Updates on nuclear safety, security and safeguards implications of the conflict in Ukraine as a result of the Russian Federation’s military operation that began on 24 February.
Le pestilenze nella storia e i pompieri italiani in interventi non convenzionali
A cura del Settore Memoria Storica ANVVF
I Vigili del Fuoco e, più in generale, tutti coloro che operano nel soccorso, svolgono un lavoro che lascia uno spazio molto limitato alla riflessione e all’analisi. Tutto deve essere svolto nel giro di pochi minuti, a volte di secondi. Purtroppo, alla lunga questo aspetto porta a considerare come meno importante la prospettiva storica delle attività di soccorso, fino ad annullarla. Considerato come un intervallo di tempo che separa un “prima” con un “dopo”, del soccorso si finisce con il dimenticare la complessità, l’impegno e a volte il sacrificio di coloro che hanno agito per salvare altre vite. Un antidoto a questa deriva, a mio parere il migliore, è la ricerca e la documentazione della storia dei soccorsi, che collegano con un unico filo le esperienze di persone di generazioni diverse, accomunate da questa scelta di vita.
Il lavoro di Michele La Veglia – valente ingegnere del Corpo Nazionale – sul ruolo svolto storicamente dai pompieri e dai Vigili del Fuoco nelle pestilenze, aggiunge all’importanza delle documentazioni un elemento di stupore. In fin dei conti, progresso tecnologico a parte, alcuni dei passaggi di questo breve saggio mettono in evidenza quanto il vissuto dei nostri antenati sia stato simile al nostro, almeno in alcune fasi della pandemia che viviamo. Ci auguriamo che possa diventare un testo ancora più completo, perché possa rendere in modo ancora più incisivo, l’idea di quanto sono stati moderni i nostri predecessori. ... segue in allegato
Facendo propria la strategia UE, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Ssc ha intrapreso un lavoro mirato a migliorare la raccolta dei dati, sviluppare la base delle informazioni, con particolare riguardo ai rischi e ai danni da lavoro.
L’attenzione nell’anno 2021 si è focalizzata sulle patologie muscoloscheletriche del rachide che, attraverso la lettura integrata di informazioni sulle denunce, sui rischi e danni conseguenti ha portato ad elaborare mappe di danno e di rischio in specifici settori lavorativi, in territori localizzati, evidenziando fenomeni meritevoli di attenzione e per i quali si sono prospettate azioni di miglioramento in ambito preventivo e di tutela indennitaria del lavoratore.
Cassazione Penale Sez. 4 del 14 marzo 2022 n. 8475
Schiacciamento delle mani con un trapano orizzontale. Obbligo del datore di lavoro di apporre il dispositivo di protezione che impedisce l'accesso dell'operatore alle parti in movimento
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8475 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 01/03/2022
Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. e la sua prevalenza, unitamente alle circostanze attenuanti generiche, sulla aggravante, ha rideterminato la pena in euro 3.750,00 di multa, convertendo quella detentiva di 15 giorni di reclusione, e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, mentre ha confermato la condanna di I.C., in qualità di datore di lavoro delegato dell'unità produttiva dell'impresa ABB s.p.a., per il reato di cui all'art. 590 cod.pen., per avere cagionato lesioni a V.M. (trauma delle mani con schiacciamento e lesione del tendine estensore della falange del V dito), con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo messo a disposizione del dipendente macchinari che presentano il rischio da contatto meccanico, in quanto privi di sistemi protettivi, in difformità del punto 6.1. dell'allegato V del D.L.vo n. 81 del 2008, richiamato dall'art. 71, sicché costui, mentre a macchina ferma si accingeva a posizionare la punta di un trapano nell'apposito invito, subiva la rotazione della macchina, azionata dal collega P.F., in data 9 novembre 2015. 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto, unitamente ad un generale vizio motivazionale, non avendo risposto la Corte territoriale alle specifiche censure formulate ed avendo genericamente rinviato alla sentenza di primo grado, la violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato, atteso che: 1) non è stato valutato il ruolo di preposto e lavoratore esperto di V.M., a cui era stato estemporaneamente affidata l'istruzione del dipendente P.F., al quale non avrebbe dovuto fare usare la macchina, ma solo mostrare lo svolgimento delle operazioni, e che aveva l'obbligo, anche in considerazione della posizione di garanzia assunta nei confronti del collega, di rispettare la direttiva impartita dal datore di lavoro di lavorare sulla macchina da solo (nella prospettazione difensiva le violazioni poste in essere dalla vittima determinano l'applicabilità dell'art. 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81 del 2008 e, comunque, si traducono in una condotta, sia pure non abnorme, non semplicemente leggera, come riconosciuto dai giudici di merito, ma esorbitante ed imprevedibile per il datore di lavoro, che non può, quindi, risponderne); 2) non è stato in alcun modo verificato se il trapano Collet usato potesse ricadere nel perimetro di applicazione del punto 6.1 dell'allegato V, richiamato dall'art. 71 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonostante la verifica, da parte del c.t.u., della sua piena rispondenza ai requisiti di sicurezza, e nonostante la distinzione della fase di allestimento (unica in cui è possibile il contatto con la punta del trapano), che deve avvenire a macchina ferma, e quella di foratura, che avviene da una postazione di comando (ad avviso della difesa, l'applicazione della disposizione in esame è avvenuta solo in considerazione della verificazione del sinistro e della predisposizione successiva di ulteriori presidi di sicurezza); 3) la colpa è stata identificata nella posizione di garanzia del ricorrente, senza alcuna ulteriore indagine circa l'inadempimento degli obblighi a suo carico, tutti diligentemente rispettati (secondo la difesa, anche l'obbligo di vigilanza è stato adempiuto tramite la nomina del capo-reparto e l'affiancamento dei lavoratori meno esperti con quelle più esperti). 3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Pure il ricorrente ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato. Esso si articola in una unica doglianza, impostata sia come vizio di motivazione sia come violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, che il ricorrente pretende di escludere in base ad una serie di argomentazioni che assume non valutate dalla Corte territoriale. 2. In primo luogo va disattesa la censura avente ad oggetto la lamentata lacuna motivazionale della sentenza impugnata. Nel caso di specie, ci troviamo, difatti, in presenza di una cd. doppia conforme: situazione che ricorre laddove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si saldi con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). La completezza della motivazione va, dunque, valutata alla luce delle due sentenze, che si integrano tra di loro. A ciò si aggiunga che, proprio in considerazione dell'integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 07/02/2020, Acampa, Rv. 278611 - 01). Non si ravvisa, pertanto, l'asserita lacuna motivazione, in quanto la Corte territoriale si è soffermata sulle critiche nuove, introdotte ritualmente con l'appello, rinviando, invece, alla motivazione della sentenza di primo grado relativamente alle questioni di fatto e di diritto già esaminate e correttamente risolte. 3. Deve, pure, precisarsi che "la palese violazione -da parte della vittima - della previsione di agire con un solo operatore", di cui, secondo il ricorrente, il giudice di appello non si sarebbe occupato, è una circostanza che non corrisponde all'accertamento di fatto contenuto nella sentenza di primo grado, che su tale punto non risulta specificamente impugnata con l'appello. In particolare nella sentenza di primo grado si legge a p. 5 che il teste V.M. specificava che il trapano orizzontale di regola veniva utilizzato da un operatore singolo; a pag. 7 che il teste M. riferiva che era stato appreso solo dalle dichiarazioni delle persone, sentite nel corso del controllo, che il trapano di regola era usato da un solo operatore, non essendo presente una procedura dettagliata indicante il numero di operatori sul macchinario. In altre parole, tale critica - formulata con l'appello e reiterata anche con il ricorso per cassazione, sia sotto il profilo del vizio motivazionale sia sotto quello della violazione di legge - è fondata su un dato di fatto (la sussistenza di una specifica direttiva impartita ai dipendenti relativamente all'uso del trapano) che non risulta provato (senza che, con il ricorso per cassazione, si sia lamentato un travisamento per omessa valutazione di una prova esistente - deduzione che avrebbe imposto, peraltro, l'individuazione della prova travisata per omissione: Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). Si tratta, dunque, di doglianza inammissibile, rispetto alla quale il ricorrente non può lamentare l'omessa risposta da parte della Corte territoriale (v., da ultimo, Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio). 4. Invero nella sentenza di primo grado la colpa dell'imputato è stata chiaramente individuata nella violazione dell'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Il contenuto dell'obbligo in esame va individuato alla luce dell'intero articolo e, quindi, anche del successivo comma 3, ai sensi del quale, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative (tra cui sono richiamate, a mero titolo di esempio, quelle dell'allegato VI). Tra tali misure tecniche, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare al fine di ridurre i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro, ricade quella di cui al punto 6.1 dell'allegato V del d.lgs. n. 81 del 2008, che prescrive che "se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione". Ad avviso del ricorrente, il giudice di appello non avrebbe risposto alla specifica censura formulata in ordine alla non riconducibilità del trapano Collet alla previsione del punto 6.1. dell'allegato V. Tuttavia, l'inclusione della macchina nel perimetro applicativo della disposizione in esame è avvenuta sulla base dell'accertamento eseguito dal tecnico della prevenzione intervenuto, in servizio presso Psal competente, secondo cui il trapano "presentava la difformità di avere le parti in movimento (la punta collegata ad un'asta lunga) accessibili, in quanto sprovviste di protezione, che sono state successivamente inserite, nella forma di coperture che, se aperte, bloccano il movimento del trapano" (v. p.7 sentenza di primo grado). Tale accertamento è collegato alla conformazione stessa della macchina ed alla presenza, in essa, di parti mobili che possono entrare in contatto con l'operatore, causando incidenti. La diversa tesi della difesa è del tutto inconsistente, in quanto essa si fonda non già sulla conformazione della macchina (sull'assenza di parti mobili che possono entrare in contatto con l'operatore), bensì sulle modalità di uso della stessa (e, cioè, sullo svolgimento della fase di allestimento a macchina spenta e, quindi, ferma e su quella di foratura da una postazione di comando in sicurezza). Il precetto legislativo, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di una macchina, mira proprio a prevenire un uso non sicuro (come quello avvenuto nel caso di specie, consistente nell'accensione della macchina durante la fase di allestimento), sicché non va riferito alle corrette modalità di uso della macchina, ma alla macchina in sé. A ciò si aggiunga che dalla complessiva disciplina si evince che laddove il pericolo possa essere neutralizzato, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e senza costi esorbitanti ed incompatibili con l'attività imprenditoriale, con una misura tecnica e, quindi, con l'inserimento di un dispositivo di sicurezza, tale opzione deve essere posta in essere, risultando residuali le misure organizzative, che lasciano, comunque, permanere un margine di rischio e che non consentono di raggiungere l'obiettivo imposto dal legislatore al datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso di macchine che presentano, per la loro conformazione, dei pericoli. 5. In definitiva, sebbene la sentenza impugnata non abbia fornito una risposta precisa e puntuale alla censura di appello relativa all'applicabilità del punto 6.1 dell'allegato V del d.lgs. n. 81 del 2008, la correttezza della decisione sul punto si ricava dalla motivazione complessiva delle due sentenze, che si integrano tra di loro in quanto conformi, da cui emerge con chiarezza la conformazione della macchina in esame, la sua riconducibilità alla disposizione in esame ed il conseguente obbligo del datore di lavoro di apporre il dispositivo di protezione che impedisse l'accesso dell'operatore alle parti in movimento. Va, pertanto, ribadito che, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (v., da ultimo, Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). Peraltro, può aggiungersi che nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326 - 01). Nel caso di specie, appunto, la censura non aveva ad oggetto la ricostruzione del fatto (la conformazione della macchina), ma piuttosto l'applicabilità della norma giuridica al fatto come accertato dai giudici di merito (in considerazione delle ordinarie modalità di uso della macchina), così traducendosi nella denuncia di una violazione di legge, che, come detto, non sussiste. 6. Alla luce di tali premesse, tutte le altre deduzioni difensive, dirette ad escludere la colpa dell'imputato, si rivelano irrilevanti, atteso che la colpa (specifica) è stata correttamente individuata nella violazione dell'art. 71 del d.lgs. n. 81 del 2008 e ciò è sufficiente ai fini della condanna, non potendo, peraltro, l'imprudenza della vittima - pure riconosciuta dai giudici di merito - escludere l'accertato inadempimento del datore di lavoro al suo obbligo di apporre il dispositivo di protezione che impedisse l'accesso del dipendente alle parti in movimento del macchinario utilizzato. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1° marzo 2022
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH)
SINTESI DI:
Decisione (2003/C 218/01) che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
Istituisce il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, un organo consultivo tripartito, il cui compito è quello di assistere la Commissione europea nella preparazione e attuazione delle decisioni adottate nel campo della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro e di agevolare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro.
PUNTI CHIAVE
Il comitato, istituito per semplificare il processo di consultazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, copre tutti i settori pubblici e privati dell'economia. I suoi compiti principali sono:
- fornire pareri sulle iniziative dell'Unione europea (EU) in materia di sicurezza e salute (nuova normativa, programmi UE, ecc.); - contribuire in modo proattivo a identificare le priorità a livello UE e a definire strategie politiche pertinenti; - favorire lo scambio di vedute e di esperienze (interfaccia tra il livello nazionale e UE).
Il comitato è composto da tre membri, uno per ciascun paese dell'UE:
- un rappresentante delle amministrazioni nazionali, - un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, - un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, nominati dal Consiglio per un periodo di tre anni.
All'interno del comitato sono costituiti tre gruppi d'interesse. Ciascun gruppo d'interesse designa al proprio interno un portavoce e un coordinatore.
Il comitato è presieduto dal direttore generale della Commissione responsabile della politica sociale. Si riunisce due volte all'anno in una seduta plenaria. La Commissione (la direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione) fornisce servizi di segreteria per il comitato.
Il modus operandi del comitato è disciplinato dal suo regolamento interno (RI), che il comitato ha adottato il 18 novembre 2004 sulla base di un parere favorevole della Commissione.
Il RI definisce inoltre le procedure decisionali da seguire per l'adozione di qualsiasi posizione ufficiale da parte del comitato. Tra le possibili procedure vi sono:
- la procedura decisionale ordinaria, applicata in occasione delle riunioni plenarie. In questo contesto, un parere o una decisione possono: -- essere adottati all'unanimità, quando i portavoce dei tre gruppi di interesse sono in completo accordo sulla questione in discussione -- essere adottati a maggioranza assoluta dei voti, se non si raggiunge un accordo unanime;
- la procedura decisionale accelerata, applicata con procedura scritta (è richiesta la maggioranza assoluta).
I pareri adottati dal comitato non sono vincolanti per la Commissione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
Si applica dal 1° gennaio 2004.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2003/C 218/01) (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1–4)
DOCUMENTI CORRELATI
Parere della Commissione sul progetto di regolamento interno del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (COM(2004) 756 def.del 17.11.2004)
Campagna "Impariamo dagli errori" ATS Brianza / Raccolta schede (n. 126)
ID 15756 | 16.02.2022 / In allegato n. 126 Schede formato portfolio.pdf
Con questa campagna , ATS Brianza ha deciso a fini preventivi di mettere a disposizione di tutti (ditte e lavoratori) le conoscenze acquisite nelle indagini, con delle brevi schede di facile lettura e corredate da fotografie dove vengono descritti casi reali con foto, dinamica conseguenze per il lavoratore coinvolto, cause dell’infortunio (“i determinanti” e le cosiddette “criticità organizzative”), indicazioni di prevenzione per evitare infortuni simili.
In calce all'articolo Raccolta schede Campagna "Impariamo dagli errori" ATS Brianza, riservata Abbonati
Direttiva (UE) 2022/431 / Modifiche Direttiva agenti cancerogeni mutageni lavoro / Sostanze reprotossiche / altre
ID 16066 | 16.03.2022 / Direttiva in allegato
Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
- valori limite biologici e le relative disposizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche) - valutazione dei rischi connessi nella manipolazione di farmaci - valore limite per l’acrilonitrile - valori limite per il nichel e composti - rivede i valori limite per il benzene - rivede i valori limite per la polvere di silice cristallina respirabile - valori limite per il monossido di carbonio - valori limite per il mercurio e composti - rivede i valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria piombo (Allegato XXXIX TUSSL) - altri
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera a), vista la proposta della Commissione europea previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose. (2) Stabilendo prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori in tutta l’Unione, la direttiva 2004/37/CE migliora la chiarezza e contribuisce a creare condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici dei settori che utilizzano sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, dimostrando in tal modo l’importanza dell’azione dell’Unione in questo settore. (3) Secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, le sostanze tossiche per la riproduzione sono sostanze estremamente preoccupanti, che possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori. Pertanto, anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l’altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione. (4) Per la maggior parte delle sostanze tossiche per la riproduzione è scientificamente possibile individuare i livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi per la salute. I requisiti in materia di minimizzazione dell’esposizione di cui alla direttiva 2004/37/CE dovrebbero applicarsi solo alle sostanze tossiche per la riproduzione per le quali non è possibile individuare un livello di esposizione sicuro e che sono identificate come «prive di soglia» nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III della direttiva 2004/37/CE. Per quanto riguarda tutte le altre sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro dovrebbero garantire che il rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori sia ridotto al minimo. (5) Secondo i dati scientifici più recenti, in casi specifici possono essere necessari valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. È pertanto opportuno includere nella direttiva 2004/37/CE i valori limite biologici e le relative disposizioni pertinenti. (6) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017, sancisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione sul posto di lavoro. (7) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono un elemento importante delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni, mutageni e per le sostanze tossiche per la riproduzione per i quali le informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, lo rendano possibile. (8) Per gli agenti mutageni e la maggior parte degli agenti cancerogeni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi sulla salute. Sebbene la fissazione di valori limite di esposizione sul luogo di lavoro per gli agenti cancerogeni e mutageni nella direttiva 2004/37/CE non elimini completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce nondimeno a ridurre significativamente i rischi derivanti da tale esposizione mediante l’approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi che era stato adottato in tale direttiva. (9) I valori limite di esposizione professionale vincolanti non pregiudicano gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro a norma della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell’uso di agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione, o le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell’agente cancerogeno, mutageno e della sostanza tossica per la riproduzione con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia nocivo o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. (10) È necessario che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in determinati farmaci pericolosi. La formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire a norma dell’articolo 11 della direttiva 2004/37/CE dovrebbe essere adattata per tener conto di un rischio nuovo o mutato, in particolare nel caso in cui i lavoratori siano esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o a vari agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze connesse al lavoro. (11) Alcuni farmaci pericolosi contengono una o più sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. Tuttavia, lavoratori, datori di lavoro o autorità preposte all’applicazione della legge non hanno agevolmente accesso a informazioni chiare e aggiornate in merito al fatto che i farmaci rispondano o meno a tali criteri. Al fine di garantire la corretta attuazione della direttiva 2004/37/CE e fare chiarezza sull’uso e sui rischi connessi alla manipolazione di tali farmaci pericolosi, è necessario adottare misure per aiutare i datori di lavoro a identificarli. In linea con la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2021 su un quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, la Commissione fornirà orientamenti, anche in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, per proteggere i lavoratori dall’esposizione a farmaci pericolosi. (12) Con riferimento alla valutazione del rischio di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/37/CE, nel valutare l’esposizione a farmaci pericolosi che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, i datori di lavoro dovrebbero prestare particolare attenzione per garantire che l’obbligo di sostituire tali farmaci non vada a scapito della salute dei pazienti. (13) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, e basati anche su una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (ECHA) e pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, istituito da una decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo che sono state rese disponibili al pubblico a livello di Unione sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un’esposizione professionale ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione. (14) La Commissione dovrebbe incaricare il CCSS di esaminare ulteriormente la possibilità di adottare una metodologia fondata sul rischio, sulla base delle informazioni disponibili, tra cui i dati scientifici e tecnici, al fine di fissare i valori limite a un livello di esposizione corrispondente al rischio di sviluppare un effetto nocivo per la salute, come un tumore, inclusa la possibilità di stabilirli nell’intervallo compreso tra un livello di rischio superiore e un livello inferiore. (15) Conformemente alle raccomandazioni del RAC e del CCSS, ove possibile, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un’esposizione di breve durata. (16) È inoltre necessario tenere presenti vie di assorbimento diverse da quella inalatoria per tutti gli agenti cancerogeni, mutageni e per le sostanze tossiche per la riproduzione, compreso l’assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Ulteriori note relative alle sostanze e alle miscele pericolose sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1272/2008. (17) La valutazione degli effetti sulla salute degli agenti cancerogeni oggetto della presente direttiva è basata sulle conoscenze scientifiche pertinenti fornite dal RAC. In virtù di un accordo sul livello dei servizi sottoscritto dalla direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione e dall’ECHA, il RAC fornisce valutazioni scientifiche sul profilo tossicologico di ciascuna delle sostanze chimiche prioritarie selezionate in relazione ai loro effetti nocivi sulla salute dei lavoratori. (18) L’acrilonitrile risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto opportuno stabilire un valore limite di lungo e breve termine per tale sostanza cancerogena. L’acrilonitrile può essere assorbito anche attraverso la cute. È pertanto opportuno stabilire un valore limite per l’acrilonitrile nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l’utilità di tale monitoraggio biologico per l’acrilonitrile. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell’elaborazione di orientamenti sull’uso pratico del monitoraggio biologico. (19) Per quanto riguarda l’acrilonitrile, potrebbe essere difficile rispettare un valore limite di 1 mg/m3 (0,45 ppm) e un valore limite di breve durata pari a 4 mg/m3 (1,8 ppm) a breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva a partire dal quale si applicano tali valori limite di esposizione professionale (OEL). (20) I composti del nichel rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1 A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto opportuno stabilire valori limite per tale gruppo di sostanze cancerogene. L’esposizione ai composti del nichel sul luogo di lavoro può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti del nichel nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e corredarli di una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. (21) Per quanto riguarda i composti del nichel, potrebbe essere difficile rispettare i valori limite di 0,01 mg/m3 per la frazione respirabile e 0,05 mg/m3 per la frazione inalabile in una serie di settori o processi, in particolare la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre l’esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate. Pertanto dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio fino al 17 gennaio 2025 compreso, durante il quale si dovrebbe applicare un valore limite di 0,1 mg/m3 per la frazione inalabile dei composti del nichel. Il periodo transitorio garantirebbe l’allineamento con la data di applicazione dell’OEL per i composti del cromo (VI) adottato nella direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio. (22) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1 A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la cute. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all’allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto che il monitoraggio biologico per il benzene sarebbe utile. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell’elaborazione di orientamenti sull’uso pratico del monitoraggio biologico. (23) Per quanto riguarda il benzene, potrebbe essere difficile rispettare un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m3) in alcuni settori nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. Come misura transitoria, il valore limite di 1 ppm (3,25 mg/m3) di cui alla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 5 aprile 2024, mentre dal 5 aprile 2024 e fino al 5 aprile 2026 dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m3). (24) È opportuno rivedere il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile di cui all’allegato III della direttiva (UE) 2017/2398 alla luce delle valutazioni della Commissione in conformità della direttiva 2004/37/CE e dei dati scientifici e tecnici più recenti. (25) La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell’Unione, conformemente all’articolo 154 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ha inoltre consultato il CCSS, che ha adottato pareri per tutte le sostanze prioritarie interessate dalla presente direttiva e ha raccomandato uno o più valori limite vincolanti di esposizione professionale per ciascuna di esse, nonché le note, se del caso. (26) I valori limite stabiliti nella presente direttiva devono essere oggetto di un controllo e di un riesame periodici per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006. In particolare, per quanto riguarda il benzene, la Commissione, in stretta collaborazione con il CCSS, valuterà la fattibilità di un’ulteriore riduzione dell’OEL, tenendo conto del parere del RAC del 2018 e di eventuali nuove informazioni pertinenti. (27) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti o che potrebbero derivare dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, compresa la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (28) Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, essa dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. (29) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/37/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Modifiche alla direttiva 2004/37/CE
La direttiva 2004/37/CE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)»; 2) all’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.»; 3) l’articolo 2 è così modificato: a) sono inserite le lettere seguenti: «b bis) «sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; b ter) «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III; b quater) «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III;»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) «valore limite»: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione nell’aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito all’allegato III;»; c) sono aggiunte le lettere seguenti: «d) «valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto; e) «sorveglianza sanitaria»: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.»; 4) l’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.»; b) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare. Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.» c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I datori di lavoro, all’atto della valutazione del rischio, rivolgono un’attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l’altro, in considerazione l’opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o con sostanze tossiche per la riproduzione.»; 5) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro riducono l’utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.»; 6) l’articolo 5 è così modificato: a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l’utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione privo di soglia sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. 3 bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo. 3 ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano il paragrafo 3 bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 3, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. 4. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all’allegato III.» b) il paragrafo 5 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:»; ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro;»; iii) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l’emissione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione nel luogo di lavoro; d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente; e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare per l’individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;»; iv) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d’avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;»; 7) all’articolo 6, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione; b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;»; 8) l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:»; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;»; 9) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Detta formazione deve: - essere adattata all’evoluzione dei rischi e all’insorgenza di nuovi rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro, - essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze, e - essere periodicamente ripetuta in altri contesti, se necessario.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e a provvedere a un’etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili. Se è stato fissato un valore limite biologico nell’allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l’agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.»; 10) l’articolo 14 è così modificato: a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un’anomalia che può essere stata causata da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o si constata che un valore limite biologico è stato superato, il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti.»; c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «8. Tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno, mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa, devono essere notificati all’autorità responsabile.»; 11) all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di cui all’articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all’articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione. 1 bis. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi di cui all’articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all’articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.»; 12) l’articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Con la procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite biologici, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria. 4. I valori limite biologici e altre informazioni in materia di sorveglianza sanitaria figurano nell’allegato III bis.»; 13) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 16 bis Identificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia Conformemente alla procedura di cui all’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio indicano, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili, nella colonna «Osservazioni» dell’allegato III della presente direttiva, se una sostanza tossica per la riproduzione sia una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia o una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia.»; 14) all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all’allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione.»; 15) l’articolo 18 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 18 bis Valutazione Nel quadro della prossima valutazione dell’attuazione della presente direttiva nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione avvia tale processo nel 2022 e propone quindi, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tale sostanza in una successiva revisione della presente direttiva. Entro l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici. Entro il 31 dicembre 2022, se del caso e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni esistenti formulate da diverse agenzie, parti interessate e dall’Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione prioritari per i quali sono necessari valori limite, presenta un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi. Se del caso, la Commissione, tenendo conto del piano d’azione e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS, presenta senza indugio proposte legislative a norma dell’articolo 16. Se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell’Unione per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei farmaci pericolosi sul luogo di lavoro. Tali orientamenti e norme sono pubblicati sul sito web dell’EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate. Se del caso, dopo aver ricevuto un parere del CCSS, la Commissione, tenendo conto della metodologia esistente per fissare i valori limite per gli agenti cancerogeni in alcuni Stati membri e del parere del CCSS, stabilisce i livelli di rischio minimo e massimo. Entro 12 mesi dal ricevimento del parere del CCSS, la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell’Unione sulla metodologia per fissare valori limite basati sul rischio. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell’EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone, se del caso, un valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.»; 16) all’allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Il medico e/o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell’esposizione di ciascun lavoratore.»; 17) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 aprile 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(1) all’allegato III, il punto A è così modificato:
a) la riga relativa al benzene è sostituita dalla seguente:
Nome agente
N. CE (1)
N. CAS (2)
Valori Limite
Osservazioni
Misure transitorie
8 ore (3)
Breve durata (4)
mg/m3 (5)
ppm (6)
f/ml (7)
mg/m3
ppm
f/ml
«Benzene
200-753-7
71-43-2
0,66
0,2
–
–
–
–
Pelle (8)
Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024. Valore limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.»
b) sono aggiunte le righe seguenti:
Nome agente
N. CE (1)
N. CAS (2)
Valori limite
Osservazioni
Misure transitorie
8 ore (3)
Breve durata (4)
mg/m3 (5)
ppm (6)
f/ml (7)
mg/m3
ppm
f/ml
Acrilonitrile
203-466-5
107-13-1
1
0,45
–
4
1,8
–
Pelle (8) Sensibilizza- zione cutanea (9)
I valori limite si applicano a decorrere dal 5 aprile 2026.
Composti del nichel
–
–
0,01 (10)
0,05 (11)
–
–
–
–
–
Sensibilizza- zione cutanea e dell’apparato respiratorio (12)
Il valore limite (10) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025
Il valore limite (11) si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025 Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m3 (11).
Piombo inorganico e suoi composti
0,15
N,N-dimetilacetammide
204-826-4
127-19-5
36
10
72
20
Pelle (8)
Nitrobenzene
202-716-0
98-95-3
1
0,2
Pelle (8)
N,N Dimetilformamide
200-679-5
68-12-2
15
5
30
10
Pelle (8)
2-metossietanolo
203-713-7
109-86-4
1
Pelle (8)
2-Metiossietil acetato
203-772-9
110-49-6
1
Pelle (8)
2-Etossi etanolo
203-804-1
110-80-5
8
2
Pelle (8)
2-Acetato di 2-etossietile
203-839-2
111-15-9
11
2
Pelle (8)
1-Metil-2-pirrolidone
212-828-1
872-50-4
40
10
80
20
Pelle (8)
Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)
0,02
Bisfenolo A; 4,4′- isopropilidendifenolo
201-245-8
80-05-7
2 (13)
Monossido di carbonio
211-128-3
630-08-0
23
20
117
100
(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. (2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service). (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore. (4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria. (5) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio). (6) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3). (7) f/ml = fibre per millilitro. (8) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea. (9) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea. (10) Frazione respirabile, misurata come nickel. (11) Frazione inalabile, misurata come nickel. (12) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. (13) Frazione inalabile.»;
(2) è inserito l’allegato seguente:
«ALLEGATO III bis VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA (articolo 16, paragrafo 4)
1. Piombo e suoi composti ionici 1.1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente: 70 μg Pb/100 ml di sangue 1.2. La sorveglianza sanitaria interviene quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue.».
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE
Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che i medicinali pericolosi contenenti una o più sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. Tutti i requisiti della direttiva 2004/37/CE si applicano di conseguenza ai medicinali pericolosi.
Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2022.
Il consumo di alcol è un importante problema di salute pubblica, classificato in Europa come terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa. L’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA) elabora e analizza ogni anno le basi di dati nazionali svolgendo attività di monitoraggio su mandato del Ministero della Salute e in base a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale e alle attività del “SIStema di Monitoraggio Alcol-correlato – SISMA” previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 e dalla recente attivazione in ISS dell’azione centrale SIAS-SISTIMAL “International SIstema e Azione di Supporto a SISTIMAL” per la valutazione dell’implementazione delle politiche nazionale e regionali sull’alcol che il Ministero della Salute provvede a trasmettere alla World Health Organization (WHO). L’ONA è l’organismo indipendente di raccordo tra Ministeri, Presidenza del Consiglio, Commissione Europea e WHO per le attività tecnico-scientifiche di rilievo nazionale, europeo e internazionale. Il presente rapporto si riferisce al 2020, anno della pandemia da COVID-19 e illustra la problematica alcol in funzione dei nuovi scenari epidemiologici ridisegnati dall’emergenza COVID-19.
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INDICE Prefazione Politiche sull’alcol in Europa: consumo pro-capite di alcol Consumi nella popolazione italiana generale Consumatori di alcol, astemi e astinenti degli ultimi 12 mesi Consumatori di vino, birra, aperitivi alcolici, amari e superalcolici Comportamenti a rischio Consumatori abituali eccedentari Consumatori fuori pasto Consumatori binge drinking Consumatori a rischio (criterio ISS) Consumatori dannosi e il disturbo da uso di alcol Consumi alcolici e modelli di consumo nelle Regioni Italia nord-occidentale Piemonte Valle d’Aosta Lombardia Liguria Italia nord-orientale Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia-Romagna Italia centrale Toscana Umbria Marche Lazio Italia meridionale Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Italia insulare Sicilia Sardegna Mortalità per decessi totalmente alcol-attribuibili Mortalità totalmente alcol-attribuibile per età e genere Mortalità alcol-attribuibile per regione di residenza Consumo di alcol tra i giovani Consumatori di 11-17 anni Consumatori di 18-20 anni Consumatori di 21-25 anni Consumo di alcol tra gli anziani Consumatori giovani anziani (65-74 anni) Consumatori anziani (75-84 anni) Consumatori grandi anziani (≥ 85anni) Consumo di alcol tra le donne Consumatrici minorenni (età 11-17 anni) Consumatrici adulte (età 18-49 anni) Consumatrici adulte (età 50-69 anni) Consumatrici anziane (età >=70 anni) Progetto europeo FAR-SEAS e danni legati al consumo di alcol in gravidanza Donna, alcol e gravidanza Contratto di servizio FAR-SEAS e contributo dell’ISS Conclusioni Bibliografia
Un nuovo strumento interattivo dell’UE per la valutazione dei rischi online (OiRA) aiuta a valutare e gestire i rischi lavoro-correlati nel settore agricolo, incentrandosi in particolare sull’allevamento e sull’orticoltura.
Molti rischi del settore agricolo sono correlati a incidenti, quali cadute dall’alto e lavori con macchinari. Un’adeguata valutazione dei rischi è di vitale importanza per migliorare la protezione dei lavoratori e salvare vite umane in uno dei settori con i tassi di mortalità più elevati. Tra i molti rischi che i lavoratori del settore agricolo corrono ogni giorno si annoverano inoltre quelli dovuti alla movimentazione manuale di carichi, all’esposizione a sostanze chimiche, agli impianti, a spazi ristretti e al lavoro isolato, nonché rischi psicosociali.
Il nuovo strumento OiRA mette a disposizione dichiarazioni sul rischio e soluzioni predefinite per la gestione del rischio in questo settore.
In particolare il decreto inserisce l'esposizione agli oli minerali usati nei motori a combustione interna (processo e sostanza) quale rischio cancerogeno.
1. Allegato XLII Processo - Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
2. Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale: - Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore Cute: Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea
In entrambi i casi si tratta di processi lavorativi e pertanto non soggetti a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nel primo caso il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso la pelle e ha vivamente raccomandato l'introduzione di osservazioni in tal senso.
L’introduzione di queste due lavorazioni nell’elenco dei cancerogeni costituisce una novità rilevante se si considera l’elevato numero di lavoratori potenzialmente esposti a tali inquinanti.
Nel 1983(1) e nel 1987(2) l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ("IARC") ha valutato la cancerogenicità degli "oli minerali" ed è giunta alla conclusione che studi condotti sull'uomo rivelano l'esistenza di elementi di prova sufficienti circa la cancerogenicità per l'uomo degli oli minerali (contenenti diversi additivi e impurità) impiegati in attività quali la filatura, la lavorazione dei metalli e la trasformazione della iuta. Tale valutazione dell'IARC comprende anche gli oli minerali utilizzati nei motori. La valutazione finale dell'IARC non cita esplicitamente gli "oli minerali sotto forma di oli motore usati", ma conclude che studi condotti sull'uomo rivelano l'esistenza di elementi di prova sufficienti circa la cancerogenicità per l'uomo (IARC gruppo 1) degli "oli minerali non trattati o blandamente trattati". L'IARC ha rivisto la valutazione alla luce dei nuovi dati contenuti nella Monografia 100F (2012)(3) e ha mantenuto tale qualifica in relazione ai tumori della pelle.
Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ("SCOEL")(4) ha valutato gli effetti sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro degli "oli minerali sotto forma di oli motore usati", definiti come "gli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore" (di seguito "gli oli minerali sotto forma di oli motore usati").
Tenendo conto della valutazione dell'IARC, lo SCOEL è giunto alla conclusione, conformemente alla propria metodologia, che gli "oli minerali sotto forma di oli motore usati" sono agenti cancerogeni del gruppo A per i quali non è disponibile una soglia in funzione della modalità di azione(5).
La nota relativa alla penetrazione cutanea è stata fortemente raccomandata dallo SCOEL, che ha valutato che l'esposizione professionale agli oli minerali sotto forma di oli motore usati avviene per via cutanea. La nota indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea è stata approvata dal Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ("CCSS")
(1) IARC (1984), Polynuclear aromatic hydrocarbons, parte 2, Carbon blacks, mineral oils (lubricant base oils and derived products) and some nitroarenes. IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum, 33: 1–222. PMID:6590450 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono33.pdf). (2) IARC (1987), Overall evaluations of carcinogenicity: an updating of IARC Monographs volumes 1 to 42. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum Suppl, 7: 1–440. PMID:3482203. (3) IARC (2012), (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F.pdf). (4) Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18). (5) SCOEL/OPIN/2016-405, Mineral Oils as Used Engine Oils, parere adottato il 9 giugno 2016.
Il pericolo degli oli usati
- Per gli oli che contengono in partenza anche piccole % di IPA è possibile con l’uso un incremento della concentrazione di tali sostanze;
- Per gli oli che nella formulazione contengono dietanolammina, è possibile, con l’uso, la formazione di N-Nitrosodietanolammina (sostanza cancerogena);
L’eventuale presenza di IPA e di dietanolammina (DEA) si dovrebbe ricavare da quanto dichiarato nelle schede di sicurezza nell'olio in origine.
- Nella formulazione iniziale possono essere presenti battericidi ed antifungini (ad es.formaldeide, antibiotici vari): qualora tali sostanze siano state consumate si può sviluppare una flora batterica pericolosa che può causare dermatiti, allergie, patologie respiratorie, ecc.
Durante l'uso, la composizione dell'olio cambia a causa delle alte temperature e sollecitazioni meccaniche.
Nitrazione, cracking del polimero, ossidazione e decomposizione di composti organometallici all'interno dell'olio si verificano durante l'uso con conseguente accumulo di benzina o diesel, acqua, metalli, ossidi metallici e prodotti della combustione (inclusi IPA) nell'olio.
L'efficienza del motore, la frequenza dei cambi d'olio e il chilometraggio del veicolo possono influenzare la composizione degli oli usati.
L'olio motore usato varia in base al tipo di carburante e alle condizioni meccaniche del motore. Di tutti i metalli presenti nell'olio motore, il piombo è stato trovato nelle concentrazioni più elevate, tuttavia, con l'introduzione di combustibili senza piombo le concentrazioni di piombo negli oli motore usati sono diminuite.
Zinco, rame, cromo e nichel si trovano anche negli oli motore usati.
In passato, piccole quantità di bifenili policlorurati (PCB) sono stati incorporati nei fluidi di trasmissione per controllare il rigonfiamento delle guarnizioni in gomma.
I PCB degli anni '80 sono stati rilevati in campioni di olio usato in concentrazioni comprese tra 7 e 65 ppm. La produzione commerciale di PCB da allora è cessata e dagli anni '90 è improbabile che i PCB sono stati presenti negli oli motore usati.
Tabella 1: Principali IPA e loro classificazione secondo diversi criteri (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP CH - 2020)
IPA
Numero CAS
Cancerogeno per l’essere umano (IARC 2016)
Principali inquinanti secondo EPA (USA)
PAH8, indicatori di presenza di IPA cancerogeni negli alimenti (EFSA 2008)
Classificazione armonizzata secondo l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008
Cancerogenicità secondo la banca dati dell’inventario C&L (autoclassificazione) dell’ECHA
Benzo(a)pirene
50-32-8
1
X
X
X (carc.1B)
Dibenzo(a,h)antracene
53-70-3
2A
X
X
X (carc.1B)
Benzo(a)antracene
56-55-3
2B
X
X
X (carc.1B)
Benzo(b)fluorantene
205-99-2
2B
X
X
X (carc.1B)
Benzo(j)fluorantene
205-82-3
2B
X (carc.1B)
Benzo(k)fluorantene
207-08-9
2B
X
X
X (carc.1B)
Benzo(e)pirene
192-97-2
3
X (carc.1B)
Crisene
218-01-9
2B
X
X
X (carc.1B)
Indeno(1,2,3,c,d)pirene
193-39-5
2B
X
X
carc. 2
Benzo(g,h,i)perilene
191-24-2
3
X
X
non cancerogeno
Ciclopenta(c,d)pirene
27208-37-3
2A
non elencato
Dibenzo(a,l)pirene
191-30-0
2A
carc. 1B
Dibenzo(a,i)pirene
189-55-9
2B
carc. 2 (23 notifiche) o carc.1B (4) o non classificato (3)
5-metilcrisene
3697-24-3
2B
carc. 2 (23 notifiche) o carc.1B (7) o non classificato (3)
Dibenzo(a,h)pirene
189-64-0
2B
carc.1B (11 notifiche) o carc. 2 (1) o non classificato (3)
Naftalina
91-20-3
2B
X
X (carc. 2)
Benzo(j)aceantrilene
202-33-5
2B
non elencato
Benzo(c)fenantrene
195-19-7
2B
non cancerogeno (26 notifiche) o carc. 2 (7)
Antracene
120-12-7
3
X
non cancerogeno (373 notifiche), carc. 2 (1)
Acenaftene
83-32-9
3
X
non cancerogeno
Fluorantene
206-44-0
3
X
non cancerogeno
Fluorene
86-73-7
3
X
non cancerogeno
Fenantrene
85-01-8
3
X
non cancerogeno (442 notifiche), carc. 2 (2)
Pirene
129-00-0
3
X
non cancerogeno
Acenaftilene
208-96-8
-
X
non cancerogeno
Classificazione dell’IARC:
Gruppo 1: cancerogenicità dimostrata Gruppo 2A: cancerogenicità probabile Gruppo 2B: cancerogenicità possibile Gruppo 3: non classificabile come cancerogeno per l'essere umano (possibile ma dati insufficienti)
Classificazione dell’ECHA e svizzera (secondo il regolamento CLP):
carc. 1A: sostanze di cui sono noti effetti cancerogeni per l’essere umano carc. 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’essere umano carc. 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’essere umano
Estratto parere SCOEL Allegato
"...Le composizioni chimiche degli oli motore variano a seconda delle esigenze dei diversi motori e delle condizioni operative. Sono utilizzati principalmente nei motori di automobili e motocicli, motori ferroviari diesel, motori marini, motori aeronautici e sono utilizzati nei motori di macchinari portatili, comprese motoseghe e tosaerba. La composizione chimica dell'olio motore cambia nel tempo con l'utilizzo del motore, a causa delle alte temperature e dell'usura meccanica. Durante l'uso si verificanonitrazione, cracking del polimero, ossidazione e decomposizione dei composti organometallici nell'olio, con conseguente accumulo di componenti del carburante, acqua, metalli, ossidi metallici e prodotti di combustione (compresi gli IPA) all'interno dell'olio usato.
Inoltre, va notato che la composizione degli oli motore vergini e quindi la composizione degli oli motore usati è cambiata nel tempo.
Ciò è avvenuto non solo per soddisfare i requisiti dei nuovi progetti di motori e requisiti di prestazioni, ma anche per conformarsi alla legislazione dell'UE.
In passato, molti oli minerali erano solo leggermente raffinati e contenevano livelli significativi di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Inizialmente, il trattamento con acido è stato utilizzato per rimuovere IPA e altre impurità e per migliorare le proprietà tecniche degli oli finiti. Negli ultimi decenni, il trattamento con acido è stato ampiamente sostituito da una raffinazione estensiva con estrazione con solvente e/o idrotrattamento, che ha ulteriormente ridotto il livello di IPA e altri contaminanti. Gli oli minerali sono stati prodotti mediante la procedura di idrotrattamento severo sin dagli anni '60.
Dall'inizio degli anni '90, nell'UE, il processo di produzione degli oli lubrificanti è controllato utilizzando il metodo IP346(*) (IP, 1993).
La classificazione non deve essere applicata ai sensi del regolamento UE (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio se è possibile dimostrare che la sostanza contiene meno del 3% di estratto di dimetilsolfossido DMSO (m/m) come misurato da IP 346 (*).
Va anche notato che "oli minerali, leggermente trattati o non trattati" sono flussi specifici di prodotti di raffinazione, all'inizio del processo di raffinazione; sono cancerogeni per via cutanea a causa degli IPA presenti, che hanno origine dal petrolio naturale. In quanto tali, non vengono utilizzati per produrre oli lubrificanti poiché sarebbe illegale nell'UE.
Tutti gli oli lubrificanti immessi sul mercato dell'UE o utilizzati in articoli immessi sul mercato dell'UE sono conformi a IP346 (*), il che significa che hanno un basso livello di IPA (che è stato ridotto da processi specifici come l'idrotrattamento).
Tuttavia, il presente parere si rivolge in generale agli oli minerali poiché gli oli motore usati sono oli che sono stati utilizzati in precedenza nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore e come definito sopra..."
(*) IP 346:2015 Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions - dimethyl sulphoxide extraction refractive index method Energy Institute (formerly Institute of Petroleum - IP)
Misure di Prevenzione e Protezione
Riduzione dei rischi alla fonte con l'uso di oli a bassissimo contenuto di IPA / dietanolammina /metalli.
Una serie di migliori pratiche può essere utilizzata per limitare la penetrazione cutanea, fra cui il ricorso a dispositivi di protezione individuale, quali i guanti, la rimozione e la pulizia degli indumenti contaminati.
Direttiva (UE) 2017/2397 / Qualifiche professionali nel settore della navigazione interna - Consolidato Marzo 2022
ID 5328 | 11.03.2022 / In allegato testo consolidato al 03.03.2022
Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio
- Direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 (testo consolidato al 31.07.2021) - Regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione del 22 novembre 2021 (testo consolidato al 03.03.2022) _________
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, nonché il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione:
a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi; c) rimorchiatori e spintori destinati a: i) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b); ii) rimorchiare o spingere galleggianti speciali; iii) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali; d) navi passeggeri; e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; f) galleggianti speciali.
2. La presente direttiva non si applica alle persone: a) che navigano per sport o svago; b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente; c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza.
3. Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica inoltre alle persone che navigano negli Stati membri in cui non vi sono vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e che effettuano esclusivamente: a) percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri; o b) percorsi su base stagionale.
Articolo 3 Definizioni [...]
Articolo 4 Obbligo per i membri del personale di coperta di avere con sé il certificato di qualifica dell’Unione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del personale di coperta che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione abbiano con sé un certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta rilasciato conformemente all’articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3. 2. Per i membri del personale di coperta diversi dai conduttori di nave, i certificati di qualifica dell’Unione e i libretti di navigazione di cui all’articolo 22 sono presentati in un documento unico. 3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un’imbarcazione, diverse dai conduttori di nave, rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne.
Articolo 5 Obbligo di avere con sé i certificati di qualifica dell’Unione per attività specifiche
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti di navigazione passeggeri e gli esperti di gas naturale liquefatto abbiano con sé un certificato di qualifica dell’Unione rilasciato conformemente all’articolo 11 o un certificato riconosciuto in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati detenuti dalle persone che partecipano alla conduzione di un’imbarcazione rilasciati o riconosciuti in conformità della direttiva 2008/106/CE, e di conseguenza della convenzione STCW, sono validi sulle navi marittime che operano su vie navigabili interne
Articolo 6 Obbligo di autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave
Gli Stati membri provvedono affinché i conduttori di nave siano titolari di autorizzazioni specifiche rilasciate ai sensi dell’articolo 12 quando conducono:
a) su vie navigabili che sono state classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo ai sensi dell’articolo 8; b) su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 9; c) a mezzo radar; d) imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile; e) grandi convogli.
....
Articolo 7 Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro Articolo 8 Classificazione delle vie navigabili interne a carattere marittimo Articolo 9 Tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici Articolo 10 Riconoscimento Articolo 11 Rilascio e validità dei certificati di qualifica dell’Unione Articolo 12 Rilascio e validità di autorizzazioni specifiche per conduttori di nave Articolo 13 Rinnovo dei certificati di qualifica dell’Unione e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave Articolo 14 Sospensione e revoca dei certificati di qualifica dell’Unione o delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave Articolo 15 Cooperazione Articolo 16 Requisiti relativi alle competenze Articolo 17 Valutazione delle competenze Articolo 18 Esami sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa Articolo 19 Riconoscimento dei programmi di formazione Articolo 20 Valutazione delle competenze per rischi specifici Articolo 21 Uso di simulatori Articolo 22 Libretto di navigazione e giornale di bordo Articolo 23 Idoneità medica Articolo 24 Protezione dei dati personali Articolo 25 Registri Articolo 26 Autorità competenti Articolo 27 Monitoraggio Articolo 28 Valutazione Articolo 29 Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite Articolo 30 Sanzioni Articolo 31 Esercizio della delega Articolo 32 Norme CESNI e atti delegati Articolo 33 Procedura di comitato Articolo 34 Norme CESNI e atti di esecuzione Articolo 35 Riesame Articolo 36 Introduzione graduale Articolo 37 Abrogazione Articolo 38 Disposizioni transitorie Articolo 39 Recepimento Articolo 40 Entrata in vigore
ALLEGATO I REQUISITI MINIMI RELATIVI A ETÀ, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, COMPETENZA E TEMPO DI NAVIGAZIONE ALLEGATO II REQUISITI ESSENZIALI DI COMPETENZA ALLEGATO III REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI IDONEITÀ MEDICA ALLEGATO IV PRESCRIZIONI APPLICABILI
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti
No
13a
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi
Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
Solo liquidi combustibili
tutti gli altri
No
13b
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
tutti
No
In rosso gli aggiornamenti Rev. 2.0 2022
Legislazione:
- D.Lgs. 81/08, art.80 comm1 1 lettere c), d), 2, 3 e 3bis; - D.P.R. 151/2011 Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. - DM 10 Marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro - DM 37/08 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. - DM 31 Luglio 1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. - DPR 27 ottobre 1971 n.1269 - Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione; - Legge 4 novembre 1997 n. 413 - Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene; - DPR 23 marzo 1998, n. 126 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; - DM 24 maggio 2002 - Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; - DM 29 novembre 2002 - Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. - DM 12/09/03 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto; - DM 27 gennaio 2006 - Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio; - DM 31 agosto 2006 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione; - DM 06 ottobre 2009 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico; - Decreto 30 aprile 2012 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione. - Decreto 07/08/2012 - Allegato II “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; - D.Lgs 19 maggio 2016 n. 85 - Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. - Decreto 21 aprile 2017, n. 93 - Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea; - Decreto 22 novembre 2017 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C; - Decreto 27 dicembre 2017 - Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori; - Decreto 23 Ottobre 2018 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. - DM 30 giugno 2021 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.
Altre circolari - Circolare n. 70 dell'11 giugno 1951: ”Norme suppletive per la vendita di carburanti in aree pubbliche". - Circolare n. 60 del 23 aprile 1954: ”Rifornimento, a mezzo di autocisterne, di distributori stradali di carburanti, esistenti lungo le vie di comunicazione, fuori degli agglomerati urbani”. - Circolare n. 59 del 12 giugno 1957: ”Impianti di distributori di benzina, depositi di carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri”. - Circolare n. 26 del 13 aprile 1960: ”Attraversamenti con linee telegrafiche di aree sulle quali sorgono depositi o distributori stradali di benzina”. - Circolare n. 68 del 24 maggio 1963: ”Distributori di carburanti. Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi”. - Circolare n. 50 del 4 maggio 1964: ”Vendita petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti”. - Circolare n. 23 del 13 marzo 1965: ”Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettoni". - Circolare n. 68 del 10 giugno 1967: ”Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti”. - Circolare n. 55 del 27 agosto 1968: ”Distributori stradali di carburanti Potenzialità dei serbatoi".
Norme tecniche - UNI EN 13617-1:2012 - Stazioni di servizio - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote; - UNI EN 13617-2:2012 - Stazioni di servizio - Parte 2: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni dei dispositivo di sicurezza per pompe di dosaggio e distributori di carburante; - UNI EN 13617-3:2012 - Stazioni di servizio - Parte 3: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni delle valvole di sicurezza; - UNI EN 13617-4:2012 - Stazioni di servizio - Parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante; - UNI EN ISO 16852:2010 - Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzo; - UNI EN 13012:2012 - Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante; - UNI EN 13760:2004 - Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni; - UNI EN 14768-1:2013 - Attrezzature e accessori per GPL - Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli - Parte 1: Distributori; - UNI EN 14768-3:2013 - Attrezzature e accessori per GPL - Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli - Parte 3: Impianti di rifornimento carburante presso siti commerciali e industriali; - UNI EN 16321-1:2013 -Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio - Parte 1: Metodi di prova per la valutazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di benzina; - UNI EN 13616-1:2016 - Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - Parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura; - UNI EN 13616-2:2016 -Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - Parte 2: Dispositivi di prevenzione del troppopieno senza un dispositivo di chiusura; - UNI EN 13160-1:2016 - Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 1: Principi generali; - UNI EN 13160-2:2016 - Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 2: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per i sistemi in pressione e in depressione; - UNI EN 13160-3:2016 - Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 3: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per sistemi a liquido per serbatoi; - UNI EN 13160-4:2016 - Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 4: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per i sistemi di rivelazione delle perdite basati su sensore; - UNI EN 13160-5:2016 - Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 5: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per sistemi di rivelazione delle perdite mediante indicatore di livello del serbatoio; - UNI EN 13160-6:2016 - Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 6: Sensori in pozzi di monitoraggio; - UNI EN 13160-7:2016 - Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 7: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per gli spazi interstiziali e per rivestimenti interni e rivestimenti esterni a protezione di perdite; - CEI 11-17 (Cap.6.3) - CEI EN 60079-10-1 - Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza gas; - CEI 31-35 - Guida all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10 applicabile, nella versione 2012 e relativa variante 2014, sino al 13/10/2018; - CEI 64-8, Sezione 712 - Sistemi fotovoltaici solari di alimentazione; - CEI 82-25 - Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione; - CEI EN 60079-14 - Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici; - CEI 31-108 - Guida alla progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici in applicazione della norma CEI E 60079-14; - CEI EN 60079-17 - Verifica e manutenzione degli impianti elettrici.
Impianto elettrico Un distributore di carburante può essere classificato, ai fini dei requisiti degli impianti elettrici in tre modi differenti:
- come luogo con pericolo di esplosione, - come ambiente a maggior rischio in caso di incendio - come locale ordinario. ______
L’applicazione “Banca dati Agenti biologici - Statistiche” è uno strumento di reportistica destinato alla consultazione e all’interrogazione dei dati relativi agli andamenti statistici della contaminazione microbiologica negli ambienti di lavoro.
Nasce con l’intento di fornire, a quanti operano nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, una base dati utile non solo alla conoscenza del rischio biologico ma, disponendo anche di indicazioni sui parametri analitici da monitorare e sui livelli di contaminazione microbiologica ambientale, anche allo sviluppo di strategie e azioni efficaci di prevenzione. Essa risponde all’esigenza di promuovere reti diffuse per la raccolta e la condivisione di dati tra Istituzioni coinvolte nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
L’applicazione, quotidianamente aggiornata, è alimentata dai risultati dei monitoraggi microbiologici ambientali (campionamenti di aria, altra matrice, acqua, superfici e misurazione delle condizioni microclimatiche) progressivamente acquisiti all’interno della “Banca dati Agenti Biologici”, opportunamente elaborati in tabelle e grafici (per il protocollo di campionamento si fa riferimento alle Linee guida sul “Monitoraggio microbiologico negli ambienti di lavoro” - Inail, ad uso interno Inail).
La presentazione dei dati in forma aggregata consente una percezione immediata e sintetica dei livelli e della tipologia di contaminanti microbiologici associati agli ambienti di lavoro, distinti per attività economica Ateco di riferimento.
L’applicazione di filtri consente all’utente di raffinare la ricerca, selezionando intervalli temporali, localizzazioni geografiche e attività economiche Ateco di interesse.
È possibile esportare i risultati della ricerca in diversi formati, anche al fine di ulteriori elaborazioni dei dati.
Nella dizione "Agente biologico" sono incluse le categorie microbiche “batteri psicrofili”, “batteri mesofili”, “funghi” o altri parametri oggetto di monitoraggio ambientale.
ID 15956 | 05.03.2022 / Documento completo allegato
Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - chiarimenti in forma di FAQ (art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021)
I chiarimenti, al fine di semplificarne la lettura, sono riportati sotto forma di FAQ, le quali costituiscono parte integrante delle note. Le stesse FAQ, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot.729 del 26 gennaio 2022, potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.
La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che: “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. _______
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota 9 gennaio 2012 n. 337
Oggetto: Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008.
Con riferimento agli effetti conseguenti alla mancata revoca di un provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’art. 14, Dlgs n. 81/2008, nei confronti di un’impresa che esercita la propria attività nell’ambito di manifestazioni fieristiche, si svolgono le seguenti osservazioni. Si fa presente che questa Direzione generale, con circolare n. 33/2009, ha già avuto modo di chiarire quali siano gli effetti del provvedimento di sospensione, sia sotto il profilo spaziale che temporale. In particolare, nel richiamare la disposizione normativa di cui all’art. 14 del Dlgs sopra indicato, è stato evidenziato che il provvedimento di sospensione esplica i propri effetti in relazione alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni conseguenti all’impiego di manodopera in nero in misura pari o superiore al 20%, ovvero concernenti condotte gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È stato, pertanto, chiarito che l’effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva nell’ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l’adozione dello stesso e non possa, invece, trovare applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro. Tale soluzione interpretativa, in linea con le finalità cautelari e sanzionatone che caratterizzano l’adozione del provvedimento in esame consente, dunque, di ritenere che la mancata revoca del provvedimento di sospensione, relativo all’attività imprenditoriale svolta all’interno di uno stand di manifestazione fieristica, non precluda alla medesima impresa la possibilità di partecipare ad altre e diverse fiere. Ciò in quanto quest’ultime debbono considerarsi quali distinti luoghi di lavoro, pur avendo sede nella medesima Provincia. Come precisato con circolare sopra indicata, l’eventuale provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pp.Aa. quale ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione, si riferisce, al contrario, all’impresa nel suo complesso ovvero a tutte le attività espletate dalla stessa nei confronti di qualsiasi Amministrazione pubblica.
Direttiva macchine e Testo Unico Sicurezza Lavoro: Obblighi di tutti gli attori sicurezza macchine / Ed. Settembre 2021
ID 3234 | Rev. 1.0 dell'8 settembre 2021 / In allegato documento completo
La legislazione relativa alla sicurezza delle macchine, definisce obblighi in ordine alla progettazione, costruzione ai fini dell’immissione e/o messa in servizio ed all'installazione, montaggio e all'uso delle macchine o quasi macchine, individuando i soggetti responsabili ed i relativi obblighi.
Il Presente elaborato, con illustrazioni grafiche, intende fornire un quadro completo sugli Obblighi della Sicurezza macchine, mettendo in correlazione quanto prescritto:
1. Costruzione macchine - D. Lgs. 17/2010 (Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE) 2. Uso macchine - D. Lgs 81/2008 (TUSL)
Prendendo a riferimento oltre ai testi legislativi, anche Guide ufficiali, Sentenze, altro.
Rev. 1.0 2021 dell'8 settembre 2021 - Miglioramenti grafici - Aggiunto parag. n. 14 Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità - Guida direttiva macchine 2006/42/CE - ED. 2.2 2019 EN - definizioni fabbricante, mandatario e distributore
Il presente elaborato risulta essere così strutturato:
Premessa 1. Fabbricante 1.1 Obblighi del fabbricante 2. Mandatario 2.1 Obblighi del mandatario 3. Importatore 4. Distributore 5. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori 6. Aspetto sanzionatorio D.lgs. 17/2010 7. Uso delle Macchine 8. Definizione di attrezzatura di lavoro 9. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 10. Requisiti di sicurezza 11. Progettisti 12. Installatori 13. Datore di lavoro 14. Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità 15. Aspetto sanzionatorio art. 87 D.lgs 81/08
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La definizione di "macchina" nel TUSL è inserita nel termine più ampio di attrezzatura di lavoro (Titolo III Capo I Art. 69):
D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo I ... Art. 69 Definizioni: 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Il D.Lgs 81/08 prevede precisi obblighi per quanto attiene la progettazione, l’installazione e la messa a disposizione per l’utilizzo, di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
Figura 2 - Attori DM e TUS
Per ogni figura che è interessata alla sicurezza macchine indicata nel D. Lgs. 17/2010 (Costruzione) e D. Lgs. 81/2008 (Uso), sono individuati i relativi obblighi, e sono messi in evidenza i diversi ruoli che le stesse figure possono assumere nel caso, ad esempio, di modifiche alle macchine (modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore), manutenzione, ecc.
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Autore: Certifico Srl Formato: pdf Copiabile/stampabile: SI Rielaborazione autorizzata: SI Ed: Rev. 1.0 2021
Matrice Revisioni
Rev.
Data
Oggetto
Autore
1.0
08 Settembre 2021
Miglioramenti grafici Aggiunto parag. n. 14 Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro – Responsabilità Guida direttiva macchine 2006/42/CE - ED. 2.2 2019 EN: definizioni fabbricante, mandatario e distributore
ID 16089 | 18.03.2022 / Documento completo in allegato
Quadro normativo sulla tutela dal fumo passivo e luoghi di lavoro. Si escludono i rischi e le norme derivanti dal fuoco da sigarette e loro divieto in merito. Il divieto di fumo e conseguentemente, se pertinente, l'eliminazione del fumo passivo o la limitazione a locali adeguati / all'aperto, è la soluzione definitiva a tale rischio. E' da considerare, inoltre l'aumento negli ultimi anni della diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti di nuova generazione da inalazione senza combustione (“Heat non Burn”) che possono ridurre il rischio del fumo passivo.
Il fumo rappresenta un problema di sanità pubblica a livello mondiale ed è causa di molteplici malattie, compresi i tumori.Chi respira fumo passivo ha molte probabilità di ammalarsi rispetto ai non esposti.
L'esposizione al fumo passivo sul posto di lavoro e in casa è associata a malattie evitabili, tra cui il cancro. La figura 1 mostra una panoramica degli effetti dannosi per la salute causati dall'uso di tabacco e dall'inalazione di fumo passivo. Le abitazioni sono spesso un luogo di esposizione al fumo passivo.
Figura 1. Conseguenze per la salute causalmente collegate al consumo di tabacco e all'esposizione al fumo passivo
In Europa esistono differenze relative alle diverse modalità di attuazione dei divieti di fumo all'interno delle abitazioni, con percentuali di case senza fumo variabili dal 31 % a più del 90 % tra i vari paesi. Una maggiore protezione dall'esposizione al fumo passivo è auspicabile e realizzabile da parte di fumatori e non fumatori, mediante il divieto di fumo all'interno delle proprie case e automobili.
Nei paesi europei in cui è ancora consentito fumare sul posto di lavoro, l'adozione di politiche antifumo generalizzate come stabilito all'articolo 8 della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo (FCTC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è l'opzione migliore per garantire che tutti i cittadini che lavorano siano tutelati dal fumo passivo in maniera uniforme e completa. Nella raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo, basata sul sopraccitato articolo 8, gli Stati membri sono invitati a creare ambienti senza fumo nei luoghi di lavoro chiusi, nei luoghi pubblici chiusi e nei trasporti pubblici. La portata e il grado di esecuzione di tali divieti varia da paese a paese.
Il Ministro della Sanità riporta che il fumo rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale, ed è causa di molteplice malattie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, tra cui il tumore polmonare.
Ogni anno, per queste patologie, si contano 90.000 morti in Italia e 3 milioni nel mondo, e la causa ultima di queste, nel 90% circa dei casi, è il fumo di sigaretta. Lo IARC (International Agency for Research on Cancer), in forza di uno studio condotto in 12 nazioni diverse, ha inserito il fumo passivo nel gruppo 1 degli agenti cancerogeni, classificandolo quindi come agente certo e dimostrato (VediMonograPhs IARC Volume 83 / 2004).
Chi respira fumo passivo ha una probabilità di ammalarsi di tumore del 20/30% superiore rispetto ai non esposti, pertanto l’associazione del fumo passivo all’ambiente di lavoro comporta un significativo aumento del rischio.
Esposizione al fumo passivo UE in esercizi commerciali (quaLI bar e ristoranti) e sul posto di lavoro
Un sondaggio commissionato nel 2012 dall'Unione europea su oltre 12 000 persone in 27 paesi (EU-27) ha rivelato che più del 25 % degli intervistati è stato esposto almeno occasionalmente al fumo passivo sul luogo di lavoro (il 19 % dei fumatori e il 17 % dei non fumatori). La percentuale complessiva degli intervistati esposti più intensamente (per più di 5 ore al giorno) è risultata pari al 3 % (il 5% dei fumatori e l'1 % dei non fumatori). In generale, il 14 % di coloro che si sono recati in un ristorante nei 6 mesi precedenti al sondaggio ha affermato di aver visto qualcuno fumare all'interno del locale. Questa percentuale era più alta nel caso dei bar (28%).
Le percentuali degli intervistati che hanno riferito di essere stati esposti al fumo passivo presso esercizi commerciali come bar e ristoranti e sul luogo di lavoro nel 2009 e nel 2012, complessivamente (UE-27) e per paese, sono illustrate nella figura 2.
Figura 2 - Percentuali degli intervistati nell'Unione europea che hanno riferito di essere stati esposti al fumo passivo presso esercizi commerciali come bar e ristoranti e sul posto di lavoro nel 2009 e nel 2012, complessivamente e per paese / esposizione al fumo passivo nell'UE-27 nel 2009 e nel 2012.
Pericoli dal fumo di sigaretta
Nel fumo di sigaretta sono stati identificate 4.000 sostanze. Alcune di queste: acroleina, formaldeide, ammoniaca, ossidi di azoto, materie particellate, monossido di carbonio (CO), benzene, amine aromatiche, cianuri, nicotina, idrocarburi aromatici policiclici (IPA), sono noti cancerogeni, altre sono irritanti delle mucose, altre interferiscono con il trasporto dell’ossigeno, altre determinano dipendenza.
L'esposizione passiva è quantitativamente più ricca per il contenuto in benzopirene (3 volte superiore), toluene (6 volte superiore), dimetilnitrosammina (50 volte superiore) del fumo inalato direttamente. Di seguito sono riportate le norme di riferimento e la loro applicazione negli ambienti di lavoro.
Norme di tutela degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Divieto di fumare
Per quanto riguarda i luoghi specifici dove è proibito fumare, il legislatore del Testo Unico ha indicato, tra i tanti:
- tutti i luoghi dove si utilizzano dei prodotti infiammabili incendiabili o esplodenti (depositi prodotti infiammabili, ecc) (art. 63, allegato IV punto 4.1.1; norme di prevenzione incendi):
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE
4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.1. è vietato fumare; _______
- tutte le attività dove si utilizzano sostanze cancerogene (D.lgs. n. 81/2008, art. 238, comma 2.):
1. Il datore di lavoro: … b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
Art. 238 - Misure tecniche ... 2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. … Art. 239 - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; _______
- le attività in cui si impiegano sostanze radioattive (D.lgs. n. 241/2000); _______
- i laboratori biologici (D.lgs. n. 81/2008, art. 273, comma 2):
Art. 273 - Misure igieniche ... 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. _______
- in tutte le attività, infine, dove ci sia un’esposizione da parte dei lavoratori a fibre di asbesto (amianto) (D.lgs. n. 81/2008, art. 252):
Art. 252 - Misure igieniche ... 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: ... 3) oggetto del divieto di fumare; _______
Titolo I Principi comuni - art 15 c. 1. lett. e), "Misure generali di tutela" prevede "..la riduzione dei rischi alla fonte.."; - art. 18 c. 1 lett. f), "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" prevede per il datore di lavoro l'obbligo di richiedere "… l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro…"; - art. 28 c. 1, "Oggetto della valutazione dei rischi" stabilisce che "..la valutazione dei rischi ..deve riguardare tutti rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…";
Titolo II Luoghi di lavoro - art. 63 c. 1 - Allegato IV punto 1.9.1, "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" stabilisce che "Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario… che i lavoratori.. dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali.. e…con impianti di aerazione";
Titolo IX Sostanze pericolose - art. 222 c. 3, "Definizioni" considera pericolosi anche gli "agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, …, possono comportare un rischio per la ..salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà..tossicologiche.."; - art. 223, "Valutazione dei rischi" impone al datore di lavoro "l’obbligo di determinare "…preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.." e di valutare "..anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.."; ...
IARC fumo di tabacco e fumo passivo
MonograPhs IARC Volume 83 / 2004
Sulla valutazione dei rischi cancerogeni per l'uomo del Fumo di tabacco e fumo passivo: Classificazione 1
La monografia presenta una serie di studi di revisione che collegano il fumo di tabacco e il fumo involontario (passivo) a diversi tipi di cancro. Evidenza della sinergia tra fumo e diverse cause professionali di cancro ai polmoni (arsenico, amianto e radon), e tra fumo e consumo di alcol per i tumori del cavo orale, faringe, laringe ed esofago e tra fumo e infezione da papillomavirus umano per il cancro della cervice è stato trovato. Inoltre, il gruppo di lavoro ha concluso che il fumo involontario (esposizione al fumo passivo o "ambientale") è cancerogeno per l'uomo.
Giurisprudenza
La giurisprudenza valuta il fumo passivo come un fattore di rischio che deve essere adeguatamente affrontato dal datore di lavoro alla pari degli altri rischi presenti negli ambienti di lavoro in quanto è oramai dimostrato il rapporto eziologico fra esposizione e danno:
- Ordinanza Tribunale Civile di Roma, 4 ottobre 2001 - Ordinanza Tribunale di Bari 4 ottobre 2001 - Ordinanza Tribunale di Milano 1 marzo 2002 - Ordinanza Tribunale di Roma 16 settembre 2000
L'Ordinanza Tribunale di Roma 16 settembre 2000, evidenzia la necessità di sicurezza nella protezione dei lavoratori dal fumo passivo, ritenendo insufficiente la presenza di impianti di areazione per garantire livelli qualitativi di aria pulita tali da non pregiudicare la salute dei lavoratori.
L'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro.
Corte Costituzionale
Nel 1991, la Corte Costituzionale, interpellata relativamente al divieto di fumo nella ipotesi che la legge fosse “discriminatoria” in quanto vietava di fumare solo in alcuni ambienti, ad esempio le aule della scuola ma non corridoi, scale, servizi, dove la salute dei lavoratori non era sufficientemente tutelata (la salute è un bene primario, costituzionalmente protetto), con Sentenza n. 202/1991, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, ha comunque precisato che, nonostante non esistesse una specifica legge che vietasse di fumare in tutti i luoghi di lavoro, due norme sono idonee a tutelare la salute dei lavoratori anche dal fumo passivo: l’art. 2043 del codice civile, in collegamento con l’art. 32 della Costituzione, che pone il divieto primario e generale di danneggiare la salute altrui (neminen laedere).
Infine la Corte ha sollecitato il Legislatore “ad apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito“. ...
Con la pronuncia n. 399 del 1996, la Corte costituzionale ha affermato che tra gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, grava sul datore anche quello di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dall’esposizione a fumo passivo.
La prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico o agli utenti.
Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo."
Obblighi
L'obbligo del rispetto della normativa è a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa ad esso correlata.
Ne deriva l'obbligo per il datore di lavoro, dirigenti e preposti, di attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente:
- effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo (art. 28 c. 1, art. 223D. Lgs. 81/2008) quale agente cancerogeno; - adozione di misure generali di prevenzione primaria finalizzate all’eliminazione del rischio o divieto di fumo all'interno dei locali di lavoro.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza, nei luoghi di lavoro in cui vi siano presenti lavoratori è fatto divieto di fumo e nei locali riservati ai fumatori, (bar, ristoranti, sale di intrattenimento..), non possono essere svolte attività lavorative da personale dipendente, anche se saltuarie. E' da considerare, per la valutazione del rischio, inoltre, l'incidenza relativa l'aumento negli ultimi anni della diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti di nuova generazione da inalazione senza combustione (“Heat non Burn”) che possono ridurre il rischio del fumo passivo. ... segue in allegato
Rischi correlati all’impiego di attrezzature perlavori in quota negli stabilimenti RIR
La presente fact sheet è il primo di una serie dal titolo Stabilimenti RIR - Note di sicurezza. La serie tratta diverse tematiche di sicurezza individuabili negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR).
I fact shet sono in forma sintetica (note di sicurezza), partendo dall'analisi di eventi occorsi per fornire indicazioni di prevenzione in forma di lezioni apprese.
Il presente documento, nell'ambito della tematica "rischi dovuti alla presenza di Cantieri negli stabilimenti RIR", tratta i rischi correlati all'impiego di attrezzature per lavori in quota.
Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità
ID 16115 | 18.03.2022 / In allegato linee guida
Le “Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità” previste dall’art.1 del decreto legislativo 151 del 2015 rappresentano strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale e rinnovano l’impegno delle amministrazioni nel delineare un percorso di collaborazione e di condivisione interistituzionale verso un sistema di inclusione lavorativa in grado di essere più efficiente e organico in tutto il Paese.
Le Linee guida, pur non sostituendosi alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l’applicazione del collocamento mirato sui territori, intendono offrire un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, interventi e metodologie di attuazione.
Gli indirizzi e le proposte contenute nel documento fanno propri i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e tengono in considerazione gli obiettivi della recente Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata dalla Commissione europea. In particolare, si assume la dimensione del lavoro come fondamentale per i percorsi di integrazione sociale delle persone con disabilità e la più ampia realizzazione dei relativi progetti di vita indipendente.
Gli interventi, le indicazioni ed i metodi presentati nelle Linee guida sono finalizzati a:
- favorire, su tutto il territorio nazionale, la presenza e la fruibilità di servizi, strumenti e risorse adeguati, secondo i principi delle pari opportunità e non discriminazione, a beneficio dei cittadini con disabilità e delle imprese interessati dalla norma del collocamento mirato; - sostenere la standardizzazione dei processi di attuazione delle norme su tutto il territorio nazionale, da parte dei servizi competenti, per ridurre i divari territoriali che penalizzano vaste aree del Paese; - orientare le azioni del sistema nella prospettiva di un miglioramento continuo dell’efficacia delle prestazioni, favorito da attività di monitoraggio e da una condivisione delle pratiche valide tra le diverse realtà locali.
Le linee guida sostengono le azioni di capacità amministrativa, nell’ottica della collaborazione interistituzionale, favorendo l’adozione di interventi innovativi nella programmazione regionale e sostenendo il rafforzamento di quanto già previsto dai servizi territoriali per il collocamento mirato.
Con l’approccio connaturato alla logica del mainstreaming, si ritiene necessario introdurre o consolidare un sistema di analisi e valutazione delle politiche promosse dalle amministrazioni regionali che consideri il potenziale impatto sul mondo della disabilità delle misure predisposte, interpretando in particolare il tema del lavoro non solo in termini di equità ma anche in chiave di crescita economica.
Seguendo la medesima ottica del mainstreaming, si ritiene utile estenderne i principi anche alla dimensione di genere nell’ambito del collocamento mirato, sollecitando la valutazione ex ante dell’impatto delle misure adottate dalle amministrazioni, secondo l’approccio intersezionale promosso dall’EIGE (European Institute for Gender Equality).
Si raccomanda la promozione di campagne di comunicazione e valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese ai fini del perseguimento di migliori risultati quantitativi e qualitativi sul piano occupazionale e di indurre i necessari cambiamenti culturali nei confronti della tematica della disabilità nei contesti organizzativi e produttivi.
Allo scopo di sostenere l’occupazione delle persone con disabilità e riconoscere il ruolo attivo dei datori di lavoro nell’applicazione della normativa, si propone l’introduzione o il consolidamento, da parte delle amministrazioni competenti per il collocamento mirato, di meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici a favore di imprese ed enti che abbiano istituito la figura del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.
Si ribadisce la necessità e si sollecitano la promozione e il consolidamento della gestione sistematica dei dati amministrativi riferiti al Collocamento mirato, l’aggiornamento costante e regolare dei flussi informativi, lo sviluppo della collaborazione applicativa orientata a una piena interoperabilità tra i sistemi di riferimento sulla disabilità, nel quadro della governance regionale e in sinergia con le esigenze di uniformità espresse a livello nazionale, anche ai fini di una loro opportuna analisi e valutazione.
Le Linee guida introducono una ripartizione in tre distinte categorie di beneficiari dei diversi processi di accompagnamento al lavoro, allo scopo di prefigurare percorsi personalizzati che tengano in considerazione anche alcune specificità risultanti dalla relazione della persona con il servizio per il collocamento mirato. Tali categorie sono state individuate al fine di sensibilizzare i servizi su specifiche tipologie di intervento.
Una prima categoria, che si compone di giovani con disabilità che non rientrano ancora tra i beneficiari della normativa, in quanto non ancora in età da lavoro o perché ancora nel sistema dell’istruzione, sarà destinataria di interventi che coinvolgeranno operatori e servizi dei sistemi socio sanitari, dell’istruzione e della formazione, allo scopo di garantire nei tempi opportuni un efficace trasferimento della presa in carico verso il sistema dell’integrazione lavorativa, anche considerando l’introduzione di una figura di tutoraggio per facilitare ed accompagnare l’inclusione e il cambiamento per le diverse dimensioni del progetto personalizzato.
Una seconda categoria comprende le persone che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio oppure sono iscritte da non oltre 24 mesi.
Una terza categoria, infine, riguarda i disoccupati da oltre 24 mesi e le persone che rientrano al lavoro, dopo dimissioni/licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.
Le linee guida costituiscono un documento di indirizzo, pertanto, in considerazione del loro intervento su tematiche di rilievo che necessitano di confronto istituzionale e ulteriore approfondimento, si ravvisa la necessità di prevedere appositi tavoli tecnici; ciò anche in relazione all’opportunità di adottare provvedimenti specifici o elaborare proposte di modifica normativa.
Tali tavoli saranno costituiti con i componenti necessari in relazione alla specifica materia. Le tematiche di seguito riportate non costituiscono un elenco tassativo ma potranno essere implementate laddove se ne rilevi la necessità:
- ricognizione degli iscritti per verificare le permanenze nelle liste del collocamento obbligatorio per le persone iscritte da più di 24 mesi; - implementazione della banca dati sul collocamento mirato; - verifica ed eventuale aggiornamento delle schede anagrafica e per l’orientamento di base; - procedure di assunzione delle persone con disabilità psichica presso le pubbliche amministrazioni.
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INDICE PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO MIRATO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 1. I RECENTI INTERVENTI NORMATIVI DI MODIFICA DELLA LEGGE 68/1999 1.1 Il decreto legislativo 151/2015 1.2 Gli interventi relativi all’occupazione nell’ambito pubblico 1.3 Quadro delle competenze sulla gestione del Collocamento mirato 2. I SERVIZI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E IL COLLOCAMENTO MIRATO 2.1 Tipologia degli utenti dei Servizi per l’impiego 2.2 Percorso di attivazione dell’utente presso il CPI 2.3 Accoglienza e prima informazione 2.4 DID online, profilazione, aggiornamento SAP e iscrizione negli elenchi del collocamento mirato per le persone con disabilità 2.5 L’orientamento di base nel caso delle persone con disabilità 2.6 Profilazione qualitativa approfondita 2.6.1 Ruolo e compiti del comitato tecnico 2.7 Patto di servizio personalizzato 2.7.1 Il Patto di servizio per le persone con disabilità 3. ITER PROCEDIMENTALE PREVISTO PER IL DATORE DI LAVORO CHE DEVE PROCEDERE ALL’ASSUNZIONE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 3.1 Distinzione datori di lavoro pubblici/datori di lavoro privati obbligati all’assunzione 3.2 Modalità di assunzione per i datori di lavoro privati 3.3 Richiesta avviamento tramite Prospetto informativo 3.4 Modalità delle assunzioni e adempimenti per i datori di lavoro pubblici (Comunicazione 39 quater per i datori di lavoro pubblici) 3.5 Modalità operative del servizio per il collocamento mirato per garantire il corretto adempimento dell’obbligo di assunzione delle persone con disabilità 4. RETI INTEGRATE NEI PERCORSI DI ATTIVAZIONE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ 4.1 Iniziative nel quadro dell’integrazione degli interventi a sostegno dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità 4.2 Il comitato tecnico e la rete integrata dei servizi 5. GLI ACCORDI TERRITORIALI 5.1 Forme di concertazione territoriale tra Regione, Città metropolitane, Province e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 38, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti 5.2 Gli accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 38, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti 5.3 Attività di monitoraggio 5.4 Fondi e risorse finanziarie 6. LA VALUTAZIONE BIO-PSICO-SOCIALE DELLA DISABILITÀ 6.1 Principi comuni in materia di valutazione bio-psico-sociale 6.2 Dall’accertamento della condizione di disabilità ai fini del collocamento mirato al profilo di occupabilità: indicazioni e indirizzi operativi 6.3 Il comitato tecnico e il progetto di inserimento lavorativo personalizzato 7. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI POSTI DI LAVORO E GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI 7.1 Analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro 7.2 Accomodamenti ragionevoli 7.2.1 Il contesto normativo 7.2.2 Ambito di applicazione 7.3 Gli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro 7.4 Il lavoro agile come accomodamento ragionevole 7.5 L’eccessiva onerosità dell’accomodamento 7.6 I contributi per l’adozione di accomodamenti ragionevoli 7.7 Contributi INAIL 8. RESPONSABILE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ 8.1 Premessa normativa 8.2 Indirizzi operativi 9. LE BUONE PRATICHE DI INCLUSIONE LAVORATIVA SCHEMA - I servizi per il collocamento mirato rivolti a persone con disabilità e datori di lavoro ALLEGATI Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3
Relazione 2021 Legge quadro alcol e problemi correlati / Anno 2021
ID 16069 | 16.03.2022 / Relazione allegata
Relazione del ministro della salute al parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30.3.2001 n. 125 “legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”
Premessa
L’art. 8 della legge 30.3.2001 n. 125 dispone che il Ministro della Salute trasmetta al Parlamento una relazione annuale sugli interventi realizzati ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge medesima. La presente Relazione illustra il quadro epidemiologico che descrive il fenomeno correlato al consumo di bevande alcoliche nel nostro Paese, aggiornato al 2020. Inoltre, descrive i modelli di trattamento per l’alcoldipendenza e la capacità di assistenza dei Servizi alcologici con le eventuali criticità emerse, nonché la spesa farmaceutica per la terapia farmacologica delle alcoldipendenze. La Relazione riporta gli interventi e le iniziative intraprese dal Ministero della Salute nell’anno 2021 e, presenta i progetti finanziati con i fondi previsti dalle Legge 125/2001 (art. 3, comma 4), assegnati alle Regioni individuate dalla Commissione Salute.
Il consumo dannoso e rischioso di alcol rappresenta un importante problema di salute pubblica, in quanto responsabile in Europa di circa il 4% di tutte le morti e di circa il 5% degli anni di vita persi per disabilità. Ciò ha indotto molti Paesi ad adottare raccomandazioni sul consumo di bevande alcoliche, suggerendo la prudenza come esprime con chiarezza il concetto condiviso "Less is better”. Le “Linee guida per una sana alimentazione”, revisione 2018 presentate dal Centro di Ricerca e Nutrizione, definiscono “a basso rischio” un consumo di 2 unità alcoliche per l’uomo adulto e 1 unità alcolica per le donne adulte e per gli anziani di entrambi i sessi, corrispondenti rispettivamente a 24 e 12 grammi di alcol.
In Italia la Legge 8.11.2012 n.189 vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni in considerazione dell’inefficienza dei meccanismi di metabolizzazione e smaltimento delle bevande alcoliche con maggiore compromissione per la salute e la sicurezza rispetto all’adulto. La disposizione normativa nazionale, tra le prime in EU ad essere stata adeguatamente variata negli anni recenti nel senso richiesto di rafforzamento del divieto di vendita e somministrazione ai minori e a innalzare l’età minima legale dai 16 ai 18 anni, ha rappresentato il più rilevante intervento del Ministero della Salute come risposta di salute pubblica nel pieno riconoscimento della maggiore vulnerabilità che presentano i minori ai danni causati dall’alcol. Al danno biologico si possono associare danni indiretti causati da comportamenti irresponsabili che conducono ad azioni violente, sconsiderate, e nei maggiorenni anche ad incidenti spesso mortali o invalidanti.
I Dati 2020
I dati ISTAT riferiti all’anno 2020 confermano la tendenza degli ultimi anni dell’aumento dei consumi di bevande alcoliche fuori dai pasti. Si è registrato negli ultimi dieci anni un progressivo incremento della quota di donne consumatrici che, per il consumo occasionale, passano dal 38,8% al 45,3%, e quasi duplicano per il consumo fuori dai pasti, passando dal 14,2% al 22,4%. Il consumo di bevande alcoliche tra i giovani permane una criticità che suggerisce di mantenere alta l’attenzione su questa fascia di popolazione. I comportamenti a rischio sul consumo di alcol nella popolazione giovanile sono particolarmente diffusi nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Il fenomeno è differenziato per genere, con valori più elevati tra i ragazzi, sebbene nel tempo stia aumentando in modo significativo il numero di ragazze in questa fascia di età con comportamenti di consumo a rischio.
Nel 2019 il consumo abituale eccedentario, nella classe di età 18-24 anni era l’1,7%, di cui il 2,3% maschi e l’1% femmine. Nel 2020 il consumo abituale eccedentario nella stessa classe di età è stato il 2,5%, con valore analogo per maschi e femmine. Tra i comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche tra i giovani il binge drinking rappresenta l’abitudine più diffusa e consolidata.
Nel 2019 il fenomeno del binge drinking riguardava il 16% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni di età, di questi il 20,6% erano maschi e l’11% erano femmine. Nel 2020 il fenomeno del binge drinking ha riguardato il 18,4% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni di età, di questi il 22,1% maschi e il 14,3% femmine. ... segue in allegato
1. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2. ... Art. 9. (Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) ... 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanita' sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge
L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha aderito al Comitato interdisciplinare Just Culture.
Nato nell’ambito del Manifesto Just Culture promosso dal centro studi S.T.A.S.A, si pone come obiettivo la diffusione e lo sviluppo anche in Italia della “Just Culture”, ovvero una moderna cultura della sicurezza nella quale vengono facilitate la prevenzione e la segnalazione spontanea degli incidenti, anche lievi, al fine di attuare procedure riconosciute a sostegno di un solido sistema di gestione della sicurezza in organizzazioni complesse.
Il concetto di Just Culture
La Just Culture nasce in ambito europeo ed è oggi diffusa nel trasporto aereo e nel settore sanitario dove ha contribuito notevolmente ad abbassare i livelli di incidentalità. Con questo nuovo approccio alla cultura della sicurezza, gli operatori in prima linea o altre persone dell’organizzazione non vengono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma per la negligenza grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive. Un pilastro fondamentale del sistema è, in ambito giuridico, la prevenzione e l’individuazione della soglia del rischio accettabile.
Nel settore ferroviario, la direttiva (UE) 2016/798, recepita con il Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50, ha introdotto la Cultura della Sicurezza, diffusa anche grazie all’attività dell’Agenzia europea per le ferrovie (EU Agency for Railways), che sta lavorando in collaborazione con le autorità nazionali per introdurre il concetto nei sistemi di gestione della sicurezza degli operatori e delle aziende al fine di promuovere la fiducia e l'apprendimento tra il personale, incoraggiandolo allo sviluppo della prevenzione.
L’attenzione di FS alla sicurezza
La cultura della sicurezza permea anche le attività condotte dalle società del Gruppo FS Italiane. In particolare RFI, recependo anche dettami del Regolamento UE 2018/762, oltre ad aver prodotto a fine 2019 e 2020 uno specifico progetto relativo alla cultura della sicurezza, che sarà ulteriormente sviluppato nel corso del 2021 e del 2022, ha modificato la propria Politica, Organizzazione e Manuale del SGS. Ha così realizzato un “Codice della Sicurezza” prendendo spunto dal “Codice Etico” societario e attivando iniziative, anche di concerto con la Direzione Internal Audit di RFI, quali caselle di posta elettronica per le segnalazioni da parte di tutto il personale di RFI nella logica, proprio, della Just Culture.
Allo stesso modo anche Trenitalia, sempre in linea con il Regolamento UE 2018/762, ha proceduto a modificare la sua politica di qualità implementando e promuovendo il concetto della Cultura della Sicurezza e della Qualità che prevede il coinvolgimento, ai diversi livelli, di tutto il personale nell’assunzione delle relative responsabilità per garantire la sicurezza a viaggiatori, personale e terzi, nonché alle cose e all’ambiente. ________
La direttiva mira a migliorare la sicurezza ferroviaria in tutta l’Unione rivedendo il ruolo delle autorità nazionali di sicurezza e ridistribuendo le responsabilità tra loro e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia»).
La direttiva costituisce uno dei tre atti legislativi che riguardano gli aspetti tecnici del quarto pacchetto ferroviario che mira a rivitalizzare il settore ferroviario e a fornire una migliore qualità del servizio e maggiori possibilità di scelta per i passeggeri. Essa si affianca al regolamento (UE) n. 2016/796 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e alla direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità della rete ferroviaria dell’Unione.
A seguito dello scoppio della pandemia di Covid-19 nel 2020, la direttiva è stata modificata dal regolamento (UE) 2020/698 e dalla direttiva (UE) 2020/700 per prorogare il termine per l’integrazione della direttiva nel diritto nazionale dei paesi dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
La direttiva stabilisce una serie di misure volte a sviluppare e migliorare la sicurezza e ad agevolare l’accesso al mercato per i servizi di trasporto ferroviario, tra cui:
- l’istituzione dell’Agenzia come ente che rilascia certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie che operano in più di un paese dell’Unione; - la definizione delle responsabilità dei diversi organismi coinvolti nel sistema ferroviario europeo; - lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza allo scopo di eliminare le norme nazionali e di conseguenza le barriere che ostacolano lo sviluppo di un unico spazio ferroviario europeo; - la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza; - l’istituzione da parte di ciascun paese dell’Unione di un’autorità nazionale preposta alla sicurezza e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari; - la definizione di principi comuni per la gestione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica al sistema ferroviario nei paesi dell’Unione e non si applica a:
- metropolitane; - tram e sistemi di trasporto leggero su rotaia e infrastrutture utilizzate esclusivamente da questi veicoli; - reti che non fanno parte del sistema ferroviario dell’Unione e che effettuano soltanto servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, insieme alle aziende che operano esclusivamente su tali reti.
Sviluppo e gestione della sicurezza
- Nell’ambito delle rispettive competenze ai sensi del diritto dell’Unione europea, l’Agenzia e i paesi dell’Unione sono responsabili del mantenimento e del miglioramento della sicurezza ferroviaria con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti. - I paesi dell’Unione sono altresì tenuti a garantire che: - - le misure relative allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza seguano un approccio sistemico; - - la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario dell’Unione e del controllo dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese ferroviarie.
Metodi e obiettivi comuni di sicurezza
- La valutazione dei livelli di sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti di sicurezza vengono stabiliti mediante metodi comuni di sicurezza. In particolare, metodi comuni per: - - la valutazione del rischio;§ - - la valutazione della conformità per il rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza; - - la vigilanza da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e per il monitoraggio da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell’infrastruttura e degli organismi responsabili della manutenzione delle linee ferroviarie; - - la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza a livello europeo e nazionale.
- Gli obiettivi minimi di sicurezza che devono essere raggiunti dal sistema ferroviario europeo nel suo insieme sono stabiliti negli obiettivi comuni di sicurezza. Gli obiettivi comuni di sicurezza possono assumere la forma di criteri di accettazione del rischio o di obiettivo dei livelli di sicurezza.
Certificato di sicurezza unico
- L’accesso alle infrastrutture ferroviarie dell’Unione sarà concesso solo alle società in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia o dalle autorità di sicurezza nazionali competenti. - Lo scopo del certificato è dimostrare che la società in questione ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell’area di esercizio prevista.
Emendamenti a seguito dell’epidemia di Covid-19
- La Direttiva (UE) 2016/798 sarebbe dovuta entrare in vigore dal 16 giugno 2020. Tuttavia, allo scopo di fornire al settore ferroviario una maggiore certezza giuridica e flessibilità per far fronte alle circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19, è stata adottata la direttiva (UE) 2020/700 (di modifica) per estendere i periodi di recepimento e abrogazione della Direttiva (UE) 2016/798 (originariamente fissato per il 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020). Essa allinea inoltre le date di applicazione dei metodi comuni di sicurezza con le scadenze riviste.
- Il regolamento (UE) 2020/698 stabilisce misure specifiche e temporanee in vista dell’epidemia di Covid‐19 concernenti il rinnovo o l’estensione di determinati certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di alcuni controlli periodici e formazione periodica in determinati settori della legislazione sui trasporti. Il regolamento estende i limiti di tempo stabiliti dalla Direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda il rinnovo dei certificati unici di sicurezza che scadono tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 e la validità delle autorizzazioni di sicurezza che scadono tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 entro 6 mesi.
Modifica per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica
Il regolamento (UE) 2020/1530 estende la definizione di autorità nazionale preposta alla sicurezza a qualsiasi organismo incaricato da un paese dell’Unione e da un paese extra-Unione e ne stabilisce le modalità.
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La Direttiva (UE) 2016/798 è in vigore dal 15 giugno 2016 e doveva diventare legge nei paesi dell’Unione entro il 16 giugno 2020. Questa data è stata ulteriormente prorogata modificando la direttiva (UE) 2020/700 fino al 31 ottobre 2020.
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).
Regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali e prevista l'adozione esclusiva delle modalita telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione.
Organo: Direzione Generale - Direzione Centrale Prestazioni - Direzione Centrale Rischi - Direzione Centrale Servizi Istituzionali - settore Navigazione - Direzione Centrale Programmazione Organizzazione e Controllo Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni Documento: Circolare n. 34 del 27 giugno 2013 Oggetto: Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione.
Quadro Normativo - D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. - D.m. 10 ottobre 1985: “Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’Inail” - Circolare Inail n. 20 del 01 aprile 1987: “D.m. 10 ottobre 1985. Regolamentazione della gestione per conto dello stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’Inail”. - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche. - Decreto interministeriale del 15 luglio 2005: “Modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124” - Circolare Inail n. 44 dell'11 ottobre 2005: “Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo unico approvata con Decreto interministeriale del 15 luglio 2005”. - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. Sicurezza) Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro): “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Art. 18, lett. r). - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Art. 38, comma 5. - Decreto interministeriale del 30 luglio 2010: “Approvazione della delibera n.42 del Presidente-Commissario straordinario dell'Inail del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”. - Circolare Inail n. 36 del 15 settembre 2010: “Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo unico approvata con decreto interministeriale del 30 luglio 2010”. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni". - Circolare Inail n. 1 del 10 gennaio 2012: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail. Prima attuazione. Dichiarazione annuale delle retribuzioni; comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio; domanda di ammissione alla riduzione artigiani; comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte; elenco trimestrale dei soci lavoratori facchini” - Circolare Inail n. 43 del 14 settembre 2012: "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011”. - Circolare Inail n. 59 del 31 ottobre 2012: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è stata prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche: istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo – Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini. - Circolare Inail n. 61 del 9 novembre 2012: “Legge 24 dicembre 2007, n.247 - art. 1, comma 60, applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva. - Circolare Inail n. 68 del 21 dicembre 2012: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 2 gennaio 2013. - Circolare Inail n. 19 dell’11 aprile 2013: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 30 aprile 2013.
Premessa In attuazione della determina n.216 del 5 luglio 2012(1) del Commissario straordinario dell’Istituto, con la quale è stato approvato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria delle denunce, delle istanze e delle dichiarazioni da parte delle imprese, sono stati individuati i servizi per i quali, dal 1° luglio 2013, è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche per l’invio all’Inail. Ciò in quanto il d.p.c.m. 22 luglio 2011 ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in via telematica a far data dal 1° luglio 2013. In particolare, i servizi telematici in questione riguardano le denunce di infortunio e di malattia professionale da presentare ai sensi del Testo unico di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965. A tal fine, l’Inail ha rilasciato in produzione da febbraio 2013 una versione aggiornata del servizio on line di denuncia/ comunicazione di infortunio, anche nell’ottica di recepire le disposizioni del T.U. Sicurezza(2).
1. LA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO IN VIA TELEMATICA a) Le imprese costituite in forma societaria e individuale e le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione con l’Istituto devono inviare le denunce/comunicazioni di infortunio per il tramite degli appositi servizi telematici dell’Istituto, utilizzando l’applicativo disponibile sul portale www.inail.it. Per l’accesso ai servizi on line i soggetti sopra indicati debbono richiedere, ove già non effettuato, le credenziali di accesso (utenza e password) secondo le modalità previste dalla nota operativa allegata alla circolare Inail n. 19 dell’11 aprile 2013(3). L’invio telematico delle denunce/comunicazioni può avvenire con modalità “on line”, “off line” e in cooperazione applicativa(4), nell’ambito del sistema pubblico di connettività (Spc). In tale ultima ipotesi, in considerazione della complessità delle implementazioni da apportare agli applicativi in uso per la cooperazione, i datori di lavoro che già si avvalgono di tale modalità possono utilizzare fino al 31 ottobre 2013 anche la versione non aggiornata; oltre tale data dovranno inderogabilmente essere utilizzati i nuovi servizi già disponibili da febbraio 2013. Nel caso in cui, in prossimità della scadenza dei termini di legge per la denuncia/comunicazione (entro due giorni dalla ricezione del certificato medico di infortunio con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell’evento), i datori di lavoro sopra indicati siano impossibilitati ad adempiere all’obbligo in via telematica a causa di difficoltà tecniche riscontrate nell’utilizzo dei servizi on line, anche in cooperazione applicativa, dovranno trasmettere la denuncia/ comunicazione di infortunio all’Inail(5), inviando via pec(6) l’apposito modulo 4bis PREST(7), allegando, quando possibile, la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, e comunque segnalando nel testo il disservizio registrato, anche per consentire all’Istituto di porre in essere opportuni interventi migliorativi. Le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione e le società a partecipazione pubblica ad esse equiparate(8) potranno, inoltre, in caso di difficoltà tecniche, utilizzare la posta elettronica ordinaria. In tal caso le comunicazioni sono valide se: - sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; - ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. b) Le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. e i coltivatori diretti di cui all’art. 2083 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi telematici, devono inviare via pec all’Inail il modulo 4bis PREST di denuncia/comunicazione di infortunio. Tuttavia, in considerazione della novità delle disposizioni(9) che pongono a carico delle imprese l’obbligo di dotarsi di un indirizzo pec, ove sussistano difficoltà per i suddetti datori di lavoro ad ottemperare direttamente all’obbligo di trasmissione via pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di pec. c) Le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato(10), sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni all’Istituto in via telematica. Relativamente ai servizi telematici ancora in fase di realizzazione, è stato inviato a ciascuna amministrazione statale apposito invito a richiedere in via preventiva le credenziali di accesso (utenza di amministratore centrale) per consentire la successiva profilazione sia dei datori di lavoro sia delle strutture dell’Amministrazione statale di appartenenza. A tal fine i referenti centrali delle amministrazioni statali devono compilare la apposita modulistica(11) e trasmetterla alla Direzione centrale prestazioni, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
, in quanto le attività di profilazione di tali soggetti saranno effettuate, nella fase di avvio della procedura, esclusivamente a livello centrale. Tenuto conto che gran parte delle amministrazioni statali stanno richiedendo la profilazione e che le apposite implementazioni dell’applicativo telematico sono in via di rilascio, ad oggi le pubbliche amministrazioni in questione dovranno inviare le denunce/comunicazioni di infortunio tramite pec. In alternativa, ai sensi della vigente normativa in materia, può essere utilizzata anche la posta elettronica ordinaria, tenendo presente che le comunicazioni sono valide se: - sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; - ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. E’ previsto, altresì, per le predette comunicazioni, l’utilizzo della cooperazione applicativa, adottata, al momento, unicamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale ha stipulato nel 2010 con l’Inail un accordo di adesione per la trasmissione con tale modalità, delle denunce/comunicazioni di infortunio del personale del Dipartimento per l’istruzione, degli Uffici scolastici regionali e del personale e degli studenti di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale (ad esclusione di quelle della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano)(12). In attesa della operatività del suddetto servizio in cooperazione applicativa, le predette strutture non dovranno richiedere la profilazione per l’accesso al servizio di denuncia/comunicazione telematica; potranno utilizzare in via transitoria le stesse modalità sopra indicate per le altre pubbliche amministrazioni non cooperanti (pec o posta elettronica ordinaria con le specificità sopra riportate). Si precisa che nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni si avvalgano di lavoratori (ad es. collaboratori a progetto, tirocinanti, ecc.) non soggetti alla speciale gestione per conto dello Stato, per i quali siano quindi tenute a corrispondere il premio assicurativo all’Inail, per l’inoltro telematico delle denunce/comunicazioni di infortunio relative agli eventi occorsi a tale personale le stesse dovranno profilarsi anche con le modalità previste dalla citata nota operativa allegata alla circolare Inail n. 19 dell’11 aprile 2013. Per quanto concerne le modalità di trasmissione, si fa rinvio a quanto riportato alla precedente lett. a) per le pubbliche amministrazioni in regime ordinario di assicurazione. L’obbligo di invio in forma esclusivamente telematica non riguarda, viceversa, i privati cittadini in qualità di datori di lavoro per le denunce/comunicazioni di infortuni occorsi a colf e badanti, ovvero a lavoratori occasionali di tipo accessorio. I cittadini, infatti, in quanto destinatari di specifiche norme in materia di domicilio digitale(13), possono inoltrare con le consuete modalità, compresa la pec, la denuncia/comunicazione di infortunio, utilizzando l’apposito modulo 4bis PREST.
2. LE DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE E DI SILICOSI E ASBESTOSI IN VIA TELEMATICA Anche per le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi è disponibile il servizio di invio telematico per i datori di lavoro, titolari di rapporto assicurativo di cui alla lett. a) del paragrafo 1, per il tramite degli appositi servizi web dell’Istituto disponibili sul portale www.inail.it – Servizi on line. Le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., in attesa delle implementazioni dei servizi on line relativi alle predette denunce, devono inviare via pec all’Inail gli appositi moduli 101 PREST e 101/bis PREST(14). Ove sussistano difficoltà per i suddetti datori di lavoro ad ottemperare all’obbligo di trasmissione via pec, gli stessi potranno avvalersi dei soggetti abilitati a prestare attività di consulenza, tenuti per legge a dotarsi di pec. Si ricorda che per i lavoratori autonomi agricoli e per i lavoratori subordinati a tempo determinato dell’agricoltura la denuncia in questione deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia secondo le consuete modalità. Le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato di cui alla lett. c) del paragrafo 1, sono comunque tenute a effettuare le comunicazioni all’Istituto in via telematica. Le credenziali di accesso ai servizi telematici, in corso di attribuzione da parte dell’Istituto a livello centrale, saranno utilizzabili da tali amministrazioni statali anche per i servizi on line di invio delle denunce in questione, ad oggi non disponibili in quanto in via di realizzazione. In attesa della messa a disposizione dei servizi on line, le pubbliche amministrazioni in questione dovranno inviare le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi tramite pec. In alternativa, ai sensi della vigente normativa in materia, può essere utilizzata anche la posta elettronica ordinaria, tenendo presente che le comunicazioni sono valide se: - sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; - ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente che, al momento, non sono stati stipulati accordi di cooperazione applicativa per l’invio delle denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi. Per l’invio delle denunce di malattia professionale da parte dei privati cittadini in qualità di datori di lavoro di colf, badanti ovvero di lavoratori occasionali di tipo accessorio si rinvia alle modalità indicate nel paragrafo precedente.
3. ALTRI SERVIZI TELEMATICI NON ANCORA DISPONIBILI SUL PORTALE DELL’ISTITUTO ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 2013 In merito agli altri servizi espressamente indicati nel programma di progressiva telematizzazione obbligatoria delle denunce, delle istanze e delle dichiarazioni da parte delle imprese - approvato con la citata determina n.216 del 5 luglio 2012(15) del Commissario straordinario dell’Istituto – per i quali sono in corso di sviluppo le applicazioni on line sul portale dell’Istituto, i relativi adempimenti devono avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo della pec, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis del Cad, stante il divieto(16) da parte delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2013, di accettare in forma cartacea le predette comunicazioni. Sarà cura dell’Istituto comunicare agli utenti interessati la disponibilità sul proprio portale dei servizi in questione, man mano che saranno rilasciati in produzione e resi operativi.
4. SERVIZI EROGATI DAL CONTACT CENTER MULTICANALE E ASSISTENZA TECNICA Il Contact center multicanale (Ccm) erogherà agli utenti, come di consueto, tutte le informazioni attraverso il numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e il numero 06.164.164 per chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico). Si rammenta che per gli utenti del settore marittimo, inoltre, è attivo uno specifico servizio di help-desk per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
. Si ricorda, inoltre, che è a disposizione degli utenti anche il servizio "Inail Risponde" (disponibile nell'area Contatti del portale www.inail.it) per richiedere informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali.
5. INIZIATIVE DI SUPPORTO ALL’UTENZA E COMUNICAZIONE In considerazione della novità dell’obbligo esclusivo di presentazione della denunce degli eventi lesivi in via telematica, a decorrere dal 1° luglio 2013, e del fatto che un numero elevato di imprese e di pubbliche amministrazioni accederà ai servizi telematici, con possibili disagi dovuti alla scarsa conoscenza degli applicativi informatici, le strutture territoriali dovranno supportare l’utenza per l’utilizzo dei servizi online, e assicurare, in questa prima fase, la massima disponibilità per consentire comunque all’utenza di effettuare gli adempimenti nei termini previsti . Tenuto conto che in attesa della completa messa a disposizione dei servizi on line di invio delle denunce degli eventi lesivi per tutti i datori di lavoro, le stesse perverranno all’Istituto via pec, si invitano le strutture territoriali ad assicurare la continua funzionalità delle caselle di posta elettronica certificata, al fine di evitare disagi all’utenza nell’invio dei documenti. In continuità con le attività di sostegno all’utenza già svolte a livello nazionale, le Direzioni regionali e le Sedi dovranno adottare tutte le iniziative informative più idonee per agevolare gli utenti nella fase di passaggio all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche.
Il Direttore generale
--------------------------------------------------- 1. Allegato n. 1 alla circolare n. 43 del 14 settembre 2012. 2. L’art. 18, lettera r) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche prevede l’obbligo per tutti i datori di lavoro di “comunicare in via telematica all’Inail nonché per loro tramite al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro superiore a tre giorni di cui all’art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”. 3. Consultabile da www.inail.it – Atti Inail – Note e provvedimenti – Archivio - Circolari. 4. Ai sensi degli artt. 63 e seguenti del Codice dell’Amministrazione digitale (Cad). Ad oggi effettuano l’invio della denuncia/comunicazione di infortunio in cooperazione applicativa alcuni datori di lavoro con presenza capillare sul territorio (Poste Italiane, Telecom Italia, Ferrovie dello Stato, Cna). 5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) della sede Inail competente alla trattazione dell’evento lesivo, alla quale è preferibile inviare la denuncia/comunicazione di infortunio per una più tempestiva definizione del caso, è reperibile da www.inail.it - Inail Regioni - Cerca la sede competente - inserendo il cap del domicilio del lavoratore infortunato. 6. La posta elettronica certificata (pec) è disciplinata dal Cad e dal d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, quale unico mezzo valido ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna. 7. Scaricabile da www.inail.it - Modulistica - Gestione rapporto assicurativo - Datore di lavoro - denuncia/comunicazione di infortunio - anche in formato editabile. 8. Cfr. art. 2, comma 2 del Cad. 9. Con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato stabilito l’obbligo e le relative scadenze, ormai trascorse, diverse a seconda delle categorie interessate, per società e professionisti di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC. L’art. 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC per l'iscrizione al Registro delle Imprese. Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale al Registro delle Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa. Le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, già iscritte nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, devono provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo PEC entro e non oltre il 30 giugno 2013. L’art. 6bis del CAD, introdotto dalla normativa da ultimo citata, ha previsto l’istituzione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge 17 dicembre 2012, n. 221, dell’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). Con successive disposizioni è stata fornita la tempistica di fruizione esterna delle PEC dei soggetti sopra indicati. 10. Ai sensi dell’art. 127 T.U. n. 1124/1965 e del successivo D.M. 10 ottobre 1985, recante “Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’Inail”. Cfr. anche circ. Inail n. 20 del 1 aprile 1987. 11. Scaricabile dal www.inail.it - Inail cosa fa - Tutela dei lavoratori - Gestione per conto dello Stato. 12. Non rientra, tuttavia, nel campo di applicazione del predetto accordo l’invio delle denunce/comunicazioni di infortunio del personale del M.i.u.r. afferente al Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, nonché del personale e degli studenti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (A.f.a.m.), di cui alla Legge 21/12/1999 n. 508 e al d.p.r. n°132 del 28/02/2003), che dovrà avvenire comunque con modalità telematiche, previa profilazione delle Strutture stesse, con le modalità adottate per la generalità delle pubbliche amministrazioni in gestione per conto dello Stato. 13. L’art. 62 del Cad (come sostituito dal citato d.l. n. 179/2012) prevede, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale. L'indirizzo di cui sopra da inserire nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. L’attivazione dell’Anpr è prevista entro il dicembre del 2014. 14. I Moduli 101 PREST (Denuncia di malattia professionale) e 101/bis PREST (Denuncia di silicosi e asbestosi) sono scaricabili da www.inail.it - Modulistica – Gestione rapporto assicurativo - Datore di lavoro (n.d.r. dal 23 luglio sono scaricabili da www.inail.it - Modulistica - Malattia professionale). 15. Allegato n. 1 alla circolare n. 43 del 14 settembre 2012 16. Art. 3, commi 1 e 2, del d.p.c.m. 22 luglio 2011
La Conferenza Unificata del 10 marzo ha registrato il parere favorevole delle Regioni e degli enti locali sul DPCM recante "adozione del piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari".
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha però richiesto al Governo un documento attuativo, soprattutto in relazione alla iodoprofilassi, come ha spiegato ieri il Presidente Massimiliano Fedriga. Con riferimento alla iodoprofilassi, la richiesta è quella di dettagliare la procedura di distribuzione dello iodio stabile in un documento attuativo integrativo che ne specifichi tempistiche, modalità, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità, anche con particolare riferimento alla classificazione dello iodio stabile al fine di consentire una distribuzione più agevole.
Resta inteso che le Regioni e le Province autonome possono attuare modalità organizzative che tengono conto delle specificità territoriali, anche avviando la distribuzione in fase preventiva e non di emergenza.
Le misure di tutela della salute pubblica considerate dal Piano sono:
- misure protettive dirette; si tratta di riparo al chiuso e iodoprofilassi, attuate nella prima fase dell’emergenza nelle prime ore dal verificarsi dell’evento; - misure protettive indirette; restrizioni alla produzione, commercializzazione e consumo di alimenti di origine vegetale e animale, misure a protezione del patrimonio agricolo e zootecnico, e monitoraggio della radioattività nell’ambientale e delle derrate alimentari. Sono attuate nella seconda fase dell’emergenza.
Il Piano inoltre prevede l’adozione delle seguenti altre misure:
- assistenza a cittadini italiani che si trovino in un Paese estero interessato da una emergenza radiologica e nucleare; - misure relative all’importazione di derrate alimentari e altri prodotti contaminati; - monitoraggio della contaminazione personale dei cittadini italiani di rientro dal Paese incidentato; - gestione dell’informazione alla popolazione.
Le Fasi di una emergenza
Sulla base dell’evoluzione dello scenario incidentale considerato, le fasi di una emergenza sono:
Prima fase
La prima fase inizia con il verificarsi dell’evento, e si conclude quando il rilascio di sostanze radioattive è terminato. È caratterizzata dal passaggio sul territorio interessato di una nube radioattiva. Le principali vie di esposizione sono l’irradiazione esterna e l’inalazione di aria contaminata. Durante questa Ia fase sono necessarie azioni tempestive di contrasto all’evoluzione incidentale, e l’attuazione tempestiva delle misure protettive a tutela della salute pubblica.
Seconda fase
La seconda fase è successiva al passaggio della nube radioattiva, ed è caratterizzata dalla deposizione al suolo delle sostanze radioattive e dal loro trasferimento alle matrici ambientali e alimentari. Le principali vie di esposizione sono l’irradiazione diretta dal materiale depositato al suolo, l’inalazione da ri-sospensione e l’ingestione di alimenti contaminati. Durante la seconda fase è prevista la determinazione puntuale del quadro radiometrico delle aree interessate dalla contaminazione radioattiva, e il controllo delle matrici alimentari, per individuare eventuali situazioni di elevata contaminazione che richiedano interventi nel settore agricolo e zootecnico, di restrizione sulla produzione, e sul consumo di prodotti alimentari.
Fase di transizione
È la fase che mira al passaggio da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente o programmata, e all’ottimizzazione della strategia di protezione. Inizia quando il territorio è stato caratterizzato dal punto di vista radiometrico e la sorgente è stata messa sotto controllo. Sono avviate le azioni di rimedio e di bonifica dei territori contaminati, e la gestione dei materiali contaminati prodotti durante l’emergenza. Proseguono i programmi di sorveglianza radiologica dell’ambiente e della catena alimentare, anche a verifica delle azioni di bonifica eseguite.
Il Piano considera tre scenari legati a un incidente all’estero.
Incidente a un impianto posto entro 200 km dai confini nazionali
Il primo scenario considera un incidente a un impianto posto entro 200 km dai confini nazionali tale da comportare l’attuazione di misure protettive dirette e indirette della popolazione, e di altre misure, quali la gestione di cittadini italiani che si trovano nel Paese incidentato o che rientrano da esso, e la gestione delle importazioni di derrate alimentari e altri prodotti contaminati.
Incidente a un impianto posto oltre 200 km dai confini nazionali
Il secondo scenario considera un incidente ad un impianto in Europa posto oltre 200 km dai confini nazionali tale da comportare l’attuazione di misure protettive indirette della popolazione, e di altre misure quali la gestione di cittadini italiani che si trovano nel Paese incidentato o che rientrano da esso, e la gestione delle importazioni di derrate alimentari e altri prodotti contaminati.
Incidente a un impianto extraeuropeo
Il terzo scenario considera un incidente ad un impianto posto in qualsiasi altra parte del mondo tale da comportare l’attuazione di misure di risposta quali la gestione di cittadini italiani che si trovano nel Paese incidentato o che rientrano da esso, e di misure per la gestione delle importazioni di derrate alimentari e altri prodotti contaminati.
08.03.2022
Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, previsto dal comma 2 dell'art. 182 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101".
Art. 182 Piano nazionale di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 121).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell'ISIN e della Conferenza unificata, e' emanato il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il territorio tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile predispone il piano di cui al comma 1 avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ISIN, del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché di altre amministrazioni, enti o esperti competenti per la specifica pianificazione. Il piano e' trasmesso ai prefetti interessati affinchè sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i connessi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano e' trasmesso altresì a tutte le altre amministrazioni interessate.
3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di cui al presente articolo sono predisposti dall'ISIN.
4. L'aggiornamento del piano di emergenza di cui al presente articolo tiene conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti situazioni di esposizione di emergenza, e delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188, nonché degli esiti della partecipazione a esercitazioni promosse a livello bilaterale, comunitario e internazionale.
5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il Preposto: Quadro normativo e giurisprudenza / Update Rev. 2.0 Gennaio 2022 (aggiornato DL 146/2021 Decreto sicurezza Draghi)
ID 7820 | Rev. 2.0 del 26.01.2022 / Documenti allegati (!)
(!) 26.01.2021 - Invitiamo i Gentili Clienti ad effettuare di nuovo il download del Documento Rev. 2.0 2022 allegato, per correzioni e collegati inseriti.
Normativa e Giurisprudenza sul Preposto, Formazione, Modello di nomina/formalizzazione dell’incarico, Sentenze rilevanti, Documenti elaborati sul Preposto 2022.
Aggiornati gli articoli 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008, così come modificati dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215)
Update Rev. 1.0 2022
Il Preposto sicurezza, alla luce delle modifiche introdotte dalDL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) al D.Lgs. 81/2008, in relazione agli obblighi di cui all'Art. 19, ha obblighi/poteri di interrompere l’attività del lavoratore, non previsti precedentemente (salvo comma 1 lett. c. istruzioni per l'abbandono del posto di lavoro/zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile), specificatamente:
- rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale (comma 1 lett. a -modificata); - in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (comma 1 lett. f-bis - nuova).
Il preposto o i preposti devono essere individuati dal Datore di lavoro (non precedente indicato) secondo il nuovo comma 1 lettera b -bis) dell’Art. 18introdotto dalDL n. 146/2021 alD.Lgs. 81/2008.
Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Art. 2.Definizioni, riporta “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”.
La giurisprudenza (es. Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502) rileva che “il preposto è una delle tre figure (datore di lavoro, dirigente e preposto) cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità (responsabilità di fatto).
... Art. 2. Definizioni ... e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; ...
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: …. b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; (1) ... Art. 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; (2)
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;(3)
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. ...
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ... 8 -bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.(4)
Art. 35 - Riunione periodica ... 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: ... d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. … Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti … 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire: a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.(5) … 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.(6) … 7. ll datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso.(7) ...
7ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.(8) ...
Art. 78. Obblighi dei lavoratori ... 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. ...
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. ...
Art. 136 - Montaggio e smontaggio ... 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. ...
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. _________
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) ed f-bis; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
(Note)
(1) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). (2) Lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). (3) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). (4) Comma aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). (5) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). (6) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). (7) Comma sostituito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). (8) Comma aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). ...
2. Aggiornamento dell’Art. 19 del D.Lgs. 81/2008 da parte del DL n. 146/2021 ...
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO … Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per: - la formazione generale per i lavoratori; - la formazione dei dirigenti; - i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo; - la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue; - progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle metodologia di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
4. FORMAZIONE LAVORATORI ... Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore ...
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), delD.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti (punto 4 – ndr), e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
9. AGGIORNAMENTO …
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Fig. 1 - Ore Formazione Preposto
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4. Preposto di fatto
Si è o si diventa Preposti, quando si svolgono attività di coordinamento di un gruppo di lavoro. Tale ruolo prescinde dalla formale investitura da parte del datore di lavoro. Per la normativa, un qualsiasi lavoratore che eserciti anche temporaneamente attività di coordinamento di un gruppo di lavoratori, diventa “preposto di fatto”. Pertanto sarà obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, come espressamente menzionato dall’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008.
Il “ preposto di fatto” è quel soggetto che pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici; secondo la Cassazione infatti, perché venga riconosciuta questa posizione di preposto di fatto, “occorre sia che quel lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini sia che quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto riconosciuta, obbedendo alle direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata”.
Si ricordi poi che, come ricordato a più riprese dalla Suprema Corte, la sovrintendenza spetta al preposto come “compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti” salvo il datore di lavoro “abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza” laddove consentito (cfr. art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
Non accettare l’incarico di Preposto (formalizzazione) al fine di evitare le responsabilità, significa che quel lavoratore non può continuare ad operare nella mansione che presenti attività di coordinamento e/o direzione di altri lavoratori.
5. Giurisprudenza
L’obbligo del preposto di informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato (art. 19 c. 1 lett. d) D.Lgs.81/08) e di segnalare al datore di lavoro o al dirigente le situazioni di pericolo (art. 19 c. 1 lett. f) D.Lgs.81/08)
Cassazione Penale, Sez. IV, 27 gennaio 2016 n. 3626ha confermato la condanna di un RSPP e di un preposto per il reato di lesioni personali colpose in danno di un lavoratore dipendente di una ditta produttrice di ceramiche.
L’infortunio era avvenuto durante un'operazione di smontaggio, pulitura e rimontaggio di un atomizzatore: in particolare il lavoratore, “dopo avere rimosso il materiale che occludeva la parte inferiore dell'apparecchiatura attraverso lo smontaggio del cono inferiore dello stesso, veniva attinto alla gamba sinistra dal detto cono, del peso di circa 50 chilogrammi, caduto sotto la spinta di un blocco di materiale atomizzato distaccatosi dalle pareti dell'atomizzatore”.
Riguardo ai due imputati, “al C.B. il reato é contestato nella sua qualità di preposto al reparto macinazione dello stabilimento, per aver sottostimato i rischi di caduta di materiale dall'interno dell'apparecchiatura e per avere omesso di dare al [lavoratore] informazioni sulle regole di prevenzione e protezione da osservare, in violazione dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2008;
Per quanto concerne la posizione del preposto, la sentenza specifica che “é corretta e adeguata la motivazione della sussistenza, in capo al C.B., del profilo della colpa, non avendo egli (mentre era impegnato accanto al [lavoratore infortunatosi] nell'esecuzione della manovra) effettuato il controllo delle pareti interne con la dovuta diligenza, posto che l'evento poi verificatosi testimonia che egli, ove mai avesse effettuato il detto controllo, vi avrebbe provveduto in modo negligente e dunque non rispondente alle regole cautelari, come tale caratterizzato quanto meno da colpa generica. E' perciò corretto il ragionamento seguito dalla Corte territoriale laddove essa afferma che, qualora il controllo fosse stato eseguito in modo diligente, il C.B. avrebbe visto la presenza del blocco di materiale e avrebbe potuto quindi evitare che essa, cadendo, provocasse l'incidente.”
Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4340 ha giudicato le responsabilità di un RSPP e di un preposto alla direzione esecutiva e capocantiere, quest’ultimo “per non avere informato i lavoratori dello specifico rischio da sprofondamento e seppellimento e sulle precauzioni da prendere e per non avere segnalato al datore di lavoro o al dirigente la situazione di pericolo presente nel cantiere - art. 119, d.lgs. n. 81/2008”.
Secondo la Cassazione il preposto non avrebbe dovuto avallare “condizioni […] di altissimo rischio che, in ogni caso, al momento del suo allontanamento dal cantiere avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l'integrale sospensione dei lavori.
In conclusione […] il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, dep. 27/02/2013, Rv. n. 254403).”
Il preposto e il coordinamento negli appalti
Cassazione Penale, Sez. IV, 18 gennaio 2016 n. 1836 è stata contestata ad un datore di lavoro e ad un preposto la responsabilità per un infortunio nel quale ha perso la vita un operaio investito dal carico di una gru che si era ribaltata all'interno dell'area di cantiere in cui egli stava lavorando.
In particolare erano stati ravvisati “profili di colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e specifica, in relazione all'art. 7 D.Lgs.n.626/94 [ora art. 26 D.Lgs.81/08, n.d.r.], in quanto il datore di lavoro non aveva promosso quell'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in corso, al fine di garantire che l'autogrù operasse in cantiere in condizioni di assoluta sicurezza, ed il preposto perché non era intervenuto con azioni correttive nel momento in cui si era reso conto dell'assenza di tale coordinamento.”
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con cui il Tribunale dichiarava di non doversi procedere e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
L’assiduità della presenza del preposto sui luoghi di lavoro
Cassazione Penale, Sez. IV, 15 dicembre 2015 n. 49361ha confermato l’assoluzione del capo squadra di una ditta di Costruzioni nonché preposto alla sicurezza in cantiere “nell'esecuzione dei lavori edili commissionati dalla Raffineria di G. s.p.a.”, al quale era stato contestato il reato di lesioni personali ai danni di un lavoratore “per aver disposto l'esecuzione di lavorazioni contrastanti con il permesso di lavoro rilasciato dal responsabile della ditta committente, e per aver omesso di informare il lavoratore infortunato della presenza di zolfo liquido all'interno di una vasca di contenimento in prossimità del quale il lavoratore si era trovato ad eseguire la propria prestazione, così propiziandone la caduta all'interno della vasca e le conseguenti gravi ustioni dallo stesso riportate.”
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dal Procuratore Generale in virtù della “sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa” e di un altro testimone nonché in virtù del fatto che risultava sufficientemente provata l’“abnormità della condotta di lavoro del prestatore infortunato”, elementi che sono “valsi a escludere l'acquisizione di una certezza, aldilà di ogni ragionevole dubbio, circa la colpevolezza dell'imputato”.
E’ interessante il punto della sentenza in cui la Cassazione sottolinea “l'impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro […], specie se riferiti a un comportamento, quale quello verosimilmente tenuto dalla persona offesa, del tutto estraneo alle quotidiani e abituali attività degli operai, avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere, in coerenza a quanto confermato da altri testi escussi, oltre alla stessa persona offesa”.
Il preposto e la tolleranza di prassi di lavoro pericolose in assenza di presidi antinfortunistici
Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4325 ha confermato la condanna (per lesioni colpose) di un datore di lavoro e di un preposto i quali “nelle rispettive qualità hanno consentito che il [lavoratore] (e prima di lui altri operai), svolgesse un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro, costituito dall'anello unico. Condotta questa aggravata dalla circostanza che la vittima era un mero apprendista al quale non era stata fornita una sufficiente formazione ed informazione dei rischi del lavoro che svolgeva.”
Il datore di lavoro, in particolare, aveva “omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali necessari, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori dell'impresa […] omettendo di scegliere una imbracatura ed i relativi accessori di sollevamento appropriati alla natura, alla forma ed al volume di una gabbia in ferro sagomato e barre in acciaio lunga metri 12 e del peso di kg. 1.633 agganciata per mezzo di catene ad una gru a ponte”.
La Corte precisa che “dell'incidente dovevano rispondere il datore di lavoro ed il preposto, considerato che [il lavoratore] non aveva avuto una sufficiente formazione ed informazione; nonché per il fatto che in azienda erano tollerate e non controllate prassi di lavoro pericolose.”
E conclude: riguardo al “G.P., in qualità di preposto, egli era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sovraintendendo alle attività, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute. In ragione della sua “prossimità” al rischio aveva tutta la possibilità di evitare l'evento controllando ed impedendo prassi di lavoro pericolose in assenza della presenza di presidi che garantissero la sicurezza del lavoro.”
...
6. I documenti elaborati sul Preposto 2022
6.1. Nuovi obblighi preposto 2022
...
6.2. Obbligo del datore di lavoro 2022
...
6.3. Modulo di nomina preposto 2022
...
6.4. Modulo di comunicazione preposto appaltatori e subappaltatori 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. (GU n.187 dell'11.08.2022)
Schema di decreto ministeriale recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
Il 09 Marzo 2022 L'Italia ha notificato alla Commissione Europea il presente schema di DM e la Commissione potrà produrre osservazioni fino al 10 giugno 2022 (termine dello status quo).
Con il progetto di decreto si definiranno le misure tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.
Lo stesso si compone di cinque articoli e un allegato, e precisamente:
- art. 1: Approva le norme tecniche; - art. 2: Definisce il campo di applicazione; - art. 3: Definisce le modalità applicative; - art. 4: Prevede la usuale clausola di salvaguardia all’impiego dei prodotti per uso antincendio; - art. 5: Stabilisce le disposizioni transitorie e finali: - allegato 1: Regola Tecnica Verticale: Stoccaggio e trattamento rifiuti.
Prorogato al 31 marzo 2023 il termine per la registrazione e l’invio di comunicazioni al sito istituzionale dell’ISIN (STRIMS): destinatari del provvedimento, come previsto dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive.
La temporanea esenzione non riguarda gli obblighi di registrazione e comunicazione relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività. Rimangono, inoltre, gli obblighi di comunicazione della spedizione dei rifiuti radioattivi eventualmente prodotti dalla manipolazione di materie radioattive. Le strutture sanitarie, pertanto, che conferiscono rifiuti radioattivi a soggetti autorizzati, sono tenute a registrarsi e a trasmettere le relative comunicazioni.
8 -septies . All’articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2023,”.
Art. 48 Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantita' delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse. 2. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII. 3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare gli organi con funzioni ispettive, hanno accesso al Registro per le rispettive finalita' istituzionali. 4. Entro il 31 marzo 2023, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attivita' di cui al Titolo VIII. 5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le strutture sanitarie che gestiscono pratiche con generatori di radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attivita', che mettono a disposizione dell'autorita' competente. 6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2.
Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
ATTIVITÀ 60
Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.
ATTIVITÀ 61
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
ATTIVITÀ 62
Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
75
Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
76
Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività, sostanzialmente, unifica le attività precedenti introducendo il termine “pratica”, definito dal D.Lgs 230/95, col significato generico di “attività umana che è suscettibile di aumentare l’esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni ….”. Il richiamo al DPR 185/64, riportata nella precedente attività, viene sostituita al più recente decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
N.
ATTIVITÀ
(DPR 151/2011)
CATEGORIA
A
B
C
59
Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
77
Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
Principali differenze fra le attività di equiparazione
Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.
(Adesso artt. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.)
Tutti
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
78
Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione
Principali differenze fra le attività di equiparazione
Non vi è una sostanziale differenza fra le due attività. Viene però esteso il termine di “deposito” col richiamo agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che riportano, rispettivamente, i titoli: “Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi” e “Depositi e complessi nucleari sottocritici.”.
N.
ATTIVITÀ
(DPR 151/2011)
CATEGORIA
A
B
C
61
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
79
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
Principali differenze fra le attività di equiparazione
Non vi è alcuna differenza fra le due attività.
N.
ATTIVITÀ
(DPR 151/2011)
CATEGORIA
A
B
C
62
Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
80
Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
· impianti nucleari;
· reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
· impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
· impianti per la separazione degli isotopi;
· impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce quelle di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che riportano, rispettivamente, i titoli: “Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria” e “Reattori di ricerca”.
Le norme che regolano l’argomento non possono prescindere dalla conoscenza della radioprotezione per la quale è previsto l’intervento dell’Esperto Qualificato (figura professionale obbligatoria quando il decadimento delle sorgenti radioattive è tale da rientrare nel campo di applicabilità dal D.Lgs. 31/07/2020, n. 101, precedentemente regolamentato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, abrogato dal citato D.Lgs. 31/07/2020, n. 101).
Essendo l’argomento particolarmente avvertito, esso viene controllato da diversi enti (C.N.VV.F., Prefettura, A.R.P.A., A.S.L., Ispettorato Nazionale del Lavoro …), in particolare, quando si detengono determinati valori di attività dovuti a radioisotopi o apparecchiature sorgenti di radiazioni ionizzanti con fissati valori di tensione, l’impiego risulta essere soggetto al rilascio di un Nulla Osta da parte della Prefettura e, di conseguenza, per quanto riportato nella definizione dell’attività 58 del DPR 151/2011 e nel D.Lgs. 31/07/2020, n. 101, soggetto a controllo di prevenzione incendi.
Tra l’altro, tale ultimo decreto, modificando i valori per l’obbligatorietà del rilascio del Nulla Osta, varia di fatto i valori per l’assoggettamento ai controlli di Prevenzione Incendi precedentemente stabiliti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e, prima ancora, fissati dal DPR 185/64, che aveva normato il settore, abrogato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Viene riportato di seguito il D. Lgs 101/2020, anche se esso non è direttamente legato alla prevenzione incendi, in quanto utile per i procedimenti amministrativi legati a tale materia e perché necessario per la determinazione delle attività che rientrano fra quelle soggette a controlli di prevenzione incendi.
Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 8; relativo al chiarimento sull’assoggettabilità delle apparecchiature a scopo terapeutico. N.d.R.)
17/12/1986
Circolare 17/12/86, n° 42
Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 1; relativo alla determinazione degli impieghi delle sorgenti radiogene che comportano l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi)
20/01/1989
Circolare 20/01/89, n° 1
Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 75: Chiarimento - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).
23/07/1993
CHIARIMENTO 23/07/93, n° 1697/028/S (55)
Nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili (art. 102/185).
05/04/2002
CHIARIMENTO 05/04/02, n° P303/4101 sott. 106/31
Attività n 75 del D.M. 16 febbraio 1982. - Circolare MI.SA. n 1 del 20 gennaio 1989. - Quesito. (Sulla validità di tale Circolare)
02/08/2004
Lettera Circolare 02/08/04, n° EM3166/24218
Linee guida per l’esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e del D. L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti. (Riporta anche una tabella per la corrispondenza tra attività derivate dal DPR 185/64 e nuove attività del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi)
Quesito inerente la richiesta di C.P.I. parziale, in deroga al DM 16/02/82, da parte della Soc. XXXX XXX XX a r.l. per le sole attività gammagrafiche e radiografiche non continuative nell’area di pertinenza.
17/03/2015
CHIARIMENTO 17/03/15, n° 3333
D.P.R. 151/11 – Attività n.58 (Sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di una sorgente di radiazioni ionizzanti mobile)
05/10/2016
NOTA 05/10/2016, n° 11973
Assoggettabilità all’attività n.58 dell’All. I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma l, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti. (Come sostituito dal c. 1 dell’art. 1 del D. Lgs. 20/02/2009, n. 23)
Allegato III - Determinazione, ai sensi dell’articolo 82 del presente decreto, dei criteri per l’adozione della sorveglianza fisica nonché dei criteri e delle modalità per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle aree di lavoro. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Allegato IV - Determinazione, ai sensi dell’articolo 96, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Tabella IV.6 - Composti, tipi di assorbimento polmonare e valori di f1 per il calcolo di coefficienti di dose efficace per unità di introduzione da inalazione per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti di 18 o più anni di età. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Tabella IV.7 - Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti. (Abrogato assieme al D. Lgs 230/95 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Tabella IV.8 - Tipi di assorbimento polmonare (F, M, S, G) per il calcolo dei coefficienti della dose efficace da inalazione di particolato, gas e vapori per gli individui della popolazione. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Allegato V - Istituzione degli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico-professionale per l’iscrizione. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Allegato VII - Determinazione, ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto delle modalità della notifica delle pratiche di importazione e di produzione, a fini commerciali, di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie, nonché delle esenzioni da tale obbligo;
Determinazione, ai sensi dell’articolo 18-bis del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione per l’aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo e per l’importazione o l’esportazione di tali beni di consumo;
Determinazione delle modalità di notifica delle pratiche di cui al comma 1 dell’articolo 22 e dei valori di attività e dei valori di concentrazione di attività per unità di massa di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo;
Determinazione, ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto delle modalità di attuazione dell’obbligo di informativa relativo alle materie radioattive immesse in commercio, nonché delle esenzioni da tale obbligo;
Allegato VIII - Determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto, ai sensi dell’articolo 26 del presente decreto. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Allegato IX - Determinazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del presente decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in Categoria B dell’impiego delle sorgenti di radiazioni, delle condizioni per l’esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nullaosta. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Allegato X - Determinazione, ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi e delle esenzioni da tale autorizzazione. (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Allegato XI - Determinazione ai sensi dell’art.62, comma 3, dell’art.81, comma 6 e dell’art. 90, comma 5, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni (intitolazione così modificata dall’articolo 5, comma 7, lett. a) del D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257). (Abrogato assieme al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dal D. Lgs 31/07/2020, n. 101)
Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
02/08/2004
Lettera Circolare 02/08/04, n° EM3166/24218
Linee guida per l’esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e del D. L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti. (Riporta anche una tabella per la corrispondenza tra attività derivate dal DPR 185/64 e nuove attività del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)
Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
20/02/2009
D.Lgs 20/02/09, n° 23
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell’area portuale
Livorno, Venerdì 8 ottobre 2021 - Firmato
Rinnovato il protocollo d’intesa approvato nel 2018 tra Regione Toscana, Inail Direzione regionale Toscana, Direzione Marittima di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno settentrionale, Ispettorato Interregionale del Lavoro Roma, Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Istituzioni e Enti con un unico obiettivo: la sicurezza sul lavoro. Al centro dell’accordo il comune obiettivo di proseguire nella promozione, diffusione e consolidamento della cultura della salute e sicurezza in ambito portuale, con particolare attenzione al rischio da interferenze che rappresenta uno dei maggiori rischi in tale ambito, adottando misure condivise tra i vari enti per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale. Le parti collaborano, nel rispetto delle rispettive competenze, al fine di elevare gli standard di sicurezza sul lavoro dell’area industriale e portuale di Livorno mediante azioni e progettualità che interessano in particolare:
- l’ambito portuale in cui si svolgono operazioni portuali; - gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. direttiva Seveso); - le operazioni che comportano rischi oggetto dell’ambito applicativo di normative diverse.
Il protocollo ha validità fino al termine della legislatura regionale corrente. _______
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti collaborano, nel rispetto delle rispettive competenze, al fine di elevare gli standard di sicurezza sul lavoro dell’area industriale e portuale di Livorno mediante azioni e progettualità che interessano in particolare: a) l’ambito portuale in cui si svolgono operazioni portuali; b) gli stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. direttiva Seveso); c) le operazioni che comportano rischi oggetto dell’ambito applicativo di normative diverse. 2. Rimane fermo quanto stabilito dal “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 9 novembre 2015 di cui il presente atto costituisce potenziamento e sviluppo per l’area di Livorno. 3. Le parti condividono le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto. ... segue in allegato
Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16
Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere ______
Aggiornamenti:
- circolare 2 luglio 1962, n. 68; - circolare 24 gennaio 1963, n. 12; - circolare 1° marzo 1963, n. 28; - circolare 14 agosto 1964, n. 84; - circolare 29 luglio 1971, n. 72; - circolare 25 febbraio 1976, n. 13; - lettera circolare 3 marzo 1976, n. 4625 - circolare 16 giugno 1980, n. 16. ______
La circolare è da ritenersi abrogata con l'emanazione del D.M.19 agosto 1996 - vedasi a seguire.
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Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i…
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Decreto 29 maggio 2024 n. 85 / Regolamento corsi di formazione al salvamento in acqua ID 22137 | 27.06.2024 Decreto 29 maggio 2024 n. 85 Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e…
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Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le…
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Linee Guida vittime sfruttamento lavorativo in agricoltura ID 22127 | 26.06.2024 / In allegato Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di…
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Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.…
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Dichiarazioni di conformità Impianti D.M. 37/08 I modelli corretti aggiornati dal Decreto 19/05/2010 | Allegati DOC Il D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto 19/05/2010, che regolamenta l’attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste…
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Modello Piano Operativo di Sicurezza POS compilabile / Update Gennaio 2023 ID 00174 | Rev. 3.0 del 30.01.2023 (Rev. 4a) / Modello in allegato Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è il documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere…
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Sicurezza e Prevenzione Incendi vie e uscite di emergenza / Update Ottobre 2023 ID 6369 | Update 05.10.2023 / Documento completo allegato In allegato Documento Quadro normativo sulle vie e uscite di emergenza, in riferimento alle norme generali di sicurezza e prevenzione incendi (con note e…
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Reazione al fuoco dei materiali: Quadro normativo raccordo IT/EU / Aggiornato decreto 14 ottobre 2022 ID 6472 | Update Rev. 2.0 del 13.11.2022 / In allegato Quadro normativo IT/EU aggiornato al Decreto 14 ottobre 2022, sulla reazione al fuoco dei materiali e prodotti da costruzione ai fini della…
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Covid 19: Tutela del Lavoratore "Fragile" / Update DL 24 marzo 2022 n. 24 ID 10689 | Rev. 13.0 del 27.03.2022 / Documento completo e Modelli allegati Note normative e Documentazione per il rientro in azienda dei lavoratori. Nel documento sono riportate le norme di riferimento per la tutela del…
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Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro: N° bagni e WC ID 9690 | 12.12.2019 Documento completo allegato La normativa relativa ai Servizi igienico assistenziali nei luoghi di lavoro, in particolare al numero di bagni e WC che devono essere presenti in un luogo di lavoro (non sono presi…
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Lavoro notturno: Quadro Normativo e Sicurezza / Update Dicembre 2023 ID 6232 | Rev. 5.0 del 14.12.2023 / Documento di lavoro completo allegato In allegato Documento completo con raccordo normativa alla data e altri Documenti d'interesse in merito. [box-note]Update 14 Dicembre 2023 Aggiunto Cap.…
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Parapetti permanenti | Requisiti dimensionali geometrici / Rev. 1.0 Febb. 2024 ID 6708 | Update Rev. 1.0 del 28.02.2024 / Documento completo allegato Il presente Documento illustra i requisiti dimensionali geometrici con brevi cenni di requisiti prestazionali dei "Parapetti permanenti", l'analisi è…
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