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RAPEX Report 18 del 05/05/2017 N.12 A12/0587/17 Germania

ID 3985 | | Visite: 3645 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 18 del 05/05/2017 N.17 A12/0587/17 Germania

Approfondimento tecnico: Guanti da equitazione


Il prodotto, di marca Uvex, modello Schwarz, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La quantità di cromo (VI) nel cuoio è troppo alta (valore misurato fino a 24 mg/kg). Il cromo (VI) può scatenare reazioni allergiche.

Regolamento (CE) N. 1907/2006
ALLEGATO XVII

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

47. Composti del cromo VI

1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.

2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.

3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.

4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.

5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.

6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1o maggio 2015. 

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Allegato riservato RAPEX Report 18 del 05_05_2017 N. 12 A12_0587_17 Germania.pdf
Guanti da equitazione
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D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23

ID 2813 | | Visite: 41605 | Direttiva ascensori

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017 n. 23 / Ascensori

ID 2813 | 03.05.2017

Il allegato all'articolo il testo consolidato del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017 n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.

(GU n.62 del 15 Marzo 2017)
______

Entrata in vigore: 30 Marzo 2017

Il titolo del nuovo Decreto 162/199 è modificato come:

D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162,
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.
(GU n. 134 del 10 giugno 1999)
______

Il nuovo "Decreto Ascensori 2017" è  emanato come regolamento di modifica al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, attuazione della precedente Direttiva 95/16/CE (abrogata) ed è costituito da 5 Articoli (Artt. 1 e 2 modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 e Artt. 3, 4, 5 nuove disposizioni)

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE
...

Art. 2. Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
...

Art. 3. Disposizioni tariffarie


1. Alle attività di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p) , nella parte in cui introduce l’articolo 9 -quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed alle attività di valutazione della conformità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) , nella parte in cui modifica l’articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad esclusione delle attività svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.

3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.

4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi nanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività.

Art. 4. Disposizioni finali

1. È consentita la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.

2. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento.

3. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 48 della direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente regolamento.

5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest’ultima direttiva.

Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2017

(GU n. 62 del 15 Marzo 2017)
_______

Direttive e Decreti integrativi e modificativi del D.P.R. 162/1999:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
(GU n. 134 del 10 giugno 1999)

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
(GU n. 41 del 19.022.2010 - SO n. 36)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori
(GU n. 292 del 15 dicembre 2010)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.
(GU n. 43 del 21.02.2015)

REGOLAMENTO (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
(GU L 218/30 del 13.08.2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
(GU n. 62 del 15.03.2017)

Testo consolidato

_____

DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
(GU L 213 del 7.9.1995)

DIRETTIVA 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
(GU L 157/24 del 09.06.2006)

DIRETTIVA 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
(GU L 96/251 del 29.03.2014)
______

Il allegato all'articolo il testo consolidato del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23.

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Decreto Ascensori: testo consolidato 2016 (su Atto camera)
La sezione Direttiva ascensori[/box-note]

FAQs Radio Equipment Directive (RE-D)

ID 3971 | | Visite: 7815 | Guide Nuovo Approccio

FAQs - Radio Equipment Directive (RE-D)

Commissione Europea, 28 aprile 2017

FAQS RE-D:

What is the objective of the RE-D?
Which equipment will now fall within the scope of RE-D?
When does the RE-D start applying?
Are you planning to postpone the application date?
What happens to the equipment which is already on the market but has not been sold to the end user yet?
What happens to mobile phones? Will people be able to buy them?
Will the EU withdraw radio equipment from the market because of the change of legislation from R&TTED to RE-D?
What are harmonised standards for?
Notified bodies are overloaded, what can manufacturers do to get their products assessed?
Can manufacturers apply draft standards or other specifications that have not been published as harmonised standards?
Is there any guidance on the application of the RE-D?
Who develops harmonised standards?
Why are the harmonised standards for the RE-D not available yet?
Can manufacturers use harmonised standards of the R&TTE to demonstrate compliance with the RED?
What is the Commission doing to solve the problem?
Why is the EU not helping the industry?
Was the standardisation request published too late?
What is the Commission doing to avoid such situations in the future?

...

La Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, che sostituisce la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE, è applicabile dal 13 giugno 2016 per regolamentare le apparecchiature radio al fine di apporre la Marcatura CE.

Date ufficiali e periodo di transizione
I prodotti Radio conformi ai requisiti essenziali di tale Direttiva potranno essere commercializzati liberamente all’interno dell’Unione Europea.

La direttiva RED è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 maggio 2014.
Gli stati membri recepiranno la direttiva entro il 12 giugno 2016 con un periodo di transizione di un anno (13 Giugno 2017) per adeguarsi alla nuova direttiva.

Disposizioni transitorie
Per quanto riguarda gli aspetti contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della presente direttiva che sono conformi alla legislazione dell'Unione in materia applicabile anteriormente al 13 giugno 2016 e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.

Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 giugno 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2016.

Abrogazione
La direttiva 1999/5/CE è abrogata a decorrere dal 13 giugno 2016.

Fonte: Commissione Europea 2017

Normativa correlata:

NUOVA DIRETTIVA RED 2014/53/CE (GIÀ R&TTE)

GUIDA ALLA NUOVA DIRETTIVA RE 2014/53/UE - DRAFT

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Direttiva RED
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RAPEX Report 17 del 28/04/2017 N.40 A11/0071/17 Paesi Bassi

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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 17 del 28/04/2017 N.40 A11/0071/17 Paesi Bassi

Approfondimento tecnico: Trampolino giocattolo

Il prodotto, di marca EXIT, modello Bounzy, è stato sottoposto alla procedura che prevede il divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-14 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 14: Trampolini per uso domestico”.

La rete di sicurezza del prodotto risulta essere troppo bassa e, di conseguenza, i bambini potrebbero cadere.

La norma tecnica EN 71-14 divide i trampolini in 3 categorie in base alle dimensioni.

 CLASSIFICAZIONE Mini Medio Largo
 Dimensione telaio (mm)   < 1500       ≥ 1500 < 2500    ≥ 2500
 Altezza telaio (mm) < 350 ≥ 350 ≥ 350
 Peso massimo supportato (kg) 25 50    Stabilito dal fabbricante  

In accordo al punto 4.3.3.2 della norma tecnica EN 71-14, l’altezza della rete deve essere:

- 1,5 m per i trampolini con dimensioni del telaio inferiori a 2,5 m;

- almeno 1,8 per i trampolini con una dimensione del telaio superiore a 2,5 m.

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Direttiva (UE) 2017/738

ID 3943 | | Visite: 4913 | Direttiva giocattoli

Direttiva (UE) 2017/738

Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio del 27 marzo 2017 che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo.

La direttiva 2009/48/CE fissa valori limite di migrazione per i giocattoli (allegato II, parte III, punto 13) e loro componenti per diversi elementi, compreso il piombo, nei materiali per giocattoli secchi, liquidi e rimovibili mediante raschiatura. I limiti per il piombo sono pari rispettivamente a 13,5 mg/kg, 3,4 mg/kg e 160 mg/kg in ciascun tipo di materiale per giocattoli.

Tali valori limite si basavano sulle raccomandazioni formulate dall'Istituto nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) in una relazione del 2008 dal titolo «Chemicals in Toys.

Poiché i bambini sono esposti a piombo proveniente anche da fonti diverse dai giocattoli, ai giocattoli andrebbe attribuita solo una certa percentuale del valore tossicologico di riferimento.

Entrata in vigore: 17-05-2017

Articolo 1
Nella tabella di cui all'allegato II, parte III, punto 13 della direttiva 2009/48/CE la voce per il piombo è sostituita dalla seguente:

Piombo 2,0 0,5 23

Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 ottobre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 ottobre 2018.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

G.U.U.E del 24-04-2017 L110/6

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Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo

ID 3795 | | Visite: 72074 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Valutazione dei rischi EN ISO 12100   Esempio operativo

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Valutazione dei Rischi Direttiva macchine sviluppata sul nuovo metodo standard EN ISO 12100 di una saldatrice automatica per tubazioni in plastica, con file CEM importabile CEM4.

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- Valutazione dei RESS;
- Quadro complessivo stato VR;
- file .CEM struttura fascicolo tecnico e documenti di analisi importabile in CEM4.

[box-warning]Importazione file CEM macchina in CEM4:

Dal menù "File", selezione "Importa da File di Scambio - Macchine", seguire a video.[/box-warning]

La Valutazione dei Rischi si articola in 2 Processi:

(A) Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 a partire ai pericoli presenti (Analisi + Stima)
(B) Conformità ai RESS All. I della Direttiva macchine 2006/42/CE

La scheda (A) di Valutazione / Analisi dei pericoli, presenta le seguenti 21 sezioni previste dalla norma compilabili (significato estratto EN ISO 12100):

1. Interazione umana durante l'intero ciclo di vita della macchina (rif. EN ISO 12100 p. 5.4, lettera a)
Identificazione delle mansioni associate a tutte le fasi del ciclo di vita della macchina

2. Stato della macchina | Condizione operativa (rif. EN ISO 12100 p. 5.4, lettera b)
Identificazione dello stato della macchina:
2.1. la macchina esegue la funzione prevista;
2.2 la macchina non esegue la funzione prevista. Identificazione delle cause.

3. Comportamento involontario dell'operatore o uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina (rif. EN ISO 12100 p. 5.4, lettera c)
Identificazione dei possibili comportamenti involontari dell’operatore o usi scorretti ragionevolmente prevedibili.

4. Limiti d’uso (rif. EN ISO 12100 p. 5.3.2)
Uso previsto ed uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Identificazione dei diversi modi di funzionamento della macchina, l’uso cui è destinata (domestico, industriale, ecc…), i livelli di formazione ed esperienza degli utilizzatori, l’esposizione di altre persone ai pericoli associati alla macchina.

5. Limiti di spazio (rif. EN ISO 12100 p. 5.3.3)
Gli aspetti dei limiti di spazio da considerare includono:
a) il raggio di movimento;
b) i requisiti spaziali per le interazioni delle persone con la macchina, come durante l'uso e la manutenzione;
c) l’interazione umana, come l’interfaccia operatore-macchina; e
d) l’interfaccia macchina-fonte di energia.

6. Limiti di tempo (rif. EN ISO 12100 p. 5.3.4)
Gli aspetti dei limiti di tempo da considerare includono:
a) il limite di durata della macchina e/o di alcuni dei suoi componenti (attrezzature, parti soggette a usura, componenti elettromeccanici, ecc.), tenendo conto dell'uso previsto e dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile; e
b) gli intervalli di manutenzione raccomandati.

7. Altri limiti (rif. EN ISO 12100 p. 5.3.5)
Gli esempi di altri limiti includono:
a) proprietà del(dei) materiale(i) da lavorare;
b) manutenzione ordinaria - il livello di pulizia richiesto; e
c) ambientali - le temperature minime e massime raccomandate, uso della macchina al
chiuso o all'aperto, in clima asciutto o umido, con esposizione alla luce solare diretta,
tolleranza a polvere e umidità, ecc.

8. Situazione pericolosa (rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5.6)
Identificazione delle circostanze nelle quali una persona è esposta ad almeno un pericolo.

9. Evento pericoloso (rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5-6)
Identificazione degli eventi che possono causare un danno.

10. Zona pericolosa (rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5-6)
Identificazione di tutti gli spazi, all’interno e/o attorno al macchinario, in cui una persona può essere esposta a un pericolo.

11. Valutazione del rischio iniziale (rif. EN ISO 12100 p. 5.7)
Valutazione/ponderazione del rischio iniziale della macchina.

12. Misure di protezione integrate nella progettazione (rif. EN ISO 12100 p. 6.1 - 6.2)
Descrizione di tutte le misure di protezione integrate nella progettazione.

13. Protezioni (rif. EN ISO 12100 p. 6.3)
Descrizione di tutte le protezioni selezionate.

14. Misure Di Protezione Complementari (rif. EN ISO 12100 p. 6.3)
Descrizione di tutte le misure di protezione complementari adottate.

15. Indicazioni istruzioni (rif. EN ISO 12100 p. 6.4)
Indicazione delle procedure/informazioni di sicurezza atte a ridurre il rischio presenti nel manuale di istruzioni uso e manutenzione.

16. Segnaletica (rif. EN ISO 12100 p. 6.5)
Selezione di tutta la segnaletica installata sulla macchina (pittogrammi, avvertenze, ecc…) ed indicata nel manuale di istruzioni uso e manutenzione.

17. Valutazione del rischio finale (rif. EN ISO 12100 p. 5.7)
Valutazione/ponderazione il rischio finale della macchina.

18. Rischio residuo (rif. EN ISO 12100 p. 6.5)
Valutazione del rischio residuo a seguito della valutazione finale del rischio.

19. Norme tecniche utilizzate (rif. EN IAO 12100 p. 6.2)
Indicazione delle norme tecniche utilizzate per analizzare e ridurre il rischio.

20. Note
Considerazioni aggiuntive.

21. RESS
Indicazione dei RESS (Allegato I Direttiva 2006/42/CE Macchine) collegati al pericolo analizzato.

CEM4: il nuovo Metodo EN ISO 12100

CEM4: tutti i Report

CEM4: Tutte le funzioni e download Trial

Certifico Srl - IT Rev. 00 2017

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Nuovo Quadro Normativo (NQN)

ID 890 | | Visite: 29671 | Nuovo Approccio

Nuovo Quadro Normativo (NQN): Direttive/Regolamenti di Prodotto

ID 890 | Update news 23.10.2019

[box-note]Update 29.02.2024

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro. (GU L 377 dell'11.11.2020)[/box-note]

 

[box-note]Update 23.10.2019

Il Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (GU L 91 del 29.3.2019) ha abrogato il regolamento (CE) n. 764/2008[/box-note]

Il pacchetto di misure noto come "Nuovo Quadro Normativo" (NQN) è stato adottato in Consiglio il 9 luglio 2008 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 agosto 2008. 

Le misure sono intese a rafforzare e modernizzare le condizioni per l'immissione sul mercato dell'UE di una vasta gamma di prodotti industriali.

Il pacchetto si basa su sistemi esistenti ed intende rafforzare l'applicazione e l'attuazione della legislazione sul mercato interno, migliorare le regole di vigilanza del mercato, al fine di aumentare la protezione per i consumatori e aziende da prodotti non sicuri, comprese le importazioni da paesi terzi. 

I testi giuridici pubblicati nella GUUE sono:

Il Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008

Il regolamento (CE) n 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/93.

Il regolamento (CE) n 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 3052/95/CE. (abrogato da Regolamento (UE) 2019/515)

La Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio.

Uno dei principali obiettivi della Commissione è quello di portare normativa di armonizzazione dei prodotti in linea con le disposizioni di riferimento della decisione 768/2008/CE.

Nel febbraio 2014, è stato adottato un "pacchetto di allineamento" costituito dai seguenti otto direttive (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 Marzo 2014).

Direttive

L'allineamento della legislazione sui prodotti alla data del 18 Novembre 2018 è la seguente (Direttive in GUUE 29 Marzo 2014):

Prodotto  Direttiva Recepimento
BT  Direttiva Bassa Tensione - 2014/35/UE D. Lgs. 86/2016
EMC Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - 2014/30/UE D. Lgs. 80/2016
ATEX Direttiva ATEX - 2014/34/UE D. Lgs. 85/2016
Ascensori Direttiva Ascensori - 2014/33/UE D.P.R. 23/2017
Recipienti SVP Direttiva Recipienti Semplici a Pressione - 2014/29/UE D. Lgs. 82/2016
Strumenti misura Direttiva Strumenti di misura - 2014/32/UE D. Lgs. 84/2016
Strumenti pesare Direttiva Strumenti per pesare non automatici - 2014/31/UE D. Lgs. 83/2016
Esplosivi uso civile Direttiva Esplosivi uso civile - 2014/28/UE D. Lgs. 81/2016
RED (già R&TTE) Direttiva RED - 2014/53/UE D. Lgs. 128/2016


Inoltre, la legislazione è stata allineata nelle aree di:

Prodotto  Direttiva Recepimento
Articoli pirotecnici Direttiva 2013/29/UE D.Lgs. 01/2016
Sicurezza dei giocattoli Direttiva 2009/48/UE D.Lgs. 54/2011
RoHS II Direttiva 2011/65/UE D. Lgs. 27/2014
Imbarcazioni da diporto Direttiva 2013/53/UE D. Lgs. 5/2016
Attrezzature a Pressione Direttiva 2014/68/UE D. Lgs. 26/2016
Equipaggiamento marittimo Direttiva 2014/93/UE Decreto MIT 31 Luglio 2015


Regolamenti

Prodotto Recepimento  
Impianti a fune trasporto persone Regolamento (UE) 2016/424 ...
Dispositivi di protezione individuale Regolamento (UE) 2016/425 D. Lgs. 17/2019
Apparecchi a gas Regolamento (UE) 2016/426 D.P.R. 121/2019
Dispositivi medici  Regolamento (UE) 2017/475 ...
Dispositivi medico-diagnostici in vitro Regolamento (UE) 2017/476 ...

Le proposte allineamento sono in corso su:

Le nuove Direttive CE di Prodotto 2014

Collegati

[box-note]Direttiva click
Testi Consolidati
Le nuove Direttive CE di Prodotto 2014
ebook Le nuove Direttive CE 2014
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto[/box-note]

Procedura Gestione Aggiornamento FTC macchine Ed. 2017

ID 557 | | Visite: 19480 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Procedura Gestione Aggiornamento FTC macchine 

Procedura Gestione e aggiornamento Fascicoli Tecnici di Costruzione Direttiva macchine

UNI EN ISO 9001:2015 - par. 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
Manuale della Qualità Capitolo _____
Dir. 2006/42/CE All. VII A punto 1 lettera a) e b)
Guida all’applicazione della direttiva “macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010

EN ISO 9001:2015 - Par. 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010, per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.

La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE), per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione (F.T.C.), di cui All. VII A punto 1 lettera a), e b. Tutti i documenti di cui al punto 1 dell’allegato VII, sezione A devono essere sottoposti a riesame e aggiornamento regolari quando vengono apportate delle modifiche alla progettazione o alla fabbricazione della macchina in questione.

Il FTC, come descritto all’allegato VII sezione A della Direttiva macchine, deve essere costituito dal fabbricante o suo mandatario, per prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva macchine:

- Macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Il FTC deve consentire di dimostrare la conformità la conformità della macchina (nel senso più ampio del termine) ai pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza (RESS) di cui all’All. I.

La strutturazione del FT, oltre a documenti essenziali inerenti aspetti di Sicurezza e Salute, quali:

- Descrizioni e disegni;
- Norme tecniche;
- Valutazione dei rischi;
- Relazioni di prova;
- Dichiarazione CE di conformità;
- Istruzioni per l’Uso,

deve prevedere documenti caratterizzanti il rispetto dei RESS.

Valutazione Conformità



Procedura

1. Finalità
2. Oggetto
2.1 Fasciolo tecnico
2.2 Modifiche sostanziali
2.3 Modifiche sostanziali e valutazione di conformità
3. Attività
4. Procedura e responsabilità
5. Riferimenti normativi
Appendice n.1
Appendice n.2
Appendice n.3

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ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio

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Cover ISO TR 14121 2 Metodi analisi rischio

ISO/TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio

ID 1242 | 26.10.2020 Edizione 3.0 2020 / Documento completo allegato o Acquisto singolo in Store

3a Edizione 2020 del focus sul Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 UNI 2013) (Analisi e Stima) che congiuntamente alla norma tecnica armonizzata EN ISO 12100:2010 (UNI 2010) (Valutazione) sono gli standards di riferimento per la Valutazione dei rischi previsti dalla Direttiva macchine 2006/42/CE sui RESS dell'All. I

Il presente Focus interpreta il processo di valutazione dei Rischi sulle macchine in riferimento alle due norme ed in particolare al Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.

Il rapporto ISO/TR 14121-2 è una guida pratica per tutte le persone coinvolte nella progettazione, installazione e modifica del macchinario in tutte le sue fasi di vita.
In particolare esso descrive i metodi diversi e gli strumenti da utilizzare al fine di analizzare il rischio in tutte le fasi di processo.
La scelta del metodo o dello strumento dipende dal settore, dall'azienda o dalle preferenze di chi effettua la valutazione del rischio.
Il rapporto ISO/TR14121-2 prende in esame esclusivamente la prima parte di valutazione del rischio, cioè quella di analisi.

L'Edizione 2020 approfondisce quanto previsto dal Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.

[box-warning]Uso di matrici di stima del rischio M = (P,D)

E' sconsigliato per la Valutazione del Rischio (Stima) di un determinato rischio l'utilizzo di metodi a matrici del rischio generiche/soggettive non conformi a stardard tecnici, una matrice generica, es M = (3 x 3) con Indici di rischio anche loro stessi quantitativi, potrebbe non essere adeguata a dare un'indicazione corretta e ponderata, in termini numerici, del livello di rischio e sua riduzione. Infatti la costruzione di tali matrici può non essere strutturata ed esaustiva a stimare il rischio pesato con tutti gli elementi descrittori del rischio (es Evitabilità E), in quanto lo stesso è generalmente soggettivo. Attenersi a Metodi di stima riportati nella ISO/TR 14121-2 per la Valutazione dei rischi di macchine.[/box-warning]

Excursus
...

I metodi per l’identificazione dei pericoli sono molti e di diversa tipologia, di solito i più seguiti sono di due tipi:

- Approccio dall’alto al basso: con l’aiuto delle CHECK-LIST di controllo è possibile partire da un danno che si potrebbe verificare (Es: taglio, schiacciamento ecc.) e procedere fino all’individuazione del pericolo.

- Approccio dal basso all’alto: inizia con l’analisi di tutti i pericoli e la considerazione di tutti i possibili sviluppi negativi di una situazione pericolosa fino alla generazione del danno.

Figura 1
...

Probabilità che si verifichi un danno

Nota Vedere punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010.

Tutti gli approcci alla stima del rischio dovrebbero prevedere la stima della probabilità che si verifichi un danno, considerando:

a) l'esposizione della(e) persona(e) al pericolo (vedere punto 5.5.2.3.1 della ISO 12100:201O);
b) la probabilità che si verifichi un evento pericoloso (vedere punto 5.5.2.3.2 della ISO 12100:201O); e
c) le possibilità tecniche e umane per evitare o limitare il danno (vedere punto 5.5.2.3.3 della ISO 12100:2010).

Esiste una situazione pericolosa quando una o più persone sono esposte a un pericolo. Un danno si verifica a seguito di un evento pericoloso come illustrato nella figura 2.

Quando si stima la probabilità di un danno, dovrebbero essere considerati anche gli aspetti pertinenti descritti al punto 5.5.3 della ISO 12100:2010

Figura 2 Condizioni in cui si verifica il danno

Figura 2

...

Metodi di stima del rischio

Strumento ibrido

Esistono strumenti ibridi o metodi per la stima del rischio che combinano due degli approcci sopra descritti. Si tratta generalmente di grafici del rischio che contengono al loro interno matrici o sistemi di punteggio per uno degli elementi del rischio. Anche gli approcci qualitativi possono contenere certi elementi di quantificazione, per esempio l'indicazione di gamme di frequenza per le probabilità o le esposizioni. Per esempio qualcosa di "probabile" può essere espresso come a frequenza annuale, mentre un'esposizione "alta" può essere definita come a frequenza oraria.

Un esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio e indicato al punto 6.5.2.

Esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio

Il metodo di stima del rischio quantifica i parametri qualitativi. Si tratta di un metodo ibrido di punteggio numerico e matrice del rischio.

Dovrebbe essere utilizzato il modulo riprodotto a pagina 18 insieme alle seguenti indicazioni.

Pre-stima del rischio

Barrando questa casella, si indica che si tratta della prima stima del rischio. Questa valutazione e eseguita nella fase teorica, quando sono disponibili solo specifiche e disegni di massima. In questa fase non sono disponibili disegni dettagliati. La valutazione serve ad assumere decisioni sui sistemi principali di una macchina, per esempio, la catena cinematica meccanica o i servoazionamenti, la saldatura ad aria calda o a ultrasuoni, un riparo mobile o una barriera luminosa.

Stima intermedia del rischio

La casella della stima intermedia del rischio e barrata per tutte le stime del rischio intermedie eseguite durante lo sviluppo della macchina. In questa fase sono considerate due serie di pericoli. Le misure di protezione/riduzione del rischio indicate nella fase di pre-stima del rischio sono applicate e valutate nuovamente in questa fase. Il progetto della macchina cambia durante lo sviluppo. Le valutazioni del rischio necessitano di accompagnare le revisioni successive del progetto. In questa fase sono trattati nuovi pericoli.

Stima finale del rischio

Questa casella è barrata al momento della stima finale del rischio. La valutazione finale è eseguita sulle misure di protezione/riduzione del rischio attuate. In questa fase non dovrebbe essere rilevato nessun nuovo pericolo. Tuttavia, quando si identifica un nuovo pericolo durante la valutazione delle misure di protezione/riduzione del rischio attuate, anche il nuovo pericolo deve essere stimato è ponderato in questa fase. Se il pericolo richiede l'adozione di una misura di protezione/riduzione del rischio, e necessario che la valutazione finale sia ripetuta per quella misura di protezione/riduzione del rischio.

Numero di riferimento (N° rif.)

Il numero di riferimento, o numero di serie, e utilizzato per assegnare a ogni pericolo identificato un numero a scopo di riferimento.

Numero del tipo di pericolo (N° tipo)

Il numero del tipo, il tipo di pericolo o il numero del gruppo e utilizzato per classificare i pericoli. I numeri fanno riferimento a quelli indicati per il tipo o il gruppo secondo il prospetto B.1 della ISO 12100:2010.

Pericolo

Descrivere il pericolo. Il numero del tipo identifica il tipo o il gruppo del pericolo. Indicare l'origine del tipo o del gruppo del pericolo. Per esempio, se si tratta di un pericolo di schiacciamento, questo e indicato con "1" nella colonna del n. tipo e con "schiacciamento" nella colonna del pericolo.

Lo stesso pericolo può richiedere stime diverse in considerazione delle diverse situazioni e dei diversi eventi pericolosi.

Gravità, Se

"Se" è la gravità del danno possibile, come esito del pericolo identificato. La gravità è valutata come segue:

1 graffi, lividi che possono essere curati con misure di pronto soccorso, o simili;

2 graffi, lividi e tagli più gravi, che richiedono attenzione medica da parte di professionisti;

3 lesioni generalmente irreversibili, con lieve difficoltà a proseguire l'attività lavorativa dopo la ripresa;

4 lesioni irreversibili che rendono molto difficile, o impossibile, la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la ripresa.

Frequenza, Fr

Fr è l'intervallo medio tra la frequenza di esposizione e la sua durata. La frequenza è valutata come segue:

2 intervallo tra le esposizioni maggiore di un anno;

3 intervallo tra le esposizioni maggiore di due settimane ma minore o uguale a un anno;

4 intervallo tra le esposizioni maggiore di un giorno ma minore o uguale a due settimane;

5 intervallo tra le esposizioni maggiore di un'ora ma minore o uguale a un giorno; quando la durata e minore di 10 min, i valori suddetti possono essere ridotti al livello successivo;

5 intervallo minore o uguale a un'ora - questo valore non è da ridurre in nessun momento.

Probabilità, Pr

Pr è la probabilità che si verifichi un evento pericoloso. Si consideri, per esempio, il comportamento umano, l'affidabilità dei componenti, la casistica degli infortuni e la natura del componente o del sistema (per esempio un coltello e sempre tagliente, un tubo di scarico combusti e sempre caldo, l'elettricità e per sua natura pericolosa), per determinare il livello di probabilità. La probabilità e valutata come segue.

1 Trascurabile: per esempio, quel tipo di componente non e mai soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Nessuna possibilità di errore umano.

2 Raramente: per esempio, e improbabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e improbabile.

3 Possibile: per esempio, quel tipo di componente può essere soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e possibile.

4 Probabile: per esempio, e probabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e probabile.

5 Molto alto: per esempio, quel tipo di componente non e costruito per quell'applicazione. Esso e così soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Il comportamento umano e tale da rendere molto alta la probabilità di errore.

Evitabilità, Av

Av è la possibilità di evitare o di limitare il danno. Si consideri, per esempio, se la macchina debba essere utilizzata da personale competente o non competente, quanto rapidamente una situazione pericolosa possa generare un danno e la conoscenza del rischio attraverso l'informazione generale, l'osservazione diretta o tramite segnali di avvertimento, per potere determinare il livello di evitabilità. L'evitabilità è valutata come segue:

1 Probabile: per esempio, e probabile che il contatto con parti in movimento dietro un riparo interbloccato sia evitato nella maggior parte dei casi se si verifica un guasto dell'interblocco e il movimento prosegue.

2 Possibile: per esempio, e possibile evitare il pericolo di intrappolamento quando la velocita e bassa e c'è uno spazio sufficiente o altrimenti e facile evitare le parti mobili del macchinario.

5 Impossibile: per esempio, è impossibile evitare l'improvvisa comparsa di un raggio laser potente o nel caso di un'esplosione.

Classe, Cl

Cl è la classe. Fr, Pr e Av sono i fattori che costituiscono la probabilità che si verifichi un danno come descritto nel punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010. Ognuno dei tre fattori dovrebbe essere stimato in modo indipendente. Per ognuno dei fattori dovrebbe essere utilizzato il presupposto peggiore credibile. Fr, Pre Av sono riuniti in Cl. Cl è la somma di Fr, Pr e Av, cioè Cl = Fr + Pr + Av.

Stima del rischio

Per la stima del rischio si utilizza la matrice al centro della parte superiore del modulo riprodotto alla pagina successiva.

Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area nera, il rischio è alto. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area grigia, il rischio è medio. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area rimanente, il rischio è ridotto.

Dettagli

Lo scenario di infortunio dovrebbe essere descritto qui. Inserire il numero di riferimento del pericolo del particolare pericolo nella colonna a sinistra e descrive lo scenario di infortunio a destra. Se si utilizzano foto, lo si può indicare qui.

Figura 3
...

Fonte: UNI ISO/TR 14121-2:2013 

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2020 
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3.0 26.10.2020 Estratto UNI ISO/TR 14121-2:2013  Certifico Srl
1.0 2017 1. Ampliamento della capitolo relativo alla valutazione del rischio;
2. Differenza tra analisi delle lesioni fisiche e danni alla salute;
3. Dettagli aggiuntivi sui metodi di stima del rischio;
4. Dettagli aggiuntivi sui metodi di riduzione del rischio.
Certifico Srl
0.0 2015 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda[/box-note]

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Guide ufficiali UE Nuovo Approccio

ID 2746 | | Visite: 21853 | Guide Nuovo Approccio

Guide ufficiali marcatura CE

Guide Nuovo Approccio / Update Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025

ID 2746 | 16.03.2025: N° 90 Guide

Update Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025

10. Download Scheda Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025
9. 
Download Scheda Rev. 8.0 del 06 Novembre 2024
8. Download Scheda Rev. 7.0 del 30 Novembre 2023
7. Download Scheda Rev. 6.0 del 23 Ottobre 2023
6. Download Scheda Rev. 5.0 del 12 Maggio 2023
5. Download Scheda Rev. 4.0 del 02 Febbraio 2023
4. Download Scheda Rev. 3.0 del 08 Luglio 2022
3. Download Scheda Rev. 2.0 del 21 Aprile 2022
2. Download Scheda Rev. 1.0 del 19 Dicembre 2021
1. 
Download Scheda Rev. 00 del 09 Dicembre 2021

Guide ufficiali Direttive/Regolamenti Nuovo Approccio che prevedono marcatura CE (di Prodotto)

Le Guide Ufficiali della Commissione sono pubblicate sul sito dell'Unione Europea e sono estremamente importanti per l'interpretazione dettagliata di numerosi passaggi delle relative Direttive/Regolamenti di Prodotto.

Ci scusiamo per eventuali aggiornamenti tardivi, controllare la Sezione:

La sezione Guide Nuovo Approccio

Guide to application of the lifts directive 2014 33 EU   01 2025 Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU January 2025
Guide application of the Regulation  EU  2016 424 on cableway installations Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations November 2024
Linee guida DPI Regolamento  UE  2016 425 Ed  4 0 Ottobre 2024 Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 4.0 Ottobre 2024 October 2024
Guide to application of the Regulation EU 2016 424  1 1 2023 Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations December 2023
Guide to application of the lifts directive 2014 33 EU   June 2024 Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU - June 2024 June 2024
Linee guida direttiva ATEX 2014 34 UE   Aprile 2024 Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 5a Edizione Aprile 2024 April 2024
Guida direttiva macchine 2006 42 CE   Ed  2 3   Aprile 2024 EN Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC
Edition 2.3 - April 2024 (Update of 2nd Edition)
April 2024
Guidance Sheets GAR Guidance Sheets Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) September 2023
     
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli Dicembre 2023
     

Linee guida DPI Regolamento  UE  2016 425   Ottobre 2023

Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 3.0 Ottobre 2023 Ottobre 2023
     
Linea guida Regolamento Dispositivi medici Settembre 2023
     

Linee guida 2023 DPI Regolamento  UE  2016 425

Linee guida 2023 DPI Regolamento (UE) 2016/425 Aprile 2023
     
Linee guida ATEX 2014 34 UE 4 edizione Novembre 2022 Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 4a Edizione Novembre 2022 November 2022
     
Guidances Gas Appliances GAR September 2022 Guidances relating to the Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) / Sept. 2022 September 2022
     
Cover Guida blu 2022 Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 Giugno 2022
     
Guidances regulation 2016 426   10 2021 Guidances relating to the Regulation (EU) 2016/426 (version Oct. 2021) Maggio 2022
     
Orientamenti applicazione articolo 9 Regolamento UE 2019 1020 Orientamenti applicazione articolo 9 Regolamento (UE) 2019/1020 Gennaio 2022
     
RCD Guidelines 2018 Guidelines RCD Directive 2013/53/EU January 2022
     
Guida Regolamento 2016 624 Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations December 2021
     
Toy safety directive 2009 48 EC 1 1 2021 Linee guida Direttiva giocattoli Settembre 2021
     
Guideline Ecodesign for space and water heaters April 2021
     
Documento di orientamento Reg  UE 2019 515 Marzo 2021 Guidance for the application of Regulation (EU) 2019/515 March 2021
     
Guidance Reg 2019 2010 Guidelines of Art. 4 of Regulation (EU) 2019/1020 March 2021
     
Guidance document labbellimg fertilising products 18 02 2021 Guidance document labelling EU fertilising products February 2021
     
Guidance RED 11 2020 Guidance on Article 10 (10) of RED (Directive 2014/53/EU) November 2020
     
Linea guida nuova Direttiva PED 2014/68/UE V.6.0 June 2020
     
 Regulation EU 2016 426 Guidance point 3 7 of Annex I GAR  Regulation (EU) 2016/426: Guidance point 3.7 of Annex I (GAR)  October 2020
     
Linee guida ATEX Maggio 2020

Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE

May 2020
     

Raccolta Linee guida Direttiva giocattoli

Update February 2020
     
9b5b1a8f7637a2a621572754f8a98a12

FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC

Update December 2019
     
Guida direttiva macchine 200642CE   Ed  2019 EN

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.2 2019

Update October 2019
     
FAQ Ecodesign directive 06 2019

FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC

Update June 2019
     
Guide LVD 2018

Guidelines LVD 2014/35/EU

August 2018
     
Guide 2014 33

Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU

May 2018
     
Guide EMC

Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU

Update December 2018
     
Guideline RED 12 2018

Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Update December 2018
     

FAQ Ecodesign directive 11 2018

FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC

Update November 2018
     

Guidelines SPVD

Guidelines SPVD Directive 2014/29/EU

October 2018
     
Guide RED 2018

Guide RED Directive 2014/53/EU

June 2018
     
RCD Guidelines 2018

 

Guidelines RCD Directive 2013/53/EU

 

June 2018
     
PPE Guidelines 2018 Linee Guida 2018 DPI Regolamento (UE) 2016/425
April 2018
     
Supplementary Guidance LVD EMCD RED Supplementary Guidance on the LVD/EMCD/RED April 2018
     
Guide for the EMCD Directive 2014 30 EU   March 2018 Guide for the EMCD | Directive 2014/30/EU Final
2018
     
Linee guida alla applicazione direttiva 2014/34/UE Final
2017
     
FAQ Regulation (EU) 2016/426 burning gaseous fuels (GAR) Final
2017
     
FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC Final
2017
     
Guida transizione Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi gas Final
2017
     
Guide to application of the PPE Directive 89/686/EEC Final
2017
     

FAQS - Radio Equipment Directive (RE-D) 2014/53/EU

Final
2017
     
Guide machinery directive 2006/42/EC Ed. 2.1 - July 2017 Final
2017
     
Line guida emissione acustica macchine aperto - June 2016 Final
2017
     
Guide to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU Final
2017
     
FAQs - radio equipment directive (RE-D) Final
2017
     
Guidance transition Directive PPE to Regulation PPE Final
2017
     
Guidelines marketing and use of explosives precursors Final
2017
     
FAQ Ecodesign Directive 2009/125/EC Final
2017
     
Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines Final
2016
     
Guide EMC Transiction Dir. 2004/108/CE to 2014/30/EU Draft
2015
     
Guide for the EMC Directive 2014/30/EU Draft
2015
     
Linee guida Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione Draft
2016
     
Linee guida nuova Direttiva ATEX 2014/34/EU Final
2016
     
Linea guida passaggio Direttiva ATEX 94/9/CE a nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE Final
2015
     
Linea guida Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE Final
2016
     
Linea guida transizione Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE alla nuova 2014/35/UE Draft
2015
     
La marcatura CE dei Prodotti da Costruzione ---
     
Applicazione Direttiva ATEX Prodotti ad equipaggiamenti specifici ---
     
Direttiva Ascensori 95/16/CE - Linee Guida 10.2009 - EN

---
     
Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE - Linee Guida 12.2013 - EN ---
     
Direttiva BT 2006/95/CE - Linee Guida 01.2012 - EN ---
     
Direttiva DPI 89/686/CEE - Linee Guida 04.2010 - EN ---
     
Direttiva EMC 2004/108/CE - Linee Guida 02.2010 - EN ---
     
Direttiva Giocattoli 2009/48/CE - Linee Guida 02.2014 - EN ---
     
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Linee Guida 06.2010 - IT 2010
     
Direttiva PED 97/23/CE - Linee Guida 04.2014 - EN ---
     
Direttiva R&TTE 1999/5/CE - Linee Guida 04.2009 - EN --
     
RoHS II FAQ Guidance Document ---

La sezione Guide Nuovo Approccio

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
9.0 16.03.2025 Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU Certifico Srl
8.0  06.11.2024 Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 4.0 Ottobre 2024
Guide to application of the Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations
Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU - June 2024
Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 5a Edizione Aprile 2024
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC Edition 2.3 - April 2024 (Update of 2nd Edition)
Guidance Sheets Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR)
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli
Certifico Srl 
7.0 30.11.2023 Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 3.0 Ottobre 2023 Certifico Srl
6.0 23.10.2023 Linea guida Regolamento Dispositivi medici Certifico Srl
5.0 12.05.2023 Linee guida 2023 DPI Regolamento (UE) 2016/425
Linea guida Regolamento Dispositivi medici
Certifico Srl
4.0 02.02.2023 Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli
Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 4a Edizione Novembre 2022
Guidances relating to the Regulation (EU) 2016/426 Gas Appliances (GAR) / Sept. 2022
Certifico Srl
3.0 08.07.2022 Guida blu all'attuazione della normativa UE prodotti 2022
Linea guida Regolamento Dispositivi medici
Guidances Regulation (EU) 2016/426 (V. Oct. 2021)
Certifico Srl
2.0 21.04.2022 Linea guida Regolamento Dispositivi medici
Orientamenti appl. Art. 9 Regolamento (UE) 2019/1020
Guidelines RCD Directive 2013/53/EU
Certifico Srl
1.0 19.12.2021 Guide Regulation (EU) 2016/424 on cableway installations Certifico Srl
0.0 09.12.2021 --- Certifico Srl

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Norme armonizzate Click[/box-note]

La direttiva macchine e altre direttive: Tabella relazioni

ID 3814 | | Visite: 13888 | Documenti Riservati Direttiva macchine

La direttiva macchine e altre direttive: Tabella relazioni

Update 1.0 Settembre 2017

Nella presente revisione 1.0 Settembre 2017, il documento è stato elaborato facendo riferimento alla Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.1 - Luglio 2017 (traduzione IT non ufficiale), e tabella le relazioni tra la Direttiva macchine e le altre Direttive di Prodotto di cui all’Art. 3 “Direttive specifiche”, in 3 casi:

1. Direttive specifiche che si applicano in luogo della direttiva macchine alle macchine da esse disciplinate
LVD Bassa tensione
DT Giocattoli
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
DDM Dispositivi medici
DA Ascensori
CR Impianti a fune
VAFR Veicoli agricoli forestali

2. Direttive specifiche che possono applicarsi alle macchine in luogo della direttiva macchine in caso di pericoli specifici
ATEX Atmosfere esplosive
MOCA Materiali a contatto sostanze alimentari
SPVD Recipienti semplici a pressione
GAD Apparecchi a gas
PED Attrezzature a pressione

3. Direttive che possono essere d’applicazione alle macchine, in aggiunta alla direttiva macchine, per i pericoli non disciplinati dalla direttiva macchine
CPR Prodotti da Costruzione
NRMMD Emissioni sostanze
RED Apparecchiature radio
OND Emissioni acustiche
ROHS II Sostanze pericolose apparecchiature elettriche
EMCD Compatibilità elettromagnetica
EuP Progettazione ecocompatibile

Fonte:
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC Edition 2.1 - July 2017

Matrice Revisioni

Rev. Data Fonte Autore
1.0 09.2017 Guide MD 2006/42/EC  - Ed.2.1 - July 2017 Certifico S.r.l.
0.0 03.2017 Guida DM 2006/42/CE - Ed. 2 - Giugno 2010 Certifico S.r.l.

Certifico Srl - IT
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Direttiva macchine 2006/42/CE [/box-note]

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Rumore macchine: conformità in fase di acquisto di una macchina

ID 3235 | | Visite: 16350 | Documenti Riservati Direttiva macchine

 

Rumore macchine: conformità in fase di acquisto di una macchina

In allegato scheda di Valutazione Conformità rischio rumore macchine UNI EN 11690 - 1:1998

Il Datore di lavoro, in qualità di utilizzatore, ha l’obbligo al momento dell’acquisto, di appurare la conformità del macchinario, verificando la marcatura CE e la dichiarazione di conformità che l’accompagna, andando a scegliere quella macchina che, a parità di prestazioni, tenendo conto dell’insieme dei rischi presenti, proponga valori inferiori di rumore emesso.

Prima di acquistare un nuovo macchinario o impianto è opportuno che l’utilizzatore segua una procedura ben precisa, idonea al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. La procedura comprende i passi indicati nel seguito, in accordo con quanto raccomandato dalla norma UNI EN 11690 - 1:1998.

a) Analisi delle informazioni disponibili sul rumore ambientale nel luogo di lavoro in cui la macchina andrà in funzione, oppure, se non esistono, in altri luoghi di lavoro di simile tipologia.

b) Analisi delle informazioni disponibili presso l’azienda sull'emissione di rumore per macchinari simili a quello che verrà installato.

c) Individuazione dei livelli di rumorosità ambientale da rispettare presso l’area di lavoro ove verrà installato il macchinario e presso gli altri ambienti di lavoro potenzialmente interessati dall’emissione acustica del macchinario stesso, anche alla luce di azioni programmate di riduzione del rumore e bonifica acustica che l’azienda intende mettere in atto.

d) A seguito dell’analisi cui ai punti a) - c), individuazione delle informazioni da richiedere ai fornitori in relazione alla rumorosità emessa dal macchinario da acquistare.

e) Individuazione di particolari requisiti acustici da richiedere ai fini della riduzione della rumorosità  emessa dal macchinario da acquistare. In relazione alla fattibilità pratica degli stessi.

Le informazioni fondamentali da verificare, ed eventualmente da richiedere se mancanti, in fase di acquisto del macchinario comprendono, come previsto dalla Direttiva macchine, sono i seguenti dati sull’emissione del rumore.

- Livello dichiarato di potenza sonora ponderato A, LWA;

- Livelli dichiarati di pressione sonora sui posti di lavoro, LpA, e il livello massimo di picco ponderato C, LpC,picco se la macchina produce apprezzabili rumori impulsivi;

- Riferimento alla norma tecnica della procedura per prova di rumorosità utilizzata nella dichiarazione dei valori di cui ai punti a), b), oppure, se non esiste tale norma, descrizione completa del metodo di misurazione adottato per la determinazione dell’emissione di rumore del macchinario.

L’allegata scheda tecnica riporta un esempio di lista di riscontro relativa all’emissione di rumore che può essere utilizzata per richiedere al produttore/distributore del macchinario i dati relativi alla rumorosità da questo prodotta.

Se esiste una procedura per prove di rumorosità per la famiglia di macchine in questione, le suddette grandezze di emissione di rumore debbono rispettare quanto prescritto da tale procedura di prova.

Se la procedura per prove di rumorosità offre diverse alternative, riguardo alle condizioni di funzionamento, di montaggio, alle posizioni di misura, ecc., la dichiarazione di emissione di rumorosità deve fornire tutte le informazioni necessarie alla definizione di una chiara dichiarazione di rumorosità.

In base ad un accordo privato tra acquirente e potenziale fornitore, quest’ultimo potrà fornire anche dati complementari di emissione di rumore per cicli di lavorazione, montaggio e condizioni di funzionamento diversi da quelli precisati nella relativa procedura per prove di rumorosità, se esistente, in relazione alle condizioni di funzionamento di particolare interesse per l’acquirente.

Fonti:
- UNI EN ISO 11690-1:1998 
Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Strategie per il controllo del rumore
- La Valutazione Rischio rumore – INAIL

Certìfico Srl Rev. 00 2016
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RAPEX: Report Certifico

ID 3862 | | Visite: 5996 | RAPEX

Temi: RAPEX , Consumers , News

RAPEX EU

RAPEX: I Report tecnici settimanali Certifico

Direttiva LV, EMC, Toys, REACH, CLP, ecc <-- norme tecniche applicabili

Ogni settimana pubblichiamo un Report, sviluppato sulla notizia, completo delle informazioni tecniche di non conformità relative al ritiro dal mercato di un Prodotto pericoloso inserito nel database UE "RAPEX"(*).

I Prodotti segnalati "non conformi" nella banca dati UE dei prodotti pericolosi "RAPEX" rientrano nel campo di applicazione delle Direttive di Prodotto o Direttive/Regolamenti del EU-GROWTH (non Food).

Il download dei Report è Riservato:

Clienti+ Marcatura CE

Abbonati Marcatura CE (2X, 3x, 4X, Full)

Vedi e scarica i Report 2017

_____________

(*) RAPEX: Archivio prodotti pericolosi

L'UE con le Direttive sociali e le Direttive di prodotto ci aiuta ad avere condizioni di lavoro migliori e a difenderci i da prodotti non sicuri nei Paesi membri.

Con il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products), è stato introdotto un sistema di interscambio di informazioni tra gli stati membri su Prodotti non conformi a tutela della Salute e Sicurezza dei Consumatori.

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

L'archivio dei Report Certifico 2017

L'archivio dei Report Certifico 2016

L'archivio dei Report Certifico 2015

Info Social RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 14 del 07/04/2017 N.1 A12/0419/17 Spagna

ID 3856 | | Visite: 4534 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 14 del 07/04/2017 N.1 A12/0419/17 Spagna

Approfondimento tecnico: Detersivo liquido in capsule

Il prodotto “Cápsulas Puntomatic Explosión de Perfume”, di marca Puntomatic, è stata sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ed al Regolamento (CE) N. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti.

La capsula del prodotto non è sufficientemente resistente e potrebbe scoppiare se premuta. Di conseguenza, il liquido che contiene potrebbe essere proiettato negli occhi dell’utilizzatore.

Regolamento (CE) N. 1272/2008

ALLEGATO II
Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele

3.3 Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori in dosaggio monouso è contenuto in un imballaggio solubile, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

3.3.1. I detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori e contenuti in imballaggi solubili monouso sono inseriti in un imballaggio esterno. L'imballaggio esterno soddisfa i requisiti di cui al punto 3.3.2 e l'imballaggio solubile soddisfa i requisiti di cui al punto 3.3.3.

3.3.2. L'imballaggio esterno:

i) è opaco o scuro in modo da impedire la visibilità del prodotto o delle dosi singole;

ii) fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 3, reca il consiglio di prudenza P102 «Tenere fuori dalla portata dei bambini» in un punto visibile e in un formato che attira l'attenzione;

iii) è un contenitore facilmente richiudibile che si mantiene in posizione verticale;

iv) fatti salvi i requisiti di cui al punto 3.1, è munito di un dispositivo di chiusura che:

a) ostacola la capacità dei bambini piccoli di aprire l'imballaggio, richiedendo l'azione coordinata di entrambe le mani con una forza che renda l'apertura difficile per i bambini;

b) mantiene la sua funzionalità in condizioni di apertura e di chiusura ripetute per l'intera durata di vita dell'imballaggio esterno. 3.3.3. L'imballaggio solubile:

i) contiene un agente repellente in una concentrazione sicura che, in caso di esposizione orale accidentale, provoca un comportamento orale ripulsivo entro un tempo massimo di 6 secondi;

ii) conserva il suo contenuto liquido per almeno 30 secondi quando l'imballaggio solubile è immerso in acqua a 20 °C;

iii) resiste ad una forza compressiva meccanica di almeno 300 N in condizioni di prova standard.

Regolamento (CE) N. 648/2004

Articolo 11

Etichettatura

1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

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Allegato riservato RAPEX Report 14 del 07_04_2017 N. 1 A12_0419_17 Spagna.pdf
Detersivo liquido in capsule
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Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione

ID 2709 | | Visite: 27869 | Documenti Riservati Marcatura CE



Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione

Con il modo positivo i guasti interni di un interblocco (contatti incollati o molla guasta) consentono comunque l’apertura dei contatti e quindi l’arresto della macchina.

Focus 2016

Apertura positiva, ridondanza, diversificazione e autocontrollo

Modo positivo e modo negativo.

Secondo la normativa EN ISO 12100, se un componente meccanico in movimento trascina inevitabilmente un altro componente, per contatto diretto o mediante elementi rigidi, si dice che questi componenti sono collegati in modo positivo.

Quando invece lo spostamento di un elemento meccanico consente ad un secondo elemento di muoversi liberamente (per esempio gravità, effetto di una molla, ecc..) il collegamento tra i due è in modo negativo.

Il modo positivo consente con una manutenzione preventiva di sottrarsi dai guasti pericolosi schematizzati sopra. Con il modo negativo invece i guasti sono interni all’interruttore e quindi di difficile rilevazione.

Con il modo positivo i guasti interni (contatti incollati o molla guasta) consentono comunque l’ apertura dei contatti e quindi l’arresto della macchina.

Utilizzo degli interruttori nelle applicazioni di sicurezza

Quando è impiegato un solo interruttore in una funzione di sicurezza, l’interruttore stesso deve essere azionato in modo positivo. Va utilizzato per le applicazioni di sicurezza il contatto d’apertura (normalmente chiuso) che deve essere del tipo ad “apertura positiva”, tutti gli interruttori che riportano il simbolo -> sono dotati di contatti NC ad apertura positiva.

Se gli interruttori sono due o più è bene farli operare in modi opposti, ad esempio:

- Il primo con un contatto normalmente  chiuso (contatto di apertura) azionato dal riparo in modo positivo.
- l’altro con un contatto normalmente aperto (contatto di chiusura), azionato dal riparo in modo non positivo.

Questa è una pratica comune che non esclude, quando giustificato, l’uso dei due interruttori azionati in modo positivo (vedi diversificazione).


Diversificazione

La sicurezza nei sistemi ridondanti viene aumentata con la diversificazione. Essa si ottiene applicando due interruttori con diversità di progettazione e/o tecnologia, in modo da evitare guasti determinati dalla stessa causa. Esempi di diversificazione sono: l’utilizzo di un interruttore ad azione positiva accoppiato ad uno ad azione non positiva, da un interruttore a comando meccanico ed uno non meccanico (es. sensore elettronico) o dall’utilizzo di due interruttori a comando meccanico ad azione positiva ma di diverso principio di azionamento ( es. un interruttore a chiave F e un interruttore a perno).


Autocontrollo

L’ autocontrollo consiste nel verificare automaticamente il funzionamento di tutti i dispositivi che intervengono nel ciclo della macchina.

Di conseguenza il ciclo successivo può essere vietato o autorizzato.

segue

Elaborato Certifico Srl - IT 2016
Formato doc/pdf
Fonte: Rockwell Automation

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

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Allegato riservato Interblocchi e Sicurezza positiva Rev. 1.0 2016.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2016
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Recinzioni di sicurezza come componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE

ID 1940 | | Visite: 19860 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Recinzioni di sicurezza come componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (Allegato V)

La posizione ufficiale della Commissione UE

Introduzione
Le recinzioni di sicurezza sono un elemento rilevante per rendere sicure le macchine e soddisfare i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Lo scopo di questo documento è quindi quello di dare indicazioni su recinzioni di sicurezza in termini di classificazione come componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE Allegato V.

Il documento si concentra sulla condizioni in cui una recinzione di sicurezza possa essere considerata immessa sul mercato in modo indipendente.

Questo documento chiarisce tre scenari per l'immissione di recinzioni di sicurezza sul mercato.

Si sottolinea che la domanda in base alla quale le recinzioni di sicurezza possono essere considerate come immesse sul mercato in modo indipendente, non modifica il fondamentale principio della Direttiva Macchine che per la quale ogni macchina deve essere fornita completa di tutte dispositivi di protezione prima dell'immissione sul mercato.

Inoltre, i produttori di macchine sono sempre responsabili dell'immissione sul mercato delle stesse che devono essere conformi alle pertinenti disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e gli stessi devono fornire la dichiarazione CE di conformità ed apporre la marcatura CE sulla macchina.

Fonte: Commissione Europea
Machinery Working Group meeting on 5-6 November 2014

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Allegato riservato Safety fences as safety component under the Machinery Directive 2006 42 EC.pdf
Europea Commission
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Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE

ID 504 | | Visite: 21953 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Check norme Direttiva macchine

Check norme Direttiva macchine 2006/42/CE / Update 2022

ID 504 | Agg. 11.0 Settembre 2022

Semplice Check di controllo dei riferimenti norme tecniche nei documenti Direttiva macchine 2006/42/CE 

Con la Check che presentiamo, puoi verificare la correttezza delle norme tecniche riportate nei tuoi documenti previsti dalla Direttiva macchine, in particolare:

1. Fascicolo Tecnico;
2. Valutazione dei Rischi;
3. Dichiarazione CE di Conformità.

Le norme riportate in check, sono di tipo A/B e sono quelle che generalmente riscontriamo non correttamente riportate nei Documenti emessi alla data.

Direttiva macchine 2006/42/CE

Tutte le norme armonizzate Direttiva macchina

La check non ha carattere di esaustività e può non contemplare altre norme specifiche per la macchina in oggetto riportate/da riportare nei Documenti previsti dalla Direttiva macchine.
________

Certifico Srl - IT | Rev. 11.0 2022
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
11.0 2022 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 del 13.04.2022
Decisione di esecuzione UE) 2021/377 del 02.03.2021
Certifico Srl
10.0 2020 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 del 02 Aprile 2020
Certifico Srl
9.0 2019 Aggiornamento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 del 19 marzo 2019
Certifico Srl
8.0 2017 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 09 Giugno 2017 (2017/C 183/02)
Certifico Srl
7.0 2016 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 09 Settembre 2016 (2016/C 332/01)
Certifico Srl
6.0 2016 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 15 Gennaio 2016 (2016/C 014/01)
Certifico Srl
5.0 2015 Aggiornamento normativo
Comunicazione del 13 Febbraio 2015 (2015/C 054/01)
Certifico Srl
4.0 2014 Aggiornamento normativo
Comunicazione dell’11 aprile 2014 (2014/C 110/02)
Certifico Srl
3.0 2014 ---  


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[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM) [/box-note]

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Check list norme Documenti 11.0 2022
233 kB 94
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Check list norme Documenti 10.0 2020
256 kB 107
Allegato riservato 20191008-m-CheckNorme.pdf
Check list norme Documenti 9.0 2019
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RAPEX Report 13 del 31/03/2017 N.17 A12/0403/17 Austria

ID 3820 | | Visite: 4232 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 13 del 31/03/2017 N.17 A12/0403/17 Austria

Approfondimento tecnico: Mini moto

Il prodotto, di marca Husqvarna, KTM, modelli TC 50 e 50 SX, è stato segnalato dal Fabbricante come non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006  relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

La catena di trasmissione potrebbe rompersi causando la caduta, anche a velocità elevate, dell’utilizzatore.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l’utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

− al momento del contatto utensili/pezzo, l’utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,

− al momento dell’avviamento e/o dell’arresto dell’utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell’utensile debbono essere coordinati. 

Tutti i Report Rapex 2017

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Direttiva (UE) 2017/774

ID 3981 | | Visite: 4404 | Direttiva giocattoli

Direttiva (UE) 2017/774

Direttiva della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo

Il fenolo (numero CAS 108-95-2) è utilizzato come monomero per le resine fenoliche impiegate nella fabbricazione di legno compensato per giocattoli. La degradazione degli antiossidanti fenolici nei polimeri può essere un'ulteriore fonte di fenolo nei giocattoli . Il fenolo è stato individuato nelle emissioni delle console di
gioco, in una delle sei tende o tunnel da gioco per bambini analizzati e nella pellicola per imballaggio; è stato ricercato nei giocattoli da bagno e in altri giocattoli gonfiabili e la sua presenza è stata osservata nel cloruro di polivinile (PVC) . Il fenolo potrebbe inoltre essere utilizzato come conservante nei giocattoli liquidi a base acquosa come i prodotti per bolle di sapone o gli inchiostri liquidi a base acquosa (ad esempio penne a feltro).

Il fenolo è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come mutageno di categoria 2. In base all'allegato II, parte III, punto 5, della direttiva 2009/48/CE le sostanze mutagene di categoria 2 quali il fenolo possono essere presenti nei giocattoli in una concentrazione pari o inferiore alla pertinente concentrazione stabilita per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, vale a dire all'1 %, pari a 10 000 mg/kg (tenore limite). La direttiva 2009/48/CE attualmente non prevede un limite di migrazione per il fenolo.

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.

Entrata in vigore: 24-05-2017

...

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza Numero CAS Valore limite
Fenolo 108-95-2
5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 novembre 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

G.U.U.E del 04-05-2017 L115/49

Normativa correlata:

Direttiva 2009/48/CE Giocattoli

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP

Articoli correlati:

DIRETTIVA GIOCATTOLI 2009/48/CE: RACCOMANDAZIONI E PROTOCOLLI

GUIDA DIRETTIVA GIOCATTOLI 2009/48/CE

Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, in versione doc

ID 983 | | Visite: 51386 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 983 Check list sicurezza macchine rischi meccanici

Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, in versione doc

ID 983 | Rev. 4.0 del 14.09.2022 / Check list .docx allegata

Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, sulle 4 principali norme di tipo B armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE - in versione .docx.

I punti della check list sintetizzano i requisiti delle norme tecniche armonizzate:

- UNI EN ISO 13857:2020
- UNI EN ISO 13854:2020
- UNI EN ISO 14120:2015
- UNI EN ISO 14119:2013

I punti della check list non possono essere esaustivi sulle problematiche trattate, ma sono base di partenza da integrare con ulteriori soluzioni tecniche tratte dalle norme tecniche armonizzate/altro secondo la Valutazione dei Rischi macchina/attrezzatura.

Lingua: IT

[panel]UNI EN ISO 13857:2020 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza sia in ambienti industriali e non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario.

Data entrata in vigore: 05 Marzo 2020

UNI EN ISO 13854:2020 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

La norma consente all'utilizzatore di evitare i pericoli derivanti dalle zone di schiacciamento. Essa specifica gli spazi minimi relativi a parti del corpo ed è applicabile quando una sicurezza adeguata può essere ottenuta mediante questo metodo. La norma si applica solo ai rischi derivanti dai pericoli di schiacciamento, e non per altri possibili pericoli, per esempio urto, cesoiamento, trascinamento.

Data entrata in vigore: 16 Gennaio 2020

UNI EN ISO 14120:2015 Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

La norma specifica i requisiti generali per la progettazione, costruzione e selezione di ripari forniti per proteggere le persone dai pericoli meccanici.

Data entrata in vigore: 17 Dicembre 2015

UNI EN ISO 14119:2013 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 14119 (edizione ottobre 2013). La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari. Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco.

Data entrata in vigore: 21 Novembre 2013[/panel]

[...]

UNI EN ISO 13857:2020

1 Distanze di sicurezza

[...]

UNI EN ISO 13854:2020

2 Schiacciamento corpo

[...]

UNI EN ISO 14119:2013

4 Interblocchi

[...] Segue in allegato

Fonti
UNI EN ISO 13857:2020
UNI EN ISO 13854:2020
UNI EN ISO 14120:2015
UNI EN ISO 14119:2013

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2022 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 2022 Aggiunta UNI EN ISO 13857:2020
Aggiornata UNI EN ISO 13854:2020
Aggiornata UNI EN ISO 14120:2015
Aggiornata UNI EN ISO 14119:2013
Modifiche editoriali
Certifico Srl
3.0 2017 Aggiunta UNI EN ISO 14120:2015 - Ripari Certifico Srl
2.0 2015 Aggiunta UNI EN ISO 14119:2013 - Interblocchi Certifico Srl
1.0 2014 -- Certifico Srl

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Collegati
[box-note]UNI EN ISO 13857:2020 Zone pericolose - Distanze sicurezza 
UNI EN ISO 13854:2020 (ISO 13854:2017) Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo: Note / Applicazione
EN ISO 14120 Ripari
EN ISO 14119:2013 Dispositivi di interblocco associati ai ripari
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine Marzo 2021: Note
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda
Stima del rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.4 Punteggio numerico - Esempio e scheda[/box-note]

Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione

ID 618 | | Visite: 159684 | Documenti Riservati Marcatura CE

Manuale Istruzioni Direttiva macchine 2019

Manuale Istruzioni Direttiva macchine: Redazione e Validazione

ID 618 | 01.09.2019 | Rev. 4.0 Settembre 2019

Con la revisione 4.0 di Settembre 2019 vengono aggiunti i punti salienti della nuova norma ISO 20607:2019 Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles (parte 6a).

La norma tecnica ISO 20607:2019 specifica i requisiti di un manuale di istruzioni per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine.

La norma è una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010.

La norma fornisce ulteriori specifiche per la redazione delle istruzioni per l’uso rispetto quanto già riportato al capitolo 6.4.5 della norma tecnica EN ISO 12100:2010.

Rev. 3.0 Maggio 2019

Con la revisione 3.0 di Maggio 2019 vengono aggiunti al documento allegato i metodi empirici per la preparazione delle istruzioni per l’uso tratti dalla norma tecnica CEI EN 82079-1.

La IEC 82079-1 fornisce i principi generali e le prescrizioni dettagliate per la creazione e la formulazione di tutti i tipi di istruzioni per l'uso, che saranno necessarie o utili agli utilizzatori di prodotti di qualsiasi genere, dal barattolo di vernice sino a prodotti di grandi dimensioni o molto complessi, come i grandi macchinari industriali, gli impianti chiavi in mano o gli edifici.

La redazione del Manuale di Istruzioni di una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni:

[alert]- del RESS punto 1.7.4 dell’Allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE
- delle norme tecniche applicabili, tra le quali, a carattere non esaustivo, la UNI EN ISO 12100 e la CEI EN 82079-1.[/alert]

Eventuali indicazioni specifiche dovranno essere inserite secondo i RESS specifici punti 2,3,4 le norma tecniche di riferimento di Prodotto (tipo C), Gruppo di Prodotti (tipo B).

La corretta redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello progettuale della stessa è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che ne faranno uso.

Con la redazione del Manuale, la validazione dello stesso sui requisiti richiesti consentirà di predisporre un “Documento” conforme alla Direttiva macchine e adeguato agli operatori.

Con il lavoro presente, oltre ai requisiti richiesti per la redazione del manuale di Istruzioni, sono proposte delle schede per la sua validazione che ne daranno evidenza documentale del “corretto processo” di elaborazione in termini di struttura e contenuti.

Excursus
...
1. Direttiva macchine: il punto 1.7.4 Istruzioni

1.1 Istruzioni per l’uso

1.7.4 Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

[panel]Il punto tratta di uno degli obblighi da soddisfare dal fabbricante prima che la macchina sia immessa sul mercato e/o messa in servizio. 

Il primo paragrafo del punto 1.7.4 prevede che ogni macchina sia accompagnata dalle istruzioni per l’uso. 
Pertanto, le istruzioni devono essere redatte prima che la macchina venga immessa sul mercato e/o messa in servizio e devono accompagnare la macchina fino al momento in cui giunge all’utilizzatore. Gli importatori o i distributori della macchina devono pertanto accertarsi che le istruzioni siano trasmesse all’utilizzatore.
Oltre ai requisiti generali relativi alle istruzioni di cui al punto 1.7.4, i requisiti supplementari concernenti le istruzioni sono indicati di seguito:
- ai punti 2.1.2, 2.2.1.1 e 2.2.2.2 - macchine alimentari, macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, macchine tenute e/o condotte a mano, macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
- ai punti 3.6.3.1 e 3.6.3.2 - macchine mobili e macchine per usi molteplici;
- ai punti 4.4.1 e 4.4.2- accessori e macchine di sollevamento.[/panel]

...

1.7.6 Descrizione posti di lavoro

1.7.4.2.f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;

[panel]Il punto 1.7.4.2, lettera f) concerne il posto di lavoro previsto per gli operatori. Gli aspetti da considerare comprendono, ad esempio:

- la posizione dei posti di lavoro;
- la regolazione dei sedili, dei poggiapiedi o di altre parti della macchina per  garantire una buona postura e ridurre le vibrazioni trasmesse all’operatore;
- la disposizione e l’individuazione dei dispositivi di comando e delle loro funzioni;
- i diversi modi di funzionamento o di comando e le misure di protezione e le precauzioni relative a ciascun modo;
- l’uso dei ripari e dei dispositivi di protezione installati sulla macchina;
- l’uso dell’attrezzatura installata per captare o aspirare le sostanze pericolose o per mantenere la macchina in buone condizioni di funzionamento.[/panel]

1.7.7 Descrizione uso previsto

1.7.4.2.g) una descrizione dell’uso previsto della macchina;

La descrizione dell’uso previsto della macchina, di cui al punto 1.7.4.2, lettera g) deve comprendere un’indicazione precisa degli scopi cui è destinata la macchina. La descrizione dell’uso previsto della macchina deve specificare i limiti sulle condizioni d’uso considerate nella valutazione dei rischi del fabbricante e nella progettazione e costruzione della macchina.

[panel]La descrizione dell’uso previsto della macchina deve comprendere tutti i diversi modi di funzionamento e fasi d’uso della macchina e specificare i valori di sicurezza per i parametri da cui dipende la sicurezza d’utilizzo della macchina. Tali parametri possono comprendere, ad esempio:

- il carico massimo per le macchine di sollevamento;
- la pendenza massima su cui una macchina mobile può essere utilizzata senza perdere la stabilità;
- la massima velocità del vento ammessa per l’utilizzo della macchina all’esterno;
- le dimensioni massime dei pezzi;
- la velocità massima degli utensili rotanti nel caso in cui uno dei pericoli sia rappresentato dalla rottura dovuta a velocità eccessiva;
- il tipo di materiali che possono essere lavorati in sicurezza dalla macchina.[/panel]

1.7.8 Descrizione uso scorretto ragionevolmente prevedibile

1.7.4.2.h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi;

[panel]Il punto 1.7.4.2 lettera h) prevede che le istruzioni del fabbricante forniscano delle avvertenze concernenti l’uso scorretto prevedibile della macchina.

Onde evitare l’uso scorretto, è utile indicare all’utilizzatore le comuni ragioni di tale uso scorretto e spiegare le possibili conseguenze. Le avvertenze concernenti l’uso scorretto prevedibile della macchina devono tener conto del riscontro dato dagli utilizzatori e delle informazioni sugli infortuni o fatti accidentali che hanno riguardato macchine analoghe.[/panel]
...

2. EN ISO 12100: Il Manuale di Istruzioni conforme alla norma

2.1.1 Informazioni per l'uso

2.1.1.1 Requisiti generali

La redazione delle informazioni per l’uso è una parte integrante della progettazione di una macchina (vedere figura 1). 
Le informazioni per l’uso consistono in mezzi di comunicazione, come testi, parole, cartelli, segnali, simboli o diagrammi, utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all’utilizzatore. 

Le informazioni per l'uso sono previste per utilizzatori professionisti e/o non professionisti.

Nota Vedere anche IEC 62079 per la strutturazione e la presentazione delle informazioni per l'uso.

Devono essere fornite informazioni all’utilizzatore sull’uso previsto della macchina prendendo in considerazione, in particolare, tutte le sue modalità di funzionamento.
Le informazioni devono contenere tutte le indicazioni necessarie a garantire l’utilizzo sicuro e corretto della macchina. 
In questa ottica, devono informare e avvertire l'utilizzatore sul rischio residuo.
Le informazioni devono indicare, come appropriato:

- la necessità di formazione;
- la necessità di dispositivi di protezione individuale; e
- la possibile necessità di ripari o dispositivi di protezione supplementari 

(vedere figura 1)

Non devono escludere gli usi della macchina che possono essere ragionevolmente dedotti dalla sua designazione e descrizione e devono inoltre avvertire del rischio risultante dall'uso della macchina in modi diversi da quelli descritti nelle informazioni, in particolare considerando il suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Le informazioni per l’uso devono trattare, separatamente o in combinazione, trasporto, assemblaggio e installazione, messa in funzione, uso della macchina (messa a punto, addestramento/programmazione o cambio di processo, funzionamento, pulizia, ricerca delle avarie e manutenzione) e, se necessario, messa fuori servizio, smantellamento e smaltimento.




Figura 1 | Rappresentazione schematica del processo di riduzione del rischio compreso il metodo iterativo dei tre stadi

...

Riduzione riduzioni del rischio a 3 fasi

Nel processo di riduzioni del rischio, sono previste 3 fasi conseguenti con priorità vincolata:

Fase 1: Riduzione del rischio mediante misure di protezione integrate nella progettazione
Fase 2: Riduzione del rischio mediante protezione (Implementazione di misure di protezioni complementari)
Fase 3: Riduzione del rischio mediante Informazioni per l'uso.
...

4. EN 82079-1: Preparazione di istruzioni per l'uso - Struttura, contenuto e presentazione Parte 1: Principi generali e prescrizioni dettagliate

4.1 Termini e definizioni

4.1.1 etichetta di sicurezza del prodotto

etichetta posta su un prodotto, che informa l'osservatore relativamente ad uno o più pericoli potenziali e che descrive le precauzioni di sicurezza e/o le azioni richieste o per evitare tale(i) pericolo (i)

4.1.2 uso improprio ragionevolmente prevedibile

utilizzo di un prodotto in un modo non descritto come utilizzo previsto nelle istruzioni per ! 'usa, ma che può derivare da comportamenti umani facilmente prevedibili

4.1.3 riparazione

parte della manutenzione correttiva, durante la quale si eseguono azioni su un prodotto, compresa la sostituzione di componenti usurati e la riparazione di parti o funzioni difettose o danneggiate

4.14 rischio

combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua gravità

4.15 note relative alla sicurezza

informazioni riferite alla sicurezza, raccolte o raggruppate in un documento o in una sezione di un documento, in sistema organizzato in modo significativo , utilizzato per spiegare le misure di sicurezza , aumentare il livello di consapevolezza della stessa e fornire una base per l'addestramento di sicurezza degli utilizzatori

4.2 Principi

4.2.1 Garanzia del prodotto

La garanzia del prodotto deve includere tutti i termini e le condizioni importanti (per esempio la data di scadenza, le condizioni di assistenza, le modifiche ammesse , la disponibilità delle parti di ricambio) e deve essere fornita insieme alle istruzioni per l'uso.
Può essere opportune inserire la garanzia del prodotto in un documento separato, specialmente nei casi in cui i termini siano differenti per i diversi canali di vendita o Paesi.

4.2.2 Informazioni fornite successivamente alla vendita dei prodotti

Dopo che il prodotto è stato consegnato all'utilizzatore, può essere utile fornire, tramite scambio di messaggi via Internet o con altri mezzi di comunicazione, agli utilizzatori e alle categorie di destinazione, copie di riferimento delle istruzioni per l'uso (comprese eventuali aggiunte o revisioni successive) e altre informazioni utili all’utilizzatore. Quando, successivamente alla vendita dei prodotti siano fatte revisioni delle istruzioni per l'uso che siano critiche dal punta di vista della sicurezza - oltre al l'aggiornamento della versione attraverso il sito WEB - gli utilizzatori dovrebbero essere informati singolarmente o con mezzi di comunicazione di massa, questa allo scopo di rispettare le responsabilità del fornitore nel rispetto della legislazione locale sui richiami di sicurezza o per l'affidabilità del prodotto.

4.2.3 Contenimento al minimo dei rischi

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del funzionamento in sicurezza e della manutenzione di un prodotto. Esse devono fornire informazioni utili ad evitare un rischio inaccettabile per l'utilizzatore o per altri, il danneggiamento del prodotto stesso o di altri prodotti, il malfunzionamento o un funzionamento inefficiente. Le istruzioni per l'uso devono fornire agli utilizzatori le informazioni necessarie per permettere loro di identificare ed evitare un uso improprio ragionevolmente prevedibile. Questa richiede che il fornitore del prodotto assicuri che si sia tenuto conto di quanto segue:

- la valutazione del rischio durante l'utilizzo, vale a dire l'analisi del processo, a partire dall’analisi dei rischi sino alla loro valutazione, deve essere effettuata al fornitore in conformità con la ISO 12100 e/o la IEC 60204-1, quando questa sia applicabile;

- il risultato della valutazione dei rischi, vale a dire il rischio residua, deve essere tenuto in considerazione all'interno del le istruzioni per l'uso, come nelle informazioni relative alla sicurezza conformi alla ISO/IEC Guide 51 ed a qualsiasi corrispondente Norma sulle informazioni relative alla sicurezza;

- devono essere considerati sia il caso di uso improprio ragionevolmente prevedibile che i rischi conseguenti all'uso del prodotto.

4.3 Considerazioni relative alla natura delle istruzioni per l'uso

4.3.1 Generalità

In funzione della natura delle istruzioni per l'uso, si deve tenere conto di quanta segue:

- lo stile di scrittura, per esempio evitando l'uso di un linguaggio discriminatorio o offensivo;
- le prescrizioni legali e le norme di riferimento;
- la tecnologia specializzata disponibile per la preparazione delle istruzioni per l'uso;
- le norme internazionali di riferimento che individuano le esigenze per le persone anziane, per quelle diversamente abili e gli aspetti di accessibilità. Si veda la ISO/IEC Guide 71.

4.3.2 Ubicazione

Le istruzioni per l'uso devono essere riportate, a seconda di come appropriato:

- all'interno dell'imballaggio insieme al prodotto;
- su o all'interno del prodotto stesso;
- sull'imballaggio, ma non solo su quello;
- sul sito Web dei fornitoti, ma non solo su di esso.

Tuttavia, quando non sia appropriate o pratico che le istruzioni per l'uso siano localizzate come sopra indicato, essere dovrebbero essere fornite come documentazione collaterale. 

Nel caso in cui le istruzioni per l'uso siano complesse, e utile che certi messaggi importanti siano anche indicati o riportati sul prodotto, per esempio per mezzo di brevi riferimenti o schede promemoria, adesivi, illustrazioni o etichette.

4.3.3 Disponibilità

Le istruzioni per l'uso devono riportare la dicitura: "CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI " o con un testo equivalente, a meno che sia evidente che non vi siano circostanze in futuro in cui esse siano richieste durante la normale vita operativa del prodotto.

Il fornitore del prodotto deve conservare copie sostitutive di tutte le istruzioni per l'uso disponibili, per tutta la vita prevista del prodotto. Le istruzioni per l'uso del prodotto dovrebbero inoltre, essere disponibili e facilmente rintracciabili sui siti Web da ogni consumatore.

Dato che l'imballaggio e spesso di tipo non durevole e può essere distrutto durante il disimballaggio, le istruzioni per l'uso che devono essere conservate per consultazioni future non dovrebbero essere apposte solo sull'imballaggio. Quando questo non può essere evitato (per esempio per ragioni pratiche), deve essere espressamente indicato di conservarle per consultazioni future. Se solo una parte dell'imballaggio riporta le istruzioni per l'uso, questa parte dovrebbe essere facilmente staccabile dal resto dell'imballaggio e deve avere forma e dimensioni adeguate ad essere conservata.

...

5. Metodi empirici per la preparazione delle istruzioni per l’uso

[panel]Nella preparazione delle istruzioni per l’uso si può utilizzare una grande varietà di metodi empirici, tra cui:

- la raccolta delle opinioni (interviste scritte, colloqui, gruppi di discussione);
- le prove di usabilità;
- l’autovalutazione e le liste di controllo;
- la competenza sull’argomento, la revisione da parte di esperti e la certificazione;
- le valutazioni o schemi di merito indipendenti;
- la gestione dei reclami, la linea diretta e le informazioni fornite dall’assistenza.[/panel]

5.1 Raccolta delle opinioni

raccolta opinioni

 ...

6. ISO 20607 Principi di redazione del Manuale di Istruzioni

La norma tecnica ISO 20607:2019 specifica i requisiti di un manuale di istruzioni per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine.

La norma è una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010.

La norma fornisce ulteriori specifiche per la redazione delle istruzioni per l’uso rispetto quanto già riportato al capitolo 6.4.5 della norma tecnica EN ISO 12100:2010.

I riferimenti ai capitoli riportati, se non espressamente indicato, sono quella della norma ISO 20607 e non del presente documento.

6.1 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni indicati nella ISO 12100 e le seguenti.

ISO e IEC gestiscono database terminologici da utilizzare nel processo di creazione delle norme tecniche ai seguenti indirizzi:

- Piattaforma di navigazione online ISO: disponibile su https://www.iso.org/obp 
- IEC Electropedia: disponibile all'indirizzo http://www.electropedia.org/

MANUALE DI ISTRUZIONI – parte delle istruzioni per l’uso fornite da un Fabbricante di macchine all’utilizzatore che contiene istruzioni ed avvertimenti per l’uso della macchina durante tutte le fasi del suo ciclo di vita.

Nota 1: il manuale di istruzioni è una parte delle informazioni per l’uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla ISO 12100:2010, 6.4

INTEGRATORE – colui che progetta, fornisce, produce o assembla un sistema di produzione integrato ed è incaricato di stabilire la strategia per la sicurezza, comprese le misure di protezione, le interfacce di controllo e le interconnessioni nel sistema di comando.

Nota 1: l’integratore può essere un Fabbricante, un assemblatore, una società di ingegneria o l’utilizzatore.

MISURA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO – azioni o misure per l’eliminazione del pericolo o la riduzione del rischio

Nota 1: la frase “misura per la riduzione del rischio” usata in questo documento corrisponde alla frase “misure di protezione” usata nella ISO 12100.

Esempio: misure di protezione integrate nella progettazione, dispositivi di protezione, dispositivi di protezione personale, informazioni per l’uso e l’installazione, organizzazione del lavoro, addestramento, uso di attrezzature, supervisione. UTENTE VULNERABILE – utente a maggior rischio di danno da prodotti o sistemi, a causa dell’età, del livello di alfabetizzazione, delle condizioni o limitazioni fisiche o mentali, o impossibilitato ad accedere alle informazioni sulla sicurezza del prodotto.
Principi ed informazioni generali

Lo scopo del manuale di istruzioni è di fornire all'utente informazioni sulla macchina in modo che possa essere utilizzata in modo efficace e sicuro durante il suo ciclo di vita, considerando anche l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Quando viene preparato il manuale di istruzioni dovrebbe essere seguito il sistema di comunicazione "read - think - use", al fine di ottenere il massimo effetto sul lettore.

NOTA Per i principi generali di progettazione dei manuali di istruzioni, vedere anche IEC/IEEE 82079-1: 2019, 6.3.

Il manuale di istruzioni dovrà, a seconda dei casi, indicare in sequenza le operazioni da eseguire. Il manuale di istruzioni fornisce al/ai gruppo/i di riferimento informazioni su:

[panel]- uso previsto;
- la macchina stessa e, a seconda dei casi, le sue parti e componenti;
- fasi rilevanti del ciclo di vita della macchina secondo ISO 12100;
- i pericoli che sono stati identificati e le misure di riduzione del rischio che sono state applicate in congiunzione con le attività che l'utente deve eseguire (interazione uomo-macchina); e
- rischi residui, in quanto possono richiedere una riduzione del rischio da parte dell'utente della macchina.[/panel]

...

6.47 Raccomandazioni per la scrittura delle istruzioni (Allegato C)

Questo allegato fornisce raccomandazioni ed esempi per:

- istruzioni (vedi Tabella 6.47-1);
- frasi (vedi Tabella 6.47-2);
- parole (vedi Tabella 6.47-3);
- verbi (vedi Tabella 6.47-4); e
- scrittura (vedi Tabella 6.47-5).

Tabella 6 47 3

Tabella 6.47-3 – Parole

Tabella 6 47 5

Tabella 6.47-5 – Scrittura

...

Il Focus raccoglie:

1. Focus Tecnico [pdf]

2. File .CEM importabile in CEM4 Requisiti Manuale Istruzioni [cem]
3. Modello Check list Validazione Manuale Istruzioni [pdf]

Matrice revisioni

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Fonti:
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE | Allegato I RESS p. 1.7.4 Commissione UE
UNI EN ISO 12100 Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio Edizione ITA 06.2012
CEI EN 82079-1 Preparazione di istruzioni per l'uso - Struttura, contenuto e presentazione Parte 1: Principi generali e prescrizioni dettagliate Edizione ITA 04.2013
ISO 20607:2019 Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles 

Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
Matrice del rischio conforme EN ISO 12100
EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso
Focus EN ISO 12100: Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni
EN ISO 12100: La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista
EN ISO 12100: Tutte le definizioni
EN ISO 12100:2010 Appendice Informativa B
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni[/box-note]

EN 1127-1:2011 Prevenzione e Protezione contro l’esplosione ATEX - Testo Requisiti

ID 1421 | | Visite: 34454 | Documenti Riservati Marcatura CE



Atmosfere Esplosive: la norma di riferimento EN 1127-1

EN 1127-1:2011
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

[box-warning]UNI EN 1127-1:2019

Il 14 novembre 2019 è entrata in vigore la UNI EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia che sostituisce la UNI EN 1127-1:2011 - Vedi Preview[/box-warning]

Testo requisiti punti 4,5,6

La norma EN 1127-1 elenca tutte le 13 sorgenti di accensione riconosciute:

1) Superfici calde
2) Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde)
3) Scintille di origine meccanica
4) Materiale elettrico
5) Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica
6) Elettricità statica
7) Fulmine
8) Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 10^4 a 3x10^12 Hz
9) Onde elettromagnetiche da 3x10^11 a 3x10^15 Hz
10) Radiazioni ionizzanti
11) Ultrasuoni
12) Compressione adiabatica e onde d'urto
13) Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri

...

4. Valutazione del rischio

4.1 Generale
La valutazione del rischio deve essere effettuata per ogni singola situazione secondo la norma EN ISO 12100 e/o EN 15198 (vedi Documento), a meno che possa essere identificata con altre norme più appropriate:

a) Identificazione dei rischi di esplosione e la determinazione della probabilità di occorrenza di un'atmosfera esplosiva pericolosa (vedi 4.2);
b) Identificazione dei pericoli di accensione e la determinazione della probabilità del verificarsi di potenziali fonti di ignizione (vedi 4.3);
c) Stima dei possibili effetti di un'esplosione in caso di accensione (vedi 4.4);
d) Valutazione del rischio e verifica del livello di protezione raggiunto;
e) Esame di misure per ridurre i rischi (vedi punto 6).
...

La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-1127-1-2011.html

Sito EVS Ente normazione Estonia con consultazione immediata:

http://www.evs.ee/products/evs-en-1127-1-2011

Elaborato Certifico S.r.l. 2015 - Controllare su norma in vigore

http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem

Download File CEM importabile Certifico Macchine 4

Download File CEM importabile Certifico Macchine 4 nuovo sito cem4.eu

Documento Valutazione rischi EN 15198

Collegati
[box-note]UNI EN 1127-1:2019 | Atmosfere esplosive[/box-note]

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Allegato riservato EN 1127-1_2011 ATEX Testo requisiti p. 4.5.6.pdf
Testo Requisiti p.4.5.6
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Proposta modifica RoHS 2

ID 3941 | | Visite: 3978 | Direttiva RoHS II

Proposta modifica RoHS 2

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Bruxelles, 26.1.2017 COM(2017) 38 final

2017/0013 (COD) 

Prolunghe forche carrelli elevatori: casi e comportamenti

ID 3529 | | Visite: 44881 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Prolunghe applicate alle forche di carrelli elevatori: casi e comportamenti

ID 3529 | 24.04.2017 / Documento completo allegato

Le prolunghe per forche di carrelli elevatori sono "accessori di sollevamento" ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE e devono essere marcata CE.

Il 24 Dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n.30/2012 (allegata) relativa ai carrelli elevatori, con la quale è stato chiarito come comportarsi in presenza di prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori per la movimentazione ed il trasporto di materiale.

Le prolunghe (chiamate comunemente “braccio gru”), realizzate dai Fabbricanti di carrelli elevatori, altri Fabbricanti e dagli utilizzatori, vengono applicate difatti modificando la funzionalità della macchina per adoperarla in modo diverso da quanto previsto originariamente.

Al fine di ottenere un’analisi valida a livello Europeo è stato interpellato il gruppo di lavoro macchine che, nella riunione del 15 febbraio 2012, ha concluso:

“Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell’utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un’attrezzatura intercambiabile a norma dell’articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine.

Marcatura CE

La Marcatura CE della prolunga deve essere effettuata nel rispetto dei RESS p. 1,4 pertinenti dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE, con coefficiente di prova statica >1,5.

Non esiste una norma armonizzata per questo tipo di attrezzatura ma possono essere utilizzate, come riferimento, le norme ISO seguenti:

ISO 13284:2003 Fork-lift trucks - Fork-arm extensions and telescopic fork arms - Technical characteristics and strength requirements (Standard confermato nel 2014)

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=34067

ISO 2330:2002 Fork-lift trucks - Fork arms - Technical characteristics and testing (Standard confermato nel 2012)

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=36156

L'attrezzatura dovrà essere progettata e verificata per quanto riguarda la resistenza meccanica e all'usura (materiali, verifica delle saldature e delle connessioni).

Dovrà essere verificata la resistenza delle forche originali, dovrà essere analizzato nuovamente il rischio di ribaltamento del carrello nel rispetto del diagramma di carico originale. E’ da ricordare che la prolunga deve essere "adattativa" ad un elenco di tipi di carrello o su commessa specifica, tale che non sia modificato il diagramma di carico originale del carrello.

Ulteriore riferimento può essere dato dalla norma armonizzata EN 13155 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico.

1. PREMESSA
2. CASI POSSIBILI
3. NOTA IMPORTANTE
4. MARCATURA CE e NORME

Elaborato Certifico Srl  Rev. 00 2017

segue allegato Focus

_____________

Circolare Min. Lavoro n. 30 del 24.12.2012

Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette" bracci gru".

A seguito delle varie segnalazioni pervenute dalle autorità territoriali di vigilanza all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti inerenti la tematica e al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità o meno, delle attrezzature in oggetto, alla direttiva macchine e di garantire ii rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessaria, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero delle sviluppo economico, fornire una serie di precisazioni.

Nella esecuzione delle attività vivaistica e più in generale nei capannoni, vengono utilizzate macchine che permettono la movimentazione, il sollevamento ed ii trasporto dei materiali. In particolare, per lo spostamento dei materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo cosi di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro.

Preliminarmente occorre sottolineare, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell 'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, che gli utilizzatori devono, nell'uso delle attrezzature di lavoro, attenersi a quanta previsto dal decreta legislative 9 aprile 2008, n.81 , in modo particolare alle previsioni contenute nel Titolo I e nel Titolo III, tenere conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute e verificare che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.

Alcuni costruttori nonché alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente "braccio gru", da applicarsi sulle forche del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.

La questione e stata affrontata dal gruppo lavoro macchine presso la suddetta autorità nazionali di sorveglianza del mercato, che allo scopo di dare maggior eco alle sue conclusioni, anche a livello europeo, ha interessato della problematica il gruppo lavoro macchine in sede europea.

Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana, ha affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012, giungendo alla seguente conclusione: "Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell'utente con il carrello elevatore per sollevare carichi sospesi e un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine.

II produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità.

Le attrezzature intercambiabili devono essere fornite con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato l'apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessario, facendo riferimento a modelli specifici.

Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico".

In base al sopraindicato parere, che viene a coincidere con la posizione delle Autorità italiane, considerata la valenza generale della questione e la necessita di garantire uniformità di comportamento sui territorio nazionale, si ritiene opportune fornire le seguenti linee di indirizzo.

Si distinguono i seguenti casi :

I - il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga - braccio gru- e dichiara che l'uso della stessa rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. ad esempio a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine);

II - Il fabbricante della prolunga - braccio gru- e diverse da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru e il carrello sono immessi sui mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga - braccio gru- non rientra nelle destinazioni d 'uso del carrello. In questa caso la prolunga - braccio gru - e un'attrezzatura intercambiabile, in quanta conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru- dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE e la conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;

III - L'utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru- e la assembla al carrello in suo possesso. In questa caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru -, che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanta tale, prima della messa in servizio della stessa , dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine ( costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni).

Infine, si richiama l'attenzione che tale tipologia di utilizzo fa rientrare il carrello nel novero delle attrezzature elencate nell'allegato VII al D.lgs. n.81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche ex articolo 71 , comma II del citato decreto legislativo con le modalità previste dal decreto interministeriale 11.04.2011

segue in allegato

Vedi Documento

UNI TS 11805 1 2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori

Collegati
[box-note]Classificazione accessori sollevamento Direttiva macchine: esempi
Certifico M.I.U.M. - A.S. Accessori di Sollevamento
UNI TS 11805-1:2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori
UNI/TS 11805-1:2021
Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012[/box-note]

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Allegato riservato Prolunghe forche carrelli elevatoti - Casi e Comportamenti.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
979 kB 747
Allegato riservato Circolare 0000030 del 24.12.2012.pdf
Carrelli elevatori: prolunghe applicate alle forche
1433 kB 3682

Vademecum bombole GPL

ID 3545 | | Visite: 60124 | Documenti Riservati Marcatura CE

Vademecum bombole GPL rev 1 0 2021

Vademecum sicurezza bombole trasportabili GPL / Update Rev. 3.0 2025

ID 3545 | Rev. 3.0 del 12.04.2025 / Vademecum completo in allegato

Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | UNI

Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di GPL, rientranti in:

- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme UNI specifiche.

[box-note]Rev. 3.0 del 12.04.2025
- ADR 2025
- Aggiornamento norme tecniche[/box-note]

La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica ai:

- Contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) e alle
- Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della Direttiva 2008/68/CE.

In particolare, l’ambito di applicazione riguarda le:

attrezzature a pressione trasportabili (bombole, pacchi bombole, tubi, recipienti criogenici, ...)

- di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti i marchi di conformità pi ed epsilon sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
- già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le

cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori

- di nuova fabbricazione, sui quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti il marchio di conformità
...

3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.
Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.

Procedure di conformit

(*) ADR Capitolo 6.2

Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, Generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire.

...
4. Marchio π
Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III.

Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π i è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.

2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:

a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED;
o
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.

Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.

È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π.
Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.

Il marchio π è costituito dal simbolo seguente:


...

5. Trasporto bombole GPL - ADR

I GAS di PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) sono miscele di idrocarburi consistenti essenzialmente in propano e butano.

I GPL, a temperatura ambiente e a pressione atmosferica, si presentano sotto forma di gas ma possono essere agevolmente liquefatti sottoponendoli a moderate pressioni. Sotto forma di liquidi i GPL possono essere facilmente immagazzinati, manipolati e trasportati in recipienti a pressione quali cisterne ferroviarie o stradali e resi fruibili con modalità economicamente convenienti nei luoghi di utilizzo domestici o industriali, in bombole e piccoli serbatoi di varie dimensioni. Il gas petrolio liquido (GPL) deriva dall’elaborazione naturale del gas e dal raffinamento del petrolio greggio.

Il gas naturale estratto dalla terra è una miscela di molti gas e liquidi tra cui il metano, noto come "gas naturale", che costituisce circa 90% di questa miscela. Del restante 10%, il 5% è formato da propano ed il resto da altri gas quali butano ed etano.

Il GPL è posto in commercio con i nomi di propano commerciale (miscela C, secondo le classificazioni ADR), di miscela commerciale (miscele A1, B1, B2 e B) e di butano commerciale (miscele A, A01, A02, A0).
Le bombole di GPL piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):

UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S.,

come: MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C

Per le MISCELE suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la designazione della materia:

- Butano, per le MISCELE A, A01, A02 e A0;
- Propano, per la MISCELA C

In base alle classi di pericolo connesso al trasporto il GPL è appartenente alla: 

Classe: 2 Gas
Codice di classificazione: 2F infiammabile
Etichette: 2.1
Disposizioni speciali: 274, 392, 583, 652, 662, 674
Istruzione di Imballaggio: P200
...

https://www.certificoadr.com/
...

5.3 Etichettatura e marcatura dei recipienti per gas




1. Marcatura di omologazione
2. Marcatura di identificazione della materia contenuta
3. Una o più etichette di pericolo a forma di rombo



Legenda etichetta:

a. N° ONU e denominazione del gas
b. composizione del gas o della miscela
c. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
d. simboli di pericolo e. frasi di rischio
f. consigli di prudenza
g. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".

5.4 Pannellatura veicolo

Salvo i casi di esenzione per quantitativi trasportati inferiori ai limiti le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti e ben visibili pannelli rettangolari di colore arancione (ADR 5.3.2).



Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicolo Trasporto di merci pericolose imballate - recipienti o bombole:



...
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
...

UNI EN 16728:2024 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica
...

UNI EN ISO 24431:2017 Bombole per gas - Bombole composite e saldate senza saldatura per gas liquefatti e compressi (escluso l'acetilene) - Controlli durante il riempimento.
...
UNI 7131:2023 Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio                                 
...
UNI EN 12816:2011 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili per GPL - Smaltimento
...

1. Premessa
2. Obblighi degli operatori economici
2.1 Obblighi dei fabbricanti
2.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.3 Obblighi dei importatori
2.4 Obblighi dei distributori
2.5 Obblighi dei proprietari
2.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
3. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
3.2 Rivalutazione della conformità
4. Marchio π
5. Trasporto bombole GPL - ADR
5.1 Esenzione parziale
5.2 Imballaggio - Recipienti per gas
5.2.1 Istruzioni di imballaggio
5.3 Etichettatura e marcatura dei recipienti per gas
5.4 Pannellatura veicolo
6. Sistemazione durante il trasporto
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
Bibliografia

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Aggiornamento norme tecniche
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Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE[/box-note]

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Capitolo 6.2 ADR 2021
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ADR Sezione 4.2.1 - EGAF 2017
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Tabella A ADR - Certifico ADR
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RAPEX Report 16 del 21/04/2017 N.16 A12/0531/17 Danimarca

ID 3929 | | Visite: 3872 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 16 del 21/04/2017 N.16 A12/0531/17 Danimarca

Approfondimento tecnico: Anello

Il prodotto, di marca Dyrberg/Kern, è stato ritirato dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il quantitativo di nickel rilasciato dall’anello è troppo alto (6,1 µg/cm²/settimana). Il nichel può causare reazioni allergiche se viene in contatto diretto e prolungato con la pelle.

Regolamento (CE) n. 1907/2006

Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

27. nickel

1. Non è consentito l’uso:

a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,

- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,

- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,

- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;

c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

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Anello
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Sistemi di comando macchine: EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2

ID 3903 | | Visite: 11927 | Guide Marcatura CE INAIL

I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i.), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto a esse applicabili (d.lgs. 81/08, art. 70).

Tali attrezzature, che devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (d.lgs. 81/08, art. 71).

Le attrezzature di lavoro conformi alla Direttiva Macchine (2006/42/CE) devono soddisfare i requisiti di sicurezza di tale direttiva.

Nell’Allegato I alla direttiva esiste un intero capitolo (1.2) relativo ai requisiti di sicurezza dei sistemi di comando delle macchine. In particolare: “I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:

- resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
- un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
- errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
- errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose […]”
(Requisito 1.2.1 - Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando - All. I, direttiva 2006/42/CE)

La norma ISO 13849-1 fissa i criteri e i principi di progettazione dei sistemi di controllo delle macchine. Essendo armonizzata alla Direttiva Macchine, riveste interesse sia per i costruttori che per i comitati tecnici che si occupano di produrre norme di tipo B2 o di tipo C per la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I alla Direttiva Macchine.

La ISO 13849-2 riguarda la validazione delle parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza, progettate secondo le procedure indicate nella parte 1 della norma stessa. Pertanto, contiene la metodologia, i criteri e gli strumenti per verificare se sono soddisfatti i requisiti specifici di sicurezza per la corretta progettazione contenuti nella parte 1.

L’Inail ha preso parte all'evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sull'argomento. Il presente lavoro è il risultato del monitoraggio, dell’analisi e del contributo portato nello sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare:

- la norma ISO 13849-1, edizione 2015, contenente le modifiche effettuate nel processo di Amendment e, in particolare:
- la procedura per la valutazione del livello di prestazione richiesto per la parte del sistema di controllo che implementa una data funzione di sicurezza derivante dall’applicazione del processo di riduzione del rischio;
- la procedura per la valutazione del livello di prestazione sulla base di specifici parametri della parte del sistema di controllo relativa alla sicurezza;
- le procedure per la valutazione dei parametri di interesse (MTTFD del canale, copertura diagnostica);
- la procedura per stimare se eventuali guasti di causa comune siano al di sotto di una certa frazione massima dei guasti pericolosi;
- le misure per limitare gli effetti dei guasti sistematici.
- La norma ISO 13849-2, edizione 2012, e, in particolare:
- le procedure di validazione della funzione di sicurezza, delle Categorie, del PL, ecc.;
- i principi base di sicurezza ed i principi di sicurezza ben provati.

È obbligo del datore di lavoro provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto applicabili (d.lgs. 81/08, art. 70).

Tali attrezzature devono essere idonee o adattate allo scopo (d.lgs. 81/08, art. 71). Le norme ISO 13849-1 e ISO 13849-2 fissano i criteri e i principi di progettazione e validazione dei sistemi di controllo delle macchine. Il volume illustra lo sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare oltre alle norme anche esempi applicativi.

INAIL 2017

Articoli correlati:

[box-note]PL ok: Esempi di calcolo del Performance Level (PL) EN ISO 13849-1
EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando - file CEM
EN ISO 13849-2: La validazione del Calcolo del PL
ISO/TR 22100-2: Criteri di relazione tra ISO 12100 e ISO 13849-1
Esempio integrazione PL EN ISO 13849-1 in CEM4 [/box-note]

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INAIL 2017
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RAPEX Report 15 del 14/04/2017 N.14 A12/0475/17 Grecia

ID 3896 | | Visite: 3485 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 15 del 14/04/2017 N.14 A12/0475/17 Grecia

Approfondimento tecnico: Lozione per il corpo


Il prodotto, di marca PRIMO BAGNO, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30  novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

La lozione contiene cinnamal (valore misurato: 0.168% in peso) che può causare reazioni allergiche della pelle.

Articolo  14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l’articolo  3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a) sostanze vietate:

- sostanze vietate di cui all’allegato II;

b) sostanze soggette a restrizioni:

- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;

[…]

ALLEGATO  III
Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti

76. Cinnamal

La presenza di questa sostanza dev’essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,

— 0,01 % nei prodotti da sciacquare.

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Lozione per il corpo
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Regolamento delegato (UE) n. 65/2014

ID 3888 | | Visite: 4861 | Direttiva Ecodesign

Regolamento delegato (UE) n. 65/2014

Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 29/1 del 12.4.2017

Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

ID 2385 | | Visite: 72471 | Direttiva PED

Cover PED small

PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2019

Disponibile il testo PDF Ed. 3.0 Gennaio 2019 copiabile/stampabile direttamente dal sito Ris. Abbonati

Testo consolidato del Decreto Legislativo 93/2000 PED (Pressure Equipment Directive) con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 (Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE) e Decreto 329/2004.

Ed. 3.0 del 17 Gennaio 2019:
Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di valutazione di conformità

Download Indice e novità Ed. 3.0 Gennaio 2019

Le norme consolidate:

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione.
(GU n. 91 del 18 aprile 2000 - SO n. 62)

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
(GU n.53 del 04.03.2016)

Direttiva 2014/68/UE PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
(GU L 189 del 27.6.2014)

Decreto 1° dicembre 2004, n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 9
(GU n.22 del 28.01.2005 - SO n. 10)


Entrata in vigore
Con l’eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera t) , fermo restando la decorrenza disposta dall’articolo 49 della direttiva 2014/68/UE relativamente all’articolo 13 della medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.

Moduli Valutazione di Conformità previsti:

  Moduli
I - A
II - A2
- D1
- E1
III - B (tipo di progetto) + D,
- B (tipo di progetto) + F,
- B (tipo di produzione) + E,
- B (tipo di produzione) + C2,
- H
IV - B (tipo di produzione) + D,
- B (tipo di produzione) + F,
- G,
- H1

Modulo A - Controllo interno della produzione
Modulo A1 - Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
Modulo A2 - Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati a intervalli casuali
Modulo B - Esame CE di tipo
Modulo C - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Modulo C1 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
Modulo C2 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
Modulo D - Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione
Modulo D1 - Garanzia della qualità del processo di produzione
Modulo E - Conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto
Modulo E1 - Garanzia della qualità fornita dall’ispezione e dalla prova del prodotto finale
Modulo F - Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo F1 - Conformità basata sulla verifica del prodotto
Modulo G - Conformità basata sulla verifica dell’unità
Modulo H - Conformità basata sulla garanzia qualità totale
Modulo H1 - Conformità basata sulla garanzia qualità totale e sull’esame del progetto

Approccio Modulare: i Moduli per le Procedure di Valutazione della Conformità

Decisione 768/2008/CE

Gratuito
Sistemi Operativi: iOS/Android/PDF
Ed. 3.0
Pubblicato: 17/01/2019
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-8-8985-5048-7
Abbonati: Marcatura CE/3X/4X/Full

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[box-note]D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto Legislativo N. 93 del 25 Febbraio 2000
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329[/box-note]

RAPEX: la banca dati UE dei Prodotti pericolosi

ID 2336 | | Visite: 13017 | RAPEX

Temi: RAPEX , Consumers , News

RAPEX EU

RAPEX: la banca dati UE dei prodotti pericolosi

L'UE con le Direttive sociali e le Direttive di prodotto ci aiuta ad avere condizioni di lavoro migliori e a difenderci i da prodotti non sicuri nei Paesi membri.

Con il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products),è stato introdotto un sistema di interscambio di informazioni tra gli stati membri su Prodotti non conformi a tutela della Salute e Sicurezza dei Consumatori.

RAPEX: Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

L'archivio dei Report Certifico 2019

L'archivio dei Report Certifico 2018

L'archivio dei Report Certifico 2017

L'archivio dei Report Certifico 2016

L'archivio dei Report Certifico 2015

L'archivio dei Report Certifico 2014 

Info Social RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Direttiva macchine: la procedura norme armonizzate & RESS

ID 1822 | | Visite: 31162 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Direttiva macchine: la procedura norme armonizzate & RESS: un lavoro complesso

I fabbricanti devono chiaramente verificare se una norma è applicabile e se copre effettivamente tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute del caso e non fare affidamento sulla sola pubblicazione dei titoli sulla Gazzetta Ufficiale ed esaminare sempre tutte le informazioni disponibili in ordine alla completezza delle norme.

1. Individuazione delle norme armonizzate

Se si intraprende la strada della "Presunzione di Conformità", la prima analisi da effettuare è quella di verificare se la macchina/parti della stessa rientrano, con certezza o meno, nel campo di applicazione di una norma armonizzata (tipo C/B).

Accade sovente, che, per numerose tipologie di "macchine", non esistano norme armonizzate verticali (di tipo C), per le quali la strada percorribile per ottemperare agli obblighi della Direttiva macchine è preclusa la "Presunzione di Conformità" (o appunto delle norme armonizzate), es.:

- macchine non rientranti nel campo di applicazione di una norma armonizzata;
- linee in generale;
- macchine prototipi/non che deviano progettualmente dal campo di applicazione della norma propria della "macchina tipo".

Pertanto, i fabbricanti, dovranno verificare se una norma è applicabile e se copre effettivamente tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) del caso e non fare affidamento alla sola pubblicazione dei titoli in Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui, una norma armonizzata non sia applicabile in toto (norma di tipo C) o in parte alla macchina o elementi della stessa (norma di tipo B*), non è percorribile la "Presunzione di Conformità".

Di conseguenza, l'obbligo del rispetto dei RESS della Direttiva macchina è rimandato ad altre valutazioni con norme/specifiche tecniche/altro sempre da individuare.

L'esercizio risulta essere spesso complesso, in quanto devono essere analizzate numerose correlazioni, tra:

- norme di tipo B
- altre norme similari di tipo C
- specifiche tecniche
- altro

la cui applicazione combinata deve dare copertura completa di tutti i RESS della Direttiva macchine.

Come riportato nei nostri documenti, la via più breve, se praticabile, è l'applicazione di norme armonizzate in Presunzione di Conformità, ma questo, come evidenziato sopra, può non essere possibile.

-Ciò che deve alla fine essere verificato è il rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine, indipendentemente dalla via percorsa-.

2. Valutazione dei Rischi in presenza o non di norme armonizzate

Per effettuare una corretta procedura di Valutazione dei Rischi è applicabile la norma tecnica armonizzata EN ISO 12100 - Valutazione dei Rischi.

Quindi gli step da seguire, sono:

1) Individuazione delle norme tecniche armonizzate tipo B, C (campo di applicazione certo).

2) Se esistente una norma tipo C (verticale), "sostanzialmente", da considerare eventuali norme citate e correlate nella stessa, la Valutazione effettuata sui Requisiti della stessa è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS.

3) Se non esiste una norma di tipo C, occorre prendere in esame norme di tipo B e di tipo A, la "combinazione"(**) dei requisiti di tali Norme, considerate eventuali norme citate e correlate nelle stesse e la Valutazione dei Rischi effettuata considerando tale "combinazione" è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS.

4) Nel caso in cui non esistano o non sia possibile applicare Norme Tecniche Armonizzate A, B, C (o il fabbricante non voglia applicare tali Norme, ricordiamo che è facoltativa l'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate), il fabbricante potrà adottare sue personali soluzioni tecniche, tali comunque da poter/dover dimostrare il rispetto dei RESS (porre molta attenzione).

Applicazione di Norme Tecniche Armonizzate C
Requisito RESS Norme Tecniche Armonizzate C Valutazione dei rischi
EN ISO 12100
Rispetto dei requisiti delle Norma Tecnica Armonizzata C Conformità al RESS
Descrizione Requisito Requisito Norma Tecnica Armonizzata C  Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui requisiti della norma C  SI SI
Applicazione "combinata" di Norme Tecniche Armonizzate A, B
Requisito RESS  Norme Tecniche Armonizzate A, B Valutazione dei rischi
EN ISO 12100
Rispetto dei requisiti delle Norme Tecniche Armonizzate "combinate" A,B Conformità al RESS
Descrizione Requisito  I Requisiti "combinati" delle Norme Tecniche Armonizzate A,B, coprono il RESS Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui Requisiti "combinati" delle norme A, B SI SI
Non applicazione di Norme Tecniche Armonizzate
Requisito RESS Norme o specifiche tecniche, metodi adottati dal costruttore  Valutazione dei rischi  Rispetto delle Norme o Specifiche tecniche, metodi adottati dal costruttore   Conformità al RESS
Descrizione Requisito I Requisiti di tali norme, specifiche tecniche, metodi, coprono il RESS (da poter dimostrare) Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi su tali Norme, Specifiche tecniche, metodi SI SI
(da poter dimostrare)


(*) Le norme di tipo B devono chiaramente menzionare nell'allegato Z quali RESS della Direttiva macchina sono coperti con la loro applicazione.

(**) Approfondimenti necessari, non riportati nella presente informativa.

Settembre 2015

Ing. M. Maccarelli 
Certifico Srl - IT

Certifico Macchine 4: tutti i Modelli di Report stampabili/esportabili

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M. Maccarelli - Settembre 2015
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Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41

ID 3839 | | Visite: 12574 | Direttiva emisione acustica macchine

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41

Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Entrata in vigore: 19.04.2017

G.U. n. 79 del 04 aprile 2017
___________

Il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 è emanato in virtù della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013 -bis, che all'Art. 19 c. 1 delega il Governo ad armonizzare la normativa nazionale il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Attuazione Direttiva 2000/14/CE).

Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, attuazione della Direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica delle macchine che lavorano all'aperto (OND - Outdoor Noise Directive) è armonizzato al nuovo pacchetto merci, Regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 è modificato come sotto riportato.
___________

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 -bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell’Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».

Art. 2. Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) , b) e c) .»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell’allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell’allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L’autorizzazione ministeriale ha validità fi no alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c) , le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».

Art. 3. Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifi che degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Art. 4. Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis . I soggetti di cui all’articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9 -bis . Le attività di accertamento, contestazione e notifi cazione delle violazioni sono svolte dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».

Art. 5. Modifiche all’allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All’allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l’accreditamento»;

3) dopo il punto 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Gli organismi di certifi cazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).»;

4) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».

2. All’allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) L’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;

3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

Art. 6. Disposizioni di attuazione

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b) , del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

____________

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Legge 30 ottobre 2014 n. 161


Legge 30 ottobre 2014, n. 161
...
Art. 19. Delega al Governo in materia di inquinamento acustico.
Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:
...
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/ CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fi siche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi

ID 3696 | | Visite: 35610 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Insiemi di macchine   definizioni  casi  obblighi

Insiemi di macchine: definizioni, casi, obblighi / Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 2023/1230 e D.Lgs. 81/2008 TUS

ID 3696 | Rev.1.0 del 16.04.2024 / Documento completo allegato

La definizione di macchina ai sensi del D.Lgs. 81/2008, rientra nella più ampia definizione di “attrezzatura di lavoro” come riportato all’Art. 69  c. 1a) del Titolo III.

La definizione di macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE è riportata all’Art. 2 c. a).

La definizione di macchina ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230 è riportata all’Art. 3 c. 1).

Gli insiemi di macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230, rientrano nella definizione di macchine.

Attrezzature di lavoro   macchine

Fig. 1 - Attrezzature di lavoro e macchine ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Gli insiemi di macchine o impianti o linee di produzione, sono macchine a tutti gli effetti, e come tali devono essere marcati CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230 e altre direttive applicabili.

Non è sufficiente che ogni macchina sia marcata CE, ma deve essere marcato CE l’intero insieme, in modo particolare va analizzata la sicurezza nelle posizioni di interfaccia in-out di collegamento tra le varie unità costituenti l’insieme.

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.

[box-note]D.Lgs. 81/2008

Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)

Note
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 Scaffalature euiparate ad attrezzature di lavoro
(3) Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Vedi[/box-note]

[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2  Definizioni

Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) "macchina":

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

[..]

Vedi[/box-note]

[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN

§38 Assemblies of machinery

The fourth indent deals with assemblies of machinery consisting of two or more machines or partly completed machines assembled together for a specific application. Assemblies of machinery may be constituted by two units such as, for example, a packaging machine and a labelling machine, or by several units assembled together, for example, in a production line.

The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end. For a group of units of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these criteria must be fulfilled:

- the constituent units are assembled together in order to carry out a common function, for example, the production of a given product;

- the constituent units are functionally linked in such a way that the operation of each unit directly affects the operation of other units or of the assembly as a whole, so that a risk assessment is necessary for the whole assembly;

 - the constituent units have a common control system – see §184: comments on section 1.2.1, and §203: comments on section 1.2.4.4 of Annex I.
[...]

See other[/box-note]

[box-note]Regolamento macchine (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "macchina":

a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all'applicazione specifica prevista dal fabbricante;

[...]

Vedi[/box-note]

...

segue

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.04.2024 Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Regolamento (UE) 2023/1230
Certifico Srl
0.0 04.04.2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Direttiva macchine 2006/42/CE
Regolamento (UE) 2023/1230
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it[/box-note]

Manuale Istruzioni Uso Manutenzione: Check list di Validazione in 41 punti

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Manuale Istruzioni Uso Manutenzione
Check list di Validazione

41 punti di verifica per la Validazione della struttura del Manuale Istruzioni Uso Manutenzione, in accordo con:

- Direttiva 2006/42/CE
- EN ISO 12100

Le istruzioni per l’uso, che devono sempre accompagnare una macchina recante la marcatura CE, sono uno strumento fondamentale per lo svolgimento in sicurezza delle attività connesse all'impiego della macchina durante tutto il suo ciclo di vita (dal montaggio, all'installazione, alla messa in servizio, all'utilizzo, alla messa fuori servizio ed allo smantellamento).

E’ quindi indispensabile che l’acquirente/utilizzatore della macchina possa disporre di uno strumento per valutare la completezza dei contenuti di tali istruzioni.

Formato doc

Rev. 1.0 2015

Il Documento è compreso nel Prodotto MIUM e MIA 5

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Check list FT Direttiva Macchine

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Check list FT Direttiva Macchine

Check list verifica Fascicolo Tecnico e Documentazione Tecnica Pertinente Direttiva macchine 2006/42/CE

La presente check list consente una rapida e completa verifica dei contenuti minimi del Fascicolo Tecnico previsti dall'Allegato VII della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva.
Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina.
Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

INDICE
1. ALLEGATO VII DIRETTIVA 2006/42/CE
2. COMMENTO GUIDA UFFICIALE DIRETTIVA MACCHINE 2nd Edizione 2010
3. CHECK LIST VERIFICA ALLEGATO VII
4. MODELLI FASCICOLO TECNICO

Certifico S.r.l - IT Rev. 00 2017
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