Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2016
Rettifica al regolamento delegato (UE) 2019/2016
Rettifica al regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019)
GU: L 50/21 del 24.02.2020
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Collegati:
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/2016
Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2013
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2013
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019)
GU L 50/18 del 24.02.2020
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Collegati:
[boox-note]Regolamento delegato (UE) 2019/2013
Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 02.2020
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 02.2020
ID 10191 | Aggiornamento 02.2020
Vedi Raccolta linee sicurezza giocattoli 05.2021
I giocattoli devono rispettare i requisiti della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170/1 del 30.6.2009) e devono riportare la marcatura CE.
La Commissione e il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli elaborano documenti di orientamento per assistere i produttori, gli importatori, i distributori e le autorità pubbliche nell'interpretazione e nell'applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE. I documenti di orientamento non sono giuridicamente vincolanti ma esprimono il punto di vista della maggioranza dei membri del gruppo di esperti.
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L'UE conta circa 80 milioni di bambini di età inferiore a 14 anni e approssimativamente 2.000 aziende, con oltre 100.000 dipendenti, operanti direttamente nel settore dei giocattoli e dei giochi. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccole e medie imprese (PMI).
[panel]Giochi e giocattoli sono strumenti fondamentali per lo sviluppo di un bambino. Mentre i fabbricanti sono responsabili della sicurezza dei propri prodotti, gli importatori, gli organismi notificati e le autorità nazionali svolgono un ruolo nel garantire che i giocattoli venduti nei negozi europei soddisfino tutti i requisiti di sicurezza.
Fondamentale è assicurare che le norme e i requisiti di sicurezza rimangano al passo con le ultime tendenze del settore dei giocattoli, specialmente considerato lo sviluppo costante di nuovi materiali e processi di produzione.
Il mercato interno dei giocattoli ha contribuito positivamente allo sviluppo del settore e alla tutela dei consumatori, grazie all'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza dei giocattoli in tutta l'UE.
La nuova Direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli rafforza le disposizioni esecutive e sui nuovi requisiti di sicurezza, garantendo che i bambini continuino a godere dei massimi livelli di protezione.
La nuova direttiva migliora le norme vigenti in materia di commercializzazione dei giocattoli prodotti o importati nell'UE, al fine di ridurre gli incidenti ad essi associati e conseguire benefici sanitari a lungo termine.
Oggi, i partner commerciali più importanti per l'Europa rimangono gli Stati Uniti, per le esportazioni, e l'Estremo Oriente, per le importazioni.
Tra le principali opportunità per l'industria europea dei giocattoli figura il potenziale d'esportazione dei prodotti europei di alta qualità, sostenuto dalla Commissione migliorando le condizioni di accesso ai mercati dei paesi terzi.[/panel]
Indice raccolta
In rosso i Documenti aggiornati 02.2020
01. Guidance document on scooters - 05/10/2016
02. Community legislation applicable to "floating seats" - 26/04/2001
03. The guidance document on the relationship between the Safety of Toys Directive and the Cadmium Directive (Directive 91/338/EEC) has become obsolete after the Court of Justice has given its judgment in case C-9/04 - 03/02/2003
04. Guidance document on grey zone problem: Is a specific product covered by the Toy Safety Directive 2009/48/EC or not? - 15/10/2015
05. Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria to classify products consisting of miniatures to be assembled and painted and their support products - 13/02/2003
06. Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria for differentiating dolls for adult collectors from toys - 13/02/2003
07. Guidance document on toys used in and on the water - 15/01/2014
08. Guidance document on pools - 28/01/2019
09. Guidance document on the classification of books - 10/12/2013
10. Guidance document on the classification of music instruments - 26/02/2019
11. Guidance document on the classification of toys intended children under 3 years - 06/04/2009
12. Guidance document on packaging - 09/07/2012
13. Guidance document on crafts - 19/04/2011
14. Guidance document on sports equipments - 18/01/2012
15. Guidance document on writing instruments and stationary - 20/01/2012
16. Guidelines on electronic equipments - 09/07/2012
17. Guidance document on disguise costumes - 04/12/2012
18. Guidance document on puffer balls and similar toys- 16/09/2019
19. Guidance document on soother holders - 26/09/2019
A. Guideline on the interpretation of the concept “which can be placed in the mouth” as laid down in the entry 52 of Annex XVII to REACH Regulation 1907/2006 - 08/01/2014
A1. TSD explanatory guidance document in ENGLISH (Rev 1.9) - 10/02/2016
A2. TSD explanatory guidance document in CHINESE (Rev 1.9) - 10/02/2016
A3. Technical documentation guidance document - 10/02/2016
A4. Technical documentation guidance document in ENGLISH (Version 1.5) 22/02/2016
A5. Technical documentation guidance document in CHINESE (Version 1.5) 22/02/2016
A6. Technical documentation guidance document - 22/02/2016
B. Template of the EC Declaration of Conformity - 13/07/2011
C1. Overview of the warnings required by the Toy Safety Directive 2009/48/EC in the different languages - 12/09/2014
C2. Overview of the national language requirements for warnings, information and documentation as foreseen by the Member States' transposition legislation of Directive 2009/48/EC on the safety of toys - 02/10/2014
D. Soft-filled toys with sequins - 06/03/2019
E1. Recommendation No 1 format EC type examination certificate (Rev 3) 10/06/2014
E2. Recommendation No 2 NoBo identification number affixed to the toy (Rev 1) 21/04/2010
E3. Recommendation No 3 failure of safety limit (Rev 1) 11/04/2011
E4. Recommendation No 4 transitional period (Rev 1) 12/04/2011
E5. Protocol No 1 Toys submitted to EC-Type Examination (Rev 8) 06/03/2019
E6. Protocol No 2 Microbiological safety of toys (Rev 3) 18/02/2016
E7. Protocol No 4 Washability of toys approval (Rev 2) 22/12/2017
E8. Protocol No 5 Microwavable toys (Rev 1) 24/09/2018
F. Use of a Notified Body's name and number for activities not required by EU legislation 27/05/2015
In rosso Documenti aggiornati 02.2020
Raccolta Adobe portfolio
Data: 20.02.2020
Dim: 40Mb
Collegati
[box-note]Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 05.2021
Raccolta UE Linee Guida Giocattoli - AGG. 03.2015
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guidance on Toy Safety Agg. 02.2020.pdf Certifico Srl - Agg. 02.2020 |
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RAPEX Report 06 del 07/02/2020 N. 5 A12/00158/20 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 06 del 07/02/2020 N. 5 A12/00158/20 Slovenia
Approfondimento tecnico: Smerigliatrice angolare
Il prodotto, di marca Raider, modello RD-AG33 è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 60745-2-3 - “Sicurezza degli utensili elettrici a motore Parte 2: Prescrizioni particolari per smerigliatrici, levigatrici e lucidatrici del tipo a disco”.
La protezione del disco non fornisce una protezione sufficiente contro le particelle volanti in caso di rottura del disco abrasivo.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 06 del 07_02_2020 N. 5 A12_00158_20 Slovenia .pdf Smerigliatrice angolare |
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UDI for Medical Devices Used in the Gas Industry
UDI for Medical Devices Used in the Gas Industry
Doc. 227/20 Unique Device Identifier (UDI) for Medical Devices Used in the Gas Industry
The new European regulation EU 2017/745 on Medical Devices, (MDR) will come into full application on 26th May 2020 and replaces the current Directive 93/42/EEC. It introduces, among others, totally new requirements concerning the registration and traceability of medical devices put on the market via an identification system based on a Unique Device Identifier (UDI).
This publication applies to the medical devices put on the market by the gas manufacturers according to the new medical device regulation EU 2017/745 and concerns the implementation of the requirements related to the UDI system.
This publication has been prepared to enable EIGA members to understand the overall UDI system and to efficiently implement these new requirements for the medical devices they are putting on the market as the legal manufacturer in compliance with the regulatory timeframe. It addresses the production of the UDI, the associated labelling and the registration of the medical devices in the UDI - EUDAMED database with a focus on the specificities of medical device gases and medical pipeline systems.
_______
Table of Contents
1 Introduction
2 Scope and purpose
2.1 Scope
2.2 Purpose
3 Definitions
3.1 Publication terminology
3.2 Technical definitions
4 EUDAMED database: registration of the operator and devices
5 Understanding UDI
5.1 General overview
5.2 Content of the Basic-UDI-DI
5.3 Content of the UDI-DI
5.4 Content of the UDI-PI
5.5 Legacy devices
6 Label characteristics
7 Issuing entities
8 Implementation dates
9 Application of the UDI to the gases industry
9.1 Application of the UDI to cylinders and dewars
9.2 Applying UDI to liquid gases delivered by cryogenic tankers
9.3 For Medical Device gases in bulk or loose
9.4 Applying UDI to medical gas pipeline systems and similar installations
9.5 For medical gas pipeline systems
10 Updating the Quality System
11 References
Appendix 1 – Nomenclature
...
Fonte: EIGA
Collegati:
[box-note]MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745
Linee guida Regolamento Medical Devices (UE) 2017/745
UDI-DI Formati e caratteristiche | EU 2019[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Doc 227_20 UDI.pdf EIGA 2020 |
252 kB | 6 |
Norme armonizzate Apparecchiature Radio Direttiva 2014/53/UE (RED)
Norme armonizzate Apparecchiature Radio Direttiva 2014/53/UE (RED) / Maggio 2025
ID 10050 | 15.05.2025 / In allegato Elenco consolidato Norme armonizzate RED Maggio 2025
Elenco Norme armonizzate Direttiva RED 2014/53/UE a Maggio 2025 aggiornato con la Decisione di esecuzione (UE) 2025/893.
[box-warning]Come consultare i riferimenti alle norme armonizzate 2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/53/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018C 326/04 del 14.9.2018 della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Decisione abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191)
2. Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34/46 del 06.02.2020) (Decisione abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (GU L 127/22 del 22.04.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1562 della Commissione del 26 ottobre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per talune apparecchiature radio riguardanti i sistemi avanzati di guida e controllo dei movimenti di superficie, i radar di sorveglianza primaria, i ricevitori del suono di trasmissione, le apparecchiature internazionali di telecomunicazioni mobili e i sistemi radio fissi (GU L 357/29 del 27.10.2020).
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196 della Commissione del 19 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature radio relative a dispositivi di radiodeterminazione per l'introspezione sotterranea e intramuraria, apparecchiature di identificazione a radio frequenza, apparecchiature radio per sistemi ferroviari Euroloop, dispositivi in rete a corto raggio, applicazioni industriali wireless e trasmissioni radio marittime a banda larga per navi e installazioni off-shore. (GU L 258/53 del 20.7.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/498 della Commissione del 22 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di ricerca dei travolti in valanga, stazioni e sistemi satellitari di terra, stazioni di terra per satellite mobile a terra, stazioni di terra per satellite mobile marittimo, apparecchiature di reti cellulari IMT, sistemi radio fissi, trasmettitori per la televisione digitale terrestre, sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili, apparecchiature radio multi Gbit/s, ricevitori di radiodiffusione sonora, driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica, radar primari di sorveglianza e apparecchiature radio TETRA. (GU L 101/34 del 29.3.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione dell’8 novembre 2022 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289/7 del 10.11.2022)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2392 della Commissione, del 3 ottobre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, le apparecchiature trasmittenti per servizi di trasmissioni audio digitali e Digital Radio Mondiale, i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza e le stazioni e i sistemi satellitari terrestri (GU L 04.10.2023)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2669 della Commissione, del 27 novembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i dispositivi di comunicazione senza fili utilizzati in prossimità dell’orecchio o in stretta vicinanza del corpo umano. (GU L 2023/2669 del 1° dicembre 2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2025/138 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate a sostegno dei requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla cibersicurezza per le categorie e le classi di apparecchiature radio specificate nel regolamento delegato (UE) 2022/30 (GU L 2025/138 del 30.1.2025)
11. Decisione di esecuzione (UE) 2025/893 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per dispositivi di telecomunicazioni digitali cordless migliorate, dispositivi a corto raggio, sistemi satellitari, sistemi di trasmissione dati a banda larga e banda estesa, sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali, radar aeronautici e meteorologici, apparecchiature WAS/RLAN a 5 e 6 GHz, collegamenti video digitali senza fili e sistemi di guida e controllo a movimento superficiale avanzato (GU L 2025/893 del 15.5.2025)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.[/box-warning]
[box-download]In fondo all'articolo, scorrendo la pagina, allegato PDF dell'elenco consolidato dei riferimenti delle norme armonizzate RED a Maggio 2025 riservato Abbonati Marcatura CE. [/box-download]
Vedi la nuova sezione 2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025 "Norme armonizzate click"
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Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/53/UE RED | 15.05.2025
Elenco consolidato con:
1. Comunicazione 2018C 326/04 del 14.9.2018
2. Decisione di esecuzione (UE) 2020/167
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/553
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1562
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1196
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/498
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191
8. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2392
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2669
10. Decisione di esecuzione (UE) 2025/138
11.Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Art. direttiva 2014/53/UE coperto dalla norma |
Decisione di esecuzione |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
Cenelec |
EN 18031-1:2024 Requisiti comuni di sicurezza per le apparecchiature radio - parte 1: Apparecchiature radio connesse a Internet
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30.01.2025 |
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Con Dec. di esecuzione (UE) 2025/138 la norma è pubblicata |
Avvertenza 1: Le sezioni denominate «Rationale» (motivazioni) e «Guidance» (orientamenti) nella presente norma armonizzata non conferiscono una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/53/UE. Avvertenza 2: La presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/53/UE se, nell’applicare i punti 6.2.5.1 e 6.2.5.2 della norma, l’utente è autorizzato a non impostare né utilizzare password. |
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Cenelec |
EN 18031-2:2024 Requisiti comuni di sicurezza per le apparecchiature radio - parte 2: Apparecchiature radio che elaborano dati, in particolare apparecchiature radio connesse a Internet, apparecchiature radio per la cura dei bambini, apparecchiature radio per giocattoli e apparecchiature radio indossabili |
30.01.2025 |
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Con Dec. di esecuzione (UE) 2025/138 la norma è pubblicata |
Avvertenza 1: Le sezioni denominate «Rationale» (motivazioni)e «Guidance» (orientamenti) nella presente norma armonizzata non conferiscono una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2014/53/UE. Avvertenza 2: La presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2014/53/UE se, nell’applicare i punti 6.2.5.1 e 6.2.5.2 della norma, l’utente è autorizzato a non impostare né utilizzare password. Avvertenza 3: Per le classi o le categorie di apparecchiature radio di cui ai punti 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 o 6.1.6 della presente norma armonizzata, la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2014/53/UE se, applicando i punti 6.1.3.4.2, 6.1.4.4.2, 6.1.5.4.2 e 6.1.6.4.2 della norma, non è garantito il controllo dell’accesso da parte di un genitore o di un tutore. |
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Cenelec |
EN 18031-3:2024 Requisiti comuni di sicurezza per le apparecchiature radio - parte 3: Apparecchiature radio connesse a Internet che elaborano denaro virtuale o valori monetari |
30.01.2025 |
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Con Dec. di esecuzione (UE) 2025/138 la norma è pubblicata |
Avvertenza 1: Le sezioni denominate «Rationale» (motivazioni) e «Guidance» (orientamenti) nella presente norma armonizzata non conferiscono una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/53/UE. Avvertenza 2: La presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/53/UE se, nell’applicare i punti 6.2.5.1 e 6.2.5.2 della norma, l’utente è autorizzato a non impostare né utilizzare password. Avvertenza 3: Per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui al punto 6.3.2.4 della presente norma armonizzata, la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/53/UE. |
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Cenelec |
EN 50360:2017 Norma di prodotto per dimostrare la conformità dei dispositivi di comunicazione senza fili alle restrizioni di base e ai valori limite di esposizione relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici nel campo di frequenza compreso tra 300 MHz e 6 GHz: apparecchi utilizzati in prossimità dell’orecchio EN 50360:2017/A1:2023 |
01.12.2023 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2023/2669 la norma è pubblicata |
Cenelec |
EN 50385:2017 Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi all’esposizione umana ai campi elettro- magnetici a radio frequenza (110 MHz -40 GHz) -Popolazione |
17.11.2017 |
Articolo 3.1.a |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
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Cenelec |
EN 50401:2017 Norma di prodotto per dimostrare la conformità ai limiti di base o ai livelli di riferimento relativi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radio frequenza delle apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz -40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili, quando messe in servizio |
17.11.2017 |
|
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Articolo 3.1.a |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Cenelec |
EN 50566:2017 Norma di prodotto per dimostrare la conformità in merito ai campi elettro- magnetici prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per uso da parte della popolazione (30 MHz -6 GHz) |
17.11.2017 |
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Articolo 3.1.a |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 Con Dec. di esec. (UE) 2023/2669 la norma è soppressa dal 01.12.2023 |
Cenelec |
EN 50566:2017 Norma di prodotto per dimostrare la conformità dei dispositivi di comunicazione senza fili alle restrizioni di base e ai valori limite di esposizione relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza da 30 MHz a 6 GHz: apparecchi tenuti in mano o da portare in stretta vicinanza del corpo umano EN 50566:2017/A1:2023 |
01.12.2023 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2023/2669 la norma è pubblicata |
Cenelec |
EN 55035:2017 Compatibilità elettromagnetica per apparecchiature multimediali -Requisiti di immunità CISPR 35:2016 (Modificata) |
17.11.2017 |
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Articolo 3.1.b |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 065 V2.1.2 Apparecchiatura telegrafica a stampante diretta a banda stretta per ricezione di informazione meteorologica o di navigazione (NAVTEX); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE |
8.7.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2; Articolo 3 pa- ragrafo3,letterag) |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 086 V2.1.2 Servizio mobile terrestre; apparecchia- tura radio con connettore a RF interno o esterno destinata principalmente alla parlata analogica; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
9.12.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 113 V2.2.1 Servizio mobile terrestre; apparecchia- tura radio destinata a trasmissione dati (e/o parlato) che utilizza la modulazione a inviluppo costante o non costante e dotata di ricevitore d’antenna; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 219 V2.1.1 Servizio mobile di terra; apparecchiatura radio trasmittente segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 220-2 V3.1.1 Dispositivo a corto raggio (SRD) che opera nel campo di frequenza da 5 MHz a 1 000 MHz; parte 2: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 220-3-1 V2.1.1 Dispositivo a corto raggio (SRD) che opera nel campo di frequenza da 5 MHz a 1 000 MHz; parte 3-1: apparecchia- tura ad alta affidabilità e basso indice di utilizzazione, apparecchiatura per allarmi sociali che opera su frequenze assegnate (da 869,200 MHz a 869,250 MHz); Norma armonizzata per apparecchiature radio non specifiche che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
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ETSI |
EN 300 220-3-2 V1.1.1 Dispositivo a corto raggio (SRD) che opera nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; parte 3-2: allarmi wireless che operano nelle bande di frequenza LDC/HR assegnate da 868,60 MHz a 868,70 MHz, da 869,25 MHz a 869,40 MHz, da 869,65 MHz a 869,70 MHz); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 220-4 V1.1.1 Dispositivo a corto raggio (SRD) che opera nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; parte 4: Dispositivi di misura che operano nelle bande di frequenza assegnate da 169,400 MHz a 169,475 MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 224 V2.1.1 Servizio mobile terrestre; apparecchiatura radio ad uso per servizio di impaginazione che operano entro un intervallo di frequenza da 25 MHz a 470 MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
13.10.2017 |
EN 300 224-2 V1.1.1 Nota 2.1 |
28.2.2019 |
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 224-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio cercapersone sul posto. Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3, paragrafo2 della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
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La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 300 296 V2.1.1 Servizio mobile terrestre; apparecchia- tura radio con antenne integrali desti- nata principalmente alla parlata analogica; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 328 V2.1.1 Sistemi di trasmissione a banda larga; Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda ISM a 2,4 GHz e che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Ritirata dal 06.8.2021 |
ETSI |
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06.2.2020 |
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Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 330 V2.1.1 Dispositivo a corto raggio (SRD); Apparecchiatura radio che opera nel campo di frequenza da 9 KHz a 25 KHz e sistemi ad anello induttivo che operano nel campo di frequenza da 9 KHz a 30 KHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 341 V2.1.1 Servizio mobile terrestre; apparecchia- tura radio con antenne integrali per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 390 V2.1.1 Servizio mobile terrestre; apparecchia- tura radio destinata a trasmissione dati (e/o parlata) con antenna integrale; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 422-1 V2.1.2 Microfoni senza fili; Audio PMSE fino a 3 GHz; parte 1: Ricevitori in Classe A. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
10.2.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024 |
ETSI |
EN 300 422-2 V2.1.1 Dispositivo audio PMSE fino a 3 GHz; parte 2: Ricevitori in classe B; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024 |
ETSI |
EN 300 422-3 V2.1.1 Microfoni wireless; Dispositivo audio PMSE fino a 3 GHz; parte 3: Ricevitori in classe C; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024 |
ETSI |
EN 300 422-4 V2.1.1 Microfoni wireless. Audio PMSE fino a 3 GHz. Parte 4: Dispositivi ad ascolto assistito incluso amplificatori di suono individuali e sistemi induttivi fino a 3 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
9.2.2018 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 433 V2.1.1 Apparecchiatura radio per banda citta- dina (CB); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
|
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 440 V2.1.1 Dispositivo a corto raggio (SRD); Apparecchiatura radio da utilizzare nel campo di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
14.7.2017 |
EN 300 440-2 V1.4.1 Nota 2.1 |
31.12.2018 |
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda, per le categorie di ricevitori 2 e 3 di cui alla tabella 5, i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità ai suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 300 440-2 V1.4.1 Compatibilità elettromagnetica e argo- menti inerenti lo spettro radio (ERM); Dispositivi a corto raggio; Apparecchiature radio da utilizzare nella gamma di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
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La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 300 454-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Collegamenti audio a banda larga; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo2 della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 300 487 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Mobili per sola ricezione (ROMES) che forniscono comunicazione dati, che operano nella banda di frequenza 1,5 GHz; Radiofrequenza (RF) che coprono i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della direttiva 2014/53/UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 674-2-2 V2.1.1 Telematica dei Trasporti e del Traffico (TTT); Apparecchiatura di trasmissione dedicata a comunicazione (DSRC) a breve intervallo (500 kbit/s -250 kbit/s) che opera nell’intervallo di frequenza da 5 795 MHz a 5 815 MHz; parte 2 -Sotto parte 2: Unità di bordo (OBU); Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
9.3.2018 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Ritirata dal 06.8.2021 |
ETSI |
EN 300 674-2-2 V2.2.1 |
06.2.2020 |
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Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 676-2 V2.1.1 Radiotrasmettitori, ricevitori, ricetra- smettitori VHF portatili per uso terre- stre, destinato a servizi VHF aereonautici mobili a modulazione di ampiezza; parte 2: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
8.7.2016 |
|
|
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 698 V2.2.1 Radiotelefoni trasmettitori e ricevitori per servizio mobile marittimo che opera nelle bande VHF utilizzate nelle vie d’acqua interne. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
15.12.2017 |
EN 300 698 V2.1.1 Nota 2.1 |
31.5.2018 |
Articolo 3,paragra- fo 2; Articolo 3 paragrafo3,letterag) |
Ritirata dal 06.8.2020 |
ETSI |
EN 300 698 V2.3.1 |
06.2.2020 |
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Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se al punto 8.2.3 della presente norma armonizzata viene applicata la frase «With the output power switch set at maximum, the carrier power shall be within ±1,5 dB of the rated output power under normal test conditions» (Con l’interruttore di potenza di uscita regolato sul massimo, la potenza della portante deve essere compresa entro ±1,5 dB rispetto alla potenza nominale di uscita in condizioni di prova normali). |
||||||
ETSI |
EN 300 718-1 V2.2.1 Apparecchi di ricerca dei travolti in valanga operanti a 457 kHz. Sistemi ricetrasmittenti. Parte 1: norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza 1: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 5.1.3.1, ultima frase, di questa stessa norma. Avvertenza 2: questa norma armonizzata non conferisce la presunzione di conformità per quanto riguarda il rifiuto della risposta spuria. |
||||||
ETSI |
EN 300 718-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
|
|
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
|
|||||
ETSI |
EN 300 718-2 V2.1.1 Radiofari ad effetto valanga che operano a 457 kHz. Sistemi trasmettitore-ricevitore. Parte 2. Norma armonizzata per servizi con caratteristiche di emergenza |
9.3.2018 |
EN 300 718-3 V1.2.1 Nota 2.1 |
30.9.2019 |
Articolo 3 paragrafo 3, lettera g) |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 300 718-3 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga; parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo3, lettera e) della Direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3 paragrafo 3, lettera g) |
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ETSI |
EN 300 720 V2.1.1 Sistemi ed apparecchiature di comunicazione ad altissima frequenza (UHF) a bordo di natanti; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 025 V2.1.1 Radiotelefoni VHF comunicazioni generali ed apparecchi associati per Chiamata Selettiva Digitale (DSC) di Classe «D»; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE |
12.8.2016 |
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Articolo 3,paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo3,letterag) |
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ETSI |
EN 301 025 V2.2.1 Radiotelefoni VHF comunicazioni generali ed apparecchi associati per Chiamata Selettiva Digitale (DSC) di Classe «D»; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
EN 301 025 V2.1.1 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
Articolo 3,paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo3,letterag) |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024 |
ETSI |
EN 301 025 V2.3.1 Radiotelefoni VHF per comunicazioni generali e apparecchi associati per chiamata selettiva digitale (DSC) di classe «D». Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio e per aspetti di servizi di emergenza |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 301 091-2 V1.3.2 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar operanti nella banda di frequenze da 76 a 77 GHZ; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della diretti- va R&TTE |
8.6.2017 |
|
|
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
|
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ETSI |
EN 301 166 V2.1.1 Servizio mobile terrestre; apparecchia- tura radio per comunicazione analogica e/o digitale (parlata e/o dati) che opera su canali a banda stretta con connettore d’antenna; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
10.2.2017 |
|
|
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 178 V2.2.2 |
12.5.2017 |
|
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 357 V2.1.1 Dispositivi audio senza fili nell’interval- lo di frequenza da 25 MHz a 2 000 MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
14.7.2017 |
EN 301 357-2 V1.4.1 Nota 2.1 |
28.2.2019 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 357-2 V1.4.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature audio senza fili nella banda tra 25 MHz e 2 000 MHz; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
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La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 301 360 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Terminali Satellite Interattivi (SIT) e Terminali Satelliti Utenti (SUT) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5 GHz a 29,5 GHz |
11.11.2016 |
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|
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 406 V2.2.2 Telecomunicazioni digitali avanzate senza fili. Norma armonizzata ai requi- siti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
|
ETSI |
EN 301 406-2 V3.1.1 Telecomunicazioni digitali cordless migliorate (DECT); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 2: DECT-2020 NR |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non definisce un criterio oggettivo di prestazione minima del ricevitore, descritto al punto 4.4, per le apparecchiature radio che non supportano l’esecuzione di un test di throughput e di una prova del tasso di errore di pacchetto e non conferisce pertanto una presunzione di conformità per quanto riguarda tale criterio per le apparecchiature descritte. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non definisce condizioni di prova oggettive per quanto riguarda le emissioni indesiderate dei trasmettitori e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro. |
||||||
ETSI |
EN 301 426 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra per satellite mobile a terra per Low data rate (LMES) e Stazioni di Terra per Satellite Mobile Marittimo (MMES) non destinati a comunicazioni di aiuto e sicurezza che operano nelle bande di frequenza 1,5 GHz/1,6 GHz |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 427 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra per satellite mobile per Low data rate (MESs) eccetto le stazioni di terra satellite mobile per usi aeronautici, che operano nelle bande di frequenza 11/ 12/14 GHz |
12.4.2017 |
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|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 428 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Terminali a piccolissima apertura (VSAT); stazioni di terra satellite solo trasmittente, trasmittente/ricevente, solo ricevente che operano nelle bande di frequenza 11/ 12/14 GHz |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 430 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Satellite Trasportabili Notizie a gruppo (SNG TES) che operano nelle bande di frequenza da 11 GHz a 12 GHz e da 13 GHz a 14 GHz |
14.10.2016 |
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|
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 441 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Mobile (MESs) incluse le stazioni portatili per reti di comunicazione satellite personali (S-PCN) che operano nelle bande di frequenza 1,6 GHz/ 2,4 GHz sotto il Servizio Satellite Mobile (MSS) |
12.4.2017 |
|
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 442 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Mobili NGSO (MESs) incluse le stazioni di terra portatili; per reti di comunicazione satellite personali (S- PCN) operanti nelle bande di frequenza da 1 980 MHz a 2 010 MHz (da terra a spazio) e da 2 170 MHz a 2 200 MHz (da spazio a terra) sotto il Servizio Satellite Mobile (MSS) |
12.4.2017 |
|
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 443 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Terminali a piccolissima apertura (VSAT); stazioni di terra satellite solo trasmittente, tra- smittente/ricevente, solo ricevente che operano nelle bande di frequenza 4 GHz e 6 GHz |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 444 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra mobili a terra (LMES) che forniscono fonia e/o comunicazione dati che operano nelle bande di frequenza 1,5 GHz e 1,6 GHz |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è ritirata dal 29.09.2023
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 29.09.2023 |
ETSI |
EN 301 444 V2.2.1 Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra per satellite mobile a terra (LMES) e stazioni di terra per satellite mobile marittimo (MMES) che forniscono fonia e/o comunicazione dati operanti nelle bande di frequenza 1,5 GHz e 1,6 GHz |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni: a) il punto 5.2.1, secondo paragrafo, di questa norma; b) il punto 5.2.2.3.1 di questa norma; c) il punto 5.2.3, primo paragrafo, di questa norma; d) il punto 5.2.4, primo paragrafo, di questa norma; e) il punto 5.2.5, primo paragrafo, di questa norma. |
||||||
ETSI |
EN 301 447 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra satellite a bordo di Natanti (ESVs) che operano nelle bande di frequenza 4/ 6 GHz collocate nel Servizio di satellite Fisso (FSS) |
12.4.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 459 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Terminali Satellite Interattivi (SIT) e Terminali Satelliti Utenti (SUT) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 29,5 GHz a 30 GHz |
14.10.2016 |
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|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 473 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Aeromobile (AES) che forniscono Servizio Mobile Satellite Aeronautico (MSS) e/o Satellite Mobile Aeronautico su Servizio Stradale (AMS(R)S)/Servizio satellite Mobile (MSS) che operano nelle bande di frequenza sotto 3 GHz |
13.1.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 489-3 V2.3.2 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 3: Condizioni specifiche per apparecchiature e servizi radio breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 246 GHz; Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
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ETSI |
EN 301 489-12 V3.2.1 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 12: Condizioni specifiche per terminali ad aperture molto piccole, Stazioni di terra interattive satellitari operate nella gamma di frequenza fra 4 GHz e 30 GHz nei Servizi Satellitari Fissi (FSS); Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza.
Avvertenza 2: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
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ETSI |
EN 301 489-17 V3.3.1 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio. Parte 17: Condizioni specifiche per Sistemi di Trasmissione Dati a Banda Larga e Banda Estesa; Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
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ETSI |
EN 301 489-19 V2.2.1 Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per servizi e apparecchi radio; parte 19: Condizioni specifiche per Stazioni di terra per sola ricezione mobile (ROMES) che operano nella banda 1,5 GHz per fornire comunicazioni dati e ricevitori GNSS che operano nella banda RNSS per fornire posizione, navigazione e dati temporali; Norma Armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
||||||
ETSI |
EN 301 489-20 V2.2.1 Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; parte 20: Condizioni specifiche per stazioni di terra mobili (MES) utilizzate nei servizi satellitari mobili (MSS); Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza.
Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
||||||
ETSI |
EN 301 489-52 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC), norma per apparecchi radio e servizi; parte 52: Condizioni specifiche per cellulari per comunicazione mobile e radio portatile (UE) e apparecchiatura ausiliaria; Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica |
15.05.2025 |
|
|
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
||||||
ETSI |
EN 301 489-52 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC), norma per apparecchi radio e servizi; parte 52: Condizioni specifiche per cellulari per comunicazione mobile e radio portatile (UE) e apparecchiatura ausiliaria; Norma armonizzata per la Compatibilità Elettromagnetica |
15.05.2025 |
|
|
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza.
Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
||||||
ETSI |
EN 301 489-54 V1.1.1 Norma di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) per servizi e apparecchi radio. Parte 54: Condizioni specifiche per radar aeronautici e meteorologici fissi di terra; Norma armonizzata per la compatibilità elettromagnetica
|
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alle emissioni nelle bande di frequenza sotto 9 kHz e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con il suddetto parametro in tale banda di frequenza. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto 6. |
||||||
ETSI |
EN 301 502 V12.5.2 Sistema globale per comunicazioni mobile (GSM); Apparecchiatura per Stazione Base (BS); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
12.4.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 511 V9.0.2 Sistemi globali per la comunicazione mobile (GSM); Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali in base all’articolo 3, paragrafo2 della direttiva R&TTE (1999/5/EC) per stazioni mobili nella banda GSM 900 e GSM 1800 |
12.4.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
|
Avviso: la presente norma armonizzata conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE se si applicano anche i parametri di ricezione nelle clausole 4.2.20, 4.2.21 e 4.2.26 |
||||||
ETSI |
EN 301 511 V12.5.1 Sistema GSM per comunicazioni mobili. Apparecchiatura per stazioni mobili (MS). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
9.2.2018 |
EN 301 511 V9.0.2 Nota 2.1 |
30.4.2019 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 559 V2.1.1 |
13.1.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 598 V1.1.1 Sistemi operanti negli spazi bianchi (WSD); Sistemi di accesso senza fili operanti nella banda di frequenza da 470 a 790 MHz; Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
||||||
ETSI |
EN 301 681 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Mobili (MESs) di sistemi satellite mobile geostazionari, incluse le stazioni di terra portatili; per reti di comunica- zione satellite personali (S-PCN) sotto il Servizio Satellite Mobile (MSS) operanti nelle bande di frequenza da 1,5 GHz e 1,6 GHz |
13.1.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 721 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Mobili (MESs) che forniscono Low Bit Rate data Communications (LBRDC) che utilizzano satelliti orbitanti a bassa quota che operano a banda di frequenza sotto 1 GHZ |
12.4.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 783 V2.1.1 Apparecchiature per radioamatori disponibili in commercio; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 della Direttiva 2014/ 54/UE |
8.7.2016 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 839 V2.1.1 Impianti medici attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e periferiche asso- ciate (ULP-AMI-P) operanti nel campo di frequenza da 402 MHz a 405 MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
8.7.2016 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 893 V2.2.1 5 GHz WAS/RLAN; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
15.05.2025 |
|
|
|
Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
|
ETSI |
EN 301 841-3 V2.1.1 Modo 2 sistema VHF aria terra, Digital Link (VDL); Caratteristiche tecniche e metodi di misura per apparecchi posti a terra. Parte 3: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
13.1.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 842-5 V2.1.1 Apparecchiature radio di modo 4 sistema VHF aria terra, Digital Link (VDL); Caratteristiche tecniche e metodi di misura per apparecchi posti a terra; parte 5: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
13.1.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 893 V2.1.1 RLAN a 5 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
8.6.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-1 V11.1.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 1: Introduzione e prescrizioni comuni |
9.12.2016 |
|
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2020/553 la norma è ritirata dal: 22.10.2021 |
ETSI |
EN 301 908-1 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni
|
22.04.2020 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è ritirata dal 29.09.2023
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 29.09.2023 |
ETSI |
EN 301 908-1 V15.1.1 |
29.03.2022 |
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|
Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è soppressa dal 4 aprile 2025
|
Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 5.3.2.1, nota 3, di questa stessa norma. |
||||||
ETSI |
EN 301 908-1 V15.2.1 |
04.10.2023 |
|
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Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è pubblicata |
ETSI |
EN 301 908-2 V11.1.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva Apparecchi radio 2014/53/UE; parte 2: Apparecchiatura che utilizza l’estensione diretta CDMA (UTRA FDD) |
12.4.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
|
ETSI |
EN 301 908-2 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva Apparecchi radio 2014/53/UE; parte 2: Apparecchiatura che utilizza l’estensione diretta CDMA (UTRA FDD) |
13.10.2017 |
EN 301 908-2 V11.1.1 Nota2.1 |
28.2.2019 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è ritirata dal: 27.10.2021 |
ETSI |
EN 301908-2 V13.1.1 Reti cellulari IMT; Standard armonizzato per l'accesso allo spettro radio; Parte 2: Apparecchiature utente (UE) CDMA Direct Spread (UTRA FDD)
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27.10.2020 |
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Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è pubblicata: 27.10.2020
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-3 V11.1.3 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 3 Stazioni base (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA) |
12.5.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2020/553 la norma è ritirata dal: 22.10.2021 |
ETSI |
EN 301 908-3 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 3: stazioni di base (BS) CDMA Direct Spread (UTRA FDD)
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22.04.2020 |
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Con Dec.di es. (UE) 2020/553 la norma è pubblicata dal: 22.04.2020
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-3 V15.1.1 Reti Cellulari IMT; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 3: Stazioni base (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA); Versione 15 |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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ETSI |
EN 301 908-10 V4.2.2 Aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica e allo spettro radio (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; parte 10: Norma europea armonizzata per IMT- 2000, FDMA/TDMA (DECT) relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, para- grafo 2 della direttiva R&TTE 2014/53/ UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024 |
ETSI |
EN 301 908-10 V4.3.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 10: stazioni di base (BS), ripetitori e apparecchiature utente (UE) per reti cellulari di terza generazione IMT-2000 |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 301 908-11 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 11: ripetitori CDMA Direct Spread (UTRA FDD) |
10.2.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-12 V7.1.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; Parte 12: ripetitori CDMA Multi-Carrier (cdma2000) |
9.9.2016 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-13 V11.1.1 Reti per cellulari IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE sulle apparecchiature radio; par- te 13: apparecchio utilizzatore (UE) per avanzati accessi radio terrestre |
12.5.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
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ETSI |
EN 301 908-13 V11.1.2 Reti per cellulari IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE sulle apparecchiature radio; par- te 13: apparecchio utilizzatore (UE) per avanzati accessi radio terrestre |
13.10.2017 |
EN 301 908-13 V11.1.1 Nota2.1 |
28.2.2019 |
Articolo 3,paragrafo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è ritirata dal: 27.10.2021 |
ETSI |
EN 301 908-13 V13.1.1 Reti cellulari IMT; Standard armonizzato per l'accesso allo spettro radio; Parte 13: Apparecchiature utente (UE) per l'accesso radio terrestre universale evoluto (E-UTRA) Avviso: questa norma armonizzata non contiene parametri di prestazione dell'antenna e la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53 / UE per quanto riguarda tali parametri.
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27.10.2020 |
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Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è pubblicata con limitazioni: 27.10.2020
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024
|
ETSI |
EN 301 908-13 V13.2.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 13: apparecchiature utente (UE) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto) Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se, applicando il punto 4.2.2 della presente norma armonizzata, sono applicate tolleranze superiori a 2 dB. |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 301 908-13 V13.3.1 Reti Cellulari IMT; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 13: Apparecchio utilizzatore (UE) per l’accesso radio alla rete avanzata universale terrestre (E-UTRA) |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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Avvertenza: la presente norma armonizzata non riguarda la sensibilità irradiata totale né la potenza irradiata totale del ricevitore, per le apparecchiature radio di dimensioni inferiori a 56 mm o superiori a 72 mm, e non conferisce pertanto una presunzione di conformità per quanto riguarda la sensibilità irradiata totale né la potenza irradiata totale del ricevitore. |
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ETSI |
EN 301 908-14 V11.1.2 Ret per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 14: Stazioni base (BS) per Accessi Radio Terrestri sviluppati uni- versali (E-UTRA) |
12.5.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2020/553 la norma è ritirata dal: 22.10.2021 |
ETSI |
EN 301 908-14 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto)
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22.04.2020 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è ritirata dal 29.09.2023
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 periodo transitorio: 29.03.2022 -29.09.2023 |
ETSI |
EN 301 908-14 V15.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto) |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-15 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 15: Ripetitori (E-UTRA FDD) per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali |
10.2.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è ritirata dal 29.09.2023
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 periodo transitorio: 29.03.2022 -29.09.2023 |
ETSI |
EN 301 908-15 V15.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi- Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Versione 15 |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-18 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 18: Stazioni base (BS) per E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Radio Multi Standard (MSR) |
12.5.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2020/553 la norma è ritirata dal: 22.10.2021 |
ETSI |
EN 301 908-18 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE |
22.04.2020 |
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Con Dec.di es. (UE) 2020/553 la norma è ritirata dal 29.09.2023 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 periodo transitorio: 29.03.2022 -29.09.2023 |
ETSI |
EN 301 908-18 V15.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi- Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Versione 15 |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 301 908-19 V6.3.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 19: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) TDD Apparecchia- tura di utente (UE) |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-20 V6.3.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 20: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) TDD Stazioni Base (BS) |
14.10.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-21 V6.1.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 21: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) FDD Apparecchia- tura di utente (UE) |
14.10.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-22 V6.1.1 Reti per cellulare IMT; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE; parte 22: OFDMA TDD WMAN (mobile WiMAXTM) FDD Stazioni base (BS) |
9.12.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 301 908-23 V15.1.1 Reti cellulari IMT; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 23: Sistema di Antenna Attivo (AAS), Stazione Base (BS); Versione 15 |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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ETSI |
EN 301 908-24 V15.1.1 Reti cellulari IMT; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 24: Nuova Radio (NR), Stazione Base (BS); Versione 15 |
15.05.2025 |
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ETSI |
EN 301 908-25 V15.1.1 Rete cellulare IMT; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 25: Apparecchi utente (UE) per nuovo servizio radio (NR); Versione 15 |
15.05.2025 |
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ETSI |
EN 301 929 V2.1.1 Trasmettitori e ricevitori VHF per Stazioni Costiere per GMDSS e altre applicazioni nel servizio mobile marittimo. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 017 V2.1.1 Apparecchiatura trasmittente per servi- zio di trasmissione suono a Modulazione di Ampiezza (AM). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
12.5.2017 |
|
|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 018 V2.1.1 Apparecchiatura trasmittente per servizio di trasmissione suono a Modulazione di Frequenza (FM). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
8.6.2017 |
EN 302 018-2 V1.2.1 Nota 2.1 |
31.12.2018 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 018-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparati trasmittenti per servizi di radio diffusione in Modulazione di frequenza (FM); parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva R&TTE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
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ETSI |
EN 302 054 V2.1.1 Supporti meteorologici. Radiosonde da utilizzare nel campo di frequenze da 400,15 MHz a 406 MHz con livelli di potenza fino a 200 mW. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
15.12.2017 |
EN 302 054-2 V1.2.1 Nota 2.1 |
31.5.2018 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
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ETSI |
EN 302 054 V2.2.1 Aiuti Meteorologici (Aiuti Met). Radio- sonde da utilizzare nell’intervallo di frequenza da 400,15 MHz a 406 MHz con livelli di Potenza fino a 200 mW. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
9.3.2018 |
EN 302 054 V2.1.1 Nota 2.1 |
31.10.2018 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 064 V2.2.1 Collegamenti video digitali senza fili operanti nella banda di frequenza da 1,3 GHz a 50 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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ETSI |
EN 302 064-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Collegamenti video senza fili (WVL) operanti nella banda di frequenze da 1,3 GHz a 50 GHz; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, para- grafo 2 della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 065-1 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano tecnologia a banda ultra larga (UWB); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE - Parte1: Requisiti per generiche applicazioni UWB |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 065-2 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 2: Prescrizioni per la tracciabilità della posizione UWB. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
10.3.2017 |
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|
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 065-3 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 3: Prescrizioni per i dispositivi UWB per le applicazioni sui veicoli posti a terra. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Ritirata dal 06.8.2021
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza: la presente norma armonizzata non stabilisce specifiche tecniche per le tecniche di mitigazione trigger-before-transmit (attivazione prima della trasmissione). La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 impone tuttavia, a decorrere dal 16 novembre 2019, l’applicazione di requisiti tecnici all’interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione triggerbefore-transmit. La conformità alla presente norma armonizzata non garantisce pertanto la conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2019/785 e non conferisce di conseguenza una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE relativi alle tecniche di mitigazione trigger-before-transmit. Dec. es. (UE) 2020/167 |
||||||
ETSI |
EN 302 065-4 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 4: Dispositivi per il rilevamento di materiali che utilizzano la tecnologia UWB al di sotto di 10,6 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 066-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi di mappatura mediante applicazioni di radar per l’introspezione del suolo (GPR/WPR); parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è ritirata dal: 20.01.2023 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 20.01.2023
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La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri |
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EN 302 066 V2.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Dispositivi di radiodeterminazione per l’introspezione sotterranea e intramuraria (GPR/WPR); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio.
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Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è pubblicata: 20.07.2021
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni: - al punto 6.2.5, paragrafo 9, di detta norma, la frase "For the emission measurements, a combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed "log periodics") could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band" (Per le misurazioni delle emissioni potrebbe essere utilizzata anche una combinazione di antenne biconiche e antenne log-periodiche in rete gemellare (denominate comunemente "log-periodiche") per coprire l’intera banda da 30 MHz a 1 000 MHz) - al punto 6.2.5, il paragrafo 10 di detta norma; - al punto 6.2.5, il paragrafo 11 di detta norma. |
||||||
ETSI |
EN 302 077-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione di segnali audio digitali terrestri (DAB-T); parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva R&TTE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è soppressa dal 4 aprile 2025
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ETSI |
EN 302 077 V2.3.1 Apparecchiatura trasmittente per servizio di Trasmissioni Audio Digitali (DAB). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
04.10.2023 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è pubblicata
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ETSI |
EN 302 186 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Velivolo satellite mobile (AESs) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 194-2 V1.1.2 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Radar per navigazione usato in vie d’acqua interne; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri.
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ETSI |
EN 302 195 V2.1.1 Dispositivi impiantabili medici attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e accessori (ULP-AMI-P) che operano nell’intervallo di frequenza da 9 kHz a 315 kHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 208 V3.1.1 Apparecchiatura di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza tra 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è ritirata dal: 20.01.2023 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 20.01.2023
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ETSI |
EN 302 208 V3.3.1 Apparecchiature di identificazione a radio frequenza che operano nella banda di frequenza da 865 MHz a 868 MHz con livello di potenza fino a 2 W e nella banda di frequenza da 915 MHz a 921 MHz con livelli di potenza fino a 4 W; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. |
20.07.2021 |
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Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è pubblicata: 20.07.2021
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, nella tabella 2 di detta norma armonizzata il limite "692 MHz" è sostituito dal limite seguente: "694 MHz" |
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ETSI |
EN 302 217-2 V3.1.1 Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparecchi punto a punto e antenne; parte 2: Sistemi digitali che operano nell’intervallo di frequenza da 1,3 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
8.6.2017 |
EN 302 217-2-2 V2.2.1 Nota 2.1 |
31.12.2018 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è ritirata dal: 27.04.2022 |
ETSI |
EN 302 217-2-2 V2.2.1 Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; parte 2-2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali per l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE dei sistemi digitali operanti in bande di frequenza ove sia applicato coordinamento di frequenza |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
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Avviso: la presente norma armonizzata conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE se si applicano anche i parametri di ricezione nelle clausole 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 |
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ETSI |
ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparecchiature punto-punto e antenne; Parte 2: Sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz; Standard armonizzato per l'accesso allo spettro radio |
27.10.2020 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è ritirata dal 29.09.2023
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 29.09.2023
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Avviso: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53 / UE se si applica la nota 2 del punto 4.3.2 della presente norma armonizzata; |
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ETSI |
EN 302 217-2 V3.3.1 Sistemi radio fissi. Caratteristiche e requisiti per apparecchiature e antenne punto-punto. Parte 2: sistemi digitali operanti in bande di frequenza da 1 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 245-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione Digital Radio Mondiale (DRM); parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva R&TTE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è soppressa dal 4 aprile 2025
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ETSI |
EN 302 245 V2.2.1 Apparecchi di trasmissione per il servizio Digital Radio Mondiale (DRM); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
04.10.2023 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è pubblicata
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ETSI |
EN 302 248 V2.1.1 Navigazione radar per l’uso su imbarca- zioni non SOLAS; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 264-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Trasporto stradale e traffico telematici (RTTT); Apparecchiatura radar a banda stretta che opera da 77 GHz a 81 GHz; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 288-2 V1.6.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar a breve portata operanti nella banda di frequenze 24 GHz; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della diretti- va R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 296-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione della televisione digitale terrestre (DVB-T); parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3, paragrafo 2 della direttiva R&TTE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è ritirata dal 29.09.2023 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 29.09.2023
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ETSI |
EN 302 296 V2.2.1 Trasmettitori per la televisione digitale terrestre |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene utilizzato un dispositivo di accoppiamento nella configurazione di prova di cui al punto 5.4.2.5 di questa stessa norma. |
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ETSI |
EN 302 326-2 V1.2.2 Sistemi radio fissi; Apparati ed antenne per sistemi multi-punto; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva R&TTE per i sistemi digitali multi-punto |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 340 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra satellite a bordo di Natanti (ESVs) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz collocate nel Servizio di satellite Fisso (FSS) |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 372 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); apparecchiature di sondaggio radar a livello in contenitori (TLPR) che operano nei campi di frequenza da 4,5 GHz a 7 GHz, da 8 GHz a 10,6 GHz, da 24,05 GHz a 27 GHz, da 57 GHz a 64 GHz, da 75 GHz a 85 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 448 V2.1.1 |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 454 V2.1.1 Supporti meteorologici. Radiosonde da utilizzare nel campo di frequenze da 1 668,4 MHz a 1 690 MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
15.12.2017 |
EN 302 454-2 V1.2.1 Nota 2.1 |
31.5.2018 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
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ETSI |
EN 302 454 V2.2.1 Aiuti Meteorologici (Aiuti Met). Radio- sonde da utilizzare nell’intervallo di frequenza da 1 668,4 MHz a1 690 MHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
14.9.2018 |
EN 302 454 V2.1.1 Nota 2.1 |
31.5.2019 |
Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 480 V2.1.2 Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
10.3.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è ritirata dal 29.09.2023
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 29.09.2023
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ETSI |
EN 302 480 V2.2.1 Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 502 V2.1.1 Accesso ai sistemi wireless (WAS). Sistemi fissi di trasmissione dati a larga banda 5,8 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
12.5.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
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ETSI |
EN 302 510-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiatura radiofonica nel- la gamma di frequenza 30 MHz -37,5 MHz per accessori ed dispositivi medici impiantabili attivi a membrana a bassissima potenza; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 536-2 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparecchiature radio operanti nella banda di frequenza tra 315 kHz e 600 kHz; parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 537 V2.1.1 Servizio dati medicali a bassissima potenza (MEDS); Sistemi che operano nell’intervallo di frequenza da 401 MHz a 402 MHz e da 405 MHz a 406 MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 561 V2.1.1 Servizio mobile terrestre; apparecchia- tura radio ad inviluppo di modulazione costante o non costante che opera su canale a lunghezza di banda di 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz on 150 kHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 567 V1.2.1 Reti di accesso radio a larga banda (BRAN); Sistemi Multi Gigabit WAS/ RLAN a 60 GHz; Norme armonizzate EN soddisfacenti i requisiti dell’artico- lo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è ritirata dal 29.09.2023 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 29.09.2023
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La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 567 V2.2.1 Apparecchiature radio multi gigabit/s operanti nella banda di frequenza di 60 GHz |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 571 V2.1.1 Sistemi di trasporto intelligenti (ITS); Apparecchi di radiocomunicazioni che operano nella bande di frequenza da 5 855 MHz a 5 925 MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 574-1 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Satelllite (MES) per MMS che operano nella banda di frequenza da 2 GHz; parte 1: Componenti a terra complementari (CGC) per sistemi a banda larga |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 574-2 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Satellite (MES) per MMS che operano nella banda di frequenza da 2 GHz; parte 2: apparecchi di utente (UE) per sistemi a banda larga |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 574-3 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Satellite (MES) per MMS che operano nella banda di frequenza da 1 980 MHz a 2 010 MHz; parte 3: apparecchi di utente (UE) per sistemi a banda stretta
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12.4.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 608 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e aspetti relativi allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparati radio per sistemi di trasmissione ferroviari Eurobalise; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 609 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiatura radio per sistemi ferroviari Euro loop; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è ritirata dal: 20.01.2023 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 20.01.2023
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EN 302 609 V2.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiature radio per sistemi di comunicazione Euroloop; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. |
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Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è pubblicata: 20.07.2021 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
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Avvertenza: ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE: - nella tabella 3, seconda riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 090 MHz" è da intendere come "27 090 MHz"; - nella tabella 3, terza riga, di detta norma armonizzata, il limite "29 100 MHz" è da intendere come "27 100 MHz". |
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ETSI |
EN 302 617 V2.3.1 Trasmettitori radio UHF, ricevitori basati a terra, per servizio mobile aero- nautico UHF utilizzanti la modulazione di ampiezza. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
14.9.2018 |
EN 302 617-2 V2.1.1 Nota 2.1 |
31.3.2019 |
Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 617-2 V2.1.1 Radiotrasmettitori, ricevitori, ricetrasmettitori UHF per uso terrestre, desti- nato a servizi UHF aereonautici mobili a modulazione di ampiezza; parte 2: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
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ETSI |
EN 302 686 V1.1.1 Sistema di Trasporto Intelligente (ITS); Equipaggiamenti di Radiocomunicazioni operanti nella banda di frequenze da 63 GHz a 64 GHz; Norma europea (EN) armonizzata rispondente ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 delle Direttive R&TTE. |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 729 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchiatura per radar di sondaggio a livello (LPR) che opera nei campi di frequenza da 6 GHz a 8,5 GHz, da 24,05 GHz a 26,5 GHz, da 57 GHz a 64 GHz, da 75 GHz a 85 GHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE |
12.5.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 752 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e Gestione dello Spettro Radio (ERM); Radar attivo a bersaglio rinforzato; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Ritirata dal 06.8.2021 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 858-2 V1.3.1 Compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar per l’automobile, operanti nella banda di frequenza da 24,05 GHz fino a 24,25 GHz oppure fino a 24,50 GHz; parte 2: Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
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ETSI |
EN 302 885 V2.1.1 Apparecchio radiotelefono portatile ad altissima frequenza (VHF) per servizio mobile marittimo con impugnatura integrata di classe D DSC che opera nelle bande VHF; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3. E 3.3 (g) della Direttiva 2014/ 53/UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2; Articolo 3 pa- ragrafo3,letterag) |
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ETSI |
EN 302 885 V2.2.2 Apparecchi per radiotelefoni portatili ad altissima frequenza (VHF) per servi- zio mobile marittimo che operano nelle bande VHF di classe H DSC. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE |
12.4.2017 |
EN 302 885 V2.1.1 Nota 2.1 |
31.12.2018 |
Articolo 3,paragra- fo 2; Articolo 3 pa- ragrafo3,letterag) |
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ETSI |
EN 302 885 V2.2.3 Apparecchi per radiotelefoni portatili ad altissima frequenza (VHF) per servi- zio mobile marittimo che operano nelle bande VHF di classe H DSC. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE |
12.5.2017 |
EN 302 885 V2.2.2 Nota 2.1 |
31.1.2019 |
Articolo 3,paragrafo 2; Articolo 3 paragrafo3,letterag) |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 961 V2.1.2 Segnale personale a rilevamento costante destinato ad essere utilizzato a frequenza di 121,5 Hz solo a scopo di ricerca e salvataggio; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 302 977 V2.1.1 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra Montate su Veicoli (VMES) che operano nelle bande di frequenza 11712/14 GHz |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 039 V2.1.2 Servizio mobile terrestre; specifica di un trasmettitore multicanale per Servizio PMR; Norma Armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 084 V2.1.1 Comunicazione dati terra aria VHF per sistemi terrestri estesi (GBAS). Caratteristiche tecniche e metodi di misura per apparecchiature terrestri; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 098 V2.1.1 Dispositivi marittimi di localizzazione personale a bassa Potenza Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Ritirata dal 06.8.2021 |
ETSI |
EN 303 098 V2.2.1 Dispositivi marittimi per localizzazione singola che utilizzano AIS. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
06.2.2020 |
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Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 132 V1.1.1 Segnali marittimi per localizzazione personale a bassa potenza VHF che utilizza la chiamata digitale selettiva (DSG). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 RLAN della Direttiva 2014/53/UE |
12.5.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è soppressa dal 4 aprile 2025
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ETSI |
EN 303 132 V2.1.1 Segnalatori di localizzazione personale VHF marittimi a bassa potenza che utilizzano la chiamata digitale selettiva (DSC Class M). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio e per le caratteristiche dei servizi di emergenza |
04.102.2023 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è pubblicata
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ETSI |
EN 303 135 V2.1.1 Compatibilità elettromagnetica e com- posizione delle spettro radio (ERM); Sorveglianza costiera, Servizio traffico a bordo di natanti e radar portuali (CS/ VTS/HR); Norma armonizzata che sod- disfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 203 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Area di sistemi di rete per apparati medici operanti nel campo di frequenza da 2 483,5 MHz a 2 500 MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
12.8.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 204 V2.1.2 Rete di dispositivi a corto raggio (SRD); Apparecchi radio destinati ad essere utilizzati nel campo di frequenza da 870 MHz a 876 MHz, con livelli di potenza fino a 500 mW; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è ritirata dal: 20.01.2023 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 20.01.2023
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EN 303 204 V3.1.1 Dispositivi fissi a corto raggio (SRD) in reti di dati; Apparecchiature radio da utilizzare nella banda di frequenza da 870 MHz a 876 MHz con estensione di livello di potenza fino a 500 mW e.r.p.; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio
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20.07.2021 |
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Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è pubblicata: 20.07.2021
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 213-5-1 V1.1.1 Sistema avanzato di guida e controllo del movimento in superficie (A-SMGCS); Parte 5: Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio per apparecchiature di multilaterazione (MLAT); Sottoparte 1: Riceventi e interrogatori. |
27.10.2020 |
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Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è pubblicata: 27.10.2020
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 213-5-1 V2.1.1 Sistemi di guida e controllo a movimento superficiale avanzato (A-SMGCS); parte 5: norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio per apparecchiature di multilaterazione (MLAT); Sotto parte 1: Risponditori/interrogatori |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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Avvertenza: la presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi alla potenza di trasmissione massima e non conferisce pertanto una presunzione di conformità con i suddetti requisiti. |
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ETSI |
EN 303 213-5-2 V1.1.1 Sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie (A-SMGCS). Parte 5: norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio per apparecchiature di multilaterazione (MLAT). Sottoparte 2: trasmettitori di riferimento e per veicoli |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 303 213-6-1 V2.1.1 Guida per il movimento di superficie e controllo di sistema (A-SMGCS); parte 6: Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE relativi ai sensori rada posizionati per il movimento di superficie; Sotto sezione 1: Sensori a banda X che utilizzano segnali pulsati e potenza di trasmissione fino a 100 kW |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è ritirata dal: 27.10.2021 |
ETSI |
EN 303 213-6-1 V3.1.1 Sistema avanzato di guida e controllo del movimento in superficie (A-SMGCS); Parte 6: Standard armonizzato per l'accesso allo spettro radio per sensori radar di movimento di superficie dispiegati; Sottoparte 1: sensori in banda X che utilizzano segnali pulsati e potenza di trasmissione fino a 100 kW |
27.10.2020 |
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Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è pubblicata con limitazioni: 27.10.2020 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
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Avviso: per quanto riguarda il punto 4.2.1.5 di questa norma armonizzata, la conformità di questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53 / UE alle apparecchiature che non combinano un " Sezione conica WR112 / R84 e guida d'onda WR90 / R100 ”come nella nota 1 della sezione 1 di questa norma armonizzata. La guida d'onda deve avere un percorso di trasmissione continuo senza ostacoli (imperturbabile / puro) e una lunghezza minima di 20 volte la lunghezza d'onda di taglio della guida d'onda in quella modalità operativa. |
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ETSI |
EN 303 258 V1.1.1 Applicazioni industriali wireless (WIA); Apparecchiature operanti nella banda di frequenza da 5 725 MHz a 5 875 MHz con livelli di potenza fino a 400 mW; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. |
20.07.2021 |
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Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è pubblicata: 20.07.2021 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
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Avvertenza: La conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE in caso di mancata applicazione degli opportuni metodi di prova al fine di dimostrare la conformità ai punti 4.2.8.2, 4.2.9.3 e 4.2.10.3 della presente norma armonizzata. |
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ETSI |
EN 303 276 V1.1.1 Trasmissioni radio marittime che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
15.12.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è ritirata dal: 20.01.2023 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 20.01.2023
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ETSI |
EN 303 276 V1.2.1 Trasmissioni radio marittime a banda larga che operano nelle bande di frequenza da 5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e installazioni off-shore utilizzate in attività coordinate. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
20.07.2021 |
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Con Dec. Es. (UE) 2021/1196 la norma è pubblicata: 20.07.2021
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 363-2 V1.1.1 Sensori radar di sorveglianza per il controllo del traffico aereo; Radar di sorveglianza secondaria (SSR); Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 2: Monitor in campo lontano (FFM) |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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ETSI |
EN 303 339 V1.1.1 Comunicazioni Dirette Aria - Terra a banda larga; Apparecchiatura che opera nelle bande di frequenza da 1 900 MHz a 1 920 MHz e da 5 855 MHz a 5 875 MHz; antenne a caratteristica fissa; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è ritirata dal: 27.04.2021 |
ETSI |
EN 303 340 V1.1.2 Ricevitore televisivo digitale per segnali TV terrestri; Norma armonizzata che copre requisiti essenziali dell’Artico- lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
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ETSI |
EN 303 345-2 V1.1.1 Ricevitori del suono di trasmissione; Parte 2: servizio audio di trasmissione AM; Standard armonizzato per l'accesso allo spettro radio |
27.10.2020 |
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Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è pubblicata con limitazioni: 27.10.2020 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024
|
Avviso: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53 / UE per quanto riguarda le emissioni indesiderate del ricevitore nel settore spurio. |
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ETSI |
EN 303 345-2 V1.2.1 Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 2: servizio di radiodiffusione sonora AM. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
10.11.2022 |
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Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per quanto riguarda le emissioni indesiderate nel dominio spurio se, applicando il punto 4.4.3 della norma, sono effettuate prove discrezionali o non sono effettuate prove al fine di misurare il livello di emissioni nel dominio spurio. |
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ETSI |
EN 303 345-3 V1.1.1 Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 3: servizio di radiodiffusione sonora FM |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 345-4 V1.1.1 Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 4: servizio di radiodiffusione sonora DAB |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 345-5 V1.1.1 Ricevitori del suono di trasmissione; Parte 5: servizio audio di trasmissione DRM; Standard armonizzato per l'accesso allo spettro radio
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27.10.2020 |
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Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è pubblicata con limitazioni: 27.10.2020 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024
|
Avviso: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53 / UE per quanto riguarda le emissioni indesiderate del ricevitore nel settore spurio. |
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ETSI |
EN 303 345-5 V1.2.1 Ricevitori di radiodiffusione sonora. Parte 5: servizio di radiodiffusione sonora DRM. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
10.11.2022 |
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Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per quanto riguarda le emissioni indesiderate nel dominio spurio se, applicando il punto 4.4.3 della norma, sono effettuate prove discrezionali o non sono effettuate prove al fine di misurare il livello di emissioni nel dominio spurio. |
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ETSI |
EN 303 347-1 V2.1.1 Radar meteorologici. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: sensori radar meteorologici operanti nella banda di frequenza da 2 700 MHz a 2 900 MHz (banda S) |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 303 347-2 V2.1.1 Radar meteorologici. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 2: sensori radar meteorologici operanti nella banda di frequenza da 5 250 MHz a 5 850 MHz (banda C) |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 303 347-3 V2.1.1 Radar meteorologici. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 3: sensori radar meteorologici operanti nella banda di frequenza da 9 300 MHz a 9 500 MHz (banda X) |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 303 348 V1.2.1 Driver per sistemi di amplificazione a induzione magnetica fino a 45 ampère nella banda di frequenza da 10 Hz a 9 kHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 354 V1.1.1 Amplificatori e antenne attive per la ricezione di trasmissioni TV negli edifici residenziali; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE |
12.5.2017 |
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Articolo 3,paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 363-1 V1.1.1 Sensori radar di sorveglianza per il controllo del traffico aereo. Radar secondari di sorveglianza (SSR). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: interrogatore SSR |
10.11.2022 |
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ETSI |
EN 303 364-2 V1.1.1 Radar primari di sorveglianza (PSR). Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 2: sensori PSR di controllo del traffico aereo (ATC) operanti nella banda di frequenza da 2 700 MHz a 3 100 MHz (banda S) |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza: per quanto riguarda i punti 4.2.1.4 e 5.3.1.5 di questa norma armonizzata, la conformità alla norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature che non utilizzano guide d’onda WR284/WG10/R32 per il trasferimento di potenza tra il trasmettitore e l’antenna. |
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ETSI |
EN 303 364-3 V1.1.1 Primary Surveillance Radar (PSR); Standard armonizzato per l'accesso allo spettro radio; Parte 3: sensori PSR per il controllo del traffico aereo (ATC) che operano nella banda di frequenza da 8500 MHz a 10000 MHz (banda X)
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27.10.2020 |
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Con Dec. Es. (UE) 2020/1562 la norma è pubblicata con limitazioni: 27.10.2020 Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022
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Avviso: per quanto riguarda il punto 4.2.1.4 di questa norma armonizzata, la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53 / UE alle apparecchiature che non combinano un " Sezione conica WR112 / R84 e guida d'onda WR90 / R100 "come nella nota 1 della sezione 1 di questa norma armonizzata. La guida d'onda deve avere un percorso di trasmissione continuo non ostruito (imperturbabile / puro) e una lunghezza minima di 20 volte la lunghezza d'onda di taglio della guida d'onda in quella modalità operativa. |
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ETSI |
EN 303 372-1 V1.1.1 Sistemi e Stazioni Satellite Terra; Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE; parte 1: Unità ricevente esterna nella banda di frequenza da 10,7 GHz a 12,75 GHz |
13.1.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024
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ETSI |
EN 303 372-1 V1.2.1 Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite. Parte 1: unità ricevente esterna nella banda di frequenza da 10,7 GHz a 12,75 GHz |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicata la seguente frase del punto 4.3.5 di questa stessa norma: “Il presente requisito non si applica se l’unità ricevente esterna è progettata per una specifica rete satellitare che utilizza entrambe le polarizzazioni” |
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ETSI |
EN 303 372-2 V1.1.1 Sistemi e Stazioni Satellite Terra; Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE; parte 2: Unità interna |
9.9.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024
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ETSI |
EN 303 372-2 V1.2.1 Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES) Apparecchi radiotrasmettitori di ricezione da satellite. Parte 2: unità interna |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 402 V2.1.2 Trasmettitori e ricevitori marittimi mobili per l’uso nelle bande in MF e HF. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE |
13.10.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2; Articolo 3 pa- ragrafo3,letterag) |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 406 V1.1.1 Dispositivo a corto raggio (SRD); Ap- parecchiatura per allarmi sociali che operano nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Norma armo- nizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 53/UE |
12.4.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 413 V1.1.1 Stazioni Satellitari a Terra e Sistemi (SES); Ricevitori per il sistema globale di navigazione (GNSS); Apparecchi radio che operano nella banda di frequenza da 1 164 MHz a 1 300 MHz e da 1 559 MHz a 1 610 MHz. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti- va 2014/53/UE |
15.12.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 la norma è ritirata dal 10.05.2024
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ETSI |
EN 303 413 V1.2.1 Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Ricevitori per il sistema globale di navigazione (GNSS). Apparecchiature radio che operano nelle bande di frequenza da 1 164 MHz a 1 300 MHz e da 1 559 MHz a 1 610 MHz |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 520 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD). Dispositivi medicali wireless per capsule endoscopiche che operano nell’intervallo di frequenza da 430 MHz a 440 MHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
14.9.2018 |
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Articolo 3, paragrafo 2 |
Ritirata dal 06.8.2021 |
Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni: - per quanto riguarda l’allegato B, punto B.1: «The manufacturer and test laboratory may agree on alternative suitable implementation of human torso simulator, which shall be then fully described in the test report» (Il fabbricante e il laboratorio di prova possono concordare una realizzazione idonea alternativa del simulatore di torso umano, che deve essere poi descritta dettagliatamente nel verbale di prova); - per quanto riguarda l’allegato C, punto C.1: «Alternatively, the manufacturer and test laboratory may agree to use a Semi-Anechoic Room, the setup of which shall be then fully described in the test report» (In alternativa, il fabbricante e il laboratorio di prova possono concordare l’utilizzo di una camera semianecoica, la cui configurazione deve essere poi descritta dettagliatamente nel verbale di prova). Avvertenza: la temperatura di cui all’allegato B, punto B.2, deve riflettere l’uso previsto. Dec. es. (UE) 2020/167 |
||||||
ETSI |
EN 303 520 V1.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD). Dispositivi medicali wireless per capsule endoscopiche che operano nell’intervallo di frequenza da 430 MHz a 440 MHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio
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10.11.2022 |
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Avvertenza 1: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni: |
||||||
ETSI |
EN 303 609 V12.5.1 Ripetitori GSM; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali del- l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ UE |
13.1.2017 |
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Articolo 3, paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 661 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD); Radar di terra ad apertura sintetica (GBSAR) nella gamma di frequenze da 17,1 GHz a 17,3 GHz e Radar di terra ad apertura sintetica ad alta definizione (HD-GBSAR) nella gamma di frequenze da 76 GHz a 77 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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ETSI |
EN 303 687 V1.1.1 6 GHz WAS/RLAN; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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Avvertenza 1: la presente norma armonizzata non tratta in misura sufficiente i dispositivi a banda stretta, quali definiti al punto 3.1, e non conferisce pertanto una presunzione di conformità per tali dispositivi. Avvertenza 2: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, se si applica il punto B.7.2. |
||||||
ETSI |
EN 303 753 V1.1.1 Sistemi di trasmissione dati a banda larga (WDTS) per apparecchiature radio mobili e fisse operanti nella banda 57 - 71 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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ETSI |
EN 303 758 V1.1.1 Apparecchiature radio TETRA che utilizzano la modulazione di inviluppo non costante e operano su canale a lunghezza di banda di 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz o 150 kHz |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 978 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra su Piattaforme Mobili (ESOMP) che trasmettono verso satelliti in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5 GHz a 30 GHz |
11.11.2016 |
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Articolo 3, paragrafo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 979 V2.1.2 Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di Terra su Piattaforme Mobili (ESOMP) che trasmettono verso satellite in orbita geostazionaria, che operano nelle bande di frequenza da 27,5 GHz a 29,1 GHz e da 29,5 GHz a 30,0 GHz |
11.11.2016 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
ETSI |
EN 303 980 V1.2.1 Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (NEST) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è soppressa dal 4 aprile 2025
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Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 6.1.1, seconda frase, di questa stessa norma. |
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ETSI |
EN 303 980 V1.3.1 Stazioni e Sistemi di terra via Satellite (SES); Stazioni terrestri fisse e mobili che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (NEST) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
04.10.2023 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è pubblicata
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ETSI |
EN 303 981 V1.2.1 Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES). Stazioni di terra a banda larga fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (WBES) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz |
29.03.2022 |
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Con Dec.di es. (UE) 2022/498 la norma è pubblicata Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è soppressa dal 4 aprile 2025
|
Avvertenza: la conformità a questa norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se viene applicato il punto 6.1.1, seconda frase, di questa stessa norma. |
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ETSI |
EN 303 981 V1.3.1 Stazioni e sistemi satellitari terrestri (SES); Stazioni terrestri a banda larga fisse e in movimento che comunicano con sistemi satellitari non geostazionari (WBES) nelle bande di frequenza da 11 GHz a 14 GHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio |
04.10.2023 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2023/2392 la norma è pubblicata
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ETSI |
EN 304 220-1 V1.2.1 Trasmissione dati a banda larga SRD operante nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 1: Dispositivi di trasmissione dati a banda larga: punti di accesso alla rete operanti in bande designate |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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ETSI |
EN 304 220-2 V1.2.1 Trasmissione dati a banda larga SRD operante nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio; parte 2: Dispositivi di trasmissione dati a banda larga: nodi terminali operanti in bande designate |
15.05.2025 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2025/893
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ETSI |
EN 305 550-2 V1.2.1 Compatibilità elettromagnetica e problematiche di spettro radio (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparecchiatura radio da usare nella gamma di frequenza da 40 GHz a 246 GHz; parte 2: Norma europea armonizzata relativa ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE |
8.6.2017 |
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Articolo 3,paragra- fo 2 |
Dec. di esec. (UE) 2022/2191 norma ripubblicata in GU: 10.11.2022 |
La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità con i suddetti parametri. |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
__________
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Telefono: +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
(2) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31.
Collegati:
Vedi la nuova sezione 2019/2025 "Norme armonizzate click"
NFPA 79 Industrial Machinery
NFPA 79 Industrial Machinery
In allegato preview:
- Ed. 2021
- Ed. 2018
NFPA 79 è lo standard elettrico americano per Macchine Industriali, Edizione 2018
NFPA 79 fornisce garanzie per i macchinari industriali per proteggere operatori, attrezzature, strutture e lavori in corso da incendi e rischi elettrici.
Ed. 2021
Per allinearsi al NEC® odierno, l'edizione 2021 di NFPA 79, Electrical Standard for Industrial Machinery, contiene aggiornamenti critici al punto di riferimento globale per la sicurezza dei macchinari industriali.
Per aiutare a prevenire incidenti elettrici e arresti imprevisti che potrebbero causare lesioni, danni o perdite, preparatevi con l'ultima edizione di NFPA 79, Electrical Standard for Industrial Machinery. Questo indispensabile compagno sia del National Electrical Code® (NEC) che dell'NFPA 70E®, Standard for Electrical Safety in the Workplace®, è stato recentemente aggiornato per far fronte alle nuove tecnologie e ai loro effetti sulla sicurezza elettrica. Laddove è necessaria una protezione essenziale per operatori, attrezzature, strutture e lavori in corso, lo specifica NFPA 79. La conformità è fondamentale per ridurre i rischi. L'edizione 2021 include aggiornamenti per i requisiti che si occupano dell'intera gamma di apparecchiature, dalle presse a trapano monomotore ai complessi sistemi di produzione automatizzati. Gli aggiornamenti risolvono le preoccupazioni del settore e le principali modifiche ai codici e agli standard associati, inclusi i seguenti:
- I requisiti relativi ai mezzi di disconnessione del circuito di alimentazione, all'accesso, alle operazioni e ai contrassegni sono migliorati.
- La compatibilità elettromagnetica (EMC) che coinvolge i transitori è stata rivista.
- I requisiti sull'accesso e l'interblocco dell'armadio sono stati modificati.
- Le limitazioni di tensione e le capacità di reiezione per le spine di collegamento nei sistemi di protezione a bassissima tensione (PELV) sono state riviste.
- La lingua che richiede i dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) è stata aggiornata.
- L'eccezione relativa al monitoraggio dell'isolamento per i circuiti di classe 2 è stata modificata.
- Aggiornati i requisiti di messa a terra del sistema di controllo.
- I dispositivi di arresto di emergenza devono ora essere elencati.
- Aggiornati i requisiti per i conduttori e le apparecchiature fornite dalle apparecchiature di conversione di potenza.
- Riferimenti a 50 volt rms ca e 60 volt cc rivisti per chiarezza e coerenza.
______
Ed. 2018
In linea con l'attuale NEC®, l'edizione 2018 di NFPA 79 presenta aggiornamenti critici al benchmark globale per la sicurezza dei macchinari industriali.
Questa edizione presenta i più recenti requisiti per l'intera gamma di attrezzature: dalle trapani a motore singolo ai complessi sistemi di produzione automatizzati. Gli aggiornamenti risolvono le preoccupazioni del settore e le principali modifiche agli Standard associati.
- Per correlarsi con il NEC, "600 volt" è sostituito da "1000 volt".
- Le definizioni riviste e nuove riflettono la terminologia attualmente in uso e le modifiche in tutto lo standard si allineano a queste definizioni.
- Il nuovo titolo del capitolo 5: Disconnessione dei mezzi chiarisce che questo capitolo copre tutte le terminazioni dei conduttori del circuito di alimentazione sulla macchina.
- Un nuovo requisito specifica che i principali mezzi di disconnessione devono essere contrassegnati come "disconnessione del circuito di alimentazione della macchina" se forniscono più mezzi di disconnessione sulla macchina.
- La nuova eccezione n. Da 2 a 5.3.1.3 stabilisce che i mezzi di disconnessione del circuito di alimentazione della macchina possono essere montati esternamente fino a una distanza di 6 m (20 piedi).
- Una revisione consente agli azionamenti a velocità regolabile contrassegnati "idonei per la protezione del conduttore di uscita" di avere il valore nominale del dispositivo di protezione da cortocircuito (SCPD) determinato dalla corrente di ingresso nominale dell'azionamento.
- Per correlarsi con il NEC, un requisito aggiuntivo nella Sezione 7.8.1 richiede un dispositivo di protezione da sovratensione (SPD).
- Il titolo del capitolo 8 è stato modificato per includere "Bonding".
- Le revisioni al capitolo 8 chiariscono il collegamento del conduttore di terra al conduttore di terra dell'apparecchiatura; e che tutte le parti del percorso della corrente di guasto a terra efficace devono essere in grado di resistere al massimo stress termico e meccanico che può essere causato dalle correnti di guasto.
- Le revisioni nel capitolo 11 chiariscono le particolari condizioni dello spazio di lavoro delle macchine industriali e delle macchine utensili.
Tutte le parti interessate hanno bisogno dell'NFPA 79 per aiutare a mitigare i rischi elettrici che coinvolgono macchinari industriali.
L'ultima edizione di NFPA 79 è essenziale per responsabili della sicurezza, progettisti elettrici, ingegneri, installatori, proprietari, AHJ e produttori di macchinari industriali.
NFPA
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[box-note]Export Macchinari e Prodotti tecnici in America del Nord
Quadri elettrici di comando norme americane UL[/box-note]
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Chiarimento MATTM 7724 del 28.03.2013
Chiarimento MATTM 7724 del 28.03.2013
OGGETTO: Quesito in merito all'applicabilità delle norme ISO 3744:1995 e ISO 3744:2010 nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 262/2002.
Si fa riferimento alla nota inviata da codesto Istituto con protocollo Nr. 0005297 del 05/02/2013 ed acquisita con protocollo DVA-2013-0003181 del 06/02/2013, con la quale veniva chiesto "un parere scritto in merito al corretto riferimento normativo da assumere, relativamente alle norme EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3744:2010 nell"ambito delle certificazioni inerenti la Direttiva 2000/14/CE recepita con D.Lgs. 262/2002".
In particolare, viene riportato sul quesito che "la G.U.C.E. C 350 del 15/11/2012 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) (2012/C 350/01), fa riferimento alla pubblicazione di una serie di norme armonizzate, tra le quali la norma EN ISO 3744:1995 risulta essere stata sostituita dalla EN ISO 3744:2010".
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2002. n. 262 disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente. Esso si applica alle macchine ed alle attrezzature individuate e definite nel decreto stesso.
Sia nel testo relativo alla Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto sia nel Decreto Legislativo 4 settembre 2002. n. 262, di attuazione della suddetta Direttiva, viene fatto esplicito riferimento alla norma EN ISO 3744:1995 per la determinazione del livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 e all'allegato I del decreto.
...
Vista la relazione strettamente biunivoca tra metodo di prova e valore misurato della potenza sonora, non è possibile adottare un meccanismo analogo a quello della Direttiva 2006/42/CE con norme armonizzate, ma tutte le norme citate nella Direttiva sono obbligatorie solo ed esclusivamente nella forma citata nella Direttiva stessa e modificabili solo tramite emendamento della Direttiva.
È evidente che in riferimento al metodo di modifica delle norme ISO o CEN, che non prevede nessun tipo di controllo del mantenimento del livello di severità fissato dai colegislatori con la Direttiva 2000/14/CE, qualunque adeguamento automatico delle norme alla loro evoluzione vanificherebbe gli obbiettivi della Direttiva. Da tutto quanto sopra consegue che l'unica opzione possibile per verificare la conformità ai requisiti della Direttiva 2000/14/CE è l'utilizzo esclusivo delle norme citate in modo datato.
...
segue in allegato
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine: Consultazione online[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Chiarimento MATTM 7724 del 28.03.2013.pdf MATTM 2013 |
976 kB | 4 |
Emissione acustica ambientale macchine: dati ISPRA
Emissione acustica ambientale delle macchine (Direttiva OND): dati ISPRA 2011/2016
ID 10009 | 01.02.2020
Documenti allegato con dati e grafici relativi alle attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui alla Direttiva 2000/14/CE e attuazione D.Lgs n. 262 del 4 settembre 2002 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, attività di controllo prevista dall'Art. 4 del D.Lgs n. 262 del 4 settembre 2002 con la procedura di cui al Decreto 4 ottobre 2011.
Il D.Lgs 262/2002 "Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" all'Art. 4 prevede attività di controllo sul mercato.
[box-info]D.Lgs n. 262 del 4 settembre 200
Art. 4 (Controllo sul mercato)
1. L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'Allegato I connessa all'applicazione del presente decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attività di cui al comma 1.[/box-info]
Con il DM 4/10/2011 è definita la procedura che gli ispettori ambientali di ISPRA devono utilizzare presso le aziende per verificare la conformità delle macchine OND.
[box-note]Decreto 4 ottobre 2011
“Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”
...
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l’espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature defi nite all’allegato I – Parte A del decreto legislativo n. 262/2002, di seguito chiamate macchine.
Art. 2. Controllo sul mercato
1. Il controllo sul mercato consiste nel verifi care che l’azienda responsabile dell’immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice, abbia ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs 262/2002.
2. Il controllo sul mercato si effettua su macchine complete per l’uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso prima del primo utilizzo.
3. Il controllo sul mercato è svolto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fi ne si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in ottemperanza all’art.
4, comma 1, del D.Lgs 262/2002.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare designa il responsabile del controllo sul mercato che predispone entro il 31 marzo un report su base annuale con i risultati dell’attività svolta e defi nisce gli obiettivi strategici per l’annualità successiva.
5. Gli ispettori ambientali, individuati da ISPRA su richiesta del responsabile del controllo sul mercato, si attengono alle disposizioni fissate nel decreto n. 33 del 13 dicembre 2007 del Commissario Straordinario di APAT, nonché a tutti gli atti successivamente emanati da ISPRA per la regolamentazione delle ispezioni ambientali, fatte salve le prescrizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento ai contenuti dell’allegato II.
...[/box-note]
I dati riportati sono elaborazioni in tempo reale dei dati presenti in una banca-dati esistente presso il Servizio "Agenti Fisici" di ISPRA.
Collegati
[box-note]Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2005/88/CE
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)
Decreto 4 ottobre 2011
Evaluation and impact assessment of Directive 2000/14/EC (OND)
Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione[/box-note]
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Direttiva OND Emissione acustica ambientale macchine - Dati ISPRA Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
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RAPEX Report 04 del 24/01/2020 N. 1 A12/00089/20 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 04 del 24/01/2020 N. 1 A12/00089/19 Slovenia
Approfondimento tecnico: Anello
Il prodotto, di marca Guess, modello UBR28015-56, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto presenta un rischio chimico a causa della migrazione del nichel (valore misurato 185 µg/cm2/settimana). Il nichel è un forte sensibilizzante e provoca reazioni allergiche se presente in articoli che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. Nickel
N. CAS 7440-02-0
N. CE 231-111-4 e suoi composti
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/ cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 04 del 24_01_2020 N. 1 A12_00089_20 Slovenia .pdf Anello |
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Decreto 4 dicembre 2019 Disciplina dispositivi segnaletici veicoli
Decreto 4 dicembre 2019 Disciplina dispositivi segnaletici veicoli
Decreto 4 dicembre 2019 Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli.
(GU Serie Generale n.19 del 24-01-2020)
______
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»;
Visto l’art. 164, comma 6 del Codice della strada e l’art. 361 del Regolamento, che prevede l’obbligo di apporre pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio;
Considerato che il regolamento (UE) n. 305/2011 è entrato in vigore il 1° luglio 2013 e che ha introdotto l’obbligo di predispone dichiarazioni di prestazioni di prodotto, secondo i prospetti indicati dalle norme armonizzate;
Vista la norma armonizzata EN 12899-1 «Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: segnali permanenti» rientrante nell’ambito nel regolamento (UE) n. 305/2011;
Visto l’obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre sui veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice della strada e dal Regolamento;
Considerato che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui veicoli, in termini di prestazioni e caratteristiche, sono da ritenersi del tutto analoghi a quelli della segnaletica verticale permanente ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;
Decreta:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Alle disposizioni, relative all’omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall’art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici di cui al comma 1, devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto.
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. I dispositivi segnaletici di cui all’art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell’omologazione ai sensi dell’art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e già in uso, conservano la loro validità.
2. I dispositivi segnaletici di cui all’art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell’omologazione ai sensi dell’art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020.
3. I dispositivi segnaletici di cui all’art. 1, comma 1, già provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validità.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all’art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto.
____
Schema disposizioni transitorie e finali
...
[panel]
Art. 45. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalita' di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizionI delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonche' a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada puo' intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo. 6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734.
8. La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresi', stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 868 a € 3.471. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. 9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 827 a € 3.312. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
Art. 192 (Art. 45 Cod. Str.) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Omologazione ed approvazione)
1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento e' prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilita' e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. ((Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato e' tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.
5. La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida solo a nome del richiedente e non e' trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilita' del prodotto commercializzato sulla conformita' al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico)
1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremita' della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.
2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.
3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192.[/panel]
...
Collegati:
[box-note]Dichiarazione di Prestazione DoP - Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT 2019
Decreto ministeriale 5373 del 07.09.2017
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495[/box-note]
RAPEX Report 03 del 17/01/2020 N. 40 A12/00004/19 Polonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 03 del 17/01/2020 N. 3 A12/00004/19 Polonia
Approfondimento tecnico: Pittura per dipingere con le dita
Il prodotto, di marca Hipo, art. n. H6781, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
Le pitture contengono una quantità eccessiva di 5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)- One, 2-metilisotiazolin3(2H)-one, 1,2-benzisotiazol3(2H)-one (valori misurati fino a 36 mg/kg, 29,1 mg/kg e 34,1 mg/kg rispettivamente). Queste sostanze possono causare irritazione agli occhi e alla pelle, possono provocare ustioni e sono tossiche.
Direttiva 2009/48/CE
Appendice C
Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2
5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)- One,2-metilisotiazolin3(2H)-one
Numero CAS: 26172-55-4
Valore limite: 0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
2-metilisotiazolin3(2H)-one
Numero CAS: 2682-20-4
Valore limite: 0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
1,2-benzisotiazol3(2H)-one
Numero CAS: 2634-33-5
Valore limite: 5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005
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RAPEX Report 03 del 17_01_2020 N. 40 A12_00004_19 Polonia .pdf Pittura per dipingere con le dita |
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Draft standardisation | Regulation (EU) 2019/424
Draft standardisation | Regulation (EU) 2019/424
Draft standardisation request to the European standardisation organisations in support of Commission Regulation (EU) 2019/424 of 15 March 2019 laying down ecodesign requirements for servers and data storage products pursuant to Directive 2009/125/EC
Il regolamento (UE) 2019/424 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce requisiti di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di server e prodotti di archiviazione dati. I requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare i requisiti di consumo e di efficienza delle risorse per server e archiviazione dei dati prodotti in tutta l'Unione, affinché il mercato interno funzioni meglio e per migliorare le prestazioni ambientali di tali prodotti.
In conformità all'allegato III del regolamento (UE) 2019/424, ai fini di conformità e verifica della conformità ai requisiti applicabili di questo regolamento, le misure e i calcoli devono essere effettuati utilizzando norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Unione Europea, o usando altri metodi affidabili, precisi e riproducibili.
Le norme armonizzate volontarie dovrebbero contribuire a garantire un elevato livello ambientale prestazioni dei server e dei prodotti di archiviazione dei dati in tutta l'Unione e quindi contribuire alla libera circolazione di tali prodotti nell'Unione. Dato che tali standard sono neutrali dal punto di vista tecnologico e basati sulle prestazioni, contribuiscono anche a garantire la parità condizioni di concorrenza tra gli operatori economici interessati che si occupano di server e prodotti per l'archiviazione dei dati, in particolare le piccole e medie imprese.
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Article 1 Requested standardisation activities
The European Committee for Standardisation (CEN), the European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec) and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) are requested to draft the new harmonised standards listed in Table of Annex I to this Decision and to revise EN 303470 v1.1.1 standard in support of Regulation (EU) 2019/424.
The standards referred to in the first paragraph shall meet the requirements set out in Annex II.
Article 2 Work programme
CEN, Cenelec and ETSI shall prepare joint work programmes indicating all the standards referred to in the first paragraph of Article 1, the responsible technical bodies and a timetable for the execution of the requested standardisation activities in line with the deadlines set out in Annex I. CEN, Cenelec and ETSI shall submit the joint work programme to the Commission by [insert date – 6 weeks after notification of this Decision by the Commission] and provide it with access to an overall project plan.
CEN, Cenelec and ETSI shall inform the Commission of any amendments to the joint work programme.
Article 3 Reporting
1. CEN, Cenelec and ETSI shall report annually to the Commission on the execution of the request referred to in Article 1 indicating the progress made in implementation of the work programme referenced to in Article 2.
2. They shall submit the first annual joint report to the Commission by [insert date – 12 months after notification of this Decision by the Commission].
3. CEN, Cenelec and ETSI shall provide the Commission with the joint final report by [insert date – last day of the 27th month after notification of this Decision by the Commission].
4. Without prejudice to the reporting obligations set out in paragraphs 1 to 3, CEN, Cenelec and ETSI shall promptly report to the Commission any major concerns relating to the scope of the request referred to in Article 1 and the deadlines set out in Annex I.
Article 4 Harmonised standards
CEN, Cenelec and ETSI shall include in each harmonised standard a clear and precise description of the relationship between its content and the corresponding Ecodesign requirements set out in Annex II of Regulation (EU) 2019/424 that it aims to cover. Each harmonised standard developed on the basis of the request referred to in Article 1 of this Decision shall refer to this Decision.
CEN, Cenelec and ETSI shall include in each revised standard information on significant changes that were introduced in that standard.
CEN, Cenelec and ETSI shall provide the Commission with the titles of the requested harmonised standards in all the official languages of the Union.
Article 5 Validity of the standardisation request
If CEN or Cenelec or ETSI do not accept the request referred to in Article 1 within a month of receiving it, the request may not constitute a basis for the standardisation activities referred to in that Article.
This Decision shall expire on [insert date – last day of the 28th month after notification of this Decision by the Commission].
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2019/424
Direttiva 2009/125/CE
Regolamento (UE) N. 617/2013[/box-note]
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Draft standardisation Regulation EU 2019 424.pdf |
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Dichiarazione UE di Conformità | Direttiva SPV
Dichiarazione UE di Conformità | Direttiva SPV / Update 2023: SPVD ADCO EU declaration of conformity template
ID 9918 | 15.01.2023
Modello di Dichiarazione UE di Conformità Recipienti semplici a pressione SPV in accordo con l'allegato IV della Direttiva 2014/29/UE.
[box-note]Update 15.01.2023
Inserito:
SPVD ADCO EU declaration of conformity template (EN)[/box-note]
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. (GU L 96/45 del 29.3.2014)
Art. 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione («recipienti») fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:
a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;
b) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
c) il recipiente è costituito alternativamente dai seguenti elementi:
i) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l’esterno e/o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;
ii) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
d) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10 000 bar × l;
e) la temperatura minima di esercizio non è inferiore a – 50 °C e la temperatura massima di esercizio non è superiore a 300 °C per l’acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.
2. La presente direttiva non si applica:
a) ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emissione di radioattività;
b) ai recipienti appositamente previsti per l’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili;
c) agli estintori.
Art. 6 Obblighi dei fabbricanti
...
2) Per i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13. Per un recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l, qualora la conformità sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1.
I fabbricanti assicurano che i recipienti il cui prodotto PS × V è inferiore o pari a 50 bar × l rechino le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1.
3) I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato.
...
6) I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7) I fabbricanti garantiscono che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8) I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9) I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato
...
Articolo 14 Dichiarazione UE di conformità
1) La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.
2) La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il recipiente è immesso o messo a disposizione sul mercato.
3) Se al recipiente si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4) Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del recipiente ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva
Articolo 15 Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 16 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e delle iscrizioni
1) La marcatura CE e le iscrizioni di cui all’allegato III, punto 1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile.
2) La marcatura CE è apposta sul recipiente prima della sua immissione sul mercato.
3) La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4) La marcatura CE e il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
5) Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
...
ALLEGATO II PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
1. MODULO B: Esame «UE» del tipo (Modulo B)
2. MODULO C: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
2. MODULO C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale
2. MODULO C2: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
ALLEGATO III ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L’USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI
1. Marcatura CE e iscrizioni
1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l devono recare la marcatura CE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare almeno le iscrizioni seguenti:
a) pressione massima di esercizio (PS in bar);
b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C);
c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C);
d) capacità del recipiente (V in l);
e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;
f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.
1.3. Se è utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l’eventuale aggiunta di altri dati.
2. Istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti:
a) le informazioni previste al punto 1.2, a eccezione dell’identificazione di serie del recipiente o del lotto;
b) l’utilizzazione prevista del recipiente;
c) le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.
3. Definizioni e simboli
3.1. Definizioni
a) La pressione di progetto «P» è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti del recipiente soggette a pressione.
b) La pressione massima di esercizio «PS» è la pressione relativa massima che può essere esercitata in condizioni normali d’impiego del recipiente.
c) La temperatura minima di esercizio «Tmin» è la temperatura stabilizzata più bassa della parete del recipiente in condizioni normali d’impiego.
d) La temperatura massima di esercizio «Tmax» è la temperatura stabilizzata più elevata della parete del recipiente in condizioni normali d’impiego.
e) Il limite di elasticità «ReT» è il valore alla temperatura massima di esercizio Tmax:
i) del limite superiore di snervamento ReH, per un materiale che presenta un limite superiore e inferiore;
ii) del limite convenzionale di elasticità Rp0,2 dello 0,2 %; iii) del limite convenzionale di elasticità Rp1,0 dell’1 % per l’alluminio non legato.
f) Famiglie di recipienti: fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal prototipo soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2.1.1. e 2.1.2.) o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:
i) allorché il prototipo è costituito oltre che dai fondi, da una o più virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola;
ii) se il prototipo è costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole. Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante.
g) Un lotto di recipienti è costituito al massimo da 3 000 recipienti dello stesso modello.
h) Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi della presente direttiva qualora più recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione.
i) Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante dei materiali certifica che i prodotti consegnati sono conformi alle specifiche dell’ordine e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, in particolare per quanto concerne la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche, eseguite su prodotti recipienti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.
3.2. Simboli
A | allungamento dopo rottura (Lo = 5,65√So) | % |
A80 | mm allungamento dopo rottura (Lo = 80 mm) | % |
KCV | energia di rottura per flessione | J/cm2 |
P | pressione di progetto | Bar |
PS | pressione massima di esercizio | Bar |
Ph | pressione di prova idraulica o pneumatica | Bar |
Rp0,2 | limite convenzionale di elasticità dello 0,2 % | N/mm2 |
ReT | limite di elasticità alla massima temperatura di esercizio | N/mm2 |
ReH | limite superiore di snervamento | N/mm2 |
Rm | resistenza alla trazione | ìN/mm2 |
Rm, max | resistenza massima alla trazione | N/mm2 |
Rp1,0 | limite convenzionale di elasticità dell’1% | N/mm2 |
Tmax | temperatura massima di esercizio | °C |
Tmin | temperatura minima di esercizio | °C |
V | capacità del recipiente | L |
ALLEGATO IV
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Recipiente/modello di recipiente (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del recipiente che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l’identificazione del recipiente è possibile includere un’immagine):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
© Certifico S.r.l.
Rev. 1.0 2023 (Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE in vigore dal 21 Aprile 2016)
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 15.01.2023 | Aggiunta Versione EN Declaration of Conformity (DoC) Directive SPV Update Gennaio 2023 | Certifico Srl |
0.0 | 20.01.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva SPVD 2014/29/UE
Decreto Recipienti Semplici Pressione (SPV): Testo Coordinato 2016[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
SPVD ADCO EU declaration of conformity template EN 15.01.2023.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2023 |
2093 kB | 42 | |
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Dichiarazione UE di conformità SPV Rev. 0.0 2020.docx Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2020 |
29 kB | 66 |
Direttiva TPED Consolidato
Direttiva TPED Consolidato 2020
Ed 1.0 del 17.01.2020
In allegato Testo Disciplina normativa TPED: Direttiva 2010/35/UE e decreto attuazione IT D.Lgs 78/2012 in formato pdf riservato Abbonati.
Direttiva TPED | Direttiva 2010/35/UE - D.Lgs 78/2012
- Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE
(GU L 165/3 del 30.6.2010)
- Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
(GU 138 del 15 Giugno 2012)
_______
La direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.
[box-info]La direttiva si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
Non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.
Non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.[/box-info]
...
Edizione: 1.0
Data: Gennaio 2020
Ing. Marco Maccarelli
Copyright: Certifico S.r.l.
Collegati:
[box-note]Pacchi di bombole ADR | TPED
Cisterne ADR | TPED
Vademecum bombole Acetilene[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Direttiva TPED - Direttiva 2010 35 UE D.Lgs 78 2012 Ed. 1.0 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 2020 |
1930 kB | 130 |
RAPEX Report 02 del 10/01/2020 N. 10 A12/00076/19 Norvegia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 02 del 10/01/2020 N. 2 A12/00076/19 Norvegia
Approfondimento tecnico: Creme di bellezza
Il prodotto, di marca Golden Pearl, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme al Regolamento (CE) 1223/2009.
Il prodotto contiene mercurio (valore misurato: 3,3 mg/kg).
Il mercurio si accumula nel corpo e può danneggiare i reni, il cervello e il sistema nervoso. Inoltre, può influire sulla riproduzione e sul nascituro.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
n. 221 Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V
Numero CAS 7439-97-6
Numero CE 231-106-7
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
RAPEX Report 02 del 10_01_2020 N. 2 A12_00076_19 Norvegia.pdf Creme di bellezza |
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Pacchi di bombole ADR | TPED
Pacchi di bombole ADR | TPED / Update Rev. 2.0 Aprile 2024
ID 9688 | Rev. 3.0 del 10.04.2024 / Documento completo in allegato
Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | Norme tecniche.
Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza dei pacchi di bombole, rientranti in:
- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme tecniche specifiche.
[box-info]Rev. 3.0 del 10 Aprile 2024
- Aggiornamento ADR 2023
- Aggiornamento norme tecniche[/box-info]
Contenuto:
[box-note]Indice
Premessa
1. Pacchi di bombole
1.1 Definizione
1.2 Fabbricazione
1.3 Identificazione
2. Disposizioni TPED - Pacchi di bombole
2.1 Obblighi degli operatori economici
2.1.1 Obblighi dei fabbricanti
2.1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.1.3 Obblighi degli importatori
2.1.4 Obblighi dei distributori
2.1.5 Obblighi dei proprietari
2.1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
3. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
4. Marchio π
5. Prescrizioni ADR
5.1. Progettazione e costruzione
5.2 Equipaggiamento di servizio
5.3 Controlli e prove iniziali
5.4 Controlli e prove periodici
5.5 Prescrizioni applicabili ai costruttori
5.6 Prescrizioni applicabili agli organismi di controllo
5.7 Prescrizioni applicabili ai recipienti a pressione "UN"
6. Marcatura dei pacchi di bombole
7. Trasporto argon compresso[/box-note]
...
Excursus
La direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I della direttiva 2008/68/CE.
In particolare, l’ambito di applicazione riguarda:
[alert]1. di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
2. già in esercizio e recanti i marchi di conformità sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
3. già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità[/alert]
Figura 1 - Direttiva TPED - Pacchi di bombole
Normativa di riferimento
Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE
Norme tecniche
- UNI EN ISO 10961:2020 - Bombole per gas - Pacchi di bombole - Progettazione, fabbricazione, prove e controlli
- UNI EN ISO 13088:2021 - Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli
- UNI EN ISO 20475:2021 Bombole per gas - Fasci di bombole - Ispezione e prove periodiche
- UNI EN 13365:2005 - Bombole trasportabili per gas - Pacchi bombole per gas permanenti e liquefatti (escluso l'acetilene) - Controlli in occasione del riempimento
Pacchi di bombole
Definizione
Immagine 1 - Pacco di bombole
Cap. 1.2.1 ADR
[panel]Pacco di bombole, un recipiente a pressione comprendente un insieme di bombole o di involucri di bombole [ADR 2023], collegate tra loro con un tubo collettore e trasportate come un insieme indissociabile. Il contenuto totale in acqua non può superare 3000 l; per i pacchi destinati al trasporto di gas tossici della classe 2 (gruppi inizianti con la lettera T in conformità alla 2.2.2.1.3), questa capacità è ridotta a 1000 l..[/panel]
Un pacco di bombole è un assemblaggio portatile progettato per essere sollevato abitualmente; esso è costituito da un telaio e da due o più bombole collegate ad un collettore mediante valvole o raccordi in modo che le bombole siano riempite, trasportate e svuotate senza smontarle.
In particolare, esso è composto:
- da un telaio che ha il compito di trattenere tutti i componenti del pacco e proteggerli da eventuali danni come ad esempio vibrazioni, carichi di impatto o movimentazione di carichi che possono verificarsi durante il normale funzionamento e che potrebbero provocare delle perdite;
- da due o più bombole aventi tutte la stessa pressione di prova, idonee al tipo di gas da contenere e conformi alle norme relative alle singole bombole;
- da un collettore compatibile con il gas e la pressione per i quali il pacco è progettato;
- da valvole o raccordi utilizzati per collegare un collettore di un pacco alle sue singole bombole;
- da una valvola principale necessaria per le operazioni di riempimento o svuotamento del gas da un pacco.
Fabbricazione
Il pacco bombole deve essere fabbricato in conformità ai criteri di progettazione previsti dalla norma UNI EN ISO 10961:2020.
UNI EN ISO 10961:2020 Bombole per gas - Pacchi di bombole - Progettazione, fabbricazione, prove e controlli
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione, le prove e l’ispezione iniziale di un pacco di bombole trasportabili.
Essa è applicabile a pacchi di bombole contenenti gas compressi, liquefatti e loro miscele.
Essa è applicabile anche a pacchi di bombole per acetilene.
Per il soddisfacimento di questa condizione, il fabbricante del pacco deve:
[alert]- usare le procedure di saldatura in conformità alla norme riconosciute nel paese di fabbricazione, per esempio ISO 15607;
- avvalersi di saldatori approvati in conformità alle norme riconosciute nel paese di fabbricazione, per esempio ISO 96061;
- usare le procedure di saldatura in conformità alle norme riconosciute nel paese di fabbricazione, per esempio ISO 13134; e
- avvalersi di brasatori approvati in conformità alle norme riconosciute nel paese di fabbricazione, per esempio ISO 13133.[/alert]
Identificazione
I requisiti per l’etichettatura e la codifica del colore come definito nelle ISO 7225 e ISO 32 non sono applicabili ai cilindri di un pacco.
Tuttavia, le marcature sulle singole bombole possono essere oscurate. Pertanto, alcune informazioni che richiedono il controllo al momento del riempimento devono essere duplicate sull’esterno del pacco. Per i pacchi riempiti per peso con prodotti diversi dall’acetilene, non è necessario marcare la tara sulle bombole in conformità alla ISO 13769.
Etichette di precauzione
Sulle singole bombole non è necessario applicare etichette. Le appropriate etichette di precauzione e le altre informazioni in conformità alla ISO 7225 devono essere applicate al pacco in una posizione adiacente al collegamento adiacente al collegamento principale. La dimensione minima del lato dell’etichetta di precauzione deve essere 100 mm e deve essere in conformità ai regolamenti sui trasporti di merci pericolose.
Codifica a colore
L’uso dei colori delle bombole definito nella ISO 32 non è obbligatorio per le bombole assemblate in un pacco o per il telaio del pacco stesso, tranne che per l’acetilene
Identificazione del pacco per il riempimento
Su una targhetta resistente alla corrosione fissata permanentemente sull’esterno del pacco devono essere chiaramente identificate le informazioni di seguito indicate
Raggruppamento e dimensioni delle marcature
I marchi seguenti devono essere applicati in tre gruppi:
[alert]- i marchi di fabbricazione devono essere il gruppo superiore
- il gruppo centrale deve includere la pressione di prova, che deve essere immediatamente preceduta dalla pressione di esercizio quando quest’ultima è richiesta;
- i marchi di certificazione devono essere il gruppo inferiore.[/alert]
L’altezza minima dei marchi deve essere 5 mm.
Marchi di fabbricazione
Devono includere:
- il marchio del fabbricante del pacco. Se il paese di fabbricazione non è lo stesso del paese di approvazione, il marchio del fabbricante del pacco deve essere preceduto dalla(e) lettera(e) di identificazione del paese di fabbricazione. Il marchio del paese e il marchio del fabbricante del pacco devono essere separati da uno spazio o una barra obliqua;
- il numero di serie assegnato dal fabbricante del pacco;
- inoltre, ogni telaio deve avere un numero di identificazione unico che deve essere marcato in modo permanente. Questo numero può essere indipendente dal numero di serie del pacco
Marchi funzionali
Devono includere:
- la pressione di prova in bar, preceduta dalle lettere PH e seguita dalle lettere BAR;
- per i pacchi riempiti per peso, la tara ed il peso di riempimento massimo consentito o il peso lordo;
- per i gas compressi riempiti sotto pressione, la pressione di esercizio in bar, preceduta dalle lettere PW;
- nel caso di gas liquefatti, la capacità d’acqua in litri espressa con tre cifre significative arrotondate all’ultima cifra, seguita dalla lettera L.
Marchi di certificazione
Devono includere:
- il riferimento alla norma internazionale;
- la(e) lettera(e) che identifica il paese di approvazione;
- il marchio di identificazione o il timbro dell’organismo di ispezione;
- la data dell’ispezione iniziale, l’anno (4cifre) seguito dal mese (2 cifre), dove l’anno e il mese sono separati da una barra obliqua (/).
Altre informazioni utili
Le informazioni seguenti sono utili nella pratica e possono essere contrassegnate sul pacco oltre alle informazioni di cui sopra:
- il peso lordo del pacco in kg che deve essere visibile da tutte le direzioni da cui può essere effettuato il sollevamento. L’altezza minima delle lettere deve essere 30 mm.
- Altre istruzioni di funzionamento importanti, per esempio la chiusura delle valvole delle singole bombole durante il transito quando questo è richiesto;
- Il nome o l’identificazione del proprietario.
Figura 2. Esempio di targa dati di un pacco-bombole
[...]
Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.
Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
ADR Capitolo 6.2 (*)
Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, Generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire.
Rivalutazione della conformità
La rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE è stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della conformità di cui all’allegato III della direttiva TPED ove è stabilito il metodo per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, siano conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva applicabili al momento della rivalutazione.
Il proprietario o l’operatore deve mettere a disposizione di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili che consentano a tale organismo di identificarle con precisione (origine, regole applicabili in materia). Le informazioni, se del caso, comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.
L’organismo notificato di categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, valuta se le attrezzature a pressione trasportabili offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni prodotte e, se del caso, di ispezioni supplementari.
Se i risultati della valutazione sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte all’ispezione periodica prevista agli allegati della direttiva 2008/68/CE.
Se sono soddisfatti i requisiti di tale ispezione periodica, il marchio è apposto dall’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica o sotto la sua sorveglianza.
Il marchio è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica. L’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica rilascia un certificato di rivalutazione.
L’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica rilascia il certificato di rivalutazione che contiene, come minimo:
a) l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell’organismo notificato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità
b) il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore;
c) eventualmente i dati per l’identificazione del certificato di rivalutazione del tipo;
d) i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio π i, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e
e) la data di rilascio.
Nei casi in cui i recipienti a pressione siano stati fabbricati in serie, gli Stati membri possono autorizzare che la rivalutazione della conformità di singoli recipienti a pressione, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per il trasporto, sia effettuata da un organismo notificato per l’ispezione periodica dei pertinenti recipienti a pressione trasportabili, a condizione che un organismo notificato di categoria A, responsabile della rivalutazione della conformità, abbia valutato la conformità del tipo e che sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo. Il marchio π è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.
Il certificato di rivalutazione del tipo contiene, come minimo:
[alert]a) l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il certificato;
b) il nome e l’indirizzo del fabbricante e del detentore dell’approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;
c) i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie;
d) la data di rilascio; e
e) la dicitura seguente: «il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti».[/alert]
...
Prescrizioni ADR
In rosso le novità ADR 2023
Progettazione e costruzione
6.2.1.1.1.
I recipienti a pressione devono essere progettati, fabbricati, provati ed equipaggiati in modo da resistere a tutte le condizioni, compresa l'usura, a cui saranno sottoposti durante il trasporto e l'uso previsto.
6.2.1.1.2.
(Riservato)
6.2.1.1.3.
Lo spessore minimo delle pareti non deve in alcun caso essere inferiore a quello stabilito nelle norme tecniche di progettazione e costruzione.
6.2.1.1.4.
Per i recipienti a pressione saldati si devono saldare metalli che si prestano alla saldatura.
6.2.1.1.5.
La pressione di prova degli involucri di recipienti a pressione e dei pacchi di bombole, deve essere conforme all'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 oppure, per i prodotti chimici sotto pressione, all'istruzione d'imballaggio P206 del 4.1.4.1. Nei recipienti criogenici chiusi, deve essere conforme all'istruzione d'imballaggio P203 del 4.1.4.1. La pressione di prova di un dispositivo di stoccaggio con idruro metallico deve essere conforme all'istruzione d'imballaggio P205 del 4.1.4.1.
La pressione di prova dell’involucro per un gas adsorbito deve essere conforme all'istruzione d'imballaggio P208 del 4.1.4.1.
6.2.1.1.6.
Le bombole o gli involucri di bombole assemblati a pacco devono essere sostenuti da una struttura e concatenati in modo da formare un'unità. Essi devono essere fissati in modo da evitare ogni movimento in rapporto all'insieme strutturale e ogni movimento che rischi di provocare una concentrazione di pericolose tensioni locali. Gli insiemi di tubi collettori (ad esempio, tubi collettori, rubinetti e manometri) devono essere progettati e costruiti in modo da essere protetti dagli urti e dalle tensioni derivanti dalle condizioni normali di trasporto. I tubi collettori devono subire almeno la stessa pressione di prova delle bombole. Per i gas liquefatti tossici, ogni involucro di bombola deve essere munito di un rubinetto d'isolamento in modo tale che ogni bombola possa essere riempita separatamente e che nessuno scambio di contenuto possa verificarsi fra le bombole durante il trasporto.
NOTA: I codici di classificazione dei gas liquefatti tossici sono i seguenti: 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC o 2TOC.
...Segue documento completo in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 10.04.2024 |
- ADR 2023 |
Certifico Srl |
2.0 | 19.11.2020 | ADR 2021 | Certifico Srl |
1.0 | 29.03.2020 | Agg. norma: UNI EN ISO 10961:2020 | Certifico Srl |
0.0 | 13.01.2020 | -- | Certifico Srl |
Collegati:
[box-note]Pacchi bombole ADR: Obblighi Consulente ADR
Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015
Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato
Direttiva 2008/68/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Pacchi di bombole ADR TPED Rev. 3.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2024 |
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P200 Istruzione di imballaggio ADR 2023.pdf |
818 kB | 37 | |
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Pacchi di bombole ADR TPED Rev. 2.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2020 |
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Istruzione di imballaggio P200 ADR 2021.pdf ADR 2021 |
1088 kB | 48 | |
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Pacchi di bombole ADR TPED Rev. 1.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
1464 kB | 57 | |
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Materia ONU 1006.PDF ADR 2019 |
51 kB | 59 | |
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Istruzioni di imballaggio P200.pdf ADR 2019 |
774 kB | 56 | |
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Pacchi di bombole ADR TPED Rev. 00 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
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Vademecum Marcatura e Sicurezza catene sollevamento
Vademecum Marcatura e Sicurezza catene sollevamento
ID 9842 | 11.01.2020
Il Documento allegato illustra la marcatura, l'uso in sicurezza, le verifiche di catene per il sollevamento e relative brache in accordo con EN 818-X (di grado 8), i riferimenti delle Figure e Prospetti riportati seguono quelli delle relative norme.
Disponibile inoltre un Modello di Registro controllo catene previsto dal D.Lgs. 81/2008 Art. 71.
Le catene e brache di catene d'interesse per la gli apparecchi di sollevamento (Direttiva macchina) sono di 2 tipi: grado 4 e grado 8. La gamma di dimensioni nominali delle catene di grado 8 è da 4 mm a 45 mm.
Le catene sono suddivise in gradi, in relazione alle proprietà meccaniche del prodotto finito e non semplicemente alla resistenza del materiale. Ciascun grado è identificato da una lettera per le catene a tolleranza stretta o da un numero per le catene a tolleranza media, in modo da costituire la serie: M,4; p, 5; S,6: T,8; V,10; (vedere nota nel prospetto 0). La lettera o il numero indicano la tensione media corrispondente al carico di rottura minimo, come mostrato nel prospetto 0.
Prospetto 0 Base dei simboli dei gradi
Il grado della catena è individuabile nella targa marcatura CE (obbligatorio):
(*) Catena (Braca) grado 8
Le norme della serie EN 818-X (1,2,3.4,5,6,7) sono le norme di riferimento per la sicurezza delle catene a maglie corte per sollevamento (armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE).
La Direttiva macchine stabilisce che, quando una catena con maglie saldate è usata negli accessori di sollevamento, deve essere del tipo a maglie corte, e ai fini della presente norma, tale catena ha un rapporto 3:1 tra il passo nominale e la dimensione nominale.
Nel Documento sono raccordate le informazioni relative alle norme EN 818-2 e 818-4 per le catene di grado 8 insieme a EN 818-1 e EN 818-6 valide per le catene grado 4 e 8.
Download Estratto Vademecum marcatura e sicurezza catene sollevamento
[box-note]Verifiche periodiche catene D.Lgs. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 all'Articolo 71 pone degli obblighi a carico del datore di lavoro in merito all'uso di attrezzature di lavoro, gruppo a cui appartengono anche i vari accessori di sollevamento dei carichi come le funi e le catene.
TIT. III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro, Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro:
"8. Fermo restando quanto disposto al comma 4 , il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
All. VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro, che al punto 3:
"3. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
...
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante".
Pertanto si richiede che vengano rispettate le indicazioni del fabbricante in merito alle verifiche periodiche, o che comunque sia rispettato il termine minimo della verifica trimestrale.
Nulla viene detto in merito a livello legislativo sulla figura di "Persona competente" che deve provvedere a tali controlli e verifiche.[/box-note]
Excursus
Norme brache (catene/funi/tessuto)
Le norme della serie EN 818-X (1,2,3.4,5,6,7) sono le norme di riferimento per la sicurezza delle catene a maglie corte per sollevamento.
Le norme della serie EN 12385-X (1,2,3,4,5,6,…11) e UNI ISO 4309:2019 sono le norme di riferimento per la sicurezza delle funi di acciaio per sollevamento
Le norme della serie EN 1492-X sono le norme di riferimento per la sicurezza delle Brache di tessuto.
Figura 1 – Tipi di brache per sollevamento e norme di riferimento
Brache di catene
La Direttiva macchine stabilisce che, quando una catena con maglie saldate è usata negli accessori di sollevamento, deve essere del tipo a maglie corte, e ai fini della presente norma, tale catena ha un rapporto 3:1 tra il passo nominale e la dimensione nominale:
Figura 2 - Catena a maglie corte
[box-warning]Direttiva macchine e catene a maglie corte
La Direttiva macchine stabilisce che, quando una catena con maglie saldate è usata negli accessori di sollevamento, deve essere del tipo a maglie corte, e ai fini della presente norma, tale catena ha un rapporto 3:1 tra il passo nominale e la dimensione nominale.[/box-warning]
Norme della serie 818-X
Le norme della serie 818-X (1,2,3.4,5,6,7) sono le norme di riferimento per la sicurezza delle catene a maglie corte per sollevamento.
Le catene (e brache di catena) a maglie corte si suddividono in grado 4 e grado 8.
Brache di catene a maglie corte per sollevamento, norme da seguire in relazione al grado 4 o 8:
Figura 3 - Flusso applicazione norme della serie 818-X
Nel Documento sono raccordate le informazioni relative alle norme EN 818-2 e 818-4 per le catene di grado 8 insieme a EN 818-1 e EN 818-6 valide per le catene grado 4 e 8.
Catene a maglie corte per sollevamento Grado 8 norme applicabili.
UNI EN 818-1:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 1: Condizioni generali di accettazione |
Condizioni accettazione |
+ | + |
UNI EN 818-2:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza Parte 2: Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 8 |
Catena Grado 8 |
+ | + |
UNI EN 818-4:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza Parte 4: Brache di catena - Grado 8 |
Bache di catena Grado 8 |
+ | + |
UNI EN 818-6:2008 Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza Parte 6: Brache di catena - Informazioni per l'uso e la manutenzione che devono essere fornite dal fabbricante |
Informazioni uso |
La braca è l’insieme costituito da un braccio o da più bracci di catena, e altri componenti, (per tutte le parti di una braca di catena vedi figura 5 a seguire) es grado 8:
Figura 4 - Braca di catena e catena con campanella e gancio/maglia
Uso delle brache
Scelta della braca
Generalità
Nelle parti corrispondenti delle EN 818 e EN 1677, il carico massimo di esercizio è definito in relazione al normale servizio di sollevamento. Ciò riflette il fatto che gli accessori di sollevamento possono essere e sono usati in un'ampia varietà di situazioni in termini di configurazione, di tipologia di carico, di metodi di aggancio. Le corrispondenti parti della EN 818 contengono considerazioni progettuali e la valutazione dei carichi massimi di esercizio, mentre nella EN 1677 si tiene conto di tali situazioni.
Le EN 818-4 e EN 818-5 presentano un metodo alternativo per valutare i carichi massimi di esercizio, quando una braca è utilizzata esclusivamente per una singola specifica applicazione di sollevamento, essendo note tutte le altre circostanze di uso.
...
EN 818-4:2008
La presente norma europea specifica i requisiti riguardanti la sicurezza e i metodi di valutazione e di prova, per le brache a uno, due, tre, quattro bracci e per le brache di catena senza fine, assemblate con:
a) dispositivi di giunzione meccanica;
b) saldatura;
utilizzanti catene di sollevamento a maglie corte di grado 8 con tolleranza media, conformi alla EN 818-2, insieme con un'appropriata gamma di accessori del medesimo grado.
Definizioni
braca:
Insieme costituito da un braccio o da più bracci di catena unito(i) a terminali superiori e inferiori, per collegare carichi al gancio di una gru o a qualsiasi altro apparecchio di sollevamento.
Dimensione nominale della braga:
Dimensione nominale della catena a maglie corte, in millimetri, impiegata nella fabbricazione della braga
Grado nominale della braca:
Ai fini della designazione conforme all'appendice C, è il medesimo grado della catena a maglie corte impiegata nella fabbricazione della braca, cioè 8.
REQUISITI DI SICUREZZA
Catena
La catena deve essere conforme alla EN 818-2.
Componenti in acciaio fucinato
I componenti in acciaio fucinato, compresi i dispositivi di giunzione meccanica, da utilizzare con catene di grado 8 per costruire brache, devono essere conformi alla EN 1677-1
Maglie
Le campanelle principali e le campanelle intermedie devono essere conformi alla EN 1677-4
Le maglie di estremità inferiori devono essere conformi alla EN 1677-4, eccettuati i paragrafi che riguardano le dimensioni delle maglie.
Le maglie di giunzione e le maglie intermedie devono essere conformi alla EN 1677-4:, eccettuati i paragrafi che riguardano le dimensioni delle maglie.
Le maglie d'estremità inferiori, le maglie di giunzione e le maglie intermedie devono soddisfare i requisiti che le riguardano (5.2 della norma)
Ganci
I ganci di sollevamento in acciaio fucinato con linguetta di sicurezza devono essere conformi alla EN 1677-2
....
Determinazione del carico di esercizio
Brache a braccio singolo
Il carico massimo di esercizio di una braca a braccio singolo deve essere stabilito in conformità al prospetto 3
Brache a più bracci
Il carico massimo di esercizio per le brache a più bracci deve essere stabilito in conformità al prospetto 3 solo per carichi distribuiti simmetricamente.
Ciascuna braca deve avere un carico massimo di esercizio unico per gli angoli compresi fra 0° e 45° (incluso) rispetto alla verticale; a questo può essere aggiunto un carico massimo di esercizio valido per angoli fra 45° e 60° (incluso) rispetto alla verticale.
Brache senza fine
I carichi di utilizzazione delle brache senza fine devono essere determinati solo per la disposizione a scorsoio e in conformità al prospetto 3.
Prospetto 3 Carichi massimi di esercizio
VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA
Qualificazione del personale
Tutte le prove e gli esami devono essere effettuati da persona competente.
MARCATURA
Generalità
Ogni braca deve essere marcata secondo il presente punto. Le informazioni specificate nei punti 7.2 e 7.3 devono essere marcate su una robusta targa metallica, come illustrato
nell'appendice D, o su un'etichetta permanentemente attaccata alla campanella principale o a una maglia adiacente ad essa.
Nota Le informazioni possono essere anche marcate, in tutto o in parte, sulla campanella principale, purché le proprietà meccaniche della maglia non ne siano indebolite.
7.2 Brache a braccio singolo
Devono essere marcate le seguenti informazioni:
a) il carico massimo dì esercizio in tonnellate, accompagnato dal simbolo, t, dell'unità di misura;
b) marchio di identificazione individuale (correlato al certificato del fabbricante);
c) grado della braca, cioè "8";
d) simbolo o il nome del fabbricante della braca;
e) numero dei bracci, cioè 1.
Nota È facoltativo marcare anche la dimensione nominale.
7.3 Brache a bracci multipli per angoli da 0° a 45° rispetto alla verticale
Devono essere marcate le seguenti informazioni:
a) il carico massimo dì esercizio e l'ampiezza degli angoli
Esempio: 16 t da 0° a 45°;
b) marchio di identificazione individuale (correlato al certificato del fabbricante);
c) grado della braca, cioè "8";
d) simbolo o il nome del fabbricante della braca;
e) numero dei bracci.
Nota 1 In aggiunta, la targa o l'etichetta oppure un'altra targa o un'altra etichetta attaccata in modo similare possono riportare la marcatura del carico massimo di esercizio applicabile all'utilizzazione con angoli compresi fra 45° e 60° rispetto alla verticale.
Esempio: 11,2 t da 45° a 60°.
Nota 2 È facoltativo marcare anche la dimensione nominale.
Figura 7 – Esempi di Marcature
CERTIFICATO DEL FABBRICANTE
8.1 Generalità
Ogni braca assemblata deve essere corredata da un certificato datato che attesti la conformità con questa parte della EN 818 e che dia almeno le seguenti informazioni:
a) il nome del fabbricante della braca o del fornitore, la data del rilascio del certificato e la sua autenticazione;
b) numero e parte di questa norma, cioè EN 818-4;
c) il numero o il simbolo di identificazione della braca;
d) una descrizione della braca, comprendente la lista di tutti i suoi componenti;
e) la dimensione nominale della catena e il grado 8;
f) la lunghezza nominale;
g) il carico massimo di esercizio (WLL).
...
INFORMAZIONI PER L'USO
Le informazioni per l'uso devono accompagnare ogni braca e devono essere conformi ai punti corrispondenti della EN 818-6.
...
1 Brache a braccio singolo
Legenda
1 Campanella principale
2 Dispositivo di giunzione meccanica
3 Catena
4 Dispositivo di giunzione meccanica
5 Gancio o altro accessorio di estremità inferiore
L Lunghezza della braca
a) Braca a braccio singolo con giunzioni metalliche
Figura 1a
...
Braca a due bracci
Legenda
1 Campanella principale
2 Maglia intermedia (se necessaria)
3 Maglia di giunzione
4 Catena
5 Maglia di giunzione
6 Maglia intermedia (se necessaria)
7 Gancio o altro terminale inferiore
L Lunghezza della braca
...
APPENDICE A (normativa)
A METODO ALTERNATIVO PER DETERMINARE IL CARICO MASSIMO DI ESERCIZIO E LA MARCATURA DI UNA BRACA PER UNA SPECIFICA APPLICAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Brache a due bracci
Per le brache due bracci utilizzate con un angolo β rispetto alla verticale, il carico massimo di esercizio è dato dalla formula:
WLL = 2 x WLL per un braccio singolo x cos β
Brache a tre e a quattro bracci
Per le brache a tre e quattro bracci utilizzate con un angolo β di ciascun braccio rispetto
alla verticale, il carico massimo di esercizio è dato dalla formula:
WLL = 3 x WLL per un braccio singolo x cos β
Nota Nel caso di una braca a quattro bracci, se si sono prese misure adeguate per ottenere una distribuzione uniforme del carico fra ciascun braccio, tutti e quattro i bracci possono essere considerati portanti. In tali circostanze, il carico massimo di esercizio di una braca a quattro bracci può essere basato sulla formula:
WLL = 4 x WLL per un braccio singolo x cos β
APPENDICE B (informativa)
BASI PER CALCOLARE I VALORI DEL CARICO MASSIMO DI ESERCIZIO
Valori calcolati del carico massimo di esercizio (WLL) per brache a braccio singolo
I valori calcolati per il carico massimo di esercizio sono basati sulla seguente equazione:
dove:
WLL è espresso in tonnellate;
g è l'accelerazione di gravità (9,80665 m/s2).
I valori calcolati sono stati arrotondati per difetto al valore appropriato della serie R40 dei numeri preferenziali, in conformità alla ISO 497. Questi valori sono elencati nel prospetto 3, colonna 2.
Valori calcolati del carico massimo di esercizio (WLL) per brache a più bracci
Il valori calcolati del carico massimo di esercizio si ottengono moltiplicando i valori ricavati dall'equazione per le brache a braccio singolo per il fattore appropriato indicato nel prospetto 3. Essi sono stati arrotondati per difetto al valore della serie R40 dei numeri preferenziali, in conformità alla ISO 497. Questi valori sono elencati nel prospetto 3, colonne da 3 a 7.
Per esempio per la dimensione nominale di 22 mm:
15,505 X 1,4 = 21,7
Il numero R40 immediatamente inferiore è 21,2.
...
APPENDICE D (informativa)
Targhe di identificazione per braghe
Targhe per brache
Le targhe per le brache devono risultare inscritte in un cerchio con diametro di circa 70 mm e gli esempi sono forniti nelle figure D.1 e D.2.
0.1 Targhe per brache a braccio singolo
Legenda
1 Numero dei bracci di catena
2 Nome o simbolo del fabbricante
3 Marchio individuale di identificazione
4 Numero codice rappresentante la dimensione nominale della catena in mm
Faccia anteriore (faccia posteriore pulita)
Figura D1
Targhe per brache a bracci multipli
Legenda
1 Numero dei bracci di catena
2 Numero codice rappresentante la dimensione nominale della catena in mm
3 Faccia anteriore (faccia posteriore pulita)
4 Faccia anteriore
5 Faccia posteriore (se indicazioni particolari sono ripartite tra due facce)
....
Figura D2
EN 818-6:2008
La presente parte della EN 818 specifica le informazioni di uso e manutenzione che il fabbricante deve fornire con le brache conformi alle EN 818-4:1996+A 1 e EN 818-5:1999+A.
L'appendice A è informativa e descrive in dettaglio certe informazioni di uso e manutenzione che possono essere validamente utilizzate.
I pericoli coperti dalla presente parte della EN 818 sono identificati nel punto 4.
Termini e definizioni
Ai fini della presente parte della EN 818, si applicano i termini, le definizioni e i simboli riportati nella EN 818-1 :1996+A1 e i seguenti.
ispezione: Controllo visivo relativo allo stato della braca per individuare evidenti danneggiamenti o usure che possano alterarne l'attitudine all'impiego.
esame accurato: Esame visivo effettuato da una persona competente e, se necessario, coadiuvato da altri mezzi, quali i controlli non-distruttivi, al fine di individuare danneggiamenti o usure che possono alterare l'attitudine all'impiego della braca.
...
Requisiti di sicurezza
Generalità
Il fabbricante deve provvedere informazioni documentate per tutti gli argomenti elencati dal punto 5.2 al punto 5.6.
L'appendice informativa A contiene una guida in aiuto alla preparazione di queste informazioni.
Restrizioni sull'alterazione dello stato di finitura delle brache
Devono essere indicate tutte le restrizioni dovute alle alterazioni conseguenti ai trattamenti seguenti:
a) trattamento termico;
b) decappaggio (vedere anche punto A.1.1.2.2.1 );
c) protezione galvanica;
d) ricoprimento.
Limitazioni dell'uso delle brache per condizioni ambientali avverse o per condizioni di pericolo
Devono essere indicate tutte le limitazioni all'uso delle brache causate da quanto segue:
a) ambiente avverso (vedere anche punto A.1.1.2);
b) condizioni di pericolo (vedere anche punto A.1.1.3).
Azioni da intraprendere precedentemente alla prima messa in servizio della braca
Devono essere fornite istruzioni su quanto segue (vedere anche punto A.1 .2.1):
a) la necessità di disporre del certificato del fabbricante;
b) la necessità di registrare tutti i dettagli della braca nella documentazione dell'apparecchio di sollevamento;
c) la disponibilità delle istruzioni per l'uso della braca e un'informazione per una adeguata preparazione del personale addetto.
Informazioni sull'uso corretto della braca
Si devono fornire istruzioni su quanto segue:
a) determinazione della massa del carico, del suo centro di gravità, dei punti di attacco e del metodo di aggancio;
b) controllo della conformità del metodo di sollevamento e della massa del carico rispetto al carico massimo di esercizio specificato dal fabbricante per la configurazione di lavoro;
c) aggancio della braca al gancio dell'apparecchio di sollevamento;
d) fissaggio della braca al carico: attacco diretto, a nodo scorsoio, a cesto, con elementi speciali;
e) protezione della braca e del carico;
f) controllo della rotazione del carico;
g) assicurazione dell'equilibratura del carico;
h) uso corretto dei dispositivi di accorciamento;
i) prevenzione degli urti durante l'applicazione del carico;
j) garanzia di sicurezza per il personale;
k) fissaggio corretto dei perni porta-carico nei componenti, in conformità alle parti della EN 1677, se è il caso;
I) utilizzo corretto delle chiusure di forza;
m) uso di un numero di bracci inferiore al totale;
n) preparazione del luogo di posa;
o) distacco della braca dal carico;
p) corretto immagazzinamento della braca.
Esame accurato e manutenzione periodica
Devono essere fornite informazioni su quanto segue:
a) criteri di dismissione;
b) riparazioni, sostituzioni, ripetizioni di prove, certificazione;
c) registrazioni di esami e di manutenzioni.
Fig. --- Registro di controllo (allegato)
...
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[box-note]Vademecum Sicurezza Funi di acciaio
Lista di controllo accessori di sollevamento
Check list verifica catene carrelli elevatori[/box-note]
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Vademecum Marcatura e Sicurezza catene sollevamento Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
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Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2014
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2014
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 315 del 5 dicembre 2019)
GU: L 50/19 del 24.02.2020
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Collegati:
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/2014
Regolamento (UE) 2017/1369
Ecodesign Energy Labelling
List of Ecodesign legislation[/box-note]
RAPEX Report 07 del 14/02/2020 N. 6 A12/00207/20 Italia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 07 del 14/02/2020 N. 6 A12/00207/20 Italia
Approfondimento tecnico: Segatrice a filo diamantato
Il prodotto, di marca Benetti, modello VIP 915/A-75/8, dovrà essere adeguato, in accordo alla Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 15163:2008 “Macchine e impianti per l'estrazione e la lavorazione delle pietre naturali - Sicurezza - Requisiti per le tagliatrici a filo diamantato”, prima di poter essere commercializzato.
La protezione del disco non fornisce una protezione sufficiente contro le particelle volanti in caso di rottura del dispositivo. Di conseguenza, le parti volanti incontrollate possono causare lesioni all'utente.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
[…] 1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati.
1.3.3 Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti. […]
[…] 1.4 Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.1 Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l’accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina. […]
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RAPEX Report 07 del 14_02_2020 N. 6 A12_00207_20 Italia.pdf Segatrice a filo diamantato |
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Decreto 6 dicembre 2019 n. 176
Decreto 6 dicembre 2019 n. 176
Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
(GU Serie Generale n.40 del 18-02-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/2020
...
Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93
1. All’articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis . In deroga all’articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all’articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento».
2. All’articolo 18 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2 -bis . Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17, che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell’accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accreditamento, in conformità ad una delle norme tecniche previste all’articolo 2, comma 1, lettera q) , da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono continuare a svolgere le attività di verificazione periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto di tutti i requisiti previsti per gli strumenti utilizzati per l’esecuzione della verificazione periodica e degli obblighi di comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente decreto. Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall’articolo 18, comma 2, l’organismo nazionale di accreditamento trasmette al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite di essa alle Camere di commercio l’elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell’accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accreditamento, di cui al precedente periodo, ai fini dell’aggiornamento dei correlati elenchi pubblici».
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Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/32/UE
Decreto Legislativo 84/2016 Strumenti misura
Decreto 21 aprile 2017 n. 93[/box-note]
Mandatario e Distributore di macchine: Note e Mandato
Mandatario e Distributore di macchine: Note e modello Mandato
ID 10094 | 11.02.2020
Documento (completo in allegato) sulle Figure del Fabbricante, Mandatario e Distributore per la Direttiva macchine 2006/42/CE, estratto dalla Direttiva e Guida alla Direttiva macchine 2006/42/CE con note e modello di Mandato.
Gli obblighi imposti dalla direttiva macchine relativamente alla conformità delle macchine e delle quasi-macchine devono essere assolti dal fabbricante o dal suo mandatario. Gli obblighi sono riassunti all’articolo 5; la definizione di’ “fabbricante”, e quella successiva di “mandatario” individuano i soggetti che li devono soddisfare.
Art.2 Definizioni
...
i) “fabbricante”: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale.
In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;
...
j) “mandatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva;
Fabbricante
Un fabbricante può essere una persona fisica o una persona giuridica; in altri termini, un individuo o un’entità come una società o un’associazione. Il processo di progettazione e costruzione di macchine o quasi-macchine può comportare la partecipazione di diversi individui o società, ma uno di essi deve assumersi la responsabilità, in quanto fabbricante, della conformità delle macchine o delle quasimacchine con la direttiva. Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere a tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce la macchina, o che perlomeno ne controlla i processi di progettazione e costruzione. In alcuni casi il fabbricante può progettare e realizzare la macchina direttamente. In altri casi, la progettazione e la costruzione delle macchine possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti (fornitori o subappaltatori). Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della conformità delle macchine o quasi-macchine ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente dell’opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le informazioni necessarie per assolvere a tutti i suoi obblighi ai sensi della direttiva, come specificati nell’articolo 5 (Immissione sul mercato e messa in servizio).
La disposizione di cui alla seconda frase della definizione di “fabbricante” concerne la situazione che si verifica per talune macchine importate nell’UE. Se un fabbricante di macchine avente sede al di fuori dell’UE decide di immettere i suoi prodotti sul mercato dell’UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandatario di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto.
Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE deve poter garantire che il fabbricante soddisfa i propri obblighi ai sensi della direttiva. Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell’UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell’UE o la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5 (Immissione sul mercato e messa in servizio).
Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE.
[box-warning]Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall’articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all’UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell’UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine.[/box-warning]
Mandatario
Gli obblighi relativi all’immissione sul mercato e alla messa in servizio delle macchine e all’immissione sul mercato delle quasi-macchine sono a carico del fabbricante o del suo mandatario. La possibilità di nominare un mandatario nell’UE è data ai fabbricanti di macchine o quasi-macchine, che siano o meno stabiliti nell’UE, per facilitare l’adempimento dei loro obblighi ai sensi della direttiva. Il mandatario deve ricevere mandato scritto dal fabbricante che specifichi espressamente quali degli adempimenti di cui all’articolo 5 gli sono affidati. Il ruolo del mandatario non va pertanto confuso con quello dell’agente commerciale o del distributore. Un mandatario può essere una persona fisica o una persona giuridica; in altri termini, un singolo individuo o un’entità come una società o un’associazione. Egli deve essere stabilito nell’UE, cioè deve avere un indirizzo nel territorio di uno degli Stati membri. Il fabbricante dovrà garantire che il suo mandatario sia dotato dei mezzi necessari per assolvere a tutti gli obblighi che gli sono attribuiti, in particolare se il mandatario ha il compito di effettuare la valutazione di conformità della macchina.
Il fabbricante stabilito al di fuori dell’UE non è obbligato a designare un mandatario: egli potrà assolvere a tutti i suoi obblighi direttamente. Tuttavia, a prescindere dal fatto che nomini o meno un mandatario, egli dovrà sempre indicare nella dichiarazione CE di conformità o nella dichiarazione di incorporazione il nome e l’indirizzo della persona stabilita nell’UE autorizzata a compilare il fascicolo tecnico o la relativa documentazione tecnica.
Inoltre, se il fabbricante ha designato un mandatario per uno degli obblighi di cui all’articolo 5 (Immissione sul mercato e messa in servizio), la dichiarazione CE di conformità della macchina o la dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina dovranno includere il nome e l’indirizzo sia del fabbricante che del suo mandatario.
Un fabbricante può conferire un mandato a un mandatario per l’assolvimento, in toto o in parte, degli obblighi di cui all’articolo 5. Nel caso delle macchine, i compiti affidati dal fabbricante al mandatario possono includere: accertarsi che la macchina soddisfi i relativi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE.
Distributore
Il regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti definisce “distributore” “una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto”.
La direttiva macchine non impone obblighi specifici al distributore delle macchine, a meno che egli sia il mandatario del fabbricante o sia la persona che immette le macchine sul mercato.
Il ruolo del distributore di macchine è stato chiarito con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2005, causa C-40/04.
[box-note]Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 settembre 2005, causa C-40/04
In sintesi
La Corte ha ritenuto che le disposizioni nazionali possano imporre ai distributori di verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa:
− sia munita di marcatura CE − e di dichiarazione CE di conformità, redatta e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario, accompagnata da una traduzione nella o in una delle lingue dello Stato membro di importazione, − nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da un traduzione nella o nelle lingue del detto Stato.
Qualora il fabbricante non abbia fornito le istruzioni originali in tale lingua o lingue, il distributore che immette una macchina nella zona linguistica in questione dovrà fornire una traduzione.
Il distributore dovrebbe in generale esercitare la dovuta diligenza rispetto alla macchina che fornisce, sapere a quali normative è soggetta ed evitare di fornire macchine che siano palesemente non conformi alla direttiva macchine. Tuttavia, non gli si può imporre di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine. In caso di dubbio sulla conformità della macchina, il distributore dovrebbe cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato, ad esempio, aiutandole ad entrare in contatto con il fabbricante o il suo mandatario per ottenere le informazioni necessarie, come ad esempio gli elementi pertinenti del fascicolo tecnico. [/box-note]
Fig. 1 - Diagramma sintesi Obblighi Fabbricante / Mandatario / Distributore
[box-note]Direttiva 2006/42/CE
...
Articolo 5 Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina; f) appone la marcatura "CE" ai sensi dell'articolo 16.
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.
...[/box-note]
Fig. 2 - Modello Mandato
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Sentenza CURIA 8 settembre 2005 causa C-40/04
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2010 ITA
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN[/box-note]
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Mandatario e Distributore di macchine - Note e Mandato Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
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Modello Mandato Direttiva macchine Rev. 00 2020.docx Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
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Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità
Macchine: Fabbricante e Datore di Lavoro - Responsabilità / Update Rev. 1.0 Aprile 2025
ID 10060 | Update Rev. 1.0 dell'11 Aprile 2025 - Documento completo allegato
Il presente approfondimento (Documento completo allegato) con Diagrammi, Sentenze Cassazione in merito e Modello Comunicazione modifica macchine DL / Fabbricante, intende chiarire gli Obblighi e Responsabilità:
- del Fabbricante di una macchina di cui alla Direttiva macchine 2006/42/CE (abrogata a decorrere dal 20.01.2027 dal Regolamento (UE) 2023/1230*) e attuazione D.Lgs. 17/2010 al momento della sua immissione nel mercato/messa in servizio;
- del Datore di Lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che riceve la macchina e la inserisce nel ciclo produttivo e la mette a disposizione lavoratori.
- del Datore di Lavoro che intende effettuare modifiche alle macchine già marcate CE inserite nel ciclo produttivo, per aggiornamento tecnico/miglioramenti di sicurezza/altre (allegato Modello modifica macchine Comunicazione DL / Fabbricante).
Nel momento in cui il DL inserisce la macchina nel suo ciclo produttivo, diventa responsabile in primis, (vedi sentenze segnalate), della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi ai requisiti di sicurezza e deve garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Tale responsabilità è avvallata in generale, con eccezioni, vedasi alcune sentenze segnale in calce (Cassazione penale sez. III, 14/03/1997, n.3865).
* Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo allemacchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva73/361/CEE del Consiglio. (GU n. 165/1 del 29.06.2023). Entrata in vigore: 19.07.2023
Applicazione dal 20.01.2027 [42 mesi dopo la data di entrata in vigore]. Tuttavia, gli articoli seguenti siapplicano a decorrere dalle date seguenti:
- gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20.01.2024 [6 mesi dopo la data di entrata in vigore];
- l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20.10.2026 [39 mesi dopo la data di entrata invigore];
- l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19.07.2023 [data di entrata invigore];
- l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20.07.2024 [12 mesi dopo la data di entrata in vigore].
La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20.01.2027.
La direttiva 73/361/CEE è abrogata.
[box-note]Update Rev. 1.0 dell’11.04.2025
- Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
- Cassazione Penale Sez. 4 del 28 febbraio 2025 n. 8295
- Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. (GU n. 165/1 del 29.06.2023)
- Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024 (EN)
- Aggiornati importi Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
- Inseriti link http://www.tussl.it[/box-note]
[box-warning]Non automatismo marcatura CE esonero DL responsabilità messa in servizio
Non è previsto dal D.Lgs. 81/2008 automatico esonero di responsabilità del DL di macchine marcate CE messe a disposizione dei lavoratori; eventuali responsabilità per infortuni dovute a carenza di sicurezza, ricadono sul DL stesso, che non è esonerato da verifiche prima della messa in servizio; altre “eventuali” corresponsabilità, possono ricadere sul Fabbricante.[/box-warning]
Vari, in giurisprudenza, sono i casi sulle responsabilità dei due attori, con diverse sfaccettature, ma vige di prassi che è sempre il DL responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi, il CE diventa una condizione necessaria ma non sufficiente.
Nel momento in cui avviene un infortunio su una macchina, non sempre è semplice individuare se la responsabilità è solamente in capo al Datore di Lavoro o se esista una corresponsabilità del Fabbricante.
In alcuni casi, in giurisprudenza, difatti, la responsabilità per infortuni su macchine non conformi è ricaduta sia in capo al Datore di lavoro e che al Fabbricante.
Si pensi ad un infortunio dove è stato eluso un dispositivo di sicurezza, le valutazioni in ordine alla dinamica dell’infortunio potrebbero non solo coinvolgere come responsabile il Datore di Lavoro, ma anche il Fabbricante, ad esempio per la scelta di un dispositivo di sicurezza facilmente eludibile*.
*Si rimanda alle Sentenze segnalate per una quadro più ampio di quanto qui esposto.
...
Flusso temporale obblighi Fabbricante di una macchina ed Datore di lavoro
Nel Diagramma che segue, è schematizzato il flusso temporale degli obblighi del Fabbricante di una macchina che la immette sul mercato/in servizio e del Datore di lavoro che la mette a disposizione dei lavoratori:
Fig. 1 Flusso temporale degli obblighi del Fabbricante di una macchina ed Datore di lavoro
Il momento dell’immissione nel mercato/messa in servizio di una macchina - t0– costituisce uno spartiacque fra gli obblighi del Fabbricante della macchina e gli obblighi del Datore di Lavoro.
A. Il Fabbricante immette sul mercato/mette in servizio macchina conforme RESS della Direttiva macchine;
B. Il Datore di Lavoro mette a disposizione dei lavoratori macchine conformi ai requisiti sicurezza.
Al t0 il DL diventa responsabile della permanenza dei requisiti di sicurezza nel tempo, in relazione a:
- modifiche modalità di utilizzo e prestazioni della macchina (nuovo CE)
- modifiche per miglioramenti di sicurezza (segnalare Fabbricante)*
- modifiche di sicurezza per nuove norme di buona tecnica (segnalare Fabbricante)*
- adempimenti per nuovi provvedimenti regolamentari.
Inoltre al t0 il DL “inserisce” nel DVR la macchina e:
- ne valuta la conformità iniziale (indipendentemente dalla DC fornita dal fabbricante), anche in relazione al suo inserimento nel ciclo produttivo e per l’obbligo della messa a disposizione dei lavoratori di macchine conformi **
- monitora il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza (es. Piano di miglioramento)***
[box-note] (1)
D.Lgs. 81/2008
…
Art. 71.Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
...
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.[/box-note]
[box-note] (2)
Modifiche alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza e non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato. Vedi anche chiarimenti nella Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067.[/box-note]
[box-note]D.Lgs. 81/2008
…
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
...[/box-note]
Scambio informazioni Fabbricante / Datore di lavoro modifiche macchine CE
Nel diagramma che segue è descritta una procedura adottabile per scambio informazioni tra Datore di lavoro e Fabbricante per modifiche ad una macchina inserita in un ciclo produttivo, che potrebbe essere “modificata” nel tempo per esigenze produttive, miglioramenti di sicurezza, altro, al fine di rendere allineati gli Obblighi del DL e quelli già predisposti dal Fabbricante.
L’intento è che eventuali modifiche alla macchina da parte del Datore di Lavoro, possano essere allineate al Fascicolo Tecnico (di sicurezza) della macchina stessa custodito dal Fabbricante, e che tali modifiche non vadano ad inficiare o aprire contestazioni su tali modifiche tra DL e Fabbricante
In relazione alla modifica segnalata dal DL al FA, sono individuati 3 situazioni:
Fig. 2 - Esempio di Procedura per modifica a macchine e scambio di informazioni DL/Fabbricante. Attenzione non obbligatoria, da valutare caso per caso (applicata ad un caso Certifico).
[box-info]Modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione
Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067
OGGETTO: DPR 24 luglio 1996, n.459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Primi chiarimenti operativi
...[/box-info]
Sanzioni Direttiva macchine
[box-note]D.Lgs. 17/2010
...
Art. 15 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro.
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.[/box-note]
Riferimenti Artt. 70 e 71 DL D.Lgs. 81/2008
...
Giurisprudenza
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Palese vizio di progettazione della macchina: la marcatura CE non esonera da responsabilità il datore di lavoro
E invero, l'effettiva prevedibilità, da parte del datore di lavoro, dell'evento in concreto verificatosi e l'esigibilità, nei suoi confronti, di una condotta alternativa lecita costituiscono questioni che hanno formato oggetto di specifica deduzione alla Corte di appello e che i giudici del merito hanno accuratamente scrutinato (in specie alle pagg. 7-10 della decisione impugnata), evidenziando, con estrema chiarezza:
a) che gli elementi probatori acquisiti in esito all'istruttoria dibattimentale svoltasi in primo grado evidenziavano che il vizio di progettazione della macchina, il cui cattivo funzionamento causò l'infortunio, non poteva ritenersi occulto, emergendo con chiarezza dal video realizzato dal consulente tecnico della difesa che le pale metalliche, attraverso la cui rotazione era effettuata la mantecatura del gelato, continuavano a muoversi, nonostante l'azionamento del comando di stop, cui seguiva, peraltro, lo spegnimento sul display della scritta "organi in movimento";
b) che il datore di lavoro, in presenza di un vizio di progettazione palese, era tenuto ad attivarsi, nella sua qualità di garante della sicurezza dei lavoratori, imponendoglielo, nello specifico, l'art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 e non esonerandolo da responsabilità la marcatura "CE" apposta sulla macchina o l'affidamento nella competenza del produttore, posto che il vizio, come detto, era palese e, quindi, da lui agevolmente percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
c) che l'evento infausto di fatto verificatosi, oltre che prevedibile, era all'evidenza evitabile, in quanto il datore di lavoro avrebbe potuto agevolmente porre in essere la condotta alternativa lecita, consistente nell'adozione di una protezione idonea ad impedire che il dipendente introducesse le mani nel vano in cui avveniva il movimento rotatorio delle pale metalliche, funzionale all'operazione di mantecatura del gelato, mentre questo era in atto.
Cassazione Penale Sez. 4 del 28 febbraio 2025 n. 8295
Inosservanza delle cautele infortunistiche: responsabilità
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di “carter” di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore).
Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n.1184
La responsabilità del costruttore della macchina non esclude quella del DL quando il problema è evidente
La responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude peraltro la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Cass., Sez. 4^, n. 26247 del 30/5/2013, Rv., 256948; in senso conforme, già, Cass. n. 1216 del 2006, Rv. 233175; n. 2630 del 2007, Rv. 236012; n. 37060 del 2008, Rv. 241020).
Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2016, n. 40702
Responsabilità datore di lavoro macchinari e profili colposi addebitabili ad altri
Il datore di lavoro è tra l'altro tenuto a fornire ai lavoratori macchinari sicuri, mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili ad altri [il fabbricante, il noleggiatore o, nel caso di specie, il precedente proprietario del macchinario] non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone- senza avere appositamente accertato che il proprio dante causa [costruttore, precedente proprietario, ecc.], abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto "affidamento" sull'osservanza da parte di questi delle regole della migliore tecnica".
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721
Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori
Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “Ce” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità; e ciò a prescindere dall’eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del costruttore.
Cassazione penale sez. IV, 06/04/2011, n.33285
Responsabilità del costruttore e del datore di lavoro
Nel caso di infortunio sul lavoro determinato dall’utilizzo di un macchinario non munito all’origine dei necessari congegni di sicurezza, alla responsabilità del costruttore si aggiunge anche quella del datore di lavoro, giacché questi, che è il primo garante della sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.
Cassazione penale sez. IV, 10/06/2010, n.34774
Marchio CE di una macchina e il difetto di fabbrica
Il marchio Ce di una macchina e il difetto di fabbrica non esonerano l’impresa dalla responsabilità penale per l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente. Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore, atteso che è configurabile la responsabilità del datore che introduce in azienda una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno – senza avere appositamente accertato che il costruttore o il venditore abbia sottoposto la stessa a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso.
Non sussiste neppure l’esonero da responsabilità sulla base del marchio Ce, non potendo a questo ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità, dell’evento lesivo.
Cassazione penale sez. fer., 26/08/2008, n.45335
Affidamento sulla presenza del marchio CE o sulla notorietà del costruttore
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità .
Cassazione penale sez. IV, 12/06/2008, n.37060
Controllo del datore di lavoro e normativa antinfortunistica
In tema di normativa antinfortunistica, sussiste la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina, che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone, senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbiano sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere tale responsabilità la mera dichiarazione, resa dal datore di lavoro medesimo, di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica.
Cassazione penale sez. IV, 10/11/2005, n.2382
Adozione delle necessarie cautele e responsabilità per infortuni sul lavoro
In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza hanno l’obbligo di consegnare ai dipendenti macchinari e utensili provvisti di ogni opportuno, efficace dispositivo antinfortunistico e devono perciò apportare tutte le modifiche che si rendano necessarie per il loro sicuro funzionamento; tuttavia il diretto e principale destinatario della regola che impone l’adozione delle necessarie cautele è il costruttore della medesima, sicché non è imputabile alla responsabilità del datore di lavoro un incidente verificatosi nonostante la perfetta corrispondenza del macchinario, così come fornito dal costruttore, alle regole di prevenzione antinfortunistica secondo le prescrizioni di sicurezza delle norme comunitarie in materia.
(Principio affermato in relazione all’art. 77 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 con riferimento ad un trapano a turbina al quale solo dopo il verificarsi dell’incidente era stato aggiunto un meccanismo a pedale come dispositivo di consenso per la sua messa in funzione).
Cassazione penale sez. III, 14/03/1997, n.3865
Responsabilità penale del costruttore
In caso di infortunio sul lavoro verificatosi per la mancanza delle prescritte misure protettive di macchina, la responsabilità penale del costruttore di quest’ultima ricorre anche quando il datore di lavoro ne abbia consentito l’uso, trattandosi di fatto privo di efficacia interruttiva del nesso di causalità tra il fatto illecito del costruttore e l’evento dannoso. (Fattispecie in tema di reato di lesioni colpose).
Cassazione penale sez. IV, 05/05/1987
Responsabilità del costruttore o del venditore dei macchinari privi dei requisiti di sicurezza
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l’eventuale responsabilità del costruttore o venditore dei macchinari privi dei requisiti di sicurezza ex art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, non esclude quella di chi, a norma del precedente art. 4, è tenuto a verificare, prima dell’impiego, che essi siano rispondenti alla normativa antinfortunistica e non costituiscano fonte di pericolo per coloro che vi vengano a contatto.
Cassazione penale sez. IV, 07/04/1986
...
segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 11.04.2025 | - Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 - Cassazione Penale Sez. 4 del 28 febbraio 2025 n. 8295 - Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo - Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024 (EN) - Aggiornati importi Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso - Inseriti link http://www.tussl.it |
Certifico Srl |
0.0 | 28.03.2023 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Direttiva macchine 2006/42/CE
Regolamento (UE) 2023/1230
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Lettera Circolare 30 settembre 1999 Prot. n.1067[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Fabbricante macchine e Datore di Lavoro - Responsabilita' Rev. 1.0 2025.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2025 |
359 kB | 191 | |
![]() |
Comunicazione modifica macchine Rev. 00 2020.docx Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
20 kB | 446 | |
![]() |
Fabbricante macchine e Datore di Lavoro - Responsabilita' Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
297 kB | 810 |
RAPEX Report 05 del 31/01/2020 N. 5 A12/00116/20 Svezia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 05 del 31/01/2020 N. 5 A12/00116/19 Svezia
Approfondimento tecnico: Trenino di plastica
Il prodotto, di marca Mega Creative, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Una piccola parte in plastica (ciminiera della locomotiva) può essere facilmente staccata dal giocattolo. Un bambino può metterla in bocca e soffocare.
La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:
4. […]
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili. […]
Inoltre, in accordo alla norma tecnica EN 71-1:2018, ogni giocattolo o suo componente deve superare la prova del cilindro per le piccole parti (Rif. paragrafo 8.2)
Ogni giocattolo o componente non deve entrare completamente nel cilindro di prova previsto dalla norma.
Figura 1 – Cilindro di prova
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
RAPEX Report 05 del 31_01_2020 N. 5 A12_00116_20 Svezia .pdf Trenino di plastica |
157 kB | 1 |
Clarification sheets noted by ATEX WG | Status Febraury 2020
Clarification sheets noted by ATEX Working group | Status Febraury 2020
ID 10030 | 03.02.2020
In allegato schede ATEX Working Group, riservate abbonati (Febbraio 2020):
- ExNBG CLARIFICATION/DECISION SHEETS NOTED BY ATEX STANDING COMMITTEE DIRECTIVE 94/9/EC;
- ExNBG DIRECTIVE 2014/34/EU.
__________
ExNBG CLARIFICATION/DECISION SHEETS NOTED BY ATEX STANDING COMMITTEE DIRECTIVE 94/9/EC
STATUS ON FEBRAURY 2019
Number ExNB/CS/ DS (1) |
Edition |
Subject / Keywords |
Approved by ExNBG (2) |
Authorized / Issued |
Noted by ATEX SC (3) |
98/06/001 |
1.0 |
Certification of a torch according to EN 50020:1977 clauses 9 and 9.4.12 or EN 50020:1994 clauses 10 and 10.4.2 |
17/06/98 |
07/08/98 |
01/12/05 |
98/06/006 |
1.0 |
Conformity to type Notification Format (ATEX Directive Annex VI) |
17/06/98 |
07/08/98 |
01/12/05 |
98/06/007 |
1.0 |
EN 50019:1994 - Internal contacts on zoned heating tapes |
17/06/98 |
07/08/98 |
01/12/05 |
98/06/010 |
1.0 |
Minimum requirement for thread engagement/NPT cable entry holes in flameproof apparatus to EN 50018 |
17/06/98 |
07/08/98 |
01/12/05 |
99/06/014 |
1.0 |
EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 7.4 - Voltage source of EEPROMs etc. |
16/06/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/06/015 |
1.0 |
EN 50020:1977 sub-clause 7.2 andEN 50020:1994 sub-clause 12.2 - "EEXib" |
16/06/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/06/016 |
1.0 |
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - Marking of apparatus with alternative protection "d" or "i" |
16/06/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/06/017 |
1.0 |
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.6 - Calculation of multiple separation distances |
16/06/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/06/018 |
1.0 |
EN 50020:1977 sub-clause 5.5 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.1 - Separation for insulated components |
16/06/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
00/06/020 |
1.0 |
EC-Type Examination for Category 3 products |
29/09/00 |
03/11/00 |
27/11/09 |
00/06/023 |
1.0 |
Recommendations on the measurement of the maximum temperature of light transmitting parts of products intended for use in potentially explosive atmospheres using thermocouples |
30/06/00 |
03/11/00 |
08/12/00 |
00/06/024 |
1.0 |
EN 50020:1994, clause 6.5 "Protection against polarity reversal" |
30/06/00 |
03/11/00 |
08/12/00 |
00/06/025 |
1.0 |
Short temperature rise of Ex p motors during starting |
30/06/00 |
03/11/00 |
08/12/00 |
00/06/026 |
1.0 |
Change of the standard wording of Article 11 of the EC-Type Examination Certificate |
30/06/00 |
03/11/00 |
01/12/05 |
00/029 |
1.0 |
EN 50014:1977 Clause 7 and EN 50014:1992 clause 8, light alloys in Group I apparatus |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/031 |
1.0 |
EN 50018:1977 Clause 4.1.3 and EN 50018:1994 Clause 5.2.3, rectangular spigot joints |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/033 |
1.0 |
EN 50028:1987 Clause 4.1.2, internal voids |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/034 |
1.0 |
Procedural - Ex-components, indication of the temperature class in the marking |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/035 |
1.0 |
Certificate of Conformity of a flameproof enclosure containing different components |
09/03/04 |
|
27/11/09 |
00/037 |
1.0 |
EN 50014:1977 Clause 13 and EN 50014:1992 Clause 15, earthing of traction batteries |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/038 |
1.0 |
Procedural - Group I component certificates marked with the epsilon-x in the same way as Group II |
|
|
27/11/09 |
00/039 |
1.0 |
EN 50018:1977 Clause 14 and EN 50018:1994 Clause 15, heating cables |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/041 |
1.0 |
EN 50019:1977 Clause 4.6.1.5 and EN 50019:1994 Clauses 5.6.1.5 & 5.6.2.1, materials used inside battery containers |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/042 |
1.0 |
EN 50018:1977 Clause 6 and EN 50018:1994 |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
Number ExNB/CS/ DS (1) |
Edition |
Subject / Keywords |
Approved by ExNBG (2) |
Authorized / Issued |
Noted by ATEX SC (3) |
|
|
Clause 7, wear-push rods and spindles in flameproof enclosures |
|
|
|
00/045 |
1.0 |
EN 50018:1977 Clause 12.1 and EN 50018:1994 Annex C, cable entry seal under tension |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/046 |
1.0 |
EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 4, T Class for EEx d motors |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/047 |
1.0 |
EN 50014:1977 Clause 7 and EN 50014: 1994 Clause 8, light alloys |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/048 |
1.0 |
EN 50018:1977 Clause 10 and EN 50018:1994 Clause 11, non ISO threads |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/049 |
1.0 |
EN 50014:1992 Clause 13, interchangeablity of Group I and Group II components |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/051 |
1.0 |
EN 50019:1977, ventilation and IPX3 testing of batteries |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/052 |
1.0 |
EN 50019:1977, dielectric strength tests for junction boxes |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/053 |
1.0 |
EN 50014:1977 Clause 6.3 and EN 50014:1992 Clause 7.3.2, electrostatic hazard |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/054 |
1.0 |
EN 50014:1977 Clause 16 and EN 50014:1992 Clause 17, fans |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/055 |
1.0 |
Cables ends or cables between parts of apparatus for types of protection other than intrinsic safety |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/056 |
1.0 |
EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 14, frequency converters and EEx d motors |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/02/059 |
1.0 |
Temperature rise tests, flameproof motors, frequency converters, thermal protection, general methodology |
21/02/00 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/11/060 |
1.0 |
Plastic parts, on which the safety of type of protection "Flameproof Enclosure" depends |
10/11/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/06/061 |
1.0 |
EN 50018 - Flexible walls, flameproof enclosures |
16/06/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
98/063 |
1.0 |
Test for cells and batteries; EN 50020:1994; 10.9 |
15/06/01 |
06/02 |
01/12/05 |
98/064 |
1.0 |
EN 50020:1994 - Rating of components related to associated apparatus with galvanic isolation. Reference HOTL (95)CESI/001 |
08/06/00 |
06/01 |
01/12/05 |
98/066 |
1.0 rev. 1 |
EN 50020:1994 sub-clause 6.4.7 and 6.4.8 - Verification of CTI for 'i' |
09/09/02 |
|
01/12/05 |
99/06/069 |
1.0 |
EN 50018:1994 - Gas analysis performed within a flameproof enclosure |
16/06/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/01/071 |
1.0 |
Outcome of the assessment (Clause 3.3 of Annex IV and Annex VII) |
15/04/99 |
28/05/99 |
01/12/05 |
99/11/074 |
1.0 |
Impact test of non metallic enclosures (or enclosure parts) |
10/11/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/11/075 |
1.0 |
Marking of associated apparatus according to EN 50020 |
10/11/99 |
10/02/00 |
29/06/01 |
99/080 |
|
Proposal to modify the standard wording on EC- Type Examination Certificates |
|
08/06/00 |
27/11/09 |
99/082 |
1.0 |
Instructions and EC-type examination |
30/06/00 |
03/11/00 |
01/12/05 |
99/084 |
1.0 |
Apparatus with a measuring function for explosion protection where a part is situated in an explosive atmosphere |
09/06/00 |
06/01 |
01/12/05 |
99/086 |
1.0 |
Handling and storage of the dossier for non- electrical equipment category M2 and 2 according to Annex VIII, paragraph 3 |
08/06/00 |
06/01 |
01/12/05 |
00/093 |
1.0 |
Flame arresters (autonomous protective systems), assessment of test results obtained under instable detonation conditions |
15/06/01 |
14/12/01 |
01/12/05 |
00/095 |
1.0 |
Structure of and requirements forEC-Type Examination Certificates of flamearresters |
15/06/01 |
14/12/01 |
01/12/05 |
01/101 |
1.0 |
Ex e temperature rise test according to EN 50014 |
15/01/01 |
06/02 |
01/12/05 |
Number ExNB/CS/ DS (1) |
Edition |
Subject / Keywords |
Approved by ExNBG (2) |
Authorized / Issued |
Noted by ATEX SC (3) |
|
|
and EN 50019 standards concerning electrical motors |
|
|
|
01/105 |
1.0 |
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection |
15/01/01 |
14/10/01 |
01/12/05 |
01/106 |
1.0 |
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection |
15/01/01 |
14/12/01 |
01/12/05 |
01/107 |
1.0 |
Guidelines on the management of assessment and surveillance programmes for products covered by Annex IV and VII of the ATEX Directive 94/9/EC |
15/01/01 |
14/12/01 |
01/12/05 |
02/110 |
1.0 |
Requirements and test procedure for heating equipment of explosion venting devices |
10/09/02 |
07/03/03 |
27/03/02 |
02/111 |
1.0 |
Equipment with connections between areas covered by directive 94/9/EC and areas with high pressure |
18/06/03 |
|
27/11/09 |
02/112 |
1.0 |
EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection |
18/06/03 |
|
27/11/09 |
02/113 |
1.0 |
EC-type examination and supervision of production for gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection |
18/06/03 |
|
27/11/09 |
02/114 |
1.0 |
Distribution, availability and definition of the "Relevant information" to be "communicated" to other notified bodies following issue or withdrawal of EC-type Examination Certificates, Production QA Notification Certificates and Product QA Notification Certificates |
18/06/03 |
|
27/11/09 |
00/124 |
1.0 |
EN 50019:1977 Ex "e" rated voltage windings |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/125 |
1.0 |
EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - T-class for small coils |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/126 |
1.0 |
EN 50028:1987 Clause 6.2.1, rated voltage and external fault conditions |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/127 |
1.0 |
EN 50014:1977 Clause 22.4.3 and EN 50014:1992 Clause 23.4.3, guards for light transmitting parts |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/128 |
1.0 |
EN 50018:1977 Clause 8 and EN 50018:1994 Clause 9, glass windows directly fused into the metallic housing |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/129 |
1.0 |
EN 50019:1977, trace heating tapes |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
00/130 |
1.0 |
EN 50028:1987 Clause 8.1.4 Permitted Prospective Short Circuit Current |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
03/131 |
1.0 |
Equipment with a measuring function for explosion protection, drop test for remote sensors of fixed apparatus |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
03/132 |
1.0 |
Equipment with a measuring function for explosion protection, high gas concentrations above the measuring range |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
03/133 |
1.0 |
Equipment with a measuring function for explosion protection, battery capacity |
26/11/04 |
24/05/05 |
01/12/05 |
03/134 |
1.0 |
Equipment with a measuring function for explosionprotection, examination of catalytic sensors of portable multigas apparatus |
09/03/04 |
|
01/12/05 |
04/160 |
|
Radio frequency power limitation |
26/11/04 |
24/05/05 |
01/12/05 |
04/161 |
|
Instructions for high volume, low value equipment |
25/11/04 |
24/05/05 |
27/11/09 |
04/170 |
|
Control units for gas warning equipment |
26/11/04 |
24/05/05 |
01/12/05 |
05/190 |
|
Fluorescent lamps in Ex-luminaires |
26/11/04 |
24/05/05 |
01/12/05 |
07/264 |
|
Content of technical documentation |
28/11/06 |
30/07/07 |
27/11/09 |
07/265 |
|
Scope of EN 13980 in addressing Annex IV and VII |
28/11/06 |
30/07/07 |
27/11/09 |
Number ExNB/CS/ DS (1) |
Edition |
Subject / Keywords |
Approved by ExNBG (2) |
Authorized / Issued |
Noted by ATEX SC (3) |
07/266 |
|
Application of the latest technical knowledge |
28/11/06 |
30/07/07 |
27/11/09 |
07/267 |
|
Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates for flame arresters |
28/11/06 |
30/07/07 |
27/11/09 |
07/268 |
|
Proposal for amendment to Annex of EN 13980 |
28/02/07 |
30/07/07 |
27/11/09 |
07/269 |
|
Proposal for amendment to Annex of EN 13980 |
28/02/07 |
30/07/07 |
27/11/09 |
07/282 |
|
Ex q faults and overloads |
|
20/10/08 |
27/11/09 |
07/283 |
|
IP Testing of Enclosures with non-metallic parts (gaskets) |
|
20/10/08 |
27/11/09 |
09/338 |
|
Instructions and year of manufacture |
28/11/08 |
28/02/09 |
27/11/09 |
10/388 |
|
Significant changes between European Standards and the previous editions |
|
20/05/11 |
26/01/12 |
10/397 |
|
A practical application of (the revised) 10.3 of the ATEX Guidelines |
|
23/06/11 |
26/01/12 |
11/400 |
|
Content of an European standardised ATEX Test Report |
|
23/06/11 |
26/01/12 |
ExNBG CLARIFICATION SHEETS NOTED BY ATEX WORKING GROUP DIRECTIVE 2014/34/EU
STATUS ON FEBRUARY 2020
Number ExNB/CS/ DS (1) |
Edition |
Subject / Keywords |
Approved by ExNBG (2) |
Authorized / Issued |
Noted by ATEX SC (3) |
18/003 |
1.0 |
Change of documents related to quality system |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
05/07/2018 |
19/004 |
1.0 |
Risk assessment according to standards for electrical products |
01/02/2018 |
09/04/2018 |
09/07/2019 |
(1) : ExNB / xx.xx.xxx / CS/DS = European ATEX Notified Bodies / Numbering of the Clarification/Decision Sheet /CS/DS
(2) : ExNBG = European ATEX Notified BodiesGroup
(3) : ATEX SC = ATEX Directive 94/9/EU Standing Committee or ATEX Directive 2014/34/EU WorkingGroup
...
Fonte: European Commission
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Norme armonizzate Direttiva ATEX
Clarification sheets noted by ATEX Working group | Status April 2019[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Clarification sheets noted by ATEX Working group Status Febraury 2020.pdf |
6731 kB | 11 |
Chiarimento MATTM 0031366 del 21.12.2012
Chiarimento MATTM 0031366 del 21.12.2012
OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito alla figura del tecnico competente in acustica ambientale nell'ambito delle prove fonometriche da effettuare al fine di attestare la rumorosità delle macchine ed attrezzature funzionanti all'aperto ai sensi del D. Lgs. n. 262/2002.
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi c per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, all'articolo 2. commi 6, 7, 8 e 9 prescrive che: ''6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
8. Le attività di cui ai comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.
9. l soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo".
Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" disciplina i valori di emissione acustica, la procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sul'emissione sonora relativi alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente. Il decreto si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto individuate e definite all'articolo 2 e all'allegato I che sono immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per, l'uso previsto.
L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del suddetto decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tal fine, si avvale dell'ISPRA.
L'articolo 12, comma l del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 stabilisce che il Ministero del!"ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, autorizza, per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo, gli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità.
L'allegato IX del suddetto decreto riporta i requisiti minimi per la designazione degli organismi di cui all'articolo 12, comma 1. In particolare viene indicato che il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni per la valutazione della documentazione tecnica;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente esperienza pratica riguardo a questi controlli;
- l'attitudine a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per attestare che i controlli sono stati effettuati.
Alla luce di quanto su esposto si evince che il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 non richiede l'obbligo della qualifica di tecnico competente ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
...
segue in allegato
[box-warning]Update 4 aprile 2017 D.Lgs. 17 Febbraio 2017, N. 41
Attenzione - Qualifica di tecnico competente in acustica ambientale richiesta (o altro)
Alla luce del D.Lgs. 17 Febbraio 2017, N. 41 Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (GU n. 79 del 04 aprile 2017)
è stato emanato il Decreto MATT 25 gennaio 2018 "Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262".
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
...
ALLEGATO IX (articolo 12)
I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito:
...
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
...
______
Decreto MATT 25 gennaio 2018
...
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41.
2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell’elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell’ambito del decreto legislativo n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.
...[/box-warning]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Legge 26 ottobre 1995, n. 447[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
MATTM 0031366 del 21.12.2012.pdf MATTM 2012 |
100 kB | 2 |
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Gennaio 2020
Norme armonizzate Click
ID 9995 | 31.01.2020
I testi consolidati dell'elenco delle norme armonizzate per Direttiva / Regolamento UE pubblicate Marzo 2019 / Gennaio 2020.
Download Norme armonizzate Click Marzo 2019 - Gennaio 2020
Come consultare i riferimenti delle norme armonizzate 2019.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi delle Direttive nuovo approccio UE devono essere letti in relazione alle pubblicazioni precedenti.
Per facilitare la consultazione sono stati realizzati dei "testi consolidati" che saranno aggiornati nel tempo, dove sono riporti l'elenco dei titoli delle norme armonizzate pubblicate per Direttiva/Regolamento UE.
I testi consolidati Marzo 2019 / Gennaio 2020:
Direttiva Imbarcazioni da diporto
Norme armonizzate Direttiva Bassa tensione
19 Novembre 2019
Norme armonizzate Regolamento Impianti a fune
07 Novembre 2019
Direttiva Macchine
16 Ottobre 2019
Direttiva Giocattoli
Normativa Unione armonizzazione
30 Settembre 2019
Norme armonizzate Direttiva PED
06 Agosto 2019
Direttiva EMC
15 Luglio 2019
Direttiva ATEX
29 Maggio 2019
Documenti EAD CPR
20 Marzo 2019 (*) Con rettifica del 10.12.2019
Regolamento CPR
Collegati
[box-note]Norme armonizzate Click
Direttiva click
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Agosto 2019
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Settembre 2019
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Ottobre 2019
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Novembre 2019
Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Gennaio 2020[/box-note]
Funi di sicurezza: norme e note applicative
Funi di sicurezza: note applicative
ID 9974 | 05.02.2020
Il documento allegato analizza i casi in cui sia necessario l’uso dei dispositivi sensibili alla pressione, nello specifico le funi di sicurezza.
In ragione della grande diversità delle tecnologie su cui è basata la loro funzione di rilevamento, non tutti i tipi di dispositivi di protezione sensibili sono egualmente idonei per le applicazioni di sicurezza. L’analisi riportata nei capitoli seguenti, in riferimento alle norme tecniche applicabili, si sofferma sull’uso delle funi di sicurezza e sui criteri che portano alla loro scelta come dispositivo di sicurezza.
[box-note]Indice
0. Premessa
1. Scelta dei dispositivi di protezione sensibili | EN ISO 12100:2010
2. Uso della fune di sicurezza come attuatore dell’arresto di emergenza | EN ISO 13850:2015
3. Principi generali di progettazione e prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione | EN ISO 13856-3:2013
3.1 Definizioni
3.2 Requisiti specifici per le funi sensibili alla pressione
3.3 Prescrizioni aggiuntive per gli interruttori a sgancio con cavo | EN 60947-5-5:1998-09
4. Tipologie di interruttori a fune
5. Componenti interruttori a fune e connettori
6. Esempi uso interruttore a fune[/box-note]
Norme tecniche di riferimento:
- EN ISO 12100:2010
- ISO 13856-3:2013
- EN 60947-5-5:1997
- EN ISO 13850:2015
- EN ISO 13855:2010
Tutte le norme citate sono armonizzate secondo la Direttiva 2006/42/CE Macchine.
[panel]Allegato I
1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l’operatore può raggiungerli,
- le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto degli elementi mobili.
La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.[/panel]
Il punto 1.4.3 definisce i requisiti dei dispositivi di protezione. I requisiti definiti al punto 1.4.3 sono complementari ai requisiti generali concernenti i ripari e i dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.1.
I requisiti concernenti i dispositivi di protezione sono simili a quelli per i ripari mobili interbloccati, in quanto hanno il medesimo scopo di garantire che gli operatori non entrino in contatto con gli elementi mobili mentre questi sono in movimento.
Va osservato che, poiché i dispositivi di protezione non costituiscono una barriera materiale, essi non sono appropriati nel caso sia necessaria una protezione contro pericoli quali, ad esempio, la proiezione di oggetti, le temperature estreme, le emissioni acustiche, le radiazioni o le emissioni di sostanze pericolose.
I dispositivi di sicurezza devono essere marcati CE in accordo alla Direttiva 2006/42/CE Macchine.
[panel]Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine. […][/panel]
Il tipo di procedura di valutazione di conformità che si applica ad un dato prodotto dipende dalla sua appartenenza o meno a una delle categorie elencate all’allegato IV, che presentano un potenziale maggiore di rischi o che hanno una funzione critica di tutela. Le varie procedure di valutazione della conformità sono definite agli allegati VIII, IX e X e le norme per la loro selezione sono indicate all’articolo 12.
[panel]Articolo 12
Procedure di valutazione della conformità delle macchine
1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.
3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.[/panel]
Riguardo alla procedura di valutazione della conformità applicabile ai componenti di sicurezza, va osservato che taluni componenti di sicurezza sono elencati all’allegato IV.
[panel]Allegato IV
[…]Punto 19 - Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone. […][/panel]
Il punto 19 copre i componenti di sicurezza che rilevano la presenza di persone o parti del corpo e che trasmettono un conseguente segnale al sistema di comando per ridurre i rischi per la persona rilevata. Il segnale può essere generato quando una persona o parti del corpo superano il limite predeterminato (disinnesto) o quando viene individuata una persona in una zona predeterminata (rilevamento delle presenze) o entrambi. Questi dispositivi di protezione comprendono, ad esempio:
- i dispositivi di protezione sensibili alla pressione come, ad esempio, pedane, pavimenti, sponde, barre, respingenti, placche e fili sensibili alla pressione;
- i dispositivi di protezione optoelettronici attivi quali, ad esempio, barriere fotoelettriche, impianti a scansione, fasci di luce e sistemi laser;
- i dispositivi di protezione radar, a raggi infrarossi, a raggi ultrasonici e con fotocamera.
Excursus
1. Scelta dei dispositivi di protezione sensibili | EN ISO 12100:2010
I tipi di dispositivi di protezione sensibili includono:
[panel]- barriere fotoelettriche;
- dispositivi di scansione, per esempio laser di scansione;
- tappeti sensibili alla pressione; e
- barre sensibili, fili sensibili.[/panel]
I dispositivi di protezione sensibili possono essere utilizzati:
[panel]- per rilevare il superamento di un limite;
- per rilevare una presenza;
- sia per rilevare il superamento di un limite sia per rilevare una presenza; oppure
- per riavviare il funzionamento della macchina - una pratica che è soggetta a condizioni severe.[/panel]
Le seguenti caratteristiche del macchinario, tra le altre, possono precludere l'uso esclusivo dei dispositivi di protezione sensibili:
- tendenza del macchinario a espellere materiali o componenti;
- necessità di proteggersi contro le emissioni (rumore, radiazioni, polvere, ecc.);
- tempo di arresto della macchina irregolare o eccessivo;
- incapacità di una macchina di arrestarsi a metà di un ciclo.
Per l’implementazione dei dispositivi dovrebbe essere prestata considerazione a:
a) dimensioni, caratteristiche e posizionamento della zona di rilevamento (vedere ISO 13855, che tratta il posizionamento di alcuni tipi di dispositivi di protezione sensibili);
b) reazione del dispositivo a condizioni di avaria (vedere IEC61496 per attrezzature di protezione elettrosensibili);
c) possibilità di elusione; e
d) capacità di rilevamento e sua variazione nel corso del tempo (per esempio, in conseguenza della sua suscettibilità a diverse condizioni ambientali come la presenza di superfici riflettenti, altre sorgenti luminose artificiali, luce solare o impurità nell’aria).
I dispositivi di protezione sensibili devono essere integrati nella parte operativa e associati al sistema di comando della macchina in modo tale che:
- sia inviato un comando non appena una persona o una parte di una persona è rilevata;
- il ritiro della persona o della parte della persona rilevata non riavviino di per sé la(e) funzione(i) pericolosa(e) della macchina e, pertanto, il comando inviato dal dispositivo di protezione sensibile è mantenuto dal sistema di comando fino all’invio di un nuovo comando;
- il riavviamento della(e) funzione(i) pericolosa(e) della macchina derivi dall'attuazione volontaria, da parte dell'operatore, di un dispositivo di comando situato all'esterno della zona pericolosa, dove questa zona può essere osservata dall'operatore;
- la macchina non possa funzionare durante l'interruzione della funzione di rilevamento del dispositivo di protezione sensibile, eccetto che durante le fasi di inibizione; e
- la posizione e la forma del campo di rilevamento impediscano, eventualmente insieme ai ripari fissi, che una persona o parte di una persona entrino nella zona pericolosa o siano presenti nella stessa senza essere rilevate.
[box-warning]ATTENZIONE
Nel caso della fune di sicurezza non può essere usata da sola come dispositivo di protezione sensibile alla pressione perché fornirebbe una protezione parziale. Può essere installata ed utilizzata come dispositivo di arresto di emergenza in accordo alla norma tecnica EN ISO 13850:2015.[/box-warning]
L’applicazione più comune della fune di sicurezza è quando abbiamo lunghi tratti di macchinari, come ad esempio i nastri trasportatori. In tali situazioni il dispositivo potrà essere utilizzato come arresto di emergenza, cioè come una misura di protezione complementare da integrare con protezioni primarie (ripari fissi, ecc…).
...
3. Principi generali di progettazione e prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione | EN ISO 13856-3:2013
3.1 Definizioni
Filo sensibile alla pressione Dispositivo di protezione sensibile alla pressione con un sensore le cui caratteristiche sono un filo, una fune, una corda o un cavo tenuti in tensione e che quando rileva un cambio della tensione da un segnale in uscita.
Dispositivo sensibile alla pressione Dispositivi di protezione sensibili attivati meccanicamente dallo spostamento destinati a rilevare il tocco di una persona o parte del corpo di una persona e che possono anche fungere da dispositivo di impedimento.
Sensore Parte del dispositivo di protezione sensibile alla pressione che genera un segnale in risposta a sufficiente pressione applicata a parte della sua superficie.
Unità di controllo Parte del dispositivo di protezione sensibile alla pressione che risponde alle condizioni del sensore e genera segnali di uscita al sistema di controllo della macchina.
Corsa di attivazione Distanza percorsa da un oggetto specifico, spostandosi nella direzione della forza di azionamento applicata e misurata dal punto in cui questo oggetto tocca la superficie di rilevamento effettiva al punto in cui il dispositivo di commutazione del segnale di uscita passa a uno stato OFF in determinate condizioni.
Forza di azionamento Qualsiasi forza applicata al sensore che induce il dispositivo di commutazione del segnale di uscita a passare allo Stato OFF.
Dispositivo di commutazione del segnale di uscita Parte dell'unità di controllo di un dispositivo di protezione sensibile alla pressione che è collegato al sistema di controllo della macchina e trasmissione del segnale di uscita.
Stato OFF Stato in cui i circuiti di uscita di un dispositivo di commutazione del segnale di uscita sono interrotti e interrompono il flusso di corrente o fluido.
Superficie di rilevamento efficace Parte della superficie del sensore, come dichiarato dal fabbricante, dove l'applicazione di una forza di azionamento crea uno stato OFF nel dispositivo di commutazione del segnale di uscita.
Legenda
1 dispositivo di protezione sensibile alla pressione
2 sensore(i)
3 unità di controllo*
4 segnale di uscita del dispositivo di commutazione
5 parte del sistema di controllo della macchina per la gestione del segnale di uscita del dispositivo di pressione sensibile alla pressione
6 forza di attuazione
7 sensore di uscita
8 stato del segnale ON/OFF
9 reset manuale del segnale**
10 segnale di reset dal sistema di controllo della macchina (dove appropriato)
11 segnali di monitoraggio (opzionale)
a segnale di reset manuale al sistema di controllo della macchina***
b sistema(i) di controllo della macchina
* può essere localizzato con il sistema di controllo della macchina o come una parte del sistema di controllo della macchina, ad esempio come un blocco logico
** dove appropriato, può essere usato in alternativa al punto a
*** dove appropriato, può essere usato in alternativa al punto 9
Figura 1 - Disegno sistematico del dispositivo di protezione sensibile alla pressione applicato alla macchina
...
3.2 Requisiti specifici per le funi sensibili alla pressione
Interruttori elettrici usati con le funi sensibili alla pressione devono essere conformi ai requisiti della norma IEC 60947-5-5.
Le funi devono essere progettate in modo tale che in caso di allentamento, rottura o disimpegno della fune venga generato uno stato OFF.
Legenda
m corsa per l’attivazione della fune di sicurezza
a) i contatti del dispositivo di interblocco sono chiusi e l’uso della macchina è possibile
b) il dispositivo è stato spostato della corsa necessaria all’attivazione. È stato generato un segnale di STOP per la macchina visto che i contatti si sono aperti. In questo caso i contatti vengono bloccati nella posizione aperta.
c) il dispositivo è stato rotto. La molla ha forzato l’altro paio di contatti aperti ed il segnale di STOP è stato generato.
Figura 3 - Esempio di dispositivo a fune sensibile alla pressione
...
6. Componenti interruttori a fune e connettori
Figura 6 – Componenti principali interruttore a fune
...
segue in allegato
Fonti
Direttiva 2006/42/CE Macchine
EN ISO 12100:2010
ISO 13856-3:2013
EN 60947-5-5:1997
EN ISO 13850:2015
EN ISO 13855:2010
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
EN ISO 12100 Valutazione del Rischio | File CEM
UNI EN ISO 13856-1:2013
UNI EN ISO 13856-2:2013
UNI EN ISO 13856-3:2013
EN ISO 13850 Arresto di emergenza
EN ISO 13855 Posizionamento dei mezzi di protezione[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Funi di sicurezza note applicative Rev. 00 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2019 |
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EMC ADCO information sheet for economic operators
EMC ADCO information sheet for economic operators
EU, 24.01.2020
The Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the council of 26th of February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast Directive) will repeal the EMC Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15th of December 2004 at the 20th of April 2016.
No transitional period for equipment after the 20th of April 2016 is provided for in the recast Directive.
Member States shall take all appropriate measures to ensure that equipment is placed on the market and/or put into service only if it complies with the requirements of this Directive when properly installed, maintained and used for its intended purpose.
Definitions
For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:
a) ‘equipment’ means any apparatus or fixed installation;
b) ‘apparatus’ means any finished appliance or combination thereof made available on the market as a single functional unit, intended for the end user and liable to generate electromagnetic disturbance, or the performance of which is liable to be affected by such disturbance and includes:
- ‘components’ or ‘sub-assemblies’ intended for incorporation into an apparatus by the end user, which are liable to generate electromagnetic disturbance, or the performance of which is liable to be affected by such disturbance;
- ‘mobile installations’ defined as a combination of apparatus and, where applicable, other devices, intended to be moved and operated in a range of locations;
c) ‘fixed installation’ means a particular combination of several types of apparatus and, where applicable, other devices, which are assembled, installed and intended to be used permanently at a predefined location;
d) ‘economic operators’ means the manufacturer, the authorised representative, the importer and the distributor;
e) ‘manufacturer’ shall mean any natural or legal person who manufactures apparatus or has apparatus designed or manufactured, and markets that apparatus under his name or trademark;
f) ‘importer’ means any natural or legal person established within the Union who places apparatus from a third country on the Union market;
g) ‘distributor’ means any natural or legal person in the supply chain, other than the manufacturer or the importer, who makes apparatus available on the market;
h) ‘placing on the market’ means the first making available of apparatus on the Union market;
i) ‘making available on the market’ means any supply of apparatus for distribution, consumption or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge.
_____
EMC ADCO information sheet for economic operators
... Segue in allegato
Fonte: EU
_______
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU
Norme armonizzate Direttiva 2014/30/UE EMC[/box-note]
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EMC ADCO information sheet for economic operators.pdf |
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Un caricatore universale per tutti i prodotti elettronici
Un caricatore universale per tutti i prodotti elettronici
Gli eurodeputati vogliono rendere la vita dei consumatori più semplice e ridurre i rifiuti elettronici con l’introduzione di un caricatore unico per tutti i dispositivi.
La vice-presidente della commissione Róża Thun und Hohenstein ha dichiarato: “La Commissione europea deve mostrare la sua leadership e smettere di lasciare che i giganti della tecnologia ci impongano i loro standard. Se la sovranità digitale significa qualcosa per questa nuova Commissione, ci aspettiamo che vengano stabiliti gli standard per un caricatore comune entro i prossimi sei mesi”. La deputata polacca del Partito popolare europeo ha per questo presentato un’interrogazione alla Commissione sulla questione.
L’introduzione di un caricatore unico per tutti i prodotti (non solo smartphone, lettori digitali, ma anche “wearable” come braccialetti digitali) ridurrebbe i rifiuti elettronici, abbasserebbe il costo dei prodotti e migliorerebbe la sicurezza e l’interoperabilità dei caricatori.
Uno studio del 2014 mostra come il numero di caricatori per telefoni cellulari si sia ridotto da 30 nel 2009 a tre principali nel 2014.
Secondo la Commissione europea i rifiuti elettronici sono uno dei tipi di rifiuti in maggior crescita nell’UE, e si stima che possano arrivare a più di 12 milioni di tonnellate entro il 2020.
L’approccio su base volontaria usato dalla Commissione
Il commissario Maroš Šefčovič, che ha partecipato al dibattito in rappresentanza della Commissione europea, ha detto che secondo la Commissione l’approccio su base volontaria “è il modo migliore per raggiungere i nostri obiettivi senza ostacolare l’innovazione”.
- analizzare i risultati relativi alla riduzione dei rifiuti elettronici;
- fornire tutte le informazioni utili per considerare le opzioni per un adeguato follow-up.
Dichiarazione UE di Conformità | Direttiva MID
Dichiarazione UE di Conformità | Direttiva MID
Modello di Dichiarazione UE di Conformità Strumenti di misura MID in accordo con l'allegato XIII della Direttiva 2014/32/UE.
Rev. 0.0 2020
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96/149 del 29.3.2014)
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce i requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio per le funzioni di misura di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici da III a XII (di seguito «gli allegati specifici degli strumenti») concernenti i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori di gas di scarico (MI-010).
2. La presente direttiva costituisce una direttiva specifica relativamente ai requisiti sull’immunità elettromagnetica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva continua ad applicarsi riguardo ai requisiti di emissione.
Art. 8 Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio dei loro strumenti di misura, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e agli allegati specifici dello strumento.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17.
Qualora la conformità di uno strumento di misura alle prescrizioni applicabili della presente direttiva sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo strumento di misura è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli strumenti di misura, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei documenti normativi o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di uno strumento di misura.
Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dallo strumento di misura, i fabbricanti eseguono una prova a campione sullo strumento di misura messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli strumenti di misura non conformi e i richiami degli strumenti di misura, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sugli strumenti di misura che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dello strumento di misura non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento dello strumento di misura ed eventualmente sull’imballaggio, conformemente al punto 9.2 dell’allegato I.
6. I fabbricanti indicano sullo strumento di misura il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento dello strumento di misura ed eventualmente sull’imballaggio, conformemente al punto 9.2 dell’allegato I. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento di misura che hanno immesso sul mercato sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE e da istruzioni e informazioni conformemente al punto 9.3 dell’allegato I, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno strumento di misura da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di misura, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento di misura presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misura alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misura da essi immessi sul mercato.
...
Articolo 19 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato I e agli allegati specifici degli strumenti.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato XIII, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale lo strumento di misura viene immesso o messo a disposizione sul mercato.
3. Se allo strumento di misura si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dello strumento di misura ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
Articolo 20 Marcatura di conformità
La conformità di uno strumento di misura alla presente direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all’articolo 21.
Articolo 21 Principi generali che disciplinano la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L’altezza del rettangolo è uguale all’altezza della marcatura CE.
3. I principi generali previsti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano per analogia alla marcatura metrologica supplementare.
Articolo 22 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare
1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo strumento di misura o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora non sia possibile o la natura dello strumento di misura non lo consenta, esse sono apposte sui documenti di accompagnamento ed eventualmente sull’imballaggio.
2. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano sottounità, che funzionano in modo congiunto, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.
3. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo strumento di misura prima della sua immissione sul mercato.
4. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, se necessario, possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione.
5. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE.
La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono seguite dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora un tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione di cui all’allegato II.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
Il numero d’identificazione dell’organismo notificato è indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti di eliminarlo.
6. La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, ove applicabile, il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
7. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
...
Allegato I Requisiti essenziali
[...]
9. Informazioni che devono essere apposte sullo strumento e informazioni di cui esso deve essere corredato
9.1. Sullo strumento di misura devono essere apposte le seguenti iscrizioni:
a) nome del fabbricante, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato;
b) informazioni relative all’accuratezza dello strumento
e, se del caso:
c) dati pertinenti alle condizioni di impiego;
d) capacità di misurazione;
e) intervallo di misura;
f) marcatura di identificazione;
g) numero del certificato di esame UE del tipo o del certificato di esame UE del progetto;
h) informazioni che precisino se i dispositivi supplementari da cui si ottengono risultati metrologici soddisfano o meno le disposizioni della presente direttiva sui controlli metrologici legali.
9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni troppo ridotte o di configurazione troppo sensibile per poter recare le informazioni pertinenti, queste ultime siano adeguatamente apposte sull’eventuale imballaggio e, sui documenti di accompagnamento richiesti dalle disposizioni della presente direttiva.
9.3. Lo strumento deve essere corredato di informazioni sul suo funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto semplice da renderlo superfluo. Le informazioni devono essere di facile comprensione e includere, se del caso:
a) condizioni di funzionamento nominali;
b) classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico;
c) limiti di temperatura superiore e inferiore, possibilità di condensazione, utilizzazione in luogo chiuso o aperto;
d) istruzioni relative all’installazione, alla manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto consentite;
e) istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali condizioni speciali di utilizzo;
f) requisiti di compatibilità con interfacce, sottounità o strumenti di misura.
9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici utilizzati nello stesso posto o utilizzati per la misurazione di servizi di pubblica utilità, non è necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento.
9.5. Salvo indicazione contraria riportata in un allegato specifico dello strumento, il valore di una divisione di un valore misurato deve essere di 1×10n, 2×10n, oppure 5×10n, laddove n indica un numero intero (zero compreso). Unitamente al valore numerico deve figurare l’unità di misura o il simbolo ad essa relativo.
9.6. Le misure materializzate devono essere contrassegnate da un valore nominale o da una scala, accompagnati dall’unità di misura.
9.7. Le unità di misura impiegate e i rispettivi simboli devono essere conformi alle disposizioni giuridiche a livello dell’Unione relative alle unità di misura e ai rispettivi simboli.
9.8. Tutte le marcature e le iscrizioni previste conformemente ai requisiti devono essere chiare, indelebili, inequivocabili e non trasferibili.
...
Allegato XIII Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Modello di strumento/strumento (Numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dello strumento che ne consenta la rintracciabilità); può, se richiesto per l’identificazione dello strumento, includere un’immagine):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate o ai documenti normativi utilizzati o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari
Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
© Certifico S.r.l.
Rev. 0.0 2020 (Nuova Direttiva MID 2014/32/UE in vigore dal 21 Aprile 2016)
Collegati
[box-note]Direttiva MID 2014/32/UE
Decreto Legislativo 84/2016 Strumenti misura
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Dichiarazione UE di conformità MID Rev. 0.0 2020.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
27 kB | 45 |
Dichiarazione UE di Conformità | Direttiva Strumenti per pesare
Dichiarazione UE di Conformità | Direttiva Strumenti per pesare
Modello di Dichiarazione UE di Conformità Strumenti per pesare per in accordo con l'allegato IV della Direttiva 2014/31/UE.
Rev. 0.0 2020
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
2. Ai fini della presente direttiva si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti:
a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali;
b) la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un’ammenda, di una remunerazione, di un’indennità o di un canone di tipo analogo;
c) la determinazione della massa per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
e) la determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
f) la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati;
g) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alle lettere da a) a f).
Art. 6 Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione sul mercato dei loro strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato I.
2. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti preparano la documentazione tecnica indicata all’allegato II ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13.
Qualora la conformità di uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.
3. Per gli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dello strumento, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dello strumento.
Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dallo strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti eseguono una prova a campione sullo strumento messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli strumenti non conformi e i richiami degli strumenti non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sugli strumenti che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione conformemente all’allegato III.
Sugli strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti appongono le iscrizioni di cui al punto 1 dell’allegato III.
Sugli strumenti non destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti appongono le iscrizioni di cui al punto 2 dell’allegato III.
Qualora uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), contenga o sia collegato a dispositivi non utilizzati o destinati a essere utilizzati per le applicazioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), i fabbricanti appongono su ciascuno di tali dispositivi il simbolo restrittivo d’uso di cui all’articolo 18 e al punto 3 dell’allegato III.
6. I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che lo strumento da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dallo strumento da essi immesso sul mercato.
...
Articolo 13 Procedure di valutazione della conformità
1. La conformità degli strumenti ai requisiti essenziali definiti nell’allegato I può essere stabilita, a scelta del fabbricante, con una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) il modulo B di cui all’allegato II, punto 1, seguito dal modulo D di cui all’allegato II, punto 2, oppure dal modulo F di cui all’allegato II, punto 4.
Tuttavia, il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti non contenenti dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico. Per gli strumenti non sottoposti al modulo B, si applica il modulo D1 di cui all’allegato II, punto 3, o il modulo F1 di cui all’allegato II, punto 5;
b) il modulo G di cui all’allegato II, punto 6.
2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui dette procedure vengono espletate oppure in una lingua accettata dall’organismo notificato ai sensi dell’articolo 19.
Articolo 14 Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale lo strumento è immesso o messo a disposizione sul mercato.
3. Se allo strumento si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dello strumento ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
Articolo 15 Marcatura di conformità
La conformità di uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), alla presente direttiva è indicata dalla presenza sullo strumento della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui all’articolo 16.
Articolo 16 Principi generali della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L’altezza del rettangolo è uguale all’altezza della marcatura CE.
3. I principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano, mutatis mutandis, alla marcatura metrologica supplementare.
Articolo 17 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature
1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o su una targhetta segnaletica.
2. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo strumento prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE.
4. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono seguite dal numero o dai numeri di identificazione dell’organismo o degli organismi notificati che intervengono nella fase di controllo della produzione conformemente all’allegato II.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
5. La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e il numero o i numeri di identificazione dell’organismo o degli organismi notificati possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
6. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.
...
Allegato III Iscrizioni
1. Strumenti destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f)
1.1. Tali strumenti devono recare in modo visibile, leggibile e indelebile: le seguenti iscrizioni:
i) se del caso, il numero del certificato d’esame UE del tipo;
ii) il nome del fabbricante, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato;
iii) la classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizzontali unite da due semicerchi;
iv) la portata massima, nella forma Max …;
v) la portata minima, nella forma Min …;
vi) la divisione di verifica, nella forma e = …;
vii) il numero di tipo, di lotto o di serie;
e se del caso:
viii) per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate, il marchio di identificazione su ciascuna unità;
ix) la divisione, se è diversa da e, nella forma d = …;
x)l’effetto massimo additivo di tara, nella forma T = + …;
xi) l’effetto massimo sottrattivo di tara, se è diverso da Max, nella forma T = - …;
xii) la divisione di tara, se è diversa da d, nella forma dT = …;
xiii) il carico limite, se è diverso da Max, nella forma Lim …;
xiv) i valori limite di temperatura, nella forma … °C/… °C;
xv) il rapporto tra ricettore di peso e di carico.
1.2. Tali strumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l’apposizione della marcatura di conformità e delle iscrizioni. Questi devono essere tali da rendere impossibile l’asportazione della marcatura di conformità e delle iscrizioni senza danneggiarli nonché tali che la marcatura di conformità e le iscrizioni siano chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua regolare posizione di funzionamento.
1.3. Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve poter essere sigillata, a meno che la sua eventuale asportazione dallo strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta è sigillabile, deve essere possibile apporvi un marchio di controllo.
1.4. Le iscrizioni Max, Min, e e d, devono essere ripetute vicino al dispositivo di visualizzazione del risultato della pesata, se non vi si trovano già.
1.5. Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che sia o possa essere collegato ad uno o più ricettori del carico devono essere riportate le iscrizioni relative ai suddetti ricettori.
2. Strumenti non destinati a essere utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), devono recare in modo visibile, leggibile e indelebile:
- il nome del fabbricante, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato,
- la portata massima, nella forma Max …
Questi strumenti non possono avere la marcatura di conformità di cui alla presente direttiva.
3. Simbolo restrittivo d’uso di cui all’articolo 18
Il simbolo restrittivo d’uso è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25 mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato.
Allegato IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)
1. Modello di strumento/strumento (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dello strumento che ne consenta la rintracciabilità; ove necessario ai fini dell’identificazione dello strumento, può includere un’immagine).
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L’organismo notificato… (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di: (luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma):
(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.
© Certifico S.r.l.
Rev. 0.0 2020 (Nuova Direttiva 2014/31/UE in vigore dal 21 Aprile 2016)
Collegati
[box-note]Direttiva 2014/31/UE
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto[/box-note]
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Dichiarazione UE di conformità Strumenti per pesare Rev. 0.0 2020.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2020 |
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ISO 7010 Raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2020
ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma - Ed. 2020 Amd 2
Ed. 6.0 Aprile 2021
Aggiornata la raccolta segnaletica ISO 7010:2019, con altri segnali pubblicati con l'emendamento 2 di novembre 2020, in allegato:
- Raccolta immagini segnaletica Ed. 6.0 aggiornata con emendamento 2 di novembre 2020
[box-info]Nuovi Pittogrammi Emendamento A2 Novembre 2020
W071 - Warning; Substance or mixture presenting a health hazard
W072 - Warning; Substance or mixture that can cause an environmental hazard
M055 - Keep out of reach of children
E017 - Firefighters’ lift
E064 - First aid responder[/box-info]
[box-info]Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS
In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
- Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.mi. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2017 - Chiarimenti[/box-info]
ISO 7010:2019
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Corrigenda/Amendments:
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html
[alert]Lista Norme ISO
ISO 7010:2011
ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019/Amd 2:2020[/alert]
Dim.: 800 x 800 px
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Raccolta Elaborata su norma Licenza ISO
[box-note]Versioni precedenti:
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2012
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2015
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2017
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2018[/box-note]
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ISO 7010 2019 Amd 2 2020.zip Certifico Srl - Rev. Aprile 2021 |
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ISO 7010 2019 Amd 1 2020.zip Certifico Srl - Rev. Gennaio 2020 |
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Draft on a standardisation Regulation (EU) 2019/1009 | fertilising products
Draft on a standardisation Regulation (EU) 2019/1009 | Fertilising products
EU, 16.01.2020
Draft on a standardisation request to the European Committee for Standardisation as regards the EU fertilising products in support of Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council
Il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sulla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, i prodotti fertilizzanti dell’UE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse.
[panel]Articolo 13 regolamento (UE) 2019/1009 Presunzione di conformità
1. I prodotti fertilizzanti dell’UE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse.
2. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III sono effettuate in modo affidabile e riproducibile. Le prove conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui dette prove sono contemplate da tali norme o parti di esse.
Si presume che l'Unione sia conforme ai requisiti stabiliti nel Allegati I, II e III di tale regolamento coperti da tali norme o parti di esse. (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, prove per la verifica del conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE ai requisiti di cui agli allegati I, II e III di tale regolamento che sono conformi a norme o parti armonizzate di ciò, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Si presume che l'Unione europea sia affidabile e riproducibile nella misura in cui le prove sono coperte da tali standard o parti di essi.[/panel]
Le norme armonizzate contribuiscono a garantire un livello elevato di protezione delle persone, degli animali e salute delle piante e dell'ambiente in tutta l'Unione, e contribuire alla libera circolazione di prodotti fertilizzanti di qualità nell'Unione europea. Dato che tali standard sono neutrali dal punto di vista tecnologico e basati sulle prestazioni, contribuiscono anche a garantire la parità condizioni di concorrenza tra gli operatori economici interessati che trattano con l'UE prodotti fertilizzanti, in particolare le piccole e medie imprese. armonizzato gli standard aiutano i produttori a dimostrare la conformità dei loro prodotti con i requisiti pertinenti stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione.
È pertanto opportuno chiedere al CEN di elaborare norme armonizzate a sostegno di Regolamento (UE) 2019/1009.
Il regolamento (UE) 2019/1009 si applicherà a decorrere dal 16 luglio 2022. A tal fine norme armonizzate saranno disponibili prima di tale data, i termini per l'adozione di tali standard da parte del CEN dovrebbero essere stabiliti ogni qualvolta sia tecnicamente fattibile prima delle 16 Luglio 2022. Dato che l'esecuzione della richiesta potrebbe richiedere più tempo rispetto all'inizio previsto, potrebbe essere necessario prorogare le scadenze per l'adozione delle norme tenendo conto dei progressi realizzati nell'attuazione del programma di lavoro preparato dal CEN per l'esecuzione della richiesta.
__________
Article 1 Requested standardisation activities
The European Committee for Standardisation (CEN) is requested to draft harmonised standards and European standardisation deliverables listed in Annex I to this Decision in support of Regulation (EU) 2019/1009 for EU fertilising products by the deadlines set in that Annex. However, where CEN adopts a harmonised standard listed in Tables 1 and 2 of Annex I before the deadline for adoption of the corresponding European standardisation deliverable listed in Table 3 of Annex I, it shall no longer be required to adopt the corresponding European standardisation deliverable.
The standards and standardisation deliverables referred to in the first paragraph shall meet the relevant requirements set out in Annex II.
Article 2 Work programme
CEN shall prepare a work programme indicating all the standards and standardisation deliverables listed in Annex I, the responsible technical bodies and a timetable for the execution of the requested standardisation activities in line with the deadlines set out in that Annex.
CEN shall submit the draft work programme to the Commission by 15 May 2020. CEN shall inform the Commission of any amendments to the work programme. CEN shall provide the Commission with access to an overall project plan.
Article 3 Reporting
1. CEN shall report annually to the Commission on the execution of the request referred to in Article 1 indicating the progress made in implementation of the work programme referenced to in Article 2.
2. CEN shall submit the first annual report to the Commission by 1 April 2021.
3. Subsequent annual reports shall be submitted to the Commission by 1 April each year.
4. CEN shall provide the Commission with the final report by 1 October 2024.
5. CEN shall promptly report to the Commission any major concerns relating to the scope of the request referred to in Article 1 and the deadlines set in Annex I. CEN shall also inform the Commission if it identifies the need to cover the requirements in a different harmonised standard or a European standardisation deliverable than the one indicated in Annex I and provide reasons for such need. Article 4
Article 4 Validity of the standardisation request
If CEN does not accept the request referred to in Article 1 within a month of receiving it, the request may not constitute a basis for the standardisation activities referred to in that Article. This Decision shall expire on 1 April 2026.
Article 5 Expiry of existing standardisation mandates
Standardisation mandates M/335 of 20 June 2003, M/418 of 5 December 2007 and M/454 of 1 October 2009 shall expire on 15 July 2022.
Article 6 Addressee
This Decision is addressed to the European Committee for Standardisation.
...
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009
Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003
Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE[/box-note]
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Draft on a standardisation Regulation EU 2019 1009.pdf |
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CND italiana come base per EMDN europea
“Classificazione Nazionale Dispositivi medici” (CND) come base per la futura nomenclatura europea dei dispositivi medici (EMDN)
EU, Gennaio 2020
Lo scopo del documento "The CND Nomenclature - background and general principles" è quello di fornire informazioni riguardanti i principi di base e il struttura della “Classificazione Nazionale Dispositivi medici” (CND) italiana. Nel marzo 2019 e in base ai criteri stabiliti dal gruppo di coordinamento dei dispositivi medici (MDCG), il CND è stato selezionato come base per la futura nomenclatura europea dei dispositivi medici (EMDN) [vedi (MDCG 2018-2) – Future EU medical device nomenclature: Description of requirements].
Il EMDN supporterà il funzionamento di EUDAMED come dichiarato dal MDCG e in conformità con Articoli 23 del regolamento (UE) 2017/745 - MDR e regolamento (UE) 2017/746.
La nomenclatura europea dei dispositivi medici (EMDN) sarà la nomenclatura d'uso di produttori che registrano i loro dispositivi medici nel database EUDAMED.
Fondato su criteri e requisiti prestabiliti e basato sugli orientamenti forniti da il gruppo di coordinamento dei dispositivi medici (MDCG), ha deciso la Commissione europea favore dell'uso della "Classificazione Nazionale Dispositivi medici (CND)" come base per l'EMDN.
Attualmente è in corso una revisione straordinaria del CND in modo da rilasciare la prima versione dell'EMDN, che sarà integrato in EUDAMED per essere utilizzato dagli operatori. EMDN lo farà essere pienamente disponibile e accessibile a tutti gli operatori e sarà privo di copyright.
Nella misura del possibile, la Commissione mapperà l'EMDN sul dispositivo medico globale Nomenclatura (GMDN). Questo compito è stato intrapreso con la speranza di facilitare eventualmente Ricerca codice EMDN da parte degli operatori che attualmente utilizzano GMDN. La corrispondenza tra il le nomenclature sono destinate a essere visibili agli operatori e incorporate nel futuro database in la forma di uno strumento di ricerca. Pertanto, e in collaborazione con GMDN, la mappatura l'esercizio è attualmente in corso. Il livello di qualità e affidabilità di questa mappatura dipende sull'impegno di tutte le parti interessate a lavorare insieme per mappare e convalidare il risultati.
Un sottogruppo dell'MDCG sulla nomenclatura che comprende esperti nazionali
Sono state istituite autorità competenti e parti interessate per sovrintendere alle attività di regolamentazione collegato alla nomenclatura. Il sottogruppo mirerà a definire le regole e i processi relativi la creazione, l'aggiornamento, la manutenzione e l'uso della nomenclatura europea dei dispositivi medici.
Inoltre, la Commissione sta attualmente collaborando con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel contesto del loro lavoro e delle loro attività su un futuro dispositivo medico internazionale nomenclatura.
Attualmente è in corso una revisione straordinaria del CND in modo da rilasciare la prima versione dell'EMDN, che sarà integrato in EUDAMED per essere utilizzato dagli operatori. EMDN lo farà essere pienamente disponibile e accessibile a tutti gli operatori e sarà privo di copyright.
Nella misura del possibile, la Commissione mapperà l'EMDN sul dispositivo medico globale Nomenclatura (GMDN). Questo compito è stato intrapreso con la speranza di facilitare eventualmente Ricerca codice EMDN da parte degli operatori che attualmente utilizzano GMDN. La corrispondenza tra il le nomenclature sono destinate a essere visibili agli operatori e incorporate nel futuro database in la forma di uno strumento di ricerca. Pertanto, e in collaborazione con GMDN, la mappatura l'esercizio è attualmente in corso. Il livello di qualità e affidabilità di questa mappatura dipende sull'impegno di tutte le parti interessate a lavorare insieme per mappare e convalidare i risultati.
...
The CND Nomenclature - background and general principles
Background and General Principles
In 2005, the Italian Ministry of Health set out that the CND would be the official Italian medical device classification and nomenclature. Since then, the CND has been implemented not only in Italy, but also in Portugal and Greece.
About 15.000 manufacturers from various countries have used the CND for the registration of medical devices and in vitro diagnostic medical devices in the Italian database. The distribution of manufacturers of medical devices and in vitro diagnostic medical devices per country is reported below in Figure 1.
The CND nomenclature is one of the tools used in the governance of the medical device sector and is characterised by its refined and hierarchical structure. It aims to support the improvement of patient safety and the quality of health systems by enabling information to be communicated in a standardised manner.
Updates and maintenance of CND:
The construction of the CND, its subsequent updates and maintenance have been based on three fundamental principles.
A) Participative approach:
For the update and maintenance of a qualitative nomenclature, highly differentiated and qualified expertise is required. As the medical device sector is acknowledged for its heterogeneity and complexity, a broad participation of all stakeholders (economic operators and healthcare professional from NHS - at all levels of its organisation) is essential.
B) Qualified validation of proposals:
Nomenclature and Classification proposals are technically validated based on assessments of actual need. Factors taken into consideration are:
- other existing nomenclature and classification systems available at international level
- consumption and expense information
- assessment with sector experts from the different disciplines
C) Formal adoption and free public availability:
The CND system, which represents the basis of the whole information system on medical devices is formally approved and thus constitutes an official reference, freely available to all stakeholders.
More information on previous updates of the CND up to 2018 can be found in Annex I of this document.
The following products are currently not included in the CND:
- Medicinal products
- Cosmetics products
- Human blood and its derivatives;
- Organs, tissues and cells of human origin, products including human tissues and cells and products derived therefrom.
- Organs, tissues and cells of animal origin except medical devices manufactured using animal devitalized tissues or devitalized products derived from animal tissue.
- Individual Protection Devices
The CND structure
The CND is characterised by its alphanumeric structure that is established in a multi-level hierarchical tree. It clusters medical devices in three main levels:
- Category: the first hierarchical level
- Group: the second hierarchical level
- Type: the third hierarchical level (which if necessary, expands into several levels of detail (1°, 2°, 3°, 4° e 5°)
Each medical device is classified by an alphanumeric code consisting of a letter referring to the “Category”, a couple of numbers referring to the “Group” and a series of other couples of numbers referring to the “Type” (whose amount depends on the level of detail) up to a maximum of 7 levels.
Each level is identified by:
...segue in allegato
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[box-download]Vedi Raccolta linee guida MEDDEV dispositivi medici[/box-download]
Collegati:
[box-note]Classificazione Nazionale Dispositivi medici
Raccolta Linee guida MEDDEV Dispositivi medici
Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa (PR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
The European Medical Device Nomenclature EMDN.pdf EU January 2020 |
340 kB | 17 | |
![]() |
The CND Nomenclature - background and general principles.pdf EU January 2020 |
1017 kB | 13 |
Circolare n. 4/2019 | Applicazione Regolamento (UE) 2019/1397
Circolare n. 4/2019 | Applicazione Regolamento (UE) 2019/1397
Circolare del 20 dicembre 2019 (Prot. 77910) Requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e norme di prova per l'equipaggiamento marittimo. Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1397
Disposizioni in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1397 del 6 Agosto 2019 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773
La circolare n.4/2019 fornisce chiarimenti per garantire l’omogeneità di comportamento degli ispettori di bordo in sede di collaudo e di ispezione a stazioni radio, installate a bordo di unità navali, costituite da apparati conformi alla Direttiva 2014/90/UE ed al relativo Regolamento vigente.
Fonte: MIT
Collegati:
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Convenzione SOLAS[/box-note]