Nuovo DM 10 Marzo 1998: bozza Luglio 2018
ID 6559 | | Visite: 28265 | News Prevenzioni Incendi | Permalink: https://www.certifico.com/id/6559 |
Nuovo DM 10 Marzo 1998: Pubblicato il Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo Decreto controllo PI
Update 04.10.2021: Pubblicato il Decreto 2 settembre 2021 / Nuovo Decreto Gestione sicurezza Antincendio (Decreto GSA)
[box-warning]Update 04.10.2021
Pubblicato il Decreto 2 settembre 2021 / Nuovo Decreto Gestione sicurezza Antincendio (Decreto GSA)
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021)
Entrata in vigore: 04.10.2022[/box-warning]
Pubblicato il Decreto 1 settembre 2021 / Nuovo Decreto controllo PI
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021)
Entrata in vigore: 25.09.2022
In allegato Nota introduttiva e Bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008”
Versione approvata dal CCTS il 10 luglio 2018.
1. Nota introduttiva alla bozza di decreto interministeriale “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008”.
2. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008.
1. Nota introduttiva
L’elaborato, predisposto da un apposito gruppo di lavoro, presenta un’articolazione simile a quella del DM 10/3/1998, costituita da un decreto e da 10 allegati. I contenuti della bozza sono sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10/3/1998 per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.
La bozza di decreto presenta alcuni aspetti innovativi rispetto al DM 10/3/1998 ad oggi vigente:
- Il decreto si applicherà a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate – non normate). Dalla classificazione secondo tali criteri discende l’applicabilità degli allegati, desumibile dalla tabella 1.2 dell’allegato 1, di seguito riportata.
Tabella 1.2
In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate” rientreranno tra quelle “normate”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale che “Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.”
Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del DM 3/8/2015 si farà riferimento al decreto medesimo.
A. La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.
B. La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.
...
Art. 46. Prevenzione incendi
...
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Segue in allegato
Comitato Centrale Tecnico Scientifico CCTS del 10 luglio 2018
Collegati
Nuovo DM 10/03/1998 | Bozza Gennaio 2019
D.M. 10 marzo 1998
Bozza del nuovo Decreto 10 Marzo 1998
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Nota introduttiva nuovo DM 10 marzo 1998 CCTS 10 Luglio 2018.pdf CCTS 10 Luglio 2018 |
531 kB | 182 | ||
Nuovo DM 10 marzo 1998.pdf CCTS 10 Luglio 2018 |
18800 kB | 306 |