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Legge 3 luglio 2023 n. 85

ID 19912 | | Visite: 15714 | News Sicurezza

Legge 3 luglio 2023 n  85

Legge 3 luglio 2023 n. 85 / Conversione in legge Decreto Lavoro (DL 48/2023)

ID 19912 | 03.07.2023 / In allegato

Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

(GU n.153 del 03.07.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023

In allegato

Legge 3 luglio 2023 n. 85 (GU n.153 del 03.07.2023)
Testo del DL 48/2023 coordinato con La Legge di conv. 85/2023
Atto camera 1238/2023

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Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:

Introduzione dell'Assegno di inclusione, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro, dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell'assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata

Semplificazione dell'utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi

Incentivazione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex mobilità", soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Proroga al 2024 dei contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale

Prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria

Stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro

Incentivi per l'assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l'occupazione giovanile, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Incentivazione dell'uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Incremento del Fondo nuovo competenze grazie a fondi nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitari (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l'ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%)

Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000

Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico

Incremento, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici

Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro

Obbligo dell'applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center

Previsione di una forma di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 31 dicembre 2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.

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01.07.2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Il 29 giugno 2023, il Parlamento approva il testo della conversione in legge del decreto Lavoro. Il voto della Camera dei Deputati - 154 voti a favore, 82 contrari e 12 astenuti - chiude l'iter parlamentare del provvedimento, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità introdotte durante i lavori parlamentari rientrano:

- l'estensione dello smart working fino al 30 settembre per i lavoratori fragili, pubblici e privati, e fino al 31 dicembre per i genitori di figli under 14 nel privato;
- la detassazione del lavoro straordinario e notturno nei festivi per il settore turistico e termale;
- maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole;
- il rifinanziamento del Fondo per le famiglie di vittime di gravi infortuni del lavoro per 5 milioni di euro.

Ma anche modifiche inerenti proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato e l'esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato o, se la somministrazione è a tempo indeterminato, di lavoratori in "ex" mobilità, disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e di lavoratori svantaggiati. E ancora, l'inserimento tra i soggetti fragili destinatari dell'assegno di inclusione di chi è inserito in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pa e la previsione che le vittime di violenza di genere costituiscano nucleo a sé ai fini Isee con l'obiettivo di poter facilitare loro, se nelle condizioni, la percezione dell'assegno di inclusione.
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Modifiche al D.Lgs. 81/2008 / www.tussl.it in rosso le modifiche apportate in sede di conversione

Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 / Decreto Lavoro 2023

Conversione in Legge 3 luglio 2023 n. 85 con modificazioni (DL 48/2023)

Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:                                                                                                                        

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;

a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

«3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili»;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;

c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 
«e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita';»

 

 

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;

c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;

e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;

e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;

f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.";

f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo."; 

g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;

g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;

h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,».

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Vedi Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cover TUS 2023 small

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

D.Lgs. 81/2008 ristrutturato 2023, consolidato con tutte le modifiche/integrazioni dal 2008 a Luglio 2023.

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Modulistica di Prevenzione Incendi

ID 779 | | Visite: 50637 | Documenti Riservati Sicurezza

Modulistica di Prevenzione Incendi

Modulistica di Prevenzione Incendi / Update Giugno 2023

ID 779 | Raccolta Agg. Giugno 2023 (Rev. 5a 2014/2023) | Update file singoli 

Modulistica di Prevenzione Incendi aggiornata al 27 giugno 2023 (link diretti) e portfolio PDF completo dei moduli allegato in calce.

Update 27 Giugno 2023

Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica in materia di PNRR e transizione energetica, con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, sono stati emanati due modelli PIN (valutazione progetto e SCIA), ai soli fini statistici e per un puntuale monitoraggio, relativi alle attività che beneficiano del regime previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

Modelli aggiornati:
PIN 1-2023 Valutazione Progetto PNRR PNC ZES (Istanza di valutazione del progetto) (dal 3 luglio 2023 - solo per attività PNRR, PNC, ZES - modulistica a carattere temporaneo)

PIN 2-2023 S.C.I.A PNRR (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) (dal 3 luglio 2023 - solo per attività PNRR, PNC, ZES - modulistica a carattere temporaneo)

Suddetta modulistica ha carattere temporaneo in quanto resterà in vigore per il solo periodo di vigenza dei provvedimenti normativi in sopra richiamati.

Update 19 Gennaio 2023

Il Ministero dell’Interno, con il decreto direttoriale n. 1 del 16/01/2023 e comunicato con la Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023 ha modificato la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

Modelli aggiornati:
PIN 1-2023 Valutazione Progetto (Istanza di valutazione del progetto)
PIN 2-2023 S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
PIN 2.2-2023 Cert. REI (Certificazione di resistenza al fuoco)
PIN 3-2023 Rinnovo periodico (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
PIN 4-2023 Deroga (Istanza di deroga)
PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. (Istanza di nulla osta di fattibilità)

D.P.R. 01.08.2011, n. 151 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le modifiche principali, dei moduli in vigore dall'11 giugno 2018 riguardano, in particolare, l’inserimento di una parte in cui indicare se nel progetto si è fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del ministro dell’interno 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.

Update del 20.01.2023

Nuovi moduli in vigore dal 1° marzo 2023:

- PIN 1-2023 Valutazione Progetto: Istanza di valutazione del progetto [pdf/word]
- PIN 2-2023 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività [pdf/word]
- PIN 2.2-2023 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco [pdf/word]
- PIN 3-2023 Rinnovo periodico: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio [pdf/word]
- PIN 4-2023 Deroga: Istanza di deroga [pdf/word]
- PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.: Istanza di nulla osta di fattibilità [pdf/word]

File singoli modulistica di Prevenzione Incendi Update 27.06.2023:

1. Valutazione dei progetti:

PIN 1 2018 Valutazione Progetto: .pdf .doc
Istanza di valutazione del progetto
PIN 1-2023 Valutazione Progetto: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Istanza di valutazione del progetto
PIN 1-2023 Valutazione Progetto PNRR PNC ZES: .pdf | .doc (dal 3 luglio 2023 - solo per attività PNRR, PNC, ZES  - modulistica a carattere temporaneo)
Istanza di valutazione del progetto

2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

PIN 2 2018 S.C.I.A.: .pdf | .doc
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
PIN 2-2023 S.C.I.A.: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
PIN 2-2023 S.C.I.A. PNRR: .pdf | .doc (dal 3 luglio 2023 - solo per attività PNRR, PNC, ZES   - modulistica a carattere temporaneo)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività

PIN 2.1 2018 Asseverazione: .pdf.doc
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
PIN 2.2 2018 Cert. REI: .pdf.doc
Certificazione di resistenza al fuoco
PIN 2.2-2023 - Cert. REI: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Certificazione di resistenza al fuoco

PIN 2.3 2018 Dich. Prod.: .pdf .doc
Dichiarazione inerente i prodotti
PIN 2.4 2018 Dich. Imp.: .pdf .doc
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
PIN 2.5 2018 Cert. Imp.: .pdf.doc
Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
PIN 2.6 2018 Dichiarazione non aggravio rischio: .pdf | .doc
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
PIN 2 gpl 2018 S.C.I.A.: .pdf.doc
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
PIN 2.1 gpl 2018 Attestazione: .pdf .doc
Attestazione per depositi di gpl
PIN 2.7 gpl 2012 dichiarazione di installazione: .pdf .doc
Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
Dichiarazione di rispondenza: .pdf 
(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)

3. Rinnovo periodico di conformità antincendio:

PIN 3 2018 Rinnovo periodico: .pdf | .doc
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
PIN 3-2023 Rinnovo periodico: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

PIN 3.1 2014 Asseverazione per rinnovo: .pdf.doc
Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
PIN 3 gpl 2018 Attestazione di rinnovo periodico gpl: .pdf.doc
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
PIN
 3.1 gpl 2018 Dichiarazione per rinnovo: .pdf .doc
Dichiarazione per depositi di gpl

4. Deroga:

PIN 4 2018 Deroga: .pdf .doc
Istanza di deroga
PIN 4-2023 Deroga: .pdf .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Istanza di deroga

5. Nulla Osta di Fattibilità:

PIN 5 2018 Richiesta N.O.F..pdf | .doc
Istanza di nulla osta di fattibilità
PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Istanza di nulla osta di fattibilità

6. Verifiche in corso d'opera:

PIN 6 2018 Richiesta Verifica in corso d'opera: .pdf.doc
Istanza di verifiche in corso d'opera

7. Voltura:

PIN 7 2018 Voltura: .pdf | .doc

8. Modulistica commercializzazione prodotti:

Richiesta Di Omologazione Di Porte Resistenti Al Fuoco
Richiesta Di Benestare Per I Sipari Di Sicurezza
Autorizzazione Dei Laboratori Di Prova Ai Sensi Del D.M.26.03.1985
Richiesta Omologazione Estintori Portatili
Rinnovo Omologazione Estintori Portatili
Certificato Di Prova Estintori Portatili
Rapporto Di Prova Estintori Portatili

Elaborato Certifico Srl - IT / 2023

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Circolare ML 15 maggio 1980 n. 39

ID 19908 | | Visite: 401 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare ML 15 maggio 1980 n. 39

Impalcature automatiche autosollevanti - Artt. 30 e segg., D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164

Al fine di realizzare l'uniformità dell'azione prevenzionistica, venuta meno nel caso in oggetto essendosi manifestate difformità di vedute tra gli organi di vigilanza, si ritiene di dover comunicare, sulla base della recente ordinanza della Pretura di Roma volta ad imporre la necessità dell'autorizzazione alle casseforme ìtunnelî dei pareri espressi da taluni Ispettorati e di quello conclusivo della Commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni, quanto segue.

Le impalcature automatiche autosollevanti, impiegate generalmente per lavori di rifinitura di edifici, presentano caratteristiche costruttive e funzionali tali da permettere l'assimilazione ai ponteggi previsti dagli artt. 30 e segg. del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, per cui si rende necessaria l'autorizzazione di cui al Capo V del suddetto decreto presidenziale.

A tal fine le ditte costruttrici, ove non vi abbiano già provveduto, dovranno produrre alla scrivente tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio apposita istanza su carta legale corredata dalle relazioni tecniche di cui agli artt. 31 e 32 del D.P.R. citato, redatte in triplice copia di cui una bollata, entro 30 giorni dalla data della presente.

Chiarito tale punto e considerato che le attrezzature in questione sono già considerate da tempo in uso presso i cantieri edili, anche in conformità a prescrizioni impartite per alcuni casi particolari, si rende opportuno riportare qui di seguito le misure di sicurezza che dovranno essere rispettate in ogni caso fino al conseguimento della suddetta autorizzazione, fatta salva ovviamente l'osservanza di tutte quelle altre misure di sicurezza che, in relazione a particolari condizioni di impiego, dovessero di volta in volta, risultare necessarie.

Tali misure sono:
a) la installazione della base di appoggio deve risultare perfettamente orizzontale e stabile ai carichi previsti; b) l'ancoraggio dei castelli da parete dell'edificio deve essere eliminato ogni due elementi sovrapponibili e tali da impedire sia il rovesciamento della struttura verso l'esterno, sia la rotazione e la traslazione dei castelli del piano parallelo alla parete;
c) i telai metallici dei carrelli costituenti il ponte devono essere collegati da correnti sostenenti i traversi sui quali viene fissato il tavolame. I correnti devono essere assicurati con staffe o morsetti contro il pericolo di sfilamento dei telai; pari sistema di trattenuta devono presentare i traversi rispetto ai correnti;
d) prima di procedere al sollevamento o abbassamento del ponte devono essere resi edotti tutti i lavoratori che operano sullo stesso e deve essere accertato che non esistano ostacoli al movimento;
e) l'azionamento dei motori predisposti per il sollevamento del ponte o abbassamento, da effettuarsi esclusivamente dai lavoratori operanti sul ponte stesso, deve avvenire simultaneamente in modo tale da non determinare sull'impalcato pendenze superiori al 10%;
f) gli apparecchi dovranno essere provvisti di interruttori di fine corsa in salita e in discesa e dispositivi elettrici di controllo dei blocchi meccanici agenti nel caso in cui la piattaforma mobile assume inclinazione superiore al 10%.

Inoltre le ditte costruttrici sono tenute a fornire, con gli apparecchi, una relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato a norma di legge, nonchè le istruzioni sul montaggio, impiego e smontaggio delle impalcature, con l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato di intavolato in relazione all'altezza e alla distanza massima tra le strutture portanti.

Copia dell'istanza di autorizzazione avanzata dal costruttore per ciascun tipo di ponteggio esistente, dovrà infine essere tenuta nel cantiere a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.

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DPCM 29 aprile 2022

ID 19898 | | Visite: 1165 | Legislazione Sicurezza

DPCM 29 aprile 2022

DPCM 29 aprile 2022 / Livelli di riferimento esposizione di emergenza radiologiche e nucleari

ID 19898 | 29.06.2023

DPCM 29 aprile 2022 - Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l'adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

(GU n.150 del 29.06.2023)

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Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza suscettibili di comportare, nell’arco di un anno, per l’individuo rappresentativo della popolazione interessata dall’emergenza, valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione stabiliti ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo».

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo, si applicano le seguenti definizioni:
1) «criteri generici per l’adozione di misure protettive»: valori di dose proiettata (efficace, equivalente e assorbita per esposizione esterna) e di dose assorbita ricevuta a seguito di esposizione interna, in relazione ai quali si prende in considerazione l’adozione di specifiche misure protettive;
2) «dose proiettata»: dose che si prevede possa essere ricevuta in un intervallo di tempo dall’inizio dell’esposizione a seguito dell’incidente, da tutte le vie di esposizione, quando non vengono adottate misure protettive;
3) «dose residua»: dose che si prevede possa essere ricevuta, inclusiva della dose già eventualmente ricevuta a seguito dell’incidente al momento dell’inizio dell’attuazione delle misure protettive, dall’individuo rappresentativo da tutte le vie di esposizione, dopo che sono state completamente messe in atto le misure protettive, o dopo che è stata presa la decisione di non applicare alcuna misura protettiva;
4) «strategia di protezione ottimizzata»: insieme coordinato di misure protettive che consentono il rispetto di un livello di riferimento prefissato e mirano a ottimizzare la protezione al di sotto di detto livello di riferimento.

Art. 3. Livelli di riferimento

1. I livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, espressi in termini di dosi efficaci residue per esposizione acuta o annua, sono fissati nell’intervallo tra 20 e 100 mSv nell’ambito, e secondo le procedure e i sistemi di responsabilità, dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo, tenendo in debito conto i principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza di cui all’art. 173 del medesimo decreto legislativo.
2. In accordo con quanto indicato all’art. 173, comma 1, punti b) e c), del decreto legislativo, in applicazione del principio di ottimizzazione, può essere considerato nell’ambito dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in cui può essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure protettive attuate o costi eccessivi.
3. I valori più elevati dell’intervallo tra 20 e 100 mSv vengono adottati nelle circostanze previste come estreme, in cui le misure protettive per ridurre l’esposizione potrebbero comportare conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello di riferimento inferiore.
4. Per la transizione da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente, oltre a quanto previsto dall’art. 172, comma 6, e dall’allegato XXX del decreto legislativo, si tiene conto delle disposizioni di cui all’allegato XXXV, punto 3, lettera b), del decreto legislativo.
5. I livelli di riferimento si riferiscono all’individuo rappresentativo.

Art. 4. Criteri generici per l’adozione delle misure protettive

1. Nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, sono definiti i criteri generici predefiniti al superamento dei quali si prevede l’attuazione di particolari misure protettive.
2. Detti criteri sono fissati sulla base della strategia di protezione ottimizzata, che, ai sensi dell’art. 173, comma 4, del decreto legislativo, è parte integrante dei piani medesimi, tenendo conto dei valori riportati nella tabella A allegata al presente decreto, nonché ottimizzati in relazione alle circostanze in cui si sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione di emergenza e le sue caratteristiche.
3. I criteri generici in tabella A sono espressi in termini di valori di dose proiettata in relazione ai quali si prende in considerazione l’adozione delle misure protettive del riparo al chiuso, dell’evacuazione o della dislocazione della popolazione residente e della somministrazione di iodio stabile.
4. I criteri generici nella tabella A si riferiscono all’individuo rappresentativo.

Art. 5. Strategie di ottimizzazione per l’applicazione delle misure protettive

1. Le misure protettive di cui all’art. 4, comma 3, devono essere pianificate ed eventualmente attuate nel corso di un’emergenza, in modo coordinato e ottimizzato, valutando anche l’impatto delle loro interazioni e interferenze reciproche sulle dosi residue per l’individuo rappresentativo della popolazione interessata all’emergenza.
2. Con riferimento ai principi di cui agli articoli 6 e 173, comma 1, del decreto legislativo, nella pianificazione delle situazioni di esposizione di emergenza, ovvero nel corso di una emergenza, l’ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto anche al di sotto di detto livello, tenuto conto delle valutazioni e delle registrazioni dell’efficacia delle misure protettive adottate nel corso dell’emergenza.
3. Ai fini dell’adozione di eventuali misure protettive, si tiene adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e le caratteristiche delle persone interessate e le condizioni atmosferiche.
4. L’ottimizzazione della strategia di protezione ha lo scopo di mantenere le esposizioni al minimo ragionevolmente ottenibile, valutando se il danno associato all’attuazione delle misure protettive stesse non sia sproporzionato rispetto ai benefici previsti. Ciò in relazione, tra l’altro, alle caratteristiche specifiche dell’emergenza, del sito e dell’individuo rappresentativo. Per la verifica dell’adeguatezza della strategia complessiva di protezione, le dosi residue sono comparate ai livelli di riferimento.
5. In ottemperanza all’art. 173, comma 2, del decreto legislativo è da considerare sempre giustificata l’adozione di misure protettive urgenti nel caso in cui le dosi proiettate, relative all’individuo rappresentativo siano suscettibili di produrre, in mancanza di misure protettive, reazioni tissutali che comportano seri effetti deterministici.
6. Ai fini della predisposizione e dell’eventuale adozione delle misure protettive di cui al comma 5, i criteri generici in termini di dose assorbita per esposizione esterna acuta proiettata in un intervallo di tempo inferiore a dieci ore sono riportati nella tabella B allegata al presente decreto. La tabella C, allegata al presente decreto, reca i criteri generici in termini di dose assorbita a seguito di esposizione interna acuta dell’individuo rappresentativo.
7. La somministrazione di iodio stabile è indicata e di beneficio apprezzabile nei soggetti di età non superiore a 40 anni, con priorità a bambini, adolescenti e donne in stato di gravidanza o allattamento. Nel caso di esposizione alle radiazioni prolungata (oltre ventiquattro ore) o ripetuta, potrebbero essere indicate più somministrazioni, che sono ad ogni modo sconsigliate nei neonati, nelle donne in stato di gravidanza o allattamento e nei soggetti di età maggiore di 60 anni.

Art. 6. Aggiornamento

1. Il presente decreto è aggiornato nel rispetto dell’evoluzione dello stato dell’arte degli orientamenti dell’Unione europea e internazionali in materia.

[...]

 Tabella A: Criteri generici per la pianificazione di misure protettive in situazioni di esposizione di emergenza, espressi in dose proiettata dall’inizio dell’esposizione (mSv).

 

MISURA PROTETTIVA

 

Criteri generici per la dose proiettata (mSv)

Riparo al chiuso

10

(dose efficace proiettata in un tempo di 2 giorni)

Evacuazione1

da 20 a 50 in relazione al livello di riferimento fissato

(dose efficace proiettata in un tempo di 7 giorni)

Dislocazione2

30

(dose efficace proiettata in un tempo di 30 giorni)

 

Somministrazione di iodio stabile

40

(dose equivalente alla tiroide proiettata nei sette giorni dall’inizio dell’esposizione)

1 Misura protettiva urgente attuata nella pima fase dell’emergenza, principalmente per contrastare la via di esposizione dell’inalazione da nube radioattiva, che consiste nel trasferimento di persone dalle loro case in un centro di raccolta di emergenza (ad esempio previsto in sede di pianificazione) per un periodo temporale relativamente breve.
2 Trasferimento di persone dalle loro case, o dai centri di evacuazione di emergenza, in un luogo diverso per un periodo di tempo prolungato, con lo scopo di evitare l’esposizione a medio-lungo termine alla radioattività presente nell’ambiente.

Tabella B: Criteri generici di dose assorbita (Gy) per esposizione esterna acuta per l’individuo rappresentativo della popolazione interessata dall’emergenza, proiettata in un intervallo di tempo inferiore a 10 ore ai fini dell’attuazione di misure protettive urgenti 3 da adottare per evitare o limitare reazioni tissutali che comportano seri effetti deterministici.

 

Organo o tessuto

 

Criteri generici per la dose assorbita, Gy

Corpo intero (midollo osseo)

1

Polmoni

1

Pelle

10 su 100 cm2

Tiroide

1

Cristallino

1

Gonadi

1

Feto

0,1

3 Le misure protettive preventive dovrebbero essere attuate immediatamente anche in condizioni di difficoltà, e includere avvisi al pubblico e azioni urgenti di decontaminazione.

Tabella C: Criteri generici di dose assorbita 4 (Gy) a seguito di un’esposizione interna acuta per l’individuo rappresentativo della popolazione interessata dall’emergenza ai fini dell’attuazione di misure protettive urgenti 5 da adottare per evitare o limitare reazioni tissutali che comportano seri effetti deterministici.

 

Organo o tessuto

 

Criteri generici per la dose assorbita, Gy

 

Midollo osseo

0,2 Gy per radionuclidi con numero atomico Z 2' 90

2 Gy per radionuclidi con numero atomico Z :S 89

Polmoni

30

Colon

20

Tiroide

2

Feto

0,1

4 I valori di dose assorbita riportati in tabella si riferiscono alla dose rilasciata a seguito di esposizione interna acuta in un arco di tempo di 30 giorni a partire dalla data di esposizione che produrrà gravi effetti deterministici nel 5% degli individui esposti

5 Le misure protettive urgenti dovrebbero includere:
- esecuzione immediata di un controllo medico, con visite ed esami specialistici, e del conseguente trattamento medico;
- controllo della contaminazione;
- decorporazione immediata (rimozione o attenuazione della contaminazione interna), ove applicabile;
- registrazione dei dati clinici per un follow-up di lungo termine;
- assistenza psicologica.

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Decreto 29 agosto 1997 n. 338

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Decreto 29 agosto 1997 n. 338

Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

(GU n.234 del 07.10.1997)

Abrogazione

Decreto abrogato da Decreto 18 novembre 2014, n. 201 (GU n.15 del 20.01.2015)

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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 4/2023

ID 19886 | | Visite: 1690 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 4 del 26 Giugno 2023

ID 19886 | 27.06.2023 / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 26 Giugno 2023 (n. 4/2023):

26/06/2023 - n. 4 / 2023 - Destinatario: COBAS - Lavoro Privato
Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 d.lgs. n. 81/2008”. Seduta della Commissione del 22 giugno 2023.

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  “Art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008"

COBAS - Lavoro Privato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:

1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
- l’articolo 12, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che: “Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori com arativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;
- l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
- inoltre, il medesimo articolo 47, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 7, prevede che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”

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Luoghi di lavoro | Check List Titolo II Allegato IV D.Lgs. 81/08

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Allegato IV D Lgs  81 08

Luoghi di lavoro | Check List Titolo II Allegato IV D.Lgs. 81/08

ID 10102 | 13.02.2020

Check List di analisi conformità luoghi di lavoro Titolo II Allegato IV D.Lgs. 81/08.

TITOLO II - Luoghi di lavoro

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62 - Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente Decreto Legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Art. 67. - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio (N)

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

______________

Note all’Art. 67:
- articolo 67, come sostituito dal Decreto Legge n. 69/2013 (Decreto Fare).

CAPO II - SANZIONI

Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b).

L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

...

Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro

Ambienti di lavoro

Legenda

A - Applicabile
NA - Non applicabile
C - Conforme
NC - Non conforme

Stablit  e solidit

Porte e portoni

Gabinetti e lavabi

...

segue in allegato

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Precisazioni all'Interpello n. 20/2014 del 31.12.2014

ID 19888 | | Visite: 590 | Interpelli Sicurezza lavoro

Precisazioni all'Interpello n. 20/2014 del 31.12.2014

ID 19888 | 27.06.2023

Oggetto: art. 12D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Precisazioni.
A seguito della risposta all'interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di precisare quanto segue in merito alle rappresentanze sindacali aziendali''.

Si precisa che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione e designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, come espressamente previsto dall'art.47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette. 

Ing. Piegari

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Tecniche avanzate per la gestione dei serbatoi di stoccaggio atmosferico

ID 19337 | | Visite: 2255 | Documenti Riservati Sicurezza

Tecniche avanzate per la gestione dei serbatoi di stoccaggio atmosferico

Tecniche avanzate per la gestione dei serbatoi di stoccaggio atmosferico (verticali cilindrici di prodotti petroliferi e chimici)

ID 19337 | 29.03.2023 / In allegato Quaderno INAIL 20/2023

I serbatoi verticali di stoccaggio atmosferico sono sistemi di contenimento primari presenti in molti stabilimenti industriali, inclusi raffinerie, depositi petroliferi, impianti chimici e petrolchimici.

Oggetto specifico sono i serbatoi verticali cilindrici costruiti con materiali metallici destinati allo stoccaggio a pressione atmosferica di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido.

Gestione serbatoi stoccaggio verticali cilindrici 2023

Il quaderno, nella prima parte, presenta una rassegna delle tecnologie oggi disponibili per verifica integrità e sicurezza dei serbatoi, con particolare riguardo ai fondi, che in base all’esperienza operativa, risultano il componente più critico.

Nella seconda parte si presenta un approccio innovativo, sviluppato nell’ambito del progetto BRIC/2018/ID11, che consente una predizione più accurata delle condizioni del fondo durante la fase di esercizio.

Nell’ultimo capitolo molti consigli pratici per i gestori e per gli enti di controllo.

L’obiettivo di questo quaderno di ricerca è di divulgare i recenti risultati di ricerca sullo sviluppo di modelli di prognostica per serbatoi atmosferici, al fine di rendere più sicuro ed efficace il loro esercizio durante l’intero ciclo di vita.
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Oggetto specifico sono i serbatoi verticali cilindrici costruiti con materiali metallici destinati allo stoccaggio a pressione atmosferica di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido.

Queste attrezzature sono, ingannevolmente, ritenute più semplici rispetto alle più complesse caratterizzate da pressioni e temperature di esercizio beni più elevate. Anche la legislazione, sia per la costruzione che per l’esercizio è più blanda rispetto a quella degli apparecchi in pressione. I tempi di vita dei serbatoi sono ben più lunghi rispetto a quelli delle altre componenti d’ impianto. È noto che più a lungo un serbatoio è in servizio, più cresce la probabilità che i danneggiamenti dovuti alla corrosione, all’usura o alla fatica, che non sono rilevati per mancanza di rigorose ispezioni possano portare a probabilità di rottura non più accettabili. Mentre la corrosione esterna è facile da rilevare, il controllo dei danneggiamenti interni è molto più complesso e difficile. L’uso di tecnologie di misurazione innovative e di modelli prognostici potenti, può contribuire in modo significativo ad estendere nel tempo l’esercizio sicuro dei serbatoi di stoccaggio. Il presente quaderno illustra i risultati ottenuti, in particolare, dall’Unità Operativa dell’Università di Messina, all’interno del progetto MAC4PRO, finanziato da INAIL nell’ambito del bando BRIC 2018/ID11.

Nel presente quaderno non sono inclusi gli stoccaggi criogenici e quelli a bassa pressione, che presentano problematiche diverse. Dalla trattazione sono esclusi i serbatoi sferici, i serbatoi orizzontali, i serbatoi interrati o tumulati, i piccoli serbatoi in materiali plastici o compositi. Anche qui le analogie potrebbero essere molte, ma ci sono problemi particolari che meriterebbero indagini dedicate.

I serbatoi in pressione, soggetti peraltro ad una legislazione specifica, presentano invece problematiche del tutto diverse che non sono qui affrontate. L’approccio seguito nella ricerca, che include l’applicazione la statistica degli estremi combinata con l’inferenza Bayesiana, è potenzialmente estendibile ad altri sistemi di contenimento, tenendo conto delle caratteristiche meccaniche, dei materiali di costruzione, dei prodotti contenuti, delle condizioni ambientali e delle modalità di esercizio.

Tali estensioni saranno oggetto di future ricerche, ma non sono fuori dagli obiettivi del quaderno.

Il quaderno è destinato innanzitutto ai ricercatori che si occupano delle tematiche affrontate ovvero prevenzione delle perdite di contenimento nell’industria di processo, analisi quantitativa del rischio, scienza della corrosione, statistica predittiva. Si è cercato di avere uno stile agile e divulgativo in modo che la pubblicazione possa essere utile anche al mondo industriale, in particolare a responsabili e addetti di raffinerie, parchi serbatoi, stabilimenti petrolchimici, terminali e depositi costieri, personale qualificato per le prove non distruttive (PND), responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione di stabilimenti “Seveso”, consulenti della sicurezza, nonché analisti del rischio, ispettori e auditor, che hanno incarichi nell’ambito della legislazione Seveso.

_________

Indice degli argomenti

Introduzione

1. Inquadramento Tecnico Normativo
1.1 Norme Tecniche
1.1.1 Costruzione e modifica
1.1.2 Esercizio
1.2 Legislazione
1.2.1 Antincendio
1.2.2 Sicurezza del lavoro
1.2.3 Sicurezza industriale
1.2.4 Legislazione Navale
1.2.5 Legislazione ambientale
1.3. Prassi delle Autorità competenti
1.3.1 Doppi fondi
1.3.2 Nuovi materiali ed alternative ai doppi fondi
1.3.3 Indicazioni sull’ esercizio dei serbatoi

2 Stato dell’arte
2.1 Esperienza Operativa
2.1.1 Incidenti Rilevanti
2.1.2 Mancati Incidenti
2.2 Principali meccanismi di danno
2.2.1 Corrosività dei prodotti
2.2.2 Impurità nei prodotti
2.2.3 Biocorrosione interna
2.2.4 Altri danneggiamenti interni
2.2.5 Deterioramento Atmosferico
2.2.6 Deterioramento dovuto al suolo
2.3 Tecniche per il controllo dell’ integrità
2.3.1 Esame Visivo
2.3.2 Spessimetria ad ultrasuoni
2.3.3 Misure di Flusso Magnetico
2.3.4 Emissione Acustica
2.3.5 Misure robotizzate
2.3.6 Onde Guidate
2.4 Organizzazione delle verifiche e dei controlli
2.4.1 Ispezioni periodiche d’integrità
2.4.2 Ispezioni basate sul rischio RBI
2.4.3 Ispezioni Funzionali
2.4.4 Controlli quotidiani

3. Nuovi risultati per l’integrità dei fondi di serbatoi
3.1 Stato dell’arte della ricerca
3.2 Metodologia per la stima del tempo residuo di vita
3.2.1 Raccolta dati
3.2.2 Casi studio
3.2.3 Analisi dei dati e discussione
3.3 Modellazione sperimentale del fenomeno corrosivo
3.3.1 Preparazione e trattamenti iniziali dei provini
3.3.2 Predisposizione dei contenitori ed immersione dei provini
3.3.3 Estrazione dei provini e caratterizzazione
3.4 Strumenti sviluppati a supporto delle ispezioni

4. Suggerimenti e Indicazioni Pratiche
4.1 Per le autorità/enti di controllo
4.2 Per i gestori
4.3 Per costruttori/manutentori

Referenze

Fonte: INAIL

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Allegato riservato Tecniche avanzate per la gestione dei serbatoi di stoccaggio atmosferico.pdf
Quaderno INAIL 20 febbraio 2023
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UNI 10898-3

ID 19878 | | Visite: 1323 | News Prevenzioni Incendi

UNI 10898 3   Sistemi protettivi antincendio intonaco spruzzato

UNI 10898-3 / Sistemi protettivi antincendio intonaco spruzzato - In inchiesta pubblica (revisione della UNI 10898-3:2007)

ID 19878 | 24.06.2023

UNI 10898-3
Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati

La norma stabilisce le modalità di controllo dell'applicazione dei sistemi protettivi antincendio a base di intonaco spruzzato atte a verificarne la conformità alle specifiche di progetto, redatte in funzione dell'elemento da proteggere e del grado di resistenza al fuoco richiesto.

Revisione Ed. 2007 / Note

Giustificazioni:

La norma è stata uniformata nel testo e nella struttura alle altre due norme della stessa serie (parte 1 per i prodotti reattivi e parte 2 per le lastre).

Benefici attesi:

La norma contiene l'aggiornamento delle normative di riferimento e tre importanti novità:

1. È stato introdotto un metodo per la valutazione dell'adesione, denominato resistenza del sistema isolante spruzzato al distacco (descritto al punto B) che risultava assente nella versione precedente dove si richiedeva la prova di adesione, senza però definire una norma precisa per la sua valutazione. Questo metodo si ispira alla nota raccomandazione EGOLF SM 5/1999 (aggiornata con il documento 032-2018) spesso utilizzata per la definizione delle caratteristiche di adesione nelle marcature CE volontarie dei protettivi antincendio (ETA).

Nell'equazione di riferimento per la valutazione dell'adesione, sono state introdotte alcune modifiche al fine di renderla impiegabile nel range di prodotti utilizzati per la resistenza al fuoco strutturale

2. È stato introdotto un nuovo metodo per la valutazione della massa volumica del prodotto posato, basato sullo spirito della norma ISO 1183, rendendo la procedura più snella e, soprattutto, utilizzabili nei cantieri senza l'utilizzo di strumentazione costosa e complessa

3. È stato evidenziato in più punti che eventuali primer sono parte integrante del sistema e quindi devono essere oggetto di valutazione (in particolare per quanto previsto nel punto 4)

Vedi Documento

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41° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 19854 | | Visite: 1873 | Decreti Sicurezza lavoro

41° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 76 del 20 Giugno 2023

ID 19854 | 20.06.2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 Giugno 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 Giugno 2023, è stato adottato il quarantunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Cantieri temporanei o mobili: Campo di applicazione / Schemi

ID 13865 | | Visite: 12853 | Documenti Riservati Sicurezza

D Lgs  81 2008 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili   Scemi Campo di applicazione

D.Lgs. 81/2008 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili: Campo di applicazione / Schemi di lettura

ID 13865 | 17.06.2021 / Documento completo allegato

Il Documento allegato illustra con schema il campo di applicazione ed esclusioni del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 Cantieri temporanei o mobili

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (1)(2)(4)

g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (attività portuali / ndr)

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (Decreto MLPS 22 luglio 2014 / ndr) (3) (5) (6)

Note
(1) Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(4) Comma sostituito dall'art. 16 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
(5) Pubblicato il Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività (GU n. 183 dell'8 agosto 2014)
(6) Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.

Art. 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

Allegato X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Cantieri temporanei o mobili Fig  1

Fig. 1 - Schema di lettura campo applicazione cantieri temporanei o mobili

(1)
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonchè di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
(GU n.185 del 09-08-1999 - S.O. n. 151)

(2)
Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività
(GU n. 183 dell'8 agosto 2014)
_______

Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività
(GU n. 183 dell'8 agosto 2014)

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Fig. 2 - Schema di lettura campo applicazione "Decreto palchi"  Capo I - Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Art. 88 co. 2-bis. D.Lgs. 81/2008)

 

Cantieri temporanei o mobili Fig  2   Manifestazioni fieristiche

Fig. 3 - Schema di lettura campo applicazione "Decreto palchi"  Capo II - Manifestazioni fieristiche (Art. 88 co. 2-bis. D.Lgs. 81/2008)

...
segue in allegato

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Protezione delle mani nel settore metalmeccanico - Lista di controllo

ID 19835 | | Visite: 951 | Documenti Sicurezza Enti

Protezione delle mani nel settore metalmeccanico   Lista di controllo

Protezione delle mani nel settore metalmeccanico - Lista di controllo

ID 19835 | 17.06.2023 / In allegato

Nel settore metalmeccanico le lesioni alle mani e le malattie cutanee sono frequenti. L’uso di guanti appropriati e una protezione ottimale possono fare molto per contrastare questi problemi.

I pericoli principali:
. pericoli di natura meccanica (lesioni dovute a spigoli vivi, oggetti ruvidi e appuntiti, trucioli, lame di coltelli e altri utensili da taglio)
- pericoli di natura termica
- pericoli di natura chimica (irritazioni cutanee, allergie, ustioni dovute a contatto con prodotti chimici o vapori ecc.)
- mancato uso dei guanti protettivi
- inadeguatezza dei guanti protettivi

Con la lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo.
...
segue in allegato

Fonte:; SUVA 2015

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PLE nei cantieri

ID 3954 | | Visite: 8484 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

PLE nei cantieri / L'uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili

ID 3954 | 29.04.2017

La pubblicazione promuove l'uso efficace e sicuro delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili illustrando il quadro legislativo di riferimento, tipologie delle piattaforme, criteri di scelta e modalità d'uso, elementi da considerare nella valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e procedure operative.

Nel compiere lavori in quota nei cantieri si va sempre più diffondendo l’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili - acronimo italiano PLE, acronimo anglosassone MEWP (in gergo autocestello), sia per eseguire attività a grandi altezze, in alternativa ad opere provvisionali, quali i ponteggi, sia per l’esecuzione di lavorazioni a quote relativamente basse, in sostituzione di scale e ponti su ruote (cosiddetti trabattelli).

Le tipologie di macchine offerte dal mercato e disponibili anche a noleggio sono molteplici e presentano caratteristiche molto diverse tra loro.

Per utilizzare in piena sicurezza una piattaforma di lavoro mobile elevabile devono essere presi in considerazione vari elementi. Alcuni di questi sono correlati alla tipologia e alle caratteristiche della macchina utilizzata; altri all’ambiente di lavoro; altri ancora alla tipologia di lavoro da eseguire con l’ausilio della PLE.

Molti di questi elementi, se non correttamente considerati e valutati, possono causare infortuni gravissimi, anche mortali.
Tra le cause più frequenti di incidenti si annoverano:

- il ribaltamento della macchina dovuto a errato posizionamento o stabilizzazione o a cedimento del terreno e il cedimento o ribaltamento causato da sovraccarico;
- il ribaltamento durante la fase di carico o scarico su mezzi di trasporto;
- l’urto con altri mezzi in movimento;
- l’urto con strutture fisse;
- l’intrappolamento tra la base e la struttura;
- la discesa incontrollata per guasto ai componenti;
- l’intrappolamento con parti mobili;
- le cadute dal cestello;
- la folgorazione per contatto con linee elettriche in tensione;
- la manutenzione carente e i cedimenti strutturali.

Questa pubblicazione vuole offrire a tutti gli addetti ai lavori le conoscenze di base in materia, primo tassello fondamentale per maturare competenze specifiche atte a consentire l’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili in elevato.

INAIL 2016

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INAIL 2017
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23986 | 05 Giugno 2023

ID 19826 | | Visite: 1348 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2023, n. 23986

Amputazione di due dita durante l'utilizzo del macchinario per la produzione della pasta. Mancanza di un presidio idoneo a segregare le parti taglienti

...

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -
Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a (Omissis);
B.B. nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Dr. CAPPELLO GABRIELLA;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dr. CASELLA Giuseppina, con le quali si è chiesto il rigetto.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Chieti aveva condannato A.A. e B.B., nelle rispettive qualità di dirigente delegato alla sicurezza e amministratore della PASTIFICIO MIGLIANICO Srl , per le lesioni subite dal lavoratore C.C., aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionate per colpa generica e specifica (violazione dell'art. 71, comma 1, in riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 6.1).

In particolare, si è contestato ai predetti di aver consentito l'utilizzo del macchinario "Braibanti" per la produzione della pasta lunga, dotato di dispositivo di taglio a due lame, privo di adeguato sistema di protezione atto a evitare il contatto accidentale con le mani dell'operatore, così ponendo le condizioni di pericolo a causa delle quali il C.C., intento alle mansioni lavorative presso detto macchinario, per ripulire il sistema di taglio dall'impasto accumulatosi in eccedenza, entrava in contatto con le lame, procurandosi l'amputazione del IV e del V dito della mano sinistra (in (Omissis)).

2. Gli imputati hanno proposto ricorsi, con unico atto e stesso difensore, formulando quattro motivi.

Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della normativa di settore e della congruità rispetto ad essa delle misure organizzative adottate. In sentenza difetterebbe un'analisi sulla natura e le caratteristiche del macchinario e dei sistemi di sicurezza da installare per evitare contatti accidentali con ingranaggio in movimento. Si assume che i giudici territoriali non avrebbero effettuato la doverosa verifica delle adottate misure organizzative, intese come complesso delle procedure di produzione e le istruzioni tecniche per l'utilizzo dei macchinari, e neppure accertato se il datore di lavoro avesse preso in considerazione la gestualità del lavoratore in relazione alla singola fase lavorativa. Nella specie, dalla visione del rapporto fotografico emergerebbe che la struttura del macchinario e il posizionamento del c.d. "gruppo" erano tali da garantire la interdizione dell'operatore, la fase lavorativa in questione non richiedendo che il lavoratore si avvicinasse alla macchina. Inoltre, le istruzioni da seguire per la produzione della pasta lunga erano riportate in dettaglio nel doc. n. 4 prodotto dalla difesa, dal suo esame emergendo che il datore di lavoro aveva adottato tutte le misure organizzative di cui al punto 6.5. dell'art. 5, D.Lgs. n. 81 del 2008, richiamato dall'art. 70, comma 2 e dall'art. 71, comma 3.

Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla prevedibilità dell'evento lesivo, in relazione all'area di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia. La valutazione del rischio era stata effettuata con riferimento alla lavorazione specifica, il lavoratore non doveva compiere la manovra posta in essere, avendo disatteso le direttive datoriali, in tal modo violando il modello collaborativo che impone anche al lavoratore di contribuire alla sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi fondamentali, quali la circostanza che il DVR prevedeva la teorica lesività delle componenti meccaniche in movimento, che la produzione di pasta lunga non richiedeva la presenza del lavoratore all'interno della zona in cui si trovavano gli ingranaggi in movimento, infine, che il C.C. era un lavoratore esperto. La sua condotta, dunque, non fu esorbitante e imprevedibile secondo la difesa, mentre la Corte d'appello, a fronte della scheda delle istruzioni e delle testimonianze dei lavoratori, compresa la persona offesa, e dell'imputato A.A., tutte concordi nel sostenere che la zona dei coltelli era di difficile accesso e che l'operazione posta in essere dal C.C. esulava dalle mansioni affidategli, avrebbe omesso di valutare correttamente il ciclo produttivo, ritenendo quel rischio connesso alle mansioni affidategli.

Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi sempre con riferimento alla causalità alternativa rappresentata dal comportamento esorbitante del C.C., ribadendo l'omessa considerazione di elementi probatori che, viceversa, avrebbero delimitato il rischio da gestire e consentito di accertare la eccentricità della condotta del lavoratore rispetto alla lavorazione specifica. Osserva la difesa che la eliminazione o la riduzione dei rischi può avvenire sia con azioni di natura strutturale (interventi sulle attrezzature) protettiva, ma anche di natura organizzativa e, nella specie, la Corte avrebbe omesso di considerare il DVR e la scheda delle istruzioni per la produzione della pasta lunga.

Ancora una volta, il deducente rileva che la zona coltelli era di difficile accesso; che l'operazione posta in essere dal C.C. non doveva essere effettuata, lo stesso avendo affermato di avere commesso un errore; che gli imputati hanno fatto tutto quanto in loro potere per rendere sicuro il ciclo produttivo; che la macchina era automatica e non aveva bisogno di omologazione, essendo stato costruito prima del 1996.

Infine, con il quarto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla ritenuta responsabilità della D.D., la quale non ricopriva più, al momento dell'infortunio, la posizione di vertice dell'azienda, rilevando altresì che il A.A. era stato nominato responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto.

Diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La Corte territoriale ha richiamato la sentenza appellata e la ricostruzione dei fatti ivi operata alla stregua delle prove dichiarative e documentali acquisite. Nella specie, è incontestato infatti che il C.C. aveva posto in essere una manovra pericolosa: egli aveva, cioè inserito la mano in prossimità delle lame senza interromperne il funzionamento. E' tato poi accertato che il macchinario da impiegarsi nel procedimento di lavorazione della pasta non era dotato di un presidio idoneo a intercludere l'accesso alla zona delle lame in movimento da parte dell'operatore. Era, inoltre, emerso che l'iniziativa scorretta del lavoratore era stata motivata dalla necessità di ripulire il sistema dall'eccedenza di impasto accumulatosi. Ancora, l'organo ispettivo aveva imposto l'installazione di un apposito cancello per impedire l'accesso alla macchina in funzione, la documentazione fotografica avendo dimostrato che, considerata l'altezza, per scavalcare il presidio imposto dall'Ispettorato, sarebbe stata necessaria una scala, con la conseguenza che tale tipo di interdizione avrebbe certamente scongiurato la pericolosa iniziativa del lavoratore.

Quanto, poi, alla D.D., la Corte territoriale ha osservato che la stessa non era più legale rappresentante del pastificio da meno di un mese prima dell'infortunio, con la conseguenza che le omissioni etiologicamente ricollegate all'evento erano da ricondursi anche alla sua condotta, non potendosi ritenere che l'omessa predisposizione dei necessari presidi fosse da addebitare a decisioni assunte in quel non apprezzabile lasso temporale.

3. I motivi sono tutti manifestamente infondati.

La stringatezza della motivazione della sentenza impugnata è ampiamente giustificata dalla chiarezza della ricostruzione fattuale, correttamente valutata dai giudici territoriali alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, con riferimento alla idoneità del comportamento scorretto del lavoratore a interrompere il nesso etiologico tra la condotta contestata e l'evento.

Sul punto, non è ultroneo ricordare, quanto alla cornice normativa di riferimento che, secondo l'art. 71, "Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie" e che, in base al punto 1 dell'allegato 6, tali attrezzature devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone.

Pertanto, il rischio del quale si discute (quello cioè dell'accessibilità da parte del lavoratore addetto alla produzione della pasta lunga alle parti taglienti in movimento del macchinario specificamente impiegato per detta lavorazione) era certamente governabile da parte datoriale, oltre che assolutamente prevedibile, considerata la tipologia di lavorazione (produzione di pasta) e non essendo stata contestata la possibilità di accumuli di impasto durante la lavorazione stessa.

Inoltre, la ricostruzione dell'addebito riconosciuto in capo ai soggetti chiamati a gestire tale specifico rischio è del tutto corretta in diritto (non essendo state formulate doglianze che aggrediscano la coerenza del ragionamento probatorio con i dati fattuali esposti anche mediante il rinvio alla sentenza appellata e neppure la sua logicità o che ne prospettino una contraddittorietà, vizi peraltro non riscontrabili).

La ricostruzione in diritto è, poi, del tutto coerente con l'orientamento andatosi consolidando nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'efficacia interruttiva del comportamento del lavoratore e sugli obblighi di collaborazione gravanti sul medesimo. Infatti, è certamente vero che - in materia di prevenzione antinfortunistica - si è passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facciano un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà), a un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20), il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia (sul punto, sez. 4 n. 8883 del 10/2/2016, Santini, Rv. 266073). In altri termini, si è passati, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 626 del 1994 e, poi, del T.U. 81/2008, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

Tuttavia, da tali principi non possono trarsi le conseguenze in diritto che la difesa, in più passaggi del ricorso, ha inteso trarne. Ciò che va, infatti, fermamente ribadita in questa sede, è la perdurante validità del principio secondo il quale non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272222).

In ordine, poi, alla prevedibilità, deve pure ricordarsi, alla stregua del diritto vivente, che la necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261106-01) e che essa, in tema di colpa, va valutata avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali (sez. 4, n. 49707 del 4/11/2014, Incorvaia, Rv. 263283; n. 20270 del 6/3/2019, Palmeri, 276238; n. 9745 del 12/11/2020, dep. 2021, Dutu, Rv. 280696).

4. La risposta approntata dalla Corte d'appello alle doglianze formulate con il gravame di merito in ordine all'efficacia interruttiva dell'azione del lavoratore rispetto al nesso causale tra la condotta addebitata e l'evento (reiterate in ricorso) è del tutto allineata con i principi testè richiamati: nella specie, il lavoratore non ha posto in essere una condotta che ha concretizzato un rischio imprevedibile ed eccentrico, come la difesa ha reiteratamente affermato, anche facendo leva sulle ammissioni di errore della stessa persona offesa. Questa, infatti, ha certamente agito nel contesto delle lavorazioni espressamente assegnategli; di esse i gestori del rischio erano pertanto edotti; il C.C. aveva disatteso, per imprudenza e negligenza, le istruzioni disponibili sul corretto utilizzo del macchinario; tale imprudenza/negligenza non può considerarsi di per sè eccentrica o imprevedibile, anche avuto riguardo alla possibilità di accumulo di impasto nei meccanismi; il macchinario era certamente privo di un presidio idoneo a segregare le parti taglienti durante il funzionamento e a prevenirne il contatto con l'operatore; tale evenienza era del tutto prevedibile, siccome riguardante un comportamento imprudente da parte di un lavoratore addetto proprio a quella lavorazione.

5. Infine, quanto alla posizione dell'amministratore delegato, va intanto premesso che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit., Rv. 261107-01; sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, david, Rv. 275279). In tale contesto, però, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit., Rv. 261109-01, in fattispecie in cui la Corte ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'amministratore delegato, dei dirigenti aziendali e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la morte di alcuni dipendenti provocata dalla mancata adozione di efficaci misure antincendio sottovalutate nel documento di valutazione dei rischi).

Ciò posto, va rilevato che la doglianza formulata nell'interesse dell'imputata D.D. si risolve nella ripetitiva prospettazione della impossibilità di ritenerne la posizione di gestore del rischio per il sol fatto che il ruolo datoriale ricoperto era cessato qualche giorno prima dell'infortunio. Tale tema è stato affrontato dalla Corte d'appello con risposta del tutto congrua, avuto riguardo alla natura della violazione riscontrata, inerente cioè alla mancata previsione di un presidio idoneo a scongiurare un rischio governabile. Trattasi di omissione che neppure la difesa ha preteso di ricollegare a un'iniziativa adottata pochi giorni prima dell'infortunio e che va certamente ricondotta alla organizzazione della procedura lavorativa di cui si discute, predisposta allorquando l'imputata ricopriva il ruolo gestionale al quale è collegata la sua responsabilità.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2023

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Allegato riservato Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23986 2023.pdf
 
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Regolamento (CE) n. 1338/2008

ID 19821 | | Visite: 972 | Legislazione Sicurezza UE

Regolamento (CE) n. 1338/2008

ID 19821 | 15.06.2023 / In allegato

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 354, 31.12.2008)
_______

Modificato da:

- M1 Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 (GU L 261I 1 14.10.2019)

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Legge 8 giugno 2023 n. 84

ID 19917 | | Visite: 1173 | Legislazione Sicurezza

Legge 8 giugno 2023 n  84

Legge 8 giugno 2023 n. 84 / Ratifica Convenzioni Salute e Sicurezza sul lavoro - ILO 155/1981 / ILO 187/2006

ID 19917 | 03.07.2023 / In allegato

Legge 8 giugno 2023 n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 

(GU n.153 del 03.07.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023

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Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione

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Rtischi elementi mobili

Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione

ID 14510 | 10.09.2021 / Documento completo allegato

Rischi elementi mobili: è possibile adottare, in determinati contesti, misure di sicurezza alternative alla protezione/segregazione (secondo il D.Lgs. 81/2008).

La recente Sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021) stabilisce fondato il ricorso della condanna del DL per un infortunio del lavoratore addetto ad una macchina curvatubi che frequentemente, per esigenze di lavorazione, doveva rimuovere le protezioni a fotocellule, ma erano previste altre misure sicurezza in tale caso, secondo quanto previsto dal punto 6.5 dell’Allegato V D.Lgs. 81/2008.

La Sentenza di 2° grado impugnata aveva trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

Rischi elementi mobili (per effettive esigenze di lavorazione/in estrema ratio)

è possibile valutare, per effettive esigenze di lavorazione, altre misure di riduzione del rischio alternative alla protezione/segregazione (Allegato V D.Lgs. 81/2008 pp. 6.2, 6.5

Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021
...

2.1. Violazione dell'art. 590 cod. pen. e del par. 6.5 dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione per l'omessa valutazione del particolare funzionamento bifasico della macchina curvatubi quale motivo principale della temporanea disattivazione delle fotocellule di sicurezza della macchina e della sostituzione con altre misure preventive, in conformità al par. 6.5 Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008.

La sentenza impugnata, pertanto, ha trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

La sentenza impugnata si è limitata a considerare lo svolgimento dell'infortunio durante una lavorazione specifica e, solo su questo dato, ha escluso l'impossibilità di una completa segregazione delle aree pericolose.
....
Vedi tutta a seguire o al link Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021

Allegato V D.Lgs. 81/2008

6. Rischi dovuti agli elementi mobili

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.

6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.

6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

Rischi elementi mobili   01

(*) Il p. 6.4 prevede che nei casi p. 6.2 e p. 6.5 (di natura residuale) occorre:
- un organo di comando di arresto a immediata portata
- un’efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile (se elevata inerzia)

(**) Formazione specifica, Procedure, Segnaletica, ecc
...

Rischi elementi mobili   02

Direttiva 2006/42/CE

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili

Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.

Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.

Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
...

...

segue in allegato

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UNI 10898-1 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti

ID 18862 | | Visite: 9147 | Prevenzione Incendi

UNI 10898 1 2023 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti

UNI 10898-1:2023 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti / Modalità controllo applicazione - Rev. 06.2023

ID 18862 | Rev. 1.0 del 24.06.2023 / Documento completo allegato

Documento sui sistemi protettivi antincendio (sistemi intumescenti / vernici intumescenti), con note tecniche/normative ed estratto norma UNI 10898-1. (aggiornato UNI 10898-1:2023 Giugno 2023)

Update Rev. 1.0 del 24.06.2023

Documento aggiornato alla nuova edizione della norma UNI 10898-1:2023

Edizione 2023 della UNI 10898-1 che ha sostituito l’Edizione 2012 / Note

Giustificazioni:

La revisione contiene alcuni cambiamenti formali, l'aggiornamento delle normative di riferimento e tre importanti novità (con riferimento alle norme UNI EN ISO 2409 e UNI EN ISO 16276-2:

1) introduzione di un metodo alternativo per la valutazione dell'adesione, denominato resistenza del sistema reattivo al distacco;
2) sono stati cambiati i minimi risultati accettabili delle prove di adesione secondo UNI EN ISO 4624;
3) è stata introdotta una metodologia per la valutazione dell'adesione e/o della resistenza al distacco. Infine sono stati cambiati alcuni punto di misura (posizione e numero) per rendere più agevoli le operazioni di verifica e controllo.

Benefici attesi:

La norma necessitava un aggiornamento sia per quanto riguarda i riferimenti normativi (con l'uscita di nuove norme di valutazione dei protettivi per specifiche tipologie di elementi portanti in acciaio) sia per renderla più semplice da utilizzare e sia, infine, per modificare i valori minimi di adesione che, nella versione precedente, non erano differenziati per tipo supporto.

Ci si aspetta un maggiore uso di questa norma da parte di applicatori, direttori lavori e professionisti antincendio, in particolare per quanto riguarda il controllo dell'adesione, per il quale è stata introdotto un metodo molto efficace e altrettanto semplice e veloce.

UNI 10898-3 / In inchiesta pubblica (revisione della UNI 10898-3:2007)

UNI 10898-3
Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati

La norma stabilisce le modalità di controllo dell'applicazione dei sistemi protettivi antincendio a base di intonaco spruzzato atte a verificarne la conformità alle specifiche di progetto, redatte in funzione dell'elemento da proteggere e del grado di resistenza al fuoco richiesto.

Giustificazioni:

La norma è stata uniformata nel testo e nella struttura alle altre due norme della stessa serie (parte 1 per i prodotti reattivi e parte 2 per le lastre).

Benefici attesi:

La norma contiene l'aggiornamento delle normative di riferimento e tre importanti novità:

1. È stato introdotto un metodo per la valutazione dell'adesione, denominato resistenza del sistema isolante spruzzato al distacco (descritto al punto B) che risultava assente nella versione precedente dove si richiedeva la prova di adesione, senza però definire una norma precisa per la sua valutazione. Questo metodo si ispira alla nota raccomandazione EGOLF SM 5/1999 (aggiornata con il documento 032-2018) spesso utilizzata per la definizione delle caratteristiche di adesione nelle marcature CE volontarie dei protettivi antincendio (ETA).

Nell'equazione di riferimento per la valutazione dell'adesione, sono state introdotte alcune modifiche al fine di renderla impiegabile nel range di prodotti utilizzati per la resistenza al fuoco strutturale

2. È stato introdotto un nuovo metodo per la valutazione della massa volumica del prodotto posato, basato sullo spirito della norma ISO 1183, rendendo la procedura più snella e, soprattutto, utilizzabili nei cantieri senza l'utilizzo di strumentazione costosa e complessa

3. È stato evidenziato in più punti che eventuali primer sono parte integrante del sistema e quindi devono essere oggetto di valutazione (in particolare per quanto previsto nel punto 4)

Vedi

UNI 10898-1:2023
Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell’applicazione Parte 1: Sistemi intumescenti

La norma stabilisce le modalità di controllo dell’applicazione dei sistemi protettivi antincendio di tipo intumescente, atte a verificarne la conformità alle specifiche di progetto, redatte in funzione dell’elemento da proteggere e del grado di resistenza al fuoco richiesto.

La normativa antincendio attualmente in vigore in Italia e in Europa, non prevede data di scadenza per trattamenti di protezione, destinati a conferire resistenza al fuoco a qualsiasi tipo di struttura. Le prove di invecchiamento accelerato in laboratorio ed a test di invecchiamento naturale su strutture non si evidenzia il decadimento delle prestazioni di isolamento termico ed intumescenza nel tempo.

Secondo le ultime disposizioni legislative in materia antincendio è necessario verificare che durante l’esercizio, il rivestimento applicato si mantenga integro e non presenti zone danneggiate per urti, abrasioni o deterioramenti dovuti all’azione di agenti atmosferici (es. infiltrazioni d’acqua): in tal caso è necessario ripristinare l’integrità del rivestimento.

Norme della serie UNI 10898-X

UNI 10898-1:2023
Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi intumescenti

UNI 10898-2:2013 
Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi in lastre  

UNI 10898-3:2007
Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi isolanti spruzzati

Premessa

Sistemi protettivi antincendio intumescenti

UNI 18898 1 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti 01

Si tratta in generale di vernici intumescenti (UNI 10898-1:2012)

Sistemi di protezione dal fuoco: pitture ignifughe e pitture intumescenti

I materiali con proprietà di intumescenza e ignifuganti rientrano tra le possibilità offerte per la protezione degli edifici dal rischio incendi.

Per protezione dal fuoco si intendono, infatti, tutti quegli interventi atti a contenere i danni derivanti da un incendio (attiva e passiva)

Intumescente deriva dal latino intumescens e si riferisce al rigonfiamento provocato dalle sostanze chimiche contenute nei materiali che hanno questa proprietà.

Durante la carbonizzazione, infatti, al raggiungimento di temperature superiori ai 200°C i reagenti chimici contenuti nel film di rivestimento generano una schiuma carboniosa che lo fa rigonfiare fino a raggiungere uno spessore pari a 100 volte tanto quello iniziale, creando così una barriera al calore che rallenta la propagazione della fiamma.

Ignifugo è un termine che deriva dal latino "ignis", fuoco.

Il comportamento delle vernici ignifughe è diverso, in quanto esse aumentano la capacità di reazione dell'elemento strutturale, riducendo la sua capacità di combustione.
_______

Strutture in legno / Sistemi protettivi antincendio

Il legno ha un'elevata combustibilità e per questo ha una velocità di carbonizzazione molto forte, che comporta una riduzione della sua sezione, ma allo stesso tempo questa proprietà fa sì che tale materiale contribuisca alla rapida propagazione di un incendio.

Per arginare questo problema, in fase di progettazione si possono sovradimensionare le strutture. Quando ciò non fosse possibile, si può sempre optare per l'applicazione di sistemi passivi, quali pannelli, intonaci spessi e pastosi o appunto le pitture. Nel caso del legno si parla di pitture che sono allo stesso tempo intumescenti e ignifuganti, proprio in virtù delle caratteristiche di questo materiale.

Strutture in acciaio / Sistemi protettivi antincendio

L'acciaio è un materiale molto impiegato in edilizia, soprattutto per grandi strutture, grazie alle sue caratteristiche di resistenza e duttilità, ma purtroppo al raggiungimento di alte temperature, superiori ai 500°C, tali proprietà vengono meno, arrivando al collasso della struttura molto velocemente.

Anche in questo caso si ricorre a sistemi attivi di prevenzione incendi o si procede con la messa in opera di sistemi passivi, come pannelli, intonaci o pitture intumescenti,

Strutture in cemento armato Sistemi protettivi antincendio

Il cemento armato di per sé ha un ottimo comportamento di resistenza al fuoco, per cui in caso di incendio è un materiale molto sicuro.

L'acciaio, invece, come già detto, non ha le stesse caratteristiche, per cui la combinazione tra i due materiali nel cemento armato rende il tutto più vulnerabile

La soluzione è da ricercare nello spessore da dare al copriferro, che dovrebbe essere aumentato, aggiungendo calcestruzzo o utilizzando vernici intumescenti che portano l'acciaio ai livelli di resistenza del calcestruzzo stesso.

Sistemi di protezione passiva strutture in acciaio

I sistemi di protezione passiva dal fuoco vengono spesso applicati alle strutture in acciaio per limitare l’incremento di temperatura raggiunta dall’acciaio durante un incendio, grazie alla loro ridotta conducibilità termica e/o funzionando come elementi di compartimentazione verticale e orizzontale, consentendo un conseguente aumento del tempo di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.

L’adozione di sistemi di protezione passiva per le strutture di acciaio è spesso necessaria quando si eseguono le verifiche con l’approccio prescrittivo ai sensi delle regole tecniche emanate per le varie attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco. Applicando l’approccio prestazionale, invece, basato sulla definizione realistica del modello di incendio, relativo all’effettivo carico di incendio, e su una modellazione strutturale avanzata, capace di considerare anche la ridistribuzione delle sollecitazioni consentita dalla duttilità delle strutture metalliche, si possono ottimizzare le scelte dei sistemi di protezione passiva ed, in alcuni casi, eliminarli del tutto.

I più comuni sistemi di protezione passiva di elementi strutturali di acciaio sono riconducibili alle seguenti due famiglie principali:

a) schermi o membrane;
b) rivestimenti.

Più nello specifico gli schermi si dividono in base all’orientamento: membrane orizzontali o controsoffitti; membrane verticali o schermi. I rivestimenti (Figura 1), invece, vengono suddivisi in base alle tipologie applicative:

- intonaco a spruzzo;
- lastre in calcio-silicato;
- vernici intumescenti.

UNI 18898 1 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti 02

Fig. 1 - Rivestimenti - tipologie / norme controllo dell’applicazione

Note

Spessore rivestimento protettivo

Attraverso i rapporti di valutazione, documenti di carattere sperimentale specifici per ciascun prodotto testato, è possibile dimensionare lo spessore di protettivo da applicare agli elementi oggetto di adeguamento, in funzione delle variabili: temperatura critica, fattore di sezione, classe di resistenza.

Tali documenti sono di supporto al professionista, e si presentano, generalmente, come tabelle.

Queste valutazioni tecniche derivano da prove di laboratorio condotte da produttori di vernici intumescenti secondo le seguenti norme (vedi anche marcatura CE volontaria su EAD 350402-00-1106)

EN 13381-4: “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. Parte 4: rivestimenti protettivi applicati su strutture in acciaio”.

EN 13381-8: “Metodi di verifica del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali. Parte 8: rivestimenti reattivi applicati su strutture in acciaio”.

Norme della serie EN 13381-X

UNI EN 13381-1:2020
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 1: Membrane di protezione orizzontali

UNI EN 13381-2:2014
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 2: Membrane di protezione verticali

UNI EN 13381-3:2015
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 3: Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo

UNI EN 13381-4:2013
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 4: Protettivi passivi applicati ad elementi di acciaio

UNI EN 13381-5:2014
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 5: Protezione applicata ad elementi compositi di calcestruzzo/lastre profilate di acciaio

UNI EN 13381-6:2012
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 6: Protezione applicata a colonne cave di acciaio riempite con calcestruzzo

UNI EN 13381-7:2019
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 7: Protezione applicata ad elementi di legno

UNI EN 13381-8:2013
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 8: Protettivi reattivi applicati ad elementi di acciaio

UNI EN 13381-9:2016
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 9: Sistemi di protezione al fuoco applicati a travi di acciaio con anima forata

UNI EN 13381-10:2020
Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 10: Protezione applicata alle barre di acciaio massiccio in tensione

Durata / Durabilità

Non è possibile definire un valore di “durata” in termini assoluti, si indica invece una “durabilità”, intesa come tempo intercorrente fra l’applicazione ed il primo importante intervento di manutenzione.

Per le vernici intumescenti si indica una vita utile presunta di 10 anni (previsto anche dalle ETA European Techinal Assessment 13/0198 punto 2) (vedi allegato ETAG 018-2 / EAD 350402-00-1106) a condizione che vengano rispettate le istruzioni del produttore per l’installazione e la manutenzione.

Le indicazioni di vita utile non vanno interpretate come “garanzia”, la durabilità pertanto va intesa come un’indicazione utile nella stesura di un programma di manutenzione.

A seguito dell’esecuzione dei trattamenti antincendio, mediante applicazione di intonaci/pitture intumescenti devono essere rilasciati i seguenti documenti:

- Relazione di calcolo;
- PIN 2.2-2023 - CERT. REI;
- PIN 2.3 2018 - DICH. PROD.

Vantaggi

Soluzione estremamente pratica per aumentare la resistenza al fuoco delle strutture in particolar modo per quelle già esistenti.

Criticità

A. Autorizzazione alla commercializzazione del prodotto

- Omologazione antincendio o marcatura CE obbligatoria non prevista
- Nessun procedimento di controllo obbligatorio sulla produzione
- Il Produttore è obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto a prova
- Eccezione per le lastre di gesso rivestito per le quali esiste una norma di prodotto (EN 520) e l’obbligo della marcatura CE. Attenzione nessuna indicazione della prestazione delle lastre usate come protettivo strutturale è contenuta nella documentazione obbligatoria con la marcatura CE (solo reazione al fuoco)
- per tutti i protettivi esiste la possibilità di marcare CE il prodotto tramite il rilascio dell’ETA European Techinal Assessment 13/0198 (vedi allegato ETAG 0-18-2 / EAD 350402-00-1106) relativa ad elementi di acciaio.

B. Installazione / posa in opera del prodotto

- Non è obbligatoria di qualificazione per gli installatori (e i manutentori) e spesso sono carenti le  schede di prodotto per quanto riguarda le procedure di installazione sui vari supporti (si veda Il Modello DICH.RIV.PROT-2004 (allegato))
- Dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco (non più obbligatorio, da utilizzare per la Dichiarazione di corretta posa in opera)

C. Manutenzione

- Assenza di informazioni riguardanti la durabilità
- Schede di prodotto carenti per quanto riguarda i controlli periodici sui sistemi protettivi (dire protezione passiva non significa protezione eterna o indistruttibile)
- Trascuratezza generalizzata dei proprietari nel provvedere alla conservazione del protettivo

D. Collaudo

- Occasionali controlli in corso d’opera.
- Scarsa conoscenza di procedure unificate per l’esecuzione di verifiche della posa in opera.

UNI 18898 1 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti 08
Fig. 2 - Omologazione e marcatura CE ETA / stato
_________

Figure coinvolte

Produttore
- Rapporto di prova Dichiarazione di conformità (da consegnare al Direttore dei lavori, ecc)
- Scheda prodotto (da consegnare Installatore)

Installatore
- mod DICH.RIV.PROT - 2004 (non più previsto)

Direttore dei lavori / ecc
- mod DICH.PROD. - 2018

Progettista antincendio
- Relazione di calcolo
- mod CERT.REI. - 2023
- mod DICH.PROD. - 2018
- mod DICH.RIV.PROT - 2004 (non più previsto)
- Rapporto di prova

Vernici intumescenti e Codice di Prevenzione Incendi

Nota DCPREV prot. n. 9962 del 24-07-2020

Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. - Capitolo S.2 - Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi.
_______

In riscontro a taluni quesiti pervenuti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi.

A. Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali non protetti. In questo caso devono essere sempre considerate le sollecitazioni indirette che si generano per deformazioni o espansioni, imposte o impedite, durante l’esposizione alle curve naturali d’incendio, così come indicato al punto S.2.8.1, salvo i casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli; le sollecitazioni indirette vengono normalmente portate in conto nelle modellazioni termo-strutturali dell’intera struttura o di sottostrutture significative, mentre ciò non avviene nei modelli analitici su singoli elementi che, per tale motivo, non sono applicabili (vedasi punto S.2.8.1) con incendi naturali, ad eccezione dei casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli.

B. Utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali con protettivi (ad es. vernici intumescenti, intonaci protettivi, lastre, ecc.).

Sono in corso diverse attività di ricerca, sia nell’industria e sia nel mondo accademico, finalizzate a verificare se e come si potrà procedere alle verifiche di elementi protetti esposti ad incendi naturali; ad oggi, oltre a tenere conto delle considerazioni riportate nel punto precedente, ciò non è possibile per i seguenti motivi:
- essendo i protettivi certificati sperimentalmente con curve nominali, i cui esiti sono sintetizzati nei relativi rapporti di valutazione, non è possibile certificare in alcun modo le proprietà, di aderenza e di comportamento di un protettivo a temperature ed a gradienti differenti da quelli di una curva nominale, che, contrariamente a quelle naturali, è strettamente crescente;
- inoltre, non è noto il comportamento (aderenza e variazione delle proprietà fisiche e chimiche con la temperatura) dei protettivi in fase di raffreddamento (fattore necessario ed ineludibile quando la verifica della resistenza al fuoco viene effettuata con esposizione alla curva naturale di incendio).
...

Decreto 3 agosto 2015

G.1.12 Resistenza al fuoco

curva nominale: curva adottata per la classificazione delle opere da costruzione e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale;

curva naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento antincendio.

UNI 10898-1:2023

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma stabilisce le modalità di controllo dell’applicazione dei sistemi protettivi antincendio di tipo reattivo, atte a verificarne la conformità alla specifica di progetto prevista nel progetto antincendio, riportante, fra le altre, le caratteristiche e lo spessore del sistema reattivo da applicare, in funzione della resistenza al fuoco, del tipo di supporto, delle sue dimensioni e dello schema statico.

Il metodo si applica a qualunque sistema protettivo antincendio di tipo reattivo posato in opera su qualsiasi elemento costruttivo, purché in presenza di una specifica di progetto prevista nel progetto antincendio, redatta in funzione degli elementi costruttivi da proteggere e del grado di resistenza al fuoco richiesto.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti.

3.1 sistema protettivo antincendio:

Materiale o combinazione di materiali applicati alla superficie di un elemento costruttivo allo scopo di migliorarne la resistenza al fuoco

3.2 scheda tecnica del sistema protettivo antincendio:

Documento emesso dal produttore per trasmettere le informazioni generali e le caratteristiche descrittive del sistema protettivo antincendio da applicare alla superficie di un elemento costruttivo, incluse le modalità di preparazione della superficie da trattare e le indicazioni riguardanti la compatibilità del sistema protettivo antincendio con eventuali altri prodotti, quali fondi di adesione o primer anticorrosivi, impiegati sul supporto da trattare

3.3 procedura di applicazione:

Documentazione tecnica emessa dal produttore nella quale siano indicati i criteri tecnici e le modalità operative per eseguire la corretta applicazione del sistema protettivo antincendio su un determinato supporto. La procedura di applicazione può essere contenuta nella scheda tecnica

3.4 rapporto di classificazione:

Documento rilasciato da un organismo preposto, redatto in conformità ai modelli previsti nella UNI EN 13501-2, che attesta, sulla base di uno o più rapporti di prova, la classe di resistenza al fuoco dell'elemento costruttivo oggetto della prova in presenza o meno di un sistema protettivo antincendio

3.5 rapporto di valutazione:

Documento redatto in conformità ai requisiti previsti nelle norme della serie EN 13381 ed appendice B della EN 13501-2:2016, che indicano, sulla base di uno o più rapporti di prova, i tempi di raggiungimento delle temperature di progetto, in funzione dell’elemento costruttivo in esame e dello spessore del sistema protettivo antincendio applicato oppure i parametri termofisici utili per calcolare lo spessore necessario per raggiungere la resistenza al fuoco richiesta secondo le procedure indicate negli Eurocodici

3.6 prodotto reattivo:

Combinazione di materiali specificatamente formulati per reagire chimicamente durante il riscaldamento, in modo che la loro forma fisica cambi e produca un effetto isolante

3.7 sistema reattivo:

Strato di un prodotto reattivo unitamente, ove applicabile, a specificati strati di fondo e di finitura, inequivocabilmente identificato da un preciso nome commerciale, avente caratteristiche specificate da una scheda tecnica emessa dal produttore e caratteristiche prestazionali identificate da uno o più rapporti di classificazione e/o valutazione redatti secondo le UNI EN 13501-2 e/o serie EN 13381.

3.8 specifica di progetto prevista nel progetto antincendio:

Documentazione tecnica nella quale, in base all’elemento tipo da proteggere, alle condizioni della struttura in opera ed al grado di resistenza al fuoco richiesto, siano almeno indicati:

- Il sistema reattivo da applicare, completo della scheda tecnica rilasciata dal produttore e di uno o più rapporti di classificazione e/o rapporti di valutazione redatti in conformità alle UNI EN 13501 2 e/o serie EN 13381in relazione allo specifico supporto da proteggere;
- Il supporto da proteggere;
- Le procedure di applicazione definite dal produttore del sistema reattivo, laddove non già presenti nella scheda tecnica;
- Gli spessori nominali del sistema reattivo atti a conferire la resistenza al fuoco richiesta, in conformità ad uno o più rapporti di classificazione/o di valutazione redatti secondo le UNI EN 13501 2 e/o serie EN 13381 e i relativi Eurocodici.

3.9 elemento tipo:

Insieme omogeneo di elementi costruttivi, caratterizzati dalla medesima forma e geometria e costituiti da materiali da costruzione della stessa natura

3.10 supporto:

Superficie dell’elemento costruttivo da proteggere, attraverso la posa in opera di un sistema protettivo antincendio, caratterizzato dalla natura del materiale da trattare (acciaio, conglomerato cementizio, legno, ecc.), dallo stato fisico (grado di pulizia e di preparazione del fondo) e dagli eventuali trattamenti preliminari (antiruggine, impregnante, collante, fondo di adesione, ecc.) eseguiti.

[...]

4 PROCEDURA DI CONTROLLO

4.1 Generalità

Il controllo di conformità a quanto riportato nella specifica di progetto prevista nel progetto antincendio si attua, prima, durante e dopo la posa in opera del sistema reattivo, con le seguenti verifiche.

4.2 Verifiche sugli elementi costruttivi da proteggere: controllo della corrispondenza fra elemento tipo in esame ed elemento tipo indicato nella specifica di progetto prevista nel progetto antincendio.

4.3 verifiche sul sistema reattivo: controllo della corrispondenza fra parametri identificativi del sistema reattivo in esame e quelli contenuti nella scheda tecnica emessa dal produttore e allegata alla specifica di progetto prevista nel progetto antincendio.

4.4 verifiche sui supporti: controllo della corrispondenza fra le condizioni fisiche del supporto da trattare e quelle riportate nella scheda tecnica e/o nelle procedure di applicazione emesse dal produttore e allegate alla specifica di progetto prevista nel progetto antincendio.

4.5 verifiche sulle condizioni e modalità di applicazione: controllo della corrispondenza fra le condizioni ambientali e le modalità di applicazione dei prodotti, riscontrate durante la posa in opera del sistema reattivo in esame, e quelle contenute nella scheda tecnica e/o nelle procedure di applicazione emesse dal produttore e allegate alla specifica di progetto prevista nel progetto antincendio.

4.6 verifiche sullo spessore del sistema reattivo applicato: controllo della corrispondenza fra spessore del sistema reattivo applicato in opera e il corrispondente spessore nominale del sistema reattivo indicato nella specifica di progetto prevista nel progetto antincendio, secondo le procedure descritta nell’appendice A.

5 CRITERI DI ACCETTABILITÀ

La posa in opera del sistema reattivo è ritenuta conforme alla specifica di progetto prevista nel progetto antincendio se risultano positive le verifiche previste nel punto 4 della presente norma e documentate come indicato nel punto 7.

Tutte le verifiche e le misurazioni devono essere effettuate su ciclo di verniciatura completamento essiccato.

6 RIPRISTINO DELLE ZONE DANNEGGIATE DA CONTROLLI DISTRUTTIVI

Le zone eventualmente danneggiate da controlli distruttivi di qualsiasi tipo devono essere sempre riparate, ripristinando l’intero ciclo di verniciatura con gli stessi prodotti, secondo gli spessori indicati nella specifica di progetto prevista nel progetto antincendio, dandone evidenza nella relazione di controllo.

7 RELAZIONE DI CONTROLLO

La relazione di controllo deve indicare la data, il luogo delle verifiche effettuate e il nome del responsabile dei controlli eseguiti.

Con riferimento ai dati indicati nella specifica di progetto prevista nel progetto antincendio, devono essere riportati:

- L’elemento tipo in oggetto e la classe di resistenza al fuoco richiesta;
- Il numero di metri quadrati di superficie da proteggere, per ciascun elemento tipo in esame;
- I prodotti vernicianti che costituiscono il sistema reattivo indicato;
- Lo spessore richiesto per il sistema reattivo indicato.

Con riferimento ai controlli eseguiti, in conformità alle indicazioni della presente norma, devono essere riportati i seguenti punti:

- Il numero degli elementi controllati;
- Il numero di metri quadrati di superficie trattata;
- I prodotti vernicianti impiegati nel sistema reattivo applicato;
- Il valore dello spessore nominale riscontrato, per singolo elemento controllato
- I punti di misurazione in cui i valori di spessore rilevati non rientrino nei limiti di accettabilità definiti nel punto A.3 e l’indicazione delle ulteriori rilevazioni effettuate nell’intorno del punto di misura in questione.
- Il valore del parametro di adesione o resistenza al distacco misurato per singolo elemento controllato, qualora sia stato applicato volontariamente il criterio di controllo di adesione del sistema reattivo, come indicato nell’appendice B.

Inoltre, in riferimento alla presente norma, devono essere indicati:

- I metodi di misura utilizzati e la loro conformità (per strumentazione, metodologia di taratura, ecc.) con quelli previsti dalla presente norma.
- Le eventuali anomalie riscontrate nell’applicazione della presente norma o nella attuazione delle verifiche previste.
- La corrispondenza fra i dati rilevati e quelli indicati nella specifica di progetto prevista nel progetto antincendio, secondo le condizioni di accettabilità definite nel punto A.3.

[...]

Immagini applicazione vernici intumescenti

UNI 18898 1 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti 03
...

Strumentazione collaudo

Spessimetro per vernici intumescenti

UNI 18898 1 Sistemi protettivi antincendio vernici intumescenti 04
...

Vedi Documento sui sistemi protettivi antincendio intonaco spruzzato
...

...

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Decreto 12 giugno 2023

ID 19899 | | Visite: 767 | Legislazione Sicurezza

Decreto 12 giugno 2023

ID 19899 | 29.06.2023

Decreto 12 giugno 2023 Titolo per l'abilitazione all'esercizio di stazioni radio installate a bordo di navi lagunari.

(GU n.150 del 29.06.2023)

...

Art. 1. Titolo abilitativo

1. Ai sensi dell’art. 168-nonies del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è stabilito il titolo di abilitazione all’esercizio di stazioni radio installate a bordo di navi lagunari:
certificato limitato di radiotelefonista per le navi lagunari.

[...]

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Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia

ID 19276 | | Visite: 2778 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia

Esposizione ad Agenti Cancerogeni nei Luoghi di lavoro in Italia | INAIL 2023

ID 19276 | 21.03.2023 / Linea guida in allegato

La sorveglianza epidemiologica della storia occupazionale dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro è un elemento essenziale per la definizione degli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni.

In questo contesto, con la realizzazione del sistema informativo denominato SIREP (Sistema Informativo Registri di Esposizione Professionale), si è inteso costituire un sistema evoluto di registrazione del flusso dati previsto dall’art. 243 del d. lgs. 81/2008 relativo ai registri di esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia. Il sistema SIREP si inserisce in un contesto internazionale di banche dati contenente informazioni sulle modalità e caratteristiche dell’esposizione ad agenti cancerogeni.
_______

INTRODUZIONE

PARTE PRIMA - IL QUADRO DI RIFERIMENTO
Il quadro di riferimento
Il quadro normativo e gli aspetti generali
Gli agenti cancerogeni
L’esposizione professionale e la sorveglianza sanitaria

PARTE SECONDA - IL REGISTRO INAIL DI ESPOSIZIONE A CANCEROGENI PROFESSIONALI: STRUMENTI OPERATIVI
Il Registro Inail di esposizione a cancerogeni professionali: strumenti operativi
I sistemi di registrazione dell’esposizione professionale ad agenti cancerogeni standards europei e standards internazionali
Il sistema di registrazione dell’esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia (SIREP)
Indicazioni operative per la tenuta e la trasmissione del registro

PARTE TERZA - RISULTATI, INTERPRETAZIONE E COMMENTO AI DATI
Risultati, interpretazione e commento ai dati
Tabelle descrittive di sintesi
Aspetti generali
Regioni
Agenti/classi di agenti 
Dimensione aziendale
Attività economiche
Professioni
Mappe tematiche di esposizione
Aspetti generali
Attività economiche
Conclusioni

...

Fonte: INAIL

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INAIL 2023
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Relazione 2022 Legge quadro alcol e problemi correlati

ID 19893 | | Visite: 919 | News Sicurezza

Relazione 2022 Legge quadro alcol e problemi correlati

Relazione 2022 Legge quadro alcol e problemi correlati

ID 19893 | 28.06.2023 / Relazione allegata

Relazione del ministro della salute al parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30.3.2001 n. 125 “legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”

Premessa

L’art. 8 della legge 30.3.2001 n. 125 dispone che il Ministro della Salute trasmetta al Parlamento una relazione annuale sugli interventi realizzati ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge medesima. La presente Relazione illustra il quadro epidemiologico che descrive il fenomeno correlato al consumo di bevande alcoliche nel nostro Paese, aggiornato al 2021. Inoltre, descrive i modelli di trattamento per l’alcoldipendenza e la capacità di assistenza dei Servizi alcologici con le eventuali criticità emerse, nonché la spesa farmaceutica per la terapia farmacologica delle alcoldipendenze. La Relazione riporta gli interventi e le iniziative intraprese dal Ministero della Salute nell’anno 2022 e, presenta i progetti finanziati con i fondi previsti dalle Legge 125/2001 (art. 3, comma 4), assegnati alle Regioni individuate dalla Commissione Salute.

In Italia la Legge 8.11.2012 n.189 vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni in considerazione dell’inefficienza dei meccanismi di metabolizzazione e smaltimento delle bevande alcoliche con maggiore compromissione per la salute e la sicurezza rispetto all’adulto. La disposizione normativa nazionale, tra le prime in EU ad essere stata adeguatamente variata negli anni recenti nel senso richiesto di rafforzamento del divieto di vendita e somministrazione ai minori e a innalzare l’età minima legale dai 16 ai 18 anni, ha rappresentato il più rilevante intervento del Ministero della Salute come risposta di salute pubblica nel pieno riconoscimento della maggiore vulnerabilità che presentano i minori ai danni causati dall’alcol. Al danno biologico si possono associare danni indiretti causati da comportamenti irresponsabili che conducono ad azioni violente, sconsiderate, e nei maggiorenni anche ad incidenti spesso mortali o invalidanti.

I Dati 2021

I dati ISTAT riferiti all’anno 2021 mostrano, rispetto all’anno precedente, un consumo stabile di alcol nell’anno di riferimento (66,4% nel 2020 e 66,3% nel 2021), mentre si riduce il consumo giornaliero (20,6% nel 2020 e 19,4% nel 2021) e il consumo fuori pasto (31,7% nel 2020 e 30,7% nel 2021); risulta, invece, in aumento il consumo occasionale (45,7% nel 2020 e 46,9% nel 2021).

Negli ultimi dieci anni si continua a registrare la tendenza del progressivo incremento della quota di donne consumatrici di bevande alcoliche che, per il consumo occasionale, passano dal 38,4% al 45,1%, e per il consumo fuori pasto passano dal 16% al 21,7%.

Tra i giovani il consumo di bevande alcoliche permane una criticità che suggerisce di mantenere alta l’attenzione su questa fascia di popolazione. I comportamenti a rischio sul consumo di alcol nella popolazione giovanile sono particolarmente diffusi nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni, con valori più elevati tra i ragazzi, sebbene nel tempo stia aumentando in modo significativo il numero di ragazze in questa fascia di età con comportamenti di consumo a rischio.

...

PREMESSA

PRESENTAZIONE PARTE PRIMA

IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO
1 I consumi di bevande alcoliche e i modelli di consumo
1.1 Il consumo di bevande alcoliche in Europa
1.2 Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione italiana
1.3 L’alcol nelle Linee Guida
1.4 Consumatori a rischio - le analisi dell’ISS
1.5 Consumi alcolici e modelli di consumo nelle Regioni
2 La morbilità e la mortalità alcol correlate
2.1 Accessi in Pronto Soccorso con diagnosi di patologie totalmente alcol attribuibili
2.2 Dimissioni ospedaliere con diagnosi di patologie totalmente attribuibili all’alcol
2.3 Alcoldipendenza
2.4 Le Associazioni di Auto Mutuo Aiuto
2.5 La spesa farmaceutica nell’alcoldipendenza
2.6 Gli incidenti stradali e le violazioni del Codice della Strada

PARTE SECONDA

3. GLI INTERVENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30.3.2001 N. 125
3.1 Gli interventi di indirizzo
3.2 La partecipazione alle politiche internazionali
3.3 Gli interventi in materia di informazione e comunicazione
3.4 L'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla legge 125/2001

PARTE TERZA

4. PROGETTUALITA’ delle REGIONI e PPAA ai sensi della L. 125/2001
4.1 Resalio: Pandemia Covid-19 e Servizi Territoriali per le dipendenze
4.2 La Medicina di genere nel disturbo da uso di alcol
APPENDICE – Tabelle e Grafici (Paragrafo 2.3 “Alcoldipendenza: i servizi alcologici e l’utenza”)

Legge 30.3.2001 n. 125
...
Art. 8 (Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
...
Art. 9. (Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
...
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanita' sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge

Relazioni precedenti

Collegati:

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Automazione dei compiti sul lavoro nel rispetto della sicurezza

ID 19889 | | Visite: 611 | Documenti Sicurezza UE

Advanced robotic automation   comparative case study report

Automazione dei compiti sul lavoro nel rispetto della sicurezza

ID 19889 | 27.06.2023

La robotica avanzata e i sistemi di automazione dei compiti cognitivi e fisici basati sull’intelligenza artificiale fanno intravedere risultati promettenti in molti settori. La relazione contribuisce alla ricerca sull’attuazione e sulla gestione di tali tecnologie nei luoghi di lavoro europei, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro.

Vengono presentati i risultati di 11 studi di casi condotti dall’EU-OSHA che evidenziano le opportunità, le problematiche e i fattori trainanti di un’attuazione in condizioni di sicurezza di tali sistemi nonché i relativi ostacoli. Le raccomandazioni si concentrano sull’uso attuale e futuro, in particolare per quanto riguarda la progettazione antropocentrica e le misure volte a favorirne l’accettazione da parte dei lavoratori.

...

Fonte: EU-OSHA

Aggiornati modelli PIN valutazione progetto e SCIA per attività PNRR, PNC e ZES

ID 19887 | | Visite: 1273 | Prevenzione Incendi

Aggiornati modelli PIN valutazione progetto e SCIA per attivit  PNRR  PNC e ZES

Aggiornati modelli PIN valutazione progetto e SCIA per attività PNRR, PNC e ZES

ID 19887 | 27.06.2023 / In allegato Modelli PIN

Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica in materia di PNRR e transizione energetica, con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, sono stati emanati due modelli PIN (valutazione progetto e SCIA), ai soli fini statistici e per un puntuale monitoraggio, relativi alle attività che beneficiano del regime previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

Suddetta modulistica ha carattere temporaneo in quanto resterà in vigore per il solo periodo di vigenza dei provvedimenti normativi in sopra richiamati.

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Fonte: VVF

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EGOL agreement 032-2018

ID 19879 | | Visite: 927 | News Prevenzioni Incendi

EGOL agreement 032-2018

ID 19879 | 24.06.2023

EGOL agreement 032-2018 - Measurement of bonding properties of fire protection materials

This document has been prepared by EGOLF. The method is designed to be a characterisation test for use in conjunction with fire tests. The method may be used for the purposes of national regulation or on a voluntary basis by owners or operators of structures.

The method may be used for continued type approval and determination of the ageing properties of products under long term use, however, such ageing tests, given in Annex 1, are non-mandatory. Design limits, such as those exemplified in Annex 2, shall be a matter for individual national regulation and are non-mandatory.

The method shall be used by all EGOLF member laboratories for the measurement of the general and bonding properties of fire protection materials and systems, other than intumescent coatings or other thin layer coating materials, applied to steel, concrete or steel/concrete composite structures.

It is recommended to other organisations and laboratories that this method be considered for use in support of all standard reaction to fire and fire resistance tests where knowledge of the bonding properties of fire protection materials applied to steel, concrete or steel/concrete structures is considered necessary.
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EGOLF
The European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification

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Salute e sicurezza sul lavoro | Accordo Inail-Regioni

ID 19861 | | Visite: 922 | News Sicurezza

Salute e sicurezza sul lavoro  Accordo Inail Regioni

Salute e sicurezza sul lavoro | Accordo Inail-Regioni

ID 19861 | 21.06.2023

Salute e sicurezza sul lavoro, accordo Inail-Regioni per una campagna nazionale di rafforzamento della formazione

Dall’Istituto oltre 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, finalizzati alla promozione della consapevolezza dei rischi e all’adozione delle più corrette misure di prevenzione

Promuovere una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente come occasione per supportare la diffusione della cultura della salute e sicurezza e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, prestando una particolare attenzione alla continua evoluzione dei processi produttivi e agli effetti dell’introduzione della digitalizzazione nei luoghi di lavoro. È questo l’obiettivo del nuovo accordo quadro di collaborazione tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nella seduta del 19 giugno.

A beneficiarne saranno lavoratori e preposti impegnati nei cantieri del Pnrr. Destinatari degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, come la costruzione di edifici, l'ingegneria civile e i lavori di costruzione specializzati. A garanzia della qualità e dell’uniformità territoriale, la formazione sarà effettuata da soggetti accreditati e affidata a docenti qualificati e dovrà essere caratterizzata da standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, come precisato nel Catalogo degli interventi formativi.

Gli avvisi pubblici di finanziamento dovranno essere emanati entro il primo semestre 2024. Nell’ambito dell’intesa, l’Inail metterà a disposizione 10.462.000 euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome che nel triennio 2023-2025 si renderanno disponibili ad attuare interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, finalizzati alla promozione della consapevolezza dei rischi e all’adozione delle misure di prevenzione più corrette. A questo scopo, le Regioni dovranno emanare appositi avvisi pubblici di finanziamento entro il primo semestre del prossimo anno. Le risorse dell’Istituto, ripartite con criteri omogenei basati sul numero degli addetti e sul rapporto di gravità degli infortuni nelle imprese del comparto di riferimento operanti sul territorio, saranno trasferite alle Regioni che aderiranno alla campagna dopo l’emanazione dei rispettivi avvisi pubblici.

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Delibera Inail C.d.A. n. 127 del 19 giugno 2023

Accordo quadro di collaborazione tra Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi finanziati con le risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Dispositivo: Il CdA delibera di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione tra Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi finanziati con le risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Oltre la rete. Salute e sicurezza nella pesca professionale

ID 19845 | | Visite: 926 | Documenti Sicurezza

Oltre la rete  Salute e sicurezza nella pesca professionale

Oltre la rete. Salute e sicurezza nella pesca professionale / CIIP 2023

ID 19845 | 19.06.2023

CIIP ha promosso la produzione dell'Ebook "Oltre la rete - Salute e sicurezza nella pesca professionale", destinato ad un settore produttivo nel quale nel 2020 erano coinvolti 17.000 lavoratori.

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Fonte: CIIP

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Guida automatizzata in aree aziendali

ID 19836 | | Visite: 685 | Documenti Sicurezza Enti

Guida automatizzata in aree aziendali KAN Brief 2023

Guida automatizzata in aree aziendali / KAN Brief 2023

ID 19836 | 17.06.2023 / In allegato

Sono sempre di più le imprese che ricorrono a veicoli automatizzati. Spesso, tuttavia, vi è incertezza circa i requisiti e le condizioni che occorre soddisfare a tal proposito. Fachbereich AKTUELL FBHM fornisce
a fabbricanti e utilizzatori di diversi settori un ausilio per la progettazione e l’impiego sicuro dei veicoli automatizzati

Nel settore dell’industria come in quello dell’artigianato l’utilizzo di veicoli riveste ormai un’importanza economica fondamentale e permette di far fronte alle applicazioni più disparate. La gamma di categorie e tipi di veicoli è ampia e consente di assolvere a compiti generici, ma anche di trasportare merci e persone o far fronte ad applicazioni speciali in settori e condizioni d’impiego ben precisi nonché concepite per combinazioni con compiti supplementari. Man mano che vengono sviluppati sistemi di guida altamente automatizzati, dalla gamma dei possibili utilizzi scaturisce la necessità di soddisfare i più disparati requisiti di sicurezza e salute.

Ciò vale soprattutto laddove i veicoli funzionino senza guidatore. Per quanto riguarda la circolazione su strade pubbliche, già nel 2021 la legge tedesca relativa ai trasporti su strada (“Straßenverkehrsgesetz” o “StVG”) è stata emendata e integrata con la legge sulla guida autonoma1. È quindi seguito un regolamento2 a disciplina dei requisiti tecnici e della procedura d’immatricolazione dei veicoli autonomi. In molti casi le applicazioni automatizzate senza guidatore in ambito aziendale non rientrano nel campo di applicazione della StVG. Non di rado, quindi, le disposizioni di quest’ultima non hanno valore vincolante.

Attualmente nel corpus di regole statali in materia di prevenzione e nelle regole della DGUV è pressoché impossibile trovare dei requisiti in fatto di veicoli automatizzati e macchine operatrici mobili. All’interno del patrimonio normativo per ora l’unica norma rilevante per quanto riguarda le applicazioni aziendali è la EN ISO 3691-4 “Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 4: carrelli industriali
senza guidatore a bordo e loro sistemi”. L’utilizzo di veicoli senza guidatore, tuttavia, si spinge spesso oltre il campo di applicazione di questa norma, p. es. quando coinvolge altre categorie di veicoli o prevede condizioni d’impiego più complesse come il traffico misto o il transito in corrispondenza d’incroci.
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segue in allegato

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Sistemi di monitoraggio digitale intelligenti sicurezza e salute lavoro / inclusione

ID 19834 | | Visite: 964 | News Sicurezza

Sistemi monitoraggio digitale intelligenti sicurezza e salute lavoro   inclusione

Attuazione efficace di sistemi di monitoraggio digitale intelligenti per la sicurezza e la salute sul lavoro e l’inclusione

ID 19834 | 17.06.2023

I sistemi di monitoraggio digitale intelligenti per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) utilizzano le tecnologie digitali per monitorare i rischi sul lavoro e prevenire infortuni e malattie professionali. Reperibili in dispositivi indossabili, apparecchiature o applicazioni telefoniche, hanno il potenziale per rendere più sicuri i luoghi di lavoro.

Tali sistemi possono anche migliorare l’inclusione e la diversità sostenendo e rispondendo alle esigenze di categorie specifiche di persone, come i lavoratori anziani e migranti, i professionisti disabili e le donne incinte.

Tuttavia, vanno fatte in primo luogo alcune considerazioni affinché queste tecnologie siano realmente efficaci e vantaggiose per tutti: il coinvolgimento dei lavoratori e la cultura dell’organizzazione, la struttura dell’impresa, l’infrastruttura tecnologica, ecc.

I Documenti:

Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: optimising the uptake
Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: opportunities and challenges
Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: types, roles and objectives
Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: uses and challenges
Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

European Statistic of Accidents at Work (ESAW)

ID 19824 | | Visite: 1550 | Documenti Sicurezza UE

European Statistics on Accidents at Work  ESAW  Ed  2013 EN

European Statistic of Accidents at Work (ESAW) / Summary methodology

ID 19824 | 15.06.23 / In allegato

In attachment:
-  European Statistic of Accidents at Work (ESAW) Ed. 2013 EN

-  European Statistic of Accidents at Work (ESAW) Ed. 2001 IT

1. Introduction

The Framework Directive 89/391/EEC on measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work introduced the obligation for employers to keep a list of occupational accidents resulting in a worker being unfit for work for more than three days, and, in accordance with national laws and/or practices, to draw up reports on occupational accidents suffered by their workers (Article 9(1), paragraphs c) and d)). On this basis, the European Statistics on Accidents at Work (ESAW) project was launched in 1990, to harmonise data on accidents at work for all accidents resulting in more than three days’ absence from work.

In 2001, ‘European Statistics on Accidents at Work - Methodology’, was published by Eurostat and DG Employment and social affairs, setting out work on methodology since 1990. This document summarises and updates the ESAW methodology published in 2001.

Its main purpose is to provide a clear, correct, up-to-date description and references. It is not intended to provide guidelines for the structure of data files to be sent to Eurostat.

2. Legal context

Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work (3 ) (hereafter referred to as Framework Regulation), sets out obligations to supply statistics on accidents at work to the Commission (Eurostat) in Article 2 and Annex IV.

The harmonised and common micro-data set to be provided on accidents at work cover the following subjects: 

- characteristics of the injured person
- characteristics of the injury, including severity (days lost)
- characteristics of the enterprise including economic activity
- characteristics of the workplace
- characteristics of the accident, including the sequence of event characterising the causes and circumstances of the accident. Statistics are to be provided ‘annually’, and submitted ‘not later than 18 months after the end of the reference year’.

The Implementing Commission Regulation (EU) No 349/2011 (hereafter referred to as ESAW Regulation) adopted on 11 April 2011 implements the Framework Regulation as regards statistics on accidents at work, sets up the variables, definitions and classifications of the subjects listed above and the breakdown of characteristics.

Article 4 of the ESAW Regulation also specifies that Member States have to send Eurostat an annual verification and update of the metadata together with the data.
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3/2023

ID 19797 | | Visite: 1955 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 / Istanza di Interpello n.3 del 12 Giugno 2023

ID 19797 | 12.06.2023  / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 12 Giugno 2023 (n. 3/2023):

12/06/2023 - n. 03/2023 Destinatario: Regione autonoma della Sardegna
Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  “Ore di frequenza obbligatoria corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)"

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito: “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 d.lgs. n. 81/2008 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”;

- il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;

- il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

- il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”

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