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Guida pratica europea OELP formaldeide settore pannelli in legno

ID 18952 | | Visite: 1420 | Documenti Sicurezza UE

Guida pratica europea OELP formaldeide settore pannelli in legno

Guida pratica europea conformità ai limiti esposizione professionale formaldeide settore dei pannelli in legno 2020

ID 18952 | 11.02.2023 / Versione aggiornata Maggio 2020

Accordo autonomo su una guida pratica europea riguardante la prevenzione dell’esposizione alla formaldeide nel settore europeo dei pannelli in legno e la conformità ai limiti di esposizione professionale.

Dal primo gennaio 2016, la formaldeide è classificata come agente cancerogeno 1B secondo i criteri CLP del regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ed è inclusa nell’Allegato VI. Di conseguenza, la formaldeide è soggetta anche alla direttiva UE 2004/37/CE del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (CMD).

Con la Direttiva EU 2019/983 (recepita IT con il Decreto 11 Febbraio 2021), la formaildeide è inclusa nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE.

La formaldeide è stata definita come prioritaria per l’applicazione di valori vincolanti dei livelli di esposizione professionale (Binding Occupational Exposure Level Value, BOELV).

Sulla base delle proposte SCOEL (TWA Valore medio ponderato nel tempo 8 ore: 0,3 ppm e STEL Short-term Exposure Limit, Limite per esposizione di breve durata: 0,6 ppm) formalmente approvate dal Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (Advisory Committee for Safety and Health at Work, ACSH), la Commissione Europea, con la Direttiva EU 2019/983, ha proposto i valori limite di esposizione professionale suindicati, che sia il Parlamento Europeo che il Consiglio Europeo hanno approvato. I valori limite europei sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 20 giugno 2019.
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segue in allegato 

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Elenco esplosivi impiego attivita' estrattive 2023

ID 19187 | | Visite: 1257 | Documenti Sicurezza Enti

Elenco degli esplosivi   Anno 2023

Elenco esplosivi impiego attivita' estrattive / Ed. 2023

ID 19187 | 10.03.2023 / In allegato

L'elenco contiene prodotti esplodenti secondo la classifica prevista dal titolo VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, a seguito delle prove o verifiche condotte dall'Amministrazione per la conformità ai requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018.

I prodotti sono iscritti nell'elenco a seguito del versamento del canone annuo di cui all'art. 32 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 da parte del fabbricante, di un suo rappresentante autorizzato o di un importatore.

Riferimenti normativi

Il titolo VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 disciplina l'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive; in particolare l'art. 297 stabilisce che

"nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministero per l'industria ed il commercio".

L'art. 299 recita: "È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero [omissis] L'elenco è approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".

L'art. 303 stabilisce che "gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art. 299".

L'art. 687 stabilisce: "Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari è richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneità, il Ministro per l'industria ed il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneità e, accertata attraverso prove di controllo la rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione. Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneità previsto dal precedente comma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie. I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza".

La Direttiva 2013/29/UE e la Direttiva 2014/28/UE, che hanno armonizzato le legislazioni degli Stati membri sulla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ed esplosivi per uso civile, in particolare introducendo nei due settori figure di operatori economici fino ad ora non considerate, nel settore in questione definendone compiti e responsabilità, nonché dettando norme per l’immissione sul mercato dei prodotti de quo, hanno avuto impatto anche sulla regolazione dell’utilizzo di esplosivi nelle specifico settore estrattivo.

Il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018, al fine di recepire le sopra dette modificazioni, interviene pertanto ad aggiornare e sostituire il precedente Decreto Ministeriale 21 aprile 1979, dettando "norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo”, ai sensi dell'art. 687 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128".

MISE
Anno 2023
Aggiornamento: 23 gennaio 2023

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Algoritmo per la valutazione del rischio biologico nei laboratori non sanitari

ID 19178 | | Visite: 1692 | News Sicurezza

Applicativo Inail per la valutazione del rischio biologico nei laboratori  non sanitari  di analisi

Applicativo Inail per la valutazione del rischio biologico nei laboratori “non sanitari” di analisi

ID 19178 | 09.03.2023

Lo strumento permette di calcolare il livello di rischio associato a una specifica mansione lavorativa e consente di individuare e pianificare gli interventi migliorativi da attuare e la loro scala di priorità ai datori di lavoro e ai servizi di prevenzione e protezione della realtà lavorativa oggetto della valutazione.

Lo strumento è rivolto ai datori di lavoro e ai servizi di prevenzione e protezione dei laboratori “non sanitari” di analisi (ad es. laboratori di igiene ambientale) e contesti lavorativi analoghi.

Le attività svolte nei laboratori di analisi “non sanitari” rientrano tra quelle che possono comportare rischio di esposizione ad agenti biologici sia potenziale che da utilizzo deliberato. Il software rappresenta uno strumento operativo utile alla valutazione del rischio e consente di disporre di elementi utili a individuare gli interventi prioritari o migliorativi da attuare per la salute e sicurezza dei lavoratori che operano in tali contesti.

L’applicativo è strutturato in diverse sezioni; il valutatore inserisce i dati richiesti in base alle informazioni su ambienti, attività e procedure di lavoro aventi rilevanza ai fini dell'analisi delle fonti di pericolo biologico nello specifico contesto lavorativo.

È previsto un duplice percorso di valutazione: per esposizione potenziale e per esposizione da uso deliberato di agenti biologici. Una volta inseriti i dati, l’applicativo calcola il livello di rischio associato allo svolgimento della mansione lavorativa in esame.

Il software è pubblicato nei Servizi online>Rischio biologico>Algoritmo per il calcolo del rischio biologico in laboratori non sanitari.

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Fonte: INAIL

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Manuale sicurezza nei laboratori che fanno uso di MOGM

ID 19156 | | Visite: 1194 | Documenti Sicurezza Enti

Manuale relativo alla sicurezza nei laboratori che fanno uso di MOGM

Manuale relativo alla sicurezza nei laboratori che fanno uso di MOGM

ID 19156 | INAIL 2010

Il “Manuale relativo alla sicurezza nei laboratori che fanno uso di MOGM” è il risultato di attività di studio e di ricerca di un progetto del Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo dellemalattie (CCM) finanziato dal Ministero della Salute e realizzato da esperti ricercatori dell’ISPESL.

Il progetto è stato realizzato in una coerente logica di aderenza agli scopi del CCM, istituito con la Legge n. 138 del 26/05/04 e del Decreto del Ministero della Salute 01/07/04, modificato dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18/09/08.

Il CCM opera su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire ai cittadini uguali possibilità di accesso agli interventi di prevenzione, attraverso una rete di collaborazione tra diverse strutture sanitarie, enti ed istituti di ricerca, nel rispetto del processo di regionalizzazione innescato dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Questa iniziativa si colloca nell’ambito di un programma di promozione della sicurezza nei laboratori che fanno uso di microrganismi geneticamente modificati e si propone di offrire un adeguato strumento di formazione sulle misure di contenimento e di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, secondo la Direttiva 98/81/CE recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 206 del 12 aprile 2001. Il progetto scaturisce dall’esigenza di offrire a coloro che operano nel campo delle biotecnologie un’informazione intuitiva e dinamica, completa ed esauriente.

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Decreto 30 giugno 2021 | Testo consolidato

ID 19110 | | Visite: 1835 | Prevenzione Incendi

Decreto 30 06 2021 Small

Decreto 30 giugno 2021 / Testo consolidato Marzo 2023

ID 19110 | Ed. 1.0 2023 - 03.03.2023

Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 Testo consolidato 2023 con le modifiche apportate dal Decreto 16 febbraio 2023 regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione, in vigore dal 01.04.2023.

In allegato Testo consolidato 2023 riservato Abbonati Prevenzione Incendi, Full, Full Plus

Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021).

Ed. 1.0 del 03 Marzo 2023

Il testo consolidato 2023 del Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 tiene conto della seguente modifica di cui al:

Decreto 16 febbraio 2023 - Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» (GU n. 52 del 02.03.2023). Entrata in vigore: 01.04.2023

Download Indice Ed. 1.0 Marzo 2023

Le disposizioni contenute nel Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate.

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti  sono realizzati e gestiti in modo da:

- minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
- ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
- agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.

Le disposizioni si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:

-  di nuova realizzazione;
-  esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
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Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi:

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti

 

 

 

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

Solo liquidi combustibili,

Tutti gli altri

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) (1)

 

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

7

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

18

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività unifica sostanzialmente le precedenti, vengono però distinti due gruppi: distributori di soli carburanti liquidi - gruppo a) - e distributori di carburanti gassosi e di tipo misti - gruppo b) -.

La nuova attività fa esplicitamente riferimento anche ai distributori fissi per la nautica e l’aeronautica. La nuova attività richiama esplicitamente anche i contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.

(1) Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione ed alla sua assoggettabilità, il DL 31/05/2010, n. 78.

I gas combustibili che per lo più vengono utilizzati attualmente per il rifornimento degli automezzi sono il gpl ed il gas naturale.

Per quanto attiene il rifornimento stradale di gas naturale il decreto di riferimento è, adesso, il DM 24/05/02 che ha sostituito i seguenti decreti che si sono nel tempo succeduti: il DM 08/06/93 e la parte terza del DM 24/11/84.

La sempre maggiore richiesta di gas naturale, soprattutto per autotrazione, e la difficoltà di alcuni siti di essere raggiunti da condotte, ha portato all’emanazione della Nota 18/05/2015, n. 5870 (sostitutiva della lettera circolare 21/03/2013, n. 3819) che riporta le misure antincendio per impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione.

Il DL 31 maggio 2010 n. 78 dà la possibilità di installare piccoli impianti di distribuzione di gas naturale (VRA), senza serbatoio di accumulo, senza necessità di autorizzazione in materia di prevenzione incendi per gli impianti aventi una portata di ricarica inferiore a 3 Nm3/h; le misure antincendio sono riportate nel DM 30/04/2012.

Un altro combustibile gassoso previsto per l’autotrazione è l’idrogeno; per gli impianti di distribuzione che lo utilizzano è stato prima emanato il DM 31/08/2006, successivamente sostituito dal DM 23 ottobre 2018.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi  è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.”

Valutata l’efficacia delle linee guida di cui alla Nota n. 5870 del 18/05/2015 è stato emanato il DM 30/06/2021 che, quindi, sostituisce detta Nota.

Vedi Documento:

GNL autotrazione stoccaggi Quadro normativo PI
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Formato: pdf
Pagine: +40
Edizione: 1.0 2023
Pubblicato: 03/03/2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 

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Allegato riservato Decreto Ministero 30 giugno 2021 - Testo consolidato Ed. 1.0 2023.pdf
Certifico Srl - Ed. 1.0 Marzo 2023
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Edifici tutelati: proroga adeguamento antincendio

ID 16752 | | Visite: 4698 | News Prevenzioni Incendi

Edifici tutelati   proroga adeguamento antincendio 2024

Edifici tutelati: proroga adeguamento antincendio / ultimo termine al 31 dicembre 2024 (Update Milleproroghe 2023)

ID 16752 | Rev. 1.0 del 01.03.2023 / Nota allegata

Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati (tutti istituti MIC, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri soggetti PI - vedi a seguire quali sono i beni culturali e gli Istituti e luoghi della cultura) di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Proroga al 31 dicembre 2024 

Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 / Milleproroghe 2023

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5 -quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».

La Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021 fornisce chiarimenti nel periodo di proroga, in particolare i responsabili delle attività, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

Si resta in attesa di apposito decreto/i MI secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 567 su prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti (previa ricognizione MIBACT di cui al comma 566) per l’adeguamento.

Fig  1 Timeline procedura adeguamento edifici tutelati PI   Rev  2023

(1) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 566
(2) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 567 - Decreto/i non emanato/i

Fig. 1 - Timeline procedura adeguamento edifici tutelati PI

Decreti emanati successivamente alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Decreto 10 luglio 2020 / Edifici aperti pubblico, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.183 del 22-07-2020)

Decreto 14 ottobre 2021 / Edifici aperti pubblico, contenenti una o piu' attività all. I DPR 151/2011
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.255 del 25.10.2021)

Proroga adeguamento antincendio edifici tutelati

Proroga al 31 dicembre 2024 

Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023

La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023 con l'introduzione del comma 5-quater all'Art. 5 ha prorogato quanto previsto al comma 567, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5 -quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».

Proroga al 31 dicembre 2023

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022

La legge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura

4-ter. All'articolo 1, comma 567, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023".

Scadenza al 31 dicembre 2022

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Legge di Bilancio 2019

566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
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Nota VVF in merito

Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021

Chiarimento su proroga adeguamento edifici sottoposti a tutela

Oggetto: Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42.

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc…sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.
...

Beni culturali e Istituti e luoghi della cultura

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
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Articolo 10 Beni culturali
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Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura
...

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 01.03.2023 Legge 24 febbraio 2023 n. 14 Certifico Srl
0.0 30.05.2022 --- Certifico Srl

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GNL autotrazione: Quadro normativo Prevenzione Incendi

ID 9651 | | Visite: 20767 | Documenti Riservati Sicurezza

GNL autotrazione stoccaggi Quadro normativo PI

GNL autotrazione/stoccaggi: Quadro normativo Prevenzione Incendi / Update Rev. 2.0 del 03.2023

ID 9651 | Rev. 2.0 del 03.03.2023 / Documento completo allegato

Quadro tecnico normativo generale sulla Prevenzione Incendi di Impianti di stoccaggio di GNL a servizio di Impianti di distribuzione GNC, GNL e GNC/GNL, con Circolari e Guide tecniche di riferimento VVF, nota Seveso. Documento aggiornato al 03 Marzo 2023 in seguito alla pubblicazione del Decreto 16 febbraio 2023 (GU n. 52 del 02.03.2023) modifiche alla RTV Impianti di distribuzione GNL (stoccaggio < 50 T) di cui al Decreto 30 giugno 2021 (GU n.166 del 13.07.2021).
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Excursus

Timeline normativa

Sin dal 2013 per rispondere alle esigenze connesse alla diffusione capillare del GNL come combustibile per l’autotrazione in condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio Nazionale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con Lettera Circolare Prot. N. 3819 del 21.03.2013, ha emanato la “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione di progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione”.

Nell’ottica di migliorare l’efficacia degli strumenti di progettazione antincendio in linea con l’evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di riduzione dei costi e dell’ impatto ambientale, la Linea Guida è stata aggiornata nel 2015.

2013

Lettera Circolare n. 3819 del 21.03.2013, Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione di progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione.

2015

Circolare n. 5870 del 18/05/2015

- Parte 1 - Guida Tecnica ed atti di indirizzo per la relazione dei progetti di prevenzione incendi relativi agli impianti di alimentazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di Gas Naturale Compresso (GNC) per autotrazione.

- Parte 2 - Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-gnl, 1-gnc e 1-gnc/gnl per autotrazione. (1)

2018

Circolare n. 12112 del 12/09/2018 (solo Stoccaggio GNL)
Guida tecnica per lo stoccaggio di GNL Guida Tecnica di prevenzione incendi per l'analisi dei progetti di impianti di stoccaggio di GNL di capacità superiore a 50 tonnellate

2020 (?)

(1) Circolare n. 5870 del 18/05/2015 (Parte 1) attualmente in fase di trasformazione da guida a regola tecnica - Vedi nota warning a seguire (*) 

Update 13.07.2021 Pubblicata RTV Decreto 30 giugno 2021 di cui a seguire.

2021

Decreto 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021)
Entrata in vigore: 12.08.2021

2023

Decreto 16 febbraio 2023
Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» (GU n. 52 del 02.03.2023). 
Entrata in vigore: 01.04.2023

Vedi testo consolidato Decreto 30 giugno 2021 come modificato da Decreto 16 Febbraio 2023:

_______

Altre

GAS Naturale

Decreto 24 maggio 2002 reca le norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione (GU n. 131 del 06.06.2002), successivamente modificato ed integrato con il decreto 28 giungo 2002, con il decreto 11 settembre 2008 e con il decreto 31 marzo 2014 (è prevista una sostanziale semplificazione per il self service non presidiato)

GPL

D.P.R n. 340 del 24 ottobre 2003 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione (G.U. n.282 del 4/12/2003) modificato ed integrato con Decreto 3 aprile 2007, (in G.U. 27/04/2007, n.97), Decreto 23 settembre 2008, (in G.U. 03/10/2008, n.232), Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49) Decreto 31 marzo 2014, (in G.U. 09/04/2014, n.83) e Decreto  20 Aprile 2018 (G.U. n.102 del 04/05/2018)

Idrogeno

Decreto 23 ottobre 2018 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (GU n.257 del 05 novembre 2018)

Istanze PI

Decreto 07 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (GU n. 201 del 29 agosto 2012)

(*) Circolare M.I. n. 5870 del 18/05/2015

Con la Circolare Prot. n. 5870 del 18.05.15, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha divulgato due Guide Tecniche (stoccaggi < 50 T):

1. Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-gnl, 1-gnc e 1-gnc/gnl per autotrazione. (c.d. Impianti di distribuzione)  (trasformata RTV in Decreto 30 giugno 2021)

La guida si applica agli impianti con serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 50t delle seguenti tipologie:

1. impianti di distribuzione di gas naturale compresso (GNC), alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto (GNL), definiti anche come “impianti L-GNC”
2. impianti di distribuzione di gas naturale liquefatto (GNL), alimentati da serbatoi fissi di GNL, definiti anche come “impianti L-GNL”
3. impianti di distribuzione di GNL e di GNC, alimentati da serbatoi fissi di GNL, definiti anche come “impianti L-GNC/GNL”; 
...

2. Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione. (c.d. Serbatoi)

La guida tecnica si applica ai depositi di GNL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 50 t, per tutti gli usi, con la sola esclusione delle stazioni di rifornimento di gas naturale per autotrazione.

(*) RTV GNL Impianti di distribuzione

Update 13 Luglio 2021

Pubblicata la RTV di cui al Decreto 30 giugno 2021
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021)
Entrata in vigore: 12.08.2021

Update 2 Ottobre 2019 CNVVF

La Circolare del Ministro dell’Interno n. 5870 del 18/05/2015 (Parte 1) è attualmente in fase di trasformazione da guida a regola tecnica, la bozza di Ottobre 2019:

Bozza RTV di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e la conduzione di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale e liquefatto

Fig  1   Schema norme Impianti distribuzione GNL   Guide  RTV

Fig. 1 - Schema norme Impianti di distribuzione GNL e Serbatoi stoccaggio GNL < 50 T / > 50 T  (Circolare n. 5870 del 18.05.15 Parte 1) in RTV Decreto 30 giugno 2021

(*) Serbatoio criogenici fissi a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione < 50 T.

(**) Per gli impianti di stoccaggio di GNL di capacità > 50 T (non impianti di distribuzione) vedasi Circolare n. 12112 del 12/09/2018
...

Normativa Nazionale GNL Impianti di distribuzione

Attività 13b Cat. C DPR 151/2011 Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

ATTIVITA'

CAT. A

CAT. B

CAT. C

Regola Tecnica (Guida Tecnica)

Obbligo Codice RTO

13b

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi
e di tipo misto (liquidi e gassosi)

--- 

--- 

tutti

Decreto 30 giugno 2021
(GNL)

Decreto 23 ottobre 2018

(H2)

DM 24 Maggio 2002 
(gas naturale)

D.P.R 24 Ottobre 2003 n. 340
(GPL)

No 

Procedura

ESAME PROGETTO + SCIA VVF / Visita Controllo Obbligatoria

Normativa Europea GNL Autotrazione

Sono di recente emanazione due norme ISO specifiche del settore autotrazione quali:

UNI EN ISO 16923-2018: Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli (GNC da CONDOTTA e da STOCCAGGIO LNG)
UNI EN ISO 16924-2018: Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli

Il GNL - Gas Naturale Liquefatto

Il GNL - GAS NATURALE LIQUEFATTO è definito dalla Norma UNI EN ISO 14532 come una "miscela complessa di idrocarburi, composta principalmente da metano, ma che generalmente include, quantità sensibilmente minori di etano, propano e idrocarburi superiori e alcuni gas non combustibili come ad esempio azoto e anidride carbonica"

Il Gas Naturale Liquefatto non è sinonimo di Gas Naturale, ma ne eredita gran parte delle caratteristiche chimico-fisiche.

GNL

Liquido INCOLORE E INODORE
Temperatura di ebollizione (Teb) molto basso (- 161 °C)
Temperatura critica (Tcr) di -82 °C a 45 bar;
Temperatura di accensione di 540 °C;
Campo di Esplosività compreso tra 5÷15% in aria;
Potere Calorico molto elevato: 12.935 Kcal/Kg;
Asfissiante Semplice (NON E’ TOSSICO, NON E’ CANCEROGENO);

Il vantaggio principale è che per la stessa quantità di gas, il volume occupato dal GNL è 600 volte inferiore al volume della stessa quantità in forma gassosa.

La soluzione tecnologica che prevede un impianto di distribuzione di gas naturale realizzato mediante stoccaggio criogenico di metano liquido (GNL) risulta quindi innovativa per le stazioni di rifornimento carburante per le quali al momento la normativa antincendio contempla solamente l’utilizzo di metano allo stato gassoso prelevato da rete fissa o da carro bombolaio.

L’innovazione tecnologica, di cui si occupa la presente circolare, consiste quindi nella possibilità di stivare il metano allo stato liquido refrigerato entro un serbatoio criogenico, che allo stato attuale è nella stragrande maggioranza dei casi realizzato in esecuzione fuori terra, nel quale il prodotto è mantenuto ad una pressione di pochi bar in condizioni di temperatura pari a -160° C.

L’isolamento termico del serbatoio è normalmente ottenuto mediante intercapedine in cui è realizzato il vuoto. Il metano liquido viene gassificato, previo pompaggio, mediante un evaporatore riscaldato normalmente ad aria atmosferica dal quale, uscendo, viene conservato normalmente a pressione di 220/250 bar entro pacchi bombole di tipo tradizionale, che appartengono già alla filiera dello schema tradizionale (recipienti di accumulo/smorzamento).

In buona sostanza l’innovazione dell’impianto (Figura 1), di cui si occupa la guida tecnica 2 della Circolare Prot. n. 5870 del 18.05.15, consiste nella sostituzione dell’allaccio a condotta/carro bombolaio con sistema comprendente il serbatoio di metano refrigerato del tipo fuori terra ed annessa linea di pompaggio sino al gassificatore.

Schemi impianti GNL

La Circolare n. 5870 del 18.05.15, come detto, identifica 3 diverse tipologie di impianti:

- Impianti Tipo L-GNC che distribuisce il GNL stoccato nel serbatoio sotto forma di GNC (Gas Naturale Compresso) per il rifornimento degli autoveicoli alimentati a metano tradizionale attraverso una sezione di pompaggio-vaporizzazione-accumulo in alta pressione (300 bar) (Figura 1)
- Impianti Tipo L-GNL che distribuisce il GNL stoccato nel serbatoio sotto forma di metano liquido per il rifornimento dei mezzi alimentati a GNL di nuova concezione (trasporto pesante) attraverso una sezione di pompaggio di bassa pressione (15 bar) (Figura 2)
- Impianti Tipo L-GNC/GNL che si compone di entrambe le sezioni impiantistiche degli impianti Tipo L-GNC e Tipo L-GNL (Figura 3)
...

Stazioni L GNC
Figura 1 - Stazioni L-GNC

Stazioni GNL

Figura 2 - Stazioni GNL

Stazioni L GNC GNL

Figura 3 - Stazioni L-GNC/GNL

Decreto 30 giugno 2021 (Impianti di distribuzione < 50 T)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021)
Entrata in vigore: 12.08.2021

Modificato da: 
Decreto 16 febbraio 2023
Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» (GU n. 52 del 02.03.2023). 
Entrata in vigore: 01.04.2023

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da:

a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all’art. 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all’art. 3 gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco. 3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell’allegato 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. Ubicazione dell’impianto

1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.

2. Nell’ipotesi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.

3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.

4. La rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere attestata dal comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.

Art. 6. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Allegato 1 (articolo 3)

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione di tipo L-GNL, L-GNC e LGNC/GNL alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.

1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
2 Principi generali
3 Elementi costitutivi
4 Elementi pericolosi
5 Serbatoi criogenici di GNL
6 Pompe
7 Vaporizzatori e scambiatori/regolatori di temperatura
8 Sistema di contenimento
9 Barriera di confinamento
10 Torcia fredda
11 Recinzione
12 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio
13 Dispositivi e configurazione del punto di riempimento dei serbatoi criogenici
14 Tubazioni di GNL e GNC
15 Impianto elettrico
16 Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
17 Fognature e caditoie
18 Protezione antincendio
19 Recupero dei gas di evaporazione(boil-off) di GNL dell’impianto di distribuzione
20 Convogliamento dei gas di evaporazione dei serbatoi dei veicoli
21 Apparecchi di distribuzione del GNL
22 Distanze di sicurezza
23 Distanze di protezione
24 Sosta dell’autocisterna
25 Norme di esercizio
26 Rifornimento in modalità self service
27 Stazioni di rifornimento mobili e movibili

Vedi testo consolidato Decreto 30 giugno 2021 come modificato da Decreto 16 Febbraio 2023:


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Stoccaggi GNL e Seveso (D.Lgs 105/15)

La Circolare M.I. 5870/2015 si applica a stoccaggi di GNL non superiori a 50 T quindi sotto i valori di soglia di cui al D.Lgs 105/2015 (*) a tale proposito si veda Circolare n. 12112 del 12/09/2018 (Guida tecnica Impianti di stoccaggio di GNL VVF).

(*) Soglie D.Lgs 105/2015 GNL

Le sostanze pericolose GPL e GNL sono comprese tra le sostanze previste nell’Allegato 1 - Parte 2 del D.Lgs 105/2015, ovvero le c.d. “sostanze pericolose specificate”, secondo le seguenti soglie quantitative che comportano l’assoggettabilità agli obblighi previsti per gli stabilimenti di SI - Soglia Inferiore e di SS - Soglia Superiore. (Figura 4)

Seveso GNL

Figura 4 - Allegato 1 - Parte 2 del D. Lgs. 105/2015 - Estratto

Nella Figura 5 sottostante gli obblighi di PI e Seveso in relazione alla Capacità di stoccaggio del GNL del Serbatoio.

Figura 5   Obblighi PI e Seveso in relazione alla Capacit  di stoccaggio del GNL

Figura 5 - Obblighi PI e Seveso in relazione alla Capacità di stoccaggio del GNL
...

Controlli previsti (non esaustivo) 

CONTROLLO

ENTE

RICHIESTA DA

TEMPI

Presentazione SCIA per impianti di categoria “C” DPR 151/2001

VV.F.

Titolare attività

Prima dell’esercizio

Denuncia di messa in servizio insieme a pressione con assegnazione del numero di matricola

INAIL

Datore di Lavoro

Prima installazione

Rinnovo periodico di conformità antincendio ex DPR 151/2011 con situazione nulla mutato

VV.F.

Datore di Lavoro

5 anni

Verifiche dell’insieme a pressione

INAIL/ASL

Datore di Lavoro

2 anni

Sostituzione e/o taratura in loco delle valvole di sicurezza

INAIL/ASL

Datore di Lavoro

2 anni

Verifica di integrità dei serbatoi/bombole

ASL o Ente Notificato

Datore di lavoro

10 anni

Messa in servizio impianto elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi pericolosi

ASL

Datore di Lavoro

Prima installazione

Prima verifica periodica impianto elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi pericolosi

ASL o Ente Notificato

Datore di Lavoro

Prima installazione

Successive verifiche periodiche impianto elettrico, messa a terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi pericolosi

ASL o Ente Notificato

Datore di Lavoro

2 anni

 

IMPIANTO MECCANICO

IMPIANTO ELETTRICO, PNEUMATICO E M.T.

EROGATORE

Controllo efficienza compressore metano con tagliandi progressivi sulla base delle ore lavorate stabiliti dal Costruttore

Controllo efficienza del quadro elettrico, presenza tensione, test interruttore generale, verifica integrità quadro e segnaletica

Controllo del fasciame dell’erogatore e dei relativi sistemi di chiusura, vetri, targhe, corretto ancoraggio.

Verifica integrità valvole di sicurezza e data di scadenza collaudo biennale

Verifica di integrità dei cavi elettrici ed elettronici e relative connessioni alla attrezzature

Verifica di corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione interno

Controllo di efficienza delle apparecchiature intercettazione, eccesso flusso, non ritorno, regolatori di pressione

Controllo dei collegamenti di messa a terra e delle masse di continuità

Verifica di corretto funzionamento delle testate conto metriche, dei pulsanti di marcia/arresto

Verifica di presenza perdite, controllo delle connessioni flangiate e filettate

Controllo della presenza di sabbia all’interno dei pozzetti elettrici e di messa a terra

Verifica di corretto funzionamento e tenuta delle pistole di erogazione

Controllo di efficienza dei gruppo/i di raffreddamento e delle relative connessioni meccaniche

Controllo di efficienza del sistema elettro- pneumatico di emergenza

Verifica di integrità delle tubazioni flessibili di erogazione e relative valvole antistrappo

Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di misura e correzione

Prova di efficienza dei pulsanti di emergenza a servizio dell’impianto

Verifica di integrità delle connessioni meccaniche e rilevamento presenza perdite

 

IMPIANTO MECCANICO

IMPIANTO ELETTRICO, PNEUMATICO E M.T.

EROGATORE

Controllo efficienza compressore metano con tagliandi progressivi sulla base delle ore lavorate stabiliti dal Costruttore

Controllo efficienza del quadro elettrico, presenza tensione, test interruttore generale, verifica integrità quadro e segnaletica

Controllo del fasciame dell’erogatore e dei relativi sistemi di chiusura, vetri, targhe, corretto ancoraggio.

Verifica integrità valvole di sicurezza e data di scadenza collaudo biennale

Verifica di integrità dei cavi elettrici ed elettronici e relative connessioni alla attrezzature

Verifica di corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione interno

Controllo di efficienza delle apparecchiature intercettazione, eccesso flusso, non ritorno, regolatori di pressione

Controllo dei collegamenti di messa a terra e delle masse di continuità

Verifica di corretto funzionamento delle testate conto metriche, dei pulsanti di marcia/arresto

Verifica di presenza perdite, controllo delle connessioni flangiate e filettate

Controllo della presenza di sabbia all’interno dei pozzetti elettrici e di messa a terra

Verifica di corretto funzionamento e tenuta delle pistole di erogazione

Controllo di efficienza dei gruppo/i di raffreddamento e delle relative connessioni meccaniche

Controllo di efficienza del sistema elettro-pneumatico di emergenza

Verifica di integrità delle tubazioni flessibili di erogazione e relative valvole antistrappo

Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di misura e correzione

Prova di efficienza dei pulsanti di emergenza a servizio dell’impianto

Verifica di integrità delle connessioni meccaniche e rilevamento presenza perdite

Verifica del corretto funzionamento dei manometri e dei pressostati

Verifica di integrità dell’impianto elettrico Ex in zone potenzialmente esplosive

verifica di integrità delle connessioni elettriche e del collegamento di terra

Verifica del corretto funzionamento dei termometri

Prova di efficienza della protezione catodica tubazioni (se presente)

Controllo di efficienza dei misuratori massici tramite apposite bombole + bilancia

Verifica di integrità del cabinato in c.a. e delle relative porte di accesso

Prova di efficienza dei compressori aria a servizio dell’impianto metano

Verifica delle piombature metriche e scadenza ultimo controllo metrologico

 

Controllo della presenza delle attrezzature antincendio fisse e mobili e relativa scadenza periodica

...
segue

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©Copia autorizzata Abbonati

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- Aggiornamenti vari
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Proroga normativa antincendio scuole e asili: DL 198/2022 Mille proroghe 2023

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Proroga normativa antincendio scuole e asili DL 198 2022 Mille proroghe 2023

Proroga normativa antincendio scuole e asili: DL 198/2022 Mille proroghe 2023 conv. L. 14/2023

ID 18512 | Rev. 1.0 del 02.03.2022 / In allegato

Update 02.03.2023

La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto milleproroghe 2023) proroga ulteriormente il termine di adeguamento alla normativa antincendio per:

- gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024;

(il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 aveva apportato proroga fino solo al 31 dicembre 2023).
_________

Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022)

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»
_________

Il DL 244/2016 così leggasi:

D.L. 30 dicembre 2016, n. 244

Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024;

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

_______

Update 30.12.2023

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022), proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per:

- gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023
- gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 (articolo 6, comma 1, lettera a) Decreto 16 luglio 2014 e lettere b) 31 dicembre 2026 e c) al 31 dicembre 2029.
_______

Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023)

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 2 -bis , le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
_______

Il DL 244/2016 così leggasi:

D.L. 30 dicembre 2016, n. 244

Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

Vedasi Documenti aggiornati Decreto mille proroghe 2023 cov. L. n. 14/2023

Prevenzione incendi scuole   Quadro normativo

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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 02.03.2023 Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Certifico Srl
0.0 30.12.2023 --- Certifico Srl

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INAIL | Dossier donne Edizione 2023

ID 19104 | | Visite: 938 | News Sicurezza

INAIL  Dossier donne Edizione 2023

INAIL | Dossier donne Edizione 2023

ID 19104 | 02.03.2023

Nel nuovo Dossier donne dell’Inail, pubblicato il 02 marzo 2023 in vista della Giornata internazionale dell’8 marzo, la Consulenza statistico attuariale dell’Istituto analizza i dati mensili ancora provvisori del biennio 2021-2022 e quelli annuali consolidati del quinquennio 2017-2021 per descrivere il fenomeno infortunistico al femminile in relazione alle varie caratteristiche che lo contraddistinguono. “Con questo Dossier – scrivono nella prefazione le consigliere di amministrazione Teresa Armato e Francesca Maione – intendiamo lanciare un segnale di sostegno al mondo del lavoro femminile affinché ogni donna sappia che Inail è al suo fianco per sostenerla nella sua vita professionale e personale, valorizzandone il talento e il merito, fino al raggiungimento di condizioni di effettiva parità”. La festa della donna, inoltre, è l’occasione per “riaffermare con forza anche l’esigenza di un’appropriata formazione sui temi della tutela differenziata nei luoghi di lavoro”, partendo dalla consapevolezza che “l’uguaglianza di genere non è solo una questione etica e valoriale, ma una forma di avanzamento e progresso per una società più consapevole e matura”.

L’effetto Covid sull’impennata delle denunce registrata nel 2022. L’aumento del 25,7% delle denunce di infortunio rilevato tra gennaio e dicembre 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, è legato soprattutto alle lavoratrici, che registrano un +42,9%, da 200.557 a 286.522 casi. “Questa vertiginosa impennata – spiegano Armato e Maione – è in larga misura influenzata dal notevole incremento degli infortuni in occasione di lavoro, in particolare di quelli da Covid-19. Gli infortuni sul lavoro correlati al virus, infatti, dall’inizio dell’emergenza sanitaria hanno coinvolto maggiormente le donne, più presenti in quegli ambiti lavorativi con un’esposizione elevata al rischio di contagio come, ad esempio, il settore della sanità e dell’assistenza sociale, la grande distribuzione, le pulizie”.

Tra le lavoratrici quasi sette contagi su 10. Su 315.055 denunce di infortunio sul lavoro da Sars-CoV-2 pervenute all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 dicembre, quelle che riguardano le donne sono infatti 215.487, pari a poco meno di sette contagi su 10. Il 43,8% delle contagiate ha oltre 49 anni, il 37,0% tra i 35 e i 49 anni, mentre il 19,2% è under 35. Le professioni maggiormente esposte al rischio Covid sono quelle sanitarie, a partire dai tecnici della salute col 41,4% delle contagiate, in prevalenza infermiere ma anche fisioterapiste e assistenti sanitarie. Seguono le operatrici socio-sanitarie (18,8% delle denunce), i medici (6,9%) e le lavoratrici qualificate nei servizi personali e assimilati (6,6%). Tra le professioni non strettamente sanitarie, ai primi posti figurano le impiegate addette alla segreteria e agli affari generali (5,6%), le addette alle pulizie (2,1%, anche di ospedali e ambulatori), le insegnanti delle scuole primarie e pre-primarie e le impiegate addette al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta (1,7% per entrambe le categorie).

“Necessario un salto di qualità nell’affrontare la prevenzione in ottica di genere”. “L’emergenza determinata dalla pandemia – sottolineano Armato e Maione – oltre a mettere a dura prova le strutture sanitarie del Paese, ha fornito l’opportunità di ripensare determinate modalità organizzative afferenti al mondo del lavoro. Nonostante anno dopo anno si assista a una crescita, in termini di consapevolezza, di quanto la differenza di genere debba essere declinata anche sul versante salute e sicurezza, il percorso sconta ancora numerosi ritardi socioculturali”. Per le consigliere di amministrazione Inail, in particolare, “oggi è necessario compiere un salto di qualità nell’affrontare il tema della salute e sicurezza in ottica di genere”, superando la visione limitata del passato, “declinata per lo più come attenzione alla sicurezza della donna in maternità, piuttosto che a quella, più ampia, della donna/lavoratrice”.

Nel 2021 l’incidenza è tornata ai livelli ante-pandemia. Concentrando l’attenzione sui dati annuali più consolidati, aggiornati al 31 ottobre 2022, nel quinquennio 2017-2021 emerge una diminuzione complessiva del 12,7% delle denunce di infortunio sul lavoro (dalle 646.661 del 2017 alle 564.311 del 2021). Il calo ha interessato entrambi i generi: -13,3% per i lavoratori (da 413.704 a 358.701 casi) e -11,7% per le lavoratrici (da 232.957 a 205.610). Nel 2021, in particolare, l’incidenza degli infortuni occorsi alle donne sul totale delle denunce è tornata ai valori percentuali ante-pandemia (36%), dopo un 2020 in cui, complice anche il più elevato numero di contagi tra le donne rispetto agli uomini, era risultata in aumento di sette punti percentuali (43%). I casi mortali denunciati nel 2021 sono stati complessivamente 1.400, 219 in più rispetto al 2017. Le lavoratrici hanno registrato 34 casi in più, da 114 a 148, pari a un incremento percentuale del 29,8%, quasi il doppio rispetto al +17,3% registrato nello stesso arco di tempo tra i lavoratori, passati da 1.067 a 1.252 decessi (+185 casi).

Con lo smart working in calo la quota degli infortuni in itinere. La modalità di accadimento degli infortuni “in itinere” è una delle variabili che ha risentito maggiormente dell’emergenza Coronavirus. Nel biennio 2020-2021, infatti, le denunce in complesso per infortuni sul lavoro occorsi alle lavoratrici nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro risultano di poco inferiori a quelle degli uomini (40.909 casi contro 43.434), a differenza di quanto avvenuto negli anni pre-pandemia, quando il numero delle lavoratrici infortunate in itinere ha sempre superato quello dei lavoratori. In termini relativi, la quota degli infortuni in itinere sul totale degli infortuni dello stesso sesso è rimasta comunque più elevata per le donne rispetto agli uomini, anche se nel biennio 2020-2021, ma soprattutto nel 2020, complice il massiccio ricorso allo smart working, è scesa notevolmente: dal 23% medio del triennio 2017-2019, al 13% del 2020 e al 20% del 2021. Anche per i casi mortali avvenuti in itinere, l’incidenza tra le lavoratrici nel 2021 è più elevata e pari a circa un decesso su tre (44 su 148), rapporto che per gli uomini scende a meno di uno su cinque (225 su 1.252). La quota di casi mortali in itinere sul totale dei decessi era comunque notevolmente più elevata nel triennio 2017-2019 (mediamente il 50% per le donne e il 25% per gli uomini).

La maggioranza delle aggressioni ai danni delle operatrici sanitarie e assistenziali. Le lavoratrici vittime di aggressioni o violenze, da parte per esempio di pazienti o loro familiari nel caso delle operatrici sanitarie, da studenti e parenti nel caso delle insegnanti, fino alle rapine in banca e negli uffici postali, rappresentano circa il 3% di tutti gli infortuni femminili avvenuti in occasione di lavoro e riconosciuti dall’Inail. Tra queste, oltre il 60% svolge professioni sanitarie e assistenziali. Seguono, a distanza, insegnanti e specialiste dell’educazione e della formazione, impiegate postali, personale di pulizia, addette ai servizi di vigilanza e custodia, alle vendite e alla ristorazione. Nel quinquennio 2017-2021 sei casi su 10 di violenza sulle donne sono stati denunciati al Nord, con Emilia Romagna, Lombardia e Veneto complessivamente con il 40% circa dei casi, seguito da Centro e Mezzogiorno con un quinto dei casi per entrambe le ripartizioni geografiche.

Le malattie professionali prevalenti sono quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo. Per quanto riguarda le malattie professionali, quelle denunciate dalle lavoratrici nel 2021 sono state 14.878, 2.817 in più rispetto all’anno precedente (+23,4%) e pari al 27% delle 55.202 denunciate nel complesso, che rispetto alle 57.996 del 2017 sono calate del 4,8%, per effetto di una riduzione del 4,3% per gli uomini e del 6,1% per le donne. Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo si confermano tra le più prevalenti anche nel 2021 e insieme a quelle del sistema nervoso raggiungono l’82% del totale delle denunce. Questo risultato, però, nasconde una differenza ben marcata tra uomini e donne: se le malattie citate rappresentano il 78% delle denunce dei lavoratori, la stessa percentuale sale al 92% tra le lavoratrici (13.705 delle 14.878 denunce femminili complessive).

Nei disturbi psichici l’incidenza femminile più alta. Rapportando il numero delle denunce femminili per una determinata patologia sul totale registrato nella stessa patologia, si distinguono i disturbi psichici e comportamentali e le malattie del sistema nervoso (soprattutto sindromi del tunnel carpale), rispettivamente con il 47% e il 39%. Nel 2021, in particolare, i disturbi psichici sono stati denunciati in misura simile da entrambi i sessi (191 casi per il genere femminile e 215 per quello maschile), ma con una percentuale per le lavoratrici sul totale delle malattie dell’1,3%, più del doppio di quella degli uomini, pari allo 0,5%. A prevalere sono i disturbi nevrotici, legati a stress lavoro-correlato, ad esempio per mobbing (l’82% per le donne e il 76% per gli uomini), seguiti dai disturbi dell’umore (rispettivamente il 14% e il 20%).

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Fonte: INAIL

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F.A.Q. di Prevenzione Incendi Attività Soggette e attività non soggette

ID 19089 | | Visite: 8355 | Prevenzione Incendi

F A Q  VVF di Prevenzione Incendi   Attivit  Soggette e attivit  non soggette

F.A.Q. VVF di Prevenzione Incendi - Attività Soggette e attività non soggette

ID 19089 | 01.03.2023 / Documento completo in allegato

Raccolta F.A.Q. VVF di Prevenzione Incendi - Attività Soggette e attività non soggette (anni 2011/2012/2013).

Nel dettaglio:

- Attività 1: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità > 25 Nm3/h.
- Attività 4: Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi. Compressi, con capacità > 0,75 m3, disciolti o liquefatti con capacità > 0,3 m3.
- Attività 9: Officine e laboratori con saldatura e taglio, con gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 postazioni di saldatura o taglio.
- Attività 10: Stabilimenti ed impianti di produzione e/o impiego, liquidi infiammabili e/o combustibili con p.i. < 125°C, con quantità > 1 m3.
- Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3.
- Attività 13: Impianti fissi distribuzione carburanti (liquidi, gassosi o misti: liquidi/gassosi). Contenitori/distributori rimovibili di carburanti liquidi.
- Attività 14: Officine/laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
- Attività 27: Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera > 20.000 kg. Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi > 50.000 kg.
- Attività 28: Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
- Attività 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantità > 5.000 kg.
- Attività 36: Depositi legnami da costruzione, legna da ardere, paglia, fieno, canne, fascine, carbone vegetale e minerale, carbonella, sughero e affini con quantità > 50.000 kg .
- Attività 37: Stabilimenti/laboratori per la lavorazione del legno, con quantità > 5.000 kg.
- Attività 41: Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive.
- Attività 44: Stabilimenti, impianti, depositi produzione, impiego, deposito materie plastiche, con quantità > 5.000 kg.
- Attività 47: Stabilimenti/impianti fabbricazione cavi e conduttori elettrici isolati, con quantità > 10.000 kg. Depositi e/o rivendite cavi elettrici isolati, con quantità > 10.000 kg.
- Attività 48: Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili in quantità > 1 m3.
- Attività 49: Gruppi di produzione energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e impianti cogenerazione, con potenza > 25 kW.
- Attività 53: Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie (superficie > 200 m2); materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili (superficie > 1.000 m2).
- Attività 55: Attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2.
- Attività 65: Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie > 200 m2.
- Attività 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie > 3.000 m2.
- Attività 67: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone; Asili nido con oltre 30 persone.
- Attività 68: Strutture sanitarie (con ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno), case di riposo con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie (con assistenza specialistica in regime ambulatoriale), di superficie > 500 m2.
- Attività 69: Locali di esposizione e/o vendita, fiere e quartieri fieristici, con superficie > 400 m2.
- Attività 70: Depositi di superficie > 1000 m2 con quantità di merci e materiali combustibili > 5.000 kg .
- Attività 71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
- Attività 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.L.vo. 22/01/2004, n. 42, biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, o altra attività del presente Allegato.
- Attività 73: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie > 5.000 m2.
- Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
- Attività 75: Autorimesse pubbliche e private, di superficie > 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie > 500 m2; depositi di mezzi rotabili di superficie > 1.000 m2 .
- Attività 77: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.
- Attività non soggette.

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F.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette

Attività 1: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità > 25 Nm3/h.

Domanda:

Con il nuovo DPR 151/2011 è necessario classificare una centrale termica ex attività 91 in fase di rinnovo del CPI: si ricade in attività 1 in quanto si superano i 25 nmc/h, oppure nella 74?

Risposta:

Occorre fare riferimento alla tabella dell'allegato II al d.P.R. 151/11, laddove l'attività 91 del d.m. 16 febbraio 1982 è riportata in corrispondenza dell'attività 74. In linea generale, comunque, l'attività 1 è da intendersi riferita al settore industriale o produttivo.

Pubblicato il 20/02/2013

Domanda:

I compressori e gli impianti per la produzione e distribuzione di aria compressa a servizio di attività artigianali e industriali di varia tipologia, ricadono tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 151/11?

Risposta:

I suddetti impianti non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. 151/11.

Pubblicato il 26/06/2012

Domanda:

Un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca costituisce o meno attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi?

Risposta:

L'attività potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio.

Pubblicato il 28/02/2012

Attività 4: Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi. Compressi, con capacità > 0,75 m3, disciolti o liquefatti con capacità > 0,3 m3.

Domanda:

Un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca costituisce o meno attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi?

Risposta:

L'attività potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio.

Pubblicato il 28/02/2012

Attività 9: Officine e laboratori con saldatura e taglio, con gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 postazioni di saldatura o taglio.

Domanda:

Officine meccaniche di produzione e riparazione di impianti del settore alimentare e del settore estrazione materiale costruzione da cave, con meno di 25 dipendenti, è soggetta agli adempimenti previsti dal d.P.R. 151/11?

Risposta:

Nel caso in cui nell'attività in oggetto si effettuino esclusivamente lavorazioni a freddo, la stessa non è ricompresa nell'elenco allegato al d.P.R. 151/11. L'attività potrebbe rientrare ai punti 9 e/o 14 del suddetto elenco in funzione delle lavorazioni effettivamente svolte.

Pubblicato il 19/12/2012

Attività 10: Stabilimenti ed impianti di produzione e/o impiego, liquidi infiammabili e/o combustibili con p.i. < 125°C, con quantità > 1 m3.

Domanda:

Le attività 19 e 20 del d.m. 16 febbraio 1982, non presenti nella tabella di equiparazione (Allegato II al d.P.R. 151/11), sono da considerare convertite, rispettivamente, nelle attività 10 e 12, come da applicativo di conversione presente sul sito http://www.vigilfuoco.it ?

Risposta:

La riclassificazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze. Pertanto, la conversione presente sul sito http://www.vigilfuoco.it è corretta.

Pubblicato il 19/01/2012

Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3.

Domanda:

Un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio e che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, è soggetto al d.P.R. 151/11?

Risposta:

Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 151/11 in funzione della quantità depositata.

Pubblicato il 18/12/2012

Domanda:

Una attività in possesso di CPI per le attività ex 72-15-17-20-91 del D.M. 16/02/1982, all'atto della presentazione della attestazione periodica di conformità antincendio, essendo le attività 15,17 e 20 state accorpate nell'attività 12, la devo considerare tre volte?

Risposta:

Nel processo di semplificazione avviato dal d.P.R. 151/11 è stata operata altresì una rielaborazione ed accorpamento delle attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi.

Pertanto, nel caso esposto, le attività da inserire nell'attestazione periodica di conformità antincendio e per le quali deve essere effettuato il versamento sono: att. 54, 74 e 12, quest'ultima considerata una sola volta.

Resta inteso che, qualora i depositi e/o rivendite di cui all'attività 12, si configurano come attività distinte e separate, esse andranno conteggiate separatamente.

Pubblicato il 23/11/2012

Domanda:

Un deposito o rivendita di lubrificanti e/o di oli diatermici di capacità 4 mc è ricompreso al punto 12 cat. A o 12 cat. B?

Risposta:

I depositi e/o rivendite di liquidi combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione rientrano in categoria "A" se hanno un punto di infiammabilità superiore a 65 °C e capacità geometrica compresa tra 1 e 9 mc.

Pubblicato il 31/08/2012

Domanda:

Nel caso di un'azienda agricola in cui è presente una cisterna per il deposito di gasolio agricolo di capacità inferiore a 1 mc, quali sono gli adempimenti in relazione alle novità introdotte con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e quali i requisiti che devono possedere la cisterna ed il locale in cui è posizionata?

Risposta:

Una cisterna di gasolio di capacità inferiore a 1 mc non rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in base al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se il gasolio è contenuto in un "contenitore-distributore mobile" per macchine in uso presso l'azienda agricola, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 19 marzo 1990. Qualora il deposito non abbia la suddetta caratterizzazione, devono essere rispettate le norme contenute nel d.m. 31 luglio 1934.

Pubblicato il 26/06/2012

[...] Segue in allegato

Fonte: VVF

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Prevenzione Incendi attivita' ricettive turistico-alberghiere: Timeline proroghe

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Prevenzione Incendi attivita' ricettive turistico-alberghiere: Timeline proroghe 2016/2023

ID 18525 | Update Rev. 2.0 del 27.02.2023 / Documento allegato

La Prevenzione incendi per le strutture alberghiere è normata dal Decreto 9 aprile 1994 è la norma specifica che disciplina la materia, per il tipo di struttura, nella maggior parte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate al punto 66 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; sono state emanate altre norme per particolari tipologie attività ricettive turistico - alberghiere.

La proroga è condizionata al possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Update news Rev. 2.0 del 27.02.2023

Milleproroghe 2023   Proroga PI strutture ricettive e sanitarie Rev  1 0 2023

In GU n. 49 del 27.02.2023 pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative / Conversione Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.

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Condizione proroghe

Le proroghe per la PI attività ricettive turistico - alberghiere con oltre 25 posti letto sono possibili (attività esistenti alla data del Decreto 9 aprile 1994) se in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Le norme:

1. Decreto 9 aprile 1994 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere (GU n.95 del 26 maggio 1994).

2.
 Decreto 14 luglio 2015 - Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. (GU n.170 del 24 luglio 2015). Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per le strutture ricettive con meno di 25 posti letto, anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

3. 
Decreto 28 febbraio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone (GU n. 61 del 14 marzo 2014), modificato da Decreto 2 luglio 2019 (GU  n.162 del 12 luglio 2019).

Schema 1   Norme PI attivit  ricettive turistico   alberghiere

Schema 1 - Norme PI attività ricettive turistico - alberghiere

Piano straordinario adeguamento prevenzione incendi strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto

Il Decreto 16 marzo 2012 (GU n. 76 del 30 marzo 2012), ha stabilito un Piano straordinario concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).

N. Attività (DPR 151/2011) CATEGORIA
A B C
66 Attività n. 66 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 – Criteri di assoggettabilità Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Fino a 50 posti letto - Oltre 50 posti letto
fino a 100 posti letto;
- Strutture turistico.ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
Oltre 100 posti letto
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82   
84 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi:

a) le residenze turisticoalberghiere, gli studentati, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i bed & breakfast e le case per ferie (molte di esse erano state precedentemente escluse, anche con chiarimenti) con oltre 25 posti-letto;
b) le strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I riferimenti (presenti nel testo del Decreto 9 aprile 1994) fanno riferimento al precedente regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982) e devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151).
________

Le possibili strade per la progettazione antincendio "attività ricettive turistico - alberghiere con oltre 25 posti letto".

Timeline proroghe 

Update 28.02.2023: 6a Proroga 31 dicembre 2024

Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'eserciziodi deleghe legislative / Conversione Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.

Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

Update 31.12.2020: 5a Proroga al 31 Dicembre 2022

Legge 26 febbraio 2021 n. 21 / Conversione Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) (nel DL mille proroghe del 31.12.2020 inizialmente aveva previsto proroga solo zona eventi calamitosi - aggiunti tutte le zone con legge di conversione 2021)

Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

4-octies.

All'articolo 1, comma 1122, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi; scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2021".

Update 31.12.2019: 4a Proroga al 31 Dicembre 2021

Legge 28 febbraio 2020 n. 8 / Conversione decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (milleproroghe 2020) (nel DL mille proroghe del 31.12.2019 inizialmente aveva previsto proroga solo zona eventi calamitosi - aggiunti tutte le zone con legge di conversione 2020) - il termine era scaduto il 30 giugno 2019 (3a proroga).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10) 

Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno
...
5. All’articolo 1, comma 1122, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

Update 31.12.2018: 3a Proroga al 31 Dicembre 2019 / Solo zone eventi calamitosi

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - S.O. n. 62)
...

1141. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, e' prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».

Update 29.12.2017: 2a Proroga al 30 Giugno 2019

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata in GU n.302 del 29-12-2017 - SO n. 62 al co. 1122 lettera i) ha prorogato i termini al 30 Giugno 2019.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205
...

co. 1122 l. i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.


Update 31.12.2016: 1a Proroga al 31 Dicembre 2017

Il “decreto milleproroghe 2017” con l’art. 5 co. 11-sexies del DL 30/12/2016 n. 255, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2/2017 n. 19 ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

La legge 406/80 è stata la prima legge, in materia di prevenzione incendi, a prevedere il rilascio di un nulla osta provvisorio (NOP) per le attività alberghiere, successivamente, con la legge 818/84, esso fu esteso alle altre attività comprese nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
...
segue in allegato

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Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe: le disposizioni in materia di lavoro

ID 19083 | 28.02.2023 / Download Scheda in allegato

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", il c.d. Decreto Milleproroghe.

Di seguito, le principali novità sui termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, l'entrata in vigore delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 23/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo è prorogata al 1° luglio 2023;

- prorogato al 15 marzo 2024 il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

- prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei nove previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l'attuazione delle Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;

- prorogati a 24 mesi (in sostituzione dei dodici previsti originariamente dalla legge delega), i termini per l'attuazione delle Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

- prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l'agenzia di lavoro abbia comunicato all'utilizzatore l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;

- prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i c.d. lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

- prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

- prorogata a tutto il 2023 l'operatività del Fondo Nuove Competenze;

- prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore;

- prorogata fino al 2026 l'estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda di lavoratori distanti sette anni dall'età pensionabile (c.d. isopensione).

...

Fonte: MLPS

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DVR Cantieri: Modello doc

ID 7797 | | Visite: 25728 | Documenti Riservati Sicurezza

DVR cantieri

DVR Cantieri | Modello doc

ID 7797 | 18.02.2019

- Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

1. SCOPO

Scopo della procedura è di indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi nelle imprese edili, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare un programma atto a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

La procedura fornisce istruzioni operative utili per redigere il documento di valutazione del rischio, il cui modello è riportato nella sezione II.1.

In ogni caso ciascuna impresa deve effettuare la propria valutazione sulla base della realtà aziendale.

L’indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei rischi è impostata sulla base di quanto contenuto nelle ricerche condotte dal C.P.T. di Torino riguardanti la valutazione dei rischi durante il lavoro nelle attività edili e riportate nel manuale “La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, realizzato in collaborazione con INAIL Piemonte.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura è applicabile a tutte le tipologie di imprese che effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/08.

L’applicazione della metodologia consente di assolvere agli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.81/08.

Dal documento possono essere estratti in parte i contenuti minimi per la redazione del piano operativo di sicurezza, come definito all’art. 89 comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 81/08. Tali contenuti devono essere ripresi ed integrati con gli altri elementi elencati al punto 3.2. dell’allegato XV al fine di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 96, comma 1, lettera g).

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

Effettuare la valutazione del rischio è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, capo III del D.Lgs. n. 81/08 ed in relazione all’attività ed alla struttura dell’impresa.
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DVR cantieri
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Segue in allegato

Fonte: ANCE

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Ambiente di lavoro inclusivo - La sicurezza sul lavoro è un diritto di tutti

ID 19065 | 25.02.2023

La disabilità è una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale-culturale-fisico rispetto a ciò che è considerata la normalità e, pertanto, è una condizione che, nel corso della vita, tutti possono sperimentare. L’ambiente fisico, i prodotti e le tecnologie sono fattori ambientali in grado di “ridimensionare” la disabilità, e favorire la partecipazione e l’autonomia nello svolgere le proprie attività.

Sul piano lavorativo, un ambiente di lavoro inclusivo ed accessibile è una condizione imprescindibile a garantire il diritto di lavorare su basi paritarie e quindi in condizione di sicurezza, salute e benessere. Il documento fornisce un quadro sinottico della normativa di riferimento con particolare attenzione agli aspetti relativi all’ambiente di lavoro.

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Fonte: INAIL

Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci

ID 19190 | | Visite: 2241 | Documenti Sicurezza Enti

Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci

Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci / RV 2008

ID 19190 | 10.03.2023 / In allegato

Nel settore dei trasporti del Veneto nell’anno 2000 erano occupati 43.000 lavoratori assicurati INAIL e si sono verificati 3.010 infortuni sul lavoro indennizzati. Se noi comprendiamo però le ditte classificate nel gruppo Ateco “I” (comprendente trasporti, magazzinaggio, comunicazioni), gli addetti erano 61.000 e gli infortuni indennizzati sono stati 5.565.

Sempre nell’anno 2000 gli infortuni gravi (prognosi superiore a 40 gg. e/o postumi permanenti superiori a 1%, infortuni mortali) sono stati 441 collocandosi al quarto posto dopo le Costruzioni edili (894 infortuni), le Falegnamerie (509 infortuni), le Manifatture di metalli (450 infortuni).

Le tipologie di accadimento più frequenti rispecchiano la caratteristica tipica del comparto che sovrappone il rischio da traffico stradale ai rischi tradizionali in ambiente di lavoro e sono rappresentate da:

- incidente alla guida di mezzi di trasporto terrestri non su rotaia 13%
- caduto dall’alto di mezzi di trasporto 8%
- messo un piede in fallo su mezzi di trasporto 6%
- caduto in piano su superfici di lavoro e transito 4%

Non c’è dubbio quindi che il comparto richiedesse un intervento specifico da parte degli Spisal.

Il materiale presentato in queste Linee Informative per la Prevenzione mette in rilievo alcuni dei principali aspetti del rischio lavorativo in questo specifico settore anche se non ha l’ambizione di essere completamente esaustivo sull’argomento. L’aspetto più interessante è che alla sua stesura hanno partecipato operatori dei servizi pubblici di vigilanza e prevenzione (Spisal e Arpav) insieme ad esperti di aziende private condividendo i singoli specifici argomenti.

Vi si evidenziano alcuni punti fermi per un’ efficace azione di prevenzione da sviluppare nel ciclo lavorativo movimentazione delle merci. Il materiale informativo è prevalentemente rivolto ai temi della sicurezza antinfortunistica ma sono trattati anche i temi dell’igiene del lavoro, come la movimentazione manuale dei carichi o i rischi chimici.

La finalità operativa per gli Spisal è quella di orientare interventi di prevenzione e vigilanza mirati non solo alle aziende del settore trasporti attive nella movimentazione delle merci ma anche in altri settori (come la grande distribuzione) dove la movimentazione di merci rappresenta una fase critica.

Particolarmente importante sarà l’analisi del sistema di gestione aziendale della sicurezza e salute del lavoro, che gli Spisal cercheranno di promuovere nelle aziende più grandi.

Per le aziende il testo vuol essere soprattutto un contributo qualificato all’iniziativa di prevenzione “sul campo” con contenuti e metodi discussi in anticipo con gli organi di vigilanza in modo che le regole siano chiare e condivise da tutti nel comune intento di migliorare la salute e sicurezza di chi lavora.
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Il settore dei trasporti è articolato in più ambiti (trasporto stradale, marittimo, aereo, per condotte, per acque interne) sempre più tra loro interconnesse. Esso presenta oggi vari profili socioeconomici: alcuni comparti (ferroviario, aereo, per condotte) sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione, con un numero limitato di grandi imprese ed un elevato numero di lavoratori dipendenti; il trasporto di merci su strada , invece, è caratterizzato dalla presenza di un gran numero di piccole imprese, anche a carattere familiare, con un’alta percentuale di lavoratori autonomi.

Nel carico e scarico delle merci a livello delle aziende sono attive soprattutto società cooperative. La rete dei trasporti in Italia si avvale di circa 6.500 km di autostrade, 46.000 km di strade statali e regionali, 119.000 km di strade provinciali e circa 20.000 km di ferrovie, che interconnettono tra loro 8.100 comuni, 148 porti, 101 scali aeroportuali, nonché stazioni ferroviarie e centri intermodali.

Nonostante la crescente terziarizzazione dell'economia, gli sviluppi dell'informatica e delle telecomunicazioni ed il conseguente maggior peso assunto dagli aspetti immateriali presenti nella produzione e negli scambi, il settore dei trasporti continua a mantenere e ad accrescere il proprio peso all’interno dei moderni sistemi economici.

Nel corso degli ultimi vent'anni, infatti si è passati da un'economia di stock ad un'economia di flusso.

Tale fenomeno è stato accentuato dalla delocalizzazione delle imprese, in particolare di quelle ad elevata intensità di manodopera che, per ridurre i costi di produzione, hanno spostato rilevanti fasi del processo di produzione lontano dal luogo di assemblaggio finale o di consumo.

L'eliminazione delle frontiere all'interno dell’ Unione Europea e la progressiva informatizzazione del mercato basato sulla produzione essenzialmente su richiesta e l’acquisizione dei beni necessari ad essa solo al momento dell’utilizzo, ovverosia la cosiddetta produzione secondo i sistemi del “work on demand” (lavoro a richiesta) e del “just-in-time” (“giusto in tempo”).

In questo settore gli infortuni lavorativi sono causa di elevati costi umani ed economici per i lavoratori e per le aziende, soprattutto a causa degli incidenti che occorrono nella circolazione stradale degli automezzi.
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segue in allegato
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Decreto Direttoriale MLPS n. 22 del 09 marzo 2023

ID 19185 | | Visite: 736 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale MLPS n  22 del 09 marzo 2023

Decreto Direttoriale MLPS n. 22 del 09 marzo 2023 / Domande di ammissione esame di abilitazione medici autorizzati

ID 19185 | 10.03.2023 / Decreto in allegato

Decreto Direttoriale MLPS n. 22 del 09 marzo 2023 - Modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati

Articolo 1 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Medici autorizzati”, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
3. La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame a cui si intende partecipare.
4. Il modello di domanda di cui al comma 1 è utilizzabile per le domande da presentarsi dal 1° gennaio 2023.

Articolo 2 (Documentazione)

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) copia dell’attestato di conseguimento del corso di perfezionamento post-universitario di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto 4 maggio 2022, nel solo caso in cui tale titolo sia stato rilasciato da un’associazione di categoria dei medici o un’associazione scientifico-professionale di categoria nell’ambito radioprotezionistico.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Per i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati e per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all’esame non conformi al modello di cui all’articolo 1 ovvero prive della documentazione richiesta.

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Fonte: MLPS

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Nota INL prot. n. 453 dell'8 marzo 2023

ID 19173 | | Visite: 943 | Documenti Sicurezza Enti

Nota INL prot. n. 453 dell'8 marzo 2023 / Tirocinio fraudolento e ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

ID 19173 | 08.03.2023 / In allegato nota INL

Nota INL prot. n. 453 dell'8 marzo 2023: tirocinio fraudolento e ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 al Comitato per i rapporti di lavoro - chiarimenti.

Sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.

Come già chiarito con nota prot. n. 530/2022, la L. n. 234/2021, con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini.

In particolare, il comma 723, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.

Con la citata nota prot. n. 530/2022 è stato chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.

Diversamente, il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante, in quanto l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Successivamente, con nota prot. n. 1451/2022, è stato ulteriormente precisato, con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Tanto premesso, se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che tale fattispecie, in ragione delle novità introdotte con la L. n. 234/2021, sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro.

Come noto, tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

Peraltro, già con la citata nota prot. n. 1551/2021, era stata esclusa la possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, nel cui contesto non si realizza alcun effetto costitutivo di un rapporto di lavoro atteso che, anche in questo caso, la scelta di agire giudizialmente per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 29 e 4-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, è sempre devoluta al lavoratore interessato.

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Fonte: INL

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Direttiva 2009/41/CE

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Direttiva 2009 41 CE  Impiego confinato MOGM

Direttiva 2009/41/CE / Impiego confinato microrganismi geneticamente modificati (MOGM)

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

(GU L 125 del 21.5.2009)
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La presente direttiva stabilisce misure comuni per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati per tute lare la salute dell'uomo e l'ambiente.

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Direttiva 98/81/CE

ID 19152 | | Visite: 993 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 98/81/CE

Direttiva 98/81/CE del Consiglio del 26 ottobre 1998 che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

(GU L 330 del 5.12.1998)

Non più in vigore

[box-info]Recepimento

Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 206

Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. 

(GU n.126 del 01.06.2001 - S.O. n. 133)[/box-info]

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Decreto Direttoriale n.17 del 02 Marzo 2023

ID 19123 | | Visite: 1213 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n 17 del 02 Marzo 2023

Decreto Direttoriale n.17 del 02 Marzo 2023 / Decreto iscrizione EFEI Organismo Paritetico Bilaterale

ID 19123 | 04.03.2023

Decreto Direttoriale n.17 del 02 Marzo 2023 - Iscrizione dell’EFEI Organismo Paritetico Bilaterale nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. 1. L’“EFEI Organismo Paritetico Bilaterale”, con sede legale in via Appia Nuova 612, Roma (RM) e sede fiscale in via Pallavicini 118, Bologna (BO) è iscritto al numero 5 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“EFEI Organismo Paritetico Bilaterale” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione,l’“EFEI Organismo Paritetico Bilaterale” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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Documento di programmazione della vigilanza per il 2023

ID 19116 | | Visite: 1280 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Documento di programmazione della vigilanza per il 2023

Documento di programmazione della vigilanza per il 2023 / INL

ID 19116 | 03.03.2023 / In allegato

Gli obiettivi e le priorità della programmazione dell’attività di vigilanza dell’INL nel 2023 tengono conto dell’evolversi della situazione socio-economica di riferimento, caratterizzata da un contesto, anche internazionale, complesso e che presenta numerose criticità, con ripercussioni dirette sul mercato del lavoro, sulle sue dinamiche e relazioni.

La crisi generata dal Covid-19 ha impattato sul mondo del lavoro in maniera asimmetrica tra i diversi settori economici, amplificando le differenze tra imprese, in base alla capacità di far fronte alle trasformazioni strutturali che la pandemia ha accelerato. Alle conseguenze della pandemia si è aggiunto il progressivo deterioramento del clima geopolitico internazionale, che ha generato uno scenario dai contorni ancora più incerti, con un ulteriore impatto sulle dinamiche del mondo del lavoro.

In tale contesto, l’INL è chiamato ad assicurare gli accertamenti in ambito lavoristico, previdenziale, assicurativo ed in materia di salute e sicurezza del lavoro in adesione all’approccio “Vision Zero” delineato nel Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione Europea e mirato a migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché a ridurre il numero dei decessi correlati al lavoro.

Inoltre, il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (per il triennio 2023-2025) - adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito degli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - nel realizzare azioni specifiche finalizzate a prevenire e contrastare il lavoro sommerso nei diversi settori dell’economia, attribuisce un ruolo centrale all’INL. L’obiettivo prioritario dell’INL resta quello di orientare l’attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socio-economico, garantendo una sollecita e adeguata tutela dei diritti del lavoro e dei lavoratori, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili sotto il profilo economico-sociale, anche attraverso un approccio olistico e multi-agenzia.

A tal fine, saranno valorizzate la collaborazione e le sinergie con altre Autorità e altri organi di controllo, nonché con le organizzazioni attive a presidio e tutela dei diritti dei lavoratori, della legalità e del corretto funzionamento del mercato del lavoro. Sul piano internazionale, l’INL manterrà fermo l’impegno al rafforzamento della collaborazione con l’Autorità Europea del Lavoro (ELA) e con gli altri Stati membri nel contrasto dei fenomeni illeciti con aspetti transfrontalieri.
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il tessuto produttivo nazionale, oltre ad essere caratterizzato da una presenza elevata di PMI, è soggetto a significativi mutamenti determinati dalla trasformazione economica e dall’evoluzione delle tecnologie che impattano anche sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori interessati.

Particolare attenzione deve essere posta all’attività di prevenzione, la quale si svilupperà in adesione alle preannunciate campagne europee ed avrà riguardo, in particolare, ai processi di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, così come all’adeguatezza dei percorsi formativi dei lavoratori, anche in collaborazione con gli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 171 dell’11 ottobre 2022.

I settori prioritari sui quali indirizzare la vigilanza per le verifiche in materia di salute e sicurezza nel corso del 2023 saranno l’edilizia, l’agricoltura, la logistica e i trasporti.
In edilizia proseguirà la vigilanza speciale “110insicurezza” e gli accertamenti saranno, come di consueto, finalizzati a far emergere eventuali violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza, al fine di contrastare e contenere il più possibile il rischio del verificarsi di episodi infortunistici spesso strettamente connessi a carenze nelle misure prevenzionistiche nonché nella formazione e nell’informazione del personale occupato.

Quello agricolo è un settore produttivo ad alto rischio infortunistico e con presenza di rischi importanti per la salute, non ultimo quello della esposizione a fattori climatici e di sovraesposizione lavorativa. Nell’ottica delle evoluzioni tecnologiche attuali, pertanto, si dovrà porre particolare attenzione all’utilizzo delle macchine agricole e all’uso dei fitosanitari che possono esporre i lavoratori al rischio chimico.

Il settore della logistica e dei trasporti è caratterizzato da una accentuata destrutturazione per la presenza di numerose microimprese. La vigilanza dovrà conseguentemente concentrarsi non solo sull’esame analitico della filiera degli appalti ma anche sulla presenza e la gestione dei rischi interferenziali, per contrastare il possibile nesso di causalità che sovente si evidenzia tra il ricorso diffuso all'appalto e alla catena dei subappalti, e gli infortuni sul lavoro.
La pianificazione della vigilanza terrà conto dell’analisi del contesto socioeconomico del territorio di riferimento e delle risultanze del coordinamento attuato ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 81/2008.

In relazione agli obblighi imposti dall’art. 70 del d.lgs. n. 81/2008 per i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, particolare attenzione dovrà essere posta, durante l’attività di vigilanza, all’utilizzo delle macchine immesse sul mercato ai sensi delle direttive 98/37/CE e 2006/42/CE, in relazione alle quali - a fronte della constatazione di una presunta non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui al d.lgs. n. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori) - si procederà ad inviare la segnalazione all’Autorità di Sorveglianza di Mercato individuata dall’art. 6 del medesimo decreto 17/2010.

Il personale tecnico continuerà, inoltre, ad essere impegnato nell'ambito della vigilanza in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in settori lavorativi nei quali la loro esposizione impone particolare rilevanza alla tutela della salute e sicurezza, quali le strutture sanitarie complesse e in contesti industriali nei quali l’impiego di sorgenti di radiazione sia qualitativamente e quantitativamente significativo.

Fonte: INL

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 8476 | 27 Febbraio 2023

ID 19112 | | Visite: 1554 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 27 febbraio 2023 n. 8476

Lavoratore investito dal carrello elevatore. Delega di funzione e delega gestoria. Individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia

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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8476 Anno 2023
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA
Data Udienza: 20/10/2022

Fatto

1. La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 15 luglio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione nei confronti di P.R., nella qualità di Amministratore delegato della Tuscany Ollio & Vinegar srl, in ordine al delitto di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del dipendente F.L..
1.2. I fatti sono stati ricostruiti nelle sentenze di merito, conformi, nel modo seguente. Il 3 marzo 2016 all'interno della ditta Tuscany Ollio & Vinegar srl, nella zona di stoccaggio temporaneo dei pancali dei prodotti confezionati ove avevano accesso sia i pedoni con i transpallet utilizzati per movimentare i pancali, sia i carrelli elevatori impiegati per prelevare i prodotti confezionati e trasportarli in magazzino, il dipendente F.L. nel manovrare a piedi un transpallet era indietreggiato ed era stato investito da un carrello elevatore condotto dal dipendente G.DM., il quale stava procedendo a marcia in avanti con una pila di pancali vuoti sulla forche e quindi con la visuale coperta. A causa dell'impatto F.L. aveva riportato la frattura pluriframmentata scomposta della diafisi distale della tibia e del perone della gamba sinistra con una prognosi di durata della malattia superiore a 40 giorni.
1.3 L'addebito di colpa nei confronti dell'imputato è stato individuato nella violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro ed in particolare dell'art. 64 d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 per non avere egli provveduto a tracciare nell'area di stoccaggio temporaneo dei bancali di prodotti imbottigliati le vie di circolazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto e alla portata della delega di funzioni in atti rilasciata dall'imputato P.R. all'amministratore delegato e direttore di stabilimento A.A.. La Corte di Appello aveva ritenuto che con la delega in questione fossero state attribuite funzioni relative alla osservanza ed alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già funzioni relative alla organizzazione ed alla gestione dell'impresa in materia di sicurezza con attribuzione di illimitata facoltà di spesa. Secondo il difensore la Corte, nel ribadire le argomentazioni del giudice di primo grado, non si era confrontata con i motivi di appello con cui era stato evidenziato che la delega in atti al direttore di stabilimento (persona esperta e qualificata) era relativa alla organizzazione, gestione e controllo dell'impresa; che A.A. era amministratore delegato e direttore di stabilimento con cui si rapportavano sia i lavoratori, sia le altre figure aziendali anche in tema di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; che la mancata indicazione nella delega in atti dei poteri di spesa era irrilevante, posto che gli interventi che secondo lo Spresal avrebbero dovuto essere adottati erano costati solo poche migliaia di euro.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla dinamica dell'incidente. La Corte avrebbe ritenuto che il muletto fosse in transito, mentre in realtà stava operando nello stesso luogo in cui l'infortunato conduceva a mano il transpallet, sicché la presenza dei percorsi sarebbe stata irrilevante. Il difensore rileva che l'allegato cui rimanda l'art. 63 del d.lgs n. 81/2008, a sua volta richiamato dall'art. 64, distingue fra vie di circolazione e vie di transito e solo per le prime prevede il tracciato per distinguere il percorso dei pedoni da quello dei mezzi, mentre per le seconde prevede solo che non debbano presentare buche e sporgenze e che siano tenute in condizioni tali da rendere sicuro il movimento delle persone e dei mezzi di trasporto. Il giudizio controfattuale porterebbe, quindi, a concludere che anche in presenza dei tracciati l'evento si sarebbe verificato in quanto quest'ultimo era da imputare unicamente alla manovra incauta di G.DM. che aveva caricato il muletto in modo da non avere la visuale libera.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale. La Corte non avrebbe adeguatamente replicato rispetto al motivo di appello con cui si era evidenziato che la causa dell'incidente doveva essere imputata alla condotta di G.DM., il quale aveva proceduto a marcia avanti e non già indietro come avrebbe dovuto, contravvenendo alle più elementari regole di diligenza e prudenza che devono essere osservate nella guida del carrello elevatore e che egli ben conosceva.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina Casella, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo assorbente motivo, relativo alla individuazione del soggetto investito della posizione di garanzia in relazione all'infortunio verificatosi e alla portata della delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della società al consigliere di amministrazione A.A..

2. Al fine di meglio inquadrare il tema della individuazione del soggetto titolare della posizione di garante, occorre muovere dalla disamina del contenuto della delega di cui si discute. Sono stati allegati al ricorso due verbali:
-con il primo, verbale del Consiglio di amministrazione datato 2 gennaio 2012, si approva la delibera che determina il seguente assetto societario: C.R. viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione e assume anche la veste di amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; P.R. viene nominato amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; A.A. viene nominato amministratore delegato con i poteri di sovraintendere alla gestione e al coordinamento degli impianti produttivi, nonché i poteri e le responsabilità, compresa la legittimazione passiva, inerenti all'osservanza e alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro stabilità dal d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, nonché tutti i provvedimenti integrativi collegati o modificati, delle norme stabilite dai DPR 547/55- 302/56-303/56 (inerenti la prevenzione infortuni sul lavoro), DPR 304 del 10 settembre 1991 (inerenti la normativa sui carrelli elevatori), DPR 493 del 14 agosto 1996 (inerenti alla normativa sula segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);
- con il secondo, verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 3 luglio 2014, si delibera di nominare per il triennio 2014/2016 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016 i seguenti membri del consiglio di amministrazione: C.R., Presidente del Consiglio di Amministratore, Amministratore delegato con poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione; P.R. , Consigliere e Amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; A.A. Consigliere e Amministratore delegato con poteri di sovraintendere alla gestione e al coordinamento degli impianti produttivi, nonché i poteri e le responsabilità, compresa la legittimazione passiva, inerenti all'osservanza e alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro stabilità dal Dlgs 81 del 9 aprile 2008, nonché tutti i provvedimenti integrativi collegati o modificati, delle norme stabilite dai DPR 547/55- 302/56-303/56 (inerenti la prevenzione infortuni sul lavoro), DPR 304 del 10 settembre 1991 (inerenti la normativa sui carrelli elevatori), DPR 493 del 14 agosto 1996 (inerenti alla normativa sula segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro).
Dai verbali in atti emerge, dunque, che il consiglio di amministrazione della Tuscani Ollio & Vinegar s.r.l presieduto da C.R. ha nominato A.A. amministratore delegato con poteri inerenti la materia della sicurezza sul lavoro.

3. La Corte di Appello ha ritenuto che tale delega rilasciata dal ricorrente P.R., datore di lavoro, ad A.A. non fosse liberatoria, in quanto con la stessa erano stati attribuiti compiti inerenti l'osservanza e l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già la posizione di garanzia riferita ai poteri di organizzazione e gestione dell'impresa in materia di sicurezza e, soprattutto, senza attribuzione di una illimitata facoltà di spesa, in relazione a tutto ciò che è necessario per dotare l'impresa dei mezzi idonei per la tutela della incolumità e della salute dei lavoratori e dei terzi. In ogni caso - ha proseguito la Corte- nel caso di specie era evidente l'assenza di controllo e vigilanza da parte di P.R. sull'attività svolta da A.A., solo che si consideri che il collega che aveva cagionato le lesioni al dipendente infortunatosi non era stato adeguatamente formato riguardo ai rischi presenti sui luoghi di lavoro e non aveva ricevuto una formazione generale in materia di salute e sicurezza; la mancanza di segnaletica che delimitasse le aree percorribili a piedi, rispetto a quelle ove si muovevano i carrelli elevatori, costituiva una violazione di tipo strutturale inerente all'organizzazione del luogo di lavoro, in ordine alla quale P.R., quale amministratore delegato aveva il preciso obbligo di adoperarsi.
Il ricorrente si duole di tale ricostruzione e osserva che il documento in atti era a tutti gli effetti una delega di funzioni rilasciata dall'imputato P.R. all'amministratore delegato A.A.: tale delega in quanto conforme ai requisiti previsti dall'art. 16 T.U. n. 81/2008, se non per il dato della mancata indicazione del potere di spesa, peraltro irrilevante in ragione del modesto costo degli interventi che avrebbero dovuto essere adottati e che erano stati omessi, avrebbe dovuto essere considerata liberatoria.

4. Il richiamo al contenuto dei verbali consente di affermare che la delega della cui portata si discute è conferita dal consiglio di amministrazione ad un consigliere ed ha, pertanto, in astratto le caratteristiche delle delega gestoria contemplata dal diritto societario all'art. 2381 cod. civ.
Mentre nel caso della delega di funzioni contemplata dall'art. 16 del d.lgs. n.81/2008 viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, nel caso della delega gestoria vengono in rilievo criteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambito societario caratterizzato da strutture più o meno articolate.
Non di rado, peraltro, come si dirà, anche nella giurisprudenza della Suprema Corte la differenza fra i due tipi di delega non è stata sufficientemente enucleata, con conseguente confusione di piani che invece vanno tenuti distinti.

Posto che la diversità di struttura ontologica dei due tipi di delega comporta ricadute in ordine al loro contenuto ed in ordine ai residui doveri in capo all'organo delegante, nella materia del diritto penale del lavoro in relazione al delicato compito di individuazione del soggetto responsabile cui è chiamato il giudice penale, soprattutto in presenza di strutture societarie complesse, la corretta individuazione della delega che di volta in volta viene in rilievo è passaggio essenziale.
Vale la pena, dunque, soffermarsi su una breve ricognizione della disciplina normativa della delega di funzione da un lato e della delega gestoria dall'altro.

5. La delega di funzioni di cui all'art. 16 d.lgs n. 81/2008 è lo strumento con il quale il datore di lavoro (e non anche il dirigente, pure investito a titolo originario come il preposto dal TUSL di compiti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro) trasferisce i poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto: questi diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante.
Il primo riconoscimento della legittimità della delega di funzioni da parte del legislatore si rinviene nel d.lgs n. 626/94 che, peraltro, si limitava ad elencare le attività non delegabili, ammettendo così implicitamente la facoltà del datore di lavoro di utilizzare tale strumento in tutti gli altri casi non espressamente interdetti. La disciplina legale dell'istituto è stata introdotta, invece, per la prima volta dal d.lgs n.81/2008 che all'art. 16 ne ha dettato i requisiti, peraltro con ampio recepimento della elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del d.lgs n. 626/94. In ossequio al principio per cui, al fine di assicurare un efficace sistema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la traslazione dei poteri deve essere presidiata con la previsione di regole formali e sostanziali, il legislatore ha previsto una serie di limiti e condizioni. La norma richiede che la delega risulti da atto scritto recante data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, che sia accettata dal delegato per iscritto (art. 16 comma 1). La delega per essere operativa deve essere resa conoscibile mediante adeguata e tempestiva pubblicità (art. 16 comma 2). Permane in capo al datore di lavoro delegante l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4( art. 16 comma 3). Infine con la disposizione successiva si prevede che non siano delegabili alcuni obblighi che ineriscono l'essenza della figura del datore di lavoro e della sua posizione di garante all'interno del contesto produttivo, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo ovvero la valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento ( che resta nella sua responsabilità anche quando venga conferito ad altri l'incarico della materiale stesura, giacché "il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia ...": cfr. Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 270355) e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17).
5.1 Sul ruolo della delega si sono soffermate le Sezioni Unite con la sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv 261108 nella quale si è affermato che la delega "nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera una traslazione dal delegante al delegato di poteri che sono propri del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega quindi ridetermina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come art. 16 T.U ha chiarito un obbligo di vigilanza alta che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri". In altro passo le Sezioni Unite hanno ribadito che "è invero principio basilare, consolidato della prassi e da ultimo recepito con la disciplina di sistema, che la delega per produrre /'effetto liberatorio che la caratterizza, deve trasferire insieme ai doveri tutti i poteri necessari a/l'efficiente governo del rischio. Il trasferimento può avere ad oggetto un ambito definito e non l'intera gestione aziendale, ma in tale circoscritto territorio il ruolo del soggetto delegato deve essere caratterizzato da pienezza di poteri, in primo luogo di quelli di spesa. Il trasferimento dei poteri, inoltre, molte deve essere effettivo e non meramente cartolare".
5.2 In caso di delega ex aart. 16 d.lgs n. 81/2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie . Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti. Peraltro, nella individuazione della responsabilità del datore di lavoro delegante, al fine di non incorrere nel rischio di configurare responsabilità di posizione del datore di lavoro che sarebbe in contrasto, fra l'altro, con la stessa previsione dell'istituto della delega, si è sostenuto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte, bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato (Sez 4, n. 10702 del 1/02/2012, Mangone, Rv 242675; Sez 4 n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv 267319).

6. L'istituto della delega gestoria, invece, come detto, attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quanto evidentemente più spedita) ed al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all'interno dell'organo collegiale.
Nelle società di capitali più semplici, in cui figura un amministratore unico titolare della ordinaria e straordinaria amministrazione, questi assume anche la posizione di garanzia datoriale. Nelle società di capitali in cui, invece, l'amministrazione sia affidata ad un organo collegiale quale il consiglio di amministrazione, l'individuazione della posizione datoriale è più complessa, anche in ragione della molteplicità di possibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria. La Corte di Cassazione in proposito con orientamento costante afferma che nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l'amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro (sez. 4 n. 8118 dell' 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133; n. 49402 dell3/11/2013, Bruni, Rv. 257673).
Di frequente accade, tuttavia, che il consiglio di amministrazione deleghi le proprie attribuzioni o solo alcune di esse ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo (c.d. board) attraverso la c.d. delega gestoria disciplinata dall'art. 2381 cod. civ. Tale ultima norma detta le condizioni per accedere al modello in esame, i limiti entro cui è possibile ricorrevi e gli effetti che l'adozione del modello determina nel rapporto fra delegati e deleganti. In particolare:
- la decisione di ricorrere alla delega deve essere autorizzata dai soci o deve essere prevista dallo statuto (art. 2381 comma 2);
-in presenza di detta autorizzazione il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti; in tal caso deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega; sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione (art. 2381 comma 3);
-sono indicale alcune attribuzioni non delegabili, ovvero quelle indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis cod. civ.: si tratta della delibera inerenti emissione di obbligazioni convertibili, della redazione del bilancio di esercizio, delle delibere inerenti gli aumenti di capitale, delle delibere di riduzione del capitale in ipotesi di grave sofferenza, della redazione di progetti di scissione e fusione in cui vengono in rilievo attribuzioni di tipo organizzativo. (art. 2381 comma 4);
-gli organi delegati, infine, devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381 comma 5 ). Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381 comma 6).
6.1. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della individuazione della figura datoriale in presenza di deleghe gestorie, si pone l'accento sulla necessità di verificare in concreto la effettività dei poteri di gestione e di spesa dei consiglieri delegati. Così le Sezioni Unite nella sentenza Espenhahn già richiamata, dato atto che "nell'ambito di organizzazioni complesse, d'impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione, l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura" hanno confermato la correttezza della attribuzione della qualifica di datore di lavoro all'intero board, ovvero di un comitato esecutivo composto dall'amministratore delegato della società e da altri consiglieri delegati riconoscendo "l'effettività dei poteri di gestione e di spesa" esercitati anche da tali soggetti che valeva ad attribuire loro la qualifica di datori di lavoro unitamente all'amministratore delegato. Nel caso concreto si era accertato che il board, pur formalmente dismesso, era stato coinvolto in tutte le decisioni gestionali e finanziarie di fondo che trascendevano dalla materia dalla sicurezza e riguardavano la complessa organizzazione aziendale.
Analoga impostazione, anche se a contrario, si rinviene in altra sentenza relativa alla responsabilità di alcuni ex dirigenti dell'industria meccanica­ elettromeccanica Franco Tosi s.p.a. in relazione al reato di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto: la Corte, muovendo dall'assunto che i componenti del comitato esecutivo (c.d. Board) possano assumere posizioni di garanzia ove sia ravvisabile la loro reale partecipazione ai processi decisori con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza del lavoro, ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva assolto i componenti del comitato esecutivo sia perché questo non si era mai riunito, sia perché attribuzione e poteri erano stati di fatto delegati dall'amministratore delegato ad altri soggetti non componenti del comitato esecutivo, né membri del consiglio di amministrazione (Sez 4 n. 5505 del 10/11/2017, Pesenti, Rv 271719).
L'accento posto dalla giurisprudenza sulla effettività dei poteri di gestione e di spesa del soggetto delegato (o del board composto di soggetti delegati) è correlato alla definizione di datore di lavoro, in senso prevenzionistico, contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 81/2008, a norma del quale è datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".
Se, dunque, in senso prevenzionistico è datore di lavoro il soggetto che, in quanto investito dei poteri decisionali e di spesa, ha la responsabilità dell'organizzazione o della unità produttiva, il giudice penale anche in presenza di una formale delega gestoria che riguardi la materia della sicurezza dovrà interrogarsi se e come i soggetti delegati siano stati messi in condizione di partecipare ai relativi processi decisori.
6.2. Nel caso della delega gestoria il dovere di controllo che permane in capo ai membri del cda non delegati deve essere dunque ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381 comma 3 cod. civ. e 2932 comma 2 cod.civ. così come modificato dalla riforma del diritto societario attuata con il d.lgs n.6/2003 che ha abolito il generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul generale andamento della società. Sulla base di tali disposizioni il consiglio di amministrazione nel suo complesso oltre a determinare il contenuto della delega, conserva la facoltà di impartire direttive ed è tenuto sulla base delle informazioni ricevute a valutare l'adeguatezza dell'assetto della società e a valutare sulla base delle relazioni informative dei delegati il generale andamento della gestione (art. 2381 comma 3 cod. civ.); tutti gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2932 comma 2 cod. civ.).
In dottrina si è sostenuto che la delega in esame non abbia carattere abdicativo e che l'affidamento di determinate attribuzioni agli organi delegati venga a creare una sorta di competenza concorrente tra delegati e deleganti, come reso evidente dalla espressa previsione di cui all'art. 2381 comma 3 cod. civ. per cui il consiglio "può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega".
Con riferimento all'ambito del diritto penale del lavoro, tuttavia, si deve ritenere che alla concentrazione dei poteri e delle attribuzioni in capo ad alcuni soggetti, giustificata dalla necessità di un più proficuo esercizio, debba corrispondere in via generale una esclusiva responsabilità, sempre che si accerti che il consiglio delegante abbia assicurato il necessario flusso informativo ed esercitato il potere dovere di controllo sull'assetto organizzativo adottato dal delegato.
Nell'ottica di accrescimento della tutela del lavoratore, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che a seguito della delega gestoria l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo (Sez. 4, n. 4968 del 06/12/2013 dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617; Sez 4 n.988 del 11/07/2002, dep. 2033, Macola, Rv.227001 nella quale si è precisato che il residuo dovere di controllo non deve essere riferito agli aspetti minuti della gestione, ma alla complessiva gestione aziendale della sicurezza).

7. La delega di funzioni prevista dall'art. 16 del d.lgs n. 81/2008 presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega. La delega di gestione, anche quando abbia ad oggetto la sicurezza sul lavoro, invece, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo ad una pluralità di soggetti (ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi. Con la delega ex art. 16 d.lgs n. 81/2008 si opera il trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolo datoriale; i delegati vengono investiti di poteri e di doveri dei quali sono privi a titolo originario. Di contro fra soggetti che sono a titolo originario titolari della posizione di datore di lavoro non è concepibile il trasferimento della funzione, ma solo l'adozione di un modello organizzativo tale per cui taluni poteri decisionali e di spesa -se del caso anche quelli relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori- vengono affidati alla gestione di alcuni tra i datori.
Il fatto che nel primo caso venga in rilievo il trasferimento di alcune funzioni e nel secondo caso la concentrazione dell'esercizio (rectius: della gestione) della funzione, determina conseguenze in ordine al contenuto della delega, nonché in ordine alla modulazione dei rapporti fra deleganti e delegati.
Sotto il primo profilo, ad esempio, mentre nella disciplina dettata dall'art. 16 d.lgs n. 81/2008, il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale della delega di funzioni e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allo svolgimento delle funzioni delegate, nella disciplina della delega gestoria, che, si ricorda, è rilasciata ad un soggetto già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogo riferimento. Mentre non sono delegabili da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 d.lgs n. 81/2008 gli obblighi che costituiscono l'essenza della funzione datoriale e della sua preminente posizione di garante, ovvero la valutazione del rischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione delle misure necessarie, e la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, la delega gestoria permette che tali adempimenti vengano eseguiti dal delegato, mutando il contenuto del dovere prevenzionistico facente capo ai deleganti.
Infatti, l'attività di vigilanza richiesta dall'art. 16 comma 3 del d.lgs n.81/2008 è differente dal dovere di controllo imposto ai membri del consiglio di amministrazione deleganti, che, come visto, deve essere ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381 comma 3 cod. civ. e 2932 comma 2 cod. civ. In tale ultimo caso, stante la concentrazione dell'esercizio dei poteri in capo ad una figura che è già datore di lavoro, a riguardo dei deleganti si potrà configurare un dovere di verifica sulla base del flusso informativo, dell'assetto organizzativo generale e un vero e proprio potere di intervento anche con riferimento alla adozione di singole misure specifiche nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, id est di situazioni di rischio non adeguatamente governate. In conseguenza della violazione di tali obblighi, potranno essere ritenuti responsabili di violazione alla normativa antinfortunistica e di eventi di danno occorsi ai lavoratori nell'esercizio dell'attività lavorativa.

8. Come si è detto, non di rado nella elaborazione giurisprudenziale relativa alla materia della sicurezza sul lavoro, peraltro, si usa il termine delega di funzioni anche quando si fa riferimento a deleghe gestorie (così in Sez. 4, n. 4968 del 31/01/2014 cit., laddove si legge: "in sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione...In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro"), ovvero, ai fini della individuazione del datore di lavoro, quale soggetto responsabile della sicurezza, si opera un generico riferimento alla possibilità che nelle società di capitali, sia rilasciata una delega "validamente conferita", senza specificazioni ulteriori ( si veda Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133; Sez. 4, n. 49402 del 13/11/2013, Bruni e altri, Rv. 257673).

9. Per tornare alla vicenda che ci occupa, la Corte di Appello non si è soffermata adeguatamente sulla natura della delega in atti e sulla sua eventuale portata liberatoria. I giudici, nel ritenere che l'imputato ricorrente non avesse "delegato la posizione di garanzia" (pag. 6 della sentenza) riferita ai poteri relativi alla organizzazione e gestione della impresa in materia di sicurezza e nel negare conseguentemente il potere liberatorio della delega in atti, sembrano aver fatto ricorso alle "categorie" proprie della delega di funzioni ex art. 16 del d.lgs n. 81/2008. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa un improprio riferimento alla mancata indicazione del "potere illimitato di spesa" e si introduce, così, come requisito necessario ai fini della portata liberatoria della delega, un elemento che non è previsto neanche dall'art. 16 cit., il quale richiede l'attribuzione al soggetto delegato della autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Nella motivazione, inoltre, si afferma che erano stati delegati compiti relativi all'osservanza e alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già compiti organizzativi e che in ogni caso non era stato esercitato adeguatamente da parte del ricorrente il potere di vigilanza: a prescindere dalla terminologia, più o meno impropria, utilizzata nella descrizione del tipo di poteri conferiti, la Corte non ha valutato che la delega di cui ai verbali del consiglio di amministrazione della società Tuscany Ollio & Vinegar era stata conferita dal consiglio di amministrazione della società ad un componente del consiglio stesso (l'A.A.) con astratta concentrazione su tale ultimo soggetto delle attribuzioni in materia di sicurezza.
La Corte, dunque, nel valutare la eventuale portata liberatoria della delega rispetto ai soggetti deleganti, avrebbe dovuto prendere in esame le sue caratteristiche; verificare se sussistevano le condizioni di operatività e l'effettività dell'esercizio da parte del delegato dei poteri e delle attribuzioni conferite; chiarire se detta delega valesse a concentrare la funzione datoriale in senso prevenzionistico in capo all'amministratore delegato in materia di sicurezza, se e quali doveri di controllo permanessero in capo ai deleganti ed eventualmente come in concreto quei doveri fossero stati esercitati.

10. La mancata valutazione, da parte della Corte, della delega in atti alla luce delle precisazioni supra indicate, si riflette, come detto, sul contenuto della posizione di garanzia assunta nella vicenda in esame dal ricorrente P.R..
Poiché solo dalla esatta individuazione del ruolo rivestito discende la individuazione delle condotte doverose, l'accoglimento del primo motivo con giudizio di rinvio risulta assorbente rispetto alla disamina delle ulteriori doglianze dedotte con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza della condotta colposa e della violazione della regola di cautela. L'esatta perimetrazione del ruolo del ricorrente, in ragione della delega conferita ad un componente del consiglio di amministrazione, è necessariamente preliminare e da tale perimetrazione discendono conseguenze anche in ordine al contenuto della sua posizione di garanzia (quale datore di lavoro che ha rilasciato una delega di funzioni ex art. 16 d.lgs n.81/2008, ovvero quale datore di lavoro che ha adottato una delega gestoria ex art. 2381 cod. civ. con concentrazione dei poteri in capo ad un consigliere). Solo all'esito di tale operazione, che dovrà essere effettuata dal giudice di merito sulla base dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, sarà possibile operare la verifica della idoneità delle regole cautelari violate ad impedire l'evento.

11. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, che nel nuovo giudizio dovrà valutare la delega in atti, chiarire se ed in che termini tale delega possa rilevare ai fini della individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico ed individuare così il perimetro dei doveri di controllo che residuino in capo al delegante secondo quanto supra indicato.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze
Deciso il 20 ottobre 2022

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 8476 Anno 2023.pdf
 
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Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori | 2023

ID 19010 | | Visite: 3966 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 2023

Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori | INAIL 2023

ID 19010 | 20.02.2023 / In allegato Documento INAIL

Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura - Volume III 2023

Gestire il rischio: il terzo volume delle schede di rischio elaborate dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza sul sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

Il terzo volume delle “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura” scaturisce dall’esperienza del gruppo di lavoro del progetto “Realizzazione di un percorso di aggiornamento continuo sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, varato dalla Direzione Regionale Umbria dell’Inail e al quale partecipano 15 professionisti della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza di nove Direzioni regionali Inail e della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza Centrale Inail.

La novità di questo volume rispetto ai precedenti, pubblicati nel 2012 e 2014, consiste nel fatto che le 60 schede raccolte nascono dalla valutazione collegiale e intercalibrata del gruppo di lavoro. “Tale buona pratica” - sottolinea Elena Guerrera, coordinatrice del progetto - “ha ottenuto il riconoscimento di merito al concorso buone pratiche per le eccellenze nell’amministrazione della sicurezza sociale (Issa Good practice) indetto dall’Issa (International social security association) nel maggio 2022 e questo conferma la validità della metodologia che ci ha consentito di ottenere valutazioni del rischio il più oggettive possibili”.

In ogni scheda, oltre alla valutazione mediante check list OCRA dei compiti e degli scenari lavorativi, sono proposti alcuni possibili interventi di prevenzione e protezione, di semplice attuazione, e sono riportate indicazioni tratte dalle norme e pubblicazioni tecniche, per facilitare la valutazione mediante suggerimenti e chiarimenti.

Nel nuovo volume sono infine presentate in modo chiaro e operativo la check list OCRA Multitask Medio e la check list OCRA Multitask Complesso, metodologie che consentono la valutazione di compiti complessi, al fine di illustrare l’analisi del rischio relativo a tutte le attività svolte nell’intero turno di lavoro.

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Fonte: INAIL

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Decreto 16 febbraio 2023

ID 19107 | | Visite: 2869 | Prevenzione Incendi

Modifica RTV impianti di distribuzione L GNL L GNC e L GNC GNL

Decreto 16 febbraio 2023 / Modifica RTV impianti di distribuzione L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL

ID 19107 | 02.03.2023 / Decreto in allegato

Decreto 16 febbraio 2023 - Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».

(GU n. 52 del 02.03.2023)

Entrata in vigore: 01.04.2023

Per le attività che al 1° aprile 2023, sono già state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 30 giugno 2021, ovvero alla stessa già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.

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Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. È approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2021.

Art. 2. Disposizioni finali

1. Per le attività che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il provvedimento richiamato in premessa, ovvero alla stessa già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 1 (art. 1)

Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2021

1. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «…un itinerario stradale», la parola «indipendente» è soppressa.
2. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «…e le attività di servizio correlate,», le parole «rispetto all’itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento nella medesima stazione o in sosta temporanea o prolungata,» sono soppresse.
3. Al punto 22.2.1, la lettera e) è soppressa.
4. Al punto 22.2.1, la lettera f) è così sostituita:
« f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi devono, altresì, essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b) , misurate in direzione ortogonale all’asse autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;».
5. Al punto 22.2.1, la lettera g) è così sostituita:
« g) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi deve essere osservata in tutti i casi una distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi dell’impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b) , misurata in direzione ortogonale all’asse stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;».
6. Al punto 25.3.8, dopo la parola «pulsante» sono inserite le seguenti parole: «, posto sull’impianto,».
7. Il punto 26.1 Disposizioni generali è così sostituito:
«In prossimità dell’apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di quest’ultimo sull’apparecchio di distribuzione ed in una posizione che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina il blocco dell’erogazione. Ferme restando le condizioni di piena visibilità sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui al presente punto, può essere collocato ad una distanza inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile, a condizione che sia presente un sistema di protezione dell’operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida.».
8. Al punto 26.3 Self-service non presidiato, primo capoverso, dopo le parole «…in modalità self-service non presidiato alle seguenti condizioni» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a quanto previsto al punto 26.2,».

...

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Asili nido esistenti con oltre 30 persone: Stato proroghe PI

ID 12984 | | Visite: 6092 | Prevenzione Incendi

Asili nido esistenti con oltre 30 persone   Stato proroghe PI

Asili nido esistenti con oltre 30 persone: Stato proroghe PI (Aggiornato Decreto mille proroghe 2023)

ID 12984 | Rev. 1.0 del 30.12.2022 / Documento completo allegato

Timeline delle proroghe al Decreto 16 luglio 2014 RT asili nido esistenti con oltre 30 persone, al 30.12.2022, dopo l'emanazione dell'ultima proroga di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Decreto 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (≥30 persone o <30 persone) (GU n.174 del 29-7-2014)

Entrata in vigore: 28 Agosto 2014

30.12.2022: Stato proroghe

Adeguamento asili esistenti stabilito dal Decreto 16 luglio 2014 come prorogato da:

Decreto di proroga Decreto 16 luglio 2014 (RT)

Scadenze

D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2024
31 dicembre 2026
31 dicembre 2029
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2022
31 dicembre 2024
31 dicembre 2027
D.L. 28 giugno 2019, n. 59 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2019
31 dicembre 2021
31 dicembre 2024
D.L. 25 luglio 2018, n. 91 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2018
31 dicembre 2020
31 dicembre 2023
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2017
31 dicembre 2019
31 dicembre 2022
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
7 ottobre 2016
7 ottobre 2018
7 ottobre 2021
Decreto 16 luglio 2014 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
7 ottobre 2014
7 ottobre 2018
7 ottobre 2019

30.12.2022: 6a Proroga al 31 dicembre 2024

Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023) convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b) al comma 2 -bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
_______

La proroga disposta dall'Art. 5 c.5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2024

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2024 (31  dicembre 2029)

02.03.2021: 5a Proroga al 31 dicembre 2022

La proroga disposta dall'Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2022

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31  dicembre 2027)

21.02.2021: Stato proroghe

La proroga disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2019

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento per i requisiti ivi previsti è entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021)

- Termini art. 6, comma 1, lettere 5): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31  dicembre 2024)

Decreto cultura 2019: 4a Proroga al 31 dicembre 2019

Il Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019. 

22 settembre 2018: 3a Proroga al 31 dicembre 2018

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Milleproroghe 2017), convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 modifica il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244:

Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) 
...
2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018.

Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

29 marzo 2018: Adeguamento programmatico prioritario

Decreto 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
GU n. n.74 del 29-03-2018

Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido 

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b) , 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto..

 

30 Dicembre 2016: 2a Proroga al 31 dicembre 2017

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproproghe 2017) convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi.

2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

30 Dicembre 2014: 1a Proroga al 7 ottobre 2016

D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 2-bis. (“Milleproroghe 2015”) convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 riporta Art. 4 c. 2-bis:

"all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» (D.P.R. 151/2011 - 7 ottobre 2011), sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».

Scadenze asili nuovi (nuove attività D.P.R. 151/2011)

Rientrando gli asili nido nuovi tra le  nuove attività del DPR 151/2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività» stabilita dallo stesso DPR (con decreti susseguenti la proroga è stata portata dal 7 Ottobre 2012 (1 anno dall'entrata in vigore del DPR 151/2011) al 7 Ottobre 2017.

Nuova attivit

Segue in allegato
...

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 30.12.2022 D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 Certifico Srl
0.0 02.03.2021 --- Certifico Srl

Decreto direttoriale 27 febbraio 2023 n. 16

ID 19081 | | Visite: 1040 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto direttoriale 27 febbraio 2023 n  16

Decreto direttoriale 27 febbraio 2023 n. 16 / Decreto iscrizione E.BI.TE.N.

ID 19081 | 28.02.2023

Decreto direttoriale 27 febbraio 2023 n. 16 - Iscrizione "Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla E.BI.TE.N." nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici ex decreto MLPS n. 171/2022

...

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’“Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla E.BI.TE.N.”, con sede in Via Olivetti 7, Crema (CR) è iscritto al numero 4 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla E.BI.TE.N.” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla E.BI.TE.N.” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

...

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

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Milleproroghe 2023 Proroga Prevenzione incendi strutture ricettive e sanitarie

ID 18967 | | Visite: 8315 | News Prevenzioni Incendi

Milleproroghe 2023 Proroga Prevenzione incendi strutture ricettive e sanitarie

Milleproroghe 2023 Proroga Prevenzione incendi strutture ricettive e sanitarie: Legge di conv. 14/2023

ID 18967 | Rev. 1.0 del 27.02.2023 / Scheda allegata

In GU n. 49 del 27.02.2023 pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative / Conversione Deceto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.

Proroghe PI (vedi a seguire 1 e 2):

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013è prorogato al 31 dicembre 2023.

Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la primasono prorogati di tre anni.

Update 27.02.2023

Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Mille proroghe 2023 (GU n.303 del 29.12.2022) / Modifiche introdotte dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14

1.  Strutture turistico ricettiveDeceto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14

Dopo l'articolo inserire 12 il seguente:

Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad

uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni

materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012.

c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell'interno del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

...
 2.  Strutture sanitarie Deceto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14

All'articolo 2 comma 9 è inserito il seguente:

Articolo 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)
...

9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b)..

Approvati Commissione Senato emendamenti di Proroga scadenze Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive e strutture sanitarie (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452), modifiche introdotta dalla Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198. Segue discussione in aula.

Il termine per la conversione in Legge del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è il 27 Febbraio 2023.

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni.

Update 14.02.2023

Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Mille proroghe 2023 (GU n.303 del 29.12.2022) / Modifiche introdotte dalla Legge di conversione - iter in corso.

 1.  Strutture turistico ricettive / ndr - 2.40 (testo 2) [id. a 2.41 (testo 3) e 12.0.3 (testo 2)] - iter in corso

Dopo l'articolo inserire 12 il seguente:

Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.»
...
 2.  Strutture sanitarie / ndr - 2.38 (testo 2) - Iter in corso

All'articolo 2 comma 9 è inserito il seguente:

Articolo 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)
...

9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

...
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Apprendistato: Note MLPS

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Apprendistato   Note MLPS

Apprendistato: Note MLPS / Rev. 0.0 Gennaio 2023

ID 18612 | 25.01.2023 / In allegato documento completo

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47).

Si articola in tre tipologie:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
- apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Schema articolazione apprendistato

Apprendistato   Note MLPS   Schema 1

Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; l’apprendistato professionalizzante; l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per la regolamentazione della disciplina dell’apprendistato si segnala che la normativa è stata recepita con modalità differenti a livello regionale.

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha posto particolare attenzione agli incentivi rivolti alle due tipologie correlate alla creazione di un sistema duale di alternanza scuola-lavoro.

I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono (D.Lgs. n. 81/2015, articoli 42 e 47):

- a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio (fermo restando che è sempre la contrattazione collettiva a stabilire, poi, le regole di avanzamento retributivo);
- il trattamento contributivo agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato;
- l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici di leggi e contratti per l’applicazione di specifiche normative o istituti (ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 non sono presi in considerazione gli apprendisti).

Nel tempo, l’INPS ha fornito molteplici indicazioni ed istruzioni operative in merito alle agevolazioni previste per le diverse tipologie di apprendistato, si segnalano il messaggio n. 2243/2017, la circolare INPS n. 108/2018, il messaggio n. 1478/2019.

Inoltre, il D.Lgs. n. 81/2015 prevede la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione.

Al riguardo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).

Infine, oltre agli incentivi all’assunzione di apprendisti previsti per il 2021 dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori, art. 15 bis, commi 12-13), con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 645) ha riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 lavoratori uno sgravio contributivo del 100% (quanto alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per i primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Infine, con la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 (e relativi Allegati: Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa; Schema di Piano formativo individuale; Schema di dossier individuale), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sulla normativa vigente al fine di favorire l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del contratto di apprendistato di primo livello, di cui all'art. 43 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di fissare ulteriori requisiti in materia per gli aspetti regolatori di propria competenza.
...

Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n.144 del 24-06-2015 - S.O. n. 34)

[...]

Art. 41 Definizione

1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Art. 42 Disciplina generale

1.Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (N)
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
8. Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Nota
(N)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera c)) che "A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

[...]
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978".

Art. 43 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
[...]

Linee guida del 20 febbraio 2014 della Conferenza Stato-Regioni / Percorso formativo

Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

L'accordo - sottoscritto in data 20 febbraio 2014 - ha previsto alcune modifiche al percorso formativo che deve garantire ai giovani, durante l’esperienza del contratto di apprendistato, una effettiva formazione.

Inoltre, si semplifica la procedura che deve essere seguita dalle aziende e si stabilisce che l’offerta formativa pubblica, per questo tipo di istituto, è obbligatoria ed è disciplinata dalla regolamentazione regionale.

La durata ed i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono collegati alle competenze acquisite nella pregressa formazione scolastica. Sono infatti previste:

120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado,
- 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
40 ore per gli apprendisti laureati.

La formazione pubblica sarà finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali che andranno dai comportamenti per garantire maggiore sicurezza sul lavoro alla organizzazione aziendale, dalle comunicazioni nell’ambito lavorativo alla legislazione del lavoro, dalla conoscenza digitale alla sensibilità sociale e civica.

Nel caso in cui sia l’azienda a voler garantire l’offerta formativa di base occorrerà che l’impresa risponda a specifici requisiti di qualità sia in relazione ai luoghi che in relazione ai docenti.

Questi, in definitiva, i punti principali:

a) la formazione per tutto il periodo di apprendistato è di correlata al titolo di studio posseduto andando da 120 ore per i giovani privi di titolo, a 80 per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica o diploma e a 40 per i laureati o titolo equivalente;
b) la durata dei moduli può esser ridotta se i giovani hanno già frequentato corsi formativi in precedenti rapporti di apprendistato;
c) la formazione deve avere come contenuti la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione aziendale, i diritti ed i doveri, la competenza digitale e gli elementi della professione;
d) il momento formativo, di regola all’inizio del rapporto, può essere svolto anche “a distanza”;
e) in alternativa alla formazione pubblica, l’insegnamento può essere effettuato direttamente dalle imprese se in possesso di locali con “standard minimi”;
f) il piano formativo individuale viene considerato obbligatorio per la sola parte tecnico-professionale;
g) le imprese con più sedi operative potranno avvalersi della formazione di base e trasversale delle Regioni nelle quali insistono le loro sedi legali.

Vedi Linee guida

Vedi Legge-quadro formazione professionale

Legge 21 dicembre 1978 n  845

Legge 21 dicembre 1978 n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale (GU n.362 del 30.12.1978)
...

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Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione

ID 18275 | | Visite: 6859 | Documenti Riservati Sicurezza

Ponteggi di facciata   Elementi   Designazione   Classificazione

Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione - Note 2022

ID 18275 | 04.12.2022 / Documenti completi in allegato

Il Documento illustra le norme di riferimento per i ponteggi di facciata sono la UNI EN 12810-1 e la UNI EN 12811-1 in relazione alla definizione dei loro Elementi, Designazione e Classificazione.

I ponteggi di facciata sono destinati ad essere utilizzati collegati alla facciata con ancoraggi.

Le norme UNI EN 12810-1 e UNI EN 12811-1 (insieme ad altre) sono di riferimento per l’Autorizzazione ministeriale alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi di cui all’Art. 131 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 (soggetta a rinnovo ogni 10 anni).

Vedi Documento: Ponteggi fissi: quadro normativo

D.Lgs. 81/2008

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
..
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
...

UNI EN 12810-1:2004

Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati - Parte 1: Specifiche di prodotto La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12810-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali per la progettazione costruttiva e valutazione per i sistemi di ponteggi di facciata prefabbricati. 

UNI EN 12811-1:2004

Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi - Requisiti prestazionali e progettazione generale

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12811-1 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per ponteggi di accesso e di lavoro.

UNI EN 12810-1:2004 / Estratto

La presente norma europea specifica i requisiti prestazionali e i requisiti generali del progetto strutturale e la valutazione di sistemi di ponteggio di facciata prefabbricati.

I ponteggi di facciata sono destinati ad essere utilizzati collegati alla facciata con ancoraggi. I sistemi di ponteggio sono classificati in base a sei criteri, vedere prospetto 1.

È limitata a sistemi di ponteggio di facciata aventi montanti di acciaio o lega di alluminio e altri elementi di questi stessi materiali o materiali derivati dal legno.

Definisce una serie base di configurazioni del sistema, dalle quali partire per realizzare il progetto strutturale. Altre configurazioni sono possibili in alcuni sistemi, ma non rientrano nel presente scopo e campo di applicazione.

La presente norma dovrebbe essere consultata congiuntamente alla EN 12811-1, al prEN 12811-2, alla EN 12811-3 e alla EN 12810-2 che specificano alcuni dei requisiti.

La presente norma non specifica i requisiti per parasassi. Non fornisce le indicazioni relative al montaggio, uso, smontaggio o manutenzione.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma europea si applicano i termini e le definizioni riportati nella EN 12811-1 e i seguenti.

3.1 sistema di ponteggio:
a) serie di componenti collegati tra loro, prevalentemente progettati per il sistema di ponteggio, e
b) serie base di configurazioni del sistema valutate, e
c) manuale del prodotto.

3.2 componente: Parte di un sistema di ponteggio, che non può essere smontata ulteriormente, per esempio un telaio verticale o una diagonale.

3.3 elemento: Parte integrante di un componente (per esempio saldata), come il traverso di un telaio verticale.

3.4 dispositivo di collegamento: Dispositivo che collega due o più componenti.

3.5 configurazione: Disposizione particolare di componenti collegati.

3.6 configurazione del sistema: Configurazione del sistema di ponteggio comprendente un ponteggio completo o una sezione rappresentativa di esso.

3.7 serie base di configurazioni del sistema: Gamma di configurazioni del sistema specificate ai fini del progetto strutturale e della valutazione.

3.8 larghezza del sistema (SW): Classe di larghezza massima, come da prospetto 1 della EN 12811-1:2003, che può essere realizzata tra i montanti.

3.9 valutazione: Processo di controllo che stabilisce se tutto è conforme ai requisiti specificati nella presente norma.

Classificazione ponteggio di facciata UNI EN 12810-1

4 CLASSIFICAZIONE

Un sistema di ponteggio deve essere classificato in conformità al prospetto 1.

Prospetto 1 Classificazione dei sistemi di ponteggio

UNI EN 12810 1   Prospetto 1

Designazione ponteggio di facciata / UNI EN 12810-1

5 DESIGNAZIONE

La designazione di un sistema di ponteggio in conformità alla presente norma, deve includere le parti seguenti.

UNI EN 12810 1   Designazione

(1) Classe del carico di servizio: vedere prospetto 1 (Prospetto 3 EN 12811-1)

(2) Prove di caduta su impalcati: (D) con prove di caduta o (N) senza prove di caduta

(3) Classe di larghezza del sistema: vedere prospetto 1/lunghezza di campo in cm (Prospetto 1 EN 12811-1)

(4) Classe di altezza libera di passaggio: vedere prospetto 1 (Prospetto 2 EN 12811-1)

(5) Rivestimento: (A) senza rivestimento; (B) con rivestimento: vedere prospetto 1

(6) Scala:(LA) con scala a pioli; (ST) scala a rampa o (LS) entrambe: vedere prospetto 1

L'esempio consiste in un ponteggio di classe di carico 4, larghezza del sistema di almeno 0,9 m e minore di 1,2 m, lunghezza di campo di 2,5 m, altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro e il traverso o l'elemento di ancoraggio 1,9 m, con rivestimento, con accesso a scala a pioli e scala a rampa.

Quando un sistema di ponteggio include più di una classe e/o dimensioni di carico, deve essere prevista una linea separata di designazione per ciascuna di esse.

...

7.3.6.3 Ove si preveda un passaggio pedonale al disotto della lunghezza del ponteggio, lo spazio deve essere come da figura 2.

Figura 2 - Spazio libero minimo per passaggio pedonale

Dimensioni in centimetri

UNI EN 12810 1   Figura 2
...

9 MANUALI

9.1 Generalità

Il fabbricante deve fornire una serie di istruzioni raccolte in un apposito manuale del prodotto.

Ciò costituisce la base per il progetto strutturale. Il contenuto è indicato nel punto 9.2.

Il fabbricante deve inoltre fornire un manuale di istruzioni per l'uso in cantiere, ossia una parte del manuale del prodotto. Il contenuto è illustrato nel punto 9.3.

9.2 Contenuto del manuale di prodotto

Il manuale del prodotto deve includere le informazioni seguenti, suddivise come evidenziato al punto 8 della EN 12811-1:2003:

a) un elenco di tutti i componenti con le descrizioni che consentano di identificarli; per esempio mediante un disegno;
b) le istruzioni per la successione di montaggio e smontaggio dei componenti e di come movimentarli;
c) la disposizione di ciascuna configurazione del sistema della serie di riferimento indicando le rispettive classi di carico e larghezza, le dimensioni generali, lo schema di ancoraggio e su come includere gli elementi ausiliari;
d) istruzioni relative agli ancoraggi di tutte queste circostanze;
e) una dichiarazione di limitazioni di uso in riferimento alla pressione dinamica del vento, al ghiaccio e alla neve;
f) una specifica completa degli elementi che non fanno parte dei componenti appositamente progettati, per esempio tubi sciolti e giunti;

Nota
Ciò consente di procedere al loro acquisto qualora non siano forniti dal fabbricante.

g) i carichi imposti alla facciata a cui è ancorato il ponteggio e carichi sulla fondazione dalle basette;
h) l'indicazione che i componenti chiaramente danneggiati non possono essere utilizzati;
i) eventuali istruzioni di stoccaggio, manutenzione o riparazione, ritenute appropriate da parte del fabbricante;
j) dati strutturali per componenti e dispositivi di collegamento come per esempio resistenze e rigidezza valutate mediante prove;
k) come ottenere ulteriori informazioni qualora le circostanze dell'applicazione potenziale non rientrino nella serie di riferimento di configurazioni del sistema, per esempio la temporanea rimozione di ancoraggi, o un'altezza maggiore di 25,5 m;
l) informazioni sulle restrizioni dell'applicazione di carichi tramite i giunti della EN 74 ai montanti descritti nel punto 7.3.5.4.

9.3 Contenuto del manuale di istruzioni

Il manuale di istruzioni deve includere gli elementi da a) fino a i) e k) del punto 9.2.

10 MARCATURA

Ciascun componente appositamente progettato deve essere marcato con:

a) un simbolo o lettere che identifichino il sistema di ponteggio e il suo fabbricante;
b) l'anno di fabbricazione, indicandolo mediante le ultime due cifre. In alternativa può essere utilizzato un codice per tenere traccia dell'anno di fabbricazione.

La marcatura deve essere disposta in modo tale da rimanere leggibile per tutta la durata di vita del componente. Le dimensioni delle lettere possono essere considerate in base alle dimensioni del componente.

UNI EN 12811-1:2004 / Estratto

La presente norma europea specifica i requisiti prestazionali e i metodi di progettazione strutturale e generale per i ponteggi di accesso e di servizio, definiti d’ora in poi ponteggi di servizio.

I requisiti forniti sono per strutture di ponteggi la cui stabilità è affidata alle strutture adiacenti. In generale questi requisiti si applicano anche ad altri tipi di ponteggi di servizio. Sono definiti requisiti normali ma è presente anche una disposizione per casi particolari.

La presente norma europea specifica anche le regolamentazioni di progettazione strutturale quando sono utilizzati determinati materiali e le regolamentazioni generali per attrezzature prefabbricate.

La norma esclude:

- impalcati sospesi mediante funi, sia fissi che mobili;
- impalcati mobili in orizzontale incluse le torri mobili di accesso;
- impalcati motorizzati;
- ponteggi utilizzati come protezione per lavori sui tetti;
- coperture temporanee.

Nota 1
La maggior parte dei ponteggi di servizio è formata da componenti prefabbricati o da tubi e giunti. Alcuni 
esempi di ponteggi di servizio sono i ponteggi di facciata, le torri statiche e i ponteggi a gabbia di uccello, ma non sono forniti dettagli per tutti questi esempi.

Nota 2
Le strutture di sostegno e i sistemi di puntellazione possono essere costituiti dagli stessi componenti strutturali descritti nella presente norma, ma non sono ponteggi di servizio.

Nota 3
Requisiti particolari per i ponteggi di facciata costituiti da componenti prefabbricati sono specificati nella EN 12810-1 e nella EN 12810-2.

Elementi ponteggio / UNI EN 12811-1

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma europea, si applicano i termini e le definizioni seguenti (vedere anche figura 1).

3.1 ancoraggio: Mezzo inserito nella struttura, o fissato ad essa, per fissare un elemento di

Nota
L’effetto di un ancoraggio si può ottenere collegando l’elemento a una parte della struttura destinata 
principalmente ad altri scopi, vedere punto 3.23.

3.2 basetta regolabile: Basetta con un mezzo per la regolazione verticale.

3.3 basetta: Piastra utilizzata per distribuire il carico su un’area maggiore in un montante.

3.4 ponteggio a gabbia di uccello: Struttura di ponteggi comprendente una griglia di montanti e un’area con impalcati solitamente destinata al servizio o al deposito.

3.5 controventatura nel piano orizzontale: Gruppo di componenti che fornisce rigidezza al taglio nei piani orizzontali, per esempio mediante componenti di impalcato, telai, pannelli a telaio, diagonali di controventatura e collegamenti rigidi tra traversi e correnti o altri elementi utilizzati per la controventatura orizzontale.

3.6 controventatura nel piano verticale: Gruppo di componenti che fornisce rigidezza al taglio nei piani verticali, per esempio telai chiusi con o senza controventature angolari, telai aperti, telai a scale con aperture di accesso, collegamenti rigidi o semirigidi tra i componenti orizzontali e verticali, diagonali di controventatura o altri elementi utilizzati per la controventatura verticale.

Figura 1 Esempi di componenti tipici di un sistema di ponteggi di facciata

Legenda

hs Altezza del ponteggio 
bs Larghezza del campo del ponteggio, interasse dei montanti 
ls Lunghezza del campo del ponteggio, interasse dei montanti 
hl Altezza del ponteggio 

1 Controventatura nel piano verticale
2 Controventatura nel piano orizzontale (3.5) 
3 Protezione laterale (3.19) 
4 Puntone della mensola (-) 
5 Nodo (3.13) 
6 Controventatura nel piano verticale
7 Montante (3.21) 
8 Traverso (3.24)
9 Corrente (3.10)
10 Giunto (3.8)
11 Elemento di ancoraggio (3.23)
12 Impalcato (3.15)
13 Mensola (-)
14 Travi per passo carraio (-)
15 Basetta (3.3)
16 Elemento di impalcato (3.16)
17 Telaio orizzontale (-) (diagonale trasversale) (3.6)
18 Ancoraggio (3.1)
19 Telaio verticale (-)
20 Struttura di recinzione (5.5.5)
21 Corrente principale di parapetto (5.5.2)
22 Corrente intermedio di parapetto (5.5.3)
23 Fermapiede (5.5.4) (diagonale longitudinale) (3.6)
24 Montante di parapetto (-)
25 Basetta regolabile (3.2)

Nota 1
La figura serve solo per l’identificazione dei componenti e non illustra alcun requisito.

Nota 2
(-) Questi termini non sono contenuti nel testo ma sono utili per comprendere i vari componenti che possono essere utilizzati in un ponteggio di servizio.

UNI EN 12811 1   Figura 1

5.2 Classi di larghezza

La larghezza, w, è la larghezza completa dell’area di lavoro includendo fino a 30 mm del fermapiede, vedere figura 2. Nel prospetto 1 sono indicate sette classi di larghezza.

Nota 1
In alcuni Paesi sono definite larghezze minime per vari tipi di attività lavorativa.

La distanza libera tra i montanti, c, deve essere almeno 600 mm; la larghezza libera delle scale a rampa non deve essere minore di 500 mm.

Ogni area di lavoro, angoli inclusi, deve avere la larghezza specificata per l’intera lunghezza. Questo requisito non si applica nell’immediata vicinanza di una coppia di montanti, dove deve essere presente un’area completamente priva di impedimenti con una larghezza minima, b e p, in conformità alle dimensioni fornite nella figura 2.

Nota 2
Quando l’area di lavoro contiene attrezzature o materiali, si dovrebbe considerare di mantenere spazio per il lavoro e l’accesso.

Prospetto 1 Classi di larghezza per le aree di lavoro

UNI EN 12811 1   Prospetto 1

...

Figura 2 Requisiti per l’altezza libera di passaggio e la larghezza delle aree di lavoro

Legenda

b = spazio libero di transito, che deve essere almeno il maggiore tra 500 mm e (c - 250 mm)
c = distanza libera tra i montanti
h1a, h1b = altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro e i traversi o gli elementi di ancoraggio rispettivamente
h2 = altezza libera alla spalla
h3 = altezza libera di passaggio tra le aree di lavoro
p = larghezza dell’altezza libera di passaggio, che deve essere almeno la maggiore tra 300 mm e (c - 450 mm)
w = larghezza dell’area di lavoro in conformità al punto 5.2

Dimensioni in millimetri

UNI EN 12811 1   Figura 2

Prospetto 3 Carichi di servizio sulle aree di lavoro (vedere anche punto 6.2.2)

UNI EN 12811 1   Prospetto 3

...
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 6565 | 16 Febbraio 2023

ID 19049 | | Visite: 883 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 febbraio 2023 n. 6565

Mortale schiacciamento dell'escavatorista. Mancato adeguamento del POS alle più articolate e complesse attività di scavo

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6565 Anno 2023
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 02/12/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza pronunciata alla udienza del 31 Gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti che aveva riconosciuto C.R. e V.V. colpevoli del reato di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sostituiva la pena detentiva ad essi applicata nella corrispondente pena della multa nella misura di euro 30.000 da versarsi in trenta rate mensili di pari importo eliminando al contempo il beneficio della sospensione condizionale della pena e rimetteva al giudice civile la definitiva liquidazione del risarcimento del danno in favore della parte civile costituita INAIL.

2. A C.R., titolare della ditta EDILCOM s.r.l. e datrice di lavoro del lavoratore infortunato e a V.V., quale direttore del cantiere e comunque quale soggetto preposto alla lavorazione, che consisteva nella realizzazione del marciapiede in centro urbano di Fara San Martino, era contestato un difetto di specificazione nel POS, esibito e consegnato all'Amministrazione comunale in relazione alle misure preventive e protettive da adottarsi in relazione alle suddette attività, le quali comportavano anche la realizzazione di scavi fino alla profondità di 2,50 metri, nonché la omessa predisposizione di armature idonee a sorreggere le pareti di tali scavi. Tali inosservanze erano ritenute causalmente efficienti alla determinazione dell'infortunio laddove C.A., occupato nell'attività di escavatorista e sceso dal mezzo con la benna dalla parte della discesa, a causa dell'andamento del terreno e dal fatto che si presentasse cedevole, veniva schiacciato tra la parete dello scavo e lo sfilo metallico dello stabilizzatore, posto che la benna, lasciata a motore acceso, scivolava in avanti, riportando lesioni che ne cagionavano l'immediato decesso.
3. Il giudice distrettuale in via preliminare escludeva che il reato si fosse prescritto in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di appello in quanto la pronuncia di condanna era intervenuta con riferimento al reato ritenuto in contestazione, il quale si presentava aggravato in ragione dell'inosservanza delle disposizioni concernenti la prevenzione di infortuni e che pertanto il termine prescrizionale risultava raddoppiato ai sensi dell'art.157 comma 6 cod.pen.

3.1 Il giudice distrettuale, in punto di responsabilità penale, pure riconoscendo rilievo alla prospettazione degli appellanti, secondo la quale l'infortunio si era verificato non già quando l'escavatorista si trovava all'interno di uno scavo profondo, ma allorquando stazionava all'altezza di uno scavo di circa mezzo metro e che era rimasto schiacciato tra l'escavatore, che si era mosso scivolando per circa 2,50, e la recinzione di una abitazione che delimitava lo scavo e solo successivamente era stato trascinato verso la parte più profonda, riteneva tale accadimento collegato a un difetto di individuazione e di valutazione dei rischi per quel tipo di lavorazioni ai sensi dell'art.96 comma 1 lett.g) D.Lgs. 81/2008. In particolare rilevava come il piano operativo predisposto dalla società esecutrice avesse avuto ad oggetto interventi di rifacimento dei marciapiedi che avrebbero comportato modeste opere di escavazioni, per profondità comunque non superiori a otto centimetri laddove, a seguito di intese con l'amministrazione committente, verosimilmente volte alla verifica della tenuta di tubazioni e all'accertamento di eventuali infiltrazioni, si erano realizzate operazioni di scasso e di escavazione variabili tra 50 cm e 2,50 cm, interventi che avrebbero giustificato la previsione di rischi di infortunio e la predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione in termini adeguati alla maggiore consistenza e alla maggiore profondità degli interventi di scavo, in ragione dell'innalzamento del rischio collegato alle operazioni con mezzi meccanici. Rilevava ancora che la carenza di adeguamento del POS aveva assunto rilievo causale efficiente e decisivo nella dinamica dell'infortunio atteso che, a prescindere dalla colpa concorrente dell'escavatorista, che era sceso dal mezzo lasciando il motore acceso e la benna non correttamente aderente al terreno, la mancata stabilizzazione del terreno intorno allo scavo (pure profondo circa 50 cm) avevano favorito il movimento del mezzo meccanico che movendosi in direzione dello scavo, per la inidonea stabilizzazione e per la cedevolezza del terreno, vi aveva fatto ingresso con una ruota schiacciando il lavoratore contro la recinzione del manufatto limitrofa all'area di scavo. Assume ancora il giudice di appello che qualora fossero stati apprezzati nel POS i rischi derivanti dalla profondità dello scavo e della cedevolezza del terreno, avrebbero potuto essere adottate opportune cautele per evitare i rischi di destabilizzazione del mezzo (quali la predisposizione di una base di appoggio, ovvero la realizzazione di armature, ovvero il mantenimento di distanza adeguata tra il mezzo e lo scavo).

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli imputati C.R. e V.V. mediante due motivi di ricorso.
Con una prima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato pronunciamento del proscioglimento degli imputati per prescrizione laddove il giudice di primo grado aveva escluso la ricorrenza della ipotesi aggravata di cui all'art.589 comma 2 cod.pen. per inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche con la conseguenza che non era applicabile il raddoppio del termine prescrizionale previsto dall'art.157 comma 6 cod.pen.
Con un secondo articolato e diffuso motivo di ricorso denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati rilevando che la violazione cautelare non risulta dotata di efficienza causale rispetto all'evento.
Premessa la ricostruzione delle fasi dell'evento sulla base delle emergenze documentali, tecniche e dichiarative ed escluso che l'escavatorista, al momento dell'infortunio fosse intento a posizionare una lastra di cemento sotto lo stabilizzatore del mezzo e che lo stesso fosse rimasto schiacciato all'interno dello scavo ovvero lungo la parete dello scavo (profondo solo mezzo metro nel punto interessato), come prospettato in imputazione, gli elementi acquisiti evidenziavano che il C.A. era stato attinto dal mezzo in movimento e schiacciato tra l'escavatore e la recinzione del condominio, di talchè la motivazione della sentenza impugnata era lacunosa per avere dato rilievo decisivo alla presenza di uno scavo della profondità di circa mezzo metro poiché non era stato in nessun atto processuale individuato il punto preciso in cui il lavoratore era stato schiacciato dall'escavatore e al contempo il POS della ditta esecutrice risultava conforme a legge in relazione alla realizzazione di interventi che prevedevano la realizzazione di scavi fino a 1,5 metri di profondità, né era risultato che l'escavatore, in fase di avanzamento verso il lavoratore avesse perso stabilità a causa dello scavo o del terreno lavorato. La causa dell'infortunio era esclusivamente dipesa ad una serie di inosservanze dell'escavatorista che, seppure adeguatamente formato e specializzato, aveva contravvenuto a fondamentali norme di prudenza per essere sceso dal mezzo senza avere spento il motore, senza avere posizionato la benna in modo da impedirne il movimento, senza avere abbassato gli stabilizzatori e azionato il freno di stazionamento, comportamenti tutti ritenuti efficienti ai fini della realizzazione dell'evento anche dall'ispettore del lavoro Lalla e dal consulente del Pubblico ministero. Inoltre il C.A. veniva schiacciato laddove lo scavo era profondo solo 50 cm. Con la conseguenza che la circostanza che più a valle fosse stato realizzato uno scavo profondo m.2,55 non ha svolto alcuna incidenza causale sul decesso del C.A..
A tale riguardo rileva che l'art.119 D.Lgs. n.81/2008 prevede l'adozione di ulteriori prescrizioni in materia antinfortunistica soltanto in presenza di scavi di profondità superiore a 1, 50 metri di talchè nessun rilievo avrebbe potuto essere dato al fatto che erano stati realizzati scavi di mezzo metro, per riconoscere un aggravamento del rischio nella realizzazione di interventi che prevedevano la realizzazione di scavi superficiali. Escludeva pertanto la logicità dell'inferenza secondo la quale potesse riconoscersi un difetto nel POS per ragioni connesse alla profondità dello scavo in quanto si sarebbe posta in violazione dei principi in materia di causalità della colpa e avrebbe fatto sorgere la responsabilità del soggetto titolare di una posizione di garanzia per il solo fatto della "asserita" inosservanza della regola cautelare. Evidenziava inoltre che le prescrizioni integrative del POS, introdotte per consentire la ultimazione dei lavori a seguito dell'infortunio, e codificate in una sezione integrativa (scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici) erano già presenti nel POS originario, seppure non in una sezione specifica e all'uopo riportava il testo modificato del POS e l'originaria dizione in punti (da punto 1 a punto 25), con la previsione dei comportamenti da adottare nella situazione venutasi a creare. Assumeva pertanto che il mancato aggiornamento del POS non aveva determinato alcun deficit sulle modalità esecutive da adottare ma l'infortunio era dipeso dalla specifica inosservanza da parte del conducente della disposizione del POS contenuta a pag.46 di 55 concernente la discesa a terra in assenza di stabilizzazione del mezzo e che la presenza dello scavo, peraltro posto a circa 2,50 m. dal punto di stazionamento del mezzo meccanico non aveva avuto alcun rilievo eziologico ai fini della realizzazione dell'evento laddove l'inclinazione assunta dall'escavatore e la parziale entrata della ruota nello scavo appartenevano alla fase successivo dello schiacciamento.
Nella specie ricorrevano pertanto presupposti per ritenere che, sebbene la condotta del lavoratore si fosse inserita nel segmento di lavorazione allo stesso demandato, nondimeno si era manifestato in termini di così macroscopica imprudenza, avventatezza e superficialità da escludere qualsivoglia relazione causale tra la condotta degli imputati e l'evento.
Le parti hanno concluso depositando conclusioni scritte ai sensi dell'art.23 bis D.L. 137/2020.
Il sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa della parte civile ha concluso per la inammissibilità, ovvero in subordine per il rigetto del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese del grado. Ha depositato memoria difensiva.
La difesa degli imputati ha concluso in via preliminare per il proscioglimento degli imputati per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Nel merito ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità degli imputati.

Considerato in diritto

1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che assume il compimento del termine necessario a prescrivere il reato prima della definizione del giudizio di appello, in quanto la circostanza aggravante della inosservanza della disciplina antinfortunistica sarebbe neutralizzata dal giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche operato dal giudice di primo grado.
2. L'argomento difensivo si pone invero in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove è stato ripetutamente affermato che ai fini della prescrizione del reato deve tenersi conto della circostanza aggravante ad effetto speciale e della recidiva ad effetto speciale ancorchè siano ritenute sub-valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art.157 comma 3 cod.pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod.pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. Tale principio ripetutamente affermato dalle sezioni semplici della Suprema Corte di Cassazione in relazione alle circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.4, n.38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv.282057) e alla recidiva (sez.6, n.50995 del 9/07/2019, Pastore, Rv.278058), è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite sia ai fini della procedibilità del reato (n.3585 del 24/09/2020, PG/Li Trenta, Rv.280262), sia ai fini della qualificazione giuridica della recidiva e al computo del termine prescrizionale (n.30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv.283328), sia con riferimento alla valorizzazione dei precedenti penali per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (n.20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv.275319).

3. Infondate sono invece le articolazioni del secondo motivo di ricorso che attengono al riconoscimento della responsabilità penale degli imputati in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza della disciplina prevenzionistica con particolare riferimento all'ordito motivazionale che assume la ricorrenza di relazione causale tra la contestata inosservanza della regola cautelare (mancato adeguamento del POS alle più articolate e complesse attività di scavo con omessa predisposizione dei relativi strumenti prevenzionistici) e l'evento dannoso, consistito nello schiacciamento dell'escavatorista, sceso dal mezzo e rimasto intrappolato tra l'escavatore, che si era mosso inclinandosi una volta raggiunto il margine dello scavo, e la recinzione dell'edificio confinante.
3.1 Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato gli imputati responsabili del reato ascritto commesso, di concorso in omicidio colposo, configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità di C.R. e di V.V. in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità.
3.2 È noto infatti che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105).

4. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la verificazione del sinistro.
4.1 A tale proposito la difesa del ricorrente, deduce il travisamento della prova in relazione alla dinamica dell'infortunio, con particolare riferimento alla esatta ubicazione in cui la persona offesa era stata attinta dall'escavatore in movimento rimanendo intrappolato e schiacciato, per sostenere che, a fronte dei gravi profili di colpa ascrivibili all'escavatorista, il mancato adeguamento del POS alle sopravvenute esigenze delle lavorazioni (scavi in profondità con necessità di procedere alla realizzazione delle armature e comunque alla messa in sicurezza dell'area adiacente), non aveva assunto alcuna rilevanza causale, in quanto la persona offesa era stata attinta e schiacciata in un punto in cui lo scavo era profondo solo mezzo metro e quindi non si imponeva la predisposizione di misure di sicurezza diverse da quelle previste per scavi superficiali.
4.2 L'articolazione difensiva è priva di fondamento in quanto il giudice distrettuale, pure prospettando che la causa della morte dell'escavatorista potesse non essere stata determinata dal trascinamento del C.A. nella porzione più profonda dello scavo, ha fornito logico e non contraddittorio rilievo al mancato adeguamento del POS da parte del datore di lavoro, come elemento incidente sull'errata procedura di lavoro seguita dal dipendente infortunato.
4.2.1 Con argomenti privi di frattura logico giuridica ha infatti precisato che l'obbligo a carico del datore di lavoro non si arresta alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza che contenga la indicazione delle misure di sicurezza volte a prevenire le fonti di rischio connesse alla natura e alle caratteristiche delle opere oggetto di appalto, ma si estende ad un onere di aggiornamento e di adeguamento del piano, allorquando l'impresa sia chiamata a realizzare opere nuove o aggiuntive che comportano modalità o sistemi di lavorazione più complessi e articolati, così da imporre la riconsiderazione, in chiave prevenzionistica, di ulteriori fonti di rischio e quindi la predisposizione di misure di sicurezza coerenti con l'innalzamento del grado di pericolo connesso alle suddette lavorazioni.
4.3 Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione operata dal giudice distrettuale il quale ha evidenziato come "in corso di opera, al fine di verificare ed eliminare alcune infiltrazioni, è stato eseguito un lavoro affatto diverso, consistito in uno scavo variabile tra 50 cm e 255 cm. 'E del tutto evidente come la nuova opera, per le sue caratteristiche di complessità, ha comportato un notevole innalzamento del rischio che non è stato in alcun modo riconsiderato ai fini di un aggiornamento del piano", che avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni del terreno (rimosso e quindi per natura cedevole) e le conseguenze in ordine alla stabilità dei mezzi adoperati; sul punto il giudice distrettuale argomentava che "qualora fossero stati apprezzati nel piano operativo per la sicurezza i rischi derivanti dalla profondità dello scavo e dalla cedevolezza del terreno (connessi sia alla profondità sia al fatto che in quel punto si erano verificate infiltrazioni), avrebbero potuto essere adottate opportune cautele per il rischio di destabilizzazione del mezzo", il quale aveva perso stabilità muovendosi in direzione dello scavo che il C.A. stava ispezionando "sia per la pendenza, sia per la cedevolezza del terreno a margine dello scavo e quindi, in mancanza di una idonea stabilizzazione, è precipitato all'interno schiacciando il lavoratore contro la recinzione".
4.4 Gli argomenti del giudice distrettuale oltre che privi di illogicità evidenti, sono resistenti alle censure della difesa dell'imputato la quale assume la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove la stessa normativa antinfortunistica (art.119 D.Lgs. 81/2008) non impone l'obbligo di procedere a particolari cautele per armare le pareti dello scavo se non per profondità superiori a m. 1,5 di altezza, mentre nella specie lo scavo era profondo circa mezzo metro.
4.4.1 Invero il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato che la esigenza di procedere ad un aggiornamento del POS, ai fini che qui rilevano, era imposta dal fatto che, a fronte della programmazione di opere superficiali che comportavano lo scasso della sede viaria per pochi centimetri (per il rifacimento dei marciapiedi), la ditta appaltatrice si era successivamente assunta nei confronti del comune un impegno aggiuntivo, relativo alla verifica di eventuali perdite dalle condutture idriche e dalle diramazioni verso le abitazioni prospicienti) e quindi alla realizzazione di escavazioni ben più impegnative e profonde e ciò aveva determinato un innalzamento del rischio per la sicurezza delle lavorazioni che si ripercuoteva in differenti ambiti.
4.4.2 Uno di tali ambiti afferiva alla accresciuta instabilità del terreno che si trovava ai margini dello scavo e alla profondità delle escavazioni, cosicchè l'escavatorista, sceso dal mezzo, mentre era intento a perlustrare l'interno di uno scavo profondo circa 50-60 cm., veniva investito dall'escavatore che, sebbene in posizione di arresto, si era mosso e aveva perso in stabilità (per la cedevolezza del terreno scavato) e aveva acquisito inclinazione (in ragione della profondità dello scavo in cui si era incuneato).
4.5 Appare evidente pertanto che la questione, posta dalla difesa dei ricorrenti, circa l'insussistenza dell'obbligo di armare gli scavi profondi è del tutto eccentrica rispetto alla fattispecie in esame. L'esigenza di adeguamento del POS è stata ritenuta cogente dalla Corte di Appello in ragione del diverso atteggiarsi delle lavorazioni rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto di appalto (a fronte di POS che avrebbe dovuto invece contenere una apposita sezione sullo "scavo a sezioni obbligate con macchina operatrice"), sia con riferimento alla natura delle lavorazioni aggiuntive (escavazioni più profonde, esplorazione delle condutture), sia con riferimento ai maggiori rischi connessi al mezzo di lavoro impiegato (escavatore) in ragione delle accresciute sezioni di scavo praticate, della cedevolezza del terreno di sedime e della instabilità del mezzo utilizzato.
4.6 La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto priva di contraddizioni e si pone peraltro nel solco della giurisprudenza di legittimità che impone al datore di lavoro un costante aggiornamento del piano operativo della sicurezza in relazione alla natura e alle caratteristiche delle lavorazioni da compiersi (sez.4, n.45862 del 14/9/2017, Prina, Rv.271026; n.2845 del 10/10/2020, Martinelli, Rv.280319).

5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile INAIL, la quale ha depositata una memoria difensiva pertinente e utile ai fini della decisione, spese che, ai sensi del D.M. 10/03/2014 n.55 si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile INAIL che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori.

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 6565 Anno 2023.pdf
 
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