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INAIL | Dossier Covid-19

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Dossier speciale INAIL Covid

Dossier Covid-19

INAIL, 28 Aprile 2020

Fin dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus (Sars-CoV-2), l’Inail ha potenziato le attività di comunicazione, veicolando quotidianamente le informazioni e gli aggiornamenti relativi all’emergenza sanitaria anche attraverso un linguaggio più vicino alle abitudini e alle esigenze dei cittadini

Lo speciale arricchito da link, video e rimandi multimediali fa il punto sulle misure adottate dall’Istituto per fronteggiare l’epidemia da coronavirus offrendo in un unico prodotto il quadro completo di tutte le informazioni messe a disposizione dall’istituto per orientare i cittadini nell’attuale fase di emergenza sanitaria.

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Fonte: INAIL

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Documento tecnico INAIL trasporto pubblico collettivo terrestre

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Documento tecnico INAIL

Documento tecnico INAIL trasporto pubblico collettivo terrestre

Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-CoV-2

La ripresa della mobilità, dovuta al progressivo allentamento delle misure contenitive, necessita di una riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico terrestre in grado da un lato di sostenere la ripresa delle attività, dall’altro di garantire una efficace tutela della salute dei lavoratori del settore e dei passeggeri.

Il documento, realizzato da Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione Civile, contribuisce a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa l’adozione di misure di sistema, organizzative e di prevenzione, nonché semplici regole per l’utenza per il contenimento della diffusione del contagio sui mezzi di trasporto pubblico collettivo terrestre.

La pubblicazione contiene anche un’analisi di benchmark delle principali misure contenitive adottate per il settore dei trasporti terrestre a livello internazionale.

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 Fonte: INAIL

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PAF 2020 | Cappe sterili e Lampade Germicide

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PAF 2020 Cappe sterili e Lampade Germicide

PAF 2020 | Cappe sterili e Lampade Germicide

Procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali

PAF, 20 Aprile 2020

Tra gli effetti collaterali della così detta “guerra” contro il corona virus gira da qualche giorno sui social la pubblicità di lampade germicida da utilizzare ovunque in casa ed al lavoro.

Vengono pubblicizzate come alternativa “ecologica” ai normali disinfettanti, in quanto i raggi UV sarebbero “naturali “ e sicuri. Vengono poi mostrati tutorial su come acquistare ed installare in maniera facile una lampada germicida in qualsiasi ambiente.

Quello che non viene colpevolmente detto in queste pubblicità ingannevoli è che le lampade germicida sono dispositivi estremamente pericolosi, in grado di produrre gravi danni alle persone inconsapevolmente esposte alla radiazione UVC da queste emessa. La radiazione UVC di per sé non può essere percepita dall’essere umano in quanto non dà alcuna sensazione termica e non è visibile Quindi se siamo esposti non abbiamo alcun modo di rendercene conto. Bastano pochi secondi di esposizione per provocare danni eritemali ad occhi e cute. Tanto maggiore è la durata dell’esposizione tanto maggiore è il danno arrecato.

Purtroppo gli effetti acuti non sono immediati ma emergono soltanto alcune ore dopo l’esposizione. Noi addetti alla prevenzione abbiamo visto lavoratrici ricoverate in ospedale con ustioni di terzo grado e che hanno abortito a seguito di ore di esposizione inconsapevole in laboratorio. Esposizioni accidentali provocate da lampade accese per sbaglio, per distrazione…abbiamo visto sportivi ustionati da lampade germicida installate negli spogliatoi di palestre, abbiamo visto infermiere ricoverate con danni eritemali gravi per lampade germicida incautamente accese in sale operatorie.

Inoltre va ricordato che la radiazione UV è un CANCEROGENO CERTO PER L’UOMO – per tumori oculari e cutanei, così come classificata dalla IARC (agenzia internazionale di ricerca sul cancro). Il cancro può insorgere decine di anni dopo l’aver subito un danno acuto o a seguito di esposizioni croniche protratte negli anni.

Negli ospedali e nei laboratori di analisi dove vengono sistematicamente utilizzate questo tipo di sorgenti, per prevenire danni da esposizioni inconsapevoli delle persone, il personale dovrebbe essere stato addestrato al corretto utilizzo delle lampade e gli ambienti dove sono attive lampade germicida dovrebbero essere segnalati con cartelli di pericolo; inoltre tutte le entrate dovrebbero essere collegate a sistemi automatici che in caso di apertura involontaria, spengono le sorgenti; tutto questo per evitare qualsiasi esposizione accidentale, anche momentanea, alla radiazione UVC.

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Fonte: PAF

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Circolare DC N° 08/2018 | Rinvio migrazione UNI ISO 45001:2018

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Rinvio migrazione UNI ISO 45001 2018

Rinvio migrazione UNI ISO 45001:2018 al 30.09.2021

Circolare informativa DC N° 08/2018 

Migrazione alla UNI ISO 45001:2018 delle certificazioni accreditate e transizione ai documenti IAF MD 22:2018 e ISO IEC TS 17021-10:2018

La data ultima per la migrazione alla UNI ISO 45001:2018, prevista per il 11 marzo 2021, è stata prorogata al 30 settembre 2021.

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Si tratta di una delle misure di tutela IAF rivolta alle aziende interessate alla migrazione che stanno incontrando oggettive difficoltà, causate dalla crisi sanitaria Covid-19 in atto, a completare l’iter di valutazione per conseguire la certificazione allo standard UNI ISO 45001:2018.

Con la pubblicazione della norma ISO 45001 del 12 marzo 2018 “Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use” e della sua pubblicazione nella versione italiana del 13 marzo 2018, come UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso”, nasce la prima norma ISO certificabile, sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’intraprendere il processo di migrazioni delle certificazioni accreditate, gli Organismi di Certificazione devono tenere presente sia le tempistiche necessarie per completare la migrazione, sia lo scenario normativo che si è delineato, a livello internazionale, in particolare:

- In data 18 gennaio 2018 è stato pubblicato il documento IAF MD 21: 2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2008 from OHSAS 18001:2007” che definisce i requisiti per la migrazione delle certificazioni dalla norma OHSAS 18001:2007 alla norma UNI ISO 45001:2018.

Il documento IAF conferma che il periodo di migrazione alla ISO 45001:2018 durerà 3 (tre) anni, a partire dal 12 marzo 2018, in accordo alla delibera dell’Assemblea Generale IAF, riunitasi in India a novembre del 2016, e che la Norma OHSAS 18001: 2007 non avrà più valenza a partire dal 12 marzo 2021.

- Dal 25 gennaio 2018, in materia di certificazioni OH&S accreditate, sono applicabili i requisiti del documento IAF MD 22:2018 “Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management System (OH&SMS)”. Il documento IAF non sostituisce alcun requisito della ISO/IEC 17021-1:2015, ma definisce i criteri addizionali specifici per la valutazione degli accreditamenti OH&SMS, da parte degli Organismi di Certificazione.

Lo IAF MD 22:2018, inoltre, è applicabile a tutte le certificazioni di OH&SMS (OHSAS 18001:2007, UNI ISO 45001:2018 e altre), mentre il Regolamento Tecnico RT 12 è applicabile esclusivamente per la gestione delle certificazioni OHSAS 18001, in Italia, sulla base della Linea Guida UNI INAIL ISPESL PARTI SOCIALI e quindi non può essere applicato per la gestione delle certificazioni UNI ISO 45001:2018.

- Il 22 maggio 2018 la General Assembly di EA ha deliberato il ritiro del documento EA 3/13 M:2016, in quanto i requisiti del documento sono stati recepiti nel documento IAF MD 22:2018, applicabile a livello mondiale.

-  Infine, lo scorso marzo, è stato approvato e pubblicato il documento ISO IEC TS 17021-10: “Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems”, che definisce i requisiti di competenza per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.  Attualmente, quindi, coesistono due diversi documenti, oltre la ISO 17021-1:2015 e la ISO IEC TS 17021-10: 2018, che regolamentano la gestione delle certificazioni OH&SMS accreditate:

Documento

Alla luce di quanto premesso è quindi auspicabile che ciascun Organismo di Certificazione intraprenda quanto prima gli iter di migrazione alla UNI ISO 45001:2018 delle certificazioni e di transizione ai nuovi documenti IAF MD 22 e ISO IEC TS 17021-10, per l’accreditamento.

L'intervento organico e strutturato su tutti i documenti, i contratti e regolamenti riguardanti l’accreditamento in materia OH&S, nonché la formazione rivolta al personale e il coinvolgimento dei clienti nell’iter di migrazione consentirebbero, infatti, di rispondere prontamente alle organizzazioni che richiedono una certificazione UNI ISO 45001:2018.

[...] Segue in allegato

Fonte: ACCREDIA

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Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020

ID 10645 | | Visite: 94456 | News Sicurezza

Protocollo condiviso Covid 19 24 04 2020

Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

24 Aprile 2020

Protocollo condiviso consolidato 2021 in formato Check list

Il 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di  sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e

premesso che

il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
- In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea [¹]. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS¹ 
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti  Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
- L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie,
camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

- l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

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[¹] La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
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¹ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

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Fonte: CISL

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Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

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Documento tecnico INAIL 23 04 2020

Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro | Definitivo

INAIL, 23.04.2020

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

L’Inail, nell’ambito delle diverse funzioni assicurativa, riabilitativa, prevenzionale e di ricerca, ha messo in atto iniziative con l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale.

La presente pubblicazione, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la protezione Civile, al quale Inail partecipa con un suo rappresentante, è frutto di un lavoro tecnico di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il documento è composto da due parti:

- la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.

- La seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.

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DVR D.Lgs. 81/2008

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.

Tali misure posso essere cosi classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione 
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
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Fonte: INAIL

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Materiali contenenti amianto analisi d’immagine iperspettrale

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MCA

Materiali contenenti amianto analisi d’immagine iperspettrale

INAIL, 2020

Riconoscimento e caratterizzazione di materiali contenenti amianto mediante analisi d’immagine iperspettrale

L’amianto e i Materiali Contenenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90 poiché l’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori ed utilizzatori mondiali di tale sostanza e di MCA.

Al fine di agevolare le attività di mappatura e riconoscimento dei MCA sono state sviluppate e messe a punto nuove procedure di riconoscimento e caratterizzazione mediante l’impiego di tecnologie innovative non invasive e non distruttive. In particolare, nel presente lavoro vengono illustrate procedure per la mappatura 2D delle superfici mediante imaging iperspettrale (HSI). Si riportano dati di campioni analizzati di differenti tipologie di MCA, caratterizzati da matrici di diversa natura (cementizie, resinoidi, cellulosiche, etc.) e provenienza (da cantieri di bonifica in diverse Regioni) e dalla presenza di differenti tipologie di minerali di amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, antofillite, actinolite).

Fonte: INAIL

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Linee guida MIT sulla sicurezza nei cantieri edili

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Linee guida MIT sulla sicurezza nei cantieri edili

Linee guida MIT sulla sicurezza nei cantieri edili

MIT 19.03.2020 / CNI 20.04.2020

Update 20.04.2020

Validate CNI Circolare n. 542 del 20.04.2020

"molti Ordini provinciali hanno richiesto al CNI chiarimenti in materia di sicurezza nell’ambito dei cantieri edili in relazione allo stato di emergenza in atto. Il Consiglio Nazionale, sentito il GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ritiene di considerare valido e certamente conducente alle necessità scaturenti dall’attuale situazione emergenziale, il “protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”, emanato dal MIT, che si allega alla presente.
Pertanto invitiamo gli Ordini a dare comunicazione del protocollo ai propri iscritti, affinché gli stessi possano intervenire in maniera adeguata per quanto riguarda le attività di coordinatore in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE), integrando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con i contenuti e gli indirizzi del citato documento. 

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili

Pubblicate le linee guida per i Cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE.

Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria.

Il documento raccomanda, comunque:

- il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale
- la massima limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.

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Fonte: MIT

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Decreto 6 aprile 2020

ID 10576 | | Visite: 8990 | Prevenzione Incendi

Decreto 6 aprile 2020 RTV

Decreto 6 aprile 2020

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

(GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020)

Entrata in vigore: 29.04.2020

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Art. 1 Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1.
2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».
3. All'art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».
4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: «s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido"».

Art. 4 Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. È approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 5 Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegato 1 (articolo 1) REGOLE TECNICHE VERTICALI
Capitolo V. 9 Asili nido

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Allegato 2 (articolo 4)
Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.4.2, è sostituita come segue:
“ b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤12m;
HB: 12m < h ≤ 24m;
HC: 24m< h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54m;
HE: h >54 m.”
2. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.7.2, è sostituita come segue:
“ b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12m;
HB: 12 m < h ≤ 24m;
HC: 24m < h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54m;
HE: h >54 m.”
3. Al comma 2 del paragrafo V.7.2, la classificazione delle aree TA è modificata come segue:
“TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;”
4. La nota [1] della Tabella V.5-2:Compartimentazione del paragrafo V.5.4.3, è modificata come segue:
“[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa, se ubicate a quota ≥ -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.”

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COVID 19 | Orientamenti protezione della salute settore marittimo

ID 10570 | | Visite: 4190 | News Sicurezza

Orientamenti protezione della salute settore marittimo

COVID 19 | Orientamenti protezione della salute settore marittimo

Orientamenti relativi alla protezione della salute, al rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle navi

Comunicazione della Commissione (2020/C 119/01)

GU C 119/1 del 14.4.2020

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La pandemia di Covid-19 ha conseguenze di ampia portata per il trasporto marittimo e le persone a bordo delle navi. Gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali indicano che gli Stati membri dovrebbero agevolare il transito dei cittadini dell'UE e dei cittadini di paesi terzi che risiedono nell'UE affinché possano ritornare nel paese di origine. I lavoratori che svolgono funzioni essenziali, indipendentemente dalla loro cittadinanza, dovrebbero poter transitare e viaggiare al fine di garantire la continuità dell'attività professionale.

Le persone a bordo delle navi dovrebbero poter intraprendere viaggi essenziali. I cittadini dell'UE rimasti bloccati in Stati membri diversi da quello di cittadinanza o residenza, in paesi terzi o in alto mare dovrebbero poter rientrare nel paese di origine se il loro stato di salute lo consente. Ricade sugli operatori e sugli armatori delle navi da crociera la responsabilità primaria per l'organizzazione del rientro delle persone a bordo, indipendentemente dal fatto che lo sbarco abbia luogo all'interno o al di fuori dell'UE.

Molti marittimi imbarcati su navi da carico operanti in acque europee sono cittadini di paesi terzi. Indipendentemente dalla loro cittadinanza, dovrebbe essere loro consentito di viaggiare verso i porti in cui si devono imbarcare e di sbarcare e ritornare nel paese di origine, il che contribuirebbe anche a garantire che il settore rimanga operativo a medio e lungo termine, come confermato dalla comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi. Solo se sono possibili i cambi di equipaggio il trasporto marittimo può continuare senza interruzioni, salvaguardando il mercato interno attraverso la distribuzione di merci nell'UE e consentendo l'esportazione e l'importazione di carichi da e verso i porti dell'UE. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero designare porti in cui tali cambi di equipaggio siano agevolati.

Vi sono circa 600 000 marittimi di tutte le nazionalità che operano a bordo di navi di interesse UE in tutto il mondo. Secondo l'Organizzazione marittima internazionale i cambi di equipaggio dovrebbero essere possibili in tutto il mondo. Al fine di garantire la continuità e la sicurezza del trasporto marittimo, la Commissione sta adottando misure per agevolare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a consentire i cambi di equipaggio nei loro porti.

La continuità dei servizi di trasporto marittimo è di fondamentale importanza strategica per l'UE, poiché il 75% delle merci che arrivano nell'UE o ne escono e il 30% delle merci che circolano nel mercato interno sono trasportate via mare. Le misure restrittive adottate per contrastare la pandemia di Covid-19 dovrebbero avere il minore impatto possibile sulla libera circolazione delle merci al fine di mantenere l'attività economica. Le restrizioni non dovrebbero causare gravi perturbazioni alle catene di approvvigionamento, ai servizi essenziali e alle economie degli Stati membri o dell'UE nel suo complesso.

In linea con la comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi, dovrebbe essere consentito l'attraversamento delle frontiere e il transito dei marittimi affinché questi ultimi assumano le loro funzioni a bordo delle navi da carico e rientrino nel paese di origine alla scadenza dei loro contratti. Quando gli Stati membri effettuano screening sanitari, questi ultimi non dovrebbero ritardare in modo significativo l'imbarco o il rimpatrio dei marittimi.

Nei porti dell'UE dovrebbero essere adottate misure volte a proteggere il personale del settore del trasporto marittimo e i lavoratori portuali, nonché i marittimi e le altre persone a bordo, durante l'imbarco e lo sbarco. Al fine di garantire la loro salute e sicurezza, conformemente al diritto dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrebbero essere valutati tutti i rischi e dovrebbero essere poste in essere le misure preventive e protettive appropriate. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha fornito informazioni specifiche sulla sicurezza e la salute dei lavoratori in merito alla protezione dall'esposizione alla Covid-19.

Dovrebbe essere tenuto conto anche dei Consigli per gli operatori di navi in tema di preparazione e risposta al focolaio di COVID-19 elaborati dagli esperti dell'azione congiunta EU Healthy Gateways. Quando si ritiene che una persona a bordo costituisca un possibile rischio per la salute pubblica, si dovrebbero adottare misure adeguate per evitare la trasmissione, garantendo nel contempo un rapido accesso a un'assistenza medica adeguata, indipendentemente dalla cittadinanza della persona interessata. L'assistenza sanitaria dovrebbe essere offerta anche a coloro che sono stati a contatto con tale persona. I membri dell'equipaggio che si sospetta siano infettati dovrebbero rimanere in autoisolamento, ove possibile, e cercare di sbarcare prima possibile per sottoporsi a test. Dovrebbero indossare una mascherina ed evitare ulteriori contatti con altre persone che non indossano dispositivi di protezione individuale, sia a bordo sia al momento dello sbarco.

Nell'attuazione delle misure contemplate da tali orientamenti, gli Stati membri dovrebbero consultare le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro nei settori portuale e del trasporto marittimo.

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Gestione stress e prevenzione del burnout operatori sanitari Covid-19

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Gestione stress prevenzione burnout

Gestione dello stress e prevenzione del burnout negli operatori sanitari nell'emergenza Covid-19

INAIL, 11 Aprile 2020

Il documento illustra l’iniziativa promossa da Inail, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, finalizzata all’attivazione di servizi di supporto psicologico per gli operatori sanitari nella gestione dello stress e prevenzione del burnout.

L’emergenza sanitaria creatasi ha richiesto l’identificazione e l’attuazione di misure di prevenzione con un importante impatto sulle abitudini e sugli stili di vita della popolazione in generale. Tali azioni di contrasto, seppur finalizzate a preservare la salute della popolazione, determinano nuove ed inusuali condizioni di vita e di lavoro dettate dall’emergenza che, associate alla paura crescente per la possibilità di contagio e malattia, hanno effetti sullo stress e sul livello di malessere delle persone.

Per gli operatori sanitari la situazione di emergenza comporta a una serie maggiore di fattori di rischio legati alla cura del paziente contagiato, che possono contribuire all’accrescimento di stress psico fisico, primi tra i quali: l’esposizione agli agenti patogeni, la paura di essere contagiati e di contagiare pazienti e familiari, il contatto con la morte, lo stigma sociale dovuto alla maggiore esposizione alla malattia.

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Fonte: INAIL

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Accordo 46/CSR del 7 febbraio 2013

ID 10557 | | Visite: 2645 | Conferenza Stato-Regioni

Accordo 46/CSR del 7 febbraio 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attivita' di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanita' pubblica veterinaria».

(Rep. atti n. 46/CSR).

(GU n.73 del 27-03-2013 - S.O. n. 22)

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COVID-19 | Aggiornamento professionisti antincendio

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COVID 19  Aggiornamento professionisti antincendio

COVID-19 | Aggiornamento professionisti antincendio e calcolo del quinquennio di riferimento

Circ. CNI n. 531/XIX Sess./2020

Emergenza epidemiologica COVID-19 - riscontro del Capo VVF alla nota RPT del 27/03/2020 in tema di aggiornamento dei professionisti antincendio e calcolo del quinquennio di riferimento.

Facendo seguito alla circolare CNI n. 523/XIX Sess/2020, il CNi ha tramesso, con la circolare n. 531/XIX Sess./2020, la risposta del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla nota della Rete delle Professioni Tecniche in tema di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio.

Nella lettera si conferma che i termini di differimento delle scadenze amministrative richiamate dal Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 si estendono anche alle scadenze previste dal DM 5 agosto 2011.

Quindi, la durata del quinquennio di riferimento in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, viene estesa almeno fino al 15 giugno 2020, fatto salvo il protrarsi della durata dell’emergenza in oggetto.

Ciò detto prima della superiore data (15/06/2020) il Capo del Corpo si è dichiarato disponibile, per le vie brevi, a valutare la necessità di eventuali nuove proroghe. Nel contempo è stata acquisita la disponibilità a mettere in campo, sin da subito, una serie di iniziative volte alla semplificazione nel settore della prevenzione incendi, per dare un contributo concreto alla ripresa economica del Paese.

In tal senso è stata già programmata una riunione del “Gruppo Professionisti Antincendio” della RPT, coordinata dal Consigliere Gaetano Fede, al fine di redigere una proposta dettagliata e concreta da avanzare al Corpo.

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Fonte: CNI

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Bozza DM controllo e manutenzione impianti e attrezzature antincendio

ID 10531 | | Visite: 5783 | News Prevenzioni Incendi

Bozza DM controllo e manutenzione impiantiantincendio

Bozza DM controllo e manutenzione impianti e attrezzature antincendio

Update 25.09.2021 / Pubblicato il Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo Decreto controllo PI

In allegato bozza Decreto Ministero dell'Interno che stabilisce in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. 

Il DM andrà ad abrogare l’articolo 3 comma 1 lettera e) e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.

Update 25.09.2021

Pubblicato il Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo Decreto controllo PI

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(GU n.230 del 25.09.2021)

Entrata in vigore: 25.09.2022

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a. Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere, in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
b. Tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui all’allegato II.
c. Qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’Amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti.
d. Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
e. Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Art. 3 Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.
2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria (es. norme ISO, EN, UNI, …) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II al presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 5 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 3 comma 1 lettera e) e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO I
CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

ALLEGATO II
QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

[...] Segue in allegato

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Collegati:

Cassazione Penale Sent. Sez. 7 Num.10606 | 25 marzo 2020

ID 10521 | | Visite: 2185 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Penale Sent. Sez. 7 Num. 10606 del 25 marzo 2020

Sicurezza sul lavoro: vendita macchina agricola senza dispositivi di protezione

Nella cessione di un trattore agricolo non idoneo all'uso, in quanto privo dei dispositivi di protezione, è configurabile il reato di cui gli artt. 23 e 57, c. 2, Dlgs n. 81/2008

FattoDiritto

1. La sig.ra N.M. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che, a seguito di giudizio abbreviato, l'ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 23 e 57, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 (cessione di un trattore agricolo non idoneo all'uso perché privo dei dispositivi di protezione), e l'ha condannata alla pena di 8.000,00 euro di ammenda.
1.1. Con unico motivo ha chiesto l'assoluzione dal reato a lei ascritto poiché gli elementi di prova a disposizione del giudice non consentivano di affermare la sua penale responsabilità. Non può affermarsi, deduce, che il mezzo agricolo fosse privo dei dispositivi prima della vendita né quale fosse il fine della vendita stessa (se per riparazione e successiva messa in commercio o per il suo utilizzo), trattandosi di elemento costitutivo del reato il quale non si applica alle normali transazioni tra privati.
2. Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, u.c., cod. proc. pen., la Corte di appello di Palermo ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione competente a trattare l'impugnazione.
3.Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità:
a) perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
b) perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
4.Osserva, al riguardo, il Collegio:
4.1. sono noti gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce del motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate);
4.2.l'atto di impugnazione trasmesso a questa Corte, nella parte in cui sollecita un riesame del fatto alla luce delle prove utilizzate ai fini della decisione propone un sindacato sul provvedimento impugnato estraneo al perimetro di conoscenza della Suprema Corte;
4.3.oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.);
4.4.l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);
4.5. nel caso in esame la ricorrente pone in discussione la coerenza della motivazione con le prove utilizzate pemdecisione, prove delle quali, peraltro, non eccepisce nemmeno il travisamento (ma solo una lettura diversa), sicché il fatto che abbia venduto il trattore privo dei mezzi di protezione non può essere messo in discussione in questa sede non potendo la Corte accedere al fascicolo del dibattimento;
4.6. è vero che questa Corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma (Sez. 3, n. 40590 del 03/05/2013, Rv. 256930), ma è altrettanto vero che la stessa sentenza ha ulteriormente precisato che spetta al giudice accertare, con indagine di fatto, le condizioni di vendita stabilite in concreto;
4.7. trattandosi di un'indagine di fatto, non può essere effettuata in sede di legittimità e ciò a prescindere dal fatto che la stessa appellante non deduce con chiarezza di aver effettivamente ceduto il trattore ai fini della sua riparazione e messa a norma oppure di averlo ceduto completo delle protezioni successivamente tolte dall'utilizzatore, ma pone tali eventualità astratte quali possibilità non scandagliate dal giudice di merito.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2019.

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Medico competente comunicazioni dati All. 3B rinvio al 31.07.2020

ID 10486 | | Visite: 3971 | News Sicurezza

Medico competente comunicazioni dati All  3B rinvio al 31 07 2020

Medico competente comunicazioni dati All. 3B rinvio al 31.07.2020

Prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2019.

In relazione alla evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, che vede i medici competenti impegnati in prima linea a supporto delle aziende nell’applicazione delle misure di prevenzione individuale e collettiva raccomandate dalle autorità di sanità pubblica, si comunica che con Circolare prot. n. 11056 del 31 marzo il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2019 (obbligo previsto dall’art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B).

In applicazione dell’art. 4, comma 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.

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Fonte: INAIL

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Coronavirus | linee guida per il trasporto pubblico

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Linee guida per il trasporto pubblico

Coronavirus | linee guida per il trasporto pubblico

MIT, 27.04.2020

Linee guida del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19, allegate al DPCM del 26 aprile 2020 e una scheda di sintesi delle stesse.

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Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica.

Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall’adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”.

Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:

Misure “di sistema”

L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Misure di carattere generale

Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
• Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
• E’ necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine).
• Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza.
• Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
• Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

ALLEGATO TECNICO – SINGOLE MODALITA’ DI TRASPORTO SETTORE AEREO

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l’osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

• gestione dell’accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;
• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell’aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
• previsione di percorsi a senso unico all’interno dell’aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all’interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell’ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico;
• i passeggeri sull’aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina;
• attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell’aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;
• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura al terminal d’imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall’aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l’adozione delle sotto elencate misure:

• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca
• Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
• l’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l’attività commerciale dell’unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste ( aereazione, etc.);
• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:
• per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
• per il TPL marittimo è necessario l’utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

• l’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
• prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:
- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta;
- utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;
• sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l’azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
• nelle stazioni della metropolitana:
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
- prevedere l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
• applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
• sospendere, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
• installare apparati, ove possibile, per l’acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
• aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.

SETTORE FERROVIARIO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
- misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
- notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l’accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

Nelle grandi stazioni:

• gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;
• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
• previsione di percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
• attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani dei passeggeri;
• regolamentazione dell’utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
• limitazione dell’utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
• ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura corporea;
• nelle attività commerciali:
- contingentamento delle presenze;
- mantenimento delle distanze interpersonali;
- separazione dei flussi di entrata/uscita;
- utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria
- regolamentazione delle code di attesa;
- acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all’interno della stazione o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.

A bordo treno:

• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
• eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie;
• sanificazione sistematica dei treni;
• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
• previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
• distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili,
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
• sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
- distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a “scacchiera”;
- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus;
- sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto) fino alla data di riapertura di bar e ristoranti.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero.
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

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EU OSHA: COVID-19 | guidance for a safe return to the workplace

ID 10652 | | Visite: 3492 | News Sicurezza

Back to the workplace

EU OSHA: COVID-19 | guidance for a safe return to the workplace

EU OSHA, 24.04.2020

Dall'importanza della formazione sul corretto utilizzo di guanti e mascherine protettive alla gestione dello stress mentale della paura del virus, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) ha pubblicato una guida per il dopo-coronavirus.

Nel momento in cui i governi dei vari Paesi stanno autorizzando una ripresa graduale delle attività lavorative, precisa l’Agenzia, “adeguate misure preventive aiuteranno a ottenere un ritorno al lavoro in sicurezza". L' Agenzia raccomanda di adottare misure di prevenzione collettive da integrare, se necessario, con misure di protezione individuale, come i DPI.

Fra le misure di controllo elencate dall' Eu-Osha c'è la raccomandazione a rinviare, se possibile, i lavori non essenziali a quando il rischio sarà ridotto, a limitare l'interazione con e tra i clienti, a effettuare il ritiro e la consegna merci fuori dai locali, a ridurre per quanto possibile il contatto fisico tra i lavoratori, facendo il più ampio utilizzo di prestazioni da remoto, o smart working. Consiglia inoltre di introdurre una separazione fisica tra lavoratori, ad esempio attraverso fogli di plexiglass, pareti divisorie e contenitori mobili. Ma precisa anche l’importanza di organizzare bene i tempi delle pause, per ridurre il numero di persone che condividono una stessa stanza ed evitare assembramenti.

Con questo tipo di misure in atto, ricorda infine l'agenzia, le preoccupazioni per quanto riguarda il rischio di infezione possono aumentare, causando stress e problemi di salute mentale. Vanno quindi fornite ai lavoratori informazioni sulle possibili fonti di supporto e consulenza disponibili al pubblico.

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Fonte: EU OSHA

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Protocollo condiviso misure COVID-19 cantieri edili | 24.04.2020

ID 10647 | | Visite: 76422 | News Sicurezza

Protocollo cantieri edili

Protocollo sicurezza condiviso regolamentazione misure COVID-19 cantieri edili | 24.04.2020

24 Aprile 2020

Protocollo aggiornato il 06.05.2022

Con Ordinanza Ministero della Salute del 06.05.2022 pubblicato il Protocollo condiviso misure covid-19 cantieri edili del 06 maggio 2022

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenzanell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1
- saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di
lavoro;
• Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
• La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
• Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
• Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere; • il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.

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Collegati:

Microclima ambienti moderati: EN ISO 7730

ID 5561 | | Visite: 42015 | Documenti Riservati Sicurezza

Microclima mmbienti moderati EN ISO 7730

Microclima ambienti moderati EN ISO 7730:2006 | Dlgs 81/08

ID 5561 | 25.04.2020 / Documento completo allegato

Il presente elaborato illustra la valutazione delle condizioni microclimatiche ambientali in ambienti c.d. moderati, in base a quanto disposto nel TUS (D.lgs n. 81 del 2008) e rielaborando i contenuti della Norma UNI EN ISO 7730:2006 Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale.

Fonti:

- Dlgs 81/08Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro -1.9 Microclima - Titolo VIII, Capo I, art. 180 ed art. 181.

- UNI EN ISO 7730:2006 
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale.
...

Excursus

Si definisce microclima l’insieme dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente locale e che, assieme a parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano.

È importante valutare il rischio microclima nei luoghi di lavoro per verificare se l’ambiente termico in cui il lavoratore opera sia adeguato alla attività lavorativa che deve svolgere oppure possa comprometterne la sicurezza e lo stato di salute.

Focus microclima - Ambienti moderati

PMV (voto medio previsto)

II PMV è un indice che prevede il valore medio dei voti di un consistente gruppo di persone sulla scala di sensazione termica a 7 punti, basato sul bilancio di energia termica del corpo umano, che è verificato quando la produzione interna di energia termica uguaglia la quantità di energia termica ceduta all'ambiente.

In un ambiente moderato, il sistema di termoregolazione del corpo umano provvede automaticamente a modificare la temperatura della pelle e la secrezione di sudore per mantenere l'equilibrio termico.

PMV = CT (0,303 e -0,036 M + 0,0275)

CT = carico termico (differenza tra la potenza termica ceduta da un individuo all’ambiente e quella scambiata dallo stesso in condizioni omeoterme)

L’indice PMV può essere determinato quando sono stimati:

- Attività (energia metabolica)

- Abbigliamento (resistenza termica) e misurati i seguenti parametri ambientali:

- Temperatura dell’aria

- Temperatura media radiante

- Velocità relativa dell’aria

- Pressione parziale del vapore d’acqua.

...

Impedenze termica del vestiario (Icl)

L’impedenza termica del vestiario è misurata in CLO.

1 CLO = gradiente termico di 0.18 °C su un’area di 1 m2 attraversata da un flusso termico di 1 Kcal/h

Focus microclima | Ambienti moderati

Tabella 4 – Impedenza termica del vestiario UNI EN ISO 9920/2004

Maggiore è il valore dell’indice CLO, più è accentuata la sensazione di “caldo” e meno è sentita la sensazione di “freddo”.

...

Scala di sensazione termica

Il valore dell’indice PMV esprime lo scostamento della situazione reale dell’ambiente termico rispetto a quella di benessere (anche detta comfort, cioè “la condizione mentale in cui viene espressa soddisfazione per l’ambiente termico”) e rappresenta differenti livelli di accettabilità di un dato ambiente termico. Nella tabella n. 1 è rappresentato il campo di variabilità dell’indice PMV.

Focus microclima | Ambienti moderati

Tabella n. 5 -  Scala di sensazione termica a sette punti

Segue

_________

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Impianti termici a combustibile gassoso esistenti | Adeguamento: Diagrammi e Note

ID 9755 | | Visite: 11855 | Prevenzione Incendi

Impianti termici esistenti adeguamento Decreto 8 novembre 2019

Impianti termici a combustibile gassoso esistenti | Adeguamento: Diagrammi e Note dal Decreto 8 Novembre 2019

ID 9755 | 22 Dicembre 2019

Diagrammi e note nel Documento completo allegato

1. Note

Il nuovo Decreto 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019), che sostituisce il D.M. 12 aprile 1996 ed entrato in vigore il 21 Dicembre 2019, prevede all'Art. 5. le Disposizioni per gli impianti esistenti.

Si schematizza con il Diagramma allegato le disposizioni per gli impianti termici a combustibile gassoso esistenti alla data dell'8 Novembre 2019 (emanazione Decreto 8 novembre 2019).

Le soglie e relative norme da applicare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi:

Centrali termiche norme Pot

Fig. 1. Soglie Portata termica e relative norme per la progettazione di impianti termici a combustibili gassosi

Decreto 8 novembre 2019
...
Art. 5. Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.

2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica(*) superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.

(*) Portata termica (Q) [kW]: quantità di energia termica transitata nell'unità di tempo, corrispondente al prodotto delle portate (in volume od in massa) per il potere calorifico, considerando il potere calorifico inferiore o - eventualmente per casi particolari  - il potere calorifico superiore. Unità di misura kW.

In particolare, sono da conformare alle nuove disposizioni del Decreto 8 novembre 2019esistenti alla data dell’8 Novembre 2019, gli impianti termici a combustibile gassoso nei casi (non esaustivi):

A. Il passaggio dell'alimentazione di impianti termici > 35 kW a quella a combustibile gassoso;
B. Incrementi portata termica maggiori del 20% degli impianti termici > 116 kW (effettuati una sola volta);
C. Incrementi portata termica maggiori del 20% degli impianti termici 35 kW < Pt ≤ 116 kW tale da non comportare con l'incremento l'aumento di portata termica Pt > 116 (effettuati una sola volta);
D. Incrementi portata termica inferiori del 20% degli impianti termici 35 kW < Pt ≤ 116 kW da comportare con l'incremento l'aumento di portata termica Pt > 116 kW;
E. Successivi (se al primo <20%) aumenti di portata termica

Esempi

Impianto termico ad alimentazione a combustibile solido trasformato ad alimentazione combustibile gassoso

Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 80 kW con incremento della portata termica fino a 100 kW (maggiore del 20% - 16 kW)

Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 100 kW con incremento della portata del 20% (20 Kw – Tot. 120 kW), è superata la soglia di 116 kW.

Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 120 kW con incremento della portata del 25% (30 Kw – Tot. 150 kW)

Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 60 kW con incremento della portata del 20% (12 Kw -  Tot. 72 kW)

No Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019

Impianto termico ad alimentazione a combustibile gassoso di portata termica pari a 150 kW con incremento della portata del 15% (12,5 Kw -  Tot. 172,5 kW)

No Adeguamento
Decreto 8 novembre 2019


B. Diagramma di flusso adeguamento impianti termici a combustibile gassoso esistenti alla data dell’8 Novembre 2019.

Diagramma adegmento impianti termici esistenti combustibile gassoso

(1) D.M. 12 aprile 1996 e norme correlate
(2) Successi (se al primo <20%) aumenti di portata termica -> conformità al Decreto 8 novembre 2019

Fig. 2 Diagramma di flusso adeguamento impianti termici a combustibile gassoso esistenti data dell’8 Novembre 2019

...segue in allegato

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Documento tecnico rimodulazione misure SARS-CoV-2 luoghi di lavoro

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Documento tecnico

Documento tecnico misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 Luoghi di lavoro 

Documento tecnico INAIL, Aprile 2020 - Bozza

Definitivo

Pubblicato in data 23.04.2020 da INAIL il testo definitivo del Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive.

Secondo stime riportate nella memoria scritta presentata dall’ISTAT al Senato della Repubblica il 25 marzo scorso, l’insieme dei settori attualmente non sospesi comprende 2,3 milioni di imprese (il 51,2% del totale). Questo insieme rappresenta un’occupazione di 15,6 milioni di lavoratori (66,7% del totale), mentre i sospesi ammontano a circa 7,8 milioni (33,3%). Tuttavia, in considerazione del dato reale al netto di tutte le forme di lavoro a distanza e dell’incentivazione dei periodi di congedo e ferie, è stimabile, pure in assenza di un dato puntuale, che circa il 25% dei lavoratori hanno continuato a lavorare in presenza (es. strutture socio-sanitarie, forze dell’ordine, forze armate e i servizi essenziali della pubblica amministrazione, la filiera alimentare, le farmacie, i trasporti, ecc.).

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio.

Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10 % del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive
adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.

Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- esposizione
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- prossimità
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- aggregazione
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Matrice

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Ateco

Il dettaglio dei settori produttivi con l’attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale e alla classe di rischio media integrata viene riportata in allegato 1; nell’allegato 2 si presenta invece la distribuzione dei lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per genere, fascia di età ed aree geografiche.

L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

Strategie di Prevenzione

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.

Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il avoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL.

Approccio integrato secondo il D.Lgs 81/08

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.

Tali misure posso essere cosi classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

Misure organizzative

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei processi produttivi.

Gestione degli spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).

Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.

L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.

Organizzazione e orario di lavoro

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando anche la necessità di trasferte.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo è necessaria un’azione integrata per mitigare questa tipologia di rischio tramite misure organizzative dedicate, ad esempio adottando piani di mobilità adeguati, misure specifiche per disciplinare l’uso dei mezzi pubblici o incentivando forme di trasporto sul luogo di lavoro differenti, anche con il mezzo privato.

In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale è raccomandabile l’uso di mascherine per tutti gli occupanti.

Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro.

Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. Si tratta di una modalità che si è rivelata - pur nelle sue complessità ed in attesa di più specifici indicatori di monitoraggio - una soluzione efficace che, nell’ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica amministrazione, ha permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso
tempo, ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell’epidemia.

Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in molti settori. L’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari; in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.

Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

[...] Segue in allegato

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Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione

ID 10616 | | Visite: 3667 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Reti di sicurezza

Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione

INAIL, 2020

Il documento ha lo scopo di fornire indirizzi operativi utili a effettuare la scelta, l’uso e la manutenzione delle reti di sicurezza da utilizzare in luoghi di lavoro in cui ci sia il rischio di caduta dall’alto.

Ulteriore obiettivo è fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro le reti stesse.

_______

Indice

1 Scopo
2 Riferimenti legislativi e normativi
2.1 Legislazione
2.2 Norme tecniche
3 Termini e definizioni
4 Valutazione del rischio
4.1 Analisi del rischio
4.1.1 Rischi prevalenti
4.1.2 Rischi concorrenti
4.1.3 Rischi susseguenti
4.1.4 Rischi derivanti dall’attività lavorativa
4.2 Esposizione al rischio
4.3 Riduzione del rischio
4.3.1 Riduzione del rischio di caduta dall’alto
4.3.2 Riduzione del rischio di urto contro le reti di sicurezza
4.4 Piano di emergenza
5 Tipologie
5.1 Classe
5.2 Sistema
5.2.1 Sistema S
5.2.2 Sistema T
5.2.3 Sistema U
5.2.4 Sistema V
5.2.5 Altri sistemi
5.3 Reti di sicurezza orizzontali di piccole dimensioni
5.4 Funi
5.4.1 Generalità
5.4.2 Caratteristiche meccaniche e chimiche
5.4.3 Tipi di funi
6 Requisiti
6.1 Requisiti prestazionali
6.2 Requisiti geometrici e limiti di posizionamento
6.2.1 Altezza di caduta e larghezza di raccolta (sistemi S e T)
6.2.2 Deformazione della rete di sicurezza (sistemi S e T)
6.2.3 Tirante d’aria (sistemi S, T e V)
6.2.4 Inclinazione della superficie (sistemi S e T)
6.2.5 Larghezza di raccolta (sistema T)
6.2.6 Altezza di caduta e inclinazione (sistema U)
6.2.7 Altezza di caduta e spazio libero disponibile (sistema V)
7 Scelta
7.1 Criteri di scelta
7.2 Metodi di accesso
7.2.1 Generalità
7.2.2 Dispositivi di aggancio remoto
7.2.3 Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
7.2.4 Ponteggi
7.2.5 Trabattelli
7.2.6 Scale portatili
7.3 Montaggio
7.3.1 Sistema S
7.3.2 Sistema T
7.3.3 Sistema U
7.3.4 Sistema V
7.4 Documentazione
7.5 Designazione e marcatura
8 Uso
9 Ispezione e manutenzione
9.1 Generalità
9.2 Figure professionali coinvolte
9.3 Ispezione
9.3.1 Ispezione prima del montaggio o dopo lo smontaggio
9.3.2 Ispezione d’uso
9.3.3 Ispezione periodica
9.3.4 Ispezione di entrata o rimessa in servizio
9.3.5 Ispezione straordinaria
9.3.6 Riparazioni
9.3.7 Scheda dei controlli
9.4 Manutenzione
9.5 Registrazioni
9.5.1 Registrazione delle ispezioni e delle manutenzioni
9.5.2 Registro di controllo
9.6 Deposito e trasporto
Appendice - Ancoraggi
A1 Generalità
A2 Tipologie
A3 Esempi di strutture ed ancoraggi
A4 Idoneità della struttura di supporto
A4.1 Test di trazione sulla struttura di supporto
A4.2 Test di trazione sull’ancorante
A5 Utilizzo degli ancoraggi
Bibliografia

...

Fonte: INAIL

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COVID-19: istruzioni per l'uso semimaschere di protezione individuale

ID 10599 | | Visite: 4180 | News Sicurezza

Semimaschere protezione individuale

COVID - 19: istruzioni per l'uso delle semimaschere di protezione individuale

VVF, 18.04.2020

Per il personale operativo dei Vigili del fuoco, è stato realizzato il “Manuale informativo per indossare e igienizzare le semimaschere”, che definisce le procedure di:

- controllo semimaschera prima del suo utilizzo e modalità operative indossamento maschera;
- pulizia con filtro inserito e utilizzo dispositivo durante lo stesso turno di servizio;
- bonifica a fine turno del filtro P3 per COVID-19 e pulizia maschera.

Fonte: VVF

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Gestione della sicurezza e operatività antincendio

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Gestione sicurezza operativit  anticendio

Gestione della sicurezza e operatività antincendio

Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi:

- GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
- OPERATIVITÀ ANTINCENDIO.

Il "Codice di prevenzione incendi", nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati alle Misure di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.5 del Codice è dedicato alla Gestione della sicurezza antincendio mentre il capitolo S.9 è rivolto all’operatività antincendio.

Il quaderno contiene alcune applicazioni inerenti lo studio della Gestione della sicurezza e dell’operatività antincendio, evidenziando come tali misure risultino essenziali ai fini dell’efficacia della strategia antincendio prescelta in relazione all’attività esaminata.

Fonte: INAIL
_____

Autori
Raffaele Sabatino, Mara Lombardi, Nicolò Sciarretta, Gianni Biggi, Armando De Rosa, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino, Marco Di Felice, Antonio Alvigini, Giovanni Baldi, Paolo Belardinelli, Andrea Bosco, Vincenzo Cascioli, Filippo Cosi, Gianluca Guidi, Alessandro Leonardi, Davide Luraschi, Emanuele Nicolini, Paolo Persico, Matteo Pugnalin, Pietro Vandini.

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Faq INAIL: Infezioni sul lavoro da Coronavirus

ID 10566 | | Visite: 4418 | News Sicurezza

Faq INAIL

Faq INAIL: Infezioni sul lavoro da Coronavirus

INAIL, 10 Aprile 2020

Sono disponibili chiarimenti sulla compilazione del certificato di infortunio da parte del medico e sui casi che sono coperti dalla tutela Inail.

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 sono state fornite indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Inail ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale.

Per chiarire i dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro, sono pubblicate Faq che rispondono alle domande più frequenti dalle modalità di riconoscimento dell’infortunio alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.

...

ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE E TUTELA ASSICURATIVA

L’infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio?

Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus.

Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio da nuovo Coronavirus?

Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice?

Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante  all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc… Questo elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.
Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori sociosanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti? Queste categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.

La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?

Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest’ultimo sarà ispirato all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?

Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare?

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno  1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.

Da quando parte la tutela Inail?

La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l’intero periodo di quarantena.

Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità?

La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020.
In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall’Inail per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattiainfortunio. La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti.
Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.

Chi tutela la quarantena?

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura  cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.

GLI AMBULATORI INAIL NELLA FASE DI EMERGENZA

L’Inail ha chiuso i propri ambulatori medici al pubblico?

No, l’Inail continua ad erogare i propri servizi sul territorio nazionale. Ha però provveduto, anche sulla base delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri e dei decreti legge emanati nel tempo, a riorganizzare le attività sanitarie al fine di contenere la diffusione del contagio.

Le attività sanitarie clinico-ambulatoriali continuano a essere erogate presso le sedi Inail?

Si, nelle note emanate dal direttore generale Inail, è stato sempre ribadito il ruolo sinergico dell’Istituto nei confronti del Servizio sanitario nazionale e questo ha trovato riscontro nella normativa emergenziale di riferimento, tra la quale si richiama il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Ne deriva che devono continuare ad essere garantite queste attività.

In caso di infortunio, ci si deve recare fisicamente presso le strutture dell’Inail?

In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai soggetti tutelati.

...

Fonte: INAIL

Collegati:

Lettera Circolare prot. n. 770/6104 del 12 Marzo 1997

ID 10561 | | Visite: 3805 | Prevenzione Incendi

Lettera Circolare prot. n. 770/6104 del 12 Marzo 1997

Direttive sui corsi di formazione e modalità di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 626/94 in base al disposto art. 3 del decreto legge n. 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609.

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10776 | 30 marzo 2020

ID 10549 | | Visite: 1855 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 30 marzo 2020 n. 10776 

Schiacciamento della mano destra con un macchinario di produzione della carta. Reato estinto per prescrizione

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10776 Anno 2020
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 19/12/2019

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 5 aprile 2017, con cui L.M. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 590, comma terzo, in relazione all'art. 583, n. 1, cod. pen., perché, in qualità di procuratore speciale con delega in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro della società "Smurfit Kappa Italia s.p.a." di Barga, in violazione dell'art. 71, comma 1, D. Ivo n. 81 del 2008 e segnatamente perché metteva a disposizione del dipendente M.R. attrezzature non conformi ai requisiti di cui all'art. 70, comma 2, in riferimento all'allegato V, parte I, punto 6.1. D. Ivo n. 81 del 2008 (macchina denominata PM2), cagionava l'infortunio del dipendente M.R. che, a causa della mancanza delle protezioni, subiva lo schiacciamento della mano destra, con lesioni che non gli consentivano di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni (in Barga il 12 ottobre 2011).
In ordine alla ricostruzione della vicenda, il 12 ottobre 2011, in Barga, presso lo stabilimento della predetta società, di produzione di carta da imballaggio, il dipendente M.R., tentando impropriamente di sbloccare con un dito della carta rimasta inceppata in un macchinario cui era addetto, veniva a trovarsi con la mano destra catturata e schiacciata dai cilindri stessi. Il macchinario era privo di griglie di protezione delle zone in movimento, apposte successivamente all'incidente in ottemperanza alle prescrizioni dell'ASL.
Il L.M. non aveva messo a disposizione del M.R. un'attrezzatura conforme ai requisiti di legge.
La Corte d'appello ha rilevato che dalla visione delle fotografie presenti nel fascicolo del dibattimento emergeva che il complesso macchinario al quale era addetto l'infortunato aveva parti pericolose e non protette del tutto accessibili, con scalette prive di protezione, sulle quali i lavoratori potevano agevolmente salire per accedere agli organi in movimento.
Del resto, il M.R. aveva dichiarato di aver eseguito detta manovra per velocizzare l'operazione e per non interrompere la lavorazione. Evidentemente, tale modo di procedere corrispondeva ad una prassi tollerata in azienda, essendo quantomeno vantaggiosa per la produzione. I rulli erano accessibili ed erano privi di adeguata protezione.
2. Il L.M., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione per travisamento della testimonianza di M.R.. 
Si deduce che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, il M.R. non aveva dichiarato di aver effettuato la manovra con la mano, al fine di velocizzare i tempi della produzione, in ottemperanza ad una consolidata prassi aziendale, ma di averla effettuata in un momento di stanchezza e di scarsa lucidità, per essere appena tornato dalle ferie.
Si trattava, invece, di un gesto del tutto abnorme.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 40 e 41, comma secondo, cod. pen..
Si osserva che la responsabilità penale dell'imputato non poteva essere affermata sulla base di un generico aumento del rischio, dovuto nella fattispecie alla mancata protezione del punto di cattura fra i due rulli, occorrendo accertare che la condotta omissiva fosse stata causa efficiente dell'evento lesivo poi verificatosi, escludendo l'interferenza dì decorsi causali alternativi.
Non è stato accertato se l'evento lesivo fosse attribuibile ad un comportamento esorbitante del lavoratore rispetto al rischio alternativo da lui gestibile.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prevedibilità dell'evento lesivo.
Si deduce che è stata del tutto omessa ogni indagine volta ad accertare la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso, ritenendo di fatto la colpa specifica una colpa presunta. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la diligenza tenuta dall'imputato nel fissare gli standard di sicurezza dell'azienda, valorizzando la presenza di plurime procedure tipizzate da seguire in caso di inceppamento della carta, inspiegabilmente non rispettate dal M.R..
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
Si sostiene che la Corte di merito non ha esplicitato le ragioni, neanche in via implicita, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen..
2.5. Vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti.
Si deduce che dalla lettura della sentenza impugnata emerge una totale carenza motivazionale circa le ragioni del diniego delle circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen..
2.6. Vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex artt. 53 L. n. 689 del 1981.
Si evidenzia che il ricorrente aveva documentato un reddito di oltre euro centocin-quantamila nell'anno 2018, per cui non v'era dubbio sulla sua solvibilità. Inoltre, anche in relazione a tale richiesta, la Corte di appello è rimasta silente. 
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della non menzione della condanna nel certificato giudiziale.
Si rileva che la Corte di appello di Firenze non ha esposto i motivi del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli artt. 133 e 175 cod. pen.
3. Preliminarmente, osserva il Collegio come il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto perchè, non ricorrendo alcuna ipotesi di sospensione, il termine di prescrizione è maturato il 12 aprile 2019.
Al riguardo, ritenuto che l'odierno ricorso avanzato dall'imputato non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa di estinzione del reato dl giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129) comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello dì "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Invero, il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova dì colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263).
Ciò non è riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.. 
4. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2019.

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Rapporto annuale ispettorato nazionale del lavoro 2019

ID 10528 | | Visite: 2722 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Rapporto annuale 2019

Rapporto annuale ispettorato nazionale del lavoro 2019

INL, 06 Aprile 2020

Il "Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale per l'anno 2019", contiene il resoconto degli esiti dell'attività di vigilanza effettuata lo scorso anno dalle componenti del sistema integrato dei servizi ispettivi che fa capo alla Agenzia operativa dal 2017.

Nel documento, i risultati della rete dei controlli eseguiti sul territorio nazionale in materia di lavoro e di legislazione sociale sono analizzati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, per tipologia di attività esercitata e per settori produttivi ed aree territoriali d'intervento.

Dalla consultazione del rapporto si può ricavare un quadro articolato dell'andamento dei principali fenomeni osservati nel mondo del lavoro e delle misure attuate per contrastare le forme di abuso e di sfruttamento più diffuse ed insidiose per la condizione dei lavoratori e per il corretto andamento del mercato del lavoro, dal "caporalato", al lavoro sommerso, a varie fattispecie illecite di appalto, somministrazione e distacco, anche transnazionale, attraverso le quali prende corpo il c.d. dumping contrattuale e sociale.

L'andamento ancora una volta sostanzialmente positivo dell'azione di vigilanza è frutto dall'impegno e dalla professionalità di un corpo ispettivo che ha saputo sopperire alla ulteriore riduzione della sua consistenza numerica rendendo prestazioni a più elevato indice di efficacia, rese possibili anche grazie alla funzione di analisi, programmazione, indirizzo e coordinamento che l'Agenzia ha saputo porre in essere.

Divulgato nell'attuale contesto emergenziale, di particolare sofferenza ed incertezza per il sistema economico-produttivo, il documento vuole anche offrire una fotografia dello "status quo" dal quale ripartire nel segno d'una rinnovata e solidale "alleanza" con il mondo del lavoro per la tutela dei diritti dei lavoratori e del corretto svolgimento dei rapporti di lavoro.

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Fonte: INL

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Quesito VVF documentazione aperture smaltimento fumo di emergenza

ID 10525 | | Visite: 5901 | Prevenzione Incendi

Quesito VVF documentazione aperture smaltimento fumo di emergenza

Quesito VVF documentazione aperture smaltimento fumo di emergenza

VVF, 2020

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Si fa seguito alla nota vs. rif. L_120_20 del 23/1/2020 di codesta Associazione.

In relazione all'oggetto, si rappresenta che la soluzione conforme per il livello di prestazione II della misura S.8 "Controllo di fumi e calore" richiede che siano soddisfatte le previsioni richieste al paragrafo S.8.5 "Aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza".

Pertanto, nella documentazione progettuale devono essere specificate le caratteristiche ed il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento, oltre ad indicare l'ubicazione e fornire le informazioni che consentano di inserire nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) le modalità di conduzione e le eventuali logiche di attivazione per tutte le aperture in caso di incendio.

Inoltre, sempre in fase di progettazione, qualora il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento selezionato dovesse essere fra quelli per i quali fosse richiesta una prestazione di attivazione dell'0apertura in caso di incendio (SEb dotate di sistema automatico di apertura asservita ad IRAI, SEc ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata, SEd apertura comandata da posizione non protetta e segnalata) il progettista è tenuto a descrivere la parte di "impianto" o di "meccanismo" necessario al funzionamento in emergenza delle aperture di smaltimento, identificando gli accorgimenti impiantistici atti a garantire la prestazione in caso (ad esempio: l'alimentazione di sicurezza per gli azionamenti elettrici di apertura, le forze minime necessarie alla movimentazione dell'infisso dalla posizione di chiuso a quella di aperto, le modalità di verifica e manutenzione delle apparecchiature, meccanismi e dispositivi,...).

Per le aperture SEe (aperture di smaltimento provviste di elementi di chiusura permanenti), come già esplicitato nella Tabella S.8-4, devono essere indicate le modalità di immediata demolizione o dimostrate, sempre a cura del progettista, le modalità di apertura nelle effettive condizioni di incendio.

In fase di SCIA, nel fascicolo antincendio deve essere inserita la documentazione che consenta di valutare la rispondenza della aperture in argomento al progetto di sicurezza antincendio e alla regola dell'arte, tenendo conto delle reali condizioni di esercizio ed impiego. La predetta documentazione sarà costituita, almeno, da quella di seguito indicata:

- progetto dei sistemi impiantistici (elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici,...), ove presenti, necessari al funzionamento di dette specifiche aperture (es. aperture asservite ad IRAI o a sistema di apertura comandata), da ritenersi inclusi tra i sistemi o dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

- relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;

- manuale d'uso e manutenzione delle aperture provviste di azionamento, sia automatico che manuale, di intervento in caso di emergenza.

Si precisa che il modello "DICH. IMP." rappresenta un utile riferimento nella predisposizione della documentazione per la fase di SCIA. 

[... Segue in allegato]

Fonte: VVF

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Regolamento delegato (UE) 2020/473

ID 10488 | | Visite: 2352 | Legislazione Sicurezza UE

Regolamento delegato UE 2020 473

Regolamento delegato (UE) 2020/473

Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione del 20 gennaio 2020 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo

GU L 100/1 del 04.01.2020

Entrata in vigore: 01.04.2020

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Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d’uso delle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397 e per i documenti riconosciuti in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «banca dati dell’Unione»: la banca dati fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 per la registrazione e lo scambio dei dati relativi ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, e ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della medesima direttiva;

b) «banca dati europea degli scafi»: la banca dati fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 per la registrazione e lo scambio dei dati relativi ai giornali di bordo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva;

c) «registri nazionali»: i registri dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo nonché, laddove pertinente, dei documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, i quali sono istituiti e gestiti dagli Stati membri a norma dell’articolo 25. paragrafo 1, della medesima direttiva;

d) «numero di identificazione del membro di equipaggio» (CID): un numero generato dalla banca dati dell’Unione che identifica un membro di equipaggio registrato in tale banca dati e che è unico per ciascun titolare;

e) «stato “attivo”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono validi;

f) «stato “scaduto”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi perché il periodo di validità è terminato oppure perché sono stati sostituiti da nuovi certificati di qualifica o autorizzazioni specifiche in seguito alla necessità di modificare dati amministrativi o all’approssimarsi del termine del periodo di validità;

g) «stato “sospeso”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi a causa di misure adottate dalle autorità competenti in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397;

h) «stato “revocato”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi a causa di misure adottate dalle autorità competenti in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397;

i) «stato “smarrito”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati smarriti presso l’autorità competente;

j) «stato “rubato”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati rubati presso l’autorità competente;

k) «stato “distrutto”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati distrutti presso l’autorità competente;

l) «metadati»: dati trattati nella banca dati dell’Unione ai fini della trasmissione o dello scambio di contenuti di comunicazioni elettroniche; comprendono i dati utilizzati per tracciare e identificare l’origine e la destinazione di una comunicazione, i dati relativi all’ubicazione dei contenuti di comunicazioni elettroniche nonché la data, l’ora, la durata e il tipo di comunicazione.

Articolo 3 Informazioni relative ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione

1. La Commissione istituisce la banca dati dell’Unione. Essa la gestisce in conformità ai requisiti di cui all’allegato I. Essa è responsabile del funzionamento tecnico e della manutenzione di tale banca dati. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità della banca dati dell’Unione.

2. Gli Stati membri che rilasciano certificati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397 mettono a disposizione della banca dati dell’Unione, mediante tecnologia machine-to-machine, i registri di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda i dati di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna autorità competente degli Stati membri designata come titolare del trattamento dei dati inclusi nei registri nazionali e la Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali inclusi nella banca dati dell’Unione. Le responsabilità sono ripartite tra i contitolari del trattamento dei dati in conformità all’allegato III.

4. La Commissione è considerata titolare del trattamento dei dati personali necessari a concedere e a gestire i diritti di accesso alla banca dati dell’Unione.

Articolo 4 Informazioni relative al giornale di bordo

1. Gli Stati membri registrano nella banca dati europea degli scafi i dati relativi ai giornali di bordo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397.

2. Le condizioni per l’uso della banca dati europea degli scafi allo scopo di registrare i dati relativi ai giornali di bordo in conformità all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 sono stabilite nell’allegato II.

Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2022, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4, che si applicano a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

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ISS | Indicazioni per protezioni per infezione da SARS-COV-2

ID 10383 | | Visite: 5037 | Documenti Sicurezza Enti

ISS 14 03 2020

ISS | Indicazioni per protezioni per infezione da SARS-COV-2 

Aggiornato al 28 marzo 2020

L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato un aggiornamento del documento con le indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante l’assistenza ai pazienti. Le indicazioni in esso contenute sono state approvate dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della Salute.

L’ISS sottolinea che le raccomandazioni fornite sono basate sulle evidenze scientifiche attualmente disponibili a tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti e degli orientamenti delle più autorevoli organizzazioni internazionali.

In particolare il documento indica quali sono i dispositivi di protezione (guanti, mascherine, camici o occhiali) nei principali contesti in cui si trovano gli operatori sanitari che entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19 raccomandando l’uso delle mascherine con filtranti facciali (FFP2 e FFP3) in tutte le occasioni a rischio.

L’ISS sottolinea anche che le indicazioni fornite devono trovare una declinazione a livello locale, tenendo conto anche dei contesti organizzativi ed assistenziali delle specifiche caratteristiche individuali di rischio degli operatori.

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Aggiornato al 14 marzo 2020

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2

Le presenti indicazioni sono emanate in attuazione di quanto dispone, sulla base delle ultime evidenze scientifiche, l’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020 (“In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari).

È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, e il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di COVID-19, senza l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.

Risulta pertanto di fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19.

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione “chiave” sia nei contesti sanitari sia di comunità.

Le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia nell’ambito comunitario che sanitario, includono:

- praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica;
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l’igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomirespiratori.

Precauzioni aggiuntive sono necessarie per gli operatori sanitari al fine di preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario. Tali precauzioni includono l’utilizzo corretto dei DPI e adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplet e per contatto, ad eccezione di specifiche procedure a rischio di generare aerosol.

I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali,
ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario.

In particolare, nell’attuale scenario epidemiologico COVID-19 e nella prospettiva di una carenza globale di disponibilità di DPI è importante recepire le seguenti raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) relativamente alla necessità di ottimizzare il loro utilizzo, implementando strategie a livello di Paese per garantirne la maggiore disponibilità possibile agli operatori maggiormente esposti al rischio di contagio. Queste includono:

- garantire l’uso appropriato di DPI;
- assicurare la disponibilità di DPI necessaria alla protezione degli operatori e delle persone assistite;
- coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI.

Si raccomanda alle Direzioni regionali, distrettuali e aziendali di organizzare e garantire l’adeguato approvvigionamento dei DPI e di effettuare azioni di sostegno al corretto e appropriato utilizzo dei DPI, anche attraverso attività proattive quali sessioni di formazione e visite/giri per la sicurezza, e avvalendosi delle funzioni competenti (referenti per il rischio infettivo, risk manager, SPP, ecc.). Una serie di attività di formazione a distanza sulla prevenzione e controllo della infezione da SARS-CoV-2 sono disponibili sulla piattaforma EDUISS di formazione dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.eduiss.it/).

Molto importante è fare indossare tempestivamente a tutti i pazienti che presentino sintomi respiratori acuti una mascherina chirurgica, se tollerata. Inoltre, quando le esigenze assistenziali lo consentono, rispettare sempre nelle relazioni col paziente la distanza di almeno un metro.

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Fonte: ISS

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