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Visite di Controllo Medico (fiscali) / Note

ID 16592 | | Visite: 6059 | Documenti Riservati Sicurezza

Visite di controllo medico

Visite di controllo medico (fiscali) / Note Rev. 0.0 Maggio 2022

ID 16592 | 16.05.2022 / In allegato documento completo

Le presenti note illustrano la disciplina afferente le visite di controllo medico (fiscali) in caso di assenza dal lavoro per malattia del dipendente (privato e pubblico).

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Fonti normative

- D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. (GU n.250 del 12.09.1983)

- D.M. 15 luglio 1986 Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638. (GU n. 170 del 24 luglio 1986)

- D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206 Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU  n.302 del 29.12.2017)

Polo unico per le visite fiscali

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati, l’Istituto effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19. Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.

In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS, in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo, tramite la specifica funzionalità consultabile accedendo al servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.

Malattia

In caso di assenza dal lavoro per malattia il dipendente (privato e pubblico) è obbligato a rispettare delle fasce orarie, giorni lavorativi e festivi compresi, entro le quali possono essere effettuate, su richiesta del datore di lavoro o d’ufficio da parte dell’Inps, delle visite di controllo medico (VCM) per verificare lo stato della malattia.

La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione, tale reperibilità può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l’ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio.

Reperibilità lavoratore durante la malattia o l’infortunio / Fasce orarie

Le fasce di reperibilità sono le seguenti:

lavoratori privati: ore 10-12 e ore 17-19 (D.M. 15 luglio 1986, art. 4);

lavoratori pubblici: ore 9-13 e ore 15-18 (D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206, art. 3).

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i prestatori di lavoro la cui assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze:

- lavoratori privati:

- - patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

- - stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%;

- dipendenti pubblici:

- - patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- - causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

- - stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206, art. 3).

Per i lavoratori tossicodipendenti rimane valido l’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie, anche presso le Comunità terapeutiche.

INPS - Immagine Assenza per malattia

Visite di Controllo Medico   Immagine 1

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Esclusiva competenza Inail su accertamenti infortunio sul lavoro/malattia professionale

Il Messaggio Inps n. 1399/2018 del 29 marzo dispone l’esclusiva competenza dell’Inail sugli accertamenti medico-legali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale del lavoratore e l’improcedibilità da parte dell’Inps, su richiesta del datore di lavoro, all’effettuazione di qualsiasi visita fiscale.{

Sanzioni

L’assenza ingiustificata del lavoratore alle visite di controllo da parte del medico fiscale sono così sanzionate

- assenza alla prima visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia, mentre per il restante periodo l’indennità verrà corrisposta in misura intera;
- assenza a una seconda visita medica di controllo (o prima visita ambulatoriale): perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia e del 50% fino a conclusione dell’evento morboso (o a nuova visita di controllo a cui il lavoratore si sia sottoposto);
-  assenza a una terza visita medica di controllo: sospensione della prestazione economica di malattia;
- presenza a visita ambulatoriale dopo assenza a visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia, non oltre comunque il giorno precedente la presentazione all’ambulatorio, se trattasi di prima assenza;
- assenza a visita ambulatoriale dopo assenza giustificata a visita medica di controllo: perdita del 100% dell’indennità economica per i primi 10 giorni di malattia se trattasi di prima assenza;
- assenza a visita medica di controllo, seguita da un’ambulatoriale a cui lo stesso si sia presentato e giudicato inidoneo al lavoro, venga predisposta una successiva visita di controllo a cui l’interessato risulti assente ingiustificato: applicazione della sanzione nella misura del 50% a partire dalla scadenza del periodo sanzionabile di 10 giorni al 100%, salvo il pagamento integrale della indennità per i giorni di incapacità accertati in occasione della precedente visita di controllo ambulatoriale.

L’applicazione delle sanzioni è esclusa:

- per i periodi di ricovero ospedaliero;
- per i periodi già accertati di precedente visita di controllo, conseguentemente la decorrenza per la sanzione, in caso di assenza ingiustificata ad ulteriore controllo, deve essere calcolata a partire dal giorno successivo all’ultimo accertamento sanitario regolarmente eseguito.

Oltre alla decurtazione dell’indennità di malattia, il dipendente, nei casi di reiterata violazione dell’obbligo di reperibilità domiciliare, senza aver prodotto giustificati motivi, può essere sanzionato disciplinarmente dal datore di lavoro fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa.

Giurisprudenza

Cassazione Civile Sez. L del 22 luglio 2019 n. 19668

La causa era stata promossa nei confronti dell’INPS che non aveva erogato per alcuni giorni l’indennità di malattia, ritenendo ingiustificata l’assenza del dipendente alla visita domiciliare di controllo, motivata con l’intento di andare a ritirare i risultati di alcune analisi cliniche e dal dentista. In proposito, la Corte ribadisce il principio che il lavoratore può sottrarsi alla verifica medica solo per serie e comprovate ragioni, come l’indifferibile necessità di recarsi in altro luogo. Conseguente, cassa con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di erogazione dell’indennità, senza accertare la ricorrenza o non dell’indifferibile necessità del dipendente di allontanarsi dall’abitazione durante le fasce orarie di reperibilità.

Cassazione civile Sez. Lavoro del 02 dicembre 2016 n. 24681

Nel giudizio in cui un dipendente, licenziato per avere ripetutamente omesso di giustificare l’assenza a visite di controllo domiciliare della malattia, aveva sostenuto che la tutela della salute dovesse prevalere sull’obbligo di giustificare l’inosservanza delle fasce orarie di reperibilità, la Corte ricorda la propria consolidata giurisprudenza al riguardo, secondo la quale l’effettività della malattia è irrilevante rispetto alla necessità di controllo della stessa, in funzione della quale è stabilito l’obbligo di reperibilità. Con l’occasione, la Corte richiama altresì la propria elaborazione giurisprudenziale in ordine all’individuazione delle circostanze che possono giustificare il fatto di non aver adempiuto all’obbligo di reperibilità.

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3226 del 11 febbraio 2008

In tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento.

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 21067 | 31 Maggio 2022

ID 16766 | | Visite: 1355 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 31 maggio 2022 n. 21067

Manutentore schiacciato dal carroponte. Mancata valutazione del rischio di accesso di lavoratori alle zone pericolose di un impianto di ossidazione di alluminio interessato dal movimento di carroponti

Penale Sent. Sez. 4 Num. 21067 Anno 2022
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: VIGNALE LUCIA 
Data Udienza: 05/05/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22 maggio 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 1° febbraio 2019 con la quale G.F., amministratore unico della «NE.CE. s.p.a», è stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 5891 commi 1 e 2 cod. pen. e, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalenti alla contestata aggravante, è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 6 ottobre 2016 a Borgoricco (PD), nel quale perse la vita R.A., dipendente della «NE.CE. s.p.a».
G.F. è accusato, quale amministratore unico della società, di aver causato il decesso del lavoratore per non aver adeguatamente valutato il rischio derivante dall'accesso dei lavoratori alle zone pericolose di un impianto di ossidazione dell'alluminio interessato al movimento di carroponti (art. 28 comma 2 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) e non aver predisposto protezioni atte ad impedire l'accesso dei dipendenti a tali zone pericolose quando i carroponti erano movimentati in modalità automatica (artt. 70 comma 1 e 71 comma 4 d.lgs. n. 81/2008). In ipotesi accusatoria tale condotta omissiva fece sì che R.A. potesse accedere, per svolgere il proprio lavoro di manutenzione dell'impianto, ad una zona interessata dal movimento di un carroponti che lo schiacciò determinandone la morte.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l'impianto nel quale si verificò l'infortunio era destinato alla anodizzazione di barre di alluminio. Le barre che dovevano essere anodizzate venivano immesse all'interno delle vasche di anodizzazione e movimentate tramite carroponti che potevano operare con modalità manuale (nel qual caso un operatore, premendo la pulsantiera, faceva muovere il carroponte) o semiautomatica (nel qual caso l'operatore utilizzava la pulsantiera per memorizzare il comando di una operazione poi automaticamente eseguita dal carroponte). Il giorno dei fatti, il capo reparto aveva rilevato il malfunzionamento di un carroponte e aveva chiesto l'intervento di un manutentore in persona di R.A.. Per osservare il carroponte il cui malfunzionamento gli era stato segnalato, questi era salito su una passerella parallela alle vasche, ma un altro carroponte, proveniente da tergo (funzionante in modalità semiautomatica), lo aveva investito schiacciandolo.
3. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato articolandolo in quattro motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla formazione che il lavoratore aveva ricevuto in ordine alle modalità di accesso all'impianto.
Espone che, secondo la sentenza impugnata, la difesa avrebbe provato di aver fatto svolgere al lavoratore un corso di formazione di poche ore che prendeva in esame l'attività di manutenzione delle vasche solo nell'ultimo punto. Sostiene che, così argomentando, la Corte territoriale avrebbe ignorato le dichiarazioni rese da un teste a discarico dalle quali è emerso che il lavoratore era stato formato sulle procedure previste per l'accesso alle vasche e sugli specifici rischi connessi.
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento ad alcune modifiche dell'impianto fatte eseguire da G.F. nel 2003-2004. Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata ha attribuito all'imputato di aver eliminato il cancelletto con elettroserratura previsto dal costruttore per sostituirlo con una scaletta, e tale affermazione è frutto di travisamento della prova. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, infatti, che, per la manutenzione alla spalla del carroponte il costruttore aveva previsto una scaletta a pioli e G.F. si limitò a sostituirla con una scala più idonea e più sicura. Il ricorrente sottolinea che, per accedere alla passerella adiacente alle vasche, il lavoratore passò dalla scala che aveva sostituito la precedente scaletta a pioli e mai era stata presidiata da un cancelletto. Espone, inoltre che, fino al 2012 (quindi anche dopo la sostituzione della scala a pioli), il costruttore aveva certificato la conformità dell'impianto alla normativa CE. Sottolinea che l'impianto poteva funzionare «in automatico» o «in manuale>>. Sostiene che, in base alle regole di comportamento stabilite dal costruttore, solo per il funzionamento in automatico era necessario limitare l'acceso alle passerelle mediante cancelletti muniti di elettroserrature e invece, quando l'impianto funzionava con modalità manuale, il costruttore aveva previsto che fosse sufficiente inibire l'accesso alle passerelle in assenza di preventiva autorizzazione. Ne desume che la gestione dell'impianto «senza la sicurezza derivante dall'automatismo, non è dipesa da una scelta improvvida dell'imprenditore, trattandosi di normale funzionalità della macchina». Sottolinea, infine, che - come riferito dal teste B. - R.A. sapeva di non poter accedere alle passerelle senza aver ricevuto una autorizzazione preventiva dal responsabile della conduzione dell'impianto ed era stato espressamente informato di questa modalità operativa.
3.3. Col terzo motivo, il ricorrente si duole del modo in cui è stato eseguito il giudizio di comparazione tra circostanze. Sostiene che l'evento fu causato anche dall'erronea valutazione del costruttore (che certificò la confo1·mità dell'impianto e indicò le procedure da seguire per accedervi) e dal comportamento imprudente del lavoratore (che raggiunse la passerella senza essere stato autorizzato a farlo), sicché le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen. avrebbero dovuto essere valutate prevalenti sulle aggravanti. Sottolinea che ciò non è avvenuto perché con motivazione illogica, fondata su una errata interpretazione delle emergenze istruttorie, la sentenza ha escluso che l'impianto presentasse vizi strutturali e che il comportamento colposo del lavoratore abbia contribuito al verificarsi dell'infortunio.
3.4. Col quarto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. Osserva che la Corte di appello non ha ritenuto di ridurre la pena inflitta in primo grado perché G.F. avrebbe dimostrato di non tenere conto delle esigenze di sicurezza dei lavoratori «evitando deliberatamente di adottare quell'automatismo che avrebbe consentito loro di operare senza i rischi sopra evidenziati». Una motivazione che il ricorrente assume illogica e frutto di una errata lettura delle emergenze istruttorie.
4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore dell'imputato ha replicato con memoria del 2 maggio 2022 insistendo per l'accoglimento.

Considerato in diritto

1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati.
2. Va premesso che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «alt ri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Va rammentato, inoltre, che quando - come nel caso di specie - vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (dr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/ 02/ 2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019).
3. Dalla precisa ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado si comprende che l'impianto di anodizzazione nel quale si verificò l'infortunio poteva funzionare secondo modalità automatiche o manuali. Nel primo caso, l'impianto era gestito a distanza da una sala di controllo; nel secondo caso, era gestito da un operatore presente sulla passerella principale. In caso di funzionamento automatico, i movimenti dei carroponti erano sincronizzati da un sistema informatico e non era prevista la presenza di lavoratori nell'area di operatività delle macchine. In caso di funzionamento manuale, invece, era necessaria la presenza di operatori nell'impianto. In questo secondo caso, si poteva scegliere se far operare i carroponti in modalità manuale affidando ad un operatore il compito di movimentarli tramite una pulsantiera o, invece, in modalità semiautomatica, nel qual caso l'operatore programmava sulla pulsantiera le modalità di funzionamento dei carroponti.
Non è controverso, perché risulta anche dal contenuto del ricorso, che, al momento dell'infortunio l'impianto funzionava in modalità manuale (secondo le sentenze di merito la modalità automatica non sarebbe mai stata utilizzata) e i carroponti funzionavano con modalità semiautomatica, dunque secondo un programma predisposto elettronicamente da un operatore e non immediatamente modificabile dall'operatore stesso. Non è controverso, inoltre, che R.A. sia stato schiacciato da un carroponte mentre si trovava su una passerella che correva parallelamente rispetto alle vasche di anodizzazione. Le sentenze di merito riferiscono (e anche il ricorrente sottolinea questa circostanza considerandola rilevante in chiave difensiva) che l'infortunato raggiunse la passerella percorrendo una scaletta che collega la zona di carico e scarico alla zona vasche e lo fece per osservare più da vicino il carroponte n. 7, sul quale doveva compiere un intervento di manutenzione. Come risulta dalle sentenze di merito (e come anche il ricorrente sottolinea), la scaletta in parola aveva sostituito una precedente scaletta a pioli. La scaletta non era (e non era mai stata) presidiata da un cancello: alla base, c'era una catenella in plastica con un cartello che indicava il divieto di accesso; al termine c'era un'altra catenella che (come precisato nella sentenza di primo grado) non era «dotata di lucchetto o altro presidio di sicurezza>>.
Le sentenze di merito chiariscono che, in corrispondenza del quadro di comando, i carroponti erano dotati di rilevatori di presenza (fotocellule a riflessione) e si bloccavano automaticamente se le fotocellule rilevavano la presenza di ostacoli in quell'area, ma nessun presidio analogo era stato previsto in corrispondenza delle passerelle che corrono parallelamente alle vasche, sicché la presenza di ostacoli sulle stesse non veniva rilevata e non determinava l'immediato arresto del carroponte in movimento. La sentenza di primo grado dà atto che, dopo l'infortunio, anche sulle passerelle furono inseriti rilevatori di presenza.
4. Muovendo da queste premesse in fatto, si deve convenire col ricorrente che l'infortunio non fu determinato dalla «improvvida decisione del G.F. di eliminare il cancelletto con la elettroserratura previsto dal costruttore e di sostituirla, di sua iniziativa, con quella scaletta» così determinando «una prassi secondo cui il manutentore avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione all'accesso da parte dell'ossidatore e questi, a sua volta, avrebbe bloccato il movimento dei carroponti» (così testualmente pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata). Si deve osservare, però, che, già nella sentenza di primo grado, era stata esclusa la sussistenza di profili di colpa specifica riguardanti la modifica dei varchi di accesso alle passerelle sia con riferimento all'omessa predisposizione del sistema di blocco del cancelletto, sia con riferimento alla modifica delle scale di accesso alle passerelle (pag. 10 e 11 della motivazione), sicché la Corte di appello era chiamata a valutare solo una condotta omissiva consistita: in primo luogo, nel non aver adeguatamente valutato il rischio <<derivante dalle operazioni che necessitano l'esposizione dei lavoratori alle zone pericolose»; in secondo luogo nel non aver predisposto «protezioni fisse o mobili atte ad impedire l'accesso alle zone pericolose dell'impianto di ossidazione».
4.1. Le motivazioni con le quali tale condotta omissiva è stata ritenuta sussistente non possono essere ritenute incomplete, illogiche o contraddittorie.
Le sentenze di merito rilevano infatti:
- che R.A. si recò sulla passerella che corre parallelamente alle vasche per svolgere attività di manutenzione e proprio per questo era stato assunto (faceva parte, infatti, del reparto manutenzione);
- che il cartello apposto sulla catenella che dava accesso alla scala inibiva l'ingresso ai non addetti ai lavori e, pertanto, indicava un divieto non rivolto ai manutentori;
- che l'impianto avrebbe potuto funzionare completamente in automatico senza la presenza di operatori e, per decisione di G.F., questa modalità operativa non fu mai utilizzata dall'impresa;
- che le catenelle poste all'inizio e alla fine della scala erano facilmente amovibili.
Quanto alle informazioni ricevute dall'infortunato in ordine alla necessità di avvisare il caporeparto prima di accedere alle passerelle, la sentenza di primo grado dà atto dell'esistenza di una regola non scritta, ma comunicata verbalmente a tutti i dipendenti, secondo la quale, prima di accedere alle scale - e da lì alle passerelle - il manutentore avrebbe dovuto avvisare l'ossidatore di turno per farsi indicare i tempi e le modalità dell'accesso. Ritiene, tuttavia, che la previsione di tale modalità operativa non fosse adeguata a fini di sicurezza perché avrebbe dovuto essere accompagnata dalla previsione di dispositivi idonei a impedire l'accesso alle passerelle in assenza di autorizzazione o, comunque, di dispositivi atti a bloccare il funzionamento dei carroponti in presenza di operatori sulle passerelle. Sottolinea inoltre: che nel documento di valutazione del rischio era contemplato, quale rischio specifico per i manutentori, quello di schiacciamento da parti in movimento dell'impianto; che, per prevenirlo, il DVR prevedeva la predisposizione di dispositivi di sicurezza e il «controllo sulla loro non rimozione o elusione»; che, in concreto, tale controllo non fu attuato perché le catenelle poste alla base e al termine della scala che R.A. utilizzò per raggiungere la passerella non erano dotate di lucchetti o altri presidi di sicurezza. Osserva che «il datore di lavoro non aveva previsto il pericolo derivante dal movimento dei carroponti in funzione semi-automatica [...], omettendo di installare presidi di sicurezza idonei a consentirne l'arresto» in presenza di ostacoli sulle passerelle.
Nel richiamare queste argomentazioni, la Corte territoriale sottolinea che l'ostacolo rappresentato dalla catenella era, nella sostanza, «inesistente» e che «la necessità dell'autorizzazione non era stata neppure formalizzata». Aggiunge poi - richiamando in proposito dichiarazioni testimoniali - che, nel caso di specie, l'accesso del manutentore era stato preannunciato all'ossidatore, il quale sapeva che un manutentore avrebbe dovuto recarsi sulla passerella per controllare una anomalia nel funzionamento di un carroponte. Ritiene che tali circostanze obiettive confermino «la pericolosità [...] della prassi adottata e dell'incertezza operativa che la stessa, neppure adeguatamente formalizzata, determinava tra gli operatori».
4.2. Si tratta di argomentazioni conformi ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo e adeguato al caso concreto (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855; Sez. 4, n. 12297 del 06/10/1995, Villa, Rv. 203135) .
5. Con specifico riferimento all'ipotizzato concorso di colpa del costruttore - che ha certificato la conformità dell'impianto alla normativa CE e ha indicato le procedure da seguire per accedere alle passerelle nel caso in cui l'impianto fosse azionato manualmente - la sentenza impugnata rileva:
- che il rischio derivante dai movimenti degli organi meccanici non era un vizio occulto essendo visibile a tutti che la gamba del carroponte in movimento giungeva oltre la passerella fino al bordo della vasca e poteva investire una persona che vi si trovasse;
- che non si può parlare di un vizio occulto - e, di conseguenza, la colpa del datore di lavoro non può essere esclusa - sol perché i tecnici della prevenzione, che avevano eseguito sopralluoghi nell'impianto, non avevano rilevato anomalie, atteso che l'ispezione eseguita si era limitata a una verifica del corretto funzionamento delle gru.
Si deve ricordare allora che l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare un determinato impianto grava sul datore di lavoro e a questa regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo o di un vizio di progettazione o costruzione di una macchina o di un impianto, sia reso impossibile per le speciali caratteristiche del vizio, della macchina o dell'impianto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114; Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065): una situazione non ravvisabile nel caso di specie, atteso che il rischio da schiacciamento era stato espressamente contemplato per i lavoratori addetti alla manutenzione nel documento di valutazione del rischio e una direttiva non scritta stabiliva la necessità di informare il caporeparto prima di accedere alle passerelle.
6. La sentenza impugnata esclude il concorso di colpa del lavoratore quando sottolinea che, in concreto, l'accesso del manutentore alla passerella era stato preannunciato all'ossidatore e che la necessità di chiedere un'autorizzazione per poter accedere alla passerella «non era stata neppure adeguatamente formalizzata>>. La motivazione non è incongrua né manifestamente illogica ed è conforme ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, può essere considerato espressione di un «rischio eccentrico» idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, solo se questi ha posto in essere anche le cautele finalizzate alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente (cfr. Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). Ne consegue che, qualora il comportamento negligente del lavoratore infortunato abbia dato occasione all'evento, ma l'evento sia da ricondurre comunque all'insufficienza di cautele la cui adozione avrebbe neutralizzato il rischio derivante dal comportamento imprudente, la responsabilità del datore di lavoro non viene meno (Cfr. Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321).
7. All'infondatezza del primo e secondo motivo di ricorso consegue l'infondatezza del terzo motivo nel quale il ricorrente sostiene che, essendo stato l'evento determinato da un'erronea valutazione del costruttore (che certificò la conformità dell'impianto e indicò le procedure da seguire per accedervi) e dal comportamento imprudente del lavoratore (che raggiunse la passerella senza essere stato autorizzato a farlo), le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen. avrebbero dovuto essere valutate prevalenti sulle aggravanti. Le ragioni per le quali il giudizio di comparazione è stato eseguito in termini di equivalenza, infatti, appaiono congruamente motivate e, per giurisprudenza costante, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473; Sez. 2, n. 4357 del 01/12/1981, Piemonti, Rv. 153425).
8. Col quarto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha ritenuto di ridurre la pena inflitta in primo grado e sostiene che tale decisione sarebbe stata adottata perché si è erroneamente ritenuto che G.F. avesse eliminato il cancelletto con elettroserratura previsto dal costruttore e avesse facilitato l'accesso alla passerella rendendolo possibile tramite una scaletta.
Tali doglianze sono manifestamente infondate come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, che ritiene adeguata la pena inflitta in primo grado - oltre che per la gravità del reato commesso - perché G.F. decise di non adottare mai la modalità automatica di funzionamento dell'impianto ed è gravato da un precedente specifico.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 maggio 2022

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Circolare AdE n. 19/E del 27 maggio 2022

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Circolare AdE n  19 E del 27 maggio 2022

Circolare AdE n. 19/E del 27 maggio 2022

Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus - Misure antifrode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020

Lavori edili (di cui all’allegato X del d.lgs. 81/08) eseguiti in applicazione dei CCNL del settore, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: è quanto stabilito dalla Circolare 19/E del 27 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate, alla cui elaborazione ha contribuito il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che regola, tra gli altri, anche questo requisito per godere del Superbonus 110% e degli altri Bonus.

Infatti, il paragrafo 8 della suddetta Circolare chiarisce che per ottenere il godimento delle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 (rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”), 119 ter (rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”), 120 (rubricato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”) del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, nonché dell’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 (relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici), art. 1, comma 12 della legge n. 205/2017 (relativo alle ristrutturazioni per “sistemazione a verde” di aree private) e dell’art. 1, comma 219 della legge n. 160/2019 (relativo al cosiddetto “bonus facciate” al 60%), il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è appunto tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

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Fonte: Agenzia delle Entrate

Collegati

Ordinanza Ministero della Salute del 25 Maggio 2022

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Ordinanza Min  della Salute 25 Maggio 2022

Ordinanza Ministero della Salute del 25 Maggio 2022 / Protocollo  svolgimento dei concorsi pubblici

Aggiornamento del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"

...

Art.1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», parte integrante della presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citato in premessa.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

...

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.

Il protocollo prende inoltre a riferimento:

- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
- il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, che all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”;
- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021.

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Tali indicazioni sono rivolte:

a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
b) alle commissioni esaminatrici;
c) al personale di vigilanza;
d) ai candidati;
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della pandemia da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.

2. Definizioni

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:

- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;
- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso all’Aula Concorso;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un’operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
- Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
- Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS- CoV 2, versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 1.

3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale
dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.

In particolare, i candidati dovranno:

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato.

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona.

Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l’ammissione in sede concorsuale.

Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, al fine di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio medico‐sanitario.

4. Requisiti delle aree concorsuali

I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne).

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati

Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell’identificazione). Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro.

Inoltre, le aule dovranno:

- avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
- garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.

6. Svolgimento della prova

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.

7. Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.
Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.

9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.

In particolare, il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:

- il rispetto dei requisiti dell’area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
- il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento della prova;
- l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
- le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
- l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
- modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate;
- apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

10. Clausole finali

In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, le amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.

In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti.

Le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare il presente protocollo.

A fronte dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, per lo svolgimento dei concorsi indetti e già in atto per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione le prescrizioni tecniche, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i..

[...]

Fonte: Ministero della Salute

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Comunicazione lavoratori occasionali: modifica Art. 14 TUSSL nella Legge n. 51/2022

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Comunicazione lavoratori occasionali   modifica Art  14 TUSSL nella Legge n  51 2022

Comunicazione lavoratori occasionali: modifica Art. 14 TUSSL nella Legge n. 51/2022

ID 16698 | 23.05.2022 / Download Scheda allegata

Si riporta l'articolo 12-sexsies della Legge n. 51/2022 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (GU n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48) che aggiorna l'Art. 14 del D.Lgs. 81/2008:

Legge n. 51/2022
.
..

Art. 12 - sexies Comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali

1. All’articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali,» sono inserite le seguenti: «fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,» e le parole: «mediante SMS o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante modalità informatiche».

D.Lgs. 81/2008 Art. 14 c. 1 ante Legge n. 51/2022 D.Lgs. 81/2008 Art. 14 c. 1 post Legge n. 51/2022
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche. 

 

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Lavoro agile / Smart working | Normativa

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Lavoro agile  smart working Normativa Rev 12 0 2022

Lavoro agile / Smart working | Normativa / Rev. 12.0 del 25 Maggio 2022

ID 11212 | Rev. 12.0 del 25 Maggio 2022 Documento completo allegato / Modello Informativa lavoro agile

Update Rev. 12.0 del 25 Maggio 2022

Legge 19 maggio 2022 n. 52
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n. 119 del 23.05.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2022

...

Percorso di superamento dello smart working emergenziale nella Pubblica amministrazione

Già il 10 marzo 2021, nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e i sindacati, si concordava che, “con riferimento alle prestazioni svolte a distanza (lavoro agile), occorre porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale, mediante la definizione, nei futuri contratti collettivi nazionali, di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata”.

Il Patto del 10 marzo 2021 ha segnato l’avvio di un percorso che ha reso possibileil raggiungimento di tre tappe importanti:

1) la prima, a fine aprile (Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56, articolo 1), ha riguardato il superamento di vincoli rigidi e soglie percentuali minime per l’applicazione dello smart working nella Pubblica amministrazione;

2) la seconda, dal 15 ottobre 2021 - coerentemente con la riapertura di tutte le attività economiche, sociali e culturali del Paese grazie al progredire delle vaccinazioni e all’obbligo di green pass per tutti i 23 milioni di lavoratori pubblici, privati e autonomi - ha permesso di ripristinare il lavoro in presenza come modalità ordinaria nella Pa (Dpcm 23 settembre 2021 e Dm 8 ottobre 2021);

3) la terza, in parallelo, ha visto il decollo delle trattative per i rinnovi contrattuali, nell’ambito dei quali, in attuazione del Patto, devono essere disciplinati gli aspetti di tutela dei diritti dei lavoratori, delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile (quali il diritto alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto alla formazione specifica, il diritto alla protezione dei dati personali, il regime dei permessi e delle assenze e ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale). In attesa che i nuovi contratti diventino operativi – il 21 dicembre è stata firmata la preintesa per il comparto funzioni centrali – questi aspetti sono stati anticipati per tutta la Pubblica amministrazione nelle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”, concordate con i sindacati, sulle quali è stata acquisita l’intesa in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021.

Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche

Le linee guida, secondo quanto stabilito dalla legge 81/2017, prevedono che lo svolgimento del lavoro agile è rimesso all’accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione. Le linee guida prevedono le seguenti ulteriori condizioni per lo smart working:

a) l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c) l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
d) la necessità, per l’amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
f) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
g) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
h) il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di ricorso all’utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione. In sintesi, ciascuna amministrazione potrà equilibrare lavoro agile e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, anche considerando l’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo.

Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche 30.11.2021

PREMESSA

In Italia il c.d. lavoro agile è stato introdotto dall’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017,

n. 81. Con tale norma il legislatore ha previsto una specifica modalità di svolgimento del lavoro subordinato da remoto conferendogli, da un lato, autonoma disciplina e, dall’altro, differenziando tale nuova modalità di prestazione dal telelavoro, che già riscontrava una normativa di riferimento sia nel settore pubblico (a partire dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e poi con d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70) sia nel settore privato (grazie all’accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di recepimento dell’accordo quadro europeo del 16 luglio 2002, e alla contrattazione collettiva che vi aveva dato esecuzione con l’Accordo quadro del 23 marzo 2000).

Durante le fasi più acute dell’emergenza pandemica il lavoro agile ha rappresentato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, in virtù dell’articolo 87, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27. In questa maniera si è sicuramente consentito di garantire la continuità del lavoro in sicurezza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza e per quanto possibile, la continuità dei servizi erogati dalle amministrazioni. Tuttavia, risulta necessario porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale individuando quale via ordinaria per lo sviluppo del lavoro agile nella pubblica amministrazione quella della contrattazione collettiva, come stabilito dal Patto per il lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo u.s., e quella della disciplina da prevedersi nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Le presenti linee guida, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l’istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile. Esse hanno l’obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata.

In tal senso, l’intervento si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale. In ogni caso, con l’entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi. Resta fermo nelle more il rispetto del sistema di partecipazione sindacale definito dai contratti collettivi nazionali vigenti.

Rimane in ogni caso fermo, fino alla fine della fase emergenziale, il rispetto sui luoghi di lavoro di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio e di sicurezza dei pubblici dipendenti sottoscritte nei protocolli di intesa fra il Governo e le OO.SS. nonché di quelle individuate negli accordi e protocolli successivamente sottoscritti. 

[...]

Fino al 31 marzo 2022, la differenza fondamentale tra il lavoro agile nel settore pubblico e nel settore privato consiste nell’obbligatorietà, per il settore pubblico, dell’accordo individuale, come previsto dalla legge 81/2017, mentre nel settore privato è ancora ammessa la forma semplificata di smart working (art. 90 co.4  del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), senza necessità di accordo individuale (estesa fino al 31 agosto 2022 dal Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 /conversione Legge 19 maggio 2022 n. 52).

Circolare MLPS e PA del 05 Gennaio 2022 

Oggetto: Lavoro agile

L’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che pure non è stato mai interrotto, ma che invece è stato disciplinato da un quadro regolatorio, sia nel pubblico che nel privato, differenziato ma esaustivo.

In relazione a tale quadro regolatorio, informato il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 gennaio 2022, con il presente documento si intendono sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono e che sinteticamente si riportano di seguito.

1. Lavoro agile nella pubblica amministrazione

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19.

Il rientro “in presenza” del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato da subito con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi; dalle “linee guida” adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre. Il quadro regolatorio è stato infine completato, per la prima volta, come concordato con i sindacati nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi il 10 marzo 2021, dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali il 21 dicembre 2021, che del lavoro agile nel pubblico impiego ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele.

Una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione è la flessibilità.

Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza. Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).

Si richiama ulteriormente l’attenzione, infine, su quanto già previsto dall’articolo 2, del DM 8 ottobre 2021, circa la possibilità, per le amministrazioni, di avvalersi dei mobility manager aziendali, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, per la elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già consentite sia dalla contrattazione collettiva che dal citato decreto 8 ottobre 2021. I predetti mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d'area di cui al predetto decreto interministeriale, per un'azione di raccordo costante, sia per le finalità dettate dall'art. 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL, nonché per l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

2. Lavoro agile nel lavoro privato

Lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi.

In tal senso, il Governo è intervenuto con discipline emergenziali dirette ad agevolarne l’utilizzo per quanto più possibile, anche mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei “Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e aggiornati il 6 aprile 2021, d’intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali.

La normativa si è consolidata con l’articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha consentito la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale disciplina, è stata prorogata al 31 agosto 2022 dal Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 /conversione Legge 19 maggio 2022 n. 52.

Pertanto, fino al 31 agosto 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobily managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro. Visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato 07.12.2021

Il 7 dicembre 2021 il Ministro del Lavoro e 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto un Protocollo per disciplinare il lavoro agile nel settore privato. Il Protocollo delinea le linee direttrici per la contrattazione collettiva di lavoro (nazionale, territoriale e aziendale), espressamente valorizzata quale “fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”.

Le Parti sociali vedono nel lavoro agile un grande impulso al raggiungimento di obiettivi personali e organizzativi, funzionale, in modo efficace e moderno, a una nuova concezione dell’organizzazione del lavoro, meno piramidale e più orientata a obiettivi e fasi di lavoro, tale da consentire sia una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’interesse del lavoratore, sia una organizzazione più produttiva e snella, nell’interesse del datore di lavoro.

È precisato il contenuto dell’accordo individuale. Necessaria stipulazione per iscritto, con adeguamento alla contrattazione collettiva e previsione della durata, delle modalità di esecuzione, con l’individuazione dei luoghi, degli strumenti di lavoro, dei tempi di riposo e della disconnessione.

Si definisce l’organizzazione del lavoro ed è regolata la disconnessione. Assenza di un preciso orario e autonomia nello svolgimento della prestazione, nel solco degli obiettivi prefissati; individuazione precisa di una fascia oraria di disconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione; divieto, di norma, di lavoro straordinario.

Si forniscono indicazioni sul luogo di lavoro e gli strumenti di lavoro. Libertà del lavoratore di individuazione del luogo di lavoro, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Gli strumenti di lavoro devono essere forniti, di norma, dall’azienda, sotto forma di apparecchiature idonee all’esecuzione in sicurezza della prestazione.

Si riconoscono i diritti sindacali e la parità di trattamento. Piena applicabilità dei diritti e delle libertà sindacali, individuali e collettivi. Parità di trattamento nei riguardi degli altri lavoratori che eseguono la prestazione in modalità ordinaria, con identità di trattamento normativo ed economico, anche con riferimento ai premi di risultato, fermo restando il ricorso a forme di welfare aziendale e benefit di fonte collettiva e bilaterale.

Si conviene su misure di welfare e inclusività. Indicazioni di sviluppo degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità con supporti anche in ambito di genitorialità, inclusione e work-life balance.

Attenzione ai lavoratori fragili e disabili.

Si conviene sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale con l’obiettivo di monitorare i risultati raggiunti in tema di lavoro agile su base nazionale, lo sviluppo della contrattazione e l’andamento delle linee di indirizzo del Protocollo.

[...]

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06 Aprile 2021

Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro, ha avuto questa evoluzione/aggiornamenti:

1. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
2. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
3. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV2/COVID-19

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19

e premesso che

il DPCM 2 marzo 2021 prevede misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID–19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021;

- che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

- che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; • che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

- che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;

e ritenuto, altresì, opportuno:

- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

si stabilisce che

le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

[…omissis]

8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Con riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n.103 del 30.04.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2021

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

All’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) , del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;

 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.»;

b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».

 2. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021

ART. 1 (Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Articolo abrogato dal Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.70 del 24.03.2022) dal 1° aprile 2022.

Decreto-Legge 1° 2021 n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU n.79 del 01.04.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021

ART. 1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

[…]

DPCM 2 Marzo 2021 valido fino 6 Aprile 2021, le cui misure sono state prorogate:
- dal 7 al 30 Aprile 2021 dal DL 1 Aprile 2021 n. 44 (GU n.79 del 01.04.2021) ed ulteriormente prorogate
- dal 1° Maggio al 31 Luglio 2021 dal DL 22 Aprile 2021 n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021)

Capo I Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Art. 6 (Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale)

1. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

5. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

Capo III Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla

Art. 30 (Attività professionali)

1. In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Capo V Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

Art. 48 (Attività lavorativa)

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

DPCM 14 Gennaio 2021

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

[…]

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

[…]

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

[…]

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

DPCM 03 Dicembre 2020

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

[…]

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato; 
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

DPCM 03 Novembre 2020

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

[…]

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

Art. 5 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

DPCM 13 Ottobre 2020 modificato da DPCM 18 Ottobre 2020


Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
[...]

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
[...]
3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Decreto 19 Ottobre 2020 | PA Smart working

Decreto ministeriale sullo smart working che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei DPCM 13 Ottobre 2020 e DPCM 18 Ottobre 2020.

Il testo contempera l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi.

Decreto Ministeriale 19 Ottobre 2020 prorogato da:

Proroga 30 Aprile 2021 (*)

Decreto 20 Gennaio 2021
Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. (GU n.23 del 29.01.2021)

Art. 1. Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, di cui in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

Proroga 31 Gennaio 2021

Decreto 23 dicembre 2020
Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020 recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale». (GU n.323 del 31.12.2020)

Il Decreto 23 dicembre 2020 dispone che le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 sono prorogate fino al 31 gennaio 2021.

Punti salienti:

- ciascuna amministrazione con immediatezza assicura su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Può farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 dicembre 2020(*;
- gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;
- il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza;
- le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, monitora le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;
- lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera;
- le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente;
- l’amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;
- nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
- data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, l’ente individua comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.

Decreto 19 Ottobre 2020 | PA Smart working

Articolo 1 (Lavoro agile)

1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.
4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Per “dirigente” si intende il dirigente di livello non generale, responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

2. Il “lavoratore fragile” richiamato nel presente decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Per “mappatura delle attività” si intende la ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile.
4. Per “accesso multicanale” alla pubblica amministrazione si intende l’accesso dell’utenza in presenza o attraverso l’utilizzo di ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico.

Articolo 3 (Modalità organizzative)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, tenuto conto della mappatura di cui all’articolo 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:
a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3;
b. adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
c. adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;
d. favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; 
e. tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multicanale dell’utenza. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.
3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

[...]

Modifiche al Decreto Rilancio, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sul Diritto al lavoro a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56 (DL Proroghe).

Modifica all’articolo 263 disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) , del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

4 -bis. All’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti:«. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile e del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 3 -bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell’Osservatorio. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

4 -ter. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell’associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all’entità della quota versata.

Novità sulla Legge di conversione del Decreto Rilancio sul Diritto al lavoro agile 

Con la modifica dell' Art. 90, apportata dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (Legge rilancio) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU  n.180 del 18-07-2020 - S.O. n. 25), novità sul diritto al lavoro agile

Consolidato 02.2022

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
...
Art. 90. Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. (1) (8)

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

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Aggiornamenti

(1) Il D.L. 30 luglio 2020, n.  83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che:
- i termini previsti dai commi 1, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020;
- il termine previsto dal comma 1, primo periodo del presente articolo e' prorogato al 14 settembre 2020.
(2) Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come  modificato  dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre  2020, n. 159, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma  3) che i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al  termine  dello  stato  di emergenza.
(3) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art.  19, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
(4) Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
(5) Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2022 n. 11, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 31 marzo 2022.
(6) Il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 ha disposto (con l’Allegato B) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 30 giugno 2022.
(7) La Legge 19 maggio 2022 n. 52 / conversione Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24ha disposto (con l’Allegato B) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 31 agosto 2022.
(8) Fino al 31 luglio 2022, sono prorogate le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022).

...

Art. 263. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (in rosso le modifiche apportata dalla Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56)

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) , del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

4 -bis. All’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti:«. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile e del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 3 -bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell’Osservatorio. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

4 -ter. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell’associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all’entità della quota versata.

POLA

Fig. 1- Adozione o meno del POLA da parte delle PA

Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34

Art. 83. Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Status normativo

La Legge 22 maggio 2017 n. 81 definisce per la prima volta un quadro normativo per il lavoro agile (smart working).

Legge 22 maggio 2017 n. 81
...

Art. 18. Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per l’adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, il quale dovrà essere inviato telematicamente a partire dal 15 novembre 2017.

La Legge 22 maggio 2017 n. 81 conferma quindi l’elemento della volontarietà tra le parti e stabilisce i suoi contenuti minimi:

Durata. L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.
Come e quando. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
Potere di controllo e disciplinare. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Un elemento essenziale della norma è la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi. Il trattamento normativo e retributivo deve essere il medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguardo l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, la norma riconosce come inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. 

I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività. Su questi aspetti, l'INAIL ha fornito le prime istruzioni operative nella circolare n.48/2017.

Dopo la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modifica aggiunge l'Art. 3-bis all'Art. 18 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, viene così riconosciuta una priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Legge 22 maggio 2017 n. 81
...
Art. 18  Lavoro agile 
...
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il DPCM 1° marzo 2020 che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all'emergenza.

Anche con il DPCM del 26 aprile 2020 è stato raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, sino alla fine dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.

La Legge 17 luglio 2020 n. 77 (Legge rilancio) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto il diritto al lavoro agile per i lavoratori  sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (lavoratori fragili).

Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Il provvedimento estende fino al 31 luglio 2021 il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77

Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.70 del 24.03.2022)

LaLegge 19 maggio 2022 n. 52 / conversione Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 estende fino al 31 agosto 2022 il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77

...

Lavoro agile settore privato

Fig. 2 - Norme generali schematizzate Lavoro agile settore privato

POLA 2

Fig. 3 - Norme generali schematizzate Lavoro agile settore pubblico

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 12.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
12.0 25.05.2022 Legge 19 maggio 2022 n. 52 Certifico Srl
11.0 26.03.2022 Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Certifico Srl
10.0 22.02.2022 - Dpcm 23 settembre 2021
- Dm 8 ottobre 2021
- Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche
- Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato
- Circolare MLPS e PA del 05 Gennaio 2022 
- Legge 18 febbraio 2022 n. 11 di conversione del Dl 24 dicembre 2021, n. 221
Certifico Srl
9.0 01.05.2021 Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56 Certifico Srl
8.0 26.04.2021 Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Certifico Srl
7.0 08.04.2021 - Protocollo condiviso ambienti di lavoro 06.04.2021
- Decreto-Legge 1° 2021 n. 44
Certifico Srl
6.0 07.03.2021 DPCM 02 Marzo 2021 Certifico Srl
5.0 30.01.2021 DPCM 14 Gennaio 2021
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 20127 | 24 Maggio 2022

ID 16727 | | Visite: 1238 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 24 maggio 2022 n. 20127

Infortunio con la macchina masticatrice. Principio di effettività

Penale Sent. Sez. 4   Num. 20127  Anno 2022
Presidente: PICCIALLI P.P.A
Relatore: CIRESE MARINA
Data Udienza: 30/03/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10.12.2018 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha ritenuto C.A., nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della Rindi s.p.a., P.P., in qualità di consigliere delegato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e S.L., in qualità di responsabile della produzione, colpevoli del delitto di cui agli artt. 113 e 590, 1,2 e 3 comma cod.pen. e li ha condannati alla pena di mesi sei di reclusione (C.A.) e mesi quattro di reclusione (P.P. e S.L.) oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile disponendo altresì una provvisionale immediatamente esecutiva.

Interposto gravame da parte degli imputati, la Corte d'appello di Firenze con sentenza del 29.10.2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena in giorni quaranta di reclusione per ciascun imputato, confermando per il resto la sentenza impugnata.

Il procedimento trae origine dall'infortunio occorso il 14.1.2014 a K.L., formalmente dipendente della società cooperativa STF ma di fatto impiegato presso la Rindi s.p.a. in località Signa (in base ad un contratto di appalto stipulato tra le due società con mansioni di facchinaggio e stoccaggio) allorché, azionando una macchina con grossi cilindri accoppiati, denominata masticatrice (macchina che serviva per formare lastre sottili di para destinata alla produzione del mastice), rimaneva con la mano schiacciata tra i due organi in movimento subendo in conseguenza l'amputazione del primo e secondo dito della mano destra. Al lavoratore veniva riconosciuta una invalidità del 21% ed una pensione di circa Euro 330,00 al mese.

Le sentenze di merito hanno fondato la condanna degli odierni imputati sui seguenti elementi: 1) il K.L. aveva azionato il macchinario avente un quadro comandi distante quattro metri arrestandolo con un dispositivo di sicurezza dal funzionamento non intuitivo per averlo imparato da altri risultando impossibile che lo stesso lo avesse appreso casualmente per averlo visto fare da altri; 2) è impensabile una manovra abnorme in quanto non si comprende per quale motivo il K.L. avrebbe dovuto mettere in moto la macchina per inserirvi la para; 3) il macchinario era vecchio e non conforme alla normativa vigente e si trovava all'esterno sotto una tettoia ed il quadro era posto a circa quattro metri di distanza; 4) il dispositivo di sicurezza di cui era dotato era una corda a strappo azionabile solo con un movimento volontario inoltre al momento del controllo il cordino era allentato. Tale dispositivo non era conforme alla disciplina del d.lgs n.81 del 2008 ed alla normativa UNI 1417/1997;
6) in ordine alle posizioni soggettive C.A. era presidente del C.d.A., della Rindi s.p.a. con delega al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, che aveva sottoscritto sia il contratto di appalto con STF sia il DUVRI; P.P. era consigliere delegato alla prevenzione dei rischi sul lavoro; S.L. era un impiegato dipendente ma di fatto svolgeva compiti direttivi della produzione nello stabilimento dando istruzioni sul lavoro quotidiano da svolgere.

2. Avverso la pronuncia d'appello proponevano due separati ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei loro difensori.
2.1 Ricorso nell'interesse di C.A.:

Lamenta il ricorrente: 1) "Art. 606 comma 1 lett. e cod.proc.pen. . Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento". Deduce a riguardo che la sentenza d'appello va censurata per mancanza di motivazione ravvisandosi un'acritica adesione alla sentenza di primo grado senza esaminare le censure contenute nell'atto di appello; inoltre la motivazione risulta anche manifestamente illogica laddove si afferma che i motivi di appello posso dirsi già esaminati e disattesi dagli argomenti spesi con la sentenza di primo grado.
2). "Sulla riferibilità soggettiva del reato all'imputato C.A.. Art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.. Erronea applicazione di legge penale ed extrapenale: violazione ex art. 590 cod.pen. e 2 d.lgs n. 81/2008. "Art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen .. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento". Deduce a riguardo che con specifico riferimento alla figura dell'C.A. nelle due sentenze di merito vi è una totale carenza motivazionale in ordine al suo contributo causale e partecipativo. Inoltre si evidenziano profili di manifesta illogicità in quanto il contratto di appalto risale a tre anni prima dell'infortunio e ha ad oggetto servizi di facchinaggio. Inoltre nessuna censura viene mossa con riguardo alla delega conferita al P.P.".
3) "Sull'elemento soggettivo. Art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen .. Erronea applicazione di legge penale: violazione ex artt. 43 e 590 comma III cod.pen.; art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento". Deduce a riguardo che nessuna delle due sentenze ed in particolare quella di appello dà alcuna spiegazione della pretesa consapevolezza dell'C.A. sull'utilizzo del macchinario.

2.2. Ricorso nell'interesse di P.P. e S.L.:

Lamentano i ricorrenti: 1) "Mancanza e contraddittorietà e illogicità della motivazione anche sub specie di travisamento della prova - in relazione alla ricostruzione della condotta dell'infortunato come accertata in sede testimoniale dibattimentale e conseguente inosservanza dell'art. 192, comma 1, c.p.p.".

Deducono che la Corte d'appello di Firenze nella sentenza oggetto di impugnazione omette qualsiasi sviluppo motivazionale circa la inattendibilità dei testi sentiti nel corso del dibattimento. Inoltre la Corte ha utilizzato il concetto di "impossibilità" riguardo l'azionamento della macchina senza specificare quale sarebbe la difficoltà per l'operatore derivante dalla distanza di quattro metri dal quadro elettrico nonché con riguardo alla conoscenza indiretta del funzionamento della macchina. Deducono inoltre che l'omissione motivazionale si concretizza nel travisamento della prova.

2) "Carenza di motivazione in ordine alla onerosità della pena inflitta ed alla contestuale violazione dell'art. 133 c.p.". Deduce che seppur nel rispetto della discrezionalità del giudice sussiste l'obbligo di motivare se si discosta dalla pena base mentre la Corte ha omesso ogni valutazione circa la condotta tenuta dagli imputati S.L. e P.P..

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per poter rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, atteso che i ricorsi in esame non presentano profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità, così da consentire la valida instaurazione di un rapporto processuale.
Ciò premesso, il reato per cui si procede non è prescritto atteso che in relazione alla data di commissione del fatto (14.1.2014) e tenuto conto del termine massimo di prescrizione nonché delle sospensioni verificatesi nel giudizio di primo grado (giorni 147) si giunge alla data dell'8.12.2021. Tuttavia, deve tenersi conto anche del periodo di sospensione verificatosi nel giudizio di appello poiché all'udienza del 18.6.2020 il processo è stato rinviato al 25.9.2020 per trattative finalizzate al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile ed all'udienza del 25.9.2020 il processo è stato nuovamente rinviato per il perfezionamento dell'accordo risarcitorio all'udienza del 29.10.2020 di talché in ragione di tali ulteriori periodi di sospensione ( giorni 99 e giorni 34 ) il reato non è prescritto.

1.1. Passando ora ad esaminare il primo ricorso, la prima censura è infondata.

La sentenza impugnata va, infatti, considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Deve, inoltre, essere ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).

Quanto al controllo sulla motivazione che l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. demanda a questa Corte, va, inoltre, rammentato che: a) la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu acuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n, 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, dunque, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (vedi in motivazione Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021, Depretis, Rv. 281935).

1.2. I motivi secondo e terzo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto entrambi afferenti all'attribuibilità soggettiva del fatto all'C.A., sono infondati.

Con riguardo alla posizione soggettiva dell'C.A., la sentenza impugnata pone in rilievo la circostanza che lo stesso abbia firmato il contratto di appalto con la STF nonché il DUVRI.

Valutando complessivamente le motivazioni delle sentenze di merito, che costituiscono un unico apparato motivatorio, e segnatamente esaminando la sentenza di primo grado, si ricava che la posizione dell'C.A. è stata compiutamente analizzata delineandone il ruolo. In particolare l'C.A., quale presidente del C.d.A. della Rindi s.p.a. con delega al compimento degli atti di ordinaria amministrazione aveva sottoscritto il contratto di appalto con la STF nonché il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e quindi aveva messo a disposizione i lavoratori STF presso la Rindi s.p.a., impiegati peraltro per mansioni diverse da quelle previste ed in assenza di coordinamento da parte di personale della STF.

Lo stesso inoltre avrebbe dovuto accertare se il DUVRI fosse rispondente ai rischi esistenti nella sede della Rindi s.p.a.i tenuto conto delle mansioni in concreto svolte e che in quanto delegato del Cd.A. per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione era certamente consapevole della modalità illegale di attuazione dell'appalto.

La giurisprudenza di legittimità, invero, ha chiarito che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez. 4, n. 22079 del 20.2.2019, Cavallari, Rv. 276265). L'art. 299 del d.lgs. n. 81/2008 vale invero ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, mentre non può essere invocato in funzione restrittiva degli obblighi che la normativa prevenzionistica assegna ai soggetti regolarmente investiti di tali poteri. Il principio di effettività di cui al citato art. 299 (che così recita: «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti») è stato dettato dal legislatore in chiave ampliativa del novero dei soggetti gravati dalla posizione di garanzia, come reso evidente dalla presenza dell'avverbio "altresì" in funzione qualificativa del verbo "gravare"; si tratta, insomma, di una ipotesi alternativa di tipicità della fattispecie incriminatrice, che certamente non vale ad escludere da responsabilità il soggetto titolare dei relativi obblighi prevenzionistici.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'interpretare l'art. 299, d.lgs. n. 81/2008 nel senso che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n. 10704 del 7 febbraio 2012, Corsi, Rv. 252676; Sez. 4, n. 18090 del 12 gennaio 2017, Amadessi ed altro, Rv. 269803). Secondo il diritto vivente, pertanto, la disposizione in esame concretizzerebbe, dal punto di vista normativo, il principio di effettività (Sez. 4, n. 22606 del 4 aprile 2017, Minguzzi, Rv. 269973; Sez. 4, n. 18200 del 7 gennaio 2016, Grosso ed altro, non massimata).

Con riguardo alla circostanza che il contratto di appalto sottoscritto tra la Rindi s.p.a. e la STF fosse risalente a tre anni prima e che avesse ad oggetto servizi di facchinaggio, si tratta di fatti rispettivamente irrilevanti e non contestati nei gradi di merito.

La questione del contenuto della delega conferita al P.P. è invece una questione nuova in quanto non dedotta nei motivi di appello e come tale inammissibile.

2.2. Esaminando il secondo ricorso, il primo motivo è infondato.

Con riguardo alla condotta della persona offesa, che in base al contratto di appalto doveva essere adibita a mansioni di facchinaggio o al più di pulizia dei macchinari, è stato oggetto di discussione da parte delle difese degli imputati se la condotta del K.L. possa essere ritenuta se non condotta abnorme quantomeno condotta esorbitante ovvero al di fuori dall'ambito delle proprie mansioni e delle disposizioni impartite nel contesto lavorativo del momento.

Secondo tale ultima tesi il K.L. nell'ambito della propria attività di pulizia della macchina avrebbe imprevedibilmente deciso di agevolare l'operazione mettendo in moto la stessa per far girare i rulli contrapposti.

Ebbene, a fronte di tale prospettazione, che all'evidenza richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, la sentenza d'appello motiva in maniera succinta che "la versione fornita dagli altri dipendenti non può essere ritenuta attendibile" concludendo quindi che lo stesso sapeva già come usare la macchina per averlo appreso da altri. Si legge invero nella sentenza di appello che gli altri lavoratori sentiti come testimoni avevano escluso che il K.L. avesse mai utilizzato la macchina per lavoro mentre il K.L. aveva dichiarato di aver già usato la macchina una decina di volte.

La sentenza d'appello, confermando le conclusioni del giudice di primo grado, ha invero ritenuto con motivazione adeguata, scevra da contraddizioni e da salti logici che il K.L. era stato di fatto adibito all'utilizzo del macchinario e che proprio per le caratteristiche dello stesso con un dispositivo di sicurezza dal funzionamento non intuitivo (un cordino posto in alto non attivabile con movimento involontario) ed un quadro comandi distante quattro metri non fosse possibile ipotizzare che si trattasse del primo approccio al macchinario.

Non ricorre pertanto il denunciato vizio di motivazione né tantomeno il travisamento della prova in relazione alla ricostruzione della condotta dell'infortunato avendo la Corte dato conto dell'iter logico seguito per giungere alle suesposte conclusioni nonché delle prove acquisite.

Ed invero il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 5/2/2020, Rv. 278457).

2.1. Il secondo motivo è del pari infondato.

Ed invero, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

In conclusione i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30.3.2022

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 20127 Anno 2022.pdf
 
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RSSP obbligatoriamente interno all'azienda

ID 16720 | | Visite: 10841 | Interpelli Sicurezza lavoro

ID 16720 RSPP interno obbligatorio

RSSP (SPP) obbligatoriamente "interno" all'azienda / Nota

ID 16720 | 26.05.2022 / Interpello e Nota di approfondimento in allegato

L'Interpello n. 26 del 4 novembre 2014 chiarisce quando un RSPP è da considerarsi "interno" ad un'azienda, in relazione all'obbligo di cui all'Art. 31, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'articolo 31, comma 6, che: "L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda (SPP), ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (abrogato da D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 / Seveso III), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."

Figura 1 Casi obbligo SPP interno

Fig. 1 - Casi di obbligo SPP interno

D.Lgs. n. 81/2008
Art. 31- Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Con l’Interpello 24/2014 è stato precisato che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, quando sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno.

Interpello 24/2014

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell' Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda.

Vedi a seguire Interpello

L'RSPP è da considerarsi interno se:

Fig. 2 RSPP interno

Fig. 2 - RSPP interno / Organizzazione

Definizioni di SSP / RSPP / ASPP

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 2 - Definizioni
..
f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
...

Interpello n. 26 del 4 novembre 2014

N. 24/2014
Data 04 novembre 2014
Soggetto Confcommercio
Oggetto Art. 12D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell' art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
Premessa La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare viene chiesto "[...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore dì lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti dì legge".
Risposta La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno.
Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest'ultimo. A norma poi del comma 4 del suddetto articolo "Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32".
Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'articolo 31, comma 6, che: "L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda.
Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda.
Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
Firma Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

[...] Segue in allegato

Fonti
D.lgs. n. 81/2008

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Proroga misure correlate all’emergenza pandemica - Legge n. 52/2022

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Proroga misure correlate all emergenza pandemica   Legge n  52 2022

Proroga misure correlate all’emergenza pandemica / Legge n. 52/2022

ID 16713 | 25.05.2022 / Download nota allegata

COVID-19 e smart working: proroga delle misure correlate all’emergenza pandemica

​È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 maggio 2022, n. 52 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Nell’ambito degli interventi regolati dal provvedimento, tra le diverse misure, la Legge di conversione prevede che:

- fino al 30 giugno 2022, per i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in L. n. 11/2022), si applica la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020. Quindi, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS (art. 10, comma 1 bis, D.L. n. 24/2022);

- fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022);

- fino al 31 luglio 2022, trovano applicazione le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);

- fino al 31 luglio 2022, sono prorogate le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);

- fino al 31 agosto 2022, è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).

Inoltre, il provvedimento prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza (art. 9 bis, D.L. n. 24/2022).

...

Fonte: MLPS

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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede 30 Aprile 2022

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Contagi sul lavoro denunciati all INAIL Schede 30 Aprile 2022

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede 30 Aprile 2022

ID 16707 | 24.05.2022

Covid-19, in aprile i contagi sul lavoro in aumento del 6,3%. Dall’inizio della pandemia sono 260mila

A rilevarlo è il 27esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, che nel primo quadrimestre del 2022 registra più di 63mila infezioni di origine professionale, pari a circa un quarto del totale dei casi segnalati all’Istituto dal gennaio 2020. I decessi sono 858, cinque in più rispetto al dato di fine marzo, a conferma di un trend in forte diminuzione.

Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 aprile i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail sono 260.750, pari a circa un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all’1,6% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità alla stessa data. Rispetto alle 245.392 denunce registrate dal monitoraggio dello scorso 31 marzo i casi in più sono 15.358 (+6,3%), di cui 8.778 riferiti ad aprile, 4.535 a marzo, 746 a febbraio e 912 a gennaio 2022, mentre gli altri 387 casi risalgono per l’86,8% al 2021 e per il restante 13,2% al 2020. Il consolidamento dei dati, infatti, permette di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni e nei mesi precedenti.

Già superato il numero delle denunce di tutto il 2021. Come emerge dal 27esimo report nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, il 2022, con 63.761 contagi denunciati tra gennaio e aprile, pesa al momento il 24,5% sul totale dei casi segnalati all’Inail dal gennaio 2020 e in quattro mesi ha superato il dato registrato in tutto il 2021. Gennaio, in particolare, con 28.594 denunce si colloca solo dopo novembre e marzo del 2020 e prima di tutti i mesi dell’anno scorso. Febbraio e marzo, invece, con 11.913 e 14.476 casi rispettivamente si posizionano prima di tutti i mesi del 2021, con l’unica eccezione di gennaio.

La componente femminile supera quella maschile in quasi tutte le regioni, ma a morire sono soprattutto gli uomini. Il nuovo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Istituto conferma anche l’andamento in forte diminuzione dei decessi. I casi mortali rilevati al 30 aprile, infatti, sono 858, cinque in più rispetto al dato di fine marzo. A fronte dei 576 decessi del 2020 e dei 276 registrati nel 2021, nel primo quadrimestre di quest’anno i casi mortali sono sei, pari allo 0,7% del totale. Se a morire sono soprattutto gli uomini (83,0%), allargando l’analisi a tutte le infezioni denunciate il rapporto tra i generi si inverte. La quota delle lavoratrici sul totale dei casi di contagio, infatti, è pari al 68,3%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne è, rispettivamente, del 48,2% e del 47,2%.

Tra i lavoratori stranieri la comunità più colpita è quella rumena. L’età media dei lavoratori contagiati è di 46 anni per entrambi i sessi, con la fascia d’età 50-64 anni al primo posto con il 41,2% delle denunce, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,6%), under 35 anni (20,2%) e over 64 anni (2,0%). Gli italiani sono l’87,9%, mentre tra i lavoratori stranieri la nazionalità più colpita è quella rumena, con più di un’infezione su cinque, seguita dalle comunità peruviana (12,4% dei contagiati stranieri), albanese (8,0%), moldava (4,5%), svizzera (4,3%) ed ecuadoriana (4,0%).

Il 41% è concentrato nel Nord-Ovest. Ai primi tre posti le province di Milano, Torino e Roma. A livello territoriale, più di quattro contagi sul lavoro su 10 sono concentrati nel Nord-Ovest (41,0%), seguito da Nord-Est (22,7%), Centro (16,5%), Sud (13,9%) e Isole (5,9%). Le province che hanno registrato il maggior numero di infezioni da inizio pandemia sono Milano (9,8%), Torino (6,6%), Roma (6,1%), Napoli (4,2%), Genova (2,9%), Brescia (2,8%), Verona (2,3%), Venezia (2,2%) e Varese (2,1%). Milano è anche la provincia con più casi denunciati in aprile, seguita da Roma, Torino, Genova, Brescia e Napoli, ma i maggiori incrementi percentuali rispetto al mese precedente sono stati rilevati nelle province di Cagliari, Isernia, Salerno, Venezia, Chieti, Teramo, Messina e Vibo Valentia.

Aggiornate le informazioni sui casi riconosciuti e indennizzati. Il nuovo report della Csa aggiorna anche le informazioni relative ai contagi da Covid-19 riconosciuti e indennizzati dall’Inail. Alla data dello scorso 30 aprile il 76% di tutte le denunce pervenute dall’inizio della pandemia è stato riconosciuto positivamente dall’Istituto, generando nella stragrande maggioranza dei casi (95%) un indennizzo. Per i casi mortali, invece, la percentuale di riconoscimento si attesta provvisoriamente al 63%. Gli indennizzi sono quasi interamente costituiti da inabilità temporanee (99%), con il restante 1% suddiviso tra menomazioni permanenti (circa lo 0,7%) e rendite a superstiti per casi mortali (inferiori allo 0,3%). L’inabilità temporanea riconosciuta per ogni tipo di indennizzo ha superato complessivamente i quattro milioni di giornate, con un numero medio di giorni di assenza dal lavoro, compresi i tre di franchigia, pari a 27. In media, dunque, ogni infortunato da Covid-19 si assenta dal proprio posto per quasi un mese.

[...]

Fonte: INAIL

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Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della PA

ID 16695 | | Visite: 2163 | Modelli Sicurezza lavoro

Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della PA

Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della PA

ID 16695 | 23.05.2022 / Documento in allegato

Documento di indirizzo redatto dal Ministero della Salute per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della Pa con tutte le azioni e iniziative per perseguire obiettivi e condizioni ambientali per favorire la salute del 18 maggio 2022.

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra ii Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sol "Documento di indirizzo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione".

Il documento evidenzia che “le Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) sono responsabili della maggior parte dei decessi e assorbono una quota preponderante della spesa sanitaria. Tali malattie hanno origine spesso in età giovanile, colpiscono prevalentemente le classi economicamente e socialmente svantaggiate, sono altamente invalidanti e richiedono un’assistenza a lungo termine, con gravi e sottovalutati effetti economici negativi”.

Ma le malattie croniche “rappresentano una sfida anche per il mondo del lavoro in relazione agli aspetti di valorizzazione del capitale umano, di impatto economico e sociale. Il contrasto ai fattori di rischio modificabili può, infatti, passare solo attraverso azioni complessive e integrate, che intervengano sui comportamenti individuali e sui determinanti sociali, economici e ambientali degli stili di vita”.

Per questo “il miglioramento, sia dell’ambiente sia dell’organizzazione del lavoro, può incidere efficacemente sui processi di invecchiamento attivo, creando condizioni di supporto e inclusione dei lavoratori più anziani e di quelli con malattie croniche o disabilità”.

Nel documento inoltre indica che per “promuovere sicurezza, salute e benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori, è necessario tener conto contemporaneamente di diversi aspetti tra loro correlati: l’ambiente di lavoro fisico, gli aspetti psicosociali dell’ambiente di lavoro (organizzazione e gestione del lavoro, valori, atteggiamenti, pratiche quotidiane), le risorse di salute personali, l’interazione tra luogo di lavoro e comunità per migliorare anche la salute delle famiglie dei lavoratori e degli altri membri della comunità stessa”.

Fasi di un modello di intervento di PromoSaLL (STRATEGIE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO)

1a fase: Pianificazione

La prima parte della pianificazione di un modello di intervento di PromoSaLL consiste nella costituzione di un Gruppo di Lavoro (GdL), che abbia il mandato specifico di definire il Piano Operativo, realizzarlo e monitorarlo. Ciascun componente del GdL deve avere un ruolo specifico, al fine di garantire l’efficacia delle iniziative. I componenti principali del GdL, in merito alle rispettive competenze e funzioni, sono: il DL o suo delegato, le figure della prevenzione (paragrafo 2.b. e Tab. II) e i rappresentanti delle Direzioni, Uffici e Strutture coinvolti a vari livelli (prevenzione, risorse umane, comunicazione, acquisti, patrimonio, personale, statistica, ecc.) per la condivisione delle necessarie future autorizzazioni e collaborazioni. Nell’ambito del GdL dovrà essere identificato un referente, punto di riferimento per l’implementazione della strategia e di collegamento tra il gruppo stesso e la Direzione Aziendale. A seconda dei casi possono essere coinvolti altri esperti anche esterni.

Una volta formalizzato, il GdL procederà a valutare le caratteristiche della popolazione lavorativa coinvolta attraverso l’analisi oggettiva dei dati statistici a disposizione (aspetti demografici della forza lavoro, assenteismo, tassi di ricambio del personale, controlli sanitari, screening volontari, ecc.).

Tali elementi potranno essere successivamente integrati dalle informazioni raccolte tramite la somministrazione di questionari ai dipendenti, per valutare il livello di conoscenza e le abitudini, le opinioni e gli atteggiamenti, le esigenze, le aspettative e le intenzioni dei lavoratori; queste informazioni potranno suggerire modifiche organizzative e/o strutturali nelle aree di intervento scelte, funzionali al Piano Operativo.

La seconda parte della I fase consiste nella predisposizione, da parte del GdL, del Piano Operativo completo, da elaborare anche in forma schematizzata con le fasi attuative, la relativa tempistica di realizzazione (cronoprogramma, All.1) e un prospetto delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie (All. 2).

Nell’ambito del processo di redazione del Piano Operativo è necessario:

- verificare il rispetto degli obblighi normativi per quanto attiene le tematiche da sviluppare. Se possibile, gli interventi devono essere collegati alle attività di prevenzione a tutela dei rischi lavorativi;
- valutare la situazione logistica e organizzativa esistente (presenza o meno di cartelli per il divieto di fumare, aree fumatori, mensa, distributori automatici, ecc., inserendo all’interno del programma le attività di successo già intraprese (gruppi di cammino, laboratori teatrali) e prevedendo un coordinamento di eventuali iniziative separate;
- verificare la possibilità che l’Amministrazione metta a disposizione risorse (incentivi finanziari e contributi per coprire i costi, spazi aziendali in cui svolgere le attività previste, ecc.);
- individuare gli interventi da proporre ed eventuali modifiche organizzative e strutturali da apportare;
- definire gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi del progetto, anche tenendo conto delle risorse umane, finanziarie, strumentali e strutturali a disposizione;
- prevedere gli strumenti per la valutazione dei risultati prima di avviare il processo, tramite la scelta di appositi indicatori (tasso di assenteismo, ricorso ai servizi sanitari, turn-over).

Il GdL provvede, inoltre, alla pianificazione delle attività di comunicazione interna ai dipendenti e al monitoraggio dell’attuazione del Piano Operativo (All. 3).

Ai fini della riuscita dell’iniziativa è indispensabile porre in essere una serie di azioni, quali:

1. ottenere un sostegno attivo e visibile da parte della dirigenza, dei quadri intermedi e subalterni;
2. coinvolgere tutti i lavoratori evitando disuguaglianze (età, genere, orari e sedi di lavoro, difficoltà linguistiche, livello culturale, disabilità psico-fisiche) per esempio, adeguando il grado di complessità e la difficoltà di lettura dei documenti e degli altri strumenti di indagine;
3. coinvolgere organizzazioni intermediarie, se necessario, e approfittare di ogni offerta, materiale o iniziativa (premi assicurativi ridotti per le Amministrazioni/Enti che attuano programmi di PromoSaLL; rimborso da parte di assicurazioni sanitarie per assicurati che si iscrivono a corsi o circoli sportivi).

2a fase: Realizzazione

La seconda fase di un modello di intervento di PromoSaLL consiste nella realizzazione del Piano Operativo utilizzando gli strumenti individuati nella fase precedente di pianificazione:

- informazione di tutti i lavoratori sul programma di interventi, attraverso mezzi di comunicazione diversificati (manifesti, poster, avvisi, totem, intranet, incontri);
- acquisizione delle conoscenze, delle esigenze e delle aspettative dei lavoratori, attraverso:
-- indagini mediante questionari/interviste/check-list;
-- organizzazione di incontri individuali o di gruppo;
- elaborazione statistica dei dati e analisi dei risultati;
- elaborazione di proposte all’Amministrazione di modifiche ambientali/organizzative, progettate a seguito delle conoscenze acquisite con l’analisi dei risultati;
- messa in atto delle modifiche ambientali/organizzative proposte all’Amministrazione e da essa autorizzate;
- creazione di reti con altri stakeholder del territorio.

3a fase: Monitoraggio e valutazione degli interventi

La terza fase di un modello di intervento di PromoSaLL consiste in:

- analizzare l’impatto del programma di intervento realizzato con il Piano Operativo, valutando:
-- grado di benessere generale;
-- eventuale modifica di comportamenti non salutari;
-- livello di soddisfacimento per le modifiche ambientali e organizzative approntate dai vertici aziendali;
-- gradimento delle iniziative da parte del personale;
-- ricadute su fattori economici (es. ricambio del personale, produttività, tassi di assenteismo);
- comunicare i risultati della valutazione restituendo, al Management aziendale, ai lavoratori e a tutte le figure coinvolte, i risultati degli interventi attuati e comunicando eventuali ulteriori modifiche previste per il futuro;
- realizzare un processo continuo di attuazione, in cui tutte le iniziative poste in essere vengono sostenute e migliorate nel tempo, in base alla valutazione dei risultati ottenuti.

...

Sommario

1 RAZIONALE

2 STRATEGIE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
2.1 Contesto internazionale
2.2 Contesto italiano
2.3 La promozione della salute nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione - Approccio intersettoriale

3 MODELLO DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO (PromoSaLL)
3.1 Programmazione, pianificazione e attuazione dell’intervento di PromoSaLL
3.2 Coinvolgimento delle diverse figure presenti nel luogo di lavoro
3.3 Comunicazione interna
3.4 Azioni e strumenti operativi per attuare un programma di PromoSaLL
3.5 Raccolta ed elaborazione dati
3.6 Valutazione di un intervento di PromoSaLL

4 MODULI SPECIFICI
4.1 Alimentazione
4.2 Attività fisica
4.3 Tabagismo
4.4 Alcol
4.5 Altri Moduli
4.5.1 Promozione degli screening oncologici
4.5.2 Promozione delle vaccinazioni

5 BENESSERE DEI LAVORATORI
5.1 Stress lavoro-correlato
5.2 Recupero psicofisico
5.3 Lavoro a distanza

Appendice A Iniziativa per la promozione di uno stile di vita attivo “Ministero in forma”
Appendice B Descrizione del progetto Inail di “Promozione della corretta alimentazione al lavoro”
Appendice C 1 Stress lavoro correlato: Modello Management Standard

Allegato 1 1 Progetto annuale/biennale/triennale: “La Promozione della salute e del benessere organizzativo sul lavoro”: cronogramma
Allegato 2 1 Progetto annuale/biennale/triennale: “La Promozione della salute e del benessere organizzativo sul lavoro”: previsione dei costi
Allegato 3 1 Esempi di lettere di trasmissione della proposta progettuale
Allegato 4 1 Check list per la gestione della salute in Azienda
Allegato 5 1 Questionario in moduli
Allegato 6 1 Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Gdpr 679/2016 (Regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy)
Allegato 7 1 Suggerimenti sui principali determinanti delle malattie croniche non trasmissibili e per la promozione della salute

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Fonte: Ministero della Salute

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30° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 16686 | | Visite: 2323 | Decreti Sicurezza lavoro

30° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / MLPS DD del 19 Maggio 2022

ID 16686 | 20.05.2022

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 40 del 19 Maggio 2022

Con il Decreto direttoriale  n. 40 del 19 Maggio 2022, è stato adottato il trentesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da sei articoli:

Articolo 1 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 2 (Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 4 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) 
Articolo 5 (Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 6 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 7 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Collegati:

Raccomandazione 2003/670/CE

ID 16673 | | Visite: 1676 | Legislazione Sicurezza UE

Raccomandazione 2003 670 CE

Raccomandazione 2003/670/CE / Malattie professionali

Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali [notificata con il numero C(2003) 3297]

GU n. L 238/28 del 25/09/2003

Raccomandazione sostituita dalla Raccomandazione (UE) 2022/2337 (GU L 309/12 del 30.11.2022)

...

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1) La raccomandazione 90/326/CEE della Commissione, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali è stata in gran parte applicata dagli Stati membri, che hanno realizzato uno sforzo importante, in particolare per allinearsi sulle disposizioni previste all'allegato I della raccomandazione, come indicato nella comunicazione della Commissione del 1996 sull'elenco europeo delle malattie professionali.

(2) Durante il periodo trascorso dalla raccomandazione 90/326/CEE, il progresso scientifico e tecnico ha permesso di conoscere meglio i meccanismi di comparsa di alcune malattie professionali e le relazioni di causalità. È dunque opportuno introdurre in una nuova raccomandazione, nell'elenco europeo delle malattie professionali e nell'elenco complementare le modifiche che ne risultano.

(3) L'esperienza acquisita dal 1990 grazie al seguito della raccomandazione 90/326/CEE negli Stati membri ha permesso di circoscrivere meglio diversi aspetti suscettibili di miglioramento al fine di raggiungere in modo più completo gli obiettivi della raccomandazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e di raccolta e comparabilità dei dati.

(4) La comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" attribuisce un'importanza molto particolare alla prevenzione rafforzata delle malattie professionali. La presente raccomandazione deve costituire uno strumento privilegiato per la prevenzione a livello comunitario.

(5) La comunicazione sopra indicata sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare i pubblici poteri e le parti sociali, al fine di promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nel quadro di una corretta gestione che si basi sulla partecipazione di tutti, conformemente al Libro bianco sulla governance europea. In questo contesto, è opportuno invitare gli Stati membri a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati nell'elaborazione di misure di prevenzione efficace delle malattie professionali.

(6) La comunicazione indica anche che si dovrebbero adottare obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute.

(7) La risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006) invita gli Stati membri a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media.

(8) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, ha il compito, fra l'altro, di fornire agli organi comunitari e agli Stati membri le informazioni obiettive, di carattere tecnico, scientifico ed economico, necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e di raccogliere e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In questo contesto, l'Agenzia deve svolgere anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali.

(9) I sistemi sanitari nazionali possono svolgere un ruolo importante nell'ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:

1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l'elenco europeo di cui all'allegato I;

2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all'indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un'affezione non contenuta nell'elenco dell'allegato I ma di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell'allegato II;

3) di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell'elenco di cui all'allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi mediante l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

4) di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all'elenco europeo di cui all'allegato I;

5) di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l'elenco europeo di cui all'allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d'armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull'agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;

6) di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l'epidemiologia delle malattie indicate nell'allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;

7) di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un'attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all'allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;

8) di garantire un'ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;

9) di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d'informazione stabilita dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;

10) di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 90/326/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

_______

ALLEGATO I

Elenco europeo delle malattie professionali

Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito:

1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

100 Acrilonitrile

101 Arsenico o suoi composti

102 Berillio (glucinio) o suoi composti

103.01 Ossido di carbonio

103.02 Ossicloruro di carbonio

104.01 Acido cianidrico

104.02 Cianuro e suoi composti

104.03 Isocianati

105 Cadmio o suoi composti

106 Cromo o suoi composti

107 Mercurio o suoi composti

108 Manganese o suoi composti

109.01 Acido nitrico

109.02 Ossido di azoto

109.03 Ammoniaca

110 Nichel o suoi composti

111 Fosforo o suoi composti

112 Piombo o suoi composti

113.01 Ossidi di zolfo

113.02 Acido solforico

113.03 Solfuro di carbonio

114 Vanadio o suoi composti

115.01 Cloro

115.02 Bromo

115.04 Iodio

115.05 Fluoro o suoi composti

116 Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell'etere di petrolio e della benzina

117 Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici

118 Alcool butilico, metilico e isopropilico

119 Glicole etilenico, glicole dietilenico 1-4-butandiolo nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo

120 Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, guaiacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene

121 Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diachetone, alcol, ossido di mesitilene, 2- metilcicloesanone

122 Esteri organofosforici

123 Acidi organici

124 Formaldeide

125 Nitroderivati alifatici

126.01 Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula CnH2n-6)

126.02 Naftalene o suoi omologhi (l'omologo del naftalene è definito con la formula CnH2n-12)

126.03 Vinilbenzene e divinilbenzene

127 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

128.01 Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati

128.02 Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati

128.03 Derivati alogenati degli alchilarilossidi

128.04 Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri

128.05 Benzochinoni

129.01 Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati

129.02 Ammine alifatiche e loro derivati alogenati

130.01 Nitroderivati degli idrocarburi aromatici

130.02 Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi

131 Antimonio e derivati

132 Esteri dell'acido nitrico

133 Acido solfidrico

135 Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

136 Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

201 Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti:

201.01 Alla fuliggine

201.03 Al catrame

201.02 Al bitume

201.04 Alla pece

201.05 All'antracene o ai suoi composti

201.06 Agli oli e ai grassi minerali

201.07 Alla paraffina grezza

201.08 Al carbazolo o ai suoi composti

201.09 Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile

202 Affezioni cutanee provocate nell'ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci

3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci

301 Malattie dell'apparato respiratorio e cancri

301.11 Silicosi

301.12 Silicosi associata alla tubercolosi polmonare

301.21 Asbestosi

301.22 Mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto

301.31 Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati

302 Complicazione dell'asbestosi da cancro bronchiale

303 Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati

304.01 Alveoliti allergiche estrinseche

304.02 Affezione polmonare provocata dall'inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa

304.04 Affezioni respiratorie provocate dall'inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite

304.05 Siderosi

305.01 Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno

304.06 Asme di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

304.07 Riniti di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

306 Affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall'amianto

307 Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori

308 Cancro al polmone causato dall'inalazione delle polveri d'amianto

309 Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti

310 Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas

4 Malattie infettive e parassitarie

401 Malattie infettive o parassitarie trasmesse all'uomo da animali o da resti di animali

402 Tetano

403 Brucellosi

404 Epatite virale

405 Tubercolosi

406 Amebiasi

407 Altre malattie infettive provocate dal lavoro del personale che si occupa di prevenzione, cure sanitarie, assistenza a domicilio e altre attività assimilabili per le quali è stato provato un rischio di infezione

5 Malattie provocate dai seguenti agenti fisici

502.01 Cataratta provocata dalle radiazioni termiche

502.02 Affezioni congiuntivali provocate dall'esposizione ai raggi ultravioletti

503 Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo

504 Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche

505.01 Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche

505.02 Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche

506.10 Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione

506.11 Borsite pre e sottorotulea

506.12 Borsite oleocranica

506.13 Borsite della spalla

506.21 Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee

506.22 Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo

506.23 Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee

506.30 Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata

506.40 Paralisi dei nervi dovute alla pressione

506.45 Sindrome del canale carpale

507 Nistagmo dei minatori

508 Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti

ALLEGATO II

Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell'allegato I dell'elenco europeo

2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

2.101 Ozono

2.102 Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell'allegato I

2.103 Difenile

2.104 Decalina

2.105 Acidi aromatici - Anidridi aromatiche o loro derivati alogenati

2.106 Ossido di difenile

2.107 Tetraidrofurano

2.108 Tiofene

2.109 Metacrilonitrile

Acetonitrile

2.111 Tioalcoli

2.112 Mercaptani e tioeteri

2.113 Tallio o suoi composti

2.114 Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell'allegato I

2.115 Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell'allegato I

2.116 Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell'allegato I

2.117 Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell'allegato I

2.118 Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell'allegato I

2.119 Furfurolo

2.120 Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati

2.121 Argento

2.122 Selenio

2.123 Rame

2.124 Zinco

2.125 Magnesio

2.126 Platino

2.127 Tantalio

2.128 Titanio

2.129 Terpeni

2.130 Borani

2.140 Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla

2.141 Malattie provocate da sostanze ormonali

2.150 Carie dei denti dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina

2.160 Ossido di silicio

2.170 Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci

2.190 Dimetilformammide

2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

2.201 Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell'allegato I

2.3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci

2.301 Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell'elenco europeo

2.303 Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti all'esposizione

- alla fuliggine

- al catrame

- al bitume

- alla pece

- all'antracene o suoi composti

- agli oli e grassi minerali

2.304 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali

2.305 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche

2.307 Affezioni respiratorie, in particolare l'asma, causate da sostanze irritanti non comprese nell'allegato I

2.308 Cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri d'amianto

2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell'allegato I

2.401 Malattie parassitarie

2.402 Malattie tropicali

2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici

2.501 Strappi provocati da superattività delle apofisi spinose

2.502 Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute dell'insieme del corpo

2.503 Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni professionali

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Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

ID 16652 | In allegato Doc. XXII-bis n. 9

Update 21 aprile 2022

Relazione intermedia sull’attività svolta approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 2022 (Relatore: senatore BRESSA)
Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2022

Commissione

Istituita con deliberazione del Senato della Repubblica il 31 ottobre 2019) (composta dai senatori: Bressa, Presidente, Romano, Vice Presidente, Maffoni, Vice Presidente, Causin, Segretario, Doria, Segretario, Caligiuri, Carbone, De Vecchis, Di Girolamo, Di Nicola, Floris, Grassi, Laforgia, Laus, Montevecchi, Pisani, Pittella, Romagnoli, Ruotolo e Stabile.

PREMESSA
INTRODUZIONE
1. Una panoramica sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle forme di sfruttamento alla luce dell’attività svolta dalla Commissione d’inchiesta
2. L’impatto sociale ed economico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
2.1. Valutazione del fenomeno e degli impatti economici e sociali
2.2. L’importanza dei dati
2.3. Impatto economico
2.4. Costi per l’azienda/datore di lavoro
2.5. Costi per la società
2.6. Impatto sociale
2.7. Studi condotti in altri Paesi
2.8. Riflessioni conclusive
3. Le nuove forme di sfruttamento in un mondo del lavoro in trasformazione: il caporalato digitale e le cooperative spurie
4. La sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore della logistica
4.1. Premessa: la logistica nel sistema delle catene di produzione del valore
4.2. La catena del valore
4.3. Catene globali del valore e ruolo delle multinazionali
4.4. Il settore della logistica
4.5. Lo sfruttamento del lavoro nel comparto italiano del facchinaggio
4.6. Comparti principali della logistica italiana e le cooperative di facchinaggio
4.7. Cooperative e sfruttamento del lavoro: appalto e subappalto
4.8. I dati risultanti del Rapporto INL 2020
4.9. L’indagine fiorentina nel settore dello sfruttamento del lavoro nella logistica
4.10. I limiti del contrasto normativo
5. L’importanza del sistema dei controlli interni: la figura del preposto per la prevenzione e protezione dei lavoratori
6. Il Covid 19 e la sicurezza sui luoghi di lavoro
7. Le principali proposte di intervento normativo
8. Le audizioni svolte dalla Commissione

APPENDICE I
ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE IN OCCASIONE DEI SOPRALLUOGHI SVOLTI

APPENDICE II
ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE IN OCCASIONE DELLE AUDIZIONI SVOLTE

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Environmental Health Criteria 225

 

 

Decreto 4 maggio 2022 - Elenco medici autorizzati Dlgs 101/2020

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Decreto 4 maggio 2022

Decreto 4 maggio 2022 / Elenco medici autorizzati sorveglianza sanitaria Dlgs 101/2020

ID 16634 | 13.05.2022 / In allegato Decreto

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che, in attuazione dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale

Entrata in vigore: 1° gennaio 2023

...

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.
2. L'elenco dei medici autorizzati contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

Articolo 2 (Requisiti per l'iscrizione)

1. All'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall'articolo 8;
d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione di cui all'articolo 3;
e) non siano stati cancellati dall'elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.

Articolo 3 (Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.
2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza sanitaria della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un componente designato dal Ministero della salute;
c) un componente designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
d) un componente designato dall'istituto superiore di sanità;
e) un componente designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
f) due componenti designati dall'ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Articolo 4 (Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 3, all'esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all'abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'abilitazione.
2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall'elenco e sottopone all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.
3. La commissione esprime pareri in merito ai ricorsi di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
4. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
5. Le deliberazioni della commissione sono definitive.

Articolo 5 (Accertamento della capacità tecnica e professionale)

1. L'abilitazione di cui all'articolo 2, lettera d), è conseguita dal richiedente all'esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti all'articolo 9.
2. In base all'esito dell'esame di cui al precedente comma 1, il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato".

Articolo 6 (Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione)

1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera c), nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d'esame, da versare per ciascuna sessione.
2. Le sessioni d'esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all'esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo articolo 9.

Articolo 7 (Iscrizione negli elenchi)

1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all'articolo 3 possono essere iscritti nell'elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Articolo 8 (Titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati è richiesto:
a) il possesso della laurea in medicina e chirurgia;
b) il possesso della qualifica di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) il conseguimento di un corso di studio di specializzazione che prevede l'insegnamento della materia di radioprotezione o, in alternativa, il conseguimento del corso di perfezionamento post-universitario in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell'ambito radioprotezionistico della durata minima di 40 ore con didattica frontale con la previsione di una parte pratica di 40 giorni lavorativi.

Articolo 9 (Contenuto dell'esame di abilitazione)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari connessi con i vari impieghi e le possibili esposizioni dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale, in ambito di radiobiologia, radiopatologia, radiotossicologia, medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro con radiazioni. È richiesta altresì un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela.
2. Il candidato deve inoltre dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione.

Articolo 10 (Aggiornamento professionale)

1. I medici autorizzati sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione in materia di radioprotezione medica nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal triennio formativo successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30 per cento dei crediti, di cui all'articolo 38, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, previsti esclusivamente per il medico competente nel triennio.
3. Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui all'articolo 138, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 "La formazione continua nel settore salute" si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono esplicitamente tra le proprie finalità la radioprotezione medica, e che siano maggiormente rappresentative in ambito medico radioprotezionistico.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la commissione nazionale per la formazione continua dà esecuzione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 11 (Cancellazioni e sospensione)

1. La cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati si determina:
a) per disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 2 dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) in caso di esercizio dell'attività durante i periodi di sospensione;
c) su domanda dell'iscritto.
2. La sospensione dall'elenco dei medici autorizzati è disposta su segnalazione degli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. 

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

________

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Art. 138 co.2 Elenco dei medici autorizzati

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a 40 giorni lavorativi;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni;
e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto;
g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell'Universita';
6) due componenti designati dall'ISIN; fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione;
m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all'esame nella data stabilita.

Fonte: MLPS

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Decreto 10 marzo 2022

ID 16608 | | Visite: 15563 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 10 marzo 2022

Decreto 10 marzo 2022 / Medicinali, attrezzature e antidoti a bordo navi / Entro il 09.06.2022

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.

(GU n.108 del 10-05-2022)
_______

Testo completo
Decreto 10 marzo 2022 

Allegati
Decreto 10 marzo 2022 - Allegato 1 Istruzioni
Decreto 10 marzo 2022 - Allegato 2 Tabelle dotazioni
Decreto 10 marzo 2022 - Allegato 3 Schema Controllo dotazioni
_______

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto (09 Giugno 2022 / ndr), le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell’allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell’allegato 2 al presente decreto.

2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all’allegato 3 al presente decreto.

3. L’allegato 1 - «Istruzioni», l’allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l’allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto.

4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.

Allegato I Istruzioni

1 - Tabelle

Tabella «A»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:
navigazione litoranea, così come definita dall’art. 1, punto 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art. 3 del
decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);
navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, così come definite dall’art. 1, punti 39 e 37, del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell’art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);
- navigazione locale, così come definita dall’art. 1, punto 41, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all’interno di porti, ovvero rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);
pesca costiera ravvicinata, così come definita dall’art. 9, comma 3, del regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);
navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da imbarcazioni e navi da diporto come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con personale imbarcato e impiegate in attività di noleggio.

Tabella «B»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navigazione nazionale, così come definita dall’art. 1, punto 38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell’art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45); pesca mediterranea o d’altura, così come definita dall’art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «C»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navigazione internazionale breve e lunga, così come definita dall’art. 1, punti 35 e 36, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l’equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l’ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia); pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita dall’art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «D»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla: navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita dall’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa); navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, così come definita dall’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa); imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A.

2 - Prescrizioni e disposizioni generali

Le prescrizioni dei farmaci possono essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell’armatore dell’unità ovvero da personale medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medicochirurgico necessario. Le Tabelle allegate al presente decreto indicano le dotazioni minime che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinché ne venga autorizzata la «spedizione», vale a dire la partenza dal porto da parte dell’Autorità marittima.

Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, all’attività svolta da questa e alle possibili emergenze cui l’unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività nonché di eventi naturali o provocati dall’uomo.

Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature mediche e antidoti devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio. Persiste l’obbligo, previsto dalla vigente normativa, di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant’altro necessario, in occasione del trasporto di materiali e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG).

Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave.

Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali e i servizi igienici, le docce e quant’altro dovrà risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene e abitabilità o di idoneità al trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell’art. 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

3 - Registrazioni

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbono essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle A, B e C, è tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C è tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti.

Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza.

4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio

Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, deve detenere comunque almeno una dotazione (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili a un primo soccorso che possa essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo.

Detta cassetta/borsone/zaino deve essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all’acqua.

Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dall’Autorità marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e dei presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l’intero kit di dotazioni, nonché tale da rendere più agevole il controllo periodico.

5 - Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto, siano tenute a essere provviste di medicinali, attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C, sono effettuati dall’Autorità marittima, insieme con l’Autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Fatto salvo quanto indicato dall’art. 5 -ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa Tabella D, sono effettuati dall’Autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e le tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

È consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico o occasionale. 

Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in casi di utilizzo dei suddetti mezzi per le attività indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave è abilitata.

....
segue in allegato

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Decreto 19 maggio 2022

ID 16751 | | Visite: 5786 | Prevenzione Incendi

Decreto 19 maggio 2022   RTV edifici di civile abitazione

Decreto 19 maggio 2022 / RTV edifici di civile abitazione

ID 16751 | 30.05.2022 / In allegato DM

Decreto 19 maggio 2022 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(GU n.125 del 30.05.2022)

Entrata in vigore: 29.06.2022

...

Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici destinati a civile abitazione di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «76;» è aggiunto il seguente: «77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione;».
2. All’art. 2 -bis , comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente « f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.».
3. All’art. 5, comma 1 -bis , del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera z) , è aggiunta la seguente: « aa) decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” e successive modificazioni.».
4. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.14 - Edifici di civile abitazione», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di cui all’art. 1.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]

Collegati

Piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese

ID 16748 | | Visite: 2129 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Piani mirati

I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese: metodi, strumenti ed esperienze territoriali

INAIL - 30.05.2022

Il presente report da un lato illustra l’approccio e i metodi che possono caratterizzare un Piano Mirato di Prevenzione, dall’altro presenta le esperienze condotte nell’arco di un biennio sul territorio nazionale e in diversi contesti socio economici.

Il report, dunque, costituisce strumento di diffusione dei risultati progettuali in un processo più ampio di comunicazione, in linea con quanto stabilito nel PNP in merito alle politiche di prevenzione e promozione della salute, funzionali ad aumentare la conoscenza e l’enpowerment, a stimolare e rendere efficace il confronto e lo scambio di buone prassi, dati, informazioni, linee di lavoro.

Nella Strategia europea 2014 - 2020 sono illustrate le sfide fondamentali in materia di salute e sicurezza comuni tra tutti i paesi dell'UE. Tale strategia ha individuato gli obiettivi e le azioni per rafforzare la capacità delle micro e piccole imprese nel mettere in atto misure per il controllo e la gestione dei rischi; migliorare la prevenzione delle malattie professionali affrontando i rischi attuali ed emergenti; far fronte al cambiamento demografico e all’impatto di questo sul mondo del lavoro. L’approccio definito in ambito europeo si incardina nel contesto normativo italiano, dove il d.lgs. 81/2008 e il Piano nazionale di prevenzione (PNP) delineano la competenza delle istituzioni anche verso interventi che forniscano supporto alle aziende e indirizzi per le attività di prevenzione a livello regionale, locale e territoriale.

In linea con le indicazioni dei precedenti PNP, viene ribadita la necessità di sviluppare un’alleanza tra tutti gli attori coinvolti nella salute e sicurezza dei lavoratori ai fini di un’adeguata valutazione e gestione dei rischi. Inoltre, l’attuale Piano configura il riconoscimento della salute quale processo complesso e dinamico che implica interdipendenza tra fattori e determinanti personali, socioeconomici e ambientali. A tale scopo, si sottolinea l’importanza della collaborazione intersettoriale e della cooperazione in ambito istituzionale e scientifico attraverso la condivisione dei dati sia per le valutazioni epidemiologiche sia per la ricerca di soluzioni efficaci e la messa a punto di interventi mirati di prevenzione.

In merito all’attività di vigilanza, un chiaro obiettivo è quello di migliorarne la qualità e l'omogeneità anche attraverso l'incremento dell'utilizzo di strumenti di enforcement quali l’audit, l’adozione di programmi e accordi, le metodologie di controllo orientate a settori/rischi specifici. In tal senso, l’approccio di tipo proattivo da parte degli organi istituzionali riconosce nel Piano mirato di prevenzione lo strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di vigilanza e di assistenza alle imprese. Il piano mirato, infatti, si configura come un modello territoriale partecipativo nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, da attivare nelle Regioni da parte dei Servizi di prevenzione delle Asl secondo lo standard di riferimento contenuto nel PNP 2020 - 2025 e approfondito nel presente lavoro.

...

Introduzione

PARTE I UN MODELLO PARTECIPATIVO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE

Approccio strategico per gli interventi di supporto alle imprese
Azioni e fasi del PMP
Trasferimento di contenuti e strumenti per la valutazione del rischio
I sopralluoghi e la rilevazione dei fattori di rischio
Monitoraggio e verifica di efficacia
Percezione del rischio e comunicazione

PARTE II ESPERIENZE APPLICATIVE DELLO STANDARD DI INTERVENTO

Prevenzione degli infortuni derivanti dall’utilizzo di macchine e attrezzature nel comparto metalmeccanico
Piano mirato di prevenzione sui rischi del settore forestale
Sicurezza sul lavoro nelle strutture residenziali per anziani di Trieste.
Metodologie e strumenti di supporto alla valutazione e gestione dei rischi
Piano mirato di prevenzione: fonderie e lavorazione a caldo dei metalli
Piano mirato di prevenzione per rischio da MMC nel comparto delle aziende logistiche
Piano mirato di prevenzione agricoltura
Lavoriamo insieme per una migliore gestione della sicurezza sui motopescherecci
Piano mirato di prevenzione sui rischi emergenti nella filiera dell'economia circolare per la riduzione, riuso, differenziazione e smaltimento dei rifiuti
Comparto del legno: esposizione lavorativa a polveri di legno duro
Piano mirato di prevenzione in edilizia
Prevenzione in campo: coltivare la sicurezza
Piano mirato di prevenzione nella cantieristica navale

Bibliografia e sitografia
Riferimenti normativi

...

Fonte: INAIL

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INAIL 2022
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Stato emergenza Covid-19: Decreti Legge e Proroghe

ID 11608 | | Visite: 120795 | News Sicurezza

Stato emergenza   COVID 19 Rev  23 2021

Stato emergenza Covid-19: Decreti Legge e Proroghe / Rev. 63.0 del 23 Maggio 2022

ID 11608 | Rev. 63.0 del 23 maggio 2022 / Documento completo allegato / Concluso con la cessazione del periodo di emergenza

Documento chiuso / Termine del periodo emergenziale Covid-19 il 31.03.2022

Punto sui Decreti-Legge cardine dell'emergenza epidemiologica Covid-19. La stato dei testi consolidati qui: Testi consolidati Decreti-Legge COVID-19

Update 23 Maggio 2022
Legge 19 maggio 2022 n. 52 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n. 119 del 23.05.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2022

Update 28 Marzo 2022
Legge 28 marzo 2022 n. 25
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (GU n.73 del 28.03.2022 - SO n. 13)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2022

Update 25 Marzo 2022
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.70 del 24.03.2022).
Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2022

Update 08 Marzo 2022
Legge 4 marzo 2022 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (GU n.56 del 08.03.2022).
Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2022

Update 01 Marzo 2022
Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.».(GU n. 50 dell'01.03.2022)

Update 18 Febbraio 2022
Legge 18 febbraio 2022 n. 11 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.41 del 18.02.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2022

Update 05 Febbraio 2022
Decreto - Legge 4 febbraio 2022 n. 5
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.  (GU n.29 del 04.02.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022

Update 28 Gennaio 2022
Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (GU n.21 del 27.01.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2022

Update 25 Gennaio 2022
Legge 21 gennaio 2022 n. 3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (GU n.19 del 25.01.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2022

Update 08 Gennaio 2022
Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 07.01.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022

Update 31 Dicembre 2021
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
(GU n.309 del 30.12.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/20211

Update 25 Dicembre 2021
Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
(GU n.305 del 24.12.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021

Update 07 Dicembre 2021
Legge 3 dicembre 2021 n. 205
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 8 Ottobre 2021 n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
(GU n.291 del 07.12.2021).
Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2021

Update 27 Novembre 2021
Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.
(GU n.282 del 26.11.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021

Update 20 Novembre 2021
Legge 19 novembre 2021 n. 165
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n.277 del 20.11.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2021

Update 10 Novembre 2021
Mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale».
(GU n.268 del 10.11.2021)

Update 09 Ottobre 2021
Decreto-Legge 8 Ottobre 2021 n. 139
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, Sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (GU n. 241 del 08.10.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2021

Update 01 Ottobre 2021
Legge 24 settembre 2021 n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06 Agosto 2021 n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU n.235 del 01.10.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2021.

Update 22 Settembre 2021
Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n.226 del 21.09.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021

Update 19 Settembre 2021
Legge 16 settembre 2021 n. 126 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (GU n.224del 18.09.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2021

Update 11 Settembre 2021
Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10.09.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021

Update 30 Agosto 2021
Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. (GU n.155 del 30.06.2021)
Mancata conversione

Update 08 Agosto 2021
Legge 6 agosto 2021 n. 113
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
(GU n.188 del 07.08.2021 - SO n. 28)
Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2021

Update 07 Agosto 2021
Decreto-Legge 06 Agosto 2021 n. 111
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
(GU n.187 del 06.08.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021

Update 30 Luglio 2021
Legge 29 luglio 2021 n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.181 del 30.07.2021 - SO n. 26)
Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2021

Update 24 Luglio 2021
Legge 23 luglio 2021 n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU n.176 del 24-07-2021 - SO n. 25)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/20211

Update 24 Luglio 2021
Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (GU n.175 del 23.07.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2021

Update 06 Luglio 2021
Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
ALLEGATO 2 Disposizioni prorogate non oltre il 31 Luglio 2021
Soppresso punto 4 (Cessazione validazione straordinaria ed in deroga DPI)

Update 30 Giugno 2021
Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. (GU n.155 del 30.06.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2021

Update 21 Giugno 2021
Legge 17 giugno 2021 n. 87
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.146 del 21.06.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2021

Update 10 Giugno 2021
Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (GU n.136 del 09.06.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2021

Update 03 Giugno 2021
Decreto-Legge 31 Maggio 2021 n. 77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.129 del 31.05.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
Legge 28 maggio 2021 n. 76
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU n.128 del 31.05.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2021

Update 27 Maggio 2021
Decreto-Legge 25 Maggio 2021 n. 73
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU n.123 del 25.05.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021

Update 21 Maggio 2021
Legge 21 Maggio 2021 n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU n.120 del 21.05.2021 - SO n. 21)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2021
Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (GU n.70 del 22.03.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021

Update 20 Maggio 2021
Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65
Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.117 del 18.05.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2021

Update 12 Maggio 2021
Legge 6 maggio 2021 n. 61
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (GU n.112 del 12.05.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2021

Update 1° Maggio 2021
Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n.103 del 30.04.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2021
Delibera del Consiglio dei Ministri 21 Aprile 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.103 del 30.04.2021)

Update 26 Aprile 2021
Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.45 del 23.02.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021
Mancata conversione

Update 22 Aprile 2021
Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021

Update 14 Aprile 2021
Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.36 del 12.02.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2021
Mancata conversione

Update 02 Aprile 2021
Decreto-Legge 1 Aprile 2021 n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU n.79 del 01.04.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021

Decreto-Legge 30 gennaio 2021 n. 7
Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.24 del 30.01.2021)
Mancata conversione

Decreto-Legge 05 Gennaio 2021 n. 1 
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 3 del 05.01.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2021
Mancata conversione

Update 15 Marzo 2021
Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU n.62 del 13.03.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2021

Update 03 Marzo 2021
Legge 26 febbraio 2021 n. 21
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto". (GU n.51 del 01.03.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021

Update 23 Febbraio 2021
Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.45 del 23.02.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021

Update 14 Febbraio 2021
Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.36 del 12.02.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2021
Mancata conversione

Update 31 Gennaio 2021
Legge 29 gennaio 2021 n. 6
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172 , recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU n.24 del 30.01.2021)
Decreto-Legge 30 gennaio 2021 n. 7
Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.24 del 30.01.2021)

Update 17 del 24 Gennaio 2021
Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.15 del 20.01.2021) 

Update 16 del 15 Gennaio 2021
Decreto-Legge 14 Gennaio 2021 n. 2
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU n.10 del 14.01.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021

Update 15 del 06 Gennaio 2021
Decreto-Legge 05 Gennaio 2021 n. 1
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n. 3 del 05.01.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2021

Update 14 del 02 Gennaio 2021
Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 | Decreto Mille Proroghe
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (GU n.323 del 31.12.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2020

Update 13.0 del 26 dicembre 2020
Legge 18 dicembre 2020 n. 176 | Legge conversione Ristori
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)

Update 12.0 del 21 dicembre 2020
Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.». (GU n.316 del 21.12.2020)

Update 11.0 del 20 dicembre 2020
Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU n.313 del 18.12.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2020

Update 10.0 del 3 dicembre 2020
Legge 27 Novembre 2020 n. 159
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (GU n.300 del 03.12.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2020

Update 9.0 del 3 dicembre 2020
Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 158
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
(GU n.299 del 02-12-2020)
Entrata in vigore: 03 Dicembre 2020
Mancata conversione

Update 8.0 del 1° dicembre 2020
Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 157 
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.297 del 30.11.2020)
Entrata in vigore: 30 Novembre 2020 (Abrogato da Legge 18 Dicembre 2020 n. 176)

Update 7.0 del 24.11.2020
Decreto-Legge 23 novembre 2020 2. 154
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.291 del 23.11.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2020 (Abrogato da Legge 18 Dicembre 2020 n. 176)

Update 6.0 del 10.11.2020
Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.279 del 09-11-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2020 (Abrogato da Legge 18 Dicembre 2020 n. 176)

Decreto-Legge 8 settembre 2020 n. 111
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.223 del 08-09-2020) Mancata conversione

Update 5.0 del 28.10.2020
Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU n.269 del 28.10.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2020

Update 4.0 del 21.10.2020
Decreto-Legge 20 ottobre 2020 n. 129
Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. (GU Serie n.260 del 20-10-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2020

Update 3.0 del 14.10.2020
Legge 13 ottobre 2020 n. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. (G.U. n. 253 del 13-10-2020 - S.O. n. 37) 
Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2020

Update 2.0 dell'08.10.2020
- Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU n.248 del 07.10.2020).
Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020
- Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.248 del 07-10-2020)

Si precisa che nella seguente timeline non sono presenti tutti i decreti-legge emanati a seguito dell'emergenza COVID-19, ma i più significativi, per consultare la normativa completa fare riferimento agli articoli:

Fonti di informazione ufficiali Covid-19
Certifico | Sezione Covid-19

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 con la Delibera del CdM del 31 gennaio 2020 che aveva scadenza il 31 luglio 2020, successivamente la Delibera del CdM 29 luglio 2020 (GU n.190 del 30.07.2020), ha prorogato la scadenza al 15 ottobre 2020, poi la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 ha prorogato la scadenza al 31 Gennaio 2021, successivamente il Decreto-Legge 14 Gennaio 2021 n. 2 e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 hanno prorogato la scadenza al 30 Aprile 2021, il Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52 e la Delibera del Consiglio dei ministri 21 Aprile 2021 hanno prorogato la scadenza al 31 Luglio 2021, il Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2021, ed infine il Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha prorogato la scadenza la scadenza al 31 marzo 2022.

Il testo del Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 è estremamente importante in quanto interviene su proroghe o meno di disposizioni presenti nei decreti-legge emanati durante il periodo emergenziale.

Timeline stato di emergenza (termine attuale al 31 marzo 2022)

Stato emergenza Covid 19 timeline

Timeline decreti-legge emanati durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19

Data

Decreto

Gazzetta

Conversione

Gazzetta

31 gennaio 2020

1. Dichiarazione Stato di emergenza
Delibera del CdM del 31 gennaio 2020 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(GU n. 26 del 01.02.2020)

NP

NP

31 gennaio 2020
Dichiarazione stato di emergenza fino al 31 Luglio 2020

Delibera del CdM del 31 gennaio 2020 (GU n. 26 del 01.02.2020)

23 febbraio 2020

2. Decreto Emergenza Covid-19
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

(GU n. 45 del 23.02.2020) 

Legge 5 marzo 2020 n. 13

GU n.61 del 09.03.2020

02 marzo 2020

3. Decreto Marzo
Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.53 del 02-03-2020)

Abrogato dalla 
Legge 24 aprile 2020 n. 27

(GU n.110 del 29.04.2020 - SO n. 16)

17 marzo 2020

4. Decreto Cura Italia
Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n. 70 del 17.03.2020)

Legge 24 aprile 2020 n. 27

(GU n.110 del 29.04.2020 - SO n. 16)

25 marzo 2020

5. Decreto Lockdown Italia
Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

(GU n.79 del 25.03.2020)

Legge 22 maggio 2020 n. 35

(GU n.132 del 23.05.2020)

08 aprile 2020

6. Decreto Liquidità 
Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

(GU n.94 del 08.04.2020)

Legge 5 giugno 2020 n. 40

(GU n.143 del 06.06.2020)

16 maggio 2020

7. Decreto Maggio 
Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.125 del 16.05.2020)

Legge 14 luglio 2020 n. 74

(GU n.177 del 15.07.2020)

19 maggio 2020

8. Decreto Rilancio 
Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.128 del 19.05.2020 - S.O. n. 21)

Legge 17 luglio 2020 n. 77

(GU n.180 del 18.07.2020 - SO n. 25)

16 luglio 2020

9. Decreto Semplificazioni
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

(GU n.178 del 16.07.2020 - S.O. n. 24)

Legge 11 settembre 2020 n. 120

(GU n.228 del 14.09.2020 - S.O. n. 33)

29 luglio 2020

10. Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020
Delibera del CdM 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU n.190 del 30.07.2020)

NP

NP

31 Luglio 2020
1a Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020

Delibera del CdM 29 luglio 2020 (GU n.190 del 30.07.2020)

30 luglio 2020

11. Misure Proroga stato di emergenza al 15 Ottobre 2020
Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83
 
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

(GU n.190 del 30.07.2020) 

Legge 25 Settembre 2020 n. 124

(GU n.240 del 28.09.2020)

14 agosto 2020

12. Decreto Agosto
Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

(GU n. 203 del 14.8.2020 
S.O. n. 30)

Legge 13 ottobre 2020 n. 126

(G.U. n. 253 del 13.10.2020
- S.O. n. 37)

08 Settembre 2020

13. Decreto scuola
Decreto-Legge 8 settembre 2020 n. 111
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.223 del 08.09.2020)

Mancata conversione

(GU n.279 del 09.11.2020)

07 Ottobre 2020

14. Proroga stato di emergenza al 31 gennaio 2021
Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU n.248 del 07.10.2020)

NP

NP

15 Ottobre 2020
2a proroga stato di emergenza al 31 gennaio 2021

Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (GU n.248 del 07.10.2020)

08 ottobre 2020

15. Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125

Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(GU n.248 del 07.10.2020)

Legge 27 Novembre 2020 n. 159

(GU n. 300 del 03.12.2020)

21 ottobre 2020

16. Decreto-Legge riscossioni
Decreto-Legge 20 ottobre 2020 n. 129
Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

(GU Serie n.260 del 20.10.2020)

Mancata conversione

(GU n.316 del 21.12.2020)

27 ottobre 2020

17. Decreto-Legge ristori
Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(GU n.269 del 28.10.2020)

Legge 18 dicembre 2020 n. 176

(GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)

09 Novembre 2020

18. Decreto ristori bis
Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.279 del 09.11.2020)

Abrogato
Legge 18 dicembre 2020 n. 176

(GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)

24 Novembre 2020

19. Decreto ristori ter
Decreto-Legge 23 novembre 2020 2. 154
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.291 del 23.11.2020)

Abrogato
Legge 18 dicembre 2020 n. 176

(GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)

30 Novembre 2020

20. Decreto ristori quater
Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 157 
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.297 del 30.11.2020)

Abrogato
Legge 18 dicembre 2020 n. 176

(GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)

02 Dicembre 2020

21. Decreto Natale
Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 158
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

GU n.299 del 02.12.2020)

Mancata conversione

(GU n.26 del 01.02.2021)

18 Dicembre 2020

22. Decreto Natale bis
Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

(GU n.313 del 18.12.2020)

Legge 29 gennaio 2021 n. 6

(GU n.24 del 30.01.2021)

31 Dicembre 2020

23. Decreto Legge mille proroghe
Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

(GU n.323 del 31.12.2020)

Legge 26 febbraio 2021 n. 21

(GU n.51 del 01.03.2021)

05 Gennaio 2021

24. Decreto Legge Gennaio 2021
Decreto-Legge 05 Gennaio 2021 n. 1
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

(GU n. 3 del 05.01.2021)

Mancata conversione

(GU n. 57 del 08 Marzo 2021)

20 Gennaio 2021

25. Proroga stato di emergenza 30 Aprile 2021
Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU n.15 del 20.01.2021)

NP

NP

14 Gennaio 2021
3a proroga stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021

Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021(GU n.15 del 20.01.2021)

14 gennaio 2021

26. D.L. 14 Gennaio 2021 n. 2 | Proroga stato di emergenza 30 Aprile 2021
Decreto-Legge 14 Gennaio 2021 n. 2
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

(GU n.10 del 14.01.2021)

Legge 29 gennaio 2021 n. 6

(GU n.24 del 30.01.2021)

31 Gennaio 2021

27. DL 30 Gennaio 2021 n. 7
Decreto-Legge 30 gennaio 2021 n. 7
Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.24 del 30.01.2021)

Mancata conversione

(GU n.79 del 01.04.2021)

13 Febbraio 2021

28. DL 12 Febbraio 2021 n. 12
Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.36 del 12.02.2021)

Mancata conversione

(GU n.89 del 14.04.2021)

23 Febbraio 2021

29. DL 23 Febbraio 2021 n. 15
Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.45 del 23.02.2021)

Mancata conversione

(GU n.99 del 26.04.2021)

13 Marzo 2021

30. DL 13 Marzo 2021 n. 30
Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

(GU n.62 del 13.03.2021)

Legge 6 maggio 2021 n. 61

(GU n. 112 del 12.05.2021)

 22 Marzo 2021

31. DL 22 Marzo 2021 n. 41
Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

 (GU n.70 del 22.03.2021) Legge 21 maggio 2021 n. 69  

(GU. 120 del 21.05.2021 SO n. 21)

01 Aprile 2021

32. DL 1 Aprile 2021 n. 44
Decreto-Legge 1 Aprile 2021 n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

(GU n.79 del 01.04.2021)

Legge 28 maggio 2021 n. 76

(GU n.128 del 31.05.2021)

23 Aprile 2021

33. DL 22 Aprile 2021 n. 52
Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(GU n.96 del 22.04.2021)

Legge 17 giugno 2021 n. 87

(GU n.146 del 21.06.2021)

21 Aprile 2021
4a proroga stato di emergenza fino al 31 Luglio 2021

Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile  2021 (GU n.103 del 30.04.2021)

30 Aprile 2021

34. DL 30 Aprile 2021 n. 56
Decreto-Legge 30 Aprile 2021 n. 56
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(GU n.103 del 30.04.2021)

Abrogato
Legge 17 giugno 2021 n. 87

(GU n.146 del 21.06.2021)
18 Maggio 2021

35. DL 18 Maggio 2021 n. 65
Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65
Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(GU n.117 del 18.05.2021) Abrogato
Legge 17 giugno 2021 n. 87
(GU n.146 del 21.06.2021)
26 Maggio 2021

36. DL 25 Maggio 2021 n. 73
Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73
Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. 

(GU n.123 del 25.05.2021) Legge 23 luglio 2021 n. 106 (GU n.176 del 24.07.2021 - SO n. 25)
31 Maggio 2021

37. DL 31 Maggio 2021 n. 77 | Semplificazioni
Decreto-Legge 31 Maggio 2021 n. 77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

(GU n.129 del 31.05.2021) Legge 29 luglio 2021 n. 108 (GU n.181 del 30.07.2021 - SO n. 26)
10 Giugno 2021

38. DL 9 Giugno 2021 n. 80 | PNRR PA
Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

(GU n.136 del 09.06.2021) Legge 6 agosto 2021 n. 113 (GU n.188 del 07.08.2021 - SO n. 28)
30 Giugno 2021

39. DL 30 Giugno 2021 n. 99
Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99
Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

(GU n.155 del 30.06.2021)

Mancata conversione

Abrogato
Legge 23 luglio 2021 n. 106

(GU n.207 del 30.08.2021)

(GU n.175 del 23.07.2021)

23 Luglio 2021

40. DL 23 Luglio 2021 n. 105 Green Pass
Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. 

(GU n.175 del 23.07.2021) Legge 16 settembre 2021 n. 126 (GU n.224 del 18.09.2021)

23 Luglio 2021
5a proroga stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021

Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 (Art. 1)

06 Agosto 2021

41. DL 6 Agosto 2021 n. 111 | Green Pass scuola
Decreto-Legge 06 Agosto 2021 n. 111
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

(GU n.187 del 06.08.2021)

Legge 24 settembre 2021 n. 133

(GU n.235 del 01.10.2021)

11 Settembre 2021

42. DL 10 Settembre 2021 n. 122| estensione obbligo vaccinale
Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

 (GU n.217 del 10.09.2021) Mancata conversione (GU n.268 del 10.11.2021
22 Settembre 2021

43. DL 21 Settembre 2021 n. 127 | green pass lavoro
Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. 

(GU n. 266 del 22.09.2021) Legge 19 novembre 2021 n. 165 (GU n.277 del 20.11.2021)
09 Ottobre 2021


44. DL 8 Ottobre 2021 n. 139 | Aumento capienze spettacoli
Decreto-Legge 8 Ottobre 2021 n. 139
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, Sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

(GU n. 241 del 08.10.2021) Legge 3 dicembre 2021 n. 205 (GU n.291 del 07.12.2021)
27 Novembre 2021

45. DL 26 novembre 2021 n. 172 | Super green pass
Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.

(GU n.282 del 26.11.2021) Legge 21 gennaio 2022 n. 3 (GU n.19 del 25.01.2022)

25 Dicembre 2021

46. DL 24 dicembre 2021 n. 221  | Decreto anti Covid festività 2021/2022
Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(GU n.305 del 24.12.2021) Legge 18 febbraio 2022 n. 11 (GU n.41 del 18.02.2022)

24 Dicembre 2021
6a proroga stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 (Art. 16)
31 Dicembre 2021

47. DL 30 dicembre 2021 n. 229 | Decreto legge Omicron
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

(GU n.309 del 30.12.2021)

Abrogato
dalla Legge 18 febbraio 2022 n. 11 (GU n.41 del 18.02.2022)

Mancata conversione

//

 

 

(GU n. 50 dell'01.03.2022)

08 Gennaio 2022

48. DL 7 Gennaio 2022 n. 1 |Obbligo vaccinale anti Covid > 50 anni
Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

(GU n.4 del 07.01.2022) Legge 4 marzo 2022 n. 18 (GU n.56 del 08.03.2022)
28 Gennaio 2022

49. DL 27 Gennaio 2021 n. 4 | Sostegni ter e contenimento prezzi
Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 

(GU n.21 del 27.01.2022) Legge 28 marzo 2022 n. 25  (GU n.73 del 28.03.2022 - SO n. 13)
05 Febbraio 2022

50. DL 4 Febbraio 2022 n. 5 | Scuole / Green pass
Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.  

(GU n.29 del 04.02.2022) Abrogato
dalla Legge 4 marzo 2022 n. 18 (GU n.56 del 08.03.2022)
//
25 Marzo 2022

51. DL 24 marzo 2022 n. 24 | Decreto COVID Marzo 2022
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

(GU n.70 del 24.03.2022) Legge 19 maggio 2022 n. 52  (GU n. 119 del 23.05.2022)


Lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 con la Delibera del CdM del 31 gennaio 2020 che aveva scadenza il 31 luglio 2020, successivamente la Delibera del CdM 29 luglio 2020 (GU n.190 del 30.07.2020), ha prorogato la scadenza al 15 ottobre 2020, poi la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 ha prorogato la scadenza al 31 Gennaio 2021, il Decreto-Legge 14 Gennaio 2021 n. 2 e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 hanno prorogato la scadenza al 30 Aprile 2021, iDecreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52  e la Delibera CdM 21 aprile 2021 hanno prorogato la scadenza al 31 Luglio 2021, il Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2021, ed infine il Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha prorogato la scadenza la scadenza al 31 marzo 2022.

Stato di emergenza

Il testo del Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 è estremamente importante in quanto interviene su proroghe o meno di disposizioni presenti nei decreti-legge emanati durante il periodo emergenziale.

Proroghe termini correlati alla pandemia da COVID-19 | DL 24/2022

Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 / Legge di conv. n. 19 maggio 2022 n. 52
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU n.70 del 24.03.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2022

Art. 10. Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-bis . Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato B sono prorogati al 31 Luglio 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2 -bis . Le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.

5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell’emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.

ALLEGATO A (Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 / Legge di conv. n. 19 maggio 2022 n. 52)  Disposizioni prorogate fino al 31 Dicembre 2022

Stato di emergenza DL   Allegato A

ALLEGATO B (Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 / Legge di conv. n. 19 maggio 2022 n. 52) Disposizioni prorogate fino al 31 Luglio 2022

Stato di emergenza DL   Allegato B

 [...] Segue in allegato 

Certifico Srl - IT | Rev. 63.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev.  Data Oggetto Autore
63.0 23.05.2022 Legge 19 maggio 2022 n. 52 Certifico Srl
62.0 28.03.2022 Legge 28 marzo 2022 n. 25 Certifico Srl
61.0 25.03.2022 Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Certifico Srl
60.0 08.03.2022 Legge 4 marzo 2022 n. 18 Certifico Srl
59.0 01.03.2022 Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 Certifico Srl
58.0 18.02.2022 Legge 18 febbraio 2022 n. 11 Certifico Srl
57.0 05.02.2022 Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 Certifico Srl
56.0 28.01.2022 Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4 Certifico Srl
55.0 25.01.2022 Legge 21 gennaio 2022 n. 3 Certifico Srl
54.0 08.01.2022 Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 Certifico Srl
53.0 31.12.2021 Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229 Certifico Srl
52.0 25.12.2021 Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221 Certifico Srl
51.0 07.12.2021 Legge 3 dicembre 2021 n. 205 Certifico Srl
50.0 27.11.2021 Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Certifico Srl
49.0 20.11.2021 Legge 19 novembre 2021 n. 165 Certifico Srl
48.0 10.11.2021 Mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 Certifico Srl
47.0 09.10.2021 Decreto-Legge 8 Ottobre 2021 n. 139 Certifico Srl
46.0 01.10.2021 Legge 24 settembre 2021 n. 133 Certifico Srl
45.0 22.09.2021 Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 Certifico Srl
44.0 19.09.2021 Legge 16 settembre 2021 n. 126 Certifico Srl
43.0 11.09.2021 Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 Certifico Srl
42.0 30.08.2021 Mancata conversione Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99 Certifico Srl
41.0 08.08.2021 Legge 6 agosto 2021 n. 113 Certifico Srl
40.0 07.08.2021 Decreto-Legge 06 Agosto 2021 n. 111 Certifico Srl
39.0 30.07.2021 Legge 29 luglio 2021 n. 108 Certifico Srl
38.0 24.07.2021 Legge 23 luglio 2021 n. 106 Certifico Srl
37.0 24.07.2021 Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105
ALLEGATO Disposizioni prorogate fino al 31 Dicembre 2021
Certifico Srl
36.0 06.07.2021 Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
ALLEGATO 2 Disposizioni prorogate non oltre il 31 Luglio 2021
Soppresso punto 4 (Cessazione validazione straordinaria / deroga DPI)
Certifico Srl
35.0 30.06.2021 Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99 Certifico Srl
34.0 21.06.2021 Legge 17 giugno 2021 n. 87 Certifico Srl
33.0 10.06.2021 Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80 Certifico Srl
32.0 03.06.2021 Decreto-Legge 31 Maggio 2021 n. 77
Legge 28 maggio 2021 n. 76
Certifico Srl
31.0 27.05.2021 Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 Certifico Srl
30.0 21.05.2021 Legge 21 Maggio 2021 n. 69
Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41
Certifico Srl
29.0 20.05.2021 Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65 Certifico Srl
28.0 12.05.2021 Legge 6 maggio 2021 n. 61 Certifico Srl
27.0 01.05.2021 Decreto-Legge 30 Aprile 2021 n. 56
Delibera del Consiglio dei Ministri 21 Aprile 2021
Certifico Srl
26.0 26.04.2021 Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15 (Mancata conversione) Certifico Srl
25.0 23.04.2021 Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Certifico Srl
24.0 14.04.2021 Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 (Mancata conversione) Certifico Srl
23.0 02.04.2021 Decreto-Legge 1 Aprile 2021 n. 44
Decreto-Legge 05 Gennaio 2021 n. 1 (Mancata conversione)

Decreto-Legge 30 gennaio 2021 n. 7 (Mancata conversione)
Certifico Srl
22.0 15.03.2021 Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30 Certifico Srl
21.0 03.03.2021 Legge 26 febbraio 2021 n. 21 Certifico Srl
20.0 23.02.2021 Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15 Certifico Srl
19.0 14.02.2021 Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 Certifico Srl
18.0 31.01.2021 Legge 29 gennaio 2021 n. 6
Decreto-Legge 30 gennaio 2021 n. 7
Certifico Srl
17.0 24.01.2021 Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 Certifico Srl
16.0 15.01.2021 Decreto-Legge 14 Gennaio 2021 n. 2 Certifico Srl
15.0 06.01.2021 Decreto-Legge 05 Gennaio 2021 n. 1  Certifico Srl
14.0 02.01.2021 Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 Certifico Srl
13.0 26.12.2020 Legge 18 dicembre 2020 n. 176 Certifico Srl
12.0 21.12.2020 Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129 (Mancata conversione) Certifico Srl
11.0 20.12.2020 Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172 Certifico Srl
10.0 03.12.2020 Legge 27 novembre 2020 n. 159 Certifico Srl
9.0 03.12.2020 Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 158 Certifico Srl
8.0 01.12.2020 Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 157  Certifico Srl
7.0 24.11.2020 Decreto-Legge 23 novembre 2020 n. 154 Certifico Srl
6.0 10.11.2020 Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149
Decreto-Legge 8 settembre 2020 n. 111
(Mancata conversione)
Certifico Srl
5.0 29.10.2020 Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 Certifico Srl
4.0 21.10.2020 Decreto-Legge 20 ottobre 2020 n. 129 Certifico Srl
3.0 14.10.2020 Legge 13 ottobre 2020 n. 126 Certifico Srl
2.0 08.10.2020 Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125
Delibera CdM 7 ottobre 2020
Certifico Srl
1.0 28.09.2020 Legge 25 Settembre 2020 n. 124 Certifico Srl
0.0 24.09.2020 --- Certifico Srl

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Accesso ispettivo nelle private dimore

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Accesso ispettivo nelle private dimore

Accesso ispettivo nelle private dimore

ID 16729 | 27.05.2022 / In allegato Comunicato Stampa INL

Importante sentenza della Corte d’Appello di Lecce

Con una recente sentenza (n. 502/2022) la Corte d'Appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un'abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero.

I fatti risalgono al 2016, quando personale dell'ITL di Brindisi effettuò un accesso ispettivo nel giardino di un'abitazione nella quale erano in corso lavori edili. Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano "in nero". All'ispezione era seguito, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell'immobile aveva proposto ricorso.

In primo grado, il Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto l'opposizione e, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, aveva annullato il provvedimento dell'ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal "potere di ispezione".

A distanza di un anno e mezzo, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, i giudici di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tribunale di Brindisi ed hanno stabilito che "… l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna".

I giudici del riesame hanno inoltre riaffermato la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL, rigettando peraltro la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento. "Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – si legge nella sentenza – l'autorità amministrativa non è tenuta, nell'ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie".

...

Fonte: INL

Protocollo d’intesa promozione e diffusione SSL nell'ambito dei percorsi competenze trasversali e orientamento

ID 16726 | | Visite: 1715 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Protocollo di intesa Formazione SSL competenze trasversali 26 05 2022

Protocollo d’intesa promozione e diffusione SSL nell'ambito percorsi per le competenze trasversali e orientamento

ID 16726 | 27.05.2022 / Protocollo in allegato

Il 26 maggio 2022, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Bruno Giordano e il presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Franco Bettoni hanno sottoscritto congiuntamente un Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento.

Il protocollo della durata triennale disciplina proposte progettuali, educative e didattiche, volte a rendere pienamente efficace l’azione di sensibilizzazione sulle tematiche e sui valori della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, in continuità con le esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale.

L’obiettivo è ridurre sistematicamente gli eventi infortunistici tramite l’utilizzo strategico di efficaci azioni di formazione e informazione, destinate ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutti gli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o che sono coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”.

Previo coinvolgimento della Conferenza delle Regioni, le azioni e gli strumenti previsti dal Protocollo saranno proposte anche a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione di percorsi di alternanza, quali ad esempio tirocini curriculari e stage.

La pianificazione, programmazione e organizzazione generale dei piani di attività da realizzare è svolta attraverso un Comitato di coordinamento apposito, composto da cinque rappresentanti, di cui due per il ministero dell’Istruzione, uno per il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno per l’INL e uno per l'INAIL.

Le funzioni del Comitato sono:

- predisporre piani annuali delle attività e dei progetti da realizzare/promuovere;
- curare periodicamente il monitoraggio dello stato di attuazione delle singole iniziative realizzate e del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che dell’efficacia delle azioni intraprese.

Il Protocollo che abbiamo firmato questo pomeriggio con il ministero dell’Istruzione ha come obiettivo principale – ha detto il Ministro Orlando - quello di diffondere la sicurezza in tutti i luoghi dell’istruzione e nello specifico per chi sarà chiamato a svolgere anche una parte del percorso formativo sui luoghi di lavoro. Saranno coinvolti tutti i soggetti istituzionali che possono dare un contributo su questo fronte, oltre ai due ministeri, INL e Inail. Avrà come svolgimento dei momenti di formazione mirata in questa direzione, coinvolgerà le imprese e i lavoratori, in modo tale da creare una consapevolezza del rischio e, contemporaneamente anche una consapevolezza delle strutture formative delle modalità attraverso le quali si può elevare costantemente il livello della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Fare dei luoghi di lavoro un posto più sicuro è un obiettivo generale”.

"Oggi facciamo un passo in avanti. Insieme al ministero del Lavoro, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro - ha dichiarato il Ministro Bianchi - convergiamo su un accordo cornice frutto del lavoro degli scorsi mesi il cui elemento fondante è la cultura della sicurezza. Puntiamo a coinvolgere presto anche le Regioni e gli altri attori del territorio. Le esperienze che studentesse e studenti svolgono al di fuori dei nostri istituti scolastici sono e devono rimanere esperienze formative e di orientamento legate ai propri percorsi educativi, da svolgersi nella massima sicurezza. Lavorare sulla cultura della sicurezza inoltre significa fare un investimento di lungo periodo per contrastare il fenomeno inaccettabile degli incidenti sul lavoro".

___________

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, di seguito denominato MI, rappresentato dal Ministro
dell’istruzione, Patrizio Bianchi,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di seguito denominato MLPS,
rappresentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando,

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, di seguito denominato INL, rappresentato dal Direttore Bruno Giordano,

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, di seguito
denominato INAIL, rappresentato dal Presidente Franco Bettoni, di seguito denominati Parti,

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito d.lgs. 81/2008), recante “Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'ISPESL e l'IPSEMA, attribuendone le relative funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e del 7 luglio 2016, n. 128, punto 12.7, i quali prevedono, tra l’altro, che l’erogazione della formazione rivolta ai lavoratori, generale e specifica, quest’ultima per i settori della classe di rischio basso, possa essere effettuata in modalità di apprendimento e-learning;

VISTO il decreto Interministeriale MLPS - MS 6 marzo 2013, recante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha previsto all'articolo 1, comma 159 di istituire la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con il quale è stato istituito l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, recante "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";

VISTO il Protocollo di Intesa tra MIUR e INAIL del 16 dicembre 2017, nell’ambito del quale le Parti hanno realizzato congiuntamente il corso di formazione generale ai sensi dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in modalità di apprendimento e-learning, sulla base di quanto previsto dai citati Accordi Stato Regioni, destinato agli allievi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado equiparati ai lavoratori ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in ragione del loro inserimento in percorsi di alternanza scuola lavoro;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’articolo 1, comma 785) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;

VISTE le Linee guida in merito ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 774 del 4 settembre 2019

PREMESSO CHE

Il MI:

- ha come fine istituzionale quello di diffondere e promuovere il diritto allo studio e alla formazione su tutto il territorio nazionale;
- promuove la realizzazione di attività volte ad incrementare l’azione educativa e progettuale delle istituzioni scolastiche;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico anche attraverso forme di partenariato con Enti pubblici e privati;
- ricerca le condizioni atte a coniugare nelle scuole, in forza dell’autonomia riconosciuta dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la più ampia flessibilità organizzativa, l’efficacia delle azioni educative offerte in risposta ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed economicità degli interventi, avvalendosi dell’apporto costruttivo di tutti i soggetti protagonisti della comunità sociale di appartenenza;

il MLPS:

- cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento a particolari settori e anche presso altre amministrazioni o organismi nazionali, comunitari e internazionali;
- vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
- svolge attività di promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione e buone prassi anche in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché di valorizzazione di accordi sindacali, dei codici di condotta ed etici, direttive e monitoraggi sull’efficacia delle azioni di prevenzione;
- vigila tra l’altro sulla disciplina della sicurezza nell’impiego sul lavoro di macchine, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali;
- vigila sull'Ispettorato nazionale del lavoro anche in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di carattere ispettivo;

l'INL:

- esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
- emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

l’INAIL:

- svolge e promuove programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionale, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro;
- svolge compiti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è, pertanto, impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- promuove, per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2022-2024, adottata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con Delibera n. 5 del 24 maggio 2021;
- cura la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione degli studenti e dei docenti sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sostiene e realizza proposte progettuali finalizzate a promuovere nelle giovani generazioni la comprensione delle problematiche riferite alle dette tematiche e la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti sicuri in ogni ambiente di vita, studio e lavoro

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- concordano sull'importanza di promuovere programmi per la più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici;
- convengono che la diffusione della cultura della salute e sicurezza, già esplicitata nelle finalità degli Ordinamenti scolastici, possa essere realizzata tramite efficaci azioni di formazione e informazione, destinate agli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o che sono coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” e attraverso la messa a disposizione di strumenti volti ad affiancare le istituzioni scolastiche nell’assolvimento dei propri obblighi formativi nei confronti degli studenti equiparati a lavoratori in ambito scolastico e coinvolti nei suddetti PCTO;
- convengono di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa che disciplini proposte progettuali, educative e didattiche, volte a rendere pienamente efficace l’azione di sensibilizzazione sulle tematiche e sui valori della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, in continuità con le esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale;
- convengono di proporre, previo coinvolgimento della Conferenza delle Regioni, le azioni e gli strumenti previsti dal presente Protocollo a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione di percorsi di alternanza, quali, a titolo esemplificativo, i percorsi di istruzione e formazione professionale, i tirocini curriculari, gli stage.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2 Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo di Intesa sono definiti congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche, che le Parti intendono realizzare quali, in particolare quelle di seguito indicate:

1. azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio attraverso interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro;
2. azioni formative rivolte ai docenti in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 per l’aggiornamento finalizzato al mantenimento della qualifica di formatore-docente nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 4 Impegni delle Parti

Per la realizzazione delle iniziative individuate nel precedente articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze, nonché attraverso l'eventuale coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali, laddove previste, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze, risorse professionali, tecniche, strumentali.

In particolare,

il MI si impegna a:

- mettere a disposizione risorse professionali, materiali e il necessario supporto tecnico, nonché a rendere disponibile la piattaforma tecnologica ai fini dell’erogazione del corso di formazione in modalità e-learning “Studiare il lavoro” secondo quanto disposto dagli Accordi Stato Regioni citati in premessa, n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 ed in particolare dall’Allegato II di quest’ultimo con i relativi aggiornamenti, nonché a favorire la promozione e la divulgazione dell’iniziativa, il cui progetto formativo, nel rispetto della sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche, può essere riconosciuto come credito formativo;
- supportare le istituzioni scolastiche nell’applicazione degli strumenti successivamente previsti, anche in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle strutture ospitanti;
- promuovere le iniziative progettuali individuate ai sensi del presente Protocollo di Intesa presso le istituzioni scolastiche;
- predisporre strumenti operativi (schede a supporto delle scuole e delle strutture ospitanti) finalizzati a rendere efficace il processo formativo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ambito dei PCTO. Tali strumenti contemplano:
a) la definizione congiunta da parte del tutor interno e del tutor esterno delle attività da attribuire allo studente nella struttura ospitante, coerenti con il percorso formativo personalizzato;
b) l’indicazione da parte del tutor esterno allo studente e al tutor interno relativa a:
- rischi generali e specifici in considerazione degli ambienti di lavoro, anche relativi a macchine e attrezzature che saranno utilizzate, nel rispetto delle procedure interne prima dell’avvio dell’attività;
- informazione/formazione da erogare sugli aspetti legati alla salute e sicurezza in relazione ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro con successiva evidenza dell’avvenuto espletamento prima dell’avvio delle attività;
- Dispositivi di Protezione Individuali eventualmente necessari allo svolgimento delle attività previste;
c) la verifica periodica a cura del tutor interno della corrispondenza tra il progetto formativo e le attività effettivamente assegnate allo studente.

Il MLPS si impegna a:

- garantire il costante supporto a favore di una corretta sensibilizzazione e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche mediante l’attività di coordinamento con i propri enti vigilati, firmatari del presente Protocollo;
- promuovere in particolare, laddove opportuno, il presente Protocollo e le sue finalità anche presso i propri enti vigilati non facenti parte del protocollo stesso;
- diffondere, attraverso il dialogo con le parti sociali, il presente Protocollo e le sue finalità, per garantirne la piena attuazione, in particolar modo presso i soggetti che ospitano percorsi di formazione sui luoghi di lavoro;
- organizzare incontri con tutti i soggetti coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” (studenti, dirigenti scolastici e docenti) volti alla promozione e alla diffusione della cultura in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’INL si impegna a:

- sviluppare, presso gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro, iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte a studenti, personale docente e aziende ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 124 del 2004;
- emanare circolari e indicazioni operative relative alle attività in questione;
- prevedere nell’ambito del documento di programmazione dell’attività di vigilanza un apposito paragrafo dedicato ai tirocini extracurricolari e ai percorsi formativi scuola-lavoro con particolare riferimento ai profili di sicurezza, alla concreta modalità di realizzazione delle attività formative e all’analisi dei soggetti promotori, tanto per i rapporti già avviati, quanto per quelli di prossima attivazione a seguito delle nuove previsioni della legge di bilancio 2022 e delle nuove linee guida della Conferenza Stato-Regioni;
- predisporre eventuali verifiche finalizzate al rispetto delle condizioni di salute e sicurezza e alla corrispondenza tra le attività attribuite agli studenti e quelle effettivamente espletate attivate a seguito di reclami e segnalazioni di irregolarità, formulate anche attraverso le piattaforme in uso, dagli studenti o dai soggetti aventi la relativa responsabilità genitoriale, previe istruttorie delle commissioni territoriali istituite presso gli UU.SS.RR.

L’INAIL si impegna a:

- realizzare azioni di supporto in relazione all’applicazione dei criteri previsti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 nel contesto scolastico, finalizzate all’individuazione dei docenti in possesso dei relativi requisiti per l’erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di appartenenza;
- effettuare interventi formativi di aggiornamento rivolti ai docenti-formatori secondo modalità di erogazione da concordare tra le Parti finalizzati al mantenimento della qualifica di formatore-docente nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
- realizzare l’adeguamento, anche sotto il profilo normativo, del corso di formazione generale previsto dall’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, denominato “Studiare il lavoro”;
- realizzare il corso di formazione parte specifica per i settori della classe di rischio basso ai sensi delle vigenti disposizioni indicate in premessa, da erogarsi in modalità e-learning, sulla base di quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011n. 128 del 7 luglio 2016 citati in premessa, ed assicurarne i successivi adeguamenti in relazione a modifiche normative;
- realizzare iniziative progettuali complementari a sostegno dei predetti corsi di formazione.

Articolo 5 Modalità di attuazione

La realizzazione delle attività progettuali potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto alle finalità di ciascuna iniziativa e alle condizioni di fattibilità.

Le Parti promuovono e divulgano la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro anche attraverso la valorizzazione delle specifiche proposte progettuali e la diffusione di iniziative significative e di buone pratiche, realizzate con il coinvolgimento delle rispettive strutture territoriali.

Articolo 6 Comitato di coordinamento

La pianificazione, programmazione ed organizzazione generale dei piani di attività da realizzare in attuazione del presente Protocollo di Intesa è svolta attraverso un Comitato di coordinamento composto da cinque rappresentanti, di cui due per il Ministero dell’Istruzione, uno per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno per l’INL e uno per l'INAIL.

Il Comitato di coordinamento predispone i piani annuali delle attività e dei progetti da realizzare o promuovere e cura, altresì, il monitoraggio dello stato di attuazione delle singole iniziative realizzate e del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che dell’ efficacia delle azioni intraprese, i cui report periodici saranno sottoposti ai rispettivi organi competenti.

Articolo 7 Durata e oneri

Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Dall’attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101.

Articolo 9 Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo di Intesa pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo di Intesa.

MI, MLPS, INL e INAIL, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.

Articolo 10 Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a tutte le Parti a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

Articolo 11 Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:

1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
2. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
3. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 12 Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Roma.

Articolo 13 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R.26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico del richiedente.

[...]

Fonte: MLPS

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Lavoratori portatori di DMIA esposti a sorgenti elettromagnetiche

ID 16723 | | Visite: 1701 | Documenti Sicurezza Enti

Lavoratori portatori di DMIA esposti a sorgenti elettromagnetiche

Lavoratori portatori di DMIA esposti a sorgenti elettromagnetiche

Rapporti ISTISAN 22/10

Questo rapporto è un documento di supporto per aiutare i datori di lavoro nel condurre un’adeguata analisi del rischio a cui sono sottoposti i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi. Viene inizialmente riportata un’introduzione alla normativa vigente in merito alla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi, comprese le indicazioni per condurre una prima analisi del rischio.

Segue la presentazione di due approcci non-clinici e i relativi risultati, esempi di valutazione del rischio specifica:

- il primo caso prevede un’analisi comparativa tra le sorgenti individuate nel luogo di lavoro e i dati presenti in letteratura (es. articoli scientifici, casi report o documenti tecnici forniti dai produttori);
- il secondo caso, invece, descrive un approccio pratico per la valutazione di sorgenti non prese in considerazione dalle normative, e prevede misurazioni e test in vitro attraverso l’uso di manichini che simulino le caratteristiche dielettriche medie del corpo umano.

I dispositivi medici impiantabili o indossabili sono, per loro natura, esposti a una molteplicità di sorgenti di campo elettromagnetico e pertanto potenzialmente a rischio di malfunzionamenti. I malfunzionamenti derivanti dalle interazioni con l’ambiente elettromagnetico possono essere significativi nel caso di dispositivi attivi, ovvero dotati di circuiti elettrici e componenti elettroniche sensibili ai disturbi elettromagnetici, con conseguenti rischi per i soggetti esposti.

Il tema della protezione dei lavoratori portatori di dispositivi medici è diventato sempre più rilevante negli ultimi anni, considerata la crescente diffusione di dispositivi medici attivi impiantabili e indossabili nella popolazione, la comparsa di nuove sorgenti elettromagnetiche negli ambienti di lavoro e le disposizioni introdotte dal Capo IV del Titolo VIII del DL.vo 81/2008 relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, in attuazione della Direttiva 2013/35/UE.

Particolare attenzione deve essere rivolta ai Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (DMIA - pacemaker e defibrillatori impiantabili, impianti cocleari e neuro-stimolatori) e agli ausili di nuova generazione quali le protesi bioniche e le tecnologie indossabili assistite.
Nel caso dei DMIA, infatti, l’abbassamento dell’età di primo impianto, l’aumento della vita media e il tendenziale incremento della durata della vita lavorativa hanno comportato la crescente presenza di soggetti portatori di dispositivi medici anche in ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda i dispositivi indossabili, ancorché si tratti di una tecnologia relativamente nuova, ci si attende una diffusione estremamente rapida nel breve periodo.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori portatori di DMIA, mettendo in atto procedure per valutare e prevenire i possibili rischi a cui sono esposti.

Affinché i datori di lavoro abbiano un supporto nel condurre questa valutazione, dal 2017 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l’Istituto Superiore di Sanità collaborano attraverso i progetti BRiC (Bando Ricerche in Collaborazione) per fornire strumenti operativi e documenti di supporto per poter condurre un’adeguata analisi dei rischi all’interno degli ambienti lavorativi.

Nello specifico, in questo documento vengono riportati due approcci che possono essere d’ausilio nell’identificare le azioni da adottare per una corretta valutazione del rischio e nel fornire delle indicazioni operative generali utili anche ai lavoratori stessi per adottare comportamenti adeguati alla propria sicurezza. Gli approcci presentati fanno riferimento a tipologie specifiche di apparecchiature e ambienti lavorativi e pertanto non sono generalizzabili a tutti gli scenari possibili, ma sono mutuabili per scenari simili.

Le metodologie seguite sono suggerite dalle norme tecniche internazionali che riportano le procedure per la valutazione dei rischi derivanti dell’esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi.

Il primo approccio è basato sull’analisi della letteratura, dei documenti forniti dai fabbricanti dei dispositivi, di avvertenze specifiche segnalate e sull’identificazione delle norme da applicare, e degli step generali da seguire per verificare la conformità delle sorgenti ai requisiti minimi di sicurezza. Il secondo è un approccio sperimentale in vitro, ampiamente usato in ambito di ricerca per verificare la compatibilità elettromagnetica di dispositivi medici impiantabili, attraverso test/misurazioni effettuate su fantocci antropomorfi.

________

Indice

Acronimi

Introduzione

1. Procedura generale per la valutazione del rischio richiesta per lavoratori portatori di DMIA
1.1. Quadro normativo vigente
1.2. Quadro normativo che governa la compatibilità dei DMIA e norma tecnica EN 45502-1
1.3. Procedure generali per la valutazione del rischio di lavoratori portatori di DMIA: la norma tecnica EN 50527-1
1.4. Procedure per la valutazione del rischio di lavoratori portatori di specifici DMIA: EN 50527-2-X

2. Metodi e casi studio per la valutazione del rischio secondo normative Europee: valutazione mediante analisi della letteratura
2.1. Procedure per la valutazione
2.2. CASO REPORT 1: lavoratori con PM o ICD esposti a reader RFID
2.2.1. Identificazione degli scenari di esposizione
2.2.2. Caratterizzazione delle sorgenti elettromagnetiche
2.2.3. Analisi della letteratura
2.2.4. Identificazione delle norme tecniche applicabili
2.2.5. Avvertenze specifiche fornite dai produttori di PM e ICD
2.2.6. Valutazione del rischio
2.3. CASO REPORT 2: Wi-Fi e Bluetooth
2.3.1. Identificazione degli scenari di esposizione
2.3.2. Caratterizzazione delle sorgenti elettromagnetiche
2.3.3. Analisi della letteratura
2.3.4. Identificazione delle norme tecniche applicabili
2.3.5. Avvertenze specifiche fornite dai produttori di PM e ICD
2.3.6. Valutazione del rischio
2.4. CASO REPORT 3: UMTS e LTE
2.4.1. Identificazione degli scenari di esposizione
2.4.2. Caratterizzazione delle sorgenti elettromagnetiche
2.4.3. Analisi della letteratura
2.4.4. Identificazione delle norme tecniche applicabili
2.4.5. Avvertenze specifiche fornite dai produttori di PM e ICD
2.4.6. Valutazione del rischio

3. Metodi e casi di studio per la valutazione del rischio secondo normative europee: valutazione tramite misure sperimentali in vitro
3.1. Test/misurazioni in vitro
3.1.1. Fantoccio antropomorfo a forma di busto
3.1.2. Registrazione dell’attività del PM
3.1.3. Unità Elettrochirurgica
3.1.4. Stimolatore Magnetico Transcranico
3.1.5. Saldatrice ad arco
3.2. Risultati
3.2.1. Unità Elettrochirurgica
3.2.2. Stimolatore Magnetico Transcranico
3.2.3. Saldatrice ad arco

Conclusioni

Bibliografia

Fonte: ISTISAN

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Rapporto ISTISAN 22/10
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Sensibilità chimica multipla: un campanello di allarme da inquinamento chimico?

ID 16724 | | Visite: 2164 | Documenti Sicurezza

Rapporto ISTISAN 22 11

Sensibilità chimica multipla: un campanello di allarme da inquinamento chimico?

Rapporto ISTISAN 22/11 (EN)

La sensibilità chimica multipla è una sindrome multisistemica dai risvolti ancora poco definiti. Data la correlazione ipotizzata con l’esposizione a basse dosi (sotto i limiti di legge) o a singola dose elevata sopra il limite a sostanze chimiche pericolose e/o a miscele delle stesse, questa sindrome potrebbe in futuro assurgere a ruolo guida sia nell’identificazione di soggetti geneticamente e/o epigeneticamente vulnerabili, sia nell’identificazione di classi di sostanze e miscele particolarmente pericolose e che richiedono una valutazione più approfondita in ambito regolatorio di prevenzione primaria. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha avuto negli ultimi 20 anni un ruolo parziale nell’analisi della problematica.

Si ritiene invece opportuna una valutazione puntuale e multidisciplinare dei singoli casi sospetti attualmente esistenti, una maggiore chiarezza nella determinazione e raccolta della casistica epidemiologica con relativa ricerca multidisciplinare dei possibili marcatori di esposizione, effetto biologico precoce e di malattia. A tal fine si sottopone a modello di analisi una descrizione puntuale in follow-up (aggiornato al 31 gennaio 2022) di un possibile caso, discutendo alcuni i punti critici rilevati.

...

TABLE OF CONTENTS

Introduction
References
What is Multiple Chemical Sensitivity?
Description of the syndrome
Italian research and Associations of patients on MCS
References
What about Italian Institutions and MCS?
Role of the INAIL, the national institute for insurance against accidents at works in Italy
Role of the ISS in the Italian context
References
A possible MCS case
Introduction
Description of the case
Legal action
Toxicological assessment
Psychological issue
Discussion and conclusions
Work related stress factors
Possible future implications
References

Appendix A
Medical sheets and work anamnesis with risk folders
Appendix B
Genotyping tests

...

Fonte: ISTISAN

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Rapporto ISTISAN 22/11
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Impatto long COVID sui lavoratori e ruolo della SSL

ID 16717 | | Visite: 1343 | Documenti Sicurezza Enti

EU OSHA   Impatto Long COVID

Impatto del long COVID sui lavoratori e sui luoghi di lavoro e ruolo della SSL

ID 16717 | 25.05.2022 / Documento EU-OSHA in allegato

La sindrome da post-COVID, nota come «long COVID» può avere un impatto fortemente negativo sui lavoratori e sui luoghi di lavoro. Difficoltà respiratorie, stanchezza, mal di testa nonché problemi di memoria e concentrazione sono sintomi che possono durare settimane o addirittura mesi. I datori di lavori si trovano in difficoltà quando lavoratori che ricoprono una posizione chiave non riescono a tornare pienamente operativi a causa di sintomi da long COVID e pertanto possono rivelarsi necessari adeguamenti delle modalità di lavoro.

Questo documento di riflessione illustra le difficoltà nella prevenzione e nella gestione della sicurezza sul lavoro e dei rischi per la salute connessi alla long COVID. Passa inoltre in rassegna possibili misure a livello di politiche, ricerca e attuazione volte a ridurre l’impatto della long COVID e a offrire protezione da eventuali pandemie in futuro.

...

Fonte: EU-OSHA

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D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74

ID 805 | | Visite: 54865 | Decreti Sicurezza lavoro

Dpr 16  aprile  2013 n 74

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 / Update Maggio 2022

ID 905 Update news 24.05.2022 / Testo consolidato allegato

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (GU n.149 del 27-6-2013)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

In allegato testo consolidato con le modifiche apportate da:

D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 (GU n.146 del 10-06-2020)

Nota Importante abrogazione

Il D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 (GU n.146 del 10-06-2020) ha introdotto con l'Art. 4 comma 1 -quinquies., la previsione inerente un DPR che dovrà armonizzare e aggiornare le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, alla cui emanazione  è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 
...
Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica


1 -quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.

...

Art. 1 Ambito di intervento e finalita'

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo.

Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

...

Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5)

Periodicita' dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) [kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Rapporto controllo di efficienza energetica (2)

Impianti con generatore di calore e fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 < P < 100

2

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

1

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

10 < P < 100

4

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

2

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P < 100

4

Rapporto tipo 2

P ≥ 100

2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P ≥ 12

4

Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P ≥ 12

2

Rapporto tipo 2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P > 10

4

Rapporto tipo 3

Impianti cogenerativi

Microgenerazione

Pel < 50

4

Rapporto tipo 4

Unità cogenerative

Pel ≥ 50 2 Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile 
Pel - Potenza elettrica nominale. 
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. 

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il 
Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014).

 

Allegato B (articolo 8, commi 6, 7 e 8)

Valori minimi consentiti del rendimento di combustione

Tipologia di generatori di calore

Data di installazione

Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)

Generatore di calore (tutti)

prima del 29 ottobre 1993

82 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti)

dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997

84 + 2 log Pn

Generatore di calore standard

dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

84 + 2 log Pn

Generatore di calore a bassa temperatura

dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

87,5 + 1,5 log Pn 10

Generatore di calore a gas a condensazione

dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

91 + 1 log Pn

Generatore di calore a gas a condensazione

dall'8 ottobre 2005

89 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)

dall'8 ottobre 2005

87 + 2 log Pn

Generatori ad aria calda

prima del 29 ottobre 1993

77 + 2 log Pn

Pn Generatori ad aria calda

dopo il 29 ottobre 1993

80 + 2 log Pn

 log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Allegato C (Articolo 9, comma 5)

Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici.

1. Per «organismo esterno», ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici, personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

...

Collegati:

Inail-Fincantieri - Modelli di gestione dei near miss (MGNM)

ID 16666 | | Visite: 3410 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Modelli di gestione dei near miss   INAIL Fin cantieri

Inail-Fincantieri - Modelli di Gestione dei Near Miss (MGNM) 

ID 16666 | 18.05.2022 / INAIL 2022

Modelli di Gestione dei Near Miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell’azione congiunta Inail-Fincantieri

La revisione della letteratura scientifica sul tema dei Modelli di Gestione dei Near Miss (MGNM) evidenzia, soprattutto nell’ultima decade, un crescente interesse per l’approfondimento delle modalità di applicazione in diversi settori produttivi. Lo studio dei near miss è fondamentale per ottenere indicazioni sui fattori di rischio insiti nelle varie fasi del processo produttivo. Dalla corretta ricognizione degli infortuni mancati, si ricavano informazioni maggiormente predittive sui fattori di rischio che possono determinare infortuni.

L’identificazione di tali fattori contribuisce a migliorare la valutazione e la gestione dei rischi nonché a favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in materia di prevenzione. Anche in relazione a tale quadro, il 18 marzo 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra l’Inail e Fincantieri che ha come oggetto diverse attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, tra le quali in particolare anche l’analisi del modello di mappatura dei near miss adottato dal Gruppo e l’eventuale evoluzione dello stesso. Tale protocollo intende proseguire l’impegno dell’Istituto di collaborazione sui temi della prevenzione avviato nel 2011 con la realizzazione delle Linee di indirizzo Inail- Fincantieri SGSL lavori in appalto e con la pubblicazione, nell’ambito del protocollo di collaborazione Inail-Utilitalia, del documento “Gestione degli incidenti: procedura per la segnalazione dei near miss”.

Il presente documento descrive, in sintesi, il percorso congiunto Inail-Fincantieri di approfondimento del MGNM applicato dal Gruppo Fincantieri con l’obiettivo condiviso di esplorarne le opportunità e le criticità applicative e verificarne le aree di possibile miglioramento in termini di efficacia preventiva. In tal senso il lavoro risulta certamente in linea con l’approccio di alto livello proposto dalla recente norma UNI ISO 45001. La norma, infatti indirizza le organizzazioni a considerare il concetto di rischio anche in termini di opportunità di confronto e collaborazione con gli stakeholder istituzionali, interessati ad attivare strategie di promozione e ricerca per la prevenzione sempre più efficaci. Seguendo tali indicazioni, in collaborazione col Gruppo Fincantieri, è stata effettuata un’analisi delle dinamiche su un campione di near miss messi a disposizione dai cantieri di Sestri Ponente, Monfalcone e Riva Trigoso, adottando due metodologie utilizzate sperimentalmente dall’area ricerca dell’Inail. Ciò potrà, da un lato, fornire al Gruppo Fincantieri indicazioni per migliorare l’efficacia del MGNM in uso, dall’altro, fornire all’Istituto la possibilità di sperimentare ulteriormente le potenzialità degli strumenti di analisi su modelli organizzativi complessi e sviluppare ulteriori iniziative di promozione e divulgazione dei MGNM, anche presso imprese di minori dimensioni e complessità.

...

Sommario

1 Introduzione

2 Quadro di riferimento legislativo-normativo e attività di ricerca
2.1 Aspetti normativi
2.2 Background scientifico
2.3 Attività di ricerca Inail

3 La gestione dei near miss in Fincantieri
3.1 Premessa
3.2 Il modello Fincantieri
3.2.1 Definizioni
3.2.2 Classificazione dei near miss
3.2.3 Gestione dei near miss riscontrati all’interno del sito
3.2.4 Determinazione della causa base e delle concause
3.2.5 Piano di azione
3.2.7 Comunicazione e condivisione dei near miss
3.3 Considerazioni di sintesi

4 Rilevazione ed analisi dei near miss: metodologie e strumenti proposti da Inail
4.1 Premessa
4.2 Il modello Infor.Mo per la ricostruzione delle dinamiche e l’individuazione dei fattori di rischio
4.2.1 Analisi dati: infortuni e near miss nella Cantieristica navale
4.3 Il modello bow-tie per l’analisi dei near miss
4.3.1 Alcuni esempi di applicazione della metodologia bow-tie sui dati Fincantieri
4.3.2 Analisi di insieme degli eventi incidentali

5 Conclusioni
5.1 Punti di forza
5.2 Elementi di miglioramento
5.3 Prospettive

6 Bibliografia di riferimento per approfondimenti

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Fonte: INAIL

Collegati

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INAIL 2022
2784 kB 391

Comitato consultivo UE SSL - COVID-19 malattia professionale

ID 16672 | | Visite: 1751 | News Sicurezza

Comitato consultivo UE SSL   COVID 19 malattia professionale

Comitato consultivo UE SSL - COVID-19 malattia professionale

ID 16672 | 19.05.2022 / In allegato Parere finale

Il 18 maggio 2022, gli Stati membri, i lavoratori e i datori di lavoro in seno al Comitato consultivo dell'UE per la sicurezza e la salute sul lavoro hanno raggiunto un accordo sulla necessità di riconoscere il COVID-19 come malattia professionale nell'assistenza sanitaria e sociale e nell'assistenza domiciliare e, in un contesto pandemico, in settori in cui si verifica un focolaio in attività con comprovato rischio di infezione, e ha sostenuto un aggiornamento dell'elenco dell'UE delle malattie professionali.

Il commissario per l'Occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmit , ha dichiarato: "Questo accordo è un forte segnale politico per riconoscere l'impatto del COVID-19 sui lavoratori e riconoscere il contributo fondamentale delle persone che lavorano nel settore sanitario e sociale, nonché altri lavori che comportano un rischio maggiore di contrarre la COVID-19. Sulla base di questo accordo, la Commissione aggiornerà la sua raccomandazione sulle malattie professionali, per promuovere il riconoscimento della COVID-19 come malattia professionale da parte di tutti gli Stati membri."

L'accordo è un passo importante per attuare il quadro strategico dell'UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027, adottato dalla Commissione nel giugno 2021, in cui la Commissione ha annunciato che aggiornerà la raccomandazione della Commissione sulle malattie professionali per includere la COVID-19 da parte del fine di quest'anno. Il quadro definisce le azioni chiave a livello dell'UE per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni. Uno dei suoi principali obiettivi trasversali è aumentare la preparazione a qualsiasi potenziale crisi sanitaria futura. Ciò implica anche un rafforzamento del sostegno ai lavoratori durante le possibili future ondate di COVID-19.

A seguito del parere del Comitato consultivo dell'UE per la sicurezza e la salute sul lavoro, la Commissione aggiornerà la raccomandazione elencando le malattie professionali e gli agenti che possono causarle, che la Commissione raccomanda agli Stati membri di riconoscere. L'obiettivo è che gli Stati membri adattino le loro legislazioni nazionali secondo la raccomandazione aggiornata. Se riconosciuta come malattia professionale in uno Stato membro, i lavoratori dei settori interessati, che hanno contratto il COVID-19 sul luogo di lavoro, possono acquisire diritti specifici secondo le norme nazionali, come il diritto all'indennizzo.

...

Fonte: UE

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Sorveglianza radiometrica: fine regime transitorio e nuovo Alleg. XIX Dlgs 101/2020

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Sorveglianza radiometrica   fine regime transitorio e nuovo Allegato XIX

Sorveglianza radiometrica: fine regime transitorio e nuovo Alleg. XIX Dlgs 101/2020 

ID 15931 | Rev. 1.0 del 15.05.2022 / Documento completo allegato

Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la fine del regime transitorio (Art. 72 c.4 e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.

Il nuovo comma 3-bis dell’Art. 72 introdotto dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 stabilisce che le disposizioni del nuovo Allegato XIX si applicano decorsi 120 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore (30 Giugno 2022).

Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34

Ai sensi del nuovo Articolo 72 comma 3-bis le disposizioni del nuovo Allegato XIX si applicano decorsi 120 giorni dalla suddetta data di entrata in vigore (30 Giugno 2022) con eccezione dell’articolo 10 dell’ Allegato XIX (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi) - vedi.

Timeline normativa

Update 15.05.2022
Legge 27 aprile 2022 n. 34 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU n.98 del 28.04.2022) 

Update 02.03.2022
Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la decadenza del regime transitorio e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.

Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 sostituendo i comma 3 e 4 del D.lgs 101/2020, definisce il superamento della disciplina transitoria sui controlli radiometrici, la quale risultava essere articolata in due fasi: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. […]”. Tale regime transitorio sui controlli radiometrici è stato prorogato al 31 marzo 2022.

Il novello comma 3 stabilisce che la sorveglianza radiometrica venga effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX  D.lgs 101/2020, contenente condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica ai sensi dell’articolo 72, comma 3.

L'allegato XIX D.lgs 101/2020 disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

L'allegato stabilisce:

- le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
- contenuti della formazione da impartire al personale;
- le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs 101/2020.
...

Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 (in rosso le modifiche apportate dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34)

Art. 40 Sorveglianza radiometrica

1.All’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali li sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

3-bis. Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (entrata in vigore 02 Marzo 2022 / decorrenza 30 giugno 2022 / ndr), ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L’allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall’allegato A annesso al presente decreto.

Schema di raffronto art. 72 modifiche apportate dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34

In blu il testo dei nuovi comma, di cui al Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 (in rosso le modifiche della Legge di conversione - colonna 3)

comma

Art. 72 D.lgs 101/2020

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
fino all'01.03.2022 (ante Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17)

Art. 72 D.lgs 101/2020

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
dal 02.03.2022
(Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17)

Art. 72 D.lgs 101/2020

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
dal 28.04.2022
(post Legge 27 aprile 2022 n. 34)

 1

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attivita' a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorita' competenti.  La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali

 I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali
 2

L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.

 ---

 ---
 3

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, sono determinate:

a)  le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosita' e diffusione, nonche' prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati. L'aggiornamento dell'elenco potra' essere effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

c)  i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle piu' comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali.

La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

 

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

 

La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

 

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

3 bis

 

Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
 4

Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 5

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati.  Il

Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISIN.

 

 
 6

I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le autorita' di cui al comma 4.  Il materiale contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

 

 
 7

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di evitare il rischio disposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.

 

 

 [...]

Nuovo Allegato XIX, così come sostituito dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17

Allegato XIX (articolo 72, comma 3)
CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 3

Art 1 (Definizioni)
Art 2 (Finalità)
Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione)
Art. 4 (Ambito oggettivo di applicazione)
Art. 5 (Criteri di sorveglianza radiometrica)
Art. 6 (Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)
Art. 7 (Attestazione della sorveglianza radiometrica)
Art. 8 (Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche)
Art 9 (Informazione e formazione del personale)
Art 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

Allegato 1
Mod. IRME90
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO

Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

Allegato 3
Grandi centri di importazione e principali nodi di transito
...

Il D.Lgs. n. 101/2020 Consolidato

...
segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 15.05.2022 Legge 27 aprile 2022 n. 34 Certifico Srl
0.0 02.03.2022 --- Certifico Srl

 

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Censimento apparecchiature di risonanza magnetica al 31 12 2021

Censimento apparecchiature di risonanza magnetica al 31.12.2021

INAIL - 16.05.2022

Censimento delle apparecchiature di risonanza magnetica total body a scopo medico alla data del 31 dicembre 2021: la banca dati dell’Inail

La Sezione di supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni è depositaria della banca dati delle installazioni di risonanza magnetica a scopo medico che costituisce uno strumento essenziale per quelle attività istituzionali di vigilanza e controllo che l’art. 7.2 del DPR 542/94 assegna all'Istituto.

Al fine di condividere con l'utenza alcune delle risultanze statistiche emergenti dall'aggiornamento della banca dati medesima, con periodicità tipicamente quinquennale si procede alla pubblicazione dei principali dati di censimento, che, anche in questo caso, ci si auspica possano risultare di utile riflessione per il lettore.

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Fonte: INAIL

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