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Linee guida ILO sui rischi biologici 2022

ID 17073 | | Visite: 1816 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida ILO sui rischi biologici 2022

Linee guida ILO rischi biologici 2022 / Technical guidelines on biological hazards 2022

ID 17073 | 11.07.2022 / Allegato

The technical guidelines on biological hazards apply to all workers in all branches of economic activity.

The aim of the guidelines shall be to provide advice to governments, employers, workers and their representatives on what should be done to prevent and control work-related injuries, ill health, diseases, and deaths related to exposure to biological hazards in the working environment.

For the purposes of these guidelines, a biological hazard refers to any micro-organism, cell, or other organic material that may be of plant, animal or human origin, including any which have been genetically modified and which can cause harm to human health. This may include but is not limited to bacteria, viruses, parasites, fungi, moulds, prions, DNA materials, bodily fluids, and any other microorganisms and their associated allergens and toxins. Biological hazards can also be considered to include biological vectors or transmitters of disease.
_________

Biological hazards, both infectious and non-infectious, can be a significant health threat in numerous sectors and workplaces worldwide, and can cause occupational and work-related diseases.

Since the ILO adopted the Anthrax Prevention Recommendation, 1919 (No. 3), there have been significant advances in the knowledge of biological hazards, their prevention and the treatment of the diseases they cause. The importance of non-infectious biological hazards is becoming increasingly apparent in both workplaces and communities and it is recognized that workplaces can help prevent and control global health threats such as tuberculosis, HIV/AIDS, malaria and influenza, as well as pandemics such as the COVID-19 pandemic. The Global Strategy on Occupational Safety and Health, which was adopted by the International Labour Conference at its 91st Session in 2003, underscored that the development of new instruments in the area of biological hazards should be given the highest priority.

In November 2011, the ILO’s Governing Body agreed to the establishment of a Standards Review Mechanism (SRM) to contribute to the implementation of the ILO standards policy and to consolidate tripartite consensus on the role of international labour standards in achieving the ILO’s objectives. In 2015, a tripartite working group (TWG) was established as one component of the SRM.

At its third meeting in September 2017, the SRM/TWG reviewed 19 instruments related to occupational safety and health (OSH) and recommended to the Governing Body that: (a) follow-up action should be taken to revise Recommendation No. 3 through an instrument addressing all biological hazards; and (b) technical guidelines on biological hazards should be published.

The COVID-19 pandemic has heightened the urgency of those recommendations.

The Governing Body decided to place on the agenda of the 112th and 113th Sessions (2024–2025) of the International Labour Conference an item related to OSH protection against biological hazards. The establishment of technical guidelines on the control of workplace biological hazards will provide the technical basis for that discussion. Guidelines are not legally binding. These guidelines are based on the full principles, rights and obligations set out in the international labour standards and nothing set out in these guidelines should be understood as altering the obligations of the Member States that ratified those standards.

Introduction
Purpose and scope

Chapter 1. General obligations responsibilities, duties and rights
1.1. The competent authority
1.2. Employers
1.3. Occupational health services
1.4. Workers
1.5. Collaboration and cooperation

Chapter 2. Risk management at the workplace level
2.1. Biological hazard identification and risk assessment
2.2. Control measures
2.3. Risk communication

Chapter 3. Workers’ health surveillance
Chapter 4. Information, instruction and training
Chapter 5. Investigation of dangerous occurrences occupational accidents and diseases
Chapter 6. Recording and notification of occupational accidents and diseases
Chapter 7. Preparedness and response to emergencies
Chapter 8. Inspection and compliance with legal provisions

Appendices
1. Risk assessments using a numerical weighting system to determine priorities for action
2 Applying the hierarchy of controls
3. Possible biological hazards associated with work activities
4 Main ILO and WHO references for the management of biological hazards in specific sectors

ILO Geneva, 2022
Meeting of Experts for the tripartite validation of the technical guidelines on biological hazards (Geneva, 20–24 June 2022)

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Vademecum sugli incendi di interfaccia

ID 17070 | | Visite: 2317 | Prevenzione Incendi

Vademecum sugli incendi di interfaccia

Vademecum sugli incendi di interfaccia | VVF - ANCI 2022

ID 17070 | 11.07.2022 / Vademecum in allegato

Lunedì 20 giugno, presso il CON, il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco, alla presenza della Ministra Luciana Lamorgese, è stato presentato il vademecum “Proteggere l’abitazione dagli incendi di vegetazione”, opuscolo redatto dalla Direzione Centrale di Prevenzione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ANCI, scaturisce dall’aumento esponenziale negli ultimi anni degli “incendi d’interfaccia” che coinvolgono, danneggiandole, abitazioni ed infrastrutture a diretto contatto con aree naturali, nonostante l’impegno profuso da chi si occupa di soccorso.

Presenti il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Guido Parisi, il Direttore Centrale della Prevenzione, Ing. Stefano Marsella, il Diretto centrale della Formazione, Ing. Gaetano Vallefuoco, il Direttore Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali, Ing. Giovanni Nanni e il Direttore Centrale delle Risorse Finanziarie, Dott. Fabio Italia. Per ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presenti il Presidente del Consiglio Nazionale, Sen. Enzo Bianco e il Segretario nazionale dott.ssa Veronica Nicotra, con il suo staff.

Il Ministro dell’Interno ha ringraziato il Presidente Bianco “per il supporto offerto dai Comuni al progetto presentato. L’opuscolo nasce dall’emergenza incendi affrontata l’anno scorso, quando si è capito che gli interventi andavano programmati in modo condiviso insieme a diversi attori istituzionali, con la necessità di “fare squadra” con i Vigili del fuoco ed agire, insieme a Comuni e Protezione Civile, per ridurre questo tipo di rischio. La brochure e l’elaborato realizzati dal Corpo Nazionale e da ANCI vogliono rappresentare un’ulteriore forma di sensibilizzazione e informare i cittadini circa le buone pratiche da adottare nell’immediatezza, su cosa si può e si deve fare, ma anche su quello che è vietato”.

Ha inoltre ringraziato il Capo Dipartimento Lega per l’impegno profuso nella programmazione e realizzazione dei primi 7 Presidi Rurali che forniranno una maggiore sicurezza ai territori più esposti e per aver ideato questa pubblicazione. Ha ricordato l’attenzione del Governo rivolta alle necessità del Paese in questo settore, come dimostra l’aver avviato l’iter normativo che ha portato all’istituzione dei “Presidi rurali, fondamentali per un’azione immediata di contrasto agli incendi boschivi nei territori più esposti a questo tipo di rischio”.

La collaborazione con ANCI è fondamentale; il Ministero dell’Interno è la casa dei Comuni ed i Sindaci, autorità locali di protezione civile, sono le nostre sentinelle sul territorio, i primi a poter informare i cittadini”.

Il Ministro ha concluso il suo intervento, ringraziando i Vigili del fuoco per il loro costante impegno sul territorio, sempre a fianco dei cittadini.

Il Capo Dipartimento ha sottolineato che l’azione di prevenzione e contrasto degli incendi di vegetazione è in questi anni una priorità per il Paese. Su questo tema l’impegno del Dipartimento è massimo su tutto il territorio nazionale, con il rafforzamento del sistema di intervento, grazie all’intensificazione dell’uso dei droni, all’apertura dei Presidi rurali e con il complessivo potenziamento delle risorse a disposizione. In questo quadro è maturato il convincimento che una risposta “vera” ai rischi, anche a fronte dei cambiamenti climatici in atto, non possa prescindere dall’innalzamento della “cultura della sicurezza” del cittadino e ad una sua responsabilizzazione. In tale direzione è stato predisposto dagli uffici del Dipartimento il Vademecum che oggi presentiamo insieme ad Anci, che ringrazio per aver accettato questa sfida insieme.”

Il Capo del Corpo ha ricordato come ”fin dagli anni ’90 è diventato necessario un coordinamento tra componente AIB (Antincendio Boschivo) e squadre preposte alla difesa delle abitazioni. Fino a qualche anno fa il rapporto tra incendi boschivi e ordinari era di 1:10; la tendenza attuale è invece in netta crescita, per quanto riguarda gli incendi boschivi. Inoltre, uno studio che analizza la situazione del 2021 ha evidenziato come gli incendi di vegetazione degenerino sempre più frequentemente in incendi di interfaccia. Si avverte quindi la necessità di una crescita culturale per il contrasto di questo tipo di incendi che porti i cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi di prevenzione. Ed è questa l’idea alla base del vademecum, dando informazioni su cosa sia un incendio di vegetazione o di interfaccia e come si possa, ci si debba comportare, in queste circostanze”.

Il Presidente Bianco ha ringraziato il Ministro ed i vertici del Dipartimento per la collaborazione assicurata ad ANCI nella realizzazione di questo importante progetto per il Paese, considerato il rischio sempre più frequente di incendi boschivi e di interfaccia. Ha elogiato l’azione del Governo che “va nella direzione giusta; occorre la collaborazione tra i diversi Enti impegnati nella difesa del territorio. Non è più possibile agire da soli. L’opuscolo è importante perché permette, in maniera semplice, di far conoscere i pericoli cui si va incontro se si assumono comportamenti rischiosi. Le informazioni contenute nella pubblicazione, frutto di collaborazione tra le varie Istituzioni, rappresentano un importante aiuto per un’efficace azione di prevenzione”.

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Fonte: VVF

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VVF - ANCI 2022
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Decreto 10 agosto 1984

ID 17060 | | Visite: 1410 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 10 agosto 1984

Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni

(G.U. 10 ottobre 1984, n. 279)

Decreto Legislativo n. 151/2015 / Abolizione registro infortuni
.
..

Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
...

4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (23 Dicembre 2015 / ndr) 

________

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 settembre 1958, con il quale è stato stabilito, a norma del citato art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il modello del registro infortuni, nonché i criteri e le modalità relative;
Considerata la opportunità di stabilire, in alternativa al modello di cui al predetto decreto 12 settembre 1958, un nuovo modello di registro infortuni in relazione alle esigenze delle aziende di avvalersi di sistemi informativi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati ed al conseguente decentramento delle registrazioni medesime;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Articolo 1

In alternativa al sistema di registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 settembre 1958 le aziende possono istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato nell'allegato A del presente decreto utilizzando la procedura automatizzata ed amministrativa descritta nei successivi allegati C e D.

Articolo 2

Le aziende che, utilizzando il predetto sistema, intendono accentrare le registrazioni, dovranno istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato all'allegato B del presente decreto, servendosi della procedura automatizzata ed amministrativa descritta negli allegati C ed E.
L'autorizzazione all'accentramento dovrà essere richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Circolare MLPS 18 marzo 1997 n. 39

ID 17055 | | Visite: 883 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS 18 marzo 1997 n. 39

Lavori di pulizia e facchinaggio. Autorizzazioni appalti ai sensi lettera g) , art. 5, legge n. 1369/1960.

(GU n.122 del 28.05.1997)

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Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003

ID 17052 | | Visite: 2201 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare ISPESL n  1088 del 5 febbraio 2003

Circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003 / Escavatori utilizzati come apparecchi di sollevamento

ID 17052 | 09.07.2022 / Circolare allegata

OGGETTO: Escavatori utilizzati come apparecchi di sollevamento

A seguito di vari quesiti pervenuti al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella gestione delle denuncie relative alle macchine in oggetto presentate all’ISPESL ai sensi del Art. 11, comma 3, del D.P.R. 459/96 e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario fornire una serie di precisazioni.

Un escavatore, così come definito nella norma UNI EN 474-5 (Macchine movimento terra – Sicurezza – Requisiti per escavatori idraulici) (1) può essere utilizzato come apparecchio di sollevamento a condizione che il fabbricato abbia:

- espressamente preso in conto tale uso ed i rischi connessi, in sede di progettazione della macchina;
- esplicitamente indicato tale uso come ammissibile nel proprio manuale di istruzione;
- applicato i dispositivi di agganciamento del carico;
- fornito il prospetto delle capacità nominali di movimentazione di carichi;
- esplicitamente indicato nelle istruzioni per l’uso i limiti di utilizzazione, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di accessori di sollevamento che non possono garantire che sia evitata la caduta improvvisa dei carichi e che quindi devono essere utilizzati solamente nelle zone dove non vi è presenza di persone.

In linea con quanto indicato al punto 4 della Circolare del Ministero del lavoro n. 50 del 18.4.1994, un scavatore attrezzato come sopra riportato deve essere considerato come un apparecchio di sollevamento e pertanto soggetto agli obblighi di verifica periodica previsti dall’art. 194 del DPR 547/55. Di conseguenza esso deve essere denunciato all’ISPEL ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DPR 459/96. Le modalità in cui un escavatore idraulico utilizzato per la movimentazione dei carichi può soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I al DPR 459/96 ed in particolare i requisiti del punto 4 (Requisiti per prevenire i rischi particolari dovuti alle operazioni di sollevamento) sono indicate nella norma armonizzata UNI EN 474-5 ai punti 4.1.7.3, 4.1.7.4e 4.1.7.5.

In particolare si richiama l’attenzione sulle necessità che la macchina sia corredata dei prospetti delle capacità nominali di movimentazione dei carichi (al riguardo si veda l’allegato B informativo alla UNI EN 474- 5) e sulla obbligatorietà dei dispositivi di sicurezza del carico previsti dalla stessa norma per l’ottemperanza al requisito essenziale di sicurezza 4.2.1.4 per gli escavatori aventi una capacità nominale massima di sollevamento (così come definita dalla ISO 10567:1992 in relazione alle caratteristiche della macchina) maggiore di 1000 kg o un momento di ribaltamento maggiore di 40000 Nm.

La macchina sopra descritta resta quindi un escavatore che, svolgendo, anche saltuariamente, la funzione di apparecchio di sollevamento, viene definita, ai soli fini della sua classificazione, “escavatore/gru” e per gli adempimenti amministrativi connessi con la fatturazione deve essere inserita nella tipologia “autogrù” (CODICE 105).

Resta comunque fermo che, in relazione all’art. 35 - primo comma - del D. L.vo 626/94, è dovere esclusivo del datore di lavoro mettere “a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute” e quindi scegliere l’attrezzatura più adatta all’effettiva operazione o attività da svolgere.

Le documentazioni che devono essere a corredo della macchina escavatore/gru nelle condizioni di cui sopra sono, a seconda dei casi, quelle sotto riportate.

1. Escavatore previsto ed attrezzato anche per essere utilizzato per la movimentazione di carichi direttamente dal fabbricante originario.

La macchina deve essere accompagnata:

- dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II A del DPR 459/96;
- dal manuale di uso che comprenda anche la istruzioni relative all’utilizzazione dell’escavatore per la movimentazione dei carichi;
- dal prospetto con le capacità nominali di movimentazione di carichi in conformità (voce “descrizione della macchina” allegato II a) del DPR 459/96) è libera ed è affidata alla decisione del fabbricante.

2. Escavatore previsto anche per essere utilizzato per la movimentazione di carichi direttamente dal fabbricante originario ma attrezzato per tale funzione solo in un secondo tempo.

La macchina deve essere accompagnata:

- da quanto previsto al punto 1;
- da una dichiarazione dell’installatore che attesti:

a) di aver proceduto all’installazione dei dispositivi di agganciamento del carico (p.to 4.1.7.4 EN 474-5) e dei dispositivi di sicurezza del carico (p.to 4.1.7.5 EN 474-5) secondo le istruzioni fornite dal costruttore ai sensi dell’art. 2 comma 6 del DPR 459/96;
b) di avere effettuato, all’atto della prima messa in servizio, le prove prescritte dal costruttore per verificare l’idoneità all’impiego secondo quanto previsto al punto 4.2.4 dell’Allegato I allo stesso DPR;
c) di aver utilizzato i dispositivi di agganciamento del carico e i dispositivi di sicurezza del carico forniti (previsti) dal costruttore.

La dichiarazione di conformità del costruttore dell’escavatore allestibile ed utilizzabile come gru unitamente alla dichiarazione dell’installatore identificano in maniera univoca la macchina messa in servizio.

In questo caso il costruttore dell’escavatore che ha sottoscritto la dichiarazione CE di conformità, essendo il responsabile della immissione sul mercato dell’intera macchina attrezzata anche per la movimentazione di carichi, è il soggetto che detiene il fascicolo tecnico che dovrà essere presentato, su richiesta delle autorità competenti, per le procedure di cui all’art. 7 del DPR 459/96, in caso di segnalazione di non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

3. Escavatore per il quale non è documentato che il fabbricante originario abbia previsto l’utilizzo anche per la movimentazione di carichi.

In tal caso, trattandosi di modifica sostanziale che richiede una analisi ulteriore dei rischi non analizzati all’origine, il responsabile della variazione della condizioni di utilizzo è da considerarsi, ai sensi del DPR 459/96, costruttore dell’intera macchina utilizzata per la movimentazione manuale dei carichi e pertanto deve seguire la procedura di cui all’art. 4, commi 1, lett. a) e 4 dello stesso DPR e fornire la documentazione di cui al punto 1.

La presente nota dovrà essere portata a conoscenza anche degli Organi di vigilanza territoriale e delle Unità operative locali preposte all’esecuzione delle verifiche periodiche.
______

Note:
(1) “Macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore, e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o benna rimanendo ferma” in cui il “ciclo di lavoro consta delle operazioni di scavo, sollevamento, rotazione e scarico di materiale”.

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31° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 17046 | | Visite: 2574 | Decreti Sicurezza lavoro

31° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / MLPS DD del 07 Luglio 2022

ID 17046 | 07.07.2022

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 53 del 07 Luglio 2022

Con il Decreto direttoriale  n. 53 del 07 Luglio 2022, è stato adottato il trentunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da sei articoli:

Articolo 1 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 2 (Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 4 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) 
Articolo 5 (Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 6 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 7 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

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Nota ANMA 5 luglio 2022 / Ruolo MC Nuovo protocollo COVID-19

ID 17032 | | Visite: 1329 | News Sicurezza

Nota ANMA 5 luglio 2022

Nota ANMA 5 luglio 2022 / Ruolo MC Nuovo protocollo COVID-19

ID 17032 | 07.07.2022 / Nota in allegato

Nota ANMA 5 luglio 2022 - Nota circa il Protocollo di intesa del 30 giugno: Ruolo e responsabilità del MC

Il Protocollo di intesa è stato aggiornato fra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e le Parti Sociali per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

Alcune novità riguardano i presidi di prevenzione delle vie respiratorie: si conferma la non obbligatorietà all’uso ma si indica una forte raccomandazione. Il presidio di riferimento è la maschera filtro FFP2, che deve essere messa a disposizione di tutti i Lavoratori con l’intento di favorire la protezione degli stessi in tutte le situazioni di rischio (assembramenti, impossibilità di garantire distanza di almeno 1 metro anche per brevi attività, etc.).

In ultimo, nell’ambito della collaborazione del Medico Competente alla Valutazione dei Rischi (come richiamerà al successivo punto 10: “Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.“) il Protocollo come aggiornato richiede che il Datore di Lavoro provveda ad attuare le specifiche indicazioni che il MC o (sottolineiamo o) il RSPP daranno in merito a gruppi di Lavoratori o situazioni di soggetti fragili (così recita il testo al punto 6, secondo capoverso: “Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.“).

Queste sono attività che il MC sta già svolgendo dall’inizio della pandemia, spendendosi insieme a tutti gli attori responsabili dell’azienda al fine di contenere l’infezione da SARS-CoV-2 nelle aziende che gli sono affidate.

Far discendere da questo, come abbiamo letto in alcuni autorevoli organi di stampa e come sembrerebbe intendere qualche nota interpretativa di queste ore, che il Medico Competente diventi il dominus che decide chi deve portare o no la maschera filtro FFP2 (immaginiamo in modo continuo perché nelle situazioni a rischio essendo raccomandato a tutti nessuna azienda si sottrarrà alla cogenza di questa misura) è una conclusione che non corrisponde ai contenuti del Protocollo - che come si è visto, e lo ripetiamo, conferma invece il ruolo del MC come collaboratore del Datore di Lavoro alla Valutazione dei Rischi – e soprattutto è contraria alle norme vigenti. Tanto più quando si fa seguire a questo ragionamento, in queste interpretazioni come riportate dalla stampa, una sorta di traslazione delle responsabilità proprie del Datore di Lavoro per attribuirle al MC. Secondo questa interpretazione il MC - che non ha poteri decisionali e di spesa, è presente in azienda in modo discontinuo, ha un controllo dei processi aziendali ovviamente limitato, riceve informazioni filtrate, segue una quantità di aziende molto spesso appartenenti alla fascia delle PMI e delle microimprese, non partecipa alla stesura di questi Protocolli di Intesa – diventerebbe una sorta di demiurgo dell’emergenza COVID-19.

La sola lettura possibile del Protocollo è invece quella che riporta la dinamica alla collaborazione fra Datore di Lavoro e Medico Competente che nel caso della pandemia è stata fruttuosa e decisiva e che crediamo vada estesa a tutti i livelli di rischio per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.

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Fonte: ANMA

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Guida alla qualità delle valutazione rischi DMS

ID 17002 | | Visite: 2510 | Documenti Sicurezza UE

Guida analisi della qualit  delle valutazioni dei rischi MMC

Guida all'analisi della qualità delle valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi sotto il profilo della prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici / DMS

ID 17002 | Pubblicazione non vincolante per gli ispettori del lavoro dell'UE / 2018

Nel maggio 2017 il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (CARIP) ha deciso di istituire un gruppo di lavoro per esaminare i rischi nuovi ed emergenti, denominato gruppo di lavoro sui rischi emergenti per la salute e la sicurezza sul lavoro (WG EMEX), la cui finalità è occuparsi dei disturbi muscoloscheletrici (DMS), dei rischi psicosociali e delle sfide demografiche che tutti gli Stati membri dell'UE si trovano ad affrontare.

Il contesto originario del WG EMEX è da collocarsi nella comunicazione della Commissione europea del gennaio 2017 in cui venivano individuati rischi nuovi ed emergenti che costituiscono preoccupazioni crescenti per i datori di lavoro europei e di conseguenza per gli ispettorati nazionali del lavoro.

L'obiettivo principale del WG EMEX è rafforzare l'applicazione dei regolamenti che disciplinano l'ergonomia e le condizioni di lavoro psicosociali in grado di favorire ambienti di lavoro sostenibili per uomini e donne, nonché per i giovani lavoratori e per quelli più anziani.

I rappresentanti di Cipro, Danimarca, Finlandia, Grecia, Polonia, Romania e Svezia (presidente) hanno costituito il WG EMEX nel settembre 2017.

La presente guida è finalizzata ad aiutare gli ispettorati nazionali del lavoro a sviluppare procedure di ispezione e ad accrescere la fiducia degli ispettori del lavoro nel determinare la qualità delle valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi sotto il profilo della prevenzione dei DMS.
______

Indice
1. Introduzione
2. Requisiti giuridici
3. Panoramica generale dei DMS
3.1 Definizioni
3.2 Condizioni di lavoro e DMS
3.3 Esempi di rischi ergonomici
3.4 Fattori aggravanti per i DMS
4. La qualità della valutazione dei rischi ergonomici condotta da un datore di lavoro
4.1 Processo di valutazione dei rischi
4.1.1 Individuazione dei rischi ergonomici e dei lavoratori che potrebbero esservi esposti
4.1.2 Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
4.1.3 Decisioni sulle misure preventive e protettive e intervento
4.1.4 Controllo e riesame
4.2 Metodi per valutare i rischi al fine di prevenire i DMS
5. Esempi di buone pratiche
5.1 Buone pratiche tramite l'applicazione di una prospettiva olistica
5.2 Movimentazione manuale
5.3 Lavoro ripetitivo
5.4 Periodi prolungati in posizione seduta
6. Come condurre un'ispezione utilizzando un approccio di prevenzione dei DMS
6.1 Pianificazione dell'ispezione
6.2 Svolgimento dell'ispezione
6.3 Seguito dell'ispezione

Ulteriori informazioni.
Appendice 1 - Elenco di domande per analizzare la qualità della valutazione dei rischi e delle misure relative ai rischi ergonomici
Appendice 2 - Modelli per valutare i rischi di DMS
Appendice 3 - Rischi ergonomici e lavoratori che potrebbero esservi esposti
Appendice 4 - Elenco delle organizzazioni appartenenti al gruppo di lavoro SLIC EMEX

EC 2018

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Allegato riservato Guida alla qualità delle valutazione rischi DMS 2028.pdf
EC 2018
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Incidente autocarro a LNG: inchiesta CTIF

ID 17008 | | Visite: 2036 | Prevenzione Incendi

Incidente autocarro a LNG

Incidente autocarro a LNG: inchiesta CTIF

Il documento allegato al presente articolo rappresenta un report dettagliato inerente all’incidente che ha coinvolto 2 autoarticolati e che si è verificato il 16/10/2017 sulla E313 in direzione di Anversa, vicino a Massenhoven.

Incidente autocarro a LNG   Fig  1

Fig. 1 - Autostrada chiusa per molto tempo.

Dopo la collisione che ha coinvolto due camion, di cui uno ha preso fuoco, l’autostrada è rimasta chiusa al traffico per oltre 8 ore.
Sia il carico che la cabina del veicolo che hanno subito l’impatto hanno preso fuoco. Il carico del secondo veicolo non ha preso fuoco. Uno dei camion coinvolti era alimentato a LNG.

Incidente autocarro a LNG   Fig  2

Fig. 2 - Autostrada chiusa per molto tempo

Le squadre che sono arrivate sulla scena inizialmente pensavano di rispondere a un "normale" incendio di un veicolo industriale. Tuttavia, durante l'intervento è stato notato il serbatoio di LNG. Era evidente la necessità di utilizzare procedure non standard.

Incidente autocarro a LNG   Fig  3

Fig. 3 - Serbatoio di LNG

È stato necessario coinvolgere specialisti che avessero le conoscenze e gli strumenti necessari per gestire l'incidente.

Incidente autocarro a LNG   Fig  4

Fig. 4 - Tubo criogenico per rilasciare la pressione nel serbatoio
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segue in allegato

CTIF

Il CTIF è l'Associazione internazionale dei servizi antincendio e di soccorso. Il suo obiettivo principale è quello di sostenere e incoraggiare la collaborazione tra i servizi antincendio e altri soccorritori di emergenza di tutto il mondo.

L'organizzazione è stata fondata nel 1900 e attualmente conta 39 membri, tra cui il Belgio, ma anche altri paesi come il Giappone, la Corea del Sud e gli Stati Uniti d'America.

Il CTIF assicura lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della sicurezza e del soccorso in caso di incendio o di altre catastrofi. Obiettivi importanti sono l'incoraggiamento, il sostegno e lo sviluppo della collaborazione internazionale, sia in campo tecnico che scientifico, in materia di prevenzione, di lotta antincendio, di soccorso alle persone e agli animali e l'offerta di assistenza tecnica.

Inoltre, il CTIF vuole migliorare le relazioni tra i servizi antincendio e gli altri servizi di soccorso. A tal fine, il CTIF prevede la ricerca scientifica, la pubblicazione di articoli e rapporti, l'organizzazione di diverse commissioni e gruppi di lavoro e la collaborazione con altre organizzazioni, oltre ai servizi di soccorso, che si occupano anche di sicurezza e prevenzione.

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Allegato riservato Incidente autocarro a LNG - Inchiesta CTIF.pdf
CTIF 2018
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Circolare VVF prot. 3479 del 26 settembre 1989

ID 16958 | | Visite: 3532 | Prevenzione Incendi

Circolare VVF prot  3479 del 26 09 1989   Prevenzione incendi silos

Circolare VVF prot. 3479 del 26 settembre 1989 / Prevenzione incendi - Silos

ID 16958 | 28.06.2022 / Circolare nativa e testuale allegata

Prevenzione incendi - Silos

Ispettorato Interregionale VF Veneto e Trentino Alto-Adige
________

In base a quanta emerso nell'ultima riunione dei Comandanti in merito alle misure di sicurezza da richiedersi per l'installazione di silos di raccolta di materiali combustibili e che presentino pericolo di esplosioni da polveri qualunque sia la loro natura, si ritiene che per conseguire un sufficiente grado di sicurezza nei predetti impianti debbano essere tenuti presenti i seguenti criteri generali:

1. UBICAZIONE

1.1 Ove possibile, i silos devono essere ubica i in posizione isolata rispetto a fabbricati sia di pertinenza dell'attività che esterni alle stesse.

1.2 L'ubicazione deve consentire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso nonché la possibilità di intervenire le squadre dei VV.F

1.3 Qualora si tratti di silos realizzato con pareti in muratura o calcestruzzo, posti in adiacenza a fabbricati, dovrà aversi una parete dello stesso completamente a cielo libero; tale parete deve essere di facile cedimento rispetto a quelle che lo isolano dal fabbricato. Le rimanenti pareti devono avere resistenza al fuoco almeno 180' ed essere resistenti all'esplosione.

2. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

2.1. In relazione al loro utilizzo le tubazioni di adduzione delle polveri ed i silos stessi devono essere dotati dei seguenti dispositivi di sicurezza:

2.1.1 Rilevatori di scintille posti nelle canalizzazioni di adduzione collegati a serrande tagliafuoco, posizionate sia sulla tubazione di adduzione che di quella di ritorno della sola aria. Tali serrande devono distare dal rilevatore in maniera da permettere l'intercettazione delle scintille in funzione del tempo di intervento del dispositivo.

2.1.2 Rilevatori di incendio termici differenziali e/o velocimetrici all'interno del silos, collegati ad allarmi acustici e visivi.

2.1.3 Impianto idrico di irrorazione a pioggia, con comando manuale composto da anelli torroidali disposti sulla parte superiore del silos stesso; devono inoltre posizionarsi degli ugelli tipo SPRINKLER a protezione dell'aria sottostante i1 silos.

2.1.4 Idonei sportelli antiscoppio di superficie minima 0.10 mq/mc, tale superficie puo scendere a 0,007 mq/mc per silos di capacita oltre i 30 mc.

2.1.5 Dispositivo di apertura manuale posto a debita distanza dal portellone di scarico.

2.1.6 Un idrante UNI 70 a colonna da posizionare nelle immediate vicinanze del silos.

Particolare cura dovrà essere posta nel verificare che l'area sottostante e circostante il silos non venga destinata a deposito di materiali combustibili e che non vi siano potenziali fonti di innesco.

Infine dovranno essere richieste e verificate con cura le certificazioni riguardanti gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche.

Con l'occasione occorre sensibilizzare il personale dipendente, che viene chiamato ad operare per incendio di silos, di proteggere il proprio corpo in modo completo. In particolare il personale addetto allo spegnimento e presente vicino al silos deve indossare cappuccio aluminizzato, Nomex completo di pantaloni, tronchetti e guanti, in modo che nessuna parte del corpo possa rimanere esposta in caso di una purtroppo prevedibile fiammata.

L'Ispettore
Ing. Tatano

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23808 | 21 giugno 2022

ID 16986 | | Visite: 1145 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 21 giugno 2022 n. 23808

Infortunio del manutentore macchine. Mancata comunicazione da parte del datore di lavoro del diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale

Penale Sent. Sez. 4 Num. 23808 Anno 2022
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA
Data Udienza: 27/04/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, ha confermato la condanna di A.S. nella qualità di amministratore delegato, rappresentante della ditta S. Spa e perciò datore di lavoro- per il reato di cui all'art. 590 cod. pen ai danni del dipendente R.M., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, rideterminando la pena inflitta in mesi 4 di reclusione.

2. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, descritto nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente.
Il 4 novembre 2014 R.M., dipendente dal 2002 della S. spa con funzioni di manutentore macchine fin dal 2004, mentre stava compiendo operazioni di manutenzione sulla linea Spianatura S57, aveva subito un infortunio alla mano sinistra rimasta intrappolata tra le cesoie agganciate all'albero a camme del macchinario e aveva riportato fratture multiple con lesioni tendinee (guarigione avvenuta oltre il quarantesimo giorno).
R.M. era stato chiamato dal fratello R., operaio anch'egli dipendente della ditta, per un intervento di manutenzione, in quanto nella macchina sulla quale stava lavorando il ciclo del taglio non si svolgeva regolarmente a causa dell'allentamento delle viti dell'albero a camme, determinato da un cuscinetto rovinato che avrebbe dovuto essere sostituito il giorno seguente. R.M. aveva arrestato la cesoia con apposito pulsante, girato la chiave per impostare il macchinario in modalità manuale e, quindi , aperto il cancello di sicurezza che consentiva di accedere alla linea e che, da aperto, determinava il blocco del macchinario; giunto sul posto aveva iniziato a regolare gli ingranaggi con l'aiuto del fratello e, mentre era intento a spostare le camme per intervenire sulle viti allentate, improvvisamente il macchinario aveva eseguito un ciclo completo di taglio, impigliando la sua mano sinistra.
Si era accertato che la diversa configurazione del quadro elettrico, attuata nel corso di lavori sulla macchina effettuati dalla ditta Friultek di Paolo P. nel mese di agosto-settembre su incarico di S., aveva determinato un diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale.
I giudici di merito avevano ritenuto che l'infortunio fosse ascrivibile alla condotta colposa della datrice di lavoro, la quale aveva mantenuto in esercizio una macchina oggettivamente pericolosa, senza aver adeguatamente formato/informato il lavoratore in relazione alle mutate condizioni di sicurezza.

3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata con il proprio difensore, formulando nove motivi.
3.1 Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge penale e processuale, travisamento ed errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatore. La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe contraddittoriamente dato atto che il dipendente infortunato si era dimenticato di staccare la corrente della macchina prima dell'intervento, per la fretta pur sapendo di doverlo fare e pur essendo stato al riguardo formato, e, in contrasto con tale risultanza, avrebbe ritenuto che tale sua condotta non potesse qualificarsi abnorme. La Corte in proposito avrebbe omesso di considerare non solo che R.M. era stato formato e sapeva, quindi, che l'attività di manutenzione doveva essere effettuata con il quadro elettrico staccato (come riportato in tutti i manuali di istruzione della macchina), ma anche che il datore di lavoro non era al corrente delle modalità operative del manutentore (il quale aveva precisato di avere agito nello stesso modo anche in occasione di altro intervento sulla stessa macchina due giorni prima) e non poteva dirsi quindi che le avesse avallate e/o tollerate, così come non era al corrente che gli interventi effettuati nel mese di agosto-settembre dalla ditta sul quadro elettrico avevano comportato modifiche ai dispositivi di sicurezza in modalità manuale.
3.2 Con il secondo motivo ha dedotto mancanza e/o contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado sotto il profilo della mancata considerazione della portata, dei contenuti e della conoscenza del manuale di uso della Linea di spianatura. La ricorrente lamenta che non sarebbe stata provata la consapevolezza in capo al datore di lavoro delle conseguenze derivanti dai lavori di manutenzione e programmazione della macchina commissionati alla ditta Friultek. Il manuale di uso, revisionato a seguito degli interventi, recava la data del 22 settembre 2014 ma, in maniera singolare e sospetta, era stato allegato dalla polizia giudiziaria solo alla relazione finale del 9 febbraio 2015, nonostante fosse già intervenuto un verbale di prescrizione in data 26 novembre 2014, sicchè nessuna prova era stata fornita in merito al fatto che fosse stato messo a disposizione di S. spa in data antecedente all'infortunio e comunque in tempo utile in modo da consentire alla impresa di prenderne cognizione e di organizzare la tempestiva formazione sui suoi contenuti. La ricorrente ipotizza anche che la data del manuale di revisione sia stata apposta a posteriori dal titolare della ditta Fruiltek che aveva effettuato l'intervento sul quadro elettrico e rileva che, in ogni caso, la Corte non avrebbe adegutamente valutato che tutte le versioni del manuale, da quella originaria risalente al 2002, a quella del 22 settembre 2014, a quella finale del 2 febbraio 2015 riportavano la clausola n. 10 secondo cui è fatto obbligo di eseguire tutti i lavori di manutenzione ad impianto scollegato dalla rete.
3.3 Con il terzo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado sotto il profilo della mancata considerazione della portata e dei contenuti della figura del manutentore. La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe ritenuto irrilevante, al fine di escludere la sua responsabilità, il fatto che R.M. fosse un manutentore ed avrebbe in tal modo omesso di considerare che alcune disposizioni del manuale si riferivano agli operai e non al manutentore, il quale aveva l'obbligo incondizionato di operare sulla macchina solo dopo che la stessa era stata scollegata dalla rete elettrica.
3.4 Con il quarto motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado sotto il profilo della mancata considerazione delle conseguenze derivanti dalle modifiche operate dal P. anche in relazione ai profili di rischio conseguenti. La ricorrente lamenta che, nel valutare la rilevanza della condotta dell'infortunato, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che questi ignorava del tutto le conseguenze della riprogrammazione, all'esito delle quali la macchina in settaggio manuale non si arrestava più completamente ma rimaneva in standby per sette minuti prima dell'arresto completo: la Corte avrebbe dovuto concludere che il lavoratore, non essendosi attenuto alla prescrizione da sempre imposta al manutentore, avesse tenuto una condotta abnorme e in violazione della prescrizione ricevuta.
3.5 Con il quinto motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado . La ricorrente lamenta che la Corte, nel ritenere che P. della Friultek non avesse commesso alcun errore nella configurazione del PLC, avrebbe omesso di motivare in merito alla ragione delle risposte elusive dallo stesso fornite in sede di esame dibattimentale.
3.6 Con il sesto motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado. La, ricorrente lamenta che la Corte avrebbe omesso di considerare che S. spa aveva commissionato l'intervento a P. allo scopo di aumentare la sicurezza del macchinario e che era pertanto verosimile che P., accortosi dell'errore, in un primo tempo lo avesse confessato al Consulente Tecnico Pa. e "avesse sistemato le carte", riportando ex post le conseguenze del suo intervento nella revisione 01 del manuale antedatandola al 22.9.2014, tanto che tale versione appariva affrettata nella sua forma e nella sua editazione e tanto che documentalmente era comparsa solo nel 2015, quale allegato alla relazione conclusiva della polizia giudiziaria. In ogni caso la Corte sarebbe incorsa in una contraddizione nel ritenere, da un lato, che la macchina messa a disposizione dei lavoratori non fosse sicura e, dall'altro, che le modifiche introdotte sulla stessa fossero conformi alla legge.
3.7 Con il settimo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado . La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe erroneamente affermato che la previsione perentoria e inequivoca nel manuale circa il completo scollegamento della energia elettrica era rimasta solo dopo l'intervento del Dipartimento di prevenzione: in realtà la modifica intervenuta riguardava solo la previsione innovativa di attendere - anche in occasione della manutenzione e quale ulteriore e residuale regola prudenziale di chiusura - «almeno 10 minuti, affinchè il volano si fermi del tutto, prima di avviare qualsiasi intervento sulla macchina». Inoltre, sotto il profilo causale, non sarebbe stata accertata compiutamente la dinamica dell'infortunio.
3.8 Con l'ottavo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge processuale, travisamento e errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie di primo grado. La ricorrente lamenta che la Corte, nella parte finale della motivazione in cui ha disatteso le censure mosse con l'impugnazione
della sentenza di primo grado, avrebbe ancora una volta ripreso, con mere perifrasi, tutte le apodittiche argomentazioni già svolte.
3.9 Con il nono motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe motivato la conferma della pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria, e la reiezione della richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base delle precedenti condanne, senza tenere conto che le stesse si riferivano a cont ravven : ni e reati colposi per i quali era stata sempre irrogata la pena pecuniaria e che ella non aveva mai fino ad ora goduto del beneficio.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta Marinelli, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

5. La difesa della ricorrente in data 22 aprile 2022 ha depositato memoria di replica con cui ha ribadito:
- il mancato rispetto da parte del lavoratore della regola per cui gli interventi di manutenzione dovevano essere eseguiti a impianto fermo e scollegato dalla rete;
- la mancata conoscenza da parte di S. delle conseguenze delle modifiche apportate sulla macchina;
- l'essere avvenuto l'infortunio in epoca prossima alla modifica del manuale d'uso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Tutti i motivi sono manifestamente infondati. Posto che in ciascuno dei primi otto motivi la ricorrente ha formulato censure sia in merito alla ricostruzione dell'infortunio, sia in merito ai profili di colpa, per comodità espositiva si prenderanno in considerazione dapprima le doç1lianze rispetto alle contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in relazione alla ricostruzione dei fatti e successivamente le doglianze rispetto alla individuazione della responsabilità a titolo di colpa.

3. Quanto alla ricostruzione degli accadimenti, si deve premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Sono, inoltre, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3.1. La Corte di Appello di Trieste ha evidenziato che:
- nell'estate del 2014 era stato attuato sulla linea da parte della Fruiltek su incarico di S. un intervento che aveva determinato una diversa operatività dei sistemi di sicurezza, in quanto, in modalità manuale, mentre prima di tali modifiche l'apertura del cancello di protezione determinava l'arresto di emergenza del macchinario, dopo le modifiche l'apertura del cancello non determinava più l'arresto del macchinario, che rimaneva in standby, e con il motore elettrico spento permaneva l'alimentazione dei sensori e della elettrovalvola che consentiva l'accoppiamento tra il volano e l'albero a camme con cesoia;
-tale diversa operatività dei dispositivi di sicurezza era attestata anche dalle diverse versioni del manuale di istruzione della macchina che si erano succedute. Infatti nel manuale d'uso della macchina, nella versione antecedente a dette modifiche, era riportata la seguente dicitura: «in modalità manuale i dispostivi di sicurezza installati sono attivi, pertanto l'apertura dei cancelli di accesso porta all'arresto in emergenza della linea». A seguito delle modifiche apportate nell'estate, il manuale d'uso era stato aggiornato in data 22 settembre 2014 con la seguenti dicitura: «in modalità manuale i dispositivi di sicurezza installati (finecorsa di sicurezza e/o barriere ottiche) non sono attivi >>;
- la dinamica sopra descritta (secondo la quale, disposta da R.M. la modalità manuale e attivato il dispositivo di sicurezza attraverso l'apertura d cancello, i sensori sollecitati dalle operazioni del manutentore avevano inviato l'input all'elettrovalvola che a sua volta aveva determinato l'accoppiamento tra l'albero a camme con cesoia e il volano con compimento di un ciclo completo di taglio) era stata accertata sulla base di prove empiriche svolte dal tecnico della prevenzione, Lunasso, in presenza di P., titolare della ditta Friultek che aveva effettuato modifiche sulla macchina nel mese di agosto/settembre, e di personale della S. spa. P. nel corso del suo esame aveva escluso che la causa fosse riconducibile ad un errore di programmazione ed aveva spiegato che dalle verifiche effettuate era emerso che il programmatore PLC, con l'apertura del cancello e l'attivazione dei dispositivi di emergenza, rimaneva isolato e non attivava il ciclo del taglio. P. aveva anche ammesso di aver avanzato in un primo momento, parlando con il Consulente Tecnico della difesa, il dubbio di avere egli commesso un errore, ma ha anche spiegato che tale dubbio era stato fugato dalle prove effettuate da cui, come detto, era emerso che il sensore funzionava correttamente .

3.2 La ricostruzione della base fattuale da parte dei giudici di merito non è inficiata da nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente . I giudici hanno effettuato una ricostruzione coerente con le risultanze istruttorie delle quali hanno dato ampio conto, senza che sia ravvisabile alcuna contraddizione, neppure con riferimento alla deposizione del teste P., il quale aveva in realtà spiegato le ragioni per le quali l'iniziale sospetto di un suo errore era stato poi fugato nel momento in cui erano state effettuate le prove empiriche sulla macchina. Anche l'ipotesi avanzata nel ricorso per cui la Revisione del Manuale d'uso della Linea acquisita in atti fosse stata retrodatata è una mera illazione non sorretta da alcun elemento. In ultima analisi, quindi, può dirsi che il ricorso da un lato evidenzia carenze nella ricostruzione fattuale che in realtà sono inesistenti, dall'altro tende a prospettare una diversa, inammissibile lettura di elementi di fatto, già vagliati in modo non manifestamente il logico dai giudici di merito.

4. Quanto ai profili di colpa in capo all'imputata la Corte di Appello ha evidenziato che :
- le nuove modalità d'uso e le nuove condizioni di accesso in sicurezza al macchinario erano conosciute, o quanto meno dovevano essere conosciute, dai responsabili aziendali, tanto che erano state trascritte nel manuale d'uso del 22 settembre 2014 . Ciò nonostante l'imputata non aveva provveduto ad effettuare alcuna informazione/aggiornamento della formazione dei dipendenti rispetto alle modifiche apportate;
- a seguito dell'infortunio la ASL aveva rilevato a carico del datore di lavoro la violazione dell'art. 71 D. Lvo 81/2008. In ottemperanza alla prescrizione il manuale di uso era stato nuovamente aggiornato con una terza versione datata 2 dicembre 2014, nella quale si era aggiunta la dicitura per cui «in modalità manuale si può accedere solo ad impianto fermo (con ogni forma di energia scollegata)»;
- non poteva configurarsi nel caso di specie un rischio occulto, in quanto la mera lettura dei manuali, ante e post intervento, era sufficiente per prendere atto delle sostanziali modifiche delle condizioni di sicurezza nell'accesso al macchinario e per disporre la attività di formazione e informazione nei confronti di lavoratori e manutentori;
- nessuna condotta abnorme era ascrivibile all'infortunato per non aver staccato la corrente della macchina prima dell'intervento, tanto che la previsione perentoria e inequivoca circa il completo scollegamento dalla rete era stata inserita solo dopo l'intervento del dipartimento di prevenzione, a seguito dell'infortunio; vero è che per le attività di manutenzione era previsto ab origine lo scollegamento dalla rete, ma il capitolo del manuale relativo ai rischi residui ne sosteneva la insussistenza, sia in modalità automatica, sia in modalità manuale perché l'apertura del cancello arrestava in toto il funzionamento della macchina;
- il fatto che le modifiche del manuale d'uso fossero riferite agli operai e non ai manutentori era argomento inconsistente, in quanto la parte riservata alla manutenzione era identica nella prima versione del manuale (pag 63) e nella terza (pag 40) e in ogni caso, il mancato aggiornamento, ove necessario in relazione alle rilevanti modifiche delle condizioni di sicurezza del macchinario, non poteva che rilevare quale indice ulteriore della colpa del datore di lavoro, tanto più che la persona offesa aveva riferito di aver agito nello stesso modo anche qualche giorno prima dell'infortunio, secondo una prassi evidentemente tollerata anche perché, fino alle modifiche operate nel mese di agosto, effettivamente sicura.
4.1. Il percorso logico seguito dai giudici di merito è ancora una volta coerente con le risultanze in atti e rispettoso dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di responsabilità del datore di lavoro cui incombe l'obbligo di apprestare i presidi di sicurezza a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti.
Invero a fronte delle intervenute modifiche sulla linea che avevano determinato differenti modalità di funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale, è emerso che S. non aveva portato a conoscenza dei dipendenti le nuove modalità di funzionamento.
I rilievi della ricorrente sono manifestamente infondati, giacché, proprio in ragione della posizione di garanzia rivestita, incombeva su di lei l'obbligo di informarsi sulle possibile conseguenze delle modifiche commissionate e il non aver assolto a tale obbligo è indice di per sé di un atteggiamento di grave trascuratezza.
L'imputata era tenuta a garantire la sicurezza anche nei confronti del dipendente manutentore della macchina: costui , proprio perché addetto ad intervenire sulla stessa, al pari degli operai, avrebbe dovuto essere adeguatamente formato e informato rispetto alle modifiche apportate.
Infine correttamente i giudici hanno escluso che la condotta del manutentore, consistita nel non aver scollegato la corrente della linea prima dell'intervento, potesse essere qualificata come abnorme. Se è vero che a seguito dell'introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio «dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore» al concetto di «area di rischio» (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT e/Musso Paolo, rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quant o ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudent i scelte d, I lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).
La deci ne della Corte d'appello anche in relazione a tale profilo appare coerente con i su indicati principi e non si presta a censura alcuna. Nel caso in esame la condotta del lavoratore infortunatosi è stata posta in essere nell'ambito delle mansioni a lui affidate e non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia: R.M. aveva omesso di scollegare la linea dalla rete, in quanto non era stato messo al corrente che i presidi di sicurezza in modalità manuale non erano più attivi.

5. Manifestamente infondato è anche il motivo attinente al trattamento sanzionatorio. La Corte di Appello, essendo il delitto punito con pena alternativa, ha escluso la pena pecuniaria irrogata dal giudice di primo grado ed ha giustificato la scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, in ragione del grado non trascurabile della colpa e della gravità delle conseguenze dannose per infortunato, nonché dei precedenti giudiziari specifici a carico dell'imputata; ha sottolineato che non sussistevano motivi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche e che nulla in tal senso era stato evidenziato nell'impugnazione, se non la valutazione, non condivisa, in merito alla «modestissima entità delle violazioni»; ha condiviso, infine, la prognosi negativa ai fini della sospensione condizionale della pena fondata sui precedenti specifici risultanti dal certificato del casellario (due condanne per lesioni colpose gravi, una condanna per lesioni colpose, una condanna relativa a reati ambientali ed una condanna relativa alla gestione di rifiuti non autorizzata) e ha rilevato che gli argomenti dedotti dalla difesa, ovvero lo svolgimento professionale dell'attività e la natura pecuniaria delle pene inflitte anche in sostituzione delle pene detentive, valevano, semmai, a rafforzare la prognosi sfavorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati, in quanto dimostravano l'inefficacia deterrente dei precedenti interventi sanzionatori e dei benefici accordati.
Si tratta di motivazione che, in quanto esaustiva sotto tutti i profili richiamati nel ricorso, aderente alla risultanze in atti e non illogica, non si presta a censure.

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell'art . 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 27 aprile 2022

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 23808 Anno 2022.pdf
 
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Valutazione delle prestazioni di sicurezza delle aziende (Vps)

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Valutazione delle prestazioni di sicurezza delle aziende

Valutazione delle prestazioni di sicurezza delle aziende (Vps): applicativo

INAIL - 29.06.2022

È attivo il nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro.

L’applicativo è rivolto a datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, consulenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornisce alle organizzazioni, soprattutto micro e piccole, uno strumento semplice per effettuare in autonomia e in forma sostanzialmente anonima:

- un primo riscontro sul rispetto alle prescrizioni di legge;
- una autovalutazione delle proprie politiche prevenzionali tracciandone le evoluzioni nel tempo;
- un confronto delle proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.

Il Vps consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali criticità riscontrate con collegamenti alle pertinenti sezioni dell’area “Conoscere il rischio” del portale Inail.

L’applicativo non ha pretese di esaustività rispetto a processi produttivi, tipologia di organizzazioni e di rischio e non sostituisce la valutazione di tutti i rischi a carico del datore di lavoro, con i relativi adempimenti, ai sensi del d.lgs. 81/08.

Servizi online

...

Fonte: INAIL

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Resistenza al fuoco: progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio

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La prestazione di resistenza al fuoco VVF 2022

La prestazione di resistenza al fuoco: fasi di progetto, esecuzione, collaudo e SCIA antincendio Maggio 2022

ID 16936 | Maggio 2022 / Documento allegato VVF / FPA

I criteri che regolano la progettazione e la realizzazione della prestazione di resistenza al fuoco di un’opera da costruzione sono oggetto delle due norme tecniche:

1) Ministero dell’Interno – DM 3 agosto 2015 e s.m.i., Norme tecniche di prevenzione incendi (o, nei casi in cui questa norma non è applicabile, dei DM 09.03.2007DM 16.02.2007 e DM 09.05.2007);

2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DM 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”, di seguito NTC 2018.

Oltre ai criteri validi per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, queste norme definiscono anche le procedure in vigore per le fasi del deposito dei progetti presso gli uffici competenti (Uffici provinciali del Genio Civile e Comandi provinciali dei Vigili del fuoco), dell’esecuzione delle opere, del collaudo strutturale e dei pareri autorizzativi delle autorità competenti, compreso il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività ai fini antincendio e della sicurezza strutturale.

Nel presente articolo si è centrata l’attenzione sull’iter procedurale ed operativo con il quale questa prestazione deve essere progettata e realizzata, a partire dalla fase del progetto, alle fasi di esecuzione della costruzione, del collaudo strutturale, fino alla fase di certificazione delle prestazioni di resistenza al fuoco nell’ambito della SCIA antincendio ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., cercando di armonizzare, razionalizzare e semplificare l’applicazione delle procedure previste dalle suddette normative vigenti

Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio
Fondazione Promozione Acciaio / CNVVF
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Prontuario: soluzioni progettuali misura S.2 e Check list

ID 16942 | | Visite: 2238 | Prevenzione Incendi

 Prontuario soluzioni progettuali misura S 2 e Check list

Prontuario: soluzioni progettuali misura S.2 e Check list

ID 16942 | 27.06.2022 / Documento allegato

Lì’obiettivo del PRONTUARIO è quello di supportare il controllo in merito alla corretta ed esaustiva impostazione ed esecuzione delle soluzioni progettuali relative alla misura antincendio S.2 del Codice di Prevenzione Incendi per le strutture in acciaio e composte acciaio-cls.

I principi generali in esso stabiliti possono essere validi anche per strutture realizzate con altri materiali da costruzione.

Il prontuario è stato suddiviso in due sezioni, la prima dedicata alle soluzioni conformi, la seconda alle soluzioni alternative, seguendo l’inquadramento delle soluzioni progettuali della normativa tecnica di prevenzione incendi  DM 3 agosto 2015 e s.m.i..

Quanto previsto dal Prontuario per le soluzioni conformi è direttamente estendibile alle soluzioni progettuali prescrittive basate sui DM 9 marzo 2007 e DM 16 febbraio 2007, mentre quanto previsto per le soluzioni alternative è sostanzialmente applicabile anche alle soluzioni progettuali derivanti dall’applicazione della Fire Safety Engineering secondo i già menzionati Decreti del 2007 e, in aggiunta, del DM 09 maggio 2007.

Per quanto previsto dal Prontuario per le soluzioni alternative è possibile riferirlo anche alle soluzioni progettuali che ricorrono alla FSE in deroga, basate sia sul Codice di Prevenzione Incendi sia sui suddetti Decreti del 2007.

Il prontuario comprende sintetiche CHECK-LIST in forma di tabelle, sia per le soluzioni conformi che per le soluzioni alternative, strutturate in modo tale da considerare in maniera autonoma il caso della valutazione del progetto e della verifica della SCIA di nuove opere da costruzione e di opere esistenti. 

Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio
Fondazione Promozione Acciaio / CNVVF
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Piano nazionale tutela e salute ambienti confinati

ID 16928 | | Visite: 1371 | Documenti Sicurezza Enti

Piano nazionale di prevenzione per la tutela e la promozione della salute degli ambienti confinati 

Il presente Rapporto elaborato dalla Commissione Tecnico scientifica per l’elaborazione di proposte di intervento in materia di inquinamento indoor, in seguito denominata “Commissione indoor”, evidenzia l’esistenza in Italia di situazioni di rischio per la salute, riconducibili all’inquinamento degli ambienti confinati, e propone un Piano di azione per la gestione ed il controllo di tali rischi, nel quadro degli obiettivi di salute pubblica individuato dal Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

Nel contesto descritto, la salute umana è elemento essenziale per la valutazione della qualità degli ambienti di vita e di lavoro e criterio di riferimento per uno sviluppo “sostenibile”. Per le attività di prevenzione dei rischi ambientali vengono indicate strategie ed interventi, compatibili con i vincoli economici, sociali e culturali esistenti nel paese. Il Piano prevede, infatti, non solo interventi sugli edifici esistenti e su quelli da costruire, ma anche norme che incidono sul comportamento e lo stile di vita dei cittadini. Le strategie per la realizzazione del Piano vengono promosse a livello governativo e devono seguire, tra loro opportunamente correlati, i due indirizzi strategici della prevenzione primaria: interventi di tipo normativo ed impositivo ed interventi di tipo educativo e persuasivo.

Questi ultimi interventi diventano prevalenti nel caso della IAQ (Indoor Air Quality) e richiedono un adeguato coinvolgimento delle componenti interessate quali: lavoratori (insegnanti, impiegati, ecc.), proprietari e gestori degli stabili, studenti, ingegneri progettisti, architetti, costruttori, ditte interessate alla produzione di materiali da utilizzare negli ambienti interni, aziende costruttrici di impianti di condizionamento, di attrezzature per la casa (fornelli, cucine, stufe, mobili, ecc.), e quelle che sovraintendono alla manutenzione degli stabili. Nel caso della IAQ, l’intimo convincimento di tutti questi “attori” a concorrere, ognuno per la sua parte, alla riduzione dell'inquinamento indoor avrà una efficacia superiore rispetto ad ogni intervento che ponga obblighi e/o divieti di difficile attuazione ed ancora più difficile controllo.

Commissione tecnico-scientifica per l’elaborazione di proposte d’intervento in materia di inquinamento indoor (D.M. 8 Aprile 1998)

Scaffalature: UNI EN 15635:2009 Responsabile “PRSES”

ID 4064 | | Visite: 19069 | Documenti Sicurezza Enti

EN 15635 PRSES

UNI EN 15635:2009  Responsabile scaffalature “PRSES”

ID 4064 | 24.05.2017

Le scaffalature industriali da interni, sulla base di un Parere del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro, prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995, sono state equiparate ad attrezzature di lavoro. Tale parere è stato recepito da tutti i produttori di scaffalature nella redazione dei manuali di montaggio, uso e manutenzione delle scaffalature da loro prodotte (vedi anche Guida alla sicurezza delle scaffalature industriali e dei soppalchi a cura del gruppo di lavoro ACAI “scaffalature metalliche” - aprile 2008).

Persona responsabile della sicurezza dell'attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES):

persona nominata dalla direzione del magazzino con la responsabilità di mantenere il funzionamento in sicurezza del sistema di stoccaggio del magazzino.

Allegato parere del Ministero del Lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995.
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Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995

Con riferimento al quesito in oggetto si comunica quanto segue.

1) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate nei luoghi di lavoro, esse sono da considerarsi "attrezzature di lavoro" e quindi ricadenti nel campo di applicazione dei Titoli I e III del Decreto Legislativo 626/94.

In particolare il datore di lavoro, in base all'art. 35 del sopracitato decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adottate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

In altri termini il datore di lavoro, dopo avere effettuato la valutazione dei rischi nell'attività legata all'uso delle attrezzature in oggetto, metterà a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Il giudizio su tale idoneità spetta al datore di lavoro in base al citato art. 35, mentre gli obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori sono sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 626/94.

Al comma 1 tale articolo prevede che i progettisti debbano rispettare in fase di progetto, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza. Ciò significa fare riferimento, per quanto applicabile, al corpus di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè alle specifiche norme costruttive vigenti per le attrezzature stesse.

Riguardo a queste ultime norme, le problematiche sono da inquadrarsi nell'ambito delle cosiddette "norme di prodotto", ed in particolare nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/3/95, n. 115 (Sicurezza generale dei prodotti). In particolare, l'art. 3 di tale decreto prevede che "il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri", mentre l'art. 4 (presunzione e valutazione di sicurezza) stabilisce i riferimenti per valutare quale sia il "prodotto sicuro".

Tali riferimenti sono, in ordine tassativamente gerarchico, i seguenti:

1) normativa comunitaria, oppure in mancanza di essa
2) normativa nazione vigente, oppure, in mancanza di essa
3) norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, specifiche tecniche comunitarie, oppure, in mancanza di esse
4) norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Qualora le norme di cui ai punti precedenti non dovessero esistere, la norma prevede il riferimento a codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, oppure, in mancanza di essi e soli in ultima istanza, al grado di sicurezza che il fruitore può ragionevolmente attendersi.

Per quanto riguarda gli obblighi di fabbricanti e fornitori, il comma 2 del citato art. 6 vieta la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature non rispondenti alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli installatori, il comma 3 del citato art. 6 prevede che essi debbano attenersi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonchè alle istruzioni fornite dai fabbricanti per la parte di loro competenza.

2) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro, si ritiene sia applicabile il citato D.Lgs. 17/3/95 n. 115, in particolare per quanto attiene agli obblighi del produttore e del distributore (art. 3) e le norme di riferimento da adottare per valutare la sicurezza del prodotto (art. 4).

Vedi Documenti

Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche   Quadro normativo e Check list 2023

 

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Min Lavoro 1995
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Regolamento delegato (UE) 2022/1180

ID 17065 | | Visite: 1086 | News Sicurezza

Regolamento delegato UE 2022 1180

Regolamento delegato (UE) 2022/1180

Regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione dell'11 gennaio 2022 che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

GU L 184/1 dell' 11.7.2022

Entrata in vigore: 31.07.2022

...

Articolo 1

Nell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, della direttiva 2009/45/CE, la parte B è sostituita dalla seguente:

«PARTE B - STABILITÀ A NAVE INTEGRA, COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ IN CONDIZIONI DI AVARIA

Le navi devono applicare le disposizioni della convenzione SOLAS, capitolo II-1, parti da B a B-4, e successive modifiche, fatta eccezione per la regola 8-1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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Decreto Ministeriale 12 settembre 1958

ID 17059 | | Visite: 3073 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Ministerialel 12 settembre 1958

Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 / Registro infortuni

Istituzione del registro degli infortuni.

(G.U. n. 244 del 9 ottobre 1958)
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Modificato da: 
Decreto 10 agosto 1984
-
 Decreto 5 dicembre 1996
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Abolizione registro infortuni

In seguito alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 151/2015, è stato soppresso, dal 23 dicembre 2015, l'obbligo della tenuta del registro infortuni.

Resta, comunque, l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti.

Gli infortuni avvenuti in data antecedente al 23 dicembre 2015 sono consultabili nel registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione è a carico dei datori di lavoro per i successivi 4 anni.

L'Inail, per offrire uno strumento alternativo utile ad orientare l'azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo informatico “Cruscotto Infortuni”, accessibile agli organi preposti all'attività di vigilanza.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) non sono inclusi tra i soggetti ammessi alla consultazione di tale applicativo informatico per cui possono ricevere informazioni e dati sugli infortuni e sulle malattie professionali direttamente dai datori di lavoro.

Decreto Legislativo n. 151/2015 / Abolizione registro infortuni
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Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
...

4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (23 Dicembre 2015 / ndr) 

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Decreto Ministeriale 12 settembre 1958
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Art. 1 Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett. A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett. B).

Art. 2 Il registro degli infortuni deve essere intestato alla azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina. Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nella ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio. Il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile. Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.

Art. 3 Il registro degli infortuni deve essere istituito entro il 31 dicembre 1958 e deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda.
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Circolare ML n. 50 del 18 Aprile 1994

ID 17053 | | Visite: 1260 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare del Ministero del lavoro n. 50 del 18 Aprile 1994

ID 17053 | 09.07.2022

Requisiti di sicurezza - Escavatori

A seguito di incidenti con ribaltamento di macchine utilizzate per la costruzione di pali da fondazione questo Ministero, su richiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, ha predisposto, sulla base dell'analisi del ciclo lavorativo degli escavatori e dei rischi specifici conseguenti, una circolare in cui vengono individuate le norme di prevenzione infortuni applicabili e le corrispondenti misure di sicurezza.
Si trasmette la circolare in questione per opportuna conoscenza.
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Allegato riservato Circolare ML 18 aprile 1994 n. 50.pdf
 
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Circolare CNI n. 911 del 4 luglio 2022: Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio (ANPA)

ID 17047 | | Visite: 3200 | News Prevenzioni Incendi

Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio  ANPA

Circolare CNI n. 911 del 4 luglio 2022: Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio (ANPA) dal 22 Luglio 2022

Oggetto: Attivazione nuova piattaforma ANPA, Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio

Dal prossimo 22 luglio sarà attiva la nuova piattaforma di Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio (ANPA).

Nella nuova piattaforma sono state inserite una serie di nuove funzionalità che faciliteranno l’attività degli operatori dei singoli Ordini che si troveranno ad utilizzarla, tra le quali:

- storicizzazione dei dati relativi all’assegnazione dei codici, delle sospensioni e delle abilitazioni;
- nuovi attributi per il professionista, tra cui il codice fiscale;
- snellimento della procedura per i trasferimenti;
- notifica dei professionisti non in regola;
- servizio WebService per integrazione gestionali;
- accessibilità diretta al profilo personale da parte dei professionisti antincendio.

Accesso ANPA

Tutte le utenze associate al Dipartimento dei Vigili del Fuoco saranno in grado di accedere in sola lettura a tutti i dati riguardanti gli eventi, le partecipazioni e i professionisti. Saranno altresì in grado di creare Eventi di tipo “Corso di Aggiornamento” e “Seminario”.

Nota illustrativa Protocollo di sicurezza Covid nei luoghi di lavoro 30.06.2022

ID 17033 | | Visite: 1924 | News Sicurezza

Nota di aggiornamento 05 07 2022

Nota illustrativa del Protocollo di sicurezza Covid nei luoghi di lavoro - 30 giugno 2022

ID 17033 | 07.07.2022 / Documenti in allegato

Confindustria - Nota di aggiornamento del Protocollo anti Covid e testo a fronte

Dopo la sottoscrizione del 30 giugno 2022, da parte delle parti sociali ed i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, con l’Inail del nuovo protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, che aggiorna e sostituisce il precedente del 6 aprile 2021, in allegato, una nota di aggiornamento elaborata da Confindustria.

Per facilitare la lettura delle novità introdotte con il nuovo protocollo, in allegato anche un “testo a fronte”.

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Fonte: Confindustria

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Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022

ID 17022 | | Visite: 1845 | News Sicurezza

Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022

ID 17022 | 06.07.2022 / In allegato Circolare e modello di asseverazione

Art. 44 D.L. n. 73/2022 semplificazione delle verifiche per l'ingresso di personale extracomunitario

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Oggetto: art. 44, D.L. n. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” - semplificazione delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 - procedura di asseverazione.

In allegato
modello di asseverazione (formato word)
modello di asseverazione (formato pdf)

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L’art. 44 del D.L. n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno u.s., ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche di cui all’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 ossia per le verifiche rimesse allo Sportello unico per l’immigrazione della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE.

In particolare, la disposizione prevede, in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022, una diversa modalità delle verifiche, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, “dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”.

Dette verifiche, al fine di una semplificazione delle procedure, sono infatti demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte di questo Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle entrate:

- ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979;
- alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame le verifiche in questione devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri:

- capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
- equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
- fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
- numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.

In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/2020).

In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero.

Per quanto attiene in particolare il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.

Gli elementi di cui sopra costituiscono peraltro il patrimonio informativo minimo sul quale effettuare le valutazioni richieste. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, si ritiene che il professionista e l’organizzazione datoriale debbano altresì acquisire:

a) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà fornire contezza in ordine alla inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;
b) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
c) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
d) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
e) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.

In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi di cui alle precedenti lettere è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il legislatore stabilisce inoltre che tali disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande relative alla annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato e cioè in relazione alle pratiche effettivamente definite. Per le altre istanze già presentate relative all’anno 2021, comprese quelle rispetto alle quali è stata richiesta una integrazione della documentazione a fini istruttori, così come previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022 “l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno”. Tali istanze, come già indicato dalla nota di questo Ispettorato prot. DC Tutela n. 3820 del 23 giugno 2022 e precisato dalla circolare del Ministero dell’interno prot. n. 5113 del 24 giugno u.s., saranno comunque conteggiate ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota.

In ogni caso resta fermo, per entrambe le annualità 2021 e 2022, l’esclusione di cui all’art. 30- bis, comma 8, ultimo periodo, del D.P.R. n. 394/1999 secondo cui “la disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza”.

Ulteriore semplificazione introdotta dall’art. 44 in esame è prevista al comma 5 che esclude la presentazione della asseverazione “con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1”.

L’eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consentirà quindi il rilascio dei nullaosta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.

Da ultimo, la disposizione in esame evidenzia la possibilità da parte dell’Ispettorato, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dallo stesso art. 44, sulle quali si rinvia alle indicazioni che potranno essere fornite dalla competente Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro.

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Fonte: INL

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Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022

ID 17009 | | Visite: 3446 | Prevenzione Incendi

Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022

ID 17009 | PROT. n. 0008809 / Roma, 17 giugno 2022

OGGETTO: Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019.

Sono state recentemente rappresentate a questa Direzione centrale alcune criticità interpretative in relazione alla definizione di porta per uso esterno contenuta nella lettera circolare indicata in oggetto.

Al riguardo, premesso che la circolare citata ha esclusivamente lo scopo di consentire la contestuale apposizione della marcatura CE e del marchio di conformità alla omologazione di una porta o di una finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno), e che la definizione ivi contenuta ha natura meramente esemplificativa e ricognitiva della normativa comunitaria, il competente Ufficio della Direzione ha ritenuto opportuno interpellare il Comitato Tecnico TC/33 del CEN.

Ciò premesso, in base a quanto chiarito dal citato Comitato CEN in merito alla definizione contenuta nella norma armonizzata EN 14351-1:2006+A2:2016 (la quale a sua volta richiama la terminologia di cui alla norma EN 12519:2004, poi sostituita con la EN 12519:2018), si comunica che una porta esterna è quella che, nell’involucro dell’edificio, separa il clima esterno da quello interno dell’edificio, senza tener in conto quelle “condizioni climatiche diverse” prodotte da impianti di condizionamento dell’aria su un solo lato della porta.

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Allegato riservato Nota VVF Prot. n. 8809 del 17 giugno 2022.pdf
 
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Avviso ADM 30 giugno 2022 - Sorveglianza radiometrica all'importazione

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Avviso ADM 30 giugno 2022

Avviso ADM 30 giugno 2022 - Sorveglianza radiometrica all'importazione

ID 17003 | 04.07.2022 

La disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all’articolo 72 e all’Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata di recente novellata dall’articolo 40 del Decreto legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022.

Ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo 72, le nuove disposizioni in materia si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Considerato che, com’è noto, dallo scorso 9 giugno, il messaggio IM è stato sostituito dai tracciati definiti dalla normativa unionale, al fine della corretta compilazione del tracciato stesso, si rende noto che il dichiarante è tenuto ad indicare nell’apposito spazio di testo libero (data element 12 04 000 00004) il codice certificato 04AO “Attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (D.Lgs n.31 luglio 2020, n.101, art.72 comma 2 e ss.mm.ii)", come adeguatamente aggiornato alla normativa in vigore.

La mancata indicazione nella dichiarazione doganale del documento sopra richiamato, in relazione all’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, ne impedirà la registrazione e tale misura sarà gradualmente estesa anche ai prodotti semilavorati metallici indicati nell’Allegato 2 dell’Allegato XIX sopra specificato.

La principale novità introdotta dalle previsioni normative indicate in premessa è quella secondo la quale, a partire dal prossimo 1° luglio, possono essere oggetto della sorveglianza radiometrica anche i prodotti finiti in metallo specificatamente elencati nel suddetto Allegato 2 e che siano importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell’Allegato 3 dell’Allegato XIX citato.

Come previsto dalla norma, i criteri di selettività per l’attività di controllo dei prodotti finiti in metallo sono stabiliti con Protocollo d’intesa tra questa Agenzia e le Autorità competenti di cui all’articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 101/2020, tenendo conto dell’esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali.

Il Protocollo d’intesa sopra richiamato è in corso di perfezionamento.

Nell’ipotesi in cui i prodotti finiti in metallo in questione, importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito di cui sopra, siano da sottoporre a sorveglianza radiometrica - sulla base dei criteri selettivi individuati nell’ambito del citato Protocollo di Intesa -, gli operatori economici sono tenuti a farsi parte diligente ai fini dell’acquisizione del relativo documento di attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica (denominato IRME90).

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Fonte: Agenzia delle accise, dogane e monopoli

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EMERGENZA COVID-19: elenco normative VVF

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EMERGENZA COVID 19 elenco normative e direttive VVF

Emergenza COVID-19: elenco normative e direttive Corpo Nazionale VVF

ID 10533 | Update11.06.2023

Allegati:

13.01.23 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data
27.06.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

07.06.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

02.05.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

12.04.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

29.03.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

25.02.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

17.02.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

01.02.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

28.01.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

18.01.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

04.01.22 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

27.12.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

16.12.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

11.12.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

22.11.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

04.11.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data
 
14.10.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data
 
06.10.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data
 
27.09.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data
 
01.09.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

25.08.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

18.08.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

03.08.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

16.07.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

09.06.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

24.05.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

21.04.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

26.03.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

24.03.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

18.03.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

09.03.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

02.03.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

15.02.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

02.02.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

25.01.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

18.01.21 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

31.12.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

24.12.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

22.12.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

10.12.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

27.11.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

17.11.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

09.11.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

26.10.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

29.09.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

07.08.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data
18.07.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data
01.07.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

10.06.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

28.05.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

19.05.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

04.05.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

29.04.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

26.04.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

19.04.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

15.04.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data
06.04.20 - Elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale aggiornate alla data

Questa pagina è dedicata al riepilogo delle principali disposizioni emanate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito degli eventi e della relativa rapida successione di norme che sono state diramate in merito all'emergenza epidemiologica COVID-19.

In allegato, è presente un elenco che descrive lo scenario emergenziale dalle primissime fasi fino alla data odierna. Di seguito, si riportano invece le disposizioni più recenti.

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Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 30.06.2022

ID 16974 | | Visite: 8483 | News Sicurezza

Protocollo condiviso misure Covid 19 negli ambienti di lavoro 30 06 2022

Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro / Siglato 30.06.2022

ID 16974 | 30.06.2022 / In allegato Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Protocollo condiviso consolidato 2021 in formato Check list

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PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Oggi, 30/06/2022, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il presente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

Il documento si coordina, altresì, con quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV- 2/COVID-19

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 si stabilisce che

I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione

Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qui richiamandosi in particolare l’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52.

Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

3. GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente,
per il tramite del medico competente.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 5 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio.

Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

11. LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

12. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.
*
Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

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Prevenzione incendi silos per trucioli di legno

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Prevenzione incendi silos per trucioli di legno

Prevenzione incendi ed esplosioni negli impianti silos per trucioli di legno

Prefazione
Introduzione
Capitolo 1 Il legno
Capitolo 2 Esplosività delle polveri
Capitolo 3 Pericoli d’incendio e di esplosione
Capitolo 4 Requisiti per la protezione antincendio
Capitolo 5 Protezione generale contro gli incendi e le esplosioni
Capitolo 6 Installazioni elettriche
Capitolo 7 Misure di protezione per gli impianti
Capitolo 8 Misure costruttive
Capitolo 9 Decompressione dell’esplosione
Capitolo 10 Impianti di rivelazione e spegnimento scintille
Capitolo 11 Impianto di spegnimento ad irrorazione
Capitolo 12 Idranti
Capitolo 13 Depositi per trucioli di legno per impianti termici
Capitolo 14 Conclusioni

Pr Bz. - Geom. Stefano Menin

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Impianto a disponibilità superiore: resistenza al fuoco di strutture di acciaio

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Impianto a disponibilit  superiore   Resistenza al fuoco di strutture di acciaio

Impiego di un impianto a disponibilità superiore nel progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco di strutture di acciaio

ID 16943 | 27.06.2022 / Documento allegato

Una delle novità delle Norme tecniche di prevenzione incendi, DM 03 agosto 2015 come aggiornato dal DM 18 ottobre 2019, è il concetto di disponibilità superiore di sistemi o impianti di protezione attiva a servizio dell’attività.

Un sistema o impianto a disponibilità superiore, in particolare un impianto di spegnimento automatico dell’incendio, è un elemento di progetto che può ridurre in maniera significativa le richieste di prestazioni della resistenza al fuoco della struttura portante di un edificio.

È quindi importante affrontare con la dovuta attenzione questo aspetto del progetto antincendio, sia per quanto riguarda il progetto degli impianti che quello della struttura portante dell’attività e della sua compartimentazione.

Ai sensi delle Norme tecniche di prevenzione incendi, la presenza di un sistema o impianto a disponibilità superiore a servizio di un’attività può ridurre significativamente il numero degli scenari di incendio che devono essere analizzati nella progettazione di una soluzione alternativa (scenari di incendio di progetto), nel caso in cui si riesca a dimostrare che gli scenari relativi all’evento di non funzionamento o di fallimento dell’impianto siano non significativi.

Per dimostrare tale caratteristica non bastano però previsioni progettuali generiche, definite al di fuori dell’applicazione dei metodi dell’ingegneria antincendio, ma deve essere condotta l’intera applicazione dell’analisi del rischio prevista da tale metodologia.

È bene infatti evidenziare che in una specifica progettazione non tutti i sistemi o impianti progettati per avere maggiore affidabilità saranno a disponibilità superiore, ma solo quelli che renderanno non credibili gli scenari d’incendio di progetto nei quali tali sistemi o impianti non sono funzionanti.

Quindi sistema o impianto a disponibilità superiore e scenari d’incendio di progetto non credibili, nei quali tali sistemi o impianti non sono funzionanti, sono due fattispecie biunivocamente legate: se una delle due non è vera, anche l’altra non lo è. Alcune recenti pubblicazioni non hanno inquadrato correttamente questo nuovo concetto presente nelle Norme tecniche di prevenzione incendi, in quanto si afferma in maniera semplicistica e senza argomentazioni tecniche e analitiche adeguate “che finalmente può essere considerato un impianto “sempre funzionante” e pertanto non risulta più necessario considerare lo scenario di incendio in sua assenza (worst-case)”.
...
segue in allegato

Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio
Fondazione Promozione Acciaio / CNVVF

Collegati

Direttiva (UE) 2022/993

ID 16939 | | Visite: 1698 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva UE 2022 993

Direttiva (UE) 2022/993 / Requisiti minimi formazione gente di mare

ID 16939 | 27.06.2022

Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

(GU L 169/45 del 27.6.2022)

Entrata in vigore: 17.07.2022

Abrogazione

La direttiva 2008/106/CE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.

________

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione di:
a) navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
b) navi da pesca;
c) unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
2. L’articolo 6 si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità.

[...]

Articolo 3 Formazione e abilitazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all’articolo 1 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all’articolo 2, punti 35 e 36, e/o di prove documentali quali definite all’articolo 2, punto 37.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.

Articolo 4 Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide

1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di addestramento siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.

2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come previsto dal presente articolo.

3. I certificati di competenza e i certificati di addestramento sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 3, di cui all’allegato della convenzione STCW.

4. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell’autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e in conformità del presente articolo.

5. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:

a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell’esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure
b) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.

6. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.

Le convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza e le convalide attestanti un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I sono rilasciate solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva.

7. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza o un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della presente direttiva convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l’autenticità e la validità dello stesso. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

8. Le convalide di cui ai paragrafi 6 e 7:

a) possono essere emesse in quanto documenti separati;
b) sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;
c) ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza in questione, purché si tratti di un numero unico;
d) decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento convalidati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.

9. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.

10. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.

11. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 13, lettera b), del presente articolo.

12. Per il rilascio dei certificati i candidati dimostrano:

a) la propria identità;
b) di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di addestramento richiesto dalle regole di cui all’allegato I;
c) di soddisfare le norme di idoneità medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW;
d) di aver completato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all’allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di addestramento richiesto;
e) di possedere i livelli di competenza prescritti dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.

Il presente paragrafo non si applica al riconoscimento delle convalide a norma della regola I/10 della convenzione STCW.

13. Gli Stati membri si impegnano a:

a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di addestramento e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, marinai che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;

b) comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l’assunzione a bordo di una nave.

14. Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.

[...]

Articolo 6 Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l’autorità di un altro Stato membro conformemente all’articolo 12.

4. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l’assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.

5. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell’articolo 8, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell’allegato I, regola VII/1.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi, a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.

La prova documentale dell’avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.

7. Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.

Articolo 7 Requisiti della formazione

La formazione di cui all’articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell’allegato I, in particolare per quanto concerne l’uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuta dall’autorità o dall’organismo competente designato da ciascuno Stato membro.

[...]

Articolo 34 Abrogazione

La direttiva 2008/106/CE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 35 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 36 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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Sicurezza in caso di incendio: chiusure d'ambito / Reazione al fuoco

ID 16913 | | Visite: 2285 | Prevenzione Incendi

Seminario sulla sicurezza in caso di incendio delle chiusure d ambito  sulla reazione al fuoco

Seminario sulla sicurezza in caso di incendio delle chiusure d'ambito, sulla reazione al fuoco

ID 16913 | 24.06.2022 / In allegato Atti del seminario

Il 22 giugno la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha organizzato in videoconferenza un seminario per aggiornare le Direzioni regionali e i Comandi dei Vigili del fuoco sullo stato delle norme di prevenzione incendi vigenti in materia di facciate e di prodotti. Nel seminario sono stati illustrati i più importanti elementi di novità su tali prodotti scaturiti dall’attività del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (CCTS) negli ultimi due anni.Dopo l'introduzione del Direttore centrale, l'Arch Sergio Schiaroli ha descritto lo stato della normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza dei sistemi di facciata, approfondendo le questioni attualmente discusse in Europa sul metodo di prova più idoneo a rappresentare le complesse condizioni di incendio che si verificano quando questi sistemi sono soggetti ad un innesco ed alla successiva propagazione della combustione.L'ing Massimo Nazzareno Bonfatti ha poi descritto lo schema di decreto approvato recentemente dal CCTS ed inviato alla Commissione Europea per la procedura di informazione. Tale schema modificherà la normativa nazionale di reazione al fuoco, aggiornandone i metodi di prova.

L’ing Massimo Nazzareno Bonfatti ha poi descritto lo schema di decreto approvato recentemente dal CCTS ed inviato alla Commissione Europea per la procedura di informazione. Tale schema modificherà la normativa nazionale di reazione al fuoco, aggiornandone i metodi di prova.

L’ing. Michele Mazzaro ha infine esposto la complessa attività messe in atto dal corpo nazionale dei vigili del fuoco per aumentare i controlli sui prodotti in circolazione, analizzando in particolare il requisito di sicurezza in caso di incendio. Tale attività di controllo scaturisce dagli indirizzi forniti dalla Commissione Europea, resi necessari dalle elevate elevate percentuali di prodotti non conformi circolanti sul territorio comunitario.

Il seminario si inquadra in una serie di iniziative volte a favorire la più ampia diffusione delle informazioni sulle attività di regolamentazione della sicurezza antincendio, sia per le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che per i professionisti ed i cittadini.

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Fonte: VVF

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SPP Organizzare il Servizio Interno o Esterno

ID 8314 | | Visite: 28448 | Documenti Riservati Sicurezza

Organizzare il SPP

SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) Organizzare il Servizio Interno o Esterno / Update 25 Maggio 2022

ID 8314 | Rev. 2.0 del 25.05.2022 / Documento completo allegato

Documento allegato sull'Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Interno o Esterno, con legislazione, interpelli, giurisprudenza, schema grafico.

Premessa
1. Gli articoli del D.Lgs. 81/2008
2. Schema Organizzazione SPP
3. RSPP e ASPP
4. Impegno stimato per svolgere le attività tipiche del SPP
5. Obbligo SPP interno Note Art.31 c. 6 lett. c
6. Tavola di concordanza D.Lgs. 230/1995 / D.Lgs. 101/2020
7. Lauree specialistiche formative
8. Interpelli
9. Giurisprudenza

Update Rev. 2.0 del 25.05.2022

Nella Rev. 2.0 del 25.05.2022, aggiunti: il nuovo Cap. 3 RSPP e ASPP, Tavola di concordanza D.Lgs. 230/1995 / D.Lgs. 101/2020 (per le attività con obbligo RSPP interno Art. 31 c. 6 lett. c) di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, aggiunto Art. 35 (Riunione periodica), Interpello 2/2017 e Sentenze CP su Responsabilità RSPP.

Update Rev. 1.0 del 03.07.2020

Nella Rev. 1.0 del 03.07.2020, aggiunto capitolo relativo all'Impegno stimato per svolgere le attività tipiche del SPP in accordo UNI/PdR 87:2020 Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e inserita tabella Codici ATECO / Livello di rischio (sintesi).

Excursus

Premessa

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell’Art. 31 c.1 del D.lgs. n. 81/2008, deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) in azienda (fatto salvo lo svolgimento diretto di cui all’Art. 34 D.lgs. n. 81/2008).

L’Organizzazione del SPP è il punto fondamentale sul quale, si baserà tutto il Sistema di Gestione della Sicurezza. Non sono individuate, come palese, modalità di scelta predefinite, ma l’Organizzazione dovrà essere pesata in funzione del tipo e della dimensione dell’azienda e dalle capacità individuali dei soggetti incaricati del SPP sia di ASPP (Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione) con RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o di un solo RSPP. La scelta, dovrà, in via prioritaria, ricadere su soggetti interni dell’azienda come ben precisato dal D.lgs. n. 81/2008.

La Responsabilità dell’Organizzazione è del Datore di Lavoro, ma il supporto di una Consulenza di esperti, anche in questa fase, risulta importante.

Il documento che segue illustra la legislazione, gli interpelli, e la giurisprudenza sull’Organizzazione di un SPP interno o esterno, nei casi o meno previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Si illustra la norma in merito con uno schema grafico.
...

Sul tema degli RSPP interni ed esterni l’Italia è stata sottoposta, nel 2013, dalla Commissione Europea, ad una procedura d’infrazione; la procedura richiamava il nostro Paese ad un più corretto recepimento delle direttive europee circa l’ordine di preferenza nella scelta fra servizio interno ed esterno.

La procedura d’infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013, è stata avviata per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

La contestazione riguardava la designazione del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e protezione: il Testo Unico di Sicurezza (all'art. 31) permetteva al Datore di lavoro di optare per addetti e responsabili dei servizi interni o esterni.

Invece, la normativa europea prescrive (comma 3 articolo 7 della direttiva 89/391/CEE), che "Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento".

Quindi, mentre il Testo Unico (prima della modifica per la risoluzione della Procedura), lasciava libertà al datore di lavoro, di indicare collaboratori esterni, la normativa europea richiede che prima venga ricercata (in via prioritaria) una professionalità interna all'azienda e, solo se questa non è reperibile, diventa possibile cercarla esternamente all'azienda.

Procedura d’infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013 Vedi

Differentemente dalla normativa italiana, la direttiva 89/391/CEE indica invece un ordine di priorità: 

una figura esterna all’azienda potrà essere ricercata solo se non è presente una professionalità adeguata interna.

La Procedura 2013/4117 è stata risolta poi attraverso le novità introdotte dal Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 e le modifiche all’art. 31 del D.lgs. n. 81/2008: ora il datore di lavoro (art. 31, comma 1) deve organizzare il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Convertito con modificazioni nella Legge n. 98/2013 (GU n.194 del 20-8-2013 - S.O. n. 63))

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (G.U. 21 giugno 2013, n. 69 - S.O. n. 50)

Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «servizio di prevenzione e protezione» e' inserita la seguente «prioritariamente»;

 

SPP Priorita
Fig. 1 - Priorità scelta SPP

1. Gli Articoli del D.Lgs. n. 81/2008

Titolo I PRINCIPI COMUNI
...
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
...
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31.  
Servizio di prevenzione e protezione (1)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. (2)

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; (Vedi tavola conversione D.Lgs. 101/2020 / ndr)
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
_____

(1) Interpello 13 dicembre 2017, n. 2 - Risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal RSPP

(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (3)

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. (1)
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. (2)

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
_________

(1) Il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, dispone all'art. 32, c. 1, lett. c), l'inserimento del comma 5 bis.

(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(3) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97

Art. 33.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. [abrogato] (1);
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. (3)
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (2) deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
_______

(1) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1 lett. g, 1 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

(2) Comma modificato dall'art. 20, comma 1 lett. g, 2 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

(3) Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR)
...
Art. 35 
Riunione periodica
...

2. Schema Organizzazione SPP

Scmesa organizzazione SPP
Fig. 2 - Schema Organizzazione SPP

SPP 1 Art. 31 
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

SPP 2 Art. 31
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
...

3. RSPP e ASPP
...

NB

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno,a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, quando sia C nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno (Interpello 24/2014).

RSPP interno

Fig. 3  - RSPP interno

4. Impegno stimato per svolgere le attività tipiche del SPP


Impegno stimato SPP

...

5. Obbligo SPP interno Note Art.31 c. 6 lett. c

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
...

Art. 7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e documenti relativi

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l’utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali; 
...
Art. 28. Impiego di categoria A

1. L'impiego di categoria A e' soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonche' delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA (comma 1 modificato dal decreto legislativo 241/2000). 
...

7. Lauree specialistiche formative

Art. 32
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
...

Esonero dalla frequenza ai corsi di formazione Art. 32 c 2 (RSPP/ASPP)

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007
(GU n. 155 del 6 luglio 2007, SO n. 153)

Laurea L7, L8, L9, L17, L23,

Laurea magistrale LM26 

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000
(GU n. n. 245 del 19 ottobre 2000 SO n. 170)

Classi 8, 9, 10, 4,

Altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente

 

8. Interpelli

 

1/2012

Data

15 novembre 2012

Soggetto

 CNAPPC 

Oggetto

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo all’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Premessa

Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a “Questioni sull’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.”
Più in particolare l’istante chiede di conoscere “... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.”
Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere “in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano”; mentre ritiene di poter estrapolare dalle “questioni applicative poste dalla circolare regionale” il quesito relativo al campo di applicazione dell’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che prevede quanto segue: ‘‘Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. 

Risposta

L’istituzione e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. b).
Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6, che: “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.
Il successivo comma 8 prevede poi che: “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.
L’istituzione dell’unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire “all’interno dell’azienda” o “dell’unità produttiva” e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all’azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.
Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l’effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla struttura interna come sopra prefigurata, rimane l’unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile. 

Firma

Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

...

9. Giurisprudenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30883 Anno 2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43271 Anno 2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34373 Anno 2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2406 Anno 2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16713 Anno 2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34311 Anno 2018
...

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 25.05.2022 Aggiornamento normativo
Nuovo Cap. 3 RSPP e ASPP

Inserito Art. 35 Riunione periodica
Tavola di concordanza
D.Lgs. 230/1995 / D.Lgs. 101/2020 (d’interesse)
Interpello 2/2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2406 Anno 2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34311 Anno 2018
Certifico Srl
1.0 03.07.2020 UNI PdR 87/2000 Certifico Srl
0.0 05.05.2019 --- Certifico Srl

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