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Direttiva macchine e TUSL: Obblighi di tutti gli Attori sicurezza macchine

ID 3234 | | Visite: 23826 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/3234

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Direttiva macchine e Testo Unico Sicurezza Lavoro: Obblighi di tutti gli attori sicurezza macchine / Ed. Settembre 2021

ID 3234 | Rev. 1.0 dell'8 settembre 2021 / In allegato documento completo

La legislazione relativa alla sicurezza delle macchine, definisce obblighi in ordine alla progettazione, costruzione ai fini dell’immissione e/o messa in servizio ed all'installazione, montaggio e all'uso delle macchine o quasi macchine, individuando i soggetti responsabili ed i relativi obblighi.

Il Presente elaborato, con illustrazioni grafiche, intende fornire un quadro completo sugli Obblighi della Sicurezza macchine, mettendo in correlazione quanto prescritto:

1. Costruzione macchine  - D. Lgs. 17/2010 (Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE)
2. Uso macchine - D. Lgs 81/2008 (TUSL)

Prendendo a riferimento oltre ai testi legislativi, anche Guide ufficiali, Sentenze, altro.

Rev. 1.0 2021 dell'8 settembre 2021
- Miglioramenti grafici
- Aggiunto parag. n. 14 Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità
- Guida direttiva macchine 2006/42/CE - ED. 2.2 2019 EN - definizioni fabbricante, mandatario e distributore

Il presente elaborato risulta essere così strutturato:

Premessa
1. Fabbricante
1.1 Obblighi del fabbricante
2. Mandatario
2.1 Obblighi del mandatario
3. Importatore
4. Distributore
5. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
6. Aspetto sanzionatorio D.lgs. 17/2010
7. Uso delle Macchine
8. Definizione di attrezzatura di lavoro
9. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
10. Requisiti di sicurezza
11. Progettisti
12. Installatori
13. Datore di lavoro
14. Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità
15. Aspetto sanzionatorio art. 87 D.lgs 81/08

______

La definizione di "macchina" nel TUSL è inserita nel termine più ampio di attrezzatura di lavoro (Titolo III Capo I Art. 69): 

D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo I
...
Art. 69 Definizioni:
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Il D.Lgs 81/08 prevede precisi obblighi per quanto attiene la progettazione, l’installazione e la messa a disposizione per l’utilizzo, di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

FIGURA 2

                                                          Figura 2 - Attori DM e TUS

Per ogni figura che è interessata alla sicurezza macchine indicata nel D. Lgs. 17/2010 (Costruzione) e D. Lgs. 81/2008 (Uso), sono individuati i relativi obblighi, e sono messi in evidenza i diversi ruoli che le stesse figure possono assumere nel caso, ad esempio, di modifiche alle macchine (modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore), manutenzione, ecc.

...

Autore: Certifico Srl
Formato: pdf
Copiabile/stampabile: SI
Rielaborazione autorizzata: SI
Ed: Rev. 1.0 2021

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08 Settembre 2021 Miglioramenti grafici
Aggiunto parag. n. 14 Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro – Responsabilità
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - ED. 2.2 2019 EN: definizioni fabbricante, mandatario e distributore
Certifico Srl
0.0 Novembre 2016 -- Certifico Srl

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Abbonati Sicurezza

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