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Decreto-Legge 20 ottobre 2020 n. 129

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D L  20 ottobre 2020 n  129

Decreto-Legge 20 ottobre 2020 n. 129 

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

(GU n.260 del 20.10.2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2020

Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.»(GU n.316 del 21.12.2020)

Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 260 del 20 ottobre 2020, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2 della Legge 27 novembre 2020 n. 159, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, dellaLegge 27 novembre 2020 n. 159, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.

In allegato:

- Testo consolidato al 16.04.2021

Allegato Testo consolidato al 16.04.2021 con le modifiche apportate dagli atti:

03/12/2020
LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 03/12/2020, n.300) In allegato testo consolidato al 16.04.2021

...

Art. 1. Disposizioni in materia di riscossione

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1 e 2 -ter , le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 -bis . Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis , sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».
2. All’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

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