Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2023/1669

ID 20282 | | Visite: 951 | Direttiva EcodesignPermalink: https://www.certifico.com/id/20282

Regolamento delegato  UE  2023 1669

Regolamento delegato (UE) 2023/1669 / Etichettatura energetica telefoni cellulari e tablet con display flessibile

ID 20282 | 31.08.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet

GU L 214/9 del 31.8.2023

Entrata in vigore: 20.09.2023

Applicazione: 20 giugno 2025

...

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura degli smartphone e dei tablet e la fornitura di informazioni supplementari sul prodotto per gli smartphone e i tablet.

Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

a) telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l’utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;

b) smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate;
b) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria e il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria;
c) non è progettato per essere indossato al polso;
2) «smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall’uso mobile dei servizi Internet, da un sistema operativo ottimizzato per l’uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi;
b) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici);
c) se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa;
3) «smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è accreditato o altrimenti approvato dall’autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate;
b) è destinato esclusivamente agli utenti professionali;
c) è in grado di rilevare intrusioni fisiche all’hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un’unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale;
4) «utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l’uso nel corso delle sue attività industriali o professionali;
5) «tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici);
b) nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata;
c) dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili;
d) è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria; e
e) è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone;
6) «punto vendita»: il luogo in cui le unità smartphone o tablet sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.

2. Ai fini degli allegati da II a IX si applicano le definizioni di cui all’allegato I.

Articolo 3 Obblighi dei fornitori

1. I fornitori provvedono affinché:
a) ogni smartphone o tablet sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III;
b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato cartaceo;
d) il contenuto della documentazione tecnica, di cui all’allegato VI, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti uno specifico modello di smartphone o tablet riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.
g) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet;
h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet.

2. La classe di efficienza energetica e la classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta di cui all’allegato II sono calcolate in conformità all’allegato IV.

Articolo 4 Obblighi dei distributori

I distributori provvedono affinché:
a) nei punti vendita, comprese le fiere, ogni smartphone e tablet rechi l’etichetta, messa a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in prossimità del prodotto o appesa ad esso o posta in modo tale da essere chiaramente visibile e univocamente associata allo specifico modello;
b) per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità agli allegati VII e VIII;
c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di smartphone o tablet, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta conformemente all’allegato VII;
d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.

Articolo 5 Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto di cui all’allegato IV.

Articolo 6 Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX.

Articolo 7 Riesame

Entro il 20 settembre 2027 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati, incluso, se del caso, un progetto di revisione della proposta, al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369.

Il riesame valuta in particolare l’opportunità di:
a) rivedere i metodi di prova per riflettere i cambiamenti nel comportamento tipico degli utenti finali e le nuove funzionalità;
b) aggiungere sull’etichetta le informazioni relative all’impronta ambientale;
c) rivedere le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato IX;
d) rivedere l’indice di riparabilità, compresi gli aspetti aggiuntivi e i prezzi dei pezzi di ricambio.

Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2023 1669.pdf)Regolamento delegato (UE) 2023/1669
 
IT1350 kB134

Tags: Marcatura CE Direttiva ecodesign

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 112

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 211

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2464

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 117342

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto