Slide background
Slide background




Decreto 7 luglio 1997 n. 274

ID 10579 | | Visite: 42233 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/10579

Decreto 7 luglio 1997 n  274

Decreto 7 luglio 1997 n. 274 

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. 

(GU n.188 del 13-08-1997)

Testo allegato consolidato con le modifiche apportate da:

26/11/1999
DECRETO 4 ottobre 1999, n. 439 (in G.U. 26/11/1999, n.278)

Legge 25 gennaio 1994, n. 82
.
..

Art. 1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'ambo provinciale delle imprese artigiane

1. Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:
a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.

3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.
...

Art. 4. Sospensione, cancellazione e reiscrizione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.

3. La sospensione, la cancellazione nonche' l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.

5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.

6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 puo' essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
...

Collegati


DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 7 luglio 1997 n. 274 Consolidato 2020.pdf)Decreto 7 luglio 1997 n. 274 Consolidato 2020
 
IT74 kB5865
Scarica questo file (Decreto 7 luglio 1997 n. 274.pdf)Decreto 7 luglio 1997 n. 274
 
IT80 kB2274

Tags: Chemicals Pulizie / Disinfezione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2023
Mag 02, 2025 139

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - 2023

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari - Attività 2023 ID 23919 | 02.05.2025 / In allegato La presente relazione contiene i risultati analitici dell’attività svolta nel 2023 in adempimento a quanto previsto dal “Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale… Leggi tutto
ECHA Annual report 2024
Apr 19, 2025 670

ECHA Annual report 2024

ECHA Annual report 2024 ID 23848 | 19.04.2025 / Attached ECHA’s achievements in 2024 reflect a strong commitment to our strategic goals and priorities, as well as our vision of chemical safety through science, collaboration and knowledge. We continued to progress and implement our existing legal… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025 2027
Apr 17, 2025 769

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027 ID 23839 | 17.04.2025 / In allegato Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari come materia prima e negli alimenti comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura anni 2025-2027 Il… Leggi tutto
Apr 08, 2025 777

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23772 | 08.04.2025 Decreto 27 marzo 2025 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.7 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.82 del 08.04.2025) _________ Art. 1. 1. I testi… Leggi tutto
Apr 07, 2025 763

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 20, 2025 855

Regolamento delegato (UE) 2020/1413

Regolamento delegato (UE) 2020/1413 ID 23662 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 98947

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto