Zone livelli di rischio / Misure Covid-19
ID 11975 | | Visite: 23913 | Documenti Riservati Sicurezza | Permalink: https://www.certifico.com/id/11975 |
Zone Livelli di rischio / Misure Covid-19 | Update 33.0 del 27.06.2021
ID 11975 | Rev. 33.0 del 27.06.2021 / Documento di lavoro completo allegato
Attenzione! Vedi Classificazione Zone Covid-19 - Anno 2022
Il Documento di lavoro allegato, illustra, in facile lettura, i livelli di rischio delle Regioni italiane secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52:
- Ordinanza Ministero della Salute 04.11.2020
- Ordinanza Ministero della Salute 10.11.2020
- Ordinanza Ministero della Salute 13 Novembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 19 Novembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 20 Novembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 24 Novembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 27 Novembre 2020 (n.1)
- Ordinanza Ministero della Salute 27 Novembre 2020 (n.2)
- Ordinanza Ministero della Salute 05 Dicembre 2020 (n.1)
- Ordinanza Ministero della Salute 05 Dicembre 2020 (n.2)
- Ordinanza Ministero della Salute 05 Dicembre 2020 (n.3)
- Ordinanza Ministero della Salute 11 Dicembre 2020
- Ordinanze Ministero della Salute 08 Gennaio 2021 (5 Ordinanze)
- Ordinanze Ministero della Salute 16.01.2021 (4 Ordinanze)
- Ordinanze Ministero della Salute 22 Gennaio 2021 (2 Ordinanze)
- Ordinanza Ministero della Salute 23 Gennaio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 29 Gennaio 2021 (nr. 2)
- Ordinanza Ministero della Salute del 09 Febbraio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 12 Febbraio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 19 Febbraio 2021
- Ordinanze ministeriale 27 febbraio 2021 (nr. 05 Ordinanze)
- Ordinanze Ministero della Salute 05 Marzo 2021 (nr. 02 Ordinanze)
- Ordinanze ministeriali 12 marzo 2021 (nr. 03 Ordinanze)
- Ordinanza ministeriale 13 marzo 2021
- Ordinanze ministeriali 19 Marzo 2021 (nr. 03 Ordinanze)
- Ordinanze ministeriali 26 marzo 2021 (nr. 02 Ordinanze)
- Ordinanza ministeriali 02 Aprile 2021 (nr. 2 Ordinanze)
- Ordinanze ministeriali 09 Aprile 2021 (nr.2 Ordinanze)
- Ordinanze ministeriali 16 Aprile 2021 (nr. 2 Ordinanze)
- Ordinanze ministeriali 23 Aprile 2021 (nr. 3 Ordinanze)
- Ordinanze ministeriali 30 Aprile 2021 (nr. 02 Ordinanze)
- Ordinanze ministeriali 07 Maggio 2021 (nr. 03 Ordinanze)
- Ordinanza ministeriale 14 Maggio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 21 maggio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 28 Maggio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 04 Giugno 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 11 Giugno 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 18 giugno 2021
- Ordinanza Ministero della salute del 25 Giugno 2021
...
In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, alla data del 28 giugno 2021, si applicano le misure previste:
zona rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
zona arancione: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
zona gialla: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
zona bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta
Dal 27 Giugno 2021 al 12 Luglio 2021
Ordinanza Ministero della salute del 25 Giugno 2021
Nel documento non si tiene conto di eventuali ulteriori misure di Ordinanze regionali/locali (controllare).
e le misure Covid-19 correlate ad ogni Livello di rischio. E' inoltre illustrato il parametro Rt che è alla base della classificazione dei livelli di rischio delle Regioni.
Per effetto del Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
Excursus
Con il DPCM 03 Novembre 2020 è stato istituto un regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio: «zone gialle, arancioni e rosse».
Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale, nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al Decreto 30 Aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in tre fasce di rischio contagio: “zone gialle, arancioni e rosse”.
Con il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2 è istituita la zona bianca.
All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, dopo il comma 16 -quater , sono aggiunti i seguenti:
[…]
16 -sexies . Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16 -bis sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 02 Marzo 2021 ed il Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30 e il decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale, nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al Decreto 30 Aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in quattro fasce di rischio contagio: “zone gialle, arancioni, rosse e bianche”.
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e dal 6 al 30 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30, e art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44).
Per effetto del Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
...
Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
ART. 1 (Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Ordinanze in vigore alla data:
Anno 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 04.11.2020 - effetti dal 6 novembre 2020 al 21 Novembre 2020 (prorogata da Ordinanza Ministero della Salute 19.11.2020).
- Ordinanza Ministero della Salute 10.11.2020 - effetti dal 11 novembre 2020 al 26 Novembre 2020.
- Ordinanza Ministero della Salute 13.11.2020 - effetti dal 15 novembre 2020 al 30 Novembre 2020.
- Ordinanza Ministero della Salute 19.11.2020 - proroga Ord. Min. Salute 04.11.2020 al 03 Dicembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 20.11.2020 - effetti dal 22 novembre 2020 al 03 Dicembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 24.11.2020 - Proroga Ord. Min. Salute 10.11.2020 al 03 Dicembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 27.11.2020 (n.1) - effetti dal 29 Novembre 2020 al 03 Dicembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 27.11.2020 (n.2) - Proroga Ord. Min. Salute 13.11.2020 al 03 Dicembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (n.1) - effetti dal 6 Dicembre 2020 al 20 Dicembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (n.2) - effetti dal 6 Dicembre 2020 al 20 Dicembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (n.3) - effetti dal 6 Dicembre 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 11.12.2020 - effetti dal 13 Dicembre 2020
Anno 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 08.12.2021 - effetti dal 10 Gennaio 2021 al 15 gennaio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 16.01.2021 - effetti dal 17 Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2021
- Ordinanze Ministero della Salute 22 Gennaio 2021 (nr.2) – effetti dal 24 Gennaio all’8 Febbraio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 23 Gennaio 2021 - effetti dal 24 Gennaio all’8 Febbraio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 29 Gennaio 2021 – effetti dal 1° Febbraio 2021 al 15 Febbraio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 9 Febbraio 2021 – effetti dal 10 febbraio 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 12 Febbraio 2021 – effetti dal 15 Febbraio 2021 al 02 Marzo 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 19 Febbraio 2021 - effetti dal 21 Febbraio all'08 Marzo 2021
- Ordinanze ministeriale 27 febbraio 2021 (nr. 05 Ordinanze) - effetti dal 1° Marzo al 15 Marzo 2021
- Ordinanze Ministero della Salute 05 Marzo 2021 (nr. 02 Ordinanze) - effetti dall'08 Marzo 2021 al 23 Marzo 2021
- Ordinanze ministeriali 12 marzo 2021 (nr. 03 Ordinanze) - effetti dal 15 Marzo 2021 al 30 Marzo 2021
- Ordinanza ministeriale 13 marzo 2021 - effetti dal 15 Marzo 2021 al 30 Marzo 2021
- Ordinanze ministeriali 19 Marzo 2021 – effetti dal 22 Marzo 2021 al 06 Aprile 2021
- Ordinanze ministeriali 26 Marzo 2021 - (nr. 2) effetti dal 29 Marzo 2021 al 13 Aprile 2021
- Ordinanze ministeriali 02 Aprile 2021 – (nr. 2) effetti dal 06 Aprile 2021 al 21 Aprile 2021
- Ordinanze ministeriali 09 Aprile 2021 - (nr. 2) effetti dal 12 al 27 Aprile 2021
- Ordinanze ministeriali 16 Aprile 2021 (nr. 2 ) effetti dal 19 Aprile al 04 Maggio 2021
- Ordinanze ministeriali 23 Aprile 2021 (nr. 03) effetti dal 26 Aprile al 10 Maggio 2021
- Ordinanze ministeriali 30 Aprile 2021 (nr. 02 Ordinanze) effetti dal 03 Maggio al 17 Maggio 2021
- Ordinanze ministeriali 07 Maggio 2021 (nr. 03) effetti dal 10 Maggio 2021 al 24 Maggio 2021
- Ordinanza ministeriale 14 Maggio 2021 - effetti dal 17 Maggio 2021 al 31 Maggio 2021
- Ordinanza ministeriale 21 Maggio 2021 - effetti dal 24 Maggio 2021 al 07 Giugno 2021
- Ordinanza ministeriale 28 Maggio 2021 - effetti dal 31 Maggio 2021 al 14 Giugno 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 04 Giugno 2021 – effetti dal 07 Giugno al 21 Giugno 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 11 giugno 2021 - effetti dal 14 Giugno al 28 Giugno 2021
- Ordinanza Ministero della Salute 18 giugno 2021 - effetti dal 21 Giugno al 05 Luglio 2021
- Ordinanza Ministero della salute del 25 Giugno 2021 - effetti dal 28 Giugno 2021 al 12 Luglio 2021
Nel documento non si tiene conto di eventuali ulteriori misure di Ordinanze regionali/locali (controllare).
Vedasi tabella seguente per il riepilogo efficacia delle ordinanze sopra riportate.
[...]
Ordinanze emesse (Giugno 2021)
Ordinanza ministeriale 4 giugno 2021 - Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto – effetti dal 07 Giugno al 21 Giugno 2021
Ordinanza ministeriale 11 giugno 2021 - Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento. - effetti dal 14 Giugno 2021 al 28 Giugno 2021
Ordinanza ministeriale 18 Giugno 2021 - Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano - effetti dal 21 Giugno 2021 al 05 Luglio 2021
Ordinanza Ministero della Salute del 25 Giugno 2021 - effetti dal 28 Giugno 2021 al 12 Luglio 2021
Tabella 3.3 - Stato Zone Livello di Rischio Ordinanze emesse a Giugno 2021
Modifica dei livelli di rischio delle Regioni potranno avvenire con Ordinanza Ministero della Salute, vedi Ordinanze in vigore:
1. Ordinanza Ministero della Salute 04.11.2020 - effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni (21 Novembre 2020).
2. Ordinanza Ministero della Salute 10.11.2020 - effetti dal 11 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni (26 Novembre 2020).
3. Ordinanza Ministero della Salute 13.11.2020 - effetti dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni (30 Novembre 2020).
4. Ordinanza Ministero della Salute 19.11.2020 - proroga Ordinanza Ministero della Salute 04.11.2020 (3 Dicembre 2020).
5. Ordinanza Ministero della Salute 20.11.2020 - effetti dal 22 novembre 2020 al 03 Dicembre 2020
6. Ordinanza Ministero della Salute 24.11.2020 - proroga Ord. Min. Salute 10.11.2020 al 03 Dicembre 2020.
7. Ordinanza Ministero della Salute 27.11.2020 (n.1) - effetti dal 29 Novembre 2020 al 03 Dicembre 2020
8. Ordinanza Ministero della Salute 27.11.2020 (n.2) - Proroga Ord. Min. Salute 13.11.2020 al 03 Dicembre 2020
9. Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (n.1) - effetti dal 6 Dicembre 2020 al 20 Dicembre 2020
10. Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (n.2) - effetti dal 6 Dicembre 2020 al 20 Dicembre 2020
11. Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (n.3) - effetti dal 6 Dicembre 2020
12. Ordinanza Ministero della Salute 11.12.2020 - effetti dal 13 Dicembre 2020
13. Ordinanza Ministero della Salute 08.12.2021 - effetti dal 10 Gennaio 2021 al 15 gennaio 2021
14. Ordinanza Ministero della Salute 16.01.2021 - effetti dal 17 Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2021
15.16 Ordinanze Ministero della Salute 22 Gennaio 2021 (nr.2) – effetti dal 24 Gennaio all’8 Febbraio 2021
17. Ordinanza Ministero della Salute 23 Gennaio 2021 - effetti dal 24 Gennaio all’8 Febbraio 2021
18. Ordinanza Ministero della Salute 29 gennaio 2021 - effetti dal 1° Febbraio al 15 Febbraio 2021
19. Ordinanza Ministero della Salute 29 gennaio 2021 - effetti dal 1° Febbraio al 15 Febbraio 2021
20. Ordinanza Ministero della Salute 9 Febbraio 2021 - effetti dal 10 febbraio 2021
21. Ordinanza Ministero della Salute 12 Febbraio 2021 - effetti dal 15 Febbraio 2021 al 02 Marzo 2021
22. Ordinanza Ministero della Salute 19 Febbraio 2021 - effetti dal 21 Febbraio 2021 all'08 Marzo 2021
23. Ordinanze ministeriale 27 febbraio 2021 (nr. 05 Ordinanze) - effetti dal 1° Marzo 2021 al 15 Marzo 2021
24. Ordinanze Ministero della Salute 05 Marzo 2021 (nr. 02 Ordinanze) - effetti dall'08 Marzo 2021 al 23 marzo 2021
25. Ordinanze ministeriali 12 marzo 2021 (nr. 03 Ordinanze) - effetti dal 15 Marzo 2021 al 30 Marzo 2021
26. Ordinanza ministeriale 13 marzo 2021 - effetti dal 15 Marzo 2021 al 30 Marzo 2021
27. Ordinanze ministeriali 19 Marzo 2021 - effetti dal 21 Marzo 2021 al 06 Aprile 2021
28. Ordinanze ministeriali 26 Marzo 2021 (nr. 2) effetti dal 29 Marzo 2021 al 13 Aprile 2021
29. Ordinanze ministeriali 02 Aprile 2021 (nr. 2) effetti da 06 Aprile 2021 al 21 Aprile 2021
30. Ordinanze ministeriali 09 Aprile 2021 (nr. 2) effetti dal 12 Aprile al 27 Aprile 2021
31. Ordinanze ministeriali 16 Aprile 2021 (nr. 2) effetti dal 19 Aprile 2021 al 04 Maggio 2021
32. Ordinanze ministeriali 23 Aprile 2021 (nr. 03) effetti dal 26 Aprile al 10 Maggio 2021
33. Ordinanze ministeriali 30 Aprile 2021 (nr. 02) effetti dal 03 Maggio al 17 Maggio 2021
34. Ordinanze ministeriali 07 Maggio 2021 (nr. 03) effetti dal 10 Maggio 2021 al 24 Maggio 2021
35. Ordinanza ministeriale 14 Maggio 2021 - effetti dal 17 Maggio 2021 al 31 Maggio 2021
36. Ordinanza ministeriale 21 Maggio 2021 - effetti dal 24 Maggio 2021 al 07 Giugno 2021
37. Ordinanza ministeriale 28 Maggio 2021 - effetti dal 31 Maggio 2021 al 14 Giugno 2021
38. Ordinanza ministeriale 4 giugno 2021 - Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto – effetti dal 07 Giugno al 21 Giugno 2021
39. Ordinanza ministeriale 11 giugno 2021 - Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento. - effetti dal 14 Giugno 2021 al 28 Giugno 2021
40. Ordinanza ministeriale 18 Giugno 2021 - Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano - effetti dal 21 Giugno 2021 al 05 Luglio 2021
41. Ordinanza Ministero della salute del 25 Giugno 2021 - effetti dal 28 Giugno 2021 al 12 Luglio 2021
...
Modifiche ai livelli di rischio / Emanazione Ordinanze Min Salute
....
Figura 1 - Flusso Modifiche ai livelli di rischio / Ordinanza Min Salute
*Ultima ordinanza ministeriale in ordine temporale.
(1) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute 04.11.2020 è efficace dal 6 novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni, e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo D.P.C.M. 3 novembre 2020 (3 dicembre 2020).
La classificazione dei territori formerà oggetto di verifica, con frequenza almeno settimanale, da parte del Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore, rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una nuova classificazione
Tale ordinanza è efficace dal 6 novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni (fino al 21 novembre 2020), e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo D.P.C.M. (3 dicembre 2020).
La classificazione dei territori formerà oggetto di verifica, con frequenza almeno settimanale, da parte del Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore, rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una nuova classificazione.
(2) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute 10.11.2020 è efficace dall’11 novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni (fino al 26 novembre 2020), e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo D.P.C.M. 3 novembre 2020 (3 dicembre 2020).
(3) Nota
L’Ordinanza Min Salute 13.11.2020 è efficace dal 15 novembre 2020 per un periodo minimo di 15 giorni (fino al 30 novembre 2020), e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo D.P.C.M. 3 novembre 2020 (3 dicembre 2020).
(4) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute 19.11.2020 proroga l’Ordinanza Ministero della Salute 04.11.2020 fino al 3 Dicembre 2020 e comunque non oltre la data del termine di efficacia del nuovo D.P.C.M. 3 novembre 2020 (3 dicembre 2020).
(5) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute 20.11.2020è efficace dal 22 novembre 2020 fino al 3 Dicembre 2020.
(6) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute del 24.11.2020 è efficace dal 24 novembre 2020 fino al 3 Dicembre 2020.
(7) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute del 27.11 2020 (nr. 1) è efficacia dal 29 Novembre 2020 fino al 03 Dicembre 2020.
(8) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute del 27.11.2020 (nr. 2) proroga dell’Ordinanza Ministero della Salute 13.11.2020 fino al 03 Dicembre 2020.
(9) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (nr. 1) è efficace a decorrere dal 6 dicembre 2020 e sino al 20 dicembre 2020 e sono applicate le misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020
(10) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (nr. 2) è efficace a decorrere dal 6 dicembre 2020 e per una durata di quattordici giorni cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono applicate le misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020
(11) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute 05.12-2020 (nr. 3) è efficace a decorrere dal 6 dicembre 2020 e cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
(12) Nota
L’Ordinanza Ministero della Salute dell’11.12.2020 è efficace a decorrere dal 13 dicembre 2020 e per un periodo minimo di 14 giorni (fino al 27 Dicembre 2020) e per la Regione Abruzzo cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 mentre per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
(13) Nota
Le cinque Ordinanze Ministero della Salute 08.01.2021 producono effetti dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2021.
(14) Nota
Le quattro Ordinanze Ministero della Salute 16.01.2021 producono effetti dal 17 Gennaio e fino al 31 Gennaio 2021.
(15) Nota
Ordinanza Ministero della Salute 22.01.2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto produce effetto dal 24 Gennaio 2021 all’8febbraio 2021.
(16) Nota
Ordinanza Ministero della Salute 22.01.2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna produce effetto dal 24 Gennaio 2021 all’8febbraio 2021.
(17) Nota
Ordinanza Ministero della Salute 23.01.2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia produce effetto dal 24 Gennaio 2021 all’8febbraio 2021.
(18) Nota
Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano produce effetto dal 1° Febbraio 2021 al 15 Febbraio 2021
(19) Nota
Ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto produce effetto dal 1° Febbraio 2021 al 15 Febbraio 2021
(20) Nota
Ordinanza ministeriale 9 Febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia
(21) Nota
Ordinanza ministeriale 12 Febbraio 2021 Per la regione Umbria le misure di cui all’Ordinanza del 16 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori 15 giorni a partire dal 15 febbraio 2021. La regione Umbria resta quindi in area arancione; per la Provincia Autonoma di Bolzano le misure di cui all’Ordinanza del 29 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori 15 giorni a partire dal 15 febbraio 2021. La provincia Autonoma di Bolzano resta quindi in area arancione. Le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento passano in area arancione per 15 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della nuova Ordinanza in Gazzetta Ufficiale.
(22) Nota
Ordinanza ministeriale 19 Febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. (GU n.43 del 20.02.2021) produce effetti dal 21 Febbraio 2021 all'08 marzo 2021
(23) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 1° Marzo 2021 al 15 marzo 2021
Nr. 01 - Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano
Nr. 02 - Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Marche, Lombardia e Piemonte
Nr. 03 - Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Basilicata
Nr. 04 - Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regione Molise
Nr. 05 - Ordinanza ministeriale 27 febbraio 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Sardegna
(24) Nota
Le ordinanze producono effetti dall’ 08 Marzo 2021 al 23 marzo 2021
Nr. 01. Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Campania
Nr 02. Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto
(25) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 15 Marzo 2021 al 30 marzo 2021
01. Ordinanza ministeriale 12 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto
02. Ordinanza ministeriale 12 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regione Puglia
03. Ordinanza ministeriale 12 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Molise
(26) Nota
L’ordinanza produce effetti dal 15 Marzo 2021 al 30 marzo 2021
Ordinanza Ministero della Salute 13 Marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (GU n. 63 del 13-3-2021)
(27) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 22 Marzo 2021 al 06 Aprile 2021
01. Ministero della salute Ordinanza 19 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Molise (GU n. 69 del 20 marzo 2021)
02. Ministero della salute Ordinanza 19 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna (GU n. 69 del 20 marzo 2021)
03. Ministero della salute Ordinanza 19 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania (GU n. 69 del 20 marzo 2021)
(28) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 29 Marzo 2021 al 13 Aprile 2021
01. Ordinanza 26 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (GU n.75 del 27.03.2021)
02. Ordinanza 26 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (GU n.75 del 27.03.2021)
(29) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 06 Aprile 2021 al 21 Aprile 2021
01. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento. (GU n.81 del 03.04.2021)
02. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. (GU n.81 del 03.04.2021)
(30) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 12 Aprile 2021 al 27 Aprile 2021
01. Ordinanza 9 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (GU n.86 del 10.04.2021)
02. Ordinanza 9 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. (GU n.86 del 10.04.2021)
(31) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 19 Aprile 2021 al 04 Maggio 2021
01. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania (GU n. n.92 del 17.04.2021)
02. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta (GU n. n.92 del 17.04.2021)
(32) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 26 Aprile 2021 al 10 Maggio 2021
01. Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 - Area rossa
02. Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 - Area arancione
03. Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 - Area gialla
(33) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 03 Maggio 2021 al 17 Maggio 2021
1. Ordinanza 30 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna. (GU n.103 del 30.04.2021)
2. Ordinanza 30 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle d'Aosta. (GU n.103 del 30.04.2021)
(34) Nota
Le ordinanze producono effetti dal 10 Maggio 2021 al 24 Maggio 2021
01. Ordinanza ministeriale 7 maggio 2021 - Regione Valle d'Aosta
02. Ordinanza ministeriale 7 maggio 2021 - Regione Sicilia
03. Ordinanza ministeriale 7 maggio 2021 - Regioni Basilicata, Calabria, Puglia
(35) Nota
L’Ordinanza produce effetti dal 17 Maggio 2021 al 31 Maggio 2021
01. Ordinanza ministeriale 14 Maggio 2021 – Regione Sicilia e Sardegna
(36) Nota
L’Ordinanza produce effetti dal 24 Maggio 2021 al 07 Giugno 2021
01. Ordinanza ministeriale 21 maggio 2021 - Regione Valle d'Aosta
(37) Nota
L’Ordinanza produce effetti dal 31 Maggio 2021 al 14Giugno 2021
Ordinanza Ministero della Salute del 28 maggio 2021
(38) Nota
L’Ordinanza produce effetti dal 07 Giugno 2021 al 21 Giugno 2021
Ordinanza ministeriale 4 giugno 2021 - Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto
(39) Nota
L’Ordinanza produce effetti dal 14 Giugno 2021 al 28 Giugno 2021
Ordinanza ministeriale 11 giugno 2021 - Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento.
(40) Nota
L’ordinanza produce effetti dal 21 Giugno 2021 al 05 Luglio 2021
Ordinanza ministeriale 18 Giugno 2021 - Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano
(41) Nota
L’ordinanza produce effetti dal 28 Giugno 2021 al 12 Luglio 2021
Ordinanza Ministero della salute del 25 Giugno 2021
...
Sistema a colori/regioni
L’analisi del rischio
L’analisi del rischio è basata sulla probabilità della diffusione del Sars-Cov-2 nel territorio e sull’impatto che avrà su ospedali e soggetti a rischio. Il Ministero della Salute con il Decreto 30 Aprile 2020 ha realizzato una serie di criteri e due algoritmi con cui arrivare a concludere qual era la situazione a livello regionale: bisogna dunque rispondere a delle domande e a seconda della risposta data muoversi di conseguenza.
Probabilità. La prima domanda che ci si pone è se si siano registrati nuovi casi negli ultimi cinque giorni. Se la risposta è no, allora la probabilità di diffusione è “molto bassa”. Se invece la risposta è sì, si passa alla seconda domanda: vi è evidenza di un aumento della trasmissione? Se la risposta è no, la probabilità è “bassa”, mentre se la risposta è sì si va alla terza domanda: vi è evidenza che la trasmissione non sia gestibile con misure locali? In caso di risposta negativa, corrispondente a una situazione che si può ancora controllare, si ha una probabilità “moderata”, altrimenti è considerata “alta”.
Impatto. La prima domanda è se vi sia un aumento dei casi negli ultimi 5 giorni tra gli over 50. In caso di risposta negativa l’impatto è “molto basso”, mentre se è positiva si passa alla seconda domanda: i servizi sanitari sono in sovraccarico? Se no, l’impatto è “basso”, altrimenti si va alla domanda tre: vi sono evidenze di nuovi focolai nelle case di riposo o negli ospedali o in luoghi con popolazione anziana? In caso di risposta negativa l’impatto è “moderato”, in alternativa “alto”.
Il Ministero della Salute ha quindi definito una matrice (vedere la tabella seguente) che combina le due analisi, restituendoci il livello di rischio.
Per essere a rischio “molto alto” bisogna avere una probabilità e un impatto “alto”, mentre per essere a rischio “alto” si deve avere una probabilità “alta” e un impatto “moderato” o viceversa. In tutte le altre situazioni si è a rischio “moderato”, “basso” o “molto basso”
Tabella - Matrice Probabilità/Impatto
Indicatori
L’Istituto superiore di sanità (Iss) per rispondere alle domande e valutare il rischio considera 21 indicatori, di cui 16 obbligatori e 5 opzionali.
Il primo gruppo di indicatori obbligatori riguarda la capacità di monitoraggio. Si guardano i seguenti dati:
Casi sintomatici di cui si conosce la data di inizio dei sintomi (indicatore 1.1);
Casi con ricovero in ospedale di cui è indicato il giorno di ricovero (1.2);
Casi entrati in terapia intensiva di cui è indicata la data di trasferimento (1.3);
Casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza (1.4).
Per tutti questi indicatori la soglia di completezza è del 60%, per cui bisogna conoscere le informazioni di almeno 6 persone ogni 10 affinché il monitoraggio possa funzionare. L’informazione più importante in questo gruppo è la prima, perché la Fondazione Bruno Kesler (FBK), l’ente che calcola Rt per l’Iss, parte dalla data di inizio dei sintomi per calcolare l’indice di riproduzione, in modo da avvicinarsi il più possibile alla vera curva epidemica.
Nel secondo gruppo di indicatori obbligatori si guardano invece trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Gli indicatori sono:
Casi negli ultimi 14 giorni (3.1);
Indice Rt (3.2);
Casi per data di diagnosi e di inizio dei sintomi (3.4);
Numero di nuovi focolai (3.5);
Numero di casi non associati a catene di trasmissione note (3.6);
Tasso di occupazione delle terapie intensive (3.8);
Tasso di occupazione delle aree mediche rilevanti (3.9).
Le soglie di allerta in questo caso sono varie: il numero di casi deve essere stabile o in calo, Rt inferiore a 1, il trend settimanale dei casi in calo, non deve esserci un aumento dei focolai attivi in particolare negli ospedali o nelle case di riposo e il numero di casi non associati a catene note non deve diminuire (altrimenti è richiesta una valutazione del rischio ad hoc).
Per quanto riguarda i due indicatori legati agli ospedali, la soglia di allarme la si raggiunge se il tasso di occupazione delle terapie intensive è superiore al 30% (tendenzialmente il 60-70% dei posti è già occupato da pazienti ricoverati per altri motivi) o se quello delle aree mediche rilevanti è superiore al 40%. Le aree mediche rilevanti sono la 24 (malattie infettive e tropicali), 26 (medicina generale) e 68 (pneumologia). L’Iss è in particolar modo interessato a stabilire la probabilità che nei trenta giorni successivi vengano superate queste due soglie.
Nel terzo gruppo ci sono gli indicatori obbligatori relativi alla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti si guardano:
Tasso di positività sui tamponi (2.1);
Tempo trascorso tra la data di inizio dei sintomi e la data di diagnosi (2.2);
Numero di persone destinate al contact tracing (2.4);
Numero di persone destinate al prelievo dei tamponi (2.5);
Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica (2.6).
In questo caso si ha un’allerta se:
Aumento il tasso di positività;
La mediana del tempo tra la data di inizio dei sintomi e la data di diagnosi è superiore ai 5 giorni;
I numeri delle persone dedicate alle due attività è ritenuto non adeguato rispetto agli standard europei;
Il numero di casi con indagine epidemiologica è in aumento rispetto alla settimana precedente.
Infine, ci sono i cinque indicatori opzionali, che non analizzeremo dal momento che non hanno un ruolo attivo nel monitoraggio.
1. Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:
1.1 Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi/totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.
1.2 Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.
1.3 Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.
1.4 Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.
1.5 Numero di checklist somministrate settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie (opzionale).
1.6 Numero di strutture residenziali sociosanitarie rispondenti alla checklist settimanalmente con almeno una criticità riscontrata (opzionale).
2.Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti:
2.1 % di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il “re-testing” degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese.
2.2 Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi.
2.3 Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento (opzionale).
2.4 Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing.
2.5 Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento.
2.6 Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati.
3.Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari:
3.1 Numero di casi riportati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni.
3.2 Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione).
3.3 Numero di casi riportati alla sorveglianza sentinella COVID-net per settimana (opzionale).
3.4 Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno.
3.5 Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito).
3.6 Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note.
3.7 Numero di accessi al PS con classificazione ICD-9 compatibile con quadri sindromici riconducibili a COVID-19 (opzionale).
3.8 Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19.
3.9 Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19.
[...]
Gli scenari dipendenti da Rt
Il Ministero della Salute, nel documento Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, ha definito quattro scenari dipendenti da Rt:
Scenario 1, situazione di trasmissione localizzata: Rt inferiore a 1;
Scenario 2, situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario: Rt tra 1 e 1,25;
Scenario 3, situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario: Rt tra 1,25 e 1,5;
Scenario 4, situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario: Rt superiore a 1,5.
Va comunque tenuto a mente che in realtà non è Rt a essere importante, bensì il suo intervallo di credibilità (e non confidenza, essendo ricavato da un modello bayesiano). Tutto l’intervallo deve infatti essere compreso o essere superiore alle soglie per far sì che si sia in quello scenario: se ad esempio l’intervallo è 1,24 - 1,30, si rientra nello scenario 2 e non nel 3 essendo l’estremità inferiore sotto 1,25.
SCENARIO 1
Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all’inizio dell’autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici.
SCENARIO 2
Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel brevemedio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1 e Rt=1,25 (ovvero con stime dell’Intervallo di Confidenza al 95% - IC95% - di Rt comprese tra 1 e 1,25), nel caso in cui non si riesca a tenere completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un’epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità potrebbe essere caratterizzata, oltre che dalla evidente impossibilità di contenere tutti i focolai, da una costante crescita dell’incidenza di casi (almeno quelli sintomatici; è infatti possibile che si osservi una riduzione della percentuale di casi asintomatici individuati rispetto al totale vista l’impossibilità di svolgere l’investigazione epidemiologica per tutti i nuovi focolai) e corrispondente aumento dei tassi di ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva. La crescita del numero di casi potrebbe però essere relativamente lenta, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi.
SCENARIO 3
Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un’epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità dovrebbe essere caratterizzata da una più rapida crescita dell’incidenza di casi rispetto allo scenario 2), mancata capacità di tenere traccia delle catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali in seguito all’aumento di casi ad elevata gravità clinica (con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri – area critica e non critica) riconducibile ad un livello di rischio elevato o molto elevato in base al sistema di monitoraggio settimanale. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi. È però importante osservare che qualora l’epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani), il margine di tempo entro cui intervenire potrebbe essere maggiore.
SCENARIO 4
Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l’origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l’epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un’epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità.
...
Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 33.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Ordinanza Ministero della Salute del 04 Novembre 2020
Ordinanza Ministero della Salute 5 Dicembre 2020
Ordinanza Ministero della Salute dell'11 Dicembre 2020
Certifico | Sezione Covid-19
Nuovo Coronavirus: fonti di informazione
DPCM 03 Novembre 2020
DPCM 3 Dicembre 2020
Decreto 30 Aprile 2020
Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52