DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche
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DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche
In allegato Modulo PDF spostamento persone alla luce del Decreto 25 marzo 2019 (Vedi anche nuovo Modello qui) - Formato PDF
In allegato Modulo PDF spostamento persone alla luce del DPCM 22 Marzo 2020 (Vedi anche nuovo Modello qui) - Formato PDF
Nuovo Modello PDF editabile alla luce del DPCM 9 Marzo 2020.
Nuovo Modello PDF / DOC alla luce del DPCM 9 Marzo 2020.
In allegato modulo Ministero dell'Interno autodichiarazione spostamento persone fisiche per tutto il territorio nazionale.
L'autodichiarazione va esibita durante eventuali controlli (Organi di polizia, altri - vedi a seguire).
Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale, salvo gli spostamenti motivati da:
- comprovate esigenze lavorative;
- motivi di salute;
- situazioni di necessità ovvero;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
...
...
ART. 4 (Monitoraggio delle misure)
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6.
Art. 650 Codice penale
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Fonte
Ministero dell'Interno
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