~ 2000 / 2026 ~
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L'interpretazione sistematica offerta dalla giurisprudenza di legittimità, ha determinato una significativa evoluzione del ruolo assunto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel senso di una maggior responsabilizzazione di tale figura professionale, la quale, benché sia chiamata a svolgere funzioni di natura puramente consultiva e propulsiva, ha il dovere di coadiuvare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento nonché per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione. Conseguentemente per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ipotizzabile una responsabilità penale qualora, agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una misura di prevenzione che si assume doverosa e la cui attuazione avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento lesivo.
La "designazione" del RSPP, che il datore di lavoro era tenuto a fare a norma del D.lgs. n.626 del 1994, art.8, individuandolo ai sensi dell'art. 8 bis del citato decreto tra le persone i cui requisiti siano adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (v. ora D.lgs. 81 del 2008 artt. 31 e 32), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.
Quanto detto però non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP.
In vero, all'imputato, quale professionista esperto, prima consulente e poi RSPP dell'azienda A. non poteva sfuggire la valutazione del "dove" e "come" venissero depositati, spostati, travasati, usati e poi smaltiti i detti materiali liquidi altamente infiammabili; né esorbitava dai suoi obblighi la ponderazione della collocazione e dell'utilizzo delle cisterne presenti nel piazzale dell'azienda (di dimensioni tali da non poter essere "non notate"). Eppure di tutto ciò non v'è traccia nei documenti di valutazione dei rischi ...
"Egli non poteva ignorare, e se lo ha fatto ciò è ascrivibile a colpa, l'esistenza del deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile."
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024