Decreto Ministeriale 12 settembre 1958
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Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 / Registro infortuni
Istituzione del registro degli infortuni.
(G.U. n. 244 del 9 ottobre 1958)
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Modificato da:
- Decreto 10 agosto 1984
- Decreto 5 dicembre 1996
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In seguito alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 151/2015, è stato soppresso, dal 23 dicembre 2015, l'obbligo della tenuta del registro infortuni.
Resta, comunque, l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti.
Gli infortuni avvenuti in data antecedente al 23 dicembre 2015 sono consultabili nel registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione è a carico dei datori di lavoro per i successivi 4 anni.
L'Inail, per offrire uno strumento alternativo utile ad orientare l'azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo informatico “Cruscotto Infortuni”, accessibile agli organi preposti all'attività di vigilanza.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) non sono inclusi tra i soggetti ammessi alla consultazione di tale applicativo informatico per cui possono ricevere informazioni e dati sugli infortuni e sulle malattie professionali direttamente dai datori di lavoro.
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Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (23 Dicembre 2015 / ndr)
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Decreto Ministeriale 12 settembre 1958
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Art. 1 Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett. A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett. B).
Art. 2 Il registro degli infortuni deve essere intestato alla azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina. Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nella ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio. Il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile. Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.
Art. 3 Il registro degli infortuni deve essere istituito entro il 31 dicembre 1958 e deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda.
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segue in allegato
Collegati
Decreto 10 agosto 1984
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151
Circolare n 45 del 30 novembre 2016
Circolare n. 31 del 2 settembre 2016
Circolare n. 31 del 2 Settembre 2016: Abolizione Registro infortuni