Cisterne ADR | TPED
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Cisterne ADR | TPED
Rev. 00 2019 - 06 Novembre 2018
Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | Norme tecniche.
Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna), rientranti in:
- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme tecniche specifiche.
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Contenuto:
Premessa
1. Definizioni – Cisterna
2. Disposizioni TPED – Cisterne
2.1 Obblighi degli operatori economici
2.1.1 Obblighi dei fabbricanti
2.1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.1.3 Obblighi degli importatori
2.1.4 Obblighi dei distributori
2.1.5 Obblighi dei proprietari
2.1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
2.2 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
2.3 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
2.4 Rivalutazione della conformità
2.5 Marchio π
3. Disposizioni ADR – Cisterne
3.1 Progettazione, costruzione, controlli e prove - le norme di riferimento relative alle cisterne
4. Periodicità delle verifiche e revisioni delle cisterne
5. Marcatura cisterne
6. Codice cisterna
7. Il fascicolo cisterna
8. Uso e collocazione dei pannelli di pericolo
8.1 Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicoli
8.2 Segnalazione dei veicoli cisterna o porta container cisterna
8.2.1 Etichette
8.2.2 Segnalazione con pannelli di pericolo
8.2.2.1 Unità di trasporto con cisterna monoscomparto
8.2.2.2 Unità di trasporto con cisterna a più scomparti trasportante materie diverse
8.2.2.3 Cisterna a più scomparti trasportante prodotti petroliferi un 1202, un1203 e un1223.
8.2.3 Segnalazione dei veicoli porta contenitori cisterna
9. Utilizzo delle cisterne
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Excursus
La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica alle Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I della direttiva 2008/68/CE.
In particolare, l’ambito di applicazione riguarda:
1. di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
2. già in esercizio e recanti i marchi di conformità sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
3. già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori.
Pertanto, sono inclusi sia i prodotti di nuova fabbricazione (con i requisiti della T-PED), sia le ispezioni periodiche per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza necessari per il riutilizzo dei prodotti in pressione, sia le attrezzature esistenti sul mercato per la quale di applica la procedura di “rivalutazione” verso la T-PED.
Questa procedura tramite una valutazione documentale dell’Organismo Notificato (designato ai sensi del D.M. del 3/09/2013) eventualmente integrata con prove tecniche di riscontro, dimostra che il prodotto rispetta i requisiti della T-PED.
Definizioni - Cisterna
(Cap. 1.3 ADR)
NOTA: Per le cisterne mobili, cfr. 6.7.4.1.
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Segue in allegato
[...]
Marchio π
Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.
2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED; o
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.
Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.
È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π.
Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.
Il marchio π è costituito dal simbolo seguente nella forma seguente:
Il marchio π ha un’altezza minima di 5 mm. Per le attrezzature a pressione trasportabili con un diametro pari o inferiore a 140 mm l’altezza minima è 2,5 mm.
Deve essere apposto in maniera visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza e prima dell’immissione sul mercato.
Il marchio π è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo ed il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
Il marchio con la data dell’ispezione periodica o, se del caso, dell’ispezione intermedia è accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.
Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE che non recano il marchio π, all’atto della prima ispezione periodica effettuata conformemente alla presente direttiva, il numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile è preceduto dal marchio π.
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6.8.2.5.Marcatura (ADR)
6.8.2.5.1.
Ogni cisterna deve portare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente sulla cisterna in un punto facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Almeno le indicazioni sottoriportate devono, mediante stampaggio o altro mezzo equivalente, su tale placca. È ammesso che queste indicazioni siano incise direttamente sulle pareti del serbatoio stesso, se esse sono rinforzate in modo da non compromettere la resistenza del serbatoio:
Indicazioni per cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria
Le seguenti indicazioni devono essere scritte sul veicolo-cisterna (sulla cisterna stessa o su dei pannelli):
- nome del proprietario o dell'esercente;
- massa a vuoto del veicolo cisterna; e
- massa massima autorizzata del veicolo cisterna.
Le seguenti indicazioni devono essere scritte sulla cisterna smontabile (sulla cisterna stessa o su dei pannelli)
- nome del proprietario o dell'esercente;
- "cisterna smontabile";
- tara della cisterna;
- massa lorda massima autorizzata della cisterna;
- per le materie indicate al 4.3.4.1.3, la designazione ufficiale di trasporto della materia o delle materie ammesse al trasporto;
-codice-cisterna secondo 4.3.4.1.1; e
-per le materie diverse da quelle indicate al 4.3.4.1.3, i codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali TC e TE che sono contenute nella colonna (13) della tabella A del capitolo 3.2 per le materie da trasportare nella cisterna.
Indicazioni per contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM
Le seguenti indicazioni devono essere scritte sul contenitore-cisterna stesso o su dei pannelli:
- nome del proprietario e dell'esercente;
- capacità del serbatoio;
- tara;- massa lorda massima autorizzata;
- per le materie indicate al 4.3.4.1.3 la designazione ufficiale di trasporto della materia o delle materie ammesse al trasporto;
- codice-cisterna secondo 4.3.4.1.1; e
- per le materie diverse da quelle indicate al 4.3.4.1.3, i codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali TC e TE che sono contenute nella colonna (13) della tabella A del capitolo 3.2 per le materie da trasportare nella cisterna.
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Periodicità delle verifiche e revisioni delle cisterne
La periodicità delle verifiche e revisioni delle cisterne è quella richiamata dall’ADR in linea generale, alla sottosezione 6.8.2.4.
6.8.2.4.2.
I serbatoi ed i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti a controlli periodici ad intervalli massimi di
Detti controlli periodici comprendono:
- un esame dello stato interno ed esterno;
- una prova di tenuta del serbatoio con l'equipaggiamento conformemente al 6.8.2.4.3 così come una verifica del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento;
- come regola generale, una prova di pressione idraulica (per la pressione di prova applicabile ai serbatoi e scomparti, cfr. 6.8.2.4.1).
I rivestimenti dell'isolamento termico o altro devono essere rimossi soltanto nella misura in cui ciò sia ritenuto indispensabile per una sicura valutazione delle caratteristiche del serbatoio.
Per le cisterne destinate al trasporto di materie polverulenti o granulari, e con l'accordo dell'esperto riconosciuto dall'autorità competente, le prove periodiche di pressione idraulica possono essere omesse e sostituite da prove di tenuta secondo il 6.8.2.4.3, ad una effettiva pressione interna almeno uguale alla massima pressione di esercizio.
I rivestimenti di protezione devono essere sottoposti a un esame visivo per rilevare eventuali difetti. In caso di anomalia, lo stato del rivestimento deve essere valutato da una o più prove appropriate.
[...]
In deroga a quanto sopra, la sottosezione 6.8.3.4.6, prevede intervalli più lunghi per i gas liquefatti e refrigerati, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
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