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Circolare DCPREV 13337 del 14/10/2020

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Circolare DCPREV 13337 del 14/10/2020

Comunicazione di pubblicazione legge inerente l'attività di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e per l'edilizia condominiale.

Legge 13 ottobre 2020 n. 126

Co. 6-bis Art. 32. Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021.
6 -bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall’azienda sanitaria locale, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul
lavoro.

Co. 2 Art. 63 - bis Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio
2. È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio

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Protocollo attuativo Linee Guida l’attività sportiva di base e attività motoria in genere

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Linee guida attivit  sportiva di base   22 10 2020

Nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” 

22 Ottobre 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport

Nuovo protocollo attuativo che intende riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f), il 19 maggio 2020, aggiornandone alcuni elementi, sulla base dei più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento al DPCM 18 ottobre 2020.

Il testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.

Pur se all’esito dei monitoraggi ad oggi effettuati dal Dipartimento per lo Sport, emerge la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli ad oggi condivisi. Si ritiene tuttavia utile fornire indicazioni più dettagliate e prescrittive, in considerazione del più recente andamento della curva epidemiologica.

Il presente Protocollo fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

Il presente documento fornisce un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza epidemiologica. Esso, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

Nell’attuale quadro normativo, il presente Protocollo è stato elaborato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle precedenti Linee-Guida del 19 maggio 2020, sentiti il CONI, il CIP e la Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”, e d’intesa con le Federazioni Sportive Nazionali interessate alle specifiche discipline e le principali Associazioni Categoria di settore.

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Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport

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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 30 Settembre 2020

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Covid 19 INAIL Dati al 30 09 2020

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 30 Settembre 2020

INAIL 21.10.2020

Covid-19, i contagi sul lavoro sono oltre 54mila. Online il nono report Inail e le schede regionali

Alla data del 30 settembre registrate 1.919 denunce in più rispetto al monitoraggio del 31 agosto. I decessi sono 319 (+16). Dopo il rallentamento post lockdown, il mese di settembre evidenzia una ripresa delle infezioni di origine professionale

Dati nazionali - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Abruzzo - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Basilicata - Scheda regionale covid 30 settembre 2020
Campania - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Emilia Romagna - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Friuli Venezia Giulia - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Lazio - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Liguria - Scheda regionale covid 30 settembre 2020
Lombardia - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Marche - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Molise - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Piemonte - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Provincia Autonoma Bolzano - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Provincia Autonoma Trento - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Puglia - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Sardegna - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Sicilia - Scheda regionale covid 30 settembre 2020
Toscana - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Umbria - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Valle d'Aosta - Scheda regionale covid 30 settembre 2020 
Veneto - Scheda regionale covid 30 settembre 2020

ROMA - Dopo il rallentamento post lockdown, il mese di settembre evidenzia una ripresa dei contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail. A rilevarlo è il nono report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento sulle infezioni di origine professionale registrate nelle 19 regioni italiane e nelle due province autonome di Trento e Bolzano. Alla data del 30 settembre, i casi segnalati all’Inail sono 54.128, pari a circa il 15% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno, con un’incidenza del 17,2% rispetto al totale dei contagi nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data e concentrati soprattutto nei mesi di marzo (51,2%) e aprile (33,8%). Rispetto al monitoraggio precedente, effettuato al 31 agosto, le denunce in più sono 1.919, di cui 1.127 relative a infezioni avvenute in settembre e le altre 792 nei mesi precedenti, per effetto del consolidamento dei dati.   

I decessi concentrati soprattutto tra gli uomini e nelle fasce di età over 50. I casi mortali sono 319, 16 in più rispetto al 31 agosto (per lo più distribuiti tra marzo e aprile, con nessun decesso a settembre) e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,9% rispetto ai casi mortali da Covid-19 comunicati dall’Iss alla stessa data. I decessi sono concentrati soprattutto tra gli uomini (84,0%) e nelle fasce 50-64 anni (69,9%) e over 64 anni (19,4%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. In quasi nove casi su 10 (89,3%) si tratta di lavoratori italiani, mentre tra gli stranieri le comunità più colpite sono quelle peruviana (con il 17,6% dei decessi occorsi agli stranieri), rumena (14,7%) e albanese (11,8%). Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale denunciate, il rapporto tra i generi si inverte – circa sette contagiati su 10 (70,7%) sono donne – e l’età media scende a 47 anni.

Nel Nord-Ovest più della metà dei casi. Dall’analisi territoriale emerge che più della metà delle denunce presentate all’Istituto (55,1%) ricade nel Nord-Ovest, seguito da Nord-Est (24,4%), Centro (11,9%), Sud (6,2%) e Isole (2,4%). Concentrando l’analisi esclusivamente sui casi mortali, la percentuale del Nord-Ovest sale al 56,7%, mentre il Sud, con il 16,0% dei decessi, precede il Nord-Est (13,8%), il Centro (11,6%) e le Isole (1,9%). La Lombardia si conferma la regione più colpita, con il 35,2% dei contagi denunciati e il 41,7% dei casi mortali. Tra le province, invece, il primato negativo spetta a quella di Milano, con il 10,8% del totale delle infezioni sul lavoro denunciate, seguita da Torino (7,8%), Brescia (5,4%) e Bergamo (4,6%), che con 37 decessi, pari all’11,6% del totale, si conferma al primo posto per numero di casi mortali, seguita dalle province di Milano (8,2%), Brescia (7,8%) e Napoli (6,0%).

Il settore più colpito è quello della sanità e assistenza sociale. Rispetto alle attività produttive coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – con il 70,3% delle denunce e il 21,3% dei decessi codificati precede l’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), in cui ricadono l’8,9% delle infezioni denunciate e il 10,7% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono i servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il manifatturiero (tra cui gli addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare) e le attività dei servizi di alloggio e ristorazione.

L’andamento del fenomeno nei vari ambiti di attività. L’analisi per mese di accadimento rileva che al picco dei contagi sul lavoro dei mesi di marzo e aprile è seguito un ridimensionamento a maggio e, soprattutto, nei mesi estivi di giugno-agosto, con un andamento al di sotto dei mille casi mensili, anche per effetto delle ferie di cui hanno goduto molte categorie di lavoratori. In settembre, però, è emersa una recrudescenza dei casi denunciati, che hanno superato nuovamente quota mille, numero destinato ad aumentare ulteriormente nella prossima rilevazione, per effetto del consolidamento particolarmente influente sull’ultimo mese della serie. Ripartendo l’intero periodo di osservazione in due intervalli – fase di “lockdown” (fino a maggio compreso) e fase “post lockdown” (da giugno a settembre) – si riscontrano significative differenze in termini di incidenza del fenomeno nei vari ambiti di attività. Per l’insieme dei settori della sanità, assistenza sociale e amministrazione pubblica, in particolare, si osserva una riduzione dell’incidenza delle denunce, passata dall’80,6% dei casi codificati fino a maggio al 54,2% del quadrimestre successivo, con un nuovo incremento della quota nel solo mese di settembre. Viceversa, la graduale ripresa delle attività sospese durante il lockdown è stata accompagnata da un aumento della quota di denunce in altri settori, a partire da quelli che nel periodo estivo hanno avuto una crescita di lavoro, come i servizi di alloggio e ristorazione (passati dal 2,5% del primo periodo al 6,4% del quadrimestre successivo), il commercio (dall’1,4% al 3,4%) o i trasporti (dall’1,1% al 4,9%).

Lo spartiacque del lockdown nell’analisi per professione dell’infortunato. Lo spartiacque del lockdown fa emergere differenze anche nell’analisi dei contagi sul lavoro per professione. Se la categoria dei tecnici della salute – con il 39,2% delle infezioni denunciate, oltre l’83% delle quali relative a infermieri, e il 9,5% dei casi mortali – si conferma la più colpita, seguita dagli operatori socio-sanitari (20,6%), dai medici (10,1%), dagli operatori socio-assistenziali (8,9%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,7%), dopo il lockdown l’incidenza delle professioni sanitarie sul totale dei contagi da Covid-19 si è progressivamente ridotta. La categoria dei tecnici della salute, per esempio, è passata dal 39,8% del primo periodo, maggio compreso, al 26,3% del quadrimestre giugno-settembre, mentre per i medici dal 10,3% nella fase di lockdown è scesa al 5,7% in quella successiva. In settembre, però, l’incidenza di entrambe le categorie è tornata ad aumentare. Con la ripresa delle attività, invece, è cresciuta l’incidenza di altre professioni sul totale delle infezioni da Covid-19 denunciate all’Inail. È il caso, per esempio, degli esercenti dei servizi di alloggio e ristorazione (passati dallo 0,6% del primo periodo al 3,5% di giugno-settembre), degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (dallo 0,5% all’1,4%) o degli artigiani e operai specializzati (dallo 0,2% al 4,8%).
 

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Decreto 19 Ottobre 2020 | PA Smart working

ID 11851 | | Visite: 5013 | News Sicurezza

PA Smart working

Decreto 19 Ottobre 2020 | PA Smart working 

PA, smart working almeno al 50% per tutela salute e servizi

Articolo 1 (Lavoro agile)

1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.
4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Per “dirigente” si intende il dirigente di livello non generale, responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

2. Il “lavoratore fragile” richiamato nel presente decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Per “mappatura delle attività” si intende la ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile.
4. Per “accesso multicanale” alla pubblica amministrazione si intende l’accesso dell’utenza in presenza o attraverso l’utilizzo di ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico.

Articolo 3 (Modalità organizzative)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, tenuto conto della mappatura di cui all’articolo 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:
a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3;
b. adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
c. adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;
d. favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;
e. tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multicanale dell’utenza. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.
3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.
4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

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Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione

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DPCM 13 Ottobre 2020 | Consolidato

ID 11829 | | Visite: 8590 | Documenti Riservati Sicurezza

DPCM Consolidato Ottobre 2020

DPCM 13 Ottobre 2020 Consolidato con il DPCM 18 Ottobre 2020

ID 11829 | 19.10.2020 / Testo consolidato allegato in calce

Testo e allegati validi dal 14 ottobre 2020 al 13 Novembre 2020.

Testo consolidato DPCM 13 Ottobre 2020 con le modifiche di cui al DPCM 18 Ottobre 2020

DPCM 13 Ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n. 253 del 13.10.2020)

DPCM 18 Ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».(GU n.258 del 18.10.2020)

Misure in vigore dal 14 ottobre ed efficaci fino alla data del 13 Novembre 2020

Le disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6 del DPCM 18 Ottobre 2020, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Testo consolidato DPCM 13 Ottobre 2020  con modifiche di cui al DPCM 18 Ottobre 2020

In rosso le modifiche/integrazioni di cui al DPCM 18 Ottobre 2020

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
2-bis. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
5. L'utilizzo delle mascherine di comunità dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

[...] Segue in allegato

Lettura consolidata degli allegati DPCM 13.10.2020/18.10.2020

Allegati consolidato Ottobre 2020

Allegati

Allegato 1 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 2 Protocollo con le Comunità ebraiche italiane (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 3 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 4 Protocollo con le Comunità ortodosse (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 5 Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 6 Protocollo con le Comunità Islamiche (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 7 Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 (DPCM 18 Ottobre 2020)
Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 10 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 11 Misure per gli esercizi commerciali (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 13 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 14 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 15 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 17 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 18 Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 19 Misure igienico-sanitarie (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 20 Spostamenti da e per l’estero. (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 21 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educati vi dell'infanzia (DPCM 13 Ottobre 2020)
Allegato 22 Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie (DPCM 13 Ottobre 2020)

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Regole Tecniche e Norme Tecniche: Note Ingegneri Torino

ID 11803 | | Visite: 3659 | News Prevenzioni Incendi

Regole tecniche e norme tecniche Ing  Torino

Regole Tecniche e Norme Tecniche: Note Ingegneri Torino

ID 11803 | 17.10.2020 / Documento completo allegato

Il continuo rinvio alle norme di buona tecnica che fa il Codice di Prevenzione Incendi pone alcuni rilevanti problemi sia di natura giuridica sia di natura tecnica. Cosa comporta l’inosservanza di una norma tecnica? Lo stato dell’arte è disseminato in troppe pubblicazioni e la mancanza di un manuale o di una banca dati ove siano riportati i vari parametri sperimentali afferenti alla combustione e alla trasmissione del calore rende sempre più complesso progettare e realizzare un’opera da costruzione conforme alle regole tecniche e alle norme tecniche.

Il Decreto del Ministro dell’Interno 03/08/2015 noto come “Codice della Prevenzione Incendi” ha riformulato, in linea con gli sviluppi tecnologici e la regolamentazione internazionale, la prevenzione degli incendi intesa come valutazione dei rischi di incendio e come misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione volti a evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi a esso comunque connessi e a limitarne le conseguenze.

Il passo avanti rispetto alla normazione tradizionale è molto ampio avendo modificato diversi concetti strutturati e solidificati nel tempo come, ad esempio, le dimensioni, la lunghezza e il numero delle uscite per l’esodo legate a sperimentazioni del primo Novecento, oppure la tematica del controllo dei fumi e del calore trascurata nella normazione tradizionale cosi come tanti altri aspetti che non cito per brevità.

La nuova regola tecnica, integrata dalle regole tecniche verticali, segnala, rimanda, raccomanda e richiama la normazione cosiddetta “volontaria” per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei vari impianti e apprestamenti e qui mi riferisco alle norme emanate da UNI, CEI, CEN, CENELEC nelle loro varie articolazioni, alle norme emanate da ISO, e persino alle norme emanate da NFPA, FM e altre.

Tutti questi Enti sono nati per standardizzare le misure e le prove per i prodotti allo scopo da renderne facile la manutenzione e la commercializzazione. Agli inizi del Novecento, infatti, in pieno progresso tecnologico, si prospetta l’esigenza di favorire l’adozione di norme comuni sui processi produttivi, sui prodotti, sul disegno per consentire lo sviluppo del commercio sia a livello nazionale sia in quello internazionale.

Nel 1901 in Inghilterra nasce l’Associazione Engineering Standards Committee divenuta in seguito il British Standards Institute (BSI). Analogamente nei principali stati industrializzati, sotto l’incalzare delle esigenze di avere forniture militari omogenee, sono fondate associazioni industriali per la standardizzazione, in seguito trasformate in Enti pubblici nazionali: in Germania la DIN (1917), in Francia la AFNOR (1918).

In Italia l’Associazione Nazionale fra gli Industriali Meccanici e Affini diede vita alla UNIM, Unificazione dell’Industria Meccanica (1921). Nel 1930 l’UNIM si trasformò in UNI, Ente Nazionale per l’Unificazione nell’Industria.

Sempre agli inizi del XX secolo videro la luce anche le prime istituzioni internazionali di unificazione; in America nel 1906 la IEC (International Electrotecnical Commission) per il settore elettrico e nel 1927 l’ISA (International Federation for Standardizing Associations) per tutti gli altri settori. Quest’ultima, insieme al UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee), sorto nel 1944, diede vita nel 1947 all’attuale ISO (International Standardization Organization), con sede a Ginevra.

Con l’avvio, nel 1951, della Comunità Europea e l’unificazione del mercato interno, si crearono le premesse per la nascita di un organismo europeo per la standardizzazione: il CEN (Comité Européen de Normalisation), che nacque a Parigi nel 1961. Dal 2008 comprende 30 paesi membri, e le norme EN hanno la prerogativa di sostituire le norme nazionali emanate in un determinato settore agendo su un mercato di circa 500 milioni di persone. A fianco del CEN la Comunità Europea ha anche costituito due altri istituti di normazione, il CENELEC per il settore elettrotecnico e l’ETSI per telecomunicazioni.

Le norme EN riguardano tutti i settori: costruzioni, trasporti, meccanica, servizi, salute, ambiente, sicurezza, ecc.

Come già accennato, il 23 febbraio 1947, 26 paesi fondarono l’International Organization for Standardization abbreviato in ISO, che subì una forte accelerazione agli inizi degli anni novanta, quando prese avvio la cosiddetta «globalizzazione», cioè una forte liberalizzazione e integrazione dei mercati internazionali: oggi i paesi aderenti all’ISO sono 164.

La differenza importante delle norme EN rispetto a quelle ISO risiede nel fatto che gli organi di normazione nazionale (dei paesi dell’Unione Europea) devono obbligatoriamente recepire le norme EN e ritirare le proprie normative nazionali sullo stesso argomento, cosa che invece non vale per le norme ISO.

Si assiste comunque a una graduale ma inevitabile sostituzione delle norme nazionali a favore di quelle europee e anche delle norme ISO in tutti quei casi dove vi è un interesse per il mercato su scala internazionale.

Infatti, nel 1991, a Vienna, è stato firmato un accordo di cooperazione tra ISO e CEN per l’elaborazione comune di norme (EN ISO) e di adozione da parte di CEN delle norme ISO.

Attualmente circa il 30% delle norme EN coincidono con quelle ISO.

Profondo è quindi l’apporto che la standardizzazione e la conseguente normazione nazionale, europea e internazionale hanno portato alla industrializzazione dei paesi e allo sviluppo del commercio internazionale.

UNI norma nazionale italiana elaborata dall’UNI
EN norma europea elaborata dal CEN
UNI EN norma europea EN recepita (obbligatoriamente) a livello italiano
ISO norma internazionale elaborata dall’ISO
UNI ISO norma elaborata dall’ISO e adottata in Italia
EN ISO norma pubblicata dal CEN e identica ad una norma ISO
UNI EN ISO norma internazionale elaborata dall’ISO, adottata dal CEN e di conseguenza recepita obbligatoriamente dall’Italia

Prima di andare avanti è utile richiamare la distinzione tra regole tecniche e norme tecniche. In ossequio al Codice di Prevenzione Incendi intenderemo per “Regola Tecnica” una disposizione regolamentare cogente in materia di prevenzione incendi, mentre intenderemo per “Norma Tecnica” una specifica tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi. Le regole tecniche sono emanate dall’Amministrazione Pubblica e nel caso della sicurezza antincendi dal Ministero dell’Interno e sono cogenti ossia è obbligatorio conformarsi, mentre le norme tecniche sono emanate dagli Enti di normazione sopra indicati alle quali non è obbligatorio conformarsi. Questo assunto, chiaro nella sua definizione, ha subito negli anni una concreta trasformazione nel senso che nel settore della sicurezza le norme tecniche, molto spesso, assumono la valenza di norme obbligatorie. Il problema risiede nel fatto che le norme tecniche, sebbene volontarie, devono essere considerate all’interno del complesso mondo giuridico che le lega e le integra alla legislazione obbligatoria. Vi sono diverse modalità in cui opera tale legame.

Un primo caso, abbastanza frequente, è il rinvio che viene fatto dalla “regola tecnica” alla “norma tecnica”. In questo caso la norma tecnica acquisisce la natura vincolante della norma cogente che la richiama e, se quest’ultima è sanzionata penalmente o amministrativamente, la mancata osservanza della norma tecnica potrà determinare l’attribuzione di tale sanzione. Vari sono i rinvii che fa sia il D.Lgs. 81/2008 sia il Codice di Prevenzione Incendi alle norme tecniche. Altro caso, di natura più generale, è il rinvio alla “tecnica” operato dall’articolo 2087 c.c. L'art. 2087 del Codice Civile stabilisce l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile a carico del datore di lavoro e afferma che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

La stessa Norma citata specifica inoltre che una norma deve basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità.

Se, quindi, le norme tecniche riproducono il cosiddetto “stato dell’arte”, la cui applicazione contribuisce a realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, il richiamo fatto dall’art. 2087 cc tende a renderle di fatto obbligatorie. In uno dei passi della sentenza di primo grado sul caso Thyssen Group a Torino il giudice afferma che le norme tecniche, riproducendo “lo stato dell’arte”, costituiscono il contenuto preciso del rinvio alla “tecnica” e alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

La sentenza della Corte d’Assise di Torino, con le conseguenze che essa comporta sul piano dell’interpretazione e quindi dell’applicazione ed obbligatorietà delle norme tecniche, fa sorgere alcuni interrogativi:

a) chi fa in concreto le norme tecniche;
b) qual è il grado di diffusione e di conoscenza delle norme tecniche;
c) quale grado di libertà è consentito nel non osservare le norme tecniche.

Il mondo della normazione afferma di agire secondo le seguenti regole:

- consensualità: la norma deve essere approvata con il consenso di tutti coloro che hanno partecipato ai lavori di elaborazione;
- democraticità: tutte le parti economico-sociali interessate possono partecipare ai lavori e soprattutto chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nel processo che precede l'approvazione finale;
- trasparenza: l'Ente di normazione segnala le tappe fondamentali del processo di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati. Andrebbe forse indagato se nella concreta elaborazione di tali norme siano presenti tutti i portatori di interesse siano essi di tipo particolare o siano essi di tipo diffuso, perché un fatto è riconoscere un diritto, altro è se ci sono le condizioni per esercitarlo.

Sulla conoscenza delle norme va segnalato che esse sono divulgate attraverso gli stessi Enti di normazione il cui accesso avviene attraverso un contributo economico talvolta anche rilevante. È del tutto particolare la circostanza che norme che possono avere rilevanza penale siano conoscibili solo a pagamento.

Alcuni, non convinti delle argomentazioni che sono state sopra riportate, sostengono che il rispetto delle norme tecniche sia solo presunzione di rispetto della regola dell’arte e che vi sia libertà di non rispettarle se si è capaci di dimostrare, su un fatto tecnico, di avere un proprio standard. Tale affermazione ha una sua consistenza, ad esempio, nel campo delle aziende petrolchimiche ove da vari decenni sono state sperimentate e attuate procedure e standard derivanti dalla pratica aziendale che sono state codificate in un proprio corpus tecnico, ma è sicuramente sbagliata quando si parla del mondo delle piccole e medie aziende o ancora meglio degli studi professionali, ove le singolarità non possono costituire standard di riferimento e la libertà per raggiungere la “ buona tecnica” consiste nella possibilità di riferirsi ad un organismo riconosciuto ( NFPA, FM, DIN, BS…).

Questa breve disamina ci consente di affermare che il passaggio culturale e applicativo insito nel Codice di Prevenzione Incendi è molto più profondo di quanto possa apparire a una prima lettura e occorre fare attenzione a possibili insidie. Infatti, sebbene il Codice agisca a legislazione invariata, nel senso che sia l’art. 2087 cc sia la normazione tecnica erano già presenti agli inizi degli anni settanta, la novità, per alcuni aspetti dirompente, è quella di richiamare questi vincoli normativi in maniera sistematica e stringente rendendo quindi la progettazione e la realizzazione delle misure antincendio molto più complessa e difficoltosa rispetto al recente passato e al cosiddetto “giudizio esperto. 

A solo titolo di esempio di quanto appena rappresentato voglio riportare un’esperienza di cui ho conoscenza diretta. Si consideri un magazzino meccanizzato autoportante normalmente utilizzato per il deposito di merce. Il Codice prevede:

a) che se dovesse crollare a causa di un incendio non deve danneggiare fabbricati o opere interne alla proprietà o esterne (criterio dell’implosione);
b) che la distanza minima da altri fabbricati deve consentire al massimo un flusso termico non sia superiore a 12,6 KW/mq.

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segue in allegato

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Fonte: Ordine Ingegneri Provincia di Torino

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RTV Strutture sanitarie

ID 9450 | | Visite: 6618 | Prevenzione Incendi

RTV Strutture sanitarie

RTV Strutture sanitari - Decreto pubblicato

Update 09.04.2021 / Decreto pubblicato

Pubblicato il Decreto 29 marzo 2021 RTV Strutture sanitarie Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. (GU n.85 del 09.04.2021) Entrata in vigore: 09/05/2021

Update 17.10.2020

Il 15 ottobre 2020 L'Italia ha notificato alla Commissione Europea (Notifica n. 2020/652/I ) lo schema di decreto interministeriale, recante“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, termine dello status quo 18 gennaio 2021.

Update 12.02.2020

L'11 febbraio 2020, Il CCTS ha approvato definitivamente  lo schema di Regola tecnica verticale (RTV) per la progettazione antincendio delle strutture sanitarie, cioè ospedali, ambulatori e residenze sanitarie assistenziali.

Bozza del 16.10.2019

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le strutture sanitarie, con numero di posti letto P > 25, che erogano prestazioni:

- in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA).

e le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 .

La nuova regola tecnica verticale sarà integrata nel Codice di Prevenzione Incendi, DM 3 agosto 2015, nella sezione V.

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Sommario

Scopo e campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Altre indicazioni
Opera da costruzione con un numero di posti letto P ≤ 25
Riferimenti

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Fonte: VVF

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Tavola di concordanza Linee guida Attività Economiche Produttive e Ricreative

ID 11747 | | Visite: 3805 | Documenti Riservati Sicurezza

Tavola di concordanza linee guida riaperure atticit  economiche

Tavola di concordanza Linee guida Attività Economiche Produttive e Ricreative 

ID 11747 | 09.10.2020

Tavola di concordanza tra le Linee guida Conferenza Regioni Province autonome per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (20/151/CR10a/COV19) del 6 agosto 2020 e le novelle Linee guida Conferenza Regioni Province autonome per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (20/178/CR05a/COV19) pubblicate l’8 ottobre 2020, evidenziandone gli aggiornamenti e le modifiche intervenute. 

Vedi la scheda: Linee guida Attività Economiche Produttive e Ricreative Covid-19: tutte le revisioni

Evidenziati in rosso gli aggiornamenti delle schede tecniche

Aggiornate le schede relative a FORMAZIONE PROFESSIONALE e NOLEGGIO VEICOLI E ALTREATTREZZATURE rispetto alle Linee guida CRP del 06.08.2020.

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

SCHEDE TECNICHE
- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- ATTIVITÀ RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
- ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE LOCALI
- SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
- CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
- SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
- DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

...

Tavola di concordanza Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Tavola 1

Tavola 2

Tavola 3

[...omissis]

Tavola 4

[...] Segue in allegato 

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Linee guida disposizione mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

ID 11779 | | Visite: 4399 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida disposizioni mobili COVID

Linee guida disposizione mobili per ufficio nel periodo post Covid-19

Layout ufficio e distanziamento sociale

Assufficio - Regione Lombardia, 2020

Questo documento integra le prescrizioni della norma UNI 11534:2014, sulla disposizione dei mobili per ufficio, con considerazioni e suggerimenti che tengono in conto, oltre agli aspetti di carattere ergonomico già oggetto della UNI 11534, anche delle esigenze di distanziamento sociale imposte dalla diffusione della pandemia Covid-19.

Il documento propone pertanto degli esempi di come gli arredi che compongono le postazioni di lavoro e alcuni ambienti accessori di un ufficio possano essere distribuiti in pianta e organizzati in modo da favorire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone, misura indicata dalle disposizioni legislative in vigore come la minima idonea a limitare la circolazione del virus.

Queste linee guida si limitano a considerare le conseguenze del distanziamento sociale sul layout degli arredi. Non costituiscono una guida completa alla progettazione di ambienti ufficio conformi alle direttive e ai protocolli anti-Covid emessi dalle autorità competenti. Non trattano ad esempio gli aspetti, pur fondamentali, legati alla ventilazione dei locali, né entrano nel merito della capacità dei diversi materiali di non trattenere il virus o della loro idoneità ad essere disinfettati.

Non viene inoltre trattato l’uso di dispositivi di protezione individuale, oggetto di disposizioni regolamentari in vigore.

Per quanto riguarda la sanificazione delle superfici e degli ambienti, si rimanda alla letteratura disponibile, ad esempio al Rapporto ISS COVID 19 n. 25 /2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” del Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID 19.

Le aree adibite ad archivi, biblioteche e sale conferenze non sono trattate nel presente documento.

Riferimenti normativi

Le presenti linee guida rimandano, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente [parte della] norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI 11534:2014 Mobili per ufficio - Posto di lavoro in ufficio - Criteri per la disposizione dei mobili
UNI EN 527-1:2011 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni

PRINCIPIO

Le raccomandazioni successive sono ricavate considerando come area di distanziamento fisico, da mantenere libera intorno ad ogni individuo, un cerchio di 1150 mm di raggio, con centro il viso dell’individuo. Tale area è composta da un cerchio interno di raggio 150 mm, che rappresenta la testa e i suoi possibili movimenti, ed una corona circolare esterna, di ampiezza 1000 mm aggiuntivi, che rappresenta l’area di distanziamento minima. Nel caso di posizione seduta, il centro del cerchio viene fatto coincidere con l’intersezione tra bordo anteriore della scrivania/tavolo ed il piano mediano della sedia (vedere figura 1).

L’area di distanziamento di un individuo è sovrapponibile con quella di un individuo vicino, purché non si sovrapponga al cerchio interno che rappresenta la testa. In questo modo la distanza interpersonale minima di 1 metro viene assicurata.

Tutto questo viene applicato a situazioni nelle quali la prossimità tra due individui non sia occasionale, ma sia prevedibile che il tempo di permanenza in condizioni di prossimità si prolunghi per la durata dell’attività lavorativa da svolgere, aumentando così le probabilità che si verifichino situazioni di contatto stretto.

Figura 1


RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI PER TIPOLOGIA DI ARREDO E DI LAYOUT

Nel seguito sono illustrati possibili provvedimenti per assicurare il rispetto del principio illustrato al precedente punto in diverse situazioni tipiche di disposizioni di arredi nell’ambiente ufficio.

Per ognuna vengono suggerite soluzioni diverse, che tengono conto delle diverse possibilità e della diversa disponibilità di spazi che nella realtà possono presentarsi. In particolare, per ogni tipologia, si è scelto di suggerire soluzioni di layout che possano essere attuabili nell’immediato, alla ripresa delle attività, utilizzando per quanto possibile gli arredi esistenti, con modifiche minime nella loro disposizione e con eventuale aggiunta limitata di componenti.

Le soluzioni seguenti sono da considerare come esempi e non costituiscono indicazioni esclusive o vincolanti.

Postazione di lavoro con scrivania singola

La postazione con scrivania singola, isolata, quale che sia la sua dimensione, non presenta problemi di distanziamento, fatta salva l’adozione di misure per ridurre i rischi derivanti dalle zone di passaggio eventualmente adiacenti.
In linea generale, se l’area di passaggio è effettivamente usata come passaggio,

senza permanenza, quindi, di visitatori nella zona adiacente alla scrivania, l’adozione di schermi protettivi non è ritenuta necessaria. Quando si ritenga, invece, che l’operatore seduto alla scrivania singola isolata possa essere esposto a rischi derivanti dalla presenza di un’area di passaggio adiacente, è possibile valutare l’aggiunta di uno schermo di altezza ≥ (600±20) mm a partire dal piano di lavoro, come illustrato in figura 2.

Figura 2

[...] Segue in allegato

Fonte: Regione Lombardia

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Assufficio - Regione Lombardia, 2020
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COVID -19 | Ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario

ID 11757 | | Visite: 16045 | News Sicurezza

Ridefinizione della quarantena e dell isolamento fiduciario

COVID -19 | Ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato Stampa dell'11 ottobre 2020

CTS EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunito l'11 ottobre per analizzare la ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario.

Il CTS, in coerenza con le linee guida internazionali e adottando il principio di massima cautela, sottolinea l’esigenza di aggiornare il percorso diagnostico per l’identificazione dei casi positivi così come la tempestiva restituzione al contesto sociale dei soggetti diagnosticamente guariti.

Analogamente, il CTS ha ridefinito i criteri dell’isolamento fiduciario dei contatti stretti dei casi confermati positivi al virus SARS-CoV-2.

Per il raggiungimento dell’obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, il CTS ritiene necessario il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per il prezioso e fondamentale contributo che potranno assicurare nella esecuzione dei tamponi, al fine di sostenere in maniera essenziale il sistema sanitario nel Paese.

Il CTS sintetizza, di seguito, le diverse condizioni e la relativa ridefinizione dei periodi di quarantena o di isolamento fiduciario:

CASI POSITIVI ASINTOMATICI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena
CASI POSITIVI SINTOMATICI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena
CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo
Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione)
CONTATTI STRETTI
Isolamento fiduciario: 10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - CTS

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Allegato riservato Ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario.pdf
CTS - 11.10.2020
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Ordinanza Ministero dell'Istruzione 09.10.2020 | Studenti fragili

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Studenti fragili

Ordinanza Ministero dell'Istruzione 09.10.2020 | Studenti fragili

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

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Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati all’articolo 3.

Articolo 3 (Svolgimento dell’attività didattica)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell’articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
2. A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:
a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
b) consentono agli studenti di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti,
nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;
c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1;
d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche;
e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto;
f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;
g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;
i) valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Articolo 4 (Valutazione)

1. La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.
2. All’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

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Fonte: Ministero dell'Istruzione

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UNI Modello organizzativo 231 Ed. 2020

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UNI Modello Organizzativo 231

UNI Modello organizzativo 231 Ed. 2020

ID 11736 | 08 Ottobre 2020

Pubblicato il nuovo Modello organizzativo 231 di UNI, in vigore per il personale e per tutti gli interlocutori dell’Ente. Il documento è parte del processo di implementazione del modello di governo di UNI ai sensi della responsabilità sociale UNI ISO 26000:

Modello 231 - Parte generale
Modello 231 - Parte generale - Allegato 1 - Mappatura delle attività dell'Ente rispetto ai reati presupposto

Il documento, sviluppato dall’Organismo di Vigilanza (OdV), è parte del processo di implementazione del modello di governo di UNI (approvato a ottobre 2017) ai sensi della responsabilità sociale UNI ISO 26000.

L’intento è quello di integrare il Modello organizzativo 231 con la governance basata sulla responsabilità sociale: in questa modalità innovativa, i rischi tradizionali (legale, economico, tecnico) sono combinati con la dimensione etica, suggerendo un accorpamento della valutazione dei rischi di varia natura, nella dimensione più generale della responsabilità sociale che naturalmente li regola.

Il Modello 231 - Parte Generale è stato sviluppato in stretto raccordo con il progetto della Infrastruttura dell’integrità delle persone di UNI (Carta Etica, Codice Etico, Carta Deontologica, Codice Dentologico), in particolare le sezioni del Modello maggiormente attinenti ai temi presidiati nell’Infrastruttura:

- valori e principi comportamentali,
- codice etico e deontologico,
- sistema disciplinare per violazioni del Modello.

Questo lavoro sul versante interno presenta infatti forti punti di contatto con l’incarico professionale dell’OdV, assunto che l’integrità - per UNI come per OCSE - è “la modalità quotidiana di applicare l’etica”. È stata poi svolta una ricognizione generale delle attività dell’Ente esposte al rischio di reato presupposto individuati dal Decreto 231/2001.

Fonte: UNI 08 Ottobre 2020

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Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica

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Disposizioni anti Covid 19 ed ergonomia scolastica

Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica

ID 11718 | 07.10.2020

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di sospendere l’attività scolastica in aula per un lungo periodo di tempo. Oggi, il rientro richiede, comunque, di adottare importanti azioni per garantire il distanziamento tra gli alunni di almeno un metro “da bocca a bocca” e prevenire il rischio di nuovi casi di contagio.

I banchi monoposto sono una delle soluzioni che può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di mantenere il distanziamento fisico assicurando inoltre una migliore igiene della postazione; rappresentano non soltanto una misura di contrasto contro la diffusione del virus, ma anche un’opportunità per migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche, poiché realizzati secondo quanto previsto dalle norme tecniche europee sugli arredi scolastici UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2*.

I dati presenti in letteratura indicano che tra gli studenti i disturbi muscoloscheletrici (mal di schiena, dolore al collo e alle spalle) sono molto frequenti e tra i fattori di rischio responsabili della loro insorgenza sono implicati le posture errate, gli arredi (banchi e sedie) e gli zainetti. Le soluzioni che si sono rivelate più efficaci nel prevenirli sono il miglioramento del design degli arredi, l'educazione alla postura, la riduzione del peso degli zainetti e il loro corretto utilizzo. I banchi monoposto di nuova generazione, in linea con le norme tecniche europee sugli arredi scolastici, rendono più agevole adattare la postazione al singolo studente e facilitare il mantenimento di una buona postura. Inoltre, contribuendo al mantenimento del distanziamento fisico e al miglioramento dell’igiene della postazione, rappresentano una misura di contrasto contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, insieme alle altre misure adottate (uso della mascherina e igiene personale e ambientale).
...
*Le norme UNI EN 1729-1 e 1729-2 indicano i requisiti di sicurezza e stabilità necessari per poter definire gli arredi scolastici sicuri; inoltre specificano le dimensioni che questi devono avere per essere compatibili con l'altezza media degli studenti, in maniera tale da assegnare loro, per fasce di altezza omogenee, banchi e sedie delle misure più idonee per facilitare il mantenimento di una buona postura. Secondo le norme, i banchi devono avere una profondità minima di 50 cm indipendentemente dall’altezza dello studente che li utilizza e una lunghezza del piano di 60 cm. Il banco deve essere progettato in modo tale che gli studenti possano agevolmente appoggiare le braccia sul piano mantenendo le spalle rilassate. Le dimensioni dello spazio di seduta, degli schienali delle sedie e dell'altezza minima del banco da terra devono garantire spazio sufficiente per il movimento delle gambe e un buon appoggio della schiena, favorendo il mantenimento della posizione eretta, una giusta distribuzione del peso del corpo e il posizionamento corretto delle ginocchia (che quando si è seduti devono trovarsi alla stessa altezza delle anche). Rispetto alla sicurezza degli arredi, le norme stabiliscono che gli spigoli dei banchi e delle sedie debbano essere arrotondati e che le superfici debbano essere lisce, facilmente pulibili e realizzate in materiali resistenti che non generino, se danneggiate, schegge taglienti.

INL Circolare 30 settembre 2020 n. 5

ID 11710 | | Visite: 2032 | News Sicurezza

INL Circolare 30 settembre 2020 n. 5

Art. 12 bis DL n. 76/2020 introdotto dalla L. n. 120/2020 - Potere di disposizione. Prime indicazioni per il personale ispettivo 

L'art. 12 bis del DL n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), introdotto in sede di conversione dalla L. n. 120/2020, ha riformato gli istituti della diffida accertativa per crediti patrimoniali e della disposizione già disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 124/2004.

Trattasi di modifiche che, da un lato, semplificano l'utilizzo di tali poteri da parte del personale ispettivo e, dall'altro, ampliano sensibilmente la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori.

Con la presente circolare - condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è in merito espresso con nota prot. 9860 del 28 settembre u.s. - si forniscono le prime indicazioni per un corretto utilizzo del potere di disposizione da parte del personale ispettivo.

Analoghe prescrizioni seguiranno riguardo alle modifiche apportate dal legislatore in tema di diffida accertativa.

Il nuovo potere di disposizione

L'art. 12 bis del DL n. 76/2020 ha integralmente sostituito l'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, ampliando notevolmente l'ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo ai fini della tutela dei lavoratori e, più in generale, del rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

Articolo 14 (Disposizioni del personale ispettivo)
1. Il personale ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
3. La mancata ottemperanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13 comma 2 del presente decreto.

La nuova formulazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 prevede infatti la “possibilità” di adottare la disposizione “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative" introducendo - come meglio si dirà in seguito - un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.

Raccordo sistematico

Va premesso che la riedizione dell'art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non incide sulla vigenza degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 520/1955 che disciplinano l'originario potere di disposizione.

L'intervento operato dall'art. 12 bis del DL n. 76/2020 produce esclusivamente l'effetto di estendere tale potere, rendendolo applicabile:

- “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative" (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 come sostituito dall'art. 12 bis del DL n. 76/2020);
- “in materia di prevenzione infortuni" nonché “per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale" (art. 10, d.P.R. n. 520/1955).

Parimenti, in relazione alle diverse tipologie di disposizione, permangono differenti regimi sanzionatori.

La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è infatti soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €, senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all'art. 13 del medesimo d.lgs. n. 124/2004.

La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 520/1955, impartita in relazione alla materia della “prevenzione infortuni" o in relazione ad altre disposizioni di legge per le quali è previsto un “apprezzamento discrezionale" da parte del personale ispettivo, continua invece ad essere punita:

- con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 € (importi così quintuplicati in forza dell'art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006);
- con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 € “se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro".

Ambito applicativo del nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004

Il provvedimento di disposizione di cui al novellato art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 è attribuito dal legislatore direttamente al “personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro" al quale spetta pertanto in via esclusiva l'esercizio di tale potere (la precedente formulazione faceva invece riferimento genericamente al “personale ispettivo") e, come già evidenziato, può essere esercitato “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative". L'articolato normativo vuole dunque favorire, attraverso l'ordine impartito dall'ispettore del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio.

Al fine di indirizzarne al meglio l'esercizio, almeno in una prima fase, nel rispetto della ratio sottesa all'intervento del legislatore - comunque rivolta ad una tutela indifferenziata dei diritti dei lavoratori - si ritiene che il nuovo potere di disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro.

Non appare invece opportuno il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa.

Ricorso amministrativo

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di disposizione, il nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non apporta sostanziali modifiche rispetto alla precedente formulazione.
È infatti previsto che contro la disposizione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

Raccordo tra conciliazione monocratica, diffida accertativa e disposizione

È l'occasione, in questa sede, di chiarire i rapporti tra i diversi istituti della conciliazione monocratica, della diffida accertativa e della disposizione in relazione alla mancata corresponsione di somme spettanti al lavoratore.

Va anzitutto rammentato come, nel caso della conciliazione monocratica, non sussista alcun accertamento ispettivo in ordine ad un eventuale credito del lavoratore, a differenza di quanto avviene in caso di adozione della diffida accertativa e della disposizione.

Come già indicato con circ. n. 36/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alle richieste di intervento che abbiano ad oggetto pretese di carattere esclusivamente patrimoniale, la conciliazione monocratica era e resta, peraltro, la “la via assolutamente privilegiata di definizione della vicenda segnalata, alla quale potrà seguire un intervento ispettivo solo laddove il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine”.

Qualora invece, nel corso dell'attività di vigilanza, emergano inosservanze di legge o contrattuali di natura patrimoniale, al fine di economizzare i tempi dell'accertamento il personale ispettivo potrà valutare la possibilità di emanare una disposizione, in particolare quando tali inosservanze riguardino il trattamento di una pluralità di lavoratori.

La disposizione potrà infatti consentire una rapida risoluzione delle criticità rilevate in caso di ottemperanza da parte del datore di lavoro.

Laddove invece il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione e non opponga ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004 avverso il provvedimento, come pure nel caso in cui venga rigettato il ricorso proposto, ferma restando l'adozione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, si potrà procedere alla emanazione delle diffide accertative, ove ne ricorrano i presupposti, oppure - quando necessario - previo esperimento di ulteriori approfondimenti in ordine alla quantificazione dei diritti patrimoniali di ciascun lavoratore.

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Fonte: INL

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Fibre artificiali vetrose

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Fibre artificiali vetrose

Fibre artificiali vetrose

INAIL, 2020

In seguito al divieto di utilizzazione dell’amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal punto di vista industriale.

Una così vasta diffusione è dovuta alle loro particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica e fisica, non infiammabili, resistenti alle condizioni ambientali e ai microrganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.

Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 26618 | 25 Settembre 2020

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 25 settembre 2020 n. 26618

Lavoratore violentemente colpito al volto da una forca del carrello elevatore. Responsabilità del datore di lavoro per la mancata valutazione dei rischi connessi all'operazione

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26618 Anno 2020
Presidente: MENICHETTI CARLA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 18/09/2020

"La fase della manutenzione delle pedane doveva essere disciplinata nel documento di valutazione dei rischi, essendo preciso obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008, prevedere e indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda in relazione alle singole lavorazioni da compiersi (ex multis sez. 4, n. 20129 del 10/3/2016, Rv. 267253 - 01)".
"In relazione a tale obbligo è del tutto ininfluente il carattere non quotidiano dell'attività di manutenzione delle pedane da operarsi presso l'officina, essendo essa afferente ad un aspetto strutturale e comunque permanente del processo lavorativo dell'azienda".
"Per altro verso, il fatto che il ricorrente abbia affermato di non avere avuto conoscenza della modalità rischiosa con cui erano sollevate le pedane non può costituire causa di esonero da responsabilità, incombendo sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina dì un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro (cfr. in argomento Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608 - 01)".
"Il comportamento imprudente del lavoratore non può essere causa di esclusione dello responsabilità del datore di lavoro ove, come nel presente caso questi non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i rischi collegati a tali prevedibili comportamenti imprudenti (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 - 01)".
"Deve aggiungersi, conformemente a quanto rappresentato dai giudici di merito, come l'attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quelli rientranti nella sfera di governo del datore di lavoro non sia ipotizzabile in presenza di evidenti lacune e criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro nelle fasi delle lavorazioni.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza emessa in data 8/10/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio con cui A.l., in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della "A. Trasporti S.p.A.", ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, segnatamente dell'art. 71, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81 del 2008, è stato condannato alta pena ritenuta di giustizia.
L'episodio per cui è processo, verificatosi il 25 agosto 2014, riguarda l'infortunio occorso a Z.L., alle dipendenze della predetta società. Il lavoratore, mentre era intento ad estrarre una pedana mobile dalla banchina dell'officina, nella fase di sollevamento della stessa, era violentemente colpito al volto da una forca del carrello elevatore manovrato da Z.G., riportando una frattura scomposta bilaterale della mandibola che comportava una incapacità di attendere alle normali occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.
I giudici di merito ritenevano dimostrata la responsabilità del ricorrente, datore di lavoro dell'infortunato, in relazione alla mancata previsione dei rischi connessi all'attività da compiersi nella fase di manutenzione delle pedane ed alla mancata attuazione di misure tecniche organizzative idonee ad escludere tali rischi.
Nel corso della istruttoria si accertava, secondo la ricostruzione offerta nelle due sentenze conformi, come le pedane fossero sprovviste di sistemi di aggancio alle forche del carrello elevatore. Era quindi necessario, per il lavoratore, inserire uno spessore tra la pedana e la banchina allo scopo di consentire l'operazione di sollevamento ad opera del manovratore del carrello, prodromica allo spostamento della pedana per il trasporto in officina. Seguendo tale prassi rischiosa, la vittima, adagiata sulle forche del carrello, aveva inserito un martello tra la banchina e la pedana. Nel corso della operazione una delle forche perdeva la presa e, oscillando, colpiva il lavoratore.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo quanto segue (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza. Omessa considerazione di plurime emergenze processuali che contraddicono la tesi motiva seguita dai giudici di merito. Illogica ricostruzione dell'occorso. Imprevedibilità delle scelte operate dal lavoratore. Inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen.
L'operazione di estrazione della pedana, si legge nel ricorso, è stata erroneamente ritenuta dai giudici di merito come un'attività di ordinaria manutenzione. In realtà, la manutenzione della pedana doveva essere effettuata in loco e la decisione dello spostamento detta stessa fu conseguenza di una libera iniziativa intrapresa dal lavoratore. Il dipendente si avvalse impropriamente del carrello elevatore destinato, secondo l'organizzazione del lavoro stabilita nell'azienda, esclusivamente alla movimentazione del materiale da caricare sui mezzi di trasporto. Lo spostamento della pedana era quindi attività di carattere straordinario, non prevista nel DVR perché estranea alle attività da compiersi ed il lavoratore avrebbe dovuto rendere edotto il datore di lavoro prima di compiere tale operazione.
La Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova, affermando, in senso contrario alle emergenze processuali, che si fosse instaurata la prassi rischiosa di spostare le pedane per effettuare riparazioni e manutenzioni.
La sentenza sarebbe inoltre carente sotto il profilo motivazionale: non si sarebbe offerta risposta ai rilievi della difesa e sarebbero state ignorate le sue produzioni.
Secondo motivo: erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 41, comma 2, cod. pen.; insussistenza del reato contestato; abnormità della condotta del lavoratore; interruzione del nesso causale.
Diversamente da quanto affermato dai Giudici di appello, il vaglio concreto e approfondito delle risultanze probatorie avrebbe dovuto condurre alla esclusione della responsabilità del ricorrente, essendosi interrotto il nesso causale tra condotta ed evento in ragione dell'abnormità del comportamento serbato dal ricorrente.
L'estrazione della pedana e il trasporto in officina per la riparazione non erano operazioni prevedibili, in quanto non contemplate dal costruttore, non previste dal datore di lavoro e mai analizzate dal responsabile per la sicurezza. Ove il dipendente si fosse attenuto alle prescrizioni operative impartite dal datore dì lavoro l'incidente non sì sarebbe verificato: l'infortunato, invero, avrebbe dovuto segnalare al datore di lavoro la necessità dello spostamento della pedana per ricevere istruzioni sulle corrette modalità operative. Il dipendente avrebbe quindi violato l'art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008 nel quale sono elencati gli adempimenti a cui è tenuto. La scelta di agire nonostante l'assenza di precise indicazioni datoriali costituirebbe manifestazione di una libera iniziativa dell'infortunato, suscettibile di impedire ogni forma di controllo del datore di lavoro il quale non può rispondere di eventi riconducibili a fattori estranei ai prevedibili rischi.
Terzo motivo: erronea applicazione dell'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 71 d.lgs. n. 81 del 2008; insussistenza del reato contestato; non configurabilità dei profili di colpa descritti nella imputazione; assenza di responsabilità; insussistenza dei profili oggettivi e soggettivi del reato contestato.
L'imputato, in qualità di datore di lavoro, non avrebbe potuto prendere in considerazione l'operazione effettuata dalla persona offesa perché essa non era contemplata tra le attività da compiersi. Si trattava di una operazione ideata e posta in essere dal lavoratore di propria iniziativa, con conseguente impossibilità, per il datore di lavoro, di effettuare le valutazioni ex art. 71, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008. Analoghe considerazioni varrebbero in relazione agli adempimenti dì cui all'art. 71, comma 3, d.lgs. 81/2008, non essendo possibile adottare idonee misure tecnico organizzative tese ad elidere i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro in relazione ad un'attività che non doveva essere posta in essere.
In sentenza sarebbero riscontrabili ulteriori incongruenze con riferimento al profilo della prevedibilità dell'evento, non rapportata agli elementi conosciuti e conoscibili dal datore di lavoro al momento del fatto.

Considerato in diritto

1. Le ragioni di doglianza sono infondate, pertanto il ricorso deve essere rigettato. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue:
I giudici di merito hanno ritenuto che il lavoratore infortunato avesse seguito una prassi rischiosa nello svolgimento dei compito di manutenzione di una pedana, rientrante tra le attività previste nell'azienda di trasporti in cui era impiegato.
La difesa, pur non contestando le modalità di accadimento del fatto, ha sostenuto che l'attività di spostamento della pedana fosse frutto di una iniziativa estemporanea del lavoratore, del tutto estranea al processo lavorativo che prevedeva invece la manutenzione in loco delle pedane su cui erano collocate le merci da movimentare.
Secondo la prospettazione difensiva, l'erroneo postulato dal quale hanno preso le mosse i giudici di merito, consistito nell'aver considerato "prassi" l'attività di spostamento della pedana, sarebbe frutto di una distorta interpretazione delle emergenze processuali e di un travisamento della prova.
A sostegno della critica portata al ragionamento spiegato in motivazione si cita un passaggio delle dichiarazioni rese dall'imputato (riportate a pagina 6 dell'atto di impugnazione), si menziona la testimonianza resa da C.A., si pone l'accento sulla qualificazione adoperata in sentenza dal Tribunale, che ha definito "sporadica" l'attività intrapresa dal lavoratore.
L'assunto difensivo non può essere accolto. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della conforme decisione di condanna ed hanno illustrato in modo puntuale gli elementi dai quali hanno desunto che, nell'ambito del processo lavorativo dell'azienda, sì fosse instaurata l'erronea prassi del sollevamento delle pedane mediante utilizzo di un carrello elevatore, attrezzo inidoneo allo scopo per la mancanza di idonei sistemi di aggancio.
A questo proposito i giudici hanno richiamato il contenuto della testìmonianza assunta dalla persona offesa e dal dipendente Z.A., addetto al servizio manutenzione dell 'azienda dall'anno 2003, n quale ha precisato che gli interventi di poco conto sulle pedane venivano effettuati sul posto e che, tuttavia, ove si rendesse necessario praticare delle saldature o dei controlli più approfonditi, gli interventi si effettuavano presse l'officina, dove le pedane erano trasportate a mezzo del carrello elevatore (cfr. deposizione del teste Z. riportata alle pagine 6 e 7 della sentenza di primo grado).
Non è ravvisabile in atti, alla stregua delle argomentazioni proposte dalla difesa, il vizio del travisamento della prova.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cp.p intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità: (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risuìta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01).
Ebbene, le argomentazioni poste a fondamento dell'asserito travisamento della prova non sono idonee a disarticolare il ragionamento probatorio declinato nella sentenza impugnata, essendo solo apparentemente incompatibili con la ricostruzione offerta dai Giudici di merito.
Il fatto che il Tribunale abbia definito "sporadica" l'operazione compiuta dal lavoratore non esclude concettualmente la nozione di "prassi", la quale, pur sostanziandosi nella ripetizione di un comportamento, non necessariamente deve essere dotata del carattere della quotidianeità. Al riguardo i Giudici di merito hanno posto in rilievo, valorizzando la testimonianza particolarmente qualificata del dipendente addetto al servizio manutenzione, come la modalità del sollevamento della pedana mediante utilizzo del carrello elevatore trovasse applicazione allorquando si presentava la necessità di spostare l'elemento per effettuare riparazioni più complesse in officina.
Le dichiarazioni rese dall'imputato, nella parte richiamata nel ricorso, non sono inconciliabili con le argomentazioni offerte dai giudici di merito nelle due sentenze conformi. Il ricorrente ha riconosciuto che l'operazione nel corso della quale si è verificato l'infortunio del dipendente aveva carattere "straordinario" ed "occasiona le".
Tali affermazioni rivelano la consapevolezza della esistenza di problematiche inerenti alla fase di manutenzione delle pedane nel processo lavorativo che non potevano essere ignorate nel DVR.
Come adeguatamente rappresentato dai Giudici di merito, la fase della manutenzione delle pedane doveva essere disciplinata nel documento di valutazione dei rischi, essendo preciso obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008, prevedere e indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda in relazione alle singole lavorazioni da compiersi (ex multis sez. 4, n. 20129 del 10/3/2016, Rv. 267253 - 01: "In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottopone periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori").
In relazione a tale obbligo e del tutto ininfluente il carattere non quotidiano dell'attività di manutenzione delle pedane da operarsi presso l'officina, essendo essa afferente ad un aspetto strutturale e comunque permanente del processo lavorativo dell'azienda, come si ricava in modo evidente dalle dichiarazioni rese dal teste Z.A. .
Per altro verso, il fatto che il ricorrente abbia affermato di non avere avuto conoscenza della modalità rischiosa con cui erano sollevate le pedane non può costituire causa di esonero da responsabilità, incombendo sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina dì un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro (cfr. in argomento Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608 - 01, così massimata: «In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem" foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche»).
Inadeguato, ai fini della valida proposizione del vizio del travisamento della prova, risulta il richiamo alla testimonianza dì C.A.. Il breve riferimento al passaggio nel quale il teste afferma che, nell'arco di un decennio, non si era mai verificato un simile intervento, estrapolato dal contesto della intera dichiarazione, non consente di saggiare realmente la prospettata contraddizione (cfr. Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv . 241023 - 01: «In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede dì legìttimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto» ).
Dei tutto generica è infine la doglianza attinente alla prospettata carenza motivazionale. La Corte di distrettuale ha offerto compiuta risposta ai motivi di gravame formulati dall'interessato in sede di appello e la lamentata omessa analisi dei rilievi difensivi non è suscettibile di rivelare specifiche lacune motivazionali.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il comportamento imprudente dei lavoratore non può essere causa di esclusione dello responsabilità del datore di lavoro ove, come nel presente caso questi non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i rischi collegati a tali prevedibili comportamenti imprudenti (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 - 01: "In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l''evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato)").
Deve aggiungersi, conformemente a quanto rappresentato dai giudici di merito, come l'attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quelli rientranti nella sfera di governo del datore di lavoro non sia ipotizzabile in presenza di evidenti lacune e criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro nelle fasi delle lavorazioni. Ciò in quanto, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericotì. (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, Rv. 232421 ).
Risulta quindi evidente come non sia possibile inquadrare nell'ambito di una condotta abnorme il comportamento serbato dal lavoratore, non essendosi realizzato tale comportamento in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era addetto e non potendosi sostenere che si trattasse di una condotta assolutamente eccentrica rispetto alla sfera di rischio governata dal ricorrente. La Corte distrettuale ha puntualmente osservato che la mancata previsione nel DVR dei rischi connessi alla manutenzione delle pedane - rientrante nelle fasi di lavorazione dell'azienda - ha fatto in modo che il lavoratore seguisse una prassi scorretta, tollerata e non regolata dall'imputato.
Quanto alla possibilità che la persona offesa sia incorsa nella violazione dell'art. 20 d.lgs. 81/08 è d'uopo rilevare come, in tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non possa spiegare alcun effetto esimente per i soggetti aventi l'obbligo di garantire la sicurezza, resisi responsabili di violazioni di prescrizioni in materia antinfortunistica (Così sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007, Rv. 236109 - 01).
4. Nel terzo motivo di ricorso la difesa postula la inesigibilità delle condotte specificamente contestate nella imputazione, relative all'art. 71, comma 2 e 3, d.lgs. n. 81 del 2008.
Anche tale rilievo deve essere ritenuto non pertinente. Acclarata la necessità della previsione dei rischi esistenti in relazione all'attività di manutenzione delle pedane e la doverosità dell'adozione di una procedura idonea a scongiurare tali rischi, nel caso di interventi che richiedevano lo spostamento delle pedane presso l'officina, sarebbe stato preciso obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature adeguate in relazione ai rischi derivanti dal loro impiego [in argomento si veda Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011, Rv. 251620 - 01: «L'obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, d.lgs. n. 81 del 2008) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti dì sicurezza delle attrezzature dì lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza»].
In ordine alla prevedibilità dell'evento, non può fondatamente sostenersi che il ricorrente non fosse in grado, sulla base degli elementi conoscitivi in suo possesso, di stabilire la necessità di individuare una procedura che mettesse al riparo il lavoratore dal rischio collegato allo spostamento delle pedane. Come adeguatamente motivato dai giudici di merito, l'attività dì manutenzione era necessità di costante rilevanza: un'accorta valutazione delle esigenze collegate alla fase lavorativa in questione avrebbe imposto la introduzione di procedimenti sicuri per la rimozione della pedana.
L'evento imprevedibile, quale causa di esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso dì infortunio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e, pertanto, collocarsi al di fuori di ogni aspettativa di governo del rischio spettante al datore di lavoro (cfr. ex multis Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 27/03/2017, Rv. 269603 - 01: '·'In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia").
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso in data 18 settembre 2020

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 28726 | 16 Ottobre 2020

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 ottobre 2020 n. 28726 

Infortunio mortale durante la movimentazione di travi. Responsabilità del direttore di stabilimento colpevole di aver tollerato, avallato e non corretto prassi lavorative pericolose

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28726 Anno 2020
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 22/09/2020

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 20.06.2017, ha ridotto la pena della reclusione applicata a S.G. ad anni uno e quella applicata ai coimputati C.M. e B.A. a mesi otto, ritenendo comunque la responsabilità penale dei prevenuti in ordine al reato di cui agli artt. 113, 40 comma 2, 590 comma 1 e 2 cod. pen. per avere, in cooperazione colposa tra loro, S.G. quale direttore dello stabilimento della ditta Cimolai S.p.a., con delega in materia di sicurezza del lavoro dal 19.05.2009, B.A. quale preposto, capo officina, C.M. quale preposto capo reparto carpenteria-saldatura, cagionato la morte del dipendente P.R..
1.1. In particolare si contesta agli imputati di aver omesso di sovraintendere e vigilare, nelle rispettive qualità, sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme di condotta individuate dal documento di valutazione dei rischi, Rev. 3 adottato dall'azienda a partire dal 22.12.08 (in particolare dei punti "15" di pagina 3.60 e "6" di pagina 3.62 della scheda allegato 3b del predetto documento), secondo cui le manovre di movimentazione di travi, superiori a 10 metri di lunghezza, dovevano essere eseguite con la partecipazione di due persone una delle quali in funzione di coordinatore; di aver quindi consentito che sistematicamente tale manovra venisse eseguita da un solo operatore e che nell'area destinata allo stoccaggio di materiale da lavorare o lavorato vi fosse la presenza di un armadietto metallico e ciò in contrasto con le prescrizioni secondo le quali che le aree dovevano essere sgombre da attrezzature ed intralci ( punti 4. e 5 di pagina 3.59 del medesimo allegato 3b).
1.2 L'infortunio, in cui ha trovato la morte il dipendete P.R., all'interno del reparto carpenteria saldatura dello stabilimento, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità: 1'8 marzo 2011 E.A., gruista, ha operato da solo senza avvalersi dell'ausilio del collega P.R., lo spostamento con carroponte della terza (n. 3126) di cinque travi metalliche a T della lunghezza di 13 metri e del peso di circa tre tonnellate ciascuna, posizionate in verticale l'una vicina all'altra; ha, quindi, urtato nella manovra la trave immediatamente adiacente che si ribaltava e provocava a sua volta, per il cd. effetto domino, il ribaltamento anche della prima trave, quella vicina al muro perimetrale dello stabilimento che travolgeva il P.R. che in quel momento si trovava nell'area situata tra le travi ed un armadietto metallico addossato al muro perimetrale e rimaneva schiacciato decedendo all'istante per sfondamento della gabbia toracica.
E' risultato accertato che il piano di valutazione dei rischi prevedeva che nell'esecuzione delle operazioni di movimentazioni delle travi gli operai dovevano essere in due proprio per accompagnare i movimenti di beccheggio sul piano verticale e di rotazione nei due sensi sul piano orizzontale e che invece era invalsa una scorretta prassi lavorativa secondo la quale le travi di lunghezza superiore a dieci metri di solito venivano movimentate da un solo operatore, senza l'ausilio di un altro dipendente che lo aiutasse nella manovra da terra.
Sul punto si contesta allo S.G., nella qualità di direttore dello stabilimento con delega alle funzioni di sicurezza del lavoro dal 19 maggio 2009 e quindi titolare della posizione di garanzia, di non aver vigilato sull'usuale svolgimento delle lavorazioni in azienda con precipuo riferimento al radicarsi di prassi non conformi alle regole di sicurezza e di non aver adottato le misure organizzative necessarie affinchè le lavorazioni venissero eseguite con le modalità corrette.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato S.G., a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito riportati.
I) Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione nella ricostruzione della fattispecie concreta. Deduce che i Giudici del merito hanno fatto discendere la responsabilità dello S. dal fatto che l'adozione di modalità esecutive nella movimentazione delle travi di lunghezza superiore a 10 metri non era episodica ma strettamente dipendente dalle modalità di organizzazione del lavoro e che lo S.G. aveva tollerato una prassi lavorativa scorretta e pericolosa. Deduce che allo S.G. non competeva il dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa poichè vi era il capo officina e il capo reparto preposto. Il fatto che lo S. passasse spesso in cantiere non vuol dire che conoscesse la prassi difforme dalle regole codificate né che ne fosse stato messo al corrente.
II) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il giorno dell'infortunio le persone di turno erano due ( P.R. e E.); furono loro che anziché lavorare in coppia avevano ritenuto erratamente che l'operatore potesse movimentare da solo in violazione delle procedure codificate. Tra l'altro era stato proprio P.R. a volere l'affiancamento del collega; il P.R. aveva il ruolo di capomacchina e avrebbe dovuto lui effettuare lo spostamento della trave; il P.R. doveva sovraintendere all'operazione e non lo fece lasciando il collega solo.

Diritto

1. Va premesso che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; Sez.4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; Sez.4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693). Ancora questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n.44882 del 18.7.2014, Carialo e altri, rv. 260608).

2. Il ricorso dello S. G. inammissibile.

2.1 Il primo e in secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto in maniera generica e inconferente si contesta, infatti, il valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire al convincimento di responsabilità e non si tiene conto degli argomenti e delle indicazioni probatorie puntuali acquisite e risultanti dai due gradi di merito,
Nel caso di specie, la Corte d'appello, dopo aver valutato la sentenza impugnata immune da vizi logici e saldamente ancorata ai risultati probatori acquisiti durante l'esaustiva istruttoria dibattimentale, ha riportato i punti considerati essenziali, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa, in particolare che la prassi non conforme alle regole di sicurezza era ben nota allo S. non solo perché lui stesso era abitualmente presente nel capannone ma perché faceva parte di scelte organizzative che da lui dipendevano; tra l'altro, ha evidenziato che in quel periodo l'azienda era impegnata ad evadere una commessa per la realizzazione di un ponte di cui le travi di notevoli dimensioni, come quella che ha dato causa all'incidente, costituivano una componente essenziale ( fol 9 e 10): solo nei tre giorni lavorativi precedenti l'infortunio le cinque travi in lavorazione furono spostate almeno tre volte dagli operai; risultava inoltre che in quel reparto si avvicendavano solo tre persone, PE. che lavorava da solo, P.R., che era malato di cuore e per tale motivo, a sua richiesta, era stato inserito nello stesso turno con E.A. e che i rappresentanti sindacali dei lavoratori avevano rappresentato la criticità delle movimentazioni delle travi di lunghezza superiore a 10 metri. In definitiva, la Corte territoriale ha sostenuto che proprio l'organizzazione del lavoro che dipendeva dallo S. rendeva prevedibile il verificarsi di situazioni di rischio per il mancato rispetto della procedura corretta relativa alla movimentazioni delle travi e aveva reso praticabile l'avvio di una prassi non conforme al documento di valutazione dei rischi non solo avallata ma incentivata dai preposti, in particolare dal B.A., che utilizzava un solo lavoratore per l'operazione di movimentazione e mostrava fastidio di fronte alle richieste di affiancamento che i dipendenti gli rivolgevano. La Corte di appello ha evidenziato la piena consapevolezza da parte dello S. circa i rischi del cantiere connessi alla "pianificazione della commessa Bordeaux" relativa alla realizzazione del ponte, tanto che nella lettera dell'11.01.2010 e anche nella riunione dell'8.10.2010 aveva rimarcato ai preposti la necessità di tenere sgombre le aree dedicate ai manufatti tenendo conto dell'effetto domino, intralci, inciampi, sporco e disordine" e aveva ricordato le principali misure di sicurezza da adottare in fase di movimentazione delle travi. Ciò che è mancato sottolinea la Corte è proprio l'attività di vigilanza e direttive specifiche nella concreta organizzazione a fronte di una prassi foriera di rischi specifici che comportava vantaggi per l'azienda, con risparmio di risorse umane per ciascun turno e che avrebbe necessitato da parte del direttore, con funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, una concreta attività finalizzata ad evitare il protrarsi della modalità pericolosa di lavorazione mettendo in atto tutte le misure organizzative necessarie di sensibilizzazione dei preposti e dei lavoratori dipendenti ( art. 18 comma 1 lett. f e comma 3 bis d.lvo 81/2008). Argomenta la Corte che proprio la condotta colposa e negligente di aver tollerato, avallato e non corretto prassi lavorative pericolose ha costituito il presupposto dell'infortunio mortale in quanto sia la movimentazione della trave lunga oltre 10 metri da parte di un solo operatore che la presenza dell'armadietto metallico nell'area di stoccaggio e movimento terra non erano percepite dai preposti e dagli operai addetti come rischiose per la incolumità fisica essendo mancata quella attività di formazione, sensibilizzazione, vigilanza e organizzazione specifica che competeva allo S. nella sua qualità di Direttore.

2.3 Va, infine, ricordato quanto al secondo motivo che la interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l'evento, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409) richiede che la condotta si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interruttivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez.4 n.15124 del 13.12.2016,Rv.269603).

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità (Sez.4, n. 22044 del 2.05.2012,n.m; Sez.4, n. 16888, del 7/02/2012,Rv.252373). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.m.; Sez.F, n. 32357 del 12/08/2010, Rv. 2479962).
La Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti; ha evidenziato che la condotta del P.R. non era stata pertanto né imprevedibile nè esorbitante e non poteva perciò fornire alcuna giustificazione all'indagato, titolare di un'autonoma posizione di garanzia, che aveva omesso di svolgere i compiti connessi all'adeguata osservanza delle misure di sicurezza, di vigilanza., di formazione e organizzazione del lavoro nel rispetto delle norme di prevenzioni degli infortuni e in particolare del DVR impedendo e avallando prassi che si discostavano dalle procedure di sicurezza ( fol.13 e 14).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione in solido delle spese in favore della parte civile liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22.09.2020

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Nota MLPS Prot. 25186 del 06/12/2010

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Nota MLPS Prot  25186 010

Nota MLPS Prot. 25186 del 06/12/2010

Oggetto: Artt. 133, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Quesito.

Si fa riferimento alla richiesta di codesta DPL con la quale si chiede se il progetto dei ponteggi previsto dall 'art. 133, c. 2 del D.Lgs. 81/2008, il quale recita" .......... progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, ............ ", possa essere firmato da ingegneri in possesso della c.d. "laurea breve".

Già con il DPR 164/56 all'art. 32, c. 2, relativamente al progetto dei ponteggi, si leggeva testualmente "........progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, ...........", pertanto, ne consegue che il legislatore intendeva riferirsi a professionisti con specifiche competenze tecniche previste nell'ordinamento professionale.

Con l'introduzione del D.Lgs. 81/08 il legislatore continua a fare riferimento alle medesime professionalità, lasciando invariato il corrispondente articolo, escludendo quindi altre tipologie di "lauree brevi", queste ultime peraltro citate in articoli specifici del medesimo decreto.

Stante quanto sopra esposto il questo Ministero, su conforme parere della "Commissione Opere Provvisionali" e di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ritiene il progetto di che trattasi non può essere firmato da ingeneri in possesso della c.d. "laurea breve".

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Art. 133 cp. 2 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

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Circolare Ministero dell'Interno 20 Ottobre 2020

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Circolare Ministero dell Interno 20 10  2020

Circolare Ministero dell'Interno 20.10. 2020 | misure DPCM 18 ottobre 2020

Circolare ai prefetti sulle misure del DPCM 18 ottobre 2020

È stata inviata ai prefetti una nuova circolare del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, che introduce ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del Covid19.

Le disposizioni del DPCM in questione integrano e modificano le previsioni del DPCM del 13 ottobre 2020 e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l'art. 1 comma 1 lett d n. 6 che si applica dal 21 ottobre 2020) fino al 13 novembre 2020.

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, sono state introdotte ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus.

Le disposizioni del suddetto D.P.C.M. integrano e modificano le previsioni del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l’art. 1, comma 1, lett.d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020), fino al 13 novembre 2020.

Di seguito si forniscono indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del provvedimento.

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a)

Si richiama in primo luogo l’attenzione sulla previsione di cui all’articolo in epigrafe, che introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

La disposizione si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-COVID.

In tale ambito, infatti, vanno diacronicamente collocati: i) l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”; ii) l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale; iii) l’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che, come già evidenziato nella circolare di questo Gabinetto dello scorso 16 ottobre, possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.

L’art. 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21,00, e che pure legittimano l’intervento del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio.

E’ opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria.

L’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali.

L’esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.

Sempre in ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del d.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi.

In quest’ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.

Resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità.

In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)

Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.

Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto.

Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime limitazioni sopra riportate.

Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.

Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).

E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3)

Il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21.

Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)

Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale. Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.

Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..

Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9)

Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene
opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo.

Resta naturalmente fermo quanto si è già avuto modo di precisare in ordine al consentito margine di “sforamento” dei suddetti limiti di orario.

Si sottolinea inoltre l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore.

Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che “restano comunque aperti” anche quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale. Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dai dd.P.C.M..

Pertanto, qualora talune Regioni, in considerazione dell’andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate.

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Fonte: Ministero dell'Interno

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Nota - DPCM 18 ottobre 2020. Adempimenti istituzioni scolastiche

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Adempimenti istituzioni scolastiche

Nota - DPCM 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche

Ministero dell'Istruzione, 18.10.2020

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota per accompagnare l’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato ieri. La nota è stata oggetto di una previa interlocuzione con i Sindacati di settore.

Nulla cambia per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Le scuole secondarie di secondo grado potranno invece adottare, in caso di situazioni critiche o di particolare rischio comunicate dalle autorità sanitarie o dagli Enti locali, ulteriori forme di flessibilità della loro organizzazione, incrementando, ad esempio, il ricorso alla Didattica Digitale Integrata. Oppure modulando ulteriormente (rispetto a quanto già disposto da settembre) orari di ingresso e uscita delle alunne e degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani. Nell’ambito di questa possibile ulteriore modulazione, le scuole predisporranno che l’ingresso avvenga non prima delle ore 9.00, come previsto dal DPCM 18 Ottobre 2020.

Nessun automatismo, comunque: nuovi interventi sull’organizzazione scolastica avverranno, come già detto, solo in caso di situazioni critiche o di particolare rischio comunicate dalle autorità sanitarie o dagli Enti locali e attraverso la regia dei Tavoli regionali e locali con gli Uffici scolastici. Tavoli, questi ultimi, previsti dal cosiddetto “Piano Scuola” emanato lo scorso giugno e approvato anche dalle Regioni.

Fonte: Ministero dell'Istruzione

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Direttiva 86/188/CEE

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Direttiva 86/188/CEE

Direttiva 86/188/CEE del Consiglio del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro

(GU L 137 del 24.5.1986)

Abrogata dalla Direttiva 2003/10/CE 

Attuazione

D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEEn. 82/605/CEEn. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. (GU n.200 del 27-8-1991 - S.O. n. 53)

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Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n. 195

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Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n. 195

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

(GU n. 124 del 30 maggio 2006)

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EU-OSHA 2020 | DMS nel settore agricolo

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EU-OSHA 2020 | DMS nel settore agricolo

DMS nel settore agricolo: dall’individuazione dei rischi all’adozione di misure preventive

L’attività agricola comporta un lavoro molto ripetitivo. In particolare, la movimentazione e il sollevamento manuali possono causare strappi e far assumere posizioni strane. Il lavoro all’aperto e le specificità del terreno rendono difficile la progettazione delle macchine agricole.

Il presente documento di riflessione esamina l’uso di macchine agricole per ridurre il rischio di disturbi muscolo-scheletrici (DMS), in particolare degli arti superiori, nel settore agricolo e presenta gli standard per la valutazione dei rischi.

Il documento comprende uno studio di caso sull’agricoltura nella regione delle Marche e descrive l’aiuto che l’INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, fornisce alle micro e piccole imprese agricole per prevenire i DMS.

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Fonte: EU OSHA

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OiRA Uffici: Valutazione del rischio lavoro d'ufficio aggiornato in IT 2020

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OirA uffici 2020

Valutazione del rischio per il lavoro d'ufficio in Italia: introduzione dello strumento OiRA aggiornato 2020

15 Ottobre 2020 / IT

Grazie ad INAIL National focal point of Italy, le aziende di tutto il paese stanno imparando e vengono incoraggiate a utilizzare un nuovo strumento di valutazione interattiva del rischio online (OiRA) per migliorare i processi di valutazione del rischio negli uffici.

Nel seminario del 08 ottobre 2020 ha introdotto il nuovo strumento e presento casi pratici che mostrano come le aziende possono utilizzare lo strumento OiRA per eseguire la valutazione e la gestione del rischio.

Lo strumento copre le attività degli uffici pubblici e privati ​​e aiuta le micro e le piccole imprese a conformarsi alla legislazione ed eseguire le proprie valutazioni interne dei rischi per la salute e la sicurezza. Il seminario si svolge online con circa 100 partecipanti provenienti da aziende italiane, parti sociali, associazioni, istituzioni e dal gruppo di lavoro nazionale OiRA.

Vedi tutti gli strumenti OiRA per il lavoro d'ufficio e il settore amministrativo

Strumenti OiRA previsti dal TUS

D.Lgs. 81/2008
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Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
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6-quater.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
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Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020

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Circolare Ministero della Salute n  32850 del 12 10 2020

Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020

OGGETTO: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.

Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:

- n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”);
- n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);
- n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”);
- n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia  che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

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Fonte: Ministero della Salute

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Apparecchiature ibride di tipo Rm-Pet e Rm-Rt

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Apparecchiature ibride di tipo Rm Pet e Rm Rt

Apparecchiature ibride di tipo Rm-Pet e Rm-Rt

INAIL, 2020

L'attuale frontiera nell'utilizzo delle radiazioni (ionizzanti e non) in ambito clinico è utilizzare tecniche combinate accoppiando fra loro due apparecchiature di diagnostica per immagini o anche un'apparecchiatura di diagnostica per immagini e una di terapia radiante.

Mettere insieme queste apparecchiature all'interno di layout appositamente definiti senza comportare un incremento significativo dei fattori di rischio è obiettivo non facile da raggiungere. La pubblicazione intende quindi porsi come modello di confronto per le Strutture interessate a questa significativa sfida tecnologica al fine di definire quei principi e quegli approcci virtuosi utili nella minimizzazione del rischio per queste apparecchiature.

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Indice
Introduzione
Imaging ibrido: quale razionale?
Imaging integrato: dalla TC-PET alla PET-RM 8
Ulteriori sistemi ibridi: la radioterapia guidata dalle immagini
Vantaggi e svantaggi della radioterapia guidata dalle immagini di risonanza magnetica (RM-RT)
Radioterapia e risonanza magnetica: basso o alto campo?
Approccio alla gestione del rischio nelle apparecchiature ibride
Ruoli professionali in rapporto alla gestione della sicurezza
Interazione tra esperto responsabile ed esperto di radioprotezione, anche alla luce del sistema di prevenzione codificato dal d.lgs. 81/2008 e a quanto previsto dal d.lgs. 101/2020 
Fonti legittimanti
Rischi presenti nei siti ospitanti apparecchiature ibride RM-PET e RM-RT
Rischi precollaudo
Rischi postcollaudo
Requisiti strutturali e impiantistici
Definizione delle aree e classificazione degli ambienti di rischio
Impianti e dispositivi di sicurezza asserviti alle apparecchiature
Logiche di percorso personale e pazienti
Il caso RM-PET
Il caso RM-RT
Progettazione del sito e dislocazione delle aree e dei locali afferenti alle attività
Il caso RM-PET
Il caso RM-RT
Classificazione e formazione del personale 
Il caso RM-PET
Il caso RM-RT
Il regolamento di sicurezza RM e le norme interne di protezione e sicurezza
Il caso RM-PET
Il caso RM-RT
Conclusioni
Allegati
La sorveglianza fisica
La sorveglianza fisica connessa alla componente PET
La sorveglianza fisica connessa alla componente RT
Schede per le verifiche di sicurezza periodica
Scheda controlli periodici in RM
Scheda controlli periodici in PET
Scheda controlli periodici in RT
Bibliografia e sitografia
Riferimenti normativi
Acronimi

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Fonte: INAIL

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SARS-CoV‐2: Inserito nell'elenco agenti biologici sicurezza lavoro

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SARS CoV 2 agente biologico sicurezza lavoro Titolo X

SARS-CoV‐2: Inserito nell'elenco agenti biologici sicurezza lavoro

ID 10916 | Rev. 1.0 dell'8 Ottobre 2020 / Documento completo allegato

Update Rev. 1.0 dell'8 Ottobre 2020
Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione diemergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistemadi allerta COVID, nonché attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU n.248 del 07.10.2020) Entrata in vigore del provvedimento: 08.10.2020

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" è inserita nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:

Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti.

L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente alla nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tenere conto delle conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli cambiamenti, compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici.

Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati.

Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3.

Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve.

Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.

Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

ALLEGATO 

Nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:

Agente Gruppo di rischio  
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 3                                           

SARS CoV 2 agente biologico sicurezza lavoro Gruppo 3

Valutazione Rischio agente biologico SARS-CoV-2

Direttiva (UE) 2020/739 attuata dall’art. 4 del Decreto - Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 (in IT nel D.Lgs. 81/2008 allegato XLVI del Titolo X), conseguenza diretta, anche in relazione ai considerando della Direttiva, è l'obbligo per tutte le attività sanitarie e non, della Valutazione Rischio agente biologico SARS-CoV-2.

Figura 1

Fig. 1 - Schema inserimento agente biologico norme Sicurezza lavoro
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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
©Copia Autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08.10.2020 Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 Certifico Srl
0.0 04.06.2020 --- Certifico Srl

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COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 08 Ottobre 2020

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Linee di indirizzo riaperture 08 10 2020

COVID-19 | Linee guida riapertura attività Economiche e Produttive Rev. 08 Ottobre 2020

Roma, 8 ottobre 2020 - Aggiornate Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

Sono state aggiornate nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, e in particolare le schede relative a FORMAZIONE PROFESSIONALE e NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE.
 
Si tratta, per quanto riguarda l’Emergenza COVID-19, della Proposta di aggiornamento del documento recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 agosto 2020 – Scheda relativa alla Formazione Professionale.
 
 
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SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

SCHEDE TECNICHE
• RISTORAZIONE
• ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
• ATTIVITÀ RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• PISCINE
• PALESTRE
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
• ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO
• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
• AREE GIOCHI PER BAMBINI
• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
• FORMAZIONE PROFESSIONALE
• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
• SAGRE E FIERE LOCALI
• SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
• DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

RISTORAZIONE*
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalit à organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

CERIMONIE
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento.
- Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
- Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

ATTIVITÀ RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; eventuali indirizzi specifici sono riportati nelle rispettive sezioni.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
- Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto sempre all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
È necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
- Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l'attività fisica non è obbligatorio l'uso della mascherina.
- I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
- L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI
- Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l'area esterna non può essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono so ggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- É d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
- Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.
- Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

Accoglienza in rifugio
- L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).
- Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
- Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
- Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree interne del rifugio
- La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare a ll'utilizzo del servizio.

Camere da letto
- All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento inter personale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
- Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata dell'ostello.

Accoglienza in ostello
- Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree/servizi comuni
- La movimentazione tra le stanze dell'ostello avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti più volte al giorno, è necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
- Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il d istanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
- La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.

Camere da letto
- All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

LOCAZIONI BREVI
Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attività di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovrà esser presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore condominiale.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promisc u o degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
E' consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo .
La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l' affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capac ità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:
- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l'uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l'attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato < 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputa re, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi a rmadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE
- La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
- Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
- Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
- L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di prodotti igienizzanti per le mani.
- Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
- Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
- Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
- Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
- Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani.
- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.

ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO
Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
- Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
- Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Per gli utenti è obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'accesso.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.
- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.
- È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed utente.
- L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a pr evenire il contagio tramite droplet.
- Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor:
o Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO
- I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati/locati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, ruota/barra del timone, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
- Per il servizio di bike sharing e di car sharing dovrà essere sempre raccomandata l'igienizzazione frequente delle mani da parte dei clienti.
- Per le attività di noleggio delle unità da diporto, si applicano in analogia le disposizioni previste per i servizi non di linea di navigazione di passeggeri.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
- Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.
- Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.
- Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l'utente dovrà essere informato che l'utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina.

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attività.
Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine dell'incontro.
Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.
L'eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d'attesa.
Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.
Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti nell'attività informativa.

AREE GIOCHI PER BAMBINI
Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.
- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
- Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.

SALE GIOCHI
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino.
- Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
- Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
- I clienti dovranno indossare la mascherina.
- Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
- Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
- La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.
- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- percorsi di formazione linguistica e musicale.
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina.
- Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
a) al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
b) nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno
essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
c) la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua).
Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo fa miliare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno pre vedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
- Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
- L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
- Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
- Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
- la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno 2 metri.
- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
- Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
- Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

SAGRE E FIERE LOCALI
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
- In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti.
- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
- Non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l'ammissione al centro.
- Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori e accompagnatori.
- L'accesso alla struttura dovrà prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all'esterno della struttura stessa.
- Si raccomanda la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori e i bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un'età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Si raccomanda un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
- La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
- Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutto il personale, mentre per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
- I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

CAMPI ESTIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi dedicati ad infanzia e adolescenza che prevedono il pernottamento di bambini e/o operatori presso il servizio stesso (es. campi scout, campi estivi, etc.). Si rimanda a tutte le indicazioni relative ai servizi per l'infanzia per la parte di carattere generale.
- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, con particolare attenzioni alle aree comuni dedicate anche al pernottamento. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Come previsto per tutti i servizi dedicati all'infanzia e adolescenza, si ribadisce l'importanza di sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. In considerazione della tipologia di attività, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia dei minori, devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati gli stessi al rispetto delle raccomandazione igienico-comportamentali.
- Favorire, al momento dell'accompagnamento dei minori prima della partenza, un'organizzazione che evita gli assembramenti di genitori e accompagnatori. Al momento della consegna del minore, dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di febbre T>37,5 °C del genitore/accompagnatore il minore non potrà partire, così come in presenza di eventuale sintomatologia febbrile o respiratorio del minore o di un membro del nucleo familiare (tale ultimo aspetto rimanda alla responsabilità individuale dei genitori e rientra nell'accordo di cui sopra).
- Prevedere, anche in questi contesti, la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori e bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere isolato rispetto agli altri bambini e personale, assistere il malato utilizzando idonei dispositivi di protezione, attivandosi per una valutazione medica e il rientro presso il proprio domicilio in accordo con i genitori.
- Prevedere, come previsto per tutti i servizi per infanzia e adolescenza, la composizione dei gruppi di bambini il più possibile stabile nel tempo, evitando attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Il rapporto tra personale e minori è lo stesso indicato per i servizi per l'infanzia e adolescenza.
- Le aree comuni, dove possibile, devono essere riorganizzate per favorire il rispetto della distanza interpersonale raccomandata. E' necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura in particolare negli ambienti chiusi, e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree comuni. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.), responsabilizzando e coinvolgendo bambini e ragazzi compatibilmente alla loro età e al grado di autonomia.
- L'organizzazione delle camere deve consentire il rispetto della distanza interpersonale in particolare garantendo una distanza di almeno 1,5 m tra i letti (o 1 m fino a 11 anni di età). I letti e la relativa biancheria deve essere ad uso singolo.
- Le camerate per il pernottamento non possono prevedere un numero di bambini superiore a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e non possono essere condivise da gruppi diversi.
- Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo, si raccomanda di prevedere un'organizzazione anche su turni in base agli spazi, che eviti gli assembramenti ed in particolare l'intersezione tra gruppi diversi.
- L'organizzazione di tutte le attività deve rispettare le indicazioni relative ai gruppi, al rapporto con il personale previsti per i servizi dell'infanzia, inclusa la condivisione degli spazi comuni (camere da letto, spazi refettorio, bagni, etc.), evitando le attività e le occasioni di intersezione.
Gli spazi per il pasto devono prevedere tavoli disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale).
Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree, si rimanda alle indicazioni della scheda tematica relativa ai servizi dell'infanzia e adolescenza.

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango - balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).
Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle struttu re ricettive e ai servizi alla persona.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
- Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne l'utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
- Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.
- Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
- Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'ar ia di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- E' consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
- La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
- Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

PISCINE TERMALI
- Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria; qualora non sia consentita l'attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
- Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un'attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.
- Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- L'attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.
- Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

CENTRI BENESSERE
- Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
- Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

TRATTAMENTI INALATORI
- Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni.
o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell'efficacia della sanificazione.
o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi.
- Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e il successivo.

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)

- Prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
- Divieto di scambio di cibo e bevande.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
- Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
- Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

GUIDE TURISTICHE
Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche, si riportano le seguenti indicazioni integrative specifiche.
- Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
- Ricorso frequente all'igiene delle mani.
- Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
- Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolar e riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
- Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.
- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
- Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
- I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
- Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
- Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

DISCOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es. ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l'utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi.
- Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.
- Con riferimento all'attività del ballo, tale attività in questa fase può essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.).
- Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.
- I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici.

Fonte: CS Regioni

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Bozza RTV impianti di distribuzione L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL

ID 11715 | | Visite: 3772 | News Prevenzioni Incendi

Bozza RTV impianti di distribuzione L GNL

Bozza RTV impianti di distribuzione L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL

ID 11715 | Update 13.07.2021

RTV Pubblicata: Decreto 30 giugno 2021

Pubblicato nella GU n.166 del 13.07.2021 il Decreto 30 giugno 2021 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. Entrata in vigore: 12.08.2021

...

06.10.2020

Schema di decreto interministeriale, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto

In attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, emanare una specifica norma tecnica di prevenzione incendi per gli impianti fissi di distribuzione di gas naturale per autotrazione, sia compresso che liquefatto, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.

Il 1° ottobre 2020 L'Italia ha notificato alla Commissione Europea (Notifica n. 2020/612/I) lo schema di decreto interministeriale, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto, termine dello status quo 04 gennaio 2021.

Il decreto si compone di sette articoli e un allegato, e precisamente:

Art. 1: Definisce lo scopo e il campo di applicazione;
Art. 2: Stabilisce gli obiettivi;
Art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
Art. 4: Stabilisce le modalità di applicazione;
Art. 5: Regolamenta l’area di ubicazione dell’impianto;
Art. 6: Stabilisce l’impiego dei prodotti per uso antincendio;
Art. 7: Riporta le disposizioni finali;
Allegato: Regola tecnica di prevenzione incendi.

_________

Art. 1 (Scopo e campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate, così come definiti nella regola tecnica di cui all’articolo 3.

Art. 2 (Obiettivi)

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’articolo 1 sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto;
d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.

Art. 3 (Disposizioni tecniche)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4 (Applicazione delle disposizioni tecniche)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all’articolo 3 gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.
3. Gli impianti esistenti alla data in vigore del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell’allegato 1 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5 (Ubicazione dell'impianto)

1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.
2. Nell’ipotesi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.
3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.
4. La rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere attestata dal Comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.

Art. 6 (Impiego dei prodotti per uso antincendio)

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

...Segue in allegato

 Fonte: EU

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Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata

ID 11699 | | Visite: 2921 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Generatori di vapore

Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata

INAIL, 2020

La pubblicazione fornisce le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M.11 aprile 2011, delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata.

In particolare, il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di verifica, fornendo sia le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della pratica da parte del datore di lavoro, sia le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica da parte del verificatore.

Fonte: INAIL

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INAIL 2020
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Circolare Ministero della Salute n. 31400 del 29 Settembre 2020

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Circolare Ministero della Salute n. 31400 del 29 Settembre 2020 

Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico.

Facendo seguito alla circolare n. 30847 del 24 settembre 2020, con la presente si intende fornire informazioni in ordine alla natura e all’efficacia dei test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2, nonché evidenziare l’utilità dei testi antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell’ambito del sistema scolastico.

Preliminarmente, si rappresenta che i test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARSCoV-2 sono i seguenti:

1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR);
2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici);
3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi). Tali test rilevano l’avvenuta esposizione al virus e, solo in alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di un’infezione in atto (individui con malattia lieve o moderata i cui sintomi siano iniziati almeno una settimana prima). Per le modalità d’uso di tali test, si rinvia a quanto specificato nella circolare del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 16106 del 9 maggio 2020.

1. Test molecolare

È il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) per l’amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l’infezione. L’analisi può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio.

2. Test antigenico

Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test – a seguito di una validazione effettuata su campioni conservati a -80°C – sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare.
Ciò comporta la possibilità di risultati falso-negativi in presenza di bassa carica virale (tC>25), oltre alla necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.
Ulteriori validazioni eseguite su campioni “freschi” (appena prelevati) hanno invece mostrato elevata sensibilità e specificità.
Questo “tampone rapido” è stato recentemente introdotto per lo screening dei passeggeri nei porti e negli aeroporti, dove è importante avere una risposta in tempi rapidi.
Pur considerando la possibilità di risultati falso-positivi (per questo i risultati positivi al test antigenico vengono confermati con il test molecolare) e di falso-negativi (la sensibilità del test non è certo pari al 100% e, inoltre, bisogna considerare il “periodo finestra” fra il momento dell’esposizione a rischio e la comparsa della positività), grazie all’uso di tali test rapidi è stato intercettato comunque un rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali, che non sarebbero stati individuati in altro modo.

3. Test salivari molecolari e antigenici

Recentemente sono stati proposti sul mercato test che utilizzano come campione da analizzare la saliva. Il prelievo di saliva è più semplice e meno invasivo rispetto al tampone naso-faringeo, quindi questa tipologia di test potrebbe risultare utile per lo screening di grandi numeri di persone.
Come per i tamponi, anche per i test salivari esistono test di tipo molecolare (che rilevano cioè la presenza nel campione dell’RNA del virus) e di tipo antigenico (che rilevano nel campione le proteine virali).
In genere la saliva non si presta bene all’utilizzo con le apparecchiature di laboratorio altamente automatizzate, di regola utilizzate per processare elevati volumi di campioni molecolari, perché essa ha densità variabile e può creare problemi ai sistemi di pescaggio ad alta automazione. Inoltre, per quanto riguarda i test antigenici, la sensibilità del test è simile a quella dei test antigenici rapidi solo nel caso in cui il test venga effettuato in laboratorio, quindi, a meno che non si attivino unità di laboratorio presso i punti dove viene effettuato il prelievo, difficilmente è utilizzabile in contesti di screening rapido.
Pertanto, alla stregua delle precedenti considerazioni, si può, in conclusione, affermare che:

- il test molecolare rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2;
- i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone;
- i test antigenici e molecolari su campioni di saliva, allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone, in quanto richiedono un laboratorio attrezzato.

Per i motivi sopra esposti – in vista di un probabile ampliamento dell’esigenza di prevenire, attraverso l’effettuazione di test, l’incremento dei contagi – l’utilizzo dei test antigenici rapidi può essere utilmente esteso a contesti diversi rispetto a quello di porti e aeroporti.

Posto che l’intervallo di tempo utile per ottenere i risultati dei test molecolari risulta più ampio, si ritiene che l’utilizzo di tali test antigenici rapidi sia in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di COVID-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV2.

Pertanto, l’utilizzo di tale tipologia di test in ambito scolastico, anche considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test, potrebbe accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19.

Infatti, è del tutto lecito assumere che la frequenza di episodi febbrili nella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale sia particolarmente elevata, e che sia necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti di COVID-19, nonché per individuare prontamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse, evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento.

In caso di sospetto diagnostico ovvero in caso di esposizione al rischio del personale scolastico o degli alunni, ove sussistano i presupposti sopra indicati, si può, pertanto, ricorrere anche al test antigenico rapido.

Fonte: Ministero della Salute

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Decreto Direttoriale n. 56 del 01/10/2020

ID 11678 | | Visite: 1891 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n. 56 del 01/10/2020

Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione

Art. 1 (Costituzione e composizione)

1. E’ costituita, presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, la Commissione per i lavori sotto tensione, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell’Allegato I al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2011. La Commissione formula altresì pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai seguenti componenti, effettivi e supplenti: - ing. Abdul Ghani Ahmad quale componente effettivo e ing. Ludovica Massaccesi quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - ing. Ruggero Maialetti quale componente effettivo e ing. Fausto Di Tosto quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Giovanni Luca Amicucci quale componente effettivo e ing. Domenico Magnante quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Luigi Gaetano Barbera quale componente effettivo in rappresentanza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.

Art. 2 (Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite dall’Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, richiamato in premessa. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente, che ne informa contestualmente il dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
2. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell'ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell’Allegato I al decreto 4 febbraio 2011, di cui costituiscono parte integrante.
4. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.
5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi;
6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

...

Fonte: MPLS

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