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EN 61140 Protezione contro i contatti elettrici

ID 4564 | | Visite: 27475 | Documenti Riservati NormazionePermalink: https://www.certifico.com/id/4564

CEI EN 61140 Protezione contro i contatti elettrici

CEI EN 61140 Protezione contro i contatti elettrici / CEI 0-22 Ed. 2023

ID 4564 | Rev. 1.0 del 14.04.2024 / Documento completo in allegato

Documento di approfondimento sulla protezione contro i contatti elettrici in accordo alla norma tecnica CEI EN 61140:2023 (CEI 0-22) “Protezione contro le scosse elettriche - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature”.

CEI EN 61140:2023 (CEI 0-22) “Protezione contro le scosse elettriche - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature”

Data pubblicazione: 2023-11

L’edizione 2023 è la traduzione della Norma CEI EN 61140:2022 ed è una pubblicazione di base sulla sicurezza destinata principalmente all'uso da parte di comitati tecnici nella redazione delle norme secondo i principi stabiliti in base alla Guida IEC 104 e alla Guida ISO/IEC 51. Non è intesa per essere utilizzata come norma a sé stante.

La EN 61140 (CEI 0-22) Ed. 4.0 di Novembre 2022 sostituisce la EN 61140 (CEI 0-13) Ed. 3.0 del 05.2004.

La norma si applica alla protezione dallo shock elettrico delle persone e degli animali. L'intento è quello di fornire principi e requisiti fondamentali che sono comuni a impianti elettrici e componenti o necessari al loro coordinamento, senza limitazioni per quanto riguarda l'entità della tensione o della corrente, o il tipo di corrente, e per frequenze fino a 1000 Hz. Alla terminologia di questa norma faranno riferimento anche le nuove edizioni della Norma CEI 64-8.

D. Lgs. 81/2008

Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Capo III Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 80. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

[…]

Art. 82 - Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;

b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. [...]

Figura 1 Relazione tra misure di protezione e disposizioni

Figura 1 - Relazione tra le misure di protezione e le rispettive disposizioni per la protezione principale e contro i guasti

Figura 2 Misure di protezione con valori limitati di grandezze elettriche

Figura 2 - Rapporto tra misure di protezione con valori limitati di grandezze elettriche e le rispettive disposizioni

Figura 3 Misure di protezione aggiuntive

Figura 3 - Relazione tra le misure di protezione per la protezione aggiuntiva e le rispettive disposizioni

[...]

Estratto CEI EN 61140:2023

4 Regola fondamentale di protezione contro lo shock elettrico

4.1 Generale

Lo shock elettrico è definito come l'effetto fisiologico risultante dal passaggio di una corrente elettrica attraverso un corpo umano o un animale. L'effetto fisiologico potrebbe essere dannoso (come fibrillazione ventricolare, ustioni, asfissia), vedere da 4.2 a 4.5, o non dannoso (come reazione, percezione), vedi 4.6.

Le parti attive pericolose non devono essere accessibili e le parti conduttive accessibili non devono essere pericolose al contatto:

- in condizioni normali (funzionamento nell'uso previsto, vedere 3.6 della Guida ISO/IEC 51:2014, e assenza di colpa); o
- in condizioni di guasto singolo.

NOTA Le regole di accessibilità per le persone comuni possono essere diverse da quelle per le persone qualificate o istruite e possono variare anche per prodotti e luoghi diversi.

Per impianti, sistemi e componenti elettrici ad alta tensione, l'ingresso nella zona pericolosa è considerato come il contatto con parti attive pericolose.

La protezione in condizioni normali (vedi 4.2) è fornita dalla protezione principale. La protezione in condizioni di guasto singolo (vedere 4.3) è fornita dalla protezione da guasto. La protezione aggiuntiva è specificata come parte di una misura di protezione (vedi 4.4), ove applicabile.

Disposizioni di protezione rafforzate (vedere 4.3.3) forniscono protezione in condizioni sia normali che di guasto singolo.

[...]

5 Disposizioni di protezione (elementi di misure di protezione)

5.1 Generalità

Gli Articoli da 5.2 a 5.5 forniscono una panoramica delle diverse disposizioni di protezione. Le misure di protezione derivano da un'adeguata combinazione di esse. La struttura della misura tipica di protezione è descritta nell’Articolo 6.

Tutte le disposizioni di protezione devono essere progettate e realizzate in modo da essere efficaci durante la vita prevista dell'impianto, del sistema o del componente elettrico, quando utilizzati come previsto e adeguatamente manutenuti.

L'ambiente deve essere preso in considerazione utilizzando la classificazione delle influenze esterne come descritto nella serie IEC 60721 e per le prove nella serie IEC 60068. Particolare attenzione deve essere posta alla temperatura ambiente, alle condizioni climatiche, alla presenza di acqua, alle sollecitazioni meccaniche, alla capacità delle persone e all'area di contatto delle persone o un animale con potenziale di terra.

I comitati tecnici devono tener conto dei requisiti per il coordinamento dell'isolamento. Per gli impianti, i sistemi e i componenti elettrici e a bassa tensione, questi requisiti si trovano nella serie IEC 60664 che fornisce anche regole di dimensionamento per distanze (in aria) e di dispersione, nonché indicazioni per il dimensionamento per l'isolamento solido. Per installazioni, di sistemi e componenti elettrici re ad alta tensione, i requisiti si trovano in IEC 60071-1 e IEC 60071-2.

5.2 Disposizioni per la protezione principale

5.2.1 Generalità

La protezione principale consiste in una o più disposizioni che, in condizioni normali, impediscano il contatto con parti attive pericolose.

NOTA Pitture, vernici, lacche e prodotti simili da soli non sono generalmente considerati in grado di fornire un isolamento adeguato alla protezione contro lo shock elettrico durante il normale servizio.

Gli Articoli da 5.2.2 a 5.2.9 specificano alcune disposizioni individuali per la protezione principale.

[...]

7 Coordinamento tra componente elettrico e dispositivi di protezione all'interno di un impianto elettrico

7.1 Generalità

La protezione si ottiene combinando le disposizioni costruttive del componente elettrico e dei dispositivi, insieme al metodo di installazione. Si raccomanda ai comitati tecnici di utilizzare le misure di protezione descritte nell’Articolo 6.

I componenti elettrici che utilizzano corrente devono essere classificati secondo le classi da 7.2 a 7.5. L'uso di dispositivi di protezione nelle diverse classi di equipaggiamento è descritto nei punti 7.2-7.5 (vedi anche tabella 3). Se non è opportuno classificare il componente elettrico e dispositivi in questo modo, i comitati tecnici devono specificare i metodi di installazione pertinenti per i loro prodotti. Per alcuni componenti elettrici, la conformità alla classificazione può essere raggiunta solo dopo l'installazione, ad esempio quando l'installazione impedisce l'accesso alle parti attive. In questo caso, adeguate istruzioni devono essere fornite dal costruttore o dal venditore responsabile. Diverse misure di protezione applicate allo stesso impianto o parte di impianto o all'interno del componente elettrico a non devono avere influenza reciproca in modo tale che il fallimento di una misura di protezione possa pregiudicare l'altra misura o misure di protezione.

Tabella 3 Applicazione componenti elettrici

Tabella 3 - Applicazione di componenti elettrici in un impianto a bassa tensione

[...] segue in allegato

Fonti
CEI EN 61140:2023
D.Lgs. 81/08

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 14.04.2024 Aggiornato in accordo CEI EN 61140:2023 IT  Certifico Srl
0.0 01.09.2017 -- Certifico Srl

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