STRIMS - Strutture sanitarie pubbliche e private: Proroga al 31.03.2023
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STRIMS - Strutture sanitarie pubbliche e private: Proroga al 31.03.2023
ID 16005 | 09.03.2022 / Download pdf allegato
Prorogato al 31 marzo 2023 il termine per la registrazione e l’invio di comunicazioni al sito istituzionale dell’ISIN (STRIMS): destinatari del provvedimento, come previsto dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive.
La temporanea esenzione non riguarda gli obblighi di registrazione e comunicazione relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività. Rimangono, inoltre, gli obblighi di comunicazione della spedizione dei rifiuti radioattivi eventualmente prodotti dalla manipolazione di materie radioattive. Le strutture sanitarie, pertanto, che conferiscono rifiuti radioattivi a soggetti autorizzati, sono tenute a registrarsi e a trasmettere le relative comunicazioni.
[...] 8 -septies . All’articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2023,”. ... Decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Art. 48 Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantita' delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.
2. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII.
3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare gli organi con funzioni ispettive, hanno accesso al Registro per le rispettive finalita' istituzionali.
4. Entro il 31 marzo 2023, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attivita' di cui al Titolo VIII.
5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le strutture sanitarie che gestiscono pratiche con generatori di radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attivita', che mettono a disposizione dell'autorita' competente.
6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2.
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Fonte: ISIN
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Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti