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Fornitura di calcestruzzo in cantiere: Chiarimenti / Quadro procedurale

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Fornitura di calcestruzzo in cantiere Chiarimenti   Quadro procedurale

Fornitura di calcestruzzo in cantiere: Chiarimenti / Quadro procedurale - Update 2022

ID 15362 | 04.01.2022 / Documenti allegati 

Il Documento allegato fornisce Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato in accordo con Circolari e Note emanate dal 2011 al 2020 (allegate), Sentenza in merito, altri Documenti d'interesse.

Allegati:

- Fornitura di calcestruzzo in cantiere Chiarimenti - Quadro procedurale

00. Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

01. Nota INL 1753 del 11.08.2020
02. Focus m.1 Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo-ruoli e responsabilità
03. Circolare MLPS 3328 del 10.02.2011
04. Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere ANCE
05. Circolare MLPS 10 febbraio 2016 n. 2597
06. Circolare CNI n. 315 del 14.11.2018

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Nota INL 1753 del 11.08.2020

Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato / Nota di aggiornamento INL

La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1753 (allegato 01 / ndr), inviata ad agosto 2020, ha fornito agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.

La nota si è resa necessaria poiché gli Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.

La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice, mediante l’apposito radio-comando.

Tale interpretazione non è in linea con quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, nella lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016 (allegato 05 / ndr), emanata dalla DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’INL, con la nota in commento, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente gli elementi che distinguono la mera fornitura di calcestruzzo dalla fornitura e posa in opera dello stesso.

In particolare, la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo si realizza ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa), si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale.

La fattispecie della fornitura e posa in opera del calcestruzzo, invece, si realizza quando i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla fornitura (consegna/scarico) del conglomerato sia alla sua posa in opera (esecuzione dei getti) effettuando entrambe le operazioni. In tal caso, l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice.

Alla luce di tali indicazioni, l’Ispettorato chiarisce che il personale ispettivo dovrà verificare nel caso concreto se le fasi della fornitura e della posa in opera sono messe in atto da imprese diverse ovvero dalla stessa impresa.

Nel primo caso, dovrà accertarsi che la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice) segua la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011 (allegato 04 / ndr), e che la ditta che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) abbia redatto il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel secondo caso, l’ispettore dovrà verificare che l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la posa in opera abbia redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera.

Per quanto concerne la manovra del braccio della pompa, ANCE ricorda che l’operazione è svolta degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice, che devono seguire il corso di formazione previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X.

Fig    Schema fornituta calcestruzzo   POS

Fig. Fornitura di calcestruzzo - POS

Per completezza di informazioni, si segnala che anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel 2018 (allegato 06 / ndr), ha inviato agli ordini territoriali, una circolare, d’accordo con Ance, in cui ha ribadito che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.

Anche se, in caso di mera fornitura, non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del ministero del Lavoro richiede che le informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.

Tale riunione dovrebbe essere promossa dal coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.
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Cassazione: obbligo Imprese fornitrici di calcestruzzo redazione POS  anche con il solo incarico della ditta fornitrice di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile

La Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017 stabilisce che è necessario il POS anche per fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa (che non è da considerare "mera fornitura di materiali")

Infatti con la Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017, la suprema Corte ha sostenuto che sono assoggettate agli obblighi di redigere il POS, anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili quali sono la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa, motivando che tale operazione non è da considerare "mera fornitura di materiali". 

La Corte di Cassazione a precisato che mettere a disposizione dell’impresa richiedente la fornitura anche dei lavoratori, come è avvenuto nel caso in esame, con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile comporta un contributo tecnico ed esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice certamente eccedente la fornitura dei materiali e delle attrezzature.
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Vedi tutto l'articolo

Per la Cassazione l'azionamento della macchina e il comando a distanza del braccio snodabile non è "mera fornitura di materiali"

Per la Cassazione (Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017) esiste l’obbligo da parte delle Imprese fornitrici di calcestruzzo dellaredazione POS anche con il solo incarico della ditta fornitrice di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile motivando che tale operazione non è da considerare "mera fornitura di materiali". 

Vedi Sentenza

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D.Lgs. 81/2008
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Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

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Valutazione del rischio ATEX centrali termiche gas

ID 12042 | | Visite: 13285 | Documenti Riservati Sicurezza

Valutazione rischio ATEX Centrali termiche gas

Valutazione del rischio ATEX centrali termiche gas

ID 12042 | 16.11.2020

Con la Nota VVF 5 Novembre 2020 Prot. n. 14766 "Valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione del calore ricadenti nel campo di applicazione del DM 08/11/2019 - Quesiti", e' chiarito la valutazione rischio ATEX per gli impianti di produzione del calore a combustibile gassoso di portata termica complessiva maggiore di 35 kW di cui al decreto 8 novembre 2019, indipendentemente dal luogo di installazione, deve essere effettuata in accordo con lo stesso decreto e non con la procedura di valutazione di cui al titolo XI del D.Lgs. 81/2008, in quanto non si applica all'uso di “apparecchi”, discliplinati ATEX dal D.Lgs. 85/2016 (ATEX Prodotti)

Decreto 8 novembre 2019

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Il decreto 8 novembre 2019 stabilisce, puntualmente, le situazioni in cui è necessario effettuare la valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (punto 2.2.1 e 2.2.2, secondo la indicazione del punto 8.1.6).

Decreto 8 novembre 2019

2.2 Valutazione del rischio

2.2.1 Disposizioni per i generatori di aria calda, i moduli a tubi radianti e i nastri radianti

1. Nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni, l'installazione deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2 del decreto attraverso la valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e secondo le modalita' operative indicate dai relativi allegati, quale parte integrante della piu' generale valutazione del rischio di incendio prevista dal decreto legislativo medesimo. La possibilita' di installazione di tali apparecchi e pertanto subordinata all'individuazione delle zone classificate pericolose ai fini della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive in presenza di gas e o di polveri combustibili e dell'estensione dei relativi volumi nell'ambiente di lavoro, in conformita' alle norme tecniche vigenti.

2. All'interno di dette aree potranno essere installati solo apparecchi idonei ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016 n.85.

3. All'esterno di tali aree gli apparecchi a gas possono essere installati ad opportune distanze di sicurezza dalle superfici esterne dei volumi e/o dell'inviluppo delle zone classificate pericolose in cui si prevede la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive.

2.2.2 Disposizioni per gli apparecchi di tipo A realizzati con diffusori radianti ad incandescenza

1. La possibilita' di installazione di apparecchi realizzati con diffusori radianti ad incandescenza in luoghi soggetti ad affollamento di persone, quali ad esempio i luoghi di culto, e subordinata all'effettuazione di una valutazione di rischio, che prenda in considerazione i fattori di rischio indicati alla Sezione 8 della presente regola tecnica, utili all'elaborazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del decreto. In ogni caso devono essere rispettate le istruzioni, le avvertenze e le limitazioni di installazione, uso e manutenzione eventualmente specificate dal fabbricante degli apparecchi a gas.

8.1.6 Disposizioni particolari

1. Per la valutazione del rischio dovuto alla presenza delle linee di alimentazione del gas all'interno dell'ambiente, devono essere presi in esame almeno i seguenti fattori:

- individuazione delle sorgenti di emissione di una eventuale perdita di gas (trafilamenti da tenute di valvole, da giunzioni e raccordi delle tubazioni ecc.);
- determinazione della portata di rilascio;
- individuazione delle fonti di innesco efficaci;
- valutazione delle aree con rischio di esplosione.

2. Per la riduzione del rischio entro limiti ritenuti accettabili possono essere prese in esame misure compensative riconducibili all'impianto interno del gas, ovvero ad altri apprestamenti quali, ad esempio, impianti di rivelazione ed allarme, valvole di intercettazione automatica del flusso, pressostati, prove di tenuta a cadenza periodica, etc, privilegiando in ogni caso, per le tubazioni del gas, un percorso il piu' possibile esterno al manufatto.

3. Deve essere rispettata una distanza minima di 4 m tra il piano di calpestio e gli elementi radianti.

4. La distanza tra gli elementi radianti ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.

Valutazione rischio ATEX Centrali termiche gas   Applicazione

Fig. 1 - Procedura VR ATEX installazione di generatori di aria calda, moduli a tubi radianti, nastri radianti

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 287. Campo di applicazione

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
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Presentazioni prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro

ID 15712 | | Visite: 5309 | Prevenzione Incendi

Presentazioni prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro VVF

Presentazioni in tema di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro / Update VVF 2022

ID 15712 | 09.02.2022 / VVF Ing. M. Malizia

In allegato
01. Codice prevenzione incendi v. 8.5
02. Tecniche antincendio v. 1.0
03. Corso antincendio v. 3.1.1
04. Regolamento prevenzione incendi v. 5.5
05. Fire safety engineering v. 6.0
06. Seveso III v. 3.0
07. Sicurezza antincendio luoghi lavoro v. 3.0
08. Prevenzione incendi alberghi v. 1.0
09. Prevenzione incendi scuole v. 1.0
10. Piano emergenza esterno v. 2.0
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01. Codice di prevenzione incendi presentazioni

Codice prevenzione incendi slide. Il documento tratta tutti gli argomenti contenuti nel cosiddetto «codice di prevenzione incendi» di cui al DM 3 agosto 2015 «Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del DLgs 8 marzo 2006, n. 139», comprese le successive modifiche introdotte dai numerosi provvedimenti che si sono succeduti nel tempo.

02. Tecniche antincendio presentazioni

Tecniche Antincendio slide. Lezioni del corso di laurea magistrale in rischio ambientale e protezione civile dell’Università politecnica delle Marche. Gli argomenti trattati sono: Fisica e chimica dell’incendio. Aree a rischio per atmosfere esplosive. Obiettivi e criteri generali, regole tecniche di prevenzione incendi e norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La prevenzione incendi con le misure di prevenzione e le misure di protezione; queste ultime a loro volta sono distinte in misure di protezione passiva e di protezione attiva. Infine, nell’ultima parte del corso è trattata anche la materia dell’Ingegneria della sicurezza antincendio.

03. Prevenzione incendi presentazioni

Corso antincendio slide. Corso di formazione per i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione dell’emergenza. Articolo 37 comma 9 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81. La presentazione trae origine dalle dispense distribuite nell’aprile 1997 dall’allora Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalla documentazione multimediale fornita nell’ambito della convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Interno per la formazione degli addetti antincendio negli istituti d’istruzione. Il documento, pur conservando il programma originario, è stato ampiamente modificato e integrato anche per tener conto dei numerosi aggiornamenti normativi che si sono succeduti nel tempo.

04. Regolamento di prevenzione incendi presentazioni

Regolamento prevenzione incendi slide. Il documento tratta delle procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 1° agosto 2011, n. 151 e delle esigenze di innovazione e semplificazione. Si parla inoltre di “Istanze” e “segnalazioni” del DPR 151/2011 e di modulistica di prevenzione incendi. Infine, si esaminano le principali modifiche introdotte nell’elenco delle attività soggette.

05. Ingegneria della sicurezza antincendio presentazioni

Fire safety engineering slide. Corso sull’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio o ingegneria della sicurezza antincendio di cui al DM 9 maggio 2007 recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio» e la sezione M del Codice di prevenzione incendi. Il documento tratta gli argomenti inerenti alle origini e caratteristiche dell’ingegneria della sicurezza antincendio; le differenze tra approccio prestazionale e approccio prescrittivo; l’applicazione dell’approccio prestazionale in Italia; l’ingegneria della sicurezza antincendio nel codice di prevenzione incendi.

06. Rischio di incidente rilevante presentazioni

Attività a rischio di incidente rilevante di cui alla «Direttiva Seveso 3». Dal DPR 17 maggio 1988, n 175 al DLgs 26 giugno 2015, n 105 recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose». 

07. Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Sicurezza antincendio luoghi lavoro slide. Il documento tratta gli argomenti inerenti ai principali riferimenti normativi, alla prevenzione incendi e testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81), alla valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro (D.M. 10 marzo 1998) e alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758).

08. Attività ricettive

Prevenzione incendi Alberghi slide. Normativa antincendio per le attività ricettive. Alberghi, pensioni, motel. Villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & break-fast, dormitori, case per ferie. Rifugi alpini. Campeggi e villaggi-turistici, ecc.

09. Scuole

Prevenzione incendi Scuole slide. Normativa antincendio per le scuole esistenti. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie, ecc.

10. Piano di emergenza esterno

Piano emergenza esterno slide. Esempio di piano di emergenza esterno in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

VVF Ing. M. Malizia

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 11037 | 28 Marzo 2022

ID 16354 | | Visite: 1440 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 28 marzo 2022 n. 11037 

Apertura di una pesante latta di tonno con l'utilizzo di guanti in lattice invece di guanti anti-taglio. Pericolosa prassi diffusa e deleghe di funzione in una struttura piramidale complessa

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Penale Sent. Sez. 4 Num. 11037 Anno 2022
Presidente: FERRANTI DONATELLA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 23/02/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente S.M., con sentenza del 1/10/2020, assolto il coimputato B.O., confermava la sentenza emessa in data 10/10/2018 dal Tribunale di Monza che lo aveva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche, (considerato l'integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa) ritenute equivalenti alle contestate aggravanti alla pena di euro trecento di ammenda per il del reato p. e p. dall'art. 113, 590 co. 1, 2 e 3 cod. pen. in relazione alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per ciascuno di essi di seguito specificate, per avere, in cooperazione tra loro, con condotte indipendenti e causalmente rilevanti nella produzione dell'evento, cagionato alla dipendente P.L. gravi lesioni personali consistite in "FDT 4° E 5° DITO MANO SX CON INTERESSAMENTO TENDINEO MANO SINISTRA'; da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a gg. 192 con l'indebolimento permanente dell'organo dell'apprensione valutato in misura del 6%, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cosicché, mentre P.L., indossando dei semplici guanti in lattice, svolgeva l'operazione di apertura di una pesante latta di tonno e svuotamento del contenuto della predetta latta (del peso di Kg 1, 7 circa) in un altro contenitore, a causa dello scivolamento della latta dalle mani, si procurava le gravi lesioni personali sopra indicate, condotta consistita, in particolare:
- per B.O. , nella sua qualità di Datore di Lavoro della Soc. SODEXO ITALIA S.P.A. (omissis, essendo stato assolto in secondo grado)
- per S.M., nella sua qualità di Dirigente con procura speciale della Soc. SODEXO ITALIA S.P.A. con sede legale in Via F. OMISSIS, nella violazione di cui all'art. 18 co. 1 lett. F e art. 77 co. 4 lett. D del D.lgs nr. 81/08 per non aver rispettato le disposizioni ivi imposte (art. 18 co. I. lettera F del D.lgs nr. 81/08) secondo cui "il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere ai singoli lavoratori l'osservanza sull'uso dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale (in questo caso i guanti anti-taglio) messi a loro disposizione" e l'obbligo, altresì, per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI ad uso personale (art. 77 co. 4 lettera D del D.lgs nr. 81/08) "precisando che "ciascun lavoratore deve indossare solo i guanti a lui consegnati (art. 18 co. I. lett. D) ". Nella fattispecie in causa, la tabella relativa alla valutazione rischi sulla apparecchiatura in uso alla lavoratrice (vedasi all. 15 - lettera k della relazione tecnica di infortunio), segnatamente un apriscatole elettrico, indica che la misura di prevenzione e protezione da attuare nell'uso della predetta apparecchiatura sia l'utilizzo di guanti di protezione contro il rischio da taglio, che dovevano essere forniti dal datore di lavoro in forma individuale e non collettiva (vedasi all. 18 - scheda di consegna dei DPI di ciascun lavoratore) con l'obbligo da parte del predetto di vigilare affinché tali DPI venissero effettivamente utilizzati da ciascun lavoratore.
Con le circostanze aggravanti della lesione grave per durata della malattia superiore ai 40 gg ed indebolimento permanente di un organo, nonché della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In Cinisello Balsamo in data 23.03.2015
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, S.M., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art 40, co. 2, 43, co. 3 e 590 co. 1, 2, 3 cod. pen. anche in relazione alle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e, in particolare, in relazione all'art 18, co. 1 , lett. f) D.lgs 81/08 nonché mancanza, illogicità manifesta e mancanza di motivazione.
Ripercorse le vicende processuali e ricordate le circostanze dell'infortunio sul lavoro che ebbe ad interessare la lavoratrice, il difensore ricorrente analizza il ruolo del preposto e i casi possibili di esclusione della sua responsabilità, alla luce della giurisprudenza, ma anche della dottrina, laddove le carenze riscontrate riguardino la fase esecutiva della prestazione e non coinvolgano scelte legate alle sfere di responsabilità del garante sovraordinato.
Per il ricorrente la previsione di una contemporanea responsabilità del dirigente e dei preposti dotati di delega esecutiva per l'omessa applicazione di una regola cautelare antinfortunistica sarebbe frutto di un'errata equivalenza delle due posizioni di garanzia e determinerebbe, conseguentemente, un'ingiustificata duplicazione delle responsabilità. In altri termini, il fatto che il giudice di secondo grado abbia tralasciato ogni valutazione in concreto circa la previsione di un sistema di deleghe esecutive da parte del dirigente, limitandosi a ritenere sussistente tout court una responsabilità del S.M. per violazione delle norme antinfortunistiche in virtù della posizione apicale dallo stesso rivestita, determina sia un'erronea applicazione della legge penale in materia, sia un'evidente carenza di motivazione.
Quanto al contenuto del profilo di colpa ascritto al S.M., ovvero al mancato controllo sull'effettivo utilizzo da parte dei lavoratori del guanto anti-taglio assegnato come DPI, il difensore ricorrente sottolinea che non si è mai inteso sostenere che tale obbligo non sussista, ma che - nel contesto in esame - la corretta o scorretta esecuzione dell'obbligo dovesse essere valutata in concreto, analizzando il materiale probatorio raccolto in atti E: ricostruendo come l'imputato abbia inteso provvedervi. Ciò perché il S.M. era a capo di una struttura complessa e che quindi nello svolgimento della propria attività non poteva che avvalersi dell'operato di collaboratori, quali il Responsabile di Area e il Responsabile di Unità, che avevano precisi compiti in materia di sicurezza sul lavoro e che erano perfettamente preparati per il loro svolgimento. In particolare, al Responsabile di Unità competeva la materiale esecuzione delle misure di prevenzione e protezione previste, mentre al Responsabile di Area competeva il controllo sull'effettiva esecuzione di tali misure, riferendo poi al dirigente sugli esiti di tale controllo. Ed allora la tesi che si sostiene in ricorso è che il generale obbligo di controllo che incombeva sul S.M. non poteva che essere eseguito attraverso l'operato dei preposti - cosa del tutto impossibile altrimenti per l'imputato -, nell'ambito di una classica delega (non di funzioni, ma) di esecuzione materiale per conto del soggetto subordinatamente apicale. Inoltre, per il ricorrente, ammesso pure che questo controllo sia stato quantomeno inefficace, di ciò il S.M. è stato del tutto inconsapevole, non essendogli mai stato segnalato che i lavoratori del centro di cottura disapplicassero le misure di prevenzione e protezione individuate. Quindi, pur avendo posto in essere una struttura quantitativamente e qualitativamente adeguata all'espletamento del proprio obbligo, l'imputato non ha mai avuto alcuna segnalazione che lo obbligasse ad interventi più incisivi in tema di rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
Sotto questo specifico profilo, poi, l'affermazione del giudice di secondo grado secondo cui l'imputato fosse tenuto ad "un'attenta ed assidua vigilanza" si risolverebbe in una mera petizione di principio, del tutto sfornita di tenuta logica e giuridica.
In realtà, l'analisi del decisum -prosegue il ricorso- rende evidente come il giudice di secondo grado abbia riconosciuto la responsabilità dell'imputato facendola discendere automaticamente dalla sua posizione di garanzia nell'ambito della compagine sociale, sull'assunto che da questa dovessero necessariamente derivare poteri idonei per evitare l'infortunio verificatosi. Tale automatismo, non accompagnato da alcun accertamento in concreto circa le reali possibilità di gestione del rischio da parte dell'imputato, rischierebbe di condurre a una sorta di affermazione di responsabilità oggettiva del garante: tale circostanza, non può però ritenersi ammissibile.
Conseguentemente, deve ritenersi che il giudice di secondo grado abbia erroneamente applicato le leggi penali in materia di responsabilità colposa per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed abbia fornito una motivazione del tutto carente, non avendo proceduto alla valutazione di molteplici aspetti, pur prospettati dalla difesa nei motivi «appello, che avrebbero senza dubbio determinano l'esclusione di qualunque profilo di colpa in capo all'imputato.
Specificamente, se da un lato non è revocabile in dubbio che incombano sempre sul dirigente specifici oneri di vigilanza, dall'altro non potrebbe non considerarsi che il S.M. rivestisse una posizione apicale all'interno di una struttura societaria complessa e che, conseguentemente, non potesse adempiere agli incarichi conferitigli in prima persona. In questo contesto, l'addebito che in ipotesi avrebbe potuto essergli mosso sarebbe stato quello di aver posto in essere un'organizzazione inadeguata, per essersi avvalso di collaboratori senza precisi incarichi in materia di sicurezza sul lavoro, non dotati delle necessarie competenze e non adeguatamente formati. Ma di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza impugnata.
Concludendo, se non è contestabile che l'imputato avesse posto in essere un'organizzazione adeguata alla gestione della sfera di rischio a lui attribuita, servendosi - sul piano esecutivo - di soggetti deputati ad eseguire concretamente misure e controllo sulla loro applicazione, e che non avesse avuto alcuna informazione circa una scorretta gestione della medesima sfera di rischio, ad egli non potrebbe ragionevolmente ascrivibile alcuna responsabilità per l'infortunio per cui è processo.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 40, co.2, 43, co. 3 e 590 co. 1, 2, 3 cod. pen. anche in relazione alle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e, in particolare, in relazione all'art 77, co. 4 lett. d) D.lgs 81/08, nonché mancanza, illogicità manifesta e mancanza di motivazione.
Per il difensore ricorrente sembrerebbe che il giudice d'appello abbia escluso la sussistenza del profilo di colpa specifica addebitato al S.M., consistente nella mancata o comunque scorretta fornitura dei DPI, ai sensi dell'art. 77, co. 4, lettera d) del D.lgs 81/08,.
Ci si duole, però, che la statuizione della sentenza impugnata, sul punto, non sembri essere del tutto univoca. In proposito, infatti il giudice di secondo grado afferma, da un lato, la correttezza dell'assunto difensivo secondo il quale l'art. 77 co. 4 lett. d) D.lgs 81/08, prevede in effetti che "qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone" i DPI possano essere messi a disposizione in modo collettivo, ma dall'altro afferma che "solo successivamente al verificarsi dell'infortunio, i guanti antitaglio furono forniti in modo individuale", quasi a ribadire l'impostazione accusatoria secondo la quale i DPI debbano essere posti a disposizione dei lavoratori esclusivamente in modo individuale .
Il ricorrente allora ripropone la censura già svolta contro la sentenza di primo grado sul possibile uso collettivo dei DPI, in casi come quello della lavoratrice in­ fortunata, che, così come tutti gli altri lavoratori impiegati nel centro di cottura, non era adibita quotidianamente ad operazioni che la esponessero a rischio di taglio, potendo operare per giorni senza alcun coinvolgimento in lavorazioni come quella in cui si è verificato l'infortunio; conseguentemente, i guanti anti-taglio erano stati posti a disposizione per il loro uso collettivo da parte di tutti i lavoratori, senza un'assegnazione individuale del DPI. D'altro canto, prosegue il ricorso, i guanti erano presenti in numero, qualità e taglie adeguate alla bisogna. La lavoratrice infortunata, poi, era stata ovviamente posta a conoscenza della disponibilità dei guanti anti-taglio, era stata informata del rischio ed era stata formata anche sull'uso dei DPI.
Il giudice di prime cure aveva accolto l'impostazione accusatoria, motivando nel senso che "il tecnico accertava, tra l'altro, la violazione dell'art. 77 co. 4, lettera d) del D.lgs 81/08, che stabilisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto alle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, che devono essere destinati ad un uso personale, consegnati personalmente e non collettivamente. Anche tale indicazione deve ritenersi norma precauzionale di pericolo, tale che induce il lavoratore ad una migliore conservazione del presidio personale, ponendone inoltre l'accento sulla necessità d'uso".
Evidenzia allora il ricorrente che, in primo luogo, il chiaro disposto dell'art. 74 del D.lgs 81/08, rende esplicito che il significato di "dispositivo di protezione individuale", o DPI, che è quello di strumento che protegge un" lavoratore, contrapposto ai dispositivi di protezione collettiva che appunto proteggono "più di un" lavoratore, ma non significa affatto che si tratti di strumento che protegge "quel" lavoratore. Quindi, un utilizzo collettivo del DPI, qualora le condizioni lo consentano, non può affatto essere concettualmente escluso. Ma c'è di più. Proprio l'art. 77, co. 4, lettera d) del D.lgs 81/08, consente esplicitamente un uso collettivo del DPI, stabilendo che "qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, [il datore di lavoro] prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori". Quindi l'unico limite legale all'utilizzo collettivo dei DPI è costituito dall'eventuale insorgere di problemi igienico-sanitari, ma in mancanza di questi è esplicitamente per­ messo. Di fronte a tali evidenze, la motivazione resa nella sentenza di primo grado - aveva già dedotto il ricorrente nel gravame del merito - era del tutto apparente: quella sentenza non diceva nulla sul perché la norma che consente l'uso collettivo dei DPI fosse stata disapplicata, ponendo poi l'accento su una presunta "migliore conservazione" del DPI o sulla altrettanto presunta "migliore consapevolezza" del lavoratore-tipo sul suo uso che si risolvevano in mere petizioni di principio.
La motivazione resa nella sentenza di secondo grado - ci si duole- sarebbe, invece, ambigua.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso e il difensore dell'imputato Avv. Luca Basilio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Incontestate sono due importanti circostanze di fatto: a. che la lavoratrice (aiuto cuoco) ebbe a tagliarsi le mani, riportando le lesioni di cui all'imputazione, mentre era intenta ad aprire una grossa latta di tonno, in quanto eseguì tale operazione con dei normali guanti in lattice; b. che i guanti antitaglio erano stati messi a disposizione collettivamente e non singolarmente.
Il difensore ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione su punti specifici ampiamente considerati dalla decisione impugnata, sia in ordine al profilo di garanzia attribuibile al suo assistito,. sia in relazione alla mancata effettività del controllo sull'uso individuale dei DPI da parte dei lavoratori.
Tuttavia le doglianze oggi riproposte tout court erano state già confutate dal giudice del gravame del merito, con una motivazione con la quale il ricorrente in concreto non si confronta e che si palesa priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, sottraendosi, pertanto, alle proposte censure di legittimità.
Correttamente rileva la Corte territoriale che il S.M., nella qualità a lui attribuita di preposto e di titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolu­mità dei lavoratori, era responsabile degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia in quanto titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi (così ex multis la richiamata Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004).
Egli, dunque, era nelle condizioni di gestire la sfera di rischio a lui conferita, intesa come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante.
Ricorda la sentenza impugnata che il teste G. ha riferito in dibattimento che i guanti antitaglio erano presenti nel Centro Cottura di Sesto San Giovanni ma non forniti in modo individuale ai lavoratori bensì collettivo.
La sentenza impugnata avalla chiaramente l'interpretazione difensiva secondo cui l'art. 77 co. 4 lett. d) D.lgs 81/08 prevede in effetti che "qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone" i DPI possano essere messi a disposizione in modo collettivo, il che rende il secondo motivo illustrato in premessa manifestamente infondato.

La circostanza, tuttavia, che ha portato concordemente i giudici del merito a ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato è individuabile in ciò che ha dichiarato il medesimo teste G., ovvero che fosse del tutto "diffuso" l'utilizzo di guanti in lattice per l'effettuazione di operazioni con lame taglienti (come quella di apertura delle scatole di tonno).
Ed allora, quanto all'utilizzo effettivo dei DPI, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, appare dirimente la deposizione del teste D. che ha specificato come il direttore regionale- e dunque S.M. - aveva l'obbligo di verificare che il responsabile di Unità attuasse le disposizioni affidate e riferisse al direttore regionale, e dunque all'odierno ricorrente.
Esisteva, dunque, una pericolosa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non era frutto di un'estemporanea scelta del singolo lavoratore, ma che era prassi operativa, che in quanto tale, non poteva rimanere nel governo del solo garante di prossimità, ma investiva anche quelli di grado più elevato, come l'odierno ricorrente.
Corretto appare il rilievo dei giudici di appello che la responsabilità del S.M. consegue alla specifica qualifica dallo stesso rivestita e che la circostanza, evocata in atto di appello e riproposta in questa sede, per cui l'imputato non sa­rebbe stato messo a conoscenza di problematiche attinenti il mancato utilizzo dei DPI, non appare dirimente proprio in considerazione del fatto che, come riferito dal teste G., la condotta pericolosa posta in essere dalla P.L. (l'apertura delle latte di tonno con utilizzo di soli guanti di lattice) lungi dall'essere attività estemporanea costituiva una prassi diffusa.
Dunque, seppure vada corretta l'affermazione che si legge in sentenza secondo cui "S.M. era quindi tenuto ad un'attenta ed assidua vigilanza, e di controllo che il lavoratore svolgesse la sua mansione senza mettere in pericolo la propria incolumità", lo stesso era tenuto a verificare che, indipendentemente dall'esistenza di un preposto al controllo delle lavorazioni, sul luogo di lavoro non fossero in atto prassi operative elusive dell'uso dei presidi antinfortunistici pur forniti.
Legittima o meno che fosse la messa a disposizione collettiva dei DPI, se n'era evidentemente dimostrata l'inadeguatezza, visto che, come ricorda la sentenza impugnata, successivamente al verificarsi dell'infortunio, i guanti antitaglio furono forniti in modo individuale.

3. B.O. , datore di lavoro e dunque in quanto tale, titolare della posi­ione di garanzia in tema di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, aveva delegato tale delicata funzione a S.M..

In particolare, egli, quale direttore regionale - come da delega di B.O.- e in particolare direttore di "Lombardia l", era a capo di un'unità complessa così strut­turata. S.M. era il dirigente del centro di cottura di Sesto San Gio­vanni, luogo del sinistro, e si avvaleva del Responsabile di Area che era l'anello di congiunzione con il responsabile di Unità, con il compito di attuare le disposizioni aziendali e di legge tutti con precisi compiti in materia di sicurezza sul lavoro .
Si è, dunque, in presenza, come rileva il ricorrente, di una struttura piramidale complessa con al vertice B.O., dal quale si dipartono le deleghe , via via, sempre più frazionate, piramide nella quale, S.M. occupava il primo gradino sotto il vertice di SODEXO ITALIA S.p.A.
Ebbene, con riferimento, alla specifica posizione del delegato alla sicurezza dei lavoratori, ovvero l'odierno ricorrente S.M., va rilevato che in tema di prevenzione di infortuni sui luoghi di lavoro, ai fini della individuazione del ga­rante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio sicché deve ritenersi a lui ricon­ducibile, in quanto delegato dal datore di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro , il controllo delle distribuzione e dell'uso effettivo dei disposi­tivi di protezione da parte dei lavoratori, al fine di rilevare difetti pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per eliminarli
Orbene, il ricorrente e la sentenza impugnata dedicano peculiare attenzione alla dedotta insufficienza del DVR e alla consegna collettiva e non individuale dei dispositivi di protezione individuali, laddove, come detto, il nodo centrale della vicenda appare l'effettivo controllo sull'utilizzo secondo regola dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori.
Correttamente, tuttavia, la Corte territoriale, anche in ragione della più evoluta valutazione dei compiti di garanzia del datore di lavoro , osserva che le rilevate omissioni del DVR e della fornitura del presidio individuale di tutela nonché il successivo controllo sul suo utilizzo, escludono la possibilità di invocare , quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori poiché il rispetto della normativa antinfortunistica ha la finalità di salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi delle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché naturalmente connesse con lo svolgimento delle attività lavorative.

4. La sentenza impugnata, dunque, opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, o il suo delegato, hanno l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). Va anche ricordato che l'eventuale colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedi­ bile scelta del lavoratore (vedasi per tutte questa Sez. 4, n. 16397 del 5/3/2015, Guida, che ha escluso l'abnormità della condotta del lavoratore, il quale, impegnato nell'installazione di un ascensore, era caduto mettendo il piede in fallo, così battendo la testa e decedendo, dopo essersi sganciato dall'imbracatura di sicurezza per meglio eseguire i lavori di sua competenza, atteso che le modalità esecutive da lui adottate rientravano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quanto ritengono di aver acquisito competenza ed abilità nelle proprie mansioni)
In altri termini, l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (Sez. 4, n. 23292 del 28/4/2011, Millo ed altri, Rv. 250710 che ha precisato essere abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli).

5. Secondo la logica motivazione del giudice del gravame del merito -con cui, in concreto, sul punto, l'odierno ricorso non si confronta- risulta evidente, dunque, alla luce di quanto dichiarato dai testi G. e D. che il DVR non prevedeva una griglia di controlli -sistematici o a campione ma sistemici - sul rispetto delle regole cautelari previste, né un sistema di controllo sull'onere di informazione dei responsabili di unità e di area verso il direttore regionale in punto di utilizzo effettivo dei dispositivi di protezione individuale né l'elaborazione del DVR prevedeva un sistema, a cascata, di controlli sull'effettivo rispetto delle procedure di sicurezza elaborate e per prevenire infortuni. Se così è, risulta evidente che il DVR era effettivamente inadeguato, anche solo con riferimento ai protocolli operativi nell'utilizzo di macchinari e dispositivi finalizzati al taglio.
Allo stesso tempo, non risultano controlli effettivi da parte del responsabile di unità sull'effettivo e costante utilizzo dei DPI da parte dei singoli lavoratori; nulla sembra riferito dal responsabile di unità delegato al direttore regionale, non risultano protocolli di controllo, nemmeno a campione richiesti dal direttore generale né verifiche effettive da parte dell'imputato ricorrente sui controlli del responsabile di unità e di area
La conclusione è che i responsabili di Area e di Unità non controllavano, S.M. non esigeva report né aggiornamenti sicché l'utilizzo dei guanti di lattice, in dispregio dei dispositivi di protezione individuale era, con riferimento alla vicenda per cui vi è processo, una prassi diffusa, in totale violazione degli oneri di reciproca informazione cui erano tenuti i soggetti destinatari di deleghe in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Corte territoriale richiama correttamente il consolidato principio in forza del quale, in tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 45369/2010, Osella - conf. nn. 47931/1990, 38810/2005 Rv. 232415).
Consegue che, ove più persone rivestano una posizione di garanzia (nel caso in esame il direttore regionale e, a cascata, i responsabili di area e di unità), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di evitare l'evento.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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La norma UNI ISO 45001 del 2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso” è la prima norma internazionale a definire gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo.

ISO 45001: 2018 Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro - Requisiti con guida per l'uso

La norma fissa un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, permettendo così di aumentare le performance in materia di salute e sicurezza a qualsiasi organizzazione che scelga di certificare sotto accreditamento il sistema di gestione.

Sviluppata dall’International Organization for Standardization (ISO) con il contributo di esperti di oltre 70 Paesi del mondo, e recepita a livello nazionale dall’Ente Italiano di Normazione (UNI), fornisce dunque un quadro internazionale che tiene conto dell’interazione tra l’azienda e il suo business.

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Nata per garantire uniformità tra le varie norme ISO sui sistemi di gestione, la UNI ISO 45001 ne adotta la Struttura ad Alto Livello (HLS – High Level Structure) e le principali novità riguardano:

Risk based thinking
Nel nuovo approccio basato sul rischio, il rischio viene definito “effetto dell’incertezza” e dunque colto in un senso ampio. Può assumere un’accezione positiva o negativa, e orientare l’azienda a focalizzare sia i rischi che le opportunità di migliorare le prestazioni del sistema.

Analisi del contesto
La progettazione del sistema di gestione deve tenere conto del contesto in cui opera l’organizzazione nella sua accezione più ampia, compresi gli aspetti logistici, urbanistici, sociali, culturali, politici, legali, normativi del settore di mercato e molti altri. L’analisi permette di comprendere i fattori interni, ma soprattutto quelli esterni, che possono influenzare le prestazioni del sistema.

Leadership
L’alta direzione deve dare un forte committment affinché sia ripreso a tutti i livelli della catena di comando.

Coinvolgimento
Diventano centrali gli aspetti della partecipazione e consultazione dei lavoratori, a partire dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), strumenti imprescindibili per individuare i pericoli occulti e per l’attuazione delle politiche di prevenzione.

Outsourcing
Acquisti e appalti vengono compiutamente disciplinati, con la distinzione tra fornitori di beni e di servizi, poiché è in particolare nella categoria degli appaltatori o contractors che molto spesso.

Ciclo Plan-Do-Check-Act

Il concetto PDCA è un processo iterativo utilizzato dalle organizzazioni per ottenere un miglioramento continuo. Può essere applicato a un sistema di gestione e a ciascuno dei suoi singoli elementi, come segue:

a) Pianificare: determinare e valutare i rischi di S&SL, opportunità di S&SL e altri rischi e altre opportunità, stabilire obiettivi e processi di S&SL necessari per ottenere risultati in conformità con la politica di S&SL dell'organizzazione;
b) Do: attuare i processi come previsto;
c) Controllare: monitorare e misurare le attività e i processi in relazione alla politica di S&SL e agli obiettivi di S&SL e riferire i risultati;
d) Agire: intraprendere azioni per migliorare continuamente le prestazioni di S&SL per raggiungere i risultati previsti.

Figura ciclo

                                            Figura - Ciclo Plan-Do-Check-Act

Focal points Check List audit SGSSL - ISO 45001:2018 (IT)

4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e delle parti interessate
4.3 Definire il campo di applicazione del SGSSL
4.4 Sistema di Gestione per la SSL
5 LEADERSHIP
5.1 Leadership e partecipazione dei lavoratori
5.2 Politica per la SSL
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità
5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori
6 PIANIFICAZIONE
6.1 Azioni per affrontare i rischi e le opportunità
6.1.1 Generalità
6.1.2 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità
6.1.2.1 Identificazione dei pericoli
6.1.2.2 Valutazione dei rischi per la SSL e altri rischi per il SGSSL
6.1.2.3 Valutazione delle opportunità per la SSL e di altre opportunità per il SGSSL
L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere uno o più processi per valutare:
6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti
6.1.4 Attività di pianificazione
6.2 Obiettivi per la SSL e pianificazione per il raggiungimento
6.2.1 Obiettivi per la SSL
6.2.2 Azioni di pianificazione per raggiungere gli obiettivi di SSL
7 SUPPORTO
7.1 Risorse
7.2 Competenza
7.4 Comunicazione
7.4.1 Requisiti generali
7.4.2 Comunicazione interna
7.4.3 Comunicazione esterna
7.5 Informazioni documentate
7.5.1 Requisiti generali
7.5.2 Redazione e aggiornamento
7.5.3 Tenuta sotto controllo delle informazioni documentate
8 ATTIVITÀ OPERATIVE
8.1 Pianificazione e controllo operativi
8.1.1 Generalità
8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la SSL
8.1.3 Gestione del cambiamento
8.1.4 Approvvigionamento
8.1.4.1 Generalità
8.1.4.2 Appaltatori
8.1.4.3 Affidamento all'esterno (outsourcing)
8.2 Preparazione e risposta alle emergenze
9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni
9.1.1 Requisiti generali
9.1.2 Valutazione della conformità
9.2 Audit interno
9.2.1 Requisiti generali
9.2.2 Programma di audit interno
9.3 Riesame della direzione
10 MIGLIORAMENTO
10.1Requisiti generali
10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive
10.3 Miglioramento continuo

...

Estratto

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Decreto interministeriale 6 aprile 2022

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Decreto interministeriale 6 aprile 2022

Decreto interministeriale 6 aprile 2022 - Attuazione articolo 124 co. 12 Dlgs 101/2020

ID 16344 | 07.04.2022 / Decreto in allegato - Attesa pubblicazione in GU

Decreto interministeriale 6 aprile 2022 recante “Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Art. 124 co. 12 - Esposizioni accidentali o di emergenza

12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della protezione civile sono stabiliti le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.

....

Il Ministro dell’Interno
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Ministro della salute
il Ministro della transizione ecologica

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti”, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, che stabilisce che il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è rinominato «Ministero della transizione ecologica» e che la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;
Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico (ora della transizione ecologica), sentito il Dipartimento della protezione civile, sono stabiliti le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento;
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è espresso con nota n. 53100 del 7 dicembre 2021;
Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota n. 1296 del 26 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota n. 385-P del 20 gennaio 2022;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica, espresso con nota n. 8297 del 4 aprile 2022

DECRETA

Art. 1 (Obiettivi)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali e che, in relazione all'attività a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si fa riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 3 (Indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell’esposizione di emergenza)

1. Durante una situazione di esposizione di emergenza l'intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell'ambito della preparazione all’emergenza, compresi:
a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l'esposizione;
b) la valutazione dell'efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente;
c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento;
d) l'attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.

Art. 4 (Attività su scenari di intervento)

1. Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono:
a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo;
b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all'ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi;
c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi;
d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti;
e) la delimitazione delle aree contaminate;
f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari;
g) la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento;
h) la bonifica di ambienti contaminati.

Art. 5 (Valutazione dello scenario operativo)

1. Gli interventi che determinano modalità di esposizione professionale in emergenza prevedono misure di valutazione dello scenario operativo con particolare riguardo a:
a) tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di protezione individuale disponibili più idonei in relazione all’emergenza;
b) caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere, l’accessibilità al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonché i quantitativi, la provenienza e le modalità di rilascio della stessa;
d) estensione e caratteristiche dell’area operativa all’interno della quale è necessario effettuare le operazioni di emergenza.

Art. 6 (Misure protettive per la gestione dell’emergenza)

1. Sono considerate misure protettive efficaci per la gestione dell’emergenza:
a) l'applicazione dei principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza, come indicati dall’articolo 173 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) la delimitazione e suddivisione dell’area operativa, all’interno della quale è presente una condizione che possa determinare un’esposizione a dosi superiori ai limiti previsti per le diverse categorie;
c) l’impiego di mezzi di sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in relazione alle funzioni svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
d) il monitoraggio ambientale dell'area operativa;
e) il controllo dell’esposizione professionale o accidentale degli addetti all'emergenza che accedono all’area operativa;
f) la sorveglianza degli accessi all’area operativa;
g) l’applicazione di tecniche operative che non espongono direttamente gli operatori agli effetti delle radiazioni, anche mediante sistemi robotizzati o azionati a distanza.

Art. 7 (Strategie di gestione dell'emergenza)

1. Sono considerate strategie e azioni efficaci per la gestione dell’emergenza:
a) la predisposizione da parte della Prefettura dei piani di emergenza per le installazioni e gli impianti, nei casi previsti dagli articoli 174, 175, 177, 185, 186 e 187 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si avvale per tale fine del «comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare», con i contenuti previsti dall'Allegato XXXII dello stesso decreto;
b) la capacità di condividere da parte del responsabile della segnalazione dell’emergenza, nell’immediatezza, tutte le informazioni finalizzate alla gestione dell’intervento con il Comando dei vigili del fuoco, la Prefettura, la Questura, il Servizio di emergenza sanitaria 118, l’ARPA/APPA e il Sindaco;
c) l'adozione di un modello di intervento in grado di assicurare la gestione degli allarmi, il flusso di comunicazione tra i soggetti impegnati nell’emergenza e lo svolgimento coordinato delle attività operative in campo, individuando la direzione tecnica dei soccorsi in capo al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, con l’attivazione di un Posto di comando avanzato al quale dovranno fare riferimento i responsabili di tutte le funzioni individuati nei piani di emergenza; per la gestione delle operazioni il direttore tecnico dei soccorsi si avvale dell’esperto di radioprotezione dell’esercente, anche riguardo al controllo dell'esposizione professionale e accidentale di emergenza;
d) la definizione di specifiche misure protettive, anche comprendenti misure di salute pubblica, da adottare nei confronti della popolazione, nonché di informazione pubblica;
e) l’impiego delle squadre speciali di intervento laddove previsto nei piani di emergenza indicati dal Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Art. 8 (Squadre speciali di intervento)

1. Per le esigenze connesse all’attuazione dei piani di emergenza, nei casi in cui è necessario che siano previste squadre speciali di emergenza, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Il personale, individuato su base volontaria, è chiaramente ed esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili. 
3. Ai lavoratori e al personale delle squadre speciali di emergenza che, in relazione all'attività cui sono adibiti, siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
4. Nel caso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale facente parte dei nuclei di intervento N-R. In caso di intervento del personale non facente parte dei nuclei di intervento N-R, in ottemperanza all’articolo 124, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, dovranno essere previste ed adottate le misure idonee ad evitare che lo stesso sia suscettibile di incorrere in esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 101 del 2020. In caso di avvenuta esposizione di emergenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 124, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, tale personale è comunque sottoposto alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non riportato nel presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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Circolare INL n. 2 del 7 aprile 2022

ID 16346 | | Visite: 1855 | News Sicurezza

Circolare n  2 del 7 aprile 2022   Apprendistato formazione di base e trasversale in FAD

Circolare n. 2 del 7 aprile 2022 - Apprendistato: formazione di base e trasversale in FAD

ID 16346 | 07.04.2022 / In allegato Circolare

Oggetto: erogazione della formazione di base e trasversale in FAD.

Al fine di corrispondere a richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali del lavoro, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.

Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 3337 del 6 aprile u.s., si rappresenta quanto segue.

Come noto, in forza dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.

In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

In assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.

Pertanto, si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.

Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.

Peraltro, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale questo Ispettorato, con la nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, ha confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista, nel caso di specie, “dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020”. In tal senso, la formazione deve dunque essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

Appare necessario, pertanto, per le medesime ragioni innanzi esplicitate, che tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.

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Fonte: INL

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Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011

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Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011

Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).

Direzione Centrale Prestazioni

Prot. INAIL 60002.07/11/2011.0008476

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti l’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike-sharing.

Considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l’uso della bicicletta, al fine di fornire risposta ai quesiti in questione e le necessarie istruzioni operative per l’esame delle singole fattispecie, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.

Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.

La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato.

Con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, si precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.

Al riguardo, infatti, si osserva che ai fini di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 38/2000 non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può appartenere sia al lavoratore che a terzi, quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio collegate alle scelte di guida del mezzo.

Infine, per completezza di analisi, si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta.

Dalla sussistenza di dette condizioni, si può invece prescindere qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.

A tali conclusioni deve pervenirsi in considerazione del fatto che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al c.d. percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione1 ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.

Il Direttore Centrale
F.to Dr. Luigi Sorrentini

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Cassazione Penale Sez. 1 del 25 febbraio 2022 n. 6908

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CP Sez  1 del 25 febbraio 2022 n  6908

Cassazione Penale Sez. 1 del 25 febbraio 2022 n. 6908

Sabotaggio dei sistemi di sicurezza del trattore stradale

Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: FILOCAMO FULVIO
Data Udienza: 25/11/2021

Alterare la funzionalità del cronotachigrafo è reato di omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche

Con sentenza n. 6908 del 25 febbraio 2022, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche il proprietario del mezzo che altera la funzionalità del cronotachigrafo mediante la elusione dei limiti di velocità e degli orari di guida fissati a tutela dei lavoratori con rischio per gli stessi e per gli utenti della strada.

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato A.N. colpevole del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., con condanna a sei mesi di reclusione e pena sospesa, perché, agendo in concorso con l'autista del trattore stradale targato OMISSIS, quale proprietario del veicolo, danneggiava gli impianti e le apparecchiature di sicurezza destinati a prevenire infortuni sul lavoro, apportandovi modifiche dirette ad alterare il funzionamento del cronotachigrafo le quali comportavano l'inefficienza di alcuni sistemi di sicurezza attiva e passiva tra cui il limitatore di velocità ed il sistema di controllo della frenata ABS, con conseguente rischio per gli altri utenti della strada e per lo stesso autista.
2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla non riconosciuta natura di atto irripetibile degli accertamenti tecnici svolti dagli inquirenti sull'apparecchiatura elettronica in dotazione al veicolo sopra indicato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge rispetto all'assenza di prova della consapevolezza della manomissione da parte del proprietario del mezzo.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta la mancata applicazione della pur invocata particolare tenuità del fatto negata a causa dell'affermata pericolosità della condotta posta in essere rispetto alla circolazione del veicolo con strumentazione di sicurezza oggetto di manomissione; in particolare, si assume che detta pericolosità sia sfornita di prova specifica sull'effettività della stessa rispetto alla pubblica incolumità ovvero sulla sostenuta inefficienza dei dispositivi così modificati.

Diritto

3. I motivi proposti sono infondati.
4. Quanto al primo motivo, il ricorrente ripropone le censure dell'appello, già confutate dalla sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria. La Corte territoriale, infatti, non solo ribadisce che gli accertamenti effettuati sul veicolo non sarebbero un'attività tecnica irripetibile, ma rileva anche come non se ne sia richiesta la ripetizione. La difesa dell'imputato si è limitata a sollevare eccezioni meramente assertive, sfornite di qualsiasi riferimento fattuale o tecnico, sostenendo generiche violazioni di norme sulle quali il giudice si era già pronunciato, senza, peraltro, specificare in che modo sia rilevabile l'inattendibilità dei risultati.
5. Rispetto al secondo motivo, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'appello, con riguardo alla consapevolezza della manomissione delle apparecchiature di sicurezza del veicolo, ha evidenziato, con motivazione logica ed adeguata, insindacabile in sede di legittimità, che il ricorrente, quale rappresentante legale dell'impresa proprietaria del veicolo, è certamente il primo interessato dagli effetti economico-produttivi della manomissione, poiché con essa ha potuto eludere i limiti di velocità e le norme limitative degli orari di guida fissati a tutela dei lavoratori, così incrementando la produttività dell'impresa .
6. Il terzo motivo, sulla lamentata mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. relativo al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, è inammissibile essendo la decisione impugnata adeguatamente motivata dalla pericolosità derivante dal sabotaggio dei sistemi di sicurezza, sia per il lavoratore conducente del mezzo che per gli altri utenti della strada.
7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Documento di programmazione della vigilanza per il 2022

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Documento di programmazione della vigilanza per il 2022

Documento di programmazione della vigilanza per il 2022

ID 16317 | 05.04.2022 / In allegato Nota INL 4 aprile 2022

Nota INL 4 aprile 2022

Gli obiettivi e le priorità della programmazione dell’attività di vigilanza di competenza dell’INL, quale Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, anche nel 2022 risultano strettamente funzionali e direttamente connesse all’evolversi della situazione socio-economica di riferimento, caratterizzata dalla delicata fase di ripresa del mercato del lavoro dalla crisi connessa allo stato emergenziale da Covid-19.

In tale contesto il personale ispettivo dell’Agenzia continuerà ad assicurare lo svolgimento degli accertamenti in ambito lavoristico, previdenziale e assicurativo e, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge n. 146/2021, garantirà il necessario presidio a tutela della salute e sicurezza del lavoro in tutte le aziende, intese ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 3 d. lgs. n. 81/2008, nella convinta adesione all’approccio “Vision Zero” delineato nel Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione europea e mirato a migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonché a ridurre il numero dei decessi correlati al lavoro.

Non soltanto viene confermata ma diventa strategica, per le evidenti ricadute complessive sul piano della legalità del lavoro, la programmazione dell’azione di vigilanza per il contrasto al lavoro sommerso - anche in attuazione delle specifiche previsioni del PNRR - e per combattere gli abusi connessi alla sempre maggior diffusione delle nuove tipologie lavorative tipiche della gig economy, l’illecito utilizzo degli ammortizzatori sociali, il ricorso ad esternalizzazioni fittizie e distacchi transnazionali non genuini - in stretta collaborazione con le autorità di controllo degli altri Stati membri dell’UE e con il supporto dell’ELA - e tutte le altre significative violazioni di natura sostanziale lesive dei diritti primari dei lavoratori. L’obiettivo prioritario resta naturalmente quello di realizzare una sollecita e adeguata tutela dei diritti del lavoro e dei lavoratori interessati dalle fattispecie illecite, attraverso l’esercizio di tutti i poteri attribuiti al personale ispettivo, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili sotto il profilo economico-sociale, quali lavoratrici madri, minori e migranti; per tali ultimi lavoratori, in particolare, per tutta la durata dei relativi progetti, proseguirà l’esperienza manifestatasi foriera di risultati positivi, della pianificazione degli interventi delle task force ispettive caratterizzate dalla presenza di qualificati mediatori dell’OIM.

L’esperienza maturata nel corso del precedente anno si è rivelata di estrema efficacia per creare un clima di fattiva collaborazione tra gli organi di controllo, le organizzazioni del terzo settore ed i cittadini di Paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo nonché per l’analisi criminologica e sociologica delle cause dello sfruttamento.

L’attività sopra richiamata sarà realizzata anche grazie al supporto operativo fornito dai militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle sue articolazioni territoriali e alla collaborazione, nell’ottica dell’intervento multi-agenzia, con tutte le autorità e organizzazioni attive a presidio e tutela dei diritti dei lavoratori, della legalità e del corretto funzionamento del mercato del lavoro. 

Permane inoltre l’impegno dell’INL e di tutte le sue articolazioni alla realizzazione di incontri sul territorio nazionale nell’esercizio della funzione di prevenzione e promozione affidata al personale ispettivo dall’art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004, al fine di sensibilizzare cittadini, imprenditori, forze sociali, associazioni sulla legalità del lavoro attraverso iniziative rivolte ai principali attori del mercato del lavoro.

L’Agenzia sarà inoltre impegnata a proseguire nella realizzazione di iniziative di formazione specifica, mirata a sviluppare la professionalità e l’aggiornamento dell’organico ispettivo alla luce della continua evoluzione normativa in materia lavoristica, di assicurazioni sociali obbligatorie e di salute e sicurezza del lavoro, anche in considerazione delle recenti e prossime nuove assunzioni di personale.

Lo svolgimento delle azioni in questione dovrà essere, altresì, accompagnata da un’attività di puntuale comunicazione esterna volta ad assicurare, previa verifica a livello centrale del rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e in particolare della presunzione di innocenza, un’adeguata divulgazione dei risultati di ogni efficace intervento dell’Agenzia ritenuto rilevante per l’opinione pubblica.

Si fa presente, infine, che anche nel corso del 2022 il presente documento potrà essere soggetto ad integrazioni ed adattamenti in base all’evoluzione della situazione sanitaria e all’andamento della curva degli incidenti sul lavoro.

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Documento di programmazione della vigilanza per il 2022

Situazione del mondo del lavoro e azione dell’INL a livello nazionale e internazionale

L’attuale contesto socio-economico, ancora gravato dalle conseguenze sociali della pandemia, mostra una ripresa delle attività nei diversi settori produttivi con effetti migliorativi sulla situazione occupazionale e conseguente incremento delle ore lavorate in diversi ambiti economici.

La ripresa economica, purtroppo, ha fatto registrare una recrudescenza degli eventi infortunistici che impone la necessità di garantire il “lavoro in sicurezza” ed un’azione dell’INL rivolta alla tutela sostanziale dei diritti dei lavoratori e, in particolare, al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e insicuro.

Allo stesso tempo l’INL continuerà ad essere fortemente impegnato ad incrementare l’azione di prevenzione delle forme più diffuse di irregolarità, attivando momenti di confronto, dialogo e approfondimento con tutti gli operatori del mondo del lavoro, nel sistematico esercizio dell’attività di prevenzione e promozione prevista dall’art. 8 del d. lgs. n. 124/2004.

Parimenti, si rafforzeranno e si renderanno strutturali il dialogo e la collaborazione con altri soggetti istituzionali e parti sociali, sia al fine rafforzare il modello di vigilanza multi-agenzia, rilevatosi particolarmente efficace nel contrasto alle forme di irregolarità più allarmanti, sia per dare un più efficace e concreto supporto agli operatori del mercato del lavoro.

La crescente diffusione di fenomeni di irregolarità transnazionali impone all’INL una partecipazione attiva alle campagne europee e internazionali in materia ispettiva. In tale ottica, l’INL proseguirà il percorso avviato inteso a rafforzare la cooperazione con le autorità degli Stati membri e con i relativi stakeholders, anche attraverso la stipula e l’attuazione di accordi bilaterali intesi a facilitare la condivisione di informazioni e di modalità operative indispensabili per assicurare il contrasto ad operazioni di fraudolenta elusione della normativa euro-unitaria posta a tutela dei lavoratori in distacco e a salvaguardia dei sistemi di sicurezza sociale. In tale contesto, risulterà strategico consolidare il confronto e la collaborazione con l’Autorità Europea del Lavoro (ELA) sia aderendo alle iniziative dalla stessa promosse sia sollecitandone l’intervento. Gli Ispettorati territoriali del lavoro, quali sensori privilegiati della complessità dei fenomeni osservati a livello locale, rivestono, quindi, un ruolo strategico nell’individuazione di ambiti in cui la progettualità ispettiva sperimentata dall’Agenzia europea, attraverso il coinvolgimento di tutti gli Stati membri interessati, risulti necessaria per assicurare il contrasto efficace di illeciti di rilevanza transnazionale.

Prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità

La funzione di tutela dell’INL si esplicherà anche attraverso le competenze regolatorie, autorizzatorie e conciliative che gli sono riconosciute, nonché tramite la richiamata attività di informazione, prevenzione e promozione della legalità (già prevista dal citato articolo 8 del d.lgs. n. 124/2004) la quale deve essere opportunamente valorizzata a livello territoriale nell’intento di perseguire il necessario obiettivo di diffondere la legalità del lavoro anche attraverso la condivisione di buone prassi del mondo imprenditoriale specie sul piano della salute e sicurezza.

In un contesto produttivo, fortemente segnato dalla pandemia e che nell’attuale fase di “ripartenza” necessita della prossimità dei soggetti istituzionali, le attività in questione possono essere l’occasione per implementare il dialogo con le associazioni di categoria, i sindacati e tutti i professionisti del settore. In tale prospettiva, la programmazione delle suddette iniziative potrà avvenire congiuntamente alle Direzioni di INPS e INAIL al fine di consentire l’approfondimento delle procedure amministrative, previdenziali e assicurative, seguite dagli Enti.

Richieste di intervento, conciliazioni monocratiche e tutela dei lavoratori

L’INL continuerà ad assicurare rilevanza prioritaria alle istanze provenienti da soggetti qualificati e caratterizzate dalla necessità di una tempestiva trattazione, anche in ragione della esaustività delle denunce e della rilevanza dei fatti riportati.

Al fine di assicurare tutela ai lavoratori migranti, notoriamente più fragili, l’INL ha rafforzato il servizio di ricezione delle richieste di intervento rendendo disponibile sul proprio sito istituzionale il modello di denuncia tradotto in diverse lingue (arabo, bengalese, cinese, francese, inglese, punjabi, romeno e urdu), in modo da agevolarne la comprensione e la corretta compilazione, realizzando, allo stesso tempo, lo scopo di orientare al meglio l’azione di vigilanza.

Sotto il profilo della tutela sostanziale dei lavoratori si confermano le indicazioni fornite nel precedente anno ed in particolare:

- rafforzamento dello “sportello all’utenza” i cui servizi andranno assicurati sia in presenza che online;
- ricorso in via prioritaria, per la definizione delle richieste di intervento, alla conciliazione monocratica preventiva (ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 124/2004) che, potrà essere effettuata anche attraverso strumenti di comunicazione da remoto;
- trattazione “d’ufficio” delle richieste di intervento (ove l’accertamento risulti definibile senza accesso ispettivo);
- valorizzazione della diffida accertativa e della disposizione, quali strumenti per una rapida ed efficace tutela dei diritti dei lavoratori.

Tutela dei lavoratori vulnerabili

L’azione di vigilanza, fortemente orientata in senso qualitativo e selettivo, sarà volta al contrasto dei fenomeni di irregolarità che pregiudicano i diritti fondamentali dei lavoratori maggiormente vulnerabili.

Tale azione ispettiva, oltre a riguardare i lavoratori provenienti da Paesi terzi, a tutela dei quali proseguiranno gli interventi attraverso apposite task force multi-agenzia, avrà altresì ad oggetto la verifica delle corrette modalità di occupazione dei minori a garanzia della loro integrità e salute psico-fisica, il controllo dell’osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68/1999, con particolare riguardo alla copertura dell’aliquota obbligatoria di personale appartenente alle categorie protette, la verifica delle forme di lavoro precarie, nonché l’accertamento di eventuali fenomeni discriminatori di genere e dell’effettività della tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. A tale ultimo fine, si conferma l’importanza del rapporto di collaborazione con la Rete delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, quali figure istituzionali in grado di rilevare le problematiche emergenti a livello locale in materia di pari opportunità, secondo quanto concordato nel protocollo d’intesa rinnovato in data 6 giugno 2018 tra l’INL e l’Ufficio della Consigliera nazionale di parità e alla luce delle disposizioni della legge 15 gennaio 2021, n. 4 e delle recenti modifiche normative apportate al Codice delle pari opportunità dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, entrata in vigore il 3 dicembre 2021.

Orientamento della vigilanza d’iniziativa e tutela sostanziale dei lavoratori.

L’espansione degli ambiti di competenza dell’azione di vigilanza dell’INL dovrà comportare la programmazione di interventi che assicurino piena tutela dei diritti dei lavoratori.

La programmazione degli accessi ispettivi deve essere improntata ad una valutazione attenta degli indici di rischio disponibili, soprattutto nelle more dell’incremento degli organici, anche sulla base di un assiduo confronto con tutti i soggetti che a livello territoriale concorrono al corretto funzionamento del mercato del lavoro. Il personale dell’Agenzia, ed in primis il personale dirigenziale, è infatti chiamato non solo al prioritario compito di rafforzare il rapporto di fiducia con i lavoratori, ma anche a quello di mantenere costante il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni sindacali e datoriali e di incrementare le sinergie con i soggetti istituzionali e con gli altri organi di controllo in linea con l’approccio multi-agenzia la cui ulteriore valorizzazione è obiettivo primario da perseguire nell’anno 2022.

Anche per il 2022 si conferma, quale obiettivo prioritario della vigilanza d’iniziativa, il contrasto agli illeciti sostanziali di maggior disvalore sociale ed economico, nei confronti di aziende aventi diversa consistenza numerica di personale dipendente, al fine di tutelare la più vasta platea di lavoratori possibile.

La selezione degli obiettivi, a livello locale, dovrà essere affinata attraverso una sempre più approfondita analisi di contesto del mercato del lavoro a livello provinciale e regionale, anche con il supporto del patrimonio informativo acquisito attraverso l’attività dei servizi rivolti all’utenza da parte degli Ispettorati del lavoro e l’attenta valutazione delle denunce presentate.

Per quanto concerne l’individuazione dei settori prioritari di intervento, in continuità con il precedente anno, le verifiche saranno rivolte prevalentemente ai settori: dell’agricoltura, dell’edilizia, della logistica e trasporto, del commercio, dei servizi alle imprese e delle attività connesse e del manifatturiero.

Per i rimanenti settori, le priorità di intervento andranno definite sulla base delle predette analisi svolte a livello territoriale.

Salute e sicurezza del lavoro

Alla luce dell’ampliamento delle funzioni attribuite al personale ispettivo dell’INL, le verifiche in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro dovranno essere gradualmente assicurate, anche in ragione del progressivo incremento delle dotazioni organiche, nella totalità dei controlli di iniziativa nei settori a maggior rischio di infortunio.

È necessario attivare ogni utile cooperazione e raccordo con le ASL anche al fine di assicurare uniformità di intervento ed evitare possibili duplicazioni di iniziative. Dovrà inoltre essere assicurato il supporto del personale militare del NIL.

L’obiettivo primario per l’anno 2022 sarà, quindi, quello di innalzare il livello di presidio della salute e sicurezza dei lavoratori concentrando l’azione ispettiva nella verifica dei comportamenti a rischio, in modo tale da tendere alla realizzazione della “Vision Zero” quale prospettiva indicata dalla Commissione europea nell’approccio al tema dei morti sul lavoro.

In tale ottica, la strategia da porre in atto non può basarsi esclusivamente sul doveroso incremento degli accertamenti ispettivi anche mediante ogni forma di implementazione della collaborazione con altri organi di controllo, ma sarà necessario farsi promotori della cultura della sicurezza ancora una volta nel dialogo con le Parti sociali, gli organismi bilaterali, i professionisti, i datori di lavoro e gli stessi lavoratori. La prevenzione dei comportamenti a rischio deve essere perseguita attraverso ogni utile iniziativa da realizzare in collaborazione con le ASL, l’INAIL, le Università, il mondo professionale, nell’intento di favorire scelte di organizzazione aziendale improntate all’adozione di efficaci strategie, adeguate attrezzature e misure prevenzionistiche nei luoghi di lavoro quali strumenti idonei a ridurre significativamente l'incidenza di eventi infortunistici e malattie professionali.

Allo stesso tempo deve proseguire l’impegno di divulgazione della cultura della sicurezza anche presso gli Istituti scolastici con iniziative rivolte agli alunni quali future generazioni di lavoratori e datori di lavoro.

Sommerso e caporalato

Al fine di “rafforzare la lotta al lavoro sommerso e al caporalato nei diversi settori dell’economia”, obiettivo fissato nel PNRR dal Governo e mirato a sviluppare l’approccio multiagenzia già utilizzato nel settore agricolo con il “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”, tenuto conto delle indicazioni del tavolo tecnico istituito con Decreto Ministeriale n. 32 del 24 febbraio u.s., saranno incrementate le azioni interistituzionali di contrasto al lavoro nero e al caporalato poste in essere dal personale ispettivo dell’INL in coordinamento con gli altri stakeholder interessati, anche in considerazione della crescita del fenomeno nel mercato del lavoro italiano a seguito della crisi economica causata dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19.

Nell’ambito delle verifiche realizzate, il personale ispettivo continuerà a focalizzare l’attenzione sui fenomeni di sfruttamento lavorativo e lavoro forzato che spesso coinvolgono lavoratori migranti a causa della loro situazione di particolare vulnerabilità sia economica che sociale.

Proseguirà, inoltre, l’impegno nelle azioni previste dal citato Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) ed in attuazione dei progetti “SU.PR.EME.” e “A.L.T. Caporalato!”, nell’ambito dei quali continueranno ad essere realizzate campagne di vigilanza straordinaria fondate sull'approccio multi-agenzia.

Nella consapevolezza della sempre maggiore trasversalità dello sfruttamento lavorativo, andranno implementate, a livello locale, le sinergie con le Procure della Repubblica e con gli altri organi di controllo per contrastare efficacemente forme di sfruttamento dissimulate dall’utilizzo di schemi contrattuali tipici.

Illecite esternalizzazioni e interposizioni - elusione della normativa in materia di codatorialità e distacco

Negli ultimi anni l’Agenzia ha significativamente accresciuto i propri interventi a tutela dei lavoratori i cui diritti fondamentali rischiano di essere fortemente pregiudicati quando sono coinvolti in processi di esternalizzazione di una o più fasi del ciclo produttivo mirati all’abbattimento del costo del lavoro, attraverso contratti di appalto caratterizzati dall’assoluta prevalenza della forza lavoro sugli altri fattori produttivi, l’utilizzo fraudolento dei contratti di rete o il ricorso a forme illecite di somministrazione di manodopera o di distacco transnazionale non genuino.

Tale contesto rende indispensabile intensificare azioni ispettive ad hoc volte ad approfondire le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle citate operazioni di outsourcing al fine di contrastare efficacemente i ricorrenti fenomeni di illecita somministrazione di manodopera dissimulati dall’utilizzo di appalti/distacchi illeciti o dai contratti di rete tra imprese.

Tali tipologie di accertamento consentono peraltro di conseguire una concreta ed efficace tutela dei lavoratori interessati potendo condurre - in determinate ipotesi - anche alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore o, comunque, assicurando l’eventuale recupero dei contributi omessi e delle retribuzioni non correttamente corrisposte al personale coinvolto, attraverso il provvedimento di diffida accertativa.

Con specifico riferimento alle verifiche concernenti i fenomeni transnazionali di mobilità dei lavoratori coinvolti in fattispecie di distacco nell’ambito di una prestazione di servizi, si conferma l’utilità dello scambio di informazioni e dell’attivazione degli ispettorati degli altri Paesi dell’UE mediante l’utilizzo della piattaforma IMI e si evidenzia, altresì, l’importanza del rapporto di collaborazione instaurato dall’INL con l’ELA che, già nell’anno appena trascorso, ha consentito la pianificazione e la realizzazione di ispezioni concertate e congiunte con le autorità di controllo degli Stati membri interessati in specifici settori merceologici maggiormente a rischio, quali l’edilizia e l’autotrasporto.

Lavoro fittizio e recupero prestazioni

Proseguirà la pianificazione e realizzazione delle verifiche ispettive aventi ad oggetto l’accertamento della illegittima fruizione delle prestazioni previdenziali derivante dall’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi, con la conseguente consumazione di fattispecie di reato ed il frequente coinvolgimento, oltre che dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche di vere e proprie organizzazioni criminali. Le fattispecie illecite in esame sono diffuse soprattutto in alcuni ambiti produttivi e, in particolare, nel settore agricolo, in cui la programmazione dei controlli ispettivi potrà essere supportata efficacemente dalla individuazione di specifiche situazioni “sintomatiche”.

Essendo tali condotte illecite finalizzate al conseguimento di indebiti benefici economici a carico dell’INPS (quali l’indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità), una volta accertata la natura fittizia del rapporto di lavoro, l’Istituto provvederà al disconoscimento delle stesse prestazioni lavorative ai fini della tutela previdenziale.

Tirocini extracurriculari e percorsi formativi scuola- lavoro

Particolare attenzione sarà dedicata ai tirocini extracurricolari e ai percorsi formativi scuola- lavoro con particolare riferimento ai profili di sicurezza, alla concreta modalità di realizzazione delle attività formative e all’analisi dei soggetti promotori, tanto per i rapporti già avviati, quanto per quelli di prossima attivazione a seguito delle nuove previsioni della legge di bilancio 2022 e delle nuove linee guida della Conferenza Stato-Regioni.

Irregolarità e frodi relative alle misure di integrazione salariale e di sostegno al reddito.

Un altro fondamentale obiettivo dell’azione di vigilanza da perseguire in continuità con l’orientamento dei controlli ispettivi dell’anno 2021 è la verifica del corretto impiego delle risorse pubbliche stanziate a supporto delle aziende in crisi e dei lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti negativi della pandemia in termini di reddito, disoccupazione e precarietà economica.

In primo luogo, con riferimento alle possibili forme di dumping connesse all’indebita percezione di ammortizzatori sociali, dell’integrazione salariale o delle prestazioni assicurate dai fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi, a danno delle imprese operanti nel rispetto della legalità, il personale ispettivo dell’INL assicurerà un efficace presidio del territorio.

In secondo luogo, relativamente alle misure a sostegno del reddito dei singoli lavoratori e delle loro famiglie, la tipologia di controlli in esame consentirà di riscontrare - anche attraverso il necessario accesso alle informazioni contenute nelle banche dati, collaborando con gli altri enti responsabili delle verifiche e dei controlli - l’effettiva occupazione in nero dell’eventuale percettore del reddito di cittadinanza o di altri mezzi di supporto economico o di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Vigilanza assicurativa - Verifica del rischio assicurato

L’attività di vigilanza in materia assicurativa, principalmente orientata a confermare la priorità degli obiettivi per rafforzare le azioni di contrasto all’evasione e all’elusione dei premi assicurativi nonché al contrasto dei fenomeni del lavoro nero e irregolare, sarà in modo specifico volta alla verifica del rischio assicurato per garantire l’esatta ed uniforme applicazione delle Tariffe dei premi sul territorio nazionale, consentendo, altresì, di regolarizzare le posizioni assicurative delle aziende che svolgono un’attività non coerente con quella denunciata all’Inail, al fine di ristabilire condizioni di equa concorrenza nel mercato del lavoro.

È prevista inoltre una attività amministrativa di “censimento” che attraverso l’incrocio dei dati presenti negli archivi dell’Inail con quelli delle altre amministrazioni, individua soggetti e aziende sconosciuti all’Istituto con cui, pur ricorrendo i presupposti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non risultano aver instaurato alcun rapporto assicurativo.

I settori di prioritario intervento per i profili strettamente assicurativi saranno:

- logistica e trasporto merci, con particolare attenzione alla pianificazione di vigilanze speciali coordinate a livello centrale a seguito della costituzione della task force di cui al DM n. 160/2021, volte al contrasto del dumping sociale, dello sfruttamento lavorativo e dei comportamenti illegali nel settore, anche mediante lo sviluppo di sinergie istituzionali;
- commercio on line, al fine di monitorare l’esatta corrispondenza delle lavorazioni esercitate in relazione alla classificazione Ateco presente nel Registro imprese e agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) dell’Agenzia dell’Entrate;
- trattamento di rifiuti, nei confronti di aziende che esercitano attività di “Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”;
- settore pulizie, al fine di individuare aziende che oltre a svolgere servizi di pulizia e sanificazione, svolgono anche altre attività come la manutenzione del verde, servizi di sterilizzazione/disinfestazione/derattizzazione e le pulizie industriali;
- aziende di packaging, al fine di individuare aziende che effettuano lavori di cartotecnica la cui attività non risulta correttamente classificata alla corrispondente voce di rischio;
- settore tessile - tessuto non tessuto, al fine di individuare aziende che fabbricano tessuti non tessuti in qualsiasi materiale e articoli in tali materie per la verifica del rischio assicurato;
- concessionarie - service che effettuano oltre all’attività di commercio di autovetture anche riparazioni meccaniche e per le quali non risulta corretta la classificazione tariffaria applicata.

Verifiche amministrativo-contabili

Anche nel 2022 l’INL assicurerà, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo svolgimento delle attività di carattere accertativo e di verifica amministrativo-contabile connesse all’attuazione di interventi previsti a livello normativo, nonché di programmi e progetti finanziati o cofinanziati dai Fondi nazionali ed europei, compresi quelli ascrivibili al PNRR.

In particolare, gli Uffici territoriali dovranno garantire l’attività di verifica in materia di Istituti di patronato e assistenza sociale da condurre secondo le indicazioni contenute nell’apposito vademecum, attualmente in corso di aggiornamento da parte delle competenti strutture ministeriali.

Gli ITL assicureranno inoltre le verifiche ispettive sul corretto utilizzo delle risorse erogate a valere sui Fondi Nazionali alle Regioni e alle province Autonome per le attività svolte in ambito di Istruzione e Formazione Professionale, Sistema Duale e Apprendistato e per ogni altra attività legata alla formazione professionale e sulle risorse finanziarie erogate agli Enti del Terzo settore, nonché sul rispetto delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) e 117 (Codice del Terzo settore).

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Fonte: INL

Collegati

Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 31.03.2022

ID 16314 | | Visite: 3258 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida per la ripresa delle attivita  economiche e sociali 31 03 2022

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali / 31 marzo 2022

ID 16314 | 04.04.2022 / In allegato CSR e GU

Adozione Min. Salute: Ordinanza 1 aprile 2022 (GU n. 79 del 04.04.2022)
_______

Art. 1. 1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell’allegato documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Premessa

1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» sono adottate ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.

2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.

3. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione. Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati, anche in un’ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.

5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

6. Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in relazione alla possibilità di nuove ondate dell’epidemia, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Schede

Principi di carattere generale.
Misure specifiche per i singoli settori di attività.
Ristorazione e cerimonie.
Attività turistiche e ricettive.
Cinema e spettacoli dal vivo.
Piscine termali e centri benessere.
Servizi alla persona.
Commercio.
Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.
Parchi tematici e di divertimento.
Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.
Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Sagre e fiere locali.
Corsi di formazione.
Sale da ballo e discoteche.

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segue in allegato

Collegati

Decreto 22 marzo 2022

ID 16312 | | Visite: 1852 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 22 marzo 2022

Decreto 22 marzo 2022 / Individuazione dei datori di lavoro CNVVF

ID 16312 | 04.04.2022 / Decreto allegato

Decreto 22 marzo 2022 Ministero dell'Interno - Decreto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’Interno 21 agosto 2019, n.127, recante individuazione dei datori di lavoro

...

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, individua i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro delle articolazioni centrali e periferiche in cui si articolano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro esercita in via esclusiva le funzioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e può delegare ai dirigenti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli altri compiti ivi previsti dall’articolo 18.

Art. 3 Individuazione del datore di lavoro

1. Le funzioni di datore di lavoro delle Direzioni e degli Uffici centrali del Dipartimento' dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite al Capo del medesimo Dipartimento, al Capo del Corpo nazionale, ai Direttori delle Direzioni centrali, ai Dirigenti degli Uffici centrali, ai Direttori regionali e interregionali e ai Comandanti dei vigili del fuoco specificamente individuati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127 in ordine alla responsabilità sulla valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale fomiti al personale del Corpo nazionale, effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro, di cui al comma 1, provveda autonomamente agli acquisti.
3. Per le sedi distaccate o utilizzate in via provvisoria, anche se non indicate negli allegati A e B al presente decreto, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dalla figura indicata al comma 1 da cui dipende gerarchicamente l’ufficio o la struttura organizzativa ubicata nella sede interessata.
4. Ferme restando le competenze dei responsabili della gestione degli immobili, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni a livello centrale sono attribuite, nell’esclusivo ambito del Compendio “Viminale”, ricompreso nelle aree confinanti con via Agostino Depretis, via Palermo e via Milano, al Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ad eccezione delle unità immobiliari, di pertinenza esclusiva degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Dipartimenti diversi dal Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni di cui al comma 4 in uso esclusivo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, individuate nel documento di valutazione del rischio, sono attribuite al Vice Capo Dipartimento Vicario del medesimo Dipartimento;
6. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni degli immobili al di fuori del Compendio “Viminale”, ove coesistono uffici o strutture organizzative dipendenti da diverse Direzioni o Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono attribuite al Direttore centrale che ha il maggiore numero di dipendenti in servizio presso la medesima sede, fatte comunque salve le intese tra datori di lavoro.
7. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni nell’immobile di via Cavour, 5 - Roma sono attribuite al Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali.
8. Per le parti comuni di immobili ove coesistono uffici o strutture organizzative dipendenti da diverse Direzioni centrali o Uffici centrali, incardinati in differenti Dipartimenti, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dal Direttore della Direzione o dell’ufficio centrale di pari livello che ha il maggiore numero di dipendenti in servizio presso la medesima sede, fatte comunque salve le intese tra datori di lavoro.

Art. 4 Servizio di prevenzione e protezione

1. Ciascun datore di lavoro di cui agli allegati A e B al presente decreto, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva del personale in servizio presso ciascuna Direzione e Ufficio centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o presso le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Previe intese tra i predetti datori di lavoro, può essere istituito e organizzato un servizio di prevenzione e protezione comune avvalendosi del personale delle proprie strutture.

Art. 5 Oneri

1. Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, fatta salva ogni rivalsa dell’Amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il dolo o la colpa grave da parte dei titolali della funzione di datore di lavoro o dei loro delegati.

Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto del Ministro dell’interno in data 21 maggio 2007 è abrogato limitatamente alle parti relative alle Direzioni e agli Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A (art. 3)

INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DELLE DIREZIONI CENTRALI E DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1) CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE.
- Per i luoghi di lavoro degli uffici di sua diretta collaborazione.

2) CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE.
- Per i luoghi di lavoro degli uffici di sua diretta collaborazione.

3) VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO.
- Per le parti comuni del compendia “Viminale” in uso esclusivo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4) DIRETTORE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso alla Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo e delle articolazioni dipendenti.

5) DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO AEREO E DEL SOCCORSO AEROPORTUALE.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso all’ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale.

6) DIRETTORE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e delle articolazioni dipendenti.

7) DIRETTORE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile e delle articolazioni dipendenti.

8) DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso alla Direzione centrale per la formazione e delle articolazioni dipendenti.

9) DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per le risorse umane.

10) DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per le risorse finanziarie.

11) DIRETTORE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per l’amministrazione generale.

12) DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI.
- Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
- Per le parti comuni dell’immobile di via Cavour, 5 - Roma.

ALLEGATO B (art. 3)

INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1) DIRETTORI REGIONALI E INTERREGIONALI.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso alla Direzione regionale o interregionale di competenza, ivi comprese le sedi delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche, i siti della rete di rilevamento della ricaduta radioattiva e i poli didattici regionali;
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso ai reparti volo di competenza;
- Nell’ambito del Comando regionale di area colpita - C.R.A. per tutte le attività connesse con la fase emergenziale.

2) COMANDANTI DEI VIGILI DEL FUOCO.
- Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso al Comando di competenza.

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Studio impatto inquinamento dell’aria nei luoghi di lavoro

ID 16296 | | Visite: 1250 | News Sicurezza

Studio sull’impatto dell’inquinamento dell’aria nei luoghi di lavoro / Progetto VIEPI ENEA

ID 16296 | 01.04.2022 / News

Valutare gli effetti sulla salute dei livelli di particolato atmosferico in relazione al microclima nei diversi ambienti di lavoro al chiuso. È questo l’obiettivo dello studio avviato dall’Inail con ENEA, Sapienza Università di Roma, Università di Cagliari e Cnr. “Si tratta di una nuova indagine scientifica nell’ambito del nostro progetto ‘VIEPI - Valutazione Integrata dell’Esposizione al Particolato Indoor’ che si occupa di studiare le correlazioni esistenti tra le misure di particolato atmosferico e le condizioni micro climatiche negli ambienti indoor, per la comprensione delle implicazioni legate alle esposizioni lavorative”, sottolinea Armando Pelliccioni, ricercatore dell’Inail e coordinatore scientifico del progetto VIEPI.

“Per ENEA questo è il primo progetto che la vede coinvolta sul tema della qualità dell’aria in ambienti confinati, come quelli di lavoro e studio. E il nostro compito riguarderà, in particolare, l’analisi tossicologica del particolato ultrafine”, spiega Maria Giuseppa Grollino, ricercatrice del Laboratorio Salute e Ambiente di ENEA.

La concentrazione degli inquinanti può variare nel tempo e dipendere non solo dalla natura delle sorgenti ma anche dalla ventilazione, dalle abitudini e dalle attività svolte dagli occupanti stessi. Inoltre, l’esposizione è un aspetto fondamentale nella valutazione degli effetti dell’inquinamento dell’aria. Nei Paesi industrializzati e, in particolare, negli ambienti urbani la popolazione trascorre più del 90% del proprio tempo in ambienti chiusi, ossia in casa, ufficio, auto e nei luoghi di istruzione come scuole e università.

“Negli ultimi anni è emersa l’esigenza di approfondire le conoscenze sull’inquinamento indoor, soprattutto di fronte all’aumento di evidenze scientifiche sugli effetti dannosi per la salute dell’uomo. E per questo – sottolinea il ricercatore dell’Inail – abbiamo deciso di approfondire ulteriormente questo aspetto dell’inquinamento dando il via a una nuova collaborazione, che prevede uno studio integrato dell’esposizione dei lavoratori al particolato atmosferico in ambienti indoor, con la simulazione numerico-sperimentale di campi fluidodinamici e di concentrazione, in scala reale e di laboratorio, e la caratterizzazione chimica, morfologica e tossicologica del particolato fine ed ultrafine”.

“Per il progetto VIEPI, l’inquinante indoor che andremo a studiare è il particolato ultrafine [1], che è la frazione dimensionale che merita maggiore attenzione per la sua capacità di penetrare nel corpo umano colpendo diversi organi, come polmoni, cuore, fegato, reni e cervello. Queste particelle, costituite da un complesso cocktail di componenti chimici, possono esercitare la loro azione tossica sugli organi bersaglio e provocare una serie di patologie importanti perché generano stress ossidativo, indebolimento delle difese immunitarie e aumento delle infiammazioni delle vie aeree e dell’organismo in generale”, sottolinea la ricercatrice dell’ENEA.  Inoltre, di recente è stato messo in luce come anche la presenza e il movimento degli individui costituiscano una sorgente importante di particolato indoor, che si aggiunge alle altre sorgenti interne e alle infiltrazioni provenienti dall’esterno, in particolare dal traffico veicolare. Gli individui costituiscono, quindi, sia una fonte sia un recettore dell’inquinamento stesso.

Il team di ricercatori ENEA è già al lavoro in laboratorio per la coltura in vitro di cellule bronchiali umane sane; una volta pronte, le colture cellulari saranno trasferite in un’aula di università, attraverso un espositore portatile, e “respireranno”, per un intero giorno, la stessa aria di studenti e professori. “Utilizzeremo una tecnica innovativa nel campo della tossicologia ambientale in vitro che permette un contatto diretto del sistema cellulare con l’aria dell’ambiente. In questo modo, riusciremo a studiare la potenziale tossicità di inquinanti ambientali in condizioni di reale esposizione umana e non più solo in laboratorio”, spiega la dott.ssa Grollino.

Successivamente, le cellule bronchiali torneranno in laboratorio, dove il team di ricerca ENEA svolgerà test biochimici e molecolari per analizzare la risposta tossicologica legata all’esposizione all’inquinamento indoor, attraverso la valutazione dell’espressione di geni legati a stress ossidativo, infiammazione e risposta a composti organici. Questo permetterà ai ricercatori di comprendere il potenziale impatto nocivo dell’inquinamento indoor sulla salute, mettendo in correlazione le risposte biologiche messe in atto dalle cellule bronchiali e le caratteristiche chimico-fisiche del particolato.

“Inoltre, attraverso la realizzazione di mappe di concentrazione di materiale particolato indoor, curate essenzialmente dall’Inail e dalle Unità Operative della Sapienza Università di Roma e dell’Università di Cagliari, riusciremo a individuare le dinamiche all’origine della distribuzione spaziale delle concentrazioni in ambienti confinati di lavoro. Questo ci permetterà di fornire elementi utili alla stesura di linee guida per individuare la collocazione ottimale delle postazioni di lavoro e della strumentazione potenzialmente inquinante”, conclude la ricercatrice ENEA.

Il progetto ‘VIEPI’ coinvolge le seguenti Unità Operative: Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (Sapienza Università di Roma, destinatario istituzionale, responsabile scientifico Prof. Paolo Monti), Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura (Università degli Studi di Cagliari, responsabile scientifico Prof. Giorgio Querzoli), Cnr - Istituto di Inquinamento Atmosferico (IIA, responsabile scientifico Dott.ssa Cinzia Perrino), Cnr - Istituto di Scienze Atmosferiche e Clima (ISAC, responsabile scientifico Dott.ssa Francesca Costabile) ed ENEA – Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT, responsabile scientifico Dott.ssa Maria Giuseppa Grollino).

[1] La composizione chimica del particolato ultrafine è materia complessa e oggetto di continue ricerche. Semplificando è possibile dire che queste particelle sono costituite sia da una componente carboniosa (carbonio organico ed elementare), sia da un componente inorganica come solfati, nitrati, elementi in traccia e metalli, tutto questo in relazione alla loro sorgente emissiva; negli ambienti indoor alcune importanti fonti di particolato ultrafine includono caminetti, fornelli a gas ed elettrici, fumi di cottura, riscaldamento a gas e fumo di tabacco, ma anche strumenti di lavoro come fotocopiatrici, computer e stampanti.

Linee guida contenimento COVID-19 trasporto pubblico | 31.03.2022

ID 16299 | | Visite: 1768 | News Sicurezza

Linee guida contenimento COVID 19 trasporto pubblico 31 03 2022

Linee guida contenimento COVID-19 trasporto pubblico | 31.03.2022

ID 16299 | 01.04.2022 / Linee guida MIMS 31.03.2022 in allegato

Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico

Le principali misure contenute nelle linee guida riguardano: niente più green pass per salire su autobus e metropolitane, mentre rimane l’obbligo di green pass ottenuto da vaccinazione, da guarigione o da tampone, cosiddetto green pass base, per accedere su aerei, treni e navi e l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 su tutti i mezzi del trasporto pubblico; sanificazione dei locali e dei mezzi di trasporto; installazioni di dispenser di soluzioni disinfettanti nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto; misure organizzative per evitare assembramenti; comunicazione semplice e chiara nelle stazioni ferroviarie, nelle metropolitane, negli aeroporti, nelle stazioni di autobus e sui mezzi di trasporto, sulle regole di comportamento per contrastare il rischio di contagio da Covid-19 dopo la fine dello stato di emergenza. L’obiettivo è quello di accompagnare il graduale superamento dello stato di emergenza, favorire la ripresa ordinaria delle attività pubbliche e private, mantenendo attenzione sulle misure necessarie per prevenire il rischio di una ripresa dei contagi.

Nell’ambito delle cosiddette ‘misure di sistema’ ossia che riguardano trasversalmente tutti i settori del trasporto pubblico, si sottolinea l’importanza di continuare a fornire ai cittadini, in ogni luogo di partenza e di arrivo, comunicazioni sulle corrette regole di comportamento e igieniche, anche attraverso pannelli a informazione mobile, per prevenire il rischio di diffusione del virus e mantenere alta l’attenzione e il grado di collaborazione di tutti, viaggiatori e operatori. In attuazione del decreto-legge 24 marzo 2022 n.24, dal primo al 30 aprile basterà il green pass base per salire su aerei, navi e traghetti adibiti al trasporto interregionale (ad eccezione dei servizi sullo Stretto di Messina e dei collegamenti con le Tremiti equiparati al trasporto pubblico locale), treni (dagli intercity, ai treni regionali, a quelli Alta Velocità), autobus per i servizi di lunga percorrenza o adibiti ai servizi di noleggio con conducente. Inoltre, continua a essere obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per accedere a tutti i mezzi di trasporto, compresi taxi, ncc e quelli per il servizio scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria e secondaria.

È opportuno mantenere punti vendita di mascherine FFP2 nelle stazioni e nelle biglietterie, sanificare e igienizzare almeno una volta al giorno i locali e i mezzi di trasporto seguendo le modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità; installare dispenser con soluzioni disinfettanti sia nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, sia su metropolitane, autobus e tutti i mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. Agli utenti viene raccomandato di non usare i mezzi pubblici se si accusano sintomi influenzali.

Tra le misure specifiche di settore, in aggiunta a quelle ‘di sistema’, per il trasporto aereo gli operatori devono adottare interventi organizzativi e di contingentamento per evitare affollamenti nelle operazioni aeroportuali, di imbarco e sbarco e nel ritiro bagagli, l’accesso negli aeroporti e sugli aerei dovrà essere permesso solo ai possessori di green pass base. Nel trasporto marittimo dovranno essere adottate misure specifiche per sanificare gli ambienti della nave e dei porti, consentire l’accesso alle aree di imbarco solo ai soggetti muniti di green pass base e evitare ogni forma di assembramento nelle fasi della navigazione, di imbarco e sbarco.

Nel trasporto pubblico locale le misure specifiche riguardano, tra l’altro, il costante ricambio d’aria nei mezzi, porte differenziate, ove possibile, su autobus e tram per le entrate e le uscite, l’installazione nelle stazioni delle metropolitane di apparati per l’acquisto self-service di biglietti che dovranno essere sanificati più volte al giorno e l’organizzazione di flussi diversificati di entrata e uscita. Nel trasporto ferroviario le misure specifiche vanno dalla massima accessibilità di stazioni e banchine per evitare gli affollamenti, alla previsione di percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e fino ai binari per mantenere separati i flussi in entrata e in uscita, all’igienizzazione quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni nelle stazioni. Nei treni a lunga percorrenza è possibile usufruire dei servizi di ristorazione con modalità che evitino il transito di passeggeri per raggiungere il vagone bar e deve essere garantito il ricambio di aria a bordo, sia mediante impianti di climatizzazione, sia mediante l’apertura delle porte esterne alle fermate e, ove possibile, mediante l’apertura delle porte degli scompartimenti.

Per funivie, cabinovie e seggiovie si conferma l’uso della mascherina FFP2, l’accesso agli impianti deve avvenire in maniera ordinata, i mezzi e i locali vanno sistematicamente disinfettati.

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Fonte: MIMS

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Direttiva (UE) 2019/1158

ID 16292 | | Visite: 4338 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva (UE) 2019/1158

Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

GU L 188/79 del 12.7.2019

Recepimento

Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. (GU n.176 del 29.07.2022)

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Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) - CIIP

ID 16289 | | Visite: 2505 | Documenti Sicurezza Enti

Disturbi Muscolo Scheletrici  DMS    Alleggeriamo il carico   CIIP

Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) - Alleggeriamo il carico - CIIP

ID 16289 | 31.03.2022 / Documento allegato

La gestione dei Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) è al centro della campagna promossa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) nel triennio 2020-2022 che è finalizzata a garantire il miglior ambiente di lavoro possibile per la salute e il benessere dei lavoratori.

I Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS) interessano circa tre lavoratori su cinque - sono il problema di salute (assenze dal lavoro, malattie professionali, consumo di farmaci...) più comune connesso al lavoro in Europa - e riguardano i lavoratori di qualsiasi settore e categoria professionale. Movimenti ripetitivi, postura, seduta prolungata e sollevamento di carichi pesanti sono solo alcuni dei fattori di rischio che contribuiscono alla comparsa dei disturbi e possono colpire muscoli, articolazioni, tendini o ossa con un impatto negativo sulla qualità della vita. Mal di schiena e dolori muscolari agli arti superiori (43% e 41% rispettivamente) sono tra le tipologie più comuni segnalate, come dimostrato dalla ricerca “Workforce diversity and musculoskeletal disorders: review of facts and figures and examples” pubblicata dall’European Risk Observatory.

Alcuni gruppi di lavoratori sono maggiormente esposti a rischi particolari più degli altri. Tra i gruppi di lavoratori particolarmente esposti a rischi, fisici o psicosociali, associati ai DMS, si annoverano donne, lavoratori migranti, lavoratori “anziani”, con un basso livello d’istruzione e lavoratori con disabilità, fattori che, peraltro, incidono trasversalmente anche per altri rischi professionali.
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Il documento affronta in pochi brevi capitoli:

1. Una visione storica
2. I dati del problema in Italia
3. I metodi per una valutazione del rischio
4. Piani nazionali, regionali e mirati
5. Il focus sul settore sanità
6. I Piani Mirati di Prevenzione
7. Alleggeriamo il carico delle donne
8. Una banca dati sulle Soluzioni
9. I Manifesti per la sicurezza: la prevenzione attraverso le immagini
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CIIP Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

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Nuovi modelli scelta DPI lavoro

ID 14832 | | Visite: 6748 | Documenti Riservati Sicurezza

Nuovi modelli scelta DPI lavoro Rev  1 0 2022

Nuovi modelli scelta DPI lavoro / In accordo Decreto 20 Dicembre 2021 (modifica Allegato VIII D.Lgs. 81/2008)

ID 14832 | Rev. 1.0 del 23.02.2022 / In allegato modelli .doc/pdf

Rev. 1.0 del 23.02.2022

In allegato nuovi modelli di scelta dei DPI lavoro, contenuti nel Decreto del 20 dicembre 2021 che prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Adottato, con pubblicazione sul sito del MLPS il 14 Febbraio 2022 - (Avviso in GU n.43 del 21.02.2022), il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.

Il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1832/UE.
 
Allegati nuovi modelli di scelta dei DPI lavoro:
D.Lgs. ALLEGATO VIII - Parte I [.doc/pdf]
D.Lgs. ALLEGATO VIII - Parte II [.doc/pdf]
- D.Lgs. ALLEGATO VIII - Parte III [.doc/pdf]
- D.Lgs. ALLEGATO VIII - Parte IV [.doc/pdf]
 
Rev. 00 del 26.10.2021

In allegato nuovi modelli di scelta dei DPI lavoro, contenuti nella Direttiva (UE) 2019/1832 (modifica degli Allegati I, II e III direttiva 89/656/CEE) che doveva essere recepita entro il 20 Novembre 2021.

La Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 (in GU L279 del 31.10.2021) modifica gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico. La direttiva doveva essere recepita entro il 20 novembre 2021.

Allegati nuovi modelli di scelta dei DPI lavoro:
- Allegato I direttiva 89/656/CEE (DPI) modificato dalla Direttiva (UE) 2019/1832 [.doc/pdf]
- Allegato II direttiva 89/656/CEE (DPI) modificato dalla Direttiva (UE) 2019/1832 [.doc/pdf]
- Allegato III direttiva 89/656/CEE (DPI) modificato dalla Direttiva (UE) 2019/1832 [.doc/pdf]

La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Per facilitare l’elaborazione delle norme generali di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati.

Il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le disposizioni relative alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Con tale regolamento è stata modificata la classificazione dei prodotti in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale, come ulteriormente illustrato negli orientamenti sui dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment Guidelines), in cui vengono precisate procedure e questioni di cui al regolamento (UE) 2016/425.

Gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sono stati aggiornati per fare in modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2016/425, con la terminologia ivi utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrezzature di protezione individuale conformi alle pertinenti disposizioni dell’Unione riguardanti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità. A norma di tale articolo, i datori di lavoro che forniscono tali attrezzature ai loro dipendenti devono assicurarsi che queste posseggano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/425.

Nell’allegato I della direttiva 89/656/CEE è riportato uno schema indicativo e non esauriente per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e sono definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si intende proteggere con tali attrezzature. L’allegato I pertanto è stato modificato al fine di tenere conto di alcune nuove tipologie di rischio nei luoghi di lavoro e per garantire la coerenza con la classificazione dei rischi e con la terminologia utilizzata, in particolare nel regolamento (UE) 2016/425.

L’allegato II della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle tipologie delle attrezzature di protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di rischio riportate nell’allegato I di detta direttiva. L’allegato II è stato modificato per includere esempi di attrezzature di protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata.

L’allegato III della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui all’allegato II della medesima direttiva. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE) 2016/425, è stato riorganizzato l’allegato III della direttiva 89/656/CEE. Ciò consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, e di fornirle a questi ultimi, conformemente alle indicazioni della valutazione dei rischi.
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Allegato I - Rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale
Nuovi modelli scelta DPI lavoro Rev  0 0 2021   All  I Preview

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segue in allegato

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Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08

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Rischio biologico Coronavirus Titolo X D Lgs  81 2008 Rev  34

Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08 | Rev. 34.0 del 07 Aprile 2022

ID 10243 | Rev. 34.0 del 07.04.2022 (Rev. 39a Revisione tutte / 34a Revisione maggiore) | Documento completo allegato - ©PDF / DOC Abbonati

Il Modello DVR Rischio biologico Coronavirus Rev. 34.0 del 07 Aprile 2022 è stato completamente aggiornato alla cessazione dello stato di emergenza al 31.03.2022 (Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24), che modifica sostanzialmente le misure di contenimento.

Preview Rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81.2008 Rev. 34.0 2022

Update 07.04.2022
Aggiornamenti a:
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24
Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 31 marzo 2022
- Aggiornato intero documento a seguito della cessazione Stato di emergenza

Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 / Cessazione stato di emergenza
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.70 del 24.03.2022).

In sintesi:

- Il 31 Marzo 2022 cessa lo stato emergenza Covid-19;
- Dal 1° Aprile 2022 cessano gli effetti del DPCM 02 marzo 2021 (DPCM protocolli);
- Dal 1° Aprile 2022 è necessario solo il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro;
- Dal 1° aprile 2022 è abolito il sistema della classificazione regionale a colori;
- Dal 1° Maggio 2022 non sarà più necessario il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Accesso al luogo di lavoro (vedi Fig. 1)

Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Fig. 1 Accesso al luogo di lavoro - timeline (escluso RSA / Ospedali)

Vedi Documento sintesi Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24

Dal 1° Aprile 2022 restano comunque in vigore (in particolare):

- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.

Documento in calce all'articolo e revisioni precedenti scaricabili Abbonati Sicurezza. Dopo il Login quale Abbonato, scorri tutta la pagina e scarica tutte le Revisioni rilasciate.

Aggiornamenti:

Il Prodotto "fotografa" la normativa e i documenti alla data del 07 Aprile 2022 e sarà aggiornato in relazione ad evoluzioni normative o altro (download gratuito nuove revisioni).

Nel Modello è analizzato il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro secondo il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, integrato dal Protocollo del 24.04.2020 così come modificato dal Protocollo del 06.04.2021 e specifici. Documento aggiornato al Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 che detta misure post cessazione dello stato di emergenza dal 1° Aprile 2022.

Il datore di lavoro ai sensi dell’Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi durante l'attività lavorativa".

D.Lgs 81/08

Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
...
c1. lett a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa.

La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X. Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all’attività sia diverso da quello della popolazione generale (vedi anche Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020). 

Nell’ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc.

Tali interazioni nell’ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

VR Rischio biologico Titolo X Rev  26 00

L'EU OSHA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OSHA guidance for the workplaceche Le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'OSHA US nel Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha  strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività, come simile già inserita nel DOC dalla Rev. 5.0.

In allegato tutti i Modelli di Documento Valutazione dei Rischi biologico (Coronavirus), valido per tutte le Aziende non sospese (con esclusione di quelle sanitarie), in accordo con il:

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, già modificato dal Protocollo del 24.04.2020.
Protocollo condiviso COVID-19 settore trasporto e logistica del 12 novembre 2021;
Protocollo condiviso di COVID-19 settore cantieri edili;
Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti;
Protocollo sicurezza Covid dipendenti PA;
- Linee guida/ Protocolli regionali di cui al Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33

0. Attività / Protocolli

Adozione Protocolli

Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021.
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili
Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici “Covid-19”
.
..
Tutti i Protocolli

Protocolli sicurezza settoriali

Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 (GU n.125 del 16-05-2020), convertito in legge dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 (GU n.177 del 15-07-2020)

Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
...
L'adozione dei Protocolli come misure di contenimento (dal 1° Aprile 2022 cessano gli effetti del DPCM 02 marzo 2021) è comunque prevista da:

- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.

In allegato anche tutta la normativa aggiornata alla data del 7 Aprile 2022

Vedi il Prodotto completo DVR rischio COVID-19 (in aggiornamento)

DVR rischio COVID 19

Download Demo e Acquisto DVR Rischio COVID-19

Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08: aggiornamenti

Nella Rev. 34.0 il documento è stato completamente aggiornato per la cessazione dello stato di emergenza al 31.03.2022 (Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24), che modifica sostanzialmente le misure di contenimento dal 1° Aprile 2022.

Aggiornamenti a:
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24
Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 31 marzo 2022
Aggiornato intero documento a seguito della cessazione Stato di emergenza 
Altro

Nella Rev. 33.0 sono stati:

Aggiornati
Cap. 6
Cap. 7
Aggiornata Sezione Normativa:
Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1

Nella Rev. 32.0 sono stati:

Aggiunto Nuovo Cap. 7.1.1
Aggiornata Sezione Normativa:
Legge 19 novembre 2021 n. 165
Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172
Aggiornato:
Protocollo condiviso COVID-19 settore trasporto e logistica del 12 novembre 2021

Nella Rev. 31.0 sono stati:

Aggiunti: Cap. 1.8, 1.9, 6, 7
Aggiornata Sezione Normativa
Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127
Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105
Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122

DPCM 02 Marzo 2021misure prorogate dal 1° Agosto 2021 al 31 Dicembre 2021 dal DL 23 luglio 2021 n. 105 (GU n.175 del 23.07.2021)

Nella Rev. 30.0 sono stati:

Aggiornati: Premessa, Cap. 00, 0, Cap. 3.1 (inserita Definizione di contatto stretto), Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8, Cap. 3.10, Cap. 4, Cap 5.2.
DPCM 02 Marzo 2021 misure prorogate dal 1° Maggio 2021 al 31 Luglio 2021 dal DL 22 Aprile 2021 n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021)
Aggiornato Allegato II – Normativa:
Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52

Nella Rev. 29.0 sono stati:

Aggiornati i riferimenti al Protocollo condiviso del 06.04.2021 (Cap. 3): 
Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Aggiornati i riferimenti al Documento INAIL (Cap. 7):
Protocolli sicurezza e vaccini nei luoghi di lavoro 06.04.2021
Indicazioni ad interim vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 luoghi lavoro [/box-note]

Nella Rev. 28.0 sono stati:

Aggiornati: Premessa, Cap. 00, 0, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8, Cap. 3.10, Cap. 4, Cap 5.2, Cap. 5.3.1.2.
Aggiunto Cap. 7
DPCM 02 Marzo 2021 misure prorogate dal 7 al 30 Aprile 2021 dal DL 1 Aprile 2021 n. 44 (GU n.79 del 01.04.2021)
- Aggiornato Allegato II – Normativa:
Protocollo condiviso misure Covid-19 luoghi di lavoro del 06.04.2021
Protocollo nazionale piani aziendali vaccini nei luoghi di lavoro del 06.04.2021
- Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44

Nella Rev. 27.0 sono stati:

Aggiornati: Premessa, Cap. 00, Cap. 0, Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8, Cap. 3.10, Cap. 4, Cap 5.2, Cap. 5.3.1.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
- DPCM 2 Marzo 2021efficacia dal 6 marzo 2021 al 6 Aprile 2021
- Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30 / Decreto Pasqua / DAD

Nella Rev. 26.0 sono stati:

Aggiornati: Premessa, Cap. 00, Cap. 0, Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8 e Cap 5.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
- DPCM 14 Gennaio 2021 efficacia dal 16 Gennaio 2021 al 5 Marzo 2021
- Staying safe from COVID-19 during winter
- ISO/PAS 45005:2020
- Criteri semplificati di validazione in deroga DPI

Nella Rev. 25.0 del 7 Dicembre 2020

Aggiunto: Cap. 00
Aggiornati: Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8 e Cap 5.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
- DPCM 3 Dicembre 2020 efficacia dal 4 Dicembre 2020 al 15 Gennaio 2021
- Staying safe from COVID-19 during winter

Update 24.0 del 11 Novembre 2020

Aggiunto: Cap. 00
Aggiornati: Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8 e Cap 5.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
-
DPCM 3 Novembre 2020 misure efficaci dal 6 Novembre 2020

Update 23.0 del 27 Ottobre 2020

- Aggiornati: Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8 e Cap 5.2.
- Aggiornato Allegato II – Normativa:
DPCM 24 Ottobre 2020 misure efficaci fino al 24 Novembre 2020

Update 22.0 del 13 Ottobre 2020

- Aggiornata: Sezione Coronavirus (Decreto-Legge 7 Ottobre n. 125)
- Aggiornati: Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap 3.14.1, Cap. 4, 5.2 e Cap. 5.3.1.2 
- Aggiornati Allegato II – Normativa:
DPCM 13 Ottobre 2020 misure efficaci al 13 Novembre 2020
Decreto-Legge 7 Ottobre n. 125 proroga fino al 31 Gennaio 2021 dello stato di emergenza COVID-19

Update 21.0 dell'08 Settembre 2020

- Aggiornati: Cap. 1.3, 1.7, 2, 3.2, 3.,3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 5.2
- Aggiornato Cap. 3.14.1 (Circolare 13 del 4 Settembre 2020)
- Aggiornato Cap. 3.14.2 (Circolare 13 del 4 Settembre 2020)
- Aggiornato Cap. 4. (Circolare 13 del 4 Settembre 2020)
- Aggiunti Allegato II - Normativa:
DPCM 07 settembre 2020 misure efficaci fino al 7 ottobre 2020
Circolare 13 del 4 Settembre 2020 (Chiarimenti lavoratori fragili)

Update 20.0 dell'08 Agosto 2020

- Aggiornati: Cap. 1.3, 1.7, 2, 3.2, 3.,3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 5.2
- Modificata Sez. 5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI
- Aggiunta Sez 5.3.1.2 Validazione in deroga Mascherine e DPI separati se Produttori UE o Importatori
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
DPCM 07 agosto 2020 misure efficaci fino al 7 settembre 2020 

Update 19.0 del 31.07.2020

Legge 17 luglio 2020 n. 77 Sez aggiunta al Cap. 5.3.1
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- - Delibera del CdM 29 luglio 2020 proroga fino al 15 Ottobre 2020 dello stato di emergenza COVID-19
- - DPCM 14 luglio 2020 prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83)

Update 18.0 del 15.07.2020

- Aggiornato Cap. 2
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:

- - DPCM 14 luglio 2020 proroga fino al 31 luglio delle misure del DPCM 11 giugno 2020

Update 17.0 del 13.06.2020

- Aggiornata Sezione Coronavirus a seguito della pubblicazione della Direttiva (UE) 2020/739.

- Aggiornato Cap. 1.3 Strategie di Prevenzione Premessa - Allegato 10 DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 1.3)
- Aggiornato Cap. 2. Attività non sospese. (Cap. 2)
- Aggiunta Cap. 3.9.5 Posti lavaggio mani. (Cap. 3.9.5)
- Aggiornato Cap. 5.2 Misure generali di protezione DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 5.2)
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- - Aggiunta Circolare n. 17664 del 22.05.2020.
- - Aggiunto DPCM 11 Giugno 2020.

Update 16.0 del 31.05.2020

- Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8)
- - 3.8 Dettaglio Apprestamenti anticontagio
- - 3.8.1 Misura temperatura corporea
- - 3.8.2 Barriere
- - 3.8.3 Segnaletica distanze a terra
- - 3.8.4 Dispenser disinfettanti
- - 3.8.5 Segnaletica / Informativa
- Aggiunto Cap. Dettaglio Dispositivi anti contagio (3.9)
- Aggiunto Cap. Dettaglio Formazione del personale (3.10)

Update 15.0 del 29.05.2020

- Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti estratto Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 0)
- Aggiornato Cap. Sanificazione (Cap. 3.8.1)
- Aggiunto Cap. Prodotti disinfettanti (Cap. 3.8.2)
- Aggiornato Cap. Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri (Cap. 3.8.3)
- Aggiunto Cap. Aerazione locali e impianti di condizionamento in accordo Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020 (Cap.3.9)
- Aggiunta Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 5.1)

Update 14.0 del 17.05.2020

- Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020 
- Inserito COVID-19 Tempo di permanenza e disinfettanti (Cap. 0)
- Inserite Note Sanificazione ISS e altri (cap. 3.8.1)
- Inserito Ruolo medico competente lavoratori fragili (Cap. 3.10.1)
- Aggiornato paragrafo su Valutazione del Medico Competente (Cap. 4)
- Aggiunto paragrafo “Firme comitato” nel paragrafo finale “Firme” del DVR (Cap. 6)
- Aggiunto Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 /Ordinanze regionali (Cap. 3.7) 
- Modificato Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020 (Cap. 5.2) 
- Aggiornato Allegato II – Normativa 
- Eliminati Cap. 
- - 2.1 Comunicazione sospensione attività 
- - 2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio 
- - 2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali 
- - 2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione
- - 2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona

Update 13.0 del 03.05.2020

- Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informative
- Inserito Cap. 3.9 Misure lavoratori fragili

Update 12.0 del 27.04.2020

- Inserito DPCM 26 Aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili (p. 3.3)

Update 11.0 del 24.04.2020

- Aggiornato con il nuovo Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
- Aggiunta Nuova Sezione 3.6 “Altri Protocolli specifici”. 

Il Protocollo generale, elencato in forma check list al Cap. 3.1, riporta in rosso le Integrazioni del Protocollo 24.04.2020 al Protocollo del 14 Marzo 2020

Update 10.0 del 23.04.2020

- Modificato il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL
- Aggiunto il Protocollo sicurezza PA
- Aggiunto capitolo Termografi/misuratori di temperatura corporea EM - (Allegato I)
- Aggiunto Documento Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL (Allegato II)

Update 9.0 del 17.04.2020

- Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
- Normativa Pulizia/Disinfezione/Sanificazione

Update 8.1 del 13.04.2020

- Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19

Update 8.0 del 11.04.2020

- Revisionato l'intero documento in accordo DPCM 10 Aprile 2020
- Aggiunto DPCM 10 Aprile 2020
- Aggiunto Capitolo I.3 Distanza interpersonale

Update 7.1 del 03.04.2020

- Aggiunto estratto “Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19” OSHA
- Inserito DPCM 01 Aprile 2020
- Aggiunto capitolo 5 “Valutazione del Medico Competente”

Update 7.0 del 29.03.2020

- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti
- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti 
- Aggiunta Sezione mascherine chirurgiche EN 14683
- Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio

Update 6.1 del 26.03.2020

Nella Rev. 6.1 è stato aggiornato:
- Elenco attività sospese di cui al Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020
- DPCM 22 Marzo 2020
- DPCM 8 Marzo 2020

Aggiunto:
Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020

Update 6.0 del 23.03.2020

Nella Rev. 6.0 è stato aggiornato:
- Elenco attività sospese di cui al DPCM 22 Marzo 2020
- D.P.C.M. 8 Marzo 2020

ed aggiunto:
DPCM 22 marzo 2020

Update 5.0 del 21.03.2020

Nella Rev. 5.0 sono stati aggiunti:

- Metodo per la stima del livello di rischio (p. 1.1)
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica (p. 3.1);
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili (p. 3.2).

Update 4.1 del 18.03.2020

Nella Rev. 4.1 si precisa che per il coronavirus (agente biologico gruppo 2) non è prevista la comunicazione di cui all’Art. 269 c.1, in quanto il rischio biologico da coronavirus, non è legato all’attività che ne fa “uso”, ma è un rischio biologico potenziale “nel contesto dell’organizzazione”.

Art. 269.Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

Update 4.0 del 15.03.2020

- Documento è strutturato come aggiornamento DVR
- Aggiornato il DPCM 8 Marzo 2020 alla luce dei provvedimenti:

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
- D.P.C.M 11 Marzo 2020
- D.P.C.M. 8 Marzo 2020

Update 3.0 del 12.03.2020

Nella Rev. 3.0 è stato aggiunto il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (GU n. 64 del 11-03-2020), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il D.P.C.M 11 Marzo 2020 dispone la sospensione di alcune attività ed un aggiornamento della valutazione del rischio di quelle non sospese finalizzato ad individuare nuove misure per la riduzione del rischio di esposizione ad agente biologico.

D.P.C.M. 11 Marzo 2020

...
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Update 2.0 del 08.03.2020

1. Eliminato il D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19 abrogato dal D.P.C.M. 8 Marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.59 del 08-03-2020). Le disposizioni del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

D.P.C.M. 8 Marzo 2020
...
Art. 5.
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Aggiunto Documento doc: DPCM 8 marzo: Documento di sintesi misure nuova Zona arancione COVID-19

Update 1.0 del 02.03.2020

Nella Rev. 1.0 è stato riportato il D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19 con le misure di prevenzione nelle zone di epidemia e nel territorio nazionale.

Update 0.0 del 29.02.2020:
In allegato modello compilabile formato.doc: Autocertificazione visitatori/fornitori

Il presente documento analizza come integrare il proprio documento di valutazione del rischio a seguito della diffusione del coronavirus. L’analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate in base agli scenari lavorativi ipotizzabili. Si fa riferimento alla Circolare Min. Salute n. 3190 del 03.02.2020 (operatori a “contatto con il pubblico”), (valutare come spunto per possibile estensione ad altre e più ampie attività lavorative/mansioni delle organizzazioni del settore pubblico/privato).

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc).

Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato “durante l’attività lavorativa” dell’organizzazione, e non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative / tutte le “mansioni” di  una attività lavorativa. Concentrare l’attenzione per tutto ciò che può essere “veicolo per il virus” durante l’attività lavorativa che viene svolta all’interno o all’esterno del perimetro aziendale. Inoltre la stessa azienda potrebbe essere interessata da “veicoli di virus” provenienti dall’esterno.

E’ da precisare, inoltre, che alla data della presente, non sono state emanate specifiche disposizioni MLPS, CSR o altri sul rischio biologico da coronavirus in relazione all'epidemia in atto.
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Valutazione rischio biologico coronavirus 14

Excursus

Il presente documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro in accordo con:

1. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 Aprile 2020.
2. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 ambienti di lavoro del 06 aprile 2021.
3. Protocolli sicurezza settoriali
4. Con il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.70 del 24.03.2022).

5. Sintesi effetti del Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24

- Il 31 Marzo 2022 cessa lo stato emergenza Covid-19;
- Dal 1° Aprile 2022 cessano gli effetti del DPCM 02 marzo 2021 (DPCM protocolli);
- Dal 1° Aprile 2022 è necessario solo il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro;
- Dal 1° aprile 2022 è abolito il sistema della classificazione regionale a colori;
- Dal 1° Maggio 2022 non sarà più necessario il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Accesso al luogo di lavoro (vedi Fig. 1)

Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Fig. 1 Accesso al luogo di lavoro - timeline (escluso RSA / Ospedali)

Dal 1° Aprile 2022 restano comunque in vigore (in particolare):

- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.

Vedi Documento sintesi Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24

Cessato il DPCM 2 Marzo 2021 / Protocolli applicabili

Le misure del DPCM 2 Marzo 2021 sono state prorogate:

- dal 7 al 30 Aprile 2021 dal DL 1 Aprile 2021 n. 44 (GU n.79 del 01.04.2021) ed ulteriormente prorogate
- dal 1° Maggio al 31 Luglio 2021 dal DL 22 Aprile 2021 n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021)
- dal 1° Agosto al 31 Dicembre 2021 dal DL 23 luglio 2021 n. 105 (GU n.175 del 23.07.2021)
- dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2022 dal Decreto Legge 24 Dicembre 2021 n. 221 (GU n.305 del 24.12.2021) (Art. 18).

I Protocolli restano comunque in vigore ai sensi di:

- l’Art. 29 bis Obblighi DL tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 del DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40.
- l’Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74.

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.). 

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

D. Lgs. 81/08
...
Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo I
Art. 266. Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
...

Ai sensi del Titolo X s’intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

L’applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020.

Circolare n. 3190 del 03.02.2020

Min Salute
...
OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.
...

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
....

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

D.Lgs. 81/08

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" è inserita nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:

Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti.

L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente alla nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tenere conto delle conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli cambiamenti, compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici.

Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati.

Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3.

Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve.

Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.

VR Rischio biologico Titolo X Rev  26 00

Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08

[…]

Coronaviridae 2
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS) 3
Direttiva (UE) 2019/1833

Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) - Direttiva (UE) 2020/739
Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)Direttiva (UE) 2019/1833

[…]

1. Valutazione del rischio

1.1 Metodo di stima della Classe di rischio 

Il metodo di stima è in accordo con il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Esposizione
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
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Matrice VR Covid 19

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1.3 Strategie di Prevenzione

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.
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Misure di Prevenzione
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Tabella 1 - Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale

Classi di rischio
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1.5 Individuazione Classe di Rischio

Classe di rischio individuata
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1.6 Misure
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Misure

1.7 Applicazione Protocolli
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Come gestire il rischio (SARS-CoV-2) in azienda dal 1° Aprile

In tutte le attività lavorative e non gli obblighi di Valutazione dei rischi (tra cui SARS-CoV-2) sono previsti dall’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Il Processo di Valutazione dei Rischi COVID-19 lavoro può essere così schematizzato:

(*) Scegliere il metodo adeguato
- L'EU OSHSA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che “le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
- L'OSHA US nella Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività.

(**) Possono includere misure quali green pass base (obbligo fino al 30 Aprile 2022), vaccinazioni, ecc (misure attuate dopo la VR).

...

3.8 Linee guida / Linee CSR / Protocolli regionali

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Il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.70 del 24.03.2022) modifica sostanzialmente le misure di contenimento.

Adozione Protocolli

Dal 1° Aprile 2022 cessano gli effetti del DPCM 02 marzo 2021 (DPCM protocolli), i Protocolli sono comunque applicabili ai sensi dei:

- DL 8 marzo 2020 n. 23 / Convertito Legge 5 giugno 2020 n. 40
Art. 29-bis. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

- DL 16 maggio 2020 n. 33 / Convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74
Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

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VAlutazione rischio biologico coronavirus 05
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3.12 Misure di Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
...
Misure di pulizia
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3.12.1 Sanificazione

Attività di "sanificazione": chi può svolgerla

Come da Direttive e Protocolli emanati emergenza COVID-19 che riportano frequentemente il termine "sanificazione", l'attività di sanificazione è regolamentata dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e Decreto 7 luglio 1997 n. 274 di cui a seguire e può essere svolta solo da Imprese autorizzate con specifici requisti tecnico-professionali.

Altresì, secondo diverse fonti inerenti il Covid-19, con il termine “Sanificazione”, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria e ciò presupporebbe l’esclusione del termine ai sensi del Decreto 7 luglio 1997 n. 274.

Sanificazione termine covid 19

Ciò, comunque, non esclude di effettuare l’attività di Sanificazione in accordo con il Decreto 7 luglio 1997 n. 274 che prevede, in sintesi, l'incarico a Impresa autorizzata CCIAA.

Fonti inerenti il Covid-19 che precisano cosa si intende con il termine “Sanificazione”:

- l’ISS con il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020, riporta che:

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020

Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
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3.13 Aerazione locali e impianti di condizionamento
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Per l’aerazione dei locali di lavoro e modalità d'uso degli impianti di condizionamento e frequenza di pulizia, sono presi in esame i Documenti:
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Covid 19 Impianti codizionamento

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3.14 Misure lavoratori fragili
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5.3 Classificazione mascherine

5.3.1 Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche) 

Mascherine EN 14683

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5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI (Cessata) (*)
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Validità Attestati di validazione in deroga mascherine chirurgiche: cessa il 31.03.2022

Con la Circolare del Ministero della Salute del 4 marzo 2022 cessa, il 31 marzo 2022, la validità degli Attestati di validazione in deroga delle mascherine chirurgiche. L'immissione sul mercato deve essere effettuata solo nel regime di marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (DPI), in accordo con UNI EN 14683:2019 (in Presunzione di conformità).

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5.3.2 Mascherine EN 149

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l’interno totale massima.

Sono previste 3 classi:

- FFP1
- FFP2
- FFP3
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Titolo X Rischio biologico coronavirus 06

Figura 2 - Marcatura CE maschera facciale EN 149
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6. Vaccinazioni
...
6.1 Operatori sanitari e lavoratori RSA, Altri
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Obbligo vaccinale sanitari, lavoratori RSA, altri fino al 31.12.2022

A seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 n.44 (GU n.70 del 24.03.2022) riguardante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
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7. Green pass

7.1 Lavoratori pubblici e privati

Green pass lavoratori PA / Privati

A seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 n.44 (GU n.70 del 24.03.2022) riguardante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dal 1° Aprile 2022 per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 30 aprile 2022. Dopo tale data non neccessario.

Misure di Prevenzione rischio Covid attuabili

Le misure Green pass / Green pass rafforzato possono essere misure di prevenzione in regime di Valutazione di Rischi di cui al DLgs. 81/2008.

...

Misure dal 1  Aprile 2022

(*) Esclusi Sanitari/RSA/Altri per i quali è obbligatorio il vaccino anti Covid-19

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8. Conclusioni

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino …………… e comunque fino a quando non siano variate attività/mansioni dell’Azienda o apportate modifiche delle disposizioni applicate:

[1] D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e sicurezza lavoro
[2] Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA
[3] COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace
[4] DPCM 01 Aprile 2020
[5] Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020
[6] Elenco attivita’ sospese Coronavirus
[7] DPCM 22 Marzo 2020
[8] Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
[9] Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
[10] Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 cantieri edili
[11] Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti
[12] Guida produzione locale di formulazioni per il lavaggio delle mani raccomandate dall'OMS
[13] Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
[14] DPCM 11 Marzo 2020
[15] Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 Marzo 2020
[16] DPCM 9 Marzo 2020
[17] DPCM 9 Marzo: Sintesi misure Zona protetta
[18] DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche
[19] DPCM 9 Marzo 2020: dichiarazione spostamento Datore di Lavoro
[20] DPCM 8 Marzo 2020
[21] DPCM 8 Marzo: Sintesi misure Zona arancione
[22] D.P.C.M. 1 marzo 2020
[23] Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro
[24] Coronavirus: Garante Privacy e raccolta dei dati Lavoratori
[25] Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo
[26] Nuovo Coronavirus: fonti di informazione
[27] UNI EN 14683 | Requisiti maschere facciali uso medico marcate CE
[28] Classificazione mascherine DPI NIOSH (US)
[29] UNI EN 149:2009 | Marcatura CE semimaschere filtranti FFP
[30] Decreto Cura Italia: validazione straordinaria dei DPI
[31] DPCM 10 Aprile 2020
[32] AIRCARR Impianti di climatizzazione nei luoghi di lavoro e COVID-19
[33] Gammaitoni et al. 1997; Kibbs et al. 2011
[34] Legge 25 gennaio 1994 n 82
[35] Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7
[36] Decreto 7 luglio 1997 n. 274
[37] Regolamento (UE) n. 528/2012
[38] UNI EN 16636:2015 - Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) - Requisiti e competenze
[39] UNI EN 14885:2019 Disinfettanti chimici ed antisettici - Applicazione delle Norme Europee per i disinfettanti chimici e gli antisettici
[40] Vademecum Sanificazione Requisiti | Procedure COVID-19
[41] Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
[42] Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020
[43] Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2
[44] EN 14126 | Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
[45] Circolare Min. Salute n. 0014915 del 29.04.2020
[46] D.P.C.M. 17 Maggio 2020
[47] Decreto-legge 15 maggio 2020 n. 33
[48] Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020
[49] Rapporto ISS n. 5/2020 del 25.05.2020
[50] Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 22 maggio 2020
[51] Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020
[52] Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni impianti di ventilazione/climatizzazione
[53] D.P.C.M. 11 Giugno 2020
[54] Direttiva (UE) 2020/739
[55] DPCM 14 luglio 2020
[56] Legge 17 luglio 2020 n. 77
[57] Delibera del CdM 29 luglio 2020
[58] D.L. 30 Luglio 2020 n. 83
[59] DPCM 07 Agosto 2020
[60]
DPCM 07 Settembre 2020
[61]
Circolare 13 del 4 Settembre 2020
[62]
Decreto-Legge 7 Ottobre n. 125
[63]
DPCM 13 Ottobre 2020
[64] DPCM 24 Ottobre 2020
[64] DPCM 03 Novembre 2020
[66] DPCM 03 Dicembre 2020
[67] Staying safe from COVID-19 during winter
[68] DPCM 14 Gennaio 2021 
[69] ISO/PAS 45005:2020
[70] Criteri semplificati di validazione in deroga DPI
[71] DPCM 2 Marzo 2021
[72] Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30
[73] Decreto-Legge 1 Aprile 2021 n. 44
[74] Protocollo condiviso misure Covid-19 luoghi di lavoro del 06.04.2021
[75] Protocollo nazionale piani aziendali vaccini nei luoghi di lavoro del 06.04.2021
[76] Indicazioni ad interim vaccini lavoro INAIL
[77] Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52
[78] Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105
[79] Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
[80] Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127
[81] Legge 19 novembre 2021 n. 165
[82] Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172
[83] Protocollo condiviso COVID-19 settore del trasporto e logistica del 12 novembre 2021
[84] Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1
[85] Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24
[86] Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 31 marzo 2022

Firme

ALLEGATO I - Istruzioni istituzionali
Allegato II - Normativa
...

Preview Rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81.2008 Rev. 34.0 2022

segue in allegato

Fonti
GU
Ministero della Salute / Interno / Trasporti / Altri
ISS
OMS
UNI EN 149
UNI EN 14883
D.Lgs. 81/2008
Normativa collegata

Certifico Srl - IT | Rev. 34.0 2022 (Rev. 39a Revisione tutte / 34a Revisione maggiore) 
©PDF/DOC Abbonati
Pag.: 397

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
34.0 07.04.2022 Update Rev. 34.0 del 07.04.2022
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24

Linee guida riapertura attività economiche e produttive CSR Rev. 31 marzo 2022
Aggiornato intero documento a seguito della cessazione stato di emergenza 
Certifico Srl
33.0 11.01.2022 Update Rev. 33.0 dell’11.01.2022
Aggiornato Nuovo Cap. 6
Aggiornato Nuovo Cap. 7
Aggiornata Sezione Normativa:
Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1
Certifico Srl
32.0 29.11.2021 Update Rev. 32.0 del 29.11.2021
Nuovo Cap. 7.1.1
Aggiornata Sezione Normativa:
Legge 19 novembre 2021 n. 165
Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172
Aggiornato:
Protocollo condiviso COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 12 novembre 2021
Certifico Srl
31.0 21.09.2021 Update 21.09.2021
Nuovi Cap. 1.8, 1.9, 6, 7
Aggiornata Sezione Normativa
Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127
Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105
Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
Certifico Srl
30.0 26.04.2021 Update 26.04.2021
Aggiornati Premessa, Cap. 00, 0, Cap. 3.1 (inserita Definizione di contatto stretto), Cap 3.2, Cap. 3.3,
Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8, Cap. 3.10, Cap. 4, Cap 5.2.
DPCM 02 Marzo 2021 misure prorogate 1° Maggio 2021 al 31 Luglio 2021 dal DL 22 Aprile 2021 n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021)
Aggiornato Allegato II – Normativa:
Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
Certifico Srl
29.0 09.04.2021 Update 09.04.2021
Aggiornati i riferimenti al Protocollo condiviso del 06.04.2021 (Cap. 3):
Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Aggiornati i riferimenti al Documento INAIL (Cap. 7):
Protocolli sicurezza e vaccini nei luoghi di lavoro 06.04.2021
Indicazioni ad interim vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 luoghi lavoro
Certifico S.r.l.
28.0 07.04.2021 Update Rev. 28.0 del 07.04.2021
Nella Rev. 28.0 sono stati:
Aggiornati Premessa, Cap. 00, 0, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8, Cap. 3.10,
Cap. 4, Cap 5.2, Cap. 5.3.1.2.
Aggiunto Cap. 6
DPCM 02 Marzo 2021 misure prorogate dal 7 al 30 Aprile 2021 dal DL 1 Aprile 2021 n. 44 (GU n.79 del 01.04.2021)
Aggiornato Allegato II – Normativa:
Protocollo condiviso misure Covid-19 luoghi di lavoro del 06.04.2021
Protocollo nazionale piani aziendali vaccini nei luoghi di lavoro del 06.04.2021
Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44
Certifico S.r.l.
27.0 14.03.2021 Update Rev. 27.0 del 14.03.2021
Nella Rev. 27.0 sono stati:
Aggiornati: Premessa, Cap. 00, Cap. 0, Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6,
Cap. 3.8, Cap. 3.10, Cap. 4, Cap 5.2, Cap. 5.3.1.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
- DPCM 2 Marzo 2021efficacia dal 6 marzo 2021 al 6 Aprile 2021
- Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30 / Decreto Pasqua / DAD
Certifico S.r.l.
26.0 18.01.2021 Nella Rev. 26.0 sono stati:
Aggiornato: Cap. 00
Aggiornati: Premessa, Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8 e Cap 5.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
- DPCM 14 Gennaio 2021 efficacia dal 16 Gennaio 2021 al 5 Marzo 2021
- Staying safe from COVID-19 during winter
- ISO/PAS 45005:2020
- Criteri semplificati di validazione in deroga DPI
Certifico S.r.l.
25.0 07.12.2020 Nella Rev. 25.0 sono stati:
Aggiunto: Cap. 00
Aggiornati: Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8 e Cap 5.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
- DPCM 3 Dicembre 2020 efficacia dal 4 Dicembre  2020 al 15 Gennaio 2021
- Staying safe from COVID-19 during winter
Certifico S.r.l.
24.0 11.11.2020 Nella Rev. 24.0 sono stati:
Aggiunto: Cap. 00
Aggiornati: Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8 e Cap 5.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
- DPCM 3 Novembre 2020 misure efficaci dal 6 Novembre 2020
Certifico S.r.l.
23.0 27.10.2020 Nella Rev. 23.0 sono stati:
Aggiornati: Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap. 3.8 e Cap 5.2.
Aggiornato Allegato II – Normativa:
- DPCM 24 Ottobre 2020 misure efficaci fino al 24 Novembre 2020
Certifico S.r.l.
22.0 13.10.2020 Aggiornata: Sezione Coronavirus (Decreto-Legge 7 Ottobre n. 125)
Aggiornati: Cap. 1.7, Cap. 2, Cap 3.2, Cap. 3.3, Cap. 3.4, Cap. 3.5, Cap. 3.6, Cap 3.14.1, Cap. 4, 5.2 e Cap. 5.3.1.2
Aggiornati Allegato II – Normativa:
- DPCM 13 Ottobre 2020 misure efficaci al 13 Novembre 2020
- Decreto-Legge 7 Ottobre n. 125 proroga fino al 31 Gennaio 2021 dello stato di emergenza COVID-19
Certifico S.r.l.
21.0 08.09.2020 - Aggiornati: Cap. 1.3, 1.7, 2, 3.2, 3.,3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 5.2
- Aggiornato Cap. 3.14.1 (Circolare 13 del 4 Settembre 2020)
- Aggiornato Cap. 3.14.2 (Circolare 13 del 4 Settembre 2020)
- Aggiornato Cap. 4. (Circolare 13 del 4 Settembre 2020)
- Aggiunti Allegato II - Normativa:
- DPCM 07 settembre 2020 misure efficaci fino al 7 ottobre 2020
Circolare 13 del 4 Settembre 2020 (Chiarimenti lavoratori fragili)
Certifico S.r.l.
20.0 08.08.2020 - Aggiornati: Cap. 1.3, 1.7, 2, 3.2, 3.,3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 5.2
- Modificata Sez. 5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI
- Aggiunta Sez 5.3.1.2 Validazione in deroga Mascherine e DPI separati se Produttori UE o Importatori
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- DPCM 07 agosto 2020 misure efficaci fino al 7 settembre 2020
Certifico Srl
19.0 31.07.2020 Legge 17 luglio 2020 n. 77 Sez aggiunta al Cap. 5.3.1
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:
- - Delibera del CdM 29 luglio 2020 proroga fino al 15 Ottobre 2020 dello stato di emergenza COVID-19
- - DPCM 14 luglio 2020 prorogato non oltre il 10 agosto 2020 (Art. 1 c. 5 D.L. 30 luglio 2020 n. 83)
Certifico Srl
18.0 15.07.2020 - Aggiornato Cap. 2
- Aggiornata Sezione: Allegato II – Normativa:

- - DPCM 14 luglio 2020 proroga fino al 31 luglio delle misure del DPCM 11 giugno 2020
Certifico Srl
17.0 13.06.2020 Nella Rev. 17.0 è stato/a:
- Aggiornata Sezione Coronavirus a seguito della pubblicazione della Direttiva (UE) 2020/739
- Aggiornato Cap. 1.3 Strategie di Prevenzione Premessa - Allegato 10 DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 1.3)
- Aggiornato Cap. 2. Attività non sospese. (Cap. 2)
- Aggiornato Cap. 5.2 Misure generali di protezione DPCM 11 Giugno 2020. (Cap. 5.2)
- Aggiornata Sezione: Allegato II - Normativa
- - Aggiunta Circolare n. 17664 del 22.05.2020
- - Aggiunto DPCM 11 Giugno 2020
Certifico Srl
16.0 31.05.2020 - Aggiunto Cap. Dettaglio Apprestamenti anticontagio (3.8)
- - 3.8 Dettaglio Apprestamenti anticontagio
- - 3.8.1 Misura temperatura corporea
- - 3.8.2 Barriere
- - 3.8.3 Segnaletica distanze a terra
- - 3.8.4 Dispenser disinfettanti
- - 3.8.5 Segnaletica / Informativa
- Aggiunto Cap. Dettaglio Dispositivi anti contagio (3.9)
- Aggiunto Cap. Dettaglio Formazione del personale (3.10)
Certifico Srl
15.0 29.05.2020 - Aggiornato Cap. 0 sul tempo di persistenza e disinfettanti  Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 0)
- Aggiornato Cap. Sanificazione (Cap. 3.8.1)
- Aggiunto Cap. Prodotti disinfettanti (Cap. 3.8.2)
- Aggiornato Cap. Normativa di riferimento / Norme tecniche / Altri (Cap. 3.8.3)
- Aggiunto Cap. Aerazione locali e impianti di condizionamento Rapporto ISS n. 5/2020 Rev. 25.05.2020 (Cap.3.9)
- Aggiunta Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 (Cap. 5.1)
Certifico Srl
14.0 17.05.2020 - Inserito il D.P.C.M. 17 maggio 2020 
- Inserito COVID-19 Tempo di permanenza e disinfettanti (Cap. 0)
- Inserite Note Sanificazione ISS e altri (cap. 3.8.1)
- Inserito Ruolo medico competente lavoratori fragili (Cap. 3.10.1)
- Aggiornato paragrafo su Valutazione del Medico Competente (Cap. 4)
- Aggiunto paragrafo “Firme comitato” nel paragrafo finale “Firme” del DVR (Cap. 6)
- Aggiunto Linee guida / Linee CSR del 16 maggio 2020 /Ordinanze regionali (Cap. 3.7) 
- Modificato Misure generali di protezione DPCM 17 Maggio 2020 (Cap. 5.2) 
- Aggiornato Allegato II – Normativa 
- Eliminati Cap. 
- - 2.1 Comunicazione sospensione attività 
- - 2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio 
- - 2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali 
- - 2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione
- - 2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona
Certifico Srl
13.0 03.05.2020 - Inserito Cap. 3.8 Segnaletica/Informative
- Inserito Cap. 3.9 Misure lavoratori fragili
Certifico Srl
12.0 27.04.2020 - Inserito DPCM 26 Aprile 2020;
- Protocollo condiviso COVID – 19 cantieri edili(p. 3.3)
Certifico Srl
11.0 24.04.2020 - Aggiornato con il nuovo Protocollo condiviso covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 che integra il 
Protocollo condiviso covid-19 negli ambienti lavoro del 14 marzo 2020.
- Aggiunta Nuova Sezione 3.6 “Altri Protocolli specifici”.

Il Protocollo generale, elencato in forma check list al Cap. 3.1, in rosso le Integrazioni del Protocollo 24.04.2020
al Protocollo del 14 Marzo 2020
Certifico Srl
10.0 23.04.2020 - Modificato il Metodo di Valutazione del Rischio in accordo con il
Documento tecnico rimodulazione misure anticontagio SARS-CoV-2 luoghi di lavoro - INAIL
- Aggiunto il Protocollo sicurezza Covid dipendenti PA
- Aggiunto capitolo Termografi/misuratori di temperatura corporea EM – (Allegato I)
- Aggiunto “Documento tecnico rimodulazione misure anticontagio SARS-CoV-2 luoghi di lavoro - INAIL
Certifico Srl
9,0 17.04.2020 - Aggiunto capitolo 3.5 Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
- Normativa Pulizia/Disinfezione/Sanificazione
Certifico Srl
8.1 13.04.2020 - Aggiornato il metodo di stima del rischio COVID-19 Certifico Srl
8.0 11.04.2020 - Revisionato l'intero documento in accordo DPCM 10 Aprile 2020
- Aggiunto DPCM 10 Aprile 2020
- Aggiunto Capitolo I.3 Distanza interpersonale
- Eliminati:
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020
Certifico Srl
7.1 03.04.2020 - Aggiunto estratto “Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19” OSHA
- Inserito DPCM 01 Aprile 2020
- Aggiunto capitolo 5 “Valutazione del Medico Competente”
Certifico Srl
7.0 29.03.2020 - Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti (D)
- Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori
settore rifiuti
(3.3)
- Aggiunta Sezione mascherine chirurgiche EN 14683 (4.3.1)
- Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1)
Certifico Srl
6.1 26.03.2020 - Aggiornato Elenco attività sospese DM 25 Marzo 2020
- Aggiunto DM 25 Marzo 2020
- Aggiornato diagramma Sezione 1.2
Certifico Srl
6.0 23.03.2020 - Elenco attività sospese di cui al D.P.C.M. 22 Marzo 2020
- aggiornato D.P.C.M. 8 Marzo 2020
- Aggiunto D.P.C.M. 22 marzo 2020
- Aggiunta Sezione 2 e altre
Certifico Srl
5.0 21.03.2020 - Metodo per la stima del rischio (p. 1.1)
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID – 19 settore trasporto e logistica
(p.3.1)
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID – 19 cantieri edili
 (p. 3.2)
Certifico Srl
4.1 18.03.2020 Precisazioni su D.Lgs. 81/2008 Art. 269. Comunicazione  Certifico Srl
4.0 15.03.2020 Protocollo regolazione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020
Certifico Srl
3.0 12.03.2020 D.P.C.M 11 Marzo 2020 | Ulteriori disposizioni attuative COVID 19 Certifico Srl
2.0 08.03.2020 D.P.C.M. 8 Marzo 2020 | Ulteriori disposizioni attuative COVID 19  Certifico Srl
1.0 02.03.2020 D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19 Certifico Srl
0.0 26.02.2020 --- Certifico Srl

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Decreto 30 marzo 2022

ID 16364 | | Visite: 6315 | Prevenzione Incendi

Decreto 30 marzo 2022

Decreto 30 marzo 2022 / RTV chiusure d'ambito edifici civili

ID 16364 | 08.04.2022 / In allegato Decreto

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(GU n.83 del 08.04.2022)

Entrata in vigore: 07.07.2022

Lettera circolare VVF n. 11051 del 2 agosto 2022 
Decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2022 - Valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

_______

Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.13 - Chiusure d’ambito degli edifici civili», per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Art. 4. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
2. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019.
3. Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell’allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea. Con apposita disposizione saranno individuati tali metodi nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell’edificio di installazione.
4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...
_____

Vedi Codice di Prevenzione Incendi aggiornato:

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 11587 | 30 Marzo 2022

ID 16353 | | Visite: 1039 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 30 marzo 2022 n. 11587

Ribaltamento del merlo non omologato per il sollevamento di persone e responsabilità del committente del lavoro di abbattimento della pianta per l'infortunio mortale

______

Penale Sent. Sez. 4 Num. 11587 Anno 2022
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 20/01/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9.7.2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata, ha escluso la contestata aggravante, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di L.V. per il reato di omicidio colposo oggetto di imputazione.

Si contesta al prevenuto di aver cagionato colposamente il decesso di A.L. il quale, mentre stava eseguendo il taglio dei rami di un albero a una altezza di circa 10 metri - all'interno di un cestello porta materiale non idoneo per il sollevamento di persone, installato sul braccio telescopico del mezzo sollevatore MERLO manovrato da I.C. - veniva proiettato fuori dal cestello, a causa del ribaltamento su un fianco del mezzo, determinato dal cedimento del terreno e dalla condizione di stabilità precaria in cui il sollevatore era posizionato (per terreno inclinato e mancato utilizzo di stabilizzatori), riportando nella caduta gravi lesioni che ne provocavano il decesso (fatto del 7.3.2014).

La Corte di appello, pur escludendo l'aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha affermato la responsabilità dell'imputato, quale committente del lavoro di abbattimento della pianta di rovere, per la colpa (generica) di non avere previamente verificato l'idoneità del mezzo sollevatore da lui fornito al A.L., di proprietà della ditta individuale I.C.; in particolare, per non essersi sincerato in ordine alla presenza nel macchinario dei dispositivi di sicurezza a tutela del lavoro in quota.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del L.V., lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato ambiguamente l'ingerenza del L.V. nell'opera commissionata, in quanto costui avrebbe chiesto al I.C. il "favore" di aiutarlo ad abbattere la pianta. In realtà, non si trattò di un favore, ma della stipula di un contratto di "nolo a caldo", per mezzo del quale il I.C. avrebbe dovuto fornire il mezzo e l'operatore dello stesso per portare in quota il A.L.. La stessa Corte riconosce che non vi è prova che l'imputato fosse a conoscenza di una possibile inidoneità del mezzo.

Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato avrebbe procurato il mezzo non idoneo al A.L.: di contro, il A.L. era stato incaricato dal ricorrente di abbattere la pianta, conservando la direzione dei lavori, ed altro impresario (I.C.) era dotato dei necessari mezzi per l'opera da svolgere.

Deduce, in tema di colpa generica, che il ricorrente ha concluso un contratto d'opera con un altro imprenditore, regolarmente iscritto alla camera di commercio ed in possesso di un macchinario apparentemente adeguato. I.C. sapeva che lavoro doveva fare, e quindi se il mezzo non era idoneo doveva dirlo lui in prima battuta, non potendosi affermare, come fa la Corte, che probabilmente I.C., sensibilizzato sul punto dal L.V., non avrebbe messo a disposizione del A.L. il mezzo.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di superamento del ragionevole dubbio.

Osserva che il ricorrente è stato condannato sulla base dell'ipotesi che se il L.V. avesse chiesto al I.C. se la macchina fosse dotata dei dispositivi di sicurezza per il lavoro in quota questi gli avrebbe "confessato" che il mezzo non era idoneo per tale uso.

3. Il difensore della parte civile INAIL ha depositato memoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Va premesso che il reato oggetto di imputazione è estinto per intervenuta prescrizione. Il fatto-reato risale, infatti, al 7.3.2014, ed il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, stante l'esclusione dell'aggravante contestata, anche tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti, risulta decorso il 16.12.2021, in data successiva a quella di emissione della sentenza impugnata.

Da ciò discende, trattandosi di ricorso i cui motivi di censura non sono integralmente inammissibili, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, non emergendo dagli atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità del condannato, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

2. Il ricorso va, invece, rigettato, ex art. 578 cod. proc. pen., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, stante l'infondatezza dei dedotti motivi di ricorso.

3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno sviluppato un percorso motivazionale congruo, logico e corretto in diritto, mediante il quale è stata ravvisata la condotta colposa del ricorrente, causativa dell'evento mortale oggetto del giudizio.

In particolare, è stato accertato che fu l'imputato ad ingerirsi nella scelta del mezzo sollevatore utilizzato dal A.L. per eseguire l'abbattimento dell'albero. Ne è stato correttamente desunto l'obbligo a carico del committente di verificare con diligenza l'idoneità del mezzo, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del prestatore d'opera, nell'ambito di un'attività indubbiamente pericolosa. In particolare, la scelta del mezzo inidoneo e, quindi, l'avere direttamente procurato al A.L. un'attrezzatura rivelatasi clamorosamente inadatta allo scopo, ha indotto i giudici di merito a configurare una condotta colposa commissiva che ha contribuito causalmente alla verificazione dell'evento. Nel caso neanche si pone un problema di posizione di garanzia in capo al ricorrente, trattandosi appunto di condotta causalmente attiva, mentre il profilo omissivo attiene alla colpa di non avere verificato l'idoneità del mezzo fornito al A.L..

La decisione impugnata è in linea con l'orientamento giurisprudenziale per cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Rv. 252672 - 01).

4. I giudici di merito, in definitiva, hanno individuato un profilo di colpa generica sulla base della obiettiva ricostruzione del fatto, che vede l'imputato ingerirsi colposamente nella scelta e nella fornitura del mezzo sollevatore, mezzo omologato solo per il sollevamento di cose e non di persone. E' stato, infatti, appurato che un mezzo omologato per il sollevamento di persone non si sarebbe mai ribaltato come avvenuto nel caso concreto, in quanto sarebbe stato dotato di sistemi di sicurezza in grado di rilevare condizioni anche minime di instabilità del mezzo, inibendo il sollevamento della piattaforma.

Poiché il committente non era un esperto di lavori in quota, egli a maggior ragione avrebbe dovuto scegliere il mezzo in maniera oculata e diligente, assicurandosi della sua idoneità e della presenza di tutte le condizioni di sicurezza per il sollevamento di persone, trattandosi di rischio concretamente prevedibile ed evitabile.

E' anche ragionevole la considerazione della Corte territoriale, che pone a carico del L.V. il dovere di pretendere dal I.C. la fornitura di un mezzo adatto allo scopo, quindi munito dei dispositivi di sicurezza per il sollevamento di persone. E' ozioso chiedersi, come fa il ricorrente, che è meramente ipotetico affermare che il I.C. avrebbe "confessato" che il mezzo non era idoneo. Ciò che conta, per contro, è che il L.V. non si sia affatto posto il problema, dimostrandosi in tal modo negligente nella scelta del macchinario che avrebbe, di lì a poco, determinato, per la sua inadeguatezza, il decesso della persona offesa.

5. Il rigetto del ricorso agli effetti civili comporta la condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, così liquidate: euro 4.800,00 oltre accessori come per legge, in favore di Omissis, rappresentate dall'avv. Dotta Marco; euro 3.000,00 oltre accessori come per legge in favore dell'INAIL.

Così deciso il 20 gennaio 2022

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Esposizione occupazionale a formaldeide in laboratorio di anatomia patologica

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La formaldeide è uno dei composti organici volatili più diffusi. Classificata cancerogeno certo per l’uomo dallo IARC, è ancora ampiamente utilizzata in diversi comparti lavorativi.

In quello sanitario, la formaldeide in soluzione è largamente impiegata nelle operazioni di allestimento di preparati istologici e nella conservazione e trasporto di materiali biologici e nella fissazione dei tessuti in anatomia patologica. Diverse sono le figure potenzialmente esposte e molti i punti critici che possono influenzare l’esposizione. Determinanti il controllo delle quantità utilizzate, il numero dei lavoratori esposti, la sorveglianza sanitaria e l’adozione di misure organizzative adeguate (appropriate postazioni lavorative, aerazione dei locali).

Fonte: INAIL

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Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 04.2022

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TUS 04 2022

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 04.2022

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 04.2022 (07 Aprile 2022)

Disponibile il testo coordinato edizione Aprile 2022 (versione curata e aggiornata dagli ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore)

Download TUS Ed. 04.2022

Novità in questa versione:

Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 09/02/1995 ad oggetto “Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname” citata nella Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010;
Inserito l’art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;
Inserito il Decreto Interministeriale del 20/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII;
Inserito il Decreto Interministeriale del 27/12/2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;
Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11/01/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali”;
Inserita circolare del Ministero della Salute del 16/02/2022 ad oggetto: “invio dati dell’art. 40 e allegato 3B”;
Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto “art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 01/03/2022 ad oggetto “art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022”;
Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell’Allegato XLIII;
Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24/03/2022 (Allegato XXXIII).
Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3..”

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Circolare INAIL 8 luglio 1999

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Circolare INAIL 8 luglio 1999

Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato.
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CRITERI PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RISCHIO GENERICO AGGRAVATO.

1 Infortuni in itinere.
Il tradizionale indirizzo della Corte di Cassazione - al quale l’INAIL si è conformato da ultimo con le Linee-guida emanate il 4 maggio 1998 - esclude l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso:
- nel percorrere il tragitto a piedi lungo una ordinaria via di comunicazione aperta al pubblico transito che non presenta particolari pericoli, trattandosi di un comune rischio connesso alla generica attività di spostamento spaziale;
- nel compiere il tragitto servendosi di pubblici servizi di trasporto, trattandosi di un comune rischio gravante su tutti i cittadini.

Questo indirizzo ha avuto modo di esprimersi anche di recente nella sentenza n. 3742/1998, che ha negato l’indennizzo dell’infortunio occorso ad una assicurata mentre scendeva da un autobus di linea rincasando dal luogo di lavoro, e nella sentenza n. 12122/1998, che ha riconosciuto tutelabile l’infortunio accaduto ad una lavoratrice scivolata, a causa del ghiaccio, mentre era diretta, di prima mattina, alla fermata dell’autobus, ribadendo però che il rischio generico della strada è assicurativamente coperto solo se risulti incrementato da un quid pluris specificante, che nella fattispecie è stato individuato nelle particolari ed inusuali condizioni della strada dovute alle avverse condizioni metereologiche nonché nella scarsa visibilità.
...

Estratto Circolare 8 luglio 1999

Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato.

In tema di occasione di lavoro la giurisprudenza, sia costituzionale (sentenza n. 462/89) che di legittimità, ha delineato un insieme di principi che possono ormai considerarsi consolidati.

In base a tali princìpi, l’ambito di applicazione della tutela può essere definito per una duplice via:
- in positivo, nel senso che nella protezione assicurativa rientrano tutti gli infortuni conseguenti al rischio, anche ambientale, cui i lavoratori sono esposti in ragione dello svolgimento della loro attività produttiva, ed a ciò che ad essa è connesso od accessorio, senza necessità dei caratteri della normalità, tipicità e prevedibilità;
- in negativo, nel senso che la protezione assicurativa si arresta di fronte ad infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro o avente con questo un collegamento meramente marginale, quando cioè intervengono fattori od attività del tutto indipendenti dall’ambiente, delle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell’attività lavorativa.

All’interno di questo quadro generale di princìpi fondamentali che - come detto - devono ritenersi acquisiti, continuano peraltro a sussistere alcuni dubbi interpretativi principalmente legati al preciso significato da attribuire alla nozione di rischio non tutelato in quanto estraneo all’attività lavorativa.

Infatti, mentre la giurisprudenza è univoca nell’affermare che il rischio generico (oltre, naturalmente, a quello elettivo) è estraneo alla copertura assicurativa, non altrettanta univocità è dato registrare nell’applicazione di questo principio ai singoli casi concreti, con riguardo soprattutto alla individuazione di quelle situazioni in cui il rischio, ancorché generico, viene aggravato da ragioni lavorative e si trasforma, perciò, in rischio lavorativo meritevole di tutela.

Sulla nozione di rischio generico aggravato, in effetti, coesistono nella giurisprudenza della Suprema Corte due linee interpretative. Accanto alla impostazione tradizionale, secondo la quale il rischio generico è assicurativamente protetto solo in presenza di intensità o di frequenza, un incremento, con conseguente aumento delle probabilità che l’infortunio accada, si sta affermando un altro e più estensivo filone interpretativo, secondo il quale il rischio generico deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.

Quest’ultimo indirizzo, assegnando esclusiva rilevanza alla riconducibilità della condotta del lavoratore alle esigenze ed alle finalità lavorative, sottrae importanza all’accertamento del maggiore o minore grado di rischiosità che quella condotta implica e finisce, così, per valorizzare il lavoro in sé e per sé considerato in quanto espone il lavoratore al rischio e, in definitiva, costituisce esso stesso fattore occasionale di rischio tutelato.

Si tratta di una linea interpretativa che di recente ha acquisito consistenza e complessiva coerenza logico-sistematica, essendosi ripetutamente manifestata sia per gli infortuni in attualità di lavoro che per quelli in itinere, e che sembra destinata ad assumere il carattere della definitività.

A questo più recente ed estensivo orientamento della Suprema Corte l’istituto ritiene di doversi uniformare.
Tale scelta è motivata non solo dalla esigenza di prevenire l’alta ed incerta vertenzialità che la nuova tendenza della Cassazione potrebbe innescare, ma anche dalla convinzione che l’interpretazione di rischio generico aggravato, fornita dalla più recente e comprensiva elaborazione giurisprudenziale, rispecchi con maggio- re puntualità i cambiamenti che stanno attraversando il sistema produttivo e dia una risposta maggiormente adeguata alla sempre più raffinata domanda di tutela che proviene dal mondo del lavoro.

Negli stessi termini l’INAIL si prepara ad offrire il proprio contributo alla predisposizione della disciplina legislativa dell’infortunio in itinere, prevista dall’art. 55 della Legge n. 144/1999, i cui riflessi saranno al momento tempestivamente valutati.

* * *

Allo scopo di realizzare la massima diffusione delle conoscenze tra le Unità operative e di fornire parametri orientativi che agevolino il loro compito nell’esame delle concrete fattispecie, si è predisposto l’allegato documento che contiene una panoramica degli indirizzi giurisprudenziali in tema di rischio generico aggravato, della loro evoluzione e - laddove permane - della coesistenza dei diversi orientamenti.

Nel documento sono ampiamente illustrati i criteri interpretativi e le metodologie argomentative desumibili dalle sentenze in cui si esprime l’indirizzo più avanzato della Corte di Cassazione cui l’istituto ha deciso di aderire.

Fermo restando che la valutazione delle singole situazioni non può mai prescindere dall’analisi delle loro peculiari caratteristiche e da un “ragionevole” adattamento dei criteri generali enunciati dalla giurisprudenza, al suddetto documento occorrerà fare riferimento nell’esame dei casi che d’ora in avanti si presenteranno, di quelli in istruttoria nonché di quelli già definiti negativamente che si rivelassero meritevoli di riconsiderazione - a richiesta degli interessati - sempreché non prescritti o non coperti da giudicato.

Data la complessità dell’argomento e la sua essenzialità nell’attività istituzionale, le Direzioni Regionali vorranno adottare le opportune iniziative per garantire uniformità di lettura del documento e conseguente omogeneità di comportamenti sul territorio.

ALL. 1 CRITERI PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RISCHIO GENERICO AGGRAVATO.

1 Infortuni in itinere.

Il tradizionale indirizzo della Corte di Cassazione - al quale l’INAIL si è conformato da ultimo con le Linee-guida emanate il 4 maggio 1998 - esclude l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso:

- nel percorrere il tragitto a piedi lungo una ordinaria via di comunicazione aperta al pubblico transito che non presenta particolari pericoli, trattandosi di un comune rischio connesso alla generica attività di spostamento spaziale;
- nel compiere il tragitto servendosi di pubblici servizi di trasporto, trattandosi di un comune rischio gravante su tutti i cittadini.

Questo indirizzo ha avuto modo di esprimersi anche di recente nella sentenza n. 3742/1998, che ha negato l’indennizzo dell’infortunio occorso ad una assicurata mentre scendeva da un autobus di linea rincasando dal luogo di lavoro, e nella sentenza n. 12122/1998, che ha riconosciuto tutelabile l’infortunio accaduto ad una lavoratrice scivolata, a causa del ghiaccio, mentre era diretta, di prima mattina, alla fermata dell’autobus, ribadendo però che il rischio generico della strada è assicurativamente coperto solo se risulti incrementato da un quid pluris specificante, che nella fattispecie è stato individuato nelle particolari ed inusuali condizioni della strada dovute alle avverse condizioni metereologiche nonché nella scarsa visibilità.

* * *

Accanto a quella sopradescritta si è venuta affermando, nella giurisprudenza della Suprema Corte, un’altra e più estensiva linea interpretativa, che ha riconosciuto la tutela:

- a lavoratori infortunatisi a seguito dell’incidente stradale occorso all’autobus di linea sul quale viaggiavano per raggiungere dal luogo di residenza il posto di lavoro (sentenza n. 455/1998 ed altre riguardanti lo stesso caso di infortunio collettivo); ad una lavoratrice caduta a causa della brusca frenata dell’autobus di linea utilizzando il quale stava recandosi al lavoro (n. 11008/1998);

- ad un lavoratore investito da una autovettura mentre, a piedi, stava rientrando al lavoro dopo aver desinato (nell’intervallo lavorativo ed in assenza di una mensa aziendale) presso la propria abitazione distante circa cinquanta metri dalla sede dell’azienda (n. 4535/1998); ad una lavoratrice scivolata sull’asfalto stradale mentre si portava a piedi, al termine del turno di lavoro, verso la fermata dell’autobus per fare rientro a casa (n. 10272/1998); ad una lavoratrice caduta mentre, a piedi si stava recando a prendere il mezzo pubblico per raggiungere il posto di lavoro (n. 10582/1998); ad un lavoratore che, mentre si recava al lavoro percorrendo a piedi un tratto di strada pubblica, era stato colpito da una sponda, parzialmente uscita dalla propria sede, del semirimorchio di un autoarticolato che procedeva in senso opposto (n. 10828/1998); ad un lavoratore investito da una autovettura mentre, al termine del turno di lavoro, si recava a prendere l’autobus di linea per rientrare a casa (n. 3970/1999).

La Suprema Corte, pur trattandosi di situazioni che non presentavano specifiche condizioni aggravanti, tuttavia - una volta accertata la normalità del tragitto e la percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi - ha riconosciuto la tutelabilità degli infortuni, sostenendo che il rischio generico che incombe su qualsiasi utente della strada viene aggravato dal fatto che il tragitto è finalizzato a raggiungere il luogo di lavoro o a fare ritorno a casa, non avendo il lavoratore possibilità di una scelta diversa.

Afferma la Corte (o, meglio, il filone interpretativo di cui si sta parlando) che “è questo rapporto finalistico (o strumentale) necessario che costituisce il quid pluris richiesto per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere rispetto al rischio generico che incombe su tutti gli utenti della strada” (tra le altre n. 455/1998); e, pur riconoscendo che andare a piedi o utilizzare il mezzo pubblico comporta “il grado minimo” di rischio, la stessa Corte sostiene che “dalla minore entità del rischio non si può ricondurre lo stesso a quello proprio di un qualsiasi altro pedone ed escluderne la professionalità, cioè la riconducibilità dell’evento ad occasione di lavoro, trattandosi di valutazioni diverse, ed estranea essendo la seconda valutazione alla entità del rischio pur se questo è connesso alla necessità della condotta - nella cui attuazione l’evento si è prodotto - in relazione alle prestazioni lavorative” (n. 4535/1998).

In aggiunta a quelle già citate si ritiene opportuno segnalare la sentenza n. 4841/1998, che pure si iscrive nel filone interpretativo più recente ed estensivo riassumendone e ribadendone i concetti, ma che qui si richiama perché è utile a meglio definire l’ambito spaziale del rischio in itinere oggetto della copertura assicurativa.

La Corte parte dalla considerazione che per una persona in età produttiva il lavoro costituisce una componente di grande incidenza nel complesso di tutte le sue attività le quali in larga misura sono coordinate in funzione di esso, sicché molte attività svolte nei luoghi di provenienza e di destinazione diversi da quelli delle prestazioni lavorative sono anch’esse, sia pure in senso lato, ricollegabili a quella lavorativa.

I giudici, perciò, si interrogano su quali siano i confini entro i quali deve applicarsi la tutela antinfortunistica e rispondono che “l’estensione della protezione assicurativa a tutte le attività in qualche modo prodromiche addirittura alla partenza del lavoratore da casa verso il luogo di lavoro o consecutive e conseguenti al suo rientro porterebbero ad una estensione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ad un ambito ben più ampio di quello per il quale è stata istituita fino a ricomprendervi, in pratica, infortuni occorsi al lavoratore in quanto tale e non in quanto occasionati dalla attività lavorativa”.

Pertanto, concludono giudicando non indennizzabile l’infortunio occorso ad un lavoratore mentre custodiva il veicolo di sua proprietà nel garage di casa, trattandosi di evento che “avvenne quando l’iter dal luogo di lavoro si era già concluso e si produsse in ambito domestico presso l’abitazione del lavoratore... e non in prossimità di essa”.

Se questo ragionamento della Suprema Corte viene volto in positivo, esso consente di affermare che l’ambito spaziale del rischio in itinere protetto inizia con l’uscita dall’abitazione dell’assicurato e termina con l’ingresso nell’abitazione medesima.

Ed infatti, nella stessa sentenza la Cassazione richiama due precedenti pronunce (nn. 10961/1992 e 1494/1996, riportate a pag. 5 delle Linee-guida del 4 maggio 1998) con le quali era stato negato l’indennizzo dell’infortunio conseguente alla caduta del lavoratore mentre questi, parcheggiata l’auto, stava rientrando a casa; e precisa che in quelle due fattispecie si trattava di infortuni che si collocavano cronologicamente e concettualmente in un momento anteriore al rientro a casa, iscrivibile, quindi, nell’uso del veicolo, mostrando così, in piena coerenza con il nuovo orientamento, di non condividere quelle decisioni.

* * *

Conclusivamente si può affermare che dall’analisi delle sentenze in cui si esprime l’orientamento più recente ed estensivo della Corte di Cassazione si desume che l’infortunio in itinere è indennizzabile, oltre che nelle ipotesi indicate nelle Linee-guida del 4 maggio 1998, anche nei casi di percorsi a piedi o su mezzi pubblici o di percorsi misti, a condizione che siano accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

È bene precisare, peraltro, che l’indirizzo che si è illustrato continua a tenere fermo il presupposto “che l’andare a piedi sia meno pericoloso che andare su un mezzo e l’utilizzazione del mezzo pubblico sia meno pericolosa dell’uso di quello privato e comunque rappresenti il modo normale per la mobilità delle persone” (sebbene, anche su questo aspetto, si intravedono segni di ulteriori evoluzioni; cfr. sentenza n. 10272/1998 dove ai viaggi su mezzo privato e su mezzo pubblico viene attribuito lo stesso grado di rischiosità).

Resta confermato, perciò, che ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con i mezzi pubblici, l’eventuale scelta di utilizzare il mezzo privato deve risultare necessitata in quanto, altrimenti, ricade nell’ambito del rischio elettivo assicurativamente non protetto (cfr., oltre a quelle già citate nelle Linee-guida del 4 maggio 1998, le recenti sentenze nn. 2572 e 11628/1998, che hanno negato l’indennizzabilità di infortuni accaduti utilizzando mezzi privati pur essendo la breve distanza percorribile a piedi).

2 Infortuni in attualità di lavoro.

2.1 Cadute per le scale, scivolamenti sul pavimento, urti contro suppellettili e infissi ed altri incidenti di tipo analogo accaduti sul posto di lavoro.

L’indirizzo giurisprudenziale tradizionale - al quale l’INAIL si è conformato con la circolare n. 24/1994 - esclude la tutelabilità di questi infortuni, giudicandoli conseguenza di un rischio comune ad altre situazioni del vivere quotidiano e, quindi, non collegate, o solo marginalmente collegate, con il lavoro, salvo che non si accerti la sussistenza di fattori professionali, anche ambientali, determinanti un incremento del rischio generico.

Sono state considerate circostanze aggravanti, con conseguente ammissione all’indennizzo dell’infortunio:
- il terreno ghiacciato nel cortile dell’azienda, a causa del quale una lavoratrice è scivolata mentre si accingeva a timbrare il cartellino di inizio lavoro (n. 4557/1997);
- le mani occupate, gli ostacoli dei tavoli ed il pavimento verosimilmente scivoloso, che hanno determinato la caduta di un cameriere mentre allestiva un tavolo in un ristorante (n. 1143/1998);
- l’ingombro di un attrezzo di lavoro (martello appuntito per togliere l’intonaco), che ha provocato la caduta per le scale della propria abitazione di un edile appositamente ritornato a casa per recuperare l’attrezzo necessario per completare la particolare mansione in quel momento affidatagli (n. 4646/1998);
- la sabbia presente nel cortile di una scuola, a causa della quale è caduta una bidella che vi transitava (n. 11494/1998).

In mancanza di fattori aggravanti, l’indirizzo di cui si parla ha respinto le richieste di tutela, come nei casi di cadute accidentali occorse ad un lavoratore che, all’interno della stazione ferroviaria, si recava a piedi dalla cabina di controllo ai gabinetti pubblici della stazione stessa (n. 964/1985), al dipendente di una assicurazione che si stava avviando a piedi ad effettuare una perizia (n. 10896/1995) e ad un ispettore INAIL che, in orario di lavoro, stava entrando nella sede regionale per un corso di formazione (n. 9143/1997).

Inoltre, nel caso di un medico caduto per le scale mentre si spostava da un reparto all’altro dell’ospedale, la Corte ha cassato la sentenza favorevole del tribunale rinviando ad altro giudice perché accertasse l’eventuale esistenza di fattori aggravanti quali: urgenza della prestazione, trasporto di materiali ingombranti, insidiosità delle scale, ecc. (n. 5598/1998).

Sempre nell’ambito di questa linea interpretativa va infine ricordata la sentenza n. 4000/1985, che negò l’indennizzo ad una commessa della UPIM che aveva subito un danno dalla caduta di un battente di una finestra, non ritenendo tale circostanza inerente al rischio dell’ambiente di lavoro.

Si passa ora ad esaminare il secondo e più estensivo orientamento della Corte di Cassazione che, già manifestatosi in passato, assume oggi, anche per effetto della concomitante enunciazione di analoghi criteri interpretativi per l’infortunio in itinere, una maggiore consistenza ed una complessiva coerenza logico-sistematica.

È inutile iniziare l’analisi da una sentenza (n. 7918/1997) che, esaminando una fattispecie che presenta alcuni aspetti di analogia con quella oggetto della decisione n. 4000/1985 appena citata, giunge però a conclusioni opposte.

Chiamata ad esprimersi sul caso di una lavoratrice addetta a mansioni di portiera presso una azienda che, al termine del turno di lavoro, mentre indossava il cappotto, urtava contro la stufetta situata nei locali della portineria cadendo e riportando postumi permanenti, la Corte ha affermato che:

- l’atto di indossare il cappotto deve considerarsi accessorio rispetto alla prestazione principale;
- la stufetta sita nella portineria fa parte dell’apparato produttivo e, dunque, va ricompresa nel rischio dell’ambiente di lavoro;
- l’infortunio è perciò accaduto in occasione di lavoro, dovendosi intendere per tale “tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nella quale è possibile il rischio di danno per il lavoratore” e non “potendosi considerare una caduta nell’ambiente di lavoro come del tutto indipendente dall’ambiente, dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell’attività protetta (così Corte Costituzionale n. 462/1989)”.

Va segnalato che il Collegio mostra di essere consapevole dell’esistenza, all’interno della giurisprudenza della Cassazione, di decisioni di segno contrario, ma dichiara espressamente la propria condivisione di quella linea interpretativa “più coerente alla causa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e alla sua disciplina positiva” che, identificando “la professionalità del rischio nella sua inerenza alla prestazione lavorativa”, prende in considerazione “il lavoro in quanto espone il lavoratore al rischio ed in definitiva costituisce esso stesso un fattore occasionale di rischio tutelato”.

A tale proposito viene richiamata la sentenza n. 925/1986 che - sulla base dello stesso ragionamento - riconobbe l’indennizzabilità dell’infortunio occorso ad un lavoratore ospedaliero che era caduto mentre percorreva a piedi, all’interno dell’ospedale, un viale che dava accesso ai reparti; ma può essere citata anche la sentenza n. 5019/1994, che ha riconosciuto indennizzabile, con le medesime argomentazioni, l’infortunio accaduto ad una lavoratrice caduta mentre stava svolgendo le proprie mansioni sul posto di lavoro.
Sempre in questa scia si colloca la sentenza n. 12652/1998 che affronta una fattispecie per molti versi paradigmatica: si tratta di una lavoratrice addetta a macchine elettriche e videoterminale, scivolata sul pavimento del bagno reso viscido dalla fuoriuscita di acqua di un termosifone guasto.

La Corte, dopo aver ribadito che:

- la tutela non può essere circoscritta “nei limiti dell’evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall’assicurato”;
- va, invece, “riferita ad ogni accadimento infortunistico che all’occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto... ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata”; con l’unico limite costituito dalla ricollegabilità dell’evento “a mere esigenze voluttuarie o, comunque, del tutto esulanti dall’ambiente, dalle esigenze e dalla connessione con le prestazioni di lavoro, sì da configurare una ipotesi ascrivibile al cd. rischio elettivo”;
- l’azione diretta a soddisfare naturali bisogni fisiologici non è riconducibile ad arbitraria scelta del lavoratore, né eludibile diversamente al di fuori dei servizi igienici predisposti nel luogo di lavoro, e deve quindi considerarsi necessitata;
ha giudicato indennizzabile l’infortunio, aggiungendo che “per di più” il pavimento era viscido, e quindi mostrando di ritenere secondaria, e comunque non decisiva, quest’ultima circostanza.

Recentissimamente questa linea interpretativa si è nuovamente espressa nelle sentenze:

- n. 2849/1999, che ha riconosciuto l’indennizzabilità dell’infortunio accaduto ad una impiegata di un Consorzio, assicurata in quanto addetta ad apparecchi ed impianti elettrici, accidentalmente caduta per le scale mentre, durante la pausa pranzo, si accingeva a lasciare la sede lavorativa per raggiungere il luogo di consumazione del pasto;
- n. 4676/1999, che ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio subito da una addetta alle pulizie presso un ospedale la quale, dopo aver timbrato il cartellino d’ingresso, si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva eseguire la prestazione lavorativa;
- n. 5419/1999, che ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un archivista- dattilografo dipendente INAIL, assicurato in quanto addetto ad apparecchiature elettriche, accidentalmente caduto mentre scendeva le scale per recarsi dal “capo-area” per ragioni di lavoro.

2.2 Infortuni occorsi durante spostamenti effettuati per la strada, per ragioni di lavoro ed in orario di lavoro.

Con le sentenze nn. 5047 e 11032/1998 la Cassazione - sulla base del presupposto che i criteri applicati “all’infortunio in itinere valgono, a maggior ragione, allorquando l’incidente sulla strada avvenga durante l’orario di lavoro, nell’esercizio di un’attività complementare alla vera e propria prestazione lavorativa” - ha riconosciuto l’indennizzabilità degli infortuni accaduti a due lavoratori caduti mentre, in orario di lavoro, andavano a piedi a prendere l’autovettura da utilizzare per lo svolgimento delle loro mansioni.

Nello stesso senso, d’altronde, si era espressa la meno recente sentenza n. 1171/1990 che riconobbe indennizzabile l’incidente occorso ad una lavoratrice che, facendo uso del mezzo pubblico di trasporto, si era recata dal posto di lavoro alla sede dell’amministrazione del datore di lavoro dove era stata convocata per motivi di servizio ed era caduta sulle rotaie della rete tranviaria.

* * *

Conclusivamente si può affermare che dall’analisi delle sentenze in cui si esprime l’orientamento più estensivo della Corte di Cassazione si desume - coerentemente con quanto sostenuto per gli infortuni in itinere - che gli infortuni accaduti in attualità di lavoro in conseguenza di cadute, scivolamenti, urti, ecc. sono indennizzabili se occorsi nella attuazione di comportamenti necessitati in relazione alle prestazioni lavorative, cioè riconducibili ad esigenze e finalità lavorative e non imputabili a libera scelta del lavoratore.

Si desume, altresì, che nella nozione di ambiente di lavoro sono ricompresi - come potenziali fonti di rischio - anche porte, finestre, cancelli, sedie, scrivanie, termosifoni, ventilatori ed altri infissi e suppellettili.

S’intende che tali criteri interpretativi - anche in ossequio ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 98/1990 (“assistente contrario”) - si applicano pure ai casi in cui il lavoratore subisca l’infortunio in un luogo di lavoro diverso dal proprio, ove egli, anche eccezionalmente, si sia recato per impegni lavorativi nell’ambito delle esigenze e delle modalità organizzative stabilite dal suo datore di lavoro.

3 Infortuni causati da fatti naturali (fulmini, frane, valanghe, ecc.) oppure da fatti delittuosi di terzi (aggressioni, rapine, risse, ecc.).

Questi infortuni vengono trattati insieme perché - come si vedrà più avanti - presentano una problematica che li accomuna e che richiede una identica soluzione.

3.1 Infortuni conseguenti a fatti naturali.

Sull’argomento per lungo tempo l’indirizzo della Suprema Corte è stato di ritenere che l’evento naturale è causa di infortunio indennizzabile solo se concorrono speciali condizioni quali gli attrezzi utilizzati, alcune particolari condizioni del luogo, ecc., e cioè precisi fattori professionali comportanti un aggravamento del rischio generico. La semplice attualità di lavoro, da sola, non era considerata sufficiente a concretizzare l’occasione di lavoro in quanto il lavoro per se stesso non pone chi lo compie in condizioni diverse da quella di qualsiasi altra persona che venga a trovarsi sul luogo del sinistro.

Sulla base di questi princìpi fu negata l’indennizzabilità:

- a lavoratori agricoli colpiti da fulmini, in quanto era stata esclusa la presenza sul luogo di masse metalliche, attrezzi agricoli, alberi o qualsiasi altro elemento avente forza attrattiva ed in quanto il nudo terreno non è elemento che per se stesso possa attirare la folgore (n. 261/1969; n. 1714/1975; n. 2279/1975);
- a lavoratori alberghieri che avevano subito lesioni a seguito di una frana abbattutasi sull’albergo, ad eccezione del cuoco ustionatosi per la fuoriuscita di acqua calda a causa della rottura della caldaia della cucina provocata dalla frana stessa (n. 5390/1983).

Rispetto a questa impostazione, costituì una importante novità la sentenza n. 80/1992 che - applicando il principio del rischio ambientale - giudicò indennizzabile l’infortunio accaduto ad un lavoratore agricolo sorpreso da un temporale sul fondo e rifugiatosi in un fabbricato rurale distrutto da una tromba d’aria.

Oltre che per le conclusioni, questa sentenza merita un approfondimento per il ragionamento che vi è svolto e che contiene affermazioni suscettibili di ulteriori sviluppi.

Innanzitutto, va sottolineato che il Collegio richiama espressamente il precedente indirizzo e dichiara di non condividerlo, in quanto esso “richiede un quid pluris... di regola non necessario ai fini dell’indennizzabilità”. Secondo il Collegio, infatti, esistono tipi di lavoro che “notoriamente” espongono ai rischi insiti nelle caratteristiche naturali proprie del luogo in cui si svolgono e dunque questi lavori già in sé contengono quel quid pluris che aggrava il rischio generico, senza necessità di ulteriori fattori lavorativi specificanti.

Il Collegio, pur partendo dalla stessa premessa del precedente indirizzo e cioè che, se l’evento lesivo si verifica nel luogo e durante l’orario di lavoro, ciò non significa che dal lavoro dipenda, precisa però che “irrilevante è la semplice coincidenza topografica, non il rischio eventualmente inerente all’ambiente di lavoro, sia esso dipendente dall’ambiente in quanto luogo di lavoro..., sia esso proprio del luogo indipendentemente dall’espletamento in esso di una attività lavorativa”.

E continua affermando che questo rischio non può considerarsi “estraneo all’oggetto dell’assicurazione poiché la prestazione di lavoro determina l’esposizione a rischi anche attraverso le condizioni dell’ambiente in cui deve essere resa”.

D’altronde non è “pertinente il fatto che un tale rischio può gravare su chiunque venga a trovarsi nello stesso luogo”, perché per il lavoratore esso “è assunto per esigenze di lavoro, per altri è elettivo od occasionale”.

Dal complessivo ragionamento svolto dalla Cassazione è, dunque, possibile desumere che nelle condizioni ambientali di rischio professionale vanno ricomprese anche le caratteristiche naturali proprie della località circostante il luogo di lavoro.

Resta però l’interrogativo se questo criterio debba applicarsi soltanto a quei tipi di lavoro che “notoriamente” espongono con maggiore frequenza alla pericolosità degli elementi naturali (come “l’aperta campagna” cui si riferisce la sentenza n. 80/1992), o se invece possa essere esteso a tutte le situazioni di pericoli naturali che qualunque lavoratore, pure se normalmente non vi è esposto, dovesse trovarsi a subire nel corso di una attività resa necessaria dall’espletamento del suo lavoro.

La risposta non può che rinvenirsi nella particolarmente ampia e comprensiva interpretazione dell’occasione di lavoro che emerge dalla più recente ed avanzata elaborazione giurisprudenziale illustrata nei precedenti paragrafi 1 e 2.

Se, infatti, si tiene fermo che:

- la prestazione di lavoro determina l’esposizione a rischi anche attraverso le condizioni dell’ambiente in cui deve essere resa;
- nel rischio tutelato rientrano anche le circostanze “straordinarie ed imprevedibili” (sentenza n. 462/1989 della Corte Costituzionale);
- il rischio generico si trasforma in rischio generico aggravato se è affrontato per finalità lavorative, senza necessità di ulteriori fattori specificanti;
allora non vi è ragione di escludere dalla tutela l’infortunio accaduto in attualità di lavoro, allorché esso è provocato dalle condizioni ambientali di tipo climatico (fulmine, tromba d’aria, valanga, ecc.) ed idrogeologico (frana, voragine, ecc.), a prescindere se il luogo di lavoro si trovi in montagna, in campagna o in città, considerato che, comunque, il lavoratore non ha possibilità di scelta diversa.

3.2 Infortuni causati da fatti delittuosi di terzi.

Per questa tipologia di infortuni la giurisprudenza della Cassazione è pacifica nel considerare l’occasione di lavoro:

- sussistente se è accertato che il fatto ha trovato incentivo o è stato alimentato da un quid pluris inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- non sussistente se è accertato che il fatto è riferibile a motivi extraprofessionali propri dell’assicurato.
Più problematiche sono invece le situazioni in cui il fatto delittuoso, pur avendo danneggiato il lavoratore mentre svolgeva la sua attività lavorativa, non rientra in nessuna delle due ipotesi sopraindicate.

Si rinvia l’esame di questo problema al successivo paragrafo 3.2.4., iniziando la panoramica delle sentenze dalle due ipotesi non controverse.

3.2.1 Litigi tra compagni di lavoro.

Con sentenza n. 1259/1986 è stata riconosciuta l’occasione di lavoro nel caso di un sorvegliante di cava rimasto vittima della reazione violenta di un operaio al quale aveva contestato una infrazione disciplinare, con la precisazione, contenuta nelle motivazioni, che ad opposta conclusione si sarebbe giunti - se si fosse dimostrato che il litigio era stato determinato da rancori fra i due litiganti - senza riferimento a motivi di lavoro.

Ed infatti, con precedente pronuncia n. 2744/1962 la Corte aveva negato l’esistenza dell’occasione di lavoro nel caso di un lavoratore che, dopo aver provocato e dileggiato un compagno per “dare sfogo a personali sentimenti di ostilità”, era rimasto vittima della sua violenta reazione.

3.2.2 Aggressione a scopo di rapina.

È stata negata l’indennizzabilità nel caso di un pastore vittima di una aggressione a scopo di rapina, in quanto quest’ultima “non aveva alcuna relazione causale né occasionale (tranne l’elemento topografico) con il pascolo di bestiame”, oggetto della rapina essendo stato il portafoglio e non il bestiame (n. 1017/1989).

È stata, invece, riconosciuta la possibilità di un collegamento tra l’aggressione per rapina e l’attività lavorativa, nel caso di un socio-artigiano che era stato seguito da alcuni malviventi mentre acquistava materiale occorrente per il lavoro ed era stato aggredito per rapina mentre rientrava in officina (n. 430/1991).

È doveroso segnalare, per completezza, anche la sentenza n. 106/1994, con la quale è stata negata l’indennizzabilità di un infortunio occorso all’esercente di una tabaccheria con la motivazione che non era stato dimostrato l’aggravamento del rischio comune di rapina.

Si tratta di una sentenza che è lecito considerare isolata, in quanto sembra non tenere in debito conto la “notoria” maggiore esposizione al rischio di rapina per le attività lavorative dotate di una cassa o comunque implicanti accumulazione di denaro. Essa sembra, quindi, disattendere il principio dell’id quod plerumque accidit, applicato invece dalla stessa Cassazione in altre occasioni (cfr. sentenza n. 90/1992 citata al paragrafo 3.1.) e che ispira, seppure implicitamente, la sentenza n. 64/1981 della Corte Costituzionale, con la quale fu sancito l’obbligo assicurativo per le persone addette, in rapporto diretto con il pubblico, al servizio di cassa presso imprese che abbiano dipendenti soggetti all’assicurazione.

3.2.3 Altri tipi di infortuni da fatti delittuosi.

Sono stati ammessi a tutela, essendosi riscontrato un quid pluris lavorativo specificante, i seguenti casi:

- custode di un condominio, morto a seguito di colpi di arma da fuoco sparatigli da ignoti, nella “presunzione che l’infortunio sia derivato e sia collegato all’attività lavorativa” e non avendo l’INAIL “provato che un elemento estraneo al rischio specifico sia intervenuto ad interrompere il nesso di causalità” (n. 1014/1989):
- dipendente di una impresa di autotrasporti, raggiunto da colpi d’arma da fuoco diretti al committente che viaggiava con lui sull’autocarro per andare a prelevare materiale edile (n. 4716/1988);
- lavoratore addetto alle operazioni di raccolta delle olive sull’albero, ferito dai colpi di arma da fuoco sparati nella sua direzione da un cacciatore attratto dal movimento dei rami e delle fronde (n. 11172/1992);
- conducente di un autocarro addetto al carico di materiale di cava, rimasto ustionato dal liquido infiammabile gettatogli addosso da un terzo, infastidito dal rumore provocato dal continuo passaggio del mezzo sotto la sua abitazione (n. 3744/1998);
- operaio deceduto a seguito di litigio, degenerato in aggressione violenta sul posto e in orario di lavoro, con persone estranee che tentavano di “approfittare ingiustamente del materiale del cantiere” (n. 3747/1998).
- dipendente addetto ad ordini di acquisto, ferito da colpi di pistola, il quale già in precedenza era stato minacciato e aggredito perché “non lasciava vivere altri candidati alle forniture” (n. 744/1999).

Le sopraelencate sentenze hanno giudicato irrilevante che l’infortunio non fosse riconducibile all’astratta tipologia di rischio inerente alle mansioni lavorative, considerando che gli elementi che avevano determinato il fatto del terzo, pur straordinari, erano comunque inerenti all’esecuzione del lavoro e posti in essere in connessione con lo svolgimento dello stesso.

La tutela è stata, invece, negata ad infortuni che, pur occorsi in costanza di lavoro, erano tuttavia riconducibili a ragioni extraprofessionali proprie dell’assicurato (sentenza n. 10406/1995 relativa ad un lavoratore, vittima di un agguato, che già in precedenza aveva subito un attentato e di cui era nota l’appartenenza ad ambienti mafiosi; n. 3752/1998 relativa ad un lavoratore con mansioni di guardiano, ucciso per vendetta personale o per regolamento di conti tra organizzazioni criminose rivali; n. 10815/1998 relativa ad un autista della nettezza urbana, aggredito da ignoti per motivi non individuati ma dai quali non era comunque escludibile il movente personale; n. 477/1998 riguardante un infortunio conseguente ad una aggressione subita da un coltivatore diretto nella sua “qualità estrinseca di proprietario terriero”).

3.2.4 Infortuni conseguenti a fatti delittuosi accaduti nel corso del lavoro, ma non riconducibili a un quid pluris specificante.

Chiarito cosi il quadro delle ipotesi non controverse, occorre ora affrontare la problematica legata ad una particolare categoria di infortuni, e cioè quelli occorsi a lavoratori che si trovano coinvolti in fatti delittuosi le cui motivazioni non possono essere ricondotte né a fattori lavorativi specifici e neppure, però, a precise ragioni extralavorative proprie dell’assicurato. L’indirizzo tradizionale della Cassazione è di escludere questo tipo di infortuni dalla tutela.

Si vedano, in proposito, le sentenze:

- n. 5915/1982, che ha negato l’occasione di lavoro nel caso di un guardiano deceduto per un colpo di pistola, fatto accidentalmente partire da un bambino che era casualmente entrato in possesso dell’arma, lasciata momentaneamente incustodita dal guardiano stesso nel suo alloggio-ufficio;
- n. 10973/1993, che ha escluso la tutela per un lavoratore ferito dalla esplosione di una bomba collocata in una autovettura sita sulla strada prospiciente il luogo di lavoro;
- n. 10065/1994, che ha giudicato non indennizzabile l’infortunio accaduto ad un lavoratore che, mentre si trovava al mercato dei fiori per il rifornimento di merce, era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati da ignoti e a lui non indirizzati.

In tutti i sopradescritti casi, la Cassazione ha ritenuto che si vertesse in ipotesi di mera concomitanza di tempo e di luogo e, dunque, di collegamento marginale ed episodico tra infortunio e lavoro non essendo stati riscontrati elementi lavorativi specificanti.

Anche in questo campo, tuttavia, si registra l’avvio di un nuovo e più avanzato filone interpretativo che - coerentemente con gli indirizzi giurisprudenziali illustrati nei precedenti paragrafi 1 e 2 - individua, pure per i sinistri da fatti delittuosi di terzi, l’eziologia professionale del rischio unicamente nella condotta necessitata del lavoratore per finalità lavorative, senza l’esigenza di ulteriori fattori aggravanti.

Si tratta della sentenza n. 9801/1998, con la quale la Cassazione ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un lavoratore italiano in Libia, rimasto vittima di una aggressione dovuta a “fanatismo antitaliano” mentre rientrava in alloggio dopo aver accompagnato l’imprenditore all’aeroporto, in quanto il fatto che l’assicurato si trovasse per lavoro in un paese in quel momento fortemente ostile “vale a trasformare quello che era un rischio generico per gli (altri) italiani in Libia in un cosiddetto rischio specifico improprio, atteso che il lavoratore non aveva certo possibilità di scelta”.

Questa decisione, quindi, muove dalla premessa che, nelle condizioni ambientali di rischio professionale, va ricompresa anche la pericolosità sociale del contesto entro il quale si colloca il luogo di lavoro vero e proprio; e poiché tale pericolosità in quel periodo in Libia era stata in linea di fatto accertata, il Collegio ne ha desunto la “concreta possibilità” che l’aggressione si verificasse, ritenendo irrilevante che il rischio incombeva su tutti gli italiani, in quanto per gli altri “come per i turisti, era un rischio certamente estraneo al rapporto di lavoro”, mentre per i lavoratori era assunto per esigenze lavorative e ritenendo irrilevante, altresì, che il movente dell’omicidio fosse riconducibile ad un generico elemento extralavorativo (fanatismo antitaliano).

Si noterà che i passaggi logici di questa sentenza sono in gran parte analoghi a quelli seguiti dalla Cassazione nella sentenza n. 80/1992 relativa alla pericolosità delle condizioni climatiche ed idrogeologiche proprie dell’ambiente circostante il posto di lavoro; analogia tutt’altro che casuale, considerato che le due situazioni di pericolo presentano le stesse caratteristiche di inevitabilità, nel senso che si impongono al lavoratore indipendentemente dalla sua volontà e dalla sua possibilità di scelta.

È chiaro, perciò, come - una volta riconosciuto che il rischio ambientale comprende, oltre ai pericoli naturali, anche i pericoli sociali del contesto in cui si svolge il lavoro - si riproponga il problema di perimetrare l’ambito di applicazione di questo criterio, esattamente negli stessi termini già esaminati per le ipotesi di rischi ambientali di tipo naturalistico. Si tratta, cioè, di decidere se la “concreta possibilità” del fatto delittuoso cui si riferisce la sentenza n. 9801/1998 assuma rilievo assicurativo solo in circostanze eccezionali (come nella particolare situazione della Libia) o se, piuttosto, non possa considerarsi connaturata alle condizioni di violenza diffusa che connotano, ormai strutturalmente, il moderno tessuto sociale.

Si ritiene, che la soluzione, ancora una volta, non possa che rinvenirsi nella particolarmente ampia e comprensiva interpretazione dell’occasione di lavoro che emerge dalla più recente ed avanzata elaborazione giurisprudenziale illustrata nei precedenti paragrafi 1 e 2.

Se, infatti, si tengono fermi i criteri interpretativi richiamati al precedente punto 3.1, e che per comodità di lettura si ripetono:

- la prestazione di lavoro determina l’esposizione a rischi anche attraverso le condizioni dell’ambiente in cui deve essere resa;
- nel rischio tutelato rientrano anche le circostanze “straordinarie ed imprevedibili”;
- il rischio generico si trasforma in rischio generico aggravato se è affrontato per finalità lavorative, senza necessità di ulteriori fattori specificanti;
allora non vi è ragione di escludere dalla tutela l’infortunio accaduto in attualità di lavoro, allorché esso è provocato da fatti delittuosi di terzi, purché il fatto abbia colpito il lavoratore nel corso di una attività resa necessaria dall’espletamento del suo lavoro e, ovviamente, purché i moventi di quel fatto non siano riconducibili a ragioni extraprofessionali proprie dell’assicurato.

4 Chiarimenti sulla nozione di rischio estraneo al lavoro, o con il lavoro solo marginalmente collegato.

Si è visto, passando in rassegna le sentenze in cui si esprime l’orientamento più recente ed avanzato della Corte di Cassazione, che sono oggetto della copertura assicurativa tutti i comportamenti del lavoratore che sono in rapporto finalistico-strumentale con le prestazioni lavorative, nonché quelli rispondenti ad esigenze essenziali della persona il cui soddisfacimento è condizionato dalle circostanze di tempo e di luogo imposte dal lavoro.

Si è visto, inoltre, che la maggiore o minore entità del rischio che quei comportamenti implicano non è rilevante, in quanto anche azioni con il “grado minimo di rischio” (come camminare o prendere l’autobus) rientrano nella protezione assicurativa.
Se ne deduce che rischio estraneo al lavoro, o ad esso collegato solo marginalmente, è principalmente quello derivante da condotte che il lavoratore pone in essere per ragioni riconducibili unicamente a sue autonome scelte ed iniziative.

Si tratta, “in definitiva” (per usare l’espressione della stessa Cassazione), del rischio elettivo che, secondo una massima costantemente ripetuta, è il rischio scaturito da una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Benché la nozione di rischio elettivo sia pacifica, non sempre la sua applicazione è agevole, come testimonia anche la cospicua produzione giurisprudenziale sul tema.

Si ritiene, perciò, utile, pur senza alcuna pretesa di esaustività e di definitività, analizzare alcune tra le sentenze più significative, con lo scopo di offrire criteri orientativi di carattere generale e con la riserva di tornare sull’argomento qualora dovessero intervenire mutamenti di indirizzi della giurisprudenza della Suprema Corte.

Prima, però, è opportuna una avvertenza.

La nozione di rischio elettivo, pur essendo sostanzialmente univoca, viene dalla Cassazione modulata diversamente a seconda che si tratti di situazioni propriamente lavorative o di situazioni che si collocano al di fuori della materiale attività di lavoro, e cioè precedenti o successive al lavoro oppure nelle pause.

Nella prima ipotesi, e cioè in situazioni propriamente lavorative, l’insegnamento della giurisprudenza è fermo nel sostenere che, per eccepire il rischio elettivo, occorre “una indagine che deve essere particolarmente attenta ed esauriente” (n. 1193/1980) e “una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza della condotta (del lavoratore) dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, della estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro svolto” (tra le altre, n. 1269/1995).

Nella seconda ipotesi i margini del rischio elettivo sono invece più ampi, in quanto le attività non strettamente lavorative, proprio in quanto tali, rientrano nel rischio protetto solo se si accerti la loro necessità ed improcrastinabilità e la loro diretta riconducibilità alle esigenze lavorative o alle condizioni di tempo e di luogo in cui si svolge il lavoro.

4.1 Rischio elettivo in attività propriamente lavorative.

Non sembra necessario riportare le numerose sentenze, alcune delle quali ormai “classiche”, con le quali è stata negata l’indennizzabilità ad assicurati rimasti vittime di infortuni dovuti a loro esibizionismo, curiosità, comodità, interessi personali, esigenze voluttuarie, o comunque ad atteggiamenti e condotte non giustificabili, superflue ed in ogni caso controindicate rispetto al risultato da raggiungere.

È più produttivo, invece, soffermare l’attenzione su alcune sentenze dalle quali si può desumere il significato e la portata che la Cassazione attribuisce alla “indagine particolarmente attenta” e alla “rigorosa dimostrazione” dell’esigenza del rischio elettivo.

Non si sono ravvisati gli estremi del rischio elettivo, e si è riconosciuta, perciò, l’indennizzabilità dell’infortunio, nelle seguenti situazioni:
- lavoratore che, mentre attendeva, in adempimento di direttive del datore di lavoro, il mezzo di trasporto che doveva ricondurlo a casa, si era steso a terra e si era addormentato, ed era stato investito da un altro mezzo condotto da un compagno di lavoro. Uno dei presupposti su cui si fonda questa decisione è che non può considerarsi atto volontario puramente arbitrario “il comportamento inavvertito o determinato da un bisogno improvviso e non controllabile, in sostanza non riconducibile ad una scelta del lavoratore” (n. 1269/1995);
- manovale di cava infortunatosi mentre faceva esplodere i detonatori da lui rinvenuti tra le pietre, secondo la pratica invalsa tra i manovali, e non concretamente impedita dall’imprenditore, di far esplodere direttamente i congegni rinvenuti tra il materiale da rimuovere.

Questa decisione, tra l’altro, afferma che, “nell’indagine circa la sussistenza dell’occasione di lavoro, si debba tenere conto della concreta esplicazione dell’attività, a prescindere cioè dalle mansioni contrattualmente attribuite al singolo lavoratore” (n. 1193/1980). Nello stesso senso va la sentenza n. 11683/1995, che ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un autista trasportatore, investito mentre transitava a piedi sul piazzale della ditta per procurarsi un passaggio su altro veicolo onde raggiungere il proprio, secondo una prassi “consigliata” dal datore di lavoro;

- lavoratore che, per recarsi dalla cava all’officina in esecuzione di un ordine ricevuto, e avendo disponibili due percorsi, entrambi pericolosi dovendosi comunque attraversare una strada ferrata, aveva scelto quello più rischioso subendo l’infortunio. Questa decisione si fonda sul presupposto che la condotta con la quale il lavoratore aggrava il rischio proprio delle mansioni affidategli non concretizza una situazione di rischio elettivo (n. 1412/1968);
- pastore che, mentre custodiva il gregge stando a bordo di una autovettura ferma sul ciglio della strada, subiva un tamponamento. La Corte non ha ritenuto che queste inusuali modalità di svolgimento delle prestazioni configurassero un rischio elettivo, perché “un rischio siffatto ricorre solo se possa escludersi del tutto la natura lavorativa dell’infortunio”, mentre nella fattispecie la condotta del lavoratore era “comunque inerente all’esecuzione del lavoro e posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo” (n. 3995/1997);
- lavoratore che, per risalire dalla cava alla mensa raggiungibile solo percorrendo un tratto con notevole pendenza, si era servito di un mezzo improprio, normalmente usato anche dagli altri operai nonostante il divieto, e si era infortunato discendendo dal veicolo che era lentamente in modo in salita. Questa decisione, benché non riguardi una attività propriamente lavorativa, viene qui segnalata per dimostrare l’accuratezza e la minuziosità del ragionamento con il quale la Cassazione perviene a riconoscere l’indennizzabilità, dando rilievo alla brevità dell’intervallo per il pranzo, alla misura della pendenza della strada, alla stanchezza accumulata nella prima parte della giornata ed alla esigenza di non aumentarla ulteriormente, alla necessità di prolungare il più possibile il riposo, all’eventualità della pioggia, alla abitualità dell’uso del veicolo improprio utilizzato anche dal direttore dei lavori e “persino” dal figlio del titolare dell’azienda; e negando, al contrario, rilievo alla imprudenza del lavoratore (n. 1750/1996).

Dalle pronunce esaminate si desume, oltre a quelli già enucleati, l’ulteriore criterio interpretativo che il nesso di occasionalità non è interrotto dal comportamento colposo dell’infortunato e, quindi, va riconosciuto indipendentemente dal fatto che il sinistro avrebbe potuto, in ipotesi, essere evitato, o ridotto nelle sue conseguenze, da una di lui maggiore prudenza, diligenza o perizia. Si tratta, peraltro, di un criterio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Cassazione e confermato dalla Corte Costituzionale (già citata sentenza n. 462/1989 secondo la quale l’infortunio può dipendere anche da “cause straordinarie o imprevedibili, da fatto di terzi o da colpa dello stesso infortunato”).

4.2 Rischio elettivo in attività precedenti o successive al lavoro oppure nelle pause lavorative.

Le attività precedenti e successive al lavoro sono sostanzialmente riconducibili alla figura dell’infortunio in itinere, per la quale si rimanda alle direttive impartite con le Linee-guida del 4 maggio 1998, nonché a quanto esposto al precedente paragrafo 1.

Resta da esaminare il problema degli infortuni avvenuti durante le pause lavorative, rispetto alle quali la Cassazione fa una distinzione che si basa sostanzialmente sulla essenzialità e sulla improcrastinabilità dell’esigenza che in quelle pause viene soddisfatta:

- rientrano nel rischio protetto le pause per i “pasti principali (segnatamente il pranzo), da consumare in un apposito intervallo lavorativo all’uopo utilizzabile simultaneamente da tutti i dipendenti dello stabilimento o ufficio” (n. 6088/1995 ed altre), trattandosi di soddisfare una esigenza “funzionalmente collegata al corretto espletamento dell’attività lavorativa” (n. 2849/99). Inoltre vi rientrano le indilazionabili pause per i bisogni fisiologici (n. 12652/1998 già citata, ma anche nn. 131/1990 e 8292/1991);
- le altre pause invece sono, di norma, da considerare rientranti nel rischio elettivo, salvo che non si accerti la loro necessità ed improcrastinabilità e la loro riconducibilità alle esigenze lavorative oppure alle condizioni di tempo e di luogo in cui si svolge il lavoro.
In applicazione di questi criteri, è stata negata l’indennizzabilità nelle seguenti situazioni:
- dipendente INAIL caduta mentre si recava a piedi al bar per la colazione, “posto che non può scambiarsi per necessità quella che è una semplice abitudine, che serve ad appagare un semplice (per quanto intenso possa essere) desiderio” (n. 6088/1995). Nello stesso senso è la sentenza n. 3620/1998, riguardante un informatore scientifico caduto per le scale mentre andava a prendere il caffè nel bar interno all’ospedale dove si trovava per impegni di lavoro;
- artigiano muratore caduto per le scale mentre, sospeso il lavoro verso le ore 11, si recava ad acquistare il necessario per “uno spuntino”, posto che “lo spuntino a metà mattinata non rappresenta, di solito, una necessità fisiologica improcrastinabile, né l’interessato ha provato che sue particolari esigenze di vita richiedono frequenti pasti a brevi intervalli” (n. 10910/1996);
- lavoratore caduto mentre, durante la pausa mensa, si allontanava dal cantiere per recarsi a piedi ad un vicino bar per prendere il caffè e comprare le sigarette, posto che si trattava di soddisfare “un bisogno certamente procrastinabile e non impellente” (n. 4492/1997).

È stato, invece, giudicato tutelabile il caso di un lavoratore addetto ad attività di palificazione elettrica lungo la strada, il quale, avendo ultimato il pranzo prima che trascorresse l’intera ora di pausa concessa, era seduto su un muretto sul luogo di lavoro in attesa di riprendere le sue mansioni ed era rimasto investito da un’auto sbandata per eccessiva velocità. La Cassazione, dopo aver ribadito che le breve soste per il pasto non valgono ad interrompere il nesso causale, ha riconosciuto indennizzabile l’infortunio “non potendo ritenersi il rischio di investimento stradale estraneo ed anomalo rispetto alla esecuzione di un lavoro che si svolge in prossimità della sede stradale” (n. 6904/1983).

Tra le pause non necessitate, e quindi elettive, vanno ricomprese anche:

- le interruzioni di lavoro per l’esercizio del diritto di sciopero, in quanto riconducibili a “ragioni di autotutela... la cui liceità non vale tuttavia a funzionalizzare l’allontanamento (ed il conseguente ritorno) allo svolgimento dell’attività lavorativa” (n. 956/1988); lo stesso dicasi per ogni altra interruzione dovuta alla effettuazione di attività sindacale, essendo questa “estranea alla finalità produttiva perseguita dal datore di lavoro” (da ultimo, n. 1220/1996). Sullo specifico argomento si rimanda anche il Notiziario n. 48/1991;
- le brevi assenze autorizzate dal datore di lavoro per soddisfare esigenze personali prive di attinenza con il lavoro (n. 3708/1982, che negò l’indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore nel recarsi a visitare un congiunto usufruendo di un permesso).

4.3 Comportamenti finalizzati al lavoro ma del tutto estranei alle specifiche competenze del lavoratore.

Si tratta di situazioni che, al di là della loro frequenza, meritano comunque una riflessione perché consentono di meglio delineare l’ambito del rischio “estraneo” all’attività lavorativa. Si può prendere avvio dalla recente decisione n. 5047/98, che ha negato la tutela ad un impiegato di una Compagnia assicuratrice caduto da una sedia sulla quale era salito per sostituire una lampadina fulminata. Il tribunale aveva, invece, riconosciuto l’indennizzabilità, considerato che si trattava di una attività elementare alla portata di qualunque lavoratore, che non giustificava perciò la richiesta di intervento del personale addetto e, nelle more, la sospensione del lavoro. La Cassazione, però, pur riconoscendone la finalità lavorativa, ha qualificato l’azione come rientrante nel rischio elettivo, in quanto “non connessa alla specifica mansione del lavoratore né riferibile alle normali, abituali e prevedibili modalità di esecuzione delle sue prestazioni”.

Al riguardo, va innanzitutto fatta chiarezza sui termini del problema.

Apparentemente questa pronuncia sembra in linea con le precedenti sentenze n. 959/1985, che aveva negato la tutela ad un impiegato di una ditta commerciale, caduto per le scale mentre portava un telex urgente ad un altro ufficio sostituendosi al commesso, e n. 3794/1986, che pure aveva giudicato non indennizzabile l’infortunio di un impiegato contabile di una ditta, caduto per le scale mentre accedeva, per ragioni di lavoro, al reparto produttivo “di sua iniziativa e non per obbligo”.

Un attento esame, però, mostra che queste due precedenti decisioni sono espressione di un orientamento giurisprudenziale, non solo completamente diverso da quello manifestatosi nella sentenza n. 5047/1998, ma che sembra anche lecito considerare, oggi, superato.

Infatti, le pronunce del 1985 e 1986 si muovevano ancora in una prospettiva di rigido ancoraggio della tutela al rischio specifico proprio dell’attività assicurata, in un periodo in cui era in discussione, per la categoria impiegatizia, addirittura l’obbligo assicurativo.

La recente decisione n. 5047/1998, invece, si colloca in un quadro nel quale è ormai data per acquisita l’elaborazione giurisprudenziale che, sulla base del principio che a parità di rischio deve corrispondere parità di tutela, ha condotto all’estensione della protezione assicurativa al lavoro impiegatizio alle stesse condizioni e negli stessi termini di ogni altro lavoro dipendente. Non a caso il ragionamento svolto dal Collegio muove proprio dalla considerazione che la progressiva “tecnologizzazione” dei processi produttivi ha determinato un notevole ampliamento della platea degli assicurati ricomprendendovi tutti i lavoratori che, a prescindere dalla loro qualifica, sono esposti ad apparecchiature “entrate ormai nell’uso comune, quali macchine elettriche e meccanografiche, terminali, affrancatrici, telex, centralini, nonché a qualsiasi macchina azionata da corrente elettrica, indipendentemente dalla potenza della stessa”.

E significativamente aggiunge che l’utilizzo di queste apparecchiature, “strumento insostituibile per il normale espletamento delle... mansioni, ha di fatto reso abituale il compimento di atti prodromici, strumentali ed in qualche modo connessi all’uso dei suddetti macchinari, che non possono non considerarsi anche essi rientranti nell’ambito della tutela assicurativa”.

Questa sentenza, perciò, è confermativa dell’ampia estensione dell’occasione di lavoro che emerge dal più avanzato insegnamento della Cassazione ed esprime, unicamente, la preoccupazione di confinarne l’ambito entro i limiti segnati dalle esigenze e dalle modalità organizzative dell’azienda.

Ed infatti in essa si legge che la “opportuna e doverosa interpretazione estensiva” delle norme del T.U. non può portare a ritenere assicurativamente coperte anche le attività “non rientranti, in alcun modo, nell’ambito delle mansioni e delle specifiche competenze del lavoratore” e che fuoriescono da un “assetto organizzativo e produttivo improntato ad una razionale ripartizione di compiti tra dipendenti, ed al doveroso rispetto delle specifiche professionalità, attitudini e capacità di ogni singolo lavoratore, quale standard sul quale parametrare l’entità del rischio lavorativo e la sua ripartizione tra gli obbligati all’assicurazione”. L’analisi di questa decisione porta, quindi, a concludere che, per gli impiegati come per ogni altra categoria di lavoratori, la valutazione dell’occasione di lavoro, pur comprensiva non solo delle mansioni contrattualmente attribuite ma anche di quelle svolte di fatto e autorizzate, o tollerate o, comunque, non concretamente impedite dal datore di lavoro, e pur comprensiva di circostanze anche straordinarie (dettate ad es. dalla urgenza), deve tuttavia pur sempre includere l’esame della necessarietà della condotta del lavoratore in relazione alle finalità dell’attività lavorativa, quale organizzata dall’azienda.

E ciò a prescindere dalla fattispecie esaminata dalla Cassazione, nella quale la “elementarità” (come si esprime il tribunale), e si potrebbe aggiungere l’abitualità in ambito domestico, dell’azione e, quindi, la sostanziale automaticità della condotta dell’assicurato avrebbero, forse, permesso una diversa decisione.

5 Rapporto tra l'attività per la quale il lavoratore rientra tra le persone assicurate e attività nell'attuazione della quale subisce l'infortunio.

La sentenza appena esaminata offre l’opportunità di introdurre l’ultimo argomento della presente trattazione, e cioè il rapporto tra l’attività lavorativa per la quale il lavoratore rientra nel campo di applicazione della normativa infortunistica (fermi restando ovviamente gli altri requisiti) e la concreta attività che sta svolgendo al momento dell’infortunio.

Si tratta di un problema che, se in passato ha avuto alterne soluzioni, oggi può considerarsi superato alla luce delle decisioni giurisprudenziali fin qui analizzate.
Infatti, l’ampia e sempre più comprensiva nozione di occasione di lavoro cui è approdata l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità consente di affermare che lo svolgimento di “attività protette”, sebbene continui a definire l’ambito dei beneficiari delle garanzie assicurative, non delimita però la sfera di operatività della tutela che si estende, come si è visto, a tutti i rischi riconducibili alle finalità e alle condizioni lavorative.

Ritrova, perciò, piena ed attuale validità, pur in un contesto socio-economico e giuridico profondamente mutato, quanto affermato nel lontano Notiziario n. 10 del 9 marzo 1974, secondo il quale - ovviamente all’interno dello stesso rapporto di lavoro - “la tutela di legge si estende a tutti gli infortuni dovuti a rischio lavorativo o aggravato dal lavoro, anche se l’incombenza svolta al momento del sinistro non rientri tra quelle che abbiano determinato l’inclusione degli interessati tra le persone assicurate”.

Precisato che per i lavoratori autonomi l’applicazione di questa regola trova un limite nello svolgimento di attività imprenditoriali - argomento sul quale si conta di tornare quanto prima con apposito documento - restano da esaminare le due ultime questioni che seguono.

5.1 Lavoratori assicurati ai sensi dell’art. 4, terzo comma, T.U. (conduzione personale e non occasionale di veicoli a motore per l'esercizio delle proprie mansioni).

Al precedente punto 5 si è affermato che il lavoratore subordinato, una volta entrato nel campo di applicazione dell’assicurazione, è tutelato per tutti i rischi collegati alle finalità ed alle condizioni lavorative.

Si deve ora aggiungere - peraltro in coerenza con quanto già chiarito a pagina 5, punto 3, delle Linee-guida del 4 maggio 1998 sull’infortunio in itinere - che tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.

Ne consegue che la suddetta regola vale anche per i lavoratori assicurati ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del Testo Unico.

D’altronde, in tal senso può essere letta la sentenza n. 10896/1993, con la quale la Cassazione ha riconosciuto ad un vigile urbano assicurato, in quanto “addetto in qualità di tecnico presso il gruppo autoradio e impiegato anche nella frequente guida di autoveicoli”, una malattia professionale dell’apparato respiratorio provocata dall’atmosfera inquinata della città. Ed è significativo che la successiva sentenza n. 4940/1995, con la quale la stessa Corte ha negato l’indennizzo ad un vigile urbano addetto solo alla viabilità, e perciò non assicurato, infortunatosi a seguito di investimento automobilistico, richiami la precedente decisione sottolineando che si trattava di “diversa” fattispecie riguardante un soggetto per il quale era “operante la garanzia dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL”.

Si deve inoltre ricordare che, già alla fine degli anni settanta, la Direzione Generale ebbe ad autorizzare, proprio in applicazione del suddetto criterio, l’indennizzo per casi di infortuni al cui accadimento era estraneo il rischio dell’automezzo.
Si ritiene che, oggi ancor più che allora, la norma di cui si tratta debba essere oggetto di una lettura che tenga in considerazione le sue effettive finalità di tutela, svincolandola da una interpretazione puramente letterale che darebbe inevitabilmente luogo - come già detto - a disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori assicurati.

Sembra infatti che, se l’originaria ratio della disposizione era quella di garantire la tutela anche a soggetti “vincolati da rapporto impiegatizio” e, dunque, in deroga al criterio della manualità, oggi, tenuto conto delle trasformazioni subite dal concetto di manualità e considerate le modifiche intervenute nel contesto produttivo, la norma abbia assunto un diverso e più largo significato, il veicolo a motore essendo orami diventato - per alcune categorie - uno strumento insostituibile e trasversale di lavoro che, non diversamente da quanto accade per l’utilizzo del personal computer da parte di altri lavoratori “non manuali”, condiziona e, per questo verso, unifica le pur differenziate attività svolte dal lavoratore.

Per tutte le sopraindicate ragioni si ritiene conclusivamente che, anche per questa categoria di assicurati, tutti i rischi collegati al lavoro e ad attività connesse ed accessorie, e non solo quelli propri dell’uso del veicolo a motore, rientrino nella copertura assicurativa.

5.2 Soggetti assicurati ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, punto 28, e 4, punto 5, T.U.

Nel settore della scuola e della formazione professionale, dove la tutela INAIL è circoscritta ai soli rischi di esperienze tecnico-scientifiche e di esercitazioni pratiche e di lavoro (e, da una data più recente, di educazione fisica) ed è, quindi, sostanzialmente residuale, si pone con maggiore evidenza l’esigenza di un complessivo ripensamento dei limiti storici inevitabilmente presenti nel modello che sta alla base del Testo Unico del 1965.

Non è casuale, a questo riguardo, che nel corso del tempo alcune Regioni, nell’ambito della loro autonomia, abbiano stipulato polizze con Compagnie private e che lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione abbia favorito la stipula di polizze assicurative volontarie. Neppure è casuale, si ritiene, la crescente attenzione che dopo il D.Lgs. n. 626/94 viene prestata ai problemi della sicurezza e della prevenzione nell’attività scolastica.

In realtà, il mondo della scuola è attraversato, soprattutto in quest’ultimo periodo, da processi di riforma di largo respiro, che si muovono lungo più direttrici alcune delle quali di immediato interesse assicurativo (sempre maggiore diffusione di strumenti tecnologici a supporto dell’attività didattica; crescente spinta alla integrazione dei percorsi didattici e dei percorsi di formazione al lavoro anche durante i normali corsi di studio; intensificazione dei programmi di educazione alla salute e di educazione all’ambiente; apertura al mondo esterno e rapporti interattivi con il territorio, ecc.).

Ne discende che è sempre meno agevole scindere le attività teoriche da quelle pratiche e sempre meno ragionevole limitare la tutela di legge ai rischi strettamente connessi alle tradizionali “esercitazioni”.
È pur vero, d’altro canto, che la questione si presenta particolarmente complessa e richiede di essere approfondita da più angolazioni, coinvolgendo vari interlocutori, pubblici e privati, e implicando un bilanciamento di diversi interessi. Proprio per questo l’INAIL ha già programmato un confronto, innanzitutto con il Ministero della Pubblica Istruzione, per tentare di avviare iniziative congiunte mirate ad una organica soluzione del problema.

Nel frattempo, peraltro, almeno con riguardo agli insegnanti ed agli istruttori assicurati - e cioè a soggetti titolari di rapporti di lavoro - non si ravvisano valide ragioni che giustifichino una tutela più ristretta rispetto a quella che, sulla base dei più avanzati ed estensivi orientamenti della giurisprudenza, viene oggi riconosciuta a tutti gli altri lavoratori assicurati. Pertanto, pure per questa categoria di lavoratori vale il criterio che la tutela di legge ricomprende, oltre ai rischi specifici della “attività protetta” per la quale sono assicurati, anche i rischi generici aggravati dalle finalità e dalle condizioni di lavoro (incluso, quindi, il rischio in itinere).

Lo stesso criterio si applica, pur in assenza di un rapporto di lavoro, ai tirocinanti assicurati con l’INAIL ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/1997, in quanto il Regolamento di attuazione della suddetta norma, emanato con Decreto interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, all’art. 3 prevede che le garanzie assicurative riguardano le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento anche se eventualmente svolte fuori dell’azienda, senza alcuna indicazione limitativa.

* * *

Non è possibile concludere il discorso fin qui condotto senza fare almeno un cenno a due problemi che, già presenti in passato, assumono oggi maggiore evidenza per effetto dell’ampliamento di tutela indotto dai più recenti sviluppi giurisprudenziali e dalle conseguenze logico-giuridiche che in questo documento se ne sono desunte.

Il primo riguarda l’esigenza di garantire una più puntuale corrispondenza tra forme di tutela e previsioni tariffarie e sarà affrontato dall’INAIL, di concerto con gli interlocutori istituzionali, in sede di elaborazione della nuova Tariffa dei Premi.

Il secondo riguarda la necessità di riconsiderare le regole di definizione del campo di applicazione dell’assicurazione, allo scopo di ricomprendere nella tutela lavoratori che oggi ne sono esclusi in quanto non adibiti ad una delle attività indicate dall’art. 1 T.U., benché anch’essi siano esposti, non meno dei lavoratori assicurati, a rischi collegati alle finalità ed alle condizioni lavorative.

La risposta a quest’ultimo problema, peraltro, è rimessa esclusivamente alla volontà del legislatore, non essendone possibile una soluzione in via interpretativa come più volte affermato dalla giurisprudenza anche costituzionale.

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Nota INAIL del 4 maggio 1998

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Nota INAIL del 4 maggio 1998

Guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere

La Direzione Generale dell'I.N.A.I.L., con nota n. 2.0.0. del 4 maggio 1998, ha diramato alle Sedi periferiche alcune linee guida utili per la trattazione dei casi di infortunio in itinere - intendendosi per tale, come noto, l'evento accidentale che può occorrere al lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro - al fine di garantire correttezza ed omogeneità di comportamenti delle Sedi stesse nel territorio di competenza, e ridurne, in tal modo, al minimo gli spazi di discrezionalità.

Il quadro di regole fornite dall'Istituto si ispira, in larga misura, ai principi di diritto elaborati nel corso degli anni dalla Corte di Cassazione che, colmando il vuoto legislativo, ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa in materia, ed è giunta a riconoscere al lavoratore la possibilità di provare, in rapporto alle sue peculiari condizioni di lavoro e di vita, l'esistenza di un "individuale" aggravamento del rischio di per sé generico della strada. Proprio in materia di infortuni in itinere, in fatti, la mancanza di una regolamentazione legislativa ha offerto maggiori spazi all'interpretazione giurisprudenziale, ai fini della soluzione delle singole controversie.

Ai fini dell'indennizzabilità da parte dell'I.N.A.I.L., l'infortunio in itinere deve essere, comunque, riconducibile all'infortunio sul lavoro strettamente inteso, nel senso che deve presentare i requisiti tipici di quest'ultimo, ossia "causa violenta" e "occasione di lavoro". Detti principi fondamentali, posti a base di qualsiasi infortunio sul lavoro, possono considerarsi, ad avviso dell'Istituto, univoci e consolidati.

Le istruzioni dell'I.N.A.I.L. hanno, quindi, lo scopo di fornire un panorama degli indirizzi interpretativi attuali, rapportati a situazioni concrete che assurgeranno a paradigma dei casi che potranno verificarsi.

Il testo della nota è riprodotto alle pagine seguenti. Di seguito se ne riassumono i principali contenuti.

Definizione di infortunio in itinere

È considerato infortunio in itinere, conseguente al rischio della strada, quello nel quale incorre il lavoratore nel tragitto che conduce:

- dalla dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa (primo o dopo l'orario di lavoro, ovvero durante la pausa lavorativa per la consumazione del pasto del mezzogiorno);
- dal luogo di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo o il pernottamento, diversi dalla dimora abituale, e viceversa;
- da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più aziende.

L'I.N.A.I.L. chiarisce che non integra la fattispecie di infortunio in itinere, bensì quella di infortunio di attualità di lavoro, l'evento lesivo che, pur essendo conseguenza del rischio della strada, accade nell'arco spaziale e temporale della prestazione lavorativa, in collegamento con la stessa.
...
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Circolare INAIL 23 ottobre 2013 n 52

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Circolare INAIL  23 ottobre 2013 n 52

Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta

Quadro Normativo

- DPR 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 2.

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 12;

- Linee guida dell’8 luglio 1999: “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”.

PREMESSA

Con riferimento all’argomento in oggetto, sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.

Perplessità sono sorte anche in merito all’indennizzabilità degli infortuni occorsi all’ interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

Con la presente circolare, si forniscono i chiarimenti richiesti prendendo le mosse dall’inquadramento generale degli istituti dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore.

OCCASIONE DI LAVORO E INFORTUNIO IN ITINERE. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Occasione di lavoro. Come noto, dopo la originaria impostazione del concetto di occasione di lavoro secondo la quale il diritto alle prestazioni assicurative doveva essere condizionato dal presupposto che l’evento fosse riconducibile a un rischio specifico, proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa dell’assicurato, l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha registrato il più favorevole orientamento consistente nell’ammettere l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l’unico limite all’indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all’attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento(1).

Infortunio in itinere. Per quanto riguarda l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’art. 12 d.lgs. 38/2000 ha, come noto, recepito i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale aveva costantemente affermato il principio in base al quale, affinché si verificasse l’estensione della copertura assicurativa, occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione.

Recependo tali criteri, il suddetto art. 12 ha sancito espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.

Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.

INQUADRAMENTO DELL’INFORTUNIO OCCORSO IN MISSIONE E IN TRASFERTA

Tutto ciò considerato, occorre esaminare come gli istituti in questione si applicano nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata.

Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.

Preliminarmente, occorre evidenziare che i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore.

Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio.

La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.

Ovviamente, l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza.

Pertanto, le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:

a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Per le stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.

Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente. Con riferimento all’infortunio occorso in albergo, occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte sulla base di due elementi:

a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa, essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”;

b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.

L’iter logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte nella sentenza citata in nota, consente agevolmente di desumere a contrariis che tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.

Nessuno dei due elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere la indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione, possono riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in missione e/o trasferta. Gli eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa - e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

EFFICACIA NEL TEMPO

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

Il Direttore generale

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Tutela del Lavoratore "Fragile" Covid 19

ID 10689 | | Visite: 376906 | Documenti Riservati Sicurezza

Tutela lavoatore fragile Covid 19 Rev  13 0 2022

Covid 19: Tutela del Lavoratore "Fragile" / Update DL 24 marzo 2022 n. 24

ID 10689 | Rev. 13.0 del 27.03.2022 / Documento completo e Modelli allegati

Note normative e Documentazione per il rientro in azienda dei lavoratori. Nel documento sono riportate le norme di riferimento per la tutela del lavoratori fragili. Il Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, detta precise indicazioni di Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili. Il Documento è aggiornato al Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 (GU n.70 del 24.03.2022).

Update Rev. 13.0 del 27.03.2022
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.70 del 24.03.2022).

Update Rev. 12.0 del 19.02.2022
Legge 18 febbraio 2022 n. 11 di conversione del  Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221

Update Rev. 11.0 del 12.02.2022
Decreto 4 febbraio 2022
Previsione Legge di conversione D.L. 24 dicembre 2021, n. 221

Update 9.0 del 04.10.2021
Legge 24 settembre 2021 n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (GU n.235 del 01.10.2021).
Aggiornato Art. 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Prorogate le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 dicembre 2021

Update 8.0 del 28.07.2021
Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 | Decreto Green pass
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (GU n.175 del 23.07.2021)

Sono state prorogate fino al 31 Dicembre 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale
Prorogato lo smart working lavoratori privati fino al 31 Ottobre 2021, confermati lavoratori pubblici fino al 31 Dicembre 2021.

Update 7.0 del 26.04.2021
Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Messaggio INPS n. 1667 del 23 aprile 2021

Update 6.0 del 24.03.2021
Decreto-Legge 22 Marzo 2021 n. 41 | Decreto Sostegni
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU n.70 del 22.03.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021

Update 5.0 del 15.03.2021
Decreto -Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021 n. 21
Legge 26 febbraio 2021 n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto". (GU n.51 del 01.03.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021

Update 4.0 del 04.01.2021
- Legge 30 dicembre 2020 n. 178 | Legge di Bilancio 2021
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU n.322 del 30.12.2020 - SO n. 46) 
- Decreto -Legge 31 dicembre 2020 n. 183 | Decreto Mille proroghe 2021
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (GU n. 323 del 31.12.2020) 

Update 3.0 del 05.09.2020
- Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020 - Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
- Messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020 - Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”

Lavoratore fragile

Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS.

Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela.

Si precisa che in questo ambito non è applicabile, non ricorrendone le condizioni, l'espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica.

Riguardo le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l'azienda, il medico competente e il datore di lavoro comunicheranno a tutti i lavoratori le seguenti possibilità:

1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;

2) il lavoratore con le patologie croniche suindicate deve comunicare di sua iniziativa al datore di lavoro di essere "iper-suscettibile" senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà  individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI respiratori;

3) il lavoratore che non rientra nei punti 1 e 2 di cui sopra deve presentarsi alla visita prevista dall'art. 41 comma 2, lettera c) dove verrà  valutata dal medico competente l'idoneità  alla mansione.

La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l'altra delle due ultime opzioni descritte dovrà essere fatta dai datori di lavoro e loro collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del contesto lavorativo specifico e dello stato di salute dei dipendenti stessi (specifica conoscenza della popolazione lavorativa da parte del medico, anche tramite accesso alle cartelle sanitarie, possibilità  di riorganizzazione di postazioni di lavoro separate, contingentamento e turnazione ingressi e accesso mensa, disponibilità  di DPI, etc.).

Il lavoratore in condizione di grave disabilità o affetto da determinate malattie potrà  avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell'Art. 26 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

L'Azienda deve informare tutti i lavoratori, certamente o potenzialmente "fragili", mediante adeguata l'informativa (Allegata). Ai lavoratori è richiesta la Dichiarazione di rientro (Allegata).

Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021

In accordo con il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020, nel rispetto della riservatezza.

Figure preposte a rilasciare la certificazione di lavoratore "fragile"

Con la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020, sono chiariti che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N.

Indicazioni operative relative alle attività del medico competente

Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

[…]

Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità.

In merito, si rileva che diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia.

Ulteriori indicazioni operative relative alle attività del medico competenti

Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020
Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".

[...]Lavoratori e lavoratrici fragili - Concetto di fragilità

In merito alle situazioni di particolare fragilità rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 citato in Premessa, le "Indicazioni operative” del Ministero della salute del 29 aprile 20202 sottolineavano l'opportunità che ii medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età- All'epoca, in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio, come riportato nel Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'OCDPC n. 630 de! 2020, e pubblicato dall'INAIL in data 23 aprile 2020.

I dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.

Nello specifico, i dati pii1 consolidati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica gestito dall'Istituto Superiore di Sanità nonché quelli derivanti dall'analisi secondaria sulle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti, hanno messo in evidenza i seguenti aspetti: il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non e significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa; il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente: il 13,9% presentava una patologia, ii 20,4% due patologie, ii 61,8% presentava tre o più patologie; le patologie più frequenti  erano rappresentate  da malattie cronico-degenerative a  carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche; l'andamento crescente  dell'incidenza della mortalità all'aumentare  dell'età e correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell'età lavorativa; in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età.

Tali evidenze sono coerenti con la letteratura scientifica prevalente e con i pronunciamenti di alcune tra le più importanti Agenzie regolatorie internazionali.

Il concetto di fragilità va dunque individuate in quelle condizioni dello stato di salute de! lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinar e, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una  valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Tale evoluzione delle evidenze in tema di fragilità in caso di possibili infezioni da  SARS­ CoV-2 e stata altresì recepita nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020, pubblicato a cura di ISS, INAIL, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto e la Fondazione Bruno Kessler, e approvato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. I 08/CU del 28 agosto 2020)

I riferimenti normativi

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
...
Art. 90. Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. (1)

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aggiornamenti

(1)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che:
- i termini previsti dai commi 1, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020;
- il termine previsto dal comma 1, primo periodo del presente articolo e' prorogato al 14 settembre 2020.

(2)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come  modificato  dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre  2020, n. 159, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma  3) che i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza.

(3)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art.  19, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

(4)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021

(5)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 31 marzo 2022.

(6)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che i termini previsti dai commi 3 e 4 dal presente articolo sono prorogati al 30 giugno 2022.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Art. 263. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei  contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in  deroga  alle  misure  di  cui  all'articolo  87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni  digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. (1)

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.
Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19. (2)

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19 (1) adottate dalle competenti autorita'.

...

Aggiornamenti

(1)
Il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 (in G.U. 30/04/2021, n.103) abrogato dalla L. 17 giugno 2021 n. 87 (effetti prodottesi confermati) ha disposto con l'art. 1, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 263, comma 1; con l'art. 1, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 263, comma 2.

(2)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art.  19, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

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Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34

Art. 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";
b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi 

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n. 70 del 17.03.2020), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16)
...
Art. 26. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
...

1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con  sorveglianza  attiva  di  cui all'articolo 1, comma  2, lettere h) e i) del decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere  d)  ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa  di  riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 31 Marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti  da  patologie  oncologiche o  dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di  disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato  al ricovero ospedaliero ed  e'  prescritto  dalle  competenti  autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti  organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del  predetto riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini  dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennita'  di accompagnamento. Nessuna responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. (1) (2) (4) (7)

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 Marzo 2022, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Lavoratori fragili   modalita  agile

Fig. 1 - Termine ultimo prestazione lavorativa in modalita' agile lavoratori fragili (anche attraverso l'adibizione a diversa mansione) (D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 / Convertito Legge 18 febbraio 2022 n. 11) (*)

(*) Lavoratori fragili / modalità agile fino al 31.03.2022

Prima della conversione, il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, ha previsto per i lavoratori fragili il lavoro agile fino al 28 febbraio 2022, demandando a un decreto interministeriale l’effettiva individuazione di chi rientrasse nella categoria.

La Legge 18 febbraio 2022 n. 11 di conversione del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,ha disposto (con Art. 17, comma 1. Che “Che “Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022.
Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 7-bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Vedi a seguire Art. 17 D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 coordinato Legge 18 febbraio 2022 n. 11.

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Aggiornamenti

(1)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con  l'art. 1, comma 481) che "Le disposizioni dell'articolo 26,  commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 484) che la modifica del comma 3 del presente articolo avra' effetto dal 1° gennaio 2021.

(2)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che all'articolo  26, del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino  al  15  ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino  al 30 giugno  2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del  predetto riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini  dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennita'  di accompagnamento.»;
b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e  fino al 30 giugno 2021».

(3)
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021»  sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».

(4)
La Legge 24 settembre 2021 n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti ha disposto l’introduzione dell’art. 2 ter al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111:

Art. 2 -ter (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

Testo al 02.10.2021 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 Art. 1, comma 481 "Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

(5)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022".

(6)
La Legge 18 febbraio 2022 n. 11 ha disposto (con Art. 17, comma 1) che “Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022.

(7)
La Legge 18 febbraio 2022 n. 11 ha disposto (con Art. 17, comma 3-bis) che “Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022.

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Il Protocollo sicurezza 06.04.2021

Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021

Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro, ha avuto questa evoluzione/aggiornamenti:

1. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
2. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
3. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021
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Documento INAIL

Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

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Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
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Protocollo Nazionale sul Lavoro agile nel settore privato

Il 26 dicembre 2021 le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto il "Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato". In Europa, l'accordo, è il secondo provvedimento che disciplina lo smart working, modalità lavorativa che si è diffusa velocemente e in misura massiccia a causa dell'emergenza da COVID-19. 

Già a margine della sottoscrizione del Protocollo, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ne aveva posto in evidenza sia le motivazioni sia la filosofia che lo hanno ispirato: "Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell'emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale".

L'accordo si sviluppa lungo sette punti chiave: Adesione volontaria; Accordo individuale; Disconnessione; Luogo e strumenti di lavoro; Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali; Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; Formazione.

Al Protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile

Art. 1 Principi generali

1. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.
2. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
3. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. 4. L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista

Vedi Protocollo
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[segue in allegato]

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12.0 19.02.2022 Legge 18 febbraio 2022 n. 11 conversione DL 24 dicembre 2021, n. 221 Certifico Srl
11.0 13.02.2022 Decreto 4 febbraio 2022
Previsione Legge di conversione D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
Certifico Srl
10.0 12.02.2022 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile
Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34 (aggiornamento Art. 83 e Art. 90)
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (aggiornamento Art. 26)
Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 ambienti di lavoro | 06.04.2021 (link aggiornato)
Certifico Srl
9.0 04.10.2021 Legge 24 settembre 2021 n. 133 Conversione in legge, decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Aggiornato Art. 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Certifico Srl
8.0 28.07.2021 Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105
Aggiornamenti Art. 90 e 263 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Aggiornamento Art. 26 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Certifico Srl
7.0 26.04.2021 Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Messaggio INPS n. 1667 del 23 aprile 2021
Certifico Srl
6.0 24.03.2021 Decreto-Legge 22 Marzo 2021 n. 41 | Decreto Sostegni Certifico Srl
5.0 15.03.2021 Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021 n. 21
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4.0 04.01.2021 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 | Legge di Bilancio 2021
Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 | Decreto Mille proroghe 2021
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3.0 05.09.2020 Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020
Messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020
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- Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34
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Lavori su impianti ai quali non si applica il Titolo IV TUS

ID 9169 | | Visite: 43129 | Documenti Riservati Sicurezza

Lavori su impianti   Obblighi cantieri SI NO Rev  1 0 2022

Lavori su impianti ai quali non si applica il Titolo IV TUS / Rev. Aprile 2022

ID 9169 | Rev. 1.0 del 04.04.2022

Documento di controllo sull'applicazione degli obblighi di sicurezza di impiantisti nei "cantieri" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

I lavori su impianti di cui all'Art. 88 comma g-bis) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X sono esclusi dall'applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di meri lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento per i quali non sono previste opere edili.

In questo caso non sono applicabili quindi gli articoli da 88 a 104-bis:

Art. 88. Campo di applicazione
Art. 89. Definizioni
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95. Misure generali di tutela
Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 99. Notifica preliminare
Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101. Obblighi di trasmissione
Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103. Articolo abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Art. 104. Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Attenzione:

Restano applicabili gli altri obblighi pertinenti di cui al D.Lgs. 81/2008

Lavori su impianti Obblighi cantrieri SI NO Diagramma

_______

E' considerato cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008Art. 89 Definizioni..."a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X".

D.Lgs. n. 81/2008

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (1) (2) (4)

g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (3) (5) (6)

_______

(1) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"

(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(4) Comma sostituito dall'art. 16 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

(5) Pubblicato il Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

(6) Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.

ALLEGATO X 

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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Ordinanza Ministero della Salute 1° aprile 2022

ID 16308 | | Visite: 2771 | News Sicurezza

 Ordinanza Ministero della Salute 1  aprile 2022

Ordinanza Min. della Salute 1° aprile 2022 / Adozione Linee guida COVID-19 nel trasporto pubblico

Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»

(G.U. 2 aprile 2022 n. 78)

La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022

Art. 1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

__________

Linee guida contenimento COVID 19 trasporto pubblico 31 03 2022

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si ritiene di adottare le presenti linee guida che stabiliscono le modalità di informazione agli utenti, nonchè le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento nel superato contesto emergenziale da pandemia COVID-19 del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private, nella consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19. Misure «di sistema».

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la tenuta di comportamenti corretti; b) l'attuazione di corrette misure igieniche; c) la prevenzione di comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli a informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

In particolare, ai sensi dell'art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dal 1° aprile al 30 aprile 2022 è consentito, sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei - collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed - aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come inserito dall'art. 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dal 1° aprile 2022 fino al 30 aprile 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso:

a) ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico non di linea quali taxi, ncc e natanti;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
In aggiunta, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
- nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi individuali di protezione di tipo FFP2;
- vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessità e sul corretto utilizzo negli spazi chiusi di dispositivi individuali di protezione di tipo FFP2;
- la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro devono riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori, compresi i servizi igienici, ed essere effettuate con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, tra le quali i biocidi ed i presidi medici/chirurgici comunemente accettati (cfr. l'appendice al presente allegato, nonchè il rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 «Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020»).
- L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;
- nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
- sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
- vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonchè ai comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo;
- vanno adottate misure organizzative per la regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti;
- va realizzata, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:

- non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
- usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 negli spazi al chiuso;
- seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate evitando assembramenti;
- nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso.

Allegato tecnico - Singole modalità di trasporto

Settore trasporto aereo

Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali.

In aggiunta alle misure «di sistema», è necessario osservare le seguenti misure da parte dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:
adottare interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di:

- prevenire affollamenti in tutte le aree e in tutte le operazioni aeroportuali;
- prevedere percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- assicurare, anche tramite segnaletica, le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna;
- consentire l'accesso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad eccezione del personale che presta la propria attività lavorativa nella predetta area, esclusivamente ai soggetti muniti di - una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
- svolgere attività di igienizzazione e sanificazione in ogni area dell'infrastruttura, terminal e aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli - aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale.

Misure da adottare a bordo degli aeromobili.

In aggiunta alle misure «di sistema»:

- le operazioni di imbarco e di sbarco devono avvenire evitando ogni assembramento;
- sia acquisita dal vettore al momento dell'imbarco, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
- al fine di definire la tracciabilità dei contatti, sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilità derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e all'autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dallo sbarco dall'aeromobile.

Settore marittimo e portuale

Misure da adottare per il trasporto marittimo di passeggeri.

In aggiunta alle misure «di sistema», nel settore del trasporto marittimo specifiche previsioni sono dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo e di sanificazione degli ambienti della nave. In particolare, è prevista l'adozione delle sottoelencate misure:

- consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
- assicurare i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, servizi igienici, biglietterie e magazzini;
- eseguire l'attività di disinfezione in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad - opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.);
adottare da parte delle imprese misure organizzative per evitare ogni forma di affollamento e assembramento in tutte le fasi della navigazione, incluse le operazioni di imbarco e sbarco.
Per i traghetti con trasporto di autoveicoli dovranno essere previste misure organizzative e di contingentamento per evitare che i passeggeri affollino le vie di accesso nella fase di recupero dei veicoli al momento dello sbarco;
- fornire a cura delle imprese indicazioni e opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display delle misure organizzative adottate.

Misure da adottare per la gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri.

In aggiunta alle misure «di sistema», al fine di evitare la concentrazione di persone nei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri, sono indicate le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:

- predisposizione di un apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da COVID-19;
corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di:
- consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
- informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle necessarie misure di prevenzione, come l'igiene periodica delle mani;
- evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi;
- installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
- programmare un'appropriata sanificazione e igienizzazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai servizi igienici.

Settore del trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome

In aggiunta alle misure «di sistema», è prevista l'adozione delle sottoelencate misure:

- il ricambio dell'aria nei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale;
- l'azienda responsabile del servizio di trasporto procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando - l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal citato protocollo. Si raccomanda - un'ulteriore operazione di pulizia e di disinfezione infragiornaliera per i mezzi a più elevata frequenza di utilizzo e capacità di trasporto;
- negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
- vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
- per i tram di vecchia generazione è possibile l'apertura permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.

Tali misure sono applicabili, in quanto compatibili, alle metropolitane. Inoltre, nelle stazioni della metropolitana è necessario:
prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita;
installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie)

In aggiunta alle misure «di sistema», per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie, anche ubicate nei comprensori sciistici, con finalità turistico commerciale, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:

a bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli vigono le seguenti disposizioni:

- il dispositivo di protezione individuale di tipo FFP2 potrà anche essere inserito in strumenti (come fascia scalda collo in inverno) che ne facilitano l'utilizzabilità;
disinfezione sistematica dei mezzi;
- l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere areati, mantenendo i finestrini aperti;
nelle stazioni:
- deve essere organizzata la disposizione di tutti i percorsi, nonchè delle file d'attesa, in modo tale da evitare assembramenti;
- va eseguita la disinfezione sistematica dei locali;
- vanno installati dispenser di facile accessibilità per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato

In aggiunta alle misure «di sistema», in relazione alla fruizione dei servizi di trasporto ferroviario di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità ed al fine di definire la tracciabilità dei contatti, sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilità derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e all'autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla conclusione del viaggio.

Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni:

- garanzia della massima accessibilità alle stazioni e alle banchine per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso;
- interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni, ivi compresi i servizi igienici;
- installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- annunci di richiamo alle regole di evitare assembramenti sulle piattaforme.

Nelle attività commerciali vanno previsti:

- la separazione dei flussi di entrata/uscita;
- la regolamentazione delle code di attesa.

A bordo treno è necessario:

- posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile;
- assicurare una adeguata dotazione di mascherine FFP2 da mettere a disposizione dei passeggeri in caso di necessità;
- eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- sanificare in modo sistematico i treni;
- mantenere un adeguato livello del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
- individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa.

Sui treni a lunga percorrenza:

- al fine di definire la tracciabilità dei contatti, i viaggiatori assumono l'impegno di comunicare, previa indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilità derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e all'autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla conclusione del viaggio;
- è possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che prevedano misure organizzative atte ad - evitare assembramenti di passeggeri nei vagoni attraversati al fine di recarsi nel vagone bar e nel vagone bar medesimo;
- rinnovare l'aria a bordo sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura alle fermate delle porte esterne e delle porte degli scompartimenti, ove esistenti, prevedendo che i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni;
- i vettori ferroviari, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, è effettuata a bordo treno all'atto del controllo del titolo di viaggio.

Nel caso in cui il viaggiatore non esibisca la predetta certificazione o la stessa risulti essere non veritiera, il viaggiatore è invitato a spostarsi in una apposita zona riservata, con adeguato ricircolo dell'aria, ai passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovrà scendere dal mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno provvederà il prima possibile a trasmettere una apposita relazione alla polizia ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19.

Settore dei servizi di trasporto commerciali e non di linea

Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionali e di collegamento fra due regioni limitrofe, nonchè per i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Per i viaggi di lunga percorrenza, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, è obbligatoria l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, previa indicazione delle conseguenze giuridiche e delle responsabilità derivanti dalla violazione di detto impegno, di comunicare anche al vettore e all'autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro cinque giorni dalla fine del viaggio.

I gestori terrestri, nonchè i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, è effettuato prima della salita a bordo.

Appendice

Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro.

Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:

- l'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del commercio definisce sanificazione «quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore»;
- si definisce igienizzazione, equivalente di detersione, la rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perchè lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti;
- si definisce disinfezione l'attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) efficaci nei confronti dei diversi microrganismi.

Poichè lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell'ambiente è necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.

Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n. 12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di tossicità per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.

La frequenza deve essere intesa come «almeno giornaliera», essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa frequenza più alta non dovrebbe interferire con le attività di servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari nei mezzi di trasporto.

Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, del Ministero della salute.

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 11034 | 28 Marzo 2022

ID 16294 | | Visite: 1152 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 28 marzo 2022 n. 11034

Lavoratore intrappolato all'interno della macchina fustellatrice non protetta

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1103 Anno 2022
Presidente: FERRANTI DONATELLA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 14/01/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 10.7.2019, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna degli imputati in ordine al reato loro ascritto di lesioni colpose, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
1.1. La vicenda attiene all'infortunio subito dal lavoratore A.B., dipendente della Paperplast S.a.s., verificatosi in data 17.7.2013. Nella circostanza, l'infortunato era rimasto intrappolato all'interno della macchina fustellatrice, i cui ripari non precludevano l'accesso alle zone pericolose ovvero l'arresto dei movimenti pericolosi, prima che fosse possibile per l'operatore accedere alle zone interessate dai pericoli. Il macchinario in questione era stato ceduto da D.G. (giudicato separatamente), quale legale rappresentante della Pitagora S.r.l., alla ditta individuale Fep Grafica Cartotecnica di E.F., che a sua volta lo aveva ceduto, quale utilizzatore finale, alla Paperlplast S.a.s., di cui P.C. era socio accomandatario, e quindi datore di lavoro del soggetto infortunato.
1.2. I giudici di merito hanno ravvisato la colpa degli imputati nella causazione dell'evento. In estrema sintesi, è stata valorizzata l'insufficiente protezione offerta dai ripari presenti nella macchina rispetto al pericolo di schiacciamento concretizzatosi in occasione dell'infortunio. Tale accadimento avrebbe potuto essere previsto ed evitato non solo in forza della normativa UNI EN 1010-5 dell'anno 2005 ma, soprattutto, sulla base dei principi attinenti alla protezione dai rischi di contatto con organi in movimento, riconducibili alla disposizione contenuta al punto 6.1 dell'allegato V, parte I, del d.lgs. n. 81/2008.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati P.C. ed E.F..

3. L'avv. Mussa, nell'interesse di P.C. e E.F., lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale tentato neppure di spiegare perché le barre, e specificamente quella a "U", presente anche sui lati della piastra superiore, non abbiano svolto la loro funzione, pur essendo state controllate dall'Ispettorato dopo l'infortunio e valutate come perfettamente funzionanti. In sede di appello la difesa aveva offerto una spiegazione al mancato corretto funzionamento della barra ad "U" (legatura della barra nella parte superiore), chiedendo una perizia sul tema. La Corte di merito non ha fornito alcuna risposta in proposito, limitandosi a ribadire che le pedane laterali sensibili avrebbero evitato l'infortunio.

4. l'avv. Portulano, nell'interesse di E.F., lamenta quanto segue.
I) In merito alla posizione di garanzia, deduce che il ricorrente non ha "dato in uso" il macchinario (come richiesto dall'art. 23 d.lgs. n. 81/2008), poiché lo stesso è passato direttamente dalla ditta venditrice Pitagora alla ditta utilizzatrice Paperplast, venendo così meno la posizione soggettiva necessaria per attribuire all'imputato una qualche responsabilità penale nella vicenda. La Corte territoriale non ha risposto adeguatamente sul punto. Non è stata considerata la perizia asseverata Facchinato-Cairoli, attestante che il macchinario sin dal 30.7.2012 si trovava presso la Paperplast, a dimostrazione del fatto che la ditta del E.F. si era limitata, in concreto, a sostenere il costo mensile dei canoni di leasing.
II) In merito ai profili di colpa, rileva che il ricorrente è stato assolto dal Tribunale di Torino in ordine alle violazioni antinfortunistiche inerenti alla vicenda in oggetto. In proposito, è stato ritenuto rispettato il dovere oggettivo di diligenza "affidandosi" alle competenze tecniche del perito ing. Facchinato Cairoli. La sentenza impugnata nulla osserva sul punto. La figura del ricorrente, al più, può nel caso essere equiparata a quella del locatore finanziario del bene, che ha come unico onere quello di accertarsi che il bene locato sia accompagnato da documentazione attestante la conformità del medesimo alla normativa vigente.

5. È stata depositata una memoria scritta dalla difesa della parte civile INAIL con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il primo ricorso, proposto dall'avv. Mussa nell'interesse della P.C. e del E.F., è inammissibile, in quanto svolge, peraltro genericamente, censure di merito in ordine alla presunta rilevanza da attribuire, nel caso di specie, al mancato funzionamento delle barre di protezione ad "U".
I ricorrenti, al riguardo, si limitano ad invocare una perizia sul mancato funzionamento delle barre, ma sul punto la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, evidenziando che tale perizia non era necessaria in quanto è stata individuata la colpa (propria del datore di lavoro) di non aver previsto l'installazione di un dispositivo di sicurezza che avrebbe impedito l'evento, costituito dalle pedane laterali sensibili, imposto non solo dalla normativa UNI ma anche dall'allegato V del d.lgs. n. 81/2008, e di non aver valutato il relativo rischio.
Sotto questo profilo, la decisione impugnata è in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori macchinari provvisti di blocco automatico atto a impedire di entrare in contatto con le parti in movimento è configurabile anche in relazione alle attrezzature acquistate prima dell'entrata in vigore della "Direttiva Macchine" del 1996, in base al combinato disposto di cui agli artt. 70, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, e 6.3. dell'allegato V al predetto decreto legislativo, atteso che quest'ultima disposizione richiama testualmente quella enunciata dall'art. 72, d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, la quale costituisce applicazione del principio generale affermato dalla disposizione di cui all'art. 68 del medesimo testo normativo, che trova applicazione in tutti i casi in cui vengono usate macchine pericolose, e che non è stata superata dal d.P.R. 24 luglio 1996, n . 459 (cfr. Sez. 4, n. 36153 del 22/09/2021, Rv. 281886 - 01).

2. Il secondo ricorso, proposto dall'avv. Portulano nell'interesse del solo E.F., coglie invece nel segno, evidenziando la carenza motivazionale della sentenza impugnata limitatamente alla posizione del medesimo.
Infatti, al di là dell'esatta individuazione del rapporto intercorso fra la ditta del E.F. e quella della P.C., è indubbio che la posizione del primo di concedente/fornitore/finanziatore (del macchinario utilizzato dalla ditta della seconda) è comunque diversa da quella di datore di lavoro dell'infortunato.
In tale prospettiva, è pacifico che nel caso il E.F., per come documentato nel ricorso, aveva ottenuto una perizia stragiudiziale che attestava la regolarità del macchinario dal punto di vista della normativa prevenzionistica; sicché, almeno formalmente, egli aveva adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 81/2008, avendo fornito un'attrezzatura di lavoro rispondente "alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Ciò ha trovato conferma nell'intervenuta sentenza di assoluzione del medesimo dalla relativa contravvenzione, pronunciata dal Tribunale di Torino il 24.5.2016 (divenuta irrevocabile il 22.11.2016).
Si tratta di aspetti che non sono stati affrontati dalla sentenza impugnata, con specifico riferimento alla posizione del E.F., atteso che in ordine alla sopra indicata pronuncia assolutoria la Corte di appello nulla dice. Di contro, sarebbe stato onere dei giudici del gravame di merito confrontarsi con tale decisione, al fine di valutare compiutamente i profili di responsabilità addebitati al E.F. non quale datore di lavoro, ma quale concedente/fornitore/locatore finanziario del macchinario. A tale riguardo, occorre rammentare che il E.F., non essendo datore di lavoro, non era tenuto a valutare il rischio specifico della macchina fustellatrice all'interno del ciclo di lavoro della ditta della P.C., ma il problema in disamina non è stato minimamente affrontato dalla Corte territoriale, che si è limitata ad equiparare la posizione del E.F. con quella della P.C., non cogliendo la diversità fra le due figure e la conseguente necessità di differenziarle sotto il profilo dei diversi obblighi di protezione a carattere prevenzionistico ad esse riconducibili.

3. A questo punto della trattazione, si deve osservare che il reato oggetto di imputazione è estinto per intervenuta prescrizione. Il fatto-reato risale, infatti, al 17.7.2013, ed il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi risulta decorso il 17.1.2021, in data successiva a quella di emissione della sentenza impugnata.
Da ciò discende, limitatamente al ricorso proposto dal E.F., i cui motivi di censura non sono inammissibili, ma anzi fondati, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato nei confronti del medesimo è estinto per prescrizione. Di contro, non emergono dagli atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità del E.F., ai fini dell'emissione di una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Non può essere, invece, dichiarata la prescrizione del reato nei confronti della P.C., stante la riscontrata inammissibilità del ricorso proposto nel suo interesse, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione che preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266-0:1.).

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti del solo E.F., per intervenuta prescrizione del reato. La stessa sentenza, agli effetti civili, va annullata, sempre nei confronti del solo E.F., con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Deve essere, invece, dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla P.C., e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. La ricorrente va, inoltre, condannata a rifondere le spese sostenute dalla parte civile Inail in questo giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di E.F. perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la stessa sentenza, agli effetti civili, nei confronti del E.F. con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti di questo giudizio di legittimità.
Dichiara inammissibile il ricorso di P.C. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Inail che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 14 gennaio 2022

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Lista di controllo valutazione rischi del telelavoro EU-OSHA

ID 16263 | | Visite: 3660 | Documenti Sicurezza Enti

Lista di controllo valutazione rischi del telelavoro EU OSHA

Lista di controllo generale non esaustiva per la valutazione dei rischi durante il telelavoro

ID 16263 | 29.03.2022 / Lista di controllo in allegato

L'Accordo quadro europeo sul telelavoro del 2002 ha stabilito regole per garantire che i telelavoratori beneficino degli stessi diritti di protezione della salute e della sicurezza dei dipendenti che lavorano presso i locali del datore di lavoro.

Resta responsabilità del datore di lavoro prevenire i rischi professionali e, se non possibile, valutarli e ridurli. La direttiva 89/391 e le relative direttive derivate, la legislazione nazionale e i contratti collettivi, comprese le condizioni di lavoro, la protezione dei dati, la privacy, le attrezzature di lavoro, la salute e sicurezza e la formazione si applicano allo stesso modo ai telelavoratori.

In questo quadro, spetta anche al telelavoratore applicare i contratti collettivi e rispettare le regole aziendali nella routine e organizzazione del lavoro quotidiano.

Il telelavoro presenta potenziali vantaggi come un aumento di tempo o una riduzione dello stress non facendo il pendolarismo, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, una maggiore autonomia, una maggiore concentrazione e una maggiore produttività.

Al contrario, il telelavoro da casa è anche correlato a inconvenienti che possono avere un impatto negativo sulla salute mentale e fisica del lavoratore. La ricerca ha dimostrato che i telelavoratori tendono a lavorare più a lungo a casa per garantire che soddisfino o superino le aspettative del supervisore. Di conseguenza, rimangono seduti per periodi di tempo più lunghi con meno interruzioni del lavoro rispetto all'ufficio.

Questo, in combinazione con postazioni di lavoro domestiche poco ergonomiche, può portare allo sviluppo o all'esacerbazione di problemi di salute come i disturbi muscoloscheletrici.

Inoltre, il telelavoro è spesso associato a confini sfocati tra lavoro e casa, un maggiore isolamento dai colleghi e una mancanza di interazione faccia a faccia e supporto da parte di colleghi e supervisori.

Il telelavoro per più di 2,5 giorni alla settimana si è dimostrato svantaggioso, tra l'altro, per le relazioni tra colleghi.

Anche i rischi legati all'ambiente di lavoro come il rumore di fondo, la temperatura troppo alta o troppo bassa e la scarsa qualità dell'aria possono influire sulla salute e sul benessere del telelavoratore.

Inoltre, anche sulla postazione di lavoro domestica possono verificarsi problemi di sicurezza come il rischio di inciampare e cadere (ad es. su cavi di rete galleggianti o laptop) o rischi elettrici.
_______

La Lista di controllo

La lista di controllo dovrebbe essere utilizzata come mezzo di supporto allo sviluppo, non semplicemente come un esercizio di "spunta la casella". 

La lista di controllo di seguito, che consiste in una parte per il telelavoratore (parte A e B) e una parte per il datore di lavoro (parte C e D), si basa su affermazioni positive (che descrivono la situazione da raggiungere) che invitano alla riflessione e agire se necessario.

Se "SI", non sono necessarie ulteriori azioni.
Se "NO", sono necessarie riflessione e azione.

In tal caso si rimanda alla sezione della misura preventiva (parte B per il telelavoratore, o parte D per il datore di lavoro). Le azioni possono includere l'ottimizzazione del posto di lavoro che il telelavoratore può fare da solo o può includere un incontro tra telelavoratore e supervisore per discutere e trovare una soluzione insieme.

Il preventivo le misure sono presentate come esempi di "buone pratiche" e pertanto non sono necessariamente obbligatorie o rilevante per tutti i luoghi di lavoro. La rilevanza dipenderà dalle specificità di ciascun luogo di lavoro (e dai risultati delle valutazioni del rischio). Preferibilmente, c'è un accordo sul telelavoro.

L'accordo è trasparente e fornisce chiarezza disposizioni / informazioni su:

- Frequenza di lavoro da casa e giorni/ore da lavorare.
- Accessibilità: periodi in cui il telelavoratore è disponibile e raggiungibile, attraverso quali canali. 
- Disposizioni per il rimborso dei costi delle apparecchiature (ergonomiche).
- Output e risultati attesi.
- Supporto tecnico per l'utilizzo di ICT e programmi software. 
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Parte A e B: per il telelavoratore
Parte C e D: per il datore di lavoro

European Agency for Safety and Health at Work EU-OSHA 2020
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segue in allegato

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Direttiva (UE) 2019/1152

ID 16291 | | Visite: 4257 | Legislazione Sicurezza

Direttiva (UE) 2019/1152

Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea

GU L 186/105 dell' 11.7.2019

Recepimento

Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. (GU n.176 del 29.07.2022)

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Decreto 12 gennaio 2012

ID 16288 | | Visite: 1837 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 12 gennaio 2012

Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

(GU n. 82 del 6 aprile 2012)
_________

Art. 1.

L’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l’individuazione degli ‘scenari di rischio di protezione civilè e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 ‘Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l’intero territorio nazionale.
...
segue in allegato

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