Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali
GU L 127/22 del 22.04.2020
Entrata in vigore: 22.04.2020
______
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio-, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sull’accesso allo spettro radio per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (International Mobile Telecommunications - IMT).
(4) La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.
(5) Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione. Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione.
(7) Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/167.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
Riferimento della norma |
|
«4. |
EN 301 908-1 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni |
5 |
EN 301 908-3 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 3: stazioni di base (BS) CDMA Direct Spread (UTRA FDD) |
6 |
EN 301 908-14 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto) |
7 |
EN 301 908-18 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE» |
ALLEGATO II
Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
|
«8. |
EN 301 908-1 V11.1.1 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 1: Introduzione e prescrizioni comuni |
22 ottobre 2021 |
9 |
EN 301 908-3 V11.1.3 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 3: Stazioni base (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA) |
22 ottobre 2021 |
10 |
EN 301 908-14 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; Parte 14: Stazioni base (BS) per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali (E-UTRA) |
22 ottobre 2021 |
11 |
EN 301 908-18 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 18: Stazioni base (BS) per E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Radio Multi Standard (MSR) |
22 ottobre 2021» |
_______
Vedi Elenco consolidato norme Direttiva RE
Tutte le Comunicazioni/Decisioni delle norme armonizzate RED
ID 23026 | 28.11.2024 / Preview in allegato
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