Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Il Regolamento Dispositivi Medici (MDR) Regolamento (UE) 2017/745 / Rev. 1.2 Marzo 2023
ID 4054 | Rev. 1.2 del 15.03.2023 / Documento completo in allegato
Documento di sintesi, con schemi e tabelle, del nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), in pieno vigore dal 26 Maggio 2021.
Il nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), abroga la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i. entra in vigore il 25 Maggio 2017, con 1° step il 26.11.2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), inserite entrambe nel regolamento, decorso dal 26 maggio 2021.
Vedi il testo consolidato del Regolamento MDR
[box-warning]Nella GU L 130/18 del 24.04.2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/561 del ParlamentoEuropeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. In particolare, a seguito dell’emergenza COVID-19, il regolamento ha disposto il rinvio dell’applicazione del Regolamento MDR di un anno, ovvero al 26.05.2021[/box-warning]
Preview Focus - Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) Rev. 1.2 2023
[box-note]Update Rev. 1.2 del 15.03.2023
- Aggiunto capitolo 19 Specifiche comuni prodotti Allegato XVI Regolamento DM (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione del 1° dicembre 2022 che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI.
Pubblicato in data 02.12.2022 il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 della Commissione del 1° dicembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 che pone deroga all’allegato VIII, punto 6.5, del regolamento (UE) 2017/745 per determinati gruppi di prodotti attivi che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI.
- Aggiunto paragrafo 17.1 Monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati (art. 44 Regolamento DM modificato da Regolamento delegato (UE) 2023/502)
- Inserito riferimento/link Elenco Norme armonizzate Regolamento dispositivi medici 2017/745/CE[/box-note]
[box-note]Update Rev. 1.1 del 24.04.2020
Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.[/box-note]
[box-note]Update Rev. 1.0 del 20.03.2020
Aggiunti paragrafi:
- Persona responsabile del rispetto della normativa
- Follow-up clinico post commercializzazione (PMCF)
- Registrazione degli operatori economici
- Organismi notificati
- Regole di classificazione e prodotti borderline[/box-note]
Novità rilevanti, rispetto alla precedente Direttiva, quali in sintesi:
- istituzione di una banca dati europea dispositivi medici (Eudamed)
- definizione e obblighi dettagliati di tutti gli operatori economici
- nuova figura del "Responsabile del rispetto della normativa"
- supervisione degli organismi notificati
- valutazione clinica, sorveglianza post-commercializzazione e piano PMCF (Post-Market Clinical Follow-up)
- trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici (sistema UDI)
- dispositivi che contengono/costituiti da nanomateriali
Pubblicato in Gazzetta L 117/92 del 05 maggio 2017, il Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, modifica:
- la direttiva 2001/83/CE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano),
- il regolamento (CE) n. 178/2002 (sicurezza alimentare)
- il regolamento (CE) n. 1223/2009 (cosmetici)
e che abroga:
- la direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi)
- la 93/42/CEE (dispositivi medici)
Vedi ebook MDR | Reg. (UE) 2017/745
Un atto giuridico unico per dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medici (Art. 1)
Per ragioni storiche, i dispositivi medici impiantabili attivi, disciplinati dalla direttiva 90/385/CEE, e gli altri dispositivi medici, disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE, erano disciplinati da due strumenti giuridici distinti. A fini di semplificazione entrambe le direttive, già modificate a più riprese, si sostituiscono con un unico atto legislativo, il Regolamento (UE) 2017/745, applicabile a tutti i dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Persona responsabile del rispetto della normativa (Art. 15)
I fabbricanti, all'interno della loro organizzazione, dispongono di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi medici.
Le competenze necessarie sono attestate da una delle seguenti qualifiche:
a) un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici;
b) quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici (per le microimprese tale figura può essere esterna).
Casi specifici (es medicinali e un dispositivo medico) (Art. 1)
I prodotti che combinano un medicinale o una sostanza e un dispositivo medico sono disciplinati dal presente regolamento o dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).
...
Obblighi di tutti gli operatori economici (Artt. 10, 11, 12, 13, 14, 16)
Sono definiti chiaramente gli obblighi generali dei diversi operatori economici:
- fabbricanti
- importatori
- distributori,
- operatore economico
- istituzione sanitaria
- utilizzatore
- utilizzatore profano
considerate anche le attività dei distributori come l'acquisizione, la detenzione e la fornitura di dispositivi.
Valutazione clinica e PMCF (Art. 61 e allegato XIV).
La valutazione clinica o le segnalazioni nell'ambito della vigilanza, che nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE erano definiti solo negli allegati, sono ora integrati nelle disposizioni del regolamento onde facilitarne l'attuazione.
I fabbricanti, quindi, devono effettuare una valutazione clinica ivi compreso un PMCF (Follow-up Clinico Post-Commercializzazione) (Art. 61 e allegato XIV).
Banca dati europea dispositivi medici: Eudamed (Art. 33 e 34)
Un aspetto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento è la creazione di una Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) che integri diversi sistemi elettronici al fine di raccogliere ed elaborare le informazioni riguardanti i dispositivi presenti sul mercato e gli operatori economici, taluni aspetti della valutazione della conformità, gli organismi notificati, i certificati, le indagini cliniche, la vigilanza e la sorveglianza del mercato (Art. 33 e 34).
Gli obiettivi della banca dati sono: migliorare la trasparenza generale, anche grazie a un migliore accesso alle informazioni per il pubblico e gli operatori sanitari, evitare la moltiplicazione degli obblighi di informazione, rafforzare il coordinamento tra Stati membri e razionalizzare e facilitare il flusso di informazioni tra operatori economici, organismi notificati o sponsor e Stati membri, come pure tra gli stessi Stati membri e tra Stati membri e Commissione. Nel mercato interno questi obiettivi possono essere realizzati in maniera efficace solo al livello dell'Unione e la Commissione dovrebbe pertanto continuare a sviluppare e gestire la banca dati europea dei dispositivi medici istituita dalla decisione 2010/227/UE della Commissione.
Tracciabilità e sistema UDI (Art. 28)
La tracciabilità dei dispositivi grazie a un sistema di identificazione unica del dispositivo (sistema UDI), basato su linee guida internazionali, dovrebbe rafforzare considerevolmente l'efficacia delle attività legate alla sicurezza dopo la commercializzazione per i dispositivi, grazie a una migliore segnalazione degli incidenti, ad azioni correttive mirate di sicurezza e a una migliore sorveglianza da parte delle autorità competenti (Art. 28).
Direttiva EMC e Direttiva macchine (Art. 1)
Gli aspetti della sicurezza trattati dalla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (EMC) sono parte integrante dei requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti dal presente regolamento per i dispositivi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere considerato una "lex specialis" rispetto a detta direttiva.
I dispositivi che sono anche macchine ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove esista un rischio pertinente ai sensi di detta direttiva, rispettano altresì i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I di tale direttiva, qualora detti requisiti siano più specifici dei requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti nell'allegato I, capo II, del presente regolamento (Art. 1).
(*) Regolamento (UE) 2020/561: rinvio di un anno applicazione regolamento (UE) 2017/745
(**) Fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 34 (Funzionalità di Eudamed), qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del piano di cui all'articolo 34, paragrafo 1, Eudamed non sia pienamente operativa il 26 maggio 2021, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3 (pubblicazione GU avviso Eudamed).
...
Campo di applicazione (Art. 1)
...
Classificazione (All. VIII)
Indice
1. Premessa
2. Entrata in vigore e applicazione (Rev. 1.1 2020)
3. Oggetto e ambito di applicazione
4. Classificazione dei dispositivi
5. Obblighi attori MDR
5.1 Obblighi dei fabbricanti
5.2 Obblighi mandatario
5.3 Obblighi generali degli importatori
5.4 Obblighi generali dei distributori
5.5 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone
6. Persona responsabile del rispetto della normativa” (PR o PRRC da Person Responsible for Regulatory Compliance) (Rev. 1.0 2020)
7. Immissione sul mercato e messa in servizio
8. Requisiti generali di sicurezza e prestazione Allegato I
8.1 Requisiti generali
8.2 Requisiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione
8.2.1 Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche
8.2.2 Infezione e contaminazione microbica
8.2.3 Dispositivi contenenti una sostanza considerata un prodotto medicinale e dispositivi che sono costituiti da sostanze o da una combinazione di sostanze che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse
8.2.4 Dispositivi contenenti materiali di origine biologica
8.2.5 Fabbricazione dei dispositivi e interazione con il loro ambiente
8.2.6 Dispositivi con funzione diagnostica o di misura
8.2.7 Protezione contro le radiazioni
8.2.8 Sistemi elettronici programmabili - dispositivi contenenti sistemi elettronici programmabili e software che costituiscono dispositivi a sé stanti
8.2.9 Dispositivi attivi e dispositivi a essi collegati
9. Ricorso a norme armonizzate (Rev. 1.2 2023)
10. Specifiche comuni
11. Procedure di valutazione della conformità
11.1 Allegato IX Valutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della documentazione tecnica
11.2 Allegato X Valutazione della conformità basata sull'esame di tipo
11.3 Allegato XI Valutazione della conformità basata sull'assicurazione di qualità della produzione
12. Valutazione clinica
13. Follow-up clinico post commercializzazione (PMCF) (Rev. 1.0 2020)
14. Dichiarazione di conformità UE Allegato IV
15. Marcatura CE di conformità Allegato V
16. Registrazione degli operatori economici (Rev. 1.0 2020)
17. Organismi notificati (Rev. 1.0 2020)
17.1 Monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati (Rev. 1.2 2023)
18. Regole di classificazione e prodotti borderline (Rev. 1.0 2020)
19. Specifiche comuni prodotti Allegato XVI Regolamento DM (Rev. 1.2 2023)
...
Vedi il testo consolidato del Regolamento MDR
Certifico Srl - IT Rev. 1.2. 2023
Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.2 | 15.03.2023 | - Aggiunto paragrafo 19 Specifiche comuni prodotti Allegato XVI Regolamento DM (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346) - Aggiunto paragrafo 17.1 Monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati (art. 44 Regolamento DM modificato da Regolamento delegato (UE) 2023/502) - Inserito riferimento/link Elenco Norme armonizzate MDR 2017/745/CE |
Certifico Srl |
1.1 | 24.04.2020 | Regolamento (UE) 2020/561 | Certifico Srl |
1.0 | 20.03.2020 | Aggiunti paragrafi: - Persona responsabile del rispetto della normativa - Follow-up clinico post commercializzazione (PMCF) - Registrazione degli operatori economici - Organismi notificati - Regole di classificazione e prodotti borderline |
Certifico Srl |
0.0 | 23.05.2017 | Certifico Srl |
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745 MDR: Persona responsabile rispetto normativa (PR)
Dichiarazione CE di conformità Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]
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Focus - Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) Rev. 1.2 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 1.2 2023 |
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Focus - Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) Rev. 1.1 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.1 2020 |
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Focus - Nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR) Rev. 1.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
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Il Nuovo Regolamento Dispositivi Medici Rev. 00 2017- MDR.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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Qualificazione Gabbioni e reti metalliche ad uso strutturale
Qualificazione Gabbioni e reti metalliche ad uso strutturale
Nella circolare si ricorda tra l'altro che “l'impiego dei gabbioni e delle reti metalliche con finalità strutturali è consentito solo se si è in possesso del necessario Certificato di Idoneità Tecnica, così come previsto dalle NTC 08 cap. 11.1 lett. C) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale a seguito dell'effettuazione delle procedure e delle prove previste nelle stesse Linee Guida.
È anche consentito l'impiego dei gabbioni e delle reti metalliche con finalità strutturali, se si è in possesso della necessaria marcatura CE rilasciata da un Organismo notificato per la specifica attività, che faccia riferimento ad un ETA (Valutazione Tecnica Europea o European Technical Assessment) rilasciato per il prodotto in questione sulla base di un all'EAD (Documento di Valutazione Europea o European Assessment Document), così come previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 e dalle Norme tecniche per le costruzioni, cap. 11.1 lett. C).”
Nota CSLLPP n. 3703 del 20 aprile 2017
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Nota CSLLPP n. 3703-Gabbioni metallici 20 aprile 2017.pdf CSLLPP n. 3703 20 Aprile 2017 |
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EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio applicazione Valutazione del rischio
Il Documento illustra, con un esempio pratico, il “metodo di procedere” alla VR Direttiva macchine in accordo con l'Appendice A dell'ISO/TR 14121-2 e la EN ISO 12100.
Il presente Documento, estratto da EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2 mette in evidenza l'applicazione congiunta delle due norme, l'esempio riportato nell'Appendice A dell’ISO/TR 14121-2 è analizzato anche in CEM4 con l’elaborazione del Report parallelo all'esempio della norma.
Con il Documento "ISO/TR 14121-2 Metodi per la Valutazione del Rischio", si è trattato il contesto del Rapporto Tecnico ISO, nel documento allegato si tratta l'applicazione pratica (Appendice A), con sviluppo parallelo del Report VR di CEM4.
Sono allegati:
01. Un Guida pratica di applicazione congiunta delle 2 norme
02. Modulo Identificazione pericoli
03. Modulo Valutazione del Rischio
04. Esempio della ISO/TR 14121-1 applicato in CEM4
05. File CEM esempio
I Documenti dovrebbero essere letti nello stesso contesto.
Certifico Srl Rev. 00 2017
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00.Formatrice verticale.zip Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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04. AR2 Report 1 CEM4.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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03. Valutazione del rischio.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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02. Scheda Identificazione dei Pericoli.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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01 EN ISO 12100 e ISO TR 14121-2 Esempio Valutazione del Rischio Rev. 00 2017.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
1475 kB | 1071 |
D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8
Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015 n. 8
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.
GU n. 43 del 21 Febbraio 2015
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745 - Dispositivi medici / Consolidato 2023 Official / 2024 Certifico
ID 3989 | Update 09.07.2024
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
Entrata in vigore: 25 Maggio 2017
(GU L 117/92 del 05.05.2017)
[box-warning]09.07.2024 / Introduzione graduale Eudamed
Regolamento (UE) 2024/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l’introduzione graduale di Eudamed, l’obbligo di informazione in caso di interruzione o di cessazione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro. (GU L 2024/1860 del 9.7.2024)[/box-warning]
[box-warning]20.10.2023 / UDI-DI Lenti a contatto
Regolamento delegato (UE) 2023/2197 della Commissione, del 10 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attribuzione di identificativi unici del dispositivo alle lenti a contatto. (GU L 2023/2197 del 20.10.2023)[/box-warning]
[box-warning]20.03.2023 / Disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici
Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro [/box-warning]
[box-warning]08.03.2023 / Frequenza valutazioni degli organismi notificati
Regolamento delegato (UE) 2023/502 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati. (GU L 70/1 del 8.3.2023)[/box-warning
[box-warning]02.12.2022 / Specifiche comuni per i gruppi di prodotti allegato XVI - Riferimento - non modifica
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione del 1° dicembre 2022 che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici [/box-warning]
[box-warning]02.01.2022 / Deroga gruppi di prodotti allegato XVI - Riferimento - non modifica
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 della Commissione del 1° dicembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 che pone deroga all’allegato VIII, punto 6.5, del regolamento (UE) 2017/745 per determinati gruppi di prodotti attivi che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI[/box-warning]
[box-warning]Proroga applicazione
Pubblicato il Regolamento (UE) 2020/561 che rinvia di un anno l'applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 al 26 maggio 2021[/box-warning]
Testo allegato aggiornato:
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 (GU L 117/9 del 03.05.2019) Testo allegato consolidato Ed. 1.1
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 (GU L 334/165 del 27.12.2019) Testo allegato consolidato Ed. 1.2
- Regolamento (UE) 2020/561 (GU L 130/18 del 24.04.2020) Testo allegato consolidato Ed. 2.0
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 (GU L 241/7 del 8.7.2021) Testo allegato consolidato Ed. 3.0
- Regolamento delegato (UE) 2023/502 (GU L 70/1 del 8.3.2023) Testo allegato consolidato Ed. 5.0
- Regolamento (UE) 2023/607 (GU L 80/24 del 20.3.2023) Testo allegato consolidato Ed. 6.0
- Regolamento (UE) 2024/1860 (GU L 2024/1860 del 9.7.2024) [...]
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Modifiche:
- direttiva 2001/83/CE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano),
- regolamento (CE) n. 178/2002 (sicurezza alimentare)
- regolamento (CE) n. 1223/2009 (cosmetici)
Abrogazioni:
- direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi)
- 93/42/CEE (dispositivi medici)
Vedi il Documento di sintesi schematico
Vedi il Testo consolidato
Vedi il Testo Consolidato del Regolamento MDR
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Articolo 123
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (25 Maggio 2017).
2. Esso si applica a decorrere al 26 maggio 2021.
3. In deroga al paragrafo 2:
a) gli articoli da 35 a 50 si applicano a decorrere dal 26 novembre 2017. Tuttavia, a decorrere da tale data fino al 26 maggio 2020, gli obblighi degli organismi notificati a norma degli articoli da 35 a 50 si applicano solo agli organismi che presentano una domanda di designazione a norma dell'articolo 38;
b) gli articoli 101 e 103 si applicano a decorrere dal 26 novembre 2017;
c) l'articolo 102 si applica a decorrere dal 26 maggio 2018;
d) fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 34, qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del piano di cui all'articolo 34, paragrafo 1, Eudamed non sia pienamente operativa il 26 maggio 2020, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3. Le disposizioni di cui alla frase precedente sono le seguenti:
- articolo 29,
- articolo 31,
- articolo 32,
- articolo 33, paragrafo 4,
- articolo 40, paragrafo 2, seconda frase,
- articolo 42, paragrafo 10,
- articolo 43, paragrafo 2,
- articolo 44, paragrafo 12, secondo comma,
- articolo 46, paragrafo 7, lettere d) ed e),
- articolo 53, paragrafo 2,
- articolo 54, paragrafo 3,
- articolo 55, paragrafo 1,
- articoli da 70 a 77,
- articolo 78, paragrafi da 1 a 13,
- articoli da 79 a 82,
- articolo 86, paragrafo 2,
- articoli 87 e 88,
- articolo 89, paragrafi 5 e 7, e articolo 89, paragrafo 8, terzo comma,
- articolo 90,
- articolo 93, paragrafi 4, 7 e 8,
- articolo 95, paragrafi 2 e 4,
- articolo 97, paragrafo 2, ultima frase,
- articolo 99, paragrafo 4,
- articolo 120, paragrafo 3, primo comma, seconda frase.
Fino a quando Eudamed non sarà pienamente operativa, le corrispondenti disposizioni delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE continuano ad applicarsi al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente punto per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra cui, in particolare, quelle riguardanti rapporti di vigilanza, indagini cliniche, registrazione di dispositivi e operatori economici, e notifiche di certificazione.
e) gli articoli 29, paragrafo 4, e 56, paragrafo 5, si applicano a decorrere da 18 mesi dall'ultima delle date di cui alla lettera d);
f) per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi appartenente alla classe III l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2021. Per i dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2023. Per i dispositivi appartenenti alla classe I l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2025;
g) per i dispositivi riutilizzabili che recano il vettore dell'UDI sul dispositivo stesso l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere da due anni dalla data di cui alla lettera f) del presente paragrafo per la rispettiva classe di dispositivi di cui a tale lettera;
h) la procedura di cui all'articolo 78 si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 14;
i) l'articolo 120, paragrafo 12, si applica a decorrere dal 26 maggio 2019.
j) l’articolo 59 si applica a decorrere dal 24 aprile 2020.
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[box-note]Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
Direttiva click
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]
Orgalime comments on the evaluation of the Product Liability Directive
Orgalime comments on the evaluation of the Product Liability Directive
Brusseles 25.04.2017
Orgalime welcomes the opportunity to comment on the evaluation of the Product Liability Directive (Directive 85/374/EEC). The Directive, thanks to its technology-neutral provisions, has created legal certainty while enabling technological development over the past years. Orgalime does not see a need to revise this Directive at this point in time.
The Product Liability Directive is fit for purpose and will continue to meet its objectives of striking the right balance, in terms of liability, for damage caused by a defective product in a fair way.
The product liabilty directive - still fit for purpose
Under the Directive, in case a defective product causes damage to the property of consumers or personal injury or death, the producer has to provide compensation according to strict liability. Under the Directive, it remains the task of the injured party to prove the defect, the damage and the causality link between the damage and the defect.
As the Product Liability Directive does not require the injured party to establish negligence, it provides a level of ease for the damaged party to claim for damages. Meanwhile, the producer is provided certain safeguards under article 7 limiting liability in such events where damage arises or is related to obvious circumstances beyond the control of a producer exercising due care. Orgalime finds that the Product Liability Directive strikes an operative balance between the interests of the
producers and those of the consumers. The level of certainty provided by the Directive contributes to company risk management policies and also helps insurance valuation.
Orgalime further notes the importance of time period limitations, value thresholds for property damage and delimitation of property damage to private property set forth in the Directive. Orgalime
finds that for the purposes of maintaining a fair and balanced product liability regime, it is important to maintain these delimitations, noting however that the Directive may not affect any rights which an injured person may have according to the rules of the law of contractual or non-contractual liability or such special liability systems existing at the moment when the Directive was initially notified.
Orgalime finds that the Directive, as an essential and technology-neutral part of the framework of liability legislation, is fit for purpose. Orgalime however recognizes that Products are evolving and therefore finds the Commission's review of the Directive timely and appropriate.
It has to be noted that, already now, every specific case needs to be carefully analysed to decide who is liable vis-a-vis the consumer, for instance when different components are assembled. When necessary, it has been and will be always up to the judge, with the support of technical experts, to decide in the specific case.
Fonte: Orgalime
The European legal framework is a complex and comprehensive array of legislation based on both specific mandatory public order legislation and civil law. Besides the Product Liability Directive it includes product safety legislation such as the Machinery Directive (Directive 2006/42/EC), the Low Voltage Directive (LVD) (Directive 2014/35/EU), the General Product Safety Directive (GPSD – Directive 2001/95/EC) and safety at work directives. Such legislation aims to ensure the safety of products used by workers and consumers by rendering the manufacturer liable for the safety of products placed on the market. In spite of an approach which is more intricate than the one used in similar economies such as the USA, Europe has, through its existing, finely tuned and stable regulatory framework, been successful in reducing accident rates to comparable levels, while still enabling European companies to remain competitive on global markets.
Conclusions
Given the complexity of future products and level of autonomy, the task of attributing a particular damage to a defect will become increasingly difficult. Orgalime finds that the answer to this problem
will not be resolved in legislation alone, but more in the supply chain of new innovative products and services. It is more and more important to consider contractual and non-contractual liability at the very beginning of each automation or IoT venture, and to find meaningful ways to cover them contractually by using existing regulations and applying relevant legal principles. In the world of complex devices and services, additional flexible contract solutions will be needed in case unpredictable circumstances arise. Orgalime emphasizes that product liability can also be based on the breach of an express or implied contractual term concerning the quality or safety of a product.
Orgalime finds that technical solutions are needed. In automated devices where risks that property or personal damage may occur, data recording and storage devices will most likely be installed in order to establish the chain of events that resulted in causing the damage. Sector specific standards will likely be needed to address what is the minimum set of data needed to establish liability.
In the past thirty years, the Product Liability Directive has ensured legal certainty while enabling technological development in Europe, enabling the European engineering industries to innovate and develop new technologies and remain competitive. Going forward, Orgalime would like the Directive to keep true to its aim of striking a fair balance between the different interests involved.
Interfaccia uomo-macchina: requisiti, illustrazioni e rif. normativi
Interfaccia uomo-macchina: Tutti i principali requisiti illustrazioni e rif. normativi
Un Documento sull'Interfaccia uomo-macchina, comandi, pulsanti, segnalazioni, visibilità. ecc, con illustrazioni in accordo con la Direttiva macchine e alle norme tecniche di riferimento.
Excursus
A. PREMESSA
L’insieme dei dispositivi che permettono all’uomo di comunicare con la macchina viene definito “interfaccia uomo-macchina”.
L’interfaccia, oltre a comprendere i comandi e le segnalazioni relative all’uso normale della macchina, comprende l’insieme di avvertimenti/segnali per la segnalazione delle emergenze o dei guasti oltre ai comandi per la gestione di queste particolari condizioni.
I comandi devono essere sempre facilmente accessibili e chiari in modo da non indurre in errori l’operatore della macchina e devono essere facilmente comprensibili anche da costruttori o utilizzatori con diversa nazionalità.
Le caratteristiche dell’interfaccia uomo macchina sono trattate sia dalla Direttiva 2006/42/CE che da molte norme tecniche specifiche per l’argomento.
...
B. DIRETTIVA 2006/42/CE MACCHINE
Allegato I - RESS 1.1.6 Ergonomia
Nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell’operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell’ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell’operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell’operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l’interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell’operatore.
...
...
I requisiti di cui al punto 1.1.6 fanno riferimento all’ergonomia.
La disciplina dell’ergonomia può essere definita come segue:
“L’ergonomia (o studio dei fattori umani) è la disciplina scientifica che studia l’interazione fra gli elementi di un sistema (umani e di altro tipo) e la professione che applica la teoria, i principi i dati e i metodi con cui questi vengono progettati con l’obiettivo di ottimizzare la soddisfazione dell’utente e le prestazioni del sistema stesso”.
Gli aspetti ergonomici di cui al punto 1.1.6 possono essere distinti in due gruppi.
Il primo gruppo include i fattori ergonomici da considerare in fase di progettazione della macchina.
I trattini del punto 1.1.6 elencano cinque fattori, ma occorre precisare che l’elenco non è esaustivo, avendo il solo scopo di attirare l’attenzione dei fabbricanti su taluni aspetti importanti dei principi ergonomici.
Il secondo gruppo, elencato nella prima frase del punto 1.1.6, include gli eventuali effetti negativi di tali fattori. Una buona progettazione ha come effetto la riduzione degli effetti negativi di questi fattori sulle persone, mentre una progettazione inadeguata può causare disagio, affaticamento o stress fisico o psicologico, che comportano a loro volta eventuali disturbi muscolo-scheletrici, ad esempio. Essi inoltre a far aumentare la probabilità di incidenti.
...
Allegato I
...
1.1.6. Ergonomia
...
...
Allegato I - RESS 1.7.1.1 Informazioni e dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in forma chiara e facilmente comprensibile. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell’operatore.
Interfaccia uomo-macchina - Requisti illustrazioni e rif. normativi
Le unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva tra operatore e macchina devono essere di facile comprensione e impiego.
Il requisito di cui al punto 1.7.1.1 si applica a tutte le informazioni della macchina necessarie per aiutare gli operatori a impartire i comandi alla macchina. In particolare, esso si applica agli indicatori e ai dispositivi di informazione
Le specifiche per la progettazione delle informazioni, dei dispositivi di informazione, degli indicatori e dei sistemi di visualizzazione sono fornite dalle norme della serie EN 894 e della serie EN 61310.
...
Allegato I - RESS 1.7.1.2 Dispositivi di allarme
Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un’avaria di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato.
Se la macchina è munita di dispositivi di avvertenza, essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all’operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza.
Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.
Il punto 1.7.1.2 tratta dei rischi per le persone dovuti alle avarie di una macchina o parti di essa progettate per funzionare senza vigilanza permanente degli operatori. I dispositivi di allarme devono essere tali da informare gli operatori o altre persone esposte delle avarie pericolose, al fine di consentire di approntare gli interventi necessari per proteggere le persone a rischio. Se del caso, i dispositivi di avvertenza possono essere montati sulla stessa macchina o attivati a distanza.
La norma EN 61310-1 fornisce delle specifiche per i segnali visivi e acustici.
Dei riferimenti all’interfaccia uomo-macchina fanno parte anche di ulteriori RESS dell’allegato I come ad esempio quelli relativi ai Dispositivi di Comando.
...
C. RIFERIMENTI NORMATIVI
EN 60447, Interfaccia uomo-macchina: principi di manovra
EN 60073, Codifica dei dispositivi indicatori e degli attuatori, con colori e mezzi supplementari
EN 61310-1, Sicurezza del macchinario: prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili
CEI 64-8, Norme per impianti elettrici utilizzatori
EN 60204-1, Sicurezza del macchinario: equipaggiamenti elettrici delle macchine
EN 60947-5-1, Apparecchiature a bassa tensione. Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra
EN 61439-1 (CEI 17-13/1), Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali
EN 894-1, Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: Principi generali per interazioni dell uomo con dispositivi di informazione e di comando
...
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
Focus correlati
Simbologia interfaccia uomo-macchina EN 61310-1:2008
EN 842:2008 Requisiti Segnali visivi di pericolo
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Interfaccia uomo-macchina - Requisiti illustrazioni e rif. nornativi Rev. 00 2017.pdf Certifico Srl. - Rev. 00 2017 |
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RAPEX Report 18 del 05/05/2017 N.12 A12/0587/17 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 18 del 05/05/2017 N.17 A12/0587/17 Germania
Approfondimento tecnico: Guanti da equitazione
Il prodotto, di marca Uvex, modello Schwarz, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La quantità di cromo (VI) nel cuoio è troppo alta (valore misurato fino a 24 mg/kg). Il cromo (VI) può scatenare reazioni allergiche.
Regolamento (CE) N. 1907/2006
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
47. Composti del cromo VI
1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.
2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.
4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.
5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.
6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1o maggio 2015.
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RAPEX Report 18 del 05_05_2017 N. 12 A12_0587_17 Germania.pdf Guanti da equitazione |
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D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017 n. 23 / Ascensori
ID 2813 | 03.05.2017
Il allegato all'articolo il testo consolidato del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017 n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
(GU n.62 del 15 Marzo 2017)
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Entrata in vigore: 30 Marzo 2017
Il titolo del nuovo Decreto 162/199 è modificato come:
D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162,
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.
(GU n. 134 del 10 giugno 1999)
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Il nuovo "Decreto Ascensori 2017" è emanato come regolamento di modifica al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, attuazione della precedente Direttiva 95/16/CE (abrogata) ed è costituito da 5 Articoli (Artt. 1 e 2 modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 e Artt. 3, 4, 5 nuove disposizioni)
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE
...
Art. 2. Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
...
Art. 3. Disposizioni tariffarie
1. Alle attività di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p) , nella parte in cui introduce l’articolo 9 -quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed alle attività di valutazione della conformità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) , nella parte in cui modifica l’articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad esclusione delle attività svolte dall’organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi nanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività.
Art. 4. Disposizioni finali
1. È consentita la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.
2. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento.
3. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 48 della direttiva 2014/33/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente regolamento.
5. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest’ultima direttiva.
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 2017
(GU n. 62 del 15 Marzo 2017)
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Direttive e Decreti integrativi e modificativi del D.P.R. 162/1999:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
(GU n. 134 del 10 giugno 1999)
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
(GU n. 41 del 19.022.2010 - SO n. 36)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori
(GU n. 292 del 15 dicembre 2010)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.
(GU n. 43 del 21.02.2015)
REGOLAMENTO (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
(GU L 218/30 del 13.08.2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
(GU n. 62 del 15.03.2017)
Testo consolidato
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DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
(GU L 213 del 7.9.1995)
DIRETTIVA 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
(GU L 157/24 del 09.06.2006)
DIRETTIVA 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
(GU L 96/251 del 29.03.2014)
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Il allegato all'articolo il testo consolidato del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23.
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Decreto Ascensori: testo consolidato 2016 (su Atto camera)
La sezione Direttiva ascensori[/box-note]
FAQs Radio Equipment Directive (RE-D)
FAQs - Radio Equipment Directive (RE-D)
Commissione Europea, 28 aprile 2017
FAQS RE-D:
What is the objective of the RE-D?
Which equipment will now fall within the scope of RE-D?
When does the RE-D start applying?
Are you planning to postpone the application date?
What happens to the equipment which is already on the market but has not been sold to the end user yet?
What happens to mobile phones? Will people be able to buy them?
Will the EU withdraw radio equipment from the market because of the change of legislation from R&TTED to RE-D?
What are harmonised standards for?
Notified bodies are overloaded, what can manufacturers do to get their products assessed?
Can manufacturers apply draft standards or other specifications that have not been published as harmonised standards?
Is there any guidance on the application of the RE-D?
Who develops harmonised standards?
Why are the harmonised standards for the RE-D not available yet?
Can manufacturers use harmonised standards of the R&TTE to demonstrate compliance with the RED?
What is the Commission doing to solve the problem?
Why is the EU not helping the industry?
Was the standardisation request published too late?
What is the Commission doing to avoid such situations in the future?
...
La Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, che sostituisce la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE, è applicabile dal 13 giugno 2016 per regolamentare le apparecchiature radio al fine di apporre la Marcatura CE.
Date ufficiali e periodo di transizione
I prodotti Radio conformi ai requisiti essenziali di tale Direttiva potranno essere commercializzati liberamente all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva RED è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 maggio 2014.
Gli stati membri recepiranno la direttiva entro il 12 giugno 2016 con un periodo di transizione di un anno (13 Giugno 2017) per adeguarsi alla nuova direttiva.
Disposizioni transitorie
Per quanto riguarda gli aspetti contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della presente direttiva che sono conformi alla legislazione dell'Unione in materia applicabile anteriormente al 13 giugno 2016 e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 giugno 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2016.
Abrogazione
La direttiva 1999/5/CE è abrogata a decorrere dal 13 giugno 2016.
Fonte: Commissione Europea 2017
Normativa correlata:
NUOVA DIRETTIVA RED 2014/53/CE (GIÀ R&TTE)
GUIDA ALLA NUOVA DIRETTIVA RE 2014/53/UE - DRAFT
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RED FAQs 2017 .pdf Direttiva RED |
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RAPEX Report 17 del 28/04/2017 N.40 A11/0071/17 Paesi Bassi

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 17 del 28/04/2017 N.40 A11/0071/17 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Trampolino giocattolo
Il prodotto, di marca EXIT, modello Bounzy, è stato sottoposto alla procedura che prevede il divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-14 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 14: Trampolini per uso domestico”.
La rete di sicurezza del prodotto risulta essere troppo bassa e, di conseguenza, i bambini potrebbero cadere.
La norma tecnica EN 71-14 divide i trampolini in 3 categorie in base alle dimensioni.
CLASSIFICAZIONE | Mini | Medio | Largo |
Dimensione telaio (mm) | < 1500 | ≥ 1500 < 2500 | ≥ 2500 |
Altezza telaio (mm) | < 350 | ≥ 350 | ≥ 350 |
Peso massimo supportato (kg) | 25 | 50 | Stabilito dal fabbricante |
In accordo al punto 4.3.3.2 della norma tecnica EN 71-14, l’altezza della rete deve essere:
- 1,5 m per i trampolini con dimensioni del telaio inferiori a 2,5 m;
- almeno 1,8 per i trampolini con una dimensione del telaio superiore a 2,5 m.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 17 del 28_04_2017 N. 40 A11_0071_17 Paesi Bassi.pdf Trampolino giocattolo |
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Direttiva (UE) 2017/738
Direttiva (UE) 2017/738
Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio del 27 marzo 2017 che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo.
La direttiva 2009/48/CE fissa valori limite di migrazione per i giocattoli (allegato II, parte III, punto 13) e loro componenti per diversi elementi, compreso il piombo, nei materiali per giocattoli secchi, liquidi e rimovibili mediante raschiatura. I limiti per il piombo sono pari rispettivamente a 13,5 mg/kg, 3,4 mg/kg e 160 mg/kg in ciascun tipo di materiale per giocattoli.
Tali valori limite si basavano sulle raccomandazioni formulate dall'Istituto nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) in una relazione del 2008 dal titolo «Chemicals in Toys.
Poiché i bambini sono esposti a piombo proveniente anche da fonti diverse dai giocattoli, ai giocattoli andrebbe attribuita solo una certa percentuale del valore tossicologico di riferimento.
Entrata in vigore: 17-05-2017
Articolo 1
Nella tabella di cui all'allegato II, parte III, punto 13 della direttiva 2009/48/CE la voce per il piombo è sostituita dalla seguente:
Piombo | 2,0 | 0,5 | 23 |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 ottobre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 ottobre 2018.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
G.U.U.E del 24-04-2017 L110/6
Articoli correlati:
Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Direttiva giocattoli 2009/48/CE: Raccomandazioni e protocolli
Guida Direttiva giocattoli 2009/48/CE
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
ID 3795 | Update 2021
Valutazione dei Rischi Direttiva macchine sviluppata sul nuovo metodo standard EN ISO 12100 di una saldatrice automatica per tubazioni in plastica, con file CEM importabile CEM4.
Documenti correlati:
- Dati tecnici e metodi
- Modello DC di conformità
- Cover AR
- Analisi dei Rischi
- Valutazione dei RESS;
- Quadro complessivo stato VR;
- file .CEM struttura fascicolo tecnico e documenti di analisi importabile in CEM4.
[box-warning]Importazione file CEM macchina in CEM4:
Dal menù "File", selezione "Importa da File di Scambio - Macchine", seguire a video.[/box-warning]
La Valutazione dei Rischi si articola in 2 Processi:
(A) Valutazione dei Rischi EN ISO 12100 a partire ai pericoli presenti (Analisi + Stima)
(B) Conformità ai RESS All. I della Direttiva macchine 2006/42/CE
La scheda (A) di Valutazione / Analisi dei pericoli, presenta le seguenti 21 sezioni previste dalla norma compilabili (significato estratto EN ISO 12100):
1. Interazione umana durante l'intero ciclo di vita della macchina (rif. EN ISO 12100 p. 5.4, lettera a)
Identificazione delle mansioni associate a tutte le fasi del ciclo di vita della macchina
2. Stato della macchina | Condizione operativa (rif. EN ISO 12100 p. 5.4, lettera b)
Identificazione dello stato della macchina:
2.1. la macchina esegue la funzione prevista;
2.2 la macchina non esegue la funzione prevista. Identificazione delle cause.
3. Comportamento involontario dell'operatore o uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina (rif. EN ISO 12100 p. 5.4, lettera c)
Identificazione dei possibili comportamenti involontari dell’operatore o usi scorretti ragionevolmente prevedibili.
4. Limiti d’uso (rif. EN ISO 12100 p. 5.3.2)
Uso previsto ed uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Identificazione dei diversi modi di funzionamento della macchina, l’uso cui è destinata (domestico, industriale, ecc…), i livelli di formazione ed esperienza degli utilizzatori, l’esposizione di altre persone ai pericoli associati alla macchina.
5. Limiti di spazio (rif. EN ISO 12100 p. 5.3.3)
Gli aspetti dei limiti di spazio da considerare includono:
a) il raggio di movimento;
b) i requisiti spaziali per le interazioni delle persone con la macchina, come durante l'uso e la manutenzione;
c) l’interazione umana, come l’interfaccia operatore-macchina; e
d) l’interfaccia macchina-fonte di energia.
6. Limiti di tempo (rif. EN ISO 12100 p. 5.3.4)
Gli aspetti dei limiti di tempo da considerare includono:
a) il limite di durata della macchina e/o di alcuni dei suoi componenti (attrezzature, parti soggette a usura, componenti elettromeccanici, ecc.), tenendo conto dell'uso previsto e dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile; e
b) gli intervalli di manutenzione raccomandati.
7. Altri limiti (rif. EN ISO 12100 p. 5.3.5)
Gli esempi di altri limiti includono:
a) proprietà del(dei) materiale(i) da lavorare;
b) manutenzione ordinaria - il livello di pulizia richiesto; e
c) ambientali - le temperature minime e massime raccomandate, uso della macchina al
chiuso o all'aperto, in clima asciutto o umido, con esposizione alla luce solare diretta,
tolleranza a polvere e umidità, ecc.
8. Situazione pericolosa (rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5.6)
Identificazione delle circostanze nelle quali una persona è esposta ad almeno un pericolo.
9. Evento pericoloso (rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5-6)
Identificazione degli eventi che possono causare un danno.
10. Zona pericolosa (rif. EN ISO 12100 p. 5.5 - 5-6)
Identificazione di tutti gli spazi, all’interno e/o attorno al macchinario, in cui una persona può essere esposta a un pericolo.
11. Valutazione del rischio iniziale (rif. EN ISO 12100 p. 5.7)
Valutazione/ponderazione del rischio iniziale della macchina.
12. Misure di protezione integrate nella progettazione (rif. EN ISO 12100 p. 6.1 - 6.2)
Descrizione di tutte le misure di protezione integrate nella progettazione.
13. Protezioni (rif. EN ISO 12100 p. 6.3)
Descrizione di tutte le protezioni selezionate.
14. Misure Di Protezione Complementari (rif. EN ISO 12100 p. 6.3)
Descrizione di tutte le misure di protezione complementari adottate.
15. Indicazioni istruzioni (rif. EN ISO 12100 p. 6.4)
Indicazione delle procedure/informazioni di sicurezza atte a ridurre il rischio presenti nel manuale di istruzioni uso e manutenzione.
16. Segnaletica (rif. EN ISO 12100 p. 6.5)
Selezione di tutta la segnaletica installata sulla macchina (pittogrammi, avvertenze, ecc…) ed indicata nel manuale di istruzioni uso e manutenzione.
17. Valutazione del rischio finale (rif. EN ISO 12100 p. 5.7)
Valutazione/ponderazione il rischio finale della macchina.
18. Rischio residuo (rif. EN ISO 12100 p. 6.5)
Valutazione del rischio residuo a seguito della valutazione finale del rischio.
19. Norme tecniche utilizzate (rif. EN IAO 12100 p. 6.2)
Indicazione delle norme tecniche utilizzate per analizzare e ridurre il rischio.
20. Note
Considerazioni aggiuntive.
21. RESS
Indicazione dei RESS (Allegato I Direttiva 2006/42/CE Macchine) collegati al pericolo analizzato.
CEM4: il nuovo Metodo EN ISO 12100
CEM4: Tutte le funzioni e download Trial
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
Collegati
[box-note]CEM4: New Standard Risk Assessment EN ISO 12100 - Guida breve[/box-note]
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Dichiarazione CE di Conformità.PDF Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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FT_Saldatrice automatica_Rev.00_2017.zip Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
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Quadro complessivo stato VR.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
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VR Cover.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
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CR2 Report 1.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
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AR2 Report 1.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
866 kB | 1524 |
Nuovo Quadro Normativo (NQN)

Nuovo Quadro Normativo (NQN): Direttive/Regolamenti di Prodotto
ID 890 | Update news 23.10.2019
[box-note]Update 29.02.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro. (GU L 377 dell'11.11.2020)[/box-note]
[box-note]Update 23.10.2019
Il Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (GU L 91 del 29.3.2019) ha abrogato il regolamento (CE) n. 764/2008[/box-note]
Il pacchetto di misure noto come "Nuovo Quadro Normativo" (NQN) è stato adottato in Consiglio il 9 luglio 2008 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 13 agosto 2008.
Le misure sono intese a rafforzare e modernizzare le condizioni per l'immissione sul mercato dell'UE di una vasta gamma di prodotti industriali.
Il pacchetto si basa su sistemi esistenti ed intende rafforzare l'applicazione e l'attuazione della legislazione sul mercato interno, migliorare le regole di vigilanza del mercato, al fine di aumentare la protezione per i consumatori e aziende da prodotti non sicuri, comprese le importazioni da paesi terzi.
I testi giuridici pubblicati nella GUUE sono:
Il Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008
Il regolamento (CE) n 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n 339/93.
Il regolamento (CE) n 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 3052/95/CE. (abrogato da Regolamento (UE) 2019/515)
La Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio.
Uno dei principali obiettivi della Commissione è quello di portare normativa di armonizzazione dei prodotti in linea con le disposizioni di riferimento della decisione 768/2008/CE.
Nel febbraio 2014, è stato adottato un "pacchetto di allineamento" costituito dai seguenti otto direttive (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 Marzo 2014).
Direttive
L'allineamento della legislazione sui prodotti alla data del 18 Novembre 2018 è la seguente (Direttive in GUUE 29 Marzo 2014):
Prodotto | Direttiva | Recepimento |
BT | Direttiva Bassa Tensione - 2014/35/UE | D. Lgs. 86/2016 |
EMC | Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - 2014/30/UE | D. Lgs. 80/2016 |
ATEX | Direttiva ATEX - 2014/34/UE | D. Lgs. 85/2016 |
Ascensori | Direttiva Ascensori - 2014/33/UE | D.P.R. 23/2017 |
Recipienti SVP | Direttiva Recipienti Semplici a Pressione - 2014/29/UE | D. Lgs. 82/2016 |
Strumenti misura | Direttiva Strumenti di misura - 2014/32/UE | D. Lgs. 84/2016 |
Strumenti pesare | Direttiva Strumenti per pesare non automatici - 2014/31/UE | D. Lgs. 83/2016 |
Esplosivi uso civile | Direttiva Esplosivi uso civile - 2014/28/UE | D. Lgs. 81/2016 |
RED (già R&TTE) | Direttiva RED - 2014/53/UE | D. Lgs. 128/2016 |
Inoltre, la legislazione è stata allineata nelle aree di:
Prodotto | Direttiva | Recepimento |
Articoli pirotecnici | Direttiva 2013/29/UE | D.Lgs. 01/2016 |
Sicurezza dei giocattoli | Direttiva 2009/48/UE | D.Lgs. 54/2011 |
RoHS II | Direttiva 2011/65/UE | D. Lgs. 27/2014 |
Imbarcazioni da diporto | Direttiva 2013/53/UE | D. Lgs. 5/2016 |
Attrezzature a Pressione | Direttiva 2014/68/UE | D. Lgs. 26/2016 |
Equipaggiamento marittimo | Direttiva 2014/93/UE | Decreto MIT 31 Luglio 2015 |
Regolamenti
Prodotto | Recepimento | |
Impianti a fune trasporto persone | Regolamento (UE) 2016/424 | ... |
Dispositivi di protezione individuale | Regolamento (UE) 2016/425 | D. Lgs. 17/2019 |
Apparecchi a gas | Regolamento (UE) 2016/426 | D.P.R. 121/2019 |
Dispositivi medici | Regolamento (UE) 2017/475 | ... |
Dispositivi medico-diagnostici in vitro | Regolamento (UE) 2017/476 | ... |
Le proposte allineamento sono in corso su:
Le nuove Direttive CE di Prodotto 2014
Collegati
[box-note]Direttiva click
Testi Consolidati
Le nuove Direttive CE di Prodotto 2014
ebook Le nuove Direttive CE 2014
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto[/box-note]
Procedura Gestione Aggiornamento FTC macchine Ed. 2017

Procedura Gestione Aggiornamento FTC macchine
Procedura Gestione e aggiornamento Fascicoli Tecnici di Costruzione Direttiva macchine
UNI EN ISO 9001:2015 - par. 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
Manuale della Qualità Capitolo _____
Dir. 2006/42/CE All. VII A punto 1 lettera a) e b)
Guida all’applicazione della direttiva “macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010
EN ISO 9001:2015 - Par. 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010, per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE), per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione (F.T.C.), di cui All. VII A punto 1 lettera a), e b. Tutti i documenti di cui al punto 1 dell’allegato VII, sezione A devono essere sottoposti a riesame e aggiornamento regolari quando vengono apportate delle modifiche alla progettazione o alla fabbricazione della macchina in questione.
Il FTC, come descritto all’allegato VII sezione A della Direttiva macchine, deve essere costituito dal fabbricante o suo mandatario, per prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva macchine:
- Macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Il FTC deve consentire di dimostrare la conformità la conformità della macchina (nel senso più ampio del termine) ai pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza (RESS) di cui all’All. I.
La strutturazione del FT, oltre a documenti essenziali inerenti aspetti di Sicurezza e Salute, quali:
- Descrizioni e disegni;
- Norme tecniche;
- Valutazione dei rischi;
- Relazioni di prova;
- Dichiarazione CE di conformità;
- Istruzioni per l’Uso,
deve prevedere documenti caratterizzanti il rispetto dei RESS.
Valutazione Conformità
Procedura
1. Finalità
2. Oggetto
2.1 Fasciolo tecnico
2.2 Modifiche sostanziali
2.3 Modifiche sostanziali e valutazione di conformità
3. Attività
4. Procedura e responsabilità
5. Riferimenti normativi
Appendice n.1
Appendice n.2
Appendice n.3
Formato doc
Elaborato | Rev. | Data |
Certifico S.r.l. | 04/2014 | 20.01.2014 |
Certifico S.r.l. | 05/2016 | 20.12.2016 |
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Direttiva macchine
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Gestione Aggiornamento FTC macchine_Rev05 20.12.2016.zip Certifico Srl - Rev. 05.2016 |
693 kB | 138 | |
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Gestione Aggiornamento FTC macchine_Rev04 20.01.2014.zip Certifico Srl - Rev. 04.2014 |
1355 kB | 138 |
ISO TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio
ISO/TR 14121-2: Metodi per l'analisi del rischio
ID 1242 | 26.10.2020 Edizione 3.0 2020 / Documento completo allegato o Acquisto singolo in Store
3a Edizione 2020 del focus sul Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2:2012 UNI 2013) (Analisi e Stima) che congiuntamente alla norma tecnica armonizzata EN ISO 12100:2010 (UNI 2010) (Valutazione) sono gli standards di riferimento per la Valutazione dei rischi previsti dalla Direttiva macchine 2006/42/CE sui RESS dell'All. I
Il presente Focus interpreta il processo di valutazione dei Rischi sulle macchine in riferimento alle due norme ed in particolare al Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.
Il rapporto ISO/TR 14121-2 è una guida pratica per tutte le persone coinvolte nella progettazione, installazione e modifica del macchinario in tutte le sue fasi di vita.
In particolare esso descrive i metodi diversi e gli strumenti da utilizzare al fine di analizzare il rischio in tutte le fasi di processo.
La scelta del metodo o dello strumento dipende dal settore, dall'azienda o dalle preferenze di chi effettua la valutazione del rischio.
Il rapporto ISO/TR14121-2 prende in esame esclusivamente la prima parte di valutazione del rischio, cioè quella di analisi.
L'Edizione 2020 approfondisce quanto previsto dal Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2.
[box-warning]Uso di matrici di stima del rischio M = (P,D)
E' sconsigliato per la Valutazione del Rischio (Stima) di un determinato rischio l'utilizzo di metodi a matrici del rischio generiche/soggettive non conformi a stardard tecnici, una matrice generica, es M = (3 x 3) con Indici di rischio anche loro stessi quantitativi, potrebbe non essere adeguata a dare un'indicazione corretta e ponderata, in termini numerici, del livello di rischio e sua riduzione. Infatti la costruzione di tali matrici può non essere strutturata ed esaustiva a stimare il rischio pesato con tutti gli elementi descrittori del rischio (es Evitabilità E), in quanto lo stesso è generalmente soggettivo. Attenersi a Metodi di stima riportati nella ISO/TR 14121-2 per la Valutazione dei rischi di macchine.[/box-warning]
Excursus
...
I metodi per l’identificazione dei pericoli sono molti e di diversa tipologia, di solito i più seguiti sono di due tipi:
- Approccio dall’alto al basso: con l’aiuto delle CHECK-LIST di controllo è possibile partire da un danno che si potrebbe verificare (Es: taglio, schiacciamento ecc.) e procedere fino all’individuazione del pericolo.
- Approccio dal basso all’alto: inizia con l’analisi di tutti i pericoli e la considerazione di tutti i possibili sviluppi negativi di una situazione pericolosa fino alla generazione del danno.
Probabilità che si verifichi un danno
Nota Vedere punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010.
Tutti gli approcci alla stima del rischio dovrebbero prevedere la stima della probabilità che si verifichi un danno, considerando:
a) l'esposizione della(e) persona(e) al pericolo (vedere punto 5.5.2.3.1 della ISO 12100:201O);
b) la probabilità che si verifichi un evento pericoloso (vedere punto 5.5.2.3.2 della ISO 12100:201O); e
c) le possibilità tecniche e umane per evitare o limitare il danno (vedere punto 5.5.2.3.3 della ISO 12100:2010).
Esiste una situazione pericolosa quando una o più persone sono esposte a un pericolo. Un danno si verifica a seguito di un evento pericoloso come illustrato nella figura 2.
Quando si stima la probabilità di un danno, dovrebbero essere considerati anche gli aspetti pertinenti descritti al punto 5.5.3 della ISO 12100:2010
Figura 2 Condizioni in cui si verifica il danno
...
Metodi di stima del rischio
Strumento ibrido
Esistono strumenti ibridi o metodi per la stima del rischio che combinano due degli approcci sopra descritti. Si tratta generalmente di grafici del rischio che contengono al loro interno matrici o sistemi di punteggio per uno degli elementi del rischio. Anche gli approcci qualitativi possono contenere certi elementi di quantificazione, per esempio l'indicazione di gamme di frequenza per le probabilità o le esposizioni. Per esempio qualcosa di "probabile" può essere espresso come a frequenza annuale, mentre un'esposizione "alta" può essere definita come a frequenza oraria.
Un esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio e indicato al punto 6.5.2.
Esempio di uno strumento ibrido o di un metodo per la stima del rischio
Il metodo di stima del rischio quantifica i parametri qualitativi. Si tratta di un metodo ibrido di punteggio numerico e matrice del rischio.
Dovrebbe essere utilizzato il modulo riprodotto a pagina 18 insieme alle seguenti indicazioni.
Pre-stima del rischio
Barrando questa casella, si indica che si tratta della prima stima del rischio. Questa valutazione e eseguita nella fase teorica, quando sono disponibili solo specifiche e disegni di massima. In questa fase non sono disponibili disegni dettagliati. La valutazione serve ad assumere decisioni sui sistemi principali di una macchina, per esempio, la catena cinematica meccanica o i servoazionamenti, la saldatura ad aria calda o a ultrasuoni, un riparo mobile o una barriera luminosa.
Stima intermedia del rischio
La casella della stima intermedia del rischio e barrata per tutte le stime del rischio intermedie eseguite durante lo sviluppo della macchina. In questa fase sono considerate due serie di pericoli. Le misure di protezione/riduzione del rischio indicate nella fase di pre-stima del rischio sono applicate e valutate nuovamente in questa fase. Il progetto della macchina cambia durante lo sviluppo. Le valutazioni del rischio necessitano di accompagnare le revisioni successive del progetto. In questa fase sono trattati nuovi pericoli.
Stima finale del rischio
Questa casella è barrata al momento della stima finale del rischio. La valutazione finale è eseguita sulle misure di protezione/riduzione del rischio attuate. In questa fase non dovrebbe essere rilevato nessun nuovo pericolo. Tuttavia, quando si identifica un nuovo pericolo durante la valutazione delle misure di protezione/riduzione del rischio attuate, anche il nuovo pericolo deve essere stimato è ponderato in questa fase. Se il pericolo richiede l'adozione di una misura di protezione/riduzione del rischio, e necessario che la valutazione finale sia ripetuta per quella misura di protezione/riduzione del rischio.
Numero di riferimento (N° rif.)
Il numero di riferimento, o numero di serie, e utilizzato per assegnare a ogni pericolo identificato un numero a scopo di riferimento.
Numero del tipo di pericolo (N° tipo)
Il numero del tipo, il tipo di pericolo o il numero del gruppo e utilizzato per classificare i pericoli. I numeri fanno riferimento a quelli indicati per il tipo o il gruppo secondo il prospetto B.1 della ISO 12100:2010.
Pericolo
Descrivere il pericolo. Il numero del tipo identifica il tipo o il gruppo del pericolo. Indicare l'origine del tipo o del gruppo del pericolo. Per esempio, se si tratta di un pericolo di schiacciamento, questo e indicato con "1" nella colonna del n. tipo e con "schiacciamento" nella colonna del pericolo.
Lo stesso pericolo può richiedere stime diverse in considerazione delle diverse situazioni e dei diversi eventi pericolosi.
Gravità, Se
"Se" è la gravità del danno possibile, come esito del pericolo identificato. La gravità è valutata come segue:
1 graffi, lividi che possono essere curati con misure di pronto soccorso, o simili;
2 graffi, lividi e tagli più gravi, che richiedono attenzione medica da parte di professionisti;
3 lesioni generalmente irreversibili, con lieve difficoltà a proseguire l'attività lavorativa dopo la ripresa;
4 lesioni irreversibili che rendono molto difficile, o impossibile, la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la ripresa.
Frequenza, Fr
Fr è l'intervallo medio tra la frequenza di esposizione e la sua durata. La frequenza è valutata come segue:
2 intervallo tra le esposizioni maggiore di un anno;
3 intervallo tra le esposizioni maggiore di due settimane ma minore o uguale a un anno;
4 intervallo tra le esposizioni maggiore di un giorno ma minore o uguale a due settimane;
5 intervallo tra le esposizioni maggiore di un'ora ma minore o uguale a un giorno; quando la durata e minore di 10 min, i valori suddetti possono essere ridotti al livello successivo;
5 intervallo minore o uguale a un'ora - questo valore non è da ridurre in nessun momento.
Probabilità, Pr
Pr è la probabilità che si verifichi un evento pericoloso. Si consideri, per esempio, il comportamento umano, l'affidabilità dei componenti, la casistica degli infortuni e la natura del componente o del sistema (per esempio un coltello e sempre tagliente, un tubo di scarico combusti e sempre caldo, l'elettricità e per sua natura pericolosa), per determinare il livello di probabilità. La probabilità e valutata come segue.
1 Trascurabile: per esempio, quel tipo di componente non e mai soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Nessuna possibilità di errore umano.
2 Raramente: per esempio, e improbabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e improbabile.
3 Possibile: per esempio, quel tipo di componente può essere soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e possibile.
4 Probabile: per esempio, e probabile che quel tipo di componente sia soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. L'errore umano e probabile.
5 Molto alto: per esempio, quel tipo di componente non e costruito per quell'applicazione. Esso e così soggetto a un guasto tale da generare un evento pericoloso. Il comportamento umano e tale da rendere molto alta la probabilità di errore.
Evitabilità, Av
Av è la possibilità di evitare o di limitare il danno. Si consideri, per esempio, se la macchina debba essere utilizzata da personale competente o non competente, quanto rapidamente una situazione pericolosa possa generare un danno e la conoscenza del rischio attraverso l'informazione generale, l'osservazione diretta o tramite segnali di avvertimento, per potere determinare il livello di evitabilità. L'evitabilità è valutata come segue:
1 Probabile: per esempio, e probabile che il contatto con parti in movimento dietro un riparo interbloccato sia evitato nella maggior parte dei casi se si verifica un guasto dell'interblocco e il movimento prosegue.
2 Possibile: per esempio, e possibile evitare il pericolo di intrappolamento quando la velocita e bassa e c'è uno spazio sufficiente o altrimenti e facile evitare le parti mobili del macchinario.
5 Impossibile: per esempio, è impossibile evitare l'improvvisa comparsa di un raggio laser potente o nel caso di un'esplosione.
Classe, Cl
Cl è la classe. Fr, Pr e Av sono i fattori che costituiscono la probabilità che si verifichi un danno come descritto nel punto 5.5.2.3 della ISO 12100:2010. Ognuno dei tre fattori dovrebbe essere stimato in modo indipendente. Per ognuno dei fattori dovrebbe essere utilizzato il presupposto peggiore credibile. Fr, Pre Av sono riuniti in Cl. Cl è la somma di Fr, Pr e Av, cioè Cl = Fr + Pr + Av.
Stima del rischio
Per la stima del rischio si utilizza la matrice al centro della parte superiore del modulo riprodotto alla pagina successiva.
Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area nera, il rischio è alto. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area grigia, il rischio è medio. Quando la gravità, "Se", incrocia la classe, Cl, nell'area rimanente, il rischio è ridotto.
Dettagli
Lo scenario di infortunio dovrebbe essere descritto qui. Inserire il numero di riferimento del pericolo del particolare pericolo nella colonna a sinistra e descrive lo scenario di infortunio a destra. Se si utilizzano foto, lo si può indicare qui.
Fonte: UNI ISO/TR 14121-2:2013
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati
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Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 26.10.2020 | Estratto UNI ISO/TR 14121-2:2013 | Certifico Srl |
1.0 | 2017 | 1. Ampliamento della capitolo relativo alla valutazione del rischio; 2. Differenza tra analisi delle lesioni fisiche e danni alla salute; 3. Dettagli aggiuntivi sui metodi di stima del rischio; 4. Dettagli aggiuntivi sui metodi di riduzione del rischio. |
Certifico Srl |
0.0 | 2015 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Focus UNI ISO TR 14121 Ed. 3.0 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2020 |
863 kB | 723 | |
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Focus ISO TR 14121-2 Ed 2017.pdf Certifico S.r.l. Rev. 2.0 2017 |
673 kB | 807 | |
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Focus ISO TR 14121-1 Ed 2015.pdf Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2015 |
656 kB | 774 |
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Guide Nuovo Approccio / Update Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025
ID 2746 | 16.03.2025: N° 90 Guide
Update Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025
10. Download Scheda Rev. 9.0 del 16 Marzo 2025
9. Download Scheda Rev. 8.0 del 06 Novembre 2024
8. Download Scheda Rev. 7.0 del 30 Novembre 2023
7. Download Scheda Rev. 6.0 del 23 Ottobre 2023
6. Download Scheda Rev. 5.0 del 12 Maggio 2023
5. Download Scheda Rev. 4.0 del 02 Febbraio 2023
4. Download Scheda Rev. 3.0 del 08 Luglio 2022
3. Download Scheda Rev. 2.0 del 21 Aprile 2022
2. Download Scheda Rev. 1.0 del 19 Dicembre 2021
1. Download Scheda Rev. 00 del 09 Dicembre 2021
Guide ufficiali Direttive/Regolamenti Nuovo Approccio che prevedono marcatura CE (di Prodotto)
Le Guide Ufficiali della Commissione sono pubblicate sul sito dell'Unione Europea e sono estremamente importanti per l'interpretazione dettagliata di numerosi passaggi delle relative Direttive/Regolamenti di Prodotto.
Ci scusiamo per eventuali aggiornamenti tardivi, controllare la Sezione:
La sezione Guide Nuovo Approccio
La sezione Guide Nuovo Approccio
Matrice Revisioni
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[box-note]Direttiva click
Norme armonizzate Click[/box-note]
La direttiva macchine e altre direttive: Tabella relazioni
La direttiva macchine e altre direttive: Tabella relazioni
Update 1.0 Settembre 2017
Nella presente revisione 1.0 Settembre 2017, il documento è stato elaborato facendo riferimento alla Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.1 - Luglio 2017 (traduzione IT non ufficiale), e tabella le relazioni tra la Direttiva macchine e le altre Direttive di Prodotto di cui all’Art. 3 “Direttive specifiche”, in 3 casi:
1. Direttive specifiche che si applicano in luogo della direttiva macchine alle macchine da esse disciplinate
LVD Bassa tensione
DT Giocattoli
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
DDM Dispositivi medici
DA Ascensori
CR Impianti a fune
VAFR Veicoli agricoli forestali
2. Direttive specifiche che possono applicarsi alle macchine in luogo della direttiva macchine in caso di pericoli specifici
ATEX Atmosfere esplosive
MOCA Materiali a contatto sostanze alimentari
SPVD Recipienti semplici a pressione
GAD Apparecchi a gas
PED Attrezzature a pressione
3. Direttive che possono essere d’applicazione alle macchine, in aggiunta alla direttiva macchine, per i pericoli non disciplinati dalla direttiva macchine
CPR Prodotti da Costruzione
NRMMD Emissioni sostanze
RED Apparecchiature radio
OND Emissioni acustiche
ROHS II Sostanze pericolose apparecchiature elettriche
EMCD Compatibilità elettromagnetica
EuP Progettazione ecocompatibile
Fonte:
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC Edition 2.1 - July 2017
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Fonte | Autore |
1.0 | 09.2017 | Guide MD 2006/42/EC - Ed.2.1 - July 2017 | Certifico S.r.l. |
0.0 | 03.2017 | Guida DM 2006/42/CE - Ed. 2 - Giugno 2010 | Certifico S.r.l. |
Certifico Srl - IT
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Direttiva macchine 2006/42/CE [/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Direttiva macchine e altre direttive - Tabella relazioni Rev 1.0 2017.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2017 |
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Direttiva macchine e altre direttive - Tabella relazioni Rev 0.0 2017.pdf Certifico Srl. - Rev. 00 2017 |
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RAPEX Report 20 del 19/05/2017 N.1 A12/0644/17 Paesi Bassi

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 20 del 19/05/2017 N.1 A12/0644/17 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Inchiostro per tatuaggi
Il prodotto, di marca Kokkai Sumi Ink, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Risoluzione ResAP(2008)1 del consiglio Europeo.
L’inchiostro contiene cadmio (valore misurato 0.53 mg/kg) e piombo (valore misurato 19.19 mg/kg). Il cadmio si accumula nel corpo e può causare danni alle ossa e ai reni e l'esposizione al piombo è dannosa per la salute umana, essendo neurotossico.
La risoluzione ResAP(2008)1 riporta le concentrazioni di impurezza massime consentite nei prodotti per tatuaggi e per il trucco permanente (PMU).
I livelli di piombo nei prodotti per tatuaggi, ed in quelli per il trucco permanente, non devono superare i 2 mg/kg, mentre il cadmio non deve superare i 0.2 mg/kg.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 20 del 19_05_2017 N. 1 A12_0644_17 Paesi Bassi.pdf Inchiostro per tatuaggi |
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Roadmap for the implementation of the CPR
Roadmap for the implementation of the Construction Products Regulation (CPR)
Commissione Europea, 15 Maggio 2017
Il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) consente alla Commissione di adottare atti giuridici per l'attuazione o il completamento del CPR, sia sotto forma di atti di attuazione o delegazione di cui agli articoli 26 e 60 del CPR rispettivamente.
Inoltre, il CPR chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo (EP) e al Consiglio su diversi aspetti del regolamento.
La tabella "Roadmap for the implementation of the Construction Products Regulation (CPR)" fornisce una panoramica sui compiti che la Commissione intende intraprendere per l'attuazione del CPR.
Sono già stati eseguiti diversi compiti, delegati e atti di attuazione nonché relazioni adottate di conseguenza.
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
G.U.U.E L 88/10 04.04.2011
Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.
Articoli correlati:
CAVI ELETTRICI: OBBLIGO MARCATURA CE REGOLAMENTO CPR DAL 1° LUGLIO 2017
Manuale Quadro elettrico bordo macchina: EN 61439-1/2 e EN 60204-1*
Manuale quadro elettrico bordo macchina: EN IEC 61439-1/2 e EN 60204-1* / Ed. 2024
ID 380 | Rev. 9.0 2024 / Documento .docx in allegato
Disponibile la Rev. 9.0 Marzo 2024 del modello per la redazione del Manuale di Quadri elettrici bordo macchina in accordo con le Direttive BT ed EMC e norme tecniche armonizzate CEI EN IEC 61439-1, CEI EN IEC 61439-2 ed CEI EN 60204-1*.
Traduzione non ufficiale estratti norme tecniche.
In questa Revisione, il Modello è stato, in particolare:
- Aggiornato modello in accordo CEI EN IEC 61439-1:2022
- Aggiornato modello in accordo CEI EN IEC 61439-2:2021
- Aggiornata Dichiarazione CE di Conformità
- Aggiornato Capitolo 6 Manutenzione
- Aggiornati Riferimenti normativi
[box-info]Segnaliamo che le norme relative ai quadri elettrici BT:
- CEI EN IEC 61439-1:2022 (Ed. 3a) e
- CEI EN IEC 61439-2:2021 (Ed. 3a)
sostituiscono le rispettive edizioni 2012 che restano applicabili fino al 21.05.2024.
A partire dal 22.05.2024 sono in vigore solo le norme CEI EN IEC 61439-1:2022 (Ed. 3a) e CEI EN IEC 61439-2:2021 (Ed. 3a).[/box-info]
Download Preview Rev. 9.0 | 2024
Rev. 9.0 Marzo 2024 (Ed. 2024)
Il presente manuale è stato realizzato per fornire all’utilizzatore istruzioni per l’installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione di un QUADRO ELETTRICO BORDO MACCHINA e degli apparecchi in esso contenuti.
[box-info]*Progettazione Quadri elettrici equipaggiamenti bordo macchina EN 60204-1
Per la progettazione di Quadri elettrici equipaggiamenti di bordo macchina in accordo con la norma armonizzata CEI EN 60204-1, possono essere utilizzate le norme della serie CEI EN IEC 61439, vedasi EN 60204-1 Allegato F:
"4.2.2 Quadri
Oltre ai requisiti IEC 60204-1, a seconda della macchina, il suo uso previsto e le apparecchiature elettriche, il progettista può selezionare le parti dell'impianto elettrico del macchina che sono in conformità con le parti rilevanti della serie CEI EN IEC 61439 (vedi anche Allegato F)"[/box-info]
E’ dichiarata la conformità CE alle Direttive:
Sono applicate le nuove norme armonizzate BT ed EMC:
CEI EN IEC 61439-1:2022 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole Generali
CEI EN IEC 61439-2:2021 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione. Parte 2: Quadri di potenza
CEI EN 60204-1:2018 - Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali
L’equipaggiamento elettrico della macchina deve soddisfare le prescrizioni di sicurezza identificate dalla valutazione del rischio della macchina.
Sui quadri elettrici sono ammessi diversi livelli di intervento in base al livello di preparazione della persona incaricata o della sua funzione.
[panel]La norma tecnica CEI EN IEC 61439-1 fornisce varie definizioni delle figure che a vario titolo possono intervenire sul quadro:
PERSONA ESPERTA: persona in grado di valutare il lavoro assegnato e riconoscere i possibili pericoli sulla base della formazione professionale, dell'esperienza e della conoscenza delle relative apparecchiature
PERSONA AVVERTITA: Persona adeguatamente avvertita da persone esperte che le permettono di prevenire i rischi ed evitare i pericoli che possono insorgere con l’elettricità.
PERSONA COMUNE: Persona che non è né esperta né avvertita.
PERSONA AUTORIZZATA: Persona esperta o avvertita che è stata autorizzata ad eseguire un determinato lavoro.[/panel]
[panel]Si possono distinguere fondamentalmente tre diversi livelli di manutenzione:
1° LIVELLO (esercizio normale): consiste nell’eseguire le più semplici operazioni sugli interruttori e sui quadri elettrici, quali la sostituzione di accessori, contatti ausiliari, lampade di segnalazione, materiale di consumo.
2° LIVELLO (manutenzione preventiva): per garantire la massima affidabilità e sicurezza dei quadri e opportuno programmare azioni di manutenzione preventiva.
Questo permette di evitare di dover ricorrere alla manutenzione correttiva che rappresenta una condizione spesso gravosa per gli elevati costi che possono derivare dalle operazioni di riparazione e fermata dell’impianto.
3° LIVELLO (interventi di riparazione o di sostituzione): è la manutenzione di grado più elevato e va eseguita solo in casi eccezionali. In questi casi e sempre consigliabile affidare l‘intervento al costruttore.[/panel]
La MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI LAVORO, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro (Art. 71 c.4 D.Lgs. 81/2008).
Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchine ed attrezzature di lavoro (compreso quindi quadro ed equipaggiamento elettrico) devono essere annotate su APPOSITO REGISTRO (Art. 71 c.9 D.Lgs. 81/2008).
Formato: .docx
Pagine: 92
Elaborabile: SI
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
___________
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Realizzato |
Rev. 9.0 | 2024 | 1. Aggiornato modello in accordo CEI EN IEC 61439-1:2022 2. Aggiornato modello in accordo CEI EN IEC 61439-2:2021 3. Aggiornata Dichiarazione CE di Conformità 4. Aggiornato Capitolo 6 Manutenzione 5. Aggiornati Riferimenti normativi |
Certifico Srl |
Rev. 8.0 | 2020 | 1. Aggiornato modello grafico 2. Aggiornato modello in accordo EN IEC/IEEE 82079-1:2020 3. Aggiornata Dichiarazione CE di Conformità 4. Aggiornato Capitolo 0.8 Grado di protezione IP 5. Aggiornato Capitolo 6 Manutenzione 6. Aggiornati Riferimenti normativi |
Certifico Srl |
Rev. 7.0 | 2020 | 1. Aggiornato l’intero documento in riferimento a CEI 121-5 2. Nuova “Tabella Manutenzione programmata” 3. Inserito cartello e didascalia “Messa in sicurezza” 4. Inserita parte “Dispositivi di Protezione individuale” 5. Aggiunto capitolo “Ambiente Elettromagnetico” 6. Precisazione su “Costruttore originale/Costruttore del quadro" 7. Aggiornati campi “Identificazione quadro”. 8. Aggiornato template grafico 9. Aggiornamento Cap. Riferimenti normativi |
Certifico Srl |
Rev. 6.0 | 2019 | 1. Aggiornato l’intero documento in riferimento CEI EN 60204-1:2018 2. Nuovo Cap. 4.9 Dispositivi di Sezionamento 3. Aggiornato template grafico 4. Inserito Cap. 17 Documentazione della CEI EN 60204-1:2018 5. Inserito Questionario Costruttore/Utilizzatore All. B CEI EN 60204-1:2018 6. Inserito Cap. Riferimenti normativi 7. Altre note S |
Certifico Srl |
Rev. 5.0 | 2018 | 1. Aggiornata parte relativa alle prove 2. Aggiornati riferimenti normativi 2. Aggiornato template grafico |
Certifico Srl |
Rev. 4.0 | 2017 | 1. Aggiornati riferimenti normativi 2. Aggiornata parte relativa dispositivi di comando |
Certifico Srl |
Rev. 3.0 | 2017 | 1. Aggiornati riferimenti normativi 2. Aggiunto elenco norme di riferimento 3. Aggiornata parte Grado di Protezione IP EN 60529/A2 (70-1) |
Certifico Srl |
Rev. 2.0 | 2016 | 1. Aggiornati i riferimenti alle nuove Direttive EMC e BT 2. Aggiunta sezione segnalazioni quadri e pulsanti EN 61310-1 |
Certifico Srl |
Rev. 1.0 | 2014 | --- | Certifico Srl |
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE
Maggiori Info e acquisto Documento
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
CEI EN 60204-1:2018
Certifico Quadri Elettrici
Guida pratica Organizzare la Documentazione Quadri elettrici | CEI 121-5
CEI EN IEC 61439-1:2022
CEI EN IEC 61439-2:2021
Quadri elettrici: il 1° novembre è stata abrogata la EN 60439-1 e sostituita da EN 61439-1 e 61439-2
Guida realizzazione quadro elettrico secondo le Norme EN 61439-1 e 2
Manuale Quadro elettrico bordo macchina: EN 61439-1/2 e EN 60204-1*
EN 61439-3 Quadri di distribuzione utilizzati da persone ordinarie (DBO)
IEC 60204-1 Nuova Ed. 6 2016: Novità e cambiamenti
IEC 60204-1:2016 Allegato I: Documentazione equipaggiamenti elettrici macchine
IEC 60204-1:2016: le verifiche previste
IEC 60204-1:2016 Misure riduzione EMC (Annex H)
EN 60204-1 Ed. 2015 Documentazione Tecnica e Verifiche[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev. 9.0 2024.zip Certifico Srl - Rev. 9.0 2024 |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev. 8.0 2020.zip Certifico Srl - Rev. 8.0 2020 |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev. 7.0 2020.zip Certifico Srl - Rev. 7.0 2020 |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev. 6.0 2019.zip Certifico Srl - Rev. 6.0 2019 |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev. 5.0 2018.zip Certifico Srl - Rev. 5.0 2018 |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev. 4.0 2017.zip Certifico Srl - Rev. 4.0 2017 |
5446 kB | 144 | |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev. 3.0 2017.zip Certifico Srl - Rev. 3.0 2017 |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev.2.0 2016.zip Certifico Srl - Rev. 2.0 2016 |
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Manuale quadro elettrico bordo macchina Rev.1.0 2014.zip Certifico Srl - Rev. 1.0 2014 |
4900 kB | 351 |
Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva macchine 2006/42/CE (Testo Consolidato 2019 IT)
Machinery Directive 2006/42/EC (Consolidate text 2019 EN)
D.Lgs. 27 Gennaio 2019, n. 17 Attuazione IT (Decreto Attuazione IT)
Direttiva macchine 2006/42/CE e Norme armonizzate (Testo Consolidato 2022 IT - Elaborato Certifico Srl)
Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(GU L 157/24 del 9.6.2006)
Entrata in vigore: 29 Giugno 2006
[box-warning]Abrogazione
Articolo 51 Abrogazioni
...
2. La direttiva 2006/42/CE è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.[/box-warning]
[box-hint]Attuazione
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
(GU n.41 del 19-02-2010 - S.O. n. 36)
Entrata in vigore: 06/03/2010[/box-hint]
[box-hint]Modifiche:
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 14 18.7.2009)
"Aggiornamento dell’elenco indicativo dei componenti di sicurezza e alle misure in materia di limitazione dell’immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose"
Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (GU L 310 29 25.11.2009)
"Macchine pesticidi"
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 (GU L 60/1 del 2.3.2013)
"Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali"
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (GU L 96/251 del 29.3.2014)
"Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori"
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (L 198 241 25.7.2019)
Adattamento agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026
Rettifiche:
Rettifica, GU L 76 del 16.3.2007, pag. 35 (2006/42/CE)[/box-hint]
Abrogazioni e attuazione
I riferimenti alla direttiva abrogata presenti in atti comunitari s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 26 Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate. Articolo 27 Deroga Fino al 29 giugno 2011 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto che sono conformi alle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.
Articolo 28 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tutto il testo
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
(1) La direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine [4], costituiva la codificazione della direttiva 89/392/CEE [5]. In occasione di nuove modifiche della direttiva 98/37/CE per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.
(2) Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.
(3) Gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e dei consumatori e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall'uso delle macchine.
(4) A fini di certezza del diritto è necessario definire il campo d'applicazione della presente direttiva e i concetti relativi all'applicazione della medesima con la maggiore precisione possibile.
(5) Le disposizioni cogenti degli Stati membri in materia di ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose, frequentemente completate da specifiche tecniche cogenti de facto e/o da altre norme applicate volontariamente, non comportano necessariamente livelli di sicurezza e di tutela della salute diversi ma, a motivo delle loro difformità, costituiscono degli ostacoli agli scambi all'interno della Comunità. I sistemi nazionali di valutazione della conformità e di certificazione di queste macchine differiscono inoltre notevolmente. È pertanto opportuno non escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose.
(6) È opportuno escludere le armi, incluse le armi da fuoco, che sono soggette alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi [6]; l'esclusione delle armi da fuoco non dovrebbe applicarsi agli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto progettate esclusivamente a fini industriali o tecnici. È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano agli Stati membri di autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio di macchine costruite in conformità delle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva, comprese quelle che attuano la convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1o luglio 1969. Tali disposizioni transitorie consentiranno inoltre agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme che garantiscano un livello di sicurezza basato sullo stato dell'arte.
(7) La presente direttiva non si applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo. La presente disposizione lascia tuttavia impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine, in conformità del trattato, ai fini dell'attuazione della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [7].
(8) Nel caso dei trattori agricoli e forestali, le disposizioni della presente direttiva concernenti i rischi attualmente non coperti dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli [8], non dovrebbero più essere d'applicazione una volta che tali rischi saranno coperti da tale direttiva.
(9) La sorveglianza del mercato è un'attività essenziale, nella misura in cui garantisce l'applicazione corretta ed uniforme della direttiva. Di conseguenza è opportuno istituire un quadro giuridico entro il quale la sorveglianza del mercato possa svolgersi in modo armonioso.
(10) Gli Stati membri si assumono la responsabilità di assicurare sul loro territorio un'applicazione efficace della presente direttiva e, nella misura del possibile, un miglioramento del livello di sicurezza delle macchine in conformità delle disposizioni della stessa. Essi dovrebbero adoperarsi per garantire un'effettiva sorveglianza del mercato, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione, ai fini di un'applicazione corretta e uniforme della presente direttiva.
(11) Nel quadro di tale sorveglianza del mercato dovrebbe essere stabilita una netta distinzione tra la contestazione di una norma armonizzata che conferisce una presunzione di conformità ad una macchina e la clausola di salvaguardia relativa ad una macchina.
(12) La messa in servizio di una macchina ai sensi della presente direttiva concerne soltanto l'impiego della macchina stessa per l'uso previsto o ragionevolmente prevedibile; ciò non impedisce la definizione di condizioni di utilizzo estranee alla macchina purché tali condizioni non comportino modifiche della macchina in modo non conforme alle disposizioni della presente direttiva.
(13) È altresì necessario prevedere un adeguato meccanismo che consenta l'adozione di specifiche misure a livello comunitario che impongano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di alcuni tipi di macchine che presentano lo stesso rischio per la salute e la sicurezza delle persone a causa di lacune nella(e) pertinente(i) norma(e) armonizzata(e) o a causa delle loro caratteristiche tecniche, o per assoggettare tali macchine a condizioni speciali. Per garantire un'adeguata valutazione della necessità di tali misure esse dovrebbero essere adottate dalla Commissione, assistita da un comitato, alla luce delle consultazioni con gli Stati membri e le altre parti interessate. Poiché tali misure non sono direttamente applicabili agli operatori economici, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie alla loro attuazione.
(14) I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che la macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell'arte al momento della costruzione e dei requisiti tecnici ed economici.
(15) Qualora la macchina possa essere utilizzata dai consumatori, cioè da operatori non professionisti, il fabbricante ne dovrebbe tenere conto nella progettazione e nella costruzione. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora la macchina possa essere utilizzata per fornire servizi ai consumatori.
(16) Sebbene i requisiti della presente direttiva non si applichino alle quasi-macchine nel loro insieme, è comunque opportuno garantire la libera circolazione delle quasi-macchine mediante una procedura specifica.
(17) In occasione di fiere, esposizioni e simili, dovrebbe essere possibile esporre macchine non conformi ai requisiti della presente direttiva. È comunque opportuno informare in modo adeguato gli interessati di questa mancanza di conformità e dell'impossibilità di acquistare le macchine nelle condizioni di presentazione.
(18) La presente direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di testi non obbligatori.
(19) Considerata la natura dei rischi che presenta l'utilizzo delle macchine oggetto della presente direttiva, è opportuno fissare le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Le procedure dovrebbero essere elaborate alla luce dell'entità dei pericoli che le macchine possono costituire. Di conseguenza, per ogni categoria di macchine dovrebbe essere prevista una procedura adeguata, conforme alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica [9], tenendo conto, al contempo, della natura della verifica richiesta per tali macchine.
(20) È opportuno lasciare ai fabbricanti l'intera responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine alla presente direttiva. Tuttavia, per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, è auspicabile una procedura di certificazione più rigorosa.
(21) La marcatura "CE" dovrebbe essere pienamente riconosciuta come l'unica marcatura che garantisce la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Dovrebbe essere vietata qualsiasi marcatura che possa verosimilmente indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura "CE".
(22) Per conferire la stessa qualità alla marcatura "CE" e al marchio del fabbricante è importante che essi vadano apposti utilizzando la stessa tecnica. Per poter distinguere le marcature "CE" che potrebbero eventualmente figurare su taluni componenti e la marcatura "CE" della macchina, è importante che quest'ultima sia apposta accanto al nome di chi ne assume la responsabilità, ovvero il fabbricante o il suo mandatario.
(23) Il fabbricante o il suo mandatario dovrebbe inoltre garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per la macchina che intende immettere sul mercato. A tal fine egli dovrebbe stabilire quali siano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla sua macchina e per i quali dovrà adottare provvedimenti.
(24) È indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, prima di redigere la dichiarazione "CE" di conformità, costituisca un fascicolo tecnico della costruzione. Tuttavia non è indispensabile che tutta la documentazione sia materialmente disponibile in permanenza: basta che sia disponibile su richiesta. Essa può non comprendere i disegni dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
(25) I destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva dovrebbero conoscere le motivazioni di tale decisione ed i mezzi di ricorso loro offerti.
(26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(27) L'applicazione della presente direttiva ad un determinato numero di macchine destinate al sollevamento di persone rende necessaria una migliore delimitazione dei prodotti oggetto della presente direttiva in relazione alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti gli ascensori [10]. È stato quindi ritenuto necessario procedere ad una nuova definizione del campo d'applicazione di detta direttiva. La direttiva 95/16/CE dovrebbe pertanto essere modificata in conseguenza.
(28) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) Il Consiglio, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [11], dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [12],
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
Articolo 2
Definizioni
o) “modalità di emergenza nel mercato interno”: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Misure specifiche
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis, con cui modifica l’allegato V per aggiornare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza.
2. La Commissione, seguendo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2, può adottare tutte le misure appropriate connesse con l’applicazione pratica della presente direttiva, comprese le misure necessarie per garantire la cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione di cui all’articolo 19, paragrafo 1.
Articolo 9
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altre parti interessate, indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente.
Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
Articolo 10
Procedura di contestazione di una norma armonizzata
Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, la Commissione o lo Stato membro adiscono il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Applicazione di procedure di emergenza
2.Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies della presente direttiva si applicano esclusivamente alle macchine designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747.
3.Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli da 21 quater a 21 septies si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747.
L’articolo 21 quinquies, paragrafo 7, della presente direttiva tuttavia si applica durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione.
4.La Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le macchine immesse sul mercato o messe in servizio in conformità degli articoli 21 quinquies e 21 sexies. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
Articolo 21 quater
Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di macchine designate come beni rilevanti per la crisi
2.Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità delle macchine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 21 ter.
3.L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di macchine a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande.
4.Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle macchine di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati.
Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato
2.Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le specifiche macchine possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
Le macchine oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato o messe in servizio come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
3.Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 4.
4.In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sul territorio di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione.
5.I fabbricanti di macchine soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le macchine interessate sono conformi a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente.
6.Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le macchine possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue:
a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili stabiliti all’allegato I;
b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle macchine interessate;
c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747;
d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda le macchine interessate;
e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle macchine interessate immesse sul mercato o messe in servizio.
paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’articolo 6 non si applica.
8.Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali macchine, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e dalla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri.
9.L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite all’articolo 12 nel territorio dello Stato membro interessato.
Presunzione di conformità sulla base di norme e specifiche comuni
a) se non sono stati pubblicati riferimenti a norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e non si prevede la pubblicazione di tali riferimenti entro un termine ragionevole; o
b) se le gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno che hanno determinato l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747 limitano in misura significativa le possibilità dei fabbricanti di avvalersi delle norme armonizzate riguardanti i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva e i cui riferimenti siano stati già pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 definiscono la soluzione tecnica alternativa più idonea a garantire la presunzione di conformità a norma del paragrafo 5. A tal fine, i riferimenti alle norme europee o alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili possono essere pubblicati in tali atti di esecuzione o, in mancanza di norme europee o di pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, tali atti di esecuzione possono stabilire specifiche comuni.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3 e si applicano fino all’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, a meno che tali atti di esecuzione non siano modificati o abrogati in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In sede di preparazione di tale progetto di atto di esecuzione, la Commissione tiene conto dei pareri di pertinenti organismi o gruppi di esperti istituiti a norma della presente direttiva e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.
5. Fatto salvo l’articolo 7, le macchine che sono conformi alle norme o alle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a parti di esse, sono considerate conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, contemplati da tali norme, specifiche comuni o da parti di esse. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, i fabbricanti non possono più basarsi sulla presunzione di conformità prevista dalle norme o dalle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. In deroga all’articolo 21 ter, paragrafo 3, primo comma, a meno che vi siano motivi sufficienti per ritenere che le macchine contemplate dalle norme o dalle specifiche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, le macchine conformi a tali norme o specifiche comuni e che sono state immesse sul mercato o messe in servizio si intendono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I della presente direttiva dopo la scadenza o l’abrogazione di un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dopo la scadenza o disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
7. Qualora uno Stato membro ritenga che una norma o una specifica comune di cui al paragrafo 1 non soddisfi interamente i pertinenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti all’allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare o abrogare l’atto di esecuzione in cui figura la norma o stabilisce la specifica comune in questione.
Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che si compiano i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le macchine figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1.
Articolo 22
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 23
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 29 giugno 2008 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.
_________
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
ALLEGATO I
PRINCIPI GENERALI
4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente sono applicabili unicamente alle macchine di cui al punto 2.4.
2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE
2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.4.1. Definizione
Per «macchine per l’applicazione di pesticidi» s’intendono le macchine specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari.
2.4.2. Considerazioni generali
Il fabbricante di una macchina per l’applicazione di pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi, in conformità della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.
Le macchine per l’applicazione di pesticidi devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi.
Devono sempre essere evitate fuoriuscite.
2.4.3. Comando e controllo
Devono essere possibili, con facilità e accuratezza, il comando, il controllo e l’arresto immediato dell’applicazione di pesticidi dalle postazioni operative.
2.4.4. Riempimento e svuotamento
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso con la quantità necessaria di pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni.
2.4.5. Applicazione di pesticidi
2.4.5.1. Tasso di applicazione
Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione.
2.4.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la dispersione di pesticidi nell’ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea.
2.4.5.3. Prove
Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.4.5.1 e 2.4.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina.
2.4.5.4. Dispersione durante la disattivazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di applicazione dei pesticidi.
2.4.6. Manutenzione
2.4.6.1. Lavaggio
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminazione dell’ambiente.
2.4.6.2. Riparazione
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione dell’ambiente.
2.4.7. Ispezioni
Deve essere possibile collegare con facilità alle macchine gli strumenti di misura necessari per verificare il buon funzionamento delle stesse.
2.4.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri
Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano essere identificati chiaramente.
2.4.9. Indicazione del pesticida in uso
Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico supporto su cui l’operatore possa apporre il nome del pesticida in uso.
2.4.10. Istruzioni
Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti:
a) le precauzioni da prendere durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell’ambiente;
b) le condizioni dettagliate d’uso per i diversi ambienti operativi previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni richieste per assicurare la deposizione dei pesticidi nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea dei pesticidi;
c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la macchina;
d) la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la sostituzione delle parti soggette a usura che influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri;
e) le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera, della preparazione per l’inverno e degli altri controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento della macchina;
f) i tipi di pesticida che possono provocare anomalie nel funzionamento della macchina;
g) l’indicazione che l’operatore dovrebbe tenere aggiornato il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.4.9;
h) il collegamento e l’uso di attrezzature e di accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere;
i) l’indicazione che la macchina può essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
j) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento;
k) le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione.
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI
6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
[1] La presente tabella indica il rapporto tra le parti della direttiva 98/37/CE e le parti della presente direttiva che trattano lo stesso soggetto. Tuttavia il contenuto delle parti correlate non è necessariamente identico.
RAPEX Report 19 del 12/05/2017 N.2 A12/0613/17 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 19 del 12/05/2017 N.2 A12/0613/17 Germania
Approfondimento tecnico: Sapone liquido
Il prodotto, di marca “dm Balea”, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Il sapone contiene un elevato quantitativo di Enterobacter gergoviae (valore misurato 2 x 106 cfu/g) che può causare reazioni cutanee localizzate o infezioni oculari, soprattutto nei consumatori con un sistema immunitario debole.
REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009
CAPO II
SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE
Articolo 3
Sicurezza
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:
a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,
b) etichettatura,
c) istruzioni per l’uso e l’eliminazione,
d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall’articolo 4.
La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.
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RAPEX Report 19 del 12_05_2017 N. 2 A12_0613_17 Germania.pdf Sapone liquido |
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Notifica e valutazione della conformità nei Paesi extra UE

Notifica e valutazione della conformità nei Paesi extra UE
Sul mercato dell’Unione Europea non è ammesso immettere prodotti non sicuri e non conformi alle basi giuridiche UE del caso. Onde impedire che ciò avvenga la Commissione europea ha stabilito una procedura di valutazione della conformità che, in determinati casi, prevede una prova da parte di un ente indipendente. Ma come funziona tale procedura nei casi in cui a voler immettere dei prodotti sul mercato UE siano fabbricanti di Paesi extra UE? Le disposizioni europee in materia di sicurezza dei prodotti stabiliscono che di regola i fabbricanti debbano provvedere, sotto la propria responsabilità, ad attestare la conformità dei rispettivi prodotti nonché ad apporvi la marcatura CE.
Nel caso di alcuni prodotti, tuttavia, le procedure di valutazione della conformità prevedono una prova da parte di un ente notificato indipendente. Gli organismi di valutazione della conformità vengono nominati (notificati) dagli Stati membri dell’UE e resi noti in un elenco della Commissione UE.
Allo stato attuale, per la totalità dei gruppi di prodotti esistono nell’UE 1429 enti notificati (205 dei quali si trovano in Germania). Le regole in materia di nomina e di requisiti degli enti notificati sono illustrate nella decisione 768/2008/CE, capitolo R4. Detti enti devono essere dei terzi indipendenti, imparziali e in alcun modo legati al prodotto da valutarsi. Non devono p. es. essere coinvolti nella sua ideazione, fabbricazione o commercializzazione. Sono inoltre tenuti a dimostrare di essere tecnicamente competenti e indipendenti dal punto di vista economico. Questi e molti altri requisiti vengono verificati e regolarmente monitorati dalle autorità di notifica. Gli enti notificati sono autorizzati a proporre servizi di valutazione della conformità a qualsiasi operatore economico all’interno e all’esterno dell’UE. I fabbricanti, dal canto loro, hanno la facoltà di scegliere liberamente un organismo di valutazione della conformità.
Notifica e valutazione della conformità in Paesi non facenti parte dell'UE
L‘accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) riunisce in un mercato comune interno gli Stati membri dell’UE e gli Stati EFTA (Svizzera esclusa) e garantisce ai Paesi aderenti i medesimi diritti e doveri, anche in fatto di notifica e valutazione della conformità. Altri Paesi (Svizzera, USA, Canada, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Israele) hanno siglato con l'UE un accordo bilaterale. Con i cosiddetti Mutual Recognition Agreements (accordi di riconoscimento reciproco o “ARR”), ai Paesi terzi – anch’essi ovviamente soggetti alle disposizioni giuridiche UE in materia di messa in circolazione di prodotti – viene garantito un accesso semplificato al mercato interno UE.
Questa possibilità potrebbe essere p. es. data anche alla Gran Bretagna dopo la Brexit. Gli ARR disciplinano non da ultimo il riconoscimento delle certificazioni di organismi di valutazione della conformità del Paese esportatore. Con ciò viene meno la necessità di altre valutazioni tecniche o di procedure amministrative all'interno dell'UE. Gli ARR – ciascuno dei quali si riferisce a un determinato gruppo di prodotti – prevedono che l’autorità competente del Paese terzo individui e nomini degli organismi di valutazione della conformità idonei. Criteri e procedure di nomina sono stabiliti all’interno degli ARR e sono il più affini possibile ai criteri valevoli per gli enti notificati degli Stati membri.
Per i fabbricanti di Stati che non aderiscono al SEE e che non hanno siglato alcun ARR con l’UE, laddove sia richiesta una prova da parte di terzi risulta decisamente più complicato importare dei prodotti nel mercato interno europeo. Poiché in questi Stati non vi sono enti notificati, infatti, ai fini della prova i prodotti andrebbero portati all’estero, oppure dovrebbero essere sottoposti a prova in loco da un ente straniero, con tutto il dispendio di risorse che ciò comporta. In questi casi è però anche possibile procedere all’assegnazione di subappalti a società affiliate o subappaltatori (decisione 768/2008/CE, articolo R20).
Questa regola fa sì che degli enti notificati dall'UE possano assegnare degli incarichi a organismi di valutazione della conformità in qualsiasi altro Paese. L’ente notificato delegante deve assicurarsi che il subappaltatore soddisfi i requisiti UE in materia di enti notificati. Deve inoltre informare l’autorità di notifica circa questa procedura e si assume piena responsabilità dell’incarico. Il cliente deve acconsentire al subappalto. Il vantaggio di cui gode è evidente: non dovrà adoperarsi affinché i suoi prodotti vengano sottoposti a prova al di fuori del Paese.
Cathrin Nimmesgern
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Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione.
Entrata in vigore: 25 Maggio 2017
GU L117/258 del 05.05.2017
______
Articolo 113
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 26 maggio 2022.
3. In deroga al paragrafo 2:
a) l'articolo 27, paragrafo 3, e l'articolo 51, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 27 novembre 2023;
b) gli articoli da 31 a 46 e l'articolo 96 si applicano a decorrere dal 26 novembre 2017. Tuttavia, a decorrere da tale data fino al 26 maggio 2022, gli obblighi degli organismi notificati a norma degli articoli da 31 a 46 si applicano solo agli organismi che presentano una domanda di designazione a norma dell'articolo 34;
c) l'articolo 97 si applica a decorrere dal 26 maggio 2018;
d) l'articolo 100 si applica a decorrere dal 25 novembre 2020;
e) per i dispositivi della classe D l'articolo 24, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2023.Per i dispositivi delle classi B e C l'articolo 24, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2025. Per i dispositivi della classe A l'articolo 24, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 26 maggio 2027;
f) fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/745, qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del piano di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento, Eudamed non sia pienamente operativa il 26 maggio 2022, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento. Le disposizioni di cui alla frase precedente sono le seguenti:
- articolo 26,
- articolo 28,
- articolo 29,
- articolo 36, paragrafo 2, seconda frase,
- articolo 38, paragrafo 10,
- articolo 39, paragrafo 2,
- articolo 40, paragrafo 12, secondo comma,
- articolo 42, paragrafo 7, lettere d) ed e),
- articolo 49, paragrafo 2,
- articolo 50, paragrafo 1,
- articoli da 66 a 73,
- articolo 74, paragrafi da 1 a 13,
- articoli da 75 a 77,
- articolo 81, paragrafo 2,
- articoli 82 e 83,
- articolo 84, paragrafi 5 e 7, e articolo 84, paragrafo 8, terzo comma,
- articolo 85,
- articolo 88, paragrafi 4, 7 e 8,
- articolo 90, paragrafi 2 e 4,
- articolo 92, paragrafo 2, ultima frase,
- articolo 94, paragrafo 4,
- articolo 110, paragrafo 3, seconda frase.
Fino a quando Eudamed è pienamente operativa, le corrispondenti disposizioni della direttiva 98/79/CE continuano ad applicarsi per ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente punto per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra cui, in particolare, le informazioni relative a studi delle prestazioni, rapporti di vigilanza, registrazione di dispositivi e operatori economici, e notifiche di certificazione;
g) la procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14;
h) l'articolo 110, paragrafo 10, si applica a decorrere dal 26 maggio 2019.
...
[box-note]Modifiche:
M1 - Regolamento (UE) 2022/112 - Testo consolidato Gennaio 2022
M2 - Regolamento delegato (UE) 2023/503 - Testo consolidato Marzo 2023
M3 - Regolamento (UE) 2023/607 - Testo consolidato Maggio 2023
M4 - Regolamento (UE) 2024/1860 - Testo consolidato Luglio 2024
Rettifiche:
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 del 27.12.2019
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 03.05.2019
- Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 1.7.2021[/box-note]
Collegati
[box-note]Direttiva 98/79/CE
Direttiva click[/box-note]
Direttiva (UE) 2017/774
Direttiva (UE) 2017/774
Direttiva della Commissione del 3 maggio 2017 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo
Il fenolo (numero CAS 108-95-2) è utilizzato come monomero per le resine fenoliche impiegate nella fabbricazione di legno compensato per giocattoli. La degradazione degli antiossidanti fenolici nei polimeri può essere un'ulteriore fonte di fenolo nei giocattoli . Il fenolo è stato individuato nelle emissioni delle console di
gioco, in una delle sei tende o tunnel da gioco per bambini analizzati e nella pellicola per imballaggio; è stato ricercato nei giocattoli da bagno e in altri giocattoli gonfiabili e la sua presenza è stata osservata nel cloruro di polivinile (PVC) . Il fenolo potrebbe inoltre essere utilizzato come conservante nei giocattoli liquidi a base acquosa come i prodotti per bolle di sapone o gli inchiostri liquidi a base acquosa (ad esempio penne a feltro).
Il fenolo è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come mutageno di categoria 2. In base all'allegato II, parte III, punto 5, della direttiva 2009/48/CE le sostanze mutagene di categoria 2 quali il fenolo possono essere presenti nei giocattoli in una concentrazione pari o inferiore alla pertinente concentrazione stabilita per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, vale a dire all'1 %, pari a 10 000 mg/kg (tenore limite). La direttiva 2009/48/CE attualmente non prevede un limite di migrazione per il fenolo.
Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.
Entrata in vigore: 24-05-2017
...
Articolo 1
Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:
Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
Fenolo | 108-95-2 | 5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005. 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 novembre 2018.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
G.U.U.E del 04-05-2017 L115/49
Normativa correlata:
Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 CLP
Articoli correlati:
DIRETTIVA GIOCATTOLI 2009/48/CE: RACCOMANDAZIONI E PROTOCOLLI
GUIDA DIRETTIVA GIOCATTOLI 2009/48/CE
Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, in versione doc
Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, in versione doc
ID 983 | Rev. 4.0 del 14.09.2022 / Check list .docx allegata
Check list Sicurezza macchine, rischi meccanici, sulle 4 principali norme di tipo B armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE - in versione .docx.
I punti della check list sintetizzano i requisiti delle norme tecniche armonizzate:
- UNI EN ISO 13857:2020
- UNI EN ISO 13854:2020
- UNI EN ISO 14120:2015
- UNI EN ISO 14119:2013
I punti della check list non possono essere esaustivi sulle problematiche trattate, ma sono base di partenza da integrare con ulteriori soluzioni tecniche tratte dalle norme tecniche armonizzate/altro secondo la Valutazione dei Rischi macchina/attrezzatura.
Lingua: IT
[panel]UNI EN ISO 13857:2020 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza sia in ambienti industriali e non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario.
Data entrata in vigore: 05 Marzo 2020
UNI EN ISO 13854:2020 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
La norma consente all'utilizzatore di evitare i pericoli derivanti dalle zone di schiacciamento. Essa specifica gli spazi minimi relativi a parti del corpo ed è applicabile quando una sicurezza adeguata può essere ottenuta mediante questo metodo. La norma si applica solo ai rischi derivanti dai pericoli di schiacciamento, e non per altri possibili pericoli, per esempio urto, cesoiamento, trascinamento.
Data entrata in vigore: 16 Gennaio 2020
UNI EN ISO 14120:2015 Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
La norma specifica i requisiti generali per la progettazione, costruzione e selezione di ripari forniti per proteggere le persone dai pericoli meccanici.
Data entrata in vigore: 17 Dicembre 2015
UNI EN ISO 14119:2013 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 14119 (edizione ottobre 2013). La norma specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari. Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco.
Data entrata in vigore: 21 Novembre 2013[/panel]
[...]
UNI EN ISO 13857:2020
[...]
UNI EN ISO 13854:2020
[...]
UNI EN ISO 14119:2013
[...] Segue in allegato
Fonti
UNI EN ISO 13857:2020
UNI EN ISO 13854:2020
UNI EN ISO 14120:2015
UNI EN ISO 14119:2013
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 2022 | Aggiunta UNI EN ISO 13857:2020 Aggiornata UNI EN ISO 13854:2020 Aggiornata UNI EN ISO 14120:2015 Aggiornata UNI EN ISO 14119:2013 Modifiche editoriali |
Certifico Srl |
3.0 | 2017 | Aggiunta UNI EN ISO 14120:2015 - Ripari | Certifico Srl |
2.0 | 2015 | Aggiunta UNI EN ISO 14119:2013 - Interblocchi | Certifico Srl |
1.0 | 2014 | -- | Certifico Srl |
Il file CEM importabile in CEM4 (link www.certifico.com)
Il file CEM importabile in CEM4 (link www.cem4.eu)
Collegati
[box-note]UNI EN ISO 13857:2020 Zone pericolose - Distanze sicurezza
UNI EN ISO 13854:2020 (ISO 13854:2017) Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo: Note / Applicazione
EN ISO 14120 Ripari
EN ISO 14119:2013 Dispositivi di interblocco associati ai ripari
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine Marzo 2021: Note
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Stima del Rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.3 Metodo grafico - Esempio e scheda
Stima del rischio ISO/TR 14121-2 p. 6.4 Punteggio numerico - Esempio e scheda[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Check list Sicurezza Macchine Rischi Meccanici - Parte 2 Rev. 4.0 2022.docx Certifico Srl - Rev. 4.0 2022 |
2058 kB | 707 | |
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Check list Sicurezza Macchine Rischi Meccanici - Parte 2 Rev. 3.0 2017.docx Certifico Srl. - Rev. 3.0 2017 |
33527 kB | 989 | |
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Check list Sicurezza Macchine Rischi Meccanici - Parte 2 Rev. 1.0 2014.docx Certifico Srl. - Rev. 1.0 2017 |
1657 kB | 679 |
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
Manuale Istruzioni Direttiva macchine: Redazione e Validazione
ID 618 | 01.09.2019 | Rev. 4.0 Settembre 2019
Con la revisione 4.0 di Settembre 2019 vengono aggiunti i punti salienti della nuova norma ISO 20607:2019 Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles (parte 6a).
La norma tecnica ISO 20607:2019 specifica i requisiti di un manuale di istruzioni per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine.
La norma è una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010.
La norma fornisce ulteriori specifiche per la redazione delle istruzioni per l’uso rispetto quanto già riportato al capitolo 6.4.5 della norma tecnica EN ISO 12100:2010.
Rev. 3.0 Maggio 2019
Con la revisione 3.0 di Maggio 2019 vengono aggiunti al documento allegato i metodi empirici per la preparazione delle istruzioni per l’uso tratti dalla norma tecnica CEI EN 82079-1.
La IEC 82079-1 fornisce i principi generali e le prescrizioni dettagliate per la creazione e la formulazione di tutti i tipi di istruzioni per l'uso, che saranno necessarie o utili agli utilizzatori di prodotti di qualsiasi genere, dal barattolo di vernice sino a prodotti di grandi dimensioni o molto complessi, come i grandi macchinari industriali, gli impianti chiavi in mano o gli edifici.
La redazione del Manuale di Istruzioni di una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni:
[alert]- del RESS punto 1.7.4 dell’Allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE
- delle norme tecniche applicabili, tra le quali, a carattere non esaustivo, la UNI EN ISO 12100 e la CEI EN 82079-1.[/alert]
Eventuali indicazioni specifiche dovranno essere inserite secondo i RESS specifici punti 2,3,4 le norma tecniche di riferimento di Prodotto (tipo C), Gruppo di Prodotti (tipo B).
La corretta redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello progettuale della stessa è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che ne faranno uso.
Con la redazione del Manuale, la validazione dello stesso sui requisiti richiesti consentirà di predisporre un “Documento” conforme alla Direttiva macchine e adeguato agli operatori.
Con il lavoro presente, oltre ai requisiti richiesti per la redazione del manuale di Istruzioni, sono proposte delle schede per la sua validazione che ne daranno evidenza documentale del “corretto processo” di elaborazione in termini di struttura e contenuti.
Excursus
...
1. Direttiva macchine: il punto 1.7.4 Istruzioni
1.1 Istruzioni per l’uso
1.7.4 Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
[panel]Il punto tratta di uno degli obblighi da soddisfare dal fabbricante prima che la macchina sia immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Il primo paragrafo del punto 1.7.4 prevede che ogni macchina sia accompagnata dalle istruzioni per l’uso.
Pertanto, le istruzioni devono essere redatte prima che la macchina venga immessa sul mercato e/o messa in servizio e devono accompagnare la macchina fino al momento in cui giunge all’utilizzatore. Gli importatori o i distributori della macchina devono pertanto accertarsi che le istruzioni siano trasmesse all’utilizzatore.
Oltre ai requisiti generali relativi alle istruzioni di cui al punto 1.7.4, i requisiti supplementari concernenti le istruzioni sono indicati di seguito:
- ai punti 2.1.2, 2.2.1.1 e 2.2.2.2 - macchine alimentari, macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, macchine tenute e/o condotte a mano, macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto;
- ai punti 3.6.3.1 e 3.6.3.2 - macchine mobili e macchine per usi molteplici;
- ai punti 4.4.1 e 4.4.2- accessori e macchine di sollevamento.[/panel]
...
1.7.6 Descrizione posti di lavoro
1.7.4.2.f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
[panel]Il punto 1.7.4.2, lettera f) concerne il posto di lavoro previsto per gli operatori. Gli aspetti da considerare comprendono, ad esempio:
- la posizione dei posti di lavoro;
- la regolazione dei sedili, dei poggiapiedi o di altre parti della macchina per garantire una buona postura e ridurre le vibrazioni trasmesse all’operatore;
- la disposizione e l’individuazione dei dispositivi di comando e delle loro funzioni;
- i diversi modi di funzionamento o di comando e le misure di protezione e le precauzioni relative a ciascun modo;
- l’uso dei ripari e dei dispositivi di protezione installati sulla macchina;
- l’uso dell’attrezzatura installata per captare o aspirare le sostanze pericolose o per mantenere la macchina in buone condizioni di funzionamento.[/panel]
1.7.7 Descrizione uso previsto
1.7.4.2.g) una descrizione dell’uso previsto della macchina;
La descrizione dell’uso previsto della macchina, di cui al punto 1.7.4.2, lettera g) deve comprendere un’indicazione precisa degli scopi cui è destinata la macchina. La descrizione dell’uso previsto della macchina deve specificare i limiti sulle condizioni d’uso considerate nella valutazione dei rischi del fabbricante e nella progettazione e costruzione della macchina.
[panel]La descrizione dell’uso previsto della macchina deve comprendere tutti i diversi modi di funzionamento e fasi d’uso della macchina e specificare i valori di sicurezza per i parametri da cui dipende la sicurezza d’utilizzo della macchina. Tali parametri possono comprendere, ad esempio:
- il carico massimo per le macchine di sollevamento;
- la pendenza massima su cui una macchina mobile può essere utilizzata senza perdere la stabilità;
- la massima velocità del vento ammessa per l’utilizzo della macchina all’esterno;
- le dimensioni massime dei pezzi;
- la velocità massima degli utensili rotanti nel caso in cui uno dei pericoli sia rappresentato dalla rottura dovuta a velocità eccessiva;
- il tipo di materiali che possono essere lavorati in sicurezza dalla macchina.[/panel]
1.7.8 Descrizione uso scorretto ragionevolmente prevedibile
1.7.4.2.h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi;
[panel]Il punto 1.7.4.2 lettera h) prevede che le istruzioni del fabbricante forniscano delle avvertenze concernenti l’uso scorretto prevedibile della macchina.
Onde evitare l’uso scorretto, è utile indicare all’utilizzatore le comuni ragioni di tale uso scorretto e spiegare le possibili conseguenze. Le avvertenze concernenti l’uso scorretto prevedibile della macchina devono tener conto del riscontro dato dagli utilizzatori e delle informazioni sugli infortuni o fatti accidentali che hanno riguardato macchine analoghe.[/panel]
...
2. EN ISO 12100: Il Manuale di Istruzioni conforme alla norma
2.1.1 Informazioni per l'uso
2.1.1.1 Requisiti generali
La redazione delle informazioni per l’uso è una parte integrante della progettazione di una macchina (vedere figura 1).
Le informazioni per l’uso consistono in mezzi di comunicazione, come testi, parole, cartelli, segnali, simboli o diagrammi, utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all’utilizzatore.
Le informazioni per l'uso sono previste per utilizzatori professionisti e/o non professionisti.
Nota Vedere anche IEC 62079 per la strutturazione e la presentazione delle informazioni per l'uso.
Devono essere fornite informazioni all’utilizzatore sull’uso previsto della macchina prendendo in considerazione, in particolare, tutte le sue modalità di funzionamento.
Le informazioni devono contenere tutte le indicazioni necessarie a garantire l’utilizzo sicuro e corretto della macchina.
In questa ottica, devono informare e avvertire l'utilizzatore sul rischio residuo.
Le informazioni devono indicare, come appropriato:
- la necessità di formazione;
- la necessità di dispositivi di protezione individuale; e
- la possibile necessità di ripari o dispositivi di protezione supplementari
(vedere figura 1)
Non devono escludere gli usi della macchina che possono essere ragionevolmente dedotti dalla sua designazione e descrizione e devono inoltre avvertire del rischio risultante dall'uso della macchina in modi diversi da quelli descritti nelle informazioni, in particolare considerando il suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Le informazioni per l’uso devono trattare, separatamente o in combinazione, trasporto, assemblaggio e installazione, messa in funzione, uso della macchina (messa a punto, addestramento/programmazione o cambio di processo, funzionamento, pulizia, ricerca delle avarie e manutenzione) e, se necessario, messa fuori servizio, smantellamento e smaltimento.
Figura 1 | Rappresentazione schematica del processo di riduzione del rischio compreso il metodo iterativo dei tre stadi
...
Riduzione riduzioni del rischio a 3 fasi
Nel processo di riduzioni del rischio, sono previste 3 fasi conseguenti con priorità vincolata:
Fase 1: Riduzione del rischio mediante misure di protezione integrate nella progettazione
Fase 2: Riduzione del rischio mediante protezione (Implementazione di misure di protezioni complementari)
Fase 3: Riduzione del rischio mediante Informazioni per l'uso.
...
4. EN 82079-1: Preparazione di istruzioni per l'uso - Struttura, contenuto e presentazione Parte 1: Principi generali e prescrizioni dettagliate
4.1 Termini e definizioni
4.1.1 etichetta di sicurezza del prodotto
etichetta posta su un prodotto, che informa l'osservatore relativamente ad uno o più pericoli potenziali e che descrive le precauzioni di sicurezza e/o le azioni richieste o per evitare tale(i) pericolo (i)
4.1.2 uso improprio ragionevolmente prevedibile
utilizzo di un prodotto in un modo non descritto come utilizzo previsto nelle istruzioni per ! 'usa, ma che può derivare da comportamenti umani facilmente prevedibili
4.1.3 riparazione
parte della manutenzione correttiva, durante la quale si eseguono azioni su un prodotto, compresa la sostituzione di componenti usurati e la riparazione di parti o funzioni difettose o danneggiate
4.14 rischio
combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua gravità
4.15 note relative alla sicurezza
informazioni riferite alla sicurezza, raccolte o raggruppate in un documento o in una sezione di un documento, in sistema organizzato in modo significativo , utilizzato per spiegare le misure di sicurezza , aumentare il livello di consapevolezza della stessa e fornire una base per l'addestramento di sicurezza degli utilizzatori
4.2 Principi
4.2.1 Garanzia del prodotto
La garanzia del prodotto deve includere tutti i termini e le condizioni importanti (per esempio la data di scadenza, le condizioni di assistenza, le modifiche ammesse , la disponibilità delle parti di ricambio) e deve essere fornita insieme alle istruzioni per l'uso.
Può essere opportune inserire la garanzia del prodotto in un documento separato, specialmente nei casi in cui i termini siano differenti per i diversi canali di vendita o Paesi.
4.2.2 Informazioni fornite successivamente alla vendita dei prodotti
Dopo che il prodotto è stato consegnato all'utilizzatore, può essere utile fornire, tramite scambio di messaggi via Internet o con altri mezzi di comunicazione, agli utilizzatori e alle categorie di destinazione, copie di riferimento delle istruzioni per l'uso (comprese eventuali aggiunte o revisioni successive) e altre informazioni utili all’utilizzatore. Quando, successivamente alla vendita dei prodotti siano fatte revisioni delle istruzioni per l'uso che siano critiche dal punta di vista della sicurezza - oltre al l'aggiornamento della versione attraverso il sito WEB - gli utilizzatori dovrebbero essere informati singolarmente o con mezzi di comunicazione di massa, questa allo scopo di rispettare le responsabilità del fornitore nel rispetto della legislazione locale sui richiami di sicurezza o per l'affidabilità del prodotto.
4.2.3 Contenimento al minimo dei rischi
Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del funzionamento in sicurezza e della manutenzione di un prodotto. Esse devono fornire informazioni utili ad evitare un rischio inaccettabile per l'utilizzatore o per altri, il danneggiamento del prodotto stesso o di altri prodotti, il malfunzionamento o un funzionamento inefficiente. Le istruzioni per l'uso devono fornire agli utilizzatori le informazioni necessarie per permettere loro di identificare ed evitare un uso improprio ragionevolmente prevedibile. Questa richiede che il fornitore del prodotto assicuri che si sia tenuto conto di quanto segue:
- la valutazione del rischio durante l'utilizzo, vale a dire l'analisi del processo, a partire dall’analisi dei rischi sino alla loro valutazione, deve essere effettuata al fornitore in conformità con la ISO 12100 e/o la IEC 60204-1, quando questa sia applicabile;
- il risultato della valutazione dei rischi, vale a dire il rischio residua, deve essere tenuto in considerazione all'interno del le istruzioni per l'uso, come nelle informazioni relative alla sicurezza conformi alla ISO/IEC Guide 51 ed a qualsiasi corrispondente Norma sulle informazioni relative alla sicurezza;
- devono essere considerati sia il caso di uso improprio ragionevolmente prevedibile che i rischi conseguenti all'uso del prodotto.
4.3 Considerazioni relative alla natura delle istruzioni per l'uso
4.3.1 Generalità
In funzione della natura delle istruzioni per l'uso, si deve tenere conto di quanta segue:
- lo stile di scrittura, per esempio evitando l'uso di un linguaggio discriminatorio o offensivo;
- le prescrizioni legali e le norme di riferimento;
- la tecnologia specializzata disponibile per la preparazione delle istruzioni per l'uso;
- le norme internazionali di riferimento che individuano le esigenze per le persone anziane, per quelle diversamente abili e gli aspetti di accessibilità. Si veda la ISO/IEC Guide 71.
4.3.2 Ubicazione
Le istruzioni per l'uso devono essere riportate, a seconda di come appropriato:
- all'interno dell'imballaggio insieme al prodotto;
- su o all'interno del prodotto stesso;
- sull'imballaggio, ma non solo su quello;
- sul sito Web dei fornitoti, ma non solo su di esso.
Tuttavia, quando non sia appropriate o pratico che le istruzioni per l'uso siano localizzate come sopra indicato, essere dovrebbero essere fornite come documentazione collaterale.
Nel caso in cui le istruzioni per l'uso siano complesse, e utile che certi messaggi importanti siano anche indicati o riportati sul prodotto, per esempio per mezzo di brevi riferimenti o schede promemoria, adesivi, illustrazioni o etichette.
4.3.3 Disponibilità
Le istruzioni per l'uso devono riportare la dicitura: "CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI " o con un testo equivalente, a meno che sia evidente che non vi siano circostanze in futuro in cui esse siano richieste durante la normale vita operativa del prodotto.
Il fornitore del prodotto deve conservare copie sostitutive di tutte le istruzioni per l'uso disponibili, per tutta la vita prevista del prodotto. Le istruzioni per l'uso del prodotto dovrebbero inoltre, essere disponibili e facilmente rintracciabili sui siti Web da ogni consumatore.
Dato che l'imballaggio e spesso di tipo non durevole e può essere distrutto durante il disimballaggio, le istruzioni per l'uso che devono essere conservate per consultazioni future non dovrebbero essere apposte solo sull'imballaggio. Quando questo non può essere evitato (per esempio per ragioni pratiche), deve essere espressamente indicato di conservarle per consultazioni future. Se solo una parte dell'imballaggio riporta le istruzioni per l'uso, questa parte dovrebbe essere facilmente staccabile dal resto dell'imballaggio e deve avere forma e dimensioni adeguate ad essere conservata.
...
5. Metodi empirici per la preparazione delle istruzioni per l’uso
[panel]Nella preparazione delle istruzioni per l’uso si può utilizzare una grande varietà di metodi empirici, tra cui:
- la raccolta delle opinioni (interviste scritte, colloqui, gruppi di discussione);
- le prove di usabilità;
- l’autovalutazione e le liste di controllo;
- la competenza sull’argomento, la revisione da parte di esperti e la certificazione;
- le valutazioni o schemi di merito indipendenti;
- la gestione dei reclami, la linea diretta e le informazioni fornite dall’assistenza.[/panel]
5.1 Raccolta delle opinioni
...
6. ISO 20607 Principi di redazione del Manuale di Istruzioni
La norma tecnica ISO 20607:2019 specifica i requisiti di un manuale di istruzioni per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine.
La norma è una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010.
La norma fornisce ulteriori specifiche per la redazione delle istruzioni per l’uso rispetto quanto già riportato al capitolo 6.4.5 della norma tecnica EN ISO 12100:2010.
I riferimenti ai capitoli riportati, se non espressamente indicato, sono quella della norma ISO 20607 e non del presente documento.
6.1 Termini e definizioni
Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni indicati nella ISO 12100 e le seguenti.
ISO e IEC gestiscono database terminologici da utilizzare nel processo di creazione delle norme tecniche ai seguenti indirizzi:
- Piattaforma di navigazione online ISO: disponibile su https://www.iso.org/obp
- IEC Electropedia: disponibile all'indirizzo http://www.electropedia.org/
MANUALE DI ISTRUZIONI – parte delle istruzioni per l’uso fornite da un Fabbricante di macchine all’utilizzatore che contiene istruzioni ed avvertimenti per l’uso della macchina durante tutte le fasi del suo ciclo di vita.
Nota 1: il manuale di istruzioni è una parte delle informazioni per l’uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla ISO 12100:2010, 6.4
INTEGRATORE – colui che progetta, fornisce, produce o assembla un sistema di produzione integrato ed è incaricato di stabilire la strategia per la sicurezza, comprese le misure di protezione, le interfacce di controllo e le interconnessioni nel sistema di comando.
Nota 1: l’integratore può essere un Fabbricante, un assemblatore, una società di ingegneria o l’utilizzatore.
MISURA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO – azioni o misure per l’eliminazione del pericolo o la riduzione del rischio
Nota 1: la frase “misura per la riduzione del rischio” usata in questo documento corrisponde alla frase “misure di protezione” usata nella ISO 12100.
Esempio: misure di protezione integrate nella progettazione, dispositivi di protezione, dispositivi di protezione personale, informazioni per l’uso e l’installazione, organizzazione del lavoro, addestramento, uso di attrezzature, supervisione. UTENTE VULNERABILE – utente a maggior rischio di danno da prodotti o sistemi, a causa dell’età, del livello di alfabetizzazione, delle condizioni o limitazioni fisiche o mentali, o impossibilitato ad accedere alle informazioni sulla sicurezza del prodotto.
Principi ed informazioni generali
Lo scopo del manuale di istruzioni è di fornire all'utente informazioni sulla macchina in modo che possa essere utilizzata in modo efficace e sicuro durante il suo ciclo di vita, considerando anche l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Quando viene preparato il manuale di istruzioni dovrebbe essere seguito il sistema di comunicazione "read - think - use", al fine di ottenere il massimo effetto sul lettore.
NOTA Per i principi generali di progettazione dei manuali di istruzioni, vedere anche IEC/IEEE 82079-1: 2019, 6.3.
Il manuale di istruzioni dovrà, a seconda dei casi, indicare in sequenza le operazioni da eseguire. Il manuale di istruzioni fornisce al/ai gruppo/i di riferimento informazioni su:
[panel]- uso previsto;
- la macchina stessa e, a seconda dei casi, le sue parti e componenti;
- fasi rilevanti del ciclo di vita della macchina secondo ISO 12100;
- i pericoli che sono stati identificati e le misure di riduzione del rischio che sono state applicate in congiunzione con le attività che l'utente deve eseguire (interazione uomo-macchina); e
- rischi residui, in quanto possono richiedere una riduzione del rischio da parte dell'utente della macchina.[/panel]
...
6.47 Raccomandazioni per la scrittura delle istruzioni (Allegato C)
Questo allegato fornisce raccomandazioni ed esempi per:
- istruzioni (vedi Tabella 6.47-1);
- frasi (vedi Tabella 6.47-2);
- parole (vedi Tabella 6.47-3);
- verbi (vedi Tabella 6.47-4); e
- scrittura (vedi Tabella 6.47-5).
Tabella 6.47-3 – Parole
Tabella 6.47-5 – Scrittura
...
Il Focus raccoglie:
1. Focus Tecnico [pdf]
2. File .CEM importabile in CEM4 Requisiti Manuale Istruzioni [cem]
3. Modello Check list Validazione Manuale Istruzioni [pdf]
Matrice revisioni
Rev. | Anno | Oggetto | Autore |
Rev. 4.0 | 2019 | 6a parte estratto ISO 20607:2019 | Certifico Srl |
Rev. 3.0 | 2019 | 5a parte con metodi empirici EN 82079-1 | Certifico Srl |
Rev. 2.0 | 2017 | 4a parte con contenuti della EN 82079-1 |
Certifico Srl |
Rev. 1.0 | 2013 | --- | Certifico Srl |
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE
Certifico Srl IT | Rev. 4.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Fonti:
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE | Allegato I RESS p. 1.7.4 Commissione UE
UNI EN ISO 12100 Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio Edizione ITA 06.2012
CEI EN 82079-1 Preparazione di istruzioni per l'uso - Struttura, contenuto e presentazione Parte 1: Principi generali e prescrizioni dettagliate Edizione ITA 04.2013
ISO 20607:2019 Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
Matrice del rischio conforme EN ISO 12100
EN ISO 12100:2010: Pericolo | Situazione pericolosa | Evento pericoloso
Focus EN ISO 12100: Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni
EN ISO 12100: La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista
EN ISO 12100: Tutte le definizioni
EN ISO 12100:2010 Appendice Informativa B
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Check list di Validazione Manuale Istruzioni Rev. 1.0 2019.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2019 |
23 kB | 510 | |
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Direttiva macchine - Manuale di Istruzioni Rev. 4.0 2019.zip Certifico Srl - Rev. 4.0 2019 |
4534 kB | 583 | |
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Check list di Validazione Manuale Istruzioni Rev. 0.0 2019.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
23 kB | 205 | |
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Direttiva macchine - Manuale di Istruzioni Rev. 3.0 2019.zip Certifico Srl - Rev. 3.0 2019 |
3829 kB | 227 | |
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EN ISO 12100 diagramma processo riduzione del rioshio.pdf EN ISO 12100 |
302 kB | 2209 | |
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Direttiva macchine - Manuale di Istruzioni Rev. 2.0 2017.zip Certifico Srl - Rev. 2.0 2017 |
3917 kB | 382 | |
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Direttiva macchine - Manuale di Istruzioni Rev. 1.0 2013.zip Certifico Srl - Rev. 1.0 2013 |
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EN 1127-1:2011 Prevenzione e Protezione contro l’esplosione ATEX - Testo Requisiti

Atmosfere Esplosive: la norma di riferimento EN 1127-1
EN 1127-1:2011
Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
[box-warning]UNI EN 1127-1:2019
Il 14 novembre 2019 è entrata in vigore la UNI EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia che sostituisce la UNI EN 1127-1:2011 - Vedi Preview[/box-warning]
Testo requisiti punti 4,5,6
La norma EN 1127-1 elenca tutte le 13 sorgenti di accensione riconosciute:
1) Superfici calde
2) Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde)
3) Scintille di origine meccanica
4) Materiale elettrico
5) Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica
6) Elettricità statica
7) Fulmine
8) Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 10^4 a 3x10^12 Hz
9) Onde elettromagnetiche da 3x10^11 a 3x10^15 Hz
10) Radiazioni ionizzanti
11) Ultrasuoni
12) Compressione adiabatica e onde d'urto
13) Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri
...
4. Valutazione del rischio
4.1 Generale
La valutazione del rischio deve essere effettuata per ogni singola situazione secondo la norma EN ISO 12100 e/o EN 15198 (vedi Documento), a meno che possa essere identificata con altre norme più appropriate:
a) Identificazione dei rischi di esplosione e la determinazione della probabilità di occorrenza di un'atmosfera esplosiva pericolosa (vedi 4.2);
b) Identificazione dei pericoli di accensione e la determinazione della probabilità del verificarsi di potenziali fonti di ignizione (vedi 4.3);
c) Stima dei possibili effetti di un'esplosione in caso di accensione (vedi 4.4);
d) Valutazione del rischio e verifica del livello di protezione raggiunto;
e) Esame di misure per ridurre i rischi (vedi punto 6).
...
La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI:
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-1127-1-2011.html
Sito EVS Ente normazione Estonia con consultazione immediata:
http://www.evs.ee/products/evs-en-1127-1-2011
Elaborato Certifico S.r.l. 2015 - Controllare su norma in vigore
http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem
Download File CEM importabile Certifico Macchine 4
Download File CEM importabile Certifico Macchine 4 nuovo sito cem4.eu
Documento Valutazione rischi EN 15198
Collegati
[box-note]UNI EN 1127-1:2019 | Atmosfere esplosive[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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EN 1127-1_2011 ATEX Testo requisiti p. 4.5.6.pdf Testo Requisiti p.4.5.6 |
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Proposta modifica RoHS 2
Prolunghe forche carrelli elevatori: casi e comportamenti
Prolunghe applicate alle forche di carrelli elevatori: casi e comportamenti
ID 3529 | 24.04.2017 / Documento completo allegato
Le prolunghe per forche di carrelli elevatori sono "accessori di sollevamento" ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE e devono essere marcata CE.
Il 24 Dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n.30/2012 (allegata) relativa ai carrelli elevatori, con la quale è stato chiarito come comportarsi in presenza di prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori per la movimentazione ed il trasporto di materiale.
Le prolunghe (chiamate comunemente “braccio gru”), realizzate dai Fabbricanti di carrelli elevatori, altri Fabbricanti e dagli utilizzatori, vengono applicate difatti modificando la funzionalità della macchina per adoperarla in modo diverso da quanto previsto originariamente.
Al fine di ottenere un’analisi valida a livello Europeo è stato interpellato il gruppo di lavoro macchine che, nella riunione del 15 febbraio 2012, ha concluso:
“Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell’utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un’attrezzatura intercambiabile a norma dell’articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine.
Marcatura CE
La Marcatura CE della prolunga deve essere effettuata nel rispetto dei RESS p. 1,4 pertinenti dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE, con coefficiente di prova statica >1,5.
Non esiste una norma armonizzata per questo tipo di attrezzatura ma possono essere utilizzate, come riferimento, le norme ISO seguenti:
ISO 13284:2003 Fork-lift trucks - Fork-arm extensions and telescopic fork arms - Technical characteristics and strength requirements (Standard confermato nel 2014)
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=34067
ISO 2330:2002 Fork-lift trucks - Fork arms - Technical characteristics and testing (Standard confermato nel 2012)
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=36156
L'attrezzatura dovrà essere progettata e verificata per quanto riguarda la resistenza meccanica e all'usura (materiali, verifica delle saldature e delle connessioni).
Dovrà essere verificata la resistenza delle forche originali, dovrà essere analizzato nuovamente il rischio di ribaltamento del carrello nel rispetto del diagramma di carico originale. E’ da ricordare che la prolunga deve essere "adattativa" ad un elenco di tipi di carrello o su commessa specifica, tale che non sia modificato il diagramma di carico originale del carrello.
Ulteriore riferimento può essere dato dalla norma armonizzata EN 13155 Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico.
1. PREMESSA
2. CASI POSSIBILI
3. NOTA IMPORTANTE
4. MARCATURA CE e NORME
Elaborato Certifico Srl Rev. 00 2017
segue allegato Focus
_____________
Circolare Min. Lavoro n. 30 del 24.12.2012
Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette" bracci gru".
A seguito delle varie segnalazioni pervenute dalle autorità territoriali di vigilanza all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti inerenti la tematica e al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità o meno, delle attrezzature in oggetto, alla direttiva macchine e di garantire ii rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessaria, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero delle sviluppo economico, fornire una serie di precisazioni.
Nella esecuzione delle attività vivaistica e più in generale nei capannoni, vengono utilizzate macchine che permettono la movimentazione, il sollevamento ed ii trasporto dei materiali. In particolare, per lo spostamento dei materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo cosi di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro.
Preliminarmente occorre sottolineare, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell 'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, che gli utilizzatori devono, nell'uso delle attrezzature di lavoro, attenersi a quanta previsto dal decreta legislative 9 aprile 2008, n.81 , in modo particolare alle previsioni contenute nel Titolo I e nel Titolo III, tenere conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute e verificare che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.
Alcuni costruttori nonché alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente "braccio gru", da applicarsi sulle forche del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.
La questione e stata affrontata dal gruppo lavoro macchine presso la suddetta autorità nazionali di sorveglianza del mercato, che allo scopo di dare maggior eco alle sue conclusioni, anche a livello europeo, ha interessato della problematica il gruppo lavoro macchine in sede europea.
Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana, ha affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012, giungendo alla seguente conclusione: "Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell'utente con il carrello elevatore per sollevare carichi sospesi e un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine.
II produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità.
Le attrezzature intercambiabili devono essere fornite con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato l'apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessario, facendo riferimento a modelli specifici.
Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico".
In base al sopraindicato parere, che viene a coincidere con la posizione delle Autorità italiane, considerata la valenza generale della questione e la necessita di garantire uniformità di comportamento sui territorio nazionale, si ritiene opportune fornire le seguenti linee di indirizzo.
Si distinguono i seguenti casi :
I - il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga - braccio gru- e dichiara che l'uso della stessa rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. ad esempio a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine);
II - Il fabbricante della prolunga - braccio gru- e diverse da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru e il carrello sono immessi sui mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga - braccio gru- non rientra nelle destinazioni d 'uso del carrello. In questa caso la prolunga - braccio gru - e un'attrezzatura intercambiabile, in quanta conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru- dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE e la conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;
III - L'utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru- e la assembla al carrello in suo possesso. In questa caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru -, che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanta tale, prima della messa in servizio della stessa , dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine ( costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni).
Infine, si richiama l'attenzione che tale tipologia di utilizzo fa rientrare il carrello nel novero delle attrezzature elencate nell'allegato VII al D.lgs. n.81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche ex articolo 71 , comma II del citato decreto legislativo con le modalità previste dal decreto interministeriale 11.04.2011
segue in allegato
Vedi Documento
Collegati
[box-note]Classificazione accessori sollevamento Direttiva macchine: esempi
Certifico M.I.U.M. - A.S. Accessori di Sollevamento
UNI TS 11805-1:2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori
UNI/TS 11805-1:2021
Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012[/box-note]
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Prolunghe forche carrelli elevatoti - Casi e Comportamenti.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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Circolare 0000030 del 24.12.2012.pdf Carrelli elevatori: prolunghe applicate alle forche |
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Vademecum bombole GPL
Vademecum sicurezza bombole trasportabili GPL / Update Rev. 3.0 2025
ID 3545 | Rev. 3.0 del 12.04.2025 / Vademecum completo in allegato
Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | UNI
Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di GPL, rientranti in:
- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme UNI specifiche.
[box-note]Rev. 3.0 del 12.04.2025
- ADR 2025
- Aggiornamento norme tecniche[/box-note]
La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica ai:
- Contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) e alle
- Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della Direttiva 2008/68/CE.
In particolare, l’ambito di applicazione riguarda le:
attrezzature a pressione trasportabili (bombole, pacchi bombole, tubi, recipienti criogenici, ...)
- di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti i marchi di conformità pi ed epsilon sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
- già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le
cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori
- di nuova fabbricazione, sui quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti il marchio di conformità
...
3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.
Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
(*) ADR Capitolo 6.2
Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, Generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire.
...
4. Marchio π
Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III.
Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π i è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.
2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED;
o
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.
Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.
È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π.
Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.
Il marchio π è costituito dal simbolo seguente:
...
5. Trasporto bombole GPL - ADR
I GAS di PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) sono miscele di idrocarburi consistenti essenzialmente in propano e butano.
I GPL, a temperatura ambiente e a pressione atmosferica, si presentano sotto forma di gas ma possono essere agevolmente liquefatti sottoponendoli a moderate pressioni. Sotto forma di liquidi i GPL possono essere facilmente immagazzinati, manipolati e trasportati in recipienti a pressione quali cisterne ferroviarie o stradali e resi fruibili con modalità economicamente convenienti nei luoghi di utilizzo domestici o industriali, in bombole e piccoli serbatoi di varie dimensioni. Il gas petrolio liquido (GPL) deriva dall’elaborazione naturale del gas e dal raffinamento del petrolio greggio.
Il gas naturale estratto dalla terra è una miscela di molti gas e liquidi tra cui il metano, noto come "gas naturale", che costituisce circa 90% di questa miscela. Del restante 10%, il 5% è formato da propano ed il resto da altri gas quali butano ed etano.
Il GPL è posto in commercio con i nomi di propano commerciale (miscela C, secondo le classificazioni ADR), di miscela commerciale (miscele A1, B1, B2 e B) e di butano commerciale (miscele A, A01, A02, A0).
Le bombole di GPL piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):
UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S.,
come: MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C
Per le MISCELE suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la designazione della materia:
- Butano, per le MISCELE A, A01, A02 e A0;
- Propano, per la MISCELA C
In base alle classi di pericolo connesso al trasporto il GPL è appartenente alla:
Classe: 2 Gas
Codice di classificazione: 2F infiammabile
Etichette: 2.1
Disposizioni speciali: 274, 392, 583, 652, 662, 674
Istruzione di Imballaggio: P200
...
https://www.certificoadr.com/
...
5.3 Etichettatura e marcatura dei recipienti per gas
1. Marcatura di omologazione
2. Marcatura di identificazione della materia contenuta
3. Una o più etichette di pericolo a forma di rombo
Legenda etichetta:
a. N° ONU e denominazione del gas
b. composizione del gas o della miscela
c. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
d. simboli di pericolo e. frasi di rischio
f. consigli di prudenza
g. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".
5.4 Pannellatura veicolo
Salvo i casi di esenzione per quantitativi trasportati inferiori ai limiti le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti e ben visibili pannelli rettangolari di colore arancione (ADR 5.3.2).
Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicolo Trasporto di merci pericolose imballate - recipienti o bombole:
...
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
...
UNI EN 16728:2024 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica
...
UNI EN ISO 24431:2017 Bombole per gas - Bombole composite e saldate senza saldatura per gas liquefatti e compressi (escluso l'acetilene) - Controlli durante il riempimento.
...
UNI 7131:2023 Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio
...
UNI EN 12816:2011 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili per GPL - Smaltimento
...
1. Premessa
2. Obblighi degli operatori economici
2.1 Obblighi dei fabbricanti
2.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.3 Obblighi dei importatori
2.4 Obblighi dei distributori
2.5 Obblighi dei proprietari
2.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
3. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
3.2 Rivalutazione della conformità
4. Marchio π
5. Trasporto bombole GPL - ADR
5.1 Esenzione parziale
5.2 Imballaggio - Recipienti per gas
5.2.1 Istruzioni di imballaggio
5.3 Etichettatura e marcatura dei recipienti per gas
5.4 Pannellatura veicolo
6. Sistemazione durante il trasporto
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
Bibliografia
_______
Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | Aprile 2025 | ADR 2025 Aggiornamento norme tecniche |
Certifico Srl |
2.0 | Aprile 2024 | ADR 2023 Aggiornamento norme tecniche |
Certifico Srl |
1.0 | Aprile 2021 | ADR 2021 Aggiornamento norme tecniche |
Certifico Srl |
0.0 | Aprile 2017 | -- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE[/box-note]
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Istruzione di imballaggio P200 ADR 2021.pdf ADR Sezione 4.2.1 - EGAF 2021 |
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Report Materia ADR 1965 ADR 2021.pdf Tabella A ADR 2021 - Certifico ADR |
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Capitolo 6.2 ADR 2021.pdf Capitolo 6.2 ADR 2021 |
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Prescrizioni costruzione recipienti pressione ADR Cap 6.2.pdf ADR cap. 6.2 - EGAF 2017 |
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Istruzione Imbaggio P200 ADR.pdf ADR Sezione 4.2.1 - EGAF 2017 |
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Report Materia ONU 1965.PDF Tabella A ADR - Certifico ADR |
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Vademecum Bombole GPL TPED-ADR-UNI.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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RAPEX Report 16 del 21/04/2017 N.16 A12/0531/17 Danimarca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 16 del 21/04/2017 N.16 A12/0531/17 Danimarca
Approfondimento tecnico: Anello
Il prodotto, di marca Dyrberg/Kern, è stato ritirato dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il quantitativo di nickel rilasciato dall’anello è troppo alto (6,1 µg/cm²/settimana). Il nichel può causare reazioni allergiche se viene in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. nickel
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 16 del 21_04_2017 N. 16 A12_0531_17 Danimarca.pdf Anello |
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Sistemi di comando macchine: EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2
I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i.), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto a esse applicabili (d.lgs. 81/08, art. 70).
Tali attrezzature, che devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (d.lgs. 81/08, art. 71).
Le attrezzature di lavoro conformi alla Direttiva Macchine (2006/42/CE) devono soddisfare i requisiti di sicurezza di tale direttiva.
Nell’Allegato I alla direttiva esiste un intero capitolo (1.2) relativo ai requisiti di sicurezza dei sistemi di comando delle macchine. In particolare: “I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
- resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
- un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni pericolose,
- errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
- errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose […]”
(Requisito 1.2.1 - Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando - All. I, direttiva 2006/42/CE)
La norma ISO 13849-1 fissa i criteri e i principi di progettazione dei sistemi di controllo delle macchine. Essendo armonizzata alla Direttiva Macchine, riveste interesse sia per i costruttori che per i comitati tecnici che si occupano di produrre norme di tipo B2 o di tipo C per la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I alla Direttiva Macchine.
La ISO 13849-2 riguarda la validazione delle parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza, progettate secondo le procedure indicate nella parte 1 della norma stessa. Pertanto, contiene la metodologia, i criteri e gli strumenti per verificare se sono soddisfatti i requisiti specifici di sicurezza per la corretta progettazione contenuti nella parte 1.
L’Inail ha preso parte all'evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sull'argomento. Il presente lavoro è il risultato del monitoraggio, dell’analisi e del contributo portato nello sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare:
- la norma ISO 13849-1, edizione 2015, contenente le modifiche effettuate nel processo di Amendment e, in particolare:
- la procedura per la valutazione del livello di prestazione richiesto per la parte del sistema di controllo che implementa una data funzione di sicurezza derivante dall’applicazione del processo di riduzione del rischio;
- la procedura per la valutazione del livello di prestazione sulla base di specifici parametri della parte del sistema di controllo relativa alla sicurezza;
- le procedure per la valutazione dei parametri di interesse (MTTFD del canale, copertura diagnostica);
- la procedura per stimare se eventuali guasti di causa comune siano al di sotto di una certa frazione massima dei guasti pericolosi;
- le misure per limitare gli effetti dei guasti sistematici.
- La norma ISO 13849-2, edizione 2012, e, in particolare:
- le procedure di validazione della funzione di sicurezza, delle Categorie, del PL, ecc.;
- i principi base di sicurezza ed i principi di sicurezza ben provati.
È obbligo del datore di lavoro provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto applicabili (d.lgs. 81/08, art. 70).
Tali attrezzature devono essere idonee o adattate allo scopo (d.lgs. 81/08, art. 71). Le norme ISO 13849-1 e ISO 13849-2 fissano i criteri e i principi di progettazione e validazione dei sistemi di controllo delle macchine. Il volume illustra lo sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare oltre alle norme anche esempi applicativi.
INAIL 2017
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[box-note]PL ok: Esempi di calcolo del Performance Level (PL) EN ISO 13849-1
EN ISO 13849-1 Sicurezza dei Sistemi di Comando - file CEM
EN ISO 13849-2: La validazione del Calcolo del PL
ISO/TR 22100-2: Criteri di relazione tra ISO 12100 e ISO 13849-1
Esempio integrazione PL EN ISO 13849-1 in CEM4 [/box-note]
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Sistemi Comando Macchine EN ISO 13849-1.pdf INAIL 2017 |
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RAPEX Report 15 del 14/04/2017 N.14 A12/0475/17 Grecia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 15 del 14/04/2017 N.14 A12/0475/17 Grecia
Approfondimento tecnico: Lozione per il corpo
Il prodotto, di marca PRIMO BAGNO, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
La lozione contiene cinnamal (valore misurato: 0.168% in peso) che può causare reazioni allergiche della pelle.
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all’allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;
[…]
ALLEGATO III
Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti
76. Cinnamal
La presenza di questa sostanza dev’essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da sciacquare.
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RAPEX Report 15 del 14_04_2017 N. 14 A12_0475_17 Grecia.pdf Lozione per il corpo |
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Regolamento delegato (UE) n. 65/2014
Regolamento delegato (UE) n. 65/2014
Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 29/1 del 12.4.2017