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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191

ID 18036 | | Visite: 2410 | Norme armonizzate Direttiva REDPermalink: https://www.certifico.com/id/18036

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 - Norme armonizzate RED Novembre 2022

ID 18036 | 10.11.2022 / Decisione di esecuzione (UE) in allegato IT/EN

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione dell’8 novembre 2022 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 289/7 del 10.11.2022

Entrata in vigore: 11.11.2022

...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE (la «richiesta»).

(3) In base alla richiesta, l’ETSI ha elaborato le norme armonizzate EN 303347-2 V2.1.1, EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 303 213-5-2 V1.1.1 e EN 300 674-2-1 V3.1.1.

(4) In base alla richiesta, l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1 e EN 301 908-10 V4.2.2, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/04 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 300 422-1 V2.2.1 e EN 301 908-10 V4.3.1. L’ETSI ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303345-5 V1.1.1 e EN 301 908-13 V13.1.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 301 025 V2.3.1, EN 303345-2 V1.2.1, EN 303 345-5 V1.2.1 e EN 301908-13 V13.2.1.

(5) Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.

(6) Le norme armonizzate EN 300 422-1 V2.2.1, EN 301 025 V2.3.1, EN 301 908-10 V4.3.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-2 V2.1.1, EN 30 3347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 300 674-2-1 V3.1.1 e EN 303 213-5-2 V1.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7) Le norme armonizzate EN 301489-12 V3.2.1, EN 301489-20 V2.2.1 e EN 301 489-52 V1.2.1 comprendono tolleranze per la configurazione. Tale elemento va oltre l’obiettivo di una norma armonizzata a sostegno della legislazione dell’Unione, in quanto disciplina aspetti concreti delle apparecchiature di prova anziché concentrarsi sui risultati. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) La norma armonizzata EN 301908-13 V13.2.1 comprende, al punto 4.2.2, tolleranze per la misurazione della potenza massima. Una tolleranza limitata per tale misurazione può, in determinate circostanze, essere accettata, come specificato nella decisione 2010/267/UE della Commissione. La suddetta decisione limita la tolleranza a + 2 dB, che è inferiore ai valori di cui al punto 4.2.2 di tale norma armonizzata. Valori di tolleranza più elevati possono portare alla produzione di interferenze dannose. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9) Le norme armonizzate EN 303 345-2 V1.2.1 e EN 303345-5 V1.2.1 consentono al fabbricante di stabilire che determinate prove non sono necessarie per quanto riguarda le emissioni indesiderate nel dominio spurio. Data tale discrezionalità, non è possibile garantire il conseguimento dei valori di cui alle norme armonizzate EN 303345-2 V1.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1 e EN 303 345-5 V1.2.1. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10) Le norme armonizzate EN 303 345-3 V1.1.1 e EN 303 345-4 V1.1.1, pubblicate a norma della decisione di esecuzione (UE) 2020/167, comprendono gli stessi elementi indicati nel considerando precedente. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 e EN 301 908-13 V13.1.1 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12) Le norme armonizzate EN 303 413 V1.2.1, EN 303 372-1 V1.2.1 e EN 303 372-2 V1.2.1, i cui riferimenti sono già stati pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2020/167, sono le nuove versioni rispettivamente delle norme armonizzate EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 e EN 303 372-2 V1.1.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/04. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 e EN 303 372-2 V1.1.1 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 e EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 e EN 303 372-2 V1.1.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(14) Le norme armonizzate EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2 e EN 301 908-18 V13.1.1 sono state ritirate dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167, in cui figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Sebbene i riferimenti di tali norme siano ritirati dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il periodo transitorio per tali riferimenti è stato incluso nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167. In tale allegato figurano tuttavia i riferimenti delle norme armonizzate ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto, è necessario inserire esplicitamente nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la data di ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(15) A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, comprese le limitazioni stabilite per tali norme armonizzate. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno di tale direttiva sono attualmente pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2020/167 e con comunicazione 2018/C 326/04.

(16) La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 ha subito varie e sostanziali modifiche. A fini di chiarezza e razionalizzazione, e poiché occorre apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno sostituire tale decisione di esecuzione.

(17) Molti dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/04 sono stati ritirati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno abrogare la comunicazione 2018/C 326/04. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle versioni riviste delle norme in questione, la comunicazione 2018/C 326/04 dovrebbe continuare ad applicarsi fino alle date di ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate in questione pubblicati con tale comunicazione.

(18) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fatte salve le limitazioni stabilite nel medesimo allegato per tali norme armonizzate. I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell’allegato II della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali riferimenti si considerano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per i periodi indicati in detto allegato.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è abrogata. La comunicazione 2018/C 326/04 è abrogata.

Articolo 3

Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato III della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato. Ciascuno di tali riferimenti è ritirato a decorrere dalla data indicata in detto allegato per il riferimento in questione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

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