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Lavoro agile in situazioni emergenziali

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Lavoro agile

Lavoro agile in situazioni emergenziali

INAIL, 16.06.2020

Lavoro agile in situazioni emergenziali - Applicazione di un modello “ibrido” tra lavoro agile e telelavoro

Il lavoro a distanza è stato uno degli strumenti individuati dal governo come ausilio indispensabile nella realizzazione delle misure di contenimento, nel contesto della pandemia generata dal COVID-19.

L’esperienza diffusa del lavoro agile, attuata con modalità straordinarie nella “pratica” emergenziale, ha concorso a una notevole diminuzione del rischio di esposizione al virus per una fascia estesa della popolazione ma ha anche costituito uno scenario nuovo in cui pensare il lavoro, anche in contesti in cui non era ipotizzabile la trasformazione a distanza delle modalità e delle forme dei rapporti di lavoro in relazione a tempo, luogo, strumenti dell’attività lavorativa.

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Fonte: INAIL

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Osservazioni e proposte 27.4.20 CSBCP - MIBACT

ID 10994 | | Visite: 2222 | Documenti Riservati Sicurezza

Osservazioni e proposte emergenza sanitaria e ripresa   MIBACT

Osservazioni e proposte sull'emergenza sanitaria e ripresa - MIBACT

27.4.20 CSBCP

Il Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, sulla base della discussione avutasi nella seduta del 27 aprile 2020, rassegna al Ministro le seguenti osservazioni e proposte riguardo agli interventi che ritiene necessari nell’emergenza sanitaria e per la ripresa.

Innanzitutto, il Consiglio esprime apprezzamento e gratitudine al Ministro, ai suoi uffici, ai direttori e a tutto il personale del Ministero e degli Istituti culturali per l’impegno profuso nella fase emergenziale al fine di far proseguire le attività culturali, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle norme.

Tutti hanno collaborato a che la cultura non si fermasse. Sono emerse, tuttavia, problematiche e difficoltà assai serie nell’attuale fase; e appare problematica e difficile la ripresa.

Occorrono, dunque, indicazioni precise sul come procedere nel breve periodo, così come appare anche opportuno porsi interrogativi e formulare proposte sulle prospettive di medio-lungo periodo.

Il Consiglio intende, a tal fine, esprimere il proprio avviso.

MIBACT
Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici

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MIBACT - 27.04.2020
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COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 09 Giugno 2020

ID 10968 | | Visite: 4582 | Documenti Sicurezza Enti

Linee Guida delle attivit  produttive 09 giugno 2020

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 09 Giugno 2020

09 giugno 2020

Aggiornamento e Integrazione 09 Giugno 2020 delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 25 Maggio 2020. In particolare nella Rev. 09 Giugno 2020 sono aggiunte 3 nuove schede settoriali (vedi sotto).

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e all’unanimità (ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020) l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

In particolare sono state aggiunte le schede relative ai settori:

I testi si aggiungono a quelli delle Linee di indirizzo riapertura Attività Economiche, Produttive e Ricreative del 25.05.2020, resi noti in precedenza (ristorazione; attività turistiche, stabilimenti balneari e spiagge ; strutture ricettive; servizi alla persona - acconciatori, estetisti e tatuatori; commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti; uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche).

Sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:

- “Ristorazione”, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”;
- “Attività ricettive” (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi);
- “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (con un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”).

Sono state notevolmente aggiornate le schede relative alle “Aree giochi per bambini” e a “Cinema e spettacoli dal vivo” (quest’ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza)

Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria.

Fonte: CS Regioni

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Circolare Ministero della Salute n. 19334 del 05.06.2020

ID 10963 | | Visite: 4854 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Circolare Ministero della Salute n  19334 del 05 06 2020

Circolare Ministero della Salute n. 19334 del 05.06.2020

Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori

Le patologie cardiache sono responsabili del 35% di tutti i decessi e i casi di morte cardiaca improvvisa in Italia sono stimati tra 50.000 e 70.000 per anno: l’arresto cardiocircolatorio costituisce la principale causa di morte nel nostro paese. Tra i casi che necessitano di RCP (Rianimazione CardioPolmonare) merita particolare menzione anche l’annegamento, che conta circa 400.000 decessi l’anno in tutto il mondo e circa 400 in Italia. La riduzione di questi numeri implica uno sforzo notevole da parte delle Istituzioni (Ministero della Salute e Associazioni di settore), attraverso l’analisi dei fattori di rischio e  l’adozione delle più moderne strategie di contrasto, compresa l’attività di prevenzione, formazione ed intervento.

A tal proposito, l’attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria.

L’OMS, infatti, ha considerato tali manovre salvavita - PURE SE INDISPENDABILI E DA EFFETTUARE SENZA INDUGIO - come altamente a rischio di contaminazione virale per tutti i soccorritori E IN QUANTO TALI DA EFFETUARE CON SPECIFICHE PRECAUZIONI.

Per tale motivo è stato necessario apportare delle modifiche ad interim ai protocolli di rianimazione (BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti.

Le raccomandazioni contenute nel documento allegato, redatto in collaborazione con la società Nazionale di Salvamento e con il coordinamento della formazione BLS-D del Ministero della salute, prendono in considerazione le linee guida ad interim elaborate dalle principali società scientifiche europee e internazionali, e intendono pertanto fornire i più recenti aggiornamenti diretti a prevenire il diffondersi del contagio nell’esecuzione di procedure di rianimazione cardiopolmonare.

Il documento è essenzialmente focalizzato su tre punti:

- il soccorso balneare,
- le indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedalieri per soccorritori “laici”,
- la formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D.

Il presente documento fa seguito alla riapertura dei corsi formazione nel settore del primo soccorso stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per l’emergenza Covid-19 presso il Dipartimento della Protezione Civile (verbale del 28 maggio 2020).

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Fonte: Ministero della Salute

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Prevenzione Incendi Oleodotti

ID 10955 | | Visite: 4952 | Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi Oleodotti

Quadro normativo Prevenzione Incendi Oleodotti

Att 8 D.PR 151/2011 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm. 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

8

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

 

Tutti

 

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

97

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.

Principali differenze fra le attività di equiparazione

Non vi è alcuna differenza fra le due attività.

Per tale attività, alcune misure da adottare,  sono previste all’art. 61 B) del D.M. 31/07/34 al quale si rimanda.

Sono stati poi pubblicati decreti inerenti le caratteristiche delle condotte negli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie e tranviarie e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

Chiarimenti:

Argomenti

Normativa principale

  -  Norme specifiche

  -  DM 31/07/1934

  -  DM TRASP. E AV. CIV. 12/07/1966

  -  DM TRASP. E AV. CIV.  23/02/1971

Altre norme:

DATA

NORMA

ARGOMENTO

31/07/1934

DM 31/07/34

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,  l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. (Art. 61 B). N.d.R.).

12/07/1966

DM TRASP. E AV. CIV. 12/07/66

Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo. 

29/09/1966

Circolare 29/09/66, n° 88

Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo.

23/02/1971

DM TRASP. E AV. CIV.  23/02/71

Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. (Abrogato e sostituito dal DM 04/04/2014. N.d.R.)

20/02/1995

CHIARIMENTO 20/02/95, n° P341/4130

Oleodotti - risposta a quesito. (Sulle distanze da adottare fra gli oleodotti e dei corpi di fabbrica. N.d.R.).

04/04/2014

DM 04/04/2014

Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

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RTV luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

ID 9872 | | Visite: 10377 | News Prevenzioni Incendi

RTV luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

RTV luoghi di lavoro a basso rischio di incendio 

ID 9872 | Updade del 05.06.2020

CCTS 27/05/2020: Invito a formulare osservazioni alla bozza di decreto "criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio" - minicodice

In allegato bozza decreto e Allegato "I Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio".

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In preparazione una regola tecnica verticale (che sostituirà il DM 10 marzo 1998) sui luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio e che sarà integrata nel DM 3 agosto 2015.

Norme molto più semplici per le piccole imprese e per gli esercizi commerciali, ossia per i luoghi di lavoro ritenuti a basso rischio di incendio. Inoltre, misure di prevenzione, di protezione e gestionali derivanti principalmente dalla valutazione del rischio incendi e raramente imposte da prescrizioni normative. Un'ulteriore rivoluzione è in preparazione nel campo della prevenzione incendi. I Vigili del Fuoco stanno riscrivendo nuovamente la normativa contenente i criteri per la valutazione del rischio incendi e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, destinata a soppiantare il vecchio DM 10 marzo 1998. Le novità di impatto sono molteplici e vanno inquadrate nell'ambito delle innovazioni che, negli ultimi mesi, hanno rafforzato la normativa del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" (DM 3 agosto 2015).

La normativa per i luoghi di lavoro a basso rischio, inoltre, non solo sta prendendo forma aderendo ai metodi più moderni del Codice - come il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, aveva anticipato, ma c'è di più: sarà parte integrante del DM 3 agosto 2015. Vi sarà inclusa infatti come nuova Regola tecnica verticale (Rtv). Questa andrà a regolare i luoghi di lavoro, come detto a basso rischio di incendio, e non rientranti tra le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Significa, dunque, che l'ingresso nel testo del 2015 della Rtv sui luoghi di lavoro comporterà un considerevole ampliamento del campo di applicazione del Codice.

Ormai la strada è segnata e con decisione: si vira verso l'utilizzo ampio del "Codice di prevenzione incendi", già diventato, lo scorso 20 ottobre, cogente per le attività cosiddette «soggette e non normate» (ossia per ben 42 delle 80 elencate nell'allegato I al DPR 151 del 2011), seppure con qualche limitazione per le modifiche e gli ampliamenti delle attività esistenti. Più nel dettaglio, la nuova Rtv andrà a definire alcuni parametri che individueranno i luoghi di lavoro classificabili a basso rischio.

È molto probabile che rientrino in questa categoria i luoghi di lavoro con affollamento complessivo non superiore a 50 occupanti, che rispettino al contempo alcuni limiti che la norma individuerà relativamente al carico di incendio specifico, alla superficie dell'attività, alla quota dei piani, alla detenzione di sostanze o miscele pericolose. L'obiettivo è regolare queste attività più "semplici" con una normativa più "snella" rispetto a quella contenuta nel DM 10 marzo 1998, dando maggior forza alle risultanze della valutazione del rischio. Se per le piccole attività la normativa è destinata dunque ad essere semplificata parecchio, diverso è il caso di quei luoghi di lavoro che non rientrano nei canoni che la Rtv andrà a definire per delineare il perimetro dei luoghi di lavoro classificabili a basso rischio. Si persegue il concetto di proporzionalità dell'azione tecnica rispetto ai rischi.

Per le attività, infatti, che non sono incluse in quel perimetro, e al contempo non rientrano nei limiti di assoggettabilità ai controlli dei Vigili del fuoco definiti dal DPR 151 del 2011 (allegato I), si andrà ad applicare l'intera Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice. Almeno questo è l'orientamento che - secondo i bene informati - sta guidando la definizione della nuova normativa. Risulterà a questo punto forse già palese che il nuovo orientamento, assunto con la direzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da parte di Fabio Dattilo (a partire dal primo dicembre 2018), ha comportato l'abbandono della bozza di Dm, licenziata a novembre 2018 in sede di Comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi (Ccts) (in allegato), con la quale erano già stati rielaborati i criteri per la valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. L'iter che porterà le nuove norme verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è comunque ancora lungo. Salvo imprevisti, la bozza, dopo ulteriori riflessioni e limature, sarà presentata ai membri del Ccts, organo tecnico consultivo e propositivo istituito nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. I membri del Ccts, tra cui siedono i rappresentanti delle professioni tecniche, potranno avanzare proposte di modifica.

Queste possono essere recepite, dopodiché, occorrerà almeno un'altra riunione del Ccts affinché la bozza possa essere licenziata definitivamente. Inoltre la norma, ovviamente, va concordata con il ministero del Lavoro. Prima dell'approdo in Gazzetta ufficiale c'è, poi, un altro importante passaggio: il provvedimento va notificato alla Commissione Ue, che con gli Stati membri verifica che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. Il tempo di "sosta" a Bruxelles è di tre mesi ma può raddoppiare (è raro) nel caso dovessero emergere osservazioni. La riscrittura del DM 10 marzo 1998 – va ricordato – è stata prevista dal D.Lgs 81 del 2008 che l'affida a un decreto interministeriale, firmato dal Viminale e dal ministero del Lavoro (il DM 10 marzo 1998 fa ancora riferimento al D.Lgs 626 del 1994). Più bozze sono state elaborate nel corso degli anni per aggiornare il decreto del 1998, poi puntualmente dimenticate e riscritte. Mai si è andati oltre la presentazione e l'approvazione dei testi in Ccts. Questa volta, però, data la decisione con cui si sta portando avanti un concreto cambiamento, è lecito pensare che possano esserci maggiori chance di successo.

Nella Fig. 1 seguente un diagramma (indicativo) per la possibile suddivisione delle norme applicabili per la Valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro:

 Livello rischio incendio basso luoghi di lavoro

Fig. 1 - Norme applicabili per la Valutazione del rischio antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (su indicazioni alla data news)

Fonte: CNI
Il Sole 24 ore

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Decreto Liquidità | Obblighi DL tutela contro emergenza COVID-19

ID 10951 | | Visite: 2368 | News Sicurezza

Obblighi DL tutela contro emergenza COVID 19

Decreto Liquidità | Obblighi DL tutela contro emergenza COVID-19

ID 10951 | 07.06.2020

La  Legge 5 giugno 2020 n. 40, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) ha disposto l'introduzione dell'art. 29-bis" Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19".

L'articolo dispone che i datori di lavoro adottano e mantengono le misure prescritte nel Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020 e nei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso le predette prescrizioni non trovino applicazione  i datori applicano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Art. 29 - bis Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Riferimenti normativi:

Articolo 2087 del codice civile:

“Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19):

“Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”

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Circolare Ministero della Salute n. 11408 del 1° giugno 2020

ID 10927 | | Visite: 4690 | News Sicurezza

Circolare Ministero della Salute n  11408  2020

Circolare Ministero della Salute n. 11408 del  1° giugno 2020

Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19.

Le presenti Linee di indirizzo sono finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell’emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza: le indicazioni in esse contenute per evitare la diffusione del virus SARS-CoV2 riguardano tutte le attività sanitarie, pubbliche (istituzionali e libero professionali), private, accreditate e non accreditate.

Misure generali di prevenzione

Le misure di prevenzione che possono essere assunte al fine di minimizzare e ridurre la diffusione del Virus SARS-CoV2 nelle strutture sanitarie in seguito alla progressiva riattivazione delle attività programmate, sono prevalentemente di carattere organizzativo e sono individuabili in:

1. Controllo e regolamentazione degli accessi
2. Definizione di percorsi separati e controllo dei flussi
3. Protocolli e procedure
- Osservanza di misure di prevenzione e protezione
- Osservanza di misure igieniche

Controllo e regolamentazione degli accessi

Si raccomanda l’adozione di idonee misure per il controllo e la regolamentazione degli ingressi nelle strutture di assistenza per prestazioni programmate, consentendo esclusivamente l’accesso finalizzato a:

- Fruizione di prestazioni sanitarie prenotate (in stretta prossimità dell’orario di prenotazione) per la sola persona destinataria della prestazione. L’accesso di accompagnatori, in linea di principio, dovrebbe essere consentito esclusivamente per i minori, le persone non autosufficienti o fragili e le persone con difficoltà linguistiche-culturali.

Si raccomanda altresì l’adozione di idonee misure per praticare, su tutti i soggetti che accedono alle strutture di assistenza:

- la rilevazione della temperatura corporea e di eventuali sintomi respiratori, non consentendo l’accesso in presenza di temperatura>37,5°C o di sintomi respiratori e invitando il paziente a contattare il proprio medico o pediatra di famiglia. Qualora, pur in presenza di TC > 37,5°C e/o sintomi in atto, debbano essere effettuate prestazioni sanitarie indifferibili, si potrà consentire l’accesso utilizzando modalità dedicate;
- il controllo del corretto e obbligatorio utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina);
- l’igienizzazione delle mani (dispenser di gel igienizzante).

Al fine di limitare quanto più possibile l’affollamento delle strutture sanitarie, si raccomanda comunque l’adozione di modalità di erogazione a distanza (teleconsulti, telemedicina), per particolari tipologie di prestazione che le consentano.

Definizione di percorsi separati e controllo dei flussi

Al fine di evitare l’affollamento all’interno delle strutture di assistenza e di garantire il distanziamento sociale dell’utenza negli spazi comuni, si raccomanda l’adozione di efficaci misure logistiche, organizzative e di prenotazione tra cui in particolare:

- la definizione di percorsi dedicati, con particolare attenzione a categorie di pazienti fragili e immunodepressi (es. percorso oncologico, percorso pediatrico, percorso geriatrico)
- la separazione dei percorsi in entrata ed in uscita dalle strutture;
- l’organizzazione e il controllo dei flussi di accesso e sosta nelle sale d’attesa in rapporto agli spazi disponibili, garantendo il rispetto del distanziamento sociale;
- l’ampliamento degli orari di apertura dei servizi, con scaglionamento degli appuntamenti e maggiore distribuzione dell’utenza nell’arco della giornata.

Protocolli e procedure

Al fine di mantenere alta l’attenzione degli operatori sulle misure di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV2 e di promuovere comportamenti adeguati e responsabili, si raccomanda:

- l’aggiornamento e la capillare divulgazione delle procedure per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza, generali e per COVID-19;
- la promozione di attività di formazione continua del personale;
- la promozione di visite per la sicurezza, avvalendosi delle funzioni competenti (Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza, Risk Manager, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente);
- l’adozione di adeguati protocolli igienici e di protezione ambientale, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei DPI, all’igiene delle mani, al rispetto del distanziamento sociale, all’areazione ed alla sanificazione dei locali;
- la sorveglianza sull’osservanza delle misure igieniche e di prevenzione e protezione ambientali ed individuali.

[...] Segue in allegato

Fonte: Ministero della Salute

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Fact sheet amianto | INAIL 2020

ID 10922 | | Visite: 3453 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

 Fact sheet amianto INAIL 2020

Fact sheet amianto sulla sicurezza dei lavoratori e la ricerca dei materiali contaminati - INAIL 2020

Nelle pubblicazioni, online sul sito dell’Istituto, un elenco dettagliato delle misure di prevenzione e protezione da adottare nei siti inquinati e un approfondimento sulle nuove modalità̀ per il riconoscimento delle diverse tipologie di minerale sviluppate con tecnologie innovative

ROMA – Ricerca e innovazione tecnologica finalizzate alla tutela del lavoratore e degli ambienti di vita: è questo il filo rosso che unisce le attività promosse dall’Inail nella complessa gestione della tematica amianto, alle quali sono dedicate le due schede informative realizzate dal Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit) disponibili sul portale istituzionale. La prima fa un focus sulle misure di sicurezza per i lavoratori e per gli ambienti da adottare durante gli interventi di riqualificazione dei siti contaminati. La seconda, invece, illustra le nuove modalità̀ di riconoscimento e caratterizzazione di materiali contenenti amianto (mca) mediante l’impiego di tecnologie innovative non invasive e non distruttive, sviluppate nell’ambito del Bando di ricerca in collaborazione dell’Inail (Bric ID 58 - Programma speciale amianto).
 
In Italia contaminati 11 siti di interesse nazionale. Durante gli interventi di riqualificazione dei siti contaminati è necessario adottare specifiche misure di prevenzione e protezione, per garantire la minima dispersione di fibre di amianto nell’ambiente. Sui 41 siti da bonificare di interesse nazionale (sin) identificati in Italia dal Ministero dell’Ambiente, 11 sono principalmente contaminati da amianto, mentre in altri cinque esiste una contaminazione secondaria, accertata e quantificata, che riguarda una porzione significativa del perimetro. Inoltre, sono stati rilevati più di 12mila siti di interesse regionale (sir) e altri di competenza comunale (sic). Fino al 1992, anno in cui sono stati banditi sia l’estrazione sia l’impiego del minerale, l’Italia è stata tra i maggiori produttori mondiali di amianto e mca.
 
Le misure di prevenzione. L’intera area da bonificare deve essere delimitata su tutti i lati del perimetro con una recinzione idonea, per impedire l’accesso agli estranei. Possono entrare, infatti, soltanto gli operai addetti alle lavorazioni e gli enti preposti al controllo. Tra le misure di prevenzione indicate nella fact sheet, oltre alla cartellonistica obbligatoria, che riguarda, tra le altre cose, l’adozione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) e il pericolo di inalazione di fibre pericolose, si consiglia di installare, all’ingresso all’area di lavoro, un’unità di decontaminazione personale (udp) costituita almeno da quattro locali. Nel caso di interventi su aree vaste, devono essere previste due udp, una all’ingresso del sito e una in prossimità dell’area in lavorazione.
 
Le misure di protezione. Le misure di protezione comprendono i dispositivi di protezione collettiva (dpc) e i dpi. Nel caso dell’amianto, i dpc come le reti anticaduta e le linee vita, risultano una soluzione efficace durante i lavori di bonifica delle coperture in cemento amianto, per la riduzione del rischio di caduta dall’alto per sfondamento delle lastre. Nelle aree di bonifica, tutti coloro che accedono al cantiere devono sempre essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonei. Il datore di lavoro deve quindi porre massima attenzione nella scelta della tipologia, delle misure e delle quantità dei dpi da fornire ai lavoratori, e prima di scegliere deve effettuare una specifica valutazione del rischio, realizzata anche sulla base dell’analisi delle mansioni degli operatori.
 
La ricerca si concentra su dispositivi ad alta tecnologia. Con il Piano di attività di ricerca 2019- 2021, l’Inail ha avviato progetti per lo sviluppo di nuovi dpi dotati di visori in realtà̀ aumentata, di metodiche analitiche innovative, sia da laboratorio che da remoto, e di prototipi strumentali ad alta tecnologia per il supporto degli operatori. Attraverso borse di studio e dottorati di ricerca, l’Istituto ha investito anche sulla formazione di personale qualificato. Tra le altre attività realizzate, l’informazione e la formazione rivolte alla cittadinanza e agli operatori del settore, i sopralluoghi ispettivi, le campagne di monitoraggio ambientale e più di 400 consulenze tecnico-scientifiche per le Pubbliche amministrazioni.
 
Il riconoscimento mediante analisi d’immagine iperspettrale. La seconda pubblicazione illustra le nuove modalità di riconoscimento e caratterizzazione di materiali contenenti amianto sviluppate nell’ambito del bando Bric. In particolare, è stata realizzata la mappatura 2D delle superfici dei materiali mediante analisi in microfluorescenza a raggi X (micro-Xrf) e imaging iperspettrale (hsi). Sono state analizzate diverse tipologie di materiali, caratterizzati da matrici di natura differente (cementizie, resinoidi, cellulosiche, etc.) e dalla presenza di varie tipologie di minerali di amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, antofillite, actinolite). I campioni esaminati sono stati prelevati da cantieri di bonifica in diverse regioni.

  Guida  1 

1. Siti contaminati da amianto: misure di sicurezza da adottare a tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita

L’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di amianto e di Materiali Contenenti Amianto (MCA).

Questi sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90. La legge 257/92, pur mettendo al bando la loro produzione, importazione e commercializzazione non ne ha vietato l’utilizzo pertanto molti sono i siti nel nostro Paese contaminati da amianto. Il lavoro proposto presenta una sintesi dei dati inerenti il numero dei siti rilevati, una attenta disamina delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la loro gestione in sicurezza, evidenziando l’importante contributo Inail a supporto delle pubbliche amministrazioni.

  Guida  2 

2. Riconoscimento e caratterizzazione di materiali contenenti amianto mediante analisi d’immagine iperspettrale

L’amianto e i Materiali Contenenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90 poiché l’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori ed utilizzatori mondiali di tale sostanza e di MCA.

Al fine di agevolare le attività di mappatura e riconoscimento dei MCA sono state sviluppate e messe a punto nuove procedure di riconoscimento e caratterizzazione mediante l’impiego di tecnologie innovative non invasive e non distruttive. In particolare, nel presente lavoro vengono illustrate procedure per la mappatura 2D delle superfici mediante imaging iperspettrale (HSI). Si riportano dati di campioni analizzati di differenti tipologie di MCA, caratterizzati da matrici di diversa natura (cementizie, resinoidi, cellulosiche, etc.) e provenienza (da cantieri di bonifica in diverse Regioni) e dalla presenza di differenti tipologie di minerali di amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, antofillite, actinolite).

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Circolare CNI n. 573 XIX Sess. 2020

ID 10920 | | Visite: 4112 | News Prevenzioni Incendi

CNI Documenti Prevenzione incendi autorimesse

Circolare CNI n. 573 XIX Sess. 2020

Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015): pubblicazione dell’aggiornamento della RTV autorimesse.

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2020 è stato pubblicato l’aggiornamento della Regola tecnica verticale sulle autorimesse (RTV Autorimesse); è il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (vedi allegato), recante: Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. La nuova RTV entrerà in vigore il 20 novembre 2020, e sostituirà integralmente l’attuale capitolo V.6 del Codice (precedente RTV Autorimesse). Per la fase transitoria valgono le condizioni esplicitate all’art. 3 comma 1.

Nello stesso art. 3 (comma 2) si sancisce la concomitante abrogazione (180 giorni dalla pubblicazione del decreto) delle seguenti regole tecniche preesistenti:

- DM 01/02/1986: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili.

- DM 22/11/2002: Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto. Ne deriverà quindi l’implicita abolizione del “doppio binario” per la progettazione di tutte le nuove autorimesse aventi superficie complessiva superiore a 300 m2.

Si anticipa che, a seguito dell’abrogazione del DM 01/02/1986, il CNI, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha elaborato due nuovi documenti, e più precisamente:

- una “linea guida” sui parametri dimensionali delle autorimesse, per dare indicazioni sugli aspetti di progettazione che esulano dai criteri di sicurezza antincendio;

- un documento sulle misure minime di sicurezza antincendio per le autorimesse che non rientrano nel campo di applicazione della RTV Autorimesse (autorimesse “sotto soglia” di assoggettabilità). I suddetti documenti saranno inviati agli Ordini con successiva circolare.

CNI

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Analisi eventi lesivi aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia

ID 10918 | | Visite: 1758 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Analisi

Analisi eventi lesivi delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia

Lo scopo dell’analisi statistica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia, così come quelle condotte in passato, è la ricerca dell’esistenza di rischiosità specifiche del settore dell’igiene ambientale da combattere con interventi prevenzionali mirati e migliorare la percezione dei rischi dei lavoratori.

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Indice

1 Premessa
2 Aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017
3 Andamento infortunistico nel quinquennio 2013-2017 delle aziende del Settore Ambiente associate
4 Denunce di infortunio e infortuni accertati positivi delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017
4.1 Denunce di infortunio delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017
4.2 Infortuni accertati positivi delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017
5 Denunce di infortunio e infortuni accertati positivi delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017 relative alla voce di tariffa “Servizi di nettezza urbana. Raccolta, preparazione per il riciclaggio dei RSU. Esercizio di discariche ed inceneritori RSU”.
5.1 Denunce di infortunio delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017 relative alla voce di tariffa di interesse
5.2 Infortuni accertati positivi delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017 relative alla voce di tariffa di interesse
5.3 Infortuni accertati positivi in occasione di lavoro delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017 relative alla voce di tariffa di interesse per Cause e Circostanze (Variabili Esaw/3) dell’infortunio
6 Malattie professionali denunciate dalle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia nel 2017 relative alla voce di tariffa di interesse e riconosciute dall’Istituto
7 Considerazioni conclusive

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Fonte: INAIL

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Direttiva (UE) 2020/739

ID 10915 | | Visite: 9791 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva 2020 739

Direttiva (UE) 2020/739

Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione

GU L 175/11 del 04.06.2020

Entrata in vigore: 24.06.2020

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 2020

Recepimento

Decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125 (Conversione / Legge 27 novembre 2020 n. 159) (GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (G.U. 07.10.2020, n. 248)
Art. 4 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo

1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» è inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) è così formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».

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La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, in particolare l’articolo 19, considerando quanto segue:

(1) L’Unione si adopera per mantenere i suoi standard elevati al fine di garantire un’adeguata protezione della salute dei lavoratori, particolarmente importante nel contesto di una crisi sanitaria mondiale. La pandemia di Covid‐19, una nuova malattia da coronavirus, ha colpito tutti gli Stati membri dall’inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell’Unione.

(2) Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti.

(3) L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente alla nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tenere conto delle conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli cambiamenti, compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici.

(4) Nell’ottobre 2019 la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione ha apportato una modifica all’allegato III della direttiva 2000/54/CE, che consiste in particolare nell’aggiunta di numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS).

(5) Il virus «coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave», abbreviato «SARS-CoV‐2», che ha causato la pandemia di Covid‐19 è molto simile ai virus SARS e MERS. In considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV‐2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(6) Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3.

(7) Nel marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato linee guida sulla biosicurezza nei laboratori concernenti il nuovo coronavirus e l’esame di campioni clinici di pazienti affetti da SARS-CoV‐2. Le linee guida precisano che il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo, come ad esempio il sequenziamento, può essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2 (livello di biosicurezza 2, BSL-2), mentre il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV‐2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio di contenimento con una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica (livello di biosicurezza 3, BSL‐3). Al fine di garantire sufficienti capacità e la continuità del lavoro essenziale svolto dai laboratori diagnostici in tutta l’Unione, è opportuno che ciò venga precisato nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE.

(8) Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve. Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.

(9) La direttiva (UE) 2019/1833 ha modificato anche gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, che stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria. Al fine di fornire adeguati livelli di protezione ai lavoratori, dovrebbe essere anticipata anche la data di recepimento delle modifiche apportate a tali allegati relative all’esposizione al SARS-CoV‐2.

(10) La Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione riguardante la pandemia di Covid‐19, compresi lo sviluppo di un possibile vaccino e la disponibilità di ulteriori prove e dati scientifici e tecnologici concernenti il SARS-COV‐2. Su tale base la Commissione potrebbe riesaminare, se necessario, la classificazione nei gruppi di rischio stabilita tramite l’adozione della presente direttiva.

(11) Si è tenuto conto della necessità di mantenere i livelli di protezione esistenti per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa del proprio lavoro e di garantire che le modifiche tengano conto soltanto degli sviluppi scientifici in questo ambito che richiedono adattamenti di ordine strettamente tecnico sul luogo di lavoro.

(12) Nell’elaborazione della presente direttiva la Commissione è stata assistita da esperti che rappresentano gli Stati membri e che hanno fornito un sostegno tecnico e scientifico. È stato inoltre consultato il comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in merito agli adattamenti di ordine strettamente tecnico della direttiva 2000/54/CE nel contesto della pandemia di SARS-CoV‐2.

(13) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che spiegano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2000/54/CE è modificato come stabilito nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

All’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1833, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l’agente biologico SARS-CoV‐2, entro il 24 novembre 2020.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al primo comma.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.».

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 novembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:

Agente Gruppo di rischio  
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (1) 3                     

(1)  In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.

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Rapporti ISS COVID-19 n. 36/2020 | Indicazioni sulle attività di balneazione

ID 10913 | | Visite: 2290 | News Sicurezza

Rapporto 36 2020

Indicazioni sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2

Rapporti ISS COVID-19 n. 36/2020 - Versione del 31 maggio 2020

Questo documento, indirizzato alle autorità regionali ambientali e sanitarie e agli enti territoriali, fornisce alcuni elementi di analisi di rischio correlata alle attività di balneazione, alla luce della pandemia COVID-19. Con riferimento allo scenario epidemiologico corrente e allo stato attuale delle conoscenze sul SARS-CoV-2, si considera significativo il rischio dovuto a eventi pericolosi di affollamento, vicinanza e contatto tra persone, in condizioni di promiscuità ed elevata frequentazione tipici delle attività di balneazione. Vengono quindi fornite alcune indicazioni di mitigazione di rischio relativamente all’organizzazione di ambienti, strutture e procedure e norme igieniche/comportamentali da seguire in stabilimenti e spiagge libere.

Il rischio di esposizione all’infezione teoricamente veicolata da terreni e acqua, è considerato irrilevante in ragione delle condizioni ambientali, delle norme ambientali e di controllo già esistenti e delle misure di mitigazione raccomandate nel documento, in base a principi di precauzione. Si raccomanda una adeguata comunicazione sulla conoscenza e il rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare che, nelle condizioni attuali, risulterà diversa dagli anni precedenti.

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Indice
Destinatari del rapporto
Acronimi
Premessa
Scopo e campo di applicazione
Scenari e analisi di rischio
Valutazioni specifiche
Persistenza negli ambienti idrici
Persistenza sulle superfici
Persistenza in funzione di fattori ambientali (temperatura, pH, salinità, irraggiamento solare)
Mitigazione del rischio
Conclusioni e raccomandazioni
Bibliografia

Fonte: ISS

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Dispositivi di protezione individuale intelligenti

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EU OSHA PPE 2020

Dispositivi di protezione individuale intelligenti

Dispositivi di protezione individuale intelligenti: pensare la tutela del futuro

EU-OSHA, 02.06.2020

L’articolo prende in esame l’avvento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) intelligenti nel luogo di lavoro. I DPI intelligenti associano sistemi tradizionali di protezione con materiali o componenti elettronici avanzati e possono registrare dati sull’utente, l’ambiente di lavoro o l’uso del dispositivo stesso. Benché tali nuove tecnologie promettano una sicurezza e un confort migliori per i lavoratori, vi sono ancora diversi problemi da risolvere per garantire che possano essere usati con buoni risultati.

L’articolo esamina le difficoltà che le parti interessate devono affrontare, quali la necessità di fissare norme e un quadro adeguato per le verifiche e la certificazione.

Inoltre, contiene suggerimenti intesi ad aiutare le parti interessate a sfruttare al massimo i potenziali vantaggi dei DPI intelligenti, evidenziando l’importanza della cooperazione tra utenti e fabbricanti in questo settore.

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Fonte: EU OSHA

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Allegato riservato Dispositivi di protezione individuale intelligenti - EU OSHA 02.06.2020.pdf
EU OSHA 02.06.2020
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Decreto MIT n. 226 del 02 giugno 2020

ID 10904 | | Visite: 3011 | News Sicurezza

Decreto MIT n  226 del 02 giugno 2020

Decreto MIT n. 226 del 02 giugno 2020

Aggiornate le Linee guida per il trasporto ferroviario allegate al DPCM 17 maggio 2020

Le modifiche adeguano le linee guida per il contenimento dell’emergenza epidemiologica alla maggiore possibilità di circolazione degli utenti dei trasporti in vista della riapertura degli spostamenti interregionali del 3 giugno.

Nell’ambito dei trasporti ferroviari sono state specificate nuove importanti prescrizioni per i viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei convogli.

In tutte le stazioni dell’Alta Velocità vengono introdotti ingressi dedicati ai passeggeri dei treni di AV e degli Intercity per effettuare la misurazione della temperatura corporea prima di salire. Nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso a bordo del treno.

E’ confermata, all’interno delle stazioni ferroviarie, la presenza di un contingente di volontari della Protezione Civile per la gestione organizzativa dei flussi di viaggiatori, fino al 15 giugno.

L’altra novità riguarda i servizi di ristorazione a bordo che erano stati sospesi: per i treni a media e lunga percorrenza vengono ripristinati con modalità semplificate per evitare il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti.

Infine viene inserita un nuova prescrizione che riguarda tutti i servizi di trasporto di linea effettuati con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con un massimo di 9 posti: in questo caso si applicano le linee guida relative al trasporto pubblico locale.

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Art. 1 (Modifiche all’allegato n. 15 del DPCM 17 maggio 2020)

All’allegato 15, Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al Capo “SETTORE FERROVIARIO” dell’Allegato tecnico, Sezione “Nelle principali stazioni”:

• Dopo il primo punto “gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie…….in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti” è aggiunto il seguente: “garanzia della massima accessibilità alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso”;

Al Capo “SETTORE FERROVIARIO” dell’Allegato tecnico, Sezione “treni a lunga percorrenza (con prenotazione on line)”:

• il Punto 3 “sospensione dei servizi di ristorazione a bordo…” è sostituito dal seguente:
“ E’ possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti”.
• dopo il punto precedente è inserita la seguente disposizione: “previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocità di ingressi dedicati per l’accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell’accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentita la salita a bordo treno.”

Dopo il Capo “SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA” dell’Allegato tecnico, è aggiunto il seguente:

ALTRI SERVIZI

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.”.

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Fonte: MIT

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Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni impianti di ventilazione/climatizzazione

ID 10889 | | Visite: 8453 | News Sicurezza

Rapporto 33 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione

Versione del 25 maggio 2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

L’adeguamento alle condizioni contingenti per contrastare la diffusione dell’epidemia di SARS-CoV-2 e per garantire una buona qualità dell’aria degli ambienti indoor necessita di appropriate risposte per il contenimento del rischio di trasmissione del virus.

In questo ambito, nel documento presentato verranno descritti i principali componenti dei sistemi di ventilazione e di climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell’aria in ambienti indoor all’interno di strutture comunitarie non sanitarie e di ambienti domestici e verranno altresì fornite raccomandazioni operative per la gestione di questi impianti.

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Indice
Destinatari del rapporto
Acronimi
Premessa
SARS-CoV-2: persistenza e trasmissione
Sintomatologia clinica ed evoluzione della COVID-19
Sistemi di ventilazione e di climatizzazione
Unità di trattamento aria (UTA)
Ventilconvettori o unità terminali idroniche del tipo fan coil
Climatizzatori ad espansione diretta o del tipo a split
Climatizzatori portatili monoblocco
Cappe aspiranti e a ricircolo
Modalità di contagio aerogeno mediato dagli impianti di climatizzazione e ventilazione
Diffusione all’interno della medesima zona
Diffusione tra zone distinte
Raccomandazioni operative per la gestione degli impianti
Impostazioni di temperatura e umidità in ambiente
Raccomandazioni operative per la ventilazione naturale
Raccomandazioni operative in ambiente domestico
Raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale
Manutenzione degli impianti di ventilazione e condizionamento
Sanificazione di superfici e ambienti interni
Bibliografia

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Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020
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EU - OSHA 2020 | Disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati

ID 11002 | | Visite: 2211 | Documenti Sicurezza UE

DMS 2020

EU - OSHA 2020 | Disturbi muscolo scheletrici lavoro-correlati

Disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati: dalla ricerca alla prassi. Quali insegnamenti si possono trarre?

Malgrado numerose iniziative finalizzate a prevenire i disordini muscoloscheletrici (DMS), la loro diffusione nell’UE permane elevata. La presente relazione riassume i risultati di un progetto di larga scala volto a esplorare le ragioni alla base di questo fenomeno e a identificare le carenze sia a livello politico sia nell’attuazione di misure efficaci sul luogo di lavoro.

Il progetto si articola in tre fili conduttori: una rassegna esplorativa della letteratura, un’analisi di 142 iniziative di politica nazionale e uno studio di ricerca qualitativa inteso a individuare come i DMS sono affrontati nei luoghi di lavoro nella pratica.

Unendo le conclusioni di questi tre fili conduttori, la relazione individua barriere e fattori di successo per affrontare i DMS lavoro-correlati e fornisce una serie di raccomandazioni, sia a livello politico, sia applicabili al luogo di lavoro.

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Fonte: EU OSHA

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Allegato riservato Work-related musculoskeletal disorders from research to practice.pdf
EU OSHA 2020
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COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 11 Giugno 2020

ID 10987 | | Visite: 4596 | Documenti Sicurezza Enti

Linee Guida delle attivit  produttive 11 giugno 2020

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 11 Giugno 2020

11 giugno 2020

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed
economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

RISTORAZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
ATTIVITÀ RICETTIVE
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
COMMERCIO AL DETTAGLIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PISCINE
PALESTRE
MANUTENZIONE DEL VERDE
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
AREE GIOCHI PER BAMBINI
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
SAGRE E FIERE LOCALI
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione disponibile):
Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
Rapporto ISS COVID- 19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

Fonte: CS Regioni

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Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44

ID 10966 | | Visite: 33255 | Legislazione Sicurezza

Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

(GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020

Il D.Lgs. n. 44/2020 attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 introduce 11 nuove sostanze cancerogene nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, 1 nuovo processo nell'Allegato XLII e modifica il c. 6 dell'Art. 242 Sorveglianza sanitaria Sez. III del Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

Sostanze cancerogene introdotte:
- Composti di cromo VI
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene

Elenco di sostanze, miscele e processi
- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

...

Art. 1. Modifiche all’art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

Art. 2. Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

...

ALLEGATO I

ALLEGATO XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

Elenco di sostanze, miscele e processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione

ALLEGATO II

Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite (3)

Osservazioni

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Polveri di legno duro

 -

 -

2 (7)

 -

 -

 -

Valore limite: 
3 mg/m3 fino al 
17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)

 -

 -

0,005

 -

 -

 -

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 
Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino 
al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)

 -

 -

-

 -

0,3

 -

 -

Polvere di silice cristallina respirabile

 -

 

0,1 (8)

 -

 -

 

 -

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

 -

Cute (9)

 -

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 -

-

 -

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

 

Cute (9)

 -

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

-

 -

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

 

Cute (9)

 -

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

-

 -

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

 

Cute (9)

 -

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

-

 -

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

 

Cute (9)

 -

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

-

 -

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(6) f/ml = fibre per millilitro.

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(8) Frazione respirabile

(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea

 ...

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Decreto 30 aprile 2012

ID 10956 | | Visite: 3327 | Prevenzione Incendi

Decreto 30 aprile 2012

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione.

Testo coordinato con la Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000 Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

(GU n.115 del 18-05-2012)

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Bozza di revisione Allegato 1 del DPR 151/2011

ID 10929 | | Visite: 7997 | News Prevenzioni Incendi

Bozza di revisione Allegato 1 del DPR 151 2011

Bozza di revisione Allegato 1 del DPR 151/2011

CCTS, 27.05.2020

Con Decreto del Capo del C.N.VV.F. è stato istituito il gruppo di lavoro incaricato dell’aggiornamento e razionalizzazione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I del DPR 151/2011, includendo anche i depositi di rifiuti e le discariche.

Nel merito dei lavori svolti, è stato elaborato il documento avendo a riferimento:

- la necessità di procedere ad un’ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi e conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dell’utenza;
- le esperienze maturate e le criticità segnalate dalle strutture territoriali del C.N.VVF. a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011;
- l’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, in particolare, l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. con le correlate RTV nonché altre regole tecniche quali, ad esempio, la norma di prevenzione incendi per le strutture in aria aperta (campeggi), gli asili nido e le attività di autodemolizione;
- l’emanazione dei decreti del ministro dell’interno del 12 aprile 2019 e del 18 ottobre 2019;

Alla luce degli obiettivi sopraindicati, si riportano di seguito i principali interventi operati dal gruppo di lavoro ed illustrati nella seduta del 27 maggio 2020 del C.C.T.S.:

1) in taluni casi, è stata meglio definita la declaratoria delle attività soggette per rendere più facilmente individuabile l’attività da assoggettare; solamente in rari casi, si è, inoltre, ritenuto opportuno di modificare, elevandole, le soglie di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011.

Ad esempio, per l’attività 49 “Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 50 kW”:

Figura 1

2) Nell’ottica dello snellimento procedurale, sono state modificate in quasi tutto l’elenco delle attività le soglie discriminanti tra le categorie A,B, C.

In particolare, sono stati fortemente ampliati i limiti per le categoria A ed elevati i limiti di soglia massima per le categorie B; conseguentemente è stato elevato anche il limite di ingresso nella categoria C che sarà, quindi, effettivamente riservata a quelle attività maggiormente complesse dal punto di vista antincendio, in quanto caratterizzate da valori dei parametri di assoggettamento effettivamente elevati in termini di affollamento di persone presenti o di quantità di materiali stoccati o, ancora, di potenze sviluppate degli impianti.

Tale impostazione comporterà, quindi, un ampliamento del numero della attività in categoria A che, pertanto, potranno iniziare ad esercire senza alcun procedimento preventivo obbligatorio a carico dell’utenza esterna.

Analogamente, le attività in categoria B saranno caratterizzate da parametri di assoggettabilità più elevati rispetto a quelli attuali che, pertanto, è giustificata l’esigenza di una preventiva valutazione del progetto da parte dei Comandi VF.

Come sopra accennato, la categoria C sarà destinata a quelle attività maggiormente complesse per le quali è necessario quindi mantenere anche il controllo obbligatorio da parte del C.N.VV.F. o per le quali è comunque previsto un sopralluogo in ambito di un organo collegiale.

Tale impostazione generale è stata resa possibile, come in premessa accennato, dall’entrata in vigore, avvenuta nel corso degli anni successivi al 2012, di diverse regole tecniche di prevenzione incendi (elaborate sia con approccio “RTO/RTV” che di tipo tradizionale) che hanno dettato disposizioni tecniche in attività in precedenza non normate e la cui SCIA, pertanto, necessitava di una preventiva valutazione del progetto.

In tale casistica, sono ricomprese anche tutte quelle attività in passato denominate “non normate” e che oggi, alla luce del D.M. 12 aprile 2019, sono invece progettabili con il Codice di prevenzione incendi.

Esempio per l’attività 54 “Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti”:

Figura 2

 Esempio per l’attività 55 “Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2”:

Figura 3

3) Altra importante novità introdotta è il collegamento delle soglie di assoggettabilità alle tre categorie A, B, C di alcune attività soggette alle soluzioni progettuali del Codice di prevenzione incendi; infatti, per le attività che devono essere progettate con RTO ai sensi del D.M. 12 aprile 2019 e del D.M. 18 ottobre 2019, è previsto che l’assoggettamento in cat. A o B non dipenda solamente dai consueti parametri quantitativi caratterizzanti l’attività stessa (affollamento, quantitativo di materiale, estensione superficiale, ecc…) ma anche dal tipo di progettazione antincendio adottata.

In sintesi, adottando le soluzioni conformi del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., ma cautelativamente solo fino a certi valori di soglia prefissati, l’attività è inquadrata in categoria A mentre, con l’adozione delle soluzioni alternative, la stessa attività ricade in categoria B.

Esempio per l’attività 67 “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.”:

Figura 4

È lecito ritenere che tale approccio possa inoltre costituire stimolo per la diffusione della progettazione attraverso il Codice di prevenzione incendi.

4) Con l’introduzione dell’attività n. 81 relativa ai rifiuti, prendendo a riferimento il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, nonché i parametri di assoggettabilità delle attività di autodemolizione, ci si propone di assoggettare gli “Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , di superficie lorda complessiva superiore a 3.000 m2 o al chiuso di superficie superiore a 1.000 m2 e con presenza di materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg; sono esclusi i rifiuti incombustibili e quelli derivanti dal ciclo di lavorazione di attività ricomprese nei punti precedenti”.

Tenuto conto, peraltro, che nel prossimo futuro sarà emanata una specifica regola tecnica verticale (la cui bozza è stata illustrata in una delle ultime sedute del CCTS) si è proposta la classificazione nelle seguenti categorie:

- cat A: stabilimenti ed impianti di superficie fino a 5000 m2;
- cat. B: stabilimenti ed impianti di superficie oltre 5000 m2 e fino a 10000 m2;
- cat C: stabilimenti ed impianti di superficie oltre 10000 m2.

5) In generale, le attività assoggettate sia come stabilimenti/impianti che come depositi di materiali combustibili, o di sostanze pericolose, sono state classificate secondo il criterio di mantenere sempre in categoria C le attività caratterizzate dalla “produzione” ossia che impiegano o producono quelle determinate sostanze o materiali; in categoria A o B, a seconda dei quantitativi, sono inserite invece le attività che effettuano esclusivamente il deposito senza alcuna lavorazione.

6) A completamento del nuovo allegato I saranno infine fornite alcune delucidazioni utili ai fini dell’attività ordinaria dei tecnici esterni e dei Comandi VF; in particolare:

1. Con la dicitura soluzioni conformi, si intende una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (per le attività progettate secondo il DM 3/8/2015) o il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti (per le attività progettate con le regole tecniche "tradizionali");
2. Per soluzione alternativa, si intende una soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi, con la quale il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi (rif. Punto G.1.3 comma 14 DM 3/8/2015);
3. Saranno escluse dagli adempimenti tutte le attività temporanee, che sono individuate in quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita;
4. Sarà introdotta la definizione di occupante inteso come una persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali. (rif. Punto G.1.6 comma 5 DM 3/8/2015);
5. Sarà specificato che l’altezza antincendi da prendere a riferimento ai fini dell’assoggettabilità è quella definita nel Codice di prevenzione incendi, al capitolo G.1.

Premesso quanto sopra, si riporta di seguito una sintesi riepilogativa delle principali modifiche apportate:

- att. 12: inserito uno specifico regime per gli imprenditori agricoli (recependo le disposizioni già vigenti fissate dalla Legge 116/2014) e per i depositi di olio di oliva;
- att. 13: introdotta esclusione per contenitori - distributori di carburanti con punto di infiammabilità superiore a 65 °C di capacità geometrica fino a 6 m3.
- att. 18: eliminati i prodotti pirotecnici “in libera vendita” in quanto non più esistenti;
- att. 34: elevato a 10.000 Kg la soglia di assoggettabilità dei depositi di carta, cartone ecc…;
- att. 41: elevata a 25 persone la soglia di assoggettabilità dei teatri per posa e televisivi;
- att. 42 elevata da 200 m2 a 1000 m2 la soglia di assoggettabilità dei laboratori per scenografie;
- att. 49: esplicitato che la potenza da prendere a riferimento è quella nominale ed elevata a 50 kW la soglia di assoggettabilità;
- att. 58: escluse dall’assoggettabilità le macchine radiogene di P< a 2000 Kev e le sorgenti mobili soggette all’art. 27 comma 1 bis del Dlsg. 230 /1995 e s.m.i.;
- att. 65: eliminato il parametro dei 200 m2 per le palestre e gli impianti sportivi;
- att. 66: portate in cat. A le strutture ricettive sino a 100 posti letto in soluzione conforme;
- att. 68: esplicitata l’assoggettabilità delle case di riposo per anziani e collocate in cat. B;
- att. 72: riformulata definizione dell’attività soggetta – (Edifici o porzioni di edificio sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonchè qualsiasi altra attività aperta al pubblico contenuta nel presente Allegato).
- Att. 73: riformulata definizione dell’attività soggetta in particolare eliminando il riferimento alla promiscuità strutturale e limitando quella impiantistica agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio – (Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dalla relativa diversa titolarità);
- Att. 77: riformulata definizione dell’attività soggetta specificando che trattasi solo di edifici di civile abitazione;
- Att. 80: riformulata la categorizzazione delle gallerie in particolare mantenute in cat. A quelle dotate di normativa tecnica (tutte le gallerie ferroviarie e le gallerie stradali disciplinate dal D.lgs. 264/2006) e portate in cat. B quelle attualmente prive di disposto normativo.
- Att. 81: inserita specifica attività per gli stabilimenti ed impianti di trattamento rifiuti.

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Fonte: CNI

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OiRA valutazione dei rischi Covid-19 sul luogo di lavoro

ID 10928 | | Visite: 4013 | News Sicurezza

OIRA COVID 19

OiRA valutazione dei rischi Covid-19 sul luogo di lavoro

EU-OSHA, 04.06.2020

Con l’inizio dell’allentamento delle restrizioni legate alla Covid-19 in tutta Europa, molte imprese e organizzazioni stanno pianificando il ritorno in sicurezza al luogo di lavoro. La piattaforma interattiva per la valutazione dei rischi online (OiRA) dell’EU-OSHA ha elaborato uno strumento mirato per agevolare questo processo.

Lo strumento interattivo può essere utile per individuare, valutare e gestire i rischi posti dalla Covid-19, al fine di assicurare il ritorno dei lavoratori a un ambiente che ne tuteli la salute e la sicurezza. Considera situazioni di vario tipo, indicando tra l’altro cosa fare se un lavoratore presenta sintomi della Covid-19 e come assicurare il distanziamento fisico sul luogo di lavoro e gestire i fornitori di servizi esterni.

Proprio come nelle normali condizioni di lavoro, l'identificazione e la valutazione dei rischi , sia fisici che psicosociali, negli ambienti di lavoro costituiscono il punto di partenza per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL) nell'ambito delle misure COVID-19. I datori di lavoro sono tenuti a rivedere le proprie valutazioni dei rischi in caso di modifiche ai processi di lavoro e a prendere in considerazione tutti i rischi, compresi quelli che incidono sulla salute mentale (Direttiva 89/391/CEE - Direttiva quadro sulla SSL).

Oltre a fare riferimento alle direttive dell'UE, questo strumento OiRA si basa anche su linee guida non vincolanti che mirano ad aiutare i datori di lavoro e i lavoratori a rimanere sani e salvi in ​​un ambiente di lavoro che è cambiato in modo significativo a causa della pandemia di COVID-19.

Lo strumento può fornire solo consigli generici, poiché le situazioni differiscono da paese a paese e da area a area. Pertanto, è fondamentale ottenere, come input nella valutazione, informazioni aggiornate dalle autorità pubbliche sulla prevalenza di COVID-19 nel proprio paese e nella propria area.

Si noti che le informazioni contenute in questo strumento non coprono l'ambiente sanitario , per il quale sono disponibili consigli specifici (ad es. Dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Organizzazione mondiale della sanità). Inoltre, questo strumento non copre esplicitamente tutti gli aspetti relativi al frequente contatto con il cliente o il cliente sul luogo di lavoro (ad esempio nel settore alberghiero e della ristorazione, nell'area dei servizi alla persona come parrucchieri e saloni di bellezza).

Lo strumento OiRA per la Covid-19 può essere adattato dai partner OiRA nazionali alle normative e alle situazioni dei rispettivi paesi. Alcuni settori di attività dovranno integrare le raccomandazioni OiRA con requisiti più specifici.

Strumenti OiRA previsti dal TUS

D.Lgs. 81/2008
....

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
...
6-quater.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
...

Strumento di valutazione del rischio OiRA per la Covid-19 

...

Fonte: EU OSHA

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COVID-19: Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti

ID 10746 | | Visite: 56892 | Documenti Riservati Sicurezza

Covid 19 tempo persistenza 1 0

COVID-19: Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti

ID 10746 | Rev.1.0 del 24.05.2020 - Documento completo allegato

Note Rev. 1.0 del 24.05.2020

La Rev. 1.0 del 24.05.2020 tiene conto delle indicazioni riportate nella Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020

Oggetto: Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

Vedi in pag. 9

L'ISS riporta che "..Non vi sono al momento motivi che facciano supporre che la sopravvivenza del virus SARS-CoV-2 nell’ambiente possa essere diversa da quella di altri coronavirus umani come SARS-CoV e MERS-CoV.."(1). In generale, i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto analizzato, la tabella 1 illustra la Persistenza di coronavirus su differenti tipologie di superfici inanimate.

Trasmissione ambientale

La contaminazione ambientale deve essere considerata una possibile fonte di infezione da SARS-CoV2. Pertanto, gli studi si sono concentrati, attraverso campionamenti di superfici ed aria, all’analisi della permanenza del virus nell’ambiente. In particolare, è emerso che:

- La contaminazione di stanze e servizi igienici occupati da pazienti affetti da COVID-19 risulta essere ubiquitaria. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di contaminazione su oggetti personali come telefoni cellulari, telecomandi ed attrezzature mediche a contatto quasi costante con il paziente. Tutti i campionamenti eseguiti dopo la pulizia degli ambienti sono risultati negativi, mostrando che le misure di decontaminazione adottate sono sufficienti.

- È stata rilevata una contaminazione nei campioni di aria: il virus espirato da individui infetti può essere disperso da flussi d’aria nell’ambiente anche in assenza di procedure che generano aerosol. La modellizzazione dei flussi d’aria indica le modalità di contaminazione del pavimento e delle superfici per deposizione delle particelle anche a distanza del letto del paziente.

- La mancanza di una correlazione tra il grado di contaminazione ambientale e la temperatura corporea indica che gli individui infetti possono rilasciare RNA virale nell’ambiente anche senza sintomi chiaramente identificabili.

- Un recente studio ha rilevato l’RNA virale in campioni di aerosol in diverse aree in due ospedali di Wuhan durante l’epidemia di COVID-19. Le concentrazioni di RNA di SARS-CoV-2 nell’aerosol nei reparti di isolamento e nelle stanze dei pazienti intubati risultavano molto basse mentre erano elevate nei bagni dei pazienti. La ventilazione delle stanze, la sanificazione delle attrezzature, l'appropriato utilizzo e la disinfezione dei bagni possono ridurre efficacemente la concentrazione dell'RNA di SARS-CoV-2 in aerosol.

Si conclude quindi che sia la trasmissione attraverso le secrezioni respiratorie che la trasmissione ambientale giocano un ruolo importante nell’epidemiologia del (SARS-CoV-2) così come era stato dimostrato precedentemente per gli altri due virus zoonotici, SARS-CoV-1 e MERS-CoV.

Sopravvivenza nell’ambiente

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre che la sopravvivenza del virus SARS-CoV-2 nell’ambiente possa essere diversa da quella di altri coronavirus umani come SARS-CoV e MERS-CoV.

COVID 19 Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti   Sopravvivenza

In generale, i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto analizzato (Tabella 1). MERS-CoV, il coronavirus correlato alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, può ad esempio resistere più di 48 ore a una temperatura ambiente media (20°C) su diverse superfici. Nei fluidi biologici umani (feci, sputo, siero) la sopravvivenza dei coronavirus può prolungarsi fino a 96 ore (risultano meno stabili nelle urine), sulle superfici non porose da 60 a 72 ore, e sulle superfici porose fino a 72 ore.

Tuttavia, non è possibile definire con precisione il tempo di sopravvivenza in quanto condizionato da diversi parametri come il tipo di vettore, l’umidità residua, la temperatura, la presenza di materiale organico, la concentrazione virale iniziale, la natura della superficie sulla quale il virus si deposita.

Tabella 1. Persistenza di coronavirus su differenti tipologie di superfici inanimate

COVID 19 Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti Tabella 1


Teflon® Politetrafluoroetilene
MERS Sindrome Respiratoria Medio-Orientale; 
HCoV coronavirus umano; 
TGEV virus della gastroenterite trasmissibile;
MHV virus dell’epatite murina; 
SARS Sindrome Respiratoria Severa Acuta.

Anche la temperatura influisce sulla sopravvivenza dei coronavirus: 30-40°C riducono il tempo di persistenza di virus patogeni come MERS-CoV, TGEV (virus della gastroenterite suina) e MHV (virus dell’epatite murina) mentre le temperature basse (4°C) lo prolungano oltre i 28 giorni. Inoltre, SARS- CoV-2 risulta estremamente stabile a temperatura ambiente in un’ampia gamma di valori di pH (pH 3-10).PVC: PolivinilCloruroVinile; 

Le evidenze più recenti dimostrano che la stabilità ambientale di SARS-CoV-2 è molto simile a quella di SARS-CoV-1: entrambi i virus hanno un’emivita media in aerosol di 2,7 ore. Sulle superfici SARS- CoV-2 si è dimostrato resistente fino a 4 ore sul rame, fino a 24 ore sul cartone e fino a 2-3 giorni su plastica (emivita media stimata 16 ore) ed acciaio inossidabile (emivita media stimata 13 ore). Inoltre, il virus è altamente stabile a 4°C (è stata dimostrata solamente una riduzione del titolo infettivo di circa 0,7 log-unità il 14° giorno), ma sensibile al calore: con l’aumento della temperatura di incubazione a 70°C, il tempo di inattivazione del virus è stato ridotto a 5 minuti.

Sorprendentemente, un livello rilevabile di virus infettivo potrebbe essere ancora presente sullo strato esterno di una maschera chirurgica dopo sette giorni (10).

Virus e disinfettanti

I virus possono essere classificati in tre sottogruppi in base alla loro resistenza verso i disinfettanti chimici:

piccoli (<50 nm) senza envelope altamente resistenti;

grandi (>50 nm) senza envelope mediamente sensibili;

grandi (>50 nm) con envelope altamente sensibili.

A quest’ultimo gruppo appartengono i coronavirus di cui fa parte SARS-CoV-2. I virus con envelope sono i più sensibili all’inattivazione da parte dei disinfettanti, perché possiedono un pericapside lipidico che è facilmente danneggiato dalla maggior parte dei disinfettanti, i quali compromettono l’integrità del virus e ne neutralizzano la capacità infettiva.

I criteri di efficacia si basano sulla facilità con cui i tre tipi di virus vengono inattivati dai disinfettanti.

La norma EN 14476 regolamenta le prove che un disinfettante deve sostenere per valutarne l’attività virucida e stabilisce di testare il prodotto su due virus di prova, uno dei quali è il poliovirus, virus nudo particolarmente resistente.

Studi di efficacia dei disinfettanti sui coronavirus

Sebbene le evidenze scientifiche abbiano dimostrato che i coronavirus, tra cui gli agenti eziologici di SARS e di MERS, possono persistere sulle superfici inanimate come metalli, vetro o plastica per più di 9 giorni (Tabella 2), gli stessi virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

- alcol etilico al 62-71% V/V
- perossido di idrogeno allo 0,5%
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto

COVID 19 Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti   Disinfettanti

Altri agenti biocidi, come benzalconio cloruro allo 0,05%-0,2% o la clorexidina digluconato al 0,02% hanno una minore efficacia.

Tra i diversi germicidi sanitari, quelli con una concentrazione di etanolo al 70% si sono dimostrati più efficaci rispetto allo 0,06% di ipoclorito di sodio dopo un minuto di contatto su superfici dure. I test effettuati su SARS-CoV-1 hanno dimostrato che l’ipoclorito di sodio è efficace alle concentrazioni di 0,05% e 0,1% solo cinque minuti dopo il contatto. In letteratura però sono presenti evidenze secondo le quali una più alta diminuzione di carica virale e una più rapida tempistica di efficacia è raggiungibile anche grazie ad una più alta concentrazione di cloro attivo (0,5%). Questo ultimo dato però non preclude l’importanza dell’ipoclorito, soprattutto in ambito ospedaliero, utilizzato per le grandi superfici, in quanto privo di infiammabilità e della rapida vaporabilità caratteristiche dell’etanolo. I prodotti disinfettanti a base fenolica diminuiscono significativamente il titolo di coronavirus solamente dopo 10 minuti dall’applicazione.

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti per la casa contenenti lauril etere solfato di sodio, poliglicosidi alchilici e cocamide dietanolammide. Anche i vapori di perossido di idrogeno risultano possedere attività virucida.

Pertanto, l’efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi non sono utilizzati seguendo le indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di contatto è inferiore a quello indicato.

Tabella 2. Inattivazione dei coronavirus da parte di diversi tipi di agenti biocidi nei carrier test

COVID 19 Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti Tabella 2

Conc. % Concentrazione % TGEV virus della gastroenterite trasmissibili;
MHV virus dell’epatite murina;
HCoV coronavirus umano;
*dipende dal volume di perossido di idrogeno iniettato

Nel complesso, SARS-CoV-2 può essere altamente stabile in un ambiente favorevole, ma è anche suscettibile ai metodi di disinfezione standard, e sono applicabili tutti i prodotti di dimostrata efficacia secondo la norma ISO EN 14476. Per contro non si rilevano ad oggi evidenze in letteratura che dimostrino l’efficacia della sanificazione mediante ozono su superfici contaminate da SARS-CoV-2.

Indicazioni per la sanificazione dei locali ospitanti pazienti positivi per COVID-19

...
segue in allegato
_______

(1) vedasi Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2
*per tutti i setting vedasi Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2

Fonte: ISS

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 24.05.2020 Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 Certifico Srl
0.0 07.05.2020 --- Certifico Srl

 

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Nota DCPREV prot. 4728 del 25/03/2020

ID 10921 | | Visite: 2855 | Prevenzione Incendi

Nota DCPREV prot  4728 2020

Nota DCPREV prot. 4728 del 25/03/2020

Gallerie non conformi della rete italiana TERN - D.lgs. n. 264 del 2006. Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale italiana transeuropea. Stato di conformità delle gallerie aperte al traffico al 30.04.2019. Delibera della Commissione permanente per le gallerie del 6 febbraio 2020. Atto di diffida.

...

Fonte: VVF

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Circolare VVF 6938 del 27.05.2020

ID 10919 | | Visite: 6012 | Prevenzione Incendi

Gallerie non conformi   Diffida

Circolare DCPREV 6938 del 27 maggio 2020 

VVF, 04.06.2020

Gallerie non conformi della Rete italiana TERN. D.Lgs. n. 264 del 2006. Requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale italiana transeuropea. Stato di conformità delle gallerie. Delibera della Commissione permanente per le gallerie del 6 febbraio 2020. Ulteriore novazione del termine ultimo per l'adempimento all'atto di diffida del 6 Febbraio 2020.

L'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 ("Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza"), attualmente in corso di conversione, ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

In conformità alla sopravvenuta disposizione normativa, pertanto, si fa seguito alla nota di questa Commissione di pari oggetto prot. 2714 del 25 marzo 2020, per informare i Gestori in indirizzo che si intende parimenti prorogato dal 21 Giugno 2020 al 21 Luglio 2020 il tempo limite per l'adempimento alla diffida di cui alla lettera b) della delibera della Commissione Permanente per le Gallerie del 6 febbraio 2020, trasmessa con nota prot. 1446 del 12 febbraio 2020. 

La proroga si intende efficace all'atto della conversione in legge del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23.

Deve comunque restare del tutto immutato l'impegno del Gestore ad adempiere alle disposizioni contenute nella diffida di cui alle lettere a) e b) nel più breve tempo possibile, tenuto conto della caratteristica di assoluta urgenza degli interventi stessi.

Fonte Repubblica.it:

Una diffida perentoria, sgombra da dubbi interpretativi. Autostrade e le altre concessionarie devono regolarizzare una cinquantina di gallerie dislocate lungo i 6629 chilometri di rete italiana: entro il 30 aprile prossimo. Improrogabilmente. In caso contrario il Ministero delle Infrastrutture le chiuderà. Con ripercussioni disastrose. La lettera di diffida (di cui Repubblica conosce i contenuti) è datata 12 febbraio 2020, numero di protocollo 1446.

È scritta dalla Commissione Permanente Gallerie, autorità suprema del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (organo tecnico del Mit), è indirizzata alle concessionarie e trasmessa alla Direzione Strade ed Autostrade, al Dipartimento Vigili del fuoco del ministero dell'Interno ed alla Direzione della vigilanza del Mit.

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Rapporti ISS COVID-19 n. 37/2020 | Indicazioni per le piscine

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Rapporto 37 2020

Rapporti ISS COVID-19 n. 37/2020 | Indicazioni per le piscine

Rapporti ISS COVID-19 n. 37/2020 - Indicazioni per le piscine, di cui all’Accordo 16/1/2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Versione del 31 maggio 2020

Questo documento, indirizzato alle autorità regionali sanitarie e ambientali e agli enti territoriali, fornisce indicazioni tecniche specifiche relative all’analisi di rischio correlata alle attività sportive e ricreative negli impianti natatori, nei parchi acquatici e in strutture similari, alla luce della pandemia COVID-19 in corso.

Con riferimento allo scenario epidemiologico corrente, sono fornite indicazioni specifiche di mitigazione di rischio relativamente a:

a) controllo della contaminazione ambientale, messo in atto dalle autorità ambientali e sanitarie preposte, secondo la vigente normativa ambientale e sulla qualità delle acque di piscina, parchi acquatici o strutture similari
b) norme igieniche e comportamentali da seguire da parte dei soggetti gestori e operatori di impianti natatori, parchi acquatici, o strutture similari;
c) norme igieniche e comportamentali da seguire da parte dei bagnanti e frequentatori di impianti natatori, parchi acquatici, o strutture similari.

...

Indice
Destinatari del rapporto
Acronimi
Premessa
Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi
Scenari e analisi del rischio
SARS-CoV-2: modalità di diffusione, persistenza in ambienti idrici, sensibilità ai disinfettanti, raccomandazione di livelli minimi di disinfettante residuo nel corso dell’emergenza pandemica
Principali misure di mitigazione del rischio.
Misure specifiche di mitigazione del rischio da adottare da parte del gestore/responsabile legale
Gestione del flusso dei frequentatori, clienti, ospiti dell’impianto/struttura e dei bagnanti
Sanificazione delle superfici, incluse quelle degli impianti di ventilazione e condizionamento, e degli ambienti interni
Trattamento dell’acqua di vasca, quella sanitaria e del condizionamento dell’aria per le piscine confinate
Acqua della vasca
Acqua fredda e calda sanitaria
Aria degli impianti meccanici
Controlli periodici sull’acqua di vasca
Educazione sanitaria e comunicazione all’interno degli impianti/struttura – Mansioni e formazione del personale
Educazione sanitaria e comunicazione
Mansioni del personale
Formazione del personale
Piano di Autocontrollo
Piscine di categoria A/2
Piscine di categoria A/3
Piscine condominiali
Piscine private
Misure specifiche di mitigazione del rischio da adottare da parte dei frequentatori e dei bagnanti
Comportamenti igienico-sanitari da parte dei frequentatori all’interno dell’impianto
Comportamenti igienico-sanitari da parte dei bagnanti in vasca
Tutela del personale
Gestione dei rifiuti
Conclusioni e raccomandazioni
Bibliografia

_____

Fonte: ISS

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Documento tecnico rimodulazione esame di stato scuola secondaria di secondo grado

ID 10914 | | Visite: 2569 | News Sicurezza

Documento tecnico scuola secondaria di secondo grado

Documento tecnico rimodulazione esame di stato scuola secondaria di secondo grado

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività.

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

L'urgenza di tale decisione risiedeva nell'esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico. E' stato altresì considerato l'impatto che la mobilità per l'espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione generale.

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Al fine di garantire l'effettuazione dell'esame di Stato , che interesserà complessivamente circa 500.000 studenti, si propone il presente documento tecnico con l'obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell'espletamento dell'esame di stato.

Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all'adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per lo svolgimento dell'esame di stato in sicurezza rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020.

Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico-sanitario provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell'Istruzione a diretto supporto del Ministro.

Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano l'impatto sul controllo dell'epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere preventivamente analizzate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c'è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

L'attuale normativa sull'organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un documento dedicato.

Tuttavia, l'esigenza imminente di espletamento dell'esame di stato, limitatamente agli Istituti secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni.

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE

Misure di sistema

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato.

Tra le misure di sistema è necessario valutare l'eventuale impatto degli spostamenti correlati all'effettuazione dell'esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita all'organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora possibile, l'utilizzo del mezzo proprio.

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

Misure di pulizia e di igienizzazione

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani.

Misure organizzative

Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di stato dovrà dichiarare:
- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedent i ;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione.

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell'esame.

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova.

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno produrre un'autodichiarazione (in allegato 1) attestante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell'esame

Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato dovranno prevedere un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria; l'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l'eventuale accompagnatore ivi compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

La commissione dovrà assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.

I componenti della commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).

Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell'esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d'esame. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.

I componenti della commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà procedere all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l'uso di guanti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato dovranno prevedere un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

Indicazioni per i candidati con disabilità

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 (19) maggio 2020, art. 88. (83)

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l'inizio delle prove d'esame.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome ......................................................................... Nome .............................................
Luogo di nascita ............................................................... Data di nascita .................................
Documento di riconoscimento ............................................................
Ruolo ........................................................ (es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell'accesso presso l'istituto Scolastico ........................................................................................
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data .............................
Firma leggibile
(dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)

...

Fonte: MIUR

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EU OSHA | COVID-19 Fare ritorno al luogo di lavoro Versione 05.2020

ID 10910 | | Visite: 3086 | News Sicurezza

EU OSHA Fare ritorno ai luoghi di lavoro maggio 2020

EU OSHA | COVID-19 Fare ritorno al luogo di lavoro Versione 05.2020

ID 10910 | 03.06.2020

COVID-19: Fare ritorno al luogo di lavoro - Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori

I seguenti orientamenti di carattere non vincolante mirano ad aiutare datori di lavoro e lavoratori a mantenere la sicurezza e la salute in un ambiente di lavoro che ha subito notevoli cambiamenti a seguito della pandemia di COVID-19. Essi forniscono consiglio in merito a:

- Valutazione del rischio e misure adeguate
-- Riduzione al minimo dell’esposizione a COVID-19
-- Ripresa del lavoro dopo un periodo di chiusura
-- Gestione di un alto tasso di assenze
-- Gestione dei lavoratori in telelavoro da casa
- Coinvolgimento dei lavoratori
- Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati
- Pianificazione e apprendimento per il futuro
- Buona informazione
- Informazioni per i settori e le occupazioni

Gli orientamenti includono esempi di misure generali che, in base alla situazione lavorativa specifica, possono aiutare i datori di lavoro a realizzare un ambiente lavorativo sicuro e sano adeguato al momento di riprendere le attività.

Il presente documento fornisce link a informazioni pertinenti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e include alla fine un elenco di risorse provenienti da vari fornitori e rivolte a diverse industrie e lavori. Si noti che le informazioni contenute in questo orientamento non si riferiscono all’ambiente sanitario, per il quale sono disponibili raccomandazioni specifiche (ad es. del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro per il controllo delle malattie).

Per domande o perplessità specifiche non trattate in questo documento, si consultino le informazioni fornite dagli enti locali, come il servizio sanitario o l’ispettorato del lavoro.

In seguito alla pandemia di malattia da nuovo coronavirus 2019 (COVID-2019), la maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea (UE) ha messo in atto una serie di misure, anche relative ai luoghi di lavoro, per combattere la diffusione della malattia. Il mondo del lavoro è gravemente colpito da questa crisi, dunque tutti i settori della società – incluse le aziende, i datori di lavoro e le parti sociali – devono svolgere il proprio ruolo per proteggere i lavoratori, le loro famiglie e la società in generale.

Il carattere e la portata delle restrizioni, ad esempio relative alla sospensione delle attività non essenziali, differiscono tra i vari Stati membri e i settori, ma una parte consistente di lavoratori o deve lavorare da casa o ha un lavoro che non può essere svolto a distanza, e quindi resta a casa spesso percependo un sussidio sostitutivo del reddito.

Appena le misure di distanziamento sociale porteranno a una riduzione sufficiente dei tassi di trasmissione di COVID-19, le amministrazioni nazionali autorizzeranno una ripresa graduale delle attività lavorative. Questa ripresa si sta attuando per fasi: per primo viene autorizzato il lavoro considerato essenziale alla protezione della salute e all’economia, per ultimo quello che può essere svolto in modo efficiente anche da casa. Tuttavia, indipendentemente dalla modalità e dalla misura con cui riprenderanno le normali attività lavorative, è altamente probabile che alcune disposizioni resteranno attive per un po’ di tempo al fine di evitare un forte aumento dei tassi di infezione (Covid-19: orientamenti per il luogo di lavoro). Inoltre, è anche possibile che un aumento delle infezioni in futuro richieda in alcuni casi la reintroduzione di misure restrittive.

La crisi di COVID-19 sta mettendo sotto pressione datori di lavoro e lavoratori, o perché hanno dovuto mettere in atto in tempi molto brevi nuove procedure e pratiche o perché hanno dovuto sospendere lavoro e attività commerciali. La salute e la sicurezza sul lavoro offrono un supporto di tipo pratico per ritornare nel luogo di lavoro: l’applicazione di misure preventive adeguate aiuterà ad assicurare un ritorno sicuro e salubre al lavoro in seguito all’allentamento delle misure di distanziamento sociale e contribuirà anche a tenere a freno la trasmissione di COVID-19.

...

Indice

1 Contesto e campo di applicazione degli orientamenti
2 Introduzione
3 Aggiornate la vostra valutazione del rischio e prendete misure adeguate
3.1 Riduzione al minimo dell’esposizione a COVID-19 al lavoro
3.2 Ripresa del lavoro dopo un periodo di chiusura
3.3 Gestione di un alto tasso di assenze
3.4 Gestione dei lavoratori in telelavoro da casa
4 Coinvolgimento dei lavoratori
5 Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati
6 Pianificazione e apprendimento per il futuro
7 Buona informazione
8 Settori e occupazioni
9 Orientamenti specifici per settore correlati alla COVID-19

_____

Traduzione IT non ufficiale
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
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...

Fonte: EU OSHA

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Decreto MIT n. 227 del 02 Giugno 2020

ID 10905 | | Visite: 4855 | News Sicurezza

Decreto MIT 227 del 02 Giugno 2020

Decreto MIT 227 del 02 Giugno 2020

MIT, 02 Giugno 2020

Art. 1 (Trasporto aereo)

1. Al fine di evitare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, i servizi nel settore del trasporto aereo sono soggetti alle limitazioni di cui al presente articolo.

2. Per il trasporto aereo, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamento insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.

3. Il personale degli USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 può essere utilizzato per le
esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.

4. L’Ente nazionale per l'aviazione civile, può sulla base delle ulteriori esigenze di trasporto aereo, previo parere conforme del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco di cui al precedente comma 2.

5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.

Art. 2 (Servizi di trasporto da e per la Sardegna)

1. Al fine di evitare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.

2. Fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai servizi svolti in continuità territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno.

3. Il trasporto delle merci non è soggetto a limitazioni.

4. Fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1, il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna fino alla data del 12 giugno è assicurato dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e di Olbia esclusivamente per garantire la continuità territoriale su voli oggetto di obblighi di servizio pubblico. A partire dal 13 giugno è previsto il riavvio di tutti i voli domestici da e per la Sardegna.

Art. 3 (Disposizioni in materia di sosta inoperosa per le navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera)

1. E’ consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa.

Art. 4 (Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti fino al 14 giugno 2020.

Fonte: MIT

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Fase COVID- 19 | Indicazioni operative attività odontoiatrica

ID 10893 | | Visite: 2878 | Documenti Sicurezza Enti

Indicazioni operative attivit  odontoiatrica

Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19

Ministero della Salute 30.05.2020

Assicurare una ripartenza in sicurezza dell’attività odontoiatrica. Questo lo scopo del documento "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" realizzato dal Tavolo tecnico di odontoiatria, insediatosi su proposta del Viceministro Sen.Pierpaolo Sileri, composto da Prof. Enrico Gherlone (referente del tavolo tecnico), Prof.ssa Antonella Polimeni, dott. Fausto Fiorile, dott. Raffaele Iandolo, dott. Carlo Ghirlando.

Il documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, offre indicazioni cliniche procedurali di riferimento riguardanti gli standard minimi di sicurezza che gli studi odontoiatrici dovranno adottare al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione di infezione in ambito odontoiatrico, poiché ogni paziente va considerato come potenzialmente contagioso. Come sottolineato dal Prof Gherlone nell'introduzione, l’importante è che non si scenda al di sotto del livello indicato poiché in questo caso non sarà garantita la sicurezza del paziente e degli operatori.

Completano la descrizione delle procedure di sicurezza grafiche, tabelle riassuntive, questionari per il triage telefonico e in studio, esempi operativi di informazione e consenso.

________

INDICE
Capitolo 1. Introduzione
Capitolo 2. Definizione di Caso e Triage
Capitolo 3. I Dispositivi di Protezione Individuale
Capitolo 4. Protocolli Operativi
Capitolo 5. Gestione della sala d’attesa e area amministrativa
Esemplificazioni grafiche e allegati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5

...

Fonte: Ministero della Salute

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Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile

ID 10888 | | Visite: 4131 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Apparecchi di sollevamento

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile

INAIL, 29.05.2020

ll documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.

Nello specifico il lavoro tratta gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.

______

Indice
1. Introduzione
2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile
3. Richiesta di prima verifica periodica
4. Campo d’applicazione: gru a torre
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4.2 Scheda tecnica gru a torre
4.3 Verbale di prima verifica periodica gru a torre
5. Campo d’applicazione: paranchi e gru a cavalletto per edilizia
5.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
5.2 Scheda tecnica paranchi e gru per edilizia
5.3 Verbale di prima verifica periodica paranchi e gru a cavalletto per edilizia
6. Campo d’applicazione: gru derrick
6.1 Scheda tecnica gru derrick
6.2 Verbale di prima verifica periodica gru derrick
Appendice - Liste di controllo
Appendice – Documentazione

Fonte: INAIL 2020

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