Slide background
Slide background




Vademecum bombole Acetilene

ID 3638 | | Visite: 42962 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/3638

Vademecum bombole acetilene Rev 3 0 2024

Vademecum bombole trasportabili Acetilene / Update Rev. 3.0 2024

ID 3638 | 08.04.2024 Rev. 3.0 2024 / Vademecum completo in allegato

Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | UNI

Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di Acetilene disciolto (N. CE 200-816-9), rientranti in:

- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme UNI specifiche.

Rev. 3.0 del 08.04.2024

Update Rev. 3.0 dell’08 Aprile 2024
- Aggiornamento ADR 2023
- Istruzione P200 - ADR 2023

_________

1. Premessa
2. Disposizioni TPED – Bombole acetilene
2.1 Obblighi degli operatori economici
2.1.1 Obblighi dei fabbricanti
2.1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.1.3 Obblighi dei importatori
2.1.4 Obblighi dei distributori
2.1.5 Obblighi dei proprietari
2.1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
2.2 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
2.3 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
2.4 Rivalutazione della conformità
2.5 Marchio π
3. Disposizioni ADR - Bombole acetilene
3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili
3.2 Marcatura dei pacchi di bombole
3.3 Progettazione e costruzione
3.4 Equipaggiamento di servizio
3.5 Trasporto bombole acetilene
3.6 Imballaggio - Recipienti per gas
3.6.1 Istruzioni di imballaggio
3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto
3.6.3 Colorazione dell’ogiva
3.7 Pannellatura veicolo
4. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
Bibliografia

Preview

La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica ai:

- Contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) e alle
- Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della Direttiva 2008/68/CE.

In particolare, l’ambito di applicazione riguarda le:

attrezzature a pressione trasportabili (bombole, pacchi bombole, tubi, recipienti criogenici, ...)

- di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti i marchi di conformità pi ed epsilon sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
- già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le

cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori

- di nuova fabbricazione, sui quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti il marchio di conformità
...

3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.
Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
Figura 4

Figura 4 – Procedure di valutazione di conformità

Figura 5

Figura 5 – Procedure di valutazione di conformità

(*) 
ADR 2021 Capitolo 6.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire

...
2.5. Marchio π
Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III.

Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π i è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.

2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:

a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED;
o
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.

Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.

È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.

Il marchio π è costituito dal simbolo seguente:


...

3. Disposizioni ADR - Bombole Acetilene

In rosso novità ADR 2023

3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili

I recipienti a pressione ricaricabili devono recare, in modo chiaro e leggibile, il marchio di certificazione, operativo e di fabbricazione.

Questi marchi devono essere apposti in modo permanente (per esempio mediante punzonatura, incisione o fissati) sui recipienti a pressione. I marchi devono essere posizionati sull'ogiva, sull'estremo superiore o sul collo del recipiente a pressione o su uno degli elementi non smontabili.

A. Devono essere apposti i marchi di certificazione seguenti:

a) Marcatura TPED

Il marchio  è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo ed il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

Esempio: π 00000

b) la norma tecnica utilizzata per la progettazione, la costruzione e le prove;

NOTA: Per le bombole di acetilene deve essere apposto anche il marchio della norma ISO 3807

c) la o le lettere indicanti il paese d'approvazione conformemente al simbolo distintivo utilizzato nei veicoli in circolazione stradale internazionale;

NOTA: Ai fini di tale marchio, per «paese d'approvazione» si intende il paese dell'autorità competente che ha autorizzato il controllo e la prova iniziali del recipiente individuale al momento della fabbricazione. 

 d) il simbolo distintivo o il punzone dell'organismo di controllo depositato presso l'autorità competente del paese che ha autorizzato la marcatura;

 e) la data e l'anno (4 cifre) del controllo iniziale seguito dal mese (due cifre) separate da una barra obliqua (cioè: "/").

NOTA: Quando la conformità di una bombola di acetilene è valutata conformemente al 6.2.1.4.4 b), e quando l'involucro della bombola e la bombola stessa non sono valutati dagli stessi organismi di controllo, devono essere apposti entrambi i rispettivi simboli distintivi (comma d). Deve essere indicata solo la data di controllo iniziale (comma (e)) della bombola di acetilene completa. Tuttavia, se il paese di approvazione dell'organismo incaricato dei controlli iniziali è diverso da quello dell'organismo incaricato delle prove iniziali, deve essere apposto un secondo simbolo distintivo (comma(c)).

B. Devono essere apposti i marchi operativi seguenti:

f) la pressione di prova in bar, preceduta dalla lettera "PH" e seguita dalla lettera "BAR";
...

Nel caso di recipienti a pressione per il n. ONU 1001 acetilene disciolto e per il n. ONU 3374 acetilene senza solvente, almeno un decimale deve essere indicato dopo la virgola, e per i recipienti a pressione inferiori a 1 kg, due decimali dopo la virgola;
...

C. Devono essere apposti i seguenti marchi di fabbricazione:

m) identificazione della filettatura della bombola;
...

Esempio di marchi iscritti su una bombola per gas:


...

3.5 Trasporto bombole acetilene

L’acetilene è un gas altamente infiammabile, endotermico che può decomporsi con estrema violenza. L’acetilene viene stoccato in bombole contenenti una massa adsorbente inerte, impregnata di solvente, che consente all’acetilene di assorbirsi/deassorbirsi con rapidità, in condizioni di sicurezza.

Le bombole di ACETILENE piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):

UN 1001 ACETILENE DISCIOLTO

In base alle classi di pericolo connesso al trasporto l’acetilene è appartenente alla:

Classe: 2 Gas
Codice di classificazione: 4F
Etichette: 2.1
Disposizioni speciali: 662
Istruzione di Imballaggio: P200

https://www.certificoadr.com/
...

3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto





1. Etichettatura secondo ADR

(N. 2.1) Gas infiammabili

Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 c)) su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore

2. Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP

Acetilene classificazione N. CE 200-816-9

Avvertenza (CLP): Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP): H220 Gas altamente infiammabile.

Consigli di prudenza Prevenzione: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Reazione: P377  In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P381 Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo.

Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato.

Pittogramma di pericolo GHS02

Avvertenza (CLP): Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP): H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato

Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato. P410: Proteggere dai raggi solari.

Pittogramma di pericolo GHS04

a. N° ONU e denominazione del gas
b. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
c. simboli di pericolo
d. frasi di rischio
e. consigli di prudenza
f. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".



Legenda etichetta:

a. N° ONU e denominazione del gas
b. composizione del gas o della miscela
c. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
d. simboli di pericolo e. frasi di rischio
f. consigli di prudenza
g. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".

...

3.6.3 Colorazione dell’ogiva

La norma UNI EN 1089-3:2011 “Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola (escluso GPL) - Parte 3: Codificazione del colore”, specifica un sistema di codificazione del colore per l'identificazione del contenuto delle bombole ad uso industriale o medico, con particolare riferimento alle proprietà del gas o della miscela di gas.


...

3.7 Pannellatura veicolo

Salvo i casi di esenzione per quantitativi trasportati inferiori ai limiti le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti e ben visibili pannelli rettangolari di colore arancione (ADR 5.3.2).

I pannelli di pericolo previsti da ADR sono di due tipi:

- Pannelli di segnalazione (senza indicazione del pericolo): semplici pannelli rettangolari che non recano alcuna indicazione (né scritte, né numeri, né altro).
Segnalano soltanto la presenza sul veicolo, o sulla cisterna, ecc., di sostanze pericolose, senza precisare il tipo né la natura del pericolo connesso.

Pannelli di identificazione pericolo: con colore e dimensioni uguali ai precedenti e, in più, due numeri:



Numero Kemler 239: gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

Un semplice criterio per l'utilizzazione dei pannelli di pericolo e il seguente:

- quando si trasportano merci confezionate, ossia contenute in colli o in altri imballaggi (GIR/IBC, bombole, ecc.), sono sufficienti i pannelli di segnalazione arancio senza numeri;




- quando invece si trasportano solidi alla rinfusa o liquidi in cisterne, occorrono anche i pannelli di identificazione del pericolo.

Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicolo Trasporto di merci pericolose imballate - recipienti o bombole:



...
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
...

Ispezioni periodiche

UNI EN ISO 10462:2019 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Ispezione e manutenzione periodiche

Controlli durante il riempimento

UNI EN ISO 13088:2021 Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli

UNI EN ISO 11372:2012 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli

...

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 Aprile 2024 - Aggiornamento ADR 2023
- Istruzione P200 - ADR 2023
Certifico Srl
2.0 Marzo 2021 ADR 2021
Aggiornamento norme tecniche
Certifico Srl
1.0 Febbraio 2020 Aggiornamento norme tecniche Certifico Srl
0.0 Marzo 2017 -- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento singolo

Documento compreso Abbonamento Tema Marcatura CE

Collegati

Tags: Marcatura CE Abbonati Marcatura CE Direttiva TPED Vademecum

Ultimi archiviati Marcatura CE

Set 21, 2024 1576

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto
Decreto 23 luglio n  124
Set 05, 2024 624

Decreto 23 luglio 2024 n. 124

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 / Regolamento centri di istruzione per la nautica ID 22512 | 05.09.2024 Decreto 23 luglio 2024 n. 124 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (GU n. 208 del… Leggi tutto
Ago 27, 2024 194

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023. Collegati[box-note]Decreto dirigenziale… Leggi tutto
Ago 27, 2024 250

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024 Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria “D” in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell’art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre… Leggi tutto
Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024
Ago 27, 2024 219

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024 Adozione «Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi». Collegati[box-note]Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTARegolamento (UE) 2016/424: Impianti a funeImpianti a… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 115736

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto