Legge 25 settembre 2020 n. 124
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Legge 25 settembre 2020 n. 124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
(GU n. 240 del 28.09.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2020
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83
All’articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 -bis . All’articolo 1, comma 2, lettera l) , del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole:
“sospensione dei congressi,” sono inserite le seguenti:
“ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),”»;
al comma 3, le parole: «salvo quanto previsto al n. 32 dell’allegato medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell’allegato medesimo»;
al comma 6, alinea, le parole: «dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».
Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1 -bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33)
1. Le disposizioni del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».
L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) .
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All’Allegato 1:
alla voce n. 3, la parola: «Articolo» è sostituita dalle seguenti: «L’articolo» e dopo le parole: «24 aprile 2020, n. 27» sono aggiunte le seguenti: «, è prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
alla voce n. 17, dopo le parole: «Articolo 100, comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
alla voce n. 29, dopo le parole: «Articolo 6, comma 6,» è inserita la seguente: «del»;
dopo la voce n. 30 è inserita la seguente:
«30 -bis . Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»
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