Slide background
Slide background




Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018

ID 14278 | | Visite: 23878 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/14278

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1

Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018 / UNI EN 374-1:2018

ID 14278 | 13.08.2021 / Documento di lavoro completo in allegato (IT/EN)

Documento sui guanti di protezione da rischi chimici DPI di cui alla norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018 (UNI EN ISO 374-1:2018), norma armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425 DPI, che specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi e definisce i termini da utilizzare.

La norma EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi  Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici (ISO 374-1:2016) è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.

I guanti protettivi contro agenti chimici devono soddisfare i requisiti della norma europea EN ISO 374-1.

Questa norma è stata sottoposta a modifiche fondamentali per quanto riguarda la certificazione.

La nuova EN ISO 374-1:2016/A1:2018 contiene delle novità importanti e precisamente:

- ampliamento degli agenti chimici di prova da 12 a 18.
- eliminazione del vetro dei bicchieri per "guanti protettivi resistenti all'acqua con ridotta protezione contro i pericoli chimici".
- tipizzazione dei guanti protettivi nel tipo A, B o C.
- modifica della marcatura sul prodotto: Pittogramma della beuta di Erlenmeyer con numero diverso di lettere per agenti chimici di prova a seconda del tipo.

Nella scelta dei guanti per la protezione dagli agenti chimici pericolosi, è di primaria importanza la resistenza che il materiale di cui sono costituiti offre al passaggio degli stessi. Questa resistenza è descritta dal tempo di permeazione, cioè il tempo che trascorre tra il contatto iniziale dell’inquinante con la superficie esterna del guanto ed il momento in cui tale inquinante può essere individuato sulla sua superficie interna.

Il fattore che influenza principalmente il tempo di permeazione è ovviamente la natura chimica del materiale che costituisce il guanto in relazione all’agente chimico considerato.

Hanno però importanza anche i seguenti fattori:

- spessore del materiale costituente il guanto;
- concentrazione dell’agente chimico con cui il guanto viene a contatto;
- quantità dell’agente chimico con cui il guanto viene a contatto;
- tempo in cui il guanto è a contatto con l’agente chimico;
- frequenza dei contatti;
- tipo di contatto (immersione, schizzi, contatto con superficie contaminata, nebbiolina ecc.);
- temperatura.

La fonte principale di informazioni per quanto riguarda la scelta dei materiali costituenti il guanto dovrebbe essere la scheda di sicurezza dell’agente chimico impiegato. In realtà, le informazioni riportate su tali schede sono spesso insufficienti, generiche ed in rari casi addirittura fuorvianti.

In alternativa alle schede di sicurezza, informazioni utili alla scelta dei materiali e sui tempi di permeazione possono essere ricavate per molte sostanze dal National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH) o dai produttori di guanti.
________

Scelta DPI: Guanti di protezioni rischi chimici

Per essere certificati come "protettivi chimicamente" in conformità alla norma EN ISO 374-1 e recare uno dei pittogrammi della beuta, i guanti devono prima soddisfare i requisiti di resistenza alla penetrazione di cui alla norma EN 374-2:2014 clausole 7.2 e 7.3.

La penetrazione è il movimento di una sostanza chimica attraverso un'imperfezione, come un foro stenopeico o un altro difetto, ed è un fenomeno fisico in cui il liquido passa attraverso il materiale a livello non molecolare. La penetrazione viene valutata riempiendo il guanto separatamente con aria e acqua, seguita da una valutazione per determinare se vi sono perdite.

La resistenza alla permeazione è valutata secondo EN 16523-1.

Ci sono sei diversi livelli di prestazione:

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Tabella1

Questo è il tempo che intercorre dall'inizio del test al momento in cui viene rilevato che la sostanza chimica si muove attraverso il materiale a una velocità definita di 1µg per cm 2 al minuto.

Nella norma EN ISO 374-1 è presente un elenco di 18 sostanze chimiche ed il livello di prestazione di un guanto rispetto a queste sostanze chimiche definisce il "tipo" di guanto resistente alle sostanze chimiche e, quindi, il pittogramma utilizzato nella marcatura dei guanti.

I guanti saranno classificati come "tipo C" se si ottiene almeno il "livello 1" di prestazione rispetto ad almeno una delle 18 sostanze chimiche elencate. La classificazione di "Tipo B" riguarda i guanti che soddisfano un minimo di "livello 2" rispetto ad almeno tre delle 18 sostanze chimiche e i guanti di "tipo A" sono quelli che raggiungono un livello minimo di prestazione 2 rispetto ad almeno sei delle 18 sostanze chimiche.

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Tabella2

Pe quanto attiene inoltre la scelta dei guanti adeguati, indicazioni generali possono essere ricavate dall’allegato VIII del DLgs 81/08.

Inoltre si deve tenere conto della scheda di sicurezza che nella Sezione 8, punto 8.2.2.2, in riferimento alla protezione delle mani, il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso e del potenziale di contatto, tenendo presenti l’entità e la durata dell’esposizione dermica; in particolare deve indicare:

- il tipo di materiale ed il suo spessore,
- tempi minimi di permeazione del materiale dei guanti.

...

Esempio: Scelta DPI guanti di protezione rischio chimico per un tecnico di laboratorio che manipola durante la sua attività tre tipologie di sostanze chimiche, quali:

- Metanolo
- Idrossido di sodio 40%
- Diclorometano

Scelta per step

a. Analisi delle schede di sicurezza [...omissis]

b. Livelli di prestazione del materiale dei guanti

Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Scelta DPI b

Scelta pertanto di un guanto di “Tipo B” riportante il pittogramma seguente

c. Individuazione del guanto in base al livello di prestazionale di permeazione e pittogramma

Nel caso di specie la prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 rispetto a un minimo di tre sostanze chimiche in esame. I prodotti chimici testati devono essere identificati dalla loro lettera di codice nel pittogramma.

Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Scelta DPI b1

Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Scelta DPI c

Immagine 1 - Pittogramma

_____

Normativa

La norma EN 374 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.

D.Lgs. 81/2008

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008

DPI Terza categoria: obbligo addestramento

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
...

Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso 

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. 

ALLEGATO VIII

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo

Norme tecniche

UNI EN ISO 374-1:2018 
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici

Recepisce: EN ISO 374-1:2016/A1:2018
EN ISO 374-1:2016

Adotta: ISO 374-1:2016/Amd 1:2018
ISO 374-1:2016

Data entrata in vigore: 22 novembre 2018

La norma specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi e definisce i termini da utilizzare.

Sostituisce: UNI EN ISO 374-1:2017

UNI EN ISO 374-2:2020
Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

Recepisce: EN ISO 374-2:2019

Adotta: ISO 374-2:2019

Data entrata in vigore: 06 febbraio 2020

La norma specifica un metodo di prova per la resistenza alla penetrazione di guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e/o i microorganismi.

Sostituisce: UNI EN 374-2:2015

UNI EN 16523-1:2019
Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici - Parte 1: Permeazione dei prodotti chimici liquidi potenzialmente pericolosi in condizioni di contatto continuo

Recepisce: EN 16523-1:2015+A1:2018

Data entrata in vigore: 21 febbraio 2019

La norma specifica un metodo di prova per la determinazione della resistenza dei materiali degli indumenti di protezione, dei guanti e delle calzature alla permeazione di prodotti chimici liquidi potenzialmente pericolosi in condizioni di contatto continuo.

Il metodo non è applicabile alla valutazione delle miscele chimiche, tranne che per le soluzioni acquose.

UNI EN ISO 374-4:2020 
Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi - Parte 4: Determinazione della resistenza alla degradazione per i prodotti chimici

Recepisce: EN ISO 374-4:2019

Adotta: ISO 374-4:2019

Data entrata in vigore: 06 febbraio 2020

La norma specifica il metodo di prova per la determinazione della resistenza dei materiali dei guanti di protezione alla degradazione per contatto continuo con prodotti chimici pericolosi.

Sostituisce: UNI EN 374-4:2014

UNI EN ISO 374-5:2017
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi

Recepisce: EN ISO 374-5:2016

Adotta: ISO 374-5:2016

Data entrata in vigore: 02 marzo 2017

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i microorganismi.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi
Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici

Estratto / Traduzione in IT non ufficiale

[...] 

In base alla loro capacità di permeazione, i guanti di protezione chimica sono classificati in tre tipi: tipo A, tipo B o tipo C.

5.4.2 Tipo A

La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 rispetto a un minimo di sei sostanze chimiche in esame elencate nella tabella 2.

5.4.3 Tipo B

La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 rispetto a un minimo di tre sostanze chimiche in esame elencate nella tabella 2.

5.4.4 Tipo C

La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 rispetto al minimo di una sostanza chimica in esame elencata nella tabella 2.

Tabella 2 - Elenco delle sostanze chimiche in esame

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Tabella3

...

Marcatura

I guanti di protezione contro le sostanze chimiche pericolose devono essere contrassegnati in conformità con i requisiti per i guanti di protezione in EN 420 e con i seguenti.

Marcatura dei guanti di tipo A

Per i guanti protettivi conformi ai requisiti di tipo A indicati in 5.5, i pittogrammi nella Figura 2 devono essere utilizzati con riferimento a questa parte della ISO 374.

Le sei sostanze chimiche testate devono essere identificate dalla loro lettera di codice che deve essere contrassegnata sotto il pittogramma come mostrato nella Figura 2.

Se sono state testate altre sostanze chimiche non presenti nell'elenco, le informazioni sui livelli di prestazione devono essere fornite nelle istruzioni per l'utente.

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Tipo A

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT/EN | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guanti di protezione rischi chimici EN ISO 374-1 2016 A1 2018 Rev. 0.0 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
477 kB 510

Tags: Marcatura CE Norme armonizzate Regolamento DPI Abbonati Marcatura CE

Ultimi archiviati Marcatura CE

Feb 29, 2024 179

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 ID 21443 | 29.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento… Leggi tutto
Marking of Cranes  Hooks   Hook Blocks considering European Legislation
Feb 24, 2024 388

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation / FEM 2022 ID 21424 | 24.02.2024 / Document FEM CLE N 0371 Frankfurt, 24.03.2022 FEM CLE: Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation This position paper aims to provide guidance on how to… Leggi tutto
Feb 15, 2024 232

Regolamento delegato (UE) 2015/1187

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 ID 21364 | 15.02.2024 Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile… Leggi tutto
Decreto 13 dicembre 2023 n  227
Feb 06, 2024 1153

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 ID 21305 | 06.02.2024 Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 - Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (GU n.29 del 05.02.2024) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 105756

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto