SARS-CoV‐2: Inserito nell'elenco agenti biologici sicurezza lavoro
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SARS-CoV‐2: Inserito nell'elenco agenti biologici sicurezza lavoro
ID 10916 | Rev. 1.0 dell'8 Ottobre 2020 / Documento completo allegato
Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione diemergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistemadi allerta COVID, nonché attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU n.248 del 07.10.2020) Entrata in vigore del provvedimento: 08.10.2020
Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" è inserita nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:
Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti.
L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente alla nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tenere conto delle conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli cambiamenti, compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici.
Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati.
Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3.
Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento breve.
Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima del termine di recepimento, ove possibile.
ALLEGATO
Nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:
Agente | Gruppo di rischio | |
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) | 3 |
Direttiva (UE) 2020/739 attuata dall’art. 4 del Decreto - Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 (in IT nel D.Lgs. 81/2008 allegato XLVI del Titolo X), conseguenza diretta, anche in relazione ai considerando della Direttiva, è l'obbligo per tutte le attività sanitarie e non, della Valutazione Rischio agente biologico SARS-CoV-2.
Fig. 1 - Schema inserimento agente biologico norme Sicurezza lavoro
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 08.10.2020 | Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125 | Certifico Srl |
0.0 | 04.06.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Direttiva (UE) 2020/739
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto-Legge 7 Ottobre 2020 n. 125
Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08
DVR Rischio COVID-19
Diritto dell'Unione Europea in materia di sicurezza: Direttive Sociali
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SARS-CoV‐2 agente biologico sicurezza lavoro Rev. 1.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
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SARS-CoV‐2 agente biologico sicurezza lavoro Rev. 0.0 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2020 |
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