Regolamento delegato (UE) 2023/1669
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Regolamento delegato (UE) 2023/1669 / Etichettatura energetica telefoni cellulari e tablet con display flessibile
ID 20282 | 31.08.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet
GU L 214/9 del 31.8.2023
Entrata in vigore: 20.09.2023
Applicazione: 20 giugno 2025
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura degli smartphone e dei tablet e la fornitura di informazioni supplementari sul prodotto per gli smartphone e i tablet.
Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
a) telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l’utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;
b) smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate;
b) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria e il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria;
c) non è progettato per essere indossato al polso;
2) «smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall’uso mobile dei servizi Internet, da un sistema operativo ottimizzato per l’uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi;
b) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici);
c) se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa;
3) «smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è accreditato o altrimenti approvato dall’autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate;
b) è destinato esclusivamente agli utenti professionali;
c) è in grado di rilevare intrusioni fisiche all’hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un’unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale;
4) «utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l’uso nel corso delle sue attività industriali o professionali;
5) «tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici);
b) nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata;
c) dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili;
d) è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria; e
e) è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone;
6) «punto vendita»: il luogo in cui le unità smartphone o tablet sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.
2. Ai fini degli allegati da II a IX si applicano le definizioni di cui all’allegato I.
Articolo 3 Obblighi dei fornitori
1. I fornitori provvedono affinché:
a) ogni smartphone o tablet sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III;
b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato cartaceo;
d) il contenuto della documentazione tecnica, di cui all’allegato VI, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti uno specifico modello di smartphone o tablet riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.
g) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet;
h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet.
2. La classe di efficienza energetica e la classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta di cui all’allegato II sono calcolate in conformità all’allegato IV.
Articolo 4 Obblighi dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) nei punti vendita, comprese le fiere, ogni smartphone e tablet rechi l’etichetta, messa a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in prossimità del prodotto o appesa ad esso o posta in modo tale da essere chiaramente visibile e univocamente associata allo specifico modello;
b) per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità agli allegati VII e VIII;
c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di smartphone o tablet, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta conformemente all’allegato VII;
d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.
Articolo 5 Metodi di misurazione
Le informazioni da fornire a norma degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto di cui all’allegato IV.
Articolo 6 Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX.
Articolo 7 Riesame
Entro il 20 settembre 2027 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati, incluso, se del caso, un progetto di revisione della proposta, al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369.
Il riesame valuta in particolare l’opportunità di:
a) rivedere i metodi di prova per riflettere i cambiamenti nel comportamento tipico degli utenti finali e le nuove funzionalità;
b) aggiungere sull’etichetta le informazioni relative all’impronta ambientale;
c) rivedere le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato IX;
d) rivedere l’indice di riparabilità, compresi gli aspetti aggiuntivi e i prezzi dei pezzi di ricambio.
Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025.
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