STRIMS | Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti
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STRIMS | Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti
ID 12739 | 22.03.2021 / In allegato Scheda e FAQ
Update FAQ - in rosso le nuove FAQ
ISIN - Avvio STRIMS 02.02.2021
L’avvio del sito STRIMS è la risposta ad un’importante novità prevista dal D.Lgs. 101/2020, ovvero l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi. Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.
I soggetti obbligati potranno registrarsi e trasmettere le informazioni previste dagli artt. 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del Decreto legislativo 101/2020.
Dal 02 febbraio è possibile registrarsi a STRIMS, accedere ai video tutorial o effettuare richieste di assistenza. Il D.Lgs. n.101/2020, entrato in vigore lo scorso 27 agosto, riordina la normativa di settore e stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai rischi connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti (in ambito industriale, medico, ricerca e da esposizione a particolari sorgenti di radiazioni naturali). Disciplina, inoltre, la sicurezza degli impianti nucleari, delle installazioni e delle attività in cui vengono impiegate materie radioattive nonché la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Il provvedimento adegua la normativa nazionale a quanto previsto in sede europea dalla Direttiva 2013/59/Euratom, abroga e sostituisce, in particolare, il Decreto Legislativo n. 230/1995.
Il sito istituzionale di STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è raggiungibile dal sito web ISIN (https://www.isinucleare.it) o accedendo su https://strims.isinucleare.it/it.
Dal 23 febbraio è possibile registrarsi a STRIMS
Possono registrarsi a STRIMS:
- imprese (soggetti iscritti al Registro delle Imprese),
- enti pubblici (presenti in IndicePA),
- altri profili (ad es. professionisti o studi professionali ecc.).
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FAQ Obblighi di registrazione e comunicazione
Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per chi importa o produce o esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti ?
In base all'articolo 42 del D.lgs. 101/2020, chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi, deve registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i dieci giorni successivi dall’operazione effettuata secondo le modalità stabilite nell’Allegato VIII al D.lgs.. Queste disposizioni non si applicano all’importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di radiazioni attrezzature radiogene medicoradiologici che non siano sorgenti radioattive in uso nelle strutture sanitarie a fini di esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per chi effettua o organizza la spedizione di materiali radioattivi ?
In base all'articolo 43 del D.lgs. 101/2020 il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della spedizione. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato X.
Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per i detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari ?
In base all'articolo 44 del D.lgs. 101/2020, i detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all’articolo 43, sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, minerali e combustibili, nonché a farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere dette informazioni al sito istituzionale dell’ISIN ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell’8 febbraio 2005, concernete l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di confermare sul sito istituzionale dell’ISIN le informazioni fornite nell’anno solare entro il 31 gennaio dell’anno successivo
Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per i detentori di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento ?
In base all'articolo 48 del D.lgs. 101/2020, i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato XII.
Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per i generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie ?
Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività saranno definite entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.
Nelle more le strutture sanitarie che gestiscono pratiche con generatori di radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell’autorità competente
Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per il detentore e il vettore di rifiuti radioattivi ?
In base all'articolo 56 del D.lgs. 101/2020, il detentore, il vettore e il destinatario di rifiuti radioattivi devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto.
Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai rifiuti prima dell’inizio della spedizione.
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi.
Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato XV.
Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per gli esercenti delle installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ?
In base all'articolo 60 del D.lgs. 101/2020 Gli esercenti le attività disciplinate nell’articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell’ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell’allegato XV.
Quali sono gli obblighi di registrazione e comunicazione per l'esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o effettua attività di commercio o intermediazione ?
In base all'articolo 67 del D.lgs. 101/2020, l’esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività, deve registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e trasmettere allo stesso, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dell’attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio, le informazioni di cui all’allegato XVIII
Le strutture sanitarie sono soggette ad obbligo di registrazione e comunicazione?
Le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'art. 48 del D.lgs. 101/2020, nelle more dell'emanazione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo.
I soggetti indicati sono invece soggetti agli obblighi previsti dall'art. 67 del D.lgs. 101/2020 relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività.
L'esenzione non si applica agli studi veterinari.
FAQ Presentazione pratica di registrazione
Come accede l’impresa a STRIMS per la registrazione?
Per accedere all’area riservata degli esercenti, dalla homepage di STRIMS è necessario cliccare sul riquadro “Area riservata esercenti” e quindi su “Accedi ai servizi” per effettuare la login.
L’accesso avviene mediante CNS o SPID (livello 2) rilasciato a persona fisica.
Nel caso di primo accesso è possibile che l’utente non sia ancora abilitato ad operare, pertanto dovrà indicare il codice fiscale dell’impresa per conto del quale intende operare.
All’inserimento del codice fiscale dell’impresa, STRIMS verifica, mediante interoperabilità con il Registro Imprese, se l’utente ha cariche all’interno dell’impresa (come risulta dalla visura camerale).
Se l’esito della verifica è positivo, l’utente può operare per conto dell’impresa e quindi può:
- registrare l’impresa oppure
- abilitare una o più persone a cui delegare l’operatività su STRIMS.
Come accede l’ente pubblico a STRIMS per la registrazione?
Per accedere all’area riservata degli esercenti, dalla homepage diSTRIMS è necessario cliccare sul riquadro “Area riservata esercenti” e quindi su “Accedi ai servizi” per effettuare la login.
L’accesso avviene mediante CNS o SPID (livello 2) rilasciato a persona fisica.
Nel caso di primo accesso l’utente non è ancora abilitato ad operare, pertanto dovrà indicare il codice fiscale dell’ente per conto del quale intende operare.
All’inserimento del codice fiscale, STRIMS invierà all’ente una pec utilizzando come indirizzo pec quello indicato su IndicePA.
Nella pec è contenuto un link con il quale l’ente può confermare o respingere la richiesta di attivazione dell’utente. Fino a quando non verrà confermata la delega, l’utente non potrà operare su STRIMS.
Una volta confermata la delega, l’utente ne riceverà notizia tramite email e potrà registrare l’ente.
Dove posso trovare le istruzioni per capire come operare sul Registro STRIMS?
Sul portale STRIMS sono disponibili alcuni video tutorial dove sono illustrati i passi che gli utenti devono seguire per operare su STRIMS (es. effettuare il primo accesso o registrarsi ecc.).
Quali informazioni sono richieste per registrarsi a STRIMS?
Per compilare la pratica di registrazione è necessario indicare la sede (o le sedi) dove vengono svolte le attività oggetto di autorizzazione.
Per ogni sede devono essere indicate:
· le attività svolte (commercio o intermediazione, detenzione, gestione rifiuti ecc.)
· gli estremi identificativi dell'autorizzazione
· ulteriori informazioni specifiche del tipo di attività svolta e autorizzata (tipologia delle macchine radiogene, tipologia delle sorgenti, modalità di trasporto, automezzi, scali aeroportuali ecc.)
Una volta perfezionata la registrazione, STRIMS attribuirà ad ogni sede un numero univoco di registrazione.
Per effettuare la registrazione a STRIMS si chiede di indicare la sede, ma cosa si intende per sede?
Se l’esercente o il vettore svolgono l’attività o la pratica oggetto di autorizzazione in una o più sedi è necessario indicare ognuna di esse.
La sede potrebbe corrispondere:
- nel caso di commercio di materiale radioattivo alla sede legale o alla sede operativa dell’esercente
- nel caso di trasporto di materiale radioattivo o di raccolta di rifiuti radioattivi alla sede legale o ad una sede operativa o ancora al deposito dei mezzi quando non utilizzati
- nel caso di gestione rifiuti alla sede dell’impianto, dell’installazione, di trattamento o di deposito, del reattore o ad un luogo di stoccaggio/area specifica all’interno di essi.
- nel caso di detenzione di sorgenti, materie fissili speciali, materie grezze ecc. al luogo di detenzione
Al momento della registrazione ad ogni sede devono essere associate:
- le attività svolte (commercio o intermediazione, detenzione, gestione rifiuti ecc.)
- gli estremi identificativi dell'autorizzazione
STRIMS attribuirà ad ogni sede un numero univoco di registrazione.
Tutte le informazioni che l’utente dovrà comunicare ai sensi del D.lgs. 101/20 dovranno essere riferite ad una delle sedi indicate in fase di registrazione e individuate dal numero univoco assegnato da STRIMS.
Nella registrazione posso indicare tutte le sedi del soggetto?
Nella pratica di registrazione è possibile registrare tutte le sedi dove l’esercente svolge le attività o le pratiche oggetto di autorizzazione.
Se il vettore è autorizzato a più modalità di trasporto, esempio stradale e marittimo, deve registrare una sede per ogni modalità di trasporto?
Il vettore potrà indicare, per una stessa sede, anche più di una modalità di trasporto autorizzata.
Per registrarsi è necessario indicare anche il codice dell’area di bilancio materie (ABM) ?
Nel caso di detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibile nucleare (art.44 D.lgs 101/20), l’utente dovrà indicare l’ubicazione della sede, gli estremi autorizzativi e il codice ABM associato nonché il responsabile della contabilità.
Posso utilizzare le credenziali (nome utente e password) per accedere all’area riservata esercenti?
Non è possibile accedere all’area riservata esercenti con nome utente e password. L’accesso all’area riservata esercenti avviene solo con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) rilasciato a persona fisica con credenziali di livello 2.
Quale Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è richiesta per l'accesso?
Possono essere utilizzati tutti i dispositivi classificati come "CNS" purché siano conformi al Regolamento eiDAS.
È importante che lo strumento per la "firma digitale" supporti ANCHE la funzione per l’autenticazione, in caso contrario sarebbe necessario aggiornarlo con un dispositivo più recente.
Quale livello di SPID è richiesto per l'accesso?
Può essere utilizzato il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) rilasciato a persona fisica con credenziali di livello 2. Esistono tre livelli di sicurezza delle credenziali. In particolare, il secondo livello permette l’accesso attraverso: un nome utente, una password e la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password). Quest’ultimo codice può essere fruibile attraverso un dispositivo (es smartphone) dell’utente.
Si evidenzia che, seppure consentito l’accesso al sistema con SPID, per effettuare alcune operazioni è richiesta la firma digitale con CNS. Più precisamente, l’utente che accede con SPID, potrà compilare la pratica di registrazione/variazione ma per trasmetterla al sistema dovrà firmarla digitalmente con CNS. In tal caso, la CNS dovrà essere intestata allo stesso soggetto titolare di SPID.
L’utente, che è titolare di SPID ma non di CNS, potrà, invece, comunicare le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs. 101/2020.
Per operare su STRIMS per conto di un’impresa devo essere abilitato? Se sì, come?
Al primo accesso all’area riservata degli esercenti il titolare della CNS o SPID dovrà indicare il codice fiscale dell’impresa per conto del quale intende operare.
All’inserimento del codice fiscale dell’impresa, STRIMS verificherà, mediante interoperabilità con il Registro Imprese, se l’utente ha cariche all’interno dell’impresa (come risulta dalla visura camerale).
Se l’esito della verifica è positivo, l’utente può operare su STRIMS per conto dell’impresa oppure abilitare altre persone (delegati).
Una volta abilitati, i delegati potranno accedere con CNS o SPID e operare su STRIMS per conto dell’impresa.
Si evidenzia che, seppure consentito l’accesso al sistema con SPID, per effettuare alcune operazioni è richiesta la firma digitale con CNS. Più precisamente, l’utente che accede con SPID, potrà compilare la pratica di registrazione/variazione ma per trasmetterla al sistema dovrà firmarla digitalmente con CNS. In tal caso, la CNS dovrà essere intestata allo stesso soggetto titolare di SPID.
L’utente, che è titolare di SPID ma non di CNS, potrà, invece, comunicare le informazioni previste dagli allegati di cui agli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs. 101/2020.
[...] Segue in allegato
Fonte: ISIN
Collegati
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti
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