Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi di Valutazione - Rev. 13.0 Marzo 2019
Documento Update Marzo 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tavola Sicurezza Fattori rischio/Metodi VR | 13.0 Marzo 2019 Rev. 13.0 Marzo 2019 (aggiunte altre 40 voci, in rosso le novità) Per tutte le fonti riportate, fare riferimento alle Sezioni: Estratto tavola: ... Il presente documento vuole fornire una tavola di raccordo tra i Fattori di Rischio sul lavoro (F), menzionati dal TUS D. Lgs, 81/2008 e altra normativa correlata, con le metodologie applicabili per la Valutazione (M), in ordine (Vedasi D. Lgs. 81/2088 Art. 2 - Definizioni - lettera, u, v, z.), anche in relazione con le più recenti indicazioni in merito giurisprudenza, disegni di legge, ecc: La tavola, non ha, ovviamente, carattere esaustivo, sarà aggiornata nel tempo, invitiamo a segnalazioni. Il metodo di Valutazione dei Rischi Il metodo deve essere descritto, anche in dettaglio, se non in qualche modo “validato” poiché il datore di lavoro ha l’onere di dimostrarne l’idoneità allo scopo. Si vedano, in proposito, le definizioni di norma tecnica, buona prassi, linea guida contenute nell'art 2 comma 1 lett. u), v) e z) del D.Lgs. 81/2008. D.Lgs. 81/2008 Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; Elaborato Certifico S.r.l - IT Matrice Revisioni:
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