DM 29 novembre 2002
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Decreto Ministeriale 29 novembre 2002
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
GU n. 293 del 14.12.2018
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il proprio D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera f), e l'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto necessario apportare miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici;
Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982;
Sentito il Ministro delle attività produttive;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002;
Espletata la procedura di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;
Decreta:
Art.1. Scopo - Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
Art. 2. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi.
1 I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:
a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
2. I serbatoi interrati sono:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.
Le pareti dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
b) a parete singola metallica od in materiale non metallico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
3. Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto nel comma l, possono
essere di materiale non metallico.
4. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
5. La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in 50 m3. I serbatoi possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di cui al precedente comma 2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente comma 5, è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuno dei prodotti detenuti.
7. Su ciascun serbatoio deve essere installata, in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.
Art.3. Conduzione dei serbatoi interrati.
1. Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buone gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Art.4. Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi.
1. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche nazionali di detti Stati che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
2. Al fine di dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione necessaria all'esame redatta in lingua italiana, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica al richiedente l'esito dell'esame, motivando l'eventuale diniego.
Art. 5. Disposizioni finali.
1. Il presente decreto sostituisce il D.M. 17 giugno 1987, n. 280, del Ministro dell'interno e modifica il D.M. 31 luglio 1934 del Ministro dell'interno ed il decreto ministeriale 1° luglio 1972.
2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.
3. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
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