// Documenti disponibili n: 46.592
// Documenti scaricati n: 36.660.548
ID 11492 | 02.03.2026
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(GU L 303 del 2.12.2000)
D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. (GU n.187 del 13.08.2003)
______
Sintesi
La direttiva ha lo scopo di garantire che le persone con una determinata religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale non siano oggetto di discriminazioni e possano godere della parità di trattamento sul luogo di lavoro.
Questa direttiva stabilisce un quadro generale per garantire la parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro nell'Unione europea (UE), indipendentemente dalla loro religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale.
A che tipo di discriminazione si riferisce la direttiva
La direttiva riguarda sia la discriminazione diretta (differenza di trattamento basata su una caratteristica precisa) sia la discriminazione indiretta (disposizione, criterio o pratica apparentemente neutra ma suscettibile di produrre un effetto sfavorevole per una o più persone determinate appartenenti alle categorie sopra citate, svantaggiate rispetto alle altre). Le molestie, che creano un clima ostile, sono considerate una discriminazione.
A chi si applicano le disposizioni della direttiva? E a chi non si applicano?
La direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, per quanto riguarda:
- le condizioni di accesso ad attività dipendenti o autonome, inclusi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione;
- la formazione professionale;
- le condizioni di occupazione e di lavoro (comprese le condizioni di remunerazione e di licenziamento);
- l'affiliazione e l'implicazione in un'organizzazione di datori di lavoro o di lavoratori o qualsiasi altra organizzazione professionale.
La presente direttiva non si applica alle differenze di trattamento basate sulla nazionalità e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere effettuati dallo Stato, inclusi i regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale.
Cosa si può fare per fermare la discriminazione
I paesi dell'UE devono garantire che tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere alle procedure giurisdizionali e/o amministrative, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione. Ulteriori dettagli su mezzi di ricorso ed esecuzione sono contenuti nel capo II della direttiva.
Collegati

This document is mandatory for the consistent application of ISO/IEC 17021-1:2015 for t...

ID 11559 | 15.09.2020
In base a quanto disposto dall'art. 64 bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120 legge di conversione con modificazioni, de...
Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 11257 del 16/09/2016 recante "DM 28 febbraio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione in...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024