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Regione Lombardia DGR 10 marzo 2021 n. 4401

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Deliberazione 4401 2021

Regione Lombardia DGR 10 marzo 2021 n. 4401

Partecipazione delle aziende produttive con sede nella Regione Lombardia alla campagna vaccinale anti-Covid19

...

LA GIUNTA

VISTA:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3 comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge n. 27 del 24 aprile e, in particolare, l’art. 17-bis;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" come convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid- 19" come convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
- il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" come convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. ” come convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” in particolare l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457 che prevede che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccina/e sul territorio nazionale";
- il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI inoltre in tema di protezione dei dati personali:
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”, con particolare riferimento all’art. 3 in tema di “Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e l’Ordinanza 9-2-2021 n. 2/2021 “Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2” contenente disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto;
RICHIAMATI, altresì, tutti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri coinvolti nella gestione della situazione emergenziale per quanto di rispettiva competenza e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità;
RICHIAMATO il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” di cui al decreto del Ministero della Salute prot. 0000001 - 02/01/2021 - GAB - GAB - P del 2 gennaio 2021 così come integrato in data 8 febbraio 2021 con il documento “Vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID-19 dell’8.02.2021” in considerazione delle modifiche e riduzioni delle quantità di vaccini disponibili nella prima fase della campagna vaccinale che hanno reso necessario aggiornare le categorie target prioritarie e le fasi della campagna vaccinale;
VISTA altresì la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
RICHIAMATI altresì:
- le Ordinanza del Presidente Regione Lombardia in tema di emergenza sanitaria;
- i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine all’emergenza sanitaria da Covid -19 con particolare riferimento alla delibera di Giunta regionale XI/4353 del 24 febbraio 2021 “Approvazione del Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2 ”, con cui sono state programmate le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, in osservanza delle disposizioni ministeriali secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;
DATO ATTO altresì che il Piano Regionale Vaccini, in coerenza con il piano strategico nazionale, potrà subire modifiche ed integrazioni sia in relazione alla concreta disponibilità dei vaccini sia in relazione all’evoluzione epidemiologica, che potrà portare ad identificare particolari categorie a rischio anche in relazione ad eventuali focolai epidemici sorti in specifiche aree del territorio;
CONSIDERATO che le aziende con sede in Lombardia rappresentate dal sistema associativo, nella loro responsabilità sociale e d’impresa, si riconoscono soggetti attivi nel contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e pertanto manifestano la loro disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale;
RAVVISATA pertanto la necessità di individuare principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde;
VISTO il documento “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che il documento richiamato prevede che l’attività di vaccinazione dei lavoratori delle attività produttive lombarde effettuata in azienda attraverso la disponibilità del medico competente costituisce iniziativa di sanità pubblica, rivolta alla tutela del cittadino, e si inserisce nella offerta complessiva alla popolazione lombarda, nel rispetto delle priorità definite negli atti di indirizzo nazionali e regionali;
ACQUISITA la disponibilità dei Medici Competenti, rappresentati dall’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (ANMA), alla somministrazione vaccinale in azienda, nel rispetto di quanto previsto dal documento di cui all’allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che per rendere effettiva la collaborazione tra le aziende lombarde rappresentate dal sistema associativo, ANMA e il Sistema Sanitario Regionale a garanzia di un più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS- CoV-2 è necessario sottoscrivere con le associazioni rappresentative delle stesse un protocollo d’intesa per l’estensione della campagna vaccinale anti-covid-19, anche partendo da un progetto pilota;
VISTO lo schema di protocollo “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO altresì che Confindustria Lombardia e Confapi hanno manifestato il loro interesse alla sottoscrizione del protocollo di cui all’allegato 2 sopracitato;
RITENUTO che allo stesso potranno aderire, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, anche altre associazioni di categoria ugualmente interessate;
RITENUTO, altresì, di demandare alla Direzione Generale Welfare:
- la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Confindustria Lombardia e Confapi e con le ulteriori associazioni di categoria che decidessero di aderire;
- la definizione, d’intesa con il Comitato Esecutivo di cui al decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 692/2021, di ulteriori indicazioni di carattere tecnico operativo necessarie, al fine di dare concreta operatività a quanto previsto nel richiamato Protocollo;
DATO ATTO che le attività di cui al presente provvedimento potranno contribuire significativamente a diminuire il carico sulle strutture sanitarie e potenzialmente a liberare risorse da finalizzare all’incremento delle cure;
RITENUTO altresì necessario precisare che l’estensione della campagna vaccinale secondo le modalità di cui al presente provvedimento:
- costituisce un ulteriore canale di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid-19 che non supera le priorità individuate a livello nazionale e i criteri previsti nel Piano Regionale Vaccini che rimangono integralmente confermate e rispettate anche a seguito dell’avvio delle attività di cui al presente provvedimento;
- si rivolge ai lavoratori con residenza o domicilio nel territorio lombardo e pertanto iscritti al servizio sanitario regionale della Lombardia, fermo restando che tale indicazione potrà essere aggiornata in relazione a eventuali ulteriori determinazioni a livello nazionale;
- prevede la somministrazione del vaccino esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia;
RIBADITA la volontà di un pieno coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali Confederali sui principi contenuti nell’allegato 1 “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” perfezionando il percorso già avviato;
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19 ai sensi dell'art. 1 comma 465 della Legge 178/2020;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Principi generali e criteri per l’estensione della campagna vaccinale anti - Covid 19 alle aziende produttive lombarde”, allegato 1 parte integrante del presente atto;
2. di approvare lo schema di protocollo d’intesa “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” allegato 2 parte integrante del presente provvedimento, per l’estensione della campagna vaccinale anti Covid-19 alle aziende produttive lombarde quale valido strumento di collaborazione tra le aziende lombarde, rappresentate dal sistema associativo, ANMA e il Servizio sanitario regionale a garanzia di un più efficace contrasto alla diffusione del virus Sars CoV 2;
3. di demandare alla Direzione Generale Welfare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Confindustria Lombardia e Confapi, prevedendo la possibilità di attivazione anche mediante un progetto pilota;
4. di stabilire che al Protocollo d’intesa potranno aderire, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, anche altre associazioni di categoria nonché ad altre società scientifiche ugualmente interessate, dando mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere alla sottoscrizione degli stessi;
5. di stabilire che le ulteriori indicazioni di carattere tecnico operativo, necessarie al fine di dare concreta operatività a quanto previsto nel richiamato Protocollo, saranno definite dalla Direzione Generale Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo;
6. di stabilire che l’estensione della campagna vaccinale secondo le modalità di cui al presente provvedimento:
- costituisce un ulteriore canale di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid-19 che non supera le priorità individuate a livello nazionale e i criteri previsti nel Piano Regionale Vaccini che rimangono integralmente confermate e rispettate anche a seguito dell’avvio delle attività di cui al presente provvedimento;
- si rivolge ai lavoratori con residenza o domicilio nel territorio lombardo e pertanto iscritti al servizio sanitario regionale della Lombardia, fermo restando che tale indicazione potrà essere aggiornata in relazione a eventuali ulteriori determinazioni a livello nazionale;
- prevede la somministrazione del vaccino esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19 ai sensi dell'art. 1 comma 465 della Legge 178/2020;
8. di disporre la pubblicazione sul sito di Regione Lombardia.

Allegato 1

“Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde”

La presente “Procedura per l’avvio di un progetto pilota per l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” costituisce allegato al Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia DG Welfare, le Associazioni Datoriali e ANMA

PRINCIPI GENERALI

L’attività di vaccinazione dei lavoratori delle attività produttive lombarde effettuata in azienda attraverso la disponibilità del medico competente costituisce iniziativa di sanità pubblica, rivolta alla tutela del cittadino, e si inserisce nella offerta complessiva alla popolazione lombarda, nel rispetto delle priorità definite negli atti di indirizzo nazionali e regionali.

PRESUPPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

- la disponibilità dell’azienda, ovvero del datore di lavoro,
- la disponibilità del medico competente
- l’adesione volontaria del lavoratore alla campagna vaccinale effettuata in azienda
- la disponibilità di vaccini da parte del SSR in relazione alle forniture garantite dalla struttura commissariale
- la comunicazione, da parte delle associazioni datoriali, delle aziende aderenti alla ATS e alla ASST di riferimento territoriale che dovranno darne immediata comunicazione al Comitato Esecutivo al fine di organizzare correttamente la somministrazione e l’approvvigionamento dei vaccini.

REQUISITI NECESSARI ALLA SOMMINISTRAZIONE IN AZIENDA

- Le aziende dotate di struttura organizzativa adeguata garantiscono all’interno delle unità locali di appartenenza la disponibilità di:
- uno spazio idoneo alla somministrazione del vaccino
- spazi per accessi scaglionati
- aree per la permanenza post-vaccinazione
- Gli ambienti destinati alla somministrazione del vaccino dovranno garantire gli standard di sicurezza minimi e prevedere, tra gli altri, dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto nella seduta, di materiali per la disinfezione e di kit di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, compreso il carrello delle emergenze per la gestione delle reazioni gravi/gravissime.
- È assicurata la disponibilità di soluzioni informatiche per la registrazione di tutti i dati obbligatori per assolvere al debito informativo nei confronti delle strutture centrali (regionali/nazionali)
- Il personale coinvolto nella campagna di vaccinazione - medico competente coadiuvato da altro personale sanitario incaricato - è formato, anche attraverso la condivisione di materiale informativo, in stretta collaborazione con gli organismi regionali: Regione Lombardia rende disponibili a tal fine le modalità di accesso al corso previsto da ISS.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

La campagna è svolta in un tempo che è quello strettamente necessario alla sua realizzazione per tutti i lavoratori aderenti.
L’azienda organizza il reclutamento alla vaccinazione, ovvero raccoglie le adesioni dei lavoratori che intendono vaccinarsi in azienda previa informazione resa in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali.
L’attività è erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei soggetti da vaccinare, con particolare riferimento a:
- informazione circa la somministrazione del vaccino e sue conseguenze,
- raccolta dell’anamnesi;
- acquisizione del consenso informato;
- verifica delle condizioni di salute ai fini di un’appropriata somministrazione del vaccino. Il medico competente si riserva di escludere dalla campagna vaccinale in azienda quei cittadini/lavoratori la cui anamnesi renda più opportuna la somministrazione in ambiente sanitario protetto, rinviando al centro vaccinale di riferimento la relativa presa in carico;
- tempestiva registrazione dei dati relativi alle singole vaccinazioni espletate SIAVR o in accordo con il centro vaccinale di riferimento;
- vigilanza di eventuali reazioni avverse successive alla somministrazione del vaccino;
- registrazione delle reazioni avverse e successivo invio ai sistemi di gestione della farmacovigilanza.
Il medico competente che presiede la somministrazione vaccinale assume la responsabilità di tutto il percorso vaccinale e in particolare:
- della verifica sulla corretta conduzione dell'operatività (adesione ai protocolli, applicazione delle regole di buona pratica vaccinale, ecc.);
- della garanzia in merito all'approfondimento informativo per una consapevole adesione all’offerta vaccinale
- del pronto intervento in caso di emergenza ed esercita ogni altra funzione che contribuisca ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività.

SISTEMA INFORMATIVO

Tutte le vaccinazioni effettuate dovranno essere registrate in SIAVR.
Le ATS raccolgono i nominativi dei medici competenti che partecipano alla campagna vaccinale al fine di profilarli per l’utilizzo di SIAVR (anamnesi pre-vaccinale; registrazione della vaccinazione).

APPROVVIGIONAMENTO

I vaccini sono forniti da SSR, secondo modalità operative da definirsi in apposito documento redatto dalla Direzione Generale Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo

MONITORAGGIO

L’attività vaccinale in azienda a cura del medico competente è oggetto di monitoraggio da parte della ATS, anche al fine di eventuali rimodulazioni, che dovranno rendersi necessarie in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle disposizioni nazionali.

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Regione Lombardia, Codice Fiscale ***, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dal Direttore Generale Welfare Dott. Giovanni Pavesi

E

......., Codice Fiscale ..., con sede nazionale in ............, via ................., rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da .........., e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti alla stessa e al presente Protocollo d’intesa, come infra meglio individuate

E

Associazione dei medici competenti/ Associazione scientifica ......................, Codice Fiscale ..., con sede nazionale in Milano, via ..., rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da ................

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia:
sulla base del dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere dei cittadini, è impegnata nella programmazione delle azioni di sviluppo della campagna vaccinale contro COVID-19, in osservanza delle disposizioni ministeriali, nonché nella definizione di modelli per la sua estensione adeguati al territorio ed alla popolazione lombarda;
-Sistema associativo delle imprese lombarde rappresentato da ..................e dalle Associazioni Territoriali aderenti alla stessa

rappresenta il sistema associativo delle imprese lombarde, il cui scopo è contribuire alla crescita economica del territorio attraverso la promozione dei principi di responsabilità sociale e l’affermarsi delle condizioni più favorevoli per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività d’impresa e per il benessere dei cittadini che vi lavorano;
- Associazione dei medici competenti/Associazione Scientifica ................, rappresentata da ........:

è Associazione Scientifica che opera quale interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni per promuovere un metodo di lavoro condiviso che valorizzi la figura ed il ruolo del medico d’azienda nel garantire la salute ed il benessere dei lavoratori, anche nell’attuale contesto pandemico.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Con il perdurare dell’emergenza pandemica ed in seguito all’approvazione del piano strategico nazionale “Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” da parte del Ministro della Sanità con decreto del 2 gennaio 2021 e successivi aggiornamenti, emerge la necessità di sinergie, di interazioni istituzionali che assicurino efficienza nella realizzazione della campagna vaccinale in Lombardia, pur nella consapevolezza che ogni modello organizzativo è condizionato da molteplici fattori, tra cui, in primis, la disponibilità di vaccino, l’individuazione di target prioritari per la vaccinazione e la logistica necessaria a garanzia della catena del freddo (estrema/standard) per trasporto e stoccaggio dei vaccini.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

Il presente Protocollo d’Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e ... e ... per l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive con sede in Lombardia, anche partendo da un progetto pilota. A partire dalla disponibilità del datore di lavoro, il modello prevede la somministrazione del vaccino da parte del medico competente, a sua volta resosi disponibile, in azienda, esclusivamente ai cittadini iscritti al servizio sanitario della Lombardia che vi lavorano e che volontariamente aderiscono all’offerta.
Questo modello di estensione della campagna vaccinale consente di capitalizzare, a vantaggio di sanità pubblica, la disponibilità delle imprese e dei medici competenti:
- individuando ulteriori sedi erogative;
- facilitando l’accesso alla vaccinazione ai cittadini che lavorano.

Art. 3 - Attività

Il documento “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” definisce i principi generali per lo svolgimento dell’attività le cui fasi operative saranno dettagliate a cura della Direzione Generale Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo.

Art. 4 - Confronto e monitoraggio

Le parti si impegnano ad attivare un processo di confronto permanente finalizzato al monitoraggio dell’attività al fine di eventuale rimodulazione della procedura, che potrà rendersi necessaria in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle disposizioni nazionali.

Art. 5 - Oneri finanziari

Gli oneri del presente accordo ricadono interamente sulle aziende fermo restando la fornitura dei vaccini e consegna presso le sedi delle stesse da parte del SSR.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, li ..................


Regione Lombardia
Associazione datoriale
Associazioni Territoriali
Associazione dei medici competenti/Associazione scientifica

Fonte: Regione Lombardia

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Tags: Sicurezza lavoro Coronavirus

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