~ 2000 / 2026 ~
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La Sentenza menzionata, mette in evidenza, come in altri casi, che, il datore di lavoro, è sempre responsabile della sicurezza delle macchine introdotte in azienda, oltre a concorrenti colpe di fabbricanti, noleggiatori o precedenti proprietari; quindi, deve, prima della messa a disposizione dei lavoratori, "controllare concretamente ed eventualmente adeguare le macchine", e non limitarsi ad avere una dichiarazione fornita da terzi; questo comporta che, anche per le macchine dichiarate conformi da fabbricanti, noleggiatori ecc, con Dichiarazioni CE di Conformità, altre Dichiarazioni o Perizie, il datore di lavoro deve effettuare sulle stesse, comunque, un riscontro tecnico che dia evidenza oggettiva di sicurezza.
La Sentenza conferma che la sicurezza delle macchine in azienda, non può essere affidata univocamente a dichiarazioni di terzi.
Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721 - Schermo di protezione della macchina non idoneo: infortunio di una lavoratrice
"Il datore di lavoro è tra l'altro tenuto a fornire ai lavoratori macchinari sicuri, mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili ad altri [il fabbricante, il noleggiatore o, nel caso di specie, il precedente proprietario del macchinario] non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone- senza avere appositamente accertato che il proprio dante causa [costruttore, precedente proprietario, ecc.], abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto "affidamento" sull'osservanza da parte di questi delle regole della migliore tecnica".

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