Slide background




Comunicazioni lavoro notturno e lavori usuranti | proroga al 17.04.2023

ID 19341 | | Visite: 4471 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/19341

Comunicazioni lavoro notturno e lavori usuranti proroga al 17 04 2023

Comunicazioni lavoro notturno e lavori usuranti | proroga al 17.04.2023

ID 19341 | 30.03.2023

Comunicato stampa MLPS 30.03.2023

Differimento del termine per l’adempimento delle attività, di cui all’art. 2, comma 5, e all’art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, al 17 aprile 2023

I termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, (lettere da a) a d) dell'art. 1, D. lgs. n. 67/2011), fissati al 31 marzo 2023, sono differiti, per l'anno in corso, al 17 aprile 2023.

Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (art. 1, comma 1, lett. c), D. lgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall'inizio dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. lgs. n. 67/2011.

_____

Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (GU n.108 dell'11 Maggio 2011)

Art. 1 comma 1 - Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Art. 2 comma 5 - Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione

5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalita' di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attivita' di cui all'articolo 1.

Art. 5 comma 1 - Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi' come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Fonte: MLPS

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Comunicato stampa MLPS 30.03.2023.pdf)Comunicato stampa MLPS 30.03.2023
 
IT51 kB335

Tags: Sicurezza lavoro Lavori usuranti

Ultimi archiviati Sicurezza

Lug 02, 2025 288

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto
Lug 02, 2025 636

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24210 | 02.07.2025 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025 Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e… Leggi tutto
Lug 02, 2025 184

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024 / Rischio calore solare lavoro ID 24209 | 02.07.2025 Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto
Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 257

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto
Giu 30, 2025 231

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto
Giu 30, 2025 232

Decisione 95/319/CE

Decisione 95/319/CE / Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro ID 24193 | 30.06.2025 Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995) Modifiche:- M1 Decisione… Leggi tutto

Più letti Sicurezza