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Decreto MLPS n. 58 del 6 aprile 2023

ID 19434 | | Visite: 883 | News Sicurezza

Decreto MLPS n  58 del 6 aprile 2023

Decreto MLPS n. 58 del 6 aprile 2023 / Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025

ID 19434 | 17.04.2023

Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del PNRR.

Con il decreto viene aggiornato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

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Fonte: MLPS

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La Prevenzione del Rischio Chimico / Documento di consenso RV

ID 19424 | | Visite: 1855 | Documenti Sicurezza Enti

La Prevenzione del Rischio Chimico   Documento di consenso RV 2017

La Prevenzione del Rischio Chimico / Documento di consenso RV 2017

ID 19424 | 16.04.2023 / In allegato

Programma regionale Veneto “rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza” valutazione del rischio chimico per la sicurezza".

Seminario svoltosi il 3 e 10 ottobre 2016, Ospedale dell’Angelo, Venezia-Mestre
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Il rischio dovuto alla presenza di sostanze chimiche pericolose negli ambienti di lavoro necessita di particolare attenzione per il numero di lavoratori interessati e per l'elevatissimo numero di sostanze e preparati presenti.

Questo tipo di rischio, infatti, non è esclusivo delle aziende chimiche in senso stretto, ma è presente in tutte le tipologie produttive perché in tutti i settori sono presenti, a vario titolo, agenti chimici pericolosi, acquistati tal quali e/o prodotti nelle lavorazioni, anche non intenzionalmente.

Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di individuare preliminarmente l'eventuale presenza di tali sostanze nei processi lavorativi e valutarne i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, adottando successivamente le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Tale atto risulta molto spesso di non facile esecuzione, sia nel determinare i rischi per la sicurezza, che nel determinare quelli per la salute, in un caso perché è necessario tener conto non soltanto delle caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici, ma anche di tutte le loro possibili interazioni nelle diverse condizioni di utilizzo e di esercizio (come pressione, temperatura, concentrazione), nell’altro perché la tossicologia delle sostanze è spesso complessa e non ben conosciuta e non è facile determinare chiaramente l’esposizione attraverso tutte le vie di assorbimento.

Entrambe le valutazioni, quindi, richiedono grande professionalità e capacità di confronto e interazione delle diverse figure aziendali coinvolte nel processo di prevenzione dei rischi. In particolare su questi temi, l’implementazione da parte delle Istituzioni europee dei regolamenti REACH e CLP ha portato ad un aumento della qualità e della quantità di informazioni che devono essere riportate nelle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS).

Ma queste informazioni, se pur obbligatorie e utili, non sempre sono sufficienti ad effettuare una corretta e completa valutazione del rischio chimico, soprattutto per quanto riguarda il rischio per la sicurezza. Le indagini per infortunio svolte dai Servizi hanno evidenziato che in taluni casi gli agenti chimici coinvolti non erano accompagnati da etichettatura e SDS perché prodotti, intenzionalmente o non, in maniera prevedibile o non prevedibile, in loco (es. azoto e idrogeno generati on-site con impianti dedicati, vapori di idrocarburi prodotti durante le lavorazioni, metano nell'acqua emunta dal sottosuolo, ecc.).

In altri casi l'infortunio era determinato da miscelazioni tra sostanze/miscele incompatibili, oppure da dissoluzioni e diluizioni fatte senza tenere conto dell'esotermicità della reazione, che, ad es., a parità di agente chimico, dipende dalla granulometria del soluto. Nelle SDS non sono dettagliate le incompatibilità e ci si limita alle incompatibilità per categorie (es.: acidibasi; ossidanti-riducenti).

Rilevanti, per la frequenza di casi e il numero di persone coinvolte, sono gli incidenti determinati da atmosfere sotto-ossigenate in ambienti confinati, a seguito, nella maggior parte dei casi, dell'utilizzo crescente dell'azoto con scopi diversi (atmosfere inerti per la conservazione di alimenti/bevande, per prevenzione/spegnimento degli incendi, per applicazioni criogeniche). D’altra parte, gli stessi regolamenti REACH e CLP e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche di base hanno determinato uno stimolo alla ricerca applicata sulle singole specie chimiche consentendo approcci preventivi mirati e basati sulla conoscenza dei meccanismi d’azione di ogni specifico fattore di rischio, evitando generalizzazioni.

Esperienze di vigilanza SPISAL come quella dei siti inquinati o la campagna di misurazione delle polveri al Porto commerciale di Venezia hanno portato contributi significativi al miglioramento della gestione del rischio espositivo per situazioni non sempre facilmente “standardizzabili”, inoltre hanno contribuito ad una più chiara definizione del ruolo delle indagini ambientali nella valutazione e nel controllo dell’esposizione professionale.

A conclusione della riflessione e discussione avvenuta nel corso del seminario “Il rischio chimico negli ambienti di lavoro”, svoltosi a Mestre il 3 e 10 Ottobre 2016, per favorire il confronto collaborativo tra operatori della prevenzione e centri di ricerca e documentazione e per stimolare il miglioramento delle attività di prevenzione e vigilanza, intendiamo proporre agli operatori del settore una sintesi condivisa delle indicazioni operative riguardanti i principali argomenti, concetti e criteri che sono stati affrontati nel corso dei lavori.
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segue in allegato

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Decreto Direttoriale n. 51 del 12 Aprile 2023

ID 19410 | | Visite: 809 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n  51 del 12 Aprile 2023

Decreto Direttoriale n. 51 del 12 Aprile 2023 / Decreto iscrizione C.I.F.A. - CONFSAL Organismo Paritetico 

ID 19410 | 13.04.2023

Decreto Direttoriale n.51 del 12 aprile 2023 -  Iscrizione dell’“EPAR - ENTE PARITETICO C.I.F.A. – CONFSAL” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “EPAR - ENTE PARITETICO C.I.F.A. - CONFSAL”, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 60, è iscritto al numero 8 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’ “EPAR - ENTE PARITETICO C.I.F.A. – CONFSAL” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “EPAR - ENTE PARITETICO C.I.F.A. - CONFSAL” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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Protocollo salute e sicurezza nelle aree portuali del 12 Aprile 2023

ID 19411 | | Visite: 1773 | News Sicurezza

Protocollo Salute e sicurezza nelle aree portuali del 12 Aprile 2023

Protocollo Salute e sicurezza nelle aree portuali del 12 Aprile 2023

ID 19411 | 13.04.2023

Salute e sicurezza nelle aree portuali, firmato un protocollo tra Inail, Mit e Assoporti

L’intesa di durata triennale prevede il ricorso a strumenti e metodi semplificati per la rilevazione degli incidenti, la promozione di azioni formative e di sensibilizzazione nelle imprese, e la realizzazione di iniziative congiunte di comunicazione per la diffusione della cultura della prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, hanno sottoscritto un protocollo di durata triennale per la realizzazione di attività congiunte volte alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro connessi alle operazioni e ai servizi portuali.

L’intesa prevede, in particolare, il ricorso a strumenti e metodi semplificati per la rilevazione degli incidenti, l’avvio di azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione volte a favorire interventi di prevenzione nelle imprese, e l’attuazione di iniziative di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria del settore portuale, il cui contributo sarà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo.

Come emerge dall’analisi di Infor.MO, sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro, nelle realtà portuali i lavoratori che si infortunano sono principalmente facchini e addetti alla movimentazione merci e al magazzino, seguiti dai conduttori di mezzi pesanti e camion e dai meccanici, riparatori e manutentori macchine su navi. La maggioranza degli incidenti avviene nelle aree operative (banchine) o di viabilità e stoccaggio (piazzali) dei porti, mentre sulle navi le zone più a rischio sono quelle interessate dalle operazioni di carico e scarico merci. Le modalità di accadimento più frequenti sono gli investimenti, essendo la presenza del lavoratore a piedi ancora necessaria anche in cicli produttivi ad automazione crescente, le cadute dall’alto di gravi e le cadute dall’alto o in profondità dell’infortunato.

L’impegno dell’Inail per la sicurezza del settore portuale comprende attività finalizzate alla prevenzione dei rischi e alla formazione continua del personale, attraverso l’individuazione di percorsi formativi uniformi, che oltre all’addestramento di tipo tradizionale possono ricorrere all’utilizzo di nuovi strumenti come la realtà aumentata, la realtà virtuale e i sistemi aptici integrati, attraverso i quali è possibile riprodurre uno sforzo che il lavoratore non potrebbe altrimenti percepire in un ambiente virtuale. In questo modo le principali situazioni di rischio sono replicate fedelmente in condizioni di completa sicurezza per il lavoratore.

Grazie a un progetto di ricerca promosso dall’Inail insieme all’Istituto Tecip della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con le Regioni e le Autorità di sistema portuale, sono state inoltre approfondite le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro negli ambiti portuali di Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari, Taranto, Civitavecchia, Livorno e Piombino, con l’elaborazione di nove piani mirati di prevenzione. La formazione aggiuntiva secondo il target di riferimento ha coinvolto più di 1.300 operatori e 120 aziende portuali, oltre a imprese della pesca (armatori) e di servizio di ormeggio.

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Protocollo Salute e sicurezza nelle aree portuali del 12 Aprile 2023
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PREMESSO CHE

- l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nonché di studio e ricerca scientifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell’Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l’Inail esercita le proprie competenze in materia di ricerca e prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l’Inail agisce, altresì, tenuto conto degli obiettivi trasversali come declinati nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in particolare per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
Assoporti è l’associazione rappresentativa delle Autorità di sistema portuale (AdSP), che amministrano i principali porti italiani e offre ogni utile consultazione e contributo sulle tematiche portuali, valorizzando, peraltro, il ruolo e l’importanza degli scali portuali nazionali rappresentati in seno all’economia italiana e comunitaria;
- l’art. 24, comma 2-bis, della legge 84/94 stabilisce che spettano alle Autorità di sistema portuale i poteri di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;
- ai sensi degli articoli 6, comma 7 e 12, comma 1 della legge 84/94 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita nei confronti delle Autorità di Sistema portuale poteri di indirizzo e vigilanza.
- è istituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo di lavoro per la sicurezza del lavoro portuale con la partecipazione delle parti sociali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze;

CONSIDERATO CHE

- l’Inail, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Assoporti, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata in merito allo sviluppo di iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con la collaborazione e il coordinamento per iniziative condivise nel tavolo di lavoro sopramenzionato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla prevenzione degli eventi infortunistici e tecnopatici connessi alle operazioni e servizi portuali;
- le Parti, per un’efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi generali sopra indicati, reputano utile e opportuno favorire il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali nello sviluppo delle attività congiunte, in un’ottica di partecipazione e condivisione;
- le sinergie tra Inail, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Assoporti, in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e le Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intendono costituire una modalità funzionale a fornire risposte integrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle norme vigenti.

CONVENGONO

Articolo 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.

Articolo 2 Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- implementazione di strumenti e metodologie semplificati per una rilevazione degli incidenti sul lavoro in ambito specificamente portuale, con una evidenza di quelli connessi alle operazioni e servizi portuali;
- azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di prevenzione nelle imprese;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti, che insieme a Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

Articolo 4 Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, cui vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.

Articolo 5 Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le Parti, sempre con il coinvolgimento, laddove necessario, delle OO.SS. e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti, anche attraverso lo strumento della bilateralità, si impegnano a individuare iniziative e ad identificare azioni in grado di incidere sui livelli di sicurezza dell’ambiente di lavoro portuale.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi realizzati a livello territoriale, secondo quanto indicato al successivo articolo 6.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito dei predetti Accordi attuativi saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Articolo 6 Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo stipulato a livello territoriale di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- la composizione del Comitato territoriale, composto dal Segretario Generale e dal dirigente responsabile della sicurezza dell’AdSP e da analoghi rappresentanti dell’Inail, che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli impegni in termini di risorse umane e strumentali, necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di attuazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.

Articolo 7 Durata

Il presente Protocollo d’intesa non è a titolo oneroso per le Parti contraenti, entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Articolo 8 Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali anche di terzi unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.

Articolo 9 Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito del presente Protocollo d’intesa.
L’Inail ed ASSOPORTI, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Nell’ambito dello sviluppo di attività di ricerca, ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Protocollo (“Background”). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Protocollo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Ciascuna parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle parti, e derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale (“Risultati Congiunti”), resteranno di proprietà comune delle parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”), sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell’Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 13, le parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca.

Articolo 10 Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.

Art. 11 Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 12 Recesso unilaterale

Le Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

Articolo 13 Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 14 Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.

Articolo 15 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

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Fonte: INAIL

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Nota INL 6 aprile 2023 prot. n. 642

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Nota INL 6 aprile 2023 prot  n  642

Nota INL 6 aprile 2023 prot. n. 642 / Decadenza del provvedimento di sospensione

ID 19383 | 07.04.2023 / Nota INL in allegato - Download Art. 14 D.Lgs. 81/2008

Nota INL 6 aprile 2023 prot. n. 642 - Art. 14, comma 16, D.Lgs. n. 81/2008 - Decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale

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Sono pervenute alla scrivente Direzione alcune richieste di chiarimento in merito a quanto disposto dal comma 16 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, su alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione da parte del Giudice penale del decreto di archiviazione per l'estinzione - ad esito della procedura di prescrizione di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 - delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 dello stesso art. 14.

A riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. 2884 del 29 marzo 2023, si rappresenta quanto segue, ad integrazione di quanto già precisato con circolare INL n. 3/2021.

Il richiamato comma 16 dell’art. 14 prevede espressamente che “l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”.

Ne deriva che, laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9, lett. a) e d), dell’art. 14.

Ciò premesso, nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro - il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) - l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, in ragione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 14 - secondo il quale “per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (...) A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo” - laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. Come già chiarito da questo Ispettorato con nota prot. n. 119 del 25 maggio 2020, anche per tali fattispecie risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, la quale consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. Ove a seguito di detto pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo, ai sensi del comma 16 dell’art. 14, si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione.

Da ultimo, appare opportuno chiarire una ulteriore casistica che può presentarsi nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte - ai sensi del comma 11 dell’art. 14, mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta - e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994. In tal caso l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%, obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.

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Fonte: INL

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Tutela atti di violenza Operatori sanitari: aggiornamento reati e pene 583-quater CP

ID 19351 | | Visite: 4053 | News Sicurezza

Operatori sanitari   tutela atti di violenza   aggiornamento reati pene 583 quater CP

Tutela atti di violenza Operatori sanitari: aggiornamento reati e pene 583-quater CP (L. 11372020 e DL 34/2023)

ID 19361 | 31.03.2023 / Scheda allegata

La Legge 14 agosto 2020 n. 113 Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (GU n.224 del 09.09.2020), è stata emanata quale specifica normativa per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie da tutela atti di violenza durante l'attività, attraverso, anche, la modifica dell'Art.583-quater del Codice Penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398.

Il Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34 (GU n.76 del 30.03.2023), ha modificato in senso restrittivo, tali disposizioni, intervenendo sull'Art. 583-quater del Codice Penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398

A seguire gli Artt. 61, 581, 582 e 583-quater così modificato dai due testi normativi.

Legge 14 agosto 2020 n. 113
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Art. 4. Modifiche all’articolo 583-quater del codice penale

1. All’articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività».

2. All’articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali».

Art. 5. Circostanze aggravanti

1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11 -septies) è aggiunto il seguente: «11 -octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività».

Art. 6. Modifiche al codice penale in materia di procedibilità

1. All’articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11 -octies),».

2. All’articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11 -octies ),».

Art. 7. Misure di prevenzione

1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34.
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Art. 16. Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario

1.All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo.»

Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 / in arancio modifiche Legge 14 agosto 2020 n. 113 / in verde modifiche Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34.

Art. 583-quater.

Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali.

Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo.

Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita'. 

Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni)
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Art. 581. (Percosse) 
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Art. 582. (Lesione personale)

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Decreto direttoriale 24 febbraio 2023 n. 14

ID 19381 | | Visite: 927 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto direttoriale 24 febbraio 2023 n  14

Decreto direttoriale 24 febbraio 2023 n. 14 / Decreto Iscrizione Organismo Paritetico Nazionale O.P.

ID 19381 | 07.04.2023

Decreto direttoriale 24 febbraio 2023 n. 14 - Iscrizione Organismo Paritetico Nazionale O.P. nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici ex decreto MLPS n. 171/2022.

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE O.P.”, con sede in Via del Castro Pretorio 30, Roma (RM) è iscritto al numero 3 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171., l’“ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE O.P.” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171., al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE O.P.” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

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Sentenza Corte di Giustizia UE n. 392 del 22 Dicembre 2022

ID 19378 | | Visite: 2109 | News Sicurezza

Sentenza Corte di Giustizia UE n  392 del 22 Dicembre 2022

Sentenza Corte di Giustizia UE, Grande sezione, n. 392 del 22 Dicembre 2022 / Obbligo fornitura lavoratori Dispositivi Speciali di Correzione Visiva (DSCV)

ID 19378 | 06.04.2023 / In allegato

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 90/270/CEE – Articolo 9, paragrafo 3 – Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione – Occhiali – Acquisto da parte del lavoratore – Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro. Causa C-392/21.
________

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che:

- i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.

2) L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 90/270/CEE deve essere interpretato nel senso che:

- l’obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.
________

Direttiva 90/270/CEE

Articolo 9 Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori

1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie: — prima di iniziare l'attività su videoterminale, — periodicamente, in seguito, e — allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati dell'esame di cui al paragrafo 1 o dell'esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori.

5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può far parte d'un sistema sanitario nazionale.

Vedi Circolare INAL n. 11 del 24 Marzo 2023

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Circolare Inail n. 14 del 4 aprile 2023

ID 19374 | | Visite: 2185 | News Sicurezza

Circolare Inail n  14 del 4 aprile 2023

Circolare Inail n. 14 del 4 aprile 2023

ID 19374 | 05.04.2023 / Circolare INAIL in allegato

Circolare Inail n. 14 del 4 aprile 2023 Nuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti per patologie asbesto-correlate e della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 356 a 359, modificati dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

______

L’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha elevato la misura della prestazione aggiuntiva della rendita riconosciuta dall’Inail ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e della prestazione a importo fisso una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale, rispettivamente previste dai commi 356 e 357 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In merito si riepiloga la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.

A. Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata

L’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell’articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento, elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Pertanto, dal 1° gennaio 2023 la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti, già riconosciuta dall’Inail per patologie asbesto- correlate, è elevata al 17%, in luogo del precedente 15%.

Per l’anno 2023, la prestazione nella misura del 17% è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

Si ricorda che ai ratei di rendita spettanti per annualità precedenti si applica la misura della prestazione aggiuntiva stabilita dalle disposizioni vigenti nell’anno di riferimento 1, in applicazione del principio previsto dall’articolo 1, comma 3582, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si ricorda, inoltre, che la prestazione in argomento, introdotta dall’articolo 1, commi 241 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 2443, dal 1° gennaio 2021 è erogata mensilmente unitamente al rateo di rendita, come disposto dall’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al riguardo, si rinvia alla circolare Inail 27 settembre 2021, n.25, con la quale sono state descritte le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva dal 1° gennaio 2021, nonché i beneficiari, che sono:

a) i lavoratori titolari di rendita diretta5, anche unificata, riconosciuta dall'Inail per una patologia asbesto-correlata,
b) i superstiti, individuati ai sensi dell'articolo 85 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

Si ricorda che trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, per l'accesso al beneficio non deve essere presentata alcuna istanza.

Si ricorda, altresì, che la prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento, come da espressa previsione dell’articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

B. Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

L’articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone:

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

Pertanto, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione una tantum erogata ai malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, è elevata a 15.000 euro, in luogo del precedente importo di 10.000 euro.

Si ricorda che la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, per esposizione familiare o ambientale, è stata inizialmente prevista in via sperimentale per gli anni 2015-2017 dall’articolo 1, comma 1167, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e confermata per il successivo triennio 2018-2020 dall’articolo 1, comma 1868, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La prestazione è stata estesa in favore degli eredi dei malati di mesotelioma per gli anni 2015 e 2016 dall’articolo 1, comma 292 e successive modifiche della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e confermata per le annualità successive10 dal citato articolo 1, comma 186 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Dal 2021 la disciplina è stabilita dall’articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da ultimo modificato per quanto riguarda gli importi dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Come già indicato nella circolare Inail 27 settembre 2021, n.25, i beneficiari della prestazione sono:

a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale.
b) gli eredi dei malati di cui al punto precedente, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’Inail, rispettivamente con i moduli 190 e 190E11, pubblicati nel sito istituzionale nella sezione moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del “Fondo vittime amianto - mesotelioma non professionale”.

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

In caso di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

La domanda deve essere corredata da specifica documentazione, come previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2018.

In particolare, deve essere allegata la documentazione sanitaria rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale (ivi compresi gli IRCCS), attestante la patologia del mesotelioma e la data della prima diagnosi.

Può ritenersi valida anche la copia della cartella clinica o della lettera di dimissioni, a condizione che da tale documentazione si desuma la diagnosi di mesotelioma e la data della prima diagnosi.

In caso di domanda presentata dagli eredi, alla suddetta documentazione si aggiunge quella sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

La domanda è prodotta da uno solo degli eredi beneficiari.

In presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione in argomento, secondo le previsioni dell’articolo 3 del citato decreto 24 aprile 2018. Al riguardo, nella sezione moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del Fondo vittime amianto – mesotelioma non professionale è disponibile il modulo “Delega alla riscossione del FVA - allegato Mod. 190 E”.

Si ricorda che i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono trasmettere la domanda all’indirizzo PEC della Sede Inail competente individuata in base al domicilio del richiedente. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della medesima Sede Inail.

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, atteso il diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

Termini di presentazione della domanda

Gli aventi diritto devono presentare la domanda all’Inail, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia, ai sensi dell’articolo 1, comma 357, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Trattandosi di un termine di decadenza, l’inutile decorso del periodo di tre anni comporta l’estinzione del diritto alla prestazione.

Il dies a quo per il computo del termine di tre anni, a pena di decadenza, decorre unicamente dall’accertamento della malattia, che si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa desumibile dalla documentazione sanitaria.
Tale termine, che decorre sempre dalla data della prima diagnosi, è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale che per i loro eredi.

Ciò comporta che il diritto degli eredi si estingue se il malato, deceduto dopo la prima diagnosi di mesotelioma non professionale, non ha presentato la domanda oppure gli eredi non hanno presentato essi stessi la domanda entro il termine di tre anni dalla data della prima diagnosi.

Nel caso in cui il malato deceda dopo la presentazione della domanda, regolarmente prodotta entro il termine triennale di decadenza, la prestazione una tantum è riconosciuta agli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, su istanza da presentare entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni.

Può, infine, verificarsi che il decesso avvenga in data antecedente alla prima diagnosi. In questo caso gli eredi devono presentare la domanda per la prestazione una tantum entro il termine di decadenza triennale decorrente sempre dalla data di accertamento della prima diagnosi.

In merito all’istruttoria delle domande si rinvia alla nota alle Strutture territoriali 23 novembre 2015, protocollo 11293, della Direzione centrale prestazioni economiche e della Sovrintendenza sanitaria centrale.

Si ricorda, infine, che il procedimento amministrativo per l’erogazione della prestazione da parte dell’Inail, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2018, deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.

In presenza di domande carenti degli elementi essenziali ovvero non corredate della documentazione prescritta il decorso dei termini per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante.

C. Finanziamento delle prestazioni e rendicontazione degli oneri sostenuti

Come già illustrato con la circolare Inail 27 settembre 2021, n.25, l’articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che la spesa per la prestazione aggiuntiva alla rendita e quella per la prestazione una tantum, limitatamente alle somme spettanti fino al 31 dicembre 2020 per gli eventi rispettivamente denunciati e accertati fino alla predetta data, è finanziata con le disponibilità residue del Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le prestazioni di competenza degli anni successivi al 2020 sono interamente finanziate con risorse provenienti dal bilancio dello Stato. L’Istituto provvede a erogare direttamente le prestazioni agli aventi diritto e a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno quanto pagato nell’anno precedente per il relativo rimborso.

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Fonte: INAIL

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Circolare Inail n. 13 del 30 marzo 2023

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Circolare Inail n. 13 del 30 marzo 2023

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2023.

La circolare n. 13 del 30 marzo 2023 comunica gli importi delle retribuzioni convenzionali per il pagamento del premio assicurativo dei lavoratori operanti nei paesi extracomunitari in cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Con circolare n. 13 del 30 marzo 2023, si informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle allegate alla circolare stessa.

La normativa si applica ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, mentre sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate esclusivamente nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Per l’ambito territoriale di applicazione e per eventuali ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare.

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Comunicazioni lavoro notturno e lavori usuranti | proroga al 17.04.2023

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Comunicazioni lavoro notturno e lavori usuranti proroga al 17 04 2023

Comunicazioni lavoro notturno e lavori usuranti | proroga al 17.04.2023

ID 19341 | 30.03.2023

Comunicato stampa MLPS 30.03.2023

Differimento del termine per l’adempimento delle attività, di cui all’art. 2, comma 5, e all’art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, al 17 aprile 2023

I termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, (lettere da a) a d) dell'art. 1, D. lgs. n. 67/2011), fissati al 31 marzo 2023, sono differiti, per l'anno in corso, al 17 aprile 2023.

Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (art. 1, comma 1, lett. c), D. lgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall'inizio dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. lgs. n. 67/2011.

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Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (GU n.108 dell'11 Maggio 2011)

Art. 1 comma 1 - Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Art. 2 comma 5 - Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione

5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalita' di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attivita' di cui all'articolo 1.

Art. 5 comma 1 - Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi' come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Fonte: MLPS

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Automatisiert fahrende Fahrzeuge in betrieblichen Bereichen / Veicoli a guida automatizzata in aree aziendali

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Automatisiert fahrende Fahrzeuge in betrieblichen Bereichen DGUV 2022

Automatisiert fahrende Fahrzeuge in betrieblichen Bereichen / Veicoli a guida automatizzata in aree aziendali

ID 19322 | 27.03.2023 / In allegato

Pubblicata nel marzo del 2022, l’edizione di Fachbereich AKTUELL FBHM-1193 intitolata “Automatisiert fahrende Fahrzeuge in betrieblichen Bereichen” [Veicoli a guida automatizzata in aree aziendali] fornisce informazioni utili per determinare i requisiti di prevenzione aziendali.

Il documento è stato elaborato con l’ausilio di diversi comitati settoriali e istituti dell’ente tedesco di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (DGUV), del consiglio tedesco per la sicurezza stradale (DVR) e dell’ente federale per la prevenzione e la medicina del lavoro (BAuA) nonché di concerto con fabbricanti di veicoli e utilizzatori. In sostanza stabilisce che i requisiti relativi ai veicoli automatizzati impiegati nelle aziende dipendono fortemente dal rispettivo settore d’impiego. Di ciò occorre tenere conto nel quadro della valutazione aziendale dei rischi.

In Fachbereich AKTUELL FBHM-119 viene praticata una distinzione tra tre diverse aree. Nelle aree pubblicamente accessibili o a queste paragonabili devono valere regole paragonabili a quelle della circolazione su strade pubbliche e i veicoli automatizzati devono possedere i presupposti tecnici necessari per circolare su strade pubbliche. Nelle aree chiuse a cui non accedono persone valgono gli stessi requisiti previsti per gli impianti di produzione automatizzati.

L’accesso da parte di persone deve essere impedito in modo sicuro, p. es. mediante ripari. In caso di avaria o manutenzione, qualora delle persone debbano accedere all’area occorre adottare speciali misure di protezione. Fachbereich AKTUELL FBHM-119 si sofferma soprattutto sulle aree chiuse ad accesso limitato.

Tra queste figurano p. es. i reparti di produzione o montaggio e qualsiasi altra area aziendale a cui hanno accesso controllato solo determinati soggetti e veicoli. Diviene così possibile circoscrivere le persone e gli oggetti di cui va tenuto conto entro queste aree.

Tali persone e oggetti devono essere riconosciuti con sicurezza e occorre saper gestire con certezza tutte le situazioni di traffico possibili. Nel quadro di una speciale valutazione dei rischi devono essere identificati i possibili ostacoli e utenti del traffico e va messa a fuoco la complessità della guida senza guidatore.

Con una matrice è quindi possibile dedurre i requisiti tipici del caso applicativo considerato.

Questi, tuttavia, non sono esaustivi, vanno sempre verificati caso per caso e, ove necessario, ampliati.

Vengono poi descritti dei requisiti in materia di sicurezza funzionale della guida automatizzata. A tal proposito si fa riferimento a principi di progettazione normativi relativi alla sicurezza funzionale, non da ultimo alla EN ISO 13849-1 “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: principi generali di progettazione” ed EN 61508 “Sicurezza funzionale di sistemi elettrici/elettronici/elettronici programmabili legati alla sicurezza”.

Continua a essere tenuta d’occhio la guida automatizzata in ambito aziendale Il progressivo sviluppo nel settore della guida automatizzata ha presto evidenziato la necessità di tenere costantemente d’occhio questo tema.

Per tale ragione, in seno al comparto specialistico competente in fatto di costruzione, sistemi di propulsione e manutenzione di veicoli del comitato settoriale per il legno e metallo della DGUV è stato istituito il gruppo di lavoro per la guida automatizzata in aree aziendali. Ne fanno parte membri del gruppo di progetto per l’elaborazione di Fachbereich AKTUELL FBHM-119 e altri specialisti.

La KAN intrattiene stretti contatti con il gruppo di lavoro, al quale presta sostegno per tutte le questioni relative alla normazione in questo settore. Il loro comune obiettivo consiste nel definire dei parametri per la normazione e creare delle posizioni comuni che confluiscano nell’attività di normazione e la influenzino.

Fonte KAN

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Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023

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Decreto Direttoriale n  38 del 24 Marzo 2023

Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023 / Decreto iscrizione O.P.P. Organismo Paritetico Bilaterale

ID 19306 | 25.03.2023

Decreto Direttoriale n. 38 del 24 Marzo 2023 Iscrizione dell’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE - O.P.P. - operante nella provincia di Sondrio per i settori Terziario, Turismo e Servizi nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE (di seguito O.P.P.) operante nella provincia di Sondrio per i settori Terziario, Turismo e Servizi”, con sede legale in via Trieste 53, Sondrio (SO), è iscritto al numero 7 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’ “O.P.P. operante nella provincia di Sondrio per i settori Terziario, Turismo e Servizi” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “O.P.P. operante nella provincia di Sondrio per i settori Terziario, Turismo e Servizi” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

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FAQ ISIN - Sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici

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FAQ ISIN   STRIMS studi dentistici

FAQ ISIN - Sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici

ID 19294 | 23.03.2023 / In allegato FAQ

Dal 31 marzo 2023 anche per le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, decorrerà l’obbligo di registrarsi sul sistema informatico, denominato “STRIMS”, tramite accesso all’apposita sezione del sito istituzionale di ISIN (https://strims.isinucleare.it) e comunicare, in via telematica, i dati richiesti ex art. 48 del D.Lgs. n. 101/2020 ss.mm.ii.

Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 ha inoltre stabilito che sono escluse dall'obbligo di comunicazione le sorgenti radioattive con tempi di dimezzamento inferiori o uguali a 60 giorni e che per le macchine radiogene le variazioni successive alla comunicazione dell'inventario iniziale potranno essere comunicate in maniera cumulativa ogni tre mesi per le nuove detenzioni e ogni anno per le cessazioni di detenzione.

Di seguito le risposte alle domande pervenute dalle strutture sanitarie e dagli studi dentistici e odontoiatrici in occasione dei webinar 8 e 9 febbraio 2023.

FAQ sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici

Scadenze

1) Il 31 marzo è la data di scadenza per la registrazione o la data a partire dalla quale si può fare la registrazione? è anche la data entro cui va dichiarato l’inventario inziale?
Risposta: Il 31 marzo è la data entro cui va fatta la registrazione, e contestualmente, va fatta la comunicazione dell’inventario iniziale inserendo tutte le sorgenti detenute al momento della registrazione.

2) chi aveva già trasmesso l’inventario prima della proroga al 31 marzo cosa deve fare? In particolare nel caso in cui non aveva dichiarato tutte le sorgenti detenute?
Risposta: visto che gli obblighi decorrono dal 31 marzo 2023, se ha già comunicato l’inventario iniziale utilizzando l’operazione “Comunicazione” e, nel frattempo, non si sono verificate cessazioni di detenzione o nuove detenzioni, non deve fare altro. Se successivamente alla comunicazione di inventario iniziale già fatto, ci sono state nuove detenzioni, oppure alcune sorgenti non erano state comunicate nella fase iniziale, è sufficiente comunicare un nuovo inventario iniziale delle nuove sorgenti detenute a quella data. Quelle già inserite rimangono nel sistema. Se invece ci sono state dismissioni, bisogna fare comunicazione di cessazione prima del 31 marzo.

Registrazione

3) Si può delegare solo per inventario e comunicazioni e non per registrazione?
Risposta: No non è possibile.

4) Nel fare la registrazione abbiamo inserito una pec errata come si può fare a correggere l'errore? Risposta: se nella richiesta di delega è stato indicato profilo "altra organizzazione" dove è stata fornita una pec errata, si può eliminare la richiesta di delega errata e crearne una nuova. Eventualmente è possibile chiedere supporto scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e indicando il codice fiscale della persona che accede in area riservata.

5) Come si accede all'ambiente demo? Anche nella modalità demo l'ente deve approvare il delegato per poter proseguire nelle fasi successive?
Risposta: L'indirizzo del portale demo è questo: https://demostrimsscrivania.isinucleare.it/ Deve premere in alto a destra "ACCEDI AI SERVIZI". In area demo la delega viene attivata dal gestore del servizio. In sostanza non viene inoltrata la PEC all'ente.

6) A chi si può fare la delega per la registrazione?
Risposta: a chiunque sia munito di CNS o firma digitale o firma elettronica qualificata. Possono essere utilizzati tutti i dispositivi classificati come "CNS" purché siano stati rilasciati da certificatori autorizzati in conformità al Regolamento eiDAS.
È importante che lo strumento per la "firma digitale" supporti ANCHE la funzione per l’autenticazione, in caso contrario sarebbe necessario aggiornarlo con un dispositivo più recente.
Corollario: Il soggetto che non ha la CNS può accedere con SPID o CIE e poi delegare un soggetto terzo a presentare la pratica. LA CNS o la firma digitale è necessaria solo al momento della registrazione o per trasmettere le (pratiche) variazioni delle informazioni fornite in sede di registrazione.

7) Gli studi professionali vanno registrati come “altra organizzazione”?
Risposta: sì, se non sono registrati alla Camera di Commercio come “Impresa”. Se invece sono registrati alla Camera di commercio come “impresa”, devono registrarsi indicando il profilo “impresa”

8) Posso fare la registrazione anche prima di avere la macchina e poi la dichiaro nell’inventario iniziale?
Risposta: Dopo la registrazione va comunicato l’inventario iniziale, ossia le sorgenti che si detengono.
Come data di inizio detenzione è possibile inserire la data in cui si effettua la comunicazione di inventario iniziale.
Dopo la comunicazione di inventario iniziale, le nuove detenzioni vanno comunicate cumulativamente ogni trimestre, mentre le cessazioni vanno comunicate cumulativamente annualmente. L’aggiornamento può essere comunque fatto prima della scadenza del trimestre per le nuove detenzioni e dell’anno per le cessazioni.
La comunicazione va fatta singolarmente qualora il provvedimento/notifica o la data di inizio detenzione o la data di cessazione non sia comune a tutte le macchine radiogene.

9) Chi utilizza sorgenti di cui non è titolare dell’autorizzazione o notifica, deve registrarsi?
Risposta: no, si deve registrare il titolare

10) In caso di studio associato chi deve fare la registrazione?
Risposta: Su STRIMS deve registrarsi in qualità di esercente lo studio associato che potrà configurarsi con il profilo di “altra organizzazione” se trattasi di studio professionale altrimenti come “impresa” se trattasi di soggetto iscritto al Registro imprese.
In caso di impresa il primo accesso dovrà essere effettuato da persona avente cariche per l’impresa (così come risulta dalla visura camerale). Una volta che questa persona si sarà identificata a STRIMS potrà abilitare altre persone in qualità di delegati.

11) Quali sanzioni sono previste se non ci si registra?
Risposta: Art. 218, comma 2 del D.Lgs. n.101/2020 e successive modifiche. Per le strutture sanitarie le sanzioni sono previste se non si è registrato entro il 31 marzo 2023

12) In una struttura sanitaria con più colleghi chi deve registrarsi?
Risposta: Deve registrarsi il titolare dello studio o, nel caso di studio costituito in qualità di società, la società stessa attraverso il legale rappresentante o un suo delegato.

13) Lo studio associato va registrato come impresa?
Risposta: Se iscritto al Registro impresa va registrato come impresa, altrimenti come "altra organizzazione"

14) Le sorgenti dismesse da anni vanno dichiarate?
Risposta: Vanno dichiarate le sorgenti detenute, comprese le sorgenti non più utilizzate

15) Esiste un tutorial per la registrazione?
Risposta: https://vimeo.com/804242976/8cc92d79ac

16) Se l’esercente non è titolare di CNS come fa a registrarsi?
Risposta: La pratica di registrazione deve essere firmata digitalmente con CNS e quindi trasmessa a STRIMS. Se l’esercente non è titolare di CNS può delegare un terzo soggetto che presenta la pratica di registrazione per suo conto. Successivamente l’esercente accede a STRIMS (con SPID o CIE) e trasmette le comunicazioni relative a inventario iniziale o inizio detenzione o cessazione della detenzione.

Cessazioni/Variazioni

17) Cosa fare quando si cessa l’attività?
Risposta: Prima di tutto si deve comunicare la cessazione di detenzione di tutte le sorgenti o macchine radiogene detenute e poi si procede alla cancellazione della posizione dell’esercente da STRIMS presentando una pratica di cancellazione (“Variazione e cancellazione” e “Cancellazione”)

18) Cosa fare se cambia la ragione sociale?
Risposta: Se il codice fiscale dell’impresa è rimasto invariato, si deve presentare una pratica di variazione in automatico viene aggiornata la ragione sociale aggiornata tramite accesso al Registro Imprese.

19) L’aggiornamento trimestrale/annuale quando va fatto? Dalla data dell’inventario iniziale o ad una data fissa per tutti?
Risposta: Deve essere considerato entro i tre mesi o un anno dalla data di registrazione

Provvedimenti

20) Cosa si intende per provvedimento?
Risposta: per provvedimento si intende o il nulla osta o la comunicazione preventiva di pratica inviata ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. 230/95, o, a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. 101/2020, la notifica inviata ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. n.101/2020. La data emissione è quella dell’invio della comunicazione/notifica e come estremi va inserito il numero di pec o di raccomandata fatta per l’invio della comunicazione/notifica. In caso di comunicazione/notifica l’ente non va inserito, così come non va inserita la data scadenza. Il documento pdf da inserire è la comunicazione/notifica con tutti gli allegati che sono stati contestualmente inviati alle amministrazioni competenti. Se a valle della comunicazione/notifica sono state inviate altre comunicazioni, devono essere inseriti anche i pdf di tali comunicazioni, con i relativi allegati.
Per comunicazioni antecedenti ai cinque anni non è obbligatorio inserire i pdf.

21) Cos’è la notifica?
Risposta: La notifica è la comunicazione preventiva di pratica inviata ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 230/95, o, a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. 101/2020, la notifica inviata ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 101/2020

22) Con la notifica va inserita anche la valutazione del rischio?
Risposta: Si

23) Come fare se la notifica è vecchia e non più reperibile?
Risposta: Se la notifica è stata inviata più di 5 anni fa rispetto alla registrazione, la data emissione, gli estremi e il caricamento del pdf della notifica non sono obbligatori. In questo caso va selezionata come tipo provvedimento la voce “notifica inviata più di 5 anni fa”

24) Se ho inviato più notifiche quale devo inserire?
Risposta: Tutte le notifiche relative alle sorgenti detenute. Le notifiche relative a sorgenti non più detenute al momento della registrazione non devono essere inserite

25) Una Casa di Cura che possiede 30 apparecchiature inserite in tempi diversi all'atto della "Registrazione" deve inserire tutti i PDF delle comunicazioni fatte nel corso del tempo da 5 anni orsono fino ad adesso?
Risposta: si

26) Se devo inserire nuovo provvedimento nulla osta, devo anche cancellare il vecchio provvedimento che non è più in essere?
Risposta:
Se il nuovo provvedimento è stato rilasciato ai sensi dell’articolo 235 del D.Lgs. n.101/2020 e successive modifiche, il vecchio provvedimento si può cancellare, ma non è obbligatorio. Se in seguito viene rilasciata una modifica del nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 235 del D.Lgs. n.101/2020e successive modifiche, si deve caricare la modifica senza eliminare il provvedimento originario.
Se invece ancora non è stato rilasciato il nulla osta ai sensi dell’articolo 235 del D.Lgs. n.101/2020, nei casi in cui il nuovo provvedimento sia stato rilasciato a seguito di istanza di modifica del provvedimento i vecchi provvedimenti DEVONO essere mantenuti.

Tubi e macchine radiogene

27) Va effettuata una pratica di registrazione per ogni apparecchiatura RX, quindi con rapporto 1 a 1? Risposta: no, si deve registrare la struttura, comunicando l'inventario iniziale che include tutte le apparecchiature/sorgenti. L’inventario iniziale è compilabile con l’operazione “Comunicazione”.

28) Colui che noleggia unità mobili TC deve registrarsi e procedere alla comunicazione per ogni singolo noleggio? O lo deve fare l’ospedale che riceve l’unità mobile in quanto esercente l’attività clinica? Risposta: Deve registrarsi l’esercente, in questo caso è l’ospedale che prende a noleggio la macchina.

29) Nel caso di una TC, con "macchina radiogena" si intende il solo tubo RX o tutta l'apparecchiatura? Se cambio solo il tubo ma la macchina resta la stessa, devo comunicarlo?
Risposta: bisogna far riferimento alla macchina intera, ossia all’insieme “generatore-tubo-tavolo di comando” (che avrà un codice identificativo univoco) e non ai singoli tubi, o ai singoli pezzi. Le comunicazioni di variazione vanno fatte solo se cambia la macchina intera.

30) In ambito sanitario, se avessi una macchina radiogena soggetta a notifica, cosa devo fare su STRIMS se la macchina fosse spostata per l'utilizzo da una sede ad un'altra (ovviamente entrambe le sedi appartenenti allo stesso esercente)?
Risposta: la sede che deteneva in precedenza la macchina radiogena effettua la comunicazione di trasferimento tra sedi (ovviamente le sedi devono essere inserite nella stessa registrazione), la seconda sede provvede a comunicare la presa in carico a seguito del trasferimento.

31) In caso di dismissione di macchina radiogena va fatta comunicazione anche di spedizione? Risposta: La comunicazione di spedizione va fatta solo per le sorgenti radioattive, non per le macchine radiogene.

32) Per un linac quale corrente si deve inserire?
Risposta: la corrente massima che si può raggiungere

33) Quali particelle vanno indicate per i tubi a raggi X?
Risposta: gli elettroni

34) Se la macchina radiogena viene buttata o messa in cantina cosa bisogna dichiarare? Smantellamento o Conferimento a terzi?
Risposta: Dipende:
- Se la macchina viene smaltita, deve fare comunicazione di cessazione di detenzione con causale conferimento a terzi
- Se viene dismessa, ma non smaltita, non si devono fare comunicazioni, la stessa risulta ancora in detenzione.
- Nel caso venga trasferita in sede diversa da quella indicata nella comunicazione/notifica, bisogna fare una nuova comunicazione di variazione di pratica alle Autorità e, su STRIMS, creare la nuova sede (trasmettendo la pratica di variazione) quindi comunicare il trasferimento dalla prima sede alla nuova e successivamente la nuova sede comunica la presa in carico.

35) La registrazione deve farla anche chi detiene solo macchine radiogene?
Risposta: Sì

36) Contestualmente alla comunicazione trimestrale degli eventuali ingressi di nuove apparecchiature, vanno aggiornati trimestralmente i provvedimenti autorizzativi (i.e. Notifiche) che "viaggiano" con le nuove apparecchiature in ingresso?
Risposta: Nelle comunicazioni trimestrali vanno dichiarate le nuove macchine. Nel caso queste macchine non erano presenti nella notifica indicata in sede di registrazione, vanno inserite su STRIMS anche le nuove comunicazioni inviate agli Enti, tramite una pratica di variazione.

37) Le apparecchiature radiogene detenute "in prova", quindi per un periodo limitato, vanno registrate? qual è la durata di detenzione a partire dalla quale è obbligatoria la registrazione?
Risposta: Sono escluse dall’obbligo di registrazione le macchine radiogene a scopo medico che accelerano elettroni con potenziale massimo di accelerazione inferiore a 200 kVp in prova/visione/comodato, non reiterabile per la stessa macchina, per un periodo non superiore a trenta giorni fermo restando tutte le condizioni di utilizzo previste nella notifica.

38) Per le apparecchiature RX installate per "motivo COVID" ovvero senza articolo 46 (ex22), ma solo con "Prima verifica" (ai sensi dell’art.39 del D.L. 08/04/2020 n°23) cosa si inserisce?
Risposta: come “provvedimento” va inserito il pdf e gli estremi (data e protocollo) della comunicazione di avvio dell'attività, corredata dal benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione

39) Come ci si comporta con gli Rx presenti in carcere?
Risposta: devono seguire le stesse disposizioni degli altri.

40) I fornitori, produttori o agenti di commercio di macchine radiogene hanno l'obbligo di registrare le apparecchiature prodotte e vendute?
Risposta: sì, a meno che non siano generatori di radiazioni medico- radiologici, in uso nelle strutture sanitarie a fini di esposizione medica, per i quali vale quanto stabilito dall’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 101/2020 e successive modifiche.

Sorgenti radioattive

41) L'esenzione per i radionuclidi con tempi di dimezzamento inferiore a 60 giorni riguarda tutte le fasi (carico e scarico)?
Risposta: Sì, sia per la nuova detenzione che per la cessazione, se impiegati in ambito medico.

42) I generatori di sorgenti (Mo99-Tc99) devono essere registrati?
Risposta: non è necessaria la comunicazione dei generatori Mo99Tc99m poiché entrambi i radionuclidi in questione hanno tempi di dimezzamento inferiore a 60 gg. I generatori contenenti radionuclidi con tempi di dimezzamento maggiori di 60 gg (Es. Ge68-Ga68) devono essere registrati.

43) Per le sorgenti con tempi di dimezzamento maggiori di 60 gg (in uso in medicina nucleare in azienda ospedaliera pubblica) che sono consegnate a ditta autorizzata per l'allontanamento, l'azienda ospedaliera deve inviare anche la comunicazione di spedizione o solo di cessazione di detenzione?
Risposta: Entrambe. È comunque prevista una modifica al sistema che consentirà di comunicare i due eventi (cessazione della detenzione e spedizione) contestualmente con il recupero dei dati inseriti anziché con due comunicazioni distinte

44) Un’ azienda ospedaliera deve registrare anche sorgenti di calibrazione a bassa attività? Quale è l'attività di riferimento per eventuale esenzione da registrazione?
Risposta: Le sorgenti esenti ma comprese all'interno di un provvedimento devono essere registrate

45) Se si detiene in minime quantità per attività di laboratorio acetato di uranile, va flaggata la selezione relativa alle materie fissili??
Risposta: Si devono registrare ai sensi dell’art.44 del D.Lgs. n.101/2020

46) Cosa inseriamo per le sorgenti polinuclidiche?
Risposta: Va inserita l’attività totale della sorgente e poi vanno inseriti tutti i radionuclidi presenti (mediante la funzionalità “aggiungi radionuclide”) ciascuno con la propria percentuale di attività.

47) per il selenio 75 emivita >60 giorni da somministrare al paziente, tale sorgente (radiofarmaco) va registrata all'arrivo e dopo che è stata assunta dal paziente, quindi dismessa dal reparto?
Risposta: deve essere comunicata come inizio detenzione. Non va fatta comunicazione di cessazione

48) Il Fluoro 18 in PET si comunica?
Risposta: no

SEDI

49) Come si registrano Aziende AUSL con più sedi sul territorio?
Risposta: Durante la registrazione, la AUSL inserisce tutte le sedi che possono detenere sorgenti, una alla volta.

50) Se ho due studi devo registrare due sedi diverse?
Risposta: Se si tratta di 2 sedi dello stesso esercente (individuato cioè da uno stesso codice fiscale) si procede con la pratica di registrazione dove verranno inserite le due sedi

51) per sede si intende edificio fisico o, ad esempio, Unità Operativa diverse per un edificio unico? Risposta: La sede è quella indicata nel provvedimento autorizzativo o nella notifica ed è quindi la sede in cui si svolge l’intera pratica autorizzata o notificata.

52) Come referente di ogni sede va bene il direttore sanitario? e come email va bene inserire quella della direzione e NON quella personale del direttore che magari cambia nel tempo?
Risposta: Si

53) Il referente per la sede deve coincidere col delegato?
Risposta: no. Il referente è la persona al quale ISIN, o altra Autorità, si può rivolgere per informazioni relativamente alle comunicazioni presentate.

54) Per le strutture ospedaliere il primo che si iscrive appartenente ad una struttura e viene delegato deve inserire tutte le sedi? e per ognuno di esse le apparecchiature possono essere inserite anche da altro operatore di altra sede?
Risposta: Se per l’esercente (stesso codice fiscale) si devono registrare più sedi (dipartimenti, stabilimenti, divisioni) è possibile procedere in 2 modi.

Scenario 1
L'utente A delegato dall'esercente - ad operare su STRIMS - accede al sistema e compila la pratica di registrazione dove censisce tutte le sedi/unità locali riferite all’esercente.
Il delegato A firma digitalmente con CNS la pratica e la trasmette a STRIMS

Scenario 2
Vi sono più delegati ad operare su STRIMS e ognuno deve registrare la propria sede/unità locale
Il delegato A compila e trasmette la pratica di registrazione nella quale inserisce le informazioni di propria competenza riferite alla sede/unità locale A.
Una volta che A trasmette questa prima pratica, il delegato B presenta una pratica di variazione nella quale integra alla prima registrazione le informazioni di propria competenza riferite alla sede/unità locale B.
Una volta trasmessa questa variazione il delegato C presenta una pratica di variazione nella quale integra le informazioni con quelle di propria competenza riferite alla sede/unità locale C.
Si evidenzia che fino a quando il delegato che ha avviato la pratica di registrazione non la trasmette, gli altri delegati B e C non potranno compilare alcuna nuova pratica per l'esercente.
Le fasi della pratica sono sequenziali e la pratica deve essere trasmessa dallo stesso soggetto (delegato) che ha avviato la pratica.

A tal proposito si evidenzia che ogni delegato ha visibilità su tutte le pratiche e le comunicazioni trasmesse da tutte le sedi dell’esercente/vettore.

VARIE

55) la pratica di variazione può essere fatta anche da un utente diverso da quello che ha trasmesso la prima pratica di registrazione?
Risposta:Si, la pratica di variazione può essere trasmessa da qualunque persona delega ad operare su STRIMS per conto dell’esercente. Per trasmettere la pratica è necessario che il delegato sia titolare di una CNS per firmare la pratica digitalmente.

56) Se la notifica è più recente di 5 anni ma non si trova copia della notifica effettuata? come si procede?
Risposta: la legge prevede che tale documentazione sia disponibile presso l’esercente.

57) L'aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi comporta sempre una modifica della registrazione iniziale?
Risposta: Se si riferisce all’aggiornamento ex art. 235 si deve inserire con una variazione.

58) Se ho fatto la comunicazione di cessazione per una certa data antecedente alla stessa e poi non viene il vettore?
Risposta: Si può cancellare

59) se in ospedali allontaniamo rifiuti radioattivi devo caricarli su STRIMS?
Risposta: Si, si deve fare la comunicazione di spedizione rifiuti

60) Potete chiarire quando indicare la spedizione rispetto alla cessazione?
Risposta: si deve fare sia la cessazione che la comunicazione come speditore (artt. 43 e 56)

61) Le sorgenti di Am241 da circa 4,5 KBq, in forma sigillata detenute ai fini del funzionamento di uno strumento IMS devono essere dichiarate?
Risposta: si

62) La comunicazione di spedizione dei rifiuti solidi di Medicina Nucleare deve essere fatta anche se il radionuclide ha emivita molto breve?
Risposta: si, se vengono conferiti ad un soggetto autorizzato alla raccolta rifiuti. Se vengono allontanati, non devono essere comunicati ai sensi del comma 8 dell’art.54 del D.Lgs 101/2020.

63) Un’ azienda ospedaliera è un Ente o Altro?
Risposta: Se trattasi di soggetto presente in Indice PA su STRIMS si indica profilo “ente”.

64) Se non si conosce il fornitore cosa va indicato per le sorgenti?
Risposta: la comunicazione di inventario iniziale non richiede il fornitore, per le nuove detenzioni il fornitore è obbligatorio

Fonte: ISIN

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Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025

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Piano nazionale Prevenzione 2020 2025

Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025

ID 19292 | 23.03.2023

Adottato il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute, da realizzare sul territorio e mira a garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso azioni quanto più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi in cui vive e lavora.

Il PNP 2020-2025 rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health). Pertanto, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi

Alla luce delle recenti esperienze legate alla pandemia da COVID-19, il Piano sottolinea l’indispensabilità di una programmazione sanitaria basata su una rete coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio, anche al fine di disporre di sistemi flessibili in grado di rispondere con tempestività ai bisogni della popolazione, sia in caso di un’emergenza infettiva, sia per garantire interventi di prevenzione (screening oncologici, vaccinazioni, individuazione dei soggetti a rischio, tutela dell’ambiente, ecc.) e affrontare le sfide della promozione della salute e della diagnosi precoce e presa in carico integrata della cronicità.

Per agire efficacemente su tutti i determinanti di salute, il Piano punta su alleanze e sinergie intersettoriali tra forze diverse, secondo il principio della “Salute in tutte le Politiche” e conferma l’impegno nella promozione della salute, chiamata a caratterizzare le politiche sanitarie non solo per l’obiettivo di prevenire una o un limitato numero di condizioni patologiche, ma anche per creare nella comunità e nei suoi membri un livello di competenza, resilienza e capacità di controllo (empowerment) che mantenga o migliori il capitale di salute e la qualità della vita.

Gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione
Il PNP 2020-2025 intende consolidare l’attenzione alla centralità della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare l’Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la capacità degli individui di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia, la consapevolezza e l’agire responsabile. In tale contesto è necessario un attivo coinvolgimento dei MMG e PLS, figure chiave per favorire l’health literacy e l’empowerment dei cittadini. Il PNP 2020-2025 ribadisce inoltre l’approccio life course, finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza, per setting (scuola, ambiente di lavoro, comunità, servizi sanitari, città, …), come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione, e di genere, al fine di migliorare l’appropriatezza ed il sistematico orientamento all’equità degli interventi.

Il PNP 2020-2025 mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che definisce un approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo delle società, affrontando dunque il contrasto alle disuguaglianze di salute quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi.

Il Piano si articola in sei Macro Obiettivi:

Malattie croniche non trasmissibili
Dipendenze e problemi correlati
Incidenti stradali e domestici
Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali
Ambiente, clima e salute
Malattie infettive prioritarie
Il PNP prevede inoltre delle azioni di sistema che contribuiscono “trasversalmente” al raggiungimento degli obiettivi di salute e di equità. Esse includono azioni volte a rafforzare l’approccio intersettoriale, a perseguire l’equità e a promuovere la formazione del personale sanitario e la comunicazione ai cittadini.

Il documento, rappresentando quindi la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica, investe sulla messa a sistema in tutte le Regioni dei programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia (come vaccinazioni e screening oncologici) e di linee di azione (Programmi "Predefiniti", vincolanti per tutte le Regioni) basate su evidenze di costo-efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali. Il Piano adotta infine un sistema di valutazione, basato su indicatori e relativi standard, che consente di misurare, nel tempo, e in coerenza con il monitoraggio dell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, lo stato di attuazione dei programmi, anche al fine di migliorarli in itinere, nonché il raggiungimento dei risultati di salute e di equità attesi.

Ogni Regione è ora chiamata ad adottare il PNP e a predisporre e approvare un proprio Piano locale (Piano Regionale della Prevenzione - PRP), entro i termini previsti dall’Intesa, declinando contenuti, obiettivi, linee di azione e indicatori del Piano nazionale all’interno dei contesti regionali e locali. A sua volta il livello centrale è tenuto a mettere in campo le Linee di supporto centrale al PNP, parte integrate del Piano stesso, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi garantendo la coesione del sistema.

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Fonte: Ministero della Salute

Malprof | Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada

ID 19295 | | Visite: 1408 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Malprof   Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada

Malprof | Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada

ID 19295 | 23.03.2023 / In allegato Fact sheet INAIL 2023

La scheda, utilizzando i dati del sistema Malprof, approfondisce la tematica delle tecnopatie nel settore trasporti su strada.

Oltre ai rischi di incidente stradale vanno tenuti presenti anche quelli per la salute quali: posture fisse e prolungate, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi, condizioni climatiche avverse, esposizione ad agenti chimici aerodispersi; anche fattori di fragilità individuale, stili di vita e percezione del rischio da parte dei lavoratori possono incidere sul rischio tanto di infortuni quanto di malattie. I dati presentati nella scheda possono essere utili ai fini della programmazione di attività di prevenzione mirate nel settore individuato.

Secondo i dati Eurostat relativi all’anno 2018, il settore dei servizi di trasporto di persone e merci e correlate attività di stoccaggio (compresi i servizi postali e attività di corriere) nell’UE-27 ha impiegato circa 10,3 milioni di persone, vale a dire il 5,3% del totale dei lavoratori; di questi circa il 52% lavora nei trasporti stradali, ferroviari e per condotte (modalità, quest’ultima, che interessa ad esempio il trasporto di gas).

In Italia il trasporto su strada resta la modalità di trasporto prevalente (oltre l’80% delle merci italiane viaggia su gomma); per quanto riguarda il trasporto di persone, nel 2020, il traffico totale interno dei passeggeri in Italia è stato pari a 614,6 miliardi di passeggeri per chilometro; rispetto al 2019 è diminuita la quota dei trasporti collettivi urbani ed extraurbani che sono passati dall’11,5% al 10,1% a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da SARS-CoV2.

In questa scheda vengono integrati i dati sulle malattie professionali derivanti dagli archivi assicurativi dell’Inail e quelli del sistema di sorveglianza Malprof, alimentato dai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro del sistema pubblico italiano; tale complesso di informazioni è stato analizzato in ragione dei parametri comparto / settore, mansione e agente, anche sulla base dei valori del proportional reporting ratio (PRR).

Qualsiasi valutazione del rischio di malattie professionali per i lavoratori del trasporto su strada deve tener conto del fatto particolare che la loro attività non si svolge in un luogo fisso ma in luoghi continuamente variabili, su mezzi con tipologie costruttive, condizioni manutentive e carichi trasportati diversi, con orari di lavoro differenziati, così come del fatto che la guida spesso si alterna ad altre attività come le operazioni di carico e scarico.

A fianco dei rischi di incidente stradale vanno tenuti presenti anche i rischi per la salute da posture fisse e prolungate, da vibrazioni trasmesse al corpo intero, da rumore, da movimentazione manuale dei carichi, da condizioni climatiche avverse, da criticità organizzative (lavoro a turni, lavoro notturno, lavoro in solitario), da esposizione ad agenti chimici aerodispersi; anche fattori di fragilità individuale, stili di vita e percezione del rischio da parte dei lavoratori possono incidere sul rischio tanto di infortuni quanto di malattie. L’obesità, eventualmente associata all’abuso di tabacco, alcoolici ed altre sostanze psicotrope, contribuisce alla comparsa di apnee notturne che, impedendo di riposare adeguatamente, determinano sonnolenza diurna con riduzione della capacità attentiva e possibili ‘colpi di sonno’.

La scheda fa riferimento ai codici Ateco 91:60.2 per i dati Malprofstat e Ateco 2007:49.3 e 49.4 per la banca dati statistica Inail.

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Fonte: INAIL

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Fact sheet INAIL 2023
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Decreto MLPS n. 57 del 6 aprile 2023

ID 19433 | | Visite: 1452 | News Sicurezza

Decreto MLPS n  57 del 6 aprile 2023    Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso

Decreto MLPS n. 57 del 6 aprile 2023  / Comitato nazionale prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

ID 19433 | 17.04.2023

Con il D.M. n. 57 del 6 aprile 2023 viene istituito il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, che ha il compito di coordinare e monitorare l'attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (comunicato adozione in GU n.89 del 15.04.2023).

A presiedere il Comitato è il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (o un suo delegato) e nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per competenza nell'attuazione del Piano, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell'INAPP. Del Comitato fanno altresì parte esperti nominati dal Ministro in possesso di particolare competenza ed esperienza, oltre che 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Con un approccio multi-agenzia, il Comitato interagirà con le task force e i gruppi di lavoro cui è demandata per competenza l'attuazione delle specifiche linee d'azione; presidierà l'avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori relativi alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro e all'incidenza del lavoro sommerso, assicurando infine le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato.

Le prime attività da monitorare per il Comitato al suo insediamento saranno:

- la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell'interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, detentori a vario titolo di dati relativi al fenomeno del lavoro sommerso;
- la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale che si avvalga del Tavolo operativo nazionale per la pianificazione operativa della vigilanza;
- l'avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell'Affidabilità Contributiva (ISAC);
- l'attività di formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l'Impiego;
- la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
- l'elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi relativi alla sanzione amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell'appaltatore e del sub-appaltatore.

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Fonte: MLPS

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Valutazione rischio ATEX lavoro: Quadro tecnico-normativo

ID 5588 | | Visite: 57524 | Documenti Riservati Sicurezza

VR ATEX Lavoro quadro tecnico normativo 00

Valutazione rischio ATEX: Quadro tecnico-normativo / Update Marzo 2023

ID 5588 | 28.03.2023 / Documento completo in allegato

Il presente elaborato intende fornire un "quadro tecnico-normativo" inerente la valutazione del rischio di atmosfere esplosive (ATEX) nei luoghi di lavoro lavoro, mettendone in risalto gli aspetti in accordo con:

1. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. (Sicurezza Lavoro) [Rev. 1.0 2023]
2. Norme tecniche (di Buona tecnica)[Rev. 1.0 2023]
3. Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 (Prevenzione Incendi) [Rev. 1.0 2023]
4. Guide INAIL/ISPESL (Guide di riferimento)
5. Guide UE (Guide non vincolanti)
6. Standard NFPA (Altri Standard ATEX)

Update Rev. 1.0 del 28 marzo 2023

- Aggiornata sezione norme tecniche:
- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):2021
- Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
- Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
- CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018
- CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023

- Aggiornato Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Capitolo V.2, alle modifiche disposte dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 

- Inseriti link normativi www.tussl.it.

Download Indice Rev. 1.0 2023

Excursus

La sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è regolamentata, a livello europeo, dalla direttiva 1992/92/CE "ATEX Lavoro" (ATEX - ATmosphères EXplosibles).

La direttiva 1999/92/CE (XV Direttiva particolare lavoro) è relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive definite come: “miscele con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta”.

La direttiva è stata recepita in Italia tramite il D.Lgs. 233/03 e successivo D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (titolo XI).

Il datore di lavoro deve ripartire in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate, tra le quali:

- CEI EN IEC 60079-10-1:2021 Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas;
- CEI EN 60079-10-2:2016 Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili

e per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:

- UNI EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

Le norme tecniche sono “in pratica” cogenti.

Valutazione rischio ATEX lavoro | Tabella quadro tecnico - normativo

Valutazione rischio ATEX lavoro   Schema 1

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 287 - Campo di applicazione

1. Il presente Titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288.
2. Il presente Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.
3. Il presente Titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all’uso di apparecchi a gas di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente Titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Articolo 288 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

[...]

ALLEGATO LI
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

(articolo 293, comma 3)

VR ATEX Lavoro quadro tecnico normativo 01

Area in cui si può formare un’atmosfera esplosiva

Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate le seguenti indicazioni:
PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION

Norme tecniche 

CEI EN 60079-10-1 (CEI  31-87):2021
CEI EN 60079-10-2 (CEI  31-88):2016
CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34):2015
CEI EN 60079-31 (CEI 31-89):2015
Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
Guida CEI EN 60079-14 (CEI 31-108):2016
CEI EN 60079-20-1 (CEI 31-90):2010
CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018
CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023

CEI EN 60079-10-1 (CEI  31-87):2021 Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas

Questa edizione della Norma CEI EN 60079-10-1 tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi pericoli associati alla presenza di gas o vapori infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta progettazione, costruzione scelta e manutenzione delle apparecchiature per l'uso in un aree pericolose.

Essa si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, miscelati in aria in condizioni atmosferiche normali, ma non si applica a:
a) miniere con possibile presenza di grisou;
b) luoghi di trattamento e produzione di esplosivi;
c) guasti catastrofici o rari malfunzionamenti non compresi nel concetto di normalità trattato in questa Norma;
d) locali adibiti ad uso medico;
e) ambienti domestici.
f) luoghi dove il pericolo può manifestarsi per la presenza di polveri o fibre combustibili, ma i principi della Norma possono essere usati per valutazioni con presenza di miscele ibride (si veda inoltre la Norma CEI EN 60079-10-2);

Rispetto alla precedente edizione, oltre a modifiche e aggiornamenti di carattere editoriale e integrazioni di minore importanza, sono state introdotte le seguenti modifiche significative:
1 - eliminazione dall’esclusione del campo di applicazione delle applicazioni commerciali ed industriali per utilizzo di gas a bassa pressione (art. 1);
2 - eliminazione del fattore di sicurezza k nella fig. C.1 “Grafico per la valutazione del grado di diluizione” (art. C.3.5);
3 - revisione delle equazioni C.2 e C.3 per il calcolo della portata dell’aria dovuta al vento (art. C.5.2);
4 - revisione delle equazioni C.4 e C.5 per il calcolo della portata dell’aria in caso di ventilazione dovuta al galleggiamento termico e revisione del grafico di figura C.6 (art. C.5.3);
5 - revisione dell’equazione C.6 ed eliminazione dell’equazione C.7 (art. C.5.4);
6 - eliminazione del fattore di sicurezza k nella fig. D.1 “Diagramma per la stima delle distanze delle aree pericolose” (art. D.3).

Nell’introduzione della Norma vengono inoltre inserite considerazioni aggiuntive riguardanti l’applicazione delle modifiche citate.

La presente Norma rappresenta una revisione tecnica dell'edizione precedente.

La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 60079-10-1:2016-11, che rimane applicabile fino al 22-01-2024.
...

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

CAPITOLO V.2 AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE

Scopo e campo di applicazione
Valutazione del rischio di esplosione
Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione
Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili
Classificazione delle zone con pericolo di esplosione
Identificazione dei potenziali pericoli di innesco
Valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione
Quantificazione del livello di protezione
Misure di prevenzione, protezione e gestionali
Prodotti
Impianti
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni
Riferimenti
...

V.2.3 Misure di prevenzione, protezione e gestionali

1. Le misure che possono essere adottate contro il rischio di esplosione per il conseguimento del livello di protezione stabilito, si distinguono in:

a. misure di prevenzione, che riguardano la riduzione delle probabilità di presenza ed innesco di una miscela esplosiva, riportate in tabella V.2-3;
b. misure di protezione, che comportano la mitigazione degli effetti di un’esplosione entro limiti accettabili, riportate in tabella V.2-4;
c. misure gestionali, che prevedono la riduzione del rischio di esplosione mediante adozione di procedure di corretta organizzazione delle lavorazioni e dei processi produttivi, riportate in tabella V.2-5.

2. Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di protezione; si deve ricorrere alle misure di protezione quando non è possibile ricondurre il livello di rischio ad un livello accettabile con la sola applicazione di misure di prevenzione e gestionali.

3. Le attività con presenza di rischio derivante da atmosfere esplosive devono disporre della documentazione tecnica attestante l’idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi.

...

Si riporta un elenco di attività rientranti nel campo di applicazione del Codice che potrebbero essere interessate da aree a rischio per atmosfere esplosive (Fonte VVF).

VR ATEX Lavoro quadro tecnico normativo 02
...

Standard americani NFPA

NFPA 68 Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting
This standard applies to the design, location, installation, maintenance, and use of devices and systems that vent the combustion gases and pressures resulting from a deflagration within an enclosure so that structural and mechanical damage is minimized.

NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems
This standard provides requirements for installing systems for the prevention and control of explosions in enclosures that contain flammable concentrations of flammable gases, vapors, mists, dusts, or hybrid mixtures. It is intended for use by design engineers, operating personnel, and AHJs.

NFPA 45 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals
This standard provides basic requirements to protect life and property through prevention and control of fires and explosions involving the use of chemicals in laboratory-scale operations.

NFPA 51B Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work
This standard presents provisions to prevent injury, loss of life, and loss of property from fire or explosion as a result of hot work projects such as welding, heat treating, grinding, and similar applications producing or using sparks, flames, or heat.

[...] segue in allegato

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
Copyright Certifico Srl, copia/stampa riservata:

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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 2023

- Aggiornata sezione norme tecniche:
- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87):2021
- Guida CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-35):2012 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
- Guida CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-56):2010 abrogata senza sostituzione dal 14.10.2018
- CEI EN 60079-25 (CEI 31-79):2018
- CEI EN 60079-0 (CEI 31-70):2023

- Aggiornato Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Capitolo V.2,  alle modifiche disposte dal Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 

- Inseriti link normativi www.tussl.it
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Prodotti da costruzione con omologazione con classi italiane di reazione - scadenza 27.04.2023

ID 19408 | | Visite: 6356 | Prevenzione Incendi

Prodotti da costruzione con omologazione con classi italiane di reazione

Prodotti da costruzione con omologazione con classi italiane di reazione - Scadenza 27.04.2023

ID 19408 | 12.04.2023 / Nota completa in allegato

Il Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022, con l'articolo 10 ha disposto la modifica dell'art. 4  "Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco" del D.M. 10 marzo 2005, stabilendo che per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all’interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

- è consentita la produzione e l’immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi (ovvero entro il 27.04.2023) dall’entrata in vigore del Decreto 14 ottobre 2022, senza necessità di rinnovo dell’omologazione;

- è consentita l’installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi (ovvero entro il  27.10.2023) dall’entrata in vigore del Decreto 14 ottobre 2022.

Pertanto il termine, per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.M. 10 marzo 2005 scade il 27 aprile 2023.

...

Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022  - Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU  n.251 del 26.10.2022). Entrata in vigore: 27.10.2022

________

D.M. 10 marzo 2005 come modificato dal Decreto 14 ottobre 2022 (in rosso le modifiche)

Art. 4. Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco (*)

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l’uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991).

2. Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all’art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;

3. Per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l’obbligo a carico del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è rilasciato secondo la classificazione e i metodi di prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1. La classe di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è valutata nella sua condizione finale di applicazione per l’uso o per gli usi previsti dal fabbricante. Ai fini della produzione, la validità della certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, decade al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell’Unione europea; essa rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

4. Per i prodotti con classificazione di reazione al fuoco definita senza oneri di prova in ottemperanza alle pertinenti decisioni della Commissione dell’Unione europea, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, non è richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatto salvo l’obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle caratteristiche di cui alle predette decisioni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti. Il presente decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l’installazione sull’involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all’interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

a) è consentita la produzione e l’immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, senza necessità di rinnovo dell’omologazione;

b) è consentita l’installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;

5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane.

Note

(I commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti dal comma 1 dall’art. 10 del Decreto 14 ottobre 2022; i commi 5-bis, 5-ter e 5- quater sono stati aggiunti dal comma 2 dello stesso articolo.)

_____

(*)  Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017

...

Euroclassi EN 13501-1

La classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione è effettuato ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2012 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”

Il DM 10 marzo 2005 (come modificato dal Decreto 25 ottobre 2007 e Decreto 14 ottobre 2022 - Sostituisce allegato A e C del D.M. 10/03/2005), gli allegati sono:

Allegato A - Classificazione dei prodotti da costruzione (Abrogato da Decreto 14 ottobre 2022 / ndr)
Allegato B - Elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità alla norma EN 13501-1 (Abrogato Decreto 14 ottobre 2022 / ndr)
Allegato C - Elenco dei materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e A1FL di reazione al fuoco di cui alla decisione 2000/147/CE senza dover essere sottoposti a prove.

Esso individua le  “euroclassi”, dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l'aumentare della partecipazione alla combustione.

...

EuroclasseEsempio
A1, A2  Lana di roccia, pannello a base di gesso
B Pannello a base di gesso verniciato
C Pannello a base di gesso con tappezzeria cartacea
D Legno
E EPS ignifugo
F Materiale non testato, EPS

 

Classi aggiuntive per la produzione di fumo Classi aggiuntive per la produzione di gocce ardenti
s1
l'elemento strutturale può emettere una quantità estremamente limitata di gas di combustione
d0
l'elemento strutturale non deve emettere gocce o particelle ardenti
s2
l'elemento strutturale può emettere una quantità limitata di gas di combustione 
d1
è possibile che vengano rilasciate limitate quantità di gocce o particelle ardenti
s3
non è prevista alcuna limitazione della produzione di gas di combustione
d2
non è prevista alcuna limitazione della produzione di gocce e particelle ardenti

____

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Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione

ID 18474 | | Visite: 9396 | Documenti Riservati Sicurezza

Gruppi elettrogeni P d 25 kW gli obblighi per l installazione

Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione / Febbraio 2023

ID 18474 | 19.02.2023 / Documento completo allegato

Documento relativo agli obblighi per l'istallazione di gruppi elettrogeni di Pot. nominale complessiva fino a 25 kW: Marcatura CE, sicurezza lavoro TUS, Prevenzione Incendi, TUA, altro.

Il documento risulta essere così strutturato:

1. Marcatura CE
2. Emissione acustica ambientale macchine all'aperto
3. Sicurezza
4. Norme UNI/ISO/CEI
5. Prevenzione incendi
6. Dichiarazione di Conformità Impianti
7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
8. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)
9. Autorizzazioni emissioni in atmosfera
10. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica
________

1. Marcatura CE

I gruppi elettrogeni (tutte le potenze) ) devono essere marcati CE in accordo con la Direttiva 2006/42/CE (macchine) e norma armonizzata EN ISO 8528-13:2016 Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016)

Il fabbricante, dovrà, quindi:

- effettuale VR.
- predisporre il FT,
- rilasciare Dichiarazione Dichiarazione di Conformità CE.
- consegnare il Manuale di Istruzioni per l'Uso e la manutenzione.

2. Emissione acustica ambientale macchine all'aperto

I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) devono rispettare:

Direttiva 2000/14/CE (OND) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
...
Articolo 12
Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
- gruppi elettrogeni (< 400 kW) Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45

3. Sicurezza

I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) sono attrezzature di lavoro e rientrano nel Titolo III Capo I e III, in particolare devono rispettare i requisiti cui Art. 70Art. 81Titolo IX (se pertinente) del D.Lgs. 81.2008 e devono rispettare i pertinenti requisiti di cui all'All. V del D.Lgs. 81.2008 se messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle:

Direttiva 2006/42/CE (macchine),
Direttiva 2000/14/CE (rumore macchine),
Direttiva 2014/30/UE (EMC),
Direttiva 2014/35/UE (BT),
Direttiva 2014/34/UE (ATEX) se pertinenti installati in ambienti ATEX di cui alla Direttiva 99/92/CE.

L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono effettuati secondo la regola dell’arte e la regolamentazione vigente nonché secondo quanto indicato nelle norme tecniche impiegate per la progettazione ed installazione dell’impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito dall’impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti, nonché dal relativo manuale di uso e manutenzione.

La manutenzione degli impianti e dei componenti che li costituiscono è svolta da personale esperto, qualificato sulla base della regola dell’arte specifica ed applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte. (D.M. 13 luglio 2011)

4. Norme UNI/ISO/CEI

Per i gruppi elettrogeni le norme UNI/ISO/CEI da osservare sono principalmente le seguenti:

ISO 8528-1:2018
ISO 8528-2:2018
ISO 8528-3:2020
ISO 8528-4:2005
ISO 8528-4:2005
ISO 8528-5:2013 Ritirata
ISO 8528-6:2005
ISO 8528-7:2017
ISO 8528-8:2016
ISO 8528-8:2016
ISO 8528-9:2017
ISO 8528-10:2022
ISO 8528-12:2022
UNI EN ISO 8528-13:2016
EC 1-2016 UNI EN ISO 8528-13:2016
CEI 11-1:1999 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
Dal primo novembre 2013, la nona edizione della Norma CEI 11-1 è abrogata e sostituita dalle Norme:
- CEI EN IEC 61936-1:2022 (Classificazione CEI 99-2)
- CEI EN 50522:2022 (Classificazione CEI 99-3)
CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria (abrogata dal 1° marzo 2022)
CEI EN IEC 61439-1:2022
CEI EN 88528-11:2005
CEI EN 60204-1:2018
CEI 64-8/5:2021

CEI 64-8/5 
...
551 Gruppi generatori a bassa tensione

551.1 Campo di applicazione

Questa Sezione fornisce le prescrizioni per la scelta e l’installazione dei gruppi generatori a bassa tensione e a bassissima tensione destinati ad alimentare, in modo continuo od occasionale, tutto l’impianto o parte di esso. Sono riportate anche prescrizioni per gli impianti con le seguenti caratteristiche di alimentazione:

- alimentazione ad un impianto non connesso all’alimentazione pubblica;
- alimentazione ad un impianto come alternativa all’alimentazione pubblica; -
alimentazione ad un impianto in parallelo con l’alimentazione pubblica;
- combinazioni appropriate delle opzioni sopra descritte.

Questa Sezione non si applica alle unità, costituite da componenti elettrici di bassissima tensione che incorporino sia la sorgente di energia sia il carico utilizzatore e per le quali esiste una norma di prodotto specifica che fornisca le prescrizioni per la sicurezza elettrica.

NOTA Si dovrebbero verificare le prescrizioni del distributore di energia prima di installare un gruppo generatore in un impianto connesso all’alimentazione pubblica
...

5. Prevenzione incendi 

La RTV di riferimento è il D.M. 13 luglio 2011, peraltro:

L'installazione di gruppi elettrogeni P≤ 25 kW non rientra negli obblighi di attività soggette PI (Attività 49 del DPR 151/2011).

L'installazione di gruppi elettrogeni con Pot. nominale complessiva fino a 25 kW non rientra negli obblighi di attività soggette PI (Attività 49 del DPR 151/2011), pur rimanendo nel campo di applicazione della Regola tecnica di cui al D.M. 13 luglio 2011

________

DPR 151/2011

Attività n. 49 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

49

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di  cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW

Fino a 350 kW

Oltre 350 kW e fino a 700 kW

Oltre 700 kW

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

64

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenzacomplessiva superiore a 25 kW

Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

________

D.M. 13 luglio 2011
.
..

Art. 1 Campo di applicazione

Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato.

Al Titolo IV del D.M. 13 luglio 2011 è riportato:

D.M. 13 luglio 2011

Titolo IV - Disposizioni per installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW

1. Le installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione, aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW, sono effettuate dall’installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante del gruppo e/o unità di cogenerazione, riportate nel manuale di istruzioni per l’uso ed in base alle norme di buona tecnica.

Per suddette installazioni si applicano unicamente le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I.

2. L’installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la propria responsabilità che il gruppo e/o unità di cogenerazione è installato a regola d’arte.

In particolare, quindi, al Capo I, Titolo I del D.M. 13 luglio 2011 è previsto:

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
...
2. Marcatura CE

2.1. Il gruppo e/o l’unità di cogenerazione, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L’utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza (vedi cap. 1)

2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.

(Chiarimento) PROT. n° P2048/4188 sott 4 Roma, 19 ottobre 1994

OGGETTO: Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw.

In relazione a quanto indicato in oggetto, si concorda con quanto espresso dall’Ispettorato Regionale circa il quesito formulato da un Comando.

Parere dell’Ispettorato Regionale

Si trasmette il quesito allegato concordando con quanto espresso dal Comando.

Parere del Comando

Per aderire ad analoga richiesta formulata a questo Comando da una società interessata, si prega di volere chiarire se i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva inferiore a 25 Kw sono da inserire tra le attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi.

A giudizio di questo Comando, per il caso in esame si potrebbe estendere il concetto già stabilito al punto 5.1 della Circ. M.I. n° 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h non sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.

6. Dichiarazione di Conformità Impianti

Gruppi elettrogeni alimentazione dei motori a combustibile gassoso: Dichiarazione di Conformità del sistema di adduzione ed utilizzo del gas ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

Necessaria la Dichiarazione di Conformità per l'impianto a valle.

7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

Ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 non sono soggetti, in generale, ad autorizzazione i gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW, ma a comunicazione Enti di riferimento. (vedi a seguire).

D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (GU 23 marzo 1998 n. 68)

Art. 1. Oggetto del regolamento
...

1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti:

c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;
...

2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.

3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:

a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera;
b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2;
c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, puo' procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

8. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)
...

9. Autorizzazioni emissioni in atmosfera
...

10. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica
...
Segue in allegato

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Linee guida lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile ER

ID 19376 | | Visite: 3270 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida lavoratori esposti Silice Cristallina Respirabile ER 2020

Linee guida lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile / ER 2020 - Documenti aggiornati 2023

ID 19736 | 05.04.2023 / In allegato le guide pubblicate - Aggiornamento Marzo 2023

Documenti sul rischio esposizione a Silice Cristallina Respirabile lavoro, sviluppati a seguito del Protocollo di intesa - 07/06/2021 elaborato sulla base dello schema approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 979 del 03/08/2020 della Regione Emilia-Romagna.

Allegati:
Delibera della Giunta Regionale n. 979 del 03/08/2020

Protocollo di intesa - 07/06/2021
- 3. Linee guida lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile - Indicazioni sorveglianza sanitaria / 2023
- 2. Linee guida di indirizzo tecnico-operative Silice Cristallina Respirabile / 2022

- 2.1 Allegato 1
- 1. Criteri individuazione lavori esposizione Silice Cristallina Respirabile / 2021

Nella Regione Emilia-Romagna il settore ceramico, eccellenza a livello nazionale e mondiale, rappresenta storicamente un rilevante campo d’azione per attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra i rischi caratteristici e noti del comparto è di rilievo la polvere di silice cristallina.

Il D.Lgs. n. 44 del 01 giugno 2020 ha incluso tra le lavorazioni che comportano un rischio cancerogeno i “lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”, fissando un valore limite di esposizione professionale.

Per il settore ceramico, in Emilia-Romagna, da tempo è prassi consolidata condividere accordi/protocolli tra la Regione, le AUSL di Modena e Reggio Emilia (dove sono concentrate in prevalenza le ditte del comparto piastrelle), Confindustria Ceramica, ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine e Attrezzature per Ceramica) e Organizzazioni Sindacali di categoria (FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL).

Questo approccio anticipa l’impostazione del vigente Piano Nazionale della Prevenzione, ripresa dal Piano della Prevenzione Regionale dell’Emilia-Romagna (valido per i prossimi cinque anni), il quale attribuisce all’intersettorialità un notevole impatto sull’efficacia degli interventi su tutti i determinanti di salute e, quindi, la necessità di alleanze e sinergie tra forze diverse e lo sviluppo di collaborazioni finalizzate ad attivare il ruolo e la responsabilità di tutti gli Attori, istituzionali e non del territorio, per una migliore tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A fronte del D.Lgs. 44/2020, le parti si sono confrontate per definire i criteri di individuazione, specificatamente per il comparto delle piastrelle di ceramica, dei “lavori comportanti esposizione a silice libera cristallina generata da un procedimento di lavorazione”, al fine di delineare il corretto campo di applicazione della normativa sulla protezione da agenti cancerogeni (Titolo IX – Capo II del D.Lgs. 81/08), elaborando a tal proposito un apposito documento tecnico.

Di seguito il protocollo di intesa, elaborato sulla base dello schema approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 979 del 03/08/2020 e sottoscritto in data 07/06/2021, comprensivo del documento tecnico 1, ferma restando la necessità di aggiornamento periodico in relazione all’evoluzione tecnologica del comparto e all’acquisizione di nuove conoscenze.
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3° strumento operativo: Linee guida lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile generata da un procedimento di lavorazione nel comparto ceramico – piastrelle. Indicazioni in materia di sorveglianza sanitaria / 2023
2° strumento operativo: Linee guida di indirizzo tecnico-operative per la corretta applicazione e per la gestione degli adempimenti normativi previsti per le lavorazioni individuate - Allegate Schede tecniche / 2022
1° strumento operativo: Criteri per l’individuazione nell’industria ceramica dei ‘lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione / 2021
_________

3. Linee guida lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile - Indicazioni sorveglianza sanitaria / 2023

Lavoratori esposti a Silice Cristallina Respirabile generata da un procedimento di lavorazione nel comparto ceramico – piastrelle. Indicazioni in materia di sorveglianza sanitaria

3° strumento operativo di cui al Protocollo di Intesa sulla Silice Cristallina Respirabile.

Il risultato raggiunto, frutto del lavoro congiunto del gruppo di lavoro composto dalla Regione Emilia-Romagna, da Confindustria Ceramica, da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e da ACIMAC, è stato ufficializzato il 3 marzo u.s. e presentato alle aziende associate il 17 marzo 2023 in un evento cui hanno partecipato oltre 80 referenti aziendali in parte in presenza e in parte collegati da remoto.

Il documento ripercorre le esperienze nazionali ed internazionali in materia di Silice Cristallina Respirabile ed evidenzia le raccomandazioni elaborate dal Network Italiano Silice (N.I.S.) in materia di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti.
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2. Linee guida di indirizzo tecnico-operative Silice Cristallina Respirabile / 2022

Linee di indirizzo tecnico-operative per la corretta applicazione e gestione degli adempimenti normativi previsti per le lavorazioni individuate
Allegato 1

2° strumento operativo di cui al Protocollo di Intesa in materia di Silice Cristallina Respirabile.
 
Il documento, frutto del lavoro congiunto tra rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di Confindustria Ceramica, delle Organizzazioni sindacali, di ACIMAC, dettaglia le attività da attuare per una corretta applicazione delle disposizioni normative introdotte a seguito del recepimento della Direttiva 2017/2398.
 
Le linee guida tecnico-operative fanno seguito all’Allegato Tecnico “Criteri per l’individuazione nell’industria ceramica dei ‘lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione” presentato il 10 dicembre 2021 in un evento organizzato in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e svoltosi presso la sede di Confindustria Ceramica.
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1. Criteri individuazione lavori esposizione Silice Cristallina Respirabile / 2021

Criteri per l’individuazione nell’industria ceramica dei ‘lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione

Questo Documento costituisce il primo strumento operativo, di cui al Protocollo di intesa “Definizione nell’industria ceramica dei criteri per l’individuazione dei lavori comportanti esposizione a Silice Cristallina Respirabile generata da un procedimento di lavorazione” il cui schema è stato approvato in occasione della Seduta n. 32 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con la Delibera n. 979 del 3/08/2020.

Il Documento definisce criteri condivisi per l’individuazione, nel comparto piastrelle, dei lavori che comportano esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Il risultato raggiunto rappresenta un avanzato punto di equilibrio tra imprescindibili esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e competitività aziendale, attraverso l’univoca interpretazione della normativa vigente.
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Fonte ER

Vedi Documento

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Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023

ID 19382 | | Visite: 1104 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale MLPS n  48 del 07 Aprile 2023

Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023

ID 19382 | 07.04.2023

Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023 - Aggiornamento della composizione della Commissione per i lavori sotto tensione, di cui all’allegato I del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2011, previsto dall’articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008

...

Articolo 1 (Aggiornamento della composizione della Commissione per i lavori sotto tensione, di cui all’allegato I del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2011, previsto dall’articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008)

L’Ing. Giorgio De Donà è nominato quale componente supplente, in rappresentanza del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), in seno alla Commissione per i lavori sotto tensione, di cui all’allegato I del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2011, previsto dall’articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Fonte: MLPS

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Circolare INAIL n. 11 del 24 Marzo 2023

ID 19377 | | Visite: 3571 | Documenti Sicurezza Enti

Circolare INAIL n  11 del 24 Marzo 2023

Circolare INAIL n. 11 del 24 Marzo 2023

ID 19377 | 06.04.2023 / In allegato Circolare INAIL

Circolare INAIL n. 11 del 24 Marzo 2023 - Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.

Fornitura occhiali DSCV - Dispositivi Speciali di Correzione Visiva - addetti videoterminali

Nel caso in cui al lavoratore addetto videoterminale a seguito di sorveglianza sanitaria MC e visita da specialista oftalmologo è prescritto un DSCV "Dispositivo speciale di correzione visiva”  il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.
Tale spesa è rimborsabile  fino al limite massimo di € 150,00.

Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

1. Sorveglianza sanitaria

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:

- in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;
- in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;
- nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla presente Circolare:

a. normale acuità visiva e assenza di astenopia;
b. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
c. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
d. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

Si precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

2. Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)

I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 1 lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC5, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.

3. Disposizioni organizzative e limiti di spesa

In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.

Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.

La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.

Per il personale della Direzione generale provvede la Direzione centrale risorse umane. L'Istituto rimborsa la spesa, I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo.

Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.

4. Disposizioni contabili

La spesa per l’acquisto dei “dispositivi speciali di correzione” deve essere imputata alla seguente voce di bilancio: IV Livello U.1.03.02.18.000 servizi sanitari - V livello 001 spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa VI livello 01 - accertamenti e presidi sanitari d.lgs. n. 81/2008.
...

Vedi Sentenza Corte di Giustizia UE n. 392 del 22 Dicembre 2022

Fonte: INAIL

D.Lgs., 81/2008

Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

Art. 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

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Decreto Direttoriale MLPS n. 45 del 05 aprile 2023

ID 19375 | | Visite: 746 | Decreti Sicurezza lavoro

DD MLPS n  45 del 05 aprile 2023

Decreto Direttoriale MLPS n. 45 del 05 aprile 2023 / Aggiornamento Gruppo tecnico ponteggi

ID 19375 | 05.04.2023

Decreto Direttoriale n.45 del 05 aprile 2023 - Aggiornamento della composizione del Gruppo tecnico ponteggi

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Articolo 1 (Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

L’Ing. Mariella Chiurazzi è nominata, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, componente in seno al Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

...

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Note
Circolare MLPS 27 agosto 2010, n. 29 - Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Circolare MLPS 8 giugno 2010, n. 18 - Articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi fissi.
Decreto direttoriale MLPS 16 marzo 2017, n. 13/2017 - Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
Decreto direttoriale MLPS 25 settembre 2020, n. 55 - Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Fonte: MLPS

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Testi coordinati PI VVF Marzo 2023

ID 19209 | | Visite: 2606 | News Prevenzioni Incendi

Prevenzione incendi 2023

Testi consolidati PI VVF / Aggiornati Marzo 2023

ID 19209 | 14 Marzo 2023 / Download Scheda

Dopo l’emanazione del Decreto milleproroghe 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU n.303 del 29.12.2022) / convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) con le proroghe di prevenzione incendi previste,

e la pubblicazione del Decreto 16 febbraio 2023 - Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».

aggiornati al 14 Marzo 2023 i testi coordinati VVF di cui:

Decreto 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (Attività 67)

 

Decreto 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (≥30 persone o <30 persone) (Attività 67)

 

Decreto 9 aprile 1994
Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere) (Attività 66)

 

Decreto 14 Luglio 2015 PI alberghi

Decreto 14 luglio 2015
Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. (Attività 66)

 

D.M. 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (Attività 68)

 

 DM 30 giugno 2021 Coordinato 2023

DM 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (Attività 13)
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Vedi la Tabella completa/aggiornata Marzo 2023 Attività / RT

 

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Nota VVF n. 4351 del 22 marzo 2023

ID 19346 | | Visite: 3463 | Prevenzione Incendi

Nota VVF n  4351 del 22 marzo 2023

Nota VVF n. 4351 del 22 marzo 2023 / Requisiti docenti antincendio - documentata esperienza

ID 19346 | 30.03.2023 / In allegato

Nota del ministero dell'Interno - dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica -ufficio di coordinamento 22 marzo 2023, n. 4351

Oggetto: richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021

Con riferimento al quesito pervenuto a questo Ufficio con nota DCPRIN prot. 4260 del 20/03/2023 in merito all'interpretazione del co. 2, art. 6 del DM 2/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, si formula il seguente chiarimento.

Come è stato già chiarito in altre occasioni, per «documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico» il legislatore intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico.

Decreto 2 settembre 2021
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Art. 6 Requisiti dei docenti
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2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

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Messaggio INPS n. 1100 del 21 marzo 2023

ID 19330 | | Visite: 1472 | News Sicurezza

Messaggio INPS n  1100 del 21 marzo 2023

Messaggio INPS n. 1100 del 21 marzo 2023 / Domande riconoscimento lavori usuranti 2024 entro 1° maggio 2023

ID 19330 | 29.03.2023 / In allegato

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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Con il messaggio n. 1201 del 16 marzo 2022 sono state fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione ex-Enpals, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione anche presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1° giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3.

In materia di accesso al beneficio per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, si fa rinvio alle istruzioni fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 59 del 29 marzo 2018. In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
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2. Destinatari del beneficio

2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 61 e 7

mesi*

97,6*

almeno 35 anni

minimo 62 e 7

mesi*

98,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2.2 Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 63 e 7 mesi*

99,6*

almeno 35 anni

minimo 64 e 7 mesi*

100,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

almeno 35 anni

minimo 62 e 7 mesi*

98,6*

almeno 35 anni

minimo 63 e 7 mesi*

99,6*

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.

2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

3. Regime delle decorrenze

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2023 e relativa documentazione

La domanda di accesso al beneficio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio 2023 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di acceso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del 20 settembre 2017, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora.

Si precisa, infine, che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo si chiarisce che, al fine di provare in modo inequivocabile l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.

5. Comunicazione dell’Ente previdenziale al soggetto interessato

In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:

a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale del 20 settembre 2011;

c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2023 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2024.

6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2024.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
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segue in allegato

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Valutazione del rischio EMC per i lavoratori portatori di pacemaker

ID 2568 | | Visite: 19983 | Documenti Riservati Sicurezza

EN 50527 2 1

Valutazione del rischio EMC per i lavoratori portatori di pacemaker

Update 16.04.2019 - Ed. 2.0 2019

Documento Tecnico sulla norma EN 50527-2-1:2013 - Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).

In vigore dal 1° Luglio 2016 la Direttiva EMC lavoro

Valutazione del rischio EMC per i lavoratori portatori di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA) e Pacemaker (PMK) secondo quanto previsto dalla nuova Direttiva EMC lavoro 2013/35/UE che sarà attuata nel TUS D.Lgs. 81/2008 entro il 30.06.2016.

ATTENZIONE
Prima di procedere alla valutazione, occorre verificare, anche alla luce della pubblicazione della norma EN 50527-2-2:2018 relativa agli ICD, se il dispositivo impiantabile è uno “Stimolatore cardiaco - Pacemaker” per il quale la norma di riferimento per la valutazione è la EN 50527-2-1:2013 o un “Defibrillatore cardiaco impiantato (ICD)”, che, appunto, ha quale norma di riferimento la EN 50527-2-2:2018.

Se il lavoratore ha defibrillatori cardiaci impiantati (ICDs) la procedura specifica per la valutazione del rischio dell'esposizione ai campi elettromagnetici è trattata nella norma CEI EN 50527-2-2.

Definizione ICD - Implantable cardioveter defibrillator, punto 3.2 CEI EN 50527-2-2:

“ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE comprinsing an IMPLANTABLE PULSE GENERATOR and LEAD(S) that is intended to detect and correct tachycarduas and fibrillation by application of CARDIOVERSION/-DEFRIBILLATION PULSE(S) to the heart.” 

Schema 5052721 5052722

Un gruppo di lavoratori particolarmente a Rischio EMC è quello dei portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA/PMK), dato che i campi elettromagnetici di forte entità possono interferire con il normale funzionamento dei dispositivi impiantabili attivi. 

Il Documento tecnico, intende fornire una procedura operativa per effettuare la Valutazione del rischio EMC lavoro di lavoratori portatori di Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA) e Pacemaker (PMK), in accordo con il Testo unico Sicurezza e in applicazione della norma di "Buona Tecnica" EN 50527-2-1:2013 Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).

Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico prima e l’emanazione della Direttiva 2013/35/UE (che ha abrogato la Direttiva 2004/40/CE cui è ispirata l’attuale formulazione del Capo IV) poi, l’entrata in vigore di questo Capo dovrebbe avvenire (con un testo diverso dall'attuale in quanto sostanzialmente allineato proprio alla Direttiva 2013/35/UE) entro il 01/07/2016.

I Dispositivi medici impiantabili attivi DMIA sono normati dalla Direttiva di Prodotto Direttiva 90/385/CEE, (Direttiva che prevede la marcatura CE).

La valutazione del rischio per i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati sarà quindi del tutto specifica e prescinderà dal mero rispetto di valori di azione e limiti di esposizione, avvalendosi peraltro della collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico o struttura curante o fabbricante sulla natura e caratteristiche del dispositivo (livelli di immunità, tipologia di malfunzionamento) o protesi. 

I valori di azione prescritti dall'attuale Allegato XXXVI del DLgs.81/2008 sono stati infatti fissati al fine di prevenire gli effetti noti dell'esposizione su soggetti sani. Come specificato in generale dalla CEI EN 50527-1, la valutazione del rischio si basa sul presupposto che i DMIA debbano funzionare senza alcuna influenza fino al superamento dei livelli di riferimento per la popolazione della 1999/519/CE (con l'eccezione dei campi magnetici statici) quando i DMIA sono stati impiantati e programmati conformemente alle buone pratiche mediche.

Le norme di "Buona Tecnica" per la procedura valutazione EMC (DMIA/PMK), sono sostanzialmente 2:

EN 50527-1:2013
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 1: Generalità

Il principale obiettivo di questa Norma è di descrivere come possa essere eseguita una valutazione del rischio per un lavoratore portatore di uno o più dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA) ed esposto a campi elettromagnetici. 

Un primo passo consiste in un'analisi dei rischi semplificata, seguita, se necessario, da una più approfondita valutazione del rischio.

EN 50527-2-1:2013
Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).

Questa Norma definisce le procedure per la specifica valutazione richiamata nell'allegato A della EN 50127-1 per i lavoratori con pacemaker impiantato (PMK). 

Essa rende disponibili diversi approcci per la valutazione del rischio, così che si possa utilizzare l'approccio più adatto. Se il lavoratore dispone di ulteriori impianti, questi devono essere valutati separatamente. 

Lo scopo della valutazione specifica PMK è di determinare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro per i lavoratori con pacemaker (DMIA/PMK). 

La valutazione include la valutazione di probabilità di effetti clinici significativi e prende in considerazione esposizioni di breve e di lunga durata nell'ambito di specifiche aree di lavoro.

L'intervallo di frequenze qui considerato va da 0 Hz a 3 GHz.
 
Questa Norma non copre i rischi derivanti da correnti di contatto per i lavoratori portatori di pacemaker. 

La Norma EN 50527-2-1 deve essere utilizzata congiuntamente alla Norma EN 50527-1.
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38° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 19304 | | Visite: 1648 | Decreti Sicurezza lavoro

38° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 39 del 24 Marzo 2023

ID 19304 | 24.03.2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 39 del 24 Marzo 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 39 del 24 Marzo 2023, è stato adottato il trentottesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori

ID 19293 | | Visite: 1105 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Programmi integrati e complessivi per la protezione salute lavoratori

Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori - definizione e caratteristiche chiave

ID 19293 | 23.03.2023 / In allegato Fact Sheet INAIL 2023

In Italia il Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025 richiama la necessità di adottare più efficaci e complessivi modelli di intervento per il rafforzamento della salute globale del lavoratore come l’Healthy Workplace Model dell’Oms e il Total Worker Health del Niosh.

Tali modelli, adottando una visione globale della salute dei lavoratori, considerano fondamentale l’integrazione dei programmi di salute e sicurezza occupazionale (OSH - occupational safety and health) e di promozione della salute (WHP - workplace health promotion). Oggetto della pubblicazione è una sintesi delle caratteristiche chiave di tali approcci a partire dai modelli più riconosciuti a livello internazionale.

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Fonte: INAIL

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Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro

ID 19291 | | Visite: 886 | News Sicurezza

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro: evoluzioni e mutamenti nel corso del novecento

ID 19291 | 23.03.2023 / In allegato Fact sheet INAIL 2023

Il factsheet offre una panoramica sintetica sui progressivi mutamenti nell’ambito della comunicazione e dell’iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cartelli ammonitori.

Questa tipologia di comunicazione visiva, i cui imperativi sono l’immediatezza e l’essenzialità, rappresenta una fonte preziosissima non solo per lo studio della storia della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, ma anche per un’indagine sociologica in senso lato.

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Fonte: INAIL

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023

ID 19285 | | Visite: 1175 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n  24 del 17 Marzo 2023

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 / Decreto iscrizione E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale

ID 19285 | 22.03.2023

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 - Iscrizione dell’E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione di seguito denominato E.N.B.Ass”, con sede in Roma, via del Viminale 50 è iscritto al numero 6 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione di seguito denominato E.N.B.Ass”, è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione di seguito denominato E.N.B.Ass”, deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

______

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

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