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Tutela dal fumo passivo sui luoghi di lavoro

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Tutela dal fumo passivo e luoghi di lavoro

Tutela dal fumo passivo e luoghi di lavoro

ID 16089 | 18.03.2022 / Documento completo in allegato

Quadro normativo sulla tutela dal fumo passivo e luoghi di lavoro. Si escludono i rischi e le norme derivanti dal fuoco da sigarette e loro divieto in merito. Il divieto di fumo e conseguentemente, se pertinente, l'eliminazione del fumo passivo o la limitazione a locali adeguati / all'aperto, è la soluzione definitiva a tale rischio. E' da considerare, inoltre l'aumento negli ultimi anni della diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti di nuova generazione da inalazione senza combustione (“Heat non Burn”) che possono ridurre il rischio del fumo passivo.

Il fumo rappresenta un problema di sanità pubblica a livello mondiale ed è causa di molteplici malattie, compresi i tumori. Chi respira fumo passivo ha molte probabilità di ammalarsi rispetto ai non esposti.

L'esposizione al fumo passivo sul posto di lavoro e in casa è associata a malattie evitabili, tra cui il cancro. La figura 1 mostra una panoramica degli effetti dannosi per la salute causati dall'uso di tabacco e dall'inalazione di fumo passivo. Le abitazioni sono spesso un luogo di esposizione al fumo passivo.

Tutela dal fumo passivo e luoghi di lavoro   Fig  1

Figura 1. Conseguenze per la salute causalmente collegate al consumo di tabacco e all'esposizione al fumo passivo

In Europa esistono differenze relative alle diverse modalità di attuazione dei divieti di fumo all'interno delle abitazioni, con percentuali di case senza fumo variabili dal 31 % a più del 90 % tra i vari paesi. Una maggiore protezione dall'esposizione al fumo passivo è auspicabile e realizzabile da parte di fumatori e non fumatori, mediante il divieto di fumo all'interno delle proprie case e automobili.

Nei paesi europei in cui è ancora consentito fumare sul posto di lavoro, l'adozione di politiche antifumo generalizzate come stabilito all'articolo 8 della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo (FCTC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è l'opzione migliore per garantire che tutti i cittadini che lavorano siano tutelati dal fumo passivo in maniera uniforme e completa. Nella raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo, basata sul sopraccitato articolo 8, gli Stati membri sono invitati a creare ambienti senza fumo nei luoghi di lavoro chiusi, nei luoghi pubblici chiusi e nei trasporti pubblici. La portata e il grado di esecuzione di tali divieti varia da paese a paese.

Il Ministro della Sanità riporta che il fumo rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale, ed è causa di molteplice malattie dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, tra cui il tumore polmonare.

Ogni anno, per queste patologie, si contano 90.000 morti in Italia e 3 milioni nel mondo, e la causa ultima di queste, nel 90% circa dei casi, è il fumo di sigaretta. Lo IARC (International Agency for Research on Cancer), in forza di uno studio condotto in 12 nazioni diverse, ha inserito il fumo passivo nel gruppo 1 degli agenti cancerogeni, classificandolo quindi come agente certo e dimostrato (Vedi MonograPhs IARC Volume 83 / 2004).

Chi respira fumo passivo ha una probabilità di ammalarsi di tumore del 20/30% superiore rispetto ai non esposti, pertanto l’associazione del fumo passivo all’ambiente di lavoro comporta un significativo aumento del rischio.

Esposizione al fumo passivo UE in esercizi commerciali (quaLI bar e ristoranti) e sul posto di lavoro

Un sondaggio commissionato nel 2012 dall'Unione europea su oltre 12 000 persone in 27 paesi (EU-27) ha rivelato che più del 25 % degli intervistati è stato esposto almeno occasionalmente al fumo passivo sul luogo di lavoro (il 19 % dei fumatori e il 17 % dei non fumatori). La percentuale complessiva degli intervistati esposti più intensamente (per più di 5 ore al giorno) è risultata pari al 3 % (il 5% dei fumatori e l'1 % dei non fumatori). In generale, il 14 % di coloro che si sono recati in un ristorante nei 6 mesi precedenti al sondaggio ha affermato di aver visto qualcuno fumare all'interno del locale. Questa percentuale era più alta nel caso dei bar (28%).

Le percentuali degli intervistati che hanno riferito di essere stati esposti al fumo passivo presso esercizi commerciali come bar e ristoranti e sul luogo di lavoro nel 2009 e nel 2012, complessivamente (UE-27) e per paese, sono illustrate nella figura 2.

Tutela dal fumo passivo e luoghi di lavoro   Fig  2

Figura 2 - Percentuali degli intervistati nell'Unione europea che hanno riferito di essere stati esposti al fumo passivo presso esercizi commerciali come bar e ristoranti e sul posto di lavoro nel 2009 e nel 2012, complessivamente e per paese / esposizione al fumo passivo nell'UE-27 nel 2009 e nel 2012.

Pericoli dal fumo di sigaretta

Nel fumo di sigaretta sono stati identificate 4.000 sostanze. Alcune di queste: acroleina, formaldeide, ammoniaca, ossidi di azoto, materie particellate, monossido di carbonio (CO), benzene, amine aromatiche, cianuri, nicotina, idrocarburi aromatici policiclici (IPA), sono noti cancerogeni, altre sono irritanti delle mucose, altre interferiscono con il trasporto dell’ossigeno, altre determinano dipendenza.

L'esposizione passiva è quantitativamente più ricca per il contenuto in benzopirene (3 volte superiore), toluene (6 volte superiore), dimetilnitrosammina (50 volte superiore) del fumo inalato direttamente. Di seguito sono riportate le norme di riferimento e la loro applicazione negli ambienti di lavoro.

Norme di tutela degli ambienti di vita

Legge 11 novembre 1975, n. 584: vieta il fumo in determinati locali (es. ospedali, scuole, locali adibiti a pubblica riunione e una serie di locali di divertimento);
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995: estensione del divieto a tutti i locali aperti al pubblico appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
Decreto del Ministero 18 maggio 1976 sugli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge del 1975;
- Circolare del Ministero della Sanità del 5 ottobre 1976: contiene precisazioni sull'ambito di applicazione della legge del 1975;
- Legge 29 dicembre 1990 n. 428: impone ai produttori di derivati del tabacco di apporre sulle confezioni scritte quali "Il fumo provoca il cancro", "Nuoce gravemente alla salute";
- Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001 n. 4: richiama l'attenzione sul problema ed invita tutti i fumatori a porre rimedio ad un'abitudine nociva per sé e per gli altri;
- Legge 16  gennaio 2003 n. 3: vieta il fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati;
- DPCM 23 dicembre 2003, di attuazione dell’art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003;
Accordo Stato e Regioni del 24.07.2003 sul "Divieto di fumare in luoghi determinati";
Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Cartellon Divieto di fumare

Fig. 3 - Cartello divieto di fumare

Norme di tutela degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

- Divieto di fumare

Per quanto riguarda i luoghi specifici dove è proibito fumare, il legislatore del Testo Unico ha indicato, tra i tanti:

- tutti i luoghi dove si utilizzano dei prodotti infiammabili incendiabili o esplodenti (depositi prodotti infiammabili, ecc) (art. 63, allegato IV punto 4.1.1; norme di prevenzione incendi):

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
4.1.1. è vietato fumare;
_______

- tutte le attività dove si utilizzano sostanze cancerogene (D.lgs. n. 81/2008, art. 238, comma 2.):

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

Art. 238 - Misure tecniche
...
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 239 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
_______

- le attività in cui si impiegano sostanze radioattive (D.lgs. n. 241/2000);
_______

- i laboratori biologici (D.lgs. n. 81/2008, art. 273, comma 2):

Art. 273 - Misure igieniche
...
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
_______

- in tutte le attività, infine, dove ci sia un’esposizione da parte dei lavoratori a fibre di asbesto (amianto) (D.lgs. n. 81/2008, art. 252):

Art. 252 - Misure igieniche
...
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
...
3) oggetto del divieto di fumare;
_______

- Monossido 

Il Decreto 2 maggio 2020 (attuazione Direttiva 2017/164/UE) ha aggiunto all'Allegato XXVIII del D.Lgs. 81/2008 "Valori limite di esposizione professionale" - VLEP, per il monossido di carbonio.

- Altri Riferimenti TUSSL

Titolo I Principi comuni
art 15 c. 1. lett. e), "Misure generali di tutela" prevede "..la riduzione dei rischi alla fonte..";
- art. 18 c. 1 lett. f), "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" prevede per il datore di lavoro l'obbligo di richiedere "… l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro…";
- art. 28 c. 1, "Oggetto della valutazione dei rischi" stabilisce che "..la valutazione dei rischi ..deve riguardare tutti rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…";

Titolo II Luoghi di lavoro
art. 63 c. 1 - Allegato IV punto 1.9.1, "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" stabilisce che "Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario… che i lavoratori.. dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali.. e…con impianti di aerazione";

Titolo IX Sostanze pericolose
- art. 222 c. 3, "Definizioni" considera pericolosi anche gli "agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, …, possono comportare un rischio per la ..salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà..tossicologiche..";
- art. 223, "Valutazione dei rischi" impone al datore di lavoro "l’obbligo di determinare "…preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.." e di valutare "..anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti..";
...

IARC fumo di tabacco e fumo passivo

MonograPhs IARC Volume 83 / 2004

Sulla valutazione dei rischi cancerogeni per l'uomo del Fumo di tabacco e fumo passivo: Classificazione 1

La monografia presenta una serie di studi di revisione che collegano il fumo di tabacco e il fumo involontario (passivo) a diversi tipi di cancro. Evidenza della sinergia tra fumo e diverse cause professionali di cancro ai polmoni (arsenico, amianto e radon), e tra fumo e consumo di alcol per i tumori del cavo orale, faringe, laringe ed esofago e tra fumo e infezione da papillomavirus umano per il cancro della cervice è stato trovato. Inoltre, il gruppo di lavoro ha concluso che il fumo involontario (esposizione al fumo passivo o "ambientale") è cancerogeno per l'uomo.

Giurisprudenza

La giurisprudenza valuta il fumo passivo come un fattore di rischio che deve essere adeguatamente affrontato dal datore di lavoro alla pari degli altri rischi presenti negli ambienti di lavoro in quanto è oramai dimostrato il rapporto eziologico fra esposizione e danno:

- Ordinanza Tribunale Civile di Roma, 4 ottobre 2001
- Ordinanza Tribunale di Bari 4 ottobre 2001
- Ordinanza Tribunale di Milano 1 marzo 2002
- Ordinanza Tribunale di Roma 16 settembre 2000

L'Ordinanza Tribunale di Roma 16 settembre 2000, evidenzia la necessità di sicurezza nella protezione dei lavoratori dal fumo passivo, ritenendo insufficiente la presenza di impianti di areazione per garantire livelli qualitativi di aria pulita tali da non pregiudicare la salute dei lavoratori.

L'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato e si considera fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro.

Corte Costituzionale

Nel 1991, la Corte Costituzionale, interpellata relativamente al divieto di fumo nella ipotesi che la legge fosse “discriminatoria” in quanto vietava di fumare solo in alcuni ambienti, ad esempio le aule della scuola ma non corridoi, scale, servizi, dove la salute dei lavoratori non era sufficientemente tutelata (la salute è un bene primario, costituzionalmente protetto), con Sentenza n. 202/1991, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, ha comunque precisato che, nonostante non esistesse una specifica legge che vietasse di fumare in tutti i luoghi di lavoro, due norme sono idonee a tutelare la salute dei lavoratori anche dal fumo passivo: l’art. 2043 del codice civile, in collegamento con l’art. 32 della Costituzione, che pone il divieto primario e generale di danneggiare la salute altrui (neminen laedere).

Infine la Corte ha sollecitato il Legislatore “ad apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito“.
...

Sentenza n. 399/1996
...

Sentenza n. 399/1996

Con la pronuncia n. 399 del 1996, la Corte costituzionale ha affermato che tra gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, grava sul datore anche quello di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dall’esposizione a fumo passivo.

Prevenzione negli ambienti di lavoro

Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004:

La prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico o agli utenti.

Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo."

Obblighi

L'obbligo del rispetto della normativa è a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa ad esso correlata.

Ne deriva l'obbligo per il datore di lavoro, dirigenti e preposti, di attuare tutti gli interventi preventivi previsti dalla normativa vigente:

- effettuazione della valutazione del rischio da fumo passivo (art. 28 c. 1, art. 223 D. Lgs. 81/2008) quale agente cancerogeno;
- adozione di misure generali di prevenzione primaria finalizzate all’eliminazione del rischio o divieto di fumo all'interno dei locali di lavoro.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza, nei luoghi di lavoro in cui vi siano presenti lavoratori è fatto divieto di fumo e nei locali riservati ai fumatori, (bar, ristoranti, sale di intrattenimento..), non possono essere svolte attività lavorative da personale dipendente, anche se saltuarie. 
E' da considerare, per la valutazione del rischio, inoltre, l'incidenza relativa l'aumento negli ultimi anni della diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti di nuova generazione da inalazione senza combustione (“Heat non Burn”) che possono ridurre il rischio del fumo passivo.
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Fonti
ULSS n. 9 Veneto
IARC
GU

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