Milleproproghe 2017 convertito: Legge 27 Febbraio 2017 n. 19
Legge 27 febbraio 2017 n. 19. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 pubblicata la Legge di Conversione n. 19/2017, del Decreto Milleproroghe 2017 con le modifiche apportate (Vedi allegato).
Proroghe d'interesse:
Sicurezza lavoro tenuta registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici Art.3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali) c. 2 All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Fino ai sei mesi" è sostituita con la seguente: "Fino ai 12 mesi ".
D.Lgs. 81/2008 Art. 53 Tenuta documentazione ... 6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. ...
nuovo 2 -ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012»;
nuovo 3-bis. All’articolo 18, comma 1 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “termine di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “termine di dodici mesi”.
Antincendio per gli edifici scolastici
Art.4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) .. 2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
nuovo 2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Sicurezza attività di formazione salvamento acquatico
Art.9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) ... 2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
nuovo (Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile) «2 -bis . All’articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fi ne, al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Nell’ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g) , relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fi n quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza”»;
Ambiente Sistri
Art.12 (Proroga di termini in materie di ambiente) ... 2. All'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: " Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip SpA con bando pubblicato il 26 giugno 2015, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento."
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: "al 31 dicembre 20 16" con le seguenti: "alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017"; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2016" aggiungere le seguenti: "nonché 10 milioni di euro nella misura massima, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017."; al quinto periodo, sopprimere le parole: ",entro il 31 marzo 2016,".
Efficienza energetica
Art.6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione) ... 10. All’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
G.U n. 49 del 28 febbraio 2017 (supplemento ordinario n.14/L)
Legge Milleproghe 2017
|