Slide background
Slide background




Guanti di protezione contro il freddo - EN 511:2006

ID 16297 | | Visite: 5254 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/16297

Cover guanti di proteione contro il freddo EN 511 2006

Guanti di protezione contro il freddo - EN 511:2006 / Aprile 2022

ID 16297 | 01.04.2022 / Documento completo in allegato

Documento sui guanti di protezione contro il freddo di cui alla norma EN 511:2006, nel quale vengono illustrati anche con il supporto di immagini i requisiti, le informazioni da fornire e la marcatura.

La norma EN 511:2006 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50 °C. Tale temperatura può essere messa in relazione con le condizioni climatiche o un’attività industriale.

Nel processo di selezione di un guanto di protezione contro il freddo dovrebbero essere presi in considerazione diversi parametri, quali:
- ambiente (temperatura ambientale, condizioni atmosferiche e velocità del vento);
- condizioni individuali (salute e benessere della persona, effetto di altri indumenti di protezione indossati dalla persona);
- occupazione (tempo di esposizione, livello di attività, requisiti di destrezza, contatto con elementi freddi e contatto con oggetti bagnati o asciutti).

I valori specifici dei vari livelli di prestazione sono determinati dai requisiti speciali per ogni classe di rischio o dalle specifiche aree di applicazione. Le prove di prodotto possono solo fornire livelli di prestazione e non livelli di protezione.

UNI EN 511:2006 - Guanti di protezione contro il freddo

Recepisce: EN 511:2006
Data entrata in vigore: 14 settembre 2006
Sostituisce: UNI EN 511:1995

Le differenze tecniche significative tra la presente norma europea e l'edizione precedente (EN 511:1995) sono i seguenti:

- requisiti della prova di flessibilità in condizioni di freddo estremo applicabili anche a guanti non ricoperti erano esclusi dalla prova dell'edizione del 1994;
- atmosfera di condizionamento, modificata;
- prova del freddo di contatto, modificata;
- requisiti sui livelli meccanici modificati;
- requisito sulla impermeabilità all'acqua, modificato;
- appendice B informativa per la selezione di guanti di protezione contro il freddo, inclusi parametri rilevanti, aggiunta;
- appendice C informativa sulle incertezze di misura, aggiunta;
- appendice ZA informativa per la corrispondenza tra la presente EN e i requisiti essenziali della Direttiva 98/686/CEE, aggiunta.

La norma EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.

La protezione contro il freddo è espressa dalla norma EN 511:2006 con un pittogramma seguito da una serie di 3 livelli di prestazione, riguardanti le proprietà di protezione specifiche dei guanti anti freddo:

Immagine - Pittogramma EN 511

Guanti di protezione contro il freddo   Immagine 1

a. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0–4)

Si basa sulle proprietà di isolamento termico del guanto, che si ottengono misurando il trasferimento del freddo tramite convezione.

b. Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0–4)

Si fonda sulla resistenza termica del materiale che costituisce il guanto, se esposto al contatto con un oggetto freddo.

c. Penetrazione dell’acqua (0 o 1)

0 = penetrazione d’acqua
1 = nessuna penetrazione d’acqua

[...]
________

Normativa

La norma EN 511 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).
________

D.Lgs. 81/2008

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008

DPI Terza categoria: obbligo addestramento

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
...

Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso 

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. 

ALLEGATO VIII
...
________

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo

Norme tecniche

UNI EN 511:2006 - Guanti di protezione contro il freddo
EN 388 Protective gloves against mechanical risks
EN 420 Protective gloves - General requirements and test methods
EN ISO 7854:1997 Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to damage by flexing (ISO 7854:1995)
ISO 4675 Rubber- or plastics-coated fabrics - Low- temperature bend test
ISO 5085-1 Textiles - Determination of thermal resistance - Part 1: Low thermal resistance
ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis
ISO 15383 Protective gloves for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements

UNI EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo

Recepisce: EN 511:2006
Data entrata in vigore: 14 settembre 2006
Sostituisce: UNI EN 511:1995

Estratto

1. Scopo e campo di applicazione

La presente norma europea specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione e conduzione fino a -50 °C. Tale temperatura può essere messa in relazione con le condizioni climatiche o un'attività industriale. I valori specifici dei vari livelli di prestazione sono determinati dai requisiti speciali per ogni classe di rischio o dalle specifiche aree di applicazione. Le prove di prodotto possono solo fornire livelli di prestazione e non livelli di protezione.

[…]

3 Requisiti generali

Questi guanti devono soddisfare i requisiti applicabili della EN 420.

4 Requisiti prestazionali

4.1 Requisiti meccanici

I guanti devono essere conformi almeno al livello di prestazione 1 della EN 388 per la resistenza all'abrasione e allo strappo. Tale requisito minimo può essere diverso a seconda dei livelli di protezione contro il freddo (vedere punti 4.5 e 4.6).

4.2 Comportamento alla flessione

Quando sottoposti a prova in conformità al punto 5.2 non devono presentarsi screpolature. Questa prova non è necessaria per i materiali non rivestiti.

4.3 Impermeabilità all'acqua

I guanti devono essere sottoposti a prova secondo il punto 5.3.

Deve essere indicato un livello di prestazione 1 quando non si è verificato alcun passaggio di acqua alla fine del periodo di prova. Quando questo requisito non è soddisfatto, allora deve essere indicato un livello di prestazione 0 e l'avvertenza che il guanto può perdere le proprie capacità isolanti se bagnato deve essere aggiunta alle informazioni fornite dal fabbricante (vedere punto 7).

4.4 Prova di flessibilità con freddo estremo

Quando sottoposti a prova in conformità al punto 5.4, non devono comparire screpolature in corrispondenza delle pieghe. Questa prova deve essere eseguita sui guanti progettati per proteggere a temperature minori di -30 °C.

4.5 Freddo convettivo

Quando sottoposti a prova in conformità al punto 5.5, le proprietà di isolamento termico del guanto devono essere conformi ai valori riportati nel prospetto 1.

prospetto 1 Valori di isolamento termico

Guanti di protezione contro il freddo   Prospetto 1

...

Marcatura

La marcatura deve essere conforme al punto appropriato della EN 420.

Inoltre, deve essere riportato il pittogramma ISO 7000-2412 per i guanti di protezione.

Il pittogramma deve essere utilizzato solo se è stato ottenuto un livello minimo di 1 per il freddo convettivo o per il freddo di contatto.

Il segno X al posto di un numero, indica che il guanto non è progettato per l'uso previsto dalla corrispondente prova.

Immagine - Esempio pittogramma “pericolo di freddo”

Guanti di protezione contro il freddo   Immagine 2

[...]

Informazioni fornite dal fabbricante

Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi al punto corrispondente della EN 420.

Se il guanto è costituito da parti separate che non sono permanentemente interconnesse, il fabbricante deve indicare che i livelli prestazionali e la protezione si applicano solo all'assieme completo.

Il fabbricante deve fornire informazioni o indicare dove sia possibile reperire le informazioni sull'esposizione massima ammissibile per l'utilizzatore, per esempio temperatura, durata.

Se il guanto non raggiunge un livello di prestazione 1 conformemente alla prova di impermeabilità all'acqua, allora deve essere aggiunta un'avvertenza che dichiari che il guanto può perdere le proprietà isolanti se bagnato.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guanti di protezione contro il freddo - EN 511 2006 Rev. 0.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
390 kB 105

Tags: Marcatura CE Regolamento DPI Norme armonizzate direttiva DPI Abbonati Marcatura CE

Ultimi archiviati Marcatura CE

Feb 29, 2024 135

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 ID 21443 | 29.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento… Leggi tutto
Marking of Cranes  Hooks   Hook Blocks considering European Legislation
Feb 24, 2024 312

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation / FEM 2022 ID 21424 | 24.02.2024 / Document FEM CLE N 0371 Frankfurt, 24.03.2022 FEM CLE: Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation This position paper aims to provide guidance on how to… Leggi tutto
Feb 15, 2024 173

Regolamento delegato (UE) 2015/1187

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 ID 21364 | 15.02.2024 Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile… Leggi tutto
Decreto 13 dicembre 2023 n  227
Feb 06, 2024 1023

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 ID 21305 | 06.02.2024 Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 - Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (GU n.29 del 05.02.2024) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 105230

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto