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Circolare Inail n. 34 del 11 settembre 2020

ID 11550 | | Visite: 1354 | News Sicurezza

Circolare Inail n. 34 del 11 settembre 2020

Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi.

L’articolo 3 del Regolamento in oggetto individua, quali soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

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Check list Procedure sicurezza scuole Covid-19

ID 11528 | | Visite: 7010 | Documenti Riservati Sicurezza

Check list procedure sicurezza scuole

Check list Procedure sicurezza scuole Covid-19

ID 11528 | Rev. 1.0 dell'11.09.2020

Check list Procedure sicurezza scuole Covid-19 in accordo con il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione (Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020) e indicazioni del CTS.

Le misure riportate sono di carattere generale in accordo con le fonti sopra riportate; è da evidenziare che ogni plesso scolastico potrà adotterà proprie misure, nel rispetto delle misure generali, in relazione alla propria realtà strutturale ed organizzativa.

I principi cardine per le attività scolastiche che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici sono:

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli

Con il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, revisione del 28 agosto 2020, l’INAIL ha fornito le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.

Il documento ha lo scopo di essere di supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.

Oltre, quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, ulteriori indicazioni per la ripresa dell’anno scolastico vengono fornite con il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione (Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020).

Glossario 

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS Comitato Tecnico Scientifico
DDI Didattica Digitale Integrata
DdP Dipartimento di Prevenzione
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
MMG Medico di Medicina Generale
PLS Pediatra di Libera Scelta
SSN Servizio Sanitario Nazionale

Preview Check list Procedura sicurezza scuole Covid-19

Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74

Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
...
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Check list Misure CTS

Layout Aule
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Analisi preliminare
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Verifica pulizia
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Verifica scenario 1

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segue in allegato

Fonti
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 11.09.2020 Inserita Check list afferente
le misure indicate dal CTS
Certifico S.r.l.
0.0 10.09.2020 --- Certifico S.r.l.

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COVID-19 | Documentazione e FAQ rientro a scuola a.s. 2020/2021

ID 11469 | | Visite: 21682 | News Sicurezza

Rientro a scuola as 2020 2021

COVID-19 | Documentazione e FAQ rientro a scuola a.s. 2020/2021 

ID 11469 | 02.09.2020 - Documento completo in allegato

Raccolta dei documenti ufficiali, indicazioni CTS e domande e risposte ministeriali che illustrano le modalità di rientro a scuola a settembre per l’anno scolastico 2020/2021.

Documenti Ministeriali

Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza - Covid-19 (anche Allegato)
Protocollo di sicurezza ripresa scuola 0-6 anni
Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata
Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre
Linee Guida 0-6
Piano Scuola 2020/2021
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 Linee guida trasporto scolastico dedicato "Scuolabus" 31 agosto 2020/Accordo Conferenza unificata Stato/Regioni

Indicazioni sanitarie

Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per il rientro a scuola, a settembre, per l’anno scolastico 2020/2021 e le altre indicazioni sanitarie.

Raccomandazioni tecniche uso mascherina chirurgica a scuola CTS
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020
Estratto Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020
Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020
Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020

FAQ Ministero dell'Istruzione

1 - PIANO SCUOLA PER LA RIPARTENZA

Quando si torna a scuola?

Le lezioni riprenderanno per tutte le studentesse e tutti gli studenti il 14 settembre, come previsto dall’Ordinanza firmata dalla Ministra Lucia Azzolina lo scorso 24 luglio. Un numero marginale di Regioni ha deciso di discostarsi da questa data. Dal 1° settembre partono, invece, le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza e per coloro che i docenti riterranno proficuo coinvolgere, anche in attività di consolidamento o potenziamento degli apprendimenti.

Sarà ancora prevista la didattica a distanza?

Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola.

Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?

Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) nel verbale n.100 del 12 agosto 2020 ribadisce che, nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico descritto, sarà necessario l'utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. È prevista una ulteriore decisione nei primissimi giorni di settembre.
È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?
È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.
Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento prescritto, la mascherina può ritenersi una soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica?
Sì, l’utilizzo della mascherina, possibilmente chirurgica, rappresenta un cardine della prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione, così come ribadito nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020.

Sarà la scuola a fornire le mascherine agli studenti e al personale scolastico?

Sì, la scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza.

Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020. Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.

Il personale che interagisce con alunni e alunne con disabilità deve indossare la mascherina?

Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.

Se un alunno o un operatore scolastico ha la febbre può andare a scuola?

No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.

Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.

Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?

Il Ministero dell’Istruzione ha attivato un help desk. Le scuole potranno chiamare al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.

Le lezioni dureranno sempre 60 minuti?

L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell'unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica.

È vero che si entrerà a scuola alle 7:00?

No. A meno che, nel caso dei più piccoli, non sia previsto un servizio di pre-scuola a cui le famiglie decidano di aderire. Nel caso delle alunne e degli alunni più grandi le scuole potranno organizzare ingressi scaglionati per evitare assembramenti, ma sempre tenendo conto delle esigenze delle famiglie e degli studenti.

È vero che avete obbligato le scuole a comprare una tipologia specifica di banco?

No. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza ha indicato il banco monoposto come una delle misure utili per consentire il distanziamento tra gli alunni. Oltre a garantire la sicurezza, l’acquisto dei nuovi banchi permette di rinnovare arredi spesso molto obsoleti. Per questo lo Stato ha deciso di avviare una gara europea, attraverso il Commissario straordinario di Governo, per un acquisto massivo di banchi monoposto. Le scuole hanno potuto scegliere fra quelli tradizionali e quelli innovativi attraverso una apposita rilevazione. Nessuna tipologia di banco è stata imposta.

Perché investire soldi solo nei banchi?

Il Governo, da gennaio ad oggi ha stanziato oltre 6 miliardi per la scuola, di cui 2,9 miliardi per la riapertura di settembre. Si sta investendo su edilizia scolastica, arredi, assunzioni di docenti e ATA, igienizzanti e tutto quello che servirà per la ripresa.

Quando saranno consegnati i banchi monoposto alle scuole?

Il Commissario straordinario per l’emergenza fornirà alle scuole circa 2,4 milioni di banchi monoposto (di cui circa 2 milioni tradizionali e circa 400.000 sedute innovative) per assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale. La consegna degli arredi è partita dai primi giorni di settembre e proseguirà fino al mese di ottobre in base ai criteri prestabiliti, favorendo prioritariamente le aree che sono state più colpite dall’emergenza.

Ci saranno insegnanti in più per garantire una ripresa in sicurezza?

Sì. Nel Decreto Rilancio e nel Decreto Agosto sono state destinate cospicue risorse che consentiranno di avere circa 70mila docenti e ATA in più per la ripresa di settembre. Ogni Ufficio scolastico regionale, che rappresenta il Ministero dell’Istruzione sul territorio, avrà un finanziamento da utilizzare per assumere personale e sarà data priorità alle esigenze delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, insomma, ai più piccoli. La Ministra Azzolina ha già firmato il decreto che ne ripartisce le risorse.

È vero che alla scuola dell’infanzia e primaria saranno incaricati supplenti senza laurea?

Le cattedre necessarie saranno assegnate in via prioritaria a supplenti abilitati, poi, in caso di esaurimento della graduatoria, saranno chiamati coloro che si stanno laureando in Scienze della formazione primaria. Si tratta di supplenze, e non di assunzioni a tempo indeterminato. Quindi giovani formati, che hanno svolto un tirocinio e che hanno scelto di fare l’insegnante. Già in passato i suddetti docenti venivano chiamati dalle singole scuole attraverso la c.d. "Messa a Disposizione" (MAD), ma da quest’anno questa procedura è disciplinata.

È vero che non ci sarà più la mensa?

Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.

Saranno garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?

Sì, questi servizi resteranno, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio.

Come avverrà la fase dell’accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia?

La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizzerà l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, curerà la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni saranno valide per l’ambientamento.

Come saranno organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?

Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

Si potranno portare giocattoli da casa?

No, non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.

Ci sarà più personale che assicuri il regolare svolgimento del tempo scuola alla scuola dell’infanzia?

Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza sono previste dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.

Il personale sarà preparato per affrontare sia la quotidianità sia le emergenze?

Sì, ciascuna scuola organizzerà la formazione/informazione specifica del personale, ma sono previsti anche momenti di formazione dedicati a genitori e alunni per responsabilizzare ciascuno sulle regole di comportamento e di igiene da assumere.

Verrà misurata la temperatura a tutti?

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. Ci saranno campagne comunicative in tal senso. Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020.

Come verranno puliti gli spazi scolastici?

Le scuole saranno pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari per l’acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre si dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Chi sono gli alunni “fragili”?

Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di alunni c.d. “fragili”, cioè particolarmente esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il Pediatra/Medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, così come previsto dal Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
Sono state programmate azioni di supporto psicologico per gli alunni e per il personale scolastico in considerazione dell’esperienza emergenziale vissuta?
Per supportare alunni e personale scolastico già nel mese di maggio sono stati stanziati 3 milioni di euro per l’istituzione di sportelli di ascolto psicologico e per altre forme di intervento di aiuto socio-educativo sulla persona. Tantissime scuole hanno partecipato al bando e ottenuto i finanziamenti. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione, sulla base della convenzione con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, ha promosso azioni di sostegno psicologico per fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti alla situazione di isolamento vissuta che saranno coordinate dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali. Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.

Il personale scolastico verrà sottoposto a test sierologico?

Il personale docente e non docente può sottoporsi, su base volontaria e gratuita, a uno screening preventivo che prevede due fasi:
- somministrazione su richiesta del test sierologico;
- successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro che siano risultati positivi al test sierologico, per escludere un'infezione in atto.

2 - GESTIONE DI CASI SOSPETTI E FOCOLAI

Dove sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto COVID-19, sia esso studente o personale scolastico?

Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?

Sì. Ogni scuola individua un Referente scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?

Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Come avverrà la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?

Il percorso formativo sarà erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di Sanità e sarà fruibile in modalità asincrona nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.

Chi sono i lavoratori fragili?

Sono i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il datore di lavoro deve assicurare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Come si individua un lavoratore fragile?

Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19?

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori/tutore legale. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Come si procede se l’alunno risulta positivo al test?

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell’alunno. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi l’alunno potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Come si procede se l’alunno risulta negativo al test?

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, l’alunno, a giudizio del Pediatra o Medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. L’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e alla conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Come ci si deve comportare nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio?

In tale situazione, l'alunno deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l’esecuzione del test.

Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali sono le procedure da seguire?

In tal caso, bisogna assicurarsi che il lavoratore indossi la mascherina chirurgica, invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, a rientrare al proprio domicilio e a contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della Asl che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà un documento volto ad attestare che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come deve comportarsi?

Deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico certificherà che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 previsto.

Il numero di assenze in una classe è un dato da tenere sotto controllo?

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Cosa accade se la catena di trasmissione dei contagi non è ricostruibile?

Qualora un alunno risultasse “contatto stretto” ma asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore convivente di una persona contagiata?

Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione.

Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al COVID-19?

Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Come vanno puliti i locali in caso di un alunno o lavoratore positivo al COVID-19?

È necessario procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva è stata nella struttura. Per sicurezza vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.

Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all’eventuale personale scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.

3 - APP IMMUNI

Che cos’è l’app IMMUNI?

Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19. L’app si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il prima possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di contagiare altri. Questo minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il rischio di complicanze. Da https://www.immuni.italia.it/faq.html

A scuola chi deve usare l’app IMMUNI?

Il Comitato Tecnico Scientifico ne ha fortemente consigliato l’adozione agli studenti ultraquattordicenni, ai genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente perché ritiene costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola, così come previsto dal Verbale del 07/07/2020, n. 94.

Fonte: Ministero dell'Istruzione

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Linee guida prevenzione e controllo legionellosi

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Linee guida legionellosi

Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi

In allegato Lista di controllo per il sopralluogo di valutazione del rischio legionellosi

L'esposizione ad agenti biologici sui luoghi di lavoro è normato dal Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008, la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni. Il rischio Legionellosi (biologico) può essere presente in tutte le attività con impianti che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua (da 25 a 42°C) e la sua nebulizzazione (cioè la formazione di microgocce aventi diametri variabili da 1 a 5 micron) tra cui impianti idrosanitari e di condizionamento (strutture turistico-alberghiere, termali, sanitarie, acque di processo, ecc).

Lista di controllo per il sopralluogo di valutazione del rischio legionellosi

Nota introduttiva

La presente lista di controllo è redatta al fine di mettere a disposizione, dell’Organo di Controllo Pubblico, uno strumento di supporto per redigere una sintetica valutazione del rischio legionellosi, in occasione di controlli nei quali si debba verificare la valutazione del rischio legionellosi della struttura oggetto delle attività ispettive.

Tale lista di controllo può anche essere utilizzata, quale base preliminare di stima del rischio, da parte del Responsabile della struttura, in fase d’iniziale azione di prevenzione del Rischio.

Al Responsabile della struttura è comunque richiesta la redazione di una completa ed approfondita valutazione del rischio legionellosi. Pertanto, si sottolinea che l’esecuzione di tale base preliminare di studio, non sostituisce, per il Responsabile della struttura, la necessità della redazione di una più completa ed approfondita valutazione del rischio legionellosi.

La definizione motivata degli interventi tesi a ridurre e controllare gli eventuali Fattori di Rischio (FR), individuati tramite tale lista di controllo, deve essere sviluppata dal Responsabile della struttura, laddove non già eseguito.

Linee guida legionellosi Min. Salute. 2015

Approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, il documento "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" (Atto n° 79/CSR/2015), che intende riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative:

Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (G.U. n. 103 del 5 maggio 2000)
Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali” (G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005)
Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi” (G.U. n 29 del 5 Febbraio 2005).

Le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" (2015) sono aggiornate alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con l’ausilio tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte del settore.

Le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” pubblicate nel 2000, sono state il primo documento nazionale finalizzato a fornire agli operatori sanitari informazioni aggiornate sulla legionellosi, sulle diverse fonti di infezione, sui metodi diagnostici e di indagine epidemiologica ed ambientale. In tale documento era compresa la revisione della Circolare 400.2/9/5708 del 29.12.93 "Sorveglianza delle legionellosi" per l'aggiornamento della scheda di sorveglianza.

Il 4 febbraio 2005 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.28 un accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali”. Tale accordo è stato elaborato al fine di offrire ai direttori di strutture turistico-recettive e termali gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio legionellosi in dette strutture e un insieme di suggerimenti tecnico-pratici, basati sulle evidenze scientifiche più aggiornate per ridurre al minimo tale rischio.

Il 5 febbraio 2005 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.29 un accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attivita' di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi. L'accordo si propone di organizzare e orientare le attivita' dei laboratori nel settore della diagnostica della legionellosi e del controllo ambientale di Legionella; e' rivolto agli operatori di sanita' pubblica, ai microbiologi laboratoristi ed a tutto il personale comunque coinvolto nel controllo della legionellosi in Italia.

L‟elaborazione del documento si è basata sulle conoscenze presenti nella letteratura scientifica internazionale e ha tratto spunto anche da quanto riportato nelle linee guida prodotte a livello internazionale (WHO), europeo (EWGLI) e nazionale/regionale (Regione Emilia Romagna).

Con il presente documento si intende quindi riunire, aggiornare e integrare in un unico testo tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative, pertanto esso le sostituisce integralmente.

La timeline "Linee guida legionellosi Min. Salute":

Linee guida legioellosi

Rischio legionellosi luoghi di lavoro

Come riportato nel D. Lgs 81/2008, il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l‟attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni.

Le misure di sicurezza si dovranno realizzare a seguito del procedimento di valutazione del rischio, indicato sempre al menzionato Titolo X e si dovranno attuare in conformità ai disposti del Titolo I (del citato Decreto Legislativo) riferendosi a quanto riportato negli Artt. 15 e 18.

Le linee guida sviluppano diversi aspetti:

1 - Aspetti generali: in cui viene definita la “legionellosi”, le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, la frequenza della malattia con relative sintomatologie e le diagnosi di laboratorio per la ricerca di Legionella in campioni di provenienza umana o ambientale.

2 - Sorveglianza e indagine epidemiologica: dove viene esplicitato il sistema di notifica e le relative procedure per il registro nazionale della legionellosi. Il medico che pone la diagnosi deve compilare la scheda di sorveglianza che deve essere inviata alla ASL di competenza, al CNESPS (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute) e al DMIPI (Dipartimento di Malattie Infettive, parassitarie ed Immunomediate).

3 - Protocollo di controllo del rischio legionellosi prevede tre fasi sequenziali e correlate tra loro:
- valutazione del rischio
- gestione del rischio
- comunicazone del rischio per le struttura turistico-recettive, gli stabilmenti termali, le strutture sanitare.

E’ necessario che il Protocollo venga applicato in ogni struttura (sia civile che industriale) nel quale siano presenti impianti potenzialmente a rischio legionellosi. Questa parte, rivolta in particolare a tecnici progettisti, impiantisti, albergatori e loro associazioni di categoria, responsabili strutture ed edifici pubblici, responsabili della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei siti civili, industriali, produttivi, viene sviluppata più in dettaglio rispetto all’edizione del 2000.

4 - Metodi di prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico. La sezione rimanda ad una rassegna dei metodi attualmente più utilizzati che possono essere adottati singolarmente o in combinazione, sulla base della valutazione del singolo impianto:
- Filtrazione al punto di utilizzo
- Trattamento termico (shock termico / disinfezione)
- Irraggiamento UV
- Clorazione
- Disinfezione con biossido di cloro
- Disinfezione con monoclorammina
- Disinfezione con perossido di idrogeno
- Disinfezione con acido peracetico

5 - Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti: passa in rassegna gli impianti idrosanitari, gli impianti aeraulici e quelli di rafreddamento a torri evaporative.

Min. Salute 2015

In sintesi

Legionellosi
Con il termine “Legionellosi” sono indicate tutte le forme di infezioni causate da varie specie di batteri appartenenti alla famiglia della Legionella.
Fino ad oggi sono state individuate più di 40 specie diverse e il numero dei casi dal 1997 ad oggi risulta essere in costante crescita non tanto per un progressivo aumento della diffusione del batterio bensì per una maggiore conoscenza e notifica della presenza di Legionella.

Come ci si ammala
Respirando acqua contaminata diffusa in aerosol: cioè in goccioline finissime.
La malattia non si contrae bevendo acqua contaminata e neppure per trasmissione tra uomo e uomo.

Forme cliniche
Può manifestarsi sotto due forme:
- Febbre di Pontiac. Incubazione: 1-2 giorni. Sintomi: forte febbre, dolori muscolari, mal di testa e disturbi intestinali. Non c’è polmonite anche se è presente la tosse.
- Malattia del Legionario. Incubazione: 2-10 giorni. Sintomi: febbre elevata, dolori muscolari, mal di testa e disturbi intestinali, dolori al torace, insufficienza renale.
Spesso confusa con polmonite

Impianti a rischio
Tutti quelli che comportano un moderato riscaldamento dell’acqua (da 25 a 42°C) e la sua nebulizzazione (cioè la formazione di microgocce aventi diametri variabili da 1 a 5 micron) tra cui impianti idrosanitari e di condizionamento.

Soggetti a rischio
Può colpire anche persone sane e in buona salute, tuttavia sono più a rischio soggetti:
- di sesso maschile
- in età avanzata
- fumatori
- consumatori di alcool
- affetti da malattie croniche e con immunodeficienza acquisita in seguito ad interventi terapeutici o infezione da HIV.

Come si sviluppa il batterio
La sola presenza di batteri non costituisce pericolo per le persone. I batteri divantano pericolosi quando:
- la temperatura varia da 25 a 42°C (la crescita dei batteri è massima a 37°C)
- c’è presenza di ossigeno ed elementi nutritivi
- esistono le condizioni per la formazione di microgocce (da 1 a  5 micron)

Min. Salute 2015

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Linee guida COVID-19 attività didattiche delle autoscuole

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Linee guida COVID 19 attivit  didattiche delle autoscuole

Linee guida COVID-19 attività didattiche delle autoscuole

MIT, Circolare 9 settembre 2020 prot. n. 24304

Linee guida per il contenimento del contagio da covid 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole

______

Come è noto, l'art. 1, lett. q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha disposto la ripresa dell'attività didattica delle autoscuole, sia di teoria che di pratica, “secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Queste sono state dettate con circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020.

Analoga disposizione era anche nel DPCM dell'11 giugno 2020 le cui disposizioni, applicabili dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020 ed efficaci fino al 14 luglio 2020, sono state poi prorogate fino al 31 luglio2020 dal DPCM del 14 luglio 2020.

Nulla ha disposto invece al riguardo il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni - applicabili dalla data del 9 agosto 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 14 luglio 2020, ed efficaci fino alla data del 7 settembre u.s. - sono state poi prorogate sino al 7 ottobre 2020 dal DPCM del 7 settembre 2020.

Tanto premesso, si ritiene opportuno modificare le linee di cui alla circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020, in particolare conformandole alle generali disposizioni in materia di misure del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il testo che segue.

I titolari delle autoscuole hanno l'obbligo di:
- informare e formare docenti e, dipendenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, attraverso le modalità più idonee ed efficaci;
- informare docenti, dipendenti e utenti sulle norme per scongiurare i rischi di contagio, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;
- fornire i dispositivi di protezione individuale ai docenti e dipendenti ove previsti;
- installare dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, docenti, dipendenti, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri nella sede dell'autoscuola;
- consentire l'accesso di persone diverse da docenti, dipendenti ed utenti, come ad esempio artigiani e corrieri, solo previo appuntamento telefonico o digitale. Contestualmente, sarà necessario chiedere informazioni sui possibili sintomi di Covid-19 ed eventuali contatti con malati;
- igienizzare, appropriatamente e frequentemente, locali e veicoli utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda secondo le norme emanate dal Ministero della salute;
- verificare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);
- adottare tutte le misure definite dalla normativa vigente, in considerazione del fatto che queste potrebbero determinare una variazione delle procedure interne, dando seguito all'aggiornamento della propria Valutazione dei Rischi redatta ai sensi del D.Lgs.81/08.
I titolari delle autoscuole potranno promuovere ed effettuare uno screening per i propri docenti e dipendenti in accordo con l'RLS ed il medico competente, comunque appoggiandosi a personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l'effettuazione di self-test in azienda (in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE 679/2016 - GDPR); tenendo conto dei mutamenti organizzativi.
Per quel che concerne gli obblighi di informazione, il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, è tenuto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ad informare i propri docenti, dipendenti e chiunque entri nei locali dell'impresa o prenda posto sui veicoli adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le regole e i comportamenti previsti dalle disposizioni sanitarie, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.
In particolare, le informazioni riguarderanno:
- l'affissione delle suddette indicazioni all'interno di ogni luogo di lavoro, all'interno di ogni servizio igienico;
- la comunicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112;
- la comunicazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in autoscuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In particolare:
- garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni attraverso ditte esterne specializzate o direttamente da parte del titolare o personale da lui incaricato;
- verifica ed adegua le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali aziendali e dei veicoli, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e l'igienizzazione periodica di locali, veicoli ed attrezzature.
Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.).
Per l'utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad es. attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc.) il titolare dell'autoscuola prevede procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l'opportuna aerazione delle cabine, fra una lezione di pratica e quella successiva.
In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, il titolare dell'autoscuola organizza interventi particolari/periodici di pulizia.
Docenti e dipendenti, prima dell'accesso nell'azienda, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, questa non dovrà superare i 37,5°, in tal caso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà prioritariamente lavare spesso le mani o disinfettarle con liquido igienizzante idroalcolico e indossare mascherine (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.). Gli stessi dispositivi di protezione individuale sono obbligatori negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori. Come già definito dal D.Lgs. 81/08, resta l'obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale senza aggravio economico per il lavoratore.
Nel caso in cui una persona presente in autoscuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al titolare dell'autoscuola o a un dipendente di questa, si procede quindi al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina e all'isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell'autorità sanitaria locale.
L'autoscuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.
Tutto il personale che opera presso l'autoscuola collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della salute e delle altre autorità competenti al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, l'uso obbligatorio della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. Inoltre, è misura di prevenzione obbligatoria quella diretta a disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, prima dell'accesso in aula. E' prevista la possibilità per il titolare o un suo delegato di misurare, al momento dell'accesso in aula, la temperatura tramite termoscan.
Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri, salvo l'utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza ad un metro.
Alla fine di ogni lezione deve essere prevista un'adeguata igienizzazione dell'aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, nonché l'areazione dei locali.
Per quel che concerne le lezioni svolte a bordo del veicolo, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l'esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, o altre abilitazioni professionali, durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.
Gli occupanti del veicolo devono, immediatamente prima di salire a bordo del veicolo, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
Alla fine di ogni lezione o prova di esame e, comunque, ogni qualvolta sia variato l'utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell'abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell'imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della salute e delle altre autorità competenti.
Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l'assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali.
Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, dovrà inoltre procedere a:
- garantire la pulizia e l'igienizzazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
- garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell'abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
- garantire la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (ad es. cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere ecc...), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (ad es. chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...);
- garantire la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore;
Durante i tragitti a bordo del veicolo è opportuno viaggiare, ogni qualvolta possibile, con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti. E' vietato l'uso del ricircolo dell'aria condizionata.
Durante l'impiego del veicolo ad uso condiviso, il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri (anche nella qualità di allievo, istruttore ed esaminatore):
- devono indossare una mascherina chirurgica o di categoria superiore o dispositivo di protezione individuale superiore;
- devono disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico;
- non devono toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'autoveicolo o ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
- devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'autoveicolo ad uso condiviso e subito dopo usciti;
- devono, dopo le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico.
Si ritiene, infine, opportuno chiarire, in ossequio all'articolo 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274:
- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- sono attività di disinfezione (igienizzazione) quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;
- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione mondiale della sanità in relazione alle modalità di contagio del Covid-19.
Le informazioni riportate nelle presenti linee guida sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate.
Sarà cura di ogni operatore tenersi aggiornato e rispettare tutte le norme presenti e di futura emanazione riguardanti le modalità per evitare il contagio da Covid-19.
La circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020 è sostituita dalla presente.

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DPCM 7 Agosto 2020 | Consolidato

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DPCM 07 08 2020 Consolidato DPCM 7 09 2020

DPCM 7 Agosto 2020 | Consolidato con il DPCM 7 Settembre 2020

ID 11504 | 08.09.2020

Testo e allegati validi dall'08.09.2020 al 07.10.2020

Testo consolidato DPCM 07 Agosto 2020 con modifiche di cui al DPCM 07 Settembre 2020

DPCM 07 Agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)

DPCM 07 Settembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020)

Misure in vigore dall'8 settembre 2020 ed efficaci fino alla data del 15 ottobre 2020

Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU n.248 del 07.10.2020)

Art. 5 Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020,

Testo consolidato DPCM 07 Agosto 2020 con le modifiche di cui al DPCM 07 Settembre 2020 (Proroga).

In rosso le modifiche/integrazioni di cui al DPCM 07 Settembre 2020

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilita non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza prediposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico e comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;

f) gli eventi e le competizioni sportive -: riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

g) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto­ legge n. 33 del 2020;

h) è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia e vietato o per i quali e prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, ii cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre ii rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati ea condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare ii rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da hallo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; e consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri te1Titori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo o e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;

q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonchè dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.  Il servizio e organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonchè di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’'avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21. Sono consentiti Sono altresì consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonchè le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonchè i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonchè i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attività didattica, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

[...] Segue in allegato

Lettura consolidata degli allegati DPCM 07.08.2020 / DPCM 07.09.2020

Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo (DPCM 07.08.2020)
Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane (DPCM 07.08.2020)
Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane (DPCM 07.08.2020)
Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse (DPCM 07.08.2020)
Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh (DPCM 07.08.2020)
Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche (DPCM 07.08.2020)
Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (DPCM 07.08.2020)
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 (DPCM 07.08.2020)
Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (DPCM 07.08.2020)
Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (DPCM 07.08.2020)
Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali (DPCM 07.08.2020)
Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (DPCM 07.08.2020)
Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (DPCM 07.08.2020)
Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (DPCM 07.08.2020)
Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (DPCM 07.09.2020 - Allegato A)
Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (DPCM 07.09.2020 - Allegato B)
Allegato 17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera
Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 (DPCM 07.08.2020)
Allegato 19 Misure igienico-sanitarie (DPCM 07.08.2020)
Allegato 20 Spostamenti da e per l’estero. (DPCM 07.09.2020 - Allegato C)
Allegato 21 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educati vi dell'infanzia (DPCM 07.09.2020 Allegato D)
Allegato 22 Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie (DPCM 07.09.2020 - Allegato E) 

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Decreto Direttoriale n. 53 del 09/09/2020

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Decreto Direttoriale n. 53 del 09/09/2020

Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 aprile 2011 - Verifiche periodiche

Art. 1 (Ricostituzione e composizione)

1. E’ ricostituita, presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, la Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell’11 aprile 2011. La Commissione formula altresì pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti le verifiche periodiche di cui al predetto decreto 11 aprile 2011.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani Ahmad, quale componente effettivo e ing. Ludovica Massaccesi, quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Luigi Monica, quale componente effettivo e ing. Francesco Marra, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Gerardo La Nave, quale componente effettivo e ing. Paolo Bonfigli, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;
- ing. Corrado Delle Site, quale componente effettivo e ing. Fausto Di Tosto, quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Ugo Carlo Schiavoni, quale componente effettivo e il dott. Domenico Della Porta, quale componente supplente, in rappresentanza del Coordinamento tecnico delle regioni.

Art. 2 (Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite ai punti 3.5 e 3.6 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, richiamato in premessa. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente, che ne informa contestualmente il dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
2. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell’ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di iscrizione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.
3. Per ciascuna richiesta di iscrizione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.6 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, di cui costituiscono parte integrante.
4. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.
5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Fonte: MPLS

Consulta online e scarica l'elenco completo soggetti abilitati PDF elaborato Certifico

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Nota VVF n. 11297 del 02 Settembre 2020

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Nota VVF n  11297 del 02 Settembre 2020

Nota VVF n. 11297 del 02 Settembre 2020

Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori

In riscontro ai quesiti formulati con la nota a margine indicata, si forniscono di seguito alcuni indirizzi di carattere generale, rimandando al confronto con le strutture territoriali del C.N.VV.F. per una più ampia ed approfondita disamina delle questioni segnalate attuabile anche sulla base della documentazione tecnica a corredo delle singole concrete progettualità.

Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi  in soli termini di classe italiana perchè, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile [na].

Analogamente, preme sottolineare che i particolari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati "nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, altri, filtri,...) e spazi calmi", per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli altri ambienti dell'attività si applica invece la tabella S.1-3.

Infine, relativamente alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si rappresenta come il capitolo V.3 del Codice detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell'opera di costruzione.

Nell'adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della macchina ascensore non garantiscono quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale dell'interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell'opera da costruzione.

... Segue in allegato

Fonte: VVF

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Misure igienico-sanitarie

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Misure igienico-sanitarie

Allegato 19 DPCM 7 Agosto 2020 Misure igienico-sanitarie

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

...

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Misure emergenza COVID-19 a bordo delle navi da crociera

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Misure emergenza COVID-19 a bordo delle navi da crociera

Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera

Allegato 17 DPCM 7 Agosto 2020 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera

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Linee guida gestione in sicurezza socialità e gioco per bambini

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Linee guida gestione in sicurezza socialità e gioco per bambini

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19

Update 19.10.2020

Allegato A DPCM 18 Ottobre 2020 in sostituzione Allegato 8 DPCM 13 Ottobre 2020

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Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

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Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

14.05.2020

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Protocollo inserito nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Allegato 7)

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Protocollo Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh

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Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh 

14.05.2020

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Protocollo inserito nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Allegato 5)

...

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Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

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Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

14.05.2020

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Protocollo inserito nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Allegato 3)

...

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Protocollo Conferenza Episcopale Italiana ripresa celebrazioni con il popolo

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Protocollo Conferenza Episcopale Italiana ripresa delle celebrazioni con il popolo

CEI, 7 maggio 2020

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Protocollo inserito nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Allegato 1)

...

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Modalità ripresa attività didattiche AA 2020/21 Università

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Modalita  ripresa attivit  didattiche AA 2020 21 Universita

Modalità di ripresa delle attività didattiche AA 2020/21 nelle Università

Il presente documento riguarda la modalità di svolgimento delle attività didattiche delle università, per il primo semestre dell’anno accademico 2020/2021, secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 4 maggio 2020. Esso prevede le principale misure per l’erogazione della didattica nelle aule universitarie in condizioni di sicurezza. Le azioni suggerite in questo documento si basano su uno scenario plausibile per il primo semestre del prossimo anno accademico, presupponendo il protrarsi della pandemia a livello globale e nuovi episodi di contagio a livello locale in autunno-inverno. Escludiamo quindi sia scenari più positivi, con la scomparsa della pandemia a livello globale, per i quali sarebbe agevole ripristinare le prassi finora in uso, sia scenari più negativi, con la riproposizione del lock-down di marzo-maggio, che implicherebbero il blocco dei flussi in ingresso, rendendo vana qualsiasi azione da parte degli attori coinvolti nelle procedure di accoglienza. Si propongono, quindi, azioni e riflessioni da attuare.

CRUI, 26.06.2020

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Codice Unico Sicurezza

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CUS 2020 Small

Codice Unico Sicurezza | Ed. 48.0 Luglio 2020

Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei Prodotti CE

Ed. 48.0 (Rev. 79a 2013/2020) dell' 11 Luglio 2020

Disponibile la Ed. 48 Luglio 2020 (Rev. 79a) PDF/EPUB del Codice con tutta la prassi sicurezza emanata dal 2008 a Luglio 2020, principali testi legislativi sicurezza consolidati 2019/2020 e testi normativa CE consolidati 2019/2020.

Il testo è scaricabile dagli Abbonati Sicurezza/2X/3X/4X/Full allegato alla news, o in acquisto Store (formato PDF copiabile/stampabile).

Download Indice e novità Ed. 48.0 Luglio 2020

Download Changelog Rev. 79a 2013/2020

Il Codice, versione PDF (Ed. 48), sarà arricchito nel tempo, in relazione alla tematica Safety di cui alla descrizione e all'indice allegato nonché a funzionalità di ricerca e navigazione.

Gradite Segnalazioni

CODICE UNICO SICUREZZA

Il Codice Unico Sicurezza, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza Lavoro e dei Prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori.

Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite con revisioni successive.

Il Codice è suddiviso in 2 Sezioni A e B, rispettivamente:

A. Sezione Sicurezza lavoro: tutta la prassi sicurezza emanata dal 2008 e principali testi consolidati normativa sicurezza.

B. Sezione Prodotti CE: principali testi consolidati normativa di prodotto CE.

A. Sezione Sicurezza
- principali testi nomativi sulla Sicurezza lavoro relativi al D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza e normativa correlata e specifica, quale: Prevenzione Incendi e Codice RTO, Rischio Incidenti Rilevanti e Direttiva Seveso III, Sicurezza Chimica con il Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio delle sostanze e miscele) e Regolamento REACH.

B. Sezione Prodotti CE
- principali testi normativi consolidati del "Nuovo approccio", e altra normativa correlata.

I testi normativi, sono, per quanto possibile, consolidati con tutte le modifiche e rettifiche alla data di revisione dell'ebook.

Il Codice intende fornire un quadro generale su norme di sicurezza applicabili a settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in particolare: 

A. SEZIONE SICUREZZA LAVORO

A.1. Sezione Salute e Sicurezza lavoro 
A.1.1 Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 
A.1.1.1 Decreti collegati
A,1.1.2 Circolari
A.1.1.3 Interpelli
A.1.1.4 Primo Soccorso 
A.1.1.5 Garante per la protezione dei dati personali
A.1.1.6 Legge 12 Marzo 1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili

A.2. Responsabilità Enti
A.2.1 Decreto Legislativo  8 giugno 2001, n. 231

A.3. Prevenzioni Incendi

A.3.1 DM 5 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi RTO II)
A.3.2 DPR 151/2011
A.3.3 DM 10 Marzo 1998
A 3.4 DM 20 dicembre 2012
A.3.5  Decreto 5 Agosto 2011
A
.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139

A.4. Rischio Incidente Rilevante
A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III)

A.5. Chemicals
A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP)
A.5.2 Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)

A.6. Impianti
A.6.1.Decreto 37/2008 Impianti | Consolidato 2017
A.6.2. Legge 1° marzo 1968 n. 186

B. SEZIONI PRODOTTI

B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di Prodotto
B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine)
B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ATEX)
B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED coordinato)
B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED)
B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017)
B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND Consolidato 2017)
B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento IT Regolamento CPR)
B.1.9 Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)
B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE 
B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato 2020)
B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311
B.1.13 Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) 
B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato 2019
B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 

Ed. 48.0 dell'11 Luglio 2020

[001L]
- Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020).

[002L]
- Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici)

[003L]
- Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020

[004L]
- Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 Ministero della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007)

[005L]
D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati personali GDPR | Consolidato 2020
Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123)

[006L]
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario )

[007L]
Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n. P1564/4146

[008L]
Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno 1980 n. 55

[009L]
Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001

[010L]
Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067

[011L]
Codice Prevenzione incendi 2020

Testo aggiornato con le modifiche di cui ai:
-- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020). Entrata in vigore: 19/11/2020
-- Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020.
-- Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)

[012L]
Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato MLPS in GU n.45 del 24-02-2014)

[013L]
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

[014L]
Direttiva 2011/65/UE (RoHS III) Testo consolidato 2020

[015L]
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020)

[016L]
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio 2020. Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE) 2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020).

Ed. 47.0 del 26 Gennaio 2020

[001L]
- Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello n.8/2019 del 02 Dicembre 2019;

[002L]
- Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019;

[003L]
- Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019;

[004L]
- Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019;

[005L]
Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22 ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)

[006L]
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a dicembre 2019

[007L]
- Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019

[008L]
- Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014)

[009L]
- D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019)

[010L]
- Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019

[011L]
Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019)

[012L]
Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998)

[013L]
Decreto 29 settembre 1998 n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del 04-11-1998)

[014L]
Decreto n. 292 del 21 giugno 1996 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.

[015L]
- D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012)

[016L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco);

[017L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici (8° elenco);

[018L]
Circolare ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646

[019L]
- Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio 2020;

[020L]
- Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche dal 2012 a Novembre 2019

[001G]
- Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni ottiche

[002G]
- Correzioni/fix

Ed. 46.0 del 10 Luglio 2019

[001L]
- Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio 2019;

[002L]
- Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.;

[003L]
Decreto 8 settembre 1999 Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999)

[004L]
- Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA

[005L]
Legge 1 ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012)

[006L]
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019

[007L]
Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95 del 23-04-2019)

[008L]
Codice Unico di Prevenzione Incendi
Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

[009L]
- Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126).

[010L]
- Risposte a quesiti 2017/2018/2019 Seveso III

[011L]
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo consolidato 2019

[012L]
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) Testo consolidato 2019.

[013L]
- Inserita la Legge 1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie Generale n.77 del 23-03-1968)

[001G]
- Creata nuova sezione Impianti.

Ed. 45.0 del 31 Marzo 2019

[001L]
- Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019, n.59);

[002L]
- Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019;

[003L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche;

[004L]
- Inserito il Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019);

[005L]
-Inserito il Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81/99 del 31.03.2016);

[006L]
- Inserita la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU n.320 del 20-12-1971)
Testo Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019):

[007L]
- Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI)
Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992);

[008L]
- Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a Febbraio 2019
Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguenti modifiche e rettifiche:
Modifica:
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;
Rettifica:
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);

- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020;

[009L]
- Inserito il Decreto 18 novembre 2014 n. 201 - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ed. 44.0 del 16 Gennaio 2019

[001L]
- Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) in vigore dal 05/10/2018)

[002L]
- Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018

[003L]
- Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (Testo consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ).

[004L]
- Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83).

[005L]
- Inserito il Decreto 5 Agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011);

[006L]
- Inserito il Decreto Ministeriale 21 Novembre 2018 Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1.

[007L]
- Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57)

[008L]
Decreto del Ministero dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.
DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche.

[009L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche;

[010L]
Modificato periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: ..."

[001G]
Modificate tabelle da png a html:
- - Allegato VIII
- - Allegato IX
- - Allegato XXIV
- - Allegato XXXVIII
- - Allegato XL
- - Allegato XLIII
- - Allegato XLVI

[002G]
- Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016) Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26.

Ed. 43.0 del 28 Luglio 2018


[001L]
- Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;

[002L]
- Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);

[003L]
- Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219);

[004L]
- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 )
Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla:
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U. 24/06/2005, n.145)
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262)
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194)
- Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178);

[005L]
- Inserito il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151);

[006L]
- Inserito il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999)
Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dalla:
- Errata Corrige (in G.U. 13/09/1999, n.215)
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261):

[007L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche;

[008L]
- Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 );

[009L]
- Inserita la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970;

[010L]
- Inserita la Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

[011L]
- Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018;

[001G] Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.).

Ed. 42.0 del 21 Maggio 2018

[001L]
- Circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

[002L]
Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

[003L]
Circolare INL n. 5/2018 del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

[004L]
- Inserita Deliberazione 8 aprile 2010 Garante Privacy Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

[005L]
- Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Testo consolidato 2018

[006L]
- Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

[001G]
- Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati personali"

[002G]
- Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche).

Ed. 41.0 del 02 Marzo 2018

[001L]
Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva

[002L]
Interpello n. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente

[003L]
Decreto Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

[004L]
Decreto Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018
Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

[005L]
Aggiunto Testo consolidato Regolamento CLP aggiornato Febbraio 2018

Ed. 40.0 del 03 Gennaio 2018

[001L]
Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di lavoro, dpi, impianti non rispondenti alle disposizioni legislative

[002L]
Decreto dirigenziale n. 101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

[003L]
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del 08- 01-2002)

[004L]
DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

[005L]
Aggiornamento del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011)

[006L]
Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014)

[007L]
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2018

Ed. 39.0 del 30 Ottobre 2017

[001L]
Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 , n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ed. 38.0 del 22 Ottobre 2017

[001L]
Decreto 1° dicembre 2004, n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

[002L]
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento)
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
(La Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. 15/07/2015, n.162) ha disposto (con l'art. 1, comma 50) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 4, comma 1.)

[001G]
Fix e formattazioni

Ed. 37.0 del 26 Settembre 2017

[001L]
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR)
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

[002L]
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i. (Macchine)
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
S.m.i: Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

[003L]
Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche.

[004L]
Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008

Ed. 36.0 del 05 Luglio 2017

[001L]
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (testo consolidato 2017)
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
GU n. 273 del 21 novembre 2002 (SO)

[002L]
Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017
Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

[001G]
Correzione testi e fix formattazione

Ed. 35.0 del 30 Maggio 2017

[001L]
Regolamento (UE) 2017/542 (CLP - Informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria)
Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

[002L]
Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016
Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Div. III
Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l’accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall’alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei

[003L]
Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017
Oggetto: Decreto interministeriale 11 aprile 2011. Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008

[004L]
Decreto 25 maggio 2016, n. 183
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. G.U. 27 settembre 2016, n. 226 - S.O. n. 42

[005L]
Decreto interdirettoriale n. 35 del 17 maggio 2017
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - rinnovo provvisorio

[001G]
Correzione testi e fix formattazione

Ed. 34.0 del 19 Marzo 2017

[001L]
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017)
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 10 Gennaio 2017, n. 23. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.

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Pagine: 4000+
Edizione: 48.0 (Rev. 79a 2013/2020)
Pubblicato: 11/07/2020
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-8-8907-4472-3
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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola | Note

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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola   Note

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola | Note

ID 11527 | 10.09.2020 - Documento completo allegato

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita – come per tutti i settori di attività, privati e pubblici dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal DLgs. 81/2008 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di ciò – e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” – il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DLgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

DLgs. 81/2008

Art. 41 Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, (...) dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) [Lettera soppressa dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. [Comma abrogato dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106].

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 
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Responsabilità Dirigenti Scolastici Covid-19

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Responsabilit  Dirigenti Scolastici DS Covid 19

Responsabilità dei Dirigenti Scolastici in materia di prevenzione e sicurezza - Covid-19

Documento MIUR 20 Agosto 2020

In merito alle responsabilità dei dirigenti scolastici, già la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, in premessa, ricorda che l'Art. 42 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, ha chiarito che l'infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione del lavoro, è tutelata dall'INAIL quale infortunio sul lavoro, e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la "popolazione", ma ha precisato che "il riconoscimento professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di  ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. 

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
..
Art. 42. Disposizioni INAIL

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l’applicazione delle tariffe 2019 ». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL (basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore con i presupposti per la responsabilità  penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già  citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali e tecniche che, nel caso dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali di cui all'Art. 1 comma 14 del del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33".

Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
..
Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
..
c. 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 del comma 16.

Una parola chiarificatrice in materia è stata infine detta dal legislatore. L'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ha introdotto una disposizione che limita la responsabilità  dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19: "Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati (scil., dirigenti scolastici) adempiono all'Obbligo di tutela di salute e sicurezza di cui all'Art. 2087 del codice civile mediante l'applicazione, l'adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020",  nonché delle eventuali successive modificazioni, "e degli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano, in ogni caso, le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23
..
Art. 29 - bis Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 1.

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Responsabilit  Dirigenti Scolastici Covid 19

In sintesi: il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta anche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati, ex art. 2087 cc, da parte del datore di lavoro (e, nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, da parte dei dirigenti scolastici). 

In sostanza, i dirigenti scolastici possono veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell infanzia in via di pubblicazione...
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO Dott. Marco BRUSCHI

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D.Lgs. 81/2008: Documenti sugli Agenti cancerogeni 2020

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D Lgs  81 2008 Documenti Agenti cancerogeni 2020

D.Lgs. 81/2008: Documenti sugli Agenti cancerogeni 2020

ID 11097 | 29 Giugno 2020

In allegato Scheda Note e Documenti aggiornati 29.06.2020

In vigore dal 24 Giugno 2020, il D.Lgs. 1° giugno 2020  n. 44 Agenti cancerogeni che ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008, a seguire i Documenti d'interesse aggiornati alla data.

D.Lgs. 1° giugno 2020  n. 44
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020)

Il D.Lgs. n. 44/2020 attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 introduce:

- 1 nuovo processo nell'Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008;
- 11 nuovi agenti cancerogeni con VLE nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008.

Modifica:

- il c. 6 dell'Art. 242 Sorveglianza sanitaria Sez. III del Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del D.Lgs. 81/2008.

Elenco di sostanze, miscele e processi (Allegato XLII):

- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Agenti cancerogeni introdotti con Valore limite di esposizione professionale (Allegato XLIII):

- Composti di cromo VI
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene.

Seguirà sviluppo di altri Documenti sui nuovi Agenti cancerogeni introdotti.

D Lgs  81 2008 Agenti cancerogeni 2020

Documenti d'interesse realizzati / aggiornati:

Classificazione sostanze cancerogene e mutagene

 

Registro di esposizione ad agenti cancerogeni: Quando e come

 

Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni

 

Rischio silice: quadro normativo e documenti

 

Rischio cromo VI nei fumi di saldatura acciaio inox

 

Rischio Fibre Ceramiche Refrattarie (FCR)

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Report Attività ARPA Lazio controllo contaminazioni da legionellosi

ID 11536 | | Visite: 1867 | Documenti Sicurezza Enti

Arpa Lazio report legionellosi

Report Attività ARPA Lazio controllo contaminazioni da legionellosi

ARPA Lazio, 09.09.2020

Report di Arpa Lazio sulle attività dei laboratori dell’agenzia per la prevenzione ed il controllo delle contaminazioni da legionellosi.

I laboratori dell’ARPA Lazio svolgono attività tecnico-analitica su tutto il territorio regionale, principalmente a supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL nell’ambito delle loro attività di vigilanza, di controllo a seguito della notifica di casi di polmonite da Legionella e nell’ambito del monitoraggio in ambienti di vita per la valutazione del rischio.

Nel report viene proposta una sintesi delle attività analitiche e degli esiti della ricerca ambientale della Legionella per l’anno 2019.

I dati mostrano la distribuzione dei controlli sul territorio regionale con particolare attenzione alla provincia di Roma e in diverse tipologie di siti, la maggior parte dei quali individuati nel corso delle indagini epidemiologiche effettuate dalle ASL, raggruppati in strutture sanitarie, strutture ricettive, ambienti di vita comunitaria e abitazioni private.

I dati evidenziano, nel caso di positività dei campioni, la presenza, in prevalenza, di Legionella pneumophila appartenente al sierogruppo 2-14.

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Fonte: SNPA

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Radiazioni ionizzanti D.Lgs. 101/2020: la nuova Sezione dedicata

ID 11448 | | Visite: 4215 | News Sicurezza

Radiazioni ionizzanti D Lgs  1012020

Radiazioni ionizzanti D.Lgs. 101/2020: la nuova Sezione dedicata

ID 11448 | 11.09.2020 (82 Documenti nella sezione alla data)

Raccolta in una unica sezione del sito, tutta la normativa ed i Documenti sul nuovo D.Lgs. 101/2020 Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom -Protezione dalle radiazione ionizzanti-, in ordine di data decrescente (Disposizioni transitorie previste al Titolo XVII). La Sezione è aggiornata automaticamente all'inserimento di nuovi Documenti d'interesse. Disponibile anche la precedente normativa e Documenti di cui al D.Lgs. 230/1995.

Permalink: https://www.certifico.com/id/11448

Tutti i Documenti scaricabili

Il D.Lgs. 101/2020


Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Permalink: https://www.certifico.com/id/11448

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Legge 14 agosto 2020 n. 113

ID 11524 | | Visite: 5762 | News Sicurezza

Legge 14 08 2020 n  113

Legge 14 agosto 2020 n. 113 

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.  

(GU Serie Generale n.224 del 09-09-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2020

Update 18.02.2022

In attuazione dell'Art. 2, pubblicato il Decreto 13 Gennaio 2022 - Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. (GU n.41 del 18.02.2022)

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Art. 1. Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall’articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

Art. 2. Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (Decreto 13 Gennaio 2022 / ndr), l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell’Osservatorio costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché le modalità con le quali l’organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare,
all’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe ;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
2. L’Osservatorio acquisisce, con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l’Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a) , anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l’Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
3. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l’Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.
4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.

Art. 3. Promozione dell’informazione

1. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 4. Modifiche all’articolo 583 -quater del codice penale

1. All’articolo 583 -quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività».
2. All’articolo 583 -quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali».

Art. 5. Circostanze aggravanti

1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11 -septies) è aggiunto il seguente:
«11 -octies ) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività».

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Spostamenti da e per l’estero

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Spostamenti da e per l’estero

Allegato 20 Spostamenti da e per l’estero. dei Protocolli dal DPCM 07.08.2020:

- DPCM 07.08.2020 - Allegato 20
- DPCM 07.09.2020 - Allegato C / Allegato 20
DPCM 13.10 2020 - Allegato C / Allegato 20
DPCM 24.10.2020 - Allegato 20
DPCM 03.11.2020 - Allegato 20
DPCM 03.12.2020 - Allegato 20
DPCM 14.01.2021 - Allegato 20

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Elenco A
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Elenco B
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Elenco C
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Elenco D
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Elenco E
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Elenco F
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Linee guida istituzioni formazione superiore anno accademico 2020/21

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Linee guida istituzioni formazione superiore anno accademico 2020/21

Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21

Allegato 18 DPCM 7 Agosto 2020 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21

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Misure per gli esercizi commerciali

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Misure per gli esercizi commerciali 

Allegato 11  DPCM 7 Agosto 2020 Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

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Protocollo con le Comunità Islamiche

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Protocollo con le Comunità Islamiche

14 Maggio 2020

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Protocollo inserito nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Allegato 6)

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Protocollo con le Comunità ortodosse

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Protocollo con le Comunità ortodosse 

14 Maggio 2020

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose. Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Protocollo inserito nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Allegato 4)

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Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

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Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

14 Maggio 2020

L’esigenza di adottare misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall’esistenza di accordi bilaterali, contemperando l’esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l’epidemia in atto.

Protocollo inserito nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Allegato 2)

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Radiazioni ionizzanti | Disposizioni transitorie D.lgs 101/2020

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Disposizioni transitorie

Radiazioni ionizzanti | Disposizioni transitorie D.lgs 101/2020

ID 11495 | 07.09.2020 - Documento completo in allegato

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29, al Titolo XVII, si occupa delle disposizioni transitorie.

In particolare, per i rifiuti radioattivi (art. 239), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 23 febbraio 2021), con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 verrà adeguato alle disposizioni del nuovo testo.

Sino all’adozione del suddetto decreto, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Per quanto attiene le disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione (art. 240), le norme relative all’abilitazione di terzo grado sanitario saranno applicabili decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (ovvero dal 27.02.2022).

Per le disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (art. 241), l’ISIN renderà operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 23 febbraio 2021), dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione.

______

TITOLO XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

 [...]

Art. 239.  Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.

2. Sino all’adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Classificazione dei rifiuti radioattivi

Entro il 23.02.2021 il decreto interministeriale del 7 agosto 2015 dovrà essere adeguato alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Fino all’adozione del decreto ministeriale di adeguamento del  decreto interministeriale del 7 agosto 2015 rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015

Art. 240.  Disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione

1. La disposizione di cui all’articolo 129, comma 2, lettera c), relativa all’abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 129, comma 2, lettera c)

c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all’articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie.

L’abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dal 27.08.2020

Art. 241. Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

1. L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.

Registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi

Entro il 23.02.2021

L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

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Protocollo covid-19 aule universitarie

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Protocollo covid 19 aule universitarie

Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie

28 agosto 2020

1. Il presente protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie - proposto dalla CRUI e modificato per recepire il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di supporto al Capo del Dipartimento della protezione civile per l'emergenza di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020, trasmesso dal Ministro della salute con nota del 3 settembre u.s. (prot. n. 63) - integra le linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari nelle università, applicabili in quanto compatibili anche alle istituzioni a.f.a.m., di cui all'allegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020.

Tali linee guida - che a loro volta traggono origine dal documento CRUI "Modalità di ripresa delle attività didattiche AA 2020/21 nelle Universitàcon le allegate raccomandazioni del predetto Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso dal Ministro dell'università della ricerca con nota prot. 0002833 del 30/07/2020 - descrivono, infatti, tutte le misure ed i comportamenti da tenere per la "prevenzione primaria" dell'infezione da SARS-CoV-2, atti cioè a ridurre l'esposizione al virus.

Il presente protocollo, invece, specifica una linea di attività (gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie) che rientra nella cosiddetta "prevenzione secondaria" dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l'individuazione dei casi confermati o sospetti di COVID- 19 e la gestione tempestiva dei relativi contatti stretti o casuali.

2. La procedura descritta nel presente protocollo richiede una collaborazione stretta tra gli Uffici della Sicurezza degli Atenei e l'Autorità Sanitaria Competente, rappresentata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, al fine di predisporre tempestivamente ed efficacemente le appropriate misure di prevenzione.

In proposito, in ciascun Ateneo deve essere identificato un referente (Referente Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. Il Referente Universitario per COVID-19, di norma individuato tra il personale degli Uffici della Sicurezza dell'Ateneo ed eventualmente coadiuvato dal Gruppo di Lavoro/Task Force COVID-19 laddove costituita, rappresenta l'anello di congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo in ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati. Il Referente Universitario per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità mettono in atto, inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, eventualmente, ove necessario, disponendo procedure dedicate.

3. Presupposto importante per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 è che gli Atenei si dotino di sistemi che consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a ogni corso o a ogni turno del corso, ove presenti (con riferimento all'aula e al giorno).

Tali elenchi devono essere predisposti e devono essere conservati per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per essere messi a disposizione del Dipartimento di prevenzione che potrebbe richiederli per eventuali attività di contact tracing. Tali sistemi possono essere i sistemi informatizzati di prenotazione da parte degli studenti e/o la rilevazione fisica delle presenze (tramite lettura di codice a barre, appello nominale in aula da parte del docente, ... ) e/o infine l'elenco degli iscritti all'insegnamento o al turno. È importante infatti ricordare che le linee guida prevedono che nella fase 3 la didattica sia erogata con modalità mista, con il docente in aula e gli studenti in parte in aula e in parte collegati da casa. Ciò impone la suddivisione della classe degli studenti in gruppi, in modo da programmare le opportune turnazioni. Tale organizzazione dell'erogazione implica la conoscenza dell'elenco degli studenti ammessi a frequentare in presenza.

4. Nel caso in cui l'Ateneo venga a conoscenza, attraverso l'Autorità Sanitaria Competente, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente o a un docente presente in aula o al personale tecnico amministrativo preposto alle attività di supporto alla didattica, in un determinato giorno, collabora, attraverso gli Uffici della Sicurezza con l'autorità sanitaria competente (Dipartimento di Prevenzione) all'adozione delle misure necessarie. In particolare sempre in raccordo con il DdP dispongono la chiusura dell'aula e la disinfezione e sanificazione della stessa, secondo le procedure previste dai protocolli in vigore; supportano l'attività di contact tracing trasmettendo contestualmente all'Autorità Sanitaria Competente l'elenco dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti iscritti all'insegnamento e/o al turno con il caso confermato nel periodo compreso tra i due giorni precedenti l'inizio dei sintomi o l'effettuazione del tampone e la data d'inizio dell'isolamento. Inoltre a tali studenti, docenti e personale tecnico amministrativo gli Uffici della Sicurezza inviano, sempre in accordo con DdP comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi e invitando a seguire pedissequamente le disposizioni dell'Autorità Sanitaria Competente. Spetta infatti all'Autorità Sanitaria Competente l'effettuazione dell'indagine epidemiologica e l'individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, isolamento, sorveglianza attiva, etc). La ripresa delle attività didattiche in presenza sono subordinate all'esito dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione. In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria Competente si consiglia per gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo a supporto della didattica la ripresa dell'attività in presenza solo al termine di un periodo di quindici giorni, anche in considerazione che l'attività didattica può proseguire on-line e non è quindi sospesa. La medesima procedura viene attivata anche per le attività curriculari (esami di profitto, esami di lauree, ... )

5. Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attività curriculare (esami, lauree, ... ) un caso sospetto (cioè un soggetto con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con Covid-19), questo va immediatamente dotato di mascherina chirurgica (qualora non ne fosse già dotato) e adeguatamente isolato (in una stanza dedicata o in un'area di isolamento) dalle altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione di stare ad almeno un metro di distanza. È necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) o in sua assenza i'USCA o il DdP per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria.

Non è indicata, in questo caso, la sospensione dell'attività didattica in presenza, che ovviamente sarà disposta in caso di conferma del caso sospetto. Il caso, a questo punto confermato, innescherà la procedura di cui al precedente punto 4.

6. Al fine di facilitare il tracciamento e l'identificazione dei contatti stretti e di quelli casuali laddove si verificassero i casi di cui ai punti 4 e 5, gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo degli Atenei sono fortemente invitati a dotarsi della app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi dell'Ateneo.
...
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