamento per bambino?

Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.

I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio, esattamente come già avviene per supermercati e ipermercati?

Sì, è possibile, limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini (vedi relativa FAQ). Pertanto il responsabile dell’attività commerciale è tenuto a organizzare gli spazi in modo da consentire ai clienti l’accesso esclusivamente agli scaffali che vendono tale tipologia di prodotti (allegato 23 al Dpcm). Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Le attività commerciali o di servizi alla persona indicate negli allegati 23 e 24 del Dpcm possono stare aperte nei festivi e prefestivi se non si trovano all’interno dei centri commerciali?

La chiusura nei giorni prefestivi riguarda gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Pertanto le attività di vendita individuate nell’allegato 23, nonché quelle relative a servizi alla persona indicati nell’allegato 24 del Dpcm, sono consentite in ogni giorno della settimana se non sono situate all’interno dei centri commerciali.

Restano comunque aperti, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno dei centri commerciali, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?

Sì, gli esercizi in questione sono autorizzati a restare aperti in quanto considerati essenziali e l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.

Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico?

Sì, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.

Le attività di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 23 del Dpcm possono accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio, con partenza della merce e scontrino allegato dal punto vendita, anche se chiuso al pubblico?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Sono il titolare di un’azienda che effettua attività di vendita a domicilio, su appuntamento, di opere editoriali (libri, riviste, periodici). Posso continuare a svolgere la mia attività?

Sì. Il commercio al dettaglio degli articoli di cui all’allegato 23 del Dpcm è consentito anche nella forma della vendita diretta presso il domicilio del consumatore privato, previo appuntamento e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie concernenti l’uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?

Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per es. da trasmettere in streaming?

È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?

Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.

Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?

Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?

Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?

No.

La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?

No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

È possibile praticare l’attività venatoria?

No.

È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

È possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

UFFICI PUBBLICI

Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?

Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

SPOSTAMENTI

Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? È consentito andare a trovare amici o parenti?

Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);

- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? O si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento?

Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?

Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all’adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2).

Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.

È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?

 Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/Regione/Provincia autonoma, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche con l’attuale divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome diverse? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.

Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?

Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 14 gennaio 2021, la cui lista è disponibile nell'allegato 23.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Sono un volontario della protezione civile, conduco un’unità cinofila regolarmente iscritta e con essa svolgo attività in emergenza: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per effettuare l’addestramento del cane ai fini del mantenimento della capacità operativa?

Sì, l’addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all’aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. In questa zona, sarà necessario che l’addestramento avvenga laddove possibile all’interno del territorio comunale.

Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività?

Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Sono una guida turistica che effettua visite guidate all’aperto per gruppi turistici. Posso continuare a svolgere la mia attività?

L’attività di guida turistica all’aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell’osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest’ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l’attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.

È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?

Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?

È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

È consentito fare attività motoria?

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

 Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare alle esequie di parenti stretti?

Il Dpcm 14 gennaio 2014 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto?

Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

L’attività di dog sitting è consentita dal Dpcm?

Sì, trattandosi di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica.

 

SCUOLA, UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE

Cosa è previsto nella mia zona per le attività scolastiche e gli asili nido?

In questa zona sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti). Inoltre, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle scuole è obbligatorio per studenti e insegnanti l’uso della mascherina?

Sì, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

Quali attività possono essere svolte nelle Università?

Le attività formative e curriculari si svolgono di norma a distanza. I singoli atenei, in ogni caso, possono individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le attività didattiche o curriculari che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?

Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università.

Le biblioteche universitarie restano aperte?

 Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.

Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)?

Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono di norma a distanza. Possono svolgersi in presenza le attività laboratoriali e quelle individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale, in ragione – ad esempio - di inderogabile necessità e urgenza e di impossibilità di programmarne il recupero. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli approvati e dei decreti ministeriali dedicati all’AFAM.

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L’obbligo non è previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;

- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l’attività sportiva;

- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

LAVORO

Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?

Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

Area bianca

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L’obbligo non è previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;

- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l’attività sportiva;

- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

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Fonte: Governo

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Corte di Giustizia CE Grande Sezione 09 marzo 2021 n. 580

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Corte di Giustizia CE Grande Sezione 09 marzo 2021 n  580

Corte di Giustizia CE Grande Sezione 09 marzo 2021 n. 580 - C-580/19

Organizzazione dell'orario di lavoro - Dir. 2003/88 - Pronto intervento in regime di reperibilità

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità – Vigili del fuoco professionali – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione»

...

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il RJ e la Stadt Offenbach am Main (città di Offenbach sul Meno, Germania), relativamente alla retribuzione reclamata da RJ per i servizi di pronto intervento in regime di reperibilità da quest’ultimo garantiti. Si precisa anzitutto che, nell’ambito della presente sentenza, il termine «guardia» comprende, in modo generico, il complesso dei periodi nel corso dei quali il lavoratore resta a disposizione del datore di lavoro al fine di poter garantire una prestazione lavorativa, su richiesta di quest’ultimo, mentre l’espressione «servizio di pronto intervento in regime di reperibilità» riguarda i periodi in cui il lavoratore non è tenuto a permanere sul proprio luogo di lavoro.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione
Direttiva 89/391/CEE

3 L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), così recita:
«Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro».
4 L’articolo 6 di tale direttiva dispone quanto segue:
«1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e di formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.
Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all’aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
(...)
3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell’impresa e/o dello stabilimento, deve:
a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
– garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
– essere integrate nel complesso delle attività dell’impresa e/o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
(...)».

La direttiva 2003/88

5 L’articolo 1 della direttiva 2003/88 è del seguente tenore:
«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa e alla durata massima settimanale del lavoro; e
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.
(…)».
6 L’articolo 2 della medesima direttiva recita:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2. “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
(…)».
7 L’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali».

Diritto tedesco

8 L’allegato del Verordnung über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (regolamento in materia di organizzazione, limite minimo di forze e dotazioni dei Corpi pubblici di vigili del fuoco), del 17 dicembre 2003 (GVBl., pag. 693), dispone segnatamente che:
«Le dotazioni di secondo livello, incluso il personale a ciò necessario, devono essere impiegate, di norma, entro 20 minuti dall’allerta nel luogo di intervento (…)».
9 Ai sensi dell’Einsatzdienstverfügung der Feuerwehr Offenbach (circolare operativa dei Corpi pubblici dei vigili del fuoco della città di Offenbach am Main), nella versione del 18 giugno 2018, quando è allertato, il funzionario che effettua il servizio «Beamter vom Einsatzleitdienst» (direttore del servizio di controllo delle operazioni; in prosieguo: il «servizio “BvE”») deve recarsi immediatamente sul luogo di intervento utilizzando i suoi privilegi in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza.
10 Suddetta circolare operativa specifica in dettaglio, a pagina 6, gli obblighi del funzionario che effettua il servizio «BvE»:
«Nel corso della durata del servizio “BvE”, il funzionario resta a disposizione e deve scegliere il luogo in cui si trova in modo tale da rispettare il tempo di intervento di 20 minuti. Detta regola si considera osservata nel caso in cui egli effettui il tragitto dal luogo ove si trova fino ai limiti della città di Offenbach am Main, con l’utilizzo di privilegi in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza, entro 20 minuti. Tale tempo di percorrenza corrisponde al caso di un traffico mediamente intenso e di condizioni atmosferiche e stradali normali ».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 RJ è un funzionario e svolge il proprio servizio come vigile del fuoco, con la qualifica di direttore vicedirigente presso il servizio estinzione incendi e soccorso pubblico di Offenbach am Main Oltre al proprio tempo di servizio ordinario, egli, in conformità alle disposizioni applicabili al servizio estinzione incendi e soccorso pubblico di suddetta città, deve svolgere regolarmente il servizio «BvE».
12 Durante il servizio «BvE», RJ deve poter essere sempre reperibile e avere pronta e disponibile la tenuta da intervento nonché un automezzo di pronto intervento, messo a disposizione dal datore di lavoro. Egli è tenuto a rispondere alle chiamate che riceve e con le quali viene informato del verificarsi di eventi e rispetto ai quali è tenuto ad assumere decisioni. Talvolta, egli deve recarsi sul luogo dell’intervento o alla propria sede di servizio. Quando effettua il servizio «BvE», RJ deve scegliere il luogo in cui essere fisicamente presente in maniera tale da poter raggiungere, in caso di allerta, i limiti della città di Offenbach am Main, vestendo la tenuta da intervento e con l’automezzo summenzionato, avvalendosi dei suoi privilegi in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza, entro 20 minuti.
13 Durante la settimana, il servizio «BvE» viene espletato fra le ore 17:00 e le ore 7:00 del giorno seguente. Nel fine settimana, detto servizio si svolge a partire dalle ore 17:00 del venerdì, fino alle ore 7:00 del lunedì. Una settimana di 42 ore di lavoro può essere seguita dall’espletamento di suddetto servizio nel fine settimana. In media, RJ effettua il servizio «BvE» nel fine settimana dalle 10 alle 15 volte l’anno. Nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, egli ha garantito 126 volte il servizio «BvE», e ha dovuto rispondere ad allerte o effettuare un intervento venti volte. Nel corso di tre anni, quindi, il numero di allerte verificatesi mentre RJ svolgeva il servizio «BvE» è pari ad una media di 6,67 per anno.
14 RJ ha chiesto il riconoscimento del servizio «BvE» come tempo di lavoro e la relativa remunerazione. Con decisione del 6 agosto 2014, il suo datore di lavoro ha respinto tale domanda.
15 Il 31 luglio 2015, RJ ha adito il giudice del rinvio con un ricorso in cui sostiene che, anche quando sono di pronto intervento in regime di reperibilità e, di conseguenza, il lavoratore non è tenuto ad essere ad essere fisicamente presente in un luogo determinato dal datore di lavoro, i periodi di guardia possono essere considerati come tempo di lavoro, quando il lavoratore è obbligato, dal datore di lavoro, a riprendere il lavoro entro un termine molto breve. RJ fa valere, in particolare, che il servizio «BvE» costituisce una limitazione significativa del suo tempo libero, considerato che, in caso di allerta, egli deve immediatamente lasciare il proprio domicilio per recarsi a Offenbach am Main, al fine di rispettare il termine di 20 minuti cui è soggetto.
16 Ad avviso del giudice del rinvio, le attività svolte dalle forze di intervento di un servizio estinzione incendi e soccorso pubblico rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88. Detto giudice ritiene che, se le questioni relative alla remunerazione dei servizi di guardia sono, per contro, escluse da tale ambito di applicazione, la qualifica del servizio «BvE» come «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, è tuttavia decisiva per dirimere la controversia pendente dinanzi allo stesso.
17 Secondo il diritto tedesco, infatti, il datore di lavoro di RJ può essere condannato a remunerare il servizio «BvE», nel modo richiesto da RJ, unicamente se quest’ultimo avesse lavorato al di là della durata settimanale di lavoro massima autorizzata dalla direttiva 2003/88. Peraltro, il capo della domanda di RJ volto a che sia specificamente riconosciuto che il servizio «BvE» costituisce tempo di lavoro non verte sul conseguimento di un’eventuale remunerazione di tale servizio, ma è diretto a garantire che, in futuro, RJ non debba lavorare oltre la durata massima di lavoro ammessa dal diritto dell’Unione.
18 Il giudice del rinvio fa presente che, finora, la Corte ha considerato che un periodo di guardia può essere assimilato a orario di lavoro solamente se il lavoratore è obbligato a essere fisicamente presente in un luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi ivi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno. Esso sottolinea, tuttavia, che nella sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82), la Corte ha dichiarato che i servizi di guardia svolti da un lavoratore presso il proprio domicilio debbano, anch’essi, essere ritenuti come orario di lavoro, basandosi, da un lato, sull’obbligo per il lavoratore di permanere in un luogo stabilito dal datore di lavoro e, dall’altro, sulla limitazione della facoltà, per suddetto lavoratore, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali derivante dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro entro il termine di otto minuti.
19 Per il giudice del rinvio, la sentenza richiamata non osta a che siano parimenti considerati come orario di lavoro i servizi di pronto intervento in regime di reperibilità, ossia quelli durante i quali il lavoratore, senza essere tenuto a restare in un luogo stabilito dal datore di lavoro, è soggetto a significative limitazioni nella libera scelta del luogo in cui essere presente e nell’organizzazione del proprio tempo libero.
20 In particolare, secondo il giudice del rinvio, il fatto di escludere dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, i servizi di pronto intervento in regime di reperibilità con l’unica motivazione che il lavoratore non ha determinato un luogo preciso in cui il lavoratore sia tenuto ad essere fisicamente presente, costituisce una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla situazione in cui il datore di lavoro avesse imposto un tale luogo. L’obbligo, gravante sul lavoratore, di raggiungere un luogo determinato entro un termine breve potrebbe infatti avere un effetto altrettanto limitante sull’organizzazione del suo tempo libero ed equivarrebbe a imporgli direttamente il luogo in cui è tenuto ad essere fisicamente presente, limitando in tal modo significativamente le sue possibilità di dedicarsi alle proprie occupazioni personali.
21 Il giudice del rinvio rileva infine che il criterio determinante utilizzato dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) per stabilire se un periodo di guardia debba essere considerato come orario di lavoro è la frequenza con cui il lavoratore debba attendersi di essere convocato durante i suoi periodi di guardia. Ove i periodi di guardia vengano interrotti solo sporadicamente dagli interventi, i primi non costituiscono orario di lavoro.
22 In tale contesto, il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 2 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che i periodi di guardia, durante i quali un lavoratore è soggetto all’obbligo di raggiungere, entro venti minuti con la tenuta da intervento e il veicolo di pronto intervento, il confine della città ove si trova la sua sede di servizio, debbano essere considerati come orario di lavoro, sebbene il datore di lavoro non abbia stabilito un luogo in cui il lavoratore sia tenuto ad essere fisicamente presente, ma questi sia nondimeno limitato in modo significativo nella scelta del luogo e nelle possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 2 della direttiva 2003/88, in una fattispecie come quella descritta nella prima questione pregiudiziale, debba essere interpretato nel senso che, nel definire la nozione di orario di lavoro, occorra prendere in considerazione anche se e con quale frequenza, nel corso di un servizio di guardia da svolgersi in un luogo non stabilito dal datore di lavoro, sia di norma prevedibile una chiamata in servizio».

Sulle questioni pregiudiziali

23 Con le questioni poste, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che il periodo di guardia durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i limiti della città ove si trova la sua sede di servizio entro un termine pari a 20 minuti, con la tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a sua disposizione dal datore di lavoro, avvalendosi dei suoi diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza connessi a suddetto veicolo, costituisca «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo summenzionato, e se la frequenza media con cui egli è effettivamente chiamato ad intervenire nel corso di siffatto periodo sia da prendere in considerazione nell’ambito di tale qualificazione.
24 Risulta, più specificamente, dalla decisione di rinvio e dal fascicolo di cui dispone la Corte che il ricorrente nel procedimento principale viene chiamato ad occuparsi di circa una quarantina di periodi di guardia per anno, di notte in settimana e nel fine settimana. Tali periodi di guardia sono espletati come pronto intervento in regime di reperibilità, il che implica che egli non è tenuto ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro. Nel corso di suddetti periodi di guardia, RJ deve avere a disposizione, in ogni momento, la tenuta e il veicolo di intervento, poter rispondere immediatamente alle chiamate che riceve ed essere in grado di raggiungere i limiti della città di Offenbach am Main, con la tenuta da intervento e il veicolo di servizio, entro un termine pari a 20 minuti, avvalendosi dei diritti in deroga e delle precedenze connesse al veicolo in parola. Un simile tempo di percorso corrisponde ad un traffico mediamente intenso, in condizioni stradali e metereologiche normali.
25 In via preliminare, si deve ricordare che, se spetta, in definitiva, al giudice del rinvio verificare se i servizi di pronto intervento in regime di reperibilità in discussione nel procedimento principale debbano essere qualificati come «orario di lavoro», ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88, resta comunque il fatto che è competenza della Corte fornirgli indicazioni quanto ai criteri da prendere in considerazione nello svolgimento di suddetto esame [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punti 23 e 24 e giurisprudenza ivi citata].
26 Fatta salva suddetta precisazione in limine, in primo luogo occorre ricordare che l’obiettivo della direttiva 2003/88 è fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante un ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati, e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].
27 Le varie prescrizioni enunciate dalla direttiva 2003/88 in materia di durata massima del lavoro e di tempo minimo di riposo costituiscono quindi norme del diritto sociale dell’Unione che rivestono una particolare importanza, di cui deve beneficiare ogni lavoratore e il cui rispetto non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].
28 Del resto, stabilendo il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale, la direttiva 2003/88 precisa il diritto fondamentale espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e deve conseguentemente essere interpretato alla luce di detto articolo 31, paragrafo 2. Ne discende segnatamente che le disposizioni della direttiva 2003/88 non possono essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da quest’ultima [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].
29 In secondo luogo, occorre ricordare che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 definisce la nozione di «orario di lavoro» comprendendovi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva suddetta, con la nozione di «periodo di riposo» s’intende qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.
30 Ne consegue che le due nozioni in parola, le quali erano definite nello stesso modo nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18), cui è succeduta la direttiva 2003/88, si escludono a vicenda. Il tempo di guardia di un lavoratore deve pertanto essere qualificato vuoi come «orario di lavoro» vuoi come «periodo di riposo» ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88, giacché quest’ultima non prevede categorie intermedie [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].
31 Inoltre, le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni del diritto dell’Unione che è necessario definire secondo caratteristiche oggettive, facendo riferimento alla sistematica e alla finalità della direttiva 2003/88. Infatti, soltanto una siffatta interpretazione autonoma può assicurare la piena efficacia di tale direttiva, nonché l’applicazione uniforme di dette nozioni in tutti gli Stati membri [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].
32 Pertanto, nonostante il riferimento operato alle «legislazioni e/o prassi nazionali» di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/88, gli Stati membri non possono definire unilateralmente la portata delle nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo», subordinando a qualsivoglia condizione o restrizione il diritto, riconosciuto direttamente ai lavoratori dalla direttiva medesima, a che i periodi di lavoro e, correlativamente, quelli di riposo siano tenuti in debito conto. Qualsiasi altra interpretazione osterebbe all’effetto utile della direttiva 2003/88 e negherebbe la sua finalità [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].
33 In terzo luogo, per quanto riguarda più precisamente i periodi di guardia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un periodo durante il quale il lavoratore non svolge effettivamente alcuna attività a vantaggio del suo datore di lavoro non costituisce necessariamente un «periodo di riposo», ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88.
34 La Corte, ha quindi da un lato giudicato, relativamente ai periodi di guardia effettuati su luoghi di lavoro che non coincidevano con il domicilio del lavoratore, che il fattore determinante per considerare che gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, sono presenti è il fatto che il lavoratore sia obbligato a essere fisicamente presente sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la sua opera in caso di necessità (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2000, Simap, C‑303/98, EU:C:2000:528, punto 48, del 9 settembre 2003, Jaeger, C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 63, nonché del 1° dicembre 2005, Dellas e a., C‑14/04, EU:C:2005:728, punto 48).
35 A tal proposito si deve precisare che il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un’attività su ordine del suo datore di lavoro, anche nel caso in cui detto luogo non sia quello in cui esercita abitualmente la sua attività professionale.
36 La Corte ha considerato che, nel corso di un periodo di guardia del genere, il lavoratore, tenuto a permanere sul luogo di lavoro all’immediata disposizione del suo datore di lavoro, deve restare lontano dal suo ambiente familiare e sociale e beneficia di una minore libertà di gestire il tempo in cui non è richiesta la sua attività professionale. Pertanto, l’integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, Jaeger, C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 65; del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 93, nonché del 1° dicembre 2005, Dellas e a.,C‑14/04, EU:C:2005:728, punti 46 e 58).
37 D’altro lato, la Corte ha dichiarato che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, sebbene non imponga al lavoratore di restare sul luogo di lavoro, deve parimenti essere qualificato, nella sua integralità, come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, allorché, in considerazione dell’impatto oggettivo e alquanto significativo dei vincoli imposti al lavoratore riguardo alle possibilità, per quest’ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si differenzia da un periodo durante il quale il lavoratore deve unicamente essere a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest’ultimo possa contattarlo (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82, punti da 63 a 66).
38 Tanto dagli elementi rilevati ai punti da 34 a 37 della presente sentenza quanto dalla necessità, ricordata al punto 28 della medesima sentenza, di interpretare l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, risulta che rientra nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, l’integralità dei periodi di guardia, compresi quelli di pronto intervento in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore sono tali da incidere oggettivamente e in maniera molto significativa sulla facoltà, per quest’ultimo, di gestire liberamente, durante suddetti periodi, il tempo in cui non è richiesta la sua attività professionale e di dedicare tale tempo ai propri interessi.
39 Per converso, quando i vincoli imposti al lavoratore nel corso di un periodo di guardia determinato non raggiungono un tale grado di intensità e gli consentono di gestire il suo tempo e di dedicarsi ai propri interessi senza grossi vincoli, soltanto il tempo connesso alla prestazione di lavoro che, eventualmente, sia effettivamente realizzata durante un periodo del genere costituisce «orario di lavoro», ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88 [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].
40 A suddetto riguardo, occorre ancora precisare che unicamente i vincoli che sono imposti al lavoratore, sia dalla disciplina dello Stato membro interessato, da un contratto collettivo o dal suo datore di lavoro, in forza, segnatamente, del contratto di lavoro, del regolamento di lavoro o del sistema di ripartizione dei servizi di guardia fra lavoratori, possono essere presi in considerazione al fine di valutare se un periodo di guardia costituisca «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88 [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 39].
41 Per contro, le difficoltà organizzative che un periodo di guardia può far sorgere per il lavoratore e che non derivano da tali vincoli, ma che sono, ad esempio, la conseguenza di elementi naturali o della libera scelta del medesimo non possono essere prese in considerazione [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 40].
42 Quindi, in particolare, la distanza considerevole che separa il domicilio liberamente scelto dal lavoratore dal luogo che costui deve essere in grado di raggiungere entro un certo termine nel corso del suo periodo di guardia, non è, in quanto tale, un criterio pertinente per qualificare l’integralità di suddetto periodo come «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, quantomeno allorché siffatto luogo è il suo luogo di lavoro abituale. In un caso del genere, infatti, il lavoratore in parola è stato in grado di valutare liberamente la distanza che separa il luogo di cui trattasi dal proprio domicilio [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].
43 Peraltro, se il luogo di lavoro ricomprende o coincide con il domicilio del lavoratore, la sola circostanza che, nel corso di un periodo di guardia dato, quest’ultimo sia tenuto a permanere sul suo luogo di lavoro al fine di potere, in caso di necessità, essere disponibile per il suo datore di lavoro non basta affinché tale periodo sia qualificato come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88 [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].
44 Laddove, stante la mancanza di un obbligo di permanere sul luogo di lavoro, un periodo di guardia non possa essere automaticamente qualificato come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, spetta ancora ai giudici nazionali verificare se una qualificazione del genere non si imponga comunque, a causa delle conseguenze che il complesso dei vincoli imposti al lavoratore comporta per la sua facoltà di gestire liberamente, nel corso del periodo di cui trattasi, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicarsi ai propri interessi.
45 In una simile prospettiva, è necessario, più specificamente, prendere in considerazione il termine di cui dispone il lavoratore, nel corso del suo periodo di guardia, per riprendere le proprie attività professionali, a partire dal momento in cui il datore di lavoro lo richieda, unitamente, eventualmente, alla frequenza media degli interventi che detto lavoratore sarà effettivamente chiamato a garantire durante il periodo di cui trattasi [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 46].
46 Quindi, in primo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 89 a 91 delle sue conclusioni, i giudici nazionali, devono prendere in considerazione le conseguenze che comporta, per la facoltà del lavoratore di gestire liberamente il suo tempo, la brevità del termine entro il quale questi deve, in caso di necessità di intervento, riprendere il lavoro, ciò imponendogli, in linea generale, di raggiungere il suo luogo di lavoro.
47 A suddetto riguardo, occorre porre in rilievo che un periodo di guardia nel corso del quale un lavoratore può, tenuto conto del termine ragionevole che gli viene accordato per riprendere le sue attività professionali, pianificare le proprie occupazioni personali e sociali non costituisce, a priori «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88. Di converso, un periodo di guardia durante il quale il termine imposto al lavoratore per riprendere il lavoro è limitato a qualche minuto deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua integralità, come «orario di lavoro», ai sensi della summenzionata direttiva, giacché il lavoratore, in quest’ultimo caso, è fortemente dissuaso dal pianificare una qualsivoglia attività di svago, anche solo di breve durata [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 48].
48 Resta nondimeno il fatto che l’impatto di tale termine di reazione deve essere valutato in esito ad una analisi concreta, che tenga conto, eventualmente, degli altri vincoli che sono imposti al lavoratore, come parimenti delle agevolazioni che gli sono accordate, durante il suo periodo di guardia [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 49].
49 Risulta, in particolare, pertinente, nell’ambito dei vincoli in cui si inserisce detto termine di reazione, l’obbligo per il lavoratore di restare presso il proprio domicilio, senza potersi spostare liberamente, in attesa del richiamo del proprio datore di lavoro, oppure quello di essere dotato di un equipaggiamento specifico quando, a seguito di una chiamata, egli debba presentarsi sul luogo di lavoro. Del pari pertinente è, nell’ambito delle agevolazioni accordate al lavoratore, l’eventuale messa a disposizione del lavoratore in parola di un veicolo di servizio che gli consente di fare uso di diritti in deroga al codice della strada e di diritti di precedenza o, ancora, la facoltà riconosciuta al lavoratore di rispondere ai richiami del datore di lavoro senza lasciare il luogo in cui si trova.
50 In secondo luogo, contemplata unitamente al termine di cui il lavoratore dispone per riprendere la propria attività professionale, la frequenza media delle prestazioni effettive che sono normalmente realizzate dal lavoratore in parola, nel corso di ciascuno dei suoi periodi di guardia, deve, quando essa possa essere oggetto di una valutazione oggettiva, essere presa in considerazione dai giudici nazionali [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 51].
51 Quando, difatti, un lavoratore è chiamato, in media, ad intervenire numerose volte nel corso di un periodo di guardia, egli dispone di minore libertà per gestire liberamente il tempo durante i suoi periodi di inattività, tenuto conto della loro frequente interruzione. Ciò si verifica a fortiori analogamente allorché gli interventi normalmente richiesti al lavoratore, nel corso del suo periodo di guardia, sono di una durata non trascurabile [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 52].
52 Ne consegue che, se il lavoratore è, mediamente, chiamato con frequenza a fornire prestazioni nel corso dei suoi periodi di guardia, prestazioni che, di norma, non sono di breve durata, l’integralità di siffatti periodi costituisce, in linea di principio, «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88 [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato),C‑344/19, punto 53].
53 Ciò posto, la circostanza che, in media, il lavoratore solo raramente sia chiamato ad intervenire nel corso dei suoi periodi di guardia non può condurre il risultato che questi ultimi siano considerati come «periodi di riposo», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/88, quando l’impatto del termine imposto al lavoratore per riprendere le sue attività professionali è tale da essere sufficiente a circoscrivere, in maniera oggettiva e molto significativa, la facoltà che egli ha di gestire liberamente, nel corso dei periodi in parola, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 54].
54 Nel caso di specie, si deve ricordare che, secondo le indicazioni fornite nella decisione di rinvio, durante il servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in discussione nel procedimento principale, RJ può spostarsi liberamente, ma deve essere in grado di raggiungere i confini della città di Offenbach am Main, entro un termine pari a 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro, avvalendosi dei diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza. Come rilevato al punto 13 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio non risulta che la frequenza media degli interventi del lavoratore in parola, nel corso di suddetti periodi, sia stata elevata. Peraltro, la distanza eventualmente considerevole che separa il domicilio di RJ dai confini della città di Offenbach am Main, luogo abituale del suo lavoro, non è, in quanto tale, pertinente.
55 Spetta nondimeno al giudice del rinvio valutare, alla luce del complesso delle circostanze della fattispecie, se RJ sia soggetto, durante i suoi servizi di pronto intervento in regime di reperibilità, a vincoli di un’intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente, nel corso dei periodi in parola, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi.
56 In quarto luogo, è necessario ricordare che, eccezion fatta per l’ipotesi particolare di ferie annuali retribuite, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, quest’ultima si limita a disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, cosicché, in linea di principio, essa non si applica alla retribuzione dei lavoratori [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 57].
57 Pertanto, la modalità di retribuzione dei lavoratori per i periodi di guardia rientra nell’ambito non della direttiva 2003/88, bensì di quello delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale. Suddetta direttiva non osta di conseguenza all’applicazione della disciplina di uno Stato membro, di un contratto collettivo di lavoro o di una decisione di un datore di lavoro il quale, ai fini della retribuzione di un servizio di guardia, prenda in considerazione in modo differente i periodi nel corso dei quali sono state realmente effettuate prestazioni di lavoro e quelli durante i quali non è stato realizzato nessun lavoro effettivo, anche quando i periodi in parola devono essere considerati, nella loro integralità, come «orario di lavoro» ai fini dell’applicazione della summenzionata direttiva [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/199, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].
58 Parimenti, la direttiva 2003/88 non osta a una siffatta disciplina, contratto collettivo di lavoro o decisione del datore di lavoro che, relativamente ai periodi di guardia che dovrebbero essere integralmente considerati come non rientranti nella nozione di «orario di lavoro» ai fini dell’applicazione della direttiva in parola, prevede nondimeno il versamento al lavoratore interessato di un importo volto a compensare gli inconvenienti al medesimo causato da tali periodi di guardia nella gestione del suo tempo e dei suoi interessi privati [sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punto 59].
59 In quinto e ultimo luogo, dal punto 30 della presente sentenza discende che i periodi di guardia che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come «orario di lavoro», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88, devono essere considerati, eccezion fatta per il tempo connesso alle prestazioni di lavoro effettivamente realizzate nel corso di suddetti periodi, come «periodi di riposo», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della medesima, e, in quanto tali, essere contabilizzati nel calcolo dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 3 e 5 della summenzionata direttiva.
60 Ciò posto, si deve rilevare che la qualificazione di un periodo di guardia come «periodo di riposo», ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88, lascia impregiudicato il dovere per i datori di lavoro di rispettare gli obblighi specifici ad essi incombenti, in forza degli articoli 5 e 6 della direttiva 89/391, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei loro dipendenti. Ne consegue che i datori di lavoro non possono istituire periodi di guardia talmente lunghi o frequenti da costituire un rischio per la sicurezza o la salute del lavoratore, a prescindere dal fatto che tali periodi siano qualificati come «periodi di riposo», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/88. Spetta agli Stati membri definire, nel loro diritto nazionale, le modalità di applicazione di suddetto obbligo [v., al riguardo, sentenza in data odierna, Radiotelevizija Slovenija (Servizio di pronto intervento in regime di reperibilità in un luogo isolato), C‑344/19, punti da 61 a 65 e giurisprudenza ivi citata].

61 Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un termine pari a 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro, avvalendosi dei diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza connessi a suddetto veicolo, costituisce, nella sua integralità, «orario di lavoro», ai sensi della menzionata disposizione, soltanto se da una valutazione globale del complesso delle circostanze della fattispecie, in particolare delle conseguenze di un tale termine e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso del servizio in parola, risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante il servizio in discussione sono tali da incidere in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso del medesimo servizio, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai suoi interessi.

Sulle spese

62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un termine pari a 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il veicolo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro, avvalendosi dei diritti in deroga al codice della strada e dei diritti di precedenza connessi a suddetto veicolo, costituisce, nella sua integralità, «orario di lavoro», ai sensi della menzionata disposizione, soltanto se da una valutazione globale del complesso delle circostanze della fattispecie, in particolare delle conseguenze di un tale termine e, eventualmente, della frequenza media di intervento nel corso del servizio in parola, risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante il servizio in discussione sono tali da incidere in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà per quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso del medesimo servizio, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai suoi interessi.

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Fonte: CURIA EU

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Guida utilizzo impianti trattamento aria in ambienti ospedalieri

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Guida utilizzo impianti trattamento aria in ambienti ospedalieri

Guida all’utilizzo degli impianti di trattamento aria in ambienti ospedalieri - Fase emergenziale Covid-19

OdI Provincia - Torino 

L'emergenza pandemica COVID-19 ha richiesto l'adozione di misure urgenti per il contenimento del contagio nei vari ambiti del tessuto sociale. Le Commissioni Energia e Impianti Tecnologici, Impianti Elettrici e Speciali e Clinica Biomedica dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino hanno redatto un documento di orientamento per la gestione di impianti di trattamento aria nella stagione estiva in ambienti ospedalieri, ai fini della riduzione dei rischi da agenti patogeni nella fase emergenziale epidemiologica. 

La guida è rivolta in particolar modo a chi opera nel settore sanitario e ospedaliero, dove, soprattutto con l'avvento della stagione estiva, l'esigenza di rendere confortevoli gli ambienti che ospitano soggetti in precarie condizioni di salute deve coniugarsi con la necessità di operare in sicurezza. 

Il documento è in continuo aggiornamento in relazione alle indicazioni fornite dalla comunità scientifica. 

Un particolare ringraziamento all'Ingegner Aldo Celano e al Professor Marco Masoero del Politecnico di Torino. 

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Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco

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Protocollo Allegato 28

Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio

ID 13053 | 09.03.2021

Allegato 28 DPCM 02 marzo 2021 

Obiettivo del protocollo è:

1. facilitare il viaggio sicuro dei marittimi - per raggiungere le navi e rientrare al proprio domicilio - e permettere di effettuare in sicurezza i cambi di equipaggio attraverso la corretta applicazione delle misure per la gestione ed il controllo del rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2.

2. Indirizzare adeguate misure per la libera uscita degli equipaggi durante gli scali nei porti nazionali delle navi di qualsiasi bandiera, ed all’estero sulle navi nazionali, come meglio specificato nel campo di applicazione.

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Covid-19: Spettacoli dal vivo

ID 13051 | | Visite: 3332 | News Sicurezza

Covid 19 Spettacoli dal vivo

Covid-19: Spettacoli dal vivo | Allegato DPCM 02.03.2021

ID 13051 | 09.03.2021

Allegato 26 DPCM 02 marzo 2021 Spettacoli dal vivo

1. Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il numero massimo di spettatori è 400, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. In ogni caso, la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella originaria autorizzata in agibilità.
2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per spettatori di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dello spettatore stesso.
3. Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Coloro che intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno rilasciare apposita autocertificazione.
4. Organizzare, ove possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
5. Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o termometro digitale, con divieto di ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico per igienizzare le mani.
6. Accesso contingentato a tutti gli spazi comuni (per esempio nell’aree dedicate ai servizi igienici e alle zone di attesa), rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte del pubblico (per esempio prevedendo una maggiore durata dell’intervallo tra una parte e l’altra dello spettacolo) e prevedendo l’impiego di personale dedicato per gestire i flussi al fine di evitare assembramenti.
7. Accesso tramite titoli d’ingresso acquistabili attraverso canali online o mediante acquisto/ritiro in loco, anche il giorno stesso dell’evento.
8. Dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. Indipendentemente dal metodo utilizzato per l’acquisto, i titoli di ingresso devono essere nominativi e occorre assicurare il mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni ai sensi della normativa vigente e i contatti (mail o telefono) degli spettatori.
9. Rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti della struttura, in particolare nei punti di ingresso.
10. I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente di almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto successivo) non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla responsabilità individuale).
11. Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. Il numero massimo di persone che possono sedere vicine è 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e le altre persone. La possibilità di non rispettare il distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto o di percentuale di capienza contingentata indicati.
12. Ottimizzare la assegnazione dei posti attribuibili distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone.
13. Per il personale, utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico (mascherina almeno chirurgica, con divieto di usare mascherine di comunità).
Si applica la scheda tecnica “Cinema e Spettacoli dal vivo” di cui all’allegato 9 (“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”), limitatamente ai punti previsti per “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”, “Produzioni teatrali” e “Produzioni di danza”.
14. Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, anche durante lo spettacolo, utilizzo continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di protezione), possibilmente fornita dal gestore all’ingresso, per garantire l’uniformità della protezione. È vietato l’uso di mascherine di comunità.
15. L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienicocomportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 4 metri. In riferimento all’eventuale interazione tra artisti e pubblico, deve essere esclusa la possibilità di configurazioni di tipo dinamico con postazioni per il pubblico prive di una seduta fisica vera e propria per l’intera durata dello spettacolo.
16. Gestione organizzata e scaglionata della fruizione di servizi igienici.
17. Nel guardaroba indumenti e oggetti personali debbono essere riposti in appositi sacchetti porta-abiti.
18. Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici, e di consumazione di cibo in sala e nei punti di ristoro interni alla struttura.
19. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
20. Nel caso di doppio spettacolo, prevedere un intervallo di tempo, tra il primo e il secondo spettacolo, sufficiente a pulire e igienizzare tutte le aree interessate dal pubblico con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (sedute, corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
21. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Si raccomanda di effettuare una valutazione preliminare dell’efficienza delle misure messe in atto per il ricambio dell’aria negli ambienti al chiuso in conformità con quanto previsto nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020” e n. 33/2020 “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versioni del 25 maggio 2020”.
22. Prevedere il controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la verifica del contagio.
Tampone antigenico per artisti e maestranze 48 ore prima dell’inizio della produzione (incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa.

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Indicazioni operative ottimizzazione radioprotezione procedure di radiologia

ID 13047 | | Visite: 2805 | Documenti Sicurezza Enti

Rapporto ISTISAN 21 1

Indicazioni operative per l’ottimizzazione della radioprotezione nelle procedure di radiologia interventistica alla luce della nuova normativa

Rapporto ISTISAN 21/1 

Le procedure di Radiologia Interventistica (RI) hanno subito un rapido sviluppo negli ultimi 25 anni con ampia diffusione sul territorio nazionale, rappresentando uno degli scenari più critici per la radioprotezione a causa degli elevati valori di esposizione.

Per tale motivo le procedure debbono essere rigorosamente regolamentate e disciplinate attraverso un continuo aggiornamento dei documenti sulla radioprotezione di paziente e operatore in RI, anche per tenere conto delle novità legislative. In particolare l’uscita dell’ICRP 135 e il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom attraverso il Dlgs 101/20 hanno reso fondamentale l’aggiornamento delle indicazioni pubblicate nel documento Rapporti ISTISAN 15/41.

L’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, insieme al Gruppo di Studio per l’Assicurazione di Qualità in radiologia interventistica, hanno pertanto provveduto all’aggiornamento del suddetto documento, con un approccio multidisciplinare che ha visto la partecipazione attiva di tutte le componenti professionali e scientifiche direttamente coinvolte.

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Fonte: ISTISAN

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24° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 13041 | | Visite: 2956 | Decreti Sicurezza lavoro

24° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

08 Marzo 2021

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 16 dell'08 Marzo

Con il Decreto direttoriale n. 16 dell'08 Marzo2 021, è stato adottato il ventitquattresimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto è composto da sette articoli:

- Articolo 1 Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 2 Variazione delle abilitazioni
- Articolo 3 Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 4 Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 5 Cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 6 Elenco dei soggetti abilitati
- Articolo 7 Obblighi dei soggetti abilitati.

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati

D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature

Consulta il database dei Soggetti abilitati 

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Risk assessment at work and prevention strategies on COVID-19 in Italy

ID 13186 | | Visite: 2840 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Risk assessment at work and prevention strategies on COVID 19 in Italy

Risk assessment at work and prevention strategies on COVID-19 in Italy

Covid-19 e tutela dei lavoratori, studio Inail per la classificazione del rischio nei luoghi di lavoro 

22/03/2021

La ricerca, appena pubblicata sulla rivista scientifica internazionale PLOS ONE, illustra lo sviluppo della metodologia che i ricercatori dell’Istituto hanno progressivamente messo a punto per valutare il pericolo di contagio da Sars-CoV-2 negli ambienti professionali e superare l’emergenza epidemiologica

ROMA - L’andamento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Sars-CoV-2 ha evidenziato l'importanza del fattore lavorativo come elemento sostanziale da considerare sia nell'implementazione di strategie volte a contenere il contagio sia nella definizione delle azioni necessarie per una ripresa economica sostenibile. In questo contesto, i ricercatori del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) hanno sviluppato una metodologia per valutare il rischio di infezione da Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Una procedura che integra complessivamente l'analisi del processo lavorativo e la prossimità tra i dipendenti, il rischio di infezione connesso al tipo di attività svolta e il coinvolgimento di soggetti terzi con conseguente aggregazione sociale. 

Dall’Inail analisi scientifiche e report tecnici per affrontare l’emergenza. La ricerca Inail è stata pubblicata nei giorni scorsi sulla importante rivista scientifica Plos One e viene così ad aggiungersi ai contributi tecnici e di ricerca, disponibili sul sito istituzionale, prodotti dall’Istituto già a partire dalla prima fase della pandemia.  

L’impatto del virus su salute ed economia. Come ricordano gli autori nell’introduzione, la pandemia si è diffusa in tutto il mondo e a marzo 2021 risultano più di 16 milioni le persone contagiate in oltre 200 paesi, con un impatto notevole sulla salute pubblica e sull’economia, come pure sulla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché sulla loro stabilità occupazionale.

Dalle misure di contenimento basso livello di contagio nei luoghi di lavoro. In Italia, l’adozione di diverse misure ha comportato durante la prima ondata la sospensione temporanea della maggior parte delle attività commerciali, con una conseguente riduzione di circa il 75% dei lavoratori presenti sul posto di lavoro. È stato stimato che circa il 25% dei dipendenti, come quelli impegnati in strutture sanitarie o nelle forze dell’ordine, o in presidi farmaceutici e alimentari, ha frequentato fisicamente il proprio posto di lavoro. Viceversa, gli incentivi allo smart working e ad altre misure come ferie e congedi sono stati ampiamente adottati dalla pubblica amministrazione e da molte imprese private. Di conseguenza, rileva la ricerca, i dati epidemiologici hanno mostrato un basso livello di trasmissione delle infezioni, con un rilascio progressivo delle misure di contenimento.

Classificazione del rischio per esposizione, prossimità e aggregazione. Nell’articolo viene descritto il metodo messo a punto per stimare il rischio di infezione da Sars-CoV-2 sul posto di lavoro, tenendo conto sia delle caratteristiche specifiche dei processi produttivi e dell'impatto dell'organizzazione del lavoro sul rischio, sia dello stretto contatto di alcune attività con soggetti esterni. L’obiettivo era quello di individuare i livelli generali integrati di rischio professionale per la popolazione attiva e per settore economico. Il rischio occupazionale di contagio virale è stato classificato sulla base di tre variabili: esposizione, prossimità e aggregazione. I dati aggiornati sulla forza lavoro sono stati così associati a ciascun settore di attività per ottenere i livelli ponderati di rischio correlati al numero di potenziali lavoratori esposti, e per valutarne l'impatto su mobilità e pendolarismo.

La metodologia Inail a supporto degli interventi di contrasto al virus. Il metodo inoltre è stato implementato nel modello di sorveglianza epidemiologica nazionale al fine di stimare l'impatto della riattivazione di attività specifiche sull’indice Rt di contagio del virus. I risultati hanno supportato le attività di indirizzo del Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito dal Governo presso il Dipartimento della Protezione civile, nella individuazione degli interventi progressivi di mitigazione per il superamento dell’emergenza epidemiologica. Oltre quindi a gestire e a contenere il contagio nei luoghi di lavoro, l’inclusione della dimensione lavorativa nello sviluppo delle misure di prevenzione e protezione nel controllo della pandemia si è configurata una misura utile anche per la gestione del rischio collettivo nel suo complesso.

Un contributo anche per il piano vaccinale negli ambienti lavorativi. La pubblicazione dello studio su Plos One rappresenta un riconoscimento internazionale al lavoro metodologico e di ricerca sviluppato dall’Istituto, che ha costituito la base scientifica delle indicazioni e raccomandazioni presenti nei documenti tecnici elaborati dall’Inail anche in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità per i vari settori produttivi: dai trasporti alla ristorazione, dalla balneazione ai servizi per la cura della persona, alle attività della pubblica amministrazione. Questo risultato, concludono i ricercatori, potrà essere utile anche nella fase attuale dell’emergenza epidemiologica e nella prospettiva della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro.

Fonte: INAIL
 

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 28 Febbraio 2021

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Dati denunce INAIL 28 02 2021

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 28 Febbraio 2021

INAIL, 23.03.2021

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail superano quota 150mila

Le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto alla data del 28 febbraio sono 8.891 in più rispetto al 31 gennaio (+6,0%). Con il 64,4% dei casi, l’incidenza della “seconda ondata” del periodo ottobre 2020-febbraio 2021 è il doppio rispetto a quella del trimestre marzo-maggio 2020. I decessi sono 499 (+38 rispetto al mese precedente)

Il 14esimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19 elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali. Le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute all’Inail dal gennaio 2020 e al 5,4% del totale dei contagiati comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 147.875 denunce rilevate dal monitoraggio mensile precedente, i casi in più sono 8.891 (+6,0%).

Nel solo mese di novembre un quarto delle denunce. La “seconda ondata” di contagi – i cui effetti non sono evidentemente terminati nello scorso anno, proseguendo soprattutto a gennaio e, in misura più contenuta, a febbraio – ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito lavorativo e non solo per la presenza di due mesi in più: il periodo ottobre 2020-febbraio 2021 incide, infatti, per il 64,4% sul totale delle denunce di infortunio da Covid-19, esattamente il doppio rispetto al 32,2% del trimestre marzo-maggio 2020. Le denunce si sono concentrate nei mesi di novembre (24,5%), marzo (18,1%), ottobre (15,3%), dicembre (15,2%), aprile (11,7%), maggio (2,4%) e settembre (1,2%) del 2020, e nei mesi di gennaio (7,7%) e febbraio (1,7%) del 2021, per un totale del 97,8%. Il restante 2,2% riguarda gli altri mesi dell’anno scorso: febbraio (0,7%), giugno e agosto (0,6% per entrambi) e luglio (0,3%), oltre a 19 casi relativi al gennaio 2020.

Due morti su tre nella “prima ondata” della pandemia. A differenza del complesso dei contagi, per i casi mortali è la prima ondata ad avere avuto un impatto più significativo della seconda: il 67,8% dei decessi, infatti, è stato denunciato nel trimestre marzo-maggio 2020 contro il 29,6% del periodo ottobre 2020-febbraio 2021. Le morti da Covid-19 segnalate all’Istituto allo scorso 28 febbraio sono 499, circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro denunciati all’Inail dal gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al numero dei deceduti nazionali da Covid-19 registrati dall’Iss alla fine di febbraio. Rispetto ai 461 casi rilevati dal monitoraggio al 31 gennaio, i decessi sono 38 in più, di cui otto a febbraio e sei a gennaio del 2021, 14 a dicembre e sette a novembre dello scorso anno, mentre i restanti tre decessi sono riconducibili ai mesi precedenti. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni prima non disponibili.

Vibo Valentia, Campobasso e Lecco le province con i maggiori incrementi percentuali su base mensile. L’analisi territoriale, approfondita anche attraverso le schede regionali, evidenzia una distribuzione delle denunce del 44,6% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 26,5%), del 24,3% nel Nord-Est (Veneto 10,7%), del 14,5% al Centro (Lazio 6,1%), del 12,1% al Sud (Campania 5,5%) e del 4,5% nelle Isole (Sicilia 3,0%). Le province con il maggior numero di contagi dall’inizio della pandemia sono Milano (10,2%), Torino (7,1%), Roma (4,8%), Napoli (3,7%), Brescia (2,7%), Varese e Verona (2,6% per entrambe) e Genova (2,5%). Milano è anche la provincia che registra il maggior numero di infezioni di origine professionale accadute nel solo mese di febbraio 2021, seguita da Ancona, Roma, Torino, Napoli, Brescia, Perugia e dalla provincia autonoma di Bolzano. Le province che registrano i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di gennaio sono però quelle di Vibo Valentia (+34,1%), Campobasso (+26,2%), Lecco (+20,5%), Crotone (+20,5%), Reggio Calabria (+19,4%), Perugia (+18,1%), Ancona (+16,7%) e Isernia (+16,3%).

Nel Nord-Ovest il 47,5% dei casi mortali. Concentrando l’attenzione sui soli casi mortali, la percentuale del Nord-Ovest sale al 47,5% (prima la Lombardia con il 33,9%), mentre il Sud, con il 20,9% dei decessi denunciati (contro il 12,1% riscontrato sul complesso delle denunce), precede il Centro (14,8%), il Nord-Est (12,2% rispetto al 24,3% delle denunce totali) e le Isole (4,6%). Le province che contano più casi mortali dall’inizio della pandemia sono quelle di Bergamo e Milano (9,0% per entrambe), Napoli (6,8%), Roma (6,2%), Brescia (5,2%), Torino (4,0%), Cremona (3,8%) e Genova (3,2%).

Più contagi tra le lavoratrici in tutte le regioni a eccezione di Sicilia e Campania. A morire sono soprattutto gli uomini (83,0%) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (71,4%), over 64 anni (19,0%) e 35-49 anni (8,6%), mentre tra gli under 34 si registra l’1% dei decessi. Il rapporto tra i generi si inverte prendendo in considerazione tutti i contagi sul lavoro da Covid-19. La quota femminile sul totale, infatti, è pari al 69,6%. Il numero delle lavoratrici contagiate supera quello dei lavoratori in tutte le regioni, a eccezione della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è, rispettivamente, del 47,0% e del 45,3%.

L’età media è di 46 anni, ma sale a 59 per i deceduti. L’età media dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi (59 per i deceduti). Il 42,1% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (36,8%), under 34 anni (19,2%) e over 64 anni (1,9%). L’86,0% delle denunce riguarda lavoratori italiani. Il restante 14,0% sono stranieri, concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 21,0% dei contagiati stranieri), peruviani (13,2%), albanesi (8,0%), moldavi (4,4%) ed ecuadoriani (4,3%). Nove morti su 10 sono italiani (90,4%), mentre le comunità straniere con più casi mortali sono quelle peruviana (con il 18,8% dei decessi dei lavoratori stranieri), albanese (12,5%) e rumena (10,4%).

Quasi sette contagiati su 10 nella sanità e assistenza sociale. La stragrande maggioranza dei contagi e dei decessi (rispettivamente 97,6% e 91,4%) ricade nell’Industria e servizi, con i restanti casi distribuiti nelle gestioni assicurative per Conto dello Stato (amministrazioni centrali dello Stato, scuole e università statali), Agricoltura e Navigazione. Il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – si conferma al primo posto tra le attività produttive con il 68,4% delle denunce e il 27,1% dei casi mortali codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% dei contagi e il 10,0% dei casi mortali.

Manifatturiero e trasporti gli altri settori con più casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), al secondo posto per numero di decessi con il 12,3% del totale, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il trasporto e magazzinaggio (11,7% dei decessi), le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale) e il commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Un terzo dei decessi tra il personale sanitario e socio-assistenziale. Dall’analisi per professione dell’infortunato emerge come circa un terzo dei decessi riguardi il personale sanitario e socio-assistenziale. La categoria dei tecnici della salute, in particolare, è quella più coinvolta dai contagi, con il 39,0% delle denunce complessive, l’82,8% delle quali relative a infermieri, e l’11,7% dei casi mortali codificati (il 68,4% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 19,3% delle denunce (e il 4,9% dei decessi), i medici con il 9,0% (6,8% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 7,3% (2,9% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,8% (4,1% dei decessi). Tra le altre professioni spiccano gli impiegati amministrativi, con il 4,0% delle denunce e l’11,1% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia, i conduttori di veicoli e i direttori e dirigenti amministrativi e sanitari.

L’andamento delle infezioni per professione. L’andamento dei contagi per mese di accadimento mostra per le professioni sanitarie una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi tra le prime due fasi della pandemia e un incremento nella terza. I tecnici della salute (prevalentemente infermieri), in particolare, sono passati dal 39,2% del primo periodo, fino a maggio compreso, al 23,5% del trimestre giugno-settembre, per poi ritornare al 39,5% nel periodo ottobre 2020-febbraio 2021. Allo stesso modo i medici, scesi dal 10,1% della fase di “lockdown” al 5,5% di quella “post lockdown”, hanno fatto registrare un’incidenza dell’8,6% nella “seconda ondata” dei contagi. Altre professioni, con la ripresa delle attività, hanno visto invece aumentare l’incidenza delle infezioni tra le prime due fasi e registrato una riduzione nella terza. È il caso, per esempio, degli esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,7% di giugno-settembre e allo 0,6% tra ottobre e febbraio), degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (passati dallo 0,6% all’1,5% e poi allo 0,8%) e degli artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari (dallo 0,2% al 4,3% fino allo 0,1%).

...

Fonte: INAIL

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Blocco Licenziamenti Covid-19

ID 11486 | | Visite: 9578 | News Sicurezza

Blocco licenziamenti COVID 19 Rev  2 0 2021

Blocco Licenziamenti Covid-19 | Le norme evolutesi

ID 11486 | 23.03.2021 - Documento completo in allegato

Per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo ha varato una serie di misure volte a tutelare i lavoratori dipendenti. I Decreti:

D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) dal 17 Marzo al 17 Maggio 2020
D.L. n. 34/2020 (Rilancio) dal 18 Maggio al 17 Agosto 2020
D.L n. 104/2020 (Decreto Agosto) dal 18 Agosto fino al verificarsi di eccezioni
D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 31 marzo 2021
Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) proroga il blocco dei licenziamenti sino al 30 giugno 2021

Lo stop agli atti di recesso datoriale ha avuto inizio il 17 marzo. Fino al 17 agosto è stato un blocco generalizzato, valevole cioè per tutti i licenziamenti, collettivi e individuali, per motivi economici, ora invece il divieto diventa “flessibile”.

Figura 1 – Blocco licenziamenti generalizzato e flessibile
Blocco licenziamenti 23 03 2021

Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni)

All’articolo 8 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
- fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021)

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).
Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

...

Art. 8. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
[…]

9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

D.L. n. 18/2020 (Cura Italia)

Art. 46. Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni (scadenza 17 Maggio) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

D.L. n. 34/2020 (Rilancio)

Art. 80. Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

1. All’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi» (scadenza 17 Agosto  2020) ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1 -bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».

1 -bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.

Nota INL n. 298 del 24 giugno 2020

Oggetto: sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – ambito applicativo – licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione.

In ordine alla richiesta concernente l’oggetto, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i seguenti chiarimenti. La questione attiene l’esatta individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020 e cioè se possa o meno essere ricompresa l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Deve preliminarmente essere evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966.

Così anche l’ipotesi in argomento deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ.,sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta. Pertanto, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Dal 18 agosto 2020 entrano in vigore con il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) le eccezioni al blocco (divieto flessibile) che consentono alle imprese di avviare i licenziamenti, finora bloccati (aspetto Costituzionale). 

Le 3 situazioni oggettive che permettono a un’azienda di procedere al licenziamento sono previste nell’articolo 14 del decreto::

1) Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
2) Incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito ad un accordo collettivo aziendale e con il singolo lavoratore;
3) Fallimento della società con cessazione delle attività.

Altre casistiche (possibili):

1) Licenziamento al termine delle 18 settimane di cassa integrazione; (ovvero al massimo entro 31.10.2020)
2) Licenziamento al termine dei 4 mesi di esonero contributivo; (ovvero al massimo entro 31.12.2020)
3) Licenziamento come conseguenza di un cambiamento di organico che porta alla chiusura definitiva di una parte dell’azienda.

Sono tre espresse eccezioni al divieto.

Primo, sono fuori dallo stop i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.

Secondo: l’azienda può tornare a “licenziare” con accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, che consente di concordare con ogni singolo dipendente (che è libero di aderire all’accordo) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ebbene, in questa ipotesi, i lavoratori escono dall’azienda e beneficiano della Naspi (e probabilmente anche di un incentivo all’esodo da parte del datore).

Terzo: sono possibili i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso

D.L n. 104/2020 (Decreto Agosto)

Art. 14. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 -quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.


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Nuovo DM 10 marzo 1998: Sintesi bozze

ID 11775 | | Visite: 18995 | Documenti Riservati Sicurezza

Nuovo DM 10 Marzo   Sintesi bozze

Nuovo DM 10 marzo 1998: Sintesi bozze / pubblicazioni

ID 11775 | 04.10.2021 / Decreti Controlli e GSA pubblicati

Update 29.10.2021

Pubblicato il Decreto 3 settembre 2021 / Nuovo Decreto Minicodice

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(GU n.259 del 29.10.2021)

Entrata in vigore: 29.10.2022

Update 04.10.2021

Pubblicato il Decreto 2 settembre 2021 / Nuovo Decreto Gestione sicurezza Antincendio (Decreto GSA)

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021)

Entrata in vigore: 04.10.2022

Update 25.09.2021

Pubblicato il Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo Decreto controllo PI

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021)

Entrata in vigore: 25.09.2022

Update 03.03.2021

Bozze di DM (nr.3) riguardanti i criteri per la prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro trasmessi il 24 e 25 febbraio 2021 alla CE di modo che quest’ultima, entro il 25 e il 26 maggio 2021, possa esaminare i testi notificati e verificare la loro conformità al diritto europeo.

Update 14.10.2020 

Sono previsti 3 Decreti distinti che andranno a sostituire il DM 10 marzo 1998, secondo quanto previsto dall'46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l'iter di sviluppo è iniziato a fine anno 2019.

Download Schema D.Lgs. 81/2008 / Decreti previsti

D.Lgs. 81/2008

Art. 46 Prevenzione incendi
...
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione

I contenuti indicati dall'art. 46 comma 3 del D. D.Lgs. 81/2008 (che prevede 1 o più decreti) sono stati quindi cosi splittati:

1. Decreto Controlli
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2. Decreto GSA
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Decreto Minicodice
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I testi definitivi sono stati trasmessi alla Commissione (status quo) il 25 Febbraio 2021. Iter in corso.

Struttura decreti PI luoghi di lavoro

Fig. 1 - Schema Art. 46 D.Lgs. 81/2008 e Decreti Prevenzione incendi luoghi di lavoro

...

Segue in allegato

Fonte originaria: EPC

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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 04.03.2021 Bozze decreti trasmesse Commissione 25 Febbraio 2021 Certifico Srl
0.0 14.10.2020 --- Certifico Srl


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Cassazione Civile Sez. Lav. n. 7515 | 17 Marzo 2021

ID 13148 | | Visite: 2817 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sez. Lav del 17 marzo 2021 n. 7515

Tumore polmonare definito dall’Inail come "malattia professionale" originata dall’inalazione di IPA: non basta per il risarcimento da parte dell'azienda

Civile Sent. Sez. L Num. 7515 Anno 2021

Presidente: ARIENZO ROSA
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 17/03/2021

Rilevato
1. Il Tribunale di Taranto, con la pronuncia n. 1411 76 del 2008, ha respinto la domanda proposta da T.G. , M.D. , M.L. e M.M. , eredi di M.G. , già dipendente della Ilva lamiere e Tubi srl, diretta ad ottenere la condanna della società al risarcimento del cd. danno morale sofferto per il decesso del loro dante causa dovuto a patologia da questi contratta durante il periodo lavorativo e riconosciuta dall’INAIL.
2. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 648 del 2012, ha rigettato i gravami presentati sia dalle originarie ricorrenti che dalla ILVA spa, che aveva incorporato Ilva Lamiere e Tubi srl.
3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato, sul presupposto che la quietanza liberatoria del 20.4.1999 sottoscritta dalla T. non conteneva alcuna rinuncia per il diritto azionato in giudizio e che non era stato dimostrato il necessario nesso di causalità tra la malattia del lavoratore e l’eventuale mancata adozione di misure atte a prevenire l’insorgere della patologia che non era sufficiente a tal fine - il riconoscimento da parte dell’INAIL della malattia professionale che, comunque, non era opponibile alla ILVA spa; inoltre, hanno evidenziato che non era stata allegata nè provata una attività illecita di qualsivoglia genere da parte del datore di lavoro e che il possesso di un determinato status, al fine della prova del danno non patrimoniale, era inidoneo a sorreggere la pretesa di danno morale sofferto dai congiunti, in assenza di documentazioni che giustificassero il rapporto con la vittima.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione T.G. , M.D. , M.L. e M.M. , eredi di M.G. , affidato a due motivi, cui hanno resistito la ILVA spa e la FINTECNA spa.
5. Le parti hanno depositato memorie.

Considerato

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2087, 2227, 2229 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte di appello, trascurando la valenza del provvedimento INAIL del 7.12.1999 e del prospetto INAIL del 25.1.2000, in cui si evidenziava il riconoscimento, in favore del dante causa, dell’inabilità lavorativa totale e permanente per avere contratto il microcitoma polmonare, definito come malattia professionale polmonare per inalazione di I.P.A., non aveva considerato che la dimostrazione della condotta illecita poteva essere fornita sulla base di nozioni di fatto notorie o che rientravano nella comune esperienza o anche sulla base di presunzioni semplici.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2227, 2229 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la prova della sofferenza subita da esse eredi per la tragica scomparsa del loro congiunto, avrebbe potuto essere desunta, anche in via esclusivamente presuntiva, dalla stretta relazione parentale esistente tra istanti e deceduto, dal naturale legame affettivo di coniugio e di discendenza diretta che li legava e dalla loro abituale convivenza: elementi che risultavano tutti anche dalla certificazione anagrafica allegata in atti.
4. Il primo motivo è inammissibile.
5. È opportuno sottolineare che le originarie ricorrenti hanno agito per ottenere il riconoscimento del danno cd. morale, iure proprio, sofferto per il decesso del proprio congiunto a cagione della malattia contratta durante l’attività lavorativa e che la fattispecie è stata correttamente inquadrata, dalla Corte territoriale, nell’ambito della responsabilità ex art. 2043 c.c. del datore di lavoro, da parte di soggetti non legati a questi da rapporto contrattuale.
6. Orbene, la Corte di merito ha sviluppato due argomentazioni a sostegno del proprio decisum: la prima riguardante l’inopponibilità alla società dell’avvenuto riconoscimento della malattia professionale, trattandosi di accertamento posto in essere in via amministrativa ed estraneo ad ogni contraddittorio con il datore di lavoro; la seconda concernente la mancanza di allegazione e prova, su una eventuale attività illecita del datore di lavoro, sotto il profilo omissivo e/o commissivo.
7. Il primo assunto, quello relativo alla non opponibilità alla ILVA spa del provvedimento di riconoscimento della malattia professionale da parte dell’INAIL - che è una ratio autonoma della sentenza idonea da sola a reggere il decisum - non è stato impugnato specificamente dalle ricorrenti.
8. La definitività di questo punto rende, pertanto, inammissibile (in termini Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3886 del 2011) ogni altro profilo di censura, in particolare quello di una eventuale valenza, come presunzione semplice, di detto riconoscimento, in quanto la non opponibilità dello stesso alla società neutralizza ogni suo valore processuale, nell’ambito di questo giudizio, sia pure solo sotto l’aspetto meramente indiziario.
9. Va, poi, aggiunto - sempre ad avvalorare la declaratoria di inammissibilità delle censure - che un provvedimento di riconoscimento di malattia professionale non può rientrare neanche nella comune esperienza di cui all’art. 115 c.p.c., comma 2, essendo escluse, in tale ambito, le valutazioni che, per essere formulate, necessitano di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante ctu o mezzi cognitivi peritali analoghi e per le quali non si può parlare di fatti o regole di esperienza pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo dell’uomo medio o della collettività con un grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 15159 del 4.6.2019).
10. In altri termini, quindi, il provvedimento dell’INAIL non può assumere, ai fini di una eventuale responsabilità del datore di lavoro, nè valenza indiziaria, stante la sua inopponibilità alla società, nè valore di fatto notorio, non potendosi giuridicamente individuare come tale.
11. La trattazione del secondo motivo resta, infine, assorbita dal rigetto del primo perché, se risulta inammissibile processualmente, la pretesa sul diritto al risarcimento in astratto, non si può neanche porre il problema di individuare in concreto i possibili destinatari del diritto stesso.
12. L’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento della trattazione del secondo, per il principio della ragione più liquida, rendono superfluo l’esame relativo alla questione della improcedibilità/improponibilità della domanda nei confronti della ILVA spa ora in amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347 del 2003, art. 2 nonché quello della valenza probatoria del giudicato esterno formatosi tra le parti (sentenza Tribunale di Taranto n. 5413/2014), che non può incidere rispetto ad una declaratoria di inammissibilità di tipo processuale del presente ricorso.
13. Attesa la data dell’instaurazione del giudizio di primo grado (citazione notificata in data 29.3.2002) e del regime ratione temporis applicabile, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione del mero fatto storico circa l’avvenuto riconoscimento, in altra sede, alle odierne ricorrenti del risarcimento del danno biologico iure hereditatis in relazione alla stessa vicenda di cui è processo.
14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

[panel]P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

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DM 28 settembre 1990

ID 13139 | | Visite: 1825 | Decreti Sicurezza lavoro

DM 28 settembre 1990

DM 28 settembre 1990

Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private

(GU n.235 del 08.10.1990)

______

Articolo 1 Precauzioni di carattere generale

Tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, inclusi i servizi di assistenza sanitaria in condizioni di emergenza e i servizi per l’assistenza ai tossicodipendenti, nonché quanti partecipano alle attività di assistenza e trattamento domiciliare di pazienti, debbono adottare misure di barriera idonee a prevenire l’esposizione della cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici.

Tali precauzioni, basate sulle modalità di trasmissione in ambito assistenziale, vanno in particolare applicate oltre che al sangue, al liquido seminale, alle secrezioni vaginali, ai liquidi cerebrospinali, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico. Esse non vanno, invece, applicate a feci, secrezioni nasali, sudore, lacrime, urine e vomito, salvo che non contengano sangue in quantità visibile.

Nell’effettuazione di prelievi tecnicamente di difficile esecuzione, per le condizioni del paziente o per la particolarità del sito di prelievo e durante l’istruzione del personale all’esecuzione dei prelievi stessi è obbligatorio l’uso dei guanti.

Il trasporto ai laboratori di campioni di sangue, liquidi biologici e tessuti deve avvenire tramite l’utilizzazione di appositi contenitori idonei ad evitare perdite.

Articolo 2 Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti

L’eliminazione degli aghi e degli altri oggetti taglienti, utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

I presidi riutilizzabili devono, dopo l’uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull’HlV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

Articolo 3 Precauzioni per i reparti di malattie infettive

Nell’ambito dei reparti di malattie infettive e negli altri reparti che ordinariamente provvedono all’assistenza a pazienti infetti da HIV, in corrispondenza della molteplicità di agenti infettanti che possono colpire le persone assistite, debbono essere adottate misure di igiene individuale e generale nonché tecniche assistenziali di isolamento enterico e respiratorio idonee ad evitare la contaminazione ambientale da parte dei microrganismi veicolati dai predetti pazienti.

Articolo 4 Norme per gli operatori odontoiatrici

Gli operatori odontoiatrici, oltre ad osservare le precauzioni di carattere generale, debbono indossare i guanti durante le manovre che possono comportare contatto con mucose, sangue, fluido gengivale, sostituendoli per ogni singolo paziente.
I manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria/acqua, le frese e qualsiasi altro strumento che venga a contatto con le mucose, dopo l’utilizzo, se riutilizzabili, vanno sterilizzati per ogni singolo paziente. Nei casi in cui la sterilizzazione non sia tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione degli strumenti con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull’HIV.

Tutti i rifiuti dei gabinetti dentistici debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Articolo 5 Precauzioni per gli operatori addetti alle autopsie

Gli operatori addetti alle autopsie, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, in ordine al trasporto delle salme, debbono indossare, durante le procedure, maschere, occhiali, guanti e camici a tenuta d’acqua.
Gli strumenti e le superfici contaminate durante le procedure debbono essere decontaminati con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull’HlV.

Articolo 6 Precauzioni specifiche per i laboratori

Il personale che opera nei laboratori, oltre ad osservare le precauzioni di ordine generale, deve adottare idonee misure protettive durante la manipolazione di campioni di sangue, e degli altri materiali biologici indicati nell’articolo 1. Al termine delle attività il personale deve decontaminare i piani di lavoro con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull’HlV.

La gestione dei campioni clinici, dei materiali biologici indicati nell’articolo 1 e dei tessuti, deve essere effettuata in modo da minimizzare la diffusione di materiali patologici per limitare la conseguente possibilità di contaminazione dell’operatore e dell’ambiente.

Le attività che comportano la produzione di virus in concentrazioni elevate, debbono essere eseguite in laboratori di sicurezza livello 3, della classificazione adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Per il pipettamento è obbligatoria l’adozione di sistemi di tipo meccanico. Tutta vetreria di laboratorio, il materiale monouso e i rifiuti dell’attività di laboratorio debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Le apparecchiature debbono essere decontaminate prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.

Articolo 7 Precauzioni per il personale addetto alle operazioni di primo soccorso e trasporto degli infermi e degli infortunati

Il personale sanitario che effettua operazioni di primo soccorso e trasporto di infermi ed i infortunati deve utilizzare, oltre alle precauzioni di carattere generale, sistemi meccanici di respirazione che evitino il contatto diretto con le mucose dell’infermo.

Articolo 8 Obblighi degli organi preposti

Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori, nonché i responsabili delle istituzioni di volontariato o delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:
1) rendere edotti, con adeguati strumenti di informazione, gli operatori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione di cui al presente decreto;
2) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l’attuazione delle presenti norme;
3) disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Articolo 9 Obblighi degli operatori

Tutti gli operatori di cui all’articolo 1 debbono:
1) osservare le norme del presente decreto nonché le misure correntemente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;
2) usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
3) comunicare immediatamente all’organo preposto l’accidentale esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
4) comunicare immediatamente, all’organo preposto, eventuali proprie ferite o lesioni cutanee essudative, per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 10 Raccomandazioni ed indicazioni tecniche

Specifiche raccomandazioni tecniche ed indicazioni sulle sostanze chimiche di riconosciuta validità per la protezione dal contagio professionale da HIV, potranno essere periodicamente definite dalla Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS.

Con le stesse modalità potranno essere, altresì, proposti standard di riferimento per presidi e materiali da utilizzare nelle procedure assistenziali.

...

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Decreto 14 gennaio 2021

ID 13121 | | Visite: 13157 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 14 gennaio 2021

Decreto 14 gennaio 2021 | Standard sicurezza apparecchiature RM

Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione.

(GU n.65 del 16.03.2021)

Entrata in vigore: 15.04.2021

Adeguamento strutture sanitarie apparecchiature RM: 15.10.2021

Il decreto 10 agosto 2018 è abrogato.

...

Art. 1.

1. Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica sono stabiliti nel documento allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria, in cui è installata l’apparecchiatura, avvalendosi dei soggetti preposti specificati nel documento allegato, assicura il rispetto degli standard tecnici nonché la protezione fisica e la sorveglianza medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta.

Art. 2.

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione.
2. Gli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di cui al comma 1, sono quelli stabiliti alla lettera H) del documento allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica alla regione o provincia autonoma di appartenenza e agli organi di vigilanza di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal documento allegato al presente decreto, trasmettendo la relativa documentazione tecnica.

Art. 4.

1. Il decreto 10 agosto 2018 citato in premessa è abrogato.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Fatti salvi eventuali obblighi previsti da altre normative, le strutture sanitarie presso cui sono state installate e sono operanti apparecchiature R.M. si adeguano alle disposizioni tecniche e organizzative previste nell’allegato tecnico al presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

...

ALLEGATO

STANDARD DI SICUREZZA PER L’INSTALLAZIONE E L’IMPIEGO DI APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA PER USO CLINICO CON CAMPO STATICO DI INDUZIONE MAGNETICA NON SUPERIORE A 4 TESLA

Il presente documento disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell’apparecchiatura di risonanza magnetica, finalizzandola all’ottimizzazione degli aspetti di sicurezza. Esso rappresenta una sintesi delle norme di buona tecnica e delle raccomandazioni nazionali ed internazionali disponibili e tiene conto della normativa di sicurezza sul lavoro vigente al momento della sua emanazione. Nuovi standard derivanti dalla evoluzione delle norme europee e delle raccomandazioni sopra richiamate potranno essere adottati, a modifica ed integrazione di quelli già esistenti, anche in attesa del loro recepimento da parte della normativa nazionale.

Per le apparecchiature a Risonanza Magnetica e tutti gli altri dispositivi medici menzionati si applica quanto disposto dalla normativa dell’Unione europea vigente in tema di marcatura CE del dispositivo medico (direttiva 93/42/CEE e regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 per quanto applicabili).

[...]

B) ZONE E LOCALI DEL SITO RM

B.1 ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO

L’ingresso al SITO RM dei pazienti e delle persone non comprese nell’elenco del PERSONALE AUTORIZZATO è consentito attraverso un unico varco regolamentato apribile solo previo consenso dall’interno.

L’ingresso del PERSONALE AUTORIZZATO al SITO RM è consentito attraverso il medesimo ingresso sempre mediante l’impiego di un dispositivo di accesso personale ( badge , chiave numerica, ecc....).

Ulteriori porte di accesso al SITO RM, fruibili unicamente per motivi tecnico-gestionali, devono essere riservate al PERSONALE AUTORIZZATO, dotate di un dispositivo di accesso personale o utilizzate come uscita di sicurezza.

Le porte di accesso al SITO RM devono essere dotate di idonea segnaletica di rischio e di divieto di accesso alle persone non comprese nell’elenco del PERSONALE AUTORIZZATO.

In assenza di attività diagnostica tutte le porte di accesso al SITO RM dovranno comunque essere mantenute chiuse a chiave, ovvero non liberamente apribili dall’esterno.

Gli estintori posti all’interno del SITO RM devono essere etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all’impiego all’interno del SITO RM. La tipologia, il numero e l’ubicazione sono stabiliti in accordo alle vigenti normative antincendio per le strutture sanitarie.

In ciascun SITO RM deve essere garantita la presenza di almeno un rilevatore di componenti ferromagnetiche. Eventuali sistemi di rivelazione fissi non devono in alcun modo ostacolare il transito da e verso la SALA RM. L’installazione e l’impiego di sistemi di rivelazione di componenti ferromagnetiche deve essere considerato come integrativo e non sostitutivo delle procedure di sicurezza. Devono essere adottate misure di sicurezza specifiche di carattere procedurale per prevenire l’accesso, anche accidentale, di persone non comprese nell’elenco del PERSONALE AUTORIZZATO. L’impiego di metal detector portatili convenzionali che non differenziano materiali ferrosi da materiali metallici è sconsigliato. Le vie di fuga devono essere definite e segnalate con opportuna segnaletica.

All’ingresso della ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO deve essere presente e visibile idonea segnaletica di avviso dei rischi e di presenza continua del campo magnetico.

L’entrata nella ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO deve essere regolamentata garantendo: la valutazione dei rischi connessi per soggetti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili attivi o altri dispositivi medici attivi o passivi nonché alle altre categorie di persone per cui possano sussistere controindicazioni; il divieto di introduzione di attrezzature, materiali o dispositivi ferromagnetici.

Anche durante lo svolgimento di attività non cliniche all’interno delle ZONE CONTROLLATE è auspicabile che venga garantita la presenza di almeno un’altra persona, autorizzata all’accesso, che possa intervenire in caso di emergenza.

Il PERSONALE AUTORIZZATO può consentire, sotto la propria responsabilità, l’accesso e la permanenza all’interno del SITO RM a soggetti che non devono accedere alla ZONA CONTROLLATA, ma solo per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività autorizzate.

È buona prassi indicare all’esterno del SITO RM i nomi dei RESPONSABILI PER LA SICUREZZA e del PERSONALE AUTORIZZATO ed un numero telefonico per le emergenze.

B.2 ZONA DI RISPETTO

La ZONA DI RISPETTO deve essere interamente confinata all’interno del CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. L’utilizzo della ZONA DI RISPETTO deve essere regolamentato sulla base di prescrizioni che tengano conto delle eventuali problematiche connesse alla compatibilità elettromagnetica relativa alle apparecchiature presenti, ferma restando l’applicazione del sistema dei valori limite di esposizione previsti per i lavoratori e la popolazione.

B.3 ETICHETTATURA dei dispositivi medici e delle attrezzature

Qualsiasi attrezzatura o dispositivo medico appartenente alla dotazione stabile del SITO RM la cui interazione con il campo di induzione magnetica disperso presente all’interno della ZONA CONTROLLATA non è a priori prevedibile dal PERSONALE AUTORIZZATO deve essere etichettato, secondo quanto previsto dalle rispettive normative applicabili.

L’ETICHETTATURA consente di discriminare attrezzature o dispositivi medici che non possono essere introdotti all’interno della ZONA CONTROLLATA da quelli che possono essere introdotti liberamente o nel rispetto di prestabilite condizioni.

L’ETICHETTATURA di un dispositivo medico o di una attrezzatura deve essere riferita a quanto previsto dalla norma armonizzata CEI EN 62570:2016-01 «Pratiche standard per la marcatura di sicurezza di dispositivi medici e altri oggetti in ambiente di risonanza magnetica» che recepisce integralmente la norma ASTM F2503-13.

Sono definite tre categorie:

MR- safe

Il dispositivo medico non comporta alcun tipo di rischio in ogni possibile condizione di ambiente RM. Un dispositivo MR- safe è costituito da materiali elettricamente non conduttivi, non metallici e non magnetici

MR

MR- conditional

Il dispositivo medico ha dimostrato di non porre rischi reali in un determinato ambiente RM sotto specifiche condizioni di utilizzo. Le condizioni minime di esposizione che definiscono lo specifico ambiente RM includono l’intensità del campo magnetico, il gradiente spaziale e le variazioni temporali (dB/dt) dello stesso, e l’energia depositata espressa in termini di SAR. Possono inoltre essere richiesti requisiti aggiuntivi, come una particolare configurazione del dispositivo.

MR 1

MR- unsafe

Il dispositivo medico comporta rischi inaccettabili per il paziente, gli operatori o qualsiasi altro individuo all’interno della ZONA CONTROLLATA.

MR 2

B.4 Sito di installazione dell’APPARECCHIATURA RM

La progettazione del SITO RM e la destinazione d’uso dei locali compresi nelle ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO e nelle ZONE DI RISPETTO devono garantire:

- il corretto funzionamento degli apparati e dei dispositivi installati sia compatibile con la presenza del campo magnetico;
- il corretto funzionamento dell’APPARECCHIATURA RM in presenza di grandi masse metalliche in movimento in prossimità del SITO RM (ascensori, automezzi, etc.);
- il corretto funzionamento dell’APPARECCHIATURA RM anche a basse frequenze (0 - 200 Hz) in presenza di altre apparecchiature elettroniche nelle immediate vicinanze del SITO RM.

B.5 Sala attesa pazienti e sala attesa barellati

La sala d’attesa per i pazienti deambulanti, eventualmente anche in utilizzo comune con altre attività diagnostiche, accessibile ai portatori di disabilità, deve essere prevista al di fuori della ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO.

Deve essere identificata un’apposita area di attesa per i pazienti barellati negli immediati pressi del SITO RM, o all’interno del SITO RM stesso in un’area posta al di fuori della ZONA CONTROLLATA. Tale area deve essere provvista di dotazioni di supporto per l’assistenza medica sul paziente indipendenti da quelle esistenti nella ZONA DI PREPARAZIONE e nella ZONA DI EMERGENZA. L’area di attesa barellati, se non prevista all’interno di un locale ad uso esclusivo, deve essere delimitata da barriere fisse o mobili che garantiscano la privacy del paziente. Nei casi in cui la presenza di pazienti barellati sia ritenuta occasionale è possibile derogare dalla realizzazione di una zona di stazionamento dedicata attraverso una procedura codificata nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

B.6 Locale visita medica

Prima di effettuare l’ESAME RM il paziente deve essere informato sulle possibili controindicazioni, i rischi e le limitazioni di carattere medico.
Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente per i diversi operatori sanitari coinvolti nell’esecuzione dell’esame, il paziente, prima dell’esecuzione dell’ESAME RM, è tenuto a rispondere alle domande contenute nel questionario che l’equipe RM utilizzerà per far emergere possibili controindicazioni all’esecuzione dell’ESAME RM. Il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA valuterà – sulla base delle informazioni acquisite – l’eventuale necessità di ulteriori approfondimenti per i quali dovrà essere garantita la possibilità di esecuzione di una visita medica atta allo scopo. La sala anamnesi può essere ubicata esternamente al SITO RM, nei suoi immediati pressi, o internamente, al di fuori della ZONA CONTROLLATA.

Il questionario anamnestico concernente le informazioni relative al paziente - da utilizzare secondo quanto definito in appendice 1 - deve prevedere i quesiti allo stato dell’arte delle conoscenze relativi alle possibili controindicazioni all’esecuzione dell’ESAME RM, e va predisposto ed eventualmente integrato sulla base delle scelte che competono al MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA RM. Il questionario anamnestico deve essere firmato dal MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA, mentre il paziente controfirma in calce alla medesima pagina, a testimonianza della propria consapevolezza sul possibile rischio connesso ad eventuali risposte false o mendaci ai quesiti sottopostigli, ed in conformità a quanto evidenziato nel modello di cui alla richiamata appendice 1.

Il questionario anamnestico, unitamente al consenso informato all’ESAME RM, può essere gestito anche secondo modalità digitali.

[...]

D) CONTROLLI DI SICUREZZA

D.1 Protezione e sorveglianza delle persone esposte

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve essere redatto congiuntamente dal ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM e dal MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA RM.

Tutti coloro che, per vario motivo, accedono al SITO RM sono tenuti a rispettare il REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Si raccomanda di affiggere all’interno del SITO RM una breve sintesi delle principali regole da seguire in caso di emergenza, in estratto da quanto previsto nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve contenere:

le indicazioni delle criticità connesse all’ESAME RM;
i protocolli di sicurezza adottati per la gestione dell’accesso ai locali;
le procedure relative al percorso diagnostico, dal raccordo anamnestico alla individuazione delle procedure di preparazione anche
invasive del paziente per l’ESAME RM e la raccolta dei relativi consensi informati;
le procedure di emergenza relative alla gestione del paziente;
le procedure di emergenza relative alla fuoriuscita dei gas criogenici all’interno della sala magnete;
le procedure di emergenza in caso di altri eventuali rischi accidentali, quali incendio, interruzione elettrica, accesso accidentale di oggetti ferromagnetici in SALA RM;
le modalità e le periodicità previste per le verifiche di qualità e sicurezza;
le norme interne di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti nelle attività del Sito RM.

Il datore di lavoro emana il REGOLAMENTO DI SICUREZZA.

Il datore di lavoro, per mezzo del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA RM, emana e mantiene aggiornato l’elenco del PERSONALE AUTORIZZATO. Il personale sanitario e non sanitario indicato nell’elenco non può iniziare l’attività di lavoro nel SITO RM se sprovvisto di idoneità medica specifica e di idonea formazione.

Il REGOLAMENTO DI SICUREZZA deve essere portato a conoscenza delle diverse categorie di persone ammesse al SITO RM.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la formazione specifica del PERSONALE AUTORIZZATO. Deve essere prevista una revisione del REGOLAMENTO DI SICUREZZA ogni qualvolta vi siano variazioni strutturali e/o modificazioni sostanziali dei sistemi di sicurezza del SITO RM. Il PERSONALE AUTORIZZATO è responsabile dell’applicazione delle procedure di lavoro e di sicurezza in caso di incidente.

L’autorizzazione di accesso alla ZONA CONTROLLATA di persone non comprese nell’elenco del PERSONALE AUTORIZZATO deve essere formalizzata attraverso la compilazione di una scheda di accesso (Appendice 2). La scheda di accesso deve essere datata e firmata sia dal soggetto autorizzato che dal MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA RM o da altro medico dotato di pari specializzazione da egli delegato. Per questi soggetti devono essere utilizzati gli stessi protocolli di sicurezza previsti per i pazienti.

In relazione all’accesso alla ZONA CONTROLLATA a personale in stato di gravidanza accertata si rimanda alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle evidenze scientifiche.

La tipologia, il numero e l’ubicazione degli estintori e, più in generale, le misure di prevenzione e protezione attive e passive dal rischio incendio, ivi comprese le opportune comunicazioni da fare al competente comando dei Vigili del fuoco sono stabilite in accordo alle vigenti normative antincendio per le strutture sanitarie.

[...]

E) RESPONSABILI

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare con atto formale i

RESPONSABILI PER LA SICUREZZA prima dell’avvio della fase progettuale.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di assicurare i mezzi utili alla messa in atto del programma di garanzia della qualità e della sicurezza nell’uso clinico dell’Apparecchiatura RM definiti dai RESPONSABILI PER LA SICUREZZA fornendo loro tutti i mezzi necessari per la sua attuazione.

Il datore di lavoro può assolvere contemporaneamente i compiti di MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA RM se in possesso di laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica o radiologia medica.

E1) Responsabili per la sicurezza e la qualità

I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono prestare la loro opera in forma assidua e puntuale, nonché garantire il tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, lavoratori, volontari, accompagnatori e visitatori lo richiedano.

Ai fini della qualità e della sicurezza dell’uso clinico dell’APPARECCHIATURA RM tutti gli ESAMI RM devono essere svolti assicurando la presenza all’interno del CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI di un medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti durante l’esecuzione dell’esame RM.

Le attribuzioni dei RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono essere espletate in via diretta e, solo nei casi previsti, possono essere delegate alle ulteriori competenze presenti nella struttura. I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono garantire il coordinamento e supervisione dei soggetti delegati.

Fatte salve le responsabilità di legge relative alla progettazione, realizzazione e collaudo di opere ed impianti, l’ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM:

approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard;
assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato;
acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla regola dell’arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;
acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla Ditta fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta installazione e funzionalità dell’APPARECCHIATURA RM;
effettua un’analisi del rischio all’interno del SITO RM;
identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del SITO RM dal luogo di arrivo della fornitura;
predispone le procedure da seguire in caso di emergenza;
assicura la verifica periodica del perdurare del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori;
elabora le norme interne di sicurezza per quanto attiene la gestione del rischio;
assicura l’ETICHETTATURA dei dispositivi medici e delle attrezzature amovibili presenti all’interno del SITO RM;
elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti fisici;
garantisce l’esecuzione periodica dei controlli di qualità; assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante della gabbia di Faraday;
effettua la sorveglianza fisica dell’ambiente;
segnala al datore di lavoro, ovvero ai suoi delegati, gli incidenti e mancati incidenti connessi alle tecnologie all’interno del SITO RM.

Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici di qualità e sicurezza di responsabilità dell’ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM dovranno riportare l’approvazione dello stesso ed essere conservati in un registro conservato nel presidio nella struttura.

L’ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM deve registrare e conservare anche in formato digitale i risultati di almeno le ultime due verifiche periodiche di sicurezza e qualità effettuate sull’APPARECCHIATURA RM e sugli impianti e dispositivi ad essa asserviti.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA RM:

redige le norme interne di sicurezza per quanto attiene gli aspetti clinici;
redige i protocolli per la corretta esecuzione degli esami RM (percorso paziente) anche relativi a tutte le procedure di preparazione invasive in atto nel SITO RM e dei consensi informati per esse preposti;
redige i protocolli relativi all’accesso di eventuali assisten t i all’esame;
redige i protocolli, ove previsto, per l’esecuzione di esami su soggetti in regime di detenzione e per l’eventuale accesso al sito di forze dell’ordine, se richiesto, sia per aspetti clinici che per pratiche di medicina legale;
redige i protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale;
segnala gli incidenti di tipo medico al datore di lavoro;
garantisce la sussistenza dell’idoneità specifica all’attività nel
SITO RM per tutto il personale addetto;
elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti clinici;
redige ed aggiorna l’elenco del PERSONALE AUTORIZZATO;
collabora con l’ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM per gli aspetti organizzativi relativi all’esecuzione dei controlli di sicurezza e qualità, garantendo appositi tempi di accesso e collaborazione di personale per la corretta realizzazione degli stessi.

I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA, ciascuno per quanto di propria competenza, sono altresì incaricati di provvedere a:
elaborare i protocolli di accesso di tutto il personale che accede al SITO RM;
elaborare il REGOLAMENTO DI SICUREZZA;
redigere i protocolli di accesso per accompagnatori, visitatori, manutentori e di chiunque altro dovesse accedere al SITO RM;
pianificare la formazione specifica del PERSONALE AUTORIZZATO per la gestione clinica dei pazienti per gli aspetti di sicurezza su incarico del datore di lavoro.

Prima dell’avvio dell’attività diagnostica e successivamente a ogni intervento di manutenzione rilevante o incidente i RESPONSABILI DELLA SICUREZZA rilasciano al datore di lavoro il benestare all’utilizzo clinico dell’APPARECCHIATURA RM. È fatto obbligo a chiunque sia informato su un avvenuto incidente o su un mancato incidente fornire comunicazione tempestiva ai RESPONSABILI DELLA SICUREZZA.

Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA RM deve tenere conto delle competenze professionali e delle necessità operative dei medici specialisti non di area radiologica che possono usufruire per la loro attività dell’ESAME RM e prevedere il coinvolgimento del cardiologo nell’esecuzione di prestazioni diagnostiche su pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili.

L’ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali messe a disposizione dal datore di lavoro.

Tali figure sono tenute a collaborare sia in fase progettuale che in fase di esercizio con l’ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM.

E2) Requisiti formativi e qualificazione dei RESPONSABILI per la SICUREZZA e la QUALITÁ

possono svolgere la funzione di MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL’EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL’APPARECCHIATURA RM, i laureati in medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica e con documentata esperienza di servizio nel settore della RISONANZA MAGNETICA di durata non inferiore a tre anni. Coloro che alla data di entrata in vigore dei presenti Standard abbiano ricoperto negli ultimi cinque anni il ruolo di Medico Responsabile dell’attività dell’impianto con APPARECCHIATURE RM di campo magnetico statico superiore a 2 tesla, possono continuare a svolgere le relative attività.

Possono svolgere la funzione di ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM i laureati magistrali in fisica o in ingegneria, in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nell’ambito specifico della RISONANZA MAGNETICA.

Ai fini del mantenimento dei requisiti di cui sopra, l’ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM è tenuto all’aggiornamento professionale con la frequenza di corsi di formazione post-laurea in materia di qualità e sicurezza in RISONANZA MAGNETICA organizzati dalle associazioni professionali delle categorie interessate o dal Ministero della salute, INAIL ed ISS.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ricoperto negli ultimi cinque anni o ricoprono il ruolo di Esperto Responsabile possono continuare a svolgere le relative attività.  

[...]

F) GARANZIA DELLA QUALITÁ E VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
G) APPARECCHIATURE IBRIDE
I) COMUNICAZIONI

Appendice 1
ESEMPIO DI MODULO DI ANAMNESI E CONSENSO INFORMATO PER ESAME DI RISONANZA MAGNETICA

Appendice 2
ESEMPIO DI SCHEDA DI ACCESSO (*) (**)
____

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Circolare DCPREV 3412 del 04 marzo 2021

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Circolare DCPREV 3412 del 04 marzo 2021

Circolare DCPREV 3412 del 04 marzo 2021 | Proroga di termini PI Scuole, Attività ricettive e infrastrutture e trasporti

Informativa sulla pubblicazione della legge 26 feb 2021 n. 21 - Proroga di termini relativi a Scuole, Attività ricettive e infrastrutture e trasporti

Oggetto: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 228 del 1° marzo 2021 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse:

- Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.

Si segnalano, in particolare, le proroghe stabilite dai seguenti articoli di interesse per l’attività di prevenzione incendi:

- art. 2 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno”
- comma 4-septies relativo a edifici scolastici e locali adibiti a scuola e asili nido (Modifica termini previsti dall’art. 4, commi 2 e 2-bis. del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19);
- comma 4-octies, relativo alle attività ricettive turistico-alberghiere e ai rifugi alpini (Modifica della lettera i) dell’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- art. 13 “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”
- comma 17-bis relativo alle gallerie ferroviarie (Differimento termine previsto dall’art. 11, comma 4. del decreto 28 ottobre 2005).

...

Fonte: VVF

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COVID-19 I contributi di CIIP

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COVID 19 I contributi di CIIP

COVID-19 I contributi di CIIP

ID 11111 | Aggiornato Marzo 2021

Il 1 giugno 2020 CIIP ha pubblicato la prima raccolta dei  contributi di alcune Associazioni aderenti a CIIP durante l'emergenza Coronavirus. 

Nel marzo 2021 è stato integrato il punto 7.

In questi mesi CIIP ha continuato a operare, pur nelle difficoltà del sistema, da remoto sia raccogliendo i materiali istituzionali, tecnici e scientifici nello spazio COVID del sito www.ciipconsulta.it che promuovendo i documenti delle Associazioni. Tra queste ricordiamo i materiali AICARR sugli impianti di condizionamento, quelli di AIE sulle indagini epidemiologiche ed i test su quelli generali di AIAS, quelli sulla formazione di Ambiente & Lavoro e AIFOS, i documenti ANMA sul ruolo del Medico Competente in fase COVID le lettere SNOP a Regioni, Sindacato, Ministero della Sanità. Nello stesso spazio sono stati pubblicati anche documenti di altre Associazioni che non aderiscono a CIIP quali AIDII, ANAS, Siti, SItelab, nonché di Olympus, Labores di Cesare Damiano. L’Ufficio di Presidenza CIIP ha preso posizione con lettere, documenti, interviste e azioni: 

- intervista a Susanna Cantoni a Quotidiano Sanità sulle risorse per la prevenzione. 
- documento sulla sorveglianza sanitaria in Fase 1 a cura del Gruppo specifico. 
- lettera sulla integrazione dei sistemi informativi. 
- emendamento all’art. 4, co 9, D.L. 25 marzo 2020 n. 19, presentato alla Commissione Affari sociali della Camera dall’On. Elena Carnevale, emendamento approvato e ratificato nella Legge 22 maggio 2020 n. 35, Legge di conversione del D.L. (l’emendamento ha inserito le ASL e l’INL, per quanto di competenza, tra i soggetti di cui il Prefetto si avvale per i controlli sul rispetto delle norme anti COVID 19 negli ambienti di lavoro).
...

COVID DOCUMENTI DI LAVORO CIIP - PRIMA RACCOLTA

1. INDICAZIONI GENERALI SU COME GARANTIRE LA SALUBRITÀ DEI LOCALI IN PERIODO COVID
2. AICARR
3. AGGIORNAMENTO DVR/PIANO GESTIONE EMERGENZA COVID 19
4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER COVID-19
5. PROBLEMI DI ERGONOMIA DEI DPI PER GLI OPERATORI SANITARI NELL’EMERGENZA COVID
6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
7. LA SORVEGLIANZA SANITARIA CORRELATA A COVID-19
8. LAVORATORI FRAGILI: POSSIBILI ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN AZIENDA 34
9. RUOLO DEI SERVIZI PSAL DELLE ASL

Aggiornato punto 7 a Marzo 2021

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segue in allegato

CIIP - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione
Documento curato da Susanna Cantoni

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
--- Marzo 2021 Update Cap. 7 CIIP
--- Settembre 2020 Update Cap. 7 CIIP
--- Giugno 2020 --- CIIP

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Allegato riservato Documento COVID-19 CIIP Marzo 2021.pdf
CIIP, Marzo 2021
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Allegato riservato Documento COVID-19 CIIP Settembre 2020.pdf
CIIP, Settembre 2020
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Allegato riservato Documento COVID-19 CIIP Giugno 2020.pdf
CIIP, Giugno 2020
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Prevenzione esplosioni da polvere attività molitorie

ID 12039 | | Visite: 3965 | Documenti Sicurezza Enti

Prevenzione esplosioni da polvere attivit  molitorie ARPA RP 2015

La prevenzione delle esplosioni da polvere nelle attività molitorie

ARPA Regione Piemonte 2015

Il Documento, in relazione al gravissimo evento incidentale occorso nel 2007 al Molino Cordero di Fossano, illustra la prevenzione delle atmosfere esplosive per la presenza di polveri e delle possibili sorgenti di innesco, in particolare nelle attività molitorie.

Il documento è strutturato in due parti: la prima, a carattere generale, fornisce la metodologia da seguire per effettuare la valutazione del rischio, illustrando le sorgenti di emissione, la classificazione delle aree con pericolo di esplosione, le principali sorgenti di innesco e le misure tecniche e gestionali per la prevenzione e la protezione contro le esplosioni.
_______

Pericolosità delle polveri

Qualsiasi materiale solido combustibile, finemente suddiviso e disperso in aria sotto forma di polvere, può provocare, se innescato, un’esplosione; questa caratteristica di potenziale esplodibilità è riscontrabile sia in sostanze classificate pericolose dalla normativa (polvere di alluminio e altri metalli, preparati farmaceutici, ecc.) sia in altre non pericolose (farina, granaglie, latte in polvere, zucchero, polvere di legno, ecc.).

A differenza dei gas e dei vapori, tale proprietà delle polveri non dipende solo dalle caratteristiche chimico-fisiche, ma anche da altre condizioni al contorno, ad esempio granulometria, umidità e grado della dispersione in aria.

In analogia al triangolo del fuoco, che rappresenta le condizioni di infiammabilità (e conseguentemente di esplosività) per i combustibili liquidi e gassosi, nel caso delle polveri ci si riferisce al cosiddetto "pentagono dell'esplosione" (figura 1), che rappresenta le cinque condizioni necessarie per creare le condizioni di esplosività alle polveri.

Pentagono esplosioni

Fig. 1 - Il pentagono delle esplosioni da polveri 

I principali parametri che caratterizzano le esplosioni da polveri sono:
− la minima energia di ignizione (MIE),
− la minima temperatura di accensione della nube (MIT) e dello strato (LIT),
− il limite inferiore di infiammabilità (LEL): la concentrazione del materiale combustibile, al di sopra della quale la miscela con l'aria può innescarsi,
− la massima pressione di esplosione (Pmax),
− l’incremento massimo e medio di pressione (dP/dT)max e (dP/dT)medio.

Tali proprietà non sono costanti per una determinata polvere, ma variano, ad esempio, in funzione della granulometria, che influenza la superficie di contatto complessivamente disponibile per l’ossidazione e il trasferimento di calore. In particolare, al diminuire della granulometria media di una polvere aumenta il pericolo di esplosione, in quanto aumenta la sua disperdibilità in aria, diminuisce l’energia minima di innesco e si abbassa la concentrazione corrispondente al limite inferiore di esplodibilità. Al decrescere del diametro delle particelle si assiste, inoltre, ad un
aumento della pressione massima di esplosione e della velocità di incremento della pressione e degli effetti dannosi conseguenti. Si riportano in tabella 1 le proprietà di alcune polveri organiche e metalliche.

L’effetto esplosivo delle polveri è determinato da un rapido rilascio di calore, accompagnato da un improvviso aumento della pressione conseguente alla repentina espansione dei gas caldi. Il fenomeno è di tipo deflagrante, con velocità del fronte di fiamma dell’ordine dei metri/secondo.

Polveri   propriet  polveri

Tabella 1 – Proprietà di alcune polveri

Gli effetti provocati dall’esplosione di polveri variano principalmente in funzione della granulometria della sostanza coinvolta e della percentuale di ossigeno presente nella miscela, oltre che di altri parametri, come ad esempio le condizioni atmosferiche, la presenza di ostruzioni o confinamenti lungo il percorso di propagazione, la velocità di rilascio, la direzione in cui l’esplosione avviene e il peso specifico rispetto a quello dell’aria.

Tali effetti consistono spesso nella distruzione dei condotti di ventilazione e dei locali in cui l’esplosione si verifica. Un altro fenomeno specifico delle esplosioni di polveri è l’onda barica in propagazione, causata da una piccola esplosione primaria che può mettere in sospensione strati di polvere depositata nelle vicinanze che, dispersa in aria, è innescata dallo stesso fronte di fiamma generando un’esplosione secondaria di violenza anche maggiore.
...
segue in allegato

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Allegato riservato Prevenzione esplosioni da polvere attività molitorie ARPA RP 2015.pdf
ARPA RP 2015
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Regione Lombardia DGR 10 marzo 2021 n. 4401

ID 13076 | | Visite: 2783 | News Sicurezza

Deliberazione 4401 2021

Regione Lombardia DGR 10 marzo 2021 n. 4401

Partecipazione delle aziende produttive con sede nella Regione Lombardia alla campagna vaccinale anti-Covid19

...

LA GIUNTA

VISTA:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3 comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge n. 27 del 24 aprile e, in particolare, l’art. 17-bis;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" come convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid- 19" come convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
- il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" come convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. ” come convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” in particolare l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457 che prevede che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccina/e sul territorio nazionale";
- il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI inoltre in tema di protezione dei dati personali:
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”, con particolare riferimento all’art. 3 in tema di “Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e l’Ordinanza 9-2-2021 n. 2/2021 “Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2” contenente disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto;
RICHIAMATI, altresì, tutti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri coinvolti nella gestione della situazione emergenziale per quanto di rispettiva competenza e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità;
RICHIAMATO il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” di cui al decreto del Ministero della Salute prot. 0000001 - 02/01/2021 - GAB - GAB - P del 2 gennaio 2021 così come integrato in data 8 febbraio 2021 con il documento “Vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID-19 dell’8.02.2021” in considerazione delle modifiche e riduzioni delle quantità di vaccini disponibili nella prima fase della campagna vaccinale che hanno reso necessario aggiornare le categorie target prioritarie e le fasi della campagna vaccinale;
VISTA altresì la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
RICHIAMATI altresì:
- le Ordinanza del Presidente Regione Lombardia in tema di emergenza sanitaria;
- i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine all’emergenza sanitaria da Covid -19 con particolare riferimento alla delibera di Giunta regionale XI/4353 del 24 febbraio 2021 “Approvazione del Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2 ”, con cui sono state programmate le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, in osservanza delle disposizioni ministeriali secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;
DATO ATTO altresì che il Piano Regionale Vaccini, in coerenza con il piano strategico nazionale, potrà subire modifiche ed integrazioni sia in relazione alla concreta disponibilità dei vaccini sia in relazione all’evoluzione epidemiologica, che potrà portare ad identificare particolari categorie a rischio anche in relazione ad eventuali focolai epidemici sorti in specifiche aree del territorio;
CONSIDERATO che le aziende con sede in Lombardia rappresentate dal sistema associativo, nella loro responsabilità sociale e d’impresa, si riconoscono soggetti attivi nel contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e pertanto manifestano la loro disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale;
RAVVISATA pertanto la necessità di individuare principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde;
VISTO il documento “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che il documento richiamato prevede che l’attività di vaccinazione dei lavoratori delle attività produttive lombarde effettuata in azienda attraverso la disponibilità del medico competente costituisce iniziativa di sanità pubblica, rivolta alla tutela del cittadino, e si inserisce nella offerta complessiva alla popolazione lombarda, nel rispetto delle priorità definite negli atti di indirizzo nazionali e regionali;
ACQUISITA la disponibilità dei Medici Competenti, rappresentati dall’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (ANMA), alla somministrazione vaccinale in azienda, nel rispetto di quanto previsto dal documento di cui all’allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che per rendere effettiva la collaborazione tra le aziende lombarde rappresentate dal sistema associativo, ANMA e il Sistema Sanitario Regionale a garanzia di un più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS- CoV-2 è necessario sottoscrivere con le associazioni rappresentative delle stesse un protocollo d’intesa per l’estensione della campagna vaccinale anti-covid-19, anche partendo da un progetto pilota;
VISTO lo schema di protocollo “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO altresì che Confindustria Lombardia e Confapi hanno manifestato il loro interesse alla sottoscrizione del protocollo di cui all’allegato 2 sopracitato;
RITENUTO che allo stesso potranno aderire, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, anche altre associazioni di categoria ugualmente interessate;
RITENUTO, altresì, di demandare alla Direzione Generale Welfare:
- la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Confindustria Lombardia e Confapi e con le ulteriori associazioni di categoria che decidessero di aderire;
- la definizione, d’intesa con il Comitato Esecutivo di cui al decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 692/2021, di ulteriori indicazioni di carattere tecnico operativo necessarie, al fine di dare concreta operatività a quanto previsto nel richiamato Protocollo;
DATO ATTO che le attività di cui al presente provvedimento potranno contribuire significativamente a diminuire il carico sulle strutture sanitarie e potenzialmente a liberare risorse da finalizzare all’incremento delle cure;
RITENUTO altresì necessario precisare che l’estensione della campagna vaccinale secondo le modalità di cui al presente provvedimento:
- costituisce un ulteriore canale di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid-19 che non supera le priorità individuate a livello nazionale e i criteri previsti nel Piano Regionale Vaccini che rimangono integralmente confermate e rispettate anche a seguito dell’avvio delle attività di cui al presente provvedimento;
- si rivolge ai lavoratori con residenza o domicilio nel territorio lombardo e pertanto iscritti al servizio sanitario regionale della Lombardia, fermo restando che tale indicazione potrà essere aggiornata in relazione a eventuali ulteriori determinazioni a livello nazionale;
- prevede la somministrazione del vaccino esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia;
RIBADITA la volontà di un pieno coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali Confederali sui principi contenuti nell’allegato 1 “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” perfezionando il percorso già avviato;
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19 ai sensi dell'art. 1 comma 465 della Legge 178/2020;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Principi generali e criteri per l’estensione della campagna vaccinale anti - Covid 19 alle aziende produttive lombarde”, allegato 1 parte integrante del presente atto;
2. di approvare lo schema di protocollo d’intesa “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” allegato 2 parte integrante del presente provvedimento, per l’estensione della campagna vaccinale anti Covid-19 alle aziende produttive lombarde quale valido strumento di collaborazione tra le aziende lombarde, rappresentate dal sistema associativo, ANMA e il Servizio sanitario regionale a garanzia di un più efficace contrasto alla diffusione del virus Sars CoV 2;
3. di demandare alla Direzione Generale Welfare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Confindustria Lombardia e Confapi, prevedendo la possibilità di attivazione anche mediante un progetto pilota;
4. di stabilire che al Protocollo d’intesa potranno aderire, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, anche altre associazioni di categoria nonché ad altre società scientifiche ugualmente interessate, dando mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere alla sottoscrizione degli stessi;
5. di stabilire che le ulteriori indicazioni di carattere tecnico operativo, necessarie al fine di dare concreta operatività a quanto previsto nel richiamato Protocollo, saranno definite dalla Direzione Generale Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo;
6. di stabilire che l’estensione della campagna vaccinale secondo le modalità di cui al presente provvedimento:
- costituisce un ulteriore canale di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid-19 che non supera le priorità individuate a livello nazionale e i criteri previsti nel Piano Regionale Vaccini che rimangono integralmente confermate e rispettate anche a seguito dell’avvio delle attività di cui al presente provvedimento;
- si rivolge ai lavoratori con residenza o domicilio nel territorio lombardo e pertanto iscritti al servizio sanitario regionale della Lombardia, fermo restando che tale indicazione potrà essere aggiornata in relazione a eventuali ulteriori determinazioni a livello nazionale;
- prevede la somministrazione del vaccino esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19 ai sensi dell'art. 1 comma 465 della Legge 178/2020;
8. di disporre la pubblicazione sul sito di Regione Lombardia.

Allegato 1

“Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde”

La presente “Procedura per l’avvio di un progetto pilota per l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” costituisce allegato al Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia DG Welfare, le Associazioni Datoriali e ANMA

PRINCIPI GENERALI

L’attività di vaccinazione dei lavoratori delle attività produttive lombarde effettuata in azienda attraverso la disponibilità del medico competente costituisce iniziativa di sanità pubblica, rivolta alla tutela del cittadino, e si inserisce nella offerta complessiva alla popolazione lombarda, nel rispetto delle priorità definite negli atti di indirizzo nazionali e regionali.

PRESUPPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

- la disponibilità dell’azienda, ovvero del datore di lavoro,
- la disponibilità del medico competente
- l’adesione volontaria del lavoratore alla campagna vaccinale effettuata in azienda
- la disponibilità di vaccini da parte del SSR in relazione alle forniture garantite dalla struttura commissariale
- la comunicazione, da parte delle associazioni datoriali, delle aziende aderenti alla ATS e alla ASST di riferimento territoriale che dovranno darne immediata comunicazione al Comitato Esecutivo al fine di organizzare correttamente la somministrazione e l’approvvigionamento dei vaccini.

REQUISITI NECESSARI ALLA SOMMINISTRAZIONE IN AZIENDA

- Le aziende dotate di struttura organizzativa adeguata garantiscono all’interno delle unità locali di appartenenza la disponibilità di:
- uno spazio idoneo alla somministrazione del vaccino
- spazi per accessi scaglionati
- aree per la permanenza post-vaccinazione
- Gli ambienti destinati alla somministrazione del vaccino dovranno garantire gli standard di sicurezza minimi e prevedere, tra gli altri, dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto nella seduta, di materiali per la disinfezione e di kit di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, compreso il carrello delle emergenze per la gestione delle reazioni gravi/gravissime.
- È assicurata la disponibilità di soluzioni informatiche per la registrazione di tutti i dati obbligatori per assolvere al debito informativo nei confronti delle strutture centrali (regionali/nazionali)
- Il personale coinvolto nella campagna di vaccinazione - medico competente coadiuvato da altro personale sanitario incaricato - è formato, anche attraverso la condivisione di materiale informativo, in stretta collaborazione con gli organismi regionali: Regione Lombardia rende disponibili a tal fine le modalità di accesso al corso previsto da ISS.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

La campagna è svolta in un tempo che è quello strettamente necessario alla sua realizzazione per tutti i lavoratori aderenti.
L’azienda organizza il reclutamento alla vaccinazione, ovvero raccoglie le adesioni dei lavoratori che intendono vaccinarsi in azienda previa informazione resa in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali.
L’attività è erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei soggetti da vaccinare, con particolare riferimento a:
- informazione circa la somministrazione del vaccino e sue conseguenze,
- raccolta dell’anamnesi;
- acquisizione del consenso informato;
- verifica delle condizioni di salute ai fini di un’appropriata somministrazione del vaccino. Il medico competente si riserva di escludere dalla campagna vaccinale in azienda quei cittadini/lavoratori la cui anamnesi renda più opportuna la somministrazione in ambiente sanitario protetto, rinviando al centro vaccinale di riferimento la relativa presa in carico;
- tempestiva registrazione dei dati relativi alle singole vaccinazioni espletate SIAVR o in accordo con il centro vaccinale di riferimento;
- vigilanza di eventuali reazioni avverse successive alla somministrazione del vaccino;
- registrazione delle reazioni avverse e successivo invio ai sistemi di gestione della farmacovigilanza.
Il medico competente che presiede la somministrazione vaccinale assume la responsabilità di tutto il percorso vaccinale e in particolare:
- della verifica sulla corretta conduzione dell'operatività (adesione ai protocolli, applicazione delle regole di buona pratica vaccinale, ecc.);
- della garanzia in merito all'approfondimento informativo per una consapevole adesione all’offerta vaccinale
- del pronto intervento in caso di emergenza ed esercita ogni altra funzione che contribuisca ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività.

SISTEMA INFORMATIVO

Tutte le vaccinazioni effettuate dovranno essere registrate in SIAVR.
Le ATS raccolgono i nominativi dei medici competenti che partecipano alla campagna vaccinale al fine di profilarli per l’utilizzo di SIAVR (anamnesi pre-vaccinale; registrazione della vaccinazione).

APPROVVIGIONAMENTO

I vaccini sono forniti da SSR, secondo modalità operative da definirsi in apposito documento redatto dalla Direzione Generale Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo

MONITORAGGIO

L’attività vaccinale in azienda a cura del medico competente è oggetto di monitoraggio da parte della ATS, anche al fine di eventuali rimodulazioni, che dovranno rendersi necessarie in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle disposizioni nazionali.

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Regione Lombardia, Codice Fiscale ***, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dal Direttore Generale Welfare Dott. Giovanni Pavesi

E

......., Codice Fiscale ..., con sede nazionale in ............, via ................., rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da .........., e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti alla stessa e al presente Protocollo d’intesa, come infra meglio individuate

E

Associazione dei medici competenti/ Associazione scientifica ......................, Codice Fiscale ..., con sede nazionale in Milano, via ..., rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da ................

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia:
sulla base del dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere dei cittadini, è impegnata nella programmazione delle azioni di sviluppo della campagna vaccinale contro COVID-19, in osservanza delle disposizioni ministeriali, nonché nella definizione di modelli per la sua estensione adeguati al territorio ed alla popolazione lombarda;
-Sistema associativo delle imprese lombarde rappresentato da ..................e dalle Associazioni Territoriali aderenti alla stessa

rappresenta il sistema associativo delle imprese lombarde, il cui scopo è contribuire alla crescita economica del territorio attraverso la promozione dei principi di responsabilità sociale e l’affermarsi delle condizioni più favorevoli per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività d’impresa e per il benessere dei cittadini che vi lavorano;
- Associazione dei medici competenti/Associazione Scientifica ................, rappresentata da ........:

è Associazione Scientifica che opera quale interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni per promuovere un metodo di lavoro condiviso che valorizzi la figura ed il ruolo del medico d’azienda nel garantire la salute ed il benessere dei lavoratori, anche nell’attuale contesto pandemico.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Con il perdurare dell’emergenza pandemica ed in seguito all’approvazione del piano strategico nazionale “Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” da parte del Ministro della Sanità con decreto del 2 gennaio 2021 e successivi aggiornamenti, emerge la necessità di sinergie, di interazioni istituzionali che assicurino efficienza nella realizzazione della campagna vaccinale in Lombardia, pur nella consapevolezza che ogni modello organizzativo è condizionato da molteplici fattori, tra cui, in primis, la disponibilità di vaccino, l’individuazione di target prioritari per la vaccinazione e la logistica necessaria a garanzia della catena del freddo (estrema/standard) per trasporto e stoccaggio dei vaccini.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

Il presente Protocollo d’Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e ... e ... per l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive con sede in Lombardia, anche partendo da un progetto pilota. A partire dalla disponibilità del datore di lavoro, il modello prevede la somministrazione del vaccino da parte del medico competente, a sua volta resosi disponibile, in azienda, esclusivamente ai cittadini iscritti al servizio sanitario della Lombardia che vi lavorano e che volontariamente aderiscono all’offerta.
Questo modello di estensione della campagna vaccinale consente di capitalizzare, a vantaggio di sanità pubblica, la disponibilità delle imprese e dei medici competenti:
- individuando ulteriori sedi erogative;
- facilitando l’accesso alla vaccinazione ai cittadini che lavorano.

Art. 3 - Attività

Il documento “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” definisce i principi generali per lo svolgimento dell’attività le cui fasi operative saranno dettagliate a cura della Direzione Generale Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo.

Art. 4 - Confronto e monitoraggio

Le parti si impegnano ad attivare un processo di confronto permanente finalizzato al monitoraggio dell’attività al fine di eventuale rimodulazione della procedura, che potrà rendersi necessaria in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle disposizioni nazionali.

Art. 5 - Oneri finanziari

Gli oneri del presente accordo ricadono interamente sulle aziende fermo restando la fornitura dei vaccini e consegna presso le sedi delle stesse da parte del SSR.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, li ..................


Regione Lombardia
Associazione datoriale
Associazioni Territoriali
Associazione dei medici competenti/Associazione scientifica

Fonte: Regione Lombardia

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Decreto Direttoriale n.67 del 09/03/2021

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Decreto Direttoriale n.67 del 09/03/2021

Articolo 1 (Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata)

1. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e del Decreto del Segretario generale n. 32 del 5 marzo 2021, l’efficacia delle disposizioni del decreto n. 276 del 9 dicembre 2020, come modificate con il decreto n.58 del 24 febbraio 2021, è ulteriormente prorogata fino al 6 aprile 2021.

...

Fonte: MLPS

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Covid-19: Cinema

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Covid 19 cinema

Covid-19: Cinema | Allegato DPCM 02.03.2021

ID 13052 | 09.03.2021

Allegato 27 DPCM 02 marzo 2021 Cinema

1. Il numero massimo consentito di spettatori è pari a 200 unità per gli spettacoli al chiuso e a 400 unità per quelli all’aperto, e comunque in numero non superiore al 25 per cento della capienza massima autorizzata dei posti a sedere della struttura.
2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per spettatori di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dello spettatore stesso.
3. Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o perle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Coloro che intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno rilasciare apposita autocertificazione.
4. Organizzare, ove possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
5. Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o termometro digitale, con divieto di ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico per igienizzare le mani.
6. Accesso contingentato a tutti gli spazi comuni (per esempio nell’aree dedicate ai servizi igienici e alle zone di attesa), rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte del pubblico (per esempio prevedendo una maggiore durata dell’intervallo tra una parte e l’altra dello spettacolo) e prevedendo l’impiego di personale dedicato per gestire i flussi al fine di evitare assembramenti.
7. Privilegiare l’accesso tramite prenotazione e preacquisto e mantenere l’elenco delle presenze, anche per gli utenti che eventualmente acquistano alla cassa biglietti nominativi, per un periodo di 14 giorni.
8. Dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
9. Rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti della struttura, in particolare nei punti di ingresso.
10. I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente di almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto successivo) non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla responsabilità individuale).
11. Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. Il numero massimo di persone che possono sedere vicine è 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e le altre persone. La possibilità di non rispettare il distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto o di percentuale di capienza contingentata indicati.
12. Ottimizzare la assegnazione dei posti attribuibili distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone.
13. Per il personale, utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico (mascherina almeno chirurgica, con divieto di usare mascherine di comunità).
14. Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, anche durante lo spettacolo, utilizzo continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di protezione), possibilmente fornita dal gestore all’ingresso, per garantire l’uniformità della protezione. È vietato l’uso di mascherine di comunità.
15. Gestione organizzata e scaglionata della fruizione di servizi igienici.
16. Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti. 17. Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici, e di consumazione di cibo in sala e nei punti di ristoro interni alla struttura.
18. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc…).
19. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. Si raccomanda di effettuare una valutazione preliminare dell’efficienza delle misure messe in atto per il ricambio dell’aria negli ambienti al chiuso in conformità con quanto previsto nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020” e n. 33/2020 “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versioni del 25 maggio 2020”.

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IARC Monographs Volume 92

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IARC Monographs Volume 92

IARC Monographs Volume 92

Some Non-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Some Related Exposures

This volume reviews the potential carcinogenicity of 60 polycyclic aromatic hydrocarbons and several occupational exposures involving coal-derived polycyclic aromatic hydrocarbons. These are formed during the incomplete combustion of organic material. Environmental sources of polycyclic aromatic hydrocarbons include industrial air pollution, urban air pollution, tobacco smoke, and diet (which is commonly the main source of exposure in nonsmokers who are not exposed to such hydrocarbons through their occupations).

High occupational exposure can arise during the conversion of coal to coke and coal tar, and during the processing and use of products derived from coal tar.

In this volume, benzo[a]pyrene, other PAHs and related occupational exposures were evaluated by an IARC Monographs Working Group, reviewing epidemiological evidence, animal bioassays, and mechanistic and other relevant data to reach conclusions as to their carcinogenic hazard to humans.

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Monitoraggio sugli operatori sanitari risultati positivi a Covid-19

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Monitoraggio operatori sanitari covid 19

Monitoraggio sugli operatori sanitari risultati positivi a Covid-19

Monitoraggio sugli operatori sanitari risultati positivi a Covid-19 dall’inizio dell’epidemia fino al 30 aprile 2020: studio retrospettivo in sette regioni italiane

La pubblicazione, frutto di un lavoro tecnico di ricerca condotto dall’Inail, in collaborazione con l’ISS, è stata realizzata grazie al prezioso contributo delle regioni nella raccolta dei dati relativi al personale sanitario contagiato, consentendo di realizzare lo studio retrospettivo descritto nel volume.

ll documento affronta il tema del contagio tra il personale sanitario che, fin dalle primissime fasi, ha svolto un ruolo cruciale nella gestione dell'epidemia sia per la cura in prima linea dei pazienti infetti, con il conseguente maggior rischio di esposizione, sia nell’assicurare la piena implementazione delle misure di prevenzione e controllo per il contenimento del contagio. Questo ha determinato un'elevata diffusione di contagi tra gli operatori sanitari con percentuali molto elevate rispetto ai casi registrati nella popolazione generale.

Il documento riporta i dati di una ricerca condotta in collaborazione con sette regioni italiane all’indomani della manifestazione del virus e fino al 30 aprile 2020. Ad essere più colpita la categoria degli infermieri (48%), maggiormente contagiate le operatrici sanitarie (67%), luogo prevalente di infezione le strutture ospedaliere (94%)

Contagio tra i tecnici della salute covid-19

Dall’inizio della pandemia e fino al 30 aprile 2020, tra i tecnici della salute la categoria degli infermieri (47,9%) è stata quella più colpita dall’infezione derivante dal nuovo Coronavirus. A seguire, i medici, con il 20,5%, e gli operatori socio-sanitari con il 19,7%. Guardando al genere, a essere maggiormente contagiate sono state le donne (67,4%) rispetto agli uomini (32,6%), con un’età media pari a 47,4 anni e mediana pari a 49 anni. Anche queste cifre confermano che a fronteggiare per primi un “nemico” dal profilo iniziale ancora indefinito sono stati gli addetti del sistema sanitario. I dati emergono dal documento sul monitoraggio degli operatori sanitari risultati positivi al Covid-19 nei primi mesi dell’emergenza epidemiologica, compiuto attraverso uno studio retrospettivo in sette regioni italiane.

Uno studio Inail-Iss in collaborazione con sette regioni. La pubblicazione è frutto di un lavoro tecnico di ricerca curato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e con le regioni Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Condiviso con il Comitato tecnico-scientifico (Cts) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile nella seduta del 5 marzo scorso, lo studio è consultabile sul sito dell’Istituto, insieme agli altri documenti tecnici relativi all’emergenza sanitaria.

Fondamentale il ruolo degli operatori sanitari nella gestione dell’epidemia. Nel report viene affrontato il tema del contagio tra gli operatori sanitari fotografando l’epidemia dai suoi albori, quando cioè la comparsa di un agente virale e di una patologia del tutto nuovi e sconosciuti ha determinato serie difficoltà per il sistema sanitario nazionale in termini di diagnosi, tracciamento e trattamento dei casi. Come viene ricordato in premessa, fin dalle primissime fasi il personale sanitario ha svolto un ruolo cruciale nella gestione dell’epidemia, sia per la cura in prima linea dei pazienti infetti, con il conseguente maggior rischio di esposizione, sia nell’assicurare la piena implementazione delle misure di prevenzione e controllo per il contenimento del contagio.

Un’analisi suddivisa in quattro macro-aree territoriali. Nella ricerca Inail-Iss, le circa 16mila schede valide esaminate al termine del monitoraggio, provenienti dalle sette regioni citate e relative agli operatori sanitari risultati positivi durante la prima ondata dell’epidemia da Sars-CoV-2, hanno consentito di raggruppare le regioni in quattro macro-aree. In particolare la Lombardia rappresenta il Nord-Ovest (63,7%), il Veneto confluisce nel Nord-Est (19,6%), il Lazio e la Toscana afferiscono al Centro (10,8%) e l’Abruzzo, la Puglia e la Sicilia nella macro-area Sud e Isole (6,0%).

Il contagio si è verificato prevalentemente in ospedale. Riguardo alla tipologia di struttura in cui sono avvenuti i contagi, dallo studio risulta che sul campione totale il 76,5% dei casi in esame ha operato prevalentemente in strutture di ricovero e cura. Tra queste, la maggior parte (94,2%) era costituita da strutture ospedaliere. A seguire, con il 4,2%, le strutture socio-sanitarie (residenze sanitarie assistenziali, case riposo/case famiglia, hospice).

Ricoveri e modalità di contagio. La ricerca ha approfondito anche gli aspetti riguardanti in maniera più specifica il contagio da Covid-19. È emerso che gli operatori sanitari ospedalizzati sono stati 3.633, pari al 22,8% del campione totale, i ricoverati in terapia intensiva 197 (1,2%) e 63 gli operatori deceduti (0,4%). Quanto infine alle modalità di contagio, nei casi in cui questa informazione era disponibile, il 52,5% ha dichiarato di aver avuto un contatto in ambito famigliare o in altro ambito mentre il 47,5% ha sostenuto di aver avuto un contatto stretto in ambito lavorativo, di cui la parte prevalente è costituita dal contatto con un paziente.

L’abbassamento della curva grazie all’approfondimento sul virus e all’uso dei dispositivi di protezione. Anche da questo documento, quindi, si rileva che all’inizio della pandemia si è registrata un’elevata diffusione di infezioni tra gli operatori sanitari, con percentuali molto alte rispetto ai casi riscontrati nella popolazione generale. Solo dopo diverse settimane, spiegano gli autori della ricerca, sono state registrate percentuali di assestamento intorno al 3-4%. Un risultato dovuto al miglioramento delle conoscenze, all’aumentata capacità di testing e di disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, nonché alla campagna vaccinale iniziata a fine dicembre 2020. In questo modo è stato possibile mitigare il rischio, favorendo tra gli operatori sanitari una riduzione della curva dei contagi.

...

INDICE
Introduzione
Metodologia
Scheda di rilevazione
Analisi dei dati
Risultati
Caratteristiche socio-demografiche
Caratteristiche professionali e lavorative
Caratteristiche delle strutture
Informazioni relative al contagio
Identificazione come contatto stretto
Patologie preesistenti
Incidenza
Confronto con i dati della sorveglianza epidemiologica integrata dell’ISS
Conclusioni
Bibliografia

Fonte: INAIL

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Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro

ID 13038 | | Visite: 1639 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Ri conoscere

Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro

INAIL, 2021

I Comitati unici di garanzia contribuiscono all'attuazione del protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto di violenze e molestie nei luoghi di lavoro, sottoscritto con i Dipartimenti per la Funzione pubblica e Pari opportunità, attraverso azioni a supporto dell'informazione e formazione del personale oltre che non iniziative di vario genere descritte nel protocollo.

Una delle preliminari azioni è fornire al personale informazioni che, seppur di carattere generale, possono essere d'aiuto nel riconoscere i fenomeni e individuare gli interlocutori cui rivolgersi.

...

Fonte: INAIL

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