Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato
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Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato 2024
La direttiva 2008/68/CE è la Direttiva quadro dell'UE per il trasporto di merci pericolose:
- su strada | ADR
- su ferrovia | RID
- per via navigabile interna | ADN
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose.
GU L 260/13 del 30.9.2008
La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Disposizioni generali
Articolo 4 Paesi terzi
Articolo 5 Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto
Articolo 6 Deroghe
Articolo 7 Disposizioni transitorie
Articolo 8 Adattamenti
Articolo 9 Procedura del comitato
Articolo 10 Recepimento
Articolo 11 Modifica
Articolo 12 Abrogazioni
Articolo 13 Entrata in vigore
Articolo 14 Destinatari
ALLEGATO I TRASPORTO SU STRADA
ALLEGATO II TRASPORTO PER FERROVIA
ALLEGATO III TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE
Deroghe nazionali
Negli allegati I, II, III, per le tre modalità di trasporto, sono riportate tutte le deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
1. Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nell’allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori.
2.a) A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati;
2 b) a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio destinate:
i) al trasporto locale su brevi distanze; o
ii) al trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.
...
In allegato il testo consolidato 2024 (Testo ufficiale CE: 28.06.2024) con tutte le tutte le modifiche dal 2008 a Giugno 2024:
M1 Decisione 2009/240/CE della Commissione del 4 marzo 2009
M2 Decisione 2010/187/UE della Commissione del 25 marzo 2010
M3 Direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010
M4 Decisione 2011/26/UE della Commissione del 14 gennaio 2011
M5 Decisione di esecuzione 2012/188/UE della Commissione del 4 aprile 2012
M6 Direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012
M7 Decisione di esecuzione 2013/218/UE della Commissione del 6 maggio 2013
M8 Direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014
M9 Decisione di esecuzione (UE) 2015/217 della Commissione del 10 aprile 2014
M10 Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione del 17 giugno 2015
M11 Decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione del 20 aprile 2016
M12 Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016
M13 Decisione di esecuzione (UE) 2017/695 della Commissione del 7 aprile 2017
M14 Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione del 31 gennaio 2018
M15 Decisione di esecuzione (UE) 2018/936 della Commissione del 29 giugno 2018
M16 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 della Commissione del 17 giugno 2019
M17 Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019
M18 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1241 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2020
M19 Direttiva delegata UE) 2020/1833 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2020
M20 Direttiva delegata (UE) 2020/1833 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2020
M21 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1436 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2021
M22 Decisione di esecuzione (UE) 2022/1095 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2022
M23 Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022
M24 Decisione di esecuzione (UE) 2023/1198 della Commissione del 21 giugno 2023
M25 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1762 della Commissione, del 5 giugno 2024 - Testo consolidato Giugno 2024
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Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (G.U. n. 58 dell' 11.03.2010)
Decreto 13 gennaio 2021 (in GU 10/02/2021, n. 34)
Normativa quadro Merci Pericolose | Consolidato 2024
Il testo "Normativa quadro Merci Pericolose", consolida i testi della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (Direttiva quadro merci pericolose) e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, con le modifiche dal 2009 al 2024.
Ed. 12.0 del 28 Giugno 2024
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