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Legge 21 dicembre 1978 n. 845

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Legge 21 dicembre 1978 n  845

Legge 21 dicembre 1978 n. 845 / Legge-quadro formazione professionaleConsolidato Gennaio 2023

Legge-quadro in materia di formazione professionale

(GU n.362 del 30.12.1978)
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Aggiornamenti all'atto 20/05/1993
DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148 (in G.U. 20/05/1993, n.116) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236

21/04/1998
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (in SO n.77, relativo alla G.U. 21/04/1998, n.92)

12/05/1998
DECRETO 25 marzo 1998, n. 142 (in G.U. 12/05/1998, n.108)

23/09/2015
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221)
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Art. 1. (Finalita' della formazione professionale)

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalita' dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2. (Oggetto della formazione professionale)

(comma abrogato dal D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112)
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.

Art. 3. (Poteri e funzioni delle regioni)

Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potesta' legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformita' ai seguenti principi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita' delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attivita' formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalita' e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attivita' di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attivita' regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumita' pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attivita' formativa e favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuni accordi con l'autorita' scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attivita' di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali. Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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